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Decisione

35.2006.68

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 gennaio 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 23

ottobre 2006 l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni (VI).

1.6. Il 27

ottobre e 20 novembre 2006, questa Corte ha interpellato il dott. __________,

dirigente medico presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale

cantonale di San Gallo, allo scopo di

chiarire il ruolo causale eventualmente giocato dal sinistro del 5 ottobre 2003

(VII e XII).

Le

risposte da lui fornite datano, rispettivamente, del 3 e del 22 novembre 2006

(IX e XIII).

Alle

parti è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (XI e XV).

1.7. Nel corso

del mese di dicembre 2006, il TCA ha invitato il dott. __________ a rispondere

ad alcune domande inerenti le modalità con le quali sono apparsi i disturbi

alla spalla destra (XVIII).

La sua

risposta è pervenuta il 18 dicembre 2006 (XX + allegato).

L’assicuratore

LAINF convenuto si è espresso al proposito in data 22 dicembre 2006 (XXII),

mentre il ricorrente, da parte sua, è rimasto silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre termine

alle proprie prestazioni a far tempo dal 26 febbraio 2004 oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento

della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. L'assicuratore

LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio

assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed

adeguato.

2.4.1. In caso di infortunio, il legame

di causalità naturale è da considerarsi adempiuto qualora

si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non

si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non

occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno

alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri

fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica

dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua

non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi

si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio

non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

Questi

concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella

causa D., U 187/04.

2.4.2. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Dalle

tavole processuali emerge che la decisione presa dall’ l’assicuratore

infortuni di considerare raggiunto lo status quo sine a margine

dell’evento infortunistico assicurato a contare dal 26

febbraio 2004, è fondata sulle certificazioni dei suoi due medici fiduciari.

In

effetti, preso atto del contenuto del rapporto 27 febbraio 2004 del dott. __________,

responsabile del Team di chirurgia del ginocchio e della spalla presso l’Ospedale

cantonale di __________ (cfr. doc. 6), il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, con nota manoscritta del 29 marzo 2004 (il cui testo non

è di facile comprensione), ha sostenuto, in sostanza, che il prospettato

intervento chirurgico, poi effettivamente eseguito il 30 aprile 2004, non

sarebbe stato determinato dalle conseguenze del sinistro del 5 ottobre 2003, ma

piuttosto dallo stato degenerativo preesistente (doc. 7).

Prima di

procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha interpellato il dott. __________,

medico-chirurgo, il quale, con rapporto del 9 agosto 2004, ha avallato la

posizione nel frattempo assunta dalla sua mandante:

"

La posizione assunta da __________ risulta

corretta:

intanto vi è un asserito infortunio risalente al

5.10.2003, notificato solo il 18.12.2003 e questo lasso di tempo risulta troppo

importante qualora l’evento infortunistico avesse causato la rottura del

tendine del sottoscapolare poiché la sintomatologia sarebbe stata acuta,

eclatante ed immediata e non avrebbe permesso di richiedere un esame clinico a

distanza di due mesi; è fondato quindi il fatto che, per l’asserito infortunio

del 5.10.2003, alla luce delle considerazioni sopra esposte e sul reperto

preoperatorio del dott. __________, __________ declini la propria

responsabilità oltre la data del 26.2.2004.

Altro aspetto sul quale __________ non è tenuta

ad entrare in argomento è se quanto rilevato durante l’atto operatorio

corrisponda in tutto e per tutto ai postumi dell’infortunio del 1986 assicurato

probabilmente in Lainf presso un altro assicuratore.”

(doc. 31)

Agli atti

figurano, d’altra parte, alcune certificazioni del dott. __________, ossia

dello specialista che ha eseguito l’intervento operatorio del 30 aprile 2004.

