35.2006.50
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4 ottobre 2006Italiano40 min
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Numero d'incarto:
35.2006.50
Data decisione, Autorità:
04.10.2006, TCA
Titolo:
Assicurata cade dalle scale e riporta contusione cranica e all'anca destra. Negata adeguatezza del nesso causale relativamente a problematica psichica. Cura medica non più necessaria e ritrovata piena capacità lavorativa tenuto conto del solo danno alla salute somatico.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
CURA MEDICA
DISTURBI PSICHICI
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.50
mm/td
Lugano
4 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 luglio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 maggio
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 28
ottobre 2004, RI 1, all’epoca dipendente della ditta __________ di __________
in qualità di operaia e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1, ha presentato un episodio sincopale e ha riportato una
contusione cranica e all’anca destra (cfr. verbale di pronto soccorso del
29.10.2004, doc. 2)
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con
decisione formale del 30 dicembre 2004, ha dichiarato l’assicurata non più
bisognosa di cure mediche e in grado di riprendere il proprio lavoro a far tempo
dal 3 gennaio 2005, tutto ciò tenuto conto unicamente dei postumi residuali del
sinistro dell’ottobre 2004 (doc. 28).
A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 29, 45 e
94b), l’INSAI, in data 17 maggio 2006, ha parzialmente modificato la sua prima
decisione, nel senso che, tenuto conto della situazione somatica, si è
dichiarato disposto a corrispondere le indennità giornaliere sino al 10 marzo
2005, ossia sino al momento in cui risulterebbe documentata la regressione
dell’ematoma alla coscia (doc. 95).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 21 luglio 2006, RI 1, sempre patrocinata dall’__________,
ha chiesto che l’CO 1 venga condannato, in via principale, a riconoscerle
prestazioni sanitarie e indennità giornaliere anche dopo il 10 marzo 2005 e, in
via subordinata, “a versare prestazioni dopo il 10.03.2005 in quanto dalla
perizia del SAM risulta che tutt’oggi la signora RI 1 è inabile almeno nella
misura del 70% e le conseguenze psichiche che determinano la sua inabilità al
lavoro hanno un rapporto di causalità adeguato con l’infortunio del
28.10.2004.”, argomentando:
"
Per quel che concerne i fatti, si nota che viene
citata una caduta avvenuta in data 28 ottobre 2004, in occasione della quale la
ricorrente ha battuto soprattutto la testa e l'anca destra.
Dagli atti e in particolare dalla perizia
pluridisciplinare 28 marzo 2006 del Servizio accertamento medico
dell'Assicurazione Invalidità, ordinata dalla CO 1 (doc. B) non risulta però che tipo di caduta abbia subito la signora
RI 1 e si è cercato di conseguenza di appurare tale particolare non certo
insignificante, ma anzi per certi aspetti decisivo.
Abbiamo chiesto allora, per il tramite del
marito, all'interessata di chiarirci la dinamica dell'incidente.
In questi giorni, il marito, il signor __________,
si è presentato nei nostri uffici con la dichiarazione 16 luglio 2006 del
signor __________ (doc. C), il quale avrebbe assistito all'incidente.
Dal citato documento si evince che la signora RI
1, in seguito a un mancamento (probabilmente dovuto alla sincope vasovagale,
ndr) all'improvviso si è accasciata, cadendo rovinosamente all'indietro
dall'ultimo gradino delle scale di casa.
Le scale sono state fotografate (doc. D) e si
trasmettono tre foto.
A quanto ci risulta, la signora RI 1 non ricorda
assolutamente come si sono svolti i fatti.
In seguito al ricovero al Pronto Soccorso, venne
diagnosticato una contusione cranica e all'anca destra.
La cura medica sì è di molto protratta nel tempo,
tanto è vero che non è ancora conclusa nemmeno oggi.
Va evidenziato, tra l'altro, che il 24 giugno
2005 la ricorrente è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per
l'asportazione dell'ematoma alla coscia destra e che di conseguenza le sequele
infortunistiche non potevano essere risolte nell'anno 2005.
Comunque, pur soffrendo tutt'oggi di tutta una
serie di fastidi fisici, si deve senz'altro evidenziare che i problemi maggiori
oggi sono di origine psichica.
La perizia pluridisciplinare del SAM sopra richiamata è piuttosto chiara a riguardo.
