35.2006.54
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
20 novembre 2006Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2006.54
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di frattura radio destro + lesione cuffia rotatoria spalla destra. Valutazione diritto alla rendita invalidità (negato poiché assicurato lavora a tempo pieno e riceve un salario completo, corrispondente al suo rendimento effettivo) e all'IMI.
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.54
mm/sdm
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2006 di
RI 1
rappr. da
contro
la decisione su opposizione dell’11
aprile 2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
settembre 2004, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di addetto alla pulizia delle verdure e, perciò, assicurato d’obbligo
contro gli infortuni presso la CO 1, è scivolato e ha battuto a terra l’arto
superiore destro, riportando, secondo il certificato 29 settembre 2004 del
dott. __________, una frattura composta del radio destro (doc. ZM 3).
Nel corso
del mese di gennaio 2005, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento chirurgico
di ricostruzione della cuffia rotatoria della spalla destra (cfr. doc. ZM 7).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, la CO 1, con decisione formale
del 10 novembre 2005, ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura
medica e indennità giornaliera), ha assegnato a RI 1 un’indennità per
menomazione all’integrità del 10% e, di fatto, gli ha negato il diritto a una
rendita di invalidità (doc. Z 13).
A seguito
dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (doc.
Z 16), l’assicuratore infortuni, in data 11 aprile 2006, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. Z 18).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 21 agosto 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha
chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscergli una rendita di invalidità
del 20% e un’IMI di uguale entità, argomentando:
"
(…)
L'assicurato contesta il fatto che non gli sia
stata riconosciuta una rendita di invalidità e che le prestazioni IMI siano
insufficienti rispetto al danno subito.
Per quanto concerne l'incapacità lavorativa è
comprovato dal reddito percepito presso l'attuale Datore di lavoro, che il
signor RI 1 percepisce un salario del 20% inferiore a quello precedente, e ciò
a causa della diminuita capacità lavorativa.
Fatti
I conteggi salariali sono già stati richiamati
nella precedente opposizione.
Si fa notare che il signor RI 1 è riuscito a
mantenere il proprio posto di lavoro solo grazie ai buoni rapporti che
intercorrono tra lui ed il Datore di lavoro ed all'esperienza acquisita negli
anni di servizio.
Per quanto attiene la IMI il notevole lasso di
tempo intercorso tra l'evento e la decisione giustificano senz'altro la gravità
del danno subito e di carattere permanente.
Dobbiamo aggiungere che il signor RI 1 in vista
di un ricorso, si è premurato di fare allestire una perizia medica.
Purtroppo i tempi tecnici vigenti in Italia, paese
dove il signor RI 1 ha effettuato le cure, i tempi sono lunghi e detti
risultati saranno a disposizione sono nel corso della prossima settimana."
(I)
1.4. La CO 1
Assicurazioni, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(IV).
1.5. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il datore di lavoro, al quale sono stati posti
alcuni quesiti attinenti alla retribuzione corrisposta al ricorrente (VI).
La sua
risposta è pervenuta in data 25 ottobre 2006 (VII).
La CO 1
ha preso posizione in merito il 6 novembre 2006 (IX), mentre l’insorgente, è
rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si
applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto
il 17 settembre 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo
2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
I
presupposti materiali per stabilire il diritto a una rendita di invalidità e il
grado della menomazione all’integrità, si determinano in ogni caso secondo il
diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio
2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del
Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio
sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a
dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente
(art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente
secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato
risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è
la CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed
essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13
n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U
76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; nonché STCA del 12
aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35. 2005.57).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. L’oggetto della
lite è circoscritto al diritto dell’assicurato a una rendita di invalidità e,
all’entità dell’IMI che gli spetta.
2.4. Diritto
alla rendita di invalidità
2.4.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U
192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18
LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche
l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi
pure DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
Considerandi
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale e adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti
(cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18.
marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U
168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S.
F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26
febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.4.2
Con la
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato il
diritto a una rendita di invalidità, sostenendo che, a decorrere dal 1°
novembre 2005, RI 1 ha ripreso a esercitare a tempo pieno la sua abituale
professione e che quindi non presenta alcuna perdita di guadagno (cfr. doc. Z
18).
Questa
tesi è contestata dal ricorrente, il quale fa valere che il datore di lavoro
gli versa un salario del 20% inferiore a quello precedente, proprio in ragione
di una diminuzione del suo rendimento (I).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA osserva che la decisione di negare all’insorgente il
diritto a una rendita di invalidità, è stata presa dalla CO 1 sulla base delle
risultanze della visita di controllo eseguita dal dott. __________ il 21
ottobre 2005.
In
effetti, in quell’occasione, il fiduciario appena citato - constatato che le
sequele dell’infortunio del settembre 2004 erano limitate a un calo di forza
alla flessione del cingolo omero-scapolare destro oltre i 90° e a una minima
limitazione funzionale ai movimenti di elevazione-abduzione (doc. ZM 16, p. 4)
- ha dichiarato l’assicurato totalmente abile nella sua abituale professione a
partire dal 1° novembre 2005 (doc. ZM 16, p. 5).
D’altra
parte, dalle tavole processuali emerge che l’ultima certificazione che attesta
l’esistenza di un’inabilità lavorativa (del 20%), è quella datata 15 settembre
2005.
del dott. __________, medico-chirurgo a __________, medico curante di RI 1
(doc. ZM 14).
