35.2006.61
Frattura del radio distale destro. Determinazione diritto a rendita invalidità secondo metodo ordinario raffronto dei redditi. Reddito da invalido decurtato del 25% (massimo concesso dalla giurisprude
28 febbraio 2007Italiano69 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2006.61
Data decisione, Autorità:
28.02.2007, TCA
Titolo:
Frattura del radio distale destro. Determinazione diritto a rendita invalidità secondo metodo ordinario raffronto dei redditi. Reddito da invalido decurtato del 25% (massimo concesso dalla giurisprudenza).
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.61
mm/td
Lugano
28 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 maggio
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
settembre 2002, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità di
venditrice e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1,
è scivolata mentre stava scendendo dalle scale e, per evitare di battere la
schiena, ha appoggiato la mano destra sul pavimento, riportando una frattura
multiframmentaria del radio distale destro (doc. 1 e 3).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso,
l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 27 settembre 2005, ha assegnato
all’assicurata una rendita di invalidità del 25% a contare dal 1° agosto 2005 e
un’indennità per menomazione all’integrità del 15% (doc. 137).
A seguito
dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 144), l’CO
1, in data 18 maggio 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 162).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 19 settembre 2006, RI 1, sempre patrocinata dalla RA 1,
ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscerle una rendita di invalidità
di entità imprecisata, ma comunque superiore a quella assegnatale,
argomentando:
" Solo
dopo l'emissione della decisione impugnata il sottoscritto patrocinatore ha ricevuto dal Dr. __________ un rapporto del Dr. __________
del 17.5.2006 (doc. H/rapporto Dr. __________ 17.5.2006). nel quale il medico,
oltre ad avvallare l'analisi del Dr. __________, solleva la rilevanza delle
conseguenze psichiche dell'infortunio del 30.9.2002 e del successivo iter
medico-chirurgico, nonché dalla lunga procedura burocratica sulla signora RI 1.
Questi aspetti, minimizzati dal Dr. __________, che aveva escluso una diagnosi
di tipo psichiatrico, ridiventano attuali con le conclusioni del Dr. __________
e del Dr. __________ e riaprono la discussione, che non è stata oggetto di
valutazioni da parte della CO 1. Si osserva che il rischio dell'insorgere di
problemi psichici traspare dai rapporti delle visite di cortesia e dalle
dichiarazioni che faceva lo stesso Dr. __________ il 22.12.2003 (cfr. incarto CO
1: rapporti visite di cortesia 4.10.2004, 10.3.2004, lettera Dr. __________
22.12.2003). Si osserva che il rapporto del Dr. __________ risale al 17 maggio
2006, giorni in cui ha visitato la paziente, quindi a diversi mesi dopo la
valutazione del Dr. __________ (doc. G, H).
Un'adeguata e tempestiva assistenza della signora RI 1 nell'ambito
della procedura CO 1, avrebbe probabilmente prevenuto una psichiatrizzazione
del caso e migliorato la situazione anche dal profilo algico.
Si chiede di valutare in questa sede se l'auspicata assistenza
psicologica sia ancora attuale e possa ancora portare nel caso concreto,
nonostante il lungo tempo trascorso dall'infortunio, un beneficio dal profilo
dell'abilità lavorativa della ricorrente. In questa ipotesi, il caso dovrà
essere riaperto per permettere l'attuazione di queste misure, con contestuale
ripristino delle indennità giornaliere. Nel caso contrario, occorre invece che
questo tribunale valuti le ripercussioni della depressione sulla capacità
lucrativa della ricorrente, in aggiunta ai problemi organici e algici legati
alla situazione dell'arto.
(…)
Il punto di partenza per la valutazione del
grado d'incapacità di guadagno, è la valutazione del medico in merito alle
attività che una persona lesa nella sua integrità fisica è in grado di svolgere
tenuto conto dei postumi infortunistici. In base a questa valutazione si
determinano le attività che l'assicurato potrebbe ancora conseguire e quindi il
reddito che potrebbe ancora realizzare nella sua situazione fisica dopo
l'infortunio. Benché, come ricorda la CO 1, la capacità medico teorica
dell'incapacità lavorativa non sia determinante per la quantificazione del
grado di invalidità, nozione economica, essa ne costituisce il punto di
partenza, poiché permette di determinare quali compiti possono essere ancora
ragionevolmente pretesi dall'assicurato.
Nel caso concreto, le valutazioni medico teoriche operate dal Dr. __________
e confermate dal Dr. __________, sono contestate.
In questo contesto si osserva che nella decisione su opposizione
il rapporto del Dr. __________, seppur citato, non è stato preso in
considerazione. La decisione della CO 1 si limita a criticarne le affermazioni
legate all'asserita percentuale d'incapacità lavorativa della ricorrente. Il
medico parla però di percentuali in relazione al deficit fisico legato ai
postumi infortunistici dell'arto superiore destro, che quantifica intorno al
70-80% (doc. G, pag. 6: "stiamo parlando di una paziente destrimane che
attualmente usa la propria mano al massimo al 20% delle sue potenzialità, il
deficit essendo legato ai postumi dell'infortunio del 9.2002"). Secondo il
medico, l'uso dell'arto sarebbe quindi talmente limitato da impossibilitare
qualsiasi tipo d'attività professionale e nelle mansioni quotidiane (cfr. doc.
G, pag. 6 punto 10 e pag. 6 punto G).
Il Dr. __________ sostiene, in contrasto con
quanto afferma il Dr. __________, che la ricorrente non è in grado di sollevare
o spostare pesi superiori a 1 Kg. Questa capacità, è oltremodo limitata dal
fatto che non va considerata in maniera ripetitiva e che alla ricorrente è
necessario l'ausilio di un'impugnatura che faciliti la presa. Il medico esclude
inoltre l'uso delle due mani contemporaneamente (doc. G pag. 5, punto 9
"L'uso delle due mani contemporaneamente non è analizzabile poiché tale
azione sarà limitata dall'arto più debole"). Per il Dr. __________, al
contrario, le attività esigibili presuppongono l'uso dei due arti
contemporaneamente (cfr. incarto CO 1: verbale incontro 20.7.2005 presso __________ "Riferisco che il
giudizio del nostro medico, per quanto concerne l'alzo di pesi, va inteso con
entrambe le mani(...)").
Né il Dr. __________, né il Dr. __________, riconoscono inoltre un
fatto rilevante, ossia che la mano infortunata è la destra in una persona
destrimane. La sostituzione delle competenze dell'arto destro, dominante, con l'arto
sinistro, ausiliario, non è affatto automatica, anzi, va esclusa (a contrario
di quanto accaduto nella sentenza U499/00 citata dalla CO 1).
Anche i risultati dell'esame clinico eseguito dal Dr. __________
sulla ricorrente non coincidono con quelli di cui al rapporto del Dr. __________
del 31.3.2005, in relazione con lo stato locale. L'evoluzione della
circonferenza dei polsi e degli avambracci dell'arto destro, come pure gli
esami relativi alla funzionalità degli arti mostrano un'evoluzione negativa della
situazione e un regresso della mobilità. Sul piano soggettivo emerge la
persistenza di dolori anche a riposo e quindi il persistere della necessità
d'assunzione di farmaci antidolorifici (Doc. G, pag. 2-3). Contrariamente al
parere espresso dal Dr. __________ nel suo rapporto del 31.3.2005 (pag. 2:
"Personalmente sono convinto che con il tempo interverrà una certa
assuefazione e un miglioramento sia della funzionalità che della forza"),
la situazione è, oggettivamente (funzionalità e forza) e soggettivamente
(dolori) peggiorata.
