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Decisione

35.2006.53

Assicurato cerca di recuperare con una corda un cavalletto finito in una scarpata. Dolore a spalla dx quando il cavalletto si incaglia in un arbusto. Diagnosi di stiramento muscolare. Ammessa lesione

22 novembre 2006Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

A. Bühler

- in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di

cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni

parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore

esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa

esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione

esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p.

2340).

Da parte

loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche

Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS

45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto

per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del

"fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale

dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente

un fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute

indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un

caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni

è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo

Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un importante principio inerente

all'apprezzamento delle prove: ogni volta che un assicurato dimostra, con il

grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno,

ne risulta un obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli

infortuni. Una controprova, secondo la quale il danno alla salute è

indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più

in linea di conto (contra, A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).

A mente

di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte

le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso

insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione)

corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica.

Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito

dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere

infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester

Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an

der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83:

n. 20, p. 999s.).

2.5. Nella concreta evenienza,

l’assicuratore LAINF convenuto, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 il 30 novembre 2005 è costitutivo di un infortunio ai sensi

dell’art. 4 LPGA, ha pure sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF,

rilevando quanto segue, citiamo: “Il TFA ha già avuto modo di specificare che

gli eventi verificatisi durante lo svolgimento di un’attività professionale

abituale non danno luogo a delle lesioni parificabili ai postumi d’infortunio

in quanto i processi motori consueti nell’ambito dell’attività professionale

sono da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto

l’elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto …” (doc. 22, p.

5).

L’evento

in discussione è così stato descritto dall’assicurato in occasione della sua

audizione del 9 febbraio 2006:

"

L’evento è successo il 30.11.05 sul cantiere

della ditta a __________ presso l’azienda __________.

Mi era caduto un cavalletto da ponteggio del peso

di circa trenta chilogrammi in una scarpata.

Cavalletto largo un metro e alto due metri.

Per cercare di recuperarlo sono sceso nella

scarpata, l’ho legato con una grossa corda di canapa, che utilizziamo pure per

montare i secchi di malta sui ponteggi, e poi sono risalito sul bordo della

scarpata.

Ho iniziato a tirare con forza il ponteggio verso

l’alto.

Ad un certo punto, mentre tiravo con grande

intensità sulla corda, il cavalletto si è impigliato in un arbusto presente

sulla scarpata.

Questo fatto ha determinato un arresto brusco

della corda ed un notevole contraccolpo alla spalla destra. Ho subito lasciato

la corda in quanto ho accusato un vivo dolore alla spalla destra.

Dolore simile ad una violenta coltellata." (doc.

14)

Ora,

l’operazione di recupero di un oggetto mediante l’uso di una corda, comporta di

per sé dei processi motori consueti nell'ambito di un’attività professionale quale

quella di muratore, aspetto che è stato del resto confermato dall’assicurato

stesso (cfr. doc. 5: “Si è trattato per lei di un’attività abituale? Sì.”),

cosicché farebbe di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione

di pericolo accresciuto.

Tuttavia,

nel caso di specie, non può essere ignorato che durante l’operazione medesima, è

accaduto qualcosa - in concreto la presenza di un arbusto ha fatto sì che la

risalita dell’oggetto in questione abbia subito un brusco arresto - che ha sollecitato

l’arto superiore destro oltre la misura di ciò che è abituale per un

muratore (per un caso recente in cui il TFA ha ammesso la realizzazione di un

potenziale di pericolo accresciuto, cfr. STFA del 17 ottobre 2006 nella causa

F., U 137/06, consid. 4.3, riguardante un assicurato che nell’atterrare con il

parapendio, aveva accusato un movimento di torsione del ginocchio destro).

La

presente fattispecie si differenzia chiaramente da quella oggetto della STFA

del 6 ottobre 2006 nella causa D., U 205/06, in cui l’Alta Corte ha negato

l’esistenza del fattore esterno nel caso di un aiuto cuoco che, semplicemente

nel sollevare una pesante padella, aveva riportato una rottura tendinea a

livello della spalla sinistra.

Di

conseguenza, contrariamente a quanto pretende l’CO 1, occorre riconoscere

l’esistenza di un fattore esterno ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

2.6. Posto che

anche i presupposti dell’involontarietà, della repentinità e dell’influsso

dannoso apportato al corpo umano, sono senz’altro adempiuti, a questa Corte non

rimane che da esaminare se l’insorgente ha riportato un danno alla salute che rientra

tra le diagnosi esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell’art. 9 OAINF.

