35.2006.53
Assicurato cerca di recuperare con una corda un cavalletto finito in una scarpata. Dolore a spalla dx quando il cavalletto si incaglia in un arbusto. Diagnosi di stiramento muscolare. Ammessa lesione
22 novembre 2006Italiano30 min
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Numero d'incarto:
35.2006.53
Data decisione, Autorità:
22.11.2006, TCA
Titolo:
Assicurato cerca di recuperare con una corda un cavalletto finito in una scarpata. Dolore a spalla dx quando il cavalletto si incaglia in un arbusto. Diagnosi di stiramento muscolare. Ammessa lesione parificata ai postumi d'infortunio (in particolare, riconosciuto il requisito del fattore esterno).
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
art. 9 cpv. 2 let. e OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.53
mm/td
Lugano
22 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 maggio
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
novembre 2005, RI 1, dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________
in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1, nel cercare di recuperare mediante una corda un cavalletto
finito in una scarpata, ha risentito un dolore violento a livello della spalla
destra.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore, con
decisione formale del 28 marzo 2006, ha negato il diritto a prestazioni,
sostenendo, da un lato, che i disturbi alla spalla destra non erano da porre in
relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non
costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio.
A seguito
dell’opposizione interposta personalmente dell’assicurato (doc. 18), l’CO 1, in
data 26 maggio 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
22).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 21 agosto 2006, RI 1, patrocinato dal Sindacato RA 1, ha
chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli le
prestazioni di legge in relazione all’evento del novembre 2005, argomentando in
particolare quanto segue:
"
L'avvenimento cui è rimasto vittima l'insorgente
deve essere considerato un infortunio, in quanto sono presenti tutti gli
elementi costitutivi dello stesso e meglio:
- l'involontarietà: nel caso di specie tale condizione è
pacificamente adempiuta;
- la repentinità: nella fattispecie il danno alla salute si è
verificato a seguito di un preciso e singolo evento (l'improvviso incaglio del
ponteggio in un arbusto mentre l'assicurato stava tirando con forza sulla
corda);
- il danno alla salute: il signor RI 1 ha subito uno stiramento
muscolare della spalla destra che ha implicato un'inabilità lavorativa e ha
reso necessario l'uso di analgesici, di infiltrazioni di cortisone e di sedute
di fisioterapia;
- il fattore causale esterno e
- la straordinarietà di tale fattore.
La CO 1 ha negato l'esistenza del fattore esterno
straordinario e ha asserito che l'interessato non ha compiuto uno sforzo
eccessivo o un movimento scordinato. A torto.
5.
(…).
Nel caso di specie, il fattore esterno
straordinario è rappresentato dall'arbusto in cui si è impigliato il ponteggio.
Tale ostacolo ha infatti repentinamente bloccato la risalita del ponteggio
dalla scarpata. Il Signor RI 1 stava usando in tale momento tutte le sue forze
e pertanto quando vi è stata la brusca interruzione del movimento egli ha
risentito un forte dolore alla spalla destra.
Occorre qui considerare che il ponteggio
(dimensioni 1 m x 2 m), a causa del forte attrito con il terreno in pendenza,
aveva un peso che concretamente superava di gran lunga i 30 kg dichiarati
dall'assicurato.
6.
Ma anche a voler considerare che non sussista
alcun fattore esterno, non si può negare che l'assicurato, a causa della brusca
frenata causata dall'arbusto, abbia compiuto un movimento scoordinato del corpo
e uno sforzo eccessivo.
Nel caso di specie, il normale decorso del movimento
è stato disturbato da circostanze esterne manifestamente insolite e fuori
programma (incaglio nell'arbusto), ragion per cui deve essere ammessa
l'esistenza di un movimento scombinato del corpo / sforzo eccessivo e,
in ultima analisi, di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA.