Alle valutazioni del Dr. __________, che nella sostanza, come
detto, non sono state considerate in sede di procedura di opposizione, si
aggiungono le considerazioni del Dr. __________ (doc. H), giunte alla CO 1 quando
la decisione su opposizione era già stata emessa e che quindi non sono state
neppure citate nella decisione. II medico, ha confermato l'evoluzione negativa
della situazione della ricorrente. La sua diagnosi fa stato di una depressione
reattiva, per la quale il medico propone un'adeguata assistenza psicologica,
escludendo per contro possibilità di miglioramento sul piano prettamente
chirurgico (doc. H). Per quanto attiene la valutazione in merito alle
ripercussioni dell'infortunio sull'attività lavorativa della ricorrente, il Dr.
__________ avalla l'analisi del Dr. __________. Il medico ritiene inoltre che
nell'ambito della valutazione assicurativa occorra considerare non solo il
danno fisico alla mano, ma anche il conseguente danno "di carattere
psichico reattivo che", a suo parere, "influenza in maniera
importante la vita quotidiana della paziente "(doc. H).
Da quanto sopra indicato, emerge che gli accertamenti eseguiti
prima e dopo l'emanazione della decisione formale sono carenti. Si chiede
dunque che l'istruttoria sia completata per gli aspetti algico, funzionale,
psichiatrico e che siano valutate sulla base delle risultanze mediche quali
attività sono in concreto esigibili e in che misura.
Si consideri inoltre che, quand'anche la ricorrente potesse, per
denegata ipotesi, svolgere un'attività molto leggera, la stessa non potrebbe
comunque essere svolta in misura normale, a causa delle limitazioni dell'arto.
Occorrerebbe, a suo avviso e secondo il Dr. __________, specialista in materia,
considerare un'attività lavorativa che non comporti l'uso del braccio destro, o
che sia comunque limitata nel tempo, per consentire al braccio e al polso il
necessario riposo, visti i dolori cronici e le importanti limitazioni
funzionali. Si consideri inoltre che questi problemi, già importanti in
situazione di riposo, si accentuano sensibilmente in caso di sollecitazione
dell'arto.
Il dolore della ricorrente, riconosciuto da tutti i medici che
sono intervenuti nella procedura di accertamento, non è stato valutato per
rapporto alle sue ripercussioni sulla sua vita professionale ed extra
professionale. Questo aspetto, estremamente invalidante per la quotidianità di
una persona, è stato totalmente disatteso nella procedura CO 1.
In conclusione, si chiede a questo Tribunale di rivalutare la
situazione medico teorica della ricorrente, in considerazione di quanto sopra
indicato, delle risultanze dei referti dei medici della CO 1, e dei rapporti
dei medici consultati dalla ricorrente: Dr. __________ e __________,
specialisti riconosciuti, l'uno in medicina del lavoro e l'altro in chirurgia
della mano.
Si parta quindi dalla nuova valutazione medico teorica per
determinare il grado di invalidità della ricorrente.
Per i motivi anzidetti, si ribadisce anche in sede ricorsuale, che
l'accertamento economico della capacità di guadagno della signora RI 1 è stato
esperito sulla base di dati di partenza che non riflettono la sua situazione
reale dal profilo medico. Il riferimento generico al lavoro di un'operaia, di
cui non è descritta l'attività, non tiene minimamente in considerazione le
limitazioni concrete nell'ambito di un'attività lavorativa e nell'esecuzione
delle mansioni quotidiane della signora RI 1, legate non solo all'impossibilità
di utilizzare concretamente l'arto destro, ma anche all'intensità del dolore
che l'affligge e alla sua situazione psichica che va peggiorando. Le affezioni
lombari a cui accennava il Dr. __________ saranno valutate, unitamente agli
elementi che sono oggetto di questa procedura, in sede AI."
(I)
1.4. L’assicuratore
LAINF, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
III).
1.5. In corso di
causa, il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI la perizia pluridisciplinare,
datata 5 settembre 2006, del Servizio di accertamento medico dell’assicurazione
per l’invalidità (VII 1).
L’assicurata
ha formulato le proprie osservazioni al riguardo in data 4 dicembre 2006 (XI),
mentre l’assicuratore LAINF convenuto, da parte sua, lo ha fatto il 28 dicembre
2006 (XII + allegato).
Sul
contenuto del referto 6 dicembre 2006 del dott. __________, RI 1 ha preso
posizione il 16 gennaio 2007 (XVIII).
1.6. Nel corso
del mese di gennaio 2007, questa Corte ha interpellato il chirurgo della mano
dott. __________, il quale è stato invitato a rispondere ad alcune domande
attinenti all’esigibilità lavorativa (XVII).
La sua
risposta è pervenuta in data 5 febbraio 2007 (XIX).
Alle
parti è stato concesso di esprimersi in merito.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità spettante
all’insorgente.
2.3. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U
192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18
LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche
l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria
residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.5
Nella
presente fattispecie, l’assicuratore infortuni convenuto - fondandosi
sull’apprezzamento espresso dal proprio medico __________, dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, in occasione della visita di
chiusura del 31 marzo 2005 (doc. 112, p. 2s.) -, ha dichiarato l’assicurata in
grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività
lavorativa molto leggera, poco gravosa per l’estremità superiore destra (doc.
137, p. 2).
Nell’ambito
della procedura di opposizione, l’assicurata ha prodotto ulteriore
documentazione medica.
Con
rapporto dell’8 novembre 2005, il dott. __________, spec. FMH in medicina
generale, si é dapprima opposto alla chiusura del caso dal parte dell’CO 1
(doc. 145: “Sono dell’opinione che il caso non è attualmente assolutamente da
chiudere. Anche l’incapacità lavorativa va rivalutata. È infatti in sospeso
un’ulteriore valutazione presso gli specialisti dell’Ospedale universitario di __________,
dopo di che si dovrà decidere un ulteriore decorso terapeutico ed eventualmente
diagnostico …”).
Per
quanto concerne l’esigibilità lavorativa, egli si è quindi così espresso:
"
Nella situazione attuale ritengo la paziente
abile al lavoro al massimo al 40 (50)%, questo comunque nella migliore delle
ipotesi. Si tratta però di un' ipotesi molto ottimistica, questo anche poiché
sono già tre anni che la paziente è inabile completamente. Un rendimento che
potrebbe variare tra il 10 e il 40 (50) % mi sembra quindi più realistico.
Per un rendimento di questo tipo bisogna però
tener conto dei dolori del braccio/mano destra, dei problemi alla schiena e
dello stato depressivo. In questo stato di salute sono pochi i lavori che
possono realmente entrare in considerazione, forse sono anche inesistenti. Si
tratta di lavori da effettuarsi solamente con la mano sinistra prestando
attenzione a non sovraccaricare la schiena.
Ricordo che il problema principale è dato dalla
valutazione della capacità lavorativa e non tanto dalla ricerca di ulteriori
malattie, come per esempio la lombalgia, un' eventuale ernia discale o lo stato depressivo. Credo che i
disturbi del braccio/mano destra siano sufficienti per giustificare un'
incapacità lavorativa almeno del 70-80%, così da poter arrivare almeno al 70 %
di invalidità per avere una rendita completa (60-69% 3/4 di rendita).
