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Decisione

35.2006.61

Frattura del radio distale destro. Determinazione diritto a rendita invalidità secondo metodo ordinario raffronto dei redditi. Reddito da invalido decurtato del 25% (massimo concesso dalla giurisprude

28 febbraio 2007Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria

residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.5

Nella

presente fattispecie, l’assicuratore infortuni convenuto - fondandosi

sull’apprezzamento espresso dal proprio medico __________, dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, in occasione della visita di

chiusura del 31 marzo 2005 (doc. 112, p. 2s.) -, ha dichiarato l’assicurata in

grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività

lavorativa molto leggera, poco gravosa per l’estremità superiore destra (doc.

137, p. 2).

Nell’ambito

della procedura di opposizione, l’assicurata ha prodotto ulteriore

documentazione medica.

Con

rapporto dell’8 novembre 2005, il dott. __________, spec. FMH in medicina

generale, si é dapprima opposto alla chiusura del caso dal parte dell’CO 1

(doc. 145: “Sono dell’opinione che il caso non è attualmente assolutamente da

chiudere. Anche l’incapacità lavorativa va rivalutata. È infatti in sospeso

un’ulteriore valutazione presso gli specialisti dell’Ospedale universitario di __________,

dopo di che si dovrà decidere un ulteriore decorso terapeutico ed eventualmente

diagnostico …”).

Per

quanto concerne l’esigibilità lavorativa, egli si è quindi così espresso:

"

Nella situazione attuale ritengo la paziente

abile al lavoro al massimo al 40 (50)%, questo comunque nella migliore delle

ipotesi. Si tratta però di un' ipotesi molto ottimistica, questo anche poiché

sono già tre anni che la paziente è inabile completamente. Un rendimento che

potrebbe variare tra il 10 e il 40 (50) % mi sembra quindi più realistico.

Per un rendimento di questo tipo bisogna però

tener conto dei dolori del braccio/mano destra, dei problemi alla schiena e

dello stato depressivo. In questo stato di salute sono pochi i lavori che

possono realmente entrare in considerazione, forse sono anche inesistenti. Si

tratta di lavori da effettuarsi solamente con la mano sinistra prestando

attenzione a non sovraccaricare la schiena.

Ricordo che il problema principale è dato dalla

valutazione della capacità lavorativa e non tanto dalla ricerca di ulteriori

malattie, come per esempio la lombalgia, un' eventuale ernia discale o lo stato depressivo. Credo che i

disturbi del braccio/mano destra siano sufficienti per giustificare un'

incapacità lavorativa almeno del 70-80%, così da poter arrivare almeno al 70 %

di invalidità per avere una rendita completa (60-69% 3/4 di rendita).

Dagli esami degli atti che ho a disposizione (per

favore verificare se il rapporto della visita medica di chiusura del 31.3.05,

firmato dr. __________, sia veramente l'ultimo rapporto CO 1) risultano per lo meno dei punti

discutibili. Il più importante mi sembra il fatto che in questo rapporto, a

pagina 2, sotto lo stato locale viene descritta una limitazione della mobilità

del polso destro come pure una diminuzione della forza con dinamometro a 50 kg.

Sempre a pagina 2, più sotto, dove si parla dell' esigibilità del lavoro, il

dr. __________ ritiene che la paziente può sollevare "pesi molto

leggeri...fino a 5 kg". Non sono d'accordo con questa valutazione in

quanto ritengo che un peso di 5 kg da sollevare con la mano non sia per nulla

leggero. Per peso leggero intendo per esempio quello di una lettera o di un

piccolo pacchetto fino a ca. 500 grammi (ev. i kg).

Non riesco inoltre a capire come mai a pag. 1,

sempre di questo rapporto, alla visita del 15.2.05 c/o Ospedale di __________

la paziente veniva ritenuta ulteriormente inabile al 100 %. Come mai solamente

6.

settimane dopo questa visita di __________ il dr. __________ nella visita

medica di chiusura sembra ritenere la paziente abile in buona percentuale

quando descrive (esigibilità del lavoro a pagina 2) le attività che può fare la

paziente. Segnalo che a pagina 1 nel citato rapporto dell' Ospedale di __________

del 18.2.05 si dice ancora che "non vi è da attendersi un sostanziale

miglioramento" ( e di conseguenza non dovrebbe migliorare nemmeno la

capacità lavorativa)."

(doc.

145)

Prima di

procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto

assicuratore convenuto ha interpellato, nell’ordine, i dottori __________ e __________,

quest’ultimo spec. FMH in chirurgia, attivo presso la __________ di __________,

ai quali è stata sottoposta l’intera documentazione a disposizione.

Il medico

__________, prendendo posizione circa le obiezioni e considerazioni contenute

nel rapporto 8 novembre 2005 del medico curante dell’assicurata, si è

riconfermato nella propria valutazione dell’esigibilità lavorativa:

" Dal

rapporto dell'Ospedale Universitario di __________ del 18.2.2005, si legge

chiaramente che il reperto clinico in occasione della visita del 15.2.2005

corrisponde esattamente al reperto clinico da me fatto in occasione della

visita del 7.1.2005 in Agenzia CO 1.

Si legge inoltre che al momento non sono previste ulteriori

terapie che possono modificare sostan­zialmente lo stato della mano destra, si

consiglia peraltro di continuare 2-3 volte la settimana, la

te­rapia alla mano come terapia di mantenimento. Un controllo è previsto un

anno dopo l'operazione, peraltro effettuata il

4.8.2004

Si conclude che a causa dei disturbi, la paziente è ulteriormente

inabile al lavoro al 100%.

Orbene, da questo rapporto si deduce chiaramente che da ulteriori

provvedimenti medici non ci sia da attendere un sostanziale miglioramento della

situazione e quindi il caso può essere definitivamen­te chiuso.

Da __________ non vengono assolutamente poste indicazioni per

ulteriori indagini o interventi.

Del resto, il controllo previsto a un anno dall'operazione, che

avrebbe dovuto aver luogo nell'agosto del 2005, sembra non abbia avuto luogo.

