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Decisione

35.2006.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 ottobre 2006Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i forti dolori e le limitazioni funzionali.

E' pur vero che dalla perizia risulta che il

licenziamento ha creato un grave disagio, tuttavia dagli atti sembrerebbe che

la gravità dell'infortunio subito non sia stata evidenziata negli atti CO 1 in maniera adeguata e di conseguenza

riteniamo che sia il caso di approfondire la disamina. Ad ogni modo, a

tutt'oggi la cura medica non è chiaramente conclusa, come risulta palesemente

dalla perizia del SAM; ne

deriva che è applicabile alla fattispecie, l'art. 36, cpv 1 LAINF che prevede che "le prestazioni sanitarie, i

rimborsi delle spese, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi

invalidi non sono ridotti se il danno alla salute è conseguenza solo in parte

dell'infortunio".

Già per questi spunti fattuali e di diritto si

ritiene che il ricorso debba essere accolto e che la CO 1 debba essere condannata a versare

prestazioni anche successivamente al 10.03.2005, fino ad oggi e oltre.

3.

Nella Decisione su opposizione viene richiamata

la giurisprudenza riguardante l'accertamento della responsabilità a carico

dell'assicuratore LAINF, soprattutto nell'eventualità di conseguenze a livello

della psiche.

La ricorrente sostiene che la causalità naturale,

contrariamente a quanto sostiene l'avv. __________, sia data.

Infatti, analizzando il rapporto SAM, al quesito nr. 9), i dottori __________

e __________ hanno chiaramente indicato che il 40% dei disturbi psichici deve

essere attribuito a fattori extra infortunistici, quindi a contrario, il 60%

dei disturbi psichici sono riconosciuti essere di origine post-infortunistica.

Ne consegue, come detto, che il rapporto di

causalità naturale nella fattispecie è chiaramente confermato dalla perizia del

SAM.

4.

Analogamente il rapporto di causalità adeguata è

comunque dato.

In merito all'adeguatezza del rapporto causale

tra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA

ha avuto modo di esprimersi molto spesso, con frequenti cambi di

giurisprudenza.

Attualmente è determinante la sentenza pubblicata

in 115 V 133, con cui la somma Istanza ha ritenuto di procedere ad una

classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi, invece di

fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il

trauma.

Il TFA conferisce valore paradigmatico non

all'esperienza dell'infortunio ma all'evento infortunistico come tale, valutato

oggettivamente in funzione del modo in cui è avvenuto l'infortunio propriamente

detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U 154 p. 246 ss).

Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene

ammessa nel caso di infortuni gravi, in quelli meno gravi occorre verificare

l'esistenza o meno di alcuni criteri o circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio e che risultano avere un effetto diretto o indiretto

nell'evento assicurato, quali la spettacolarità dell'infortunio, la durata

eccezionalmente lunga della cura medica, i dolori somatici persistenti, il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Tutti criteri che secondo la signora RI 1 nel suo

caso sono adempiuti.

Di conseguenza, anche nella denegata ipotesi in

cui il TCA dovesse stabilire che si è trattato di un infortunio medio grave,

ugualmente il rapporto di causalità è dato.

La ricorrente ritiene di avere subito un

infortunio che debba essere classificato come grave e che quindi il rapporto di

causalità sia dato, indipendentemente dal verificarsi dei criteri."

(I)

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

1.5. In replica,

la ricorrente si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (V).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Litigiosa è

la questione a sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il diritto

a prestazioni a far tempo dall’11 marzo 2005.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente

che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato

un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di

regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

Questi

concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella

causa D., U 187/04.

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.6.1. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.6.2. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.6.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.6.4. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss.

consid.

4a).

2.7. Dagli atti

di causa risulta che, posteriormente al sinistro del 28 ottobre 2004, RI 1 ha

lamentato disturbi sia somatici che psichici.

Onde

favorire una migliore comprensione, il TCA tratterà

in due momenti distinti la problematica somatica e quella psichica.

2.7.1. Affezioni

somatiche

2.7.1.1. Dal verbale di

PS del Presidio ospedaliero di __________ del 29 ottobre 2004 emerge che a

seguito di una sincope vaso vagale, l’assicurata ha riportato una contusione

cranica e all’anca destra (doc. 2).

