35.2006.7
Ausiliario di cure, nel sostenere peso di paziente, accusa dolori al rachide cervicale che persistono nel tempo. Violazione, da parte dell'amministrazione, obbligo di accertare compiutamente la fattis
24 luglio 2006Italiano38 min
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Numero d'incarto:
35.2006.7
Data decisione, Autorità:
24.07.2006, TCA
Titolo:
Ausiliario di cure, nel sostenere peso di paziente, accusa dolori al rachide cervicale che persistono nel tempo. Violazione, da parte dell'amministrazione, obbligo di accertare compiutamente la fattispecie. Causa rinviata all'assicuratore per complemento istruttorio circa eziologia disturbi.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 43 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.7
mm/sdm
Lugano
24 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 ottobre
2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 3
giugno 2002, RI 1, dipendente della Casa per anziani “__________” di __________
in qualità di ausiliario di cura e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso la CO 1, ha dovuto sostenere il peso di un ospite le cui gambe
erano improvvisamente cedute, avvertendo subito un violento dolore al rachide
cervicale (doc. 2/1 e 2/3).
Il suo
medico curante, dott. __________, consultato il giorno stesso dell’evento, ha
diagnosticato una cervicalgia acuta da strappo muscolare (doc. 2/2).
Un esame
TAC eseguito il 26 giugno 2002 ha mostrato un raddrizzamento della colonna
cervicale, una lieve spondilosi del segmento C6-C7, un’iniziale discopatia
C5-C6 e C6-C7, nonché una moderata spondilartrosi medio inferiore (doc. 2/4).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
A far
tempo dal 2 settembre 2002, l’assicurato ha ritrovato una piena capacità
lavorativa (doc. 2/11).
1.2. Il 19
dicembre 2002, a RI 1 è occorso un sinistro analogo al precedente.
Anche in
questo secondo caso, egli si è trovato a dovere sopportare l’intero peso di un
anziano paziente a causa di un improvviso cedimento degli arti inferiori.
L’assicurato
ha lamentato una recrudescenza dei dolori a livello cervicale con irradiazione
al braccio sinistro (doc. 2/13 e 2/20).
La RMN
del 14 novembre 2002 ha evidenziato delle piccole protrusioni centrali a
livello di C4-C5 e di C6-C7, senza compressioni midollari (doc. 2/12).
Anche per
questo evento la CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con
decisione formale del 6 agosto 2004, ha posto termine alle prestazioni di cura
medica dal 10 aprile 2004 e all’indennità giornaliera, “senza riconoscimento di
alcun obbligo legale”, dal 1° settembre 2004, facendo difetto una relazione di
causalità naturale con gli eventi assicurati (doc. 1/42).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc.
1/47), la CO 1, in data 4 ottobre 2005, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 1/55).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 18 gennaio 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto, in ordine, che la decisione litigiosa venga annullata per carenza
di motivazione e, nel merito, che la CO 1 venga condannata a versargli
ulteriori prestazioni a far tempo dal 1° settembre 2004, argomentando:
"
(…)
Come già accennato all'inizio del ricorso, la
decisione impugnata, pur riportando ampiamente il contenuto dei principali atti
medici acquisiti all'incarto ed avere anche indicato i criteri dottrinali e
giurisprudenziali che stanno alla base dell'applicazione della Lainf, si limita
a fondare l'esclusione di un nesso causale naturale su un passaggio della
perizia del dott. __________.
Va infatti ricordato, come già esposto
nell'opposizione del 6.9.2004, che il dott. __________ è stato incaricato dalla
di compiere soltanto una "valutazione neurologica" nell'ambito della
sua particolare specialità e che lo stesso perito ha chiaramente ribadito a
diverse riprese che il suo referto vale unicamente sotto il profilo
neurologico.
Inoltre, correttamente, ma senza che la
controparte ne abbia tenuto conto, il dott. __________, al punto 4c) della sua
diagnosi (pag. 7) dopo aver dichiarato difficile spiegare "almeno dal
punto di vista esclusivamente neurologico, la persistenza dei dolori"
aggiunge correttamente che "per gli aspetti neurochirurgici rimanda alla valutazione
del prof. __________ ".
Già sotto questo profilo non è pertanto corretto
negare la sussistenza di un nesso causale naturale soltanto riferendosi alla
valutazione del neurologo dott. __________.
