35.2006.57
Assicurato nel trattenere cassa che stava per cadere, compie brusco movimento con braccio destro. Ernia discale cervicale. Negato che infortunio abbia causato, peggiorato direzionalmente oppure reso m
13 dicembre 2006Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2006.57
Data decisione, Autorità:
13.12.2006, TCA
Titolo:
Assicurato nel trattenere cassa che stava per cadere, compie brusco movimento con braccio destro. Ernia discale cervicale. Negato che infortunio abbia causato, peggiorato direzionalmente oppure reso manifesta l'ernia del disco.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
ERNIA DISCALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.57
mm/td
Lugano
13 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 giugno
2006 emanata da
CO 1 a
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 29
aprile 2004, RI 1, arredatore d’interni/disegnatore presso la ditta __________
di __________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, nel
cercare di trattenere una cassa elastica che stava per cadere dal furgone, ha
compiuto un brusco movimento con l’arto superiore destro, riportando, secondo
il certificato 2 maggio 2004 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________,
uno stiramento del muscolo trapezio destro (doc. 2 e 5).
L’esame
di RMN del rachide cervicale del 5 maggio 2004 ha evidenziato, in particolare,
la presenza di un’ernia discale a livello di C6-C7, con interessamento della
radice di C7 (doc. 24).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
L’assicurato
ha ripreso il proprio lavoro in misura del 50% dal 7 giugno 2004, del 75% dal 6
settembre 2004 e del 100% dal 27 ottobre 2004 (doc. 33).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 16
febbraio 2006, l’CO 1 ha dichiarato estinto con effetto immediato il nesso di
causalità naturale con il sinistro dell’aprile 2004 (doc. 52).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 62), l’Istituto
assicuratore, in data 6 giugno 2006, ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 70).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 4 settembre 2006, RI 1 ha chiesto l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata, argomentando quanto segue:
"
1)
Ritengo che il Dr. __________ quale medico non
rispetti la sua etica professionale rimanendo neutrale nelle sue decisioni.
A più riprese confonde l'infortunio del 1997 (non
riconosciuto da parte loro) con l'infortunio successomi il 29.04.2004.
Penso anche che mantenga dei pregiudizi nei miei
confronti, dato che mi sono permesso nel 1997 di contestare la sua decisione.
Questa sua decisione era stata presa senza essere stato visitato personalmente
da lui ma valutando unicamente 3 radiografie.
Dopo la visita presso il Dr. __________
specialista neurologia FMH pure lui contesta le conclusioni del Dr. __________
del 26.10.04, doc. 18E vedi suo rapporto doc. 13.
2)
Concernente il giudizio della Dottoressa __________
mi chiedo come possa avere fatto un rapporto simile.
Pure lei ha stilato il rapporto senza visitarmi
personalmente ed inoltre non disponeva delle immagini (RM) come scritto nel suo
rapporto del 13.12.2005 doc. 15 e tradotto in italiano doc. 18F.
Ritengo che l'abbia fatto su copia del Dr. __________.
Lo stesso rapporto è stato contestato dal mio
medico Dr. __________ il 6 marzo 2006 doc. 19.
Come pure la sua replica doc. 25c inerente alla
contestazione del 6 marzo 2006, doc. 26.
3)
Alla visita del medico della CO 1 il 27.08.04 presso
il Dr. __________ ancora qui non erano disponibili le lastre al momento della visita
(scritto nel suo rapporto) del 30.08.2004. inoltre vi sono delle affermazioni
non veritiere; la prima è che non mi è stato fatto nessuna radiografia al __________!
E la più grossa è l'affermazione in più punti "ernia C7
preesistente!" doc. 18b.
Stranamente i 3 medici della CO 1 di cui la
Dottoressa __________ non mi ha visitato nè tanto meno visto, pretendono
di avere ragione, al contrario dei 3 medici che mi hanno visitato e curato Dr. __________,
Dr. __________ e Dr. __________.
Come richiesto più volte personalmente doc. 16-21
come pure sul certificato medico del Dr. __________ del 24.07.06 doc. 26, in
risposta all'apprezzamento neurologico del 24.04.06 della Dottoressa __________,
chiedo un controllo medico specialistico indipendente da ogni interesse e privo
di preconcetti."
