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Decisione

35.2006.6

Assicurato lamenta disturbi alla mano, senza ricordarsi alcun evento particolare a cui ricondurli. Negata esistenza sia di un infortunio sia di una lesione parificata, in assenza della prova di un eve

22 marzo 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 13

febbraio 2006, il ricorrente ha precisato quanto segue:

"

Non so proprio cosa dire ancora a parte un paio

di cose che mi stanno sullo stomaco, non ho più tanto da dire.

1. L’unica cosa che mi interessa sapere è chi

deve pagare, visto che dopo un colloquio telefonico avuto con le assicurazioni

precedenti e con l’assicurazione malattia mi sono reso conto che siamo solo

all’inizio dei ricorsi.

Considerandi

2.

Mi sembra strano che due medici dicano che è

infortunio e l’assicurazione invece dice malattia, ma in caso che sia malattia

il caso è troppo vecchio. Come fanno a dire quanto vecchio visto che nessun

medico dell’assicurazione mi ha visitato. Visto che sono stato assicurato dalla

stagione 2004 e i primi dolori gli ho avuti a fine stagione 2004 non penso

proprio che sia passato così tanto tempo che avevo una scheggia nel dito, ma

ormai è sempre così, si dice la verità e si rischia di venire puniti.

3.

Spero che una vostra decisione metta apposto

tutto, positiva o negativa che sia l’importante sapere chi paga, visto che

ormai in casa quei soldi mancano.

4.

Per finire posso solo dire che negli ultimi 20

anni di lavoro non ho mai avuto un infortunio e una volta che si ha bisogno va

a finire così, ormai capisco che la vostra decisione deve essere presa in base

a leggi e articoli (…).”

(V)

1.6

In data 23

febbraio 2006, l’assicuratore infortuni si è riconfermato nelle proprie

allegazioni e conclusioni (VII).

1.7

In corso di

causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a

indicare l’epoca alla quale fare approssimativamente risalire la pretesa

distorsione (IX).

La

risposta dello specialista è pervenuta il 9 marzo 2006 (X).

La CO 1

ha preso posizione al riguardo il 15 marzo 2006 (XII), mentre l’assicurato è

rimasto silente.

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Litigiosa è

la questione a sapere se la CO 1 era legittimata a rifiutare le proprie

prestazioni relativamente ai disturbi all’estremità superiore destra oppure no.

2.3

Affinché la

responsabilità della CO 1 sia impegnata, é necessario che i disturbi al III

dito della mano destra accusati dall’assicurato, possano essere posti in

relazione ad un infortunio ai sensi di legge oppure, in caso di risposta

negativa, che essi costituiscano una lesione corporale parificata ai postumi di

un infortunio.

2.4

Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.5

L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

La

precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli

elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (cfr.

SVR 2005 UV Nr. 2).

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore."

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.6

Si evince

dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. DTF 129 V 404; DTF 122 V

233.

consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a;

RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

2.7

Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und

Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova

dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.

5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.8

In concreto,

in occasione della sua audizione da parte di un ispettore dell’assicuratore

LAINF convenuto, RI 1 ha dichiarato quanto segue:

"

L’opposizione è basata sulle indicazioni datemi

dal mio medico che ritiene che siamo confrontati a un chiaro caso di

infortunio. Anche il mio medico di famiglia Dr. __________ è della stessa

opinione. Prendo atto che la nozione di infortunio non ha nulla a che vedere

con l’arte medica, ma che trattasi di una nozione giuridica.

Ribadisco che non sono in grado di indicare se

e quando sono rimasto vittima di un infortunio. È

stato il medico Dr. __________ a precisare che si era confrontati agli esiti di

un trauma che ripeto non ricordo di aver subito.”

(doc. 17

– il corsivo è del redattore)

Questa

Corte osserva che già in precedenza, in più di un’occasione, l’assicurato aveva

affermato di non ricordare di essere rimasto vittima nel passato di un evento

particolare a carico della mano destra (cfr. doc. 8 e 10).

Alla luce

di quanto dichiarato dall’insorgente, il TCA deve concludere che il danno

all’estremità superiore destra non può essere fatto risalire ad un infortunio giusta

l'art. 4 LPGA: l’assicurato stesso, in effetti, non ricorda alcun evento

particolare che abbia interessato la spalla destra.