In effetti, l'assicurato, per riuscire a
trascinare il ponteggio in cima alla scarpata, ha dovuto tirare sulla corda
utilizzando tutta la sua forza. Come già detto, il ponteggio aveva un peso di
30 kg, era largo 1 m e lungo 2 m. Non si dimentichi infine che l'attrito sul
terreno, la pendenza e soprattutto l'improvviso e inatteso blocco causato
dall'arbusto (che ha bruscamente interrotto il movimento), hanno fatto si che
il peso del ponteggio risultasse ben maggiore. L'infortunio si è verificato al
momento in cui il ponteggio è rimasto incagliato nell'arbusto: in tale momento
l'assicurato ha subito un brusco e improvviso contraccolpo che ha causato la
lesione della spalla.
In tal senso, il fatto ha sicuramente ecceduto il
quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono obiettivamente
definire quotidiane o abituali per un capo muratore/carpentiere. In effetti,
come dichiarato dal ricorrente, il lavoro di capo muratore/carpentiere consiste
"nella costruzione di muri, solette, muretti (...J così pure come nella
costruzione delle casserature per le gettate di cemento armato" (cfr.
rapporto CO 1 del 9 febbraio
2006, doc. C). Essendo capo muratore/carpentiere, l'assicurato è anche
incaricato della redazione dei rapporti.
In altre parole, il trascinamento di pesi sul
terreno in salita non è da considerarsi ordinario. I pesi vengono normalmente
portati sulle spalle o sollevati mediante l'utilizzo di carrucole, ciò che
riduce notevolmente lo sforzo.
Anche il fatto di aver trascinato il ponteggio
con una corda è da considerarsi eccezionale: il Signor RI 1 ha agito in questo
modo perché l'oggetto si trovava in fondo a una scarpata e non era possibile
portarlo sulle spalle senza rischiare di cadere.
II fatto poi che il ponteggio si sia impigliato
in un arbusto rappresenta un fatto che esula manifestamente dalla quotidianità
della professione.
Si rileva infine che in qualità di capo
muratore/carpentiere, l'assicurato era esonerato (vista anche la sua età) dai
lavori più pesanti, che venivano svolti dagli operai e dai manovali.
7.
(…).
Nel caso di specie, la CO 1 ha negato l'esistenza di una lesione
parificabile a un infortunio, asserendo che l'evento in cui è incorso
l'assicurato rappresenta un processo motorio consueto dell'attività
professionale di muratore e carpentiere. Inoltre, la CO 1, fondandosi sul rapporto medico Dr. __________
(medico fiduciario dell'Assicurazione), ha stabilito che non si è in presenza
di una lesione prevista all'art. 9 cpv. 2 OAINF.
In realtà, qualora si ritenesse che l'evento in
cui è incorso il ricorrente non rappresenta un infortunio, si sottolinea che si
è comunque confrontati con una lesione parificabile all'infortunio.
Come già indicato in precedenza, il movimento che
ha provocato il danno alla salute (improvviso blocco del ponteggio che si è
incagliato in un arbusto) non rientra tra i movimenti e le attività abituali
del ricorrente.
Inoltre, il Dr. __________, dopo aver visionato la RM, ha asserito che
si tratta di "stiramento muscolare della spalla destra con strappo
muscolare" (doc. G).
Il Dr. __________ (capo clinica di ortopedia)
parla di "stiramento muscolare della spalla destra" (doc.
H) e conferma che il radiologo sospetta una "lesione di tipo
SLAP".
Il Dr. __________ (radiologo) segnala "una alterazione di segnale all'interno
dello SLAP con sospetta piccola fessura sul versante inferiore". Egli
asserisce poi che non vi è "evidenza di lesione del labbro o dei
legamenti glenomerali per quanto giudicabile senza contrasto intrartícolare"
(doc. I).
Perché non è stato fatto tale esame, se
necessario per escludere una lesione?
Si rileva che i suddetti medici hanno tutti
visionato la RM del 7 dicembre 2005, la medesima su cui si è fondato il Dr. __________.
