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Decisione

35.2006.65

Incidente stradale con distorsione cervicale. Complesso di disturbi privi di sostrato organico oggettivabile, rispettivamente, di natura morbosa. Assenza quadro tipico disturbi susseguenti "colpo di f

8 gennaio 2007Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

I

segmenti segnalati dal dott. __________ sono stati investigati mediante la RMN

dell’8 ottobre 2004, accertamento grazie al quale è stata evidenziata una

discopatia, soprattutto a livello di D7-D8 e di D10-D11, con protrusioni

discali ma in assenza di compressione delle strutture nervose (doc. 41).

Nel mese

di settembre 2004, l’assicuratore infortuni ha richiesto una valutazione

biomeccanica da parte dell’__________ di __________, i quali hanno formulato le

considerazioni seguenti:

"

In base alle informazioni tecniche, si è potuto

accertare che la valutazione della velocità (delta-v) della __________, dovuta

alla collisione era al di sotto o appena inclusa nell’intervallo di 10-15 km/h;

per effetto delle forze d’accelerazione la signora RI 1 si è mossa

relativamente al veicolo all’indietro.

Sono da considerare particolarità biomeccaniche

rilevanti: l’età della paziente di 58 anni; pertanto l’evento esula dal caso

normale. Di più ci sono cambiamenti degenerativi al livello del rachide

cervicale.

In questo caso dal punto di vista biomeccanico,

in base al triage tecnico e alla documentazione medica risulta che i disturbi e

i reperti riscontrati sulla signora RI 1 dopo l’evento, sono piuttosto non

spiegabili con l’effetto della collisione in un caso normale; considerando le

sue particolarità, vengono spiegabili.

Vi è incertezza per quanto riguarda la

valutazione tecnica e biomeccanica dell’evento, in quanto mancano informazioni

sul secondo veicolo coinvolto. Un’analisi tecnica dell’incidente e una

successiva, dettagliata valutazione biomeccanica potrebbero eventualmente

eliminare tale incertezza.”

(doc. 43)

Dal 2 al

23 dicembre 2004, l’insorgente ha soggiornato, in regime semi-stazionario (day-hospital)

presso la Clinica di riabilitazione di __________, dove è stata sottoposta a

misure fisioterapiche attive e passive.

Dal

relativo rapporto di uscita si evince che, durante la degenza, lo stato di

salute di RI 1 è stato indagato da un profilo sia reumatologico che

neuropsicologico.

Il dott. __________,

Caposervizio di reumatologia, che ha visitato l’insorgente il 16 dicembre 2004,

ha diagnosticato uno stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale con

colpo di frusta ed ha indicato che dal momento del sinistro in poi,

l’assicurata ha sofferto di una sindrome cervicale e cervico-toracale,

accompagnata da insonnia, mal di testa, perdita di memoria e alle volte da

palpitazioni (allegato al doc. 48).

Da parte

sua, la neuropsicologa __________ ha messo in luce una memoria di lavoro

insufficiente e delle difficoltà di attenzione divisa che si manifestano con la

necessità di rallentare i tempi di risposta, sottolineando comunque che,

citiamo: “… la valutazione è stata solo parziale e … alcuni test sono

difficilmente valutabili per le discussioni scaturite durante la loro

esecuzione, …” (doc. 47).

Una nuova

visita fiduciaria di controllo ha avuto luogo nel mese di febbraio 2005, sempre

a cura del dott. __________.

Il medico

__________ ha oggettivato, a livello toracale, dolori alla palpazione dei

processi spinosi e, a quello cervicale, una riduzione della mobilità, nonché

un’iposensibilità alle dita IV e V delle due mani.

Egli ha

inoltre predisposto l’esecuzione di una visita psichiatrica, avendo il forte

sospetto che, citiamo: “… vi sia una somatizzazione dei disturbi e che una

depressione in corso possa aggravare i sintomi lamentati dall’assicurata, …”

doc. 53).

L’aspetto

psichico è stato investigato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, il quale ha posto la diagnosi di disturbo somatoforme persistente

(ICD10: F 45.4) in personalità con tratti dipendenti e narcisistici.

Questa la

valutazione contenuta nel suo referto del 7 marzo 2005:

"

Si

tratta con grande probabilità di un disturbo

somatoforme persistente insorto nel contesto di problemi psicosociali ed

emozionali, negati dall'interessata, che tende ad opporre resistenza ai

tentativi di discutere la possibilità di queste cause e mostra una crescente

irritazione per l'insuccesso a persuadere i medici della natura essenzialmente

fisica dei suoi disturbi. Dal momento dell'infortunio si è progressivamente

stabilizzato un quadro sintomatologico che corrisponde a menomazioni soggettive

costanti. Il decorso sfavorevole è probabilmente anche in relazione con dei

fattori psicosociali, quali la precaria situazione finanziaria (del marito), la

necessità di "arrivare alla pensione", la responsabilità per il

sostentamento della famiglia. Per quanto concerne la personalità dell'ass.

prevalgono da un lato dei tratti narcisistici e di dipen­denza, caratterizzati

da un lato dalla subordinazione dei propri bisogni a quelli degli altri, da una

eccessiva condiscendenza con gli altri, ma anche da progetti ambiziosi, da

grandi aspet­tative verso se stesso e da competitività, come pure dal timore di

non riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Si crea cosi una tensione

interiore poiché, a causa della fragilità psicologica, non riesce a perseguire

i progetti ambiziosi con la dovuta costanza ed energia. Con un profilo di

personalità come sopra descritto, anche una lieve limitazione del rendimento,

come pure una lieve limitazione nella capacità di autoaffermarsi, viene vissuto

come frustrazione. Una simile costellazione rafforza la tendenza alla

cronicizzazione della sintomatologia algica.

A causa della tendenza alla cronicizzazione e per

la funzione essenzialmente omeostatica del disturbo somatoforme, le possibilità

terapeutiche dono molto limitate. Escluderei in ogni mo­do, dal punto di vista

psicologico (perché attualmente non accettato dall'ass.) terapie passive o

medicamenti (anche antidepressivi). Eventualmente si potrebbe proporre una

fisioterapia attiva con esercizi da fare a casa, compatibile con lo stato

degenerativo riscontrato. Al momento attuale possiamo escludere altre patologia

psichiatriche maggiori, in particolare una grave depressione (peraltro il suo

medico curante non pare le abbia mai proposto un trattamento antidepressivo). Neppure ci sono dei deficit cognitivi che

potrebbero compromettere un'eventuale ripresa lavorativa (In caso di grave

depressione sono possibili anche dei disturbi cognitivi - come risposta ad una

domanda del dr. __________).

Da un punto di vista psichiatrico sarebbe, in

teoria, indicato la ripresa completa dell'attività lavorativa anche per motivi

terapeutici."

(doc. 56)

La

ricorrente è stata di nuovo visitata dal dottor __________ il 6 aprile 2005,

questa volta alla presenza del suo medico curante, la dott.ssa __________.

In

quell’occasione, essa ha raccontato di lamentare, citiamo: “… dolori cervicali

fino a metà schiena, attualmente non sta eseguendo terapie particolari, prende

una Ponstan circa ogni 2 giorni, lavora 4 ore al mattino, il lunedì, il

martedì, il giovedì e il venerdì. Al pomeriggio non lavora, dice di non farcela

ad aumentare la capacità lavorativa. Rileva anche che si addormentano completamente

le dita IV e V delle due parti quando usa il maus o quando per esempio stringe

il volante per guidare, le dita si addormentano talmente che potrebbe

tagliarsele via.”

Da un

profilo radiologico, il fiduciario dell’CO 1 ha osservato che le radiografie

del rachide cervicale eseguite prima del trauma, sono sovrapponibili a quelle

effettuate dopo di esso e mostrano, citiamo: “importanti lesioni degenerative

diffuse …”.

Il dott. __________

si è infine così pronunciato in merito all’ulteriore procedere e

all’esigibilità lavorativa:

"

A mio modo di vedere ci sono diversi fattori che

influenzano il decorso, soprattutto vi è una certa paura di perdere il posto di

lavoro e paura di non riuscire ad apportare il rendimento richiesto.

Dal punto di vista medico al momento posso solo

ancora consigliare di far eseguire degli esercizi di ginnastica in modo attivo

alla paziente.

Dal punto di vista amministrativo abbiamo

concordato un aumento della capacità lavorativa al 66 2/3%.

Viste le importanti lesioni degenerative penso

comunque che tra alcuni mesi potremmo considerare lo status quo sine raggiunto

anche in considerazione delle importanti lesioni degenerative preesistenti e

del banale trauma avvenuto in occasione dell’incidente del 4.3.2004 …”

(doc. 62)

Dagli

atti all’inserto si evince che il tentativo di aumentare il tempo di presenza

sul posto di lavoro è fallito, posto che, già a far tempo dal 27 aprile 2005,

la dott.ssa __________ ha attestato un’incapacità del 50% a causa di

un’importante sindrome cervico-toraco-lombare e blocco cervicale con

brachialgia bilaterale (doc. 67).

In data

27 ottobre 2005, RI 1 è stata periziata, per conto dell’CO 1, dal Prof. dott. __________,

spec. FMH in neurochirurgia, sino al 2003 Primario di chirurgia della colonna vertebrale

e del midollo spinale presso la Clinica __________ di __________.

All’esame

clinico, il citato specialista non ha rilevato alcun deficit neurologico e,

d’altra parte, ha segnalato che l’immobilità che interessa il rachide cervicale

non è giustificata da uno spasmo muscolare e neppure correla con la capacità

dell’assicurata di guidare un’autovettura (doc. 80, p. 10: “Se la motilità del

collo fosse veramente così bloccata come ora, non sarebbe possibile utilizzare

alcun veicolo, nemmeno una bicicletta.”).

Radiologicamente,

egli ha affermato che al momento dell’infortunio, la colonna cervicale era,

citiamo: “notevolmente compromessa da lesioni degenerative plurisegmentali …”

(doc. 80, p. 10).

Secondo

il Prof. __________, tenuto conto della modesta forza d’urto del tamponamento

del 4 maggio 2004, gli effetti di quest’ultimo si sono estinti, al più tardi,

trascorsi 12-14 mesi.

I

disturbi di cui soffre RI 1 sono quindi imputabili alle preesistenti

alterazioni degenerative della colonna cervicale, rispettivamente, a quegli

aspetti messi in luce dallo psichiatra dott. __________ nel suo rapporto del 7

marzo 2005:

"

3.1. Nel momento dell'incidente stradale del

4.5.04 il segmento cervicale (come quello lombare) della colonna erano alterati

nel senso della degenerazione (cfr. 2.2.).

3.2. Inoltre esistevano problemi psicosociali ed

emozionali (cfr. l.l.9).

3.3. La forza dell'urto nel tamponamento del

4.5.04 è stata certamente modesta (cfr. l.l.5). Lo conferma, fra l'altro, il

costo molto limitato della riparazione al furgone della Signora __________ (cfr.

l.l.l, atti n. 27 e 28).

3.4. Un incidente con forza d'urto così modesta

come quella del 4.5.04 non può compromettere per sempre le condizioni di salute

di un infortunato, come pretende la signora __________ (cfr. l.4.1) .

3.5 Dato che il segmento cervicale era

compromesso da lesioni degenerative (cfr. 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3), è possibile

che un impatto anche modesto dia luogo a disturbi. Lo dimostrerebbe, in questo

caso, l'alterazione (modesta) della forma della colonna il giorno dopo

l'incidente (cfr. 2.2.2), che potrebbe esser conseguenza del trauma, anche

senza poterlo asserire con assoluta certezza.

3.6. Non è plausibile che un incidente di così

poco conto (dal punto di vista biomeccanico) provochi disturbi ad un anno e

mezzo di distanza e un'invalidità parziale permanente. Gli effetti del modesto

trauma del 4.5.04 sono estinti.

3.7. Ciò non significa che la Signora RI 1 non

abbia disturbi attuali. L'alterazione plurisegmentale degenerativa, quindi non

traumatica, del segmento cervicale (cfr. 2.2.1. 2.2.2, 2.2.3) è evidente e tale

da poter causare disturbi che limitano la capacità lavorativa, specie se il

lavoro è legato ad una posizione scomoda del collo. A cio' si aggiungano le

considerazioni del Dott. __________ (cfr. 1.1.9) circa la struttura psicologica della Signora RI 1, con

particolare riferimento al fatto che "A causa della tendenza alla

cronicizzazione e per la funzione essenzialmente omeostatica del disturbo

somatoforme, le possibilità terapeutiche sono molto limitate.... sarebbe, in

teoria, indicato la ripresa completa dell'attività lavorativa anche per motivi

terapeutici" (p. 2). La piena ripresa dell'attività lavorativa è però

impedita dalla lesione organica del segmento cervicale, le possibilità di

trattamento del quale sono, egualmente, limitate.

3.8. Cessate le conseguenze del modesto trauma da

tamponamento del 4.5.04 rimangono disturbi le cui cause sono di natura

degenerativa e che compromettono la capacità lavorativa della Signora RI 1

grosso modo nella misura del 35-40% dell'80% di cui lavorava prima

dell'incidente. Cio' non come conseguenza del trauma del 4.5.04 ma come sintomo

ed impedimento da parte di lesioni degenerative del segmento cervicale e per

gli aspetti di cui parla il Dott. __________ (cfr. atto 56, 1.1.9). Tali aspetti non sono curabili nel senso

della causa, come non é curabile, nel senso della causa, la lesione

degenerativa cervicale.

3.9. Della lesione lombare non mette conto di

parlare. La Signora RI 1 non ha ricordato nessun disturbo lombare ed il trauma

non può aver avuto nessun effetto, nemmeno transitorio, su un segmento della

colonna potentemente protetto da un corsetto muscolare molto forte.”

(doc. 80,

p. 11-12)

Per

quanto attiene all’ulteriore procedere terapeutico, il Prof. dott. __________,

rispondendo a una specifica domanda proposta dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 77), ha

segnatamente escluso che una termocoagulazione dell'innervazione delle faccette

articolari possa essere ritenuta una terapia adeguata:

"

Le possibilità terapeutiche della spondilosi

cervicale sono limitate e sporadiche nella loro applicazione. Il fatto che la

signora RI 1 non sia obbligata a lavorare tutto il giorno è parte di una

riflessione terapeutica. Si consiglia l'uso del collare durante le ore di

lavoro e quand'è alla guida, talora l'uso di un analgesico. Nessun massaggio,

nessuna manipolazione, e nemmeno nessun'infiltrazione, perché i disturbi sono

talmente diffusi che non possono esser riferiti ad un segmento cervicale

preciso. Si tenga presente che oggi la signora RI 1 si lamenta in prima linea

di dolori alla nuca diffusi, insonnia, difficoltà di concentrazione. Ancor

meno indicata è la termocoagulazione dell'innervazione delle faccette

articolari."

(doc. 80,

p. 12s. – il corsivo è del redattore)

Le

conclusioni a cui è pervenuto il sanitario consultato dall’amministrazione,

sono state oggetto di critiche da parte della dott.ssa __________, secondo la

quale l’incidente stradale - “seppur con una cinetica non importante” -

ha slatentizzato il preesistente stato degenerativo della colonna cervicale

(allegato al doc. 82 – il corsivo è del redattore).

A detta

della curante, “la sindrome algica tuttora presente è … legata con nesso

causale a questo, la sindrome somatoforme è pure insorta in seguito

all’infortunio.” (allegato al doc. 82).

Il 13

marzo 2006, la ricorrente ha privatamente consultato il Prof. dott. __________,

Primario del Servizio __________.

Nel suo

rapporto del 14 marzo 2006, egli ha dichiarato di non credere, citiamo: “… che

si possa semplicemente attribuire il problema attuale alle lesioni preesistenti

e non condividiamo l’idea che si possa parlare in un caso del genere di uno

status quo sine. Pensiamo al contrario che il caso debba essere indagato

secondo criteri moderni dell’ISIS al fine di stabilire il generatore dei dolori

che, se articolare, potrebbe essere suscettibile di un trattamento mirato di

termocoagulazione per radiofrequenze. In tal senso e dopo aver chiarito la

questione dal punto di vista assicurativo (la signora dispone di un legale con

esperienze in questo settore) Le consigliamo di riferirla al Prof. Dr. med. __________,

Centro anti-dolore, Clinique __________, __________, per l’approfondimento e

l’eventuale terapia.” (allegato al doc. 95).

Il chirurgo

ortopedico dott. __________ ha criticamente commentato il contenuto del referto

del Prof. __________ nei seguenti termini:

" il

protocollo ISIS è sicuramente indicato per valutare a livello della colonna

cervicale quali sono i segmenti dolorosi quando siamo in presenza di lesioni degenerative

multiple al fine di stabilire su quale segmento si debba intervenire. Questo

protocollo permette quindi di valutare con precisione quale segmento della

colonna cervicale deve essere curato, per esempio con termocoagulazione o con un intervento chirurgico. Questo non

permette però assolutamente di disquisire sulla causalità, infatti

le infiltrazioni di prova a livello delle articolazioni faccettarie non

permettono assolutamente di dire se i dolori derivano da conseguenze post

infortunistiche oppure da lesioni degenerative. Ne consegue che l'affermazione

del prof. __________, secondo cui non si può stabilire che lo status quo­ sine

è stato raggiunto e che quindi si deve procedere ad ulteriori schiarimenti con

delle infiltrazioni di prova è assolutamente privo di logica."