Nell’ambito

della procedura di opposizione, su ordine dell’Istituto assicuratore convenuto,

l’assicurata, tra il 28 e il 30 novembre 2005, è stata sottoposta a una perizia

pluridisciplinare (neurologica, ortopedica e psichiatrica) presso il Servizio

di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) di __________.

Lo stato

di salute neurologico dell’insorgente è stato indagato dal dott. __________,

spec. FMH in neurologia.

Lo specialista

ha evidenziato la presenza di una complessa sintomatologia caratterizzata da

dolori diffusi, disturbi dell’equilibrio, capogiri, sensazione di debolezza

(soprattutto alla gamba destra), non spiegabile con lesioni neurologiche, in

particolare di natura traumatica, nonché dei deficit cognitivi di origine non

chiara, probabilmente legati a una sindrome psichiatrica depressiva (oppure,

ciò che è però meno probabile, a demenza precoce, ipotesi che andrebbe ancora

verificata con l’esecuzione di una Spect cerebrale ma, in ogni caso, di natura

squisitamente morbosa).

Egli si è

così espresso a proposito dell’eziologia dei disturbi di cui soffre la

ricorrente:

"

Non sono in grado di oggettivare danni alla

salute di natura organica sia per quel che riguarda il sistema nervoso centrale

che periferico. Anche tutti gli esami paraclinici molto estesi fino ad ora

eseguiti, in particolare in ambito neurologico, non hanno permesso di

dimostrare danni organici. Rimane aperta la possibilità di una demenza precoce

per la quale è stata proposta ancora l’esecuzione di una Spect cerebrale. Per

quanto già discusso nella mia valutazione e soprattutto visto l’esordio acuto

della sintomatologia e l’apparente mancanza di una progressione dei sintomi

ritengo più probabile che i deficit cognitivi siano di origine funzionale

rispettivamente da interpretare nell’ambito di una problematica

psichiatrica."

(doc. 76,

p. 5)

Rispondendo

al quesito n. 10.2, il dott. __________ ha quindi confermato di non avere

elementi in favore di una lesione organica neurologica che sia in relazione di

causalità naturale con l’infortunio assicurato (doc. 76, p. 5).

Infine,

secondo il neurologo consultato dall’CO 1, considerate le sole sequele

post-traumatiche di natura neurologica, RI 1 è completamente abile al lavoro e

non necessita di ulteriori provvedimenti terapeutici (cfr. doc. 76, risposta ai

quesiti n. 2 e n. 5).

L’aspetto

ortopedico è invece stato valutato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, il quale ha sottolineato l’esistenza di una profonda discrepanza

tra la sintomatologia denunciata dall’assicurata e lo status

oggettivabile:

"

Caduta in data 20.10.2004 in seguito a un

episodio sincopale vaso-vagale, gli atti a disposizione fanno riferimento

inizialmente a una contusione cranica e dell'anca destra con sviluppo di

ematomi locali, in fase di riorganizzazione in occasione dell'esame clinico del

23.11.2004, completamente riassorbiti senza evidenti postumi alla risonanza

magnetica della coscia destra del 10.3.2005.

Con il passare del tempo la documentazione medica

si arricchisce di disturbi e diagnosi tra cui lombalgia sinistra e gonalgia

destra da probabile sofferenza meniscale mediale (rapporto dr.ssa __________

del 22.12.2004), sindrome cefalgica muscolo-tensiva e vertiginosa (rapporto

Ospedale di __________ del 28.12.2004), gonalgia destra e lombalgie, parestesie

alla coscia, ipotrofia muscolare (rapporto Ospedale di __________ del

3.1.2005), metatarsalgie bilaterali (certificato dr.ssa __________ del

25.2.2005), sindrome post-traumatica del rachide cervicale (rapporto Ospedale

di __________ del 16.3.2005),….

Considerandi

I referti effettivamente oggettivabili dal punto

di vista clinico, radiologico e neuro-radiologico risultano essere chiaramente

discrepanti rispetto all'intensità dei disturbi risentiti, alle asserite

limitazioni ivi connesse e alle funzioni dimostrate nelle situazioni che

richiedevano una partecipazione attiva da parte della signora RI 1.