Ritengo quindi che la chiusura del caso dal punto di vista

amministrativo, sia stato perfettamente corretto.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa, __________ sostiene

un'inabilità lavorativa al 100%, ma non specifica assolutamente per quale tipo

di attività, è ben possibile che la paziente sia inabile al lavoro nella sua

attività originaria, ma abbia ancora la possibilità di svolgere determinate

attività in una certa percentuale confacenti con la menomazione descritta.

Personalmente nella visita di chiusura del 31.3.2005 non mi sono

assolutamente espresso sul grado di inabilità lavorativa e non spetta neppure

al medico __________ esprimersi in tale senso. Compito del medico __________ è

valutare l'esigibilità sul lavoro.

Orbene, il dott. __________ sostiene che pesi fino a 5 kg possono

anche essere considerati non mol­to leggeri, ma personalmente mi devo attenere

ai protocolli CO 1, protocolli peraltro usati esatta­mente nello stesso modo

anche dall'Assicurazione Invalidità e dalla altre assicurazioni private, che

considerano pesi fino a 5 kg come pesi molto leggeri.

Il dott. __________ mi potrebbe eventualmente contestare il fatto

che tali pesi non possono essere sollevati talvolta o che pesi fino a 5-10 kg

non possono essere sollevati di rado.

Questa mia valutazione è una valutazione del tutto personale che

dipende dalla mia esperienza acquisita in 25 anni di pratica ortopedica.

Per quanto riguarda i problemi psichici e lombari, questi penso

che non siano da mettere in relazione causale diretta con l'infortunio, non

riguardano quindi la CO 1."

(doc.

148)

Da parte

sua, il dott. __________ ha dapprima confermato che al momento della chiusura

del caso da parte dell’Istituto assicuratore (luglio 2005), le condizioni di

salute di RI 1 erano stabilizzate:

"

Aus versicherungsmedizinischer Sicht war es

demnach und aufgrund der von Dr. __________ bei seiner abschliessenden

kreisärztlichen Untersuchung von Frau RI 1 vom 31.3.2005 erhobenen klinischen

Befunde korrekt, das Erreichen eines stabilen Endzustandes bis zum 31.7.2005 zu

postulieren. Auch nach diesem Datum ist keine objektivierbare

Befundverschlecthterung hinzugekommen, die weiter Abklärungen wie ein

Computertomogramm oder eine Kernspintomografie rechtfertigen würde. Folglich

drängen sich auch keine weiteren therapeutischen Massnahmen auf."

(doc.

153, p. 3)

Per

quanto concerne l’esigibilità lavorativa, egli ha avallato il relativo

apprezzamento espresso dal dott. __________, avendo peraltro cura di spiegare

le ragioni per cui l’opinione del dott. __________ risulterebbe inattendibile:

"

Im Bericht von Dr. __________ vom 8.11.2005 werden keine klinischen Befunde an der rechten Hand

beschrieben. Die am 10.10.2005 zuletzt von Dr. __________ erhobenen Befunde können hingegen den dem Bericht beigelegten Arztzeugnissen

zu Handen der Invalidenversicherung ent­nommen werden. Beschrieben werden eine

Beweglichkeitseinschränkung des rechten Handgelen­kes in allen Richtungen sowie

eine Reduzierung der Faustschlusskraft, allerdings ohne Angabe von Messwerten. Dr. __________ kann demnach seine anders

lautende Zumutbarkeitsbeurteilung nicht mit einer zwischenzeitlich

eingetretenen objektivierbaren Befundverschlechterung begrün­den. Sie beruht

einzig in einer anderen Interpretation der Restarbeitsfähigkeit aufgrund

derselben klinischen Befunde, wie sie schon bei der abschliessenden __________

Untersuchung vom 31.3.2005 dokumentiert waren.

In der Zumutbarkeitsbeurteilung von Dr. __________ sind zudem zunehmende

unfallfremde Rü­ckenbeschwerden sowie eine depressive Verstimmung mit

eingeflossen, von denen jedoch bei ei­ner Beurteilung der Arbeitsfähigkeit

allein aufgrund der Unfallfolgen abstrahiert werden muss. Der von Dr. __________ beschriebene, in

„Napoleonstellung" vor den Bauch gehaltene rechte Arm weist hingegen

darauf hin, dass es in der Zwischenzeit zu einem funktionellen Ausschluss des

rechten Armes gekommen ist, den man sich nur mit einem (überbetonten)

Schonverhalten, nicht aber mit der aus dem Unfall resultierenden

objektivierbaren Funktionseinbusse (d.h. dem eigent­lichen impairment) des

rechten Handgelenkes erklären kann. Die subjektiv geltend gemachten

Behinderungen stimmen nur teilweise mit der objektivierbaren Funktionseinbusse

überein. So be­steht z.B. eine Diskrepanz zwischen der Angabe, nicht mehr mit

der rechten Hand schreiben zu können und dem klinischen Befund (voll erhaltene

Fingerbeweglichkeit und Feinmotorik; zwar re­duzierte Faustschlusskraft im

Vergleich zur adominanten linken Seite, mit dem Dynamometer wird aber immer

noch ein Druckwert von 50 kg erreicht).

Schwer zu verstehen ist zudem die Einschätzung von Dr. __________, wonach Frau RI 1 einer­seits zu höchstens 40 % (50 %),

andererseits allein wegen der Unfallfolgen am rechten Handge­lenk bzw. am rechten

Arm zu mindestens 70 % bis 80 % arbeitsunfähig sei. Welcher Wert ist hier

massgeblich? Schliesslich präzisiert Dr. __________ nicht, auf welche konkrete berufliche Tätig­keit er sich bei

seiner Beurteilung der Arbeitsfähigkeit beruft.

