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Decisione

35.2006.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 aprile 2007Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I medici propongono una punzione per raccogliere

della cultura microbiologica al fine di avvalorare o inficiare l'infetto e in

seguito, a seconda dei reperti microbiologici, di cambiare la protesi (doc.

87).

L'assicurato viene pure visitato, per una seconda

opinione, dal dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, attivo

presso la Clinique __________

di __________, il quale dopo aver confermato la necessità di effettuare

l'intervento proposto dagli operatori sanitari di __________, peraltro previsto

per il 28 giugno 2003, non può omettere di segnalare che il decorso è

deludente, mancando il braccio destro di forza nella rotazione e non

raggiungendo un uso anche minimo della mano come sollevare un bicchiere o

lavarsi i denti (doc. 91).

Considerandi

II 20 giugno 2003 l'assicurato viene operato (terzo

intervento) dal prof. dott. __________ della Clinica __________.

Nel corso di questo intervento viene espiantata

la protesi alla spalla destra con débridement e viene impiantata una nuova protesi delta III (doc. 46).

Alla visita del 18 agosto 2003 (doc. 101) il

prof. __________ accerta lo sviluppo di batteri propioni trattati con

antibiotici.

Durante la visita di cortesia del 1. ottobre 2003

l'assicurato riferisce all'ispettore CO 1 di accusare ancora dolori specialmente nel sollevare il braccio

destro verso l'alto. La componente algica è costante anche di notte e al

mattino quando deve vestirsi (doc 103).

Nel referto allestito in occasione della visita

medica di chiusura del 14 aprile 2004 (doc. 119) il dott. __________ registra

ancora disturbi alla spalla con riduzione della forza, della extra-rotazione e

della reclinazione e intra-rotazione.

Nella visita del 29 giugno 2004, vale a dire un

anno dopo l'intervento di espianto della protesi, il prof.

__________ certifica che il

cambio di protesi e la presenza di un'infezione di batteri propioni provoca al

paziente continui dolori (doc. 122).

Durante tutto l'iter-terapeutico l'assicurato si è sempre sottoposto a cure fisioterapiche.

Alla luce dell'excusus appena illustrato, non può

essere revocato in dubbio che le lesioni riportate da RI 1 siano

state gravi. Lo stesso medico circondariale della CO 1 ha suggerito al medico curante di valutare

la necessità di un sostegno psicologico, a riprova del fatto che anche secondo

il dott. __________ la gravità e la particolarità delle lesioni riportate erano

idonee a sviluppare disturbi psichici.

La cura medica, dagli esiti piuttosto deludenti,

è durata quasi due anni. Basti dire che il terzo intervento (20 giugno 2003),

vale a dire quello finale di espianto e nuovo impianto della protesi, è

intervenuto a 15 mesi dell'infortunio e dalla prima operazione (17 marzo 2002).

Durante questi 15 mesi e per oltre 6 mesi dall'ultimo intervento

(complessivamente per quasi 2 anni) RI 1 non ha potuto muovere il braccio e la

spalla.

Lo scollamento della protesi e lo sviluppo

dell'infezione batterica attestano una cura medica errata e un decorso

sfavorevole con l'insorgenza di complicazioni rilevanti.

Sia il dott. __________ nel suo rapporto del

18/24 marzo 2003 (doc. C) e in quello successivo del 19 settembre 2006 (doc. D)

che il prof. __________ danno atto di dolori persistenti, peraltro menzionati pure

nella visita medica di chiusura del 14 aprile 2004 della CO 1 (doc. 119).

Per quanto concerne il grado e la durata

dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche, RI 1 presenta

un'incapacità lavorativa totale e permanente dal giorno dell'infortunio (17

marzo 2002), fatta eccezione per un breve tentativo di reinserimento

professionale a scopo terapeutico presso il vecchio datore di lavoro, che è

fallito (doc. 30, 47, 64, 92, 112 e 133).

In conclusione, tutti di criteri posti dalla

giurisprudenza federale sono realizzati.

L'esistenza di un nesso causale adeguato tra

l'infortunio occorso ad RI 1 e il danno psichico non può quindi essere negata.

Ne discende che il grado di incapacità lavorativa

stabilito dalla CO 1 è

contestato, così come è contestato che il ricorrente sia in grado di svolgere

le attività previste nelle DPL. Di riflesso viene pure contestato il reddito da

invalido.

Il grado di invalidità va quindi rivisto alla

luce del danno psichico."