Ora, se è vero che la giurisprudenza ha già avuto
modo di chiarire che il rapporto del medico fiduciario dell'assicurazione ha
pieno valore probante - nonostante vi sia un legame di dipendenza tra il medico
e l'assicurazione - e che il rapporto del medico curante ha valore probatorio
ridotto, altrettanto vero è che nel caso di specie la diagnosi del Dr. __________ è condivisa dal Dr. __________ e dal Dr. __________. I tre medici si discostano dalla diagnosi
del Dr. __________ (doc. L).
Alla luce di quanto sopra, il danno alla salute
cui è rimasto vittima l'assicurato rientra tra le lesioni corporali previste
dall'art. 9 cpv. 2 OAINF e pertanto la CO 1 deve corrispondere le prestazioni assicurative."
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a
rispondere ad alcune domande inerenti il danno alla salute riportato dall’assicurato
(V).
La sua
risposta è pervenuta il 25 ottobre 2006 (VI).
Alle
parti è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (VIII e IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a negare
le proprie prestazioni in relazione all’evento del 30 novembre 2005.
In
proposito, questa Corte ritiene che possa rimanere indeciso se RI 1 il 30
novembre 2005 è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge oppure no,
poiché la responsabilità dell’Istituto assicuratore convenuto - come verrà
dimostrato qui di seguito - va comunque riconosciuta a titolo di lesione
parificata ai postumi d’infortunio
2.3. Giusta l'art.
4 LPGA, è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.
2.4. Gli
assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche
per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h
OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a
condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a
fenomeni degenerativi.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,
oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al
corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente
controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a
quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore
esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che,
secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di
originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene
Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione
accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di
posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid.
4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 88 e dello stesso autore,
Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Anche in
caso di lesione parificata ai postumi di un infortunio è necessario poter
dimostrare, con il grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un
legame causale tra la lesione stessa e l’influsso dannoso, improvviso e
involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno (cfr. DTF 114 V
298ss., consid. 3c e A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 93). Tuttavia, la
necessaria causalità è data già per il solo fatto che l’evento in questione ha
aggravato un preesistente stato patologico o degenerativo oppure che lo ha
semplicemente reso manifesto (doloroso; cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p.
114).
Nella DTF
123 V 43, la nostra Corte federale ha in effetti stabilito che uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude
l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione
che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto
il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine
schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu
den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen
hinzutritt".
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 -
pubblicata in RAMI 2001
U 435, p. 332ss. - la nostra Corte federale ha deciso
che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano a essere validi anche dopo
la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998,
osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das
mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte
Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von
der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und
Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss
unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung
verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in
den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger
Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt
demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in
Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet -
also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die
Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige"
krankheits- oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese
Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht
Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV
ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV
aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder
degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."
(RAMI succitata, consid. 2c)
Questa
giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr.,
ad esempio, STFA del 28 giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3).
Infine,
occorre ancora ricordare che la citata sentenza del 5 giugno 2001 aveva dato
adito a discussioni in dottrina.
Fatti
A. Bühler
- in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di
cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni
parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore
esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa
esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione
esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p.
2340).
Da parte
loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche
Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS
45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto
per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del
"fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale
dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente
un fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute
indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un
caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni
è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo
Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un importante principio inerente
all'apprezzamento delle prove: ogni volta che un assicurato dimostra, con il
grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno,
ne risulta un obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli
infortuni. Una controprova, secondo la quale il danno alla salute è
indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più
in linea di conto (contra, A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).
A mente
di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte
le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso
insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione)
corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica.
Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito
dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere
infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester
Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an
der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83:
n. 20, p. 999s.).
2.5. Nella concreta evenienza,
l’assicuratore LAINF convenuto, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 il 30 novembre 2005 è costitutivo di un infortunio ai sensi
dell’art. 4 LPGA, ha pure sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF,
rilevando quanto segue, citiamo: “Il TFA ha già avuto modo di specificare che
gli eventi verificatisi durante lo svolgimento di un’attività professionale
abituale non danno luogo a delle lesioni parificabili ai postumi d’infortunio
in quanto i processi motori consueti nell’ambito dell’attività professionale
sono da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto
l’elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto …” (doc. 22, p.