Se si analizza quindi la valutazione espressa dal
prof. __________ nel suo rapporto del 14.7.2003, tenendo presente che si tratta
di un perito scelto dalla controparte, si constata quanto segue:
- entrambi gli eventi del 3.6. e 6.12.2002, anche
per l'importanza delle forze messe in gioco, vengono considerati
inequivocabilmente come infortuni secondo le definizioni classiche;
- gli elementi a disposizione del perito e i
reperti d'esame permettono di rilevare "una irritazione significativa dei
rami articolari e mediali sinistri in C3/C4/C5" mentre "una
partecipazione del TON (Third occipital Nerve) non è esclusa";
- da questa diagnosi il perito deduce che la
"dinamica degli infortuni si trova in una relazione di causalità probabile
("wahrscheinlich") se non addirittura certa" con i disturbi
lamentati dal ricorrente;
- il problema, sempre secondo il perito, non è
pertanto quello di formulare terminologicamente la natura del trauma in modo
univoco, quanto di accertare che "in questo caso un movimento abnorme
sulle articolazioni vertebrali posteriori (quale una distorsione articolare) ha
senz'altro avuto luogo";
- per cui, il prof. __________ ritiene che non
sia in sé rilevante e significativo il fatto che il ricorrente, a oltre un anno
dal primo evento, continui a presentare i disturbi lamentati (e il perito
ritiene l'assicurato credibile e motivato), ma invece il fatto che fino a quel
momento non sia stata formulata un'ipotesi diagnostica adeguata e non siano
stati disposti test specifici per confermarla in vista di un trattamento mirato.
Purtroppo però non risulta che la raccomandazione
fatta dal prof. __________ di effettuare un approfondimento diagnostico nei
termini da lui specificati sia stata messa in atto e tanto meno dal dott. __________
che invece al capitolo C del suo referto (stato neurologico) cita soltanto
esami di routine e per il resto si riferisce alla documentazione radiologica
risalente al 2002.
Anche il reumatologo dott. __________, pur avendo
avuto la conferma di una sindrome cervicospondilogena che inibisce in modo
importante la mobilità cervicale per la rotazione verso sinistra in estensione,
movimento che provoca una irradiazione dolorosa alla scapola sinistra e una
sindrome miofasciale con irradiazione dolorosa dell'arto superiore sinistro,
non ha ritenuto di eseguire ulteriori approfondimenti diagnostici, pur
confermando che esiste una discrepanza fra il vissuto soggettivo del paziente e
Fatti
i reperti oggettivi.
Il dott. __________ ha comunque attribuito questa
discrepanza a un disturbo di elaborazione del dolore, ritenendo altresì che non
vi sia una rilevante problematica sottogiacente, ma piuttosto un fenomeno di
neuroplasticità.
Sulla base di queste constatazioni e ricordato
come dall'anamnesi non risultino antecedenti sistemici, infortunistici o
vertebrali di rilievo (perizia prof. __________, pag. 1) o, in particolare,
problemi cervicali (certificato dott. __________ 31.7.2002, pag. 1),
contrariamente a quanto sostiene la decisione impugnata, bisogna concludere per
l'esistenza di un nesso causale naturale con probabilità che rasenta la
certezza fra i due successivi analoghi infortuni e i disturbi tuttora lamentati
dal ricorrente.
E si noti che lo stesso dott. __________
(perizia, pag. 6) ritiene perlomeno verosimile che l'evento iniziale possa aver
causato dolori riferibili ad uno stiramento muscolare, ma, ripetiamo, il suo
giudizio si limita esclusivamente all'aspetto neurologico.
A questa prima conclusione si deve giungere
proprio sulla base delle considerazioni generali esposte nella decisione
impugnata a proposito del requisito della relazione causale naturale (pag. 10,
punto 2).
Per quel che concerne il requisito
dell'adeguatezza del nesso causale la decisione impugnata distingue fra
disturbi chiaramente dimostrati conseguenti ad un infortunio e conseguenze non
dimostrabili (a sufficienza) sotto il profilo organico.( pag. 11, punto 2).
Se si ricorda che il prof. __________, dopo aver
constatato la presenza di una irritazione significativa dei rami articolari e
mediali sinistri in C3/C4/C5 e di non poter escludere una partecipazione del
TON (Third occipital Nerve), deduce che a suo modo di vedere questo problema
"è del tutto spiegato dalla dinamica degli infortuni" non si può far
altro che condividere per la sussistenza anche di un nesso causale adeguato.
Esclusa la presenza di turbe psichiche, rimangono
quale unica causa dei postumi degli infortuni assicurati le lesioni alla
colonna cervicale accertati dal prof. __________, il quale, rifacendosi alla
letteratura, si dichiara certo che "in questo caso un movimento abnorme
sulle articolazioni vertebrali (quale una distorsione articolare) ha senz'altro
avuto luogo" per cui anche secondo la decisione impugnata la causalità
adeguata quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicuratore non
giocherebbe in pratica alcun ruolo (DTF 127 V 103 cons. 5b/bb con riferimenti).
