35.2006.6
Assicurato lamenta disturbi alla mano, senza ricordarsi alcun evento particolare a cui ricondurli. Negata esistenza sia di un infortunio sia di una lesione parificata, in assenza della prova di un eve
22 marzo 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
35.2006.6
Data decisione, Autorità:
22.03.2006, TCA
Titolo:
Assicurato lamenta disturbi alla mano, senza ricordarsi alcun evento particolare a cui ricondurli. Negata esistenza sia di un infortunio sia di una lesione parificata, in assenza della prova di un evento esterno.
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
art. 9 cpv. 2 LAINF
art. 4 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.6
mm
Lugano
22 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12
ottobre 2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
maggio 2005, la ditta __________ di _________, società di gestione del Grotto __________,
ha comunicato alla CO 1 che il proprio dipendente, RI 1, di professione cuoco,
verso fine della precedente stagione, aveva presentato dei dolori alla mano
destra riconducibili a un trauma da frattura del dito medio (cfr. doc. 4).
Da parte
sua, il dott. __________, consultato il 1° marzo 2005 dall’assicurato, ha
riferito che quest’ultimo lamentava disturbi al dito III della mano destra da
circa 1 anno e mezzo, senza ricordarsi un trauma né passato né recente.
Lo
specialista in chirurgia della mano ha quindi diagnosticato dei, citiamo:
“esiti da probabile molto vecchia distorsione AIFP dito III della mano destra
ora riattivata con piccola calcificazione periarticolare.” (allegato al doc. 1;
cfr., pure, doc. 8).
1.2. Con
decisione formale del 9 giugno 2005, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio
obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi annunciatigli, in quanto tali
disturbi non configurerebbero né la conseguenza di un infortunio ai sensi di
legge, né una lesione corporale parificata ai postumi di un infortunio (doc.
11).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 12) la CO 1, in
data 12 ottobre 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 21).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 12 gennaio 2006, RI 1 ha chiesto l’annullamento della
decisione su opposizione, argomentando:
"
Visto che fino a oggi né il mio datore di
lavoro, né l’assicurazione hanno saputo dirmi chi mi deve pagare per il periodo
che sono stato infortunato mi vedo costretto a fare ricorso. Io come persona
(ignorante) visto che né di assicurazioni né di diritti non ne capisco niente
chiedo a voi di dirmi ma chi mi deve pagare? Visto che il mio datore di lavoro
dice che lui non deve pagare dopo quello che ha deciso la CO 1, non so proprio
più cosa fare, visto che mi mancano i soldi per poter pagare tutto rischio io e
la mia famiglia di andare in malora. Ho sempre lavorato, e per una volta che ho
bisogno solo perché sono stato onesto e ho detto come stanno le cose la CO 1
vuole mettermela in … Inoltre la CO 1 non si è neanche degnata di farmi
visitare da un loro medico visto che per loro esistono solo i paragrafi e non
il mondo reale (...).”
(I)
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
Fatti
1.5. In data 13
febbraio 2006, il ricorrente ha precisato quanto segue:
"
Non so proprio cosa dire ancora a parte un paio
di cose che mi stanno sullo stomaco, non ho più tanto da dire.
1. L’unica cosa che mi interessa sapere è chi
deve pagare, visto che dopo un colloquio telefonico avuto con le assicurazioni
precedenti e con l’assicurazione malattia mi sono reso conto che siamo solo
all’inizio dei ricorsi.
Considerandi
2.
Mi sembra strano che due medici dicano che è
infortunio e l’assicurazione invece dice malattia, ma in caso che sia malattia
il caso è troppo vecchio. Come fanno a dire quanto vecchio visto che nessun
medico dell’assicurazione mi ha visitato. Visto che sono stato assicurato dalla
stagione 2004 e i primi dolori gli ho avuti a fine stagione 2004 non penso
proprio che sia passato così tanto tempo che avevo una scheggia nel dito, ma
ormai è sempre così, si dice la verità e si rischia di venire puniti.
3.
Spero che una vostra decisione metta apposto
tutto, positiva o negativa che sia l’importante sapere chi paga, visto che
ormai in casa quei soldi mancano.
4.
Per finire posso solo dire che negli ultimi 20
anni di lavoro non ho mai avuto un infortunio e una volta che si ha bisogno va
a finire così, ormai capisco che la vostra decisione deve essere presa in base
a leggi e articoli (…).”
(V)
1.6
In data 23
febbraio 2006, l’assicuratore infortuni si è riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni (VII).
1.7
In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a
indicare l’epoca alla quale fare approssimativamente risalire la pretesa
distorsione (IX).
La
risposta dello specialista è pervenuta il 9 marzo 2006 (X).
La CO 1
ha preso posizione al riguardo il 15 marzo 2006 (XII), mentre l’assicurato è
rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Litigiosa è
la questione a sapere se la CO 1 era legittimata a rifiutare le proprie
prestazioni relativamente ai disturbi all’estremità superiore destra oppure no.
2.3
Affinché la
responsabilità della CO 1 sia impegnata, é necessario che i disturbi al III
dito della mano destra accusati dall’assicurato, possano essere posti in
relazione ad un infortunio ai sensi di legge oppure, in caso di risposta
negativa, che essi costituiscano una lesione corporale parificata ai postumi di
un infortunio.
2.4
Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.5
L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La
precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli
elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (cfr.
SVR 2005 UV Nr. 2).