Le importanti limitazioni dimostrate nella

funzione del rachide sia cervicale che lombare non correlano per esempio con

l'assenza di alterazioni strutturali agli esami radiologici e

neuro-radiologici, così come con l'assenza di contratture o tensioni muscolari

all'esame clinico.

La limitazione nell'accovacciamento, possibile neppure

fino alla metà, non correla con l'assenza di alterazioni strutturali agli esami

di risonanza magnetica della coscia, così come con l'assenza di reperti

patologici all'esame clinico e alla risonanza magnetica del ginocchio destro.

La limitazione terminale nei movimenti e la

debolezza dimostrata nell'esame isometrico contrariato della cuffia dei

rotatori di ambedue le spalle non correla con l'assenza di un'ipotrofia

muscolare all'insieme del cinto scapolare e ad ambedue gli arti superiori,….

Dal punto di vista ortopedico non vengono

riscontrati dei reperti patologici di rilievo suscettibili di incidere

negativamente sulla prognosi a medio-lungo termine della signora RI 1."

(doc. 77)

Egli ha

quindi indicato che, citiamo: “l’esame clinico ortopedico, gli studi

radiologici e neuro-radiologici non mettono in evidenza nessuna alterazione

strutturale acquisita di potenziale natura post-traumatica riconducibile

all’evento del 28.10.2004.” (doc. 77, p. 8).

Il dott. __________

ha dichiarato l’assicurata totalmente abile al lavoro per un’attività di

operaia generica nell’ambito dell’industria (cfr. doc. 77, risposta ai quesiti

n. 4 e 7), e ciò sicuramente a contare perlomeno dal 10 marzo 2005, ossia dalla

data di esecuzione della RMN della coscia destra, la quale ha confermato una

completa regressione dell’ematoma e l’assenza di postumi infortunistici (cfr.

doc. 77, risposta al quesito n. 9).

2.7.1.2

Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione degli specialisti

consultati dall’assicuratore LAINF convenuto, i dottori __________, neurologo

(doc. 76) e __________, chirurgo ortopedico (doc. 77), secondo cui,

attentamente valutato l’insieme delle risultanze degli accertamenti a cui RI 1

è stata sottoposta nel decorso post-infortunistico, non presentava più alcuna

incapacità lavorativa, rispettivamente, non abbisognava più di alcun

provvedimento terapeutico, a causa delle conseguenze somatiche

oggettivabili del sinistro assicurato, possa validamente costituire da supporto

probatorio al presente giudizio.

In

proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Il TCA

ritiene che la tesi difesa dai dottori __________ e __________, specialisti

proprio nelle materie che qui interessano, sia corretta e che adempia i

presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza

probante a un rapporto medico.

Con la

propria impugnativa, la ricorrente fa presente di avere subito, in data 21

luglio 2005, un intervento chirurgico di asportazione dell’ematoma alla coscia

destra, ragione per cui mette in dubbio che potesse essere dichiarata abile al

lavoro già a partire dal 10 marzo 2005 (cfr. I, p. 3 e V).

D’altra

parte, riferendosi alla valutazione dell’abilità lavorativa espressa dal dott. __________

il 1° dicembre 2005, l’assicurata ritiene che debba ancora essere chiarita qual

è stata l’evoluzione della stessa (cfr. I, p. 3).

Per

quanto attiene alla problematica riguardante l’arto inferiore destro, il TCA

osserva che il dott. __________ è stato chiaro nell’affermare che, alla luce

delle risultanze dell’esame di RMN del 10 marzo 2005, l’insorgente aveva

certamente ritrovato una piena capacità lavorativa a decorrere perlomeno dalla

stessa data (cfr. doc. 77, p. 7: “La completa regressione dell’ematoma e

l’assenza di postumi infortunistici alla coscia destra viene chiaramente

documentata solo con la risonanza magnetica del 10.3.2005. Per quanto

attiene alla contusione dell’anca/della coscia destra la signora RI 1 risulta

di riflesso sicuramente abile al lavoro in misura completa a decorrere dal

10.3.2005

Gli elementi a disposizione non mi permettono per contro di

prendere posizione sulla capacità lavorativa antecedente.” – il corsivo è del

redattore).