(doc. 99, p. 1)

Per

quanto attiene all’ulteriore procedere proposto dal dott. __________, il medico

__________ dell’CO 1 ha osservato quanto segue:

"

Il riassunto dell'anamnesi di questa paziente

prodotto dal prof. __________

non corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti e non trova nessun

riscontro oggettivo se si pro­cede ad analisi accurata di tutto il dossier

medico in possesso della CO 1. Per

quanto attiene al problema della causalità ribadisco che il prof. __________ in pratica non prende

nessuna posizione sulla causalità, rispettivamente dice che lo status quo-sine

non è raggiunto ma, non spiega il perché. Anziché dare delle spiegazioni, egli

propone di effettuare degli schiarimenti diagnostici tramite infiltrazioni.

Questi schiarimenti non sono assolutamente atti a valutare i proble­mi della

causalità.

Mi preme ancora sottolineare che, in occasione

della prima visita medico-__________ effettuata in __________, l'assicurata

dichiarava che i dolori al collo erano praticamente spariti, i dolori alla

schiena al livello lombare erano descritti dall'assicurata come i suoi dolori

di sempre. Per quanto attiene ai così detti sintomi tipici come vertigini,

nausea, fischio alle orecchie e così via si tenta nel rapporto del prof. __________ del marzo 2006 di suggerire

che questi sintomi sarebbero ap­punto apparsi, al massimo, 24 ore dopo

l'evento. Del tinnitus non c'è nessuna traccia, e nemmeno delle vertigini.

Effettivamente l'assicurata dichiara il 22.6.2004 che avrebbe avuto nausea dopo

l'infortunio, non dichiara però gli altri sintomi tipici, la nausea è poi

sparita in quanto non è mai più stata evocata dall'assicurata.

Già il 5.5.2004, nel rapporto iniziale da parte

della dott.ssa __________ non si certificava la presenza di questi sintomi

tipici ma soltanto di dolori cervicali e lombari.

Da ultimo, anche le parestesie non si sono

presentate il giorno seguente, come sostenuto dal prof.

__________ (che del resto non può far altro che,

riportare nell'anamnesi quanto dichiarato dalla paziente stessa) ma la prima

traccia è in occasione della visita medico-__________ effettuata nel febbraio

2005, dove la paziente dichiara appunto che da un po' si addormentano anche le dita delle mani. Anche, in occasione del

consulto effettuato dal dott. __________ circa 4 mesi dopo l'evento

infortunistico, non vi è traccia delle parestesie."

(doc. 99,

p. 2)

2.11. Un’attenta

valutazione della documentazione medica agli atti - riassunta al precedente

considerando - consente di affermare che nessun sanitario é riuscito a

oggettivare delle lesioni morfologiche di natura post-traumatica,

suscettibili di spiegare a sufficienza la sintomatologia accusata da RI 1,

nonostante essa sia stata sottoposta ad accurate misure diagnostiche.

In questo

contesto, il TCA constata che la colonna vertebrale dell’assicurata è stata approfonditamente

investigata, nella sua totalità, mediante delle RMN eseguite, rispettivamente, il

2 agosto (rachide lombare; doc. 15), il 28 agosto (rachide cervicale; doc. 20)

e l’8 ottobre 2004 (rachide toracale; doc. 41).

Tutti gli

accertamenti hanno posto in luce la presenza di alterazioni degenerative

plurisegmentali, segnatamente a livello cervicale (cfr. doc. 20: “importanti

alterazioni di discartrosi della colonna cervicale con un esordio di stenosi

del canale a livello di C4-C5 ed in sede retrosomatica di C5. Si illustrano

diverse focalità erniarie che indentano il midollo spinale ad es. a livello di

C4-C5 dal lato sinistro, a livello di C5-C6 dal lato destro, a livello di C6-C7

più in sede centrale. Ripercussione sui neuroforami di C4 destro, C5 sinistro,

C6 destro.”).

Questi

reperti, a mente dei sanitari che si sono interessati al caso di RI 1, sono preesistenti

all’evento infortunistico in discussione (cfr. doc. 62: “… abbiamo a

disposizione radiografie della colonna cervicale effettuate il 5.5.2004 che

possiamo paragonare con quelle effettuate il 3.4.2003, queste radiografie sono esattamente

sovrapponibili, già nel 2003 vi erano importanti lesioni degenerative

diffuse in tutta la colonna cervicale, l’unico cambiamento è la rettitudine

della colonna cervicale nelle proiezioni laterali del 5.5.2004. Anche alle

radiografie della colonna lombare sono presenti, per la data del 3.4.2004 come

pure per il 5.5.2004, importanti lesioni degenerative invariate a livello

della colonna lombare.”; doc. 80, p. 11: “Nel momento dell’incidente

stradale del 4.5.04 il segmento cervicale (come quello lombare) della colonna

erano alterati nel senso della degenerazione.”; allegato al doc. 82: “…, ha

senz’altro riattivato una situazione degenerativa alla colonna

cervico-toracale antecedente all’infortunio.” – il corsivo è del

redattore).

Lo

scrivente Tribunale ritiene pertanto dimostrato, perlomeno secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, in

coincidenza con la chiusura del caso da parte dell’INSAI, trascorsi poco meno

di due anni dall’evento traumatico, non presentava più alcun postumo infortunistico oggettivabile (ritenuto che, nella misura in cui i disturbi risentiti

dall’assicurata hanno un’origine organica, quest’ultima è di natura

squisitamente morbosa).

2.12. Secondo la

dott.ssa __________, il sinistro assicurato ha giocato un ruolo scatenante per

Considerandi

rapporto alla sintomatologia accusata dall’insorgente a livello cervicale e

toracale, la quale continuerebbe a costituirne una naturale conseguenza (cfr.

allegato al doc. 82).

Anche il

Prof. __________ ha fatto valere - senza peraltro fornire spiegazioni in merito

-, che non si può, citiamo: “… parlare in un caso del genere di uno status

quo sine” (allegato al doc. 95).

La loro

opinione si trova in contrapposizione con quella espressa dal Prof. dott. __________,

secondo il quale infortunio ha causato un peggioramento soltanto transitorio

della situazione preesistente, con lo status quo sine raggiunto, al più

tardi, trascorsi 12-14 mesi.

La

valutazione del neurochirurgo consultato dall’amministrazione, è conforme alla

dottrina medica dominante.

In

effetti, in base a quest’ultima, dopo traumi quali contusioni o distorsioni, lo

stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi

alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse

mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes

vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,

contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione

della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del

31.

dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995

nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa

C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3

aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere

di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione

del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative

al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi

alcuni mesi dal giorno dell'infortunio).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

Al

riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002

nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza

preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati

sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione

del raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,

welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei

der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht

einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(cfr.

STFA citata, consid. n. 2.2)

Nella

concreta evenienza, è già stato dimostrato che l’evento infortunistico in

questione non ha causato alcun danno strutturale alla colonna vertebrale e che

le alterazioni degenerative che sono state oggettivate, sono preesistenti

all’infortunio del 4 maggio 2004.

I

presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti

affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o

peggioramento di lesioni) non sono pertanto soddisfatti.

Il fatto

che la ricorrente non avrebbe mai sofferto di dolori prima del sinistro del

maggio 2004 (cfr. la medesima certificazione della dott.ssa __________), è

irrilevante, e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dottor B. Zumstein,

spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia

dell'Ospedale cantonale di Winterthur, in una perizia del 23 maggio 2001,

prodotta nella causa C. L., inc. n. 35.2002.40, concernente un'assicurata

trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un

incidente della circolazione stradale, alla quale erano state diagnosticate

delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:

"

(…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule

beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und

dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie

radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu

Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine

Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können,

und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand

über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und

dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer,

die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das

heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die

Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."

(perizia 23.5.2001 del dott. B. Zumstein, p. 8s. – il corsivo è del

redattore)

2.13

Dagli atti

all'inserto si evince che il sinistro assicurato ha interessato soprattutto il

rachide cervicale.

È quindi

utile ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota sentenza S.

(cfr. consid. 2.7.), il TFA si è scostato dal principio appena evocato relativo

ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr. consid. 2.11.), quando

si é in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per

quel che riguarda i traumi equivalenti - cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2).

In

effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non

siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a

qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro

rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

Sulla

base degli atti medici, occorre riconoscere che la ricorrente é rimasta vittima

di un trauma distorsivo alla colonna cervicale.

Tale

diagnosi è stata ritenuta, ad esempio, dal dott. __________, spec. FMH in

ortopedia e chirurgia ortopedica (doc. 11), dal dott. __________, spec. FMH in

neurologia (doc. 21), dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica

(doc. 39, p. 2), nonché dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia

(allegato al doc. 48).

Del

resto, l'assicurata ha subito un trauma che corrisponde allo svolgimento

classico di un infortunio del tipo "colpo di frusta", ossia un

tamponamento da tergo (cfr., ad esempio, STFA del 14 ottobre 2002 nella causa

M., U 83/02, consid. 3.1, nonché E. Murer,

Distorsionstrauma-HWS ohne sichtbare Folgen: konstruktive Ansätze statt

Schleuderkurs, in SVG-Tagung 2002, Friborgo 2002, p. 2).

Nondimeno, ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i

principi elaborati dall’Alta Corte federale in questo specifico ambito.

Infatti,

secondo il TFA, la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna applicabile

qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale e

l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei disturbi,

contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b:

diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della

memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità

affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).

In una

sentenza del 23 novembre 2004 nella causa B., U 109/04, l'Alta Corte ad esempio

ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un

assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con

conseguente trauma d'accelerazione, aveva tutt’al più lamentato, entro il

termine di latenza massimo di 72 ore dal sinistro, forti dolori occipitali con

irradiazioni alla regione del collo, alla spalla sinistra, al braccio sinistro

e al petto sinistro, nonché lombalgie con irradiazioni alla gamba sinistra:

"

Auch das Vorliegen der Folgen eines (allfälligen)

Traumas der Halswirbelsäule ist zu verneinen: Das erstbehandelnde Spital

X.________ hat am Unfalltag anamnestisch "etwas Kopfschmerz" erhoben

und der Hausarzt berichtete im Bericht vom 9. Juni 2000 davon, dass der

Beschwerdegegner "im Hals-Schultergürtel noch stark verspannt" sei

und "Spontanbewegungen mit HWS/Kopf ... nur spärlich vorhanden"

seien, während die Neurologisch-Neurochirurgische Poliklinik des Spitals

Y.________ im Untersuch vom 3. Mai 2000 in der Anamnese angab, der Versicherte

leide momentan "unter starken occipitalen Schmerzen mit Ausstrahlung in

Nackenbereich sowie in die li Schulter, li Arm, li Brusthälfte, Lumbalgien mit

Ausstrahlung ins li Bein". Weitere typische Beschwerden (wie diffuse

Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Übelkeit,

rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen, Reizbarkeit, Affektlabilität, Depression,

Wesensveränderung; BGE 117 V 360 Erw. 4b; vgl. BGE 119 V 338 Erw. 2) sind

dagegen nicht innert der Latenzzeit von 24 bis höchstens 72 Stunden nach dem

Unfall (RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 Erw. 5e) aufgetreten, sondern wurden erstmals

im November 2002 - d.h. zweieinhalb Jahre nach dem Unfall - von der Klinik

R.________ erwähnt. Damit kann der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem

Unfall und dem für ein Schleudertrauma der HWS typischen Beschwerdebild sowie

der als Folge davon eingetretenen Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nicht ohne

weiteres bejaht werden (BGE 119 V 338 Erw. 1 in fine, 117 V 360 Erw. 4b);“

In

questo stesso senso, cfr. la STFA del 4 marzo 2004 nella causa P., U 204/03,

consid. 2.3, riguardante un assicurato, la cui autovettura era stata tamponata,

che nei trenta minuti successivi al sinistro aveva accusato unicamente dei

dolori alla nuca e alla testa, nonché la STFA del 12 ottobre 2005 nella causa

C., U 37/05, in cui la Corte federale ha confermato che i disturbi a livello

della nuca o alla colonna cervicale devono apparire entro le 72 ore successive

all’infortunio.

In una recente sentenza

del 12 ottobre 2006 nella causa G., U 350/04, consid. 6.2 e 6.3, il TFA ha ancora

negato l’applicabilità della giurisprudenza relativa ai traumi d’accelerazione

del rachide cervicale, siccome l’assicurata, nelle prime 72 ore dopo

l’incidente, aveva sì lamentato dolori alla nuca e alle spalle, tuttavia,

citiamo: “alcuni degli altri sintomi si sono manifestati soltanto in maniera

sporadica – quindi non in modo frequente e persistente, come preteso dalla

giurisprudenza (sentenza del 29 ottobre 2002 in re S., U 22/01, consid. 6.2) -,

mentre altri ancora solo tardivamente, circa 2/3 anni dopo l’incidente.”.

Nella concreta evenienza, il Prof. dott. __________ ha in proposito rilevato che, citiamo: “i

disturbi insorti subito dopo il tamponamento sono stati protocollati (e quindi

anche descritti) in maniera non congruente.” (doc. 80, p. 6).

Il TCA

non può che condividere questa sua osservazione.

In

effetti, nel rapporto della dott.ssa __________ relativo alla consultazione del

5.

maggio 2004, si fa accenno unicamente a dolori cervicali e lombari (doc. 2).

Interrogata

da un ispettore dell’CO 1 il 22 giugno 2004 - trascorso un mese e mezzo

dall’infortunio -, RI 1 ha raccontato di lamentare dolore alla nuca, al collo

fino alla regione lombare, di avere la testa pesante e di essere giù di morale

(doc. 6).

Il dott. __________,

con il suo referto del 7 luglio 2004, riferisce circa la presenza di due punti

dolenti, a livello cervicale e a quello lombare, di una sensazione di nausea e

di disturbi visivi (doc. 11).

Nel

referto 27 agosto 2004 del neurologo dott. __________ non si fa più accenno a

nausea e a difficoltà visive, ma viene refertata la presenza di dolori

irradianti a tutto il rachide, di una tendenza alla posizione viziosa a livello

cervicale con conseguente dolore tendomuscolare a livello toracico, nonché a

uno stato depressivo, in parte reattivo a un importante conflitto coniugale,

sintomi abbandonici con idee suicidali (doc. 21).

In

occasione della visita di controllo del 30 settembre 2004, la ricorrente ha dichiarato

che il tono basso dell’umore rilevato dal dott. __________ era legato alla

scomparsa, il giorno precedente la consultazione, di una sua amica. Essa ha

inoltre fatto stato della scomparsa dei dolori muscolari al collo, di dolori

lombari rimasti invariati e dell’apparizione di dolori nella zona

interscapolare di una gravità tale da impedire di sonno (doc. 39).

Durante

il soggiorno 2 dicembre-23 dicembre 2004 presso il Centro di riabilitazione di __________

viene attestata la presenza di una sindrome cervicale e cervico-toracale

accompagnata da insonnia, cefalea e, alle volte, palpitazioni, nonché, per la

prima volta, di difficoltà neuropsicologiche (cfr. doc. 48).

Dalla

relazione 9 febbraio 2005 del dott. __________ si evince che l’assicurata si

era lamentata di importanti dolori a livello dorsale, di insonnia, nonché,

novità, di un senso di addormentamento delle dita IV e V di entrambe le mani e

di tutto il braccio sinistro (doc. 53).

Nel

referto 18 aprile 2005 dello stesso medico fiduciario, afferente alla visita di

controllo del 6 aprile 2005, eseguita alla presenza della dott.ssa __________,

si fa stato sempre dei medesimi disturbi (doc. 62).

In

occasione della perizia esperita dal Prof. dott. __________ (27 ottobre 2005),

infine, RI 1 ha sostenuto di soffrire di insonnia, di insofferenza e

ipereccitabilità ai rumori, di difficoltà di concentrazione e di memoria, così

come di dolori crampiformi alla nuca con addormentamento del IV e V dito delle

mani nella posizione sdraiata (doc. 80, p. 8).

Analogamente

alla fattispecie di cui alla già citata STFA del 12 ottobre 2006 nella

causa G., in concreto, occorre ritenere che taluni disturbi (ad

esempio, la nausea, la cefalea oppure i disturbi visivi) si sono presentati in maniera

discontinua, mentre altri (ad esempio, le difficoltà neuropsicologiche, la

sensazione di addormentamento delle estremità superiori oppure

l’ipersensibilità ai rumori) si sono manifestati trascorsi alcuni mesi dalla

data dell’infortunio.