Non risulta comunque il momento da cui si può
ritenere che dal profilo neurologico la signora RI 1 avrebbe ripreso la propria
capacità lavorativa, mentre si contesta che per quel che concerne le
limitazioni che interessano gli arti fosse abile al lavoro al 100% dal marzo
2005, per quanto sopra indicato.
Si sa che il 1 dicembre 2005 il Dr. __________,
ha certificato che nel momento della visita per la perizia la ricorrente era
abile al lavoro. Va però ancora chiarito l'esatto periodo di incapacità
lavorativa in ordine ai problemi neurologici.
2.
Diverso è il quadro relativo alle conseguenza
psichiche.
Dalla perizia pluridisciplinare risulta che il 28
marzo 2006 la ricorrente aveva ripreso soltanto una capacità lavorativa del 30%
e che una ripresa completa della stessa sarà ottenibile dopo appropriate cure,
a base di psicoterapia e farmacoterapia. Dalla perizia risulta inoltre che
prima dell'infortunio la ricorrente non presentava alcuna psicopatologia e che
la ricorrente ha attribuito all'evento la causa della depressione, considerati
Fatti
i forti dolori e le limitazioni funzionali.
E' pur vero che dalla perizia risulta che il
licenziamento ha creato un grave disagio, tuttavia dagli atti sembrerebbe che
la gravità dell'infortunio subito non sia stata evidenziata negli atti CO 1 in maniera adeguata e di conseguenza
riteniamo che sia il caso di approfondire la disamina. Ad ogni modo, a
tutt'oggi la cura medica non è chiaramente conclusa, come risulta palesemente
dalla perizia del SAM; ne
deriva che è applicabile alla fattispecie, l'art. 36, cpv 1 LAINF che prevede che "le prestazioni sanitarie, i
rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi
invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è conseguenza solo in parte
dell'infortunio".
Già per questi spunti fattuali e di diritto si
ritiene che il ricorso debba essere accolto e che la CO 1 debba essere condannata a versare
prestazioni anche successivamente al 10.03.2005, fino ad oggi e oltre.
3.
Nella Decisione su opposizione viene richiamata
la giurisprudenza riguardante l'accertamento della responsabilità a carico
dell'assicuratore LAINF, soprattutto nell'eventualità di conseguenze a livello
della psiche.
La ricorrente sostiene che la causalità naturale,
contrariamente a quanto sostiene l'avv. __________, sia data.
Infatti, analizzando il rapporto SAM, al quesito nr. 9), i dottori __________
e __________ hanno chiaramente indicato che il 40% dei disturbi psichici deve
essere attribuito a fattori extra infortunistici, quindi a contrario, il 60%
dei disturbi psichici sono riconosciuti essere di origine post-infortunistica.
Ne consegue, come detto, che il rapporto di
causalità naturale nella fattispecie è chiaramente confermato dalla perizia del
SAM.
4.
Analogamente il rapporto di causalità adeguata è
comunque dato.
In merito all'adeguatezza del rapporto causale
tra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA
ha avuto modo di esprimersi molto spesso, con frequenti cambi di
giurisprudenza.
Attualmente è determinante la sentenza pubblicata
in 115 V 133, con cui la somma Istanza ha ritenuto di procedere ad una
classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi, invece di
fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il
trauma.
Il TFA conferisce valore paradigmatico non
all'esperienza dell'infortunio ma all'evento infortunistico come tale, valutato
oggettivamente in funzione del modo in cui è avvenuto l'infortunio propriamente
detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U 154 p. 246 ss).
Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene
ammessa nel caso di infortuni gravi, in quelli meno gravi occorre verificare
l'esistenza o meno di alcuni criteri o circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio e che risultano avere un effetto diretto o indiretto
nell'evento assicurato, quali la spettacolarità dell'infortunio, la durata
eccezionalmente lunga della cura medica, i dolori somatici persistenti, il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Tutti criteri che secondo la signora RI 1 nel suo
caso sono adempiuti.
Di conseguenza, anche nella denegata ipotesi in
cui il TCA dovesse stabilire che si è trattato di un infortunio medio grave,
ugualmente il rapporto di causalità è dato.