(I)

1.4

L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

1.5

L’8,

rispettivamente, il 16 novembre 2006, le parti si sono riconfermate nelle loro

allegazioni e conclusioni (cfr. VII e IX).

1.6

In corso di

causa, il TCA ha richiamato dall’UAI l’intero incarto riguardante l’insorgente

(XIV), concedendo alle parti facoltà di prenderne visione e di formulare

eventuali osservazioni (XV).

1.7

In data 12

febbraio 2007, questa Corte ha interpellato lo psicoterapeuta __________, il

quale è stato invitato a rispondere ad alcune domande attinenti al trattamento

a cui è stato sottoposto RI 1 (XII).

La sua

risposta è datata 20 febbraio 2007 (XIII).

Le parti

si sono entrambe espresse il 16 marzo 2007 (XVI e XVII).

L’amministrazione

ha ancora preso posizione sulle osservazioni formulate da controparte l’11

aprile 2007 (XX).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002.

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto

della lite è l’entità della rendita di invalidità spettante a RI 1.

Preliminarmente,

occorre stabilire se i disturbi psichici di cui soffre quest’ultimo

costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro del 17 marzo

2002, oppure no.

Il TCA

osserva che la decisione su opposizione non è invece stata contestata nella

misura in cui l’assicuratore convenuto ha negato un’eziologia traumatica ai

disturbi dorsali, a quelli localizzati al ginocchio destro, nonché a quelli

visivi.

2.3

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato

di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119.

V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382.

consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.6.1

Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.6.2

Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.6.3

Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.6.4

Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss.

consid.

4a).

2.7

Dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto assicuratore

convenuto ha negato l’esistenza di una relazione di causalità, tanto naturale

che adeguata, tra i disturbi psichici e l’evento infortunistico del mese di

marzo 2002.

Per quel

che concerne la causalità naturale, l’CO 1 ha evidenziato il fatto che la

problematica psichica sarebbe insorta a distanza di oltre tre anni dal

sinistro, tempo di latenza che parlerebbe a sfavore di un’eziologia traumatica.

A

proposito dell’adeguatezza del nesso causale, l’amministrazione ha sostenuto

che l’infortunio occorso a RI 1 va classificato nella categoria intermedia e,

d’altra parte, che nessuno dei criteri di rilievo risulterebbe adempiuto (doc.

196, p. 4).

Da parte

sua, il ricorrente contesta che la patologia psichica si sia manifestata solo

nel corso del 2005 e, al riguardo, osserva di essere stato in cura dallo

psicoterapeuta __________ già in precedenza, ovvero nel periodo agosto-ottobre

2003.

(I, p. 11s.).

Relativamente

all’adeguatezza, egli fa valere di essere rimasto vittima di un infortunio di

grado medio al limite della categoria superiore, di modo che la realizzazione di

un solo fattore basterebbe ad ammetterne l’esistenza, posto comunque che, nella

concreta evenienza, tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza

federale risulterebbero soddisfatti (I, p. 14-18).

2.8

Dalle tavole

processuali emerge che l’assicurato ha consultato, per la prima volta, il dott.

__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, in data 19 agosto 2005.

Con

rapporto del 30 settembre 2005, lo psichiatra, dopo avere precisato di avere

incontrato l’insorgente in due sole occasioni, ha diagnosticato un quadro

ansioso-depressivo, patologia apparsa in seguito al sinistro del 17 marzo 2002,

un evento che ha, citiamo: “… cambiato radicalmente lo stile di vita del

paziente.”

Egli ha

inoltre negato l’esistenza di precedenti psichiatrici, così come di una

personalità premorbosa (allegato al doc. 175).

Unitamente

alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto una dichiarazione, datata 10

settembre 2006, dello psicoterapeuta __________, del seguente tenore:

"

Dando seguito a quanto richiestomi dal sig. RI 1,

abitante in via __________ a __________, certifico con la presente di averlo

seguito per un trattamento psicoterapeutico durante il periodo agosto-ottobre

2003.

Lo stesso mi era stato inviato dal suo medico

curante dr. FMH __________, e presentava una diagnosi di stato

ansioso-depressivo.”

(doc. B)

Con

certificazione del 2 novembre 2006, il dott. __________, medico-curante

dell’assicurato, ha confermato di avere lui stesso indirizzato quest’ultimo

allo psicoterapeuta __________, precisando di avere raccolto un suggerimento in

tal senso formulato dal medico di __________ dell’CO 1:

"

Il signor RI 1 è stato vittima di un incidente

della circolazione il 17.03.02 ed ha riportato diverse lesioni.