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
1.5. Il
ricorrente, in replica, ha formulato delle precisazioni riguardo il contenuto
della risposta di causa dell’assicuratore LAINF:
"
Pos. C scrivono:
"in data 26.10.2004
(all. 32) il medico __________ ha attestato che non erano più necessarie cure
mediche per le conseguenze infortunistiche; il ricorrente ha di contro
continuate la cura medicamentosa prescritta dal curante Dr. __________ ".
Utilizzando il termine infortunistiche confermano che si
tratta di un infortunio, come già dichiarato e accettato il caso dopo lunga
riflessione (2 mesi) in data 02.07.2004 vedi doc. 7, affermando che ho diritto
alle prestazioni legali d'assicurazione e che pagheranno direttamente le spese
di cura, come l'indennità giornaliera.
Con la visita del 26.10.2004 presso il Dr. __________ sapendo dei
disturbi che avevo ancora alla mano destra soprattutto alle dita indice, medio
e pollice con sensazione di pressione e gonfiore alle dita, mancanza di tatto
come se la pelle fosse incrostata, male alle ossa soprattutto alla prima
falangia del dito indice (a momenti non posso più scrivere o disegnare) fitte
in punta alle dita. Alla mano e avambraccio bruciore e calore dolori muscolari.
Faccio presente che tutt'ora ho ancora tutti questi disturbi.
Se un paziente si presenta con questi disturbi mi chiedo come
possa il medico dichiarare: Vedi doc. 18E pagine 4 paragrafo conclusioni;
scrivono:
"Tenuto conto della funzione
complessiva dell'arto superiore destro (sintomi a livello cervicale e spalla
completamente scomparsi), pure considerato il lieve residuo parestetico
fastidioso (ma non di natura invalidante), permette al signor RI 1
senz'altro di svolgere le sue attività professionali, ossia come
arredatore/disegnatore responsabile, in misura normale, per cui viene attestata
una capacità lavorativa del 100% dal 27.10.2004.
"Per quanto riguarda
l'infortunio iniziale di mezz'anno fa, l'assicurato non ha bisogno di
ulteriori cure specifiche, né dei controlli medici".
Dopo delle dichiarazioni simili da parte del Dr. __________ i casi
sono due: il primo è che non ha capito i disturbi che ho subito con
l'infortunio del 29.04.2004 e che ho tutt'ora, il secondo è che non sa
minimamente cosa è la mia professione e che confonde la capacità lavorativa con
le cure mediche o controlli medici. La prova ne è la visita del 26.09.2005
presso il neurologo Dr. __________ che contraddice appunto le conclusioni del
Dr. __________ vedi doc. 13.
Vorrei inoltre precisare che sebbene abbia avuto in precedenza dei
disturbi nelle zone cervicale non ho mai avuto dei disturbi alla mano destra
dovuti ad eventuale ernie, ma solo con l'infortunio del 29.04.2004 è sorto
questo problema piuttosto fastidioso e che devo sopportare tutt'oggi con
problemi di lavoro.
Pos. F scrivono:
"Com'è stato rettamente già
indicato nella decisione su opposizione, è assai raro che un'ernia discale possa
essere la conseguenza di un infortunio: infatti, praticamente tutte sono da
ricondurre ad un alterazione dei dischi intervertebrali. Ne consegue che
l'infortunio può essere solo eccezionalmente la causa di tale disturbo".
L'affermazione che danno: che eccezionalmente può essere la causa
di tale disturbo conferma il dire del Dr. __________ e del Dr. __________.
Pos. G
Vorrei sapere come possono affermare categoricamente il Dr. __________
e il Dr. __________ (di cui non so se abbia visto poi le radiografie e le RM,
inoltre come possa lui affermare che l'ernia C7 era preesistente vedi doc. 18B pag.
1 e pag. 2) che l'ernia non è dovuta all'infortunio.
Concernente la Dr. __________ specialista in neurologia non posso
prendere a giudizio il suo verdetto avendo avuto unicamente dei dettami del Dr.
__________.
Inoltre non si è nemmeno degnata di visitarmi o per lo meno
chiedermi qualche informazione. Oltretutto è stata pure contestata dal mio
medico Dr. __________ a due riprese Doc. 19 e doc. 26.
In conclusione al paragrafo è falsa l'affermazione che: "l'infortunio
non ha nemmeno comportato un peggioramento passeggero della situazione per cui,
in sostanza, l'ernia non solo non è stata causata ma non si è nemmeno
manifestata a causa dell'evento in parola".
