35.2006.69
2 incidenti stradali con distorsioni cervicali. In totale annunciate 4 ricadute, di cui l'ultima rifiutata dall'assicuratore. Negata eziologia traumatica ai disturbi lamentati in occasione 4. ricaduta
15 gennaio 2007Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2006.69
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, TCA
Titolo:
2 incidenti stradali con distorsioni cervicali. In totale annunciate 4 ricadute, di cui l'ultima rifiutata dall'assicuratore. Negata eziologia traumatica ai disturbi lamentati in occasione 4. ricaduta. Ritenuto determinante che tali disturbi fossero diversi da quelli assunti in precedenza.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.69
mm/ll
Lugano
15 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 giugno
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 15
novembre 2002, __________, alle dipendenze della Carrozzeria __________ di __________
in qualità di tuttofare e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1 – è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione
stradale, riportando, secondo il certificato 5 dicembre 2002 del Servizio di PS
dell’Ospedale regionale di __________, una distorsione cervicale e contusioni a
livello toraco-lombare, temporo-mandibolare sinistro e del polpaccio destro
(cfr. doc. 3).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
L’assicurato
ha ripreso il proprio lavoro in misura del 25% dal 25 novembre 2002, del 50%
dal 3 dicembre 2002 e del 100% dal 10 dicembre 2002. La cura medica è stata
dichiarata chiusa a far tempo dal 9 dicembre 2002 (doc. 9).
Il suo
medico curante ha ancora attestato un’incapacità lavorativa del 50% per il
periodo 9 gennaio-3 febbraio 2003 (doc. 13 e 15).
1.2. Nel corso
del mese di gennaio 2004 RI 1 ha annunciato una ricaduta del sinistro del 15
novembre 2002, relativamente alla quale l’assicuratore LAINF ha ammesso la
propria responsabilità, con incapacità lavorativa del 50% dal 12 gennaio al 9
marzo 2003 (doc. 20 e 28).
1.3. Il 17 aprile
2004, l’assicurato è rimasto vittima di un secondo incidente stradale, lamentando
un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, una contusione alla spalla
destra e alla colonna lombosacrale (doc. 3 – inc. __________ 1).
Questo
nuovo evento infortunistico ha comportato un’inabilità lavorativa totale
durante il periodo 19 aprile-4 maggio 2004 (doc. 4 e 5 – inc. __________ 1).
1.4. Nel
prosieguo, all’Istituto assicuratore sono state notificate altre due ricadute
dell’infortunio del novembre 2002 e, come tali, da esso assunte.
RI 1, in
occasione della prima ricaduta, ha presentato un’inabilità lavorativa completa
dal 3 al 12 dicembre 2004 e del 50% sino al 28 gennaio 2005 (doc. 32, 33 e 40).
In occasione
della seconda, il suo medico curante ha attestato un’incapacità totale per il
periodo 13-22 aprile 2005 e del 50% sino al 10 giugno 2005 (doc. 52).
1.5. Una quarta
ricaduta è stata notificata all’CO 1 in data 8 novembre 2005 (doc. 61).
Con
certificato del 4 novembre 2005, il dott. __________ ha dichiarato il suo
paziente, sofferente di una lombalgia acuta, inabile al lavoro al 100% a
contare dal 4 novembre 2005 (doc. 62).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con
decisione formale del 13 dicembre 2005, ha negato la propria responsabilità per
quanto concerne i disturbi lombari e alla scapola destra, facendo difetto una
relazione di causalità naturale con il sinistro del 15 novembre 2002 (doc. 70).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente e completata dal
Sindacato RA 1 (doc. 73 e 84), l’CO 1, in data 9 giugno 2006, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 89).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 9 ottobre 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha
chiesto che l’Istituto assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere il
proprio obbligo a prestazioni anche in relazione alla quarta ricaduta,
argomentando:
"
Il signor RI 1 è stato vittima di un infortunio
non professionale in data 15.11.2002 quale passeggero di un'auto tamponata.
L'evento annunciato all'assicuratore LAINF è
stato da questo assunto sia per quanto concerne l'indennità giornaliera che per
le cure mediche a norma di Legge.