Dagli esami degli atti che ho a disposizione (per
favore verificare se il rapporto della visita medica di chiusura del 31.3.05,
firmato dr. __________, sia veramente l'ultimo rapporto CO 1) risultano per lo meno dei punti
discutibili. Il più importante mi sembra il fatto che in questo rapporto, a
pagina 2, sotto lo stato locale viene descritta una limitazione della mobilità
del polso destro come pure una diminuzione della forza con dinamometro a 50 kg.
Sempre a pagina 2, più sotto, dove si parla dell' esigibilità del lavoro, il
dr. __________ ritiene che la paziente può sollevare "pesi molto
leggeri...fino a 5 kg". Non sono d'accordo con questa valutazione in
quanto ritengo che un peso di 5 kg da sollevare con la mano non sia per nulla
leggero. Per peso leggero intendo per esempio quello di una lettera o di un
piccolo pacchetto fino a ca. 500 grammi (ev. i kg).
Non riesco inoltre a capire come mai a pag. 1,
sempre di questo rapporto, alla visita del 15.2.05 c/o Ospedale di __________
la paziente veniva ritenuta ulteriormente inabile al 100 %. Come mai solamente
6.
settimane dopo questa visita di __________ il dr. __________ nella visita
medica di chiusura sembra ritenere la paziente abile in buona percentuale
quando descrive (esigibilità del lavoro a pagina 2) le attività che può fare la
paziente. Segnalo che a pagina 1 nel citato rapporto dell' Ospedale di __________
del 18.2.05 si dice ancora che "non vi è da attendersi un sostanziale
miglioramento" ( e di conseguenza non dovrebbe migliorare nemmeno la
capacità lavorativa)."
(doc.
145)
Prima di
procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto
assicuratore convenuto ha interpellato, nell’ordine, i dottori __________ e __________,
quest’ultimo spec. FMH in chirurgia, attivo presso la __________ di __________,
ai quali è stata sottoposta l’intera documentazione a disposizione.
Il medico
__________, prendendo posizione circa le obiezioni e considerazioni contenute
nel rapporto 8 novembre 2005 del medico curante dell’assicurata, si è
riconfermato nella propria valutazione dell’esigibilità lavorativa:
" Dal
rapporto dell'Ospedale Universitario di __________ del 18.2.2005, si legge
chiaramente che il reperto clinico in occasione della visita del 15.2.2005
corrisponde esattamente al reperto clinico da me fatto in occasione della
visita del 7.1.2005 in Agenzia CO 1.
Si legge inoltre che al momento non sono previste ulteriori
terapie che possono modificare sostanzialmente lo stato della mano destra, si
consiglia peraltro di continuare 2-3 volte la settimana, la
terapia alla mano come terapia di mantenimento. Un controllo è previsto un
anno dopo l'operazione, peraltro effettuata il
4.8.2004
Si conclude che a causa dei disturbi, la paziente è ulteriormente
inabile al lavoro al 100%.
Orbene, da questo rapporto si deduce chiaramente che da ulteriori
provvedimenti medici non ci sia da attendere un sostanziale miglioramento della
situazione e quindi il caso può essere definitivamente chiuso.
Da __________ non vengono assolutamente poste indicazioni per
ulteriori indagini o interventi.
Del resto, il controllo previsto a un anno dall'operazione, che
avrebbe dovuto aver luogo nell'agosto del 2005, sembra non abbia avuto luogo.
Ritengo quindi che la chiusura del caso dal punto di vista
amministrativo, sia stato perfettamente corretto.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, __________ sostiene
un'inabilità lavorativa al 100%, ma non specifica assolutamente per quale tipo
di attività, è ben possibile che la paziente sia inabile al lavoro nella sua
attività originaria, ma abbia ancora la possibilità di svolgere determinate
attività in una certa percentuale confacenti con la menomazione descritta.
Personalmente nella visita di chiusura del 31.3.2005 non mi sono
assolutamente espresso sul grado di inabilità lavorativa e non spetta neppure
al medico __________ esprimersi in tale senso. Compito del medico __________ è
valutare l'esigibilità sul lavoro.
Orbene, il dott. __________ sostiene che pesi fino a 5 kg possono
anche essere considerati non molto leggeri, ma personalmente mi devo attenere
ai protocolli CO 1, protocolli peraltro usati esattamente nello stesso modo
anche dall'Assicurazione Invalidità e dalla altre assicurazioni private, che
considerano pesi fino a 5 kg come pesi molto leggeri.
Il dott. __________ mi potrebbe eventualmente contestare il fatto
che tali pesi non possono essere sollevati talvolta o che pesi fino a 5-10 kg
non possono essere sollevati di rado.
Questa mia valutazione è una valutazione del tutto personale che
dipende dalla mia esperienza acquisita in 25 anni di pratica ortopedica.
Per quanto riguarda i problemi psichici e lombari, questi penso
che non siano da mettere in relazione causale diretta con l'infortunio, non
riguardano quindi la CO 1."
(doc.
148)
Da parte
sua, il dott. __________ ha dapprima confermato che al momento della chiusura
del caso da parte dell’Istituto assicuratore (luglio 2005), le condizioni di
salute di RI 1 erano stabilizzate:
"
Aus versicherungsmedizinischer Sicht war es
demnach und aufgrund der von Dr. __________ bei seiner abschliessenden
kreisärztlichen Untersuchung von Frau RI 1 vom 31.3.2005 erhobenen klinischen
Befunde korrekt, das Erreichen eines stabilen Endzustandes bis zum 31.7.2005 zu
postulieren. Auch nach diesem Datum ist keine objektivierbare
Befundverschlecthterung hinzugekommen, die weiter Abklärungen wie ein
Computertomogramm oder eine Kernspintomografie rechtfertigen würde. Folglich
drängen sich auch keine weiteren therapeutischen Massnahmen auf."
(doc.
153, p. 3)
Per
quanto concerne l’esigibilità lavorativa, egli ha avallato il relativo
apprezzamento espresso dal dott. __________, avendo peraltro cura di spiegare
le ragioni per cui l’opinione del dott. __________ risulterebbe inattendibile:
"
Im Bericht von Dr. __________ vom 8.11.2005 werden keine klinischen Befunde an der rechten Hand
beschrieben. Die am 10.10.2005 zuletzt von Dr. __________ erhobenen Befunde können hingegen den dem Bericht beigelegten Arztzeugnissen
zu Handen der Invalidenversicherung entnommen werden. Beschrieben werden eine
Beweglichkeitseinschränkung des rechten Handgelenkes in allen Richtungen sowie
eine Reduzierung der Faustschlusskraft, allerdings ohne Angabe von Messwerten. Dr. __________ kann demnach seine anders
lautende Zumutbarkeitsbeurteilung nicht mit einer zwischenzeitlich
eingetretenen objektivierbaren Befundverschlechterung begründen. Sie beruht
einzig in einer anderen Interpretation der Restarbeitsfähigkeit aufgrund
derselben klinischen Befunde, wie sie schon bei der abschliessenden __________
Untersuchung vom 31.3.2005 dokumentiert waren.
