35.2006.70
Trauma contusivo a caviglia sinistra. Negata esistenza lesione parificata. Ammessa estinzione nesso causale naturale per raggiungimento status quo sine. Assistenza giudiziaria negata poiché assicurata
15 febbraio 2007Italiano42 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2006.70
Data decisione, Autorità:
15.02.2007, TCA
Titolo:
Trauma contusivo a caviglia sinistra. Negata esistenza lesione parificata. Ammessa estinzione nesso causale naturale per raggiungimento status quo sine. Assistenza giudiziaria negata poiché assicurata non indigente.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
GRATUITO PATROCINIO
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. f LPGA
art. 9 cpv. 2 let. f OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.70
mm/td
Lugano
15 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 luglio
2006 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
marzo 2005, RI 1, all’epoca dipendente dell’Hotel __________ di __________ in
qualità di femme de chambre e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli
infortuni presso la CO 1, ha lamentato un trauma alla caviglia sinistra mentre
stava utilizzando l’aspirapolvere (doc. 1).
Il dott. __________,
consultato qualche giorni più tardi, ha constatato una tumefazione al malleolo
laterale sinistro, nonché dolore alla palpazione nella stessa sede e alla
supinazione (doc. 2).
L’assicuratore
infortuni ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. In data 13
luglio 2005, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento chirurgico da
parte del PD dott. __________ (débridement di una lesione del peroneo breve,
osteotomia posteriore del talo e osteotomia di Dwyer modificata), per la cura
di una tendinite cronica del peroneo breve sinistro su retropiede varus e
distorsioni a ripetizione (doc. 15).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 19
agosto 2005, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni a decorrere dal 17 giugno 2005, data in cui RI 1 è reputata avere
raggiunto lo status quo sine a margine del sinistro del marzo 2005 (doc.
34).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (doc. 37 e 39), la CO
1, in data 20 luglio 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. B).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 20 ottobre 2006, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha
chiesto che l’amministrazione venga condannata a versarle ulteriori prestazioni
a partire dal 17 giugno 2005, argomentando:
"
La decisione impugnata si fonda sostanzialmente
sul rapporto medico del dr. __________ incaricato da CO 1, che confermerebbe le
conclusioni del medico fiduciario dell'assicuratore Lainf, ossia che la
dinamica infortunistica non chiara, il tipo di lesione del peroneo lungo
(n.d.r. il dr. __________ attesta però l'assenza di lesioni importanti del
peroneo lungo e non l'assenza di lesioni e basta) l'assenza di alterazioni
legamentarie ed ossee non confermano una patologia infortunistica ma semmai un
quadro morboso preesistente, che l'evento del 12.03.2005 ha solo reso evidente.
In pratica per la CO 1 l'infortunio del marzo 2005, che era in rapporto
eziologico con le conseguenze prodottesi prima del 18.06.2005 non lo sarebbe
più con quelle rilevatesi dopo ed in particolare con la lesione tendinea alla
caviglia destra scoperta in sede operatoria.
A riguardo delle rotture parziali dei tendini
l'Alta Corte (DTF 114 V 305 s. consid. 5) ha sancito che, alle lacerazioni vere
e proprie, vanno equiparate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di
singoli fasci di fibre tendinee, ma unicamente se siano provate in modo
inequivocabile mediante esami con mezzi di contrasto oppure intervento
operatorio.
Nel caso di specie, è pacifico che alla revisione
operatoria l'assicurata presentasse una importante lesione di una lunghezza di
5 cm del tendine peroneo breve che ha necessitato dell'asportazione della metà
della circonferenza del tendine stesso. Ciò configura una lesione assimilata ad
infortunio ai sensi della lettera f) dell'art. 9 cpv. 2 OAINF "lacerazione
dei tendini".
Nel suo rapporto il dr. __________ ha ritenuto
che un nesso di causalità tra l'evento puntuale del 12.03.2005, la lesione del
tendine e di conseguenza anche l'indicazione operatoria stessa, sia solo possibile
e non probabile. Tale possibilità permette comunque di non attribuire senza
alcun dubbio la lesione ad una malattia o ad una forma degenerativa.