Questo incidente e queste lesioni hanno alterato lo

stato psichico nella direzione di una sindrome depressiva.

Nel rapporto del Dr. __________ del 25.04.2003

effettuato in qualità del medico circondariale della CO 1 ha menzionato questo

disagio e ha proposto un sostegno psicologico.

Ho dunque indirizzato il signor RI 1 una cura

psicoterapeutica dal Signor __________ a __________.”

(doc. E

1)

In corso

di causa, questo Tribunale si è rivolto nei termini seguenti allo

psicoterapeuta __________:

"

Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a

rispondere – entro il termine di 10 giorni a contare dalla ricezione

della presente – alle seguenti domande:

1.

Nella sua qualità di psicoterapeuta, le è

consentito di formulare una diagnosi in base all’ICD-10?

2.

Se sì, qual è la sua diagnosi in relazione ai

disturbi che l’assicurato presentava a quell’epoca?

3.

A suo avviso, i disturbi accusati

dall’assicurato avrebbero giustificato la consultazione di un

medico-psichiatra oppure no?

4.

Durante il periodo da lei indicato, quante

sedute hanno avuto luogo?

5.

Quali sono i motivi per cui il trattamento

psicoterapico è stato interrotto nel mese di ottobre 2003?”

(XII)

Queste le

risposte da lui fornite il 20 febbraio 2007:

"

(…).

- ho

incontrato una prima volta, in data 4 agosto 2003, il signor RI 1 presso il mio

studio di psicoterapia a __________.

Lo stesso era stato inviato dal suo medico

curante (dott. med. FMH __________, __________) per una possibile

presa a carico terapeutica.

- Nel corso

dei successivi colloqui indicativi ho cercato di approfondire le

ragioni che avevano spinto il paziente a chiedere aiuto e di valutare se lo

stesso fosse pronto per un’eventuale terapia.

Da parte mia, mi sono reso conto di un evidente

disagio psichico di natura ansiogena correlato ad aspetti di

carattere depressivo.

- Non mi è

tuttavia parso il caso di chiedere un ulteriore approfondimento immediato,

ricorrendo ad una diagnosi psichiatrica, da parte di un medico, in

quanto il paziente in questione non manifestava gravi scompensi di

carattere psichico nonostante il suo palese disagio

esistenziale.

- Complessivamente

si sono avuti cinque incontri nelle seguenti date:

- agosto 2003: 4-28

- settembre 2003: 4-18

- ottobre 2003: 2

- Il

trattamento si è interrotto su iniziativa del paziente stesso."

(XIII)

Fra gli

atti che compongono l’incarto richiamato dall’UAI, figura il rapporto che lo

psichiatra __________ ha trasmesso il 5 dicembre 2005 al dott. __________,

medico SMR, in cui sono state meglio precisate le condizioni di salute psichica

dell’insorgente:

"

(…).

seguo il paziente succitato dal 19.08.2005. Fino

ad oggi ho avuto 4 colloqui. La diagnosi è di disturbo depressivo in un

disturbo premorboso della personalità misto, narcisistico evitante e

anancastico.

Lo status psichiatrico attuale è paucisintomatico

e ad una prima lettura potrebbe apparire addirittura normale. Ad un’analisi più

attenta si rilevano notevoli disturbi di concentrazione e di comprensione,

scarsa empatia, sentimenti d’inadeguatezza, bassa tolleranza ai giudizi

negativi, alternanza d’inibizione e ricerca di attenzione con una particolare

puntigliosità e preoccupazioni per l’ordine con eccessivo perfezionismo. Vi

sono poi momenti di tensione intrapsichica ed attivazione del sistema

neurovegetativo con sudorazione, sensazione di instabilità e di perdita di

controllo.

Si tratta di un soggetto che verosimilmente

presentava un terreno fertile quando è stato vittima di un incidente nel quale

si è fratturato la testa dell’omero, trattata successivamente chirurgicamente.

Purtroppo gli interventi sono andati male ed hanno assunto il valore di una

ferita narcisistica, amplificando i tratti caratteriali inizialmente

ininfluenti sul suo funzionamento globale. L’incidente e le sue conseguenze, in

particolare la riduzione dell’efficacia assume così il valore di un evento

psicosociale stressante il quale è all’origine dello sviluppo di un quadro clinico

piuttosto inconsueto.