Demgegenüber war der __________ Dr. __________ nach eingehender Untersuchung

von Frau RI 1 am 31.3.2005 darum

bemüht, bei seiner Beurteilung der zumutbaren Arbeitsfähigkeit nicht nur un­fallbedingte

von unfallfremden Faktoren abzugrenzen, sondern auch möglichst präzise und

detail­liert aufzuzeigen, welche Tätigkeiten Frau RI 1 trotz ihrer verbleibenden Funktionsstörung der

rechten Hand bzw. des rechten Handgelenkes

theoretisch noch zugemutet werden können. Wenn man das von ihm definierte

Zumutbarkeitsprofil mit dem beruflichen Anforderungsprofil vor dem Unfall

vergleicht (s. Abklärungen am Arbeitsplatz vom 20.7.2005), geht

unmissverständlich her­vor, dass die angestammte Tätigkeit in der

Wurstwarenabteilung nicht mehr zumutbar ist, da hier unter anderem bis 12 kg

schwere Schinken gehoben werden müssen. Hierin deckt sich die Beur­teilung des __________

mit der einen Monat zuvor von Frau Dr. __________ erfolgten Einschätzung der Arbeitsfähigkeit,

wobei allerdings letztere nicht präzisierte, auf welche berufliche Tätigkeit

sie ihre Einschätzung bezog. Der __________ hat sich dafür bei seiner

abschliessenden Beurteilung umso mehr auf die verbleibende zumutbare

Arbeitsfähigkeit in einer den Unfallfolgen angepassten be­ruflichen

Tätigkeit konzentriert. Angesichts des sanierten radio-ulnaren Impingements und

einer bisher nicht nachweisbar zunehmenden radiokarpalen Arthrose können die

vom __________ definier­ten Gewichtslimiten als den Unfallfolgen angemessen

erachtet werden.

Somit besteht auch rückwirkend gesehen kein Anlass,

auf die __________ Zumutbarkeitsbeur­teilung zurückzukommen. Es kann auch heute

vollumfänglich auf ihr abgestellt werden."

(doc. 153, p. 4s.)

Dalle tavole processuali emerge che, in data 10 gennaio 2006, RI 1 è

stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in medicina generale e del

lavoro, il quale ha allestito una perizia di parte datata 12 maggio 2006.

Secondo

il sanitario privatamente consultato dall’assicurata, quest’ultima soffre di

una sindrome algica cronica a livello della mano, del polso e dell’avambraccio

destro in stato dopo tre interventi di correzione, di disturbi della funzione

articolare e funzionali con chiara diminuzione della forza e della sensibilità

oggettiva, nonché di uno stato ansioso endoreattivo a problemi di natura

socio-assicurativa, patologie che si trovano, tutte, in una relazione di

causalità naturale con il sinistro del 30 settembre 2002 (allegato al doc. 161,

p. 3).

Il dott. __________

ha quindi dichiarato la propria paziente totalmente inabile nella sua abituale

professione di venditrice presso il reparto di macelleria.

Da

discutere, per contro, citiamo: “… un’eventuale riconversione all’interno

dell’azienda o una riqualifica professionale (come detto solo sul piano teorico

vista la gravità dell’affezione), le affezioni concomitanti (che nella

fattispecie non entrano in linea di conto), l’età della paziente e la

congiuntura socio-economica attuale.” (allegato al doc. 161, p. 4).

Egli ha inoltre

così descritto le limitazioni connesse all’utilizzo dell’estremità superiore

destra:

"

Con la mano destra: sollevare e spostare pesi (azioni che sul piano funzionale sono

una conseguenza dell’altra e quindi correlate nella loro analisi → massimo 1 kg, non in maniera

ripetitiva e con un’impugnatura che ne faciliti la presa.

L’uso delle due mani contemporaneamente non è

analizzabile poiché tale azione è e sarà limitata dall’arto più debole."

(allegato

al doc. 161, p. 5)

Per

quanto qui di interesse, il dott. __________ ha così concluso la propria

valutazione:

"

Dopo avere risposto alle domande

dell’avvocatessa __________ e dopo aver espresso le mie opinioni, ritengo il

deficit legato ai postumi infortunistici dell’arto superiore destro

quantificabile attorno al 70-80% (concetto medico e assicurativo). Sul

piano lavorativo, l’esigibilità è attualmente dello 0%, tenuto conto della

situazione clinica e delle difficoltà ad usare, anche per lavori leggeri, la

mano destra."

(allegato

al doc. 161, p. 6)

Il 4

aprile 2006 ha avuto luogo un consulto specialistico presso la Clinica di

chirurgia ricostruttiva dell’Ospedale universitario di __________.

Gli

specialisti __________ hanno indicato che l’indicazione ad eventuali ulteriori

atti chirurgici deve essere posta con prudenza, limitandosi quindi a

raccomandare, in particolare, una terapia medicamentosa (antiflogistica e

analgesica), nonché, unicamente in caso di peggioramento della mobilità

residua, la continuazione della ergoterapia.

Essi

hanno infine invitato le parti interessate a ridiscutere la questione

dell’invalidità, tenendo conto, non solo della situazione a livello del polso

destro, ma anche delle implicazioni sociali che ne sono conseguite (doc. 159).

Sulla

questione dell’esigibilità lavorativa ha pure preso posizione il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia della mano, il quale ha visitato l’insorgente nel mese

di maggio 2006:

"

Il problema dell'incapacità lavorativa è stato

ben analizzato dal Dr. __________ dove la paziente è stata peritata su invito

dell'Avvocato __________.

Nella sua perizia si esprime in maniera chiara

sulle possibilità reintegrative della paziente e sul valore dell'invalidità.

Nella sua valutazione al penultimo paragrafo dice

"dopo aver espresso le mie opinioni ritengo il deficit legato ai postumi

infortunistici all'arto superiore destro quantificabile attorno al 70 o 80%

(concetto medico e assicurativo)", praticamente esprime un'invalidità

totale paragonabile all'incirca al 30%.

Per quel che riguarda il problema assicurativo vedrei

di valutare non solo il danno alla mano ma il danno di carattere generico e di

carattere psichico reattivo che sicuramente influenza in maniera importante la

vita quotidiana della paziente."