L'inabilità lavorativa si è protratta anche nel
2003 e la CO 1 ha optato per una valutazione bio meccanica (Triage).
Detto esame eseguito dall'__________ è stato
oggetto di un rapporto steso in data 17.2.03 dal quale si evince
"in questo caso dal punto di vista biomeccanico,
in base al triage tecnico e alla documentazione medica risulta che i disturbi e
i reperti riscontrati su sig. RI 1 dopo l'evento, sono piuttosto spiegabili con
l'effetto della collisione."
Confrontare documenti CO 1 rapporto del
17.02.2003.
Appare pacifica la responsabilità della CO 1.
In data 28.01.2004 la ditta, presso la quale il
signor RI 1 lavorava, ha annunciato una prima ricaduta, che non ha avuto
particolari difficoltà, ed è stata riconosciuta dalla CO 1.
In modo particolare il "certificato medico
LAINF per ricaduta" nella parte riservata al medico di circondario
riconosce una causalità confrontare atti CO 1 visto dal medico __________
10.02.2004.
Una seconda ricaduta annunciata in data
10.12.2004 ha incontrato le prime difficoltà a livello di medico __________.
Il documento sempre presente nell'incarto CO 1
datato 11.01.2005 e vistato dal medico __________ Dr. __________, fa insorgere il
primo motivo di confusione asserendo da una parte che non vi è una causalità,
ma riconoscendo detta causalità nella sottostante motivazione (cfr. documento CO
1 visto in data 12.01.2005 dal Dr. __________).
In questo momento vi è pure un reperto del Dr. medico
__________ datato 25.02.2005 che ben riassume i danni alla salute del signor RI
1 a seguito dell'infortunio automobilistico.
A nostro parere nasce a questo momento l'errore
che ha in seguito portato la CO 1 a non più riconoscere la quarta ricaduta.
La CO 1, a sostegno della propria decisione di
rifiuto delle prestazioni, elenca pure nella decisione su opposizione quale
fatto al punto C. a pagina 2 della decisione su opposizione che l'assicurato ha
fatto annunciare una quarta ricaduta con inabilità lavorativa dal 04.11.2005
per, a mente del dott. __________, una lombalgia acuta. Il 5.12.2005 l'assicurato
ha invece dichiarato al dott. __________ di avere interrotto il lavoro a causa
di dolori alla scapola destra.
L'istituto assicuratore ravvisa nelle
dichiarazioni dell'assicurato una contraddizione, ma il dott. __________ nel
suo certificato medico (Doc. A), rilasciato in data 06.09.2006, attesta che
"… il dolore avvertito alla scapola destra era verosimilmente legato alla
contrattura dei muscoli paravertebrali dorsali e lombali" vi è dunque un
nesso causale con l'infortunio del 15.11.2002."
(I)
1.7. L’CO 1, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si
applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto
il 15 novembre 2002 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo
2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
I
presupposti materiali per stabilire l’eventuale diritto a ulteriori
prestazioni, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio
2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del
Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate
dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale
Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è
l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed
essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13
n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U
76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; nonché STCA del 12
aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era
legittimato a rifiutare le proprie prestazioni in relazione ai disturbi oggetto
della ricaduta annunciatagli l’8 novembre 2005 oppure no.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute
o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
2.8. Dalle tavole processuali
emerge che, il 15 novembre 2002, RI 1, passeggero sull’autovettura guidata da
un collega di lavoro, è rimasto coinvolto in un incidente stradale
(tamponamento).
Egli ha immediatamente
avvertito dolori fronto-temporali a sinistra, sul lato anteriore del collo,
alla scapola destra, alla spalla destra e alla fossa poplitea destra (doc. 2,
p. 3).
I sanitari del Servizio di
PS dell’Ospedale regionale di __________, consultati il giorno stesso del
sinistro, hanno diagnosticato una distorsione cervicale e
contusioni a livello toraco-lombare, temporo-mandibolare sinistro e del
polpaccio destro.
Da un
profilo terapeutico, essi hanno prescritto l’assunzione di un anti-dolorifico e
l’utilizzo del collare morbido.