In der Zumutbarkeitsbeurteilung von Dr. __________ sind zudem zunehmende
unfallfremde Rückenbeschwerden sowie eine depressive Verstimmung mit
eingeflossen, von denen jedoch bei einer Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
allein aufgrund der Unfallfolgen abstrahiert werden muss. Der von Dr. __________ beschriebene, in
„Napoleonstellung" vor den Bauch gehaltene rechte Arm weist hingegen
darauf hin, dass es in der Zwischenzeit zu einem funktionellen Ausschluss des
rechten Armes gekommen ist, den man sich nur mit einem (überbetonten)
Schonverhalten, nicht aber mit der aus dem Unfall resultierenden
objektivierbaren Funktionseinbusse (d.h. dem eigentlichen impairment) des
rechten Handgelenkes erklären kann. Die subjektiv geltend gemachten
Behinderungen stimmen nur teilweise mit der objektivierbaren Funktionseinbusse
überein. So besteht z.B. eine Diskrepanz zwischen der Angabe, nicht mehr mit
der rechten Hand schreiben zu können und dem klinischen Befund (voll erhaltene
Fingerbeweglichkeit und Feinmotorik; zwar reduzierte Faustschlusskraft im
Vergleich zur adominanten linken Seite, mit dem Dynamometer wird aber immer
noch ein Druckwert von 50 kg erreicht).
Schwer zu verstehen ist zudem die Einschätzung von Dr. __________, wonach Frau RI 1 einerseits zu höchstens 40 % (50 %),
andererseits allein wegen der Unfallfolgen am rechten Handgelenk bzw. am rechten
Arm zu mindestens 70 % bis 80 % arbeitsunfähig sei. Welcher Wert ist hier
massgeblich? Schliesslich präzisiert Dr. __________ nicht, auf welche konkrete berufliche Tätigkeit er sich bei
seiner Beurteilung der Arbeitsfähigkeit beruft.
Demgegenüber war der __________ Dr. __________ nach eingehender Untersuchung
von Frau RI 1 am 31.3.2005 darum
bemüht, bei seiner Beurteilung der zumutbaren Arbeitsfähigkeit nicht nur unfallbedingte
von unfallfremden Faktoren abzugrenzen, sondern auch möglichst präzise und
detailliert aufzuzeigen, welche Tätigkeiten Frau RI 1 trotz ihrer verbleibenden Funktionsstörung der
rechten Hand bzw. des rechten Handgelenkes
theoretisch noch zugemutet werden können. Wenn man das von ihm definierte
Zumutbarkeitsprofil mit dem beruflichen Anforderungsprofil vor dem Unfall
vergleicht (s. Abklärungen am Arbeitsplatz vom 20.7.2005), geht
unmissverständlich hervor, dass die angestammte Tätigkeit in der
Wurstwarenabteilung nicht mehr zumutbar ist, da hier unter anderem bis 12 kg
schwere Schinken gehoben werden müssen. Hierin deckt sich die Beurteilung des __________
mit der einen Monat zuvor von Frau Dr. __________ erfolgten Einschätzung der Arbeitsfähigkeit,
wobei allerdings letztere nicht präzisierte, auf welche berufliche Tätigkeit
sie ihre Einschätzung bezog. Der __________ hat sich dafür bei seiner
abschliessenden Beurteilung umso mehr auf die verbleibende zumutbare
Arbeitsfähigkeit in einer den Unfallfolgen angepassten beruflichen
Tätigkeit konzentriert. Angesichts des sanierten radio-ulnaren Impingements und
einer bisher nicht nachweisbar zunehmenden radiokarpalen Arthrose können die
vom __________ definierten Gewichtslimiten als den Unfallfolgen angemessen
erachtet werden.
Somit besteht auch rückwirkend gesehen kein Anlass,
auf die __________ Zumutbarkeitsbeurteilung zurückzukommen. Es kann auch heute
vollumfänglich auf ihr abgestellt werden."
(doc. 153, p. 4s.)
Dalle tavole processuali emerge che, in data 10 gennaio 2006, RI 1 è
stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in medicina generale e del
lavoro, il quale ha allestito una perizia di parte datata 12 maggio 2006.
Secondo
il sanitario privatamente consultato dall’assicurata, quest’ultima soffre di
una sindrome algica cronica a livello della mano, del polso e dell’avambraccio
destro in stato dopo tre interventi di correzione, di disturbi della funzione
articolare e funzionali con chiara diminuzione della forza e della sensibilità
oggettiva, nonché di uno stato ansioso endoreattivo a problemi di natura
socio-assicurativa, patologie che si trovano, tutte, in una relazione di
causalità naturale con il sinistro del 30 settembre 2002 (allegato al doc. 161,
p. 3).
Il dott. __________
ha quindi dichiarato la propria paziente totalmente inabile nella sua abituale
professione di venditrice presso il reparto di macelleria.
Da
discutere, per contro, citiamo: “… un’eventuale riconversione all’interno
dell’azienda o una riqualifica professionale (come detto solo sul piano teorico
vista la gravità dell’affezione), le affezioni concomitanti (che nella
fattispecie non entrano in linea di conto), l’età della paziente e la
congiuntura socio-economica attuale.” (allegato al doc. 161, p. 4).
Egli ha inoltre
così descritto le limitazioni connesse all’utilizzo dell’estremità superiore
destra:
"
Con la mano destra: sollevare e spostare pesi (azioni che sul piano funzionale sono
una conseguenza dell’altra e quindi correlate nella loro analisi → massimo 1 kg, non in maniera
ripetitiva e con un’impugnatura che ne faciliti la presa.
L’uso delle due mani contemporaneamente non è
analizzabile poiché tale azione è e sarà limitata dall’arto più debole."
(allegato
al doc. 161, p. 5)
Per
quanto qui di interesse, il dott. __________ ha così concluso la propria
valutazione:
"
Dopo avere risposto alle domande
dell’avvocatessa __________ e dopo aver espresso le mie opinioni, ritengo il
deficit legato ai postumi infortunistici dell’arto superiore destro
quantificabile attorno al 70-80% (concetto medico e assicurativo). Sul
piano lavorativo, l’esigibilità è attualmente dello 0%, tenuto conto della
situazione clinica e delle difficoltà ad usare, anche per lavori leggeri, la
mano destra."
(allegato
al doc. 161, p. 6)
Il 4
aprile 2006 ha avuto luogo un consulto specialistico presso la Clinica di
chirurgia ricostruttiva dell’Ospedale universitario di __________.
Gli
specialisti __________ hanno indicato che l’indicazione ad eventuali ulteriori
atti chirurgici deve essere posta con prudenza, limitandosi quindi a
raccomandare, in particolare, una terapia medicamentosa (antiflogistica e
analgesica), nonché, unicamente in caso di peggioramento della mobilità
residua, la continuazione della ergoterapia.
Essi
hanno infine invitato le parti interessate a ridiscutere la questione
dell’invalidità, tenendo conto, non solo della situazione a livello del polso
destro, ma anche delle implicazioni sociali che ne sono conseguite (doc. 159).
Sulla
questione dell’esigibilità lavorativa ha pure preso posizione il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia della mano, il quale ha visitato l’insorgente nel mese
di maggio 2006:
"
Il problema dell'incapacità lavorativa è stato
ben analizzato dal Dr. __________ dove la paziente è stata peritata su invito
dell'Avvocato __________.
Nella sua perizia si esprime in maniera chiara
sulle possibilità reintegrative della paziente e sul valore dell'invalidità.
Nella sua valutazione al penultimo paragrafo dice
"dopo aver espresso le mie opinioni ritengo il deficit legato ai postumi
infortunistici all'arto superiore destro quantificabile attorno al 70 o 80%
(concetto medico e assicurativo)", praticamente esprime un'invalidità
totale paragonabile all'incirca al 30%.