In

proposito, è utile segnalare che il TFA ha deciso in questo stesso modo in una

recente sentenza del 20 gennaio 2006 nella causa T., U 348/05, concernente un

assicurato, portatore di disturbi al ginocchio destro, che, nell’annuncio

d’infortunio, non aveva indicato alcuna data e/o evento particolare. In un

secondo tempo, egli aveva sì riferito di una caduta avvenuta durante una

passeggiata, tuttavia, sentito dall’assicuratore, egli aveva ammesso di non

ricordare di essere caduto sul ginocchio in questione e, in ogni caso, di non

aver risentito dei disturbi in quella sede, visto che era stato in grado di ritornare

a casa senza problemi.

La nostra

Corte federale ha quindi negato che il danno riscontrato al ginocchio destro fosse,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, imputabile a

infortunio (oppure che costituisse una lesione parificata a infortunio).

Anche questo

Tribunale si è pronunciato nello stesso senso in una sentenza del 28 settembre

2001.

nella causa N.P., inc. n. 35.2001.19, cresciuta in giudicato, riguardante

un’assicurata che, al momento del risveglio, aveva constatato che il suo ginocchio

sinistro si presentava gonfio e dolente al punto da non poterlo caricare, senza

che essa fosse stata in grado di segnalare un avvenimento specifico interessante

quella parte del corpo (cfr., per un ulteriore analogo caso, la STCA dell’11

aprile 2005 nella causa B., inc. n. 35.2005.12, cresciuta in giudicato).

Riguardo

all'affermazione secondo cui i dottori __________ e __________ avrebbero

attribuito il danno alla salute lamentato da RI 1 ad un evento di chiara natura

traumatica (cfr. V), occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza

federale, la carente dimostrazione

di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia

sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel

quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un

indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr.

RAMI 1990 U 86, p. 51).

2.9

Occorre

ancora esaminare se l’obbligo contributivo della __________ possa essere

fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una

serie di lesioni corporali.

L’art. 9

cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno

straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.

2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano

e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato

scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito

della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi

connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento

di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di

posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente

suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari

ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di

pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15

aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p.

88.

e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

2.10

Nella

concreta evenienza, l'assicurato non è stato in grado di segnalare alcuno

specifico episodio interessante la mano destra (cfr. consid. 2.8.).

Ricordato

ancora come l'assenza di prove vada a discapito di quella parte che pretende

avere un diritto a prestazioni (cfr. consid. 2.7.), l'assicuratore LAINF

convenuto non può essere chiamato a prestare neppure a titolo di lesione

parificata ai postumi di un infortunio (cfr., in questo senso, la citata STFA

del 20 gennaio 2006 nella causa T.).

Concludendo,

a mente del TCA, è a ragione che la CO 1 ha rifiutato di corrispondere le

prestazioni assicurative a RI 1 per i disturbi che le sono stati annunciati nel

corso del mese di maggio 2005.

2.11

A titolo

abbondanziale, il TCA rileva che la responsabilità della CO 1 andrebbe comunque

negata anche nell’ipotesi in cui il danno alla salute di cui soffre RI 1 fosse

riconducibile a un infortunio oppure se esso costituisse una lesione corporale

parificata ai postumi di un infortunio.

Infatti,

dalle tavole processuali emerge che la copertura assicurativa presso la CO 1 ha

avuto inizio in data 1° aprile 2004 (cfr. III, p. 2 e doc. 4 da cui si evince

che l’assicurato ha iniziato a lavorare alle dipendenze della __________

proprio il 1° aprile 2004).

Ora,

interpellato in corso di causa da questo Tribunale, il dott. __________, spec.

FMH in chirurgia della mano, ha sostenuto che il preteso infortunio, citiamo:

“… sarebbe insorto prima del mese di aprile 2004” (X – la sottolineatura

è del redattore), quindi ad un’epoca in cui la copertura assicurativa presso la

CO 1 non aveva ancora preso avvio, di modo che si tratterebbe di un evento non

assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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