Pos. H
Un'altra affermazione dove ci si chiede come si possa scriverla è
che dopo la visita del 26.10.2004 "da quel giorno infatti è chiaro che
l'infortunio non ha giocato più alcun ruolo".
Se capisco bene dal 29.04.2004 al 26.10.2004 ero in infortunio e
dal 26.10.2004 dopo la visita dal Dr. __________ sono stato miracolato, ed è
chiaro che non sono più infortunato!"
(VI)
1.6. L’Istituto
assicuratore convenuto si è riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni (VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era
legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi
che interessano il rachide cervicale.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di
regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore
è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
Questi
concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella
causa D., U 187/04.
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. Dalle tavole processuali emerge che l’assicuratore infortuni
convenuto ha preso la decisione di dichiarare estinto il diritto a prestazioni dell’assicurato
a contare, al più tardi, dal mese di febbraio 2006, basandosi, principalmente,
sulla valutazione enunciata dalla dott.ssa __________, spec. FMH in neurologia
presso la __________ di __________.
La
neurologa di fiducia dell’CO 1 si è pronunciata, una prima volta, nel mese di
dicembre 2005, allorquando le era stato chiesto se condividesse l’opinione del
dott. __________, medico __________, il quale aveva negato l’esistenza di una
relazione di causalità naturale con l’evento del 29 aprile 2004 (cfr. doc. 41):
"
Occorre analizzare retrospettivamente la
dinamica del "trauma da sollevamento" subito dall'assicurato il
29.04.2004. Non si è trattato di un episodio improvviso (il signor RI 1 cercò
di trattenere un carico che stava per cadere dal furgone). Così agendo si
procurò dolori alla spalla destra e al muscolo trapezio. Non si è trattato
dunque di un influsso esterno improvviso e inaspettato, o addirittura di un
trauma notevole.
Non va inoltre dimenticato che l'assicurato segue
regolarmente sedute di fisioterapia già dal 1989 (stato dopo operazione di
un'ernia discale lombare) e che
la presenza di alterazioni degenerative alla colonna vertebrale è già attestata
a partire almeno dal 1979.
Di regola, in una persona sana, senza alterazioni
degenerative alla colonna vertebrale, un "trauma da sollevamento"
come quello descritto sopra non sarebbe stato sufficiente a provocare una
lesione
radicolare. È difficile retrospettivamente
stabilire l'entità effettiva della compressione (ossia dell'irritazione)
radicolare. Neurologicamente si è parlato di un "conflitto
disco-radicolare". I disturbi di sensibilità descritti negli atti non sono
chiaramente riferibili ad un dermatoma della radice, e tantomeno al dermatoma
C.
Secondo Krämer [1], affinché si
possa parlare di «genesi traumatica" di una sindrome da deficit
radicolare, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
1) trauma adeguato (accompagnato dalle rispettive
lesioni)
2) dolori tipici che compaiono immediatamente
3) immediatamente prima dell'infortunio il
paziente non doveva presentare disturbi.
Alcuni autori [2] aggiungono un quarto criterio,
ossia l'assenza di particolarità radiologiche, quali uno spazio intervertebrale
ridotto o addirittura un'osteocondrosi; indizi questi che, indirettamente,
lascerebbero supporre una discopatia preesistente.
Il caso in questione non soddisfa alcun punto
menzionato:
ad 1) nel caso del signor RI 1 si tratta di un
"trauma da sollevamento", per cui, in occasione della visita presso
l'Ospedale __________ di __________, si parlò di uno "stiramento dei
muscoli della spalla destra".
ad 2) l'unico sintomo da deficit documentato è
l'assenza del riflesso tricipitale. I disturbi di sensibilità non sono
documentati in modo coerente.
ad 3) vi sono prove che confermano l'esistenza di
alterazioni degenerative preesistenti.
Per questi motivi, condivido l'opinione del dott.
__________."
(doc. 51)
La
dott.ssa __________ ha ribadito la propria posizione, prendendo posizione, in
data 24 aprile 2006, sulle obiezioni sollevate dal dott. __________, spec. FMH
in reumatologia:
" 1. "Si trattava sicuramente di un trauma adeguato, prove
ne è che la stessa CO 1 l'ha preso a carico dall'inizio".