L’assicurato
è infine stato dichiarato totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 3).
Nel
prosieguo, l’insorgente è entrato in cura presso il dott. __________,
medico-chirurgo a __________, il quale ha attestato una capacità lavorativa
completa a contare dal 10 dicembre 2002 e la chiusura della cura medica già a
far tempo dal 9 dicembre 2002 (doc. 9).
In
ragione di una recrudescenza dei disturbi, l’insorgente è stato ancora inabile
al lavoro in misura del 50% durante il periodo 9 gennaio-3 febbraio 2003 (doc.
13 e 15).
Nel mese
di febbraio 2003, l’assicuratore infortuni ha richiesto una valutazione
biomeccanica da parte dell’__________ di __________, i quali hanno formulato le
considerazioni seguenti:
"
Il giorno 15.11.2002, il signore RI 1 (34 anni,
166 cm, 74 kg) era seduto, con la cintura di sicurezza allacciata, come
Considerandi
passeggero (secondo autista) di una BMW, quando un altro veicolo lo urtò da
tergo.
In base alle informazioni tecniche, si è potuto
accertare che la valutazione della velocità (delta-v) della BMW, dovuta alla
collisione era dell'ordine di 10-15 km/h; per effetto delle forza
d'accelerazione l'autista e il signore RI 1 si sono mossi relativamente al
veicolo all'indietro.
Sono da discutere particolarità biomeccaniche
rilevanti la dichiarazione dell'assicurato di aver avuto ruotato la testa a
sinistra; la "rotazione del capo durante un collisione", descritta
nella documentazione, per avere rilevanza biomeccanica, deve innanzitutto
essere delimitata quantitativamente. A volte, una "rotazione del
capo" viene ammessa automaticamente solo se è noto che una persona stava
guardando nello specchietto retrovisore. Questa conclusione automatica non è
però permessa. Un conducente può sicuramente guardare nello specchietto
retrovisore anche soltanto con il movimento degli occhi, senza effettuare
alcuna rotazione della testa. Durante uno sguardo nello specchietto retrovisore
si produce una rotazione del capo di soli 5-10°, anche quando gli occhi vengono
mantenuti dritti rispetto alla testa. Stimiamo che una così lieve rotazione
della testa non sia da considerare una sollecitazione biomeccanica
supplementare.
In questo caso dal punto di vista biomeccanico,
in base al triage tecnico e alla documentazione medica risulta che i disturbi e
i reperti riscontrati sul Sig. RI 1 dopo l'evento, sono piuttosto spiegabili
con l'effetto della collisione.
Vi è incertezza per quanto riguarda la
valutazione tecnica e biomeccanica dell'evento, in quanto mancano informazioni
sul secondo veicolo coinvolto. Anche sarebbe da chiarificare la posizione della
testa dell' assicurato. Un'analisi tecnica dell'incidente e una successiva,
dettagliata valutazione biomeccanica potrebbero eventualmente eliminare tale
incertezza."
(doc. 16)
Nel corso del mese di
gennaio 2004, il dott. __________ ha dichiarato RI 1
inabile al 50% dal 12 gennaio 2004 al 9 marzo 2003 a
causa di una cervico-brachialgia a destra (doc. 20 e 28) e ha disposto
l’esecuzione di misure fisioterapiche (doc. 21).
Con rapporto del 16
febbraio 2004, il curante ha riferito di avere oggettivato, in occasione della
consultazione del 12 gennaio 2004, una contrattura dei muscoli paravertebrali a
livello della colonna cervicale e dorsale, nonché una ridotta mobilità del rachide
cervicale (doc. 24).
In data 17 aprile 2004,
all’assicurato è occorso un secondo incidente della circolazione stradale
(tamponamento), avvenuto a __________ (doc. 1 – inc. CO 1 1).
Il dott. __________, al
quale l’assicurato si è rivolto il 19 aprile 2004, ha diagnosticato un
politraumatismo con colpo di frusta cervicale, contusione della spalla destra e
del rachide lombo-sacrale.
Egli ha attesto una
completa incapacità lavorativa per il periodo 19 aprile-4 maggio 2004 e ha
dichiarato chiusa la cura medica a contare dal 5 maggio 2004 (doc. 3 e 9 - inc.
CO 1 1).
Il 10 dicembre 2004, il
datore di lavoro del ricorrente ha annunciato all’amministrazione una ricaduta
dell’infortunio del novembre 2002, determinata dall’insorgenza di cervico-brachialgie
bilaterali, all’origine di una totale inabilità lavorativa a partire dal 3
dicembre 2004 (doc. 32 + allegato).
Dal 12
dicembre 2004 e sino al 28 gennaio 2005, RI 1 ha invece presentato
un’inabilità del 50% (cfr. doc. 34, 39 e 40).
Il 25 febbraio 2005,
l’assicurato si è sottoposto a una RMN del rachide cervicale, la quale ha
consentito di evidenziare delle importanti turbe statiche con presenza di
erniazioni discali trattenute di significato clinico a livello di C5-C6 e
C6-C7, con eventuale sofferenza della radice di C7 a livello intraforaminale,
più centrale della radice di C6 destra a livello di C5-C6 (doc. 41).
Nel mese di marzo 2005, ha
avuto luogo un consulto specialistico presso il dott. __________, spec. FMH in
neurologia, che ha proceduto all’esecuzione di esami
elettrofisiologici sull’arto superiore destro.
Tali
accertamenti hanno messo in luce un netto rallentamento della conduzione
segmentale sensitivo-motoria per il nervo mediano a livello del canale carpale.
Il
reperto è così stato valutato dal dott. __________:
"
Il reperto può spiegare sicuramente parte delle
brachialgie parestetiche lamentate dal paziente, apparse progressivamente
dall’incidente del 2002. La compressione del n. mediano è probabilmente legata
all’attività professionale, è possibile una distorsione del polso durante
l’incidente in causa (contro il cruscotto per es.), il paziente non ricorda
tuttavia tumefazioni particolari o dolori persistenti locali.
Nel n. mediano sono contenute le fibre radicolari
di C7, verosimilmente coinvolte in una compressione cronica da parte d’un
prolasso discale C6-7 piuttosto intraforaminale. Un rapporto con l’incidente
con distorsione complessa a colpo di frusta con la testa voltata sulla sinistra
è senz’altro possibile, in presenza di alterazioni probabilmente preesistenti."
(doc. 42)
Una terza ricaduta,
anch’essa assunta dall’Istituto assicuratore convenuto (cfr. doc. 55 e 58), è
stata annunciata in data 4 maggio 2005, con incapacità
lavorativa nel periodo 13-22 aprile 2005 e del 50% sino al 10 giugno 2005 (doc.
45.
e 52).
Il 17
giugno 2005, RI 1 è stato visitato dal medico __________ dell’CO 1, dott. __________,
spec. FMH in chirurgia, il quale ha in particolare sottolineato la preesistenza
delle alterazioni degenerative oggettivate a livello della colonna cervicale:
"
In futuro una ricaduta non potrà essere
annunciata a carico della CO 1, bensì annunciata alla rispettiva Cassa Malati.
Qui esiste un’importante degenerazione della colonna cervicale che non ha
niente a che fare con l’infortunio del 15.11.2002.”
(doc. 53,
p. 3)
In data 8 novembre 2005,
vi è stato l’annuncio di ricaduta oggetto del caso sub judice.
Con certificato del 4
novembre 2005, il dott. __________ ha dichiarato l’assicurato totalmente
inabile al lavoro a causa dell’esistenza di una contrattura dei muscoli
paravertebrali lombari (doc. 62).
La diagnosi di lombalgia
acuta figura pure sul suo certificato del 12 novembre 2005, mediante il quale
il curante ha attestato un’incapacità del 50% dal 14 novembre 2005 (doc. 63).
Il 5 dicembre 2005
l’insorgente è stato di nuovo sottoposto a visita fiduciaria di controllo da
parte del dott. __________.
In quell’occasione, RI 1 ha dichiarato di avere interrotto il lavoro a causa di, citiamo:
“dolori alla scapola destra” (doc. 67, p. 2).