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.6
Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. DTF 129 V 404; DTF 122 V
233.
consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a;
RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
2.7
Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und
Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.8
In concreto,
in occasione della sua audizione da parte di un ispettore dell’assicuratore
LAINF convenuto, RI 1 ha dichiarato quanto segue:
"
L’opposizione è basata sulle indicazioni datemi
dal mio medico che ritiene che siamo confrontati a un chiaro caso di
infortunio. Anche il mio medico di famiglia Dr. __________ è della stessa
opinione. Prendo atto che la nozione di infortunio non ha nulla a che vedere
con l’arte medica, ma che trattasi di una nozione giuridica.
Ribadisco che non sono in grado di indicare se
e quando sono rimasto vittima di un infortunio. È
stato il medico Dr. __________ a precisare che si era confrontati agli esiti di
un trauma che ripeto non ricordo di aver subito.”
(doc. 17
– il corsivo è del redattore)
Questa
Corte osserva che già in precedenza, in più di un’occasione, l’assicurato aveva
affermato di non ricordare di essere rimasto vittima nel passato di un evento
particolare a carico della mano destra (cfr. doc. 8 e 10).
Alla luce
di quanto dichiarato dall’insorgente, il TCA deve concludere che il danno
all’estremità superiore destra non può essere fatto risalire ad un infortunio giusta
l'art. 4 LPGA: l’assicurato stesso, in effetti, non ricorda alcun evento
particolare che abbia interessato la spalla destra.
In
proposito, è utile segnalare che il TFA ha deciso in questo stesso modo in una
recente sentenza del 20 gennaio 2006 nella causa T., U 348/05, concernente un
assicurato, portatore di disturbi al ginocchio destro, che, nell’annuncio
d’infortunio, non aveva indicato alcuna data e/o evento particolare. In un
secondo tempo, egli aveva sì riferito di una caduta avvenuta durante una
passeggiata, tuttavia, sentito dall’assicuratore, egli aveva ammesso di non
ricordare di essere caduto sul ginocchio in questione e, in ogni caso, di non
aver risentito dei disturbi in quella sede, visto che era stato in grado di ritornare
a casa senza problemi.
La nostra
Corte federale ha quindi negato che il danno riscontrato al ginocchio destro fosse,
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, imputabile a
infortunio (oppure che costituisse una lesione parificata a infortunio).
Anche questo
Tribunale si è pronunciato nello stesso senso in una sentenza del 28 settembre
2001.
nella causa N.P., inc. n. 35.2001.19, cresciuta in giudicato, riguardante
un’assicurata che, al momento del risveglio, aveva constatato che il suo ginocchio
sinistro si presentava gonfio e dolente al punto da non poterlo caricare, senza
che essa fosse stata in grado di segnalare un avvenimento specifico interessante
quella parte del corpo (cfr., per un ulteriore analogo caso, la STCA dell’11
aprile 2005 nella causa B., inc. n. 35.2005.12, cresciuta in giudicato).
Riguardo
all'affermazione secondo cui i dottori __________ e __________ avrebbero
attribuito il danno alla salute lamentato da RI 1 ad un evento di chiara natura
traumatica (cfr. V), occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza
federale, la carente dimostrazione
di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia
sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel
quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un
indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr.
RAMI 1990 U 86, p. 51).
2.9
Occorre
ancora esaminare se l’obbligo contributivo della __________ possa essere
fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una
serie di lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono
equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno
straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.
2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano
e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato
scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito
della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi
connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento
di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di
posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente
suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari
ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di
pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15
aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p.
88.
e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.10
Nella
concreta evenienza, l'assicurato non è stato in grado di segnalare alcuno
specifico episodio interessante la mano destra (cfr. consid. 2.8.).
Ricordato
ancora come l'assenza di prove vada a discapito di quella parte che pretende
avere un diritto a prestazioni (cfr. consid. 2.7.), l'assicuratore LAINF
convenuto non può essere chiamato a prestare neppure a titolo di lesione
parificata ai postumi di un infortunio (cfr., in questo senso, la citata STFA
del 20 gennaio 2006 nella causa T.).
Concludendo,
a mente del TCA, è a ragione che la CO 1 ha rifiutato di corrispondere le
prestazioni assicurative a RI 1 per i disturbi che le sono stati annunciati nel
corso del mese di maggio 2005.
2.11
A titolo
abbondanziale, il TCA rileva che la responsabilità della CO 1 andrebbe comunque
negata anche nell’ipotesi in cui il danno alla salute di cui soffre RI 1 fosse
riconducibile a un infortunio oppure se esso costituisse una lesione corporale
parificata ai postumi di un infortunio.
Infatti,
dalle tavole processuali emerge che la copertura assicurativa presso la CO 1 ha
avuto inizio in data 1° aprile 2004 (cfr. III, p. 2 e doc. 4 da cui si evince
che l’assicurato ha iniziato a lavorare alle dipendenze della __________
proprio il 1° aprile 2004).
Ora,
interpellato in corso di causa da questo Tribunale, il dott. __________, spec.
FMH in chirurgia della mano, ha sostenuto che il preteso infortunio, citiamo:
“… sarebbe insorto prima del mese di aprile 2004” (X – la sottolineatura
è del redattore), quindi ad un’epoca in cui la copertura assicurativa presso la
CO 1 non aveva ancora preso avvio, di modo che si tratterebbe di un evento non
assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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