La ricorrente ritiene di avere subito un
infortunio che debba essere classificato come grave e che quindi il rapporto di
causalità sia dato, indipendentemente dal verificarsi dei criteri."
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In replica,
la ricorrente si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Litigiosa è
la questione a sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il diritto
a prestazioni a far tempo dall’11 marzo 2005.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente
che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato
un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di
regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
Questi
concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella
causa D., U 187/04.
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.7. Dagli atti
di causa risulta che, posteriormente al sinistro del 28 ottobre 2004, RI 1 ha
lamentato disturbi sia somatici che psichici.
Onde
favorire una migliore comprensione, il TCA tratterà
in due momenti distinti la problematica somatica e quella psichica.
2.7.1. Affezioni
somatiche
2.7.1.1. Dal verbale di
PS del Presidio ospedaliero di __________ del 29 ottobre 2004 emerge che a
seguito di una sincope vaso vagale, l’assicurata ha riportato una contusione
cranica e all’anca destra (doc. 2).
Nell’ambito
della procedura di opposizione, su ordine dell’Istituto assicuratore convenuto,
l’assicurata, tra il 28 e il 30 novembre 2005, è stata sottoposta a una perizia
pluridisciplinare (neurologica, ortopedica e psichiatrica) presso il Servizio
di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) di __________.
Lo stato
di salute neurologico dell’insorgente è stato indagato dal dott. __________,
spec. FMH in neurologia.
Lo specialista
ha evidenziato la presenza di una complessa sintomatologia caratterizzata da
dolori diffusi, disturbi dell’equilibrio, capogiri, sensazione di debolezza
(soprattutto alla gamba destra), non spiegabile con lesioni neurologiche, in
particolare di natura traumatica, nonché dei deficit cognitivi di origine non
chiara, probabilmente legati a una sindrome psichiatrica depressiva (oppure,
ciò che è però meno probabile, a demenza precoce, ipotesi che andrebbe ancora
verificata con l’esecuzione di una Spect cerebrale ma, in ogni caso, di natura
squisitamente morbosa).
Egli si è
così espresso a proposito dell’eziologia dei disturbi di cui soffre la
ricorrente:
"
Non sono in grado di oggettivare danni alla
salute di natura organica sia per quel che riguarda il sistema nervoso centrale
che periferico. Anche tutti gli esami paraclinici molto estesi fino ad ora
eseguiti, in particolare in ambito neurologico, non hanno permesso di
dimostrare danni organici. Rimane aperta la possibilità di una demenza precoce
per la quale è stata proposta ancora l’esecuzione di una Spect cerebrale. Per
quanto già discusso nella mia valutazione e soprattutto visto l’esordio acuto
della sintomatologia e l’apparente mancanza di una progressione dei sintomi
ritengo più probabile che i deficit cognitivi siano di origine funzionale
rispettivamente da interpretare nell’ambito di una problematica
psichiatrica."
(doc. 76,
p. 5)
Rispondendo
al quesito n. 10.2, il dott. __________ ha quindi confermato di non avere
elementi in favore di una lesione organica neurologica che sia in relazione di
causalità naturale con l’infortunio assicurato (doc. 76, p. 5).
Infine,
secondo il neurologo consultato dall’CO 1, considerate le sole sequele
post-traumatiche di natura neurologica, RI 1 è completamente abile al lavoro e
non necessita di ulteriori provvedimenti terapeutici (cfr. doc. 76, risposta ai
quesiti n. 2 e n. 5).
L’aspetto
ortopedico è invece stato valutato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, il quale ha sottolineato l’esistenza di una profonda discrepanza
tra la sintomatologia denunciata dall’assicurata e lo status
oggettivabile:
"
Caduta in data 20.10.2004 in seguito a un
episodio sincopale vaso-vagale, gli atti a disposizione fanno riferimento
inizialmente a una contusione cranica e dell'anca destra con sviluppo di
ematomi locali, in fase di riorganizzazione in occasione dell'esame clinico del
23.11.2004, completamente riassorbiti senza evidenti postumi alla risonanza
magnetica della coscia destra del 10.3.2005.