(doc.

163)

2.6

Nel corso

del mese di agosto 2006, RI 1 è stata periziata, per conto dell’Ufficio AI,

presso il SAM di Bellinzona.

L’aspetto

psichico è stato valutato dal dott. __________, Capo-clinica presso il

Servizio di psichiatria e psicologia medica di __________, il quale ha escluso

la presenza di problematiche psicopatologiche significative e, perciò, di una

corrispondente inabilità lavorativa (cfr. VII 2).

Il dott. __________

ha quindi espresso una valutazione sostanzialmente identica a quella del dott. __________,

anch’egli spec. in psichiatria e psicoterapia, consultato dalla ricorrente a

cavallo tra il 2005 e il 2006 (cfr. allegato al doc. 156).

Il dott. __________,

spec. FMH in reumatologia, è stato chiamato a valutare la situazione a livello

del rachide cervicale e lombo-sacrale.

Questa la

diagnosi formulata al riguardo dal reumatologo appena menzionato:

"

Sindrome cervicovetebrale parzialmente sopondilogena

intermittente in

- Alterazioni degenerative del rachide cervicale

(minima anterolistesi di C2 su C3, osteocondrosi da C4 e C6, condrosi C6/7,

spondilosi ed uncartrosi plurisegmentali)

Sindrome lomboradicolare S1 cronica a sinistra

- Esito da intervento di fenestrazione L4/5 a

sinistra, foraminotomia, sequestrotomia e discectomia, fenestrazione

esplorativa L5/S1, per grossa ernia discale L4/5 lussata caudalmente, il

23.8.2001

- Probabili discopatie lombari plurisegmentali

- Anomalia di transizione lombosacrale con emisacralizzazione

di L5 a sinistra

- Disturbi statici del rachide (piatto, minima

scoliosi sinistroconvessa lombare compensata) / decondizionamento muscolare

- Obesità (peso 74 kg / statura 158 cm)."

(VII 3,

p. 5)

Secondo

il dott. __________, tenuto conto unicamente delle patologie di sua competenza,

l’assicurata va ritenuta totalmente abile in un’attività adeguata,

rispettivamente, inabile nella misura del 30% (tempo pieno con una riduzione di

rendimento del 30%) nella sua originaria professione di venditrice:

"

Per quanto riguarda la capacità lavorativa

concentrandomi unicamente sulle patologie di mia competenza, ossia sulla

sindrome cervicovertebrale parzialmente spondilogena e sulla sindrome

lomboradicolare S1 cronica a sinistra di mia pertinenza, giudico l'assicurata

abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo al 100% per

un'attività con carichi leggeri variabili (carico massimo 10 kg) con

possibilità di alternare frequentemente le posizioni corporee da eretta a seduta

e viceversa, evitando il più possibile movimenti ripetitivi di flessione e

torsione con il tronco rispettivamente l'estensione prolungata del rachide e

limitando il più possibile trasferte a piedi prolungate.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurata, per la problematica al rachide, abile al lavoro nella misura del

100% con un rendimento massimo al 100% al più tardi a partire dal marzo 2002,

ossia a distanza di 6 mesi dall'intervento di discectomia L4/5.

Ricordiamo che l'assicurata dopo l'intervento di

discectomia lombare, a partire dal 2002 era rientrata sul posto di lavoro,

lavorando nella vendita, nel reparto di macelleria-salumeria della __________,

fino al momento in cui aveva subito la frattura multiframmentaria del radio citata

sopra.

Allo stato attuale, tenendo conto dei limiti

funzionali sopraindicati indotti dalla patologie alla colonna cervicale e

lombare, giudico l'assicurata per la sua ultima attività di venditrice in un

reparto di macelleria, attività svolta quasi esclusivamente in posizione

eretta, con necessità di anteflessione e torsione del tronco, abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del

rendimento del 30%. Questa valutazione avviene ben inteso senza tenere conto della

brachialgia cronica destra della quale si occuperà il perito specialista in

chirurgia della mano."

(VII 3,

p. 6s.)

In data

22.

agosto 2006, l’assicurata è stata visitata dal dott. __________, spec. FMH

in chirurgia della mano presso l’Ospedale regionale di __________.

Dopo

avere riconosciuto che non esistono terapie suscettibili di migliorare

sensibilmente la situazione a livello della mano destra (VII 4, risposta ai

quesiti n. 3 e 5), il dott. __________ ha ritenuto nulla l’abilità lavorativa

dell’insorgente nell’attività svolta in precedenza (VII 4, risposta al quesito

n. 2).

Per quel

che riguarda la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa

in un’attività sostitutiva, il chirurgo della mano si è invece espresso nei termini

seguenti:

"

In questa situazione è esigibile un’attività

leggera, non ripetitiva, evitando soprattutto la prosupinazione ed evitando di

sollevare pesi. Questa attività potrebbe essere per es. quella di una cassiera

in un cinema oppure di una rappresentante di prodotti con stand di vendita in

un grande magazzino.

(…).

L’assicurata è in grado di svolgere attività

leggere, non ripetitive, evitanti la prosupinazione e il sollevamento di pesi

superiori a 2.5 kg con l’arto superiore destro. Se una simile attività

professionale fosse disponibile, la capacità lavorativa della paziente potrebbe

anche essere sub-totale."