Da questa

valutazione non vi è ragione di scostarsi.

In

effetti, in occasione dell’esame strumentale per immagini appena citato, il

radiologo, dott. __________, aveva concluso che non vi era, citiamo: “…

evidenza per rottura muscolo-tendinea recente a livello della coscia destra e

in regione inguino-crurale dallo stesso lato.” (doc. 40; cfr., pure, referto

RMN coscia destra del 15.4.2005, doc. 90).

Il fatto

che la RMN abbia evidenziato la presenza di “… artefatti paramagnetici lungo la

corticale e nei tessuti molli circostanti”, è imputabile agli esiti

dell’intervento di osteosintesi a cui l’assicurata venne sottoposta nel 1978, a

seguito della frattura traumatica del femore destro (cfr. doc. 79, p. 6).

D’altra

parte, un’opinione analoga era del resto già stata espressa dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia, proprio sulla base degli esiti della stessa RMN del 10

marzo 2005 (cfr. doc. 41: “…, la CO 1 ha addirittura risposto per un esame

sofisticato strumentale (spineto-tomografico), il quale (10.3.2005) ha rilevato

l’assenza di residui d’ematoma o lesioni muscolo-tendinee, risp. a livello

cutaneo/sotto-cutaneo. (…). Sulla scorta di tutta la documentazione medica

a nostra disposizione, deve essere integralmente confermato il contenuto

della decisione del 30.12.2004.” – il corsivo è del redattore).

Effettivamente,

nel corso del mese di ottobre 2005 (cfr. doc. 89), RI 1 è stata sottoposta a

un’operazione chirurgica di asportazione di un lipoma alla coscia destra

(diagnosi confermata grazie all’esame istologico, cfr doc. 82), e quindi non di

un ematoma come lo sostiene erroneamente l’interessata.

Il lipoma

è un tumore benigno caratterizzato

da un abnorme deposito localizzato di grasso che si manifesta come noduli

sottocutanei ad accrescimento lento, localizzato perlopiù al cavo ascellare,

alle spalle, alle natiche, al tronco e alle cosce (Enciclopedia della medicina,

Ed. Istituto geografico De Agostini, p. 538).

Quindi,

esso non ha verosimilmente nulla a che vedere con la contusione riportata in

data 28 ottobre 2004.

Dalla

circostanza che i medici della Azienda ospedaliera __________ di __________,

dove è stato effettuato il menzionato intervento, abbiano parlato di lipoma post-traumatico

(cfr. doc. 89) non può essere dedotto nulla a proposito dell’eziologia della

patologia in questione, nella misura in cui, secondo la giurisprudenza, simili

formulazioni costituiscono delle semplici constatazioni anamnestiche (cfr. STFA

del 13 febbraio 2006 nella causa H., U 271/05, consid. 3.3 e riferimenti ivi

citati).

Per

quanto concerne invece l’apprezzamento della capacità lavorativa espresso dal

dott. __________, è vero che quest’ultimo ha valutato la situazione al momento

della consultazione (30 novembre 2005).

Tuttavia,

non può essere ignorato che il neurologo ha negato l’esistenza di un’incapacità

lavorativa in ragione dell’assenza di lesioni organiche neurologiche, sia

centrali che periferiche, suscettibili di correlare con la complessa

sintomatologia denunciata dalla ricorrente, imputabile probabilmente a una

problematica di natura psichica (cfr. doc. 76).

Tenuto

conto dell’anamnesi patologica, è plausibile che la stessa conclusione si

sarebbe imposta anche qualora l’assicurata fosse stata visitata nel mese di

marzo 2005.

Infatti,

è altamente verosimile che anche a quel momento, i disturbi lamentati da RI 1,

grosso modo gli stessi che sono stati refertati in occasione della

consultazione del 30 novembre 2005, non avrebbero trovato una spiegazione

sufficiente sul piano oggettivo.