Alla luce di queste constatazioni è del tutto
irrilevante quanto sostiene la decisione impugnata al punto 4 della motivazione
(pag, 12), quando sostiene che nemmeno applicando per analogia la
giurisprudenza in materia di lesioni da "colpi di frusta"
sussisterebbe in questo caso un nesso di causalità adeguata poiché si è
trattato di infortuni qualificabili di "minor gravità": occorre
infatti ricordare che nessun disturbo di natura psichica, né quale conseguenza
degli infortuni, né dovuto a fattori estranei, è stato diagnosticato dai vari
medici che hanno visitato o avuto in cura il ricorrente.
Se codesto lodevole Tribunale non ritenesse
sufficienti le constatazioni peritali del prof. __________ e del dott. __________,
sarà indispensabile ordinare una perizia giudiziale pluridisciplinare. (…)"
(I)
1.5. La CO 1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VI).
1.6. In data 10
marzo 2006, l’insorgente ha versato agli atti un certificato, datato 4 marzo
2006, del dott. __________ e ha ribadito la necessità a che il TCA faccia capo
a una perizia giudiziaria (X + allegato).
L’assicuratore
LAINF, da parte sua, ha preso posizione al riguardo in data 16 marzo 2006
(XII).
1.7. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in
neurologia, il quale è stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti volti a
chiarire la fattispecie da un profilo medico (XIV).
Il suo
rapporto è pervenuto in data 18 aprile 2006 (XV).
Alle
parti è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (XVII e
XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. Il
ricorrente ha sostenuto che l'assicuratore LAINF convenuto non avrebbe
sufficientemente motivato la decisione su opposizione querelata, ledendo, in
tale modo, il suo diritto di essere sentito (cfr. I, p. 2).
Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite.
Per
costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito comprende pure la pretesa
di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare.
A tale
fine, ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le
considerazioni che hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che
l'autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione
di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle
argomentazioni di parte atte ad influire sul giudizio (cfr. DTF 121 III 331
consid. 3b, 118 V 58; STF del 5 marzo 2002 nella causa
A.,2A.418/2001, parz. pubblicata in PRA 8/2002, p. 679ss.; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, p.
100; M. Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, p. 368ss.).
In caso di carenza nella motivazione, la decisione viene di regola
annullata, indipendentemente dall’interesse materiale delle parti, in quanto il
diritto in questione è di natura formale (DTF 116 V 184, 115 V 305). In via
eccezionale ciò non accade se il difetto - non particolarmente grave (DTF 116 V
185) - può essere sanato, in quanto l’istanza di ricorso dispone di piena
cognizione, alla parte vengono resi noti tutti i fatti rilevanti ed egli viene sentito
su questi fatti, di regola sulla base di un secondo scambio di allegati (DTF
116 V 39, 110 V 113; Kölz/Häner, op. cit., p. 102).
Il TFA ha
tuttavia statuito che il diritto di essere sentito viene sanato solo
eccezionalmente (DTF 118 V 315 consid. 3c, 116 V 186).
Nella
concreta evenienza, nella decisione su opposizione del 4 ottobre 2005, la CO 1
ha puntualmente illustrato i motivi per cui, a far tempo (al più tardi) dal 1°
settembre 2004, il nesso di causalità naturale con i sinistri assicurati, a suo
avviso, si sarebbe estinto e, con esso, il diritto a prestazioni.
In queste
circostanze, la censura di decisione immotivata deve essere respinta.
Nel
merito
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose
disposizioni contenute nella LAINF.
A
differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano
immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.
25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;
STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003
nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF
117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid.
3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle
assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è
realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid.
1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV
Nr. 25 consid. 1.2.)
Di
conseguenza, nel caso in esame, visto che in discussione vi è il riconoscimento
del diritto a prestazioni a decorrere dal settembre 2004, tornano applicabili
le norme della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
È
comunque utile segnalare che, secondo il TFA, la LPGA non ha apportato alcuna
modifica in relazione alla nozione di causalità naturale e adeguata, quale
presupposto per ammettere l’obbligo a prestazioni giusta la LAINF (cfr. STFA
del 30 settembre 2005 nella causa P., U 277/04, consid. 1 e riferimenti ivi
menzionati).
La
giurisprudenza elaborata al riguardo conserva quindi tutta la sua validità
anche dopo il 31 dicembre 2002.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente
prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.7. In concreto, all’inizio del mese di giugno 2002, nel trattenere un
ospite vittima di un improvviso cedimento degli arti inferiori, RI 1 ha
avvertito un forte dolore a livello del rachide cervicale con irradiazione alla
spalla sinistra (doc. 2/3).
Il giorno
stesso egli ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale
ha diagnosticato una cervicalgia acuta da strappo muscolare e ha prescritto
impacchi, massaggi e sedute dal chiropratico (doc. 2/2).