Questo lo
status clinico oggettivato dal fiduciario dell’CO 1 a livello del
rachide cervicale e della spalla destra:
"
Il paziente tiene la testa dritta. L’asse delle
spalle è orizzontale. Muscolatura del trapezio bilateralmente sciolta. Non
dolenzia alla palpazione della muscolatura del collo e dei corpi vertebrali. La
mobilità della colonna cervicale è completa. Completa pure la mobilità della
spalla destra. Deboli i riflessi bicipitali a destra, mancano i riflessi
tricipitali a destra e a sinistra e il bicipitale a sinistra.
Oggi nessun disturbo della sensibilità
superficiali e profonda delle sue estremità superiori.”
(doc. 67,
p. 2)
Il dott. __________
ha così valutato l’eziologia dei disturbi lamentati dal ricorrente:
"
Questo annuncio del 5.11.2005 non può essere
considerato come una ricaduta.
Il medico __________ ha parlato di lombalgie e il
paziente parla di dolori alla scapola.
Si può dire che né i dolori alla scapola,
rispettivamente alla spalla destra, né i dolori alla colonna lombare (descritti
dal curante) sono in relazione probabile con l’infortunio del 15.11.2002.”
(doc. 67,
p. 3)
Nell’ambito
della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto una certificazione,
datata 30 gennaio 2006, del dott. __________ del seguente tenore:
"
Si certifica che RI 1, in data 04/11/05, ha
lamentato algie cervicobrachiali bilaterali irradiate alla scapola dx e alla
regione dorso-lombare per cui si è aperto un periodo di invalidità al 100% dal
04/11/05 al 13/11/05, al 50% dal 14/11/05 al 08/12/05, 0% dal 09/12/05. La
patologia lamentata è verosimilmente legata all’infortunio del 15/11/2002; il
25/02/04 vengono riscontrate importanti turbe statiche della colonna cervicale
con presenza di ernie discali C5/C6 e C6/C7; ad una visita neurologica a __________
nel marzo 2005 si riscontra che almeno in parte le cervicobrachialgie parestetiche
sono da imputare all’incidente del 2002 e che la compressione del n. mediano è
probabilmente legata all’attività professionale.
Il paziente riferisce che da dopo l’incidente del
2002.
ha già avuto diversi episodi di dolore e impotenza funzionale analoghi a
quest’ultimo del 04/11/05.”
(doc. 79)
Il medico __________ dell’CO
1.
ha, da parte sua, commentato criticamente il contenuto del referto del
curante, confermando l’apprezzamento espresso in occasione della visita di
controllo del 5 dicembre 2005:
" Il
15.11.2002
il paziente ha subito un incidente stradale. Nessun accertamento da
parte della polizia. Si parla di una lesione del collo. Il paziente viene
esaminato al PS (Ospedale Regionale di __________), dove si parla di una
distorsione cervicale, contusione toraco-lombare e una contusione temporo-mandibolare
sinistra.
Il
paziente riprende il suo lavoro in misura del 75% come tutto-fare un po' più di 2 settimane dopo.
L'esame radiologico del
15.11.2002
della colonna cervicale, delle orbite dell'arto zigomatico e del
ramo mandibolare destro, come pure le radiografie del torace e le radiografie
della colonna toraco-lombare non rivelano lesioni traumatiche ossee. Dal 2002
non vengono più annunciate ricadute per problemi della spalla e della colonna
toraco-lombare, secondo la documentazione a nostra disposizione. Solamente il
4.11.2005
il dott. __________ scrive che il paziente accusa una lombalgia acuta
e prescrive della fisioterapia.
In occasione della visita
medico-__________ del 5.12.2005, il paziente parla di disturbi alla spalla
destra. L'esame clinico mostra una spalla destra completamente sciolta.
Su base della
documentazione a nostra disposizione, su base delle lamentele del paziente e
del nostro esame clinico del 5.12.2005, si può concludere che questa affezione
non è in una relazione causale con l'infortunio del 15.11.2005.