A questo

punto, il TCA ritiene utile precisare che, nella concreta evenienza, non può

trovare applicazione la prassi elaborata dal TFA in

materia di traumi di accelerazione alla colonna cervicale ed estesa anche ai

traumi cranio-cerebrali (cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b).

In caso

di trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la

giurisprudenza federale esclude di principio l'applicazione della prassi

elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale (cfr. al

riguardo: RtiD I-2005 pag. 207 seg.).

Il TFA ha

deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U

416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.

Successivamente,

in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la

nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile

soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri e

la contusio cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece

sufficiente.

Infine, in una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02,

consid. 3.1, l'Alta Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma

cranico semplice, ha stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del

quadro clinico tipico, l'assenza di gravità del trauma cranico subito non

consente di ammettere l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale

del tipo "colpo di frusta".

Ora, in

occasione dell'infortunio dell’ottobre 2004, l'assicurata ha verosimilmente

riportato un trauma cranico semplice, senza interessamento del sistema nervoso

centrale (cervello).

In

effetti, in nessuno dei documenti medici che figurano all’inserto si accenna al

fatto che RI 1 potrebbe avere riportato (perlomeno) una commozione cerebrale.

In queste

condizioni, posto che tornano applicabili le regole ordinarie sulla causalità,

occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, in materia di

assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato

vengono di principio presi in considerazione (ad esempio, nell’ambito della

valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella misura in cui

procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

Nei casi

in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente

correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole

all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella

causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n.

35.2003

, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre

2000.

nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e

del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).

Sulla

scorta di quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che - tenuto conto del solo

aspetto organico - RI 1 non

ha più necessitato di cure mediche e ha ritrovato una piena capacità

lavorativa, nei modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni convenuto.

2.7.2

Affezioni

psichiche

2.7.2.1

RI 1 presenta

indubbiamente seri disturbi di natura psichica.

Nel

quadro degli accertamenti pluridisciplinari eseguiti presso il SAM di __________

per conto dell’Istituto assicuratore convenuto, essa è stata periziata dalla

dott.ssa __________, Capo-clinica presso il Servizio di psichiatria e di

psicologia medica di __________.

Dal

relativo riferto, datato 29 novembre 2005, si evince che l’insorgente soffre di

un disturbo depressivo maggiore, episodio grave (ICD-10 F32.2) in personalità

anancastica (ICD-10 F60.5).

Per

quanto riguarda le modalità d’insorgenza del disturbo, la psichiatra ha

espresso le seguenti considerazioni:

"

Vista la personalità dell’assicurata, nel

momento in cui è venuto meno il lavoro, essa ha provato vergogna e senso di

scarso valore personale. Per la necessità della signora di un’assoluta

perfezione, la severità di giudizio morale e la sensibilità verso colpa e

vergogna, ben si comprende l’angoscia provata in tale situazione. L’equilibrio

dinamico dell’organizzazione dell’assicurata, come risposta al licenziamento

che ha messo in crisi la continua ricerca di certezze, si è destabilizzato,

innescando una sindrome clinica conclamata.”

(doc. 78,

p. 4)

Essa ha

quindi così spiegato il modo in cui l'assicurata ha vissuto e elaborato

l’infortunio, precisando che ad essere vissuto con grave disagio è stato piuttosto

il licenziamento e non il sinistro in quanto tale:

"

Io ritengo che l'assicurata non abbia vissuto

soggettivamente in modo sproporzionato la sincope vasovagale piuttosto, ciò che

è stato vissuto con grave disagio, è stato il licenziamento che è avvenuto

pochissimo tempo dopo l'infortunio. Dei due avvenimenti, che si sono

praticamente sovrapposti nella percezione della signora, ella ha attribuito

all'infortunio la causa della depressione, per il fatto di averle causato forti

dolori e limitazioni funzionali. Dal resoconto dell'assicurata, tuttavia, pare

emergere che se avesse avuto l'opportunità di continuare a lavorare lo avrebbe

fatto con solerzia, come aveva già fatto con il lavoro precedente, al quale si

era recata nonostante la necessità delle stampelle.