In

occasione del consulto del 26 febbraio 2004, il dott. __________, dopo avere

diagnosticato, alla luce delle risultanze dell’esame di artro-RMN del 29

dicembre 2003, una rottura totale del tendine del muscolo sottoscapolare, una

lesione dello SLAP di I. grado, nonché un impingement sottoacromiale su

artrosi dell’articolazione acromio-claveare, ha espresso le considerazioni

seguenti:

"

Bei Herrn RI 1 besteht bei Status nach Operation

nach Trillat 1986 nun eine Totalruptur der Subscapularissehne. Ausmass der

degenerativen Veränderungen und der Grad der retraktion der Sehne sprechen

meines Erachtens für ein bereits schon länger zurückliegendes Problem im

Bereich der Subscapularissehne. Herr RI 1 berichtet zwar bezüglich des

Schultergelenkes beschwerdefrei gewesen zu sein, zeigt jedoch bei die

körperlichen Untersuchung unwillkürliche Ausweichbewegungen bei der

spezifischen Testung des Subscapularis, so dass vermutet werden darf, dass

diese Bewegungen bereits über Jahre hinweg eingeübt worden sind.“

(doc. 6)

Lo

stesso specialista, al quale l’amministrazione aveva trasmesso copia dello

scritto del 13 aprile 2004, in cui si dichiarava raggiunto lo status quo

sine a far tempo dal 26 febbraio 2004 (doc. 8), in data 21 aprile 2004, ha sottolineato

quanto segue, citiamo:

"

Da die Operation von 1986 bei rezidivierenden

Schulterluxationen nach traumatischer Schultererstluxation rechts durchgeführt

wurde und es sich aktuell um einen erneuten traumabedingten Rückfall des selben

Leidens handelt, ist meines Erachtens auch die weitere Therapie als Behandlung

einer Unfallfolge einzustufen.“

(doc.

11; cfr. pure il doc. 32)

In corso

di causa, questa Corte si è rivolta al dott. __________ nei seguenti termini:

"

(…)

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass dieses Gericht

im Streitfall zwischen der CO 1 (Nachfolgerin der __________) und Ihrem

Patienten, Herrn RI 1, __________, zu entscheiden hat.

(…).

Ich möchte Sie nun bitten, im Rahmen des

Ermittlungsverfahrens folgende Fragen zu beantworten:

1. Welche waren die Folgen des 1986 durch Herrn RI

1 erlittenen Unfalls?

Considerandi

2.

Welche eventuellen Unfallfolgen sind

geblieben?

3.

Wie lautet die Diagnose in Bezug auf den

zweiten Unfall vom 3.10.2003?

4.

Kann man Ihrer Meinung nach mit überwiegender Wahrscheinlichkeit

bestätigen, dass die nach dem Unfall im Jahr 2003

diagnostizierten Körperschäden ausschliesslich auf eine Krankheit

oder Degenerationserscheinungen zurückzuführen sind?

5.

Welche ursächliche Rolle spielte der Vorfall

vom 3.10.2003?

6.

Kann man Ihrer Meinung nach mit überwiegender Wahrscheinlichkeit

bestätigen, dass der Gesundheitszustand vor dem Ereignis

im Jahr 2003 bereits derart geschädigt war, dass zur Verursachung

des Körperschadens auch ein unbedeutender Vorfall des

normalen Alltagslebens ausgereicht hätte?“

(VII)

Queste

le risposte da lui fornite il 3 novembre 2006:

"

1.

Welche waren die Folgen des 1986 durch Herrn RI

1.

erlittenen Unfalls?

Bei Herrn RI 1 wurden rechtsseitig im Alter von 19 Jahren 1986 bei posttraumatischen

rezidivierenden vorderen Schulterluxationen rechts eine Operation nach Trillat

durchgeführt. Nach diesem Eingriff war der Patient nach seinen Angaben

beschwerdefrei.

2.

Welche eventuellen Unfallfolgen sind

geblieben?

Nach Angaben des Patienten bestanden keine

Beschwerden bis zum erneuten Unfallereignis am 03.10.03. Aufgrund der

kernspintomographischen und klinischen Befunde vom 26.02.04 muss jedoch von

einer zwischenzeitlich entstandenen chronischen Schädigung von Muskulatur und

Sehne des Musculus subscapularis ausgegangen werden.

3.

Wie lautet die Diagnose in Bezug auf den

zweiten Unfall vom 03.10.03? Instabilität der

Bicepssehne bei SLAP-Läsion I und Pulley-Läsion bei chronischer

Subscapularissehnenruptur bei Status nach Operation nach Trillat Schulter

rechts 1986.

4.

Kann man Ihrer Meinung nach mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit bestätigen, dass die nach dem Unfall vom Jahr 2003

diagnostizierten Körperschäden ausschliesslich auf eine Krankheit oder

Degenerationserscheinungen zurückzuführen sind? Davon

ausgehend, dass es sich bei der Operation 1986 um einen traumabedingten

Eingriff handelte, muss meines Erachtens davon ausgegangen werden, dass es sich

nach dem Unfall vom Oktober 2003 um eine unfallbedingte Verschlechterung des

Vorzustandes gehandelt hat. Die nachgewiesenen Veränderungen sind meines

Erachtens traumabedingt.

5.

Welche ursächliche Rolle spielte der Vorfall

vom 03.10.03?

Durch das Unfallereignis vom 03.10.03 ist es zu

einer Verschlechterung des vorbestehenden chronifizierten posttraumatischen

Zustandes gekommen.

6.

Kann man Ihrer Meinung nach mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit bestätigen, dass der Gesundheitszustand vor dem Ereignis im

Jahr 2003 bereits derart geschädigt war, dass zur Verursachung des

Körperschadens auch ein unbedeutender Vorfall des normalen Alltagslebens

ausgereicht hätte?

Aufgrund der kernspintomographischen und

intraoperativen Befunde ist meines Erachtens davon auszugehen, dass die

Funktion des Schultergelenkes insbesondere bezüglich Innenrota­tion gegen

Widerstand und Abheben des Armes hinter dem Rücken bereits vorbestehend

eingeschränkt war. Zudem zeigte Herr RI 1 bereits anlässlich der Konsultation am __________ unwillkürliche

Ausweichbewegungen bei der spezifischen Testung des Subscapularis, so dass

vermutet werden konnte, dass diese Bewegungen bereits über Jahre hinweg

eingeübt worden waren. Üblicherweise werden derartige Ausweichbewegungen nicht

innerhalb weniger Monate erlernt und schmerzfrei ausgeführt."

(IX)

In data 20 novembre 2006,

il TCA ha di nuovo preso contatto con lo specialista __________, il quale è

stato invitato a pronunciarsi in merito all’eventuale raggiungimento dello status

quo ante vel sine a margine del sinistro dell’ottobre 2003 (XII).

Con certificazione del 22

novembre 2006, il dott. __________ ha affermato che, a suo avviso, l’infortunio

del 5 ottobre 2003 ha provocato un peggioramento direzionale della situazione

preesistente alla spalla destra (“eine richtungsgebende Verschlimmerung der

vorbestehenden Situation am rechten Schultergelenk”) e, d’altra parte, che,

al momento in cui l’assicuratore infortuni ha deciso la chiusura del caso (26 febbraio

2004), l’evento assicurato non aveva certamente ancora esaurito il proprio

ruolo causale (“Somit ist am 26.02.04, also 2 Monate vor diesem Eingriff,

mit Sicherheit der Status quo ante vel sine nicht erreicht gewesen.”)

(XIII).

2.6

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Agli atti

figurano, da un canto, i rapporti del dott. __________, specialista curante

dell’assicurato e, d'altro canto, le certificazioni dei dottori __________ e __________,

medici fiduciari della CO 1.

Di

principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione

nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,

secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore

probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto

che la sua provenienza.

Ora, pur

tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - va

riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc), resta il fatto che l'opinione espressa dal dott. __________, al quale questa Corte ha peraltro chiesto ulteriori precisazioni in

corso di causa (cfr. consid. 1.6.), secondo cui all’evento del 5 ottobre 2003

va imputato un peggioramento direzionale dello stato preesistente della

spalla destra, di modo che esso ha continuato a giocare un ruolo causale anche oltre

il 25 febbraio 2004, risulta

essere più convincente rispetto a quella sostenuta dai medici interpellati

dall’assicuratore convenuto.