(VII 4,

risposta ai quesiti n. 5 e 7)

L’apprezzamento

dell’esigibilità lavorativa enunciato dal dott. __________ è stato criticamente

commentato dal dott. __________, per il quale i risultati della valutazione

delle capacità funzionali (EFL) effettuata presso la Clinica di riabilitazione

di __________, su cui si è basato il chirurgo della mano, sono stati

influenzati da una carente cooperazione da parte dell’assicurata:

"

Dr. __________ Zumutbarkeitsbeurteilung be­ruht auf

den von ihm beobachteten funktionellen Störungen des rechten Armes, die sich

mit den Beobachtungen einer ebenfalls veranlassten Evaluation der funktionellen

Leistungsfähigkeit oder EFL (__________clinica __________) decken. Hierzu ist

allerdings zu bemerken, dass sich die bei Frau RI 1 beobachteten Funktionsstörungen des rechten Armes zu einem wesentlichen

Teil auf der Verhaltensebene abspielen und mit einer ausgeprägten Selbstlimitierung

einhergehen (im PACT-Test während der EFL minimale Punktzahl; zum Teil nicht

verwertbare Testresultate), die einem praktischen Funktionsausschluss des

rechten Armes gleichkommt, der sich mit den objek­tivierbaren Unfallfolgen am

rechten Handgelenk jedoch nicht erklären lässt. Wenn in Dr. __________ Zumutbarkeitsbeurteilung das

Vermeiden von Umwendbewegungen eingeflossen ist, beruht dies auf der Messung

einer (verminderten) Handgelenkbeweglichkeit, die ihrerseits im Wesentlichen

von der Kooperation der Untersuchten abhängt. Dass dem so ist, beweisen die

inkonsistenten Messwerte bei der Prüfung der Handgelenkbeweglichkeit. So wurden

während der EFL vom 16.8.2006 eine Streckung/Beugung des rechten Handgelenkes

von 46/0/6°, für die Radial- und Ulnarduktion ein Wert von 16/0/8° und für die

Pro-/Supination ein Wert von 40/0/50° gemes­sen. Dr. __________ kam bei seiner wenige Tage später erfolgten Untersuchung vom 22.8.2006

hin­gegen auf einen Wert für die Streckung/Beugung von 40/0/35°, für die Radial-

und Ulnarduktion von 0/0/40° und für die Pro-/Supination von 60/0/500.

Diese Werte weichen zudem deutlich mit den früheren Werten insbesondere für die

Pro-/Supination vom 31.3.2005 (90/0/90°, __________ Untersuchung Dr. __________) und 6.4.2006 (80/0/80°,

Untersuchung im Universitätsspital __________) ab. Bei keiner Untersuchung

wurde die passive Beweglichkeit des rechten Handgelenkes geprüft und mit

der aktiven verglichen. Diese unterschiedlichen Handgelenkbeweglichkeiten

lassen sich nur auf der Verhaltensebene (Kooperation) nicht aber mit einer

objektivierbaren Verschlimme­rung der bekannten Unfallfolgen am rechten

Handgelenk erklären. Insbesondere ist es in der Zwischenzeit zu keiner Zunahme

einer radiokarpalen Arthrose oder zu Ossifikationen zwischen Radius und Ulna gekommen, welche bei einer

komplikationslos eingeheilten und gut sitzenden Herbert-Ulnakopfprothese eine

organisch fixierte Einschränkung der Umwendbewegungen zu be­gründen vermöchten.

Schliesslich finden sich im pluridisziplinären

Gutachten der Invalidenversicherung weitere Hin­weise auf Inkonsistenzen, die

auf eine ungenügende Kooperation während der Untersuchung schliessen lassen,

die sich jedoch auf die Zumutbarkeitsbeurteilung ausgewirkt haben. So be­schreibt

der Rheumatologe Dr. __________

ein teilweise theatralisches Verhalten (z.B. Hyperventi­lieren bei der

Funktionsuntersuchung der Lendenwirbelsäule). Eine funktionelle Testung der Ro­tatorenmanschette

war mangels Kooperation schwierig und eine Beweglichkeitsmessung des rechten

Handgelenkes war nicht möglich, da die Untersuchte dies nicht zuliess. Zudem

gab Frau RI 1 einerseits starke

Schmerzen bei bereits minimaler Palpation des distalen Radiouinargelen­kes an, andererseits beobachtete Dr. __________, wie sich diese beim Wiederaufrichten

vom Liegen zum Sitzen auf dem Untersuchungstisch auf den rechten Arm abstützte."

(XII bis)

In corso di causa, questa Corte si è rivolta al dott. __________ nei

seguenti termini:

"

Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a

rispondere alle seguenti domande:

1.

A una capacità lavorativa “subtotale”

corrisponde un’inabilità di quale %?

2.

Voglia spiegare le ragioni puntuali per cui

lei ritiene che RI 1 non presenterebbe un’abilità lavorativa completa in

un’attività adeguata.

3.

Ritiene di poter confermare la sua valutazione

dell’esigibilità lavorativa anche alla luce delle argomentazioni

sviluppate dal medico fiduciario dell’CO 1, dott. __________, nel

suo referto del 6 dicembre 2006, qui accluso?”

(XVII)

Queste

le risposte da lui fornite il 5 febbraio 2007:

" 1. Ad una capacità lavorativa "sub-totale"

corrisponde

un'inabilità di quale %?

Considero una capacità lavorativa

sub-totale quella corrispondente ad un'inabilità lavorativa del (al massimo)

20%. Come spiegato al punto 7 della mia perizia, non credo comunque che,

indipendentemente dall'attività (a meno che questa sia puramente intellettuale)

la paziente possa nuovamente raggiungere una capacità lavorativa totale. Questo

è dettato anche dai valori riassunti nel rapporto dettagliato delle capacità

funzionali.

2.

Voglia

spiegare le ragioni puntuali per cui lei ritiene che RI 1 non presenterebbe

un'abilità lavorativa completa in un'attività adeguata.

Come ho osservato, praticamente tutti

i movimenti simili alla gestualità quotidiana provocano dolori, limitando le

capacità funzionali e la sicurezza nei gesti. La sindrome dolorosa cronica,

certamente non valutabile con un test di capacità funzionali, ha portato a dei

comportamenti di risparmio nell'utilizzo dell'arto superiore. Questa

situazione, associata alla componente emotiva, che non è mia competenza di

valutare, ha provocato anche delle auto-limitazioni.

3.

Ritiene di poter confermare la sua valutazione dell'esigibilità

lavorativa anche alla luce delle argomentazioni sviluppate dal medico

fiduciario dell'CO 1, Dr __________, nel suo referto del 06.12.2006, qui accluso?