Le conclusioni dell'assicuratore Lainf non
possono quindi essere condivise quando si è visto che, secondo la
giurisprudenza federale, uno stato degenerativo o patologico preesistente non
esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a
carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente
danno alla salute. Anche l'assicurazione resistente ha dichiarato: "…
l'evento del 12.03.2005 ha solo reso evidente un quadro morboso
sottogiacente/preesistente, fino a quel momento apparentemente silente…".
Occorre poi tenere presente che prima del
12.03.2005 la signora RI 1 non aveva mai sofferto di alcun tipo di disturbo
alla caviglia sinistra, quindi anche qualora si volesse tenere per accertato
che la lesione del tendine fosse di natura degenerativa e preesistente,
senz'altro l'evento del 12.03.2005 ha funto da elemento scatenante della
patologia.
In buona sostanza dal 12.03.2005 al 17.06.2005
l'infortunio è stato riconosciuto dell'assicuratore convenuto che ha erogato le
relative prestazioni, dal 18.06.2005 le prestazioni Lainf vanno ancora erogate
in presenza di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio giusta
l'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF. Il fatto che la signora RI 1 presentasse delle
lesioni alla caviglia sinistra di tipo degenerativo e preesistenti, non è
rilevante. In effetti, secondo la giurisprudenza federale, le affezioni
menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche
se la loro causa primaria sia da attribuire, in tutto od in parte, ad una
malattia o a fenomeni degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e
riferimenti ivi citati, nonché RAMI 2001 U 435 p. 332ss,; cfr., pure, STFA del
12 luglio 2002 nella causa L. P., U 1/02, consid. 4 in fine; STCA del 30
ottobre 2002 nella causa A., 35.2001.1)."
(I)
1.5. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre termine
alle prestazioni di legge a contare dal 17 giugno 2005 oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 4 LPGA, è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso
e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario
che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.
Ammettere
l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge non è di per sé ancora
sufficiente a fondare l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF.
Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni è, in effetti, l'esistenza di un nesso
di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute,
invalidità, morte; cfr., in proposito, A. Bühler, Die unfallähnliche
Körperschädigung, in SZS 1996, p. 93 e giurisprudenza ivi menzionata).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del
29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre
2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del
22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del
23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA
6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b,
RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111
V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113
V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990,
p.
1093).
In una sentenza del 7
luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:
"
Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine
der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig
verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden,
unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende
Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche
Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt.
Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall
bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn
die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W.
Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG),
Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig
verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst
dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche
Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar
nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen
unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status
quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Il
diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione
(DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461
consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117
V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica
(cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V
365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Questa
Corte constata innanzitutto che RI 1 ha impostato la propria
impugnativa dal profilo dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (lesione parificata ai postumi
di un infortunio), ritenuto che, a suo avviso, la lesione del tendine peroneo
breve, la cui presenza è stata accertata in occasione dell’intervento
operatorio del 13 luglio 2005, costituisce una, citiamo: “lesione assimilata ad
infortunio ai sensi della lettera f) dell’art. 9 cpv. 2 OAINF “lacerazione dei
tendini”.” (I, p. 7).
La tesi dell’assicurata
non può essere condivisa dal TCA.
Esaminando
l'art. 9 cpv. 2 OAINF con riferimento alle lacerazioni dei tendini (lett. f),
il TFA ha ricordato che le disposizioni speciali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF
non tollerano interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al
loro senso e scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni
corporali parificate non può essere estesa attraverso un'interpretazione per
analogia (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3e).
La nostra
Corte federale ha segnatamente riconosciuto che la mancata menzione degli
stiramenti tendinei - a differenza di quelli muscolari che sono esplicitamente
elencati - costituisce un silenzio qualificato dell'ordinanza e non una
semplice svista redazionale (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3d) e, sempre secondo
il TFA, la non parificazione degli stiramenti dei tendini a infortunio non è né
contraria alla legge né arbitraria né costitutiva di disparità di trattamento
(cfr. DTF 114 V 302 consid. 3c).