Con la

propria impugnativa, l’insorgente rimprovera all’Istituto assicuratore convenuto

di non avere sottoposto al suo medico curante l’apposito formulario predisposto

da ASA/SUVA/Santésuisse (cfr. doc. A 4), circostanza che avrebbe impedito alla

dott.ssa __________ di essere messa, citiamo: “… nella possibilità d’indicare i

disturbi neuropsicologici presentati dall’assicurata.” (I, p. 7).

In

proposito, questo Tribunale si limita ad osservare che, successivamente alla

prima consultazione del 5 maggio 2004 presso la dott.ssa __________, RI 1 è

stata visitata da numerosi altri sanitari (il dott. __________, il dott. __________

e il dott. __________) che nei loro referti non hanno indicato la presenza di

disturbi neuropsicologici.

D’altronde,

l’assicurata stessa, chiamata il 24 giugno 2004 a compilare il “formulario per

l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale”, non ha

affatto segnalato l’esistenza di difficoltà a questo livello (cfr. doc. 6).

L’insorgenza

di disturbi neuropsicologici in stretta relazione temporale con l’evento

infortunistico assicurato, non è quindi documentata.

Nel suo

rapporto datato 14 marzo 2006, il Prof. dott. __________ ha tra l’altro

sostenuto che la ricorrente, già a partire dal giorno seguente quello del

sinistro, citiamo: “… iniziò ad avvertire dolori nel segmento cervicale con

coinvolgimento degli arti superiori (versante ulnare dell’avambraccio e della

mano), con tinnitus, nausea e disturbi dell’equilibrio.” (allegato al doc. 95).

Quanto

affermato dal neurochirurgo trova un riscontro (molto) parziale nella pregressa

documentazione medica e, pertanto, non può essergli riconosciuto valore

probante.

In

effetti - così come ha pertinentemente rilevato il medico fiduciario dell’CO 1 (doc.

99) - in nessuno dei referti medici agli atti figura che RI 1 avrebbe sofferto

di un tinnito oppure di disturbi dell’equilibrio, rispettivamente, un coinvolgimento

degli arti superiori è stato refertato soltanto in occasione della visita __________

di controllo del 7 febbraio 2005, trascorsi ben nove mesi dal sinistro in questione

(doc. 53, p. 2: “…, ultimamente le si addormentano anche le dita IV e V

alle due mani e anche tutto il braccio sinistro che però si risveglia

spontaneamente.” – il corsivo è del redattore).

In questo

contesto, occorre inoltre segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, va

attribuita una particolare importanza alle certificazioni mediche allestite

nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive

della sintomatologia iniziale (disturbi apparsi nei primi tre giorni) possono

essere inaffidabili (cfr. STFA del 22 dicembre 2003 nella causa M., U 57/03,

consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probante, per quanto

concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza

su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla

paziente stessa).

È vero

che, nei mesi immediatamente successivi all’infortunio, l’assicurata ha

manifestato dei problemi di natura psichica, i quali, nella forma di

depressioni, fanno anch’essi parte del catalogo di disturbi che vengono

frequentemente refertati in caso di trauma d’accelerazione al rachide

cervicale, di modo che vengono definiti tipici dalla giurisprudenza federale

(cfr. HAVE 2003, p. 339, DTF 117 V 360 consid. 1b e RAMI 2001 U 412, p. 79).

Tuttavia,

nel caso concreto, si è in presenza di un’affezione psichica – un disturbo

somatoforme persistente (cfr. doc. 56) -, che non fa parte del quadro tipico

dei disturbi di un trauma d’accelerazione cervicale, così come l’Alta Corte federale

ha già avuto modo di precisare in una sentenza del 10 aprile 2006 nella causa

F., U 177/05, consid. 4.2:

"

Somatoforme Schmerzstörungen können zwar im

Anschluss an Schleudertraumen und schleudertraumaähnliche Verletzungen der HWS

auftreten, gehören jedoch nicht zum typischen Beschwerdebild dieser

Verletzungen, weil sie - anders als depressive Verstimmungen - nur unter

ganz bestimmten Voraussetzungen, insbesondere in Verbindung mit emotionalen

Konflikten oder psychosozialen Problemen auftreten (Dilling/Mombour/Schmidt

[Hrsg.], Weltgesundheitsorganisation [WHO], Internationale Klassifikation

psychischer Störungen, Übersetzung der 10. Revision [1992] der International

Classification of Diseases, ICD-10 Kapitel V [F], Klinisch-diagnostische

Leitlinien, 4. Aufl., Bern 2000, S. 191; vgl. auch

Känel/Gander/Egle/Buddenberg, Differenzielle Diagnostik chronischer

Schmerzsyndrome am Bewegungsapparat - Codierung nach ICD 10, in: Schweizerische

Rundschau für Medizin "Praxis", 2002 S. 541 ff.).“

(il

corsivo é del redattore)

Pertanto,

posto che anche nel caso di specie sono presenti quei fattori psicosociali a

cui fa riferimento il TFA (cfr. doc. 56, p. 2: “Si tratta con grande

probabilità di un disturbo somatoforme persistente insorto nel contesto di

problemi psicosociali ed emozionali, negati dall’interessata, che tende ad

opporre resistenza ai tentativi di discutere la possibilità di queste cause e

mostra crescente irritazione per l’insuccesso a persuadere i medici della

natura essenzialmente fisica dei suoi disturbi. Dal momento dell’infortunio si

è progressivamente stabilizzato un quadro sintomatologico che corrisponde a

menomazioni soggettive costanti. Il decorso sfavorevole è probabilmente anche

in relazione con dei fattori psicosociali, quali la precaria situazione

finanziaria (del marito), la necessità di “arrivare alla pensione”, la

responsabilità per il sostentamento della famiglia.” – il corsivo è del

redattore), nella misura in cui non si tratta di una problematica psichica che

si trova in stretta relazione con una distorsione alla colonna cervicale, la

valutazione dell’adeguatezza andrà eseguita in applicazione della

giurisprudenza di cui alla DTF 115 V 133 (cfr. consid. 2.14.).