L'assicurata ha vissuto la perdita del lavoro

come un'ingiustizia, dal momento che aveva sempre fatto di tutto per poterlo

mantenere, ponendo un'attenzione eccessiva ai dettagli e anteponendo sempre il

dovere al piacere."

(doc. 78)

Infine, rispondendo

al quesito n. 9 dell’CO 1, la dott.ssa __________ ha quantificato in un 40%

l’incidenza dei fattori extra-infortunistici - la perdita del posto di lavoro -

per i disturbi psichici di cui soffre RI 1 (doc. 78, p. 6).

In sede

di decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha fatto valere che, alla luce

delle indicazioni fornite dalla psichiatra dott.ssa __________, già l’esistenza

di una relazione di causalità naturale con l’evento infortunistico

assicurato potrebbe venire negata (doc. 95, p. 5).

Questo

Tribunale è dell’avviso che la perizia psichiatrica appena citata presenti

un’apparente contraddizione nella misura in cui, da una parte, sembra

attribuire la responsabilità esclusiva dei disturbi alla perdita del posto di

lavoro e, d’altra parte, si sostiene invece che quest’ultima circostanza

(extra-infortunistica) incide soltanto nella misura del 40% (lasciando

sottintendere che il restante 60% è addebitabile all’infortunio).

Quanto

poc’anzi evidenziato avrebbe invero meritato una richiesta di delucidazione da

parte dell’autrice del rapporto peritale, ciò che l’assicuratore infortuni ha

omesso di fare.

Tale

questione non merita comunque di essere maggiormente approfondita in quanto nel

presente caso non è data, così come verrà meglio dimostrato in seguito,

l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla

luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003

nella causa C., U 164/02, consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).

2.7.2.2

Nell'esame

dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla

classificazione dell'infortunio occorso alla ricorrente.

Al

proposito, questo Tribunale concorda che vi è incertezza circa le modalità

esatte secondo cui è avvenuto l’infortunio del 28 ottobre 2004, poiché

l’interessata non ricorda nulla e, d’altra parte, il marito l’ha trovata già

accasciata al suolo, priva di sensi, più o meno in fondo alla scala esterna

della loro abitazione (cfr. doc. 53, p. 3).

Di certo

si sa che RI 1 è svenuta, a causa di una sincope vaso vagale, e che ha battuto

la testa e l’anca destra, ciò che ha reso necessaria una semplice consultazione

ambulatoriale presso il Servizio di PS dell’Ospedale di __________. In

quell’occasione, essa presentava unicamente una, citiamo: “modesta sensazione

di ronzio al capo”.

Dal

profilo terapeutico, i sanitari avevano consigliato, citiamo: “riposo per

alcuni giorni” (cfr. doc. 2).

Unitamente

al proprio ricorso, l’assicurata ha prodotto una dichiarazione di tale __________,

testimone oculare dell’evento, secondo la quale, in seguito a un mancamento,

essa sarebbe caduta rovinosamente all’indietro dall’ultimo gradino delle scale

di casa (cfr. I e doc. C).

Ciò

significherebbe, visto che il marito ha affermato di averla rinvenuta “più o

meno in fondo alla scala”, che l’insorgente, dopo essere svenuta, è ruzzolata

lungo la scala.

A

prescindere dal fatto che ci si può interrogare in merito all’attendibilità di

quanto dichiarato dal presunto testimone oculare, nella misura in cui la sua

esistenza è stata curiosamente rivelata solo in sede di ricorso (e non, ad

esempio, già in occasione dell’audizione del 2 giugno 2005, disposta

dall’assicuratore allo scopo (anche) di chiarire la dinamica del sinistro, cfr.

doc. 53), pur volendo considerare la versione dei fatti più “favorevole” alla

ricorrente, l’esito del presente giudizio non potrebbe comunque essere quello

da lei auspicato.

Alla luce

della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, il sinistro occorso a RI

1.

deve essere classificato, tutt’al più, fra gli infortuni di grado

medio all’interno della categoria media.