Con il passare del tempo la documentazione medica
si arricchisce di disturbi e diagnosi tra cui lombalgia sinistra e gonalgia
destra da probabile sofferenza meniscale mediale (rapporto dr.ssa __________
del 22.12.2004), sindrome cefalgica muscolo-tensiva e vertiginosa (rapporto
Ospedale di __________ del 28.12.2004), gonalgia destra e lombalgie, parestesie
alla coscia, ipotrofia muscolare (rapporto Ospedale di __________ del
3.1.2005), metatarsalgie bilaterali (certificato dr.ssa __________ del
25.2.2005), sindrome post-traumatica del rachide cervicale (rapporto Ospedale
di __________ del 16.3.2005),….
Considerandi
I referti effettivamente oggettivabili dal punto
di vista clinico, radiologico e neuro-radiologico risultano essere chiaramente
discrepanti rispetto all'intensità dei disturbi risentiti, alle asserite
limitazioni ivi connesse e alle funzioni dimostrate nelle situazioni che
richiedevano una partecipazione attiva da parte della signora RI 1.
Le importanti limitazioni dimostrate nella
funzione del rachide sia cervicale che lombare non correlano per esempio con
l'assenza di alterazioni strutturali agli esami radiologici e
neuro-radiologici, così come con l'assenza di contratture o tensioni muscolari
all'esame clinico.
La limitazione nell'accovacciamento, possibile neppure
fino alla metà, non correla con l'assenza di alterazioni strutturali agli esami
di risonanza magnetica della coscia, così come con l'assenza di reperti
patologici all'esame clinico e alla risonanza magnetica del ginocchio destro.
La limitazione terminale nei movimenti e la
debolezza dimostrata nell'esame isometrico contrariato della cuffia dei
rotatori di ambedue le spalle non correla con l'assenza di un'ipotrofia
muscolare all'insieme del cinto scapolare e ad ambedue gli arti superiori,….
Dal punto di vista ortopedico non vengono
riscontrati dei reperti patologici di rilievo suscettibili di incidere
negativamente sulla prognosi a medio-lungo termine della signora RI 1."
(doc. 77)
Egli ha
quindi indicato che, citiamo: “l’esame clinico ortopedico, gli studi
radiologici e neuro-radiologici non mettono in evidenza nessuna alterazione
strutturale acquisita di potenziale natura post-traumatica riconducibile
all’evento del 28.10.2004.” (doc. 77, p. 8).
Il dott. __________
ha dichiarato l’assicurata totalmente abile al lavoro per un’attività di
operaia generica nell’ambito dell’industria (cfr. doc. 77, risposta ai quesiti
n. 4 e 7), e ciò sicuramente a contare perlomeno dal 10 marzo 2005, ossia dalla
data di esecuzione della RMN della coscia destra, la quale ha confermato una
completa regressione dell’ematoma e l’assenza di postumi infortunistici (cfr.
doc. 77, risposta al quesito n. 9).
2.7.1.2
Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione degli specialisti
consultati dall’assicuratore LAINF convenuto, i dottori __________, neurologo
(doc. 76) e __________, chirurgo ortopedico (doc. 77), secondo cui,
attentamente valutato l’insieme delle risultanze degli accertamenti a cui RI 1
è stata sottoposta nel decorso post-infortunistico, non presentava più alcuna
incapacità lavorativa, rispettivamente, non abbisognava più di alcun
provvedimento terapeutico, a causa delle conseguenze somatiche
oggettivabili del sinistro assicurato, possa validamente costituire da supporto
probatorio al presente giudizio.
In
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Occorre
inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa
è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.
RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,
U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Il TCA
ritiene che la tesi difesa dai dottori __________ e __________, specialisti
proprio nelle materie che qui interessano, sia corretta e che adempia i
presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza
probante a un rapporto medico.
Con la
propria impugnativa, la ricorrente fa presente di avere subito, in data 21
luglio 2005, un intervento chirurgico di asportazione dell’ematoma alla coscia
destra, ragione per cui mette in dubbio che potesse essere dichiarata abile al
lavoro già a partire dal 10 marzo 2005 (cfr. I, p. 3 e V).
D’altra
parte, riferendosi alla valutazione dell’abilità lavorativa espressa dal dott. __________
il 1° dicembre 2005, l’assicurata ritiene che debba ancora essere chiarita qual
è stata l’evoluzione della stessa (cfr. I, p. 3).