Nella letteratura già citata nella perizia del 13.12.2005 sono
considerati "traumi adeguati", infortuni gravi, con movimenti
estremi e azione di forza notevole esterna. Le lesioni di questo tipo si
ritrovano soprattutto nei casi di infortuni negli sport invernali. Anche salti
da notevole altezza, cadute soprattutto sotto carico sono accettati come causa
di ernie discali "traumatiche". Durante questi meccanismi si ha di
regole una notevole estensione e flessione della colonna cervicale
(eventualmente con distorsione).
Le pubblicazioni sulle ernie discali traumatiche (escluse le
lesioni complesse delle vertebre) si riferiscono quasi esclusivamente a casi
isolati. Si tratta inoltre per lo più di pazienti di età inferiore ai 20 anni.
È già stato fatto riferimento alla dinamica precisa del trauma
riportato dal signor RI 1 il 29.4.2004 che non risponde alla definizione di un
"trauma adeguato" né per quanto concerne la gravità né in
considerazione della dinamica.
In merito all'osservazione che la CO 1 si è assunta i costi delle
conseguenze immediate dell'infortunio, si deve osservare che ciò non è
sufficiente per considerare "adeguato" un trauma. La CO 1 si assume
primariamente i costi d'accertamento e di cura senza un esame. La CO 1 si
riserva di indirizzare il paziente per i costi, derivanti da una malattia, alla
cassa malati competente solo in possesso di una diagnosi sicura e se del caso
di una co-morbidità.
2. "Il paziente si è sempre lamentato di una
cervicobrachialgia dx. con formicolii intensi al II e III dito della stessa
mano. Esami clinici da me eseguiti ma anche dal neurologo che l'ha valutata
(contrariamente alle dr.ssa __________) hanno sempre mostrato una iposensibilità
nel territorio C7, una iporiflessia del tricipitale (territorio C7). Non si
capisce quindi come una neurologa possa asserire che i disturbi non erano
documentati in maniera coerente. Le possibilità sono 2: o la neurologa in
questione non aveva i documenti a disposizione oppure si tratta di un
grossolano errore medico che rende la sua valutazione di validità nulla.
Il dott. __________ osserva nel suo scritto del 18.5.2004 che
clinicamente, ad eccezione di una limitazione funzionale della colonna
cervicale e della spalla destra, erano rilevabili delle disestesie "mal
sistematizzate". La situazione è peggiorata nonostante la cura antalgica e
si sono estese chiaramente nel territorio C7 dove si è poi presentato sotto
l'aspetto neuroradiologico "un conflitto disco-radicolare con la radice
C7".
Il dott. __________ ha informato il 9.6.2004 (a 6 settimane dal
trauma) sui disturbi seguenti del paziente: dolori intensi alla spalla destra
fino al pollice. Reperto locale: motilità cervicale ridotta, pure della spalla
destra, con ipoestesia C7 e dolori nel trapezio destro. Da ciò ha derivato la
diagnosi di "cervicobrachialgia C7 a destra e stiramento del trapezio
destro". Il riflesso tricipitale non è documentato.
Il medico __________ ha notato l'assenza del riflesso tricipitale
per la prima volta solo il 28.8.2004 (a 4 mesi dal trauma). Egli osserva però
che, a livello della colonna cervicale, non è presente un dolore alla
compressione assiale, nessuna limitazione funzionale, per cui è stata posta la
diagnosi di "lieve cervicobrachialgia a destra e distorsione della spalla
destra in data 29.4.2004". In quell'occasione sono stati annotati
formicolii alle tre dita mediali della mano destra. L'assicurato ha confermato
nel suo scritto del 1.7.2005 (doc. 34) i disturbi sensitivi all'indice, medio
e anulare della mano destra.
Il neurologo constata il 27.9.2005 (pag. 1.): „Deficit
tricipitale,...parestesie al primo dito della mano destra..." (deficit del
tricipite ,... parestesie al pollice destro ... pochi problemi in sede
cervicale". Pag. 2: riflesso tricipitale assente, all'esame i disturbi sensitivi
erano ora rilevabili al III dito e all'avambraccio).
All'esame elettromiografico non sono stati trovati segni a favore
di una denervazione a livello del tricipite destro. Solo all'innervazione è
risultato un quadro d'interferenza diradato, da cui è stata dedotta una
patologia radicolare da lieve a media nel territorio di C7 in presenza di una
sintomatologia cervicale blanda.