Indipendentemente da

quanto asserito dal Dr __________ queste auto-limitazioni non esistono soltanto durante un test

funzionale ma esistono comunque in qualsiasi attività che la paziente potrebbe,

dovrebbe o vorrebbe svolgere. Per questo motivo, pur concordando con la

valutazione del Dr __________ sull'aspetto

della cooperazione nell'eseguire i diversi test durante le diverse visite

specialistiche, non concordo con la sua valutazione che, indipendentemente

dall'attività futura possibile, la paziente possa nuovamente lavorare al 100%.

Ricordo che il test di valutazione delle capacità funzionali è solo uno

strumento per cercare di oggettivare dei limiti nel quadro di sindromi dolorose

croniche; dà una valutazione "puntuale" e non deve essere

interpretato come puro dato tecnico."

(XIX)

2.7

Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte rileva preliminarmente che la questione dell’entità

della rendita di invalidità, va valutata tenendo conto esclusivamente delle sequele

infortunistiche che interessano l’estremità superiore destra.

In questo

ordine di idee, il TCA prende atto del fatto che la ricorrente ha riconosciuto

esplicitamente che i disturbi a livello del rachide cervicale e lombare, peraltro

non invalidanti (cfr. perizia 23.8.2006 del dott. __________, cfr. VII 3), così

come quelli psichici, peraltro inesistenti (cfr. perizia 17.8.2006 del dott. __________,

cfr. VII 2), non sono di pertinenza dell’assicuratore LAINF convenuto (cfr.

XVIII: “In pratica i medici hanno indicato una capacità lavorativa totale in

un’attività confacente, nonostante i problemi lombari, cervicali e psichici.

Eventuali contestazioni sulla questione, non sono rilevanti in questa sede, essendo

riferite alle patologie non infortunistiche.” – il corsivo è del

redattore).

2.8

Attentamente

vagliata la documentazione medica presente all'inserto, il TCA è dell'avviso

che il parere espresso dal chirurgo ortopedico dott. __________ in occasione

della visita medica di chiusura (doc. 112, p. 2s.), poi avallato dal dott. __________

(cfr. doc. 153, p. 4s.), possa validamente costituire da base al giudizio che è

ora chiamato a rendere.

In tale

contesto, va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

Il

TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno

pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base

agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10

settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa

A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

A

proposito delle perizie di parte, in DTF 125 V 351, il TFA ha comunque

rilevato:

"

dd) Was Parteigutachten anbelangt, rechtfertigt

der Umstand allein, dass eine ärztliche Stellungnahme von einer Partei

eingeholt und in das Verfahren eingebracht wird, nicht Zweifel an ihrem

Beweiswert (ZAK 1986 S. 189 Erw. 2a in fine)." (DTF 125 V 353)

(…)

c) Wie bereits erwähnt (Erw. 3b/dd), enthält

auch ein Parteigutachten Äusserungen eines Sachverständigen, welche zur

Feststellung eines medizinischen Sachverhalts beweismässig beitragen können.

Daraus folgt indessen nicht, dass ein solches Gutachten den gleichen Rang wie

ein vom Gericht oder von einem Unfallversicherer nach dem vorgegebenen

Verfahrensrecht eingeholtes Gutachten besitzt. Es verpflichtet indessen - wie

jede substanziiert vorgetragene Einwendung gegen ein solches Gutachten - den

Richter, den von der Rechtsprechung aufgestellten Richtlinien für die

Beweiswürdigung folgend, zu prüfen, ob es in rechtserheblichen Fragen die

Auffassungen und Schlussfolgerungen des vom Gericht oder vom Unfallversicherer

förmlich bestellten Gutachters derart zu erschüttern vermag, dass davon

abzuweichen ist." (DTF 125 V 354)

Al

riguardo cfr., pure, Pratique VSI 2001 p. 106ss.

I

rapporti dei dott. __________ e __________, entrambi specialisti con un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina

infortunistica e assicurativa, non contengono contraddizioni e presentano tutti

i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un

apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, essi hanno espresso

la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto

a una disamina approfondita del caso, e meglio fondandosi, il primo, su un accurato

esame personale dell’assicurato (il 31 marzo 2005) e, il secondo, su uno studio

del dossier completo.

Le

certificazioni dei dottori __________ (doc. 145), __________ (doc. 161) e __________

(doc. 163), nella misura in cui vi si pretende che RI 1 presenterebbe

un’incapacità lavorativa importante anche in attività sostitutive adeguate,

non appaiono suscettibili di minare il valore probatorio dei rapporti allestiti

dai medici fiducia dell’CO 1, ciò anche alla luce delle conclusioni a cui è

pervenuto il chirurgo della mano dott. __________ nella sua perizia datata 28

agosto 2006 (VII 4).

Non può

essere ignorato, del resto, che l’assicurata medesima, nelle sue osservazioni

del 4 dicembre 2006, ha accettato il fatto che la sua abilità lavorativa in

un’attività idonea, sarebbe limitata, al massimo, in misura del 20% (XI, p. 2).

Questa

Corte non ignora che il chirurgo della mano consultato dall’UAI ha dichiarato

la ricorrente abile in un’attività lavorativa adeguata (non ripetitiva e che

consenta di evitare la pro-supinazione e il sollevamento di pesi superiori a

2.5

kg con l’arto superiore destro) in misura sub-totale (VII 4,

risposta al quesito n. 7).

Interrogato

al riguardo, egli ha precisato che una capacità lavorativa sub-totale

corrisponde a un’inabilità massima del 20% (XIX).

A

proposito della possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata

alle sue condizioni di salute, è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno

giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con

problematiche agli arti superiori.

In una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti

non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i

60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il

braccio adominante.

In una

sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 -

integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il

TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che,

secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata

praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza

forza.

Il TFA è

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella

causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss.,

concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori

manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano

destra, ed il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, (e pertanto ritenuto

praticamente monco di una mano):

"

(…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)."