Per
quanto attiene alla problematica riguardante l’arto inferiore destro, il TCA
osserva che il dott. __________ è stato chiaro nell’affermare che, alla luce
delle risultanze dell’esame di RMN del 10 marzo 2005, l’insorgente aveva
certamente ritrovato una piena capacità lavorativa a decorrere perlomeno dalla
stessa data (cfr. doc. 77, p. 7: “La completa regressione dell’ematoma e
l’assenza di postumi infortunistici alla coscia destra viene chiaramente
documentata solo con la risonanza magnetica del 10.3.2005. Per quanto
attiene alla contusione dell’anca/della coscia destra la signora RI 1 risulta
di riflesso sicuramente abile al lavoro in misura completa a decorrere dal
10.3.2005
Gli elementi a disposizione non mi permettono per contro di
prendere posizione sulla capacità lavorativa antecedente.” – il corsivo è del
redattore).
Da questa
valutazione non vi è ragione di scostarsi.
In
effetti, in occasione dell’esame strumentale per immagini appena citato, il
radiologo, dott. __________, aveva concluso che non vi era, citiamo: “…
evidenza per rottura muscolo-tendinea recente a livello della coscia destra e
in regione inguino-crurale dallo stesso lato.” (doc. 40; cfr., pure, referto
RMN coscia destra del 15.4.2005, doc. 90).
Il fatto
che la RMN abbia evidenziato la presenza di “… artefatti paramagnetici lungo la
corticale e nei tessuti molli circostanti”, è imputabile agli esiti
dell’intervento di osteosintesi a cui l’assicurata venne sottoposta nel 1978, a
seguito della frattura traumatica del femore destro (cfr. doc. 79, p. 6).
D’altra
parte, un’opinione analoga era del resto già stata espressa dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia, proprio sulla base degli esiti della stessa RMN del 10
marzo 2005 (cfr. doc. 41: “…, la CO 1 ha addirittura risposto per un esame
sofisticato strumentale (spineto-tomografico), il quale (10.3.2005) ha rilevato
l’assenza di residui d’ematoma o lesioni muscolo-tendinee, risp. a livello
cutaneo/sotto-cutaneo. (…). Sulla scorta di tutta la documentazione medica
a nostra disposizione, deve essere integralmente confermato il contenuto
della decisione del 30.12.2004.” – il corsivo è del redattore).
Effettivamente,
nel corso del mese di ottobre 2005 (cfr. doc. 89), RI 1 è stata sottoposta a
un’operazione chirurgica di asportazione di un lipoma alla coscia destra
(diagnosi confermata grazie all’esame istologico, cfr doc. 82), e quindi non di
un ematoma come lo sostiene erroneamente l’interessata.
Il lipoma
è un tumore benigno caratterizzato
da un abnorme deposito localizzato di grasso che si manifesta come noduli
sottocutanei ad accrescimento lento, localizzato perlopiù al cavo ascellare,
alle spalle, alle natiche, al tronco e alle cosce (Enciclopedia della medicina,
Ed. Istituto geografico De Agostini, p. 538).
Quindi,
esso non ha verosimilmente nulla a che vedere con la contusione riportata in
data 28 ottobre 2004.
Dalla
circostanza che i medici della Azienda ospedaliera __________ di __________,
dove è stato effettuato il menzionato intervento, abbiano parlato di lipoma post-traumatico
(cfr. doc. 89) non può essere dedotto nulla a proposito dell’eziologia della
patologia in questione, nella misura in cui, secondo la giurisprudenza, simili
formulazioni costituiscono delle semplici constatazioni anamnestiche (cfr. STFA
del 13 febbraio 2006 nella causa H., U 271/05, consid. 3.3 e riferimenti ivi
citati).
Per
quanto concerne invece l’apprezzamento della capacità lavorativa espresso dal
dott. __________, è vero che quest’ultimo ha valutato la situazione al momento
della consultazione (30 novembre 2005).
Tuttavia,
non può essere ignorato che il neurologo ha negato l’esistenza di un’incapacità
lavorativa in ragione dell’assenza di lesioni organiche neurologiche, sia
centrali che periferiche, suscettibili di correlare con la complessa
sintomatologia denunciata dalla ricorrente, imputabile probabilmente a una
problematica di natura psichica (cfr. doc. 76).
Tenuto
conto dell’anamnesi patologica, è plausibile che la stessa conclusione si
sarebbe imposta anche qualora l’assicurata fosse stata visitata nel mese di
marzo 2005.
Infatti,
è altamente verosimile che anche a quel momento, i disturbi lamentati da RI 1,
grosso modo gli stessi che sono stati refertati in occasione della
consultazione del 30 novembre 2005, non avrebbero trovato una spiegazione
sufficiente sul piano oggettivo.
A questo
punto, il TCA ritiene utile precisare che, nella concreta evenienza, non può
trovare applicazione la prassi elaborata dal TFA in
materia di traumi di accelerazione alla colonna cervicale ed estesa anche ai
traumi cranio-cerebrali (cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b).
In caso
di trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la
giurisprudenza federale esclude di principio l'applicazione della prassi
elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale (cfr. al
riguardo: RtiD I-2005 pag. 207 seg.).
Il TFA ha
deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U
416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.
Successivamente,
in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la
nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile
soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri e
la contusio cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece
sufficiente.
Infine, in una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02,
consid. 3.1, l'Alta Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma
cranico semplice, ha stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del
quadro clinico tipico, l'assenza di gravità del trauma cranico subito non
consente di ammettere l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale
del tipo "colpo di frusta".
Ora, in
occasione dell'infortunio dell’ottobre 2004, l'assicurata ha verosimilmente
riportato un trauma cranico semplice, senza interessamento del sistema nervoso
centrale (cervello).
In
effetti, in nessuno dei documenti medici che figurano all’inserto si accenna al
fatto che RI 1 potrebbe avere riportato (perlomeno) una commozione cerebrale.
In queste
condizioni, posto che tornano applicabili le regole ordinarie sulla causalità,
occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, in materia di
assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato
vengono di principio presi in considerazione (ad esempio, nell’ambito della
valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella misura in cui
procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.
Nei casi
in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente
correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole
all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella
causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n.
35.2003
, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,
confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre
2000.
nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13
marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e
del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).
Sulla
scorta di quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320.
e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che - tenuto conto del solo
aspetto organico - RI 1 non
ha più necessitato di cure mediche e ha ritrovato una piena capacità
lavorativa, nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni convenuto.
2.7.2
Affezioni
psichiche
2.7.2.1
RI 1 presenta
indubbiamente seri disturbi di natura psichica.
Nel
quadro degli accertamenti pluridisciplinari eseguiti presso il SAM di __________
per conto dell’Istituto assicuratore convenuto, essa è stata periziata dalla
dott.ssa __________, Capo-clinica presso il Servizio di psichiatria e di
psicologia medica di __________.
Dal
relativo riferto, datato 29 novembre 2005, si evince che l’insorgente soffre di
un disturbo depressivo maggiore, episodio grave (ICD-10 F32.2) in personalità
anancastica (ICD-10 F60.5).
Per
quanto riguarda le modalità d’insorgenza del disturbo, la psichiatra ha
espresso le seguenti considerazioni:
"
Vista la personalità dell’assicurata, nel
momento in cui è venuto meno il lavoro, essa ha provato vergogna e senso di
scarso valore personale. Per la necessità della signora di un’assoluta
perfezione, la severità di giudizio morale e la sensibilità verso colpa e
vergogna, ben si comprende l’angoscia provata in tale situazione. L’equilibrio
dinamico dell’organizzazione dell’assicurata, come risposta al licenziamento
che ha messo in crisi la continua ricerca di certezze, si è destabilizzato,
innescando una sindrome clinica conclamata.”
(doc. 78,
p. 4)
Essa ha
quindi così spiegato il modo in cui l'assicurata ha vissuto e elaborato
l’infortunio, precisando che ad essere vissuto con grave disagio è stato piuttosto
il licenziamento e non il sinistro in quanto tale:
"
Io ritengo che l'assicurata non abbia vissuto
soggettivamente in modo sproporzionato la sincope vasovagale piuttosto, ciò che
è stato vissuto con grave disagio, è stato il licenziamento che è avvenuto
pochissimo tempo dopo l'infortunio. Dei due avvenimenti, che si sono
praticamente sovrapposti nella percezione della signora, ella ha attribuito
all'infortunio la causa della depressione, per il fatto di averle causato forti
dolori e limitazioni funzionali. Dal resoconto dell'assicurata, tuttavia, pare
emergere che se avesse avuto l'opportunità di continuare a lavorare lo avrebbe
fatto con solerzia, come aveva già fatto con il lavoro precedente, al quale si
era recata nonostante la necessità delle stampelle.