Per quel che riguarda il problema assicurativo vedrei
di valutare non solo il danno alla mano ma il danno di carattere generico e di
carattere psichico reattivo che sicuramente influenza in maniera importante la
vita quotidiana della paziente."
(doc.
163)
2.6
Nel corso
del mese di agosto 2006, RI 1 è stata periziata, per conto dell’Ufficio AI,
presso il SAM di Bellinzona.
L’aspetto
psichico è stato valutato dal dott. __________, Capo-clinica presso il
Servizio di psichiatria e psicologia medica di __________, il quale ha escluso
la presenza di problematiche psicopatologiche significative e, perciò, di una
corrispondente inabilità lavorativa (cfr. VII 2).
Il dott. __________
ha quindi espresso una valutazione sostanzialmente identica a quella del dott. __________,
anch’egli spec. in psichiatria e psicoterapia, consultato dalla ricorrente a
cavallo tra il 2005 e il 2006 (cfr. allegato al doc. 156).
Il dott. __________,
spec. FMH in reumatologia, è stato chiamato a valutare la situazione a livello
del rachide cervicale e lombo-sacrale.
Questa la
diagnosi formulata al riguardo dal reumatologo appena menzionato:
"
Sindrome cervicovetebrale parzialmente sopondilogena
intermittente in
- Alterazioni degenerative del rachide cervicale
(minima anterolistesi di C2 su C3, osteocondrosi da C4 e C6, condrosi C6/7,
spondilosi ed uncartrosi plurisegmentali)
Sindrome lomboradicolare S1 cronica a sinistra
- Esito da intervento di fenestrazione L4/5 a
sinistra, foraminotomia, sequestrotomia e discectomia, fenestrazione
esplorativa L5/S1, per grossa ernia discale L4/5 lussata caudalmente, il
23.8.2001
- Probabili discopatie lombari plurisegmentali
- Anomalia di transizione lombosacrale con emisacralizzazione
di L5 a sinistra
- Disturbi statici del rachide (piatto, minima
scoliosi sinistroconvessa lombare compensata) / decondizionamento muscolare
- Obesità (peso 74 kg / statura 158 cm)."
(VII 3,
p. 5)
Secondo
il dott. __________, tenuto conto unicamente delle patologie di sua competenza,
l’assicurata va ritenuta totalmente abile in un’attività adeguata,
rispettivamente, inabile nella misura del 30% (tempo pieno con una riduzione di
rendimento del 30%) nella sua originaria professione di venditrice:
"
Per quanto riguarda la capacità lavorativa
concentrandomi unicamente sulle patologie di mia competenza, ossia sulla
sindrome cervicovertebrale parzialmente spondilogena e sulla sindrome
lomboradicolare S1 cronica a sinistra di mia pertinenza, giudico l'assicurata
abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo al 100% per
un'attività con carichi leggeri variabili (carico massimo 10 kg) con
possibilità di alternare frequentemente le posizioni corporee da eretta a seduta
e viceversa, evitando il più possibile movimenti ripetitivi di flessione e
torsione con il tronco rispettivamente l'estensione prolungata del rachide e
limitando il più possibile trasferte a piedi prolungate.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurata, per la problematica al rachide, abile al lavoro nella misura del
100% con un rendimento massimo al 100% al più tardi a partire dal marzo 2002,
ossia a distanza di 6 mesi dall'intervento di discectomia L4/5.
Ricordiamo che l'assicurata dopo l'intervento di
discectomia lombare, a partire dal 2002 era rientrata sul posto di lavoro,
lavorando nella vendita, nel reparto di macelleria-salumeria della __________,
fino al momento in cui aveva subito la frattura multiframmentaria del radio citata
sopra.
Allo stato attuale, tenendo conto dei limiti
funzionali sopraindicati indotti dalla patologie alla colonna cervicale e
lombare, giudico l'assicurata per la sua ultima attività di venditrice in un
reparto di macelleria, attività svolta quasi esclusivamente in posizione
eretta, con necessità di anteflessione e torsione del tronco, abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del
rendimento del 30%. Questa valutazione avviene ben inteso senza tenere conto della
brachialgia cronica destra della quale si occuperà il perito specialista in
chirurgia della mano."
(VII 3,
p. 6s.)
In data
22.
agosto 2006, l’assicurata è stata visitata dal dott. __________, spec. FMH
in chirurgia della mano presso l’Ospedale regionale di __________.
Dopo
avere riconosciuto che non esistono terapie suscettibili di migliorare
sensibilmente la situazione a livello della mano destra (VII 4, risposta ai
quesiti n. 3 e 5), il dott. __________ ha ritenuto nulla l’abilità lavorativa
dell’insorgente nell’attività svolta in precedenza (VII 4, risposta al quesito
n. 2).
Per quel
che riguarda la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in un’attività sostitutiva, il chirurgo della mano si è invece espresso nei termini
seguenti:
"
In questa situazione è esigibile un’attività
leggera, non ripetitiva, evitando soprattutto la prosupinazione ed evitando di
sollevare pesi. Questa attività potrebbe essere per es. quella di una cassiera
in un cinema oppure di una rappresentante di prodotti con stand di vendita in
un grande magazzino.
(…).
L’assicurata è in grado di svolgere attività
leggere, non ripetitive, evitanti la prosupinazione e il sollevamento di pesi
superiori a 2.5 kg con l’arto superiore destro. Se una simile attività
professionale fosse disponibile, la capacità lavorativa della paziente potrebbe
anche essere sub-totale."
(VII 4,
risposta ai quesiti n. 5 e 7)
L’apprezzamento
dell’esigibilità lavorativa enunciato dal dott. __________ è stato criticamente
commentato dal dott. __________, per il quale i risultati della valutazione
delle capacità funzionali (EFL) effettuata presso la Clinica di riabilitazione
di __________, su cui si è basato il chirurgo della mano, sono stati
influenzati da una carente cooperazione da parte dell’assicurata:
"
Dr. __________ Zumutbarkeitsbeurteilung beruht auf
den von ihm beobachteten funktionellen Störungen des rechten Armes, die sich
mit den Beobachtungen einer ebenfalls veranlassten Evaluation der funktionellen
Leistungsfähigkeit oder EFL (__________clinica __________) decken. Hierzu ist
allerdings zu bemerken, dass sich die bei Frau RI 1 beobachteten Funktionsstörungen des rechten Armes zu einem wesentlichen
Teil auf der Verhaltensebene abspielen und mit einer ausgeprägten Selbstlimitierung
einhergehen (im PACT-Test während der EFL minimale Punktzahl; zum Teil nicht
verwertbare Testresultate), die einem praktischen Funktionsausschluss des
rechten Armes gleichkommt, der sich mit den objektivierbaren Unfallfolgen am
rechten Handgelenk jedoch nicht erklären lässt. Wenn in Dr. __________ Zumutbarkeitsbeurteilung das
Vermeiden von Umwendbewegungen eingeflossen ist, beruht dies auf der Messung
einer (verminderten) Handgelenkbeweglichkeit, die ihrerseits im Wesentlichen
von der Kooperation der Untersuchten abhängt. Dass dem so ist, beweisen die
inkonsistenten Messwerte bei der Prüfung der Handgelenkbeweglichkeit. So wurden
während der EFL vom 16.8.2006 eine Streckung/Beugung des rechten Handgelenkes
von 46/0/6°, für die Radial- und Ulnarduktion ein Wert von 16/0/8° und für die
Pro-/Supination ein Wert von 40/0/50° gemessen. Dr. __________ kam bei seiner wenige Tage später erfolgten Untersuchung vom 22.8.2006
hingegen auf einen Wert für die Streckung/Beugung von 40/0/35°, für die Radial-
und Ulnarduktion von 0/0/40° und für die Pro-/Supination von 60/0/500.