A
proposito delle rotture parziali dei tendini ("Sehnenteilruptur"),
il TFA ha espresso le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.- a) Gemäss den medizinischen Unterlagen liegt
eine Sehnenzerrung sowohl bei überproportionaler Streckung
bzw. Spannung der Sehne als auch bei Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel
(Teilruptur) vor. Ein eigentlicher Sehnenriss besteht erst dann, wenn die Sehne
vollständig gerissen ist. Nach der Praxis der SUVA werden indessen nicht nur
vollständige Sehnenrisse als unfallähnliche Körperschädigungen übernommen,
sondern auch Teilrupturen, sofern sie, was in der Regel nur operativ oder durch
Kontrastmitteldarstellung geschehen kann, eindeutig nachgewiesen sind. Im
Hinblick auf diese Praxis der SUVA erkannte die Vorinstanz, solange in einem
konkreten Fall eine medizinische Feststellung fehle, wonach das Vorliegen eines
Teilrisses nicht wahrscheinlich, sondern allenfalls bloss möglich sei, müsse
die Diagnose einer blossen Zerrung ebenfalls zur Annahme eines Sehnenrisses im
Sinne von
Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV führen. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet
werden. Nach den zutreffenden Ausführungen der SUVA besteht zwar kein
Anlass, die Sehnenteilruptur nicht als unfallähnliche Körperschädigung im Sinne
von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV zu qualifizieren. Weil die Diagnose eines
Teilrisses mangels eines Funktionsausfalles jedoch klinisch schwierig zu
stellen ist und nach Sehnenteilrupturen sehr rasch eine Irritation des
Begleitgewerbes entsteht, so dass ein Teilriss nicht mehr von der Pathologie
des Sehnenbegleitgewerbes unterschieden werden kann, sind an den Nachweis eines
Teilrisses strenge Anforderungen zu stellen. Nur unter dieser Voraussetzung
bleibt eine klare Abgrenzung der Sehnenteilrupturen von den Sehnenzerrungen
gewährleistet.
(…).
c) Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich
die Leistungspflicht der obligatorischen Unfallversicherung für unfallähnliche
Körperschädigungen aufgrund von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV nach Sinn und Zweck
dieser Vorschrift streng auf Sehnenrisse beschränkt
(Erw. 5a). Ausgeschlossen ist insbesondere der Einbezug der übrigen
Sehnenpathologie, einschliesslich der Krankheiten des Begleitgewerbes. Weil
sich die partiellen Sehnenrisse in der Regel klinisch nicht von sekundären
entzündlichen Reaktionen (Tendinitis, Peritendinitis, Paratenonitis,
Tendovaginitis) unterscheiden lassen (RAMSEYER, a. a. O., S. 576), fällt eine
Qualifikation als unfallähnliche Körperschädigung nur in Betracht, wenn die
Teilruptur als solche medizinisch eindeutig festgestellt ist, sei dies
intraoperativ oder durch Kontrastmitteldarstellung. Kann dieser Nachweis nicht
erbracht werden, so hat der Leistungsansprecher die Folgen zu tragen (Erw.
5b)."
(DTF
114 V 305s. consid. 5 – il corsivo è del redattore).
In
sintesi, secondo la nostra Corte federale, alle lacerazioni vere e proprie ("Sehnenrisse")
vanno dunque assimilate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli
fasci di fibre tendinee ("Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel"),
ma unicamente a condizione che possano essere provate in modo inequivocabile
mediante esami con mezzi di contrasto oppure intervento operatorio. Tale rigore
probatorio si giustifica in ragione delle difficoltà a porre la diagnosi
clinica, vuoi per l'assenza di deficit funzionale vuoi per le reazioni
infiammatorie secondarie
(cfr., pure, A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 104, nota 101).
In una
sentenza del 6 agosto 2003 nella causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/
Swica Organizzazione Sanitaria, U 235/02, l’Alta Corte ha dichiarato
inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, nel caso in cui una lesione
tendinea parziale non presenti i segni di una lacerazione oppure di una rottura
del tendine stesso:
" 2.1 Contrariamente a quanto per esempio disposto in relazione ai
legamenti (art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF), per la cui regolamentazione il
legislatore ha consapevolmente utilizzato il concetto più ampio di
"lesioni", comprendente cioè i fenomeni di lacerazione, di stiramento
come pure di dilatazione (cfr. RAMI 1990 no. U 112 pag. 373; Ramseier, Unfallähnliche
Körperschädigungen, in: Therapeutische Umschau, 1985, pag. 576), non tutte le
lesioni tendinee possono, alla luce dei principi suesposti (consid. 1.2),
essere parificate ad infortunio, bensì, giusta la lett. f del predetto
articolo, solo le lacerazioni o rotture totali (DTF 114 V 302 consid. 3d, 306
consid. 5c) e, a condizioni più severe, le lacerazioni o rotture parziali (DTF
114 V 306 consid. 5c).
2.2 Già solo per questo motivo non può essere
condivisa la tesi – peraltro contrastante con la precedente prassi sviluppata
dallo stesso Tribunale cantonale, il quale, nel giudizio pubblicato in RDAT
1996 II n. 74 pag. 257 segg., aveva (giustamente) sottolineato, riguardo al
concetto di lesione, che esso riveste un significato più ampio rispetto a quello
di rottura e comprende, secondo il senso ad esso comunemente dato, tanto gli
strappi quanto le deformazioni o gli stiramenti - sostenuta nella pronuncia
querelata secondo cui il concetto di lesione del tendine sarebbe equivalente a
quello di lacerazione e di rottura, i termini non potendo essere ritenuti
sinonimi.
Né può essere tratta conclusione diversa dal
fatto che, secondo la terminologia medica richiamata dalla parte opponente, la
lacerazione sia qualificata quale lesione conseguente alla rottura di un
tessuto, tale definizione presupponendo comunque l'esistenza (inequivocabile)
di una rottura, anche solo parziale, del tendine, ossia, alla luce della giurisprudenza
summenzionata (consid. 1.2), l'accertamento di una lacerazione di singoli fasci
di fibre tendinee.
2.3 A conferma di ciò, si ricorda inoltre che,
nella sentenza del 28 agosto 2000 in re F., U 441/99, consid. 4, evocata dalle
parti come pure dal giudizio impugnato, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già avuto modo di precisare che una lesione parziale della
parte inferiore del tendine del sopraspinato ("Partialläsion der
Supraspinatussehnen-Unterfläche"), non presentante i segni di una
lacerazione del tendine stesso, non configura una lesione assimilata ad
infortunio (nello stesso senso anche la sentenza inedita dell'11 settembre 1998
in re L., U 64/97, nel cui contesto la qualifica di lesione parificabile ai
postumi d'infortunio è stata negata a una "semplice" lesione della
cuffia dei rotatori non mostrante segni di lacerazione; cfr. pure DTF
123 V 43)."
(STFA
succitata)
In
concreto, analogamente al caso di cui alla STFA del 6 agosto 2003 appena
citata, è stata diagnosticata una semplice lesione parziale del tendine peroneo
breve, nella forma di un assottigliamento dello stesso (cfr. il rapporto
operatorio del 15 luglio 2005, doc. 15 e la perizia 13 luglio 2006 del
dott. __________, doc. 38, p. 5: “… lesione degenerativa con estensione
longitudinale di 5 cm e coinvolgimento della metà del tendine nel suo spessore
con parte del tendine residuale di buona qualità dopo avvenuto débridement.”), senza segni a favore di una sua lacerazione o rottura, ragione per
la quale è da escludere l’applicazione del cpv. 2 dell’art. 9 OAINF (facendo
difetto l’una delle diagnosi ivi elencate).
2.5. Dalle
tavole processuali emerge che la decisione presa dall’ l’assicuratore
infortuni di considerare raggiunto lo status quo sine a margine
dell’evento infortunistico assicurato a contare dal 17 giugno
2005, è fondata sulle certificazioni dei suoi due medici fiduciari.
In
effetti, preso atto del contenuto del rapporto operatorio 15 luglio 2005 del dott. __________, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, con nota del 10 agosto 2005, ha sostenuto, in sostanza, che
l’intervento chirurgico in questione, non è stato determinato dalle conseguenze
del sinistro assicurato, ma piuttosto da un difetto strutturale preesistente
interessante il tallone:
"
Le problème est qu'il y a bien eu des entorses.
Mais pourquoi à l'opération ne s'est-on pas contentés
de nettoyer le court péroné?
L'ostéotomie de Dwyer (ouverture latérale du
calcanéum) laisse suspecter qu'il y avait un défaut structural préexistant.
De plus, pas de rupture du CP mais tendinopathie!
➙ Problème chronique
➙ Comme l'accident n'a pas de lésion osseuse
➙ Pas à votre charge
Diagnostic opératoire:
Tendinite chronique du CP gauche sur arrière pied en
varus entraînant des entorses à répétitions.
➙ Les entorses sont la conséquence d'un défaut préexistant et non la
cause.
De plus, pas de rupture, pas de lésion manifestement
majeure accidentelle justifiant une opération.
➙ L'opération est justifiée pour le défaut structurel
➙ Pas accidentel
➙ Statu quo
sine juste avant l'opération puisque le diagnostic à l'IRM n'est pas confirmé
par l'opération."
(doc.
33b)
Prima di
procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha interpellato il dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica, il quale, con perizia del 13 luglio 2006, ha
avallato la posizione nel frattempo assunta dalla sua mandante.
Egli ha dapprima
riferito che, in occasione della visita del 15 maggio 2006, la ricorrente,
interrogata più volte in proposito, ha negato di avere subito dei traumi distorsivi
alla caviglia sinistra, circostanza che emergeva invece dalla pregressa
documentazione, ammettendo di avere subito delle semplici contusioni:
"
DICHIARAZIONI DELLA PAZIENTE
Nel gennaio del 2005 manca uno scalino
dell'altezza di circa 7-8 cm, subendo un contraccolpo a uno dei due piedi. Non
si sarebbe tuttavia fatta niente di particolare, più specificatamente nessun
gonfiore, nessun dolore, avrebbe continuato a lavorare senza impedimenti, non
si sarebbe presentata dal medico e non avrebbe neppure annunciato il caso
all'Assicurazione.
Il 12.3.2005, passando l'aspirapolvere, da un
forte strattone per liberare l'apparecchio rimasto impigliato tirandoselo con
violenza contro il tallone sinistro.
Su domanda esplicita e ripetuta la signora RI 1
nega chiaramente di aver subito dei traumi di tipo "distorsivo" alla
caviglia sinistra."
(doc. 38,
p. 2s.)
Pronunciandosi
sull’aspetto eziologico, il medico di fiducia dell’amministrazione ha
riconosciuto un nesso di causalità probabile tra il sinistro del 12 marzo 2005
e i disturbi che hanno indotto l’assicurata a consultare il suo curante il 18
marzo 2005 (cfr. certificato 14.4.2005 del dott. __________).
Tuttavia, egli ne ha
escluso l’esistenza con l’indicazione a sottoporsi all’intervento del luglio
2005, rispettivamente, con i reperti ivi oggettivati (in particolare, con le
alterazioni interessanti il tendine peroneo breve), e ciò a prescindere dalla
circostanza che RI 1 abbia riportato un trauma contusivo oppure distorsivo:
"
Nell'ipotesi di una dinamica contusiva dell'evento infortunistico
del 12.3.2005, ritengo esservi un nesso di causalità probabile tra la
contusione stessa e i disturbi che hanno condotto inizialmente la signora RI 1 a consultare il proprio medico
curante il 18.3.2005: tumefazione malleolo laterale sinistro, dolore palpatorio e dolore alla supinazione.
Ritengo per contro praticamente escluso il nesso di causalità tra
un evento contusivo locale puntuale e le
alterazioni tendinee descritte durante l'intervento operatorio, tenuto conto
della focalizzazione di tale lesione solo su una parte del tendine
peroneo breve, senza coinvolgimento delle ulteriori strutture circostanti.
Nello stesso senso ritengo sussistere un nesso causale praticamente escluso tra
un - evento contusivo puntuale e l'indicazione operatoria posta dal dr. __________.
Anche nell'ipotesi di una dinamica distorsiva ritengo esservi un
nesso di causalità probabile tra l'evento puntuale dei 12.3.2005 e i disturbi
che hanno condotto la signora RI 1 a consultare
il suo medico curante il 18.3.2005.
In assenza di lesioni
legamentarie (vedi risonanza magnetica. del 26.4.2005) e di un'instabilità obiettivabile
allo studio radiologico funzionale (vedi referto dr. __________ del 4.5.2005),
ritengo per contro esservi un nesso di causalità solo possibile tra l'evento
puntuale del 12.3.2005 e le alterazioni tendinee del peroneo breve descritte
nel rapporto operatorio del 13.7.2005, rispettivamente tra l'evento infortunistico puntuale del 12.3.2005 e
l'indicazione operatoria stessa."
(doc. 38, risposta al
quesito n. 6)
Rispondendo ai quesiti da
11 a 15, il dott. __________ ha sostenuto, nell’ordine, che, indipendentemente
dalla natura del sinistro, è improbabile l’esistenza di un nesso di causalità
tra l’evento assicurato e la tendinite
cronica del peroneo breve sinistro, che quest’ultima patologia è stata per
contro provocata dall’instabilità del retropiede (unitamente al diabete mellito
che potrebbe avere esercitato un’influenza negativa) e che l’infortunio in
quanto tale, nella misura in cui ha comportato una semplice contusione, non è
stato favorito dall’instabilità appena menzionata (un’influenza è di contro
possibile qualora l’insorgente avesse riportato una distorsione):
"
11. La tendinite
chronique indiquée dans le rapport opératoire de l'intervention du 13 juillet
2005 est-elle en relation de causalité naturelle avec l'accident du 12 mars
2005?
La focalizzazione delle alterazioni tendinopatiche limitatamente a
una parte del peroneo breve, senza alterazione delle ulteriori strutture
circostanti, rende tutt'al più possibile la presenza di un nesso di causalità
naturale tra la tendinopatia cronica riportata nel rapporto operatorio e
un'eventuale dinamica contusiva dell'evento infortunistico del 12.3.2005.
In assenza di lesioni legamentarie acquisite riconducibili all'evento
puntuale del 13.7.2005 anche nell'ipotesi di un evento distorsivo la relazione
di causalità naturale tra la tendinite cronica e l'evento in parola risulta
essere poco verosimile, tutt'al più possibile.
12. L'état de varus avec
instabilité de l'arrière-pied est-il en relation de
causalité naturelle avec la tendinite chronique.
Sì.
La tendinite cronica risulta essere in nesso di causalità naturale
preponderante con l'instabilità del retropiede, favorita da una variante
neutrale.
Teoreticamente non esclusa neppure la compartecipazione di una
componente metabolica (diabete) con potenziale ripercussione sulla
micro-circolazione nell'ambito di un processo riparativo/cicatriziale.
13. L'état de varus avec instabilité du péroné
sont-ils en relation de causalité naturelle avec les lésions des
tendons du péroné ?
Sì.
Come peraltro riportato dallo stesso dr. __________ e da alcuni
autori nell'ambito della letteratura, le lesioni riscontrate a una parte del
tendine peroneo breve sono in relazione di causalità naturale con l'instabilità
del retropiede.
14. Les lésions des tendons-du péroné sont-ils en
relation de causalité naturelle avec l'accident du 12 mars 2005?
No: vedi motivazioni già riportate in precedenza.
15. Est-ce que l'état de varus avec instabilité
de l'arrière-pied a joué un rôle dans la survenance de l'événement accidentel
du 12 mars 2005 ? Si oui, dans quelle mèsure ? Si non, pourquoi ?
Con riferimento alle dichiarazioni fatte dalla signora RI 1 in occasione
della visita attuale, appare poco chiaro cosa sia effettivamente successo il
12.3.2005.
Una variante in varo oppure neutrale del retropiede non esercita
nessuna influenza su di un trauma contusivo da parte di un aspirapolvere.
Una tale variante statica esercita per contro un'influenza sulla
stabilità del retropiede potendo condurre a degli eventi distorsivi."
(doc. 38)
Secondo
lo specialista interpellato dalla CO 1, il sinistro del 12 marzo 2005 ha semplicemente
reso doloroso uno stato morboso preesistente, con lo status quo sine
raggiunto, al più tardi, poco prima dell’intervento chirurgico del 13 luglio
2005:
"
Sia nell'ipotesi di una dinamica accidentale contusiva che distorsiva,
Fatti
i diversi esami clinici e
paraclinici effettuati non hanno permesso di mettere in evidenza delle lesioni strutturali ossee oppure delle lesioni legamentarie suscettibili di correlare con un trauma di notevole/importante entità.