Alla luce

di quanto precede, in ossequio alla suevocata giurisprudenza federale, a

ragione, dunque, la questione della causalità è stata risolta secondo le regole

ordinarie (cfr. consid. 2.11.), anziché in applicazione della giurisprudenza

specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta", e, in

questo senso - apparendo i disturbi lamentati dalla ricorrente privi di

sufficiente sostrato organico - va negata l'esistenza di un nesso di causalità

naturale con l'infortunio assicurato.

2.14

Lo psichiatra

dott. __________, nella sua perizia del 7 marzo 2003, non si è pronunciato

chiaramente a proposito dell’esistenza o meno di un nesso di causalità naturale

tra la diagnosticata patologia psichica e l’infortunio del 4 maggio 2004 (cfr.

doc. 56).

Tale

questione non merita comunque di essere maggiormente approfondita in quanto nel

presente caso non è data, così come verrà meglio dimostrato in seguito,

l'adeguatezza del nesso di causalità.

Nell'esame

dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla

classificazione dell'infortunio occorso alla ricorrente.

La

dinamica dell’incidente stradale del 4 maggio 2004 non è mai stata oggetto di

discussione tra le parti e si evince, in particolare, dal “formulario per

l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale”, che

l’assicurata ha sottoscritto il 22 giugno 2004:

"

Comunque la fattispecie è chiara e c’è anche un

rapporto di polizia. Alle 17.30, dopo il lavoro stavo tornando a casa. Passo

tutti i giorni da __________. Nel punto in cui c’è la rotonda dalla quale si

prende la strada per il __________, mi sono fermata poiché la colonna davanti a

me si era fermata. Purtroppo quel signore che c’era dietro di me non ha frenato

e mi ha tamponato.

Ho cercato di aggrapparmi al volante poiché mi

sono accorta all’ultimo momento che stavo per essere tamponata, ma il colpo è

stato talmente forte che ho riportato lo stesso subito dolori al collo.”

(doc. 6)

Chiamato

ora a classificare questo sinistro, lo scrivente Tribunale ritiene che si

tratti di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli

infortuni leggeri o insignificanti, conformemente a una ormai consolidata

prassi federale (cfr. STFA del 6 novembre 2002 nella causa G., U 99/01, consid.

4.1

: "Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der

Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber eher an der Grenze zu den leichten

Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in

der Regel als mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen

qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai 2002, U

339/01)" – il corsivo è del redattore; cfr., pure, STFA del 21 giugno 1999

nella causa E., U 128/98, consid. 3 e riferimenti; U.

Müller, Die Rechtsprechung des EVG zum adäquaten Kausalzusammenhang beim sog. Schleudertrauma

der HWS: Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in SZS 2001, p. 431ss.).

Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid.

2.6.3

.

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

In una

sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un

assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da

tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria

degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per ammettere

l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa di tre

fattori (cfr., per dei casi analoghi, la STFA del 6 dicembre 2004 nella causa

S., U 158/04, consid. 2.4 e la STCA del 28 settembre 2001 nella causa C., inc.

n. 35.2000.20, consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio del 17 ottobre

2002, U 371/01; per un caso in cui, trattandosi di un infortunio di grado medio

al limite della categoria degli infortuni leggeri, la Corte federale non ha

ritenuto sufficiente la presenza di due soli fattori di rilievo, cfr. la STFA

del 16 dicembre 2005 nella causa S., U 294/05).

Va

preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i

postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e

RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

D’altro

canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la

giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e

non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29

consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).

In

concreto, in considerazione la circostanza che, trascorsi al più tardi 14 mesi

dal sinistro, RI 1 non presentava più alcun postumo infortunistico di natura

organica (cfr., in proposito, i consid. 2.11. e 2.12. di questa sentenza),

l’unico fattore che potrebbe eventualmente entrare in linea di conto é quello

delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio.

Tuttavia,

questa Corte non può individuare nel modo in cui si è svolto l’infortunio in

questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una

particolare spettacolarità: in fondo, si é trattato di un "normale” incidente

della circolazione stradale.

A titolo

di confronto, il TFA non ne ha ammesso la presenza, trattandosi di un incidente

stradale in cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata uscì di

strada, salì su di una scarpata e si rovesciò. L’assicurata riportò un trauma

cerebrale e delle contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto

1996.

nella causa H., inedita).

Per scrupolo

di completezza, va segnalato che neppure il criterio della

gravità o la particolare caratteristica delle lesioni lamentate, può

considerarsi soddisfatto.

In

proposito, va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di

trauma d’accelerazione cervicale non consente, di per sé, di ritenere adempiuto

tale fattore.

Perché

ciò sia il caso, è necessaria la particolare rilevanza della sintomatologia

legata ad un trauma del tipo “colpo di frusta” oppure particolari circostanze

(ad esempio, una posizione sfavorevole del corpo) suscettibili di influenzare

il quadro clinico (cfr. STFA del 10 settembre 2003 nella causa F., U 343/02,

consid. 4.3 e riferimenti ivi menzionati), presupposti non realizzati nel caso

di specie.

In simili

condizioni, occorre concludere che l’evento del 4 maggio 2004 non ha avuto,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato

decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici presentati da RI 1:

l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.

In queste

condizioni, la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non può essere

ritenuta impegnata al riguardo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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