Diese Werte weichen zudem deutlich mit den früheren Werten insbesondere für die
Pro-/Supination vom 31.3.2005 (90/0/90°, __________ Untersuchung Dr. __________) und 6.4.2006 (80/0/80°,
Untersuchung im Universitätsspital __________) ab. Bei keiner Untersuchung
wurde die passive Beweglichkeit des rechten Handgelenkes geprüft und mit
der aktiven verglichen. Diese unterschiedlichen Handgelenkbeweglichkeiten
lassen sich nur auf der Verhaltensebene (Kooperation) nicht aber mit einer
objektivierbaren Verschlimmerung der bekannten Unfallfolgen am rechten
Handgelenk erklären. Insbesondere ist es in der Zwischenzeit zu keiner Zunahme
einer radiokarpalen Arthrose oder zu Ossifikationen zwischen Radius und Ulna gekommen, welche bei einer
komplikationslos eingeheilten und gut sitzenden Herbert-Ulnakopfprothese eine
organisch fixierte Einschränkung der Umwendbewegungen zu begründen vermöchten.
Schliesslich finden sich im pluridisziplinären
Gutachten der Invalidenversicherung weitere Hinweise auf Inkonsistenzen, die
auf eine ungenügende Kooperation während der Untersuchung schliessen lassen,
die sich jedoch auf die Zumutbarkeitsbeurteilung ausgewirkt haben. So beschreibt
der Rheumatologe Dr. __________
ein teilweise theatralisches Verhalten (z.B. Hyperventilieren bei der
Funktionsuntersuchung der Lendenwirbelsäule). Eine funktionelle Testung der Rotatorenmanschette
war mangels Kooperation schwierig und eine Beweglichkeitsmessung des rechten
Handgelenkes war nicht möglich, da die Untersuchte dies nicht zuliess. Zudem
gab Frau RI 1 einerseits starke
Schmerzen bei bereits minimaler Palpation des distalen Radiouinargelenkes an, andererseits beobachtete Dr. __________, wie sich diese beim Wiederaufrichten
vom Liegen zum Sitzen auf dem Untersuchungstisch auf den rechten Arm abstützte."
(XII bis)
In corso di causa, questa Corte si è rivolta al dott. __________ nei
seguenti termini:
"
Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a
rispondere alle seguenti domande:
1.
A una capacità lavorativa “subtotale”
corrisponde un’inabilità di quale %?
2.
Voglia spiegare le ragioni puntuali per cui
lei ritiene che RI 1 non presenterebbe un’abilità lavorativa completa in
un’attività adeguata.
3.
Ritiene di poter confermare la sua valutazione
dell’esigibilità lavorativa anche alla luce delle argomentazioni
sviluppate dal medico fiduciario dell’CO 1, dott. __________, nel
suo referto del 6 dicembre 2006, qui accluso?”
(XVII)
Queste
le risposte da lui fornite il 5 febbraio 2007:
" 1. Ad una capacità lavorativa "sub-totale"
corrisponde
un'inabilità di quale %?
Considero una capacità lavorativa
sub-totale quella corrispondente ad un'inabilità lavorativa del (al massimo)
20%. Come spiegato al punto 7 della mia perizia, non credo comunque che,
indipendentemente dall'attività (a meno che questa sia puramente intellettuale)
la paziente possa nuovamente raggiungere una capacità lavorativa totale. Questo
è dettato anche dai valori riassunti nel rapporto dettagliato delle capacità
funzionali.
2.
Voglia
spiegare le ragioni puntuali per cui lei ritiene che RI 1 non presenterebbe
un'abilità lavorativa completa in un'attività adeguata.
Come ho osservato, praticamente tutti
i movimenti simili alla gestualità quotidiana provocano dolori, limitando le
capacità funzionali e la sicurezza nei gesti. La sindrome dolorosa cronica,
certamente non valutabile con un test di capacità funzionali, ha portato a dei
comportamenti di risparmio nell'utilizzo dell'arto superiore. Questa
situazione, associata alla componente emotiva, che non è mia competenza di
valutare, ha provocato anche delle auto-limitazioni.
3.
Ritiene di poter confermare la sua valutazione dell'esigibilità
lavorativa anche alla luce delle argomentazioni sviluppate dal medico
fiduciario dell'CO 1, Dr __________, nel suo referto del 06.12.2006, qui accluso?
Indipendentemente da
quanto asserito dal Dr __________ queste auto-limitazioni non esistono soltanto durante un test
funzionale ma esistono comunque in qualsiasi attività che la paziente potrebbe,
dovrebbe o vorrebbe svolgere. Per questo motivo, pur concordando con la
valutazione del Dr __________ sull'aspetto
della cooperazione nell'eseguire i diversi test durante le diverse visite
specialistiche, non concordo con la sua valutazione che, indipendentemente
dall'attività futura possibile, la paziente possa nuovamente lavorare al 100%.
Ricordo che il test di valutazione delle capacità funzionali è solo uno
strumento per cercare di oggettivare dei limiti nel quadro di sindromi dolorose
croniche; dà una valutazione "puntuale" e non deve essere
interpretato come puro dato tecnico."
(XIX)
2.7
Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte rileva preliminarmente che la questione dell’entità
della rendita di invalidità, va valutata tenendo conto esclusivamente delle sequele
infortunistiche che interessano l’estremità superiore destra.
In questo
ordine di idee, il TCA prende atto del fatto che la ricorrente ha riconosciuto
esplicitamente che i disturbi a livello del rachide cervicale e lombare, peraltro
non invalidanti (cfr. perizia 23.8.2006 del dott. __________, cfr. VII 3), così
come quelli psichici, peraltro inesistenti (cfr. perizia 17.8.2006 del dott. __________,
cfr. VII 2), non sono di pertinenza dell’assicuratore LAINF convenuto (cfr.
XVIII: “In pratica i medici hanno indicato una capacità lavorativa totale in
un’attività confacente, nonostante i problemi lombari, cervicali e psichici.
Eventuali contestazioni sulla questione, non sono rilevanti in questa sede, essendo
riferite alle patologie non infortunistiche.” – il corsivo è del
redattore).
2.8
Attentamente
vagliata la documentazione medica presente all'inserto, il TCA è dell'avviso
che il parere espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________ in occasione
della visita medica di chiusura (doc. 112, p. 2s.), poi avallato dal dott. __________
(cfr. doc. 153, p. 4s.), possa validamente costituire da base al giudizio che è
ora chiamato a rendere.
In tale
contesto, va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
Il
TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno
pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base
agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10
settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa
A., U 49/95).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
A
proposito delle perizie di parte, in DTF 125 V 351, il TFA ha comunque
rilevato:
"
dd) Was Parteigutachten anbelangt, rechtfertigt
der Umstand allein, dass eine ärztliche Stellungnahme von einer Partei
eingeholt und in das Verfahren eingebracht wird, nicht Zweifel an ihrem
Beweiswert (ZAK 1986 S. 189 Erw. 2a in fine)." (DTF 125 V 353)
(…)
c) Wie bereits erwähnt (Erw. 3b/dd), enthält
auch ein Parteigutachten Äusserungen eines Sachverständigen, welche zur
Feststellung eines medizinischen Sachverhalts beweismässig beitragen können.