L'assicurata ha vissuto la perdita del lavoro
come un'ingiustizia, dal momento che aveva sempre fatto di tutto per poterlo
mantenere, ponendo un'attenzione eccessiva ai dettagli e anteponendo sempre il
dovere al piacere."
(doc. 78)
Infine, rispondendo
al quesito n. 9 dell’CO 1, la dott.ssa __________ ha quantificato in un 40%
l’incidenza dei fattori extra-infortunistici - la perdita del posto di lavoro -
per i disturbi psichici di cui soffre RI 1 (doc. 78, p. 6).
In sede
di decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha fatto valere che, alla luce
delle indicazioni fornite dalla psichiatra dott.ssa __________, già l’esistenza
di una relazione di causalità naturale con l’evento infortunistico
assicurato potrebbe venire negata (doc. 95, p. 5).
Questo
Tribunale è dell’avviso che la perizia psichiatrica appena citata presenti
un’apparente contraddizione nella misura in cui, da una parte, sembra
attribuire la responsabilità esclusiva dei disturbi alla perdita del posto di
lavoro e, d’altra parte, si sostiene invece che quest’ultima circostanza
(extra-infortunistica) incide soltanto nella misura del 40% (lasciando
sottintendere che il restante 60% è addebitabile all’infortunio).
Quanto
poc’anzi evidenziato avrebbe invero meritato una richiesta di delucidazione da
parte dell’autrice del rapporto peritale, ciò che l’assicuratore infortuni ha
omesso di fare.
Tale
questione non merita comunque di essere maggiormente approfondita in quanto nel
presente caso non è data, così come verrà meglio dimostrato in seguito,
l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla
luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003
nella causa C., U 164/02, consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).
2.7.2.2
Nell'esame
dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla
classificazione dell'infortunio occorso alla ricorrente.
Al
proposito, questo Tribunale concorda che vi è incertezza circa le modalità
esatte secondo cui è avvenuto l’infortunio del 28 ottobre 2004, poiché
l’interessata non ricorda nulla e, d’altra parte, il marito l’ha trovata già
accasciata al suolo, priva di sensi, più o meno in fondo alla scala esterna
della loro abitazione (cfr. doc. 53, p. 3).
Di certo
si sa che RI 1 è svenuta, a causa di una sincope vaso vagale, e che ha battuto
la testa e l’anca destra, ciò che ha reso necessaria una semplice consultazione
ambulatoriale presso il Servizio di PS dell’Ospedale di __________. In
quell’occasione, essa presentava unicamente una, citiamo: “modesta sensazione
di ronzio al capo”.
Dal
profilo terapeutico, i sanitari avevano consigliato, citiamo: “riposo per
alcuni giorni” (cfr. doc. 2).
Unitamente
al proprio ricorso, l’assicurata ha prodotto una dichiarazione di tale __________,
testimone oculare dell’evento, secondo la quale, in seguito a un mancamento,
essa sarebbe caduta rovinosamente all’indietro dall’ultimo gradino delle scale
di casa (cfr. I e doc. C).
Ciò
significherebbe, visto che il marito ha affermato di averla rinvenuta “più o
meno in fondo alla scala”, che l’insorgente, dopo essere svenuta, è ruzzolata
lungo la scala.
A
prescindere dal fatto che ci si può interrogare in merito all’attendibilità di
quanto dichiarato dal presunto testimone oculare, nella misura in cui la sua
esistenza è stata curiosamente rivelata solo in sede di ricorso (e non, ad
esempio, già in occasione dell’audizione del 2 giugno 2005, disposta
dall’assicuratore allo scopo (anche) di chiarire la dinamica del sinistro, cfr.
doc. 53), pur volendo considerare la versione dei fatti più “favorevole” alla
ricorrente, l’esito del presente giudizio non potrebbe comunque essere quello
da lei auspicato.
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, il sinistro occorso a RI
1.
deve essere classificato, tutt’al più, fra gli infortuni di grado
medio all’interno della categoria media.