Anche il reperto tendineo del peroneo breve non
corrisponde a una lesione di origine traumatica riconducibile a un
evento puntuale risalente a pochi mesi prima. Questo a più forte ragione se si
tiene conto delle misure tecnico-ortopediche adottate con
immobilizzazione/contenimento praticamente costante del piede da marzo a luglio
2005. In questo senso il dr. __________ nel certificato medico d'uscita fa riferimento a un processo
tendineo infiammatorio cronico su disturbo statico del retropiede e nozioni di
traumi distorsivi a ripetizione (non confermati dalla paziente all'attuale
visita).
Non solo i reperti radiologici non hanno messo in
evidenza nessuna lesione legamentaria riconducibile a un evento puntuale (nel
caso specifico distorsivo), ma anche durante l'intervento il dr. __________ non ha ritenuto di dover intervenire sulla
stabilità, risultata normale anche all'esame funzionale a suo tempo effettuato
dal dr. __________.
Complessivamente, l'evento puntuale del
12.3.2005, sia esso di natura contusiva o distorsiva, è risultato suscettibile
di rendere evidente un quadro morboso sotto-giacente/preesistente fino a quel
momento apparentemente silente, senza tuttavia condurre a delle alterazioni
strutturali ossee o legamentarie suscettibili di esercitare un ruolo
direzionale.
In questo senso ritengo raggiunto lo status quo
sine al più tardi poco prima dell'intervento del 13.7.2005."
(doc. 38,
risposta al quesito n. 8)
Sempre in
questo contesto, il citato chirurgo ortopedico ha fatto valere che,
indipendentemente dall’evento traumatico in discussione, presto o tardi, l’assicurata
sarebbe stata confrontata con una rottura del tendine peroneo breve e quindi
avrebbe comunque dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico (cfr. doc. 38,
risposta al quesito n. 16).
2.6. Con il
proprio ricorso, RI 1 non contesta tanto le conclusioni a cui è pervenuto il
dott. __________ nel suo referto peritale del 13 luglio 2006 – ruolo
semplicemente scatenante dell’infortunio del 12 marzo 2005, in presenza di un
difetto statico del retropiede e di alterazioni tendinee preesistenti -, quanto
piuttosto l’applicazione che ne è stata fatta da parte dell’amministrazione.
In
effetti, essa ha in particolare rilevato che, in base alla giurisprudenza
federale in materia di lesioni parificate, il fatto che la sua caviglia
sinistra presentasse uno stato morboso preesistente è irrilevante, visto che la
sintomatologia dolorosa a questo livello è stata scatenata dall’evento in
questione (cfr. I).
Al
considerando 2.4., questo Tribunale ha già illustrato i motivi per cui, nel
caso di specie, non si è in presenza di una lesione parificata ai postumi di un
infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, di modo che i principi
giurisprudenziali richiamati dall’assicurata non possono trovare applicazione.
Per il
resto, il TCA ritiene che
la valutazione espressa dal dott. __________ __________
(cfr. doc. 38), specialista proprio nella materia che qui interessa (chirurgia
ortopedica), con un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina
infortunistica e assicurativa, secondo cui l’infortunio del 12 marzo 2005 non ha causato alcun danno
strutturale, ma ha soltanto reso manifesto uno stato morboso preesistente, possa
servire quale valida base per il presente giudizio.
In
proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA del 19 aprile 2006 nella causa L., U 364/04, consid. 4.3.5, dell'8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha loro pure riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Secondo
questa Corte, il referto peritale 13 luglio 2006 del dott. __________ adempie appieno
alle condizioni poste dalla giurisprudenza federale affinché possa essere
riconosciuta piena forza probatoria a un rapporto medico.
In
effetti, le conclusioni che vi sono contenute, motivate in maniera diffusa e
coerente, sono il frutto di una valutazione approfondita della fattispecie, resa
in piena conoscenza dei dati anamnestici della ricorrente.
Del
resto, anche gli elementi che emergono dalla restante documentazione medica gli
atti non appaiono suscettibili di minare la tesi difesa dal medico fiduciario
dell’amministrazione.
Il TCA
rileva innanzitutto che le certificazioni del PD dott. __________ - il quale si
è pronunciato, peraltro in maniera laconica, in merito all’eziologia dei
disturbi all’estremità inferiore sinistra in una sola occasione, antecedentemente
all’intervento operatorio del 13 luglio 2005 (doc. 14: “Circostanze senza
rapporto con l’infortunio hanno giocato un ruolo nell’evoluzione del caso? No.”),
dimostrano una scarsa conoscenza dell’anamnesi dell’assicurata.