In primo

luogo, il dott. __________ è responsabile della chirurgia della spalla presso

la Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale cantonale di __________ e va perciò considerato

come particolarmente qualificato ad esprimersi nella materia che qui interessa.

D’altro canto, egli è lo

specialista che ha eseguito l’intervento chirurgico del 30

aprile 2004 e, pertanto, contrariamente ai medici consultati dall’amministrazione,

che non hanno neppure avuto occasione di visitare personalmente il ricorrente,

si è trovato in una posizione privilegiata per valutare l’eziologia dei

disturbi presentati da RI 1.

Inoltre,

il valore probatorio dei suoi referti non può essere scalfito dalla laconica

nota manoscritta del dott. __________ (doc. 7), né dal rapporto 9 agosto 2004

del dott. __________ (doc. 31).

In

proposito, il TCA rileva che quest’ultimo sanitario ha consigliato all’assicuratore

di dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni, poiché la lesione

del tendine del muscolo sottoscapolare, diagnosticata grazie all’artro-RMN

del 29 dicembre 2003, era preesistente all’infortunio del 5 ottobre 2003 (doc.

31: “Giustamente l’operatore Dott. __________ riferisce che la lesione del

sottoscapolare è da considerare post-traumatica ma comunque (giustamente)

risalente a vecchia data, …”).

Sempre a

suo avviso, qualora il sinistro in questione avesse causato il citato danno

tendineo, la relativa sintomatologia sarebbe stata, citiamo: “acuta, eclatante

ed immediata e non avrebbe permesso di richiedere un esame clinico a distanza

di due mesi.” (doc. 31, p. 2).

A

prescindere dal fatto che RI 1 ha fatto capo ad un medico a distanza di un

mese circa dall’infortunio (il 3 novembre 2003; cfr. allegato a XX), il dott. __________

sembra ignorare che, in occasione dell’intervento artroscopico del 30 aprile

2004, oltre a “pulire” (debridement) il tendine del muscolo sottoscapolare

dalle alterazioni cicatriziali (doc. 13, p. 2), il dott. __________ ha eseguito,

soprattutto, una tenotomia (resezione del tendine), seguita da una tenodesi (fissaggio del moncone tendineo) del tendine del capo

lungo del bicipite, in presenza di una lesione dello SLAP di grado I e di

una lesione della “Poulie” (fr.) o “Pulley” (ingl.) (doc. 13 e 14).

Ora,

rispondendo alle domande postegli da questa Corte, il dott. __________ ha ammesso

la preesistenza del danno interessante la muscolatura e il tendine del muscolo

sottoscapolare (cfr. IX, risposta ai quesiti n. 2 e 6) e, in questa misura, ha

avallato la valutazione espressa dal dott. __________.

D’altro

canto, però, egli ha precisato che la situazione preesistente è stata

peggiorata dall’evento traumatico dell’ottobre 2003, al quale va addebitata l’instabilità

del tendine del capo lungo del bicipite, che è poi stata oggetto

dell’operazione in artroscopia del mese di aprile 2004 (cfr. IX, risposta ai

quesiti n. 3 e 5).

Lo

specialista __________ ha quindi oggettivato e operato un danno alla salute

diverso, ben distinto da quello considerato dal medico di fiducia della CO 1.

Tutto ciò

trova conferma nella risposta che il dott. __________ ha fornito al TCA in data

22.

novembre 2006.

In quella

sede, egli ha in effetti spiegato che il danno provocato dall’infortunio

assicurato è stato sanato soltanto grazie all’intervento del 30 aprile 2004, di

modo che è da escludere che lo status quo ante/sine sarebbe stato

raggiunto già al momento della chiusura del caso da parte dell’amministrazione

(26 febbraio 2004):

"

Der Unfall vom 03.10.03 hat nach meiner Ansicht

eine richtungsgebende Verschlimmerung der vorbestehenden Situation am rechten

Schultergelenk verursacht. In der Folge wurde eine Schulterarthroskopie rechts

mit arthroskopischer Bicepssehnentenotomie und Mini-open-Bicepstenodese am

30.04.04

durchgeführt. Somit ist am 26.02.04, also 2 Monate vor diesem

Eingriff, mit Sicherheit der Status quo ante vel sine nicht erreicht gewesen.