5).
L’evento
in discussione è così stato descritto dall’assicurato in occasione della sua
audizione del 9 febbraio 2006:
"
L’evento è successo il 30.11.05 sul cantiere
della ditta a __________ presso l’azienda __________.
Mi era caduto un cavalletto da ponteggio del peso
di circa trenta chilogrammi in una scarpata.
Cavalletto largo un metro e alto due metri.
Per cercare di recuperarlo sono sceso nella
scarpata, l’ho legato con una grossa corda di canapa, che utilizziamo pure per
montare i secchi di malta sui ponteggi, e poi sono risalito sul bordo della
scarpata.
Ho iniziato a tirare con forza il ponteggio verso
l’alto.
Ad un certo punto, mentre tiravo con grande
intensità sulla corda, il cavalletto si è impigliato in un arbusto presente
sulla scarpata.
Questo fatto ha determinato un arresto brusco
della corda ed un notevole contraccolpo alla spalla destra. Ho subito lasciato
la corda in quanto ho accusato un vivo dolore alla spalla destra.
Dolore simile ad una violenta coltellata." (doc.
14)
Ora,
l’operazione di recupero di un oggetto mediante l’uso di una corda, comporta di
per sé dei processi motori consueti nell'ambito di un’attività professionale quale
quella di muratore, aspetto che è stato del resto confermato dall’assicurato
stesso (cfr. doc. 5: “Si è trattato per lei di un’attività abituale? Sì.”),
cosicché farebbe di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione
di pericolo accresciuto.
Tuttavia,
nel caso di specie, non può essere ignorato che durante l’operazione medesima, è
accaduto qualcosa - in concreto la presenza di un arbusto ha fatto sì che la
risalita dell’oggetto in questione abbia subito un brusco arresto - che ha sollecitato
l’arto superiore destro oltre la misura di ciò che è abituale per un
muratore (per un caso recente in cui il TFA ha ammesso la realizzazione di un
potenziale di pericolo accresciuto, cfr. STFA del 17 ottobre 2006 nella causa
F., U 137/06, consid. 4.3, riguardante un assicurato che nell’atterrare con il
parapendio, aveva accusato un movimento di torsione del ginocchio destro).
La
presente fattispecie si differenzia chiaramente da quella oggetto della STFA
del 6 ottobre 2006 nella causa D., U 205/06, in cui l’Alta Corte ha negato
l’esistenza del fattore esterno nel caso di un aiuto cuoco che, semplicemente
nel sollevare una pesante padella, aveva riportato una rottura tendinea a
livello della spalla sinistra.
Di
conseguenza, contrariamente a quanto pretende l’CO 1, occorre riconoscere
l’esistenza di un fattore esterno ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.6. Posto che
anche i presupposti dell’involontarietà, della repentinità e dell’influsso
dannoso apportato al corpo umano, sono senz’altro adempiuti, a questa Corte non
rimane che da esaminare se l’insorgente ha riportato un danno alla salute che rientra
tra le diagnosi esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell’art. 9 OAINF.
L’Istituto
assicuratore convenuto lo nega facendo capo alla valutazione espressa dal
proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il 13
gennaio 2006 (cfr. doc. 22, p. 5: “… indipendentemente dai requisiti giuridici
non può essere disatteso che il dott. __________, medico di circondario, con
rapporto del 13.1.2006, …”).
Queste,
in effetti, le considerazioni sviluppate dal fiduciario dell’CO 1:
"
L'assicurato durante il lavoro il 30.11.2005,
ricuperando un cavalletto fissato con una corda, improvvisamente ha accusato
un dolore alla spalla destra.
Viene visto la prima volta dal curante l'1.12.2005, senza documentazione di una
lesione specifica o altra patologia.