Mi sono permessa di citare nuovamente la cronologia, in
particolare dei disturbi della sensibilità, per documentare che ne consegue
un'assegnazione a dermatomi diversi (C6: pollice, poi nuovamente C7: medio e
indice) o un interessamento parziale del dermatoma. Una sindrome consistente da
deficit dei disturbi sensitivi non è stata riportata in alcun luogo. Sappiamo
che, in senso stretto, il dermatoma C7 comprende sia volarmente sia dorsalmente
le dita II - IV e una striscia del metacarpo (dorsalmente anche con estensione
all'avambraccio e al lato esterno del braccio). Una paresi manifesta non è
stata oggettivata e interesserebbe, oltre al tricipite, anche i flessori
lunghi delle dita e il m. pronator teres. Se essa esisteva, sarebbe sicuramente
stata provata con l'elettromiografia.
Non si dubita sulla sindrome cervico-brachiale, anche se la
sintomatologia dolorosa cervicale ha condotto l'assicurato dal medico solo 3
giorni dopo il trauma e il dolore si è manifestato primariamente nella spalla
destra. Anche la presenza dell'ernia discale C7 è provata radiologicamente.
Questa patologia, come reperto costante, corrisponde all'assenza del riflesso
tricipitale. Non è però possibile determinare l'età dell'ernia discale (già
nel 1998 (doc. 32) dei disturbi alla nuca hanno portato ad accertamenti).
Attualmente non sono rilevabili né radiologicamente né clinicamente delle
alterazioni dovute all'infortunio, necessarie nel caso di un'ernia discale "traumatica"
(p. es. emartro: emorragia nell'articolazione delle faccette, rottura di legamenti
ecc.). Questo decorso relativamente blando spiega anche il fatto che il
neurologo è stato consultato solo nell'agosto del 2005 ( 16 mesi dal trauma,
doc. 36). Si può partire dal presupposto che nessuna sintomatologia deficitaria
manifesta ha reso necessario un esame medico specialistico prima di tale data.
3. „Si parla di precedenti lesioni degenerative.
Nella lettura a pagina 3 si legge che 'l' assicurato ha subito un intervento
per ernia discale lombare nel
1989, e che da allora è regolarmente in fisioterapia e che dal 1979 almeno
presenta disturbi degenerativi documentati. Questa asserzione è estremamente
vaga. Si parla unicamente di zona lombare e non vedo cosa possa centrare
questo con il problema cervicale del paziente. Dal punto di vista medico si
tratta di un'interpretazione assurda. Ho avuto modo di vedere delle radiografie
del 1998 del rachide cervicale che sono assolutamente normali per l'età e non
mostrano nessuna patologia rilevante. "
Rinvio all'inizio della mia perizia, dove è stato osservato che il
signor RI 1 è stato per anni in trattamento fisioterapeutico presso il suo
medico curante, inizialmente in relazione con alterazioni degenerative a
livello lombare della colonna vertebrale. Radiologicamente si è rilevata la
presenza di importanti spondilosi e spondilartrosi a livello del segmento C5 e
C6 con apposizioni osteofitiche, come pure a livello C6/C7, e calcificazioni
del ligamentum longus. Queste alterazioni sono state rilevate in occasione
degli esami radiologici del mese di aprile 1997, eseguite per accertare i
dolori alla nuca. Ciò dovrebbe giustificare in ampia misura la valutazione di
un"'alterazione degenerativa preesistente". L'MRI eseguito il
5.5.2004 è stato da noi esaminato nei dettagli. Oltre all'ernia discale citata,
si rilevano notevoli alterazioni degenerative in sede cervicale e per la
precisione a diversi livelli. Esse sono rilevabili anche nel radiogramma
convenzionale del 3.5.2004.
Non si può pertanto dubitare sulle alterazioni degenerative
preesistenti. Questa asserzione si fonda da una parte sulla documentazione
disponibile nell'incarto e dall'altra sulle prove radiologiche."
(doc. 68)
La
specialista consultata dall’assicuratore infortuni, sempre con il suo rapporto
del 24 aprile 2006, ha escluso pure che il sinistro in discussione possa aver
giocato un ruolo anche solo scatenante in relazione all’ernia discale presente
a livello di C7:
"
Si pone se del caso la questione a sapere se le
alterazioni degenerative, rimaste subcliniche con una fisioterapia regolare,
sono state scompensate dall’infortunio. A tal proposito rinvio allo scritto
18.5.2004 del dott. __________, nel quale egli dichiara un peggioramento
clinico senza però rinviare ad una sintomatologia da deficit che avrebbe potuto
essere spiegata con un’ernia discale. Con ciò, ad un mese dal trauma, è
nuovamente improbabile una relazione diretta tra le alterazioni degenerative
preesistenti e lo “scompenso di origine traumatica”. Questa latenza rende pure
improbabile un peggioramento passeggero, dovuto all’infortunio, delle
alterazioni degenerative.”