Del
resto, il TFA ha proceduto a una classificazione identica in una sentenza del
30.
aprile 2001 nella causa A., U 281/00, riguardante un assicurato che, avendo
perso l'equilibrio mentre stava lavorando in cima ad una scarpata, era
scivolato o rotolato per diversi metri, fino in fondo al pendio. Egli aveva
riportato una commotio cerebri e contusioni in più parti del corpo.
In questo
stesso senso ha pure deciso il TCA in una sentenza del 26 novembre 2002 nella
causa Cassa malati CMEL c. INSAI, inc. n. 35.2002.51, concernente un
assicurato che, mentre stava percorrendo un sentiero per recarsi sul luogo di
lavoro, verosimilmente a causa di una perdita di conoscenza, è rotolato per
alcuni metri nella sottostante scarpata (pietraia), lamentando una frattura
stabile delle vertebre Th12 e L1, contusioni al fianco ed al ginocchio
sinistri, una ferita lacerocontusa al volto, nonché una breve commozione cerebrale.
Va
inoltre segnalato che l’Alta Corte federale, in una sentenza del 28 agosto 2002
nella causa K., U 416/01 - riguardante un assicurato che, precipitando da
un'altezza di 4.5 metri, aveva lamentato un trauma cranico - ha
classificato questo evento fra gli infortuni di media gravità all'interno della
categoria media (cfr. consid. 5a).
Il
giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.
Per
ammettere l'adeguatezza fra l'evento dell’ottobre 2004 e il danno alla salute
psichica sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza
particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente
lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la
cura) o l'intervento di più fattori.
Va
preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso
di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i
disturbi di natura organica che si trovano in un nesso causale, naturale
e adeguato, con l’infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
In
concreto, considerate le indicazioni che emergono dalla perizia del SAM, in particolare
la circostanza che, trascorsi nemmeno sei mesi dal sinistro, __________ non
presentava più alcun postumo infortunistico di natura organica (cfr. consid.
2.7.1.2
), l’unico fattore che potrebbe eventualmente entrare in linea di conto
é quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la
particolare spettacolarità dell'infortunio.
Tuttavia,
questa Corte non può individuare nel modo in cui si è svolto l’infortunio in
questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una
particolare spettacolarità (cfr., d’altronde, la STFA del 28 agosto 2002
succitata, consid. 5b: "D'une part, si la chute, en
soi, a pu être impressionante, elle n'apparaît pas, du point de vue
objectif, seul déterminant dans l'analyse du déroulement de l'accident, comme
particulièrement impressionnante ou accompagnée de circostances
particulièrement dramatiques. Arrivé le premier sur les lieux de
l'accident, l'employeur du recourant n'a constaté qu'un léger écoulement de
sang par le nez, sans autre séquelle visible. D'autre part, le recourant n'a
subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un traumatisme
crânien simple, sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas comme une
atteinte d'une gravité ou d'une nature particulières." - il corsivo é del
redattore).
Per dei casi
riguardanti specificatamente delle cadute dalle scale, in cui il TFA ha negato
l’adempimento del fattore di rilievo in discussione, cfr. STFA del 16 dicembre
2005.
nella causa I., U 340/05, consid. 2.3, del 27 settembre 2004 nella causa
P., U 70/04, consid. 2.3 e del 30 giugno 2004 nella causa K., U 121/03, consid.
4.
Non
va peraltro dimenticato che in casi quali quello ora sub
judice, in cui l’assicurato é colpito d’amnesia relativamente all’evento
traumatico, l’Alta Corte ha, in più di un’occasione, escluso a priori che
l’infortunio possa essere stato vissuto in modo particolarmente impressionante
dall’interessato (cfr. STFA del 21 dicembre 1993 nella causa L., U 158/93,
consid. 2d e STFA del 2 agosto 1994 nella causa G., consid. 2b).
In simili condizioni, occorre concludere che l’evento del 28 ottobre
2004.
non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della
vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui
soffre RI 1: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir
ammessa.
In queste
condizioni, la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non può essere
ritenuta impegnata al riguardo.
Pertanto,
la decisione su opposizione dell’CO 1 di limitare il diritto alle prestazioni
al 10 marzo 2005, ossia al momento in cui i postumi organici
dell’infortunio sono stati reputati ormai guariti, deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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