Le terapie che sono state
effettuate per la spalla e per la colonna toraco-lombo-sacrale devono essere
annunciate alla cassa malati. Si mantiene quindi il giudizio (vedere pag. 3)
riportato nel nostro rapporto di visita del 5.12.2005, dove si consiglia
all'amministrazione di non accettare questo caso come ricaduta dell'infortunio
del 15.11.2002."
(doc. 81)
Unitamente alla propria
impugnativa, l’assicurato ha trasmesso al TCA un nuovo certificato del dott. __________,
secondo il quale, in data 4 novembre 2005, egli presentava una, citiamo: “…
lombalgia acuta in possibile relazione con l’infortunio del 15/11/2002 (il
dolore avvertito alla scapola destra era verosimilmente legato alla contrattura
dei muscoli paravertebrali dorsali e lombari).” (doc. A).
2.9
Chiamata ora a pronunciarsi,
questa Corte osserva che è contestata, in primo luogo, la natura dei disturbi
oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’8 novembre 2005.
Secondo il ricorrente, che
fa riferimento alla certificazione 30 gennaio 2006 del suo
medico curante (doc. 79), si sarebbe trattato delle solite cervico-brachialgie,
questa volta irradiatesi alla spalla destra e alla regione lombare,
relativamente alle quali l’Istituto assicuratore ha costantemente ammesso il
proprio obbligo a prestazioni.
L’CO 1
sostiene, per contro, che i disturbi lamentati da RI 1 nel novembre 2005,
localizzati al rachide lombare, rispettivamente, alla scapola destra, a seconda
se si presta fede al dott. __________ oppure all’insorgente, erano diversi
rispetto a quelli assunti in precedenza.
Al
riguardo, il TCA constata che, con certificato del 12 novembre 2005, il dott. __________
ha esplicitamente affermato che il suo paziente soffriva di una contrattura
dei muscoli lombari paravertebrali e che, per questa ragione, era divenuto
totalmente inabile a decorrere dal 4 novembre 2005 (doc. 62).
La
presenza di disturbi in sede lombare è peraltro stata ribadita in data 12
novembre 2005 (doc. 63).
Visitato fiduciariamente
il 5 dicembre 2005, l’insorgente ha invece affermato di lamentare dolori a
livello della scapola destra.
Alla luce
di quanto precede, l’assicuratore infortuni era pertanto legittimato a ritenere
che la ricaduta dell’8 novembre 2005 riguardasse dei disturbi diversi da
quelli saltuariamente accusati da RI 1 durante gli anni
successivi al sinistro del 15 novembre 2002 (cervico-brachialgie).
Del
resto, ciò appare avvalorato dal fatto che, in data 5 dicembre 2005, il medico __________
dell’CO 1 ha osservato una spalla destra sciolta e completamente mobile, così
come una colonna cervicale priva di contratture muscolari (cfr. doc. 67).
È vero
che con rapporto del 30 gennaio 2006, prodotto dopo che l’assicuratore LAINF
aveva emanato la propria decisione formale di rifiuto, il dott. __________ ha
fatto valere che i sintomi risentiti alla scapola destra e alla regione lombare
altro non erano che un’irradiazione dei soliti disturbi cervico-brachiali (cfr.
doc. 79).
Nondimeno,
non può essere ignorato che, con il suo successivo certificato del 6 settembre
2006, egli ha abbandonato la tesi iniziale, per sostenere che i disturbi
denunciati dal suo paziente erano verosimilmente da imputare a una contrattura
dei muscoli paravertebrali dorsali e lombari, peraltro conseguenza semplicemente
possibile dell’infortunio del 15 novembre 2002 (cfr.
doc. A).
Ora, tenuto
conto delle palesi contraddizioni insite nelle certificazioni del dott. __________
- il quale non può neppure essere considerato come particolarmente qualificato
a pronunciarsi nella materia che qui interessa -, alle stesse non può essere attribuito
valore probatorio.
Accertato
che, in coincidenza con l’annuncio di ricaduta qui in discussione, RI 1
soffriva di disturbi in sede lombare o alla scapola destra, in ogni caso
distinti da quelli precedentemente riconosciuti dall’Istituto assicuratore
convenuto, questo Tribunale non vede ragioni per scostarsi dal parere espresso
dal dott. __________ in occasione della visita fiduciaria del 5 dicembre 2005,
secondo cui tali disturbi non si trovano in una relazione causale naturale con l’infortunio
del novembre 2002 (cfr. doc. 67 e 81).