In data
26 giugno 2002, l’assicurato si è sottoposto a una TAC cervicale. Questo esame
ha mostrato un raddrizzamento della colonna cervicale, una lieve spondilosi del
segmento C6-C7, un’iniziale discopatia C5-C6 e C6-C7, nonché una moderata
spondilartrosi medio inferiore (doc. 2/4).
Il 16
luglio 2002, il ricorrente si è rivolto al dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia,
che ha posto la diagnosi di stiramento muscolo-tendineo senza segni radicolari
agli arti superiori. Egli ha introdotto una terapia medicamentosa e, in un
secondo tempo, ha prescritto l’esecuzione di fisioterapia mirata (doc. 2/8).
Il
neurochirurgo ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro in misura del 50% (con
limitazione a portare pesi oltre i 10 kg) dal 26 agosto 2002 e in misura
completa dal 2 settembre 2002 (doc. 2/11).
In
ragione della persistenza di disturbi residuali, in data 14 novembre 2002, è
stata eseguita una RMN del tratto cervicale, accertamento che ha evidenziato
delle piccole protrusioni centrali a livello di C4-C5 e di C6-C7, senza
compressioni midollari (doc. 2/12).
Il 19
dicembre 2002, a RI 1 è occorso un infortunio analogo a quello accaduto il 16
luglio 2002, a seguito del quale vi è stata una recrudescenza della
problematica cervico-brachiale (doc. 2/13).
Durante
il periodo 16 gennaio-12 febbraio 2003, il ricorrente è rimasto degente presso
la Clinica di riabilitazione di __________, dove è stato sottoposto a misure
fisioterapiche attive e passive.
I
sanitari hanno diagnosticato una cervico-brachialgia di tipo aspecifica (aspecifica
poiché in assenza di un sospetto di compressione radicolare) accompagnata da
una forte sindrome miofasciale con irradiazioni al braccio sinistro e nella
testa alla parte temporale di sinistra (doc. 2/16).
In data
31 marzo 2003, il dott. __________, medico-chirurgo, ha fornito alla CO 1 un
parere fondato sulla documentazione a sua disposizione.
A
proposito dell’eziologia dei disturbi accusati dall’assicurato, il dott. __________
ha sollevato dei dubbi circa la diagnosi di “distorsione cervicale a sinistra”,
formulata dal dott. __________, poiché, citiamo: “tale diagnosi dovrebbe essere
subordinata a uno spostamento assiale del capo in qualsivoglia direzione
provocata da una reazione che produca un’accelerazione, una decelerazione, una
torsione o una inclinazione che agisca direttamente a livello del capo con
conseguente motilità della cervicale scoordinata e involontaria. Dal profilo
assicurativo la diagnosi di “importante distorsione cervicale” non vi è mai
stata.” (doc. 2/17 – il corsivo è del redattore).
Secondo
il fiduciario della CO 1, RI 1 ha tutt’al più riportato degli stiramenti
muscolari che però guariscono nel giro di alcune settimane, lesioni che non
possono quindi spiegare la sintomatologia da lui presentata.
Infine,
il dott. __________ ha proposto una valutazione specialistica a cura del
neurochirurgo Prof. dott. __________, con lo scopo principale di chiarire
l’aspetto diagnostico.
Il 29
aprile 2003, l’insorgente ha privatamente consultato il dott. __________.
Questo
specialista in neurochirurgia ha diagnosticato una sindrome cervicale in stato
dopo due infortuni con probabile lesione muscolare ma senza componente
neurogena, nonché una possibile nevralgia del nervo supra-clavicolare a
sinistra e auricolare a sinistra.
Dal
profilo terapeutico, scartato a priori un approccio chirurgico, il dott. __________
ha suggerito una terapia conservativa con ultrasuoni e TENS (doc. 2/18).
In data
26 maggio 2003 ha avuto luogo il consulto specialistico presso il Prof. dott. __________,
__________ del Servizio __________ di neurochirurgia.
La
diagnosi posta dal dott. __________ è stata quella di sindrome cervicale con
coinvolgimento cefalico e prossimale dell’arto superiore sinistro in presenza
di un’irritazione dei nervi articolari mediani C3/C4 e C5 sul lato sinistro. Non
ha inoltre potuto escludere una partecipazione del TON (“Third occipital
Nerve”).
Il
neurochirurgo ha quindi così valutato l’aspetto eziologico, nonché l’ulteriore
procedere diagnostico e terapeutico:
"
(…).
Sulla base degli elementi a nostra disposizione e
dei reperti d'esame, ci troviamo attualmente in presenza di un'irritazione
significativa dei rami articolari e mediali sinistri in C3/C4/C5 ed una
partecipazione del TON (Third occipital Nerve) non è esclusa. Questo problema è
a nostro modo di vedere del tutto spiegato dalla dinamica degli infortuni e si
trova con questi in una relazione di causalità probabile (wahrscheinlich),
se non addirittura certa. In tale contesto, la discussione se si possa
considerare o meno la diagnosi di "distorsione" è puramente
accademica. Se è senz'altro vero che questo termine viene riservato ai traumi
d'accelerazione e decelerazione del segmento cervicale, la letteratura fa
tuttavia stato di innumerevoli formulazioni e, in questo caso, un movimento
abnorme sulle articolazioni vertebrali posteriori (quale una distorsione
articolare) ha senz'altro avuto luogo.
La natura del problema spiega l'inefficacia dei
provvedimenti conservativi adottati con diagnosi non documentabili, quali la
"sindrome miofasciale importante" o le "alterazioni degenerative
ai livelli C4/C5 e C6/C7".
Chiamare la tensione muscolare ed il dolore
inserzionale una sindrome miofasciale non costituisce una diagnosi né esistono
prove che la degenerazione discale dimostra dalla diagnostica per immagini
abbia una rilevanza clinica (al contrario, è decisamente improbabile).
Ciò che colpisce in questo caso non è il fatto
che l'Assicurato senz'altro credibile e motivato, continui a presentare i
disturbi insorti dopo il 1° evento, ma che - a distanza di 1 anno - non sia
stata formulata un'ipotesi diagnostica adeguata né disposti test specifici per
confermarla in vista di un trattamento mirato.
Sulla base di questi elementi, raccomandiamo di
effettuare un approfondimento diagnostico con un test d'infiltrazione sotto
controllo radiologico dei rami articolari mediali C3/C4 e C5 e del TON sul lato
sin. secondo il protocollo classico di Bogduck. Nel caso di una risposta
positiva e di una conferma con un cross testing, il problema potrebbe essere
favorevolmente influenzato da una termocoagulazione con radiofrequenze.
Sulla base della nostra esperienza e soprattutto
quella del Centre Antidouleur di __________ (Prof. Dr. med. __________). La
positività di 2 test è compatibile con risultato positivo del trattamento in
quasi il 90% dei casi.
In tale contesto è stato utile sottolineare il
fatto che questo genere di trattamento (a differenza dei test) non determina la
regressione immediata dei disturbi. Si tratta di un processo di denervazione
progressivo il cui risultato può essere apprezzato soltanto dopo 5-6
settimane."
(doc. 2/20)
Presa
conoscenza delle conclusioni del Prof. __________, il dott. __________,
“considerato che il caso, (…), deve essere di pertinenza Lainf, …”, ha invitato
la CO 1 a disporre un consulto presso il Prof. dott. __________ (doc. 2/21).
Nel corso
del mese di luglio 2003, il ricorrente si è recato dal Prof. dott. __________,
spec. in ortopedia presso gli «Istituti
ortopedici Rizzoli» di __________,
il quale ha posto la diagnosi di cervicalgia con Sindrome di Barré e
consigliato l’esecuzione di elettrostimolazioni e di laserterapia, nonché
l’assunzione di antinfiammatori (doc. 2/22).
In data
29 settembre, rispettivamente, 31 ottobre 2003, il dott. __________ ha riferito
di un intervenuto miglioramento a livello della colonna cervicale, da attribuire
alle terapie prescritte dal dott. __________ (cfr. doc. 2/26 e 27).
Il 31 marzo 2004, lo stato
di salute di RI 1 è stato indagato dal dott. __________, spec.
FMH in neurologia.
Secondo
il neurologo interpellato dall’assicuratore LAINF, i disturbi lamentati
dall’insorgente, una sindrome cervicale algica cronica senza lesioni di tipo
neurologico, si trovavano - per quanto di sua competenza - in una relazione di
causalità naturale soltanto possibile con i due infortuni assicurati,
rinviando, per quel che era degli aspetti neurochirurgici, alla valutazione del
Prof. dott. __________:
"
Dal mio punto di vista ritengo che l’infortunio
del 03.06.2002 sia solo possibilmente da mettere in relazione con i sintomi del
paziente. In questo caso vi è quale elemento principale la chiara relazione
temporale tra i dolori insorti e l’evento traumatico, in una persona che non ha
mai avuto dolori cervicali in precedenza. D’altro canto è difficile spiegare
almeno dal punto di vista esclusivamente neurologico la persistenza dei dolori
a oltre 1.5 anni dall’evento traumatico soprattutto in misura così importante e
invalidante. A questo proposito rimando per gli aspetti neurochirurgici alla
valutazione del Prof. __________, eventualmente potrebbe essere utile una
valutazione anche reumatologica.”
(doc.
2/33, p. 7)
Questo l’apprezzamento
enunciato dal dott. __________:
" (…)
Anamnesticamente non sono praticamente mai
segnalati sintomi che facciano sospettare un rilevante coinvolgimento da parte
delle strutture neurologiche principali periferiche o centrali; l'esame
neurologico odierno è risultato perfettamente normale, senza indizi per una
lesione cerebrale, midollare ma soprattutto radicolare cervicale, infine la
documentazione radiologica mostra reperti blandi, in particolare alla RM
cervicale non vi sono alterazioni indicative di una lesione delle strutture
nervose in questa regione. È verosimile comunque che l'evento iniziale possa
aver causato dolori riferibili ad uno stiramento muscolare a livello del
cingolo scapolare, non sono però in grado di spiegarmi dal punto di vista
neurologico la persistenza di sintomi così importanti tali da determinare
tuttora a oltre 18 mesi dall'evento iniziale e 15 mesi dal secondo evento
un'inabilità lavorativa del 100 %. Per quel che riguarda la diagnosi di
"sindrome di Barré-Neri-Lieon" posta a __________, non sono riuscito
a trovarne una definizione in vari testi recenti ma anche di più vecchia data
di neurologia (tra cui vari testi del neurologo svizzero __________
rispettivamente testi inglesi). Sicuramente non si può intendere in questo caso
la più comune, conosciuta e ben definita sindrome Guillain-Barré. Mi è stato
fornito dal paziente stesso un documento in spagnolo cove si cita questa
sindrome, che corrisponde in pratica ad una sindrome cervicale e comunque non è
in uso comune quale diagnosi. Dal punto di vista strettamente neurologico non
vi sono dunque attualmente alterazioni riferibili ad eventi traumatici
rispettivamente deficit neurologici oggettivabili. In questo senso, sempre dal
punto di vista strettamente neurologico di mia competenza, non vi sono reperti
che implichino un'inabilità lavorativa. Per quel che riguarda le implicazioni
ortopedico-neurochirurgiche il paziente è già stato valutato dal Prof. __________,
spec. FMH Neurochirurgia. Lascio a voi la decisione se eventualmente procedere
anche ad una valutazione reumatologica dal parte di un reumatologo di vostra
fiducia."
(doc. 2/33)
Nel corso del mese di
maggio 2004, il ricorrente si è privatamente sottoposto a un consulto
reumatologico presso il dott. __________.
Dal relativo referto,
datato 24 maggio 2004, risulta che, da un punto di vista oggettivo, RI 1 presenta “il quadro clinico di una sindrome cervicospondilogena con
irradiazione all’arto superiore sinistro non radicolare”, in assenza di una
neurocompressione.
D’altro
canto, considerata la presenza di un’importante discrepanza tra i disturbi
soggettivamente risentiti dal ricorrente e il reperto oggettivabile, il dott. __________
ha diagnosticato un disturbo di elaborazione del dolore, precisando al riguardo
di non aver avuto, citiamo: “… l’impressione che vi sia una rilevante
problematica psichiatrica sottogiacente. Penso si tratti prevalentemente di un
fenomeno di neuroplasticità, cioè di percezione e elaborazione disturbata del
dolore quale fenomeno di adattamento del sistema nervoso centrale e periferico
in presenza di un dolore cronico.”
Per
quanto concerne l’aspetto terapeutico, il reumatologo ha categoricamente
escluso il ricorso a misure invasive, suggerendo una presa a carico
conservativa e multidisciplinare.
Infine,
l’assicurato è stato dichiarato inabile nella misura del 50% almeno nella sua
abituale professione, “pesante e sempre a rischio di “strappi” improvvisi a
livello del cinto scapolare e della colonna cervicale”, ritenendo peraltro
indicato procedere a una sua riqualificazione professionale (doc. 2/37).
Dagli atti di causa si
evince che l’assicurato ha ripreso il proprio lavoro al 50% (4 ore/giorno) dal
3 maggio 2004, al 75% (6 ore/giorno) dal 13 settembre 2004 e in misura completa
dal 24 gennaio 2005.
Risulta inoltre che a
causa di una riacutizzazione dei dolori, egli è tornato ad essere totalmente
incapace al lavoro dal 2 al 9 dicembre 2005 e in misura del 50% dal 10 al 9 gennaio
2006 (cfr. certificati prodotti sub doc. 2/36 e Xbis).
2.8. Con la propria impugnativa, RI
1 rimprovera in particolare all’assicuratore LAINF convenuto
di avere fondato la propria decisione esclusivamente sulle conclusioni
contenute nel referto peritale del dott. __________, il quale avrebbe valutato
la fattispecie dal solo profilo neurologico, dimenticando che il neurochirurgo Prof.
dott. __________, dal suo punto di vista, aveva raccomandato alla Nazionale di
predisporre un approfondimento diagnostico (cfr. I).
Da parte
sua, l’assicuratore infortuni fa valere che la decisione mediante la quale è
stato posto fine al diritto a prestazioni, è stata emanata a distanza di oltre
un anno dalla consultazione presso il dott. __________ e, soprattutto, sulla
scorta di circostanze nel frattempo mutate (ovvero quelle che sono state descritte
dai dottori __________ e __________ nei loro rispettivi rapporti; cfr. VI, p.
7s.).
In
corso di causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________, il quale è stato
invitato a rispondere ai quesiti seguenti:
"
1. Il fatto di essersi richiamato alla
valutazione del Prof. dott. __________ (il quale, in occasione del consulto del
26.5.2003, aveva diagnosticato un’irritazione dei nervi articolari mediani
C3/C4 e C5 sul lato sinistro) per quanto riguarda gli aspetti neurochirurgici
(cfr. perizia del 9.4.2004, risposta quesito n. 4), significa che
l’apprezzamento che lei ha espresso non è completo, nel senso che non ha
considerato la patologia diagnosticata dal dott. __________ poiché rilevante da
un campo di specializzazione diverso dal suo?
Considerandi
2.
Oppure quanto da lei constatato in occasione
della visita peritale le aveva consentito di escludere la presenza
dell’affezione diagnosticata dal Prof. __________?
3.
La patologia diagnosticata dal Prof. __________
è suscettibile di essere oggettivata mediante i mezzi tecnici
attualmente a disposizione (RMN, TAC, ecc.) oppure no?
4.
Nella negativa, come viene posta la diagnosi
di irritazione nervosa?
5.
Nel caso concreto - premesso che
successivamente alla sua perizia l’assicurato si è sottoposto a una valutazione
reumatologica presso il dott. __________, il quale ha diagnosticato una
sindrome cervicospondilogena cronica, derivante principalmente da un disturbo
di elaborazione del dolore – lei ritiene che sia stato posto in atto tutto
quanto necessario per delucidare compiutamente la fattispecie oppure no?”
(XIV)
Questo il tenore delle
risposte che sono state fornite dallo specialista in neurologia il 14 aprile
2006:
"
1.
(…) La diagnosi posta dal Prof. __________ di "...
irritazione dei nervi articolari mediani C3-4 e C5 sul lato sinistro" è
stata posta sulla base della sua esperienza neurochirurgica e degli elementi da
lui raccolti su base anamnestica e clinica. Da parte mia, come neurologo, non
sono in grado di confermare o escludere questa diagnosi. Non ritengo che sia
possibile o comunque esula dalle mie capacità, localizzare con certezza
definitiva e in modo oggettivo un'irritazione dei nervi mediani articolari cervicali. In sé il termine "irritazione"
esclude in generale un'effettiva lesione nervosa ma significa unicamente
che il nervo o i nervi in questione funzionano correttamente ma sono stimolati
in modo inadeguato, e dunque irritati, producendo reazioni anomale dolorose, sensitive o d'altro tipo.
2.
(…) Come già
più sopra discusso non sono in grado di confermare o escludere l'affezione diagnosticata dal Prof. __________.
3.
(…) Con i mezzi
tecnici a disposizione non è possibile oggettivare la patologia diagnosticata dal
Prof. __________. Sottolineo che si tratta di terminazioni nervose di piccole
dimensioni, praticamente non visibili né esaminabili con indagini strumentali.
4.
(…) La diagnosi di
irritazione nervosa viene posta su base clinica. Ciò è relativamente semplice
ed affidabile per quel che riguarda i principali nervi periferici a livello
degli arti superiori e inferiori rispettivamente del cranio, poiché solitamente
l'irritazione nervosa corrisponde al loro territorio di innervazione cutanea e
dunque relativamente ben definito dal punto di vista anatomico. A livello delle
articolazioni vertebrali la situazione anatomica è più complessa, variabile ed
è nettamente più difficile correlare un'ev. sintomatologia dolorosa con una
struttura anatomica ben precisa, quali possono essere le articolazioni
intervertebrali o addirittura i nervi articolari mediali. Confermo che da parte
mia non sono in grado dal punto di vista neurologico di porre una diagnosi di
tale precisione riuscendo a localizzare in modo univoco e definitivo un'ev.
irritazione dei nervi a livello delle articolazioni vertebrali.
5.
(…) Dal mio punto di vista ritengo che siano state messe in
atto sufficienti misure diagnostiche in, questo caso."
(XV)
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA osserva che il dott. __________ ha affermato che, nell’esprimere
l’apprezzamento di cui al suo referto del 9 aprile 2004 e, quindi, nel negare
l’esistenza di una relazione di causalità naturale perlomeno probabile con
l’uno e/o l’altro degli infortuni assicurati, egli ha tenuto conto unicamente degli
aspetti che gli competono, ossia quelli neurologici.
In effetti, alla questione
a sapere se quanto da lui riscontrato in occasione della visita peritale del 31
marzo 2004 era atto ad escludere la presenza della patologia diagnosticata dal
Prof. __________ - un’irritazione dei nervi articolari mediali C3/C4/C5 a
sinistra con sospetto di una partecipazione del TON -
il neurologo ha dichiarato di non essere in grado di, citiamo: “confermare o
escludere l’affezione diagnosticata dal Prof. __________.” (XV), ribadendo in
tal modo quanto già emergeva dalla sua perizia del 9 aprile 2004 (doc. 2/33, p.
6: “Dal punto di vista strettamente neurologico di mia competenza, non
vi sono dunque attualmente alterazioni riferibili ad eventi traumatici
rispettivamente deficit neurologici oggettivabili. In questo senso, sempre
dal punto di vista strettamente neurologico di mia competenza, non vi sono
reperti che implichino un’inabilità lavorativa. Per quel che riguarda le
implicazioni ortopedico-neurochirurgiche il paziente è già stato valutato dal
Prof. __________, spec. FMH in neurochirurgia.” – il corsivo è del
redattore).
A questo proposito, è
utile ricordare che il Prof. __________, che visitò l’insorgente su incarico
della CO 1, aveva raccomandato a quest’ultima di procedere a un approfondimento
diagnostico mediante un, citiamo: “test di infiltrazione sotto controllo
radiologico dei rami articolari mediali C3/C4 e C5 e del TON sul lato sin.
secondo il protocollo classico di Bogduck.” (doc. 2/20, p. 7).
Sebbene anche il dott. __________,
medico di fiducia della CO 1, avesse avallato l’ulteriore procedere proposto
dal Prof. __________ (cfr. doc. 2/21: “Considerato che il caso, secondo le
conclusioni specialistiche, deve essere di pertinenza Lainf, vi invito ora a
disporre direttamente, dopo aver parlato con il paziente (consegnate pure
copia della relazione __________), un consulto e procedere terapeutico dal
Prof. Reiz nominato nel rapporto …” – il corsivo è del redattore),
l’assicuratore convenuto non vi ha dato seguito alcuno.
Sempre in merito
all’approfondimento diagnostico indicato dal dott. __________,
all’amministrazione non può essere di soccorso la circostanza che lo
specialista interpellato dal TCA abbia dichiarato che nel caso concreto sono
già state messe in atto delle misure diagnostiche sufficienti, nella misura in
cui tale affermazione è evidentemente riferita ai soli aspetti neurologici
(cfr. XV, p. 2: “Dal mio punto di vista ritengo …” – il corsivo è del
redattore).
Il fatto che RI 1, anziché sottoporsi agli accertamenti indicati dallo specialista in
neurochirurgia appena citato, abbia preferito consultare, da parte sua, l’ortopedico
dott. __________ a __________ (cfr. doc. 2/22), non è suscettibile di
giustificare l’agire dell’assicuratore.
Infatti,
in base all’art. 43 cpv. 2 LPGA, nella misura in cui sono necessari per la
valutazione del caso e ragionevolmente esigibili, l’assicurato è tenuto
a sottoporsi a esami medici o specialistici, con le conseguenze previste al
capoverso 3 in caso di rifiuto ingiustificato.
Alla luce di quanto
precede, occorre concludere che l’assicuratore LAINF ha adottato la propria
decisione sulla base di una valutazione incompleta della fattispecie.
In particolare, non ha
potuto trovare conferma la tesi, difesa dall’assicuratore infortuni convenuto,
secondo la quale le conclusioni contenute nella perizia elaborata dal dott. __________
sarebbero state di fatto superate dagli accertamenti disposti nel prosieguo, in
primo luogo da quelli eseguiti dal neurologo dott. __________. La valutazione
di quest’ultimo sanitario va in effetti considerata complementare a
quella enunciata dal citato neurochirurgo.
2.9
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C.,
C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha
ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K
665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato
se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di
ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
In
concreto, per le ragioni già esposte al precedente considerando, ci troviamo di
fronte a un accertamento sommario dei fatti, in violazione quindi del disposto
dell'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).
La
decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato
all’amministrazione, affinché disponga gli accertamenti specialistici raccomandati
dal Prof. dott. __________ nel suo referto peritale del 14 luglio 2003 e, sulla
scorta delle relative risultanze, decida di nuovo circa l’esistenza di una
relazione di causalità naturale (e, se del caso, adeguata) con l’uno e/o
l’altro dei sinistri assicurati, al di là del mese di aprile
2004.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 4 ottobre 2005 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del considerando
2.9..
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato l’importo di
fr.
1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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