Daraus folgt indessen nicht, dass ein solches Gutachten den gleichen Rang wie
ein vom Gericht oder von einem Unfallversicherer nach dem vorgegebenen
Verfahrensrecht eingeholtes Gutachten besitzt. Es verpflichtet indessen - wie
jede substanziiert vorgetragene Einwendung gegen ein solches Gutachten - den
Richter, den von der Rechtsprechung aufgestellten Richtlinien für die
Beweiswürdigung folgend, zu prüfen, ob es in rechtserheblichen Fragen die
Auffassungen und Schlussfolgerungen des vom Gericht oder vom Unfallversicherer
förmlich bestellten Gutachters derart zu erschüttern vermag, dass davon
abzuweichen ist." (DTF 125 V 354)
Al
riguardo cfr., pure, Pratique VSI 2001 p. 106ss.
I
rapporti dei dott. __________ e __________, entrambi specialisti con un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina
infortunistica e assicurativa, non contengono contraddizioni e presentano tutti
i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un
apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, essi hanno espresso
la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto
a una disamina approfondita del caso, e meglio fondandosi, il primo, su un accurato
esame personale dell’assicurato (il 31 marzo 2005) e, il secondo, su uno studio
del dossier completo.
Le
certificazioni dei dottori __________ (doc. 145), __________ (doc. 161) e __________
(doc. 163), nella misura in cui vi si pretende che RI 1 presenterebbe
un’incapacità lavorativa importante anche in attività sostitutive adeguate,
non appaiono suscettibili di minare il valore probatorio dei rapporti allestiti
dai medici fiducia dell’CO 1, ciò anche alla luce delle conclusioni a cui è
pervenuto il chirurgo della mano dott. __________ nella sua perizia datata 28
agosto 2006 (VII 4).
Non può
essere ignorato, del resto, che l’assicurata medesima, nelle sue osservazioni
del 4 dicembre 2006, ha accettato il fatto che la sua abilità lavorativa in
un’attività idonea, sarebbe limitata, al massimo, in misura del 20% (XI, p. 2).
Questa
Corte non ignora che il chirurgo della mano consultato dall’UAI ha dichiarato
la ricorrente abile in un’attività lavorativa adeguata (non ripetitiva e che
consenta di evitare la pro-supinazione e il sollevamento di pesi superiori a
2.5
kg con l’arto superiore destro) in misura sub-totale (VII 4,
risposta al quesito n. 7).
Interrogato
al riguardo, egli ha precisato che una capacità lavorativa sub-totale
corrisponde a un’inabilità massima del 20% (XIX).
A
proposito della possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata
alle sue condizioni di salute, è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno
giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con
problematiche agli arti superiori.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i
60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
braccio adominante.
In una
sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 -
integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il
TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata
praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza
forza.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella
causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,
concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori
manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano
destra, ed il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, (e pertanto ritenuto
praticamente monco di una mano):
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2.
kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im
Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.
Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen
Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als
Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt
werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich
vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent
ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer
hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht
erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)."
(STFA
succitata, consid. 3b)
In
un’altra pronunzia del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G.,
U 329/01 e U 330/01, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile
professionalmente, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo
l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in
posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare,
rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così
come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra
dell'orizzontale:
"
(…).
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.
331.
consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità
di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale
ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con
conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione
(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata
del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid.
4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.
3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)
In una
sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa Corte ha
giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno
fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato
che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia
muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90°
solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del
trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del
territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia
dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività
lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra
della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato
l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.
Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi
solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro
accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È pure
stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
del 3 marzo 2005 nella causa P., inc. n. 35.2004.38).
Infine,
con un giudizio del 24 agosto 2006 nella causa R., I 27/06 e U 18/06, consid.
5.2
, il TFA ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno semplici
mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un
chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un
magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla
spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura
della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei
muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e
lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
I
numerosi precedenti giurisprudenziali appena illustrati confermano la
fondatezza della valutazione enunciata dagli specialisti interpellati
dall’Istituto assicuratore convenuto e, nel contempo, sminuiscono il valore
probante di quella formulata dal dott. __________.
D’altro
canto, va considerato che, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i
disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione
(ad esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa)
soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute
oggettivamente dimostrabile.
Nei casi
in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente
correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole
all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella
causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n.
35.2003
, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,
confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre
2000.
nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13
marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e
del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).
Nel caso
di specie, questo Tribunale osserva che, in occasione del consulto del 4 aprile
2006, gli specialisti dell’Ospedale universitario di __________ avevano
refertato uno stato oggettivo tutto sommato soddisfacente a livello
dell’estremità superiore destra:
"
Normale Trophik der Weichteile.
Handgelenk: Flexion/extension 40/0/50°,
Ulnar-/Radialabduktion 10/0/30°, Pro-/Supination 80/0/80°. Das Handgelenk und das distale Radioulnargelenk sind stabil.
Klinisch imponiert eine generalisierte Druckdolenz über dem distalen
Radiokarpalgelenk.
Der Faustschluss ist komplett durchführbar. Die
Fingerstreckung ist vollständig und schmerzfrei. Die Durchblutung und die
Sensibilität an der Peripherie sind intakt.
Die Flexion/Extension am Ellbogen ist vollständig
und schmerzfrei."
(doc.
159, p. 1)
I
risultati delle misurazioni eseguite a __________ sono sovrapponibili a quelle
effettuate, nel marzo 2005, dal dott. __________, ma sostanzialmente diverse da
quelle che figurano nel referto 28 agosto 2006 del dott. __________ (cfr.
VII 4, risposta al quesito n. 3).
Tale discordanza deve
essere verosimilmente messa in conto ai comportamenti di risparmio, con
auto-limitazioni, mostrati dalla ricorrente nell'utilizzo dell'arto superiore destro,
così come ha ben evidenziato il dott. __________ nel suo
apprezzamento del 6 dicembre 2006 (cfr. XII bis).
In relazione alla diffusa
dolenzia denunciata dalla ricorrente alla digitopressione dell’articolazione
radio-carpale distale, il TCA osserva che esami radiologici disposti nel corso
dell’agosto 2004, non avevano evidenziato alcun processo degenerativo a tale
livello (cfr. doc. 153, p. 2).
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - da un punto di
vista medico - l'assicurata è totalmente incapace di riprendere a esercitare la
sua originaria attività professionale.
Nondimeno,
sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di
controllo e di sorveglianza, che RI 1, nonostante i postumi residuali che
interessano l’estremità superiore destra, sarebbe in grado di esercitare a
tempo pieno e con un rendimento completo.
In questo
contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente
che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il
grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già
ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale,
composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza
(cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid.
4.
).
2.9
Si tratta
ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Per quanto
concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano
all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2005 (cfr., a questo
proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse
rimasta vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 45'500
(doc. 128).
Non
contestato dall’insorgente, questo dato può essere fatto proprio dal TCA.
2.10
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg..
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al
caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende
dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale
contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
"
(…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass
die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31.
Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115.
