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Decisione

35.2006.54

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20 novembre 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I conteggi salariali sono già stati richiamati

nella precedente opposizione.

Si fa notare che il signor RI 1 è riuscito a

mantenere il proprio posto di lavoro solo grazie ai buoni rapporti che

intercorrono tra lui ed il Datore di lavoro ed all'esperienza acquisita negli

anni di servizio.

Per quanto attiene la IMI il notevole lasso di

tempo intercorso tra l'evento e la decisione giustificano senz'altro la gravità

del danno subito e di carattere permanente.

Dobbiamo aggiungere che il signor RI 1 in vista

di un ricorso, si è premurato di fare allestire una perizia medica.

Purtroppo i tempi tecnici vigenti in Italia, paese

dove il signor RI 1 ha effettuato le cure, i tempi sono lunghi e detti

risultati saranno a disposizione sono nel corso della prossima settimana."

(I)

1.4. La CO 1

Assicurazioni, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(IV).

1.5. In corso di

causa, il TCA ha interpellato il datore di lavoro, al quale sono stati posti

alcuni quesiti attinenti alla retribuzione corrisposta al ricorrente (VI).

La sua

risposta è pervenuta in data 25 ottobre 2006 (VII).

La CO 1

ha preso posizione in merito il 6 novembre 2006 (IX), mentre l’insorgente, è

rimasto silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in

particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale (art. 8 ALC).

L'ALC si

applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto

il 17 settembre 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo

2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

I

presupposti materiali per stabilire il diritto a una rendita di invalidità e il

grado della menomazione all’integrità, si determinano in ogni caso secondo il

diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del

Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio

sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a

dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente

(art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente

secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato

risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

la CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed

essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13

n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U

76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; nonché STCA del 12

aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35. 2005.57).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. L’oggetto della

lite è circoscritto al diritto dell’assicurato a una rendita di invalidità e,

all’entità dell’IMI che gli spetta.

2.4. Diritto

alla rendita di invalidità

2.4.1. Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U

192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18

LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno

2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche

l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi

pure DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

Considerandi

2.

la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

deve esserci per giunta un nesso causale, naturale e adeguato, tra il danno

alla salute e l'infortunio.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti

(cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18.

marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Ciò

nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di

professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U

168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S.

F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26

febbraio 1996 nella causa G. P.).

2.4.2

Con la

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato il

diritto a una rendita di invalidità, sostenendo che, a decorrere dal 1°

novembre 2005, RI 1 ha ripreso a esercitare a tempo pieno la sua abituale

professione e che quindi non presenta alcuna perdita di guadagno (cfr. doc. Z

18).

Questa

tesi è contestata dal ricorrente, il quale fa valere che il datore di lavoro

gli versa un salario del 20% inferiore a quello precedente, proprio in ragione

di una diminuzione del suo rendimento (I).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA osserva che la decisione di negare all’insorgente il

diritto a una rendita di invalidità, è stata presa dalla CO 1 sulla base delle

risultanze della visita di controllo eseguita dal dott. __________ il 21

ottobre 2005.

In

effetti, in quell’occasione, il fiduciario appena citato - constatato che le

sequele dell’infortunio del settembre 2004 erano limitate a un calo di forza

alla flessione del cingolo omero-scapolare destro oltre i 90° e a una minima

limitazione funzionale ai movimenti di elevazione-abduzione (doc. ZM 16, p. 4)

- ha dichiarato l’assicurato totalmente abile nella sua abituale professione a

partire dal 1° novembre 2005 (doc. ZM 16, p. 5).

D’altra

parte, dalle tavole processuali emerge che l’ultima certificazione che attesta

l’esistenza di un’inabilità lavorativa (del 20%), è quella datata 15 settembre

2005.

del dott. __________, medico-chirurgo a __________, medico curante di RI 1

(doc. ZM 14).

Con la

propria impugnativa del 21 agosto 2006, l’assicurato ha invero preannunciato

che avrebbe versato agli atti, già “nel corso della prossima settimana”, una

perizia medica (I, p. 2).

Sino ad

oggi a questo Tribunale non è però pervenuto alcunché.

In corso

di causa, il TCA ha interpellato la ditta __________, alla quale sono state

rivolte le seguenti domande:

"

1.

Quale attività professionale l’assicurato era

chiamato a svolgere in seno alla vostra azienda, prima di rimanere

vittima dell’infortunio del settembre 2004?

2.

Vogliate descrivere nel dettaglio quali

mansioni concrete questa attività implicava.

3.