Del

resto, il TFA ha proceduto a una classificazione identica in una sentenza del

30.

aprile 2001 nella causa A., U 281/00, riguardante un assicurato che, avendo

perso l'equilibrio mentre stava lavorando in cima ad una scarpata, era

scivolato o rotolato per diversi metri, fino in fondo al pendio. Egli aveva

riportato una commotio cerebri e contusioni in più parti del corpo.

In questo

stesso senso ha pure deciso il TCA in una sentenza del 26 novembre 2002 nella

causa Cassa malati CMEL c. INSAI, inc. n. 35.2002.51, concernente un

assicurato che, mentre stava percorrendo un sentiero per recarsi sul luogo di

lavoro, verosimilmente a causa di una perdita di conoscenza, è rotolato per

alcuni metri nella sottostante scarpata (pietraia), lamentando una frattura

stabile delle vertebre Th12 e L1, contusioni al fianco ed al ginocchio

sinistri, una ferita lacerocontusa al volto, nonché una breve commozione cerebrale.

Va

inoltre segnalato che l’Alta Corte federale, in una sentenza del 28 agosto 2002

nella causa K., U 416/01 - riguardante un assicurato che, precipitando da

un'altezza di 4.5 metri, aveva lamentato un trauma cranico - ha

classificato questo evento fra gli infortuni di media gravità all'interno della

categoria media (cfr. consid. 5a).

Il

giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.

Per

ammettere l'adeguatezza fra l'evento dell’ottobre 2004 e il danno alla salute

psichica sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza

particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente

lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la

cura) o l'intervento di più fattori.

Va

preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso

di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i

disturbi di natura organica che si trovano in un nesso causale, naturale

e adeguato, con l’infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

In

concreto, considerate le indicazioni che emergono dalla perizia del SAM, in particolare

la circostanza che, trascorsi nemmeno sei mesi dal sinistro, __________ non

presentava più alcun postumo infortunistico di natura organica (cfr. consid.

2.7.1.2

), l’unico fattore che potrebbe eventualmente entrare in linea di conto

é quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la

particolare spettacolarità dell'infortunio.

Tuttavia,

questa Corte non può individuare nel modo in cui si è svolto l’infortunio in

questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una

particolare spettacolarità (cfr., d’altronde, la STFA del 28 agosto 2002

succitata, consid. 5b: "D'une part, si la chute, en

soi, a pu être impressionante, elle n'apparaît pas, du point de vue

objectif, seul déterminant dans l'analyse du déroulement de l'accident, comme

particulièrement impressionnante ou accompagnée de circostances

particulièrement dramatiques. Arrivé le premier sur les lieux de

l'accident, l'employeur du recourant n'a constaté qu'un léger écoulement de

sang par le nez, sans autre séquelle visible. D'autre part, le recourant n'a

subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un traumatisme

crânien simple, sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas comme une

atteinte d'une gravité ou d'une nature particulières." - il corsivo é del

redattore).

Per dei casi

riguardanti specificatamente delle cadute dalle scale, in cui il TFA ha negato

l’adempimento del fattore di rilievo in discussione, cfr. STFA del 16 dicembre

2005.

nella causa I., U 340/05, consid. 2.3, del 27 settembre 2004 nella causa

P., U 70/04, consid. 2.3 e del 30 giugno 2004 nella causa K., U 121/03, consid.

4.

Non

va peraltro dimenticato che in casi quali quello ora sub

judice, in cui l’assicurato é colpito d’amnesia relativamente all’evento

traumatico, l’Alta Corte ha, in più di un’occasione, escluso a priori che

l’infortunio possa essere stato vissuto in modo particolarmente impressionante

dall’interessato (cfr. STFA del 21 dicembre 1993 nella causa L., U 158/93,

consid. 2d e STFA del 2 agosto 1994 nella causa G., consid. 2b).

In simili condizioni, occorre concludere che l’evento del 28 ottobre

2004.

non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della

vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui

soffre RI 1: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir

ammessa.

In queste

condizioni, la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non può essere

ritenuta impegnata al riguardo.

Pertanto,

la decisione su opposizione dell’CO 1 di limitare il diritto alle prestazioni

al 10 marzo 2005, ossia al momento in cui i postumi organici

dell’infortunio sono stati reputati ormai guariti, deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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