L’Istituto

assicuratore convenuto lo nega facendo capo alla valutazione espressa dal

proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il 13

gennaio 2006 (cfr. doc. 22, p. 5: “… indipendentemente dai requisiti giuridici

non può essere disatteso che il dott. __________, medico di circondario, con

rapporto del 13.1.2006, …”).

Queste,

in effetti, le considerazioni sviluppate dal fiduciario dell’CO 1:

"

L'assicurato durante il lavoro il 30.11.2005,

ricuperando un cavalletto fissato con una corda, improv­visamente ha accusato

un dolore alla spalla destra.

Viene visto la prima volta dal curante l'1.12.2005, senza documentazione di una

lesione specifica o altra patologia.

Il 7.12.2005, l'assicurato viene sottoposto ad un

esame di risonanza magnetica della spalla destra, indagine che rivela dei segni

di netta artrosi acromio-claveare attiva con minimo edema della strut­tura

ossea adiacente, invece senza note di traumatizzazione.

Si riconosce anche una struttura degenerata a

livello del tendine prossimale del capo lungo bicipitale, note degenerative a

livello dei tendini della cuffia rotatoria, con lieve assottigliamento, ma

senza sospetto di rottura/discontinuità.

Assenza di rottura a livello del labbro

glenoidale, tutt'al più si può parlare di uno SLAP I (quindi lieve

degenerazione).

Incipiente borsa subacromiale e subdeltoidea,

nonché marcate alterazioni geodiche a livello del tro­chite maggiore della

testa omerale destra.

Nessuna alterazione del segnale muscolare,

nemmeno a livello T2 (quindi nessuna lesione, neppure distrazione muscolare).

Contrariamente a quanto sostenuto dal curante non

si può "retrospettivamente" parlare in base alla RMN

visionata, di uno "stiramento muscolare della spalla destra con strappo

muscolare".

In sintesi, l'attenta visione dell'esame di

risonanza magnetica del 7.12.2005 non permette di porre una diagnosi giusta l'art. 9/2 OAINF, ciò che corrisponde pure

alla refertazione radiologica (della stessa data).

Inoltre da un profilo medico sia ricordato che

uno stiramento muscolare, già clinicamente non si pre­senta con un acuto dolore

lancinante, senza lasciare traccia su un esame spinecotomografico e tanto meno

provocando un'inabilità lavorativa del 100%, addirittura per la

durata di oltre un mese!"

(doc. 12)

Il TCA

constata che la diagnosi di stiramento muscolare della spalla destra è stata

posta, per la prima volta, dal dott. __________, spec. FMH in medicina

generale, con rapporto del 20 dicembre 2005, medico che RI 1 aveva consultato

già il giorno seguente l’evento in questione (cfr. doc. 7).

In data

14 dicembre 2005, l’assicurato si è rivolto al dott. __________, medico

aggiunto presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’Ospedale __________ di __________.

Dal

relativo referto risulta la diagnosi di “stiramento muscolare della spalla

destra il 30.11.2005”, e la precisazione che per lo specialista appena

menzionato non vi erano, citiamo: “… segni per una lesione rilevante intrinseca

della spalla destra”.

Emerge

inoltre che, nel frattempo, l’insorgente era stato sottoposto a una RMN della

spalla destra che aveva evidenziato una problematica degenerativa

dell’acromio-claveare, una discreta borsite sotto-deltoidea, nonché una

sospetta lesione di tipo Slap I (doc. H).

In corso

di causa, questo Tribunale ha interpellato il dott. __________, e gli ha posto

le seguenti domande:

"

(…).

1. Conferma

la diagnosi di stiramento muscolare della spalla destra?

Considerandi

2.

Il fatto che l’assicurato ha immediatamente

avvertito un vivo dolore alla spalla destra, simile a una “violenta

coltellata”, può in qualche modo fare dubitare della fondatezza della

diagnosi da lei posta?

3.

Il medico di circondario dell’CO 1 sostiene

che sulle immagini della RMN del 7 dicembre 2005 non vi è traccia di

stiramento muscolare.

Condivide questa affermazione?

Uno stiramento muscolare può essere

oggettivato grazie ai mezzi diagnostici attualmente a disposizione

oppure no?

Nella negativa, sulla base di quali elementi

viene formulata tale diagnosi?

4.

Sempre secondo il medico di fiducia dell’CO 1,

uno stiramento muscolare non è suscettibile di provocare un’inabilità

lavorativa quale quella presentata da RI 1.

Condivide questa affermazione?

Se no, per quali motivi?”

(V)

Queste le

risposte da lui fornite in data 19 ottobre 2006:

"

1.

Conferma la diagnosi di stiramento

muscolare della spalla destra?

Sulla base del mio unico esame clinico del

14.12

, senza avere a mia disposizione alcuna informazione sull'ulteriore

decorso (che potrebbe condizionare la diagnosi), confermo la diagnosi di

stiramento muscolare della spalla destra il 30.11.2005.

2.

II fatto che l'assicurato ha immediatamente

avvertito un "vivo dolore" alla spalla destra, simile a una

"violenta coltellata", può in qualche modo fare dubitare della

fondatezza della diagnosi da lei posta?

No.

3.

II medico di circondario dell'CO 1 (ora CO

1!) sostiene che sulle

immagini della RMN del 7 dicembre 2005 non vi è traccia di stiramento

muscolare. Condivide questa affermazione?

Uno stiramento muscolare può essere

oggettivato grazie ai mezzi diagnostici attualmente a disposizione oppure no?

Nella negativa, sulla base di quali elementi

viene formulata tale diagnosi?

Non ho a disposizione attualmente le immagini

della RMN del 07.12.2005. II referto del Dr. __________,

radiologo della Clinica __________, non descrive

alterazioni muscolari. Uno stiramento muscolare non è necessariamente

oggettivato alla RMN. Non ho parlato in alcun momento di rottura muscolare ma

soltanto di stiramento. La diagnosi è stata da me formulata sulla base

dell'anamnesi e dell'esame clinico. Il meccanismo traumatico che provoca uno

stiramento muscolare (in questo caso una contrazione eccentrica della

muscolatura) può portare ad un fenomeno infiammatorio come dimostrato alla RMN

che mostrava una raccolta di liquido nella borsa sotto-deltoidea, spiegando i

dolori riferiti dal paziente.

4.

Sempre secondo il medico di fiducia dell'CO

1, uno stiramento muscolare non è suscettibile di provocare un'inabilità

lavorativa quale quella presentata da RI 1.

Condivide questa affermazione?

Se no, per quali motivi?

Non condivido l'affermazione secondo la quale uno

stiramento muscolare non può provocare un'inabilità lavorativa come quella

presentata dal paziente al mio esame del 15.12.2005. Nella mia esperienza, il

quadro clinico presentato da parte del paziente, può motivare un'inabilità

lavorativa come muratore per una durata di diverse settimane/­mesi. In caso di

cronificazione dei dolori post-traumatici nel contesto di un conflitto sotto­acromiale

cronico, si può osservare in certi casi la necessità di una soluzione

chirurgica, ca. 4-6 mesi dopo l'evento traumatico."

(VI)

2.7

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Agli atti

figurano, da un canto, le certificazioni dei dottori __________ e __________

(doc. 7, H e VI), medici che, seppure in vesti differenti (il primo in qualità

di medico di famiglia, il secondo in qualità di specialista), hanno entrambi

avuto in loro cura RI 1, e, d'altro canto, il rapporto 13 gennaio 2006 del

dott. __________, medico di circondario dell’CO 1 (doc. 12).

Di

principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione

nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,

secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore

probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,

piuttosto che la sua provenienza.

Ora, pur

tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - va

riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc), resta il fatto che l'opinione espressa, in particolare, dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui

interessa, al quale

questa Corte ha peraltro chiesto ulteriori precisazioni in corso di causa (cfr.

consid. 1.5.), secondo cui, a seguito dell’evento del 30 novembre 2005,

l’assicurato ha accusato uno stiramento muscolare, risulta essere più

convincente rispetto a quella sostenuta dal medico di circondario dell'CO 1.

La

valutazione del dott. __________ trova per di più pieno riscontro nella

letteratura medica consultata, per quanto attiene sia alla sintomatologia

iniziale che uno stiramento muscolare provoca, sia alla sua diagnosi (cfr.

estratto, tradotto in lingua italiana, dal Giornale dell’Accademia americana di

chirurgia ortopedica [Journal of the AAOS] – luglio/agosto 1999: “Thomas

J. Noonan, MD, and William E. Garrett, Jr, MD, PhD, Muscle

Strain Injury: Diagnosis and Treatment / Lesioni

muscolari da stiramento: diagnosi e trattamento: Gli

stiramenti muscolari sono lesioni molto frequenti. Sono colpiti più spesso

muscoli che agiscono tra due articolazioni, soprattutto in maniera eccentrica e

che contengono un'elevata percentuale di fibre rapide. Lo stiramento

muscolare provoca di solito dolore acuto e si verifica durante lo svolgimento

di attività intense. Nella maggior parte dei casi la diagnosi può essere

fatta sulla base dell'anamnesi e dell'esame obiettivo. La risonanza

magnetica è indicata solo nei casi in cui una valutazione radiologica sia

necessaria per la diagnosi. Il trattamento iniziale consiste in riposo,

ghiaccio, bendaggi compressivi e terapia con FANS. Mano a mano che il dolore e

la tumefazione regrediscono si dovrebbe iniziare la terapia fisica per

recuperare la flessibilità e la forza muscolare. Evitare l'affaticamento

eccessivo ed eseguire un riscaldamento adeguato possono aiutare a prevenire le

lesioni da stiramento muscolare. I risultati a lungo termine delle lesioni

da stiramento muscolare sono di solito eccellenti e rare le complicazioni.”

– il corsivo è del redattore).

Il TCA

osserva inoltre che dalle tavole processuali si evince che il ricorrente,

grazie alle terapie applicategli, è stato in grado di riprendere il proprio

lavoro già a far tempo dal 17 gennaio 2006 (cfr. doc. 11 e 13), a dimostrazione

del fatto che il decorso si è risolto positivamente, così come solitamente

accade dopo uno stiramento muscolare.

Del

resto, in una recente sentenza del 21 marzo 2006 nella causa W., U 222/05,

l’Alta Corte federale ha ammesso l’esistenza di uno stiramento muscolare alla

spalla sinistra, fondandosi proprio sulla prima diagnosi formulata dal medico

curante dell’assicurato e ritenendo, nel contempo, infondate le obiezioni

sollevate dai medici fiduciari dell’INSAI:

"

Unter Berücksichtigung all dieser Umstände vermögen

die Berichte des Kreisarztes sowie des Dr. med. S.________ denjenigen des

erstbehandelnden Arztes (Dr. med. B.________) nicht in Frage zu stellen, und es

ist im Folgenden davon auszugehen, dass sich die Versicherte am 31. Dezember

2003.

eine Muskelzerrung im Bereich der linken Schulter zugezogen hat. Daran

ändern auch die von der Vorinstanz zitierten Urteile nichts: Denn einerseits

war auch im Urteil X. vom 10. Dezember 2001, U 20/00, nur eine Muskelzerrung im

Bereich der proximalen Adduktoren diagnostiziert, welche das Eidgenössische

Versicherungsgericht genügen liess; andererseits ist das Urteil Z. vom 7.

Oktober 2003, U 332/02 (recte: 322/02), auf den hier zu beurteilenden

Sachverhalt nicht anwendbar, da dort nur der Arbeitgeber in der Unfallmeldung,

nicht aber die Ärzte von einer Muskelzerrung ausgingen. Zu prüfen bleibt, ob

der Vorfall vom 31. Dezember 2003 ein äusseres Ereignis im Sinne der

Rechtsprechung ist.“

In esito

a tutto quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che in occasione dell’evento del 30 novembre 2005, RI 1

ha riportato uno stiramento muscolare ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett.

e OAINF.

La causa

va quindi retrocessa all'assicuratore LAINF convenuto affinché si pronunci sul

diritto a prestazioni a dipendenza del danno alla salute causato dall'evento

assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ È

accertato che l’assicurato ha riportato una lesione parificata a infortunio ai

sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF.

§§§ La

causa é rinviata all'CO 1 affinché si esprima sul diritto a prestazioni a

dipendenza del danno alla salute causato dall'evento assicurato.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'CO 1

verserà all'assicurato l'importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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