Posteriormente al sinistro, per la precisione

a far tempo dal mese di marzo 2005, il signor RI 1, tenuto conto

della situazione a livello dell’arto superiore destro, si è dimostrato

ancora in grado di svolgere la propria attività

professionale con un pieno rendimento oppure no?

4.

Nella negativa, vogliate precisare quali

mansioni, a vostro avviso, l’assicurato non è più in grado di

eseguire a fronte del danno alla salute infortunistico.

5.

A decorrere dal marzo 2005, il vostro

dipendente ha o meno percepito il salario pieno?

6.

Questo salario corrispondeva o meno

all'effettivo rendimento del signor RI 1?

7.

Nella negativa, quale sarebbe stato il salario

corrispondente all'effettivo rendimento del vostro dipendente?

(VI)

Questo il

tenore della risposta che il datore di lavoro del ricorrente ha fornito il 25 ottobre 2006:

"

In merito alla sua richiesta del 20 ottobre 2006

le comunichiamo quanto segue:

1.

L'assicurato, in seno alla nostra azienda, svolgeva e svolge

tutt'ora la mansione di aiuto magazziniere, aiuto venditore.

2.

Nel nostro magazzino arriva frutta e verdura, l'assicurato deve

aiutare a pulire, lavare e portare la merce nel posto predefinito. A volte

aiuta anche come venditore.

3.

Da marzo 2005, tenuto conto dell'arto superiore destro, riteniamo lo

stesso in grado di aver svolto e svolgere in pieno l'attività sopra descritta.

4.

---

5.

Per il mese di marzo 2005 ha percepito il salario

infortunio di fr.

2'560.00

Inizio lavoro 01.04.2005 stipendio fr. 2'560.00

stipendio infortunio fr. 512.00

fr. 3'072.00

Da giugno 2005 fino ad ora stipendio completo fr. 3'200.00

6.

Il salario corrisponde all'effettivo rendimento dell'operaio.

7.

---."

(VII)

Da queste

indicazioni emerge che, al più tardi a decorrere dal momento in cui la CO 1 ha

chiuso il caso (novembre 2005), l’assicurato lavora a tempo pieno, percepisce

un salario completo e la retribuzione versatagli corrisponde al suo rendimento effettivo,

ciò che esclude l’esistenza di un cosiddetto “salario sociale”.

In queste

condizioni, tenuto pure conto di come il dott. __________ ha valutato l’abilità

lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. ZM 16), non vi è alcuno spazio per il

riconoscimento di una rendita di invalidità. La CO 1 Assicurazioni ha dunque

correttamente negato il diritto a questa prestazione.

2.5

Diritto

all’indennità per menomazione all’integrità

2.5.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato

(cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.4

L'__________

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.5.5

Nel caso di

specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________,

spec. in chirurgia, ha posto il ricorrente al beneficio di un’IMI del 10% (cfr.

doc. Z 18).

Questa la

valutazione che il fiduciario della CO 1 ha espresso in occasione della visita

medica di chiusura del 21 ottobre 2005:

"

(…)

VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONE ALLA

INTEGRITÀ FISICA:

base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36,

all. 3 OAINF

Valutazione: 10%

della totale

secondo pubblicazione medica __________, tabella

1.

, comparabile con una periartropatia omero-scapolare di grado medio. Si

precisa che il nervo ascellare non risulta leso completamente in presenza di un

eccellente muscolo deltoide; la lesione interessa unicamente un ramo che si

estende verso l’infraspinato e, in minore incidenza, verso il teres

minor."

(doc. ZM

165, p. 5).

Con la

propria impugnativa, l’assicurato pretende invece che gli venga assegnata

un’IMI del 20%, tenuto conto che, citiamo: “… il notevole lasso di tempo

trascorso tra l’evento e la decisione giustificano senz’altro la gravità del

danno subito e di carattere permanente”. (I, p. 2)

Al

riguardo, è utile sottolineare che l'indennità per menomazione all'integrità si

valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati

che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità

sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per

tutti.

In altri

termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso

concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o

psichica, fatta astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid.

1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43;

cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach

Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo

1998, p. 40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi

soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano

oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità

Tutto ben considerato,

vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti, questa Corte non ha

motivo alcuno di ritenere inadeguata l’indennità per menomazione all’integrità

riconosciuta a RI 1 dall’assicuratore infortuni convenuto.

Del resto, il ricorrente

ha sì preteso di avere diritto a un’IMI di maggiore entità, tuttavia egli non ha portato alcun argomento medico-scientifico pertinente a

sostegno di questa sua richiesta.

Pertanto,

anche per quanto attiene al grado di menomazione all’integrità, la decisione su

opposizione della CO 1 merita conferma in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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