Ora questo quadro impedisce al paziente di

svolgere una qualsiasi attività lucrativa. La patologia psichiatrica descritta

è all’origine di un’instabilità con alternanza di tenori iperbolici e

ipobulici, ovverosia di un importante menomazione della funzionalità dell’Io

risultante poi in una menomazione della sfera cognitiva e nella sedazione

notturna, presentando risvegli notturni e di conseguenza facile affaticamento

durante la giornata. Vi sono poi eccessive preoccupazioni per le cose di poco

conto, ciclia circadiana con umore peggiore al mattino, difficoltà nella sfera

sessuale e infine anosmia e ipogeusia. Questa sintomatologia rappresenta

notevoli limitazioni nell’ambito di una qualsiasi attività lucrativa. Le

attività quotidiane fondamentali invece sembrano solo moderatamente

compromesse.

Una terapia definitiva non è ancora stata

instaurata e in un primo momento sono stati proposti antidepressivi e

ansiolitici nonché neurolettici atipici ma con notevoli problemi già nella fase

di titrazione. In particolare, gli antidepressivi sono stati controproducenti

per quanto concerne l’immagine di sé. Ora intendo iniziare un trattamento con

anticonvulsivanti e psicostabilizzanti. (…).”

(rapporto

presente in XIV)

2.9

Chiamata a pronunciarsi

in merito all’eziologia dei disturbi psichici di cui soffre RI 1, questa Corte

ritiene che il tempo di latenza con il quale è stata diagnosticata l’esistenza

di un’affezione psichica (circa un anno e dieci mesi, alla luce di quanto

attestato dallo psicoterapeuta __________), potrebbe in effetti far concludere

all’inesistenza di un nesso causale con il sinistro del marzo 2002, e ciò in

ossequio alla giurisprudenza secondo la quale più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione

dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di

causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI

1997, U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 30 novembre 2000

nella causa M., U 298/99).

D’altro canto, però, dalla

documentazione all’inserto risultano alcuni altri elementi che parlano a favore

di un’origine infortunistica delle turbe psichiche.

Questo

Tribunale constata, innanzitutto, che a sollevare la

questione riguardante la necessità di un sostegno psicologico, è stato proprio

il medico di __________ dell’CO 1, dott. __________, in occasione della visita

di controllo del 25 aprile 2003, il quale aveva comunque preferito lasciare la

decisione in merito al medico curante dell’assicurato (doc. 82, p. 2: “Lascio

giudicare al medico curante che sicuramente meglio conosce il paziente,

l’eventuale indicazione a un sostegno psicologico.”).

Così come

già indicato al considerando 2.8., il dott. __________ ritenne indicato

presentare il suo paziente a __________ per una cura psicoterapeutica (cfr.

doc. E 1).

Sempre

in questo contesto, è utile segnalare che, in occasione del consulto di

controllo del 22 gennaio 2003, il chirurgo ortopedico dott. __________,

aveva riferito quanto segue, citiamo: “il paziente ha

difficoltà ad integrare bene la spalla nella sua mente, ha sempre

l’impressione di avere un braccio staccato, non riesce psicologicamente ad

usarla.” (doc. 68).

In

secondo luogo, vi sono le certificazioni dello psichiatra curante

dell’assicurato, dott. __________, in particolare quella datata 5 dicembre 2005, le quali appaiono supportare la tesi secondo cui i

problemi psichici presentati dal ricorrente si trovano in una relazione di

causalità naturale con l’evento assicurato (rapporto 5.12.2005 presente in XIV:

“L’incidente e le sue conseguenze, in particolare la riduzione dell’efficacia

assume così il valore di un evento psicosociale stressante il quale è

all’origine dello sviluppo di un quadro clinico piuttosto inconsueto.” – il

corsivo è del redattore).

In terzo luogo,

occorre considerare che il decorso post-infortunistico si è rivelato non

privo di difficoltà.

In

proposito, non può essere dimenticato che l’insorgente è stato sottoposto a un

primo intervento di impianto di protesi della spalla destra, avvenuto nel mese

di ottobre 2002, in ragione di una mancata fissazione della testa omerale, la

quale era stata preliminarmente fissata con dei fili di Kirschner (cfr. doc. 48

e 50).

Successivamente,

durante il soggiorno riabilitativo presso la Clinica di __________, i sanitari

hanno diagnosticato uno scollamento precoce della protesi della spalla destra,

nonché un sospetto infetto (quest’ultimo rivelatosi finalmente infondato; cfr.

doc. 79 e 87).

Per

questa ragione, in data 20 giugno 2003, a RI 1 è stata espiantata la vecchia

emiprotesi e impiantata una nuova (cfr. doc. 96).