Con la
propria impugnativa del 21 agosto 2006, l’assicurato ha invero preannunciato
che avrebbe versato agli atti, già “nel corso della prossima settimana”, una
perizia medica (I, p. 2).
Sino ad
oggi a questo Tribunale non è però pervenuto alcunché.
In corso
di causa, il TCA ha interpellato la ditta __________, alla quale sono state
rivolte le seguenti domande:
"
1.
Quale attività professionale l’assicurato era
chiamato a svolgere in seno alla vostra azienda, prima di rimanere
vittima dell’infortunio del settembre 2004?
2.
Vogliate descrivere nel dettaglio quali
mansioni concrete questa attività implicava.
3.
Posteriormente al sinistro, per la precisione
a far tempo dal mese di marzo 2005, il signor RI 1, tenuto conto
della situazione a livello dell’arto superiore destro, si è dimostrato
ancora in grado di svolgere la propria attività
professionale con un pieno rendimento oppure no?
4.
Nella negativa, vogliate precisare quali
mansioni, a vostro avviso, l’assicurato non è più in grado di
eseguire a fronte del danno alla salute infortunistico.
5.
A decorrere dal marzo 2005, il vostro
dipendente ha o meno percepito il salario pieno?
6.
Questo salario corrispondeva o meno
all'effettivo rendimento del signor RI 1?
7.
Nella negativa, quale sarebbe stato il salario
corrispondente all'effettivo rendimento del vostro dipendente?
(VI)
Questo il
tenore della risposta che il datore di lavoro del ricorrente ha fornito il 25 ottobre 2006:
"
In merito alla sua richiesta del 20 ottobre 2006
le comunichiamo quanto segue:
1.
L'assicurato, in seno alla nostra azienda, svolgeva e svolge
tutt'ora la mansione di aiuto magazziniere, aiuto venditore.
2.
Nel nostro magazzino arriva frutta e verdura, l'assicurato deve
aiutare a pulire, lavare e portare la merce nel posto predefinito. A volte
aiuta anche come venditore.
3.
Da marzo 2005, tenuto conto dell'arto superiore destro, riteniamo lo
stesso in grado di aver svolto e svolgere in pieno l'attività sopra descritta.
4.
---
5.
Per il mese di marzo 2005 ha percepito il salario
infortunio di fr.
2'560.00
Inizio lavoro 01.04.2005 stipendio fr. 2'560.00
stipendio infortunio fr. 512.00
fr. 3'072.00
Da giugno 2005 fino ad ora stipendio completo fr. 3'200.00
6.
Il salario corrisponde all'effettivo rendimento dell'operaio.
7.
---."
(VII)
Da queste
indicazioni emerge che, al più tardi a decorrere dal momento in cui la CO 1 ha
chiuso il caso (novembre 2005), l’assicurato lavora a tempo pieno, percepisce
un salario completo e la retribuzione versatagli corrisponde al suo rendimento effettivo,
ciò che esclude l’esistenza di un cosiddetto “salario sociale”.
In queste
condizioni, tenuto pure conto di come il dott. __________ ha valutato l’abilità
lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. ZM 16), non vi è alcuno spazio per il
riconoscimento di una rendita di invalidità. La CO 1 Assicurazioni ha dunque
correttamente negato il diritto a questa prestazione.
2.5
Diritto
all’indennità per menomazione all’integrità
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato
(cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5.4
L'__________
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.5.5
Nel caso di
specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________,
spec. in chirurgia, ha posto il ricorrente al beneficio di un’IMI del 10% (cfr.
doc. Z 18).
Questa la
valutazione che il fiduciario della CO 1 ha espresso in occasione della visita
medica di chiusura del 21 ottobre 2005:
"
(…)
VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONE ALLA
INTEGRITÀ FISICA:
base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36,
all. 3 OAINF
Valutazione: 10%
della totale
secondo pubblicazione medica __________, tabella
1.
, comparabile con una periartropatia omero-scapolare di grado medio. Si
precisa che il nervo ascellare non risulta leso completamente in presenza di un
eccellente muscolo deltoide; la lesione interessa unicamente un ramo che si
estende verso l’infraspinato e, in minore incidenza, verso il teres
minor."
(doc. ZM
165, p. 5).
Con la
propria impugnativa, l’assicurato pretende invece che gli venga assegnata
un’IMI del 20%, tenuto conto che, citiamo: “… il notevole lasso di tempo
trascorso tra l’evento e la decisione giustificano senz’altro la gravità del
danno subito e di carattere permanente”. (I, p. 2)
Al
riguardo, è utile sottolineare che l'indennità per menomazione all'integrità si
valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati
che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità
sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per
tutti.
In altri
termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso
concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o
psichica, fatta astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid.
1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43;
cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach
Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo
1998, p. 40s.).
Ai
fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi
soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano
oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)
soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e
egualitaria di una menomazione all’integrità
Tutto ben considerato,
vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti, questa Corte non ha
motivo alcuno di ritenere inadeguata l’indennità per menomazione all’integrità
riconosciuta a RI 1 dall’assicuratore infortuni convenuto.
Del resto, il ricorrente
ha sì preteso di avere diritto a un’IMI di maggiore entità, tuttavia egli non ha portato alcun argomento medico-scientifico pertinente a
sostegno di questa sua richiesta.
Pertanto,
anche per quanto attiene al grado di menomazione all’integrità, la decisione su
opposizione della CO 1 merita conferma in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster