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Decisione

35.2006.69

2 incidenti stradali con distorsioni cervicali. In totale annunciate 4 ricadute, di cui l'ultima rifiutata dall'assicuratore. Negata eziologia traumatica ai disturbi lamentati in occasione 4. ricaduta

15 gennaio 2007Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con

decisione formale del 13 dicembre 2005, ha negato la propria responsabilità per

quanto concerne i disturbi lombari e alla scapola destra, facendo difetto una

relazione di causalità naturale con il sinistro del 15 novembre 2002 (doc. 70).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente e completata dal

Sindacato RA 1 (doc. 73 e 84), l’CO 1, in data 9 giugno 2006, ha confermato il

contenuto della sua prima decisione (doc. 89).

1.6. Con

tempestivo ricorso del 9 ottobre 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha

chiesto che l’Istituto assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere il

proprio obbligo a prestazioni anche in relazione alla quarta ricaduta,

argomentando:

"

Il signor RI 1 è stato vittima di un infortunio

non professionale in data 15.11.2002 quale passeggero di un'auto tamponata.

L'evento annunciato all'assicuratore LAINF è

stato da questo assunto sia per quanto concerne l'indennità giornaliera che per

le cure mediche a norma di Legge.

L'inabilità lavorativa si è protratta anche nel

2003 e la CO 1 ha optato per una valutazione bio meccanica (Triage).

Detto esame eseguito dall'__________ è stato

oggetto di un rapporto steso in data 17.2.03 dal quale si evince

"in questo caso dal punto di vista biomeccanico,

in base al triage tecnico e alla documentazione medica risulta che i disturbi e

i reperti riscontrati su sig. RI 1 dopo l'evento, sono piuttosto spiegabili con

l'effetto della collisione."

Confrontare documenti CO 1 rapporto del

17.02.2003.

Appare pacifica la responsabilità della CO 1.

In data 28.01.2004 la ditta, presso la quale il

signor RI 1 lavorava, ha annunciato una prima ricaduta, che non ha avuto

particolari difficoltà, ed è stata riconosciuta dalla CO 1.

In modo particolare il "certificato medico

LAINF per ricaduta" nella parte riservata al medico di circondario

riconosce una causalità confrontare atti CO 1 visto dal medico __________

10.02.2004.

Una seconda ricaduta annunciata in data

10.12.2004 ha incontrato le prime difficoltà a livello di medico __________.

Il documento sempre presente nell'incarto CO 1

datato 11.01.2005 e vistato dal medico __________ Dr. __________, fa insorgere il

primo motivo di confusione asserendo da una parte che non vi è una causalità,

ma riconoscendo detta causalità nella sottostante motivazione (cfr. documento CO

1 visto in data 12.01.2005 dal Dr. __________).

In questo momento vi è pure un reperto del Dr. medico

__________ datato 25.02.2005 che ben riassume i danni alla salute del signor RI

1 a seguito dell'infortunio automobilistico.

A nostro parere nasce a questo momento l'errore

che ha in seguito portato la CO 1 a non più riconoscere la quarta ricaduta.

La CO 1, a sostegno della propria decisione di

rifiuto delle prestazioni, elenca pure nella decisione su opposizione quale

fatto al punto C. a pagina 2 della decisione su opposizione che l'assicurato ha

fatto annunciare una quarta ricaduta con inabilità lavorativa dal 04.11.2005

per, a mente del dott. __________, una lombalgia acuta. Il 5.12.2005 l'assicurato

ha invece dichiarato al dott. __________ di avere interrotto il lavoro a causa

di dolori alla scapola destra.

L'istituto assicuratore ravvisa nelle

dichiarazioni dell'assicurato una contraddizione, ma il dott. __________ nel

suo certificato medico (Doc. A), rilasciato in data 06.09.2006, attesta che

"… il dolore avvertito alla scapola destra era verosimilmente legato alla

contrattura dei muscoli paravertebrali dorsali e lombali" vi è dunque un

nesso causale con l'infortunio del 15.11.2002."

(I)

1.7. L’CO 1, in

risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1° giugno

2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in

particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale (art. 8 ALC).

L'ALC si

applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto

il 15 novembre 2002 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo

2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

I

presupposti materiali per stabilire l’eventuale diritto a ulteriori

prestazioni, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del

Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate

dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale

Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed

essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13

n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U

76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; nonché STCA del 12

aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era

legittimato a rifiutare le proprie prestazioni in relazione ai disturbi oggetto

della ricaduta annunciatagli l’8 novembre 2005 oppure no.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute

o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

2.8. Dalle tavole processuali

emerge che, il 15 novembre 2002, RI 1, passeggero sull’autovettura guidata da

un collega di lavoro, è rimasto coinvolto in un incidente stradale

(tamponamento).

Egli ha immediatamente

avvertito dolori fronto-temporali a sinistra, sul lato anteriore del collo,

alla scapola destra, alla spalla destra e alla fossa poplitea destra (doc. 2,

p. 3).

I sanitari del Servizio di

PS dell’Ospedale regionale di __________, consultati il giorno stesso del

sinistro, hanno diagnosticato una distorsione cervicale e

contusioni a livello toraco-lombare, temporo-mandibolare sinistro e del

polpaccio destro.

Da un

profilo terapeutico, essi hanno prescritto l’assunzione di un anti-dolorifico e

l’utilizzo del collare morbido.

L’assicurato

è infine stato dichiarato totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 3).

Nel

prosieguo, l’insorgente è entrato in cura presso il dott. __________,

medico-chirurgo a __________, il quale ha attestato una capacità lavorativa

completa a contare dal 10 dicembre 2002 e la chiusura della cura medica già a

far tempo dal 9 dicembre 2002 (doc. 9).

In

ragione di una recrudescenza dei disturbi, l’insorgente è stato ancora inabile

al lavoro in misura del 50% durante il periodo 9 gennaio-3 febbraio 2003 (doc.

13 e 15).

Nel mese

di febbraio 2003, l’assicuratore infortuni ha richiesto una valutazione

biomeccanica da parte dell’__________ di __________, i quali hanno formulato le

considerazioni seguenti:

"

Il giorno 15.11.2002, il signore RI 1 (34 anni,

166 cm, 74 kg) era seduto, con la cintura di sicurezza allacciata, come

Considerandi

passeggero (secondo autista) di una BMW, quando un altro veicolo lo urtò da

tergo.

In base alle informazioni tecniche, si è potuto

accertare che la valutazione della velocità (delta-v) della BMW, dovuta alla

collisione era dell'ordine di 10-15 km/h; per effetto delle forza

d'accelerazione l'autista e il signore RI 1 si sono mossi relativamente al

veicolo all'indietro.

Sono da discutere particolarità biomeccaniche

rilevanti la dichiarazione dell'assicurato di aver avuto ruotato la testa a

sinistra; la "rotazione del capo durante un collisione", descritta

nella documentazione, per avere rilevanza biomeccanica, deve innanzitutto

essere delimitata quantitativamente. A volte, una "rotazione del

capo" viene ammessa automaticamente solo se è noto che una persona stava

guardando nello specchietto retrovisore. Questa conclusione automatica non è

però permessa. Un conducente può sicuramente guardare nello specchietto

retrovisore anche soltanto con il movimento degli occhi, senza effettuare

alcuna rotazione della testa. Durante uno sguardo nello specchietto retrovisore

si produce una rotazione del capo di soli 5-10°, anche quando gli occhi vengono

mantenuti dritti rispetto alla testa. Stimiamo che una così lieve rotazione

della testa non sia da considerare una sollecitazione biomeccanica

supplementare.

In questo caso dal punto di vista biomeccanico,

in base al triage tecnico e alla documentazione medica risulta che i disturbi e

i reperti riscontrati sul Sig. RI 1 dopo l'evento, sono piuttosto spiegabili

con l'effetto della collisione.

Vi è incertezza per quanto riguarda la

valutazione tecnica e biomeccanica dell'evento, in quanto mancano informazioni

sul secondo veicolo coinvolto. Anche sarebbe da chiarificare la posizione della

testa dell' assicurato. Un'analisi tecnica dell'incidente e una successiva,

dettagliata valutazione biomeccanica potrebbero eventualmente eliminare tale

incertezza."

(doc. 16)

Nel corso del mese di

gennaio 2004, il dott. __________ ha dichiarato RI 1

inabile al 50% dal 12 gennaio 2004 al 9 marzo 2003 a

causa di una cervico-brachialgia a destra (doc. 20 e 28) e ha disposto

l’esecuzione di misure fisioterapiche (doc. 21).

Con rapporto del 16

febbraio 2004, il curante ha riferito di avere oggettivato, in occasione della

consultazione del 12 gennaio 2004, una contrattura dei muscoli paravertebrali a

livello della colonna cervicale e dorsale, nonché una ridotta mobilità del rachide

cervicale (doc. 24).

In data 17 aprile 2004,

all’assicurato è occorso un secondo incidente della circolazione stradale

(tamponamento), avvenuto a __________ (doc. 1 – inc. CO 1 1).

Il dott. __________, al

quale l’assicurato si è rivolto il 19 aprile 2004, ha diagnosticato un

politraumatismo con colpo di frusta cervicale, contusione della spalla destra e

del rachide lombo-sacrale.

Egli ha attesto una

completa incapacità lavorativa per il periodo 19 aprile-4 maggio 2004 e ha

dichiarato chiusa la cura medica a contare dal 5 maggio 2004 (doc. 3 e 9 - inc.

CO 1 1).

Il 10 dicembre 2004, il

datore di lavoro del ricorrente ha annunciato all’amministrazione una ricaduta

dell’infortunio del novembre 2002, determinata dall’insorgenza di cervico-brachialgie

bilaterali, all’origine di una totale inabilità lavorativa a partire dal 3

dicembre 2004 (doc. 32 + allegato).

Dal 12

dicembre 2004 e sino al 28 gennaio 2005, RI 1 ha invece presentato

un’inabilità del 50% (cfr. doc. 34, 39 e 40).

Il 25 febbraio 2005,

l’assicurato si è sottoposto a una RMN del rachide cervicale, la quale ha

consentito di evidenziare delle importanti turbe statiche con presenza di

erniazioni discali trattenute di significato clinico a livello di C5-C6 e

C6-C7, con eventuale sofferenza della radice di C7 a livello intraforaminale,

più centrale della radice di C6 destra a livello di C5-C6 (doc. 41).

Nel mese di marzo 2005, ha

avuto luogo un consulto specialistico presso il dott. __________, spec. FMH in

neurologia, che ha proceduto all’esecuzione di esami

elettrofisiologici sull’arto superiore destro.

Tali

accertamenti hanno messo in luce un netto rallentamento della conduzione

segmentale sensitivo-motoria per il nervo mediano a livello del canale carpale.

Il

reperto è così stato valutato dal dott. __________:

"

Il reperto può spiegare sicuramente parte delle

brachialgie parestetiche lamentate dal paziente, apparse progressivamente

dall’incidente del 2002. La compressione del n. mediano è probabilmente legata

all’attività professionale, è possibile una distorsione del polso durante

l’incidente in causa (contro il cruscotto per es.), il paziente non ricorda

tuttavia tumefazioni particolari o dolori persistenti locali.

Nel n. mediano sono contenute le fibre radicolari

di C7, verosimilmente coinvolte in una compressione cronica da parte d’un

prolasso discale C6-7 piuttosto intraforaminale. Un rapporto con l’incidente

con distorsione complessa a colpo di frusta con la testa voltata sulla sinistra

è senz’altro possibile, in presenza di alterazioni probabilmente preesistenti."

(doc. 42)

Una terza ricaduta,

anch’essa assunta dall’Istituto assicuratore convenuto (cfr. doc. 55 e 58), è

stata annunciata in data 4 maggio 2005, con incapacità

lavorativa nel periodo 13-22 aprile 2005 e del 50% sino al 10 giugno 2005 (doc.

45.

e 52).

Il 17

giugno 2005, RI 1 è stato visitato dal medico __________ dell’CO 1, dott. __________,

spec. FMH in chirurgia, il quale ha in particolare sottolineato la preesistenza

delle alterazioni degenerative oggettivate a livello della colonna cervicale:

"

In futuro una ricaduta non potrà essere

annunciata a carico della CO 1, bensì annunciata alla rispettiva Cassa Malati.

Qui esiste un’importante degenerazione della colonna cervicale che non ha

niente a che fare con l’infortunio del 15.11.2002.”

(doc. 53,

p. 3)

In data 8 novembre 2005,

vi è stato l’annuncio di ricaduta oggetto del caso sub judice.

Con certificato del 4

novembre 2005, il dott. __________ ha dichiarato l’assicurato totalmente

inabile al lavoro a causa dell’esistenza di una contrattura dei muscoli

paravertebrali lombari (doc. 62).

La diagnosi di lombalgia

acuta figura pure sul suo certificato del 12 novembre 2005, mediante il quale

il curante ha attestato un’incapacità del 50% dal 14 novembre 2005 (doc. 63).

Il 5 dicembre 2005

l’insorgente è stato di nuovo sottoposto a visita fiduciaria di controllo da

parte del dott. __________.

In quell’occasione, RI 1 ha dichiarato di avere interrotto il lavoro a causa di, citiamo:

“dolori alla scapola destra” (doc. 67, p. 2).

Questo lo

status clinico oggettivato dal fiduciario dell’CO 1 a livello del

rachide cervicale e della spalla destra:

"

Il paziente tiene la testa dritta. L’asse delle

spalle è orizzontale. Muscolatura del trapezio bilateralmente sciolta. Non

dolenzia alla palpazione della muscolatura del collo e dei corpi vertebrali. La

mobilità della colonna cervicale è completa. Completa pure la mobilità della

spalla destra. Deboli i riflessi bicipitali a destra, mancano i riflessi

tricipitali a destra e a sinistra e il bicipitale a sinistra.

Oggi nessun disturbo della sensibilità

superficiali e profonda delle sue estremità superiori.”

(doc. 67,

p. 2)

Il dott. __________

ha così valutato l’eziologia dei disturbi lamentati dal ricorrente:

"

Questo annuncio del 5.11.2005 non può essere

considerato come una ricaduta.

Il medico __________ ha parlato di lombalgie e il

paziente parla di dolori alla scapola.

Si può dire che né i dolori alla scapola,

rispettivamente alla spalla destra, né i dolori alla colonna lombare (descritti

dal curante) sono in relazione probabile con l’infortunio del 15.11.2002.”

(doc. 67,

p. 3)

Nell’ambito

della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto una certificazione,

datata 30 gennaio 2006, del dott. __________ del seguente tenore:

"

Si certifica che RI 1, in data 04/11/05, ha

lamentato algie cervicobrachiali bilaterali irradiate alla scapola dx e alla

regione dorso-lombare per cui si è aperto un periodo di invalidità al 100% dal

04/11/05 al 13/11/05, al 50% dal 14/11/05 al 08/12/05, 0% dal 09/12/05. La

patologia lamentata è verosimilmente legata all’infortunio del 15/11/2002; il

25/02/04 vengono riscontrate importanti turbe statiche della colonna cervicale

con presenza di ernie discali C5/C6 e C6/C7; ad una visita neurologica a __________

nel marzo 2005 si riscontra che almeno in parte le cervicobrachialgie parestetiche

sono da imputare all’incidente del 2002 e che la compressione del n. mediano è

probabilmente legata all’attività professionale.

Il paziente riferisce che da dopo l’incidente del

2002.

ha già avuto diversi episodi di dolore e impotenza funzionale analoghi a

quest’ultimo del 04/11/05.”

(doc. 79)

Il medico __________ dell’CO

1.

ha, da parte sua, commentato criticamente il contenuto del referto del

curante, confermando l’apprezzamento espresso in occasione della visita di

controllo del 5 dicembre 2005:

" Il

15.11.2002

il paziente ha subito un incidente stradale. Nessun accertamento da

parte della polizia. Si parla di una lesione del collo. Il paziente viene

esaminato al PS (Ospedale Regionale di __________), dove si parla di una

distorsione cervicale, contusione toraco-lombare e una contusione temporo-mandibolare

sinistra.

Il

paziente riprende il suo lavoro in misura del 75% come tutto-fare un po' più di 2 settimane dopo.

L'esame radiologico del

15.11.2002

della colonna cervicale, delle orbite dell'arto zigomatico e del

ramo mandibolare destro, come pure le radiografie del torace e le radiografie

della colonna toraco-lombare non rivelano lesioni traumatiche ossee. Dal 2002

non vengono più annunciate ricadute per problemi della spalla e della colonna

toraco-lombare, secondo la documentazione a nostra disposizione. Solamente il

4.11.2005

il dott. __________ scrive che il paziente accusa una lombalgia acuta

e prescrive della fisioterapia.

In occasione della visita

medico-__________ del 5.12.2005, il paziente parla di disturbi alla spalla

destra. L'esame clinico mostra una spalla destra completamente sciolta.

Su base della

documentazione a nostra disposizione, su base delle lamentele del paziente e

del nostro esame clinico del 5.12.2005, si può concludere che questa affezione

non è in una relazione causale con l'infortunio del 15.11.2005.

Le terapie che sono state

effettuate per la spalla e per la colonna toraco-lombo-sacrale devono essere

annunciate alla cassa malati. Si mantiene quindi il giudizio (vedere pag. 3)

riportato nel nostro rapporto di visita del 5.12.2005, dove si consiglia

all'amministrazione di non accettare questo caso come ricaduta dell'infortunio

del 15.11.2002."

(doc. 81)

Unitamente alla propria

impugnativa, l’assicurato ha trasmesso al TCA un nuovo certificato del dott. __________,

secondo il quale, in data 4 novembre 2005, egli presentava una, citiamo: “…

lombalgia acuta in possibile relazione con l’infortunio del 15/11/2002 (il

dolore avvertito alla scapola destra era verosimilmente legato alla contrattura

dei muscoli paravertebrali dorsali e lombari).” (doc. A).

2.9

Chiamata ora a pronunciarsi,

questa Corte osserva che è contestata, in primo luogo, la natura dei disturbi

oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’8 novembre 2005.

Secondo il ricorrente, che

fa riferimento alla certificazione 30 gennaio 2006 del suo

medico curante (doc. 79), si sarebbe trattato delle solite cervico-brachialgie,

questa volta irradiatesi alla spalla destra e alla regione lombare,

relativamente alle quali l’Istituto assicuratore ha costantemente ammesso il

proprio obbligo a prestazioni.

L’CO 1

sostiene, per contro, che i disturbi lamentati da RI 1 nel novembre 2005,

localizzati al rachide lombare, rispettivamente, alla scapola destra, a seconda

se si presta fede al dott. __________ oppure all’insorgente, erano diversi

rispetto a quelli assunti in precedenza.

Al

riguardo, il TCA constata che, con certificato del 12 novembre 2005, il dott. __________

ha esplicitamente affermato che il suo paziente soffriva di una contrattura

dei muscoli lombari paravertebrali e che, per questa ragione, era divenuto

totalmente inabile a decorrere dal 4 novembre 2005 (doc. 62).

La

presenza di disturbi in sede lombare è peraltro stata ribadita in data 12

novembre 2005 (doc. 63).

Visitato fiduciariamente

il 5 dicembre 2005, l’insorgente ha invece affermato di lamentare dolori a

livello della scapola destra.

Alla luce

di quanto precede, l’assicuratore infortuni era pertanto legittimato a ritenere

che la ricaduta dell’8 novembre 2005 riguardasse dei disturbi diversi da

quelli saltuariamente accusati da RI 1 durante gli anni

successivi al sinistro del 15 novembre 2002 (cervico-brachialgie).

Del

resto, ciò appare avvalorato dal fatto che, in data 5 dicembre 2005, il medico __________

dell’CO 1 ha osservato una spalla destra sciolta e completamente mobile, così

come una colonna cervicale priva di contratture muscolari (cfr. doc. 67).

È vero

che con rapporto del 30 gennaio 2006, prodotto dopo che l’assicuratore LAINF

aveva emanato la propria decisione formale di rifiuto, il dott. __________ ha

fatto valere che i sintomi risentiti alla scapola destra e alla regione lombare

altro non erano che un’irradiazione dei soliti disturbi cervico-brachiali (cfr.

doc. 79).

Nondimeno,

non può essere ignorato che, con il suo successivo certificato del 6 settembre

2006, egli ha abbandonato la tesi iniziale, per sostenere che i disturbi

denunciati dal suo paziente erano verosimilmente da imputare a una contrattura

dei muscoli paravertebrali dorsali e lombari, peraltro conseguenza semplicemente

possibile dell’infortunio del 15 novembre 2002 (cfr.

doc. A).

Ora, tenuto

conto delle palesi contraddizioni insite nelle certificazioni del dott. __________

- il quale non può neppure essere considerato come particolarmente qualificato

a pronunciarsi nella materia che qui interessa -, alle stesse non può essere attribuito

valore probatorio.

Accertato

che, in coincidenza con l’annuncio di ricaduta qui in discussione, RI 1

soffriva di disturbi in sede lombare o alla scapola destra, in ogni caso

distinti da quelli precedentemente riconosciuti dall’Istituto assicuratore

convenuto, questo Tribunale non vede ragioni per scostarsi dal parere espresso

dal dott. __________ in occasione della visita fiduciaria del 5 dicembre 2005,

secondo cui tali disturbi non si trovano in una relazione causale naturale con l’infortunio

del novembre 2002 (cfr. doc. 67 e 81).

In

proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Secondo

il TCA, occorre innanzitutto considerare che vi è incertezza già per quanto concerne

la parte del corpo interessata dalla ricaduta del mese di novembre 2005:

secondo il medico curante, si è trattato della regione lombare (cfr. doc. 62,

in cui figura la diagnosi di “lombalgia acuta”; solo in un secondo tempo, per

la precisione con il certificato del 6 settembre 2006, egli ha fatto accenno a

dolori alla scapola destra, ritenuti essere una conseguenza della contrattura

della muscolatura paravertebrale lombare e dorsale), mentre che, da parte sua,

il ricorrente ha riferito di dolori localizzati alla scapola destra (cfr. doc.

67, p. 2).

L’assenza di una precisa

diagnosi, imputabile alle contraddittorie affermazioni dell’assicurato e del

suo medico curante, non consentono a questa Corte di ritenere dimostrata, con

il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, l’esistenza

di un nesso di causalità naturale con l’evento infortunistico assicurato.

Contro un’eziologia

infortunistica parla inoltre la circostanza che i disturbi oggetto

dell’annuncio di ricaduta dell’8 novembre 2005, a prescindere dal fatto

che essi abbiano interessato il rachide lombare piuttosto che la scapola

destra, sono insorti con un tempo di latenza piuttosto lungo.

Ora, un'affermata

giurisprudenza stabilisce che più il

tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo e

più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono

essere severe (cfr. RAMI 1997, U 275, p. 188ss.; RJJ

1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99).

Con la propria impugnativa,

RI 1 ha censurato il fatto che il medico __________ dell’CO 1,

dott. __________, con il suo parere del 12 gennaio 2005, avrebbe generato

confusione, “… asserendo da una parte che non vi è una causalità, ma

riconoscendo detta causalità nella sottostante motivazione …” (I, p. 2).

A

prescindere dal fatto che il documento in questione riguarda la ricaduta del

mese di dicembre 2004, assunta regolarmente dall’assicuratore infortuni

convenuto, e non quella sub judice, questa Corte non rileva contraddizioni

di sorta nella valutazione del medico fiduciario appena citato, nella misura in

cui egli ha negato il nesso di causalità naturale con il sinistro del 15

novembre 2002, riconoscendolo invece con quello occorso nel mese di aprile 2004

(cfr. doc. 36).

Neppure

il rapporto 3 marzo 2005 del neurologo dott. __________ (doc. 42), che

l’assicurato ha espressamente richiamato in sede di ricorso, può essergli di

soccorso.

Da una

parte, lo specialista appena citato è stato interpellato in relazione alla

seconda ricaduta, quella del mese di dicembre 2004, che aveva per oggetto dei

disturbi diversi, delle cervico-brachialgie bilaterali, da quelli insorti nel

novembre 2005 (cfr. allegato al doc. 32).

D’altra

parte, il dott. __________ ha sostenuto che le brachialgie sono originate da

una compressione del nervo mediano a livello del canale carpale, rispettivamente,

da una compressione cronica da parte di un prolasso discale C6-C7.

Per

quanto riguarda l’eziologia di tali reperti, egli si è però espresso in termini

di semplice possibilità, ciò che non sarebbe sufficiente per fondare un obbligo

a prestazioni dell’assicuratore LAINF (doc. 42, p. 2: “…, è possibile

una distorsione del polso durante l’incidente in causa, per proteggersi (contro

il cruscotto per es.), il paziente non ricorda tuttavia tumefazioni particolari

o dolori persistenti locali. (…). Un rapporto con l’incidente con distorsione

complessa a colpo di frusta con la testa voltata sulla sinistra è senz’altro possibile,

in presenza di alterazioni probabilmente preesistenti.” – il corsivo è del

redattore).

Pertanto,

in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa non

dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che i disturbi accusati da RI 1 nel mese di novembre

2005, costituivano ancora una

conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 15 novembre 2002.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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