V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im
Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA
hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu
ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi
temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel
campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del
disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing
& Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.11
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare
il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per
il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi
risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa
C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28
aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, il TFA ha, per la prima
volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10
novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza
giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle
nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle
prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland",
è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli
del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in
considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e
nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di
quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi
assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che
lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del
lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o
campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base
della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio
geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico
sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il
rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di
ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare
un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove
disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o
addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora
in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04, il TFA ha
ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve
di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure."
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido dovrà essere
d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella
TA1) oppure, se del caso, soddisfatte le condizioni di cui alla DTF 129 V 472,
in base alle DPL elaborate dall’INSAI.
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
2.12
In concreto,
in applicazione della giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di
dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente,
sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004, edita dall'Ufficio
federale di statistica.
Conformemente
alla giurisprudenza di cui si è detto al considerando 2.11. in fine, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 3'893.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 11-2006, p. 90), esso ammonta a fr.
4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
12-2006, p. 83), un reddito mensile di fr. 4'093.32 oppure di fr. 49'119.84 per
l'intero anno (fr. 4'093.32 x 12).
Questo
Tribunale constata che il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2005
quale venditrice (fr. 45'500), è inferiore a quello realizzato, nello stesso
anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore del commercio al
dettaglio con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 52, livello di
qualifica 4: fr. 3'792 x 12 mesi = 45'504, riportato su 41.6 ore/settimana =
47'324.16; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005,
un reddito annuo pari a fr. 47'845.44).
Ora,
qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una
persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività
equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente
accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi
fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche
influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un
guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il
reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da
invalido) va ridotto in proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989,
p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid.
2.2.2
e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).
In una
recente sentenza del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05,
riguardante una fattispecie in cui si era posto un problema analogo a quello
che ora occupa il TCA, l’Alta Corte federale - richiamandosi al principio del
parallelismo dei fattori da raffrontare - ha ridotto il reddito da invalido
desunto dai dati statistici nazionali, allo stesso livello del reddito da
valido:
"
6.3.2
Gemäss Bestätigung der Arbeitgeberin vom 23.
Oktober 2002 hätte die Versicherte ohne Gesundheitsschaden in ihrer
angestammten Tätigkeit im Schuhversand 2002 einen Jahreslohn von
Fr. 41'600.- (= Fr. 3200.- x 13) verdient, was bei einer linearen Lohnentwicklung
zwischen 1996 (Fr. 2800.- x 13) und 2002 (Fr. 41'600.-) für das Jahr
2000.
einem Verdienst von Fr. 39'867.- entspricht. Dabei handelt es sich im
Vergleich zum branchenüblichen Lohn nach der Tabelle A1 der
Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) 2000 des Bundesamtes für Statistik
um ein deutlich unterdurchschnittliches Einkommen. Denn gemäss LSE 2000 betrug
der statistische Mittelwert einer Arbeit im Bereich Handelsvermittlung und
Grosshandel für mit einfachen und repetitiven Tätigkeiten (Anforderungsniveau 4)
beschäftigte Frauen Fr. 3777.- bzw. (umgerechnet auf die betriebsübliche
Arbeitszeit von 41,8 Stunden; vgl. Die Volkswirtschaft 2004
Heft 7 S. 90 Tabelle B9.2) Fr. 3947.-, mithin
Fr. 47'364.- jährlich.
6.3.3
Lag - wie hier - das Einkommen einer
versicherten Person bereits vor Eintritt des Gesundheitsschadens unter dem
Durchschnitt der Löhne für eine vergleichbare Tätigkeit und ist davon
auszugehen, dass sie sich nicht aus freien Stücken mit einem bescheidenen
Einkommen begnügen wollte, so kann angenommen werden, die gleichen Faktoren,
welche sich auf das Valideneinkommen negativ auswirkten, dürften auch Einfluss
auf das Invalideneinkommen haben. Steht fest, dass die Versicherte aus
invaliditätsfremden Gründen ein unterdurchschnittliches Erwerbseinkommen
erzielt hat, so ist auch der bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielbare und
als Invalideneinkommen anrechenbare Durchschnittsverdienst entsprechend zu
reduzieren (AHI 1999 S. 239 Erw. 1; ZAK 1989
S. 458 f. Erw. 3b; Urteil F. vom 15. Juli 2003,
I 789/02, Erw. 1.2.3 und Urteile B. vom 9. August 2005,
I 151/05, Erw. 4.1.3, und S. vom 5. Dezember 2003,
I 630/02, Erw. 2.2.2).
6.3.4
Anhaltspunkte dafür, dass sich die in Marokko
geborene gelernte Sekretärin arabischer Muttersprache mit guten Kenntnissen der
französischen Sprache sowie rund zehn Jahren Arbeitserfahrung als Schreibkraft,
Sekretärin und Direktionssekretärin in ihrem Heimatland aus freien Stücken in
der Schweiz mit einer Tätigkeit im Schuhversand und damit verbunden mit einem
branchenunüblichen, unterdurchschnittlichen Einkommen begnügen wollte, fehlen.
Vielmehr ist auf Grund ihrer ausbildungsmässigen Verhältnisse davon auszugehen,
dass sie ohne Behinderung ganztags im erlernten Beruf tätig sein möchte, diesen
jedoch im deutschsprachigen Raum mangels der erforderlichen Sprachkenntnisse
nicht ausüben kann. Steht fest, dass die Versicherte aus invaliditätsfremden
Gründen ein unterdurchschnittliches Erwerbseinkommen erzielt hat, so ist
praxisgemäss auch der bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielbare und als
Invalideneinkommen anrechenbare Durchschnittsverdienst entsprechend zu
reduzieren (Erw. 6.3.3 hievor), weshalb die Vorinstanz auch mit Blick auf
das Invalideneinkommen vom reduzierten Vergleichswert für das Valideneinkommen
von Fr. 41'600.- für das Jahr 2002 (bzw. Fr. 39'867.- für das Jahr
2000) ausging. Andernfalls würde die Versicherte beim Invalideneinkommen
schlechter gestellt, als wenn sie bei voller Gesundheit im angestammten Betrieb
hätte weiterarbeiten können (Parallelität der Bemessungsfaktoren; vgl. BGE 129
V 225 Erw. 4.4; ZAK 1989 S. 458 Erw. 3b [= Urteil S.
vom 4. April 1989, I 362/88]; RKUV 1993 Nr. U 168
S. 104 Erw. 5b [= Urteil U. vom 2. April 1993,
U 110/92]; Urteil K. vom 2. Februar 2006, U 328/05)."
In
casu, in applicazione della suevocata giurisprudenza, il reddito statistico
da invalido (fr. 49'119.84) va dunque ridotto a fr. 45'500, così come ha
d’altronde correttamente fatto l’assicuratore LAINF convenuto (cfr. doc. 162,
p. 5: “Richiamato l’adeguamento nominale dell’1% in base ai dati parziali oggi
a disposizione si giunge ad un ammontare complessivo nel 2005 di fr. 49'070.49.
Detta cifra, essendo il guadagno senza infortunio inferiore del 7.27% rispetto
ai dati statistici, deve essere ridotta di tale percentuale.” – il
corsivo è del redattore).
2.13
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
concreta evenienza, avendo l’CO 1 assegnato una rendita di invalidità del 25%
(cfr. doc. 137), significa, tenuto conto di quanto indicato al considerando
2.12
in fine, che il reddito da invalido è stato decurtato nella stessa
proporzione.
Ora,
ricordato che il 25% rappresenta la riduzione massima consentita dal TFA,
questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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