In
proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Secondo
il TCA, occorre innanzitutto considerare che vi è incertezza già per quanto concerne
la parte del corpo interessata dalla ricaduta del mese di novembre 2005:
secondo il medico curante, si è trattato della regione lombare (cfr. doc. 62,
in cui figura la diagnosi di “lombalgia acuta”; solo in un secondo tempo, per
la precisione con il certificato del 6 settembre 2006, egli ha fatto accenno a
dolori alla scapola destra, ritenuti essere una conseguenza della contrattura
della muscolatura paravertebrale lombare e dorsale), mentre che, da parte sua,
il ricorrente ha riferito di dolori localizzati alla scapola destra (cfr. doc.
67, p. 2).
L’assenza di una precisa
diagnosi, imputabile alle contraddittorie affermazioni dell’assicurato e del
suo medico curante, non consentono a questa Corte di ritenere dimostrata, con
il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, l’esistenza
di un nesso di causalità naturale con l’evento infortunistico assicurato.
Contro un’eziologia
infortunistica parla inoltre la circostanza che i disturbi oggetto
dell’annuncio di ricaduta dell’8 novembre 2005, a prescindere dal fatto
che essi abbiano interessato il rachide lombare piuttosto che la scapola
destra, sono insorti con un tempo di latenza piuttosto lungo.
Ora, un'affermata
giurisprudenza stabilisce che più il
tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo e
più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono
essere severe (cfr. RAMI 1997, U 275, p. 188ss.; RJJ
1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99).
Con la propria impugnativa,
RI 1 ha censurato il fatto che il medico __________ dell’CO 1,
dott. __________, con il suo parere del 12 gennaio 2005, avrebbe generato
confusione, “… asserendo da una parte che non vi è una causalità, ma
riconoscendo detta causalità nella sottostante motivazione …” (I, p. 2).
A
prescindere dal fatto che il documento in questione riguarda la ricaduta del
mese di dicembre 2004, assunta regolarmente dall’assicuratore infortuni
convenuto, e non quella sub judice, questa Corte non rileva contraddizioni
di sorta nella valutazione del medico fiduciario appena citato, nella misura in
cui egli ha negato il nesso di causalità naturale con il sinistro del 15
novembre 2002, riconoscendolo invece con quello occorso nel mese di aprile 2004
(cfr. doc. 36).
Neppure
il rapporto 3 marzo 2005 del neurologo dott. __________ (doc. 42), che
l’assicurato ha espressamente richiamato in sede di ricorso, può essergli di
soccorso.
Da una
parte, lo specialista appena citato è stato interpellato in relazione alla
seconda ricaduta, quella del mese di dicembre 2004, che aveva per oggetto dei
disturbi diversi, delle cervico-brachialgie bilaterali, da quelli insorti nel
novembre 2005 (cfr. allegato al doc. 32).
D’altra
parte, il dott. __________ ha sostenuto che le brachialgie sono originate da
una compressione del nervo mediano a livello del canale carpale, rispettivamente,
da una compressione cronica da parte di un prolasso discale C6-C7.
Per
quanto riguarda l’eziologia di tali reperti, egli si è però espresso in termini
di semplice possibilità, ciò che non sarebbe sufficiente per fondare un obbligo
a prestazioni dell’assicuratore LAINF (doc. 42, p. 2: “…, è possibile
una distorsione del polso durante l’incidente in causa, per proteggersi (contro
il cruscotto per es.), il paziente non ricorda tuttavia tumefazioni particolari
o dolori persistenti locali. (…). Un rapporto con l’incidente con distorsione
complessa a colpo di frusta con la testa voltata sulla sinistra è senz’altro possibile,
in presenza di alterazioni probabilmente preesistenti.” – il corsivo è del
redattore).
Pertanto,
in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa non
dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2
e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che i disturbi accusati da RI 1 nel mese di novembre
2005, costituivano ancora una
conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 15 novembre 2002.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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