Infine, e

con riferimento con quanto appena detto in merito alle difficoltà incontrate

dal ricorrente nel decorso post-traumatico, bisogna tenere in debita

considerazione la preesistenza di un disturbo della personalità, secondo il suo

psichiatra curante di tipo narcisistico evitante e anancastico, ciò che ha

favorito (il dott. __________ ha utilizzato i termini di “terreno fertile”)

l’instaurazione della patologia psichica in questione.

A questo

proposito, va ricordato che, conformemente a una costante giurisprudenza, per

ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio

rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute, di

modo che è sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori,

abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne

costituisca, in questo senso, una semplice concausa (cfr. DTF 112 V

376s. consid. 3a, 115 V 134 consid. 3, 117 V 376s. consid. 3a, 119 V 337

consid. 1; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 101).

Quindi,

dopo avere ben soppesato tutti gli elementi a propria disposizione, il TCA

ritiene che la documentazione medica agli atti non consenta né di

ammettere né di escludere, con la necessaria tranquillità, che le turbe

psichiche in discussione posseggano un’eziologia traumatica.

Ora, in

considerazione del fatto che, perlomeno a prima vista, non può essere esclusa a

priori l’adeguatezza del nesso di causalità, e ciò tenuto conto della

classificazione che occorre attribuire all’evento infortunistico occorso a RI 1

(in proposito, si rileva che questa Corte, con sentenza del 14 marzo 2005 nella

causa G., inc. n. 35.2004.28, cresciuta in giudicato, ha classificato fra gli infortuni

di grado medio, all’interno della categoria media, l’incidente in cui un

assicurato, nell’affrontare un curva in sella alla propria bicicletta, aveva

urtato il guidovia laterale e era caduto rovinosamente a terra, riportando una

discreta contusio cerebri, un trauma distorsivo al rachide cervicale, nonché

una frattura del setto nasale dislocata, un ematoma orbitale bilaterale e

ferite lacero-contuse al mento, naso e fronte. Nel decorso, l’assicurato aveva

inoltre presentato dei disturbi rinologici e otologici. In quella stessa

pronunzia, il TCA ha pure stabilito che, in presenza di un sinistro di grado

medio all’interno della categoria media, è sufficiente l’adempimento di due

dei criteri di rilievo), si giustifica di rinviare la causa

all’amministrazione affinché, in base a una perizia psichiatrica, si pronunci

nuovamente sia sul punto di sapere se é dato un nesso di causalità naturale e

adeguata tra il sinistro del 17 marzo 2002 ed i disturbi psichici lamentati,

che su quello, se del caso, relativo al diritto a prestazioni che potrebbe

derivarne.

Dato quanto precede, il

ricorso di RI 1 merita accoglimento, mentre la decisione su

opposizione impugnata deve essere annullata.

2.10

Con le

proprie osservazioni del 16 marzo 2007, il patrocinatore dell’CO 1 ha sollevato

delle critiche nei confronti della prassi di questa Corte di intimare alle

parti domande e risposte assieme, trattandosi di accertamenti compiuti in corso

di causa.

Secondo

lui sarebbe auspicabile, citiamo: “… sottoporre dapprima i quesiti alle parti

indicando chi si intende sentire e soltanto dopo inviarle alla persona

interessata. Perché altrimenti la facoltà di pronunciarsi – a posteriori – data

alle parti rimane un esercizio di stile pressoché senza significato.” (XVI).

All’avv. RA

2.

va innanzitutto ricordato che la procedura dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è retta dalla massima ufficiale.

Al

riguardo, l’art. 61 cpv. 1 LPGA prevede che il tribunale, con la

collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione

della controversia, raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente

(cfr., pure, l’art. 9 cpv. 1 LPTCA).

D’altro

canto, con la prassi adottata dal TCA il diritto di essere sentito delle parti

é garantito, nella misura in cui a esse viene consentito di prendere posizione

sulle risultanze degli atti istruttori compiuti e, eventualmente, di proporre

delle domande complementari da sottoporre alla persona interpellata.

In

conclusione, tenuto conto anche del principio della celerità della procedura

posto dall’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA, questo Tribunale non vede alcuna valida

ragione per modificare la propria prassi.

Tale prassi

è tanto più giustificata se si considera che, a volte, capita che taluni

patrocinatori, anziché rispondere entro il termine assegnato, ritengono

necessario chiedere una proroga dello stesso allungando così la durata della

causa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui l’CO 1

ha negato il diritto a prestazioni relativamente ai

disturbi psichici.

§§ La

causa è retrocessa all’CO 1 affinché proceda conformemente al considerando

2.9. e renda una nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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