Il 7.12.2005, l'assicurato viene sottoposto ad un
esame di risonanza magnetica della spalla destra, indagine che rivela dei segni
di netta artrosi acromio-claveare attiva con minimo edema della struttura
ossea adiacente, invece senza note di traumatizzazione.
Si riconosce anche una struttura degenerata a
livello del tendine prossimale del capo lungo bicipitale, note degenerative a
livello dei tendini della cuffia rotatoria, con lieve assottigliamento, ma
senza sospetto di rottura/discontinuità.
Assenza di rottura a livello del labbro
glenoidale, tutt'al più si può parlare di uno SLAP I (quindi lieve
degenerazione).
Incipiente borsa subacromiale e subdeltoidea,
nonché marcate alterazioni geodiche a livello del trochite maggiore della
testa omerale destra.
Nessuna alterazione del segnale muscolare,
nemmeno a livello T2 (quindi nessuna lesione, neppure distrazione muscolare).
Contrariamente a quanto sostenuto dal curante non
si può "retrospettivamente" parlare in base alla RMN
visionata, di uno "stiramento muscolare della spalla destra con strappo
muscolare".
In sintesi, l'attenta visione dell'esame di
risonanza magnetica del 7.12.2005 non permette di porre una diagnosi giusta l'art. 9/2 OAINF, ciò che corrisponde pure
alla refertazione radiologica (della stessa data).
Inoltre da un profilo medico sia ricordato che
uno stiramento muscolare, già clinicamente non si presenta con un acuto dolore
lancinante, senza lasciare traccia su un esame spinecotomografico e tanto meno
provocando un'inabilità lavorativa del 100%, addirittura per la
durata di oltre un mese!"
(doc. 12)
Il TCA
constata che la diagnosi di stiramento muscolare della spalla destra è stata
posta, per la prima volta, dal dott. __________, spec. FMH in medicina
generale, con rapporto del 20 dicembre 2005, medico che RI 1 aveva consultato
già il giorno seguente l’evento in questione (cfr. doc. 7).
In data
14 dicembre 2005, l’assicurato si è rivolto al dott. __________, medico
aggiunto presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’Ospedale __________ di __________.
Dal
relativo referto risulta la diagnosi di “stiramento muscolare della spalla
destra il 30.11.2005”, e la precisazione che per lo specialista appena
menzionato non vi erano, citiamo: “… segni per una lesione rilevante intrinseca
della spalla destra”.
Emerge
inoltre che, nel frattempo, l’insorgente era stato sottoposto a una RMN della
spalla destra che aveva evidenziato una problematica degenerativa
dell’acromio-claveare, una discreta borsite sotto-deltoidea, nonché una
sospetta lesione di tipo Slap I (doc. H).
In corso
di causa, questo Tribunale ha interpellato il dott. __________, e gli ha posto
le seguenti domande:
"
(…).
1. Conferma
la diagnosi di stiramento muscolare della spalla destra?
Considerandi
2.
Il fatto che l’assicurato ha immediatamente
avvertito un vivo dolore alla spalla destra, simile a una “violenta
coltellata”, può in qualche modo fare dubitare della fondatezza della
diagnosi da lei posta?
3.
Il medico di circondario dell’CO 1 sostiene
che sulle immagini della RMN del 7 dicembre 2005 non vi è traccia di
stiramento muscolare.
Condivide questa affermazione?
Uno stiramento muscolare può essere
oggettivato grazie ai mezzi diagnostici attualmente a disposizione
oppure no?
Nella negativa, sulla base di quali elementi
viene formulata tale diagnosi?
4.
Sempre secondo il medico di fiducia dell’CO 1,
uno stiramento muscolare non è suscettibile di provocare un’inabilità
lavorativa quale quella presentata da RI 1.
Condivide questa affermazione?
Se no, per quali motivi?”
(V)
Queste le
risposte da lui fornite in data 19 ottobre 2006:
"
1.
Conferma la diagnosi di stiramento
muscolare della spalla destra?