(STFA

succitata, consid. 3b)

In

un’altra pronunzia del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G.,

U 329/01 e U 330/01, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile

professionalmente, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo

l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in

posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare,

rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così

come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra

dell'orizzontale:

"

(…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in

re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.

331.

consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità

di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale

ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con

conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione

(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata

del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid.

4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.

3d e 114 V 285

consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

In una

sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa Corte ha

giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno

fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato

che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia

muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90°

solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del

trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del

territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia

dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività

lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra

della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato

l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.

Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi

solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro

accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È pure

stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

del 3 marzo 2005 nella causa P., inc. n. 35.2004.38).

Infine,

con un giudizio del 24 agosto 2006 nella causa R., I 27/06 e U 18/06, consid.

5.2

, il TFA ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno semplici

mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un

chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un

magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla

spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura

della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei

muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e

lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

I

numerosi precedenti giurisprudenziali appena illustrati confermano la

fondatezza della valutazione enunciata dagli specialisti interpellati

dall’Istituto assicuratore convenuto e, nel contempo, sminuiscono il valore

probante di quella formulata dal dott. __________.

D’altro

canto, va considerato che, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i

disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione

(ad esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa)

soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute

oggettivamente dimostrabile.

Nei casi

in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente

correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole

all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella

causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n.

35.2003

, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90,

confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre

2000.

nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13

marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e

del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).

Nel caso

di specie, questo Tribunale osserva che, in occasione del consulto del 4 aprile

2006, gli specialisti dell’Ospedale universitario di __________ avevano

refertato uno stato oggettivo tutto sommato soddisfacente a livello

dell’estremità superiore destra:

"

Normale Trophik der Weichteile.

Handgelenk: Flexion/extension 40/0/50°,

Ulnar-/Radialabduktion 10/0/30°, Pro-/Supination 80/0/80°. Das Handgelenk und das distale Radioulnargelenk sind stabil.

Klinisch imponiert eine generalisierte Druckdolenz über dem distalen

Radiokarpalgelenk.

Der Faustschluss ist komplett durchführbar. Die

Fingerstreckung ist vollständig und schmerzfrei. Die Durchblutung und die

Sensibilität an der Peripherie sind intakt.

Die Flexion/Extension am Ellbogen ist vollständig

und schmerzfrei."

(doc.

159, p. 1)

I

risultati delle misurazioni eseguite a __________ sono sovrapponibili a quelle

effettuate, nel marzo 2005, dal dott. __________, ma sostanzialmente diverse da

quelle che figurano nel referto 28 agosto 2006 del dott. __________ (cfr.

VII 4, risposta al quesito n. 3).

Tale discordanza deve

essere verosimilmente messa in conto ai comportamenti di risparmio, con

auto-limitazioni, mostrati dalla ricorrente nell'utilizzo dell'arto superiore destro,

così come ha ben evidenziato il dott. __________ nel suo

apprezzamento del 6 dicembre 2006 (cfr. XII bis).

In relazione alla diffusa

dolenzia denunciata dalla ricorrente alla digitopressione dell’articolazione

radio-carpale distale, il TCA osserva che esami radiologici disposti nel corso

dell’agosto 2004, non avevano evidenziato alcun processo degenerativo a tale

livello (cfr. doc. 153, p. 2).

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - da un punto di

vista medico - l'assicurata è totalmente incapace di riprendere a esercitare la

sua originaria attività professionale.

Nondimeno,

sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di

controllo e di sorveglianza, che RI 1, nonostante i postumi residuali che

interessano l’estremità superiore destra, sarebbe in grado di esercitare a

tempo pieno e con un rendimento completo.

In questo

contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente

che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il

grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già

ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale,

composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza

(cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid.

4.

).

2.9

Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Per quanto

concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano

all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2005 (cfr., a questo

proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse

rimasta vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 45'500

(doc. 128).

Non

contestato dall’insorgente, questo dato può essere fatto proprio dal TCA.

2.10

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg..

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al

caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale

contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"

(…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass

die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen

DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte

Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern

(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis

31.

Dezember 2000

[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE

115.

V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person

bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im

Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die

SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht

in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im

Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA

hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu

ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die

Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs

einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Su questi

temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel

campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del

disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing

& Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

2.11

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e

per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo utilizzare

il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per

il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi

risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS

n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa

C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28

aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, il TFA ha, per la prima

volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10

novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland",

è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli

del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in

considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e

nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di

quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi

assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che

lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del

lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o

campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base

della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio

geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico

sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il

rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di

ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare

un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove

disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o

addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora

in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04, il TFA ha

ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve

di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure."

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido dovrà essere

d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella

TA1) oppure, se del caso, soddisfatte le condizioni di cui alla DTF 129 V 472,

in base alle DPL elaborate dall’INSAI.

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

2.12

In concreto,

in applicazione della giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di

dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente,

sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004, edita dall'Ufficio

federale di statistica.

Conformemente

alla giurisprudenza di cui si è detto al considerando 2.11. in fine, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 3'893.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2006, p. 90), esso ammonta a fr.

4'048.72 mensili oppure a fr. 48'584.64 per l'intero anno (fr. 4'048.72 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

12-2006, p. 83), un reddito mensile di fr. 4'093.32 oppure di fr. 49'119.84 per

l'intero anno (fr. 4'093.32 x 12).

Questo

Tribunale constata che il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2005

quale venditrice (fr. 45'500), è inferiore a quello realizzato, nello stesso

anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore del commercio al

dettaglio con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 52, livello di

qualifica 4: fr. 3'792 x 12 mesi = 45'504, riportato su 41.6 ore/settimana =

47'324.16; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005,

un reddito annuo pari a fr. 47'845.44).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente

accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi

fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche

influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un

guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il

reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da

invalido) va ridotto in proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989,

p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid.