Ansonsten hätte ja kaum ein operativer Eingriff durchgeführt werden müssen.“

(XIII)

Alla

luce di quanto precede, occorre concludere che la valutazione espressa dal

dott. __________ è da considerare perlomeno incompleta e, perciò, non le

si può riconoscere quel valore probatorio che l’amministrazione pretende

attribuirle.

Anche la circostanza che

le radiografie convenzionali eseguite il 4 novembre 2003, secondo il medico

curante, non avevano mostrato, citiamo: “… nuovi elementi comparativamente alle

vecchie lastre, in particolare senza lussazione o sub-lussazione” (cfr.

allegato a XX), non è suscettibile di minare la fondatezza del parere enunciato

dal dott. __________.

Non può essere infatti

dimenticato che le radiografie convenzionali sono utili per la visualizzazione di eventuali alterazioni nei rapporti spaziali

delle strutture ossee, come la riduzione degli spazi intrarticolari, la

risalita della testa omerale, le alterazioni strutturali delle ossa e delle

articolazioni e la presenza di calcificazioni a carico delle inserzioni tendinee

e delle borse.

Per

contro, lo studio delle parti

molli (cuffia dei rotatori e tendine del bicipite) viene invece effettuato

con, in particolare, la risonanza magnetica (cfr. www.occhioclinico.it/occhio/casi/0010com.html).

In ogni

caso, l’artroscopia rimane l’indagine più sensitiva ed accurata per la

visualizzazione e la messa in evidenza anche di piccolissime lesioni della

cuffia dei rotatori (cfr. B.R. Simmen, Die Schulter in der Orthopädie, p. 45,

Eular Verlag 1994)”.

Con le

proprie osservazioni del 24 novembre 2006, relative alla presa di posizione 22

novembre 2006 del dott. __________, l’assicuratore LAINF ha rimproverato a

quest’ultimo di non essersi, citiamo: “… espresso circa la data di estinzione

di detto nesso di causa limitandosi unicamente a mettere in dubbio la data del

26.

febbraio 2004 …” (XV).

In

realtà, il chirurgo ortopedico in questione, affermando che l’evento del 5

ottobre 2003 non aveva esaurito il proprio ruolo causale al 26 febbraio 2004, altro

non ha fatto che rispondere a una precisa domanda di questa Corte (cfr. XII).

Del

resto, il raggiungimento dello status quo ante vel sine, nel caso concreto,

dipende da quello che è stato il decorso post-operatorio, aspetto su cui il

dott. __________ non può pronunciarsi, non avendo egli verosimilmente più

rivisto il paziente (cfr. doc. 17).

In conclusione, tenuto conto, da una parte, che, conformemente a una costante

giurisprudenza, per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario

che l'infortunio rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno

alla salute, di modo che è sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad

altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica

dell'assicurato e ne costituisca, in questo senso, una semplice concausa

(cfr. DTF 112 V 376s. consid. 3a, 115 V 134 consid. 3, 117 V 376s. consid. 3a,

119.

V 337 consid. 1; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 101) e,

dall’altra, che, trattandosi nel caso di specie della soppressione del diritto

a prestazioni, l’onere della prova incombe all’assicuratore e non

all’assicurato (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2, 1994 U 206, p. 329,

1992, U 142, p. 76 consid. 4b), questa Corte non reputa dimostrato, perlomeno secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’evento del 5 ottobre

2003.

aveva esaurito il proprio ruolo causale a decorrere dal 26 febbraio

2004.

Annullata la decisione su

opposizione dell’11 ottobre 2006, l’incarto è retrocesso alla CO 1 affinché si

pronunci sul diritto a prestazioni a contare dal 26 febbraio 2004, da un

profilo materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ L’incarto

è rinviato alla CO 1 affinché proceda ai sensi del

considerando 2.6. in fine.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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