(doc. 68)
In data
26 settembre 2005, in ragione della persistenza dei disturbi cervico-brachiali
(cfr. doc. 36), RI 1 ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH
in neurologia, il quale si è così espresso a proposito dell’eziologia dei
disturbi appena menzionati:
"
… All’esame clinico e elettrofisiologico
orientativo si conferma una sofferenza radicolare lieve-moderata a prevalenza
nel territorio C7 destro, con deficit sul tricipite e disturbi sensitivi
distali all’esame clinico. La sintomatologia cervicale è blanda.
Nonostante una buona correlazione
clinica-radiologica, la possibilità a medio termine con una terapia
conservativa di sostanziali benefici potrebbe rimanere incerta.
In considerazione tuttavia delle concomitanti,
preesistenti ma indipendenti patologie del rachide lombare, tenderei a rimanere
particolarmente prudente prima di considerare una decompressione chirurgica.
- La lettura completa dei documenti prodotti dal
dr. __________, induce a concludere che la patologia cervicobrachiale sx
oggetto della visita odierna risulta molto verosimilmente espressione
dell’evento del 29.4.2004.
La valutazione odierna contraddice le conclusioni
del medico __________ del 26.10.2004, che ritengo incompleta e le cui
conclusioni non posso condividere.”
(doc. 40)
Queste
invece le considerazioni del reumatologo dott. __________, enunciate dopo aver
preso conoscenza dell’apprezzamento espresso il 13 dicembre 2005 dalla dott.ssa
__________:
"
Mi preme prendere posizione in merito allo
scritto della dr. __________. Dal punto di vista medico non posso che
contestare questo scritto. Rivelo fra l'altro che tale scritto è stato redatto
in assenza del paziente ma probabilmente unicamente su atti, probabilmente solo
parziali. Questo scritto contiene in effetti dei grossolani errori. Per quel
che concerne la valutazione della detta dottoressa, questa si risolve in 3
punti i quali sono tutti contestabili.
Al punto 1, si
trattava sicuramente di un trauma adeguato, prove ne è che la stessa CO 1 l'ha
preso a carico dall'inizio.
Al punto 2 il
paziente si è sempre lamentato di una cervicobrachialgia dx, con formicolii
intensi al II e III dito della stessa mano. Esami clinici da me eseguiti ma
anche dal neurologo che l'ha valutata (contrariamente alla dr.ssa __________)
hanno sempre mostrato una iposensibilità nel territorio C7, una iporiflessia
del tricipitale (territorio C7). Non si capisce quindi come una neurologa possa
asserire che i disturbi non erano documentati in maniera coerente. Le
possibilità sono 2: o la neurologa in questione non aveva i documenti a
disposizione oppure si tratta di un grossolano errore medico che rende la sua
valutazione di validità nulla
Al punto 3, si
parla di precedenti lesioni degenerative. Nella lettura a pagina 3 si legge che
"l'assicurato ha subito un intervento per ernia discale lombare nel 1989,
e che da allora è regolarmente in fisioterapia e che dal 1979 almeno presenta
disturbi degenerativi documentati". Questa asserzione è estremamente vaga.
Si parla unicamente di zona lombare e non vedo cosa possa centrare questo con il
problema cervicale del paziente. Dal punto di vista medico si tratta di
un'interpretazione assurda. Ho avuto modo di vedere delle radiografie del 1998
del rachide cervicale che sono assolutamente normali per l'età e non mostrano
nessuna patologia rilevante.
Dal punto di vista medico fare un amalgama tra
una problematica lombare precedente e una problematica cervicale attuale non ha
nessun senso. Nuovamente o la dottoressa __________ non era in possesso di
documentazione adeguata o si tratta di un ulteriore grossolano errore medico
che confuta la validità della sua presa di posizione. La valutazione della dr.ssa
__________ è molto superficiale e piena di errori di interpretazione e quindi
da considerare medicalmente non corretta."
(doc. 57)
2.7. Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA osserva innanzitutto che RI 1 è portatore di
un’ernia a livello del disco intervertebrale C6-C7, con sofferenza della radice
di C7 (cfr. il referto della RMN del 5 maggio 2004 - doc. 24).
Il TFA ha
già avuto modo, in più di un'occasione, di esprimersi in merito all'eziologia
delle ernie discali e, specificatamente, di quelle cervicali.
Secondo
la giurisprudenza dell’Alta Corte, la maggior parte delle ernie discali ha una
causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine
di una tale patologia (cfr. STFA del 25 ottobre 2006 nella causa L., U 194/05;
RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).
In una
sentenza del 4 giugno 1999 nella causa S., U 193/98 (cfr., pure, la STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 2c), riguardante un assicurato,
vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, il TFA ha
esplicitamente fatto propria l'opinione manifestata dalla dottrina medica
dominante in materia di ernie discali cervicali.
Quest'ultima
subordina il riconoscimento della causalità tra un evento traumatico e
l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia
discale causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi:
il trauma dev'essere stato causato da un infortunio, il cui meccanismo è
suscettibile di avere provocato la protrusione del disco; i dolori devono
apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare
(cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale
sintomatologia e il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre
eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a
lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 3a ed.,
1994, p. 354ss.).
Nella
sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., già menzionata in precedenza, il
TFA ha in proposito ribadito che:
"
(…).
3.3.2 Richiamando
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte
cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la
causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un
contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa
(RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che
un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se -
cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di
per sè idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale
(sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità
lavorativa, sono insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U
379 pag. 192).
3.3.3 Ora,
giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si sono
pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal prof.
Seiler, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale universitario
di Berna, secondo il quale in caso di lesione traumatica del disco
intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta
viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore
temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o
radicolare farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto
soccorso del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal
dott. X, nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di
Y risulta il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."
Fatti
I criteri
appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo
(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA del 3 marzo 2005
nella causa W., U 218/04, consid. 6.1).
In
particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti
radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e
duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI
2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S.,
U 193/98, consid. 3c)." (STFA del 28 ottobre 2006 nella causa L., già
citata).
Qualora
un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i
disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di
tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale
dell’evento in questione.
Nella più
volte evocata pronunzia del 25 ottobre 2006 nella causa L., il TFA si è al
proposito così espresso:
"
3.3.4 Quanto poi
alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio
avere provocato, quantomeno avere reso manifesta l'ernia discale, con
conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della
sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure
sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non
trova riscontro sufficiente nelle tavole processuali. La precedente istanza ha
giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia
reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devono
essere insorti entro un breve
lasso di tempo, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni
dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, consid. 6.1).
Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi
è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17
febbraio 2003, dell'esame radiologico lombosacrale poi messo in atto il 6
marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale
poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003
neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L.”
Occorre
precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza
varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide
lombare/toracale oppure cervicale):
"
Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den
Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb
einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des
fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird
eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.
Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.
55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das
beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.
S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“
(STFA del 3 marzo 2005
nella causa W., U 218/04, consid. 6.1)
In tale
ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente
scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento
traumatico.
Le
conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se
esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra
l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella
causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA
del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI
2000 U 378, p. 190).
Sempre
con la medesima sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., l’Alta Corte
federale ha sviluppato una quarta ipotesi per il caso in cui l’infortunio ha
comportato un trauma delle parti molli della colonna vertebrale:
"
E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in
cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia
discale, l'esito del gravame non muterebbe nella sua sostanza.
(...), la contusione lombare avrebbe infatti comunque, in virtù della dottrina
medica recepita da questa Corte, cessato di produrre i propri effetti qualche
mese (di norma sei o nove) dopo l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr.
ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid.
4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6 giugno 2001 in
re A., U 401/00, del 29 dicembre
2000 in re F., U 199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il rifiuto di
assegnare prestazioni assicurative con effetto retroattivo al 1° luglio 2003
avrebbe potuto considerarsi legalmente corretto."
Il TCA
nota che, in realtà, contrariamente a quanto sembra affermare il TFA nel
passaggio appena citato, se l’ernia discale è stata scatenata dall’infortunio,
Considerandi
l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere la sintomatologia dolorosa che ne è
scaturita, se del caso, anche al di là dei sei o nove mesi.
2.8
Attentamente
vagliata la documentazione medica all’inserto, questo
Tribunale ritiene che almeno una delle condizioni cumulative poste dalla
dottrina medica e dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), faccia chiaramente difetto.
Questa la
descrizione dei disturbi che l’insorgente stesso ha fornito all’CO 1 il 19
maggio 2004:
"
Giovedì a mezzogiorno sentivo i muscoli del
collo e spalla tesi (tipo torcicollo) e ho messo delle pezze di Flector.
Venerdì i dolori erano a tutta la spalla destra:
collo, clavicola, scapola, pettorali, ascella e schiena.
Dato che i dolori continuavano a aumentare,
domenica sono andato all’Ospedale __________, confermando per stiramento dei
muscoli e dandomi dei medicamenti da prendere.”
(doc. 5;
cfr., pure, doc. 17)
In occasione
della visita presso il PS dell’Ospedale regionale di __________ - trascorsi tre
giorni dal sinistro (2 maggio 2004) - i sanitari hanno diagnosticato uno
stiramento del muscolo trapezio destro (doc. 2).
La
presenza di sintomi radicolari è stata refertata, per la prima volta, durante
la degenza 3-7 maggio 2004 presso la Clinica __________ di __________, quando è
apparso indicato sottoporre l’assicurato, il 5 maggio 2004, a un esame di RMN
del rachide cervicale (cfr. doc. 24).
Ciò emerge,
in modo chiaro, dal referto 9 luglio 2004 del dott. __________ (doc. 14: “Nell’arco
dei giorni successivi [al 2 maggio 2004, n.d.r.], i dolori si
accentuano e progressivamente prendono un aspetto irradiante fino alle prime
3.
dita della mano destra con formicolii associati. Il paziente viene quindi
ricoverato all’__________ dal 03 al 07.05.’04 dove si mette in evidenza una
limitazione della mobilizzazione della colonna cervicale alla spalla destra e
dei segni di una radicolopatia C7 destra. Viene quindi praticata una RMN
cervicale che mostra un conflitto disco-radicolare con la radice C7 destra.” –
il corsivo è del redattore; cfr., in questo stesso senso, i doc. 7 e 8).
Alla luce
di quanto precede, RI 1 non ha dunque accusato, immediatamente dopo il
trauma, la tipica sintomatologia cervico-brachiale (radicolare), di modo
che, secondo questo Tribunale, l'evento infortunistico del 29 aprile 2004 non
ha causato l'ernia discale messa in luce dall’esame di RMN del 5 maggio
2004.
(nè, del resto, che ad esso sia imputabile un
peggioramento direzionale di uno stato patologico preesistente).
Oltre a
ciò va considerato che, secondo la specialista in neurologia consultata
dall’amministrazione, anche le rimanenti due condizioni poste dalla dottrina
medica (cfr. consid. 2.7.), ossia l’intervento di un trauma adeguato e
l’assenza di disturbi anteriormente all’infortunio, non sono adempiute nel caso
di specie (cfr. doc. 51 e 68).
Non resta
quindi che da esaminare se il sinistro dell’aprile 2004 ha semplicemente reso
dolorosa un’ernia discale già presente ma sino ad allora asintomatica.
In base
alla giurisprudenza citata al considerando 2.7., affinché possa essere
riconosciuto all’infortunio un ruolo scatenante, è necessario, trattandosi di
un’ernia discale cervicale, che la tipica sintomatologia sia insorta
entro qualche ora (cfr. STFA del 3 marzo 2005 nella causa W., U 218/04,
consid. 6.1: „Bei einer vorbestehenden Diskushernie der
Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich
wenige Stunden ... – il corsivo é del redattore“).
Nella
concreta evenienza, si è già dimostrato che i disturbi radicolari sono apparsi,
al più presto, in data 3 maggio 2004, trascorsi quattro giorni
dall’evento infortunistico, quindi con un periodo di latenza che va ben oltre la
“qualche ora” tollerata dalla giurisprudenza federale.
Se ne
deduce che nemmeno da questo punto di vista, la responsabilità dell’Istituto
assicuratore convenuto può essere considerata ulteriormente impegnata.
In queste
condizioni, appare superfluo dare seguito alla richiesta di esecuzione di una
perizia medica giudiziaria, nella misura in cui é già sin d’ora altamente
verosimile che essa non consentirebbe di mettere in luce dei nuovi elementi di
valutazione.
Al
riguardo, va ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del
16.
febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In esito
a quanto precede, questa Corte reputa non dimostrato, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320.
e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi accusati da RI
1.
costituivano ancora, dopo il 16 febbraio 2006, una conseguenza naturale
dell’evento infortunistico del 29 aprile 2004.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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