Sulla base del mio unico esame clinico del
14.12
, senza avere a mia disposizione alcuna informazione sull'ulteriore
decorso (che potrebbe condizionare la diagnosi), confermo la diagnosi di
stiramento muscolare della spalla destra il 30.11.2005.
2.
II fatto che l'assicurato ha immediatamente
avvertito un "vivo dolore" alla spalla destra, simile a una
"violenta coltellata", può in qualche modo fare dubitare della
fondatezza della diagnosi da lei posta?
No.
3.
II medico di circondario dell'CO 1 (ora CO
1!) sostiene che sulle
immagini della RMN del 7 dicembre 2005 non vi è traccia di stiramento
muscolare. Condivide questa affermazione?
Uno stiramento muscolare può essere
oggettivato grazie ai mezzi diagnostici attualmente a disposizione oppure no?
Nella negativa, sulla base di quali elementi
viene formulata tale diagnosi?
Non ho a disposizione attualmente le immagini
della RMN del 07.12.2005. II referto del Dr. __________,
radiologo della Clinica __________, non descrive
alterazioni muscolari. Uno stiramento muscolare non è necessariamente
oggettivato alla RMN. Non ho parlato in alcun momento di rottura muscolare ma
soltanto di stiramento. La diagnosi è stata da me formulata sulla base
dell'anamnesi e dell'esame clinico. Il meccanismo traumatico che provoca uno
stiramento muscolare (in questo caso una contrazione eccentrica della
muscolatura) può portare ad un fenomeno infiammatorio come dimostrato alla RMN
che mostrava una raccolta di liquido nella borsa sotto-deltoidea, spiegando i
dolori riferiti dal paziente.
4.
Sempre secondo il medico di fiducia dell'CO
1, uno stiramento muscolare non è suscettibile di provocare un'inabilità
lavorativa quale quella presentata da RI 1.
Condivide questa affermazione?
Se no, per quali motivi?
Non condivido l'affermazione secondo la quale uno
stiramento muscolare non può provocare un'inabilità lavorativa come quella
presentata dal paziente al mio esame del 15.12.2005. Nella mia esperienza, il
quadro clinico presentato da parte del paziente, può motivare un'inabilità
lavorativa come muratore per una durata di diverse settimane/mesi. In caso di
cronificazione dei dolori post-traumatici nel contesto di un conflitto sottoacromiale
cronico, si può osservare in certi casi la necessità di una soluzione
chirurgica, ca. 4-6 mesi dopo l'evento traumatico."
(VI)
2.7
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Agli atti
figurano, da un canto, le certificazioni dei dottori __________ e __________
(doc. 7, H e VI), medici che, seppure in vesti differenti (il primo in qualità
di medico di famiglia, il secondo in qualità di specialista), hanno entrambi
avuto in loro cura RI 1, e, d'altro canto, il rapporto 13 gennaio 2006 del
dott. __________, medico di circondario dell’CO 1 (doc. 12).
Di
principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione
nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,
secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore
probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,
piuttosto che la sua provenienza.
Ora, pur
tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - va
riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di
fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc), resta il fatto che l'opinione espressa, in particolare, dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui
interessa, al quale
questa Corte ha peraltro chiesto ulteriori precisazioni in corso di causa (cfr.
consid. 1.5.), secondo cui, a seguito dell’evento del 30 novembre 2005,
l’assicurato ha accusato uno stiramento muscolare, risulta essere più
convincente rispetto a quella sostenuta dal medico di circondario dell'CO 1.