2.2.2

e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).

In una

recente sentenza del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05,

riguardante una fattispecie in cui si era posto un problema analogo a quello

che ora occupa il TCA, l’Alta Corte federale - richiamandosi al principio del

parallelismo dei fattori da raffrontare - ha ridotto il reddito da invalido

desunto dai dati statistici nazionali, allo stesso livello del reddito da

valido:

"

6.3.2

Gemäss Bestätigung der Arbeitgeberin vom 23.

Oktober 2002 hätte die Versicherte ohne Gesundheitsschaden in ihrer

angestammten Tätigkeit im Schuhversand 2002 einen Jahreslohn von

Fr. 41'600.- (= Fr. 3200.- x 13) verdient, was bei einer linearen Lohnentwicklung

zwischen 1996 (Fr. 2800.- x 13) und 2002 (Fr. 41'600.-) für das Jahr

2000.

einem Verdienst von Fr. 39'867.- entspricht. Dabei handelt es sich im

Vergleich zum branchenüblichen Lohn nach der Tabelle A1 der

Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) 2000 des Bundesamtes für Statistik

um ein deutlich unterdurchschnittliches Einkommen. Denn gemäss LSE 2000 betrug

der statistische Mittelwert einer Arbeit im Bereich Handelsvermittlung und

Grosshandel für mit einfachen und repetitiven Tätigkeiten (Anforderungsniveau 4)

beschäftigte Frauen Fr. 3777.- bzw. (umgerechnet auf die betriebsübliche

Arbeitszeit von 41,8 Stunden; vgl. Die Volkswirtschaft 2004

Heft 7 S. 90 Tabelle B9.2) Fr. 3947.-, mithin

Fr. 47'364.- jährlich.

6.3.3

Lag - wie hier - das Einkommen einer

versicherten Person bereits vor Eintritt des Gesundheitsschadens unter dem

Durchschnitt der Löhne für eine vergleichbare Tätigkeit und ist davon

auszugehen, dass sie sich nicht aus freien Stücken mit einem bescheidenen

Einkommen begnügen wollte, so kann angenommen werden, die gleichen Faktoren,

welche sich auf das Valideneinkommen negativ auswirkten, dürften auch Einfluss

auf das Invalideneinkommen haben. Steht fest, dass die Versicherte aus

invaliditätsfremden Gründen ein unterdurchschnittliches Erwerbseinkommen

erzielt hat, so ist auch der bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielbare und

als Invalideneinkommen anrechenbare Durchschnittsverdienst entsprechend zu

reduzieren (AHI 1999 S. 239 Erw. 1; ZAK 1989

S. 458 f. Erw. 3b; Urteil F. vom 15. Juli 2003,

I 789/02, Erw. 1.2.3 und Urteile B. vom 9. August 2005,

I 151/05, Erw. 4.1.3, und S. vom 5. Dezember 2003,

I 630/02, Erw. 2.2.2).

6.3.4

Anhaltspunkte dafür, dass sich die in Marokko

geborene gelernte Sekretärin arabischer Muttersprache mit guten Kenntnissen der

französischen Sprache sowie rund zehn Jahren Arbeitserfahrung als Schreibkraft,

Sekretärin und Direktionssekretärin in ihrem Heimatland aus freien Stücken in

der Schweiz mit einer Tätigkeit im Schuhversand und damit verbunden mit einem

branchenunüblichen, unterdurchschnittlichen Einkommen begnügen wollte, fehlen.

Vielmehr ist auf Grund ihrer ausbildungsmässigen Verhältnisse davon auszugehen,

dass sie ohne Behinderung ganztags im erlernten Beruf tätig sein möchte, diesen

jedoch im deutschsprachigen Raum mangels der erforderlichen Sprachkenntnisse

nicht ausüben kann. Steht fest, dass die Versicherte aus invaliditätsfremden

Gründen ein unterdurchschnittliches Erwerbseinkommen erzielt hat, so ist

praxisgemäss auch der bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielbare und als

Invalideneinkommen anrechenbare Durchschnittsverdienst entsprechend zu

reduzieren (Erw. 6.3.3 hievor), weshalb die Vorinstanz auch mit Blick auf

das Invalideneinkommen vom reduzierten Vergleichswert für das Valideneinkommen

von Fr. 41'600.- für das Jahr 2002 (bzw. Fr. 39'867.- für das Jahr

2000) ausging. Andernfalls würde die Versicherte beim Invalideneinkommen

schlechter gestellt, als wenn sie bei voller Gesundheit im angestammten Betrieb

hätte weiterarbeiten können (Parallelität der Bemessungsfaktoren; vgl. BGE 129

V 225 Erw. 4.4; ZAK 1989 S. 458 Erw. 3b [= Urteil S.

vom 4. April 1989, I 362/88]; RKUV 1993 Nr. U 168

S. 104 Erw. 5b [= Urteil U. vom 2. April 1993,

U 110/92]; Urteil K. vom 2. Februar 2006, U 328/05)."

In

casu, in applicazione della suevocata giurisprudenza, il reddito statistico

da invalido (fr. 49'119.84) va dunque ridotto a fr. 45'500, così come ha

d’altronde correttamente fatto l’assicuratore LAINF convenuto (cfr. doc. 162,

p. 5: “Richiamato l’adeguamento nominale dell’1% in base ai dati parziali oggi

a disposizione si giunge ad un ammontare complessivo nel 2005 di fr. 49'070.49.

Detta cifra, essendo il guadagno senza infortunio inferiore del 7.27% rispetto

ai dati statistici, deve essere ridotta di tale percentuale.” – il

corsivo è del redattore).

2.13

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

concreta evenienza, avendo l’CO 1 assegnato una rendita di invalidità del 25%

(cfr. doc. 137), significa, tenuto conto di quanto indicato al considerando

2.12

in fine, che il reddito da invalido è stato decurtato nella stessa

proporzione.

Ora,

ricordato che il 25% rappresenta la riduzione massima consentita dal TFA,

questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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