La
valutazione del dott. __________ trova per di più pieno riscontro nella
letteratura medica consultata, per quanto attiene sia alla sintomatologia
iniziale che uno stiramento muscolare provoca, sia alla sua diagnosi (cfr.
estratto, tradotto in lingua italiana, dal Giornale dell’Accademia americana di
chirurgia ortopedica [Journal of the AAOS] – luglio/agosto 1999: “Thomas
J. Noonan, MD, and William E. Garrett, Jr, MD, PhD, Muscle
Strain Injury: Diagnosis and Treatment / Lesioni
muscolari da stiramento: diagnosi e trattamento: Gli
stiramenti muscolari sono lesioni molto frequenti. Sono colpiti più spesso
muscoli che agiscono tra due articolazioni, soprattutto in maniera eccentrica e
che contengono un'elevata percentuale di fibre rapide. Lo stiramento
muscolare provoca di solito dolore acuto e si verifica durante lo svolgimento
di attività intense. Nella maggior parte dei casi la diagnosi può essere
fatta sulla base dell'anamnesi e dell'esame obiettivo. La risonanza
magnetica è indicata solo nei casi in cui una valutazione radiologica sia
necessaria per la diagnosi. Il trattamento iniziale consiste in riposo,
ghiaccio, bendaggi compressivi e terapia con FANS. Mano a mano che il dolore e
la tumefazione regrediscono si dovrebbe iniziare la terapia fisica per
recuperare la flessibilità e la forza muscolare. Evitare l'affaticamento
eccessivo ed eseguire un riscaldamento adeguato possono aiutare a prevenire le
lesioni da stiramento muscolare. I risultati a lungo termine delle lesioni
da stiramento muscolare sono di solito eccellenti e rare le complicazioni.”
– il corsivo è del redattore).
Il TCA
osserva inoltre che dalle tavole processuali si evince che il ricorrente,
grazie alle terapie applicategli, è stato in grado di riprendere il proprio
lavoro già a far tempo dal 17 gennaio 2006 (cfr. doc. 11 e 13), a dimostrazione
del fatto che il decorso si è risolto positivamente, così come solitamente
accade dopo uno stiramento muscolare.
Del
resto, in una recente sentenza del 21 marzo 2006 nella causa W., U 222/05,
l’Alta Corte federale ha ammesso l’esistenza di uno stiramento muscolare alla
spalla sinistra, fondandosi proprio sulla prima diagnosi formulata dal medico
curante dell’assicurato e ritenendo, nel contempo, infondate le obiezioni
sollevate dai medici fiduciari dell’INSAI:
"
Unter Berücksichtigung all dieser Umstände vermögen
die Berichte des Kreisarztes sowie des Dr. med. S.________ denjenigen des
erstbehandelnden Arztes (Dr. med. B.________) nicht in Frage zu stellen, und es
ist im Folgenden davon auszugehen, dass sich die Versicherte am 31. Dezember
2003.
eine Muskelzerrung im Bereich der linken Schulter zugezogen hat. Daran
ändern auch die von der Vorinstanz zitierten Urteile nichts: Denn einerseits
war auch im Urteil X. vom 10. Dezember 2001, U 20/00, nur eine Muskelzerrung im
Bereich der proximalen Adduktoren diagnostiziert, welche das Eidgenössische
Versicherungsgericht genügen liess; andererseits ist das Urteil Z. vom 7.
Oktober 2003, U 332/02 (recte: 322/02), auf den hier zu beurteilenden
Sachverhalt nicht anwendbar, da dort nur der Arbeitgeber in der Unfallmeldung,
nicht aber die Ärzte von einer Muskelzerrung ausgingen. Zu prüfen bleibt, ob
der Vorfall vom 31. Dezember 2003 ein äusseres Ereignis im Sinne der
Rechtsprechung ist.“
In esito
a tutto quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che in occasione dell’evento del 30 novembre 2005, RI 1
ha riportato uno stiramento muscolare ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett.
e OAINF.
La causa
va quindi retrocessa all'assicuratore LAINF convenuto affinché si pronunci sul
diritto a prestazioni a dipendenza del danno alla salute causato dall'evento
assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ È
accertato che l’assicurato ha riportato una lesione parificata a infortunio ai
sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF.
§§§ La
causa é rinviata all'CO 1 affinché si esprima sul diritto a prestazioni a
dipendenza del danno alla salute causato dall'evento assicurato.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'CO 1
verserà all'assicurato l'importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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