In
effetti, il dott. __________ ha costantemente fatto riferimento a dei traumi distorsivi
che RI 1 avrebbe subito alla caviglia sinistra nel gennaio e nel marzo 2005,
sottolineando persino la particolare gravità del primo (cfr., ad esempio, doc.
14: “Prima distorsione importante del retropiede sinistro fine gennaio 2005, …”),
mentre che la ricorrente stessa, ripetutamente interrogata dal dott. __________
su questo aspetto (aspetto che essa non ha peraltro messo in discussione con
l’impugnativa), ha dichiarato di avere riportato due traumi contusivi,
il primo dei quali, quello del gennaio 2005, non ha comportato praticamente
alcuna conseguenza (cfr. doc. 38, p. 2: nessun dolore né gonfiore, nessuna cura
medica e nessuna inabilità lavorativa).
Ora, la
discrepanza appena citata è tutt’altro che irrilevante poiché - così come il
TCA ha già avuto modo di appurare in altra causa, riguardante proprio un’assicurata
vittima di un trauma contusivo alla caviglia (cfr. STCA del 3 agosto 2004 nella
causa P. B., inc. N. 35.2003.71, tutelata dal TFA con giudizio del 14 marzo
2006, U 288/04) -, la distorsione di un’articolazione è potenzialmente più
dannosa rispetto a una semplice contusione della medesima:
"
… il fatto che l'assicurata abbia lamentato una
semplice contusione e non una distorsione alla caviglia destra, riveste
un'importanza decisiva proprio in relazione alla questione a sapere se la
preesistente grave artrosi della tibio-tarsica possa effettivamente essere
stata traumatizzata dall'infortunio del gennaio 2001.
Al proposito, il dott. __________. ha infatti
sottolineato che, a differenza della distorsione (che, di regola, è all'origine
di lesioni dell'apparato capsulo-legamentare, se non addirittura di fratture
ossee), la contusione, soprattutto se banale, causa delle lesioni superficiali
e reversibili delle parti molli, principalmente della cute e del sottocute (…)”
(STCA del
3 agosto 2004 succitata, consid. 2.6.)
Riguardo
all’importanza della contusione riportata in occasione del sinistro del marzo
2005, il dott. __________ ha fatto osservare che, citiamo: “…, l’entità della
contusione, pur essendo stata violenta, non ha condotto ad alterazioni
strutturali ossee riconoscibili non solo a uno studio radiologico
convenzionale, ma pure a una risonanza magnetica (6 settimane dopo l’evento in
parola, periodo di tempo insufficiente per un eventuale riassorbimento di un
edema osseo).” (doc. 38, p. 5).
In
secondo luogo, dal rapporto operatorio 15 luglio 2005 (doc. 15) si evince che
il dott. __________ è intervenuto principalmente per porre rimedio
all’instabilità del retropiede, favorita da una variante neutrale (osteotomia
posteriore del talo e osteotomia di Dwyer modificata), difetto di natura
statica preesistente, e che, a livello del tendine del muscolo peroneo breve, sede
di una tendinite cronica, egli si è di fatto limitato a “pulire” il
tendine medesimo (débridement).
D’altro
canto, nel certificato medico di uscita dell’11 agosto 2005, lo specialista
curante dell’insorgente ha riconosciuto che la tendinite cronica andava messa
in relazione con il problema di staticità del tallone, ricordato che RI 1, per
sua stessa ammissione (doc. 38, p. 3), non ha lamentato alcuna distorsione
(cfr. doc. 16: “Tendinite cronica del peroneo breve sinistro su retropiede
in varus e distorsioni a ripetizione.” – il corsivo è del redattore).
Naturalmente,
ciò avvalora la valutazione enunciata dal dott. __________, secondo cui esiste
una probabile relazione di causalità naturale tra l’instabilità del retropiede
e la tendinite cronica del peroneo breve (cfr. doc. 38, risposta ai quesiti n.
11 e 12).
Pertanto,
in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato,
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del
settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI
1 il 12 marzo
2005 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da essa
lamentati, a far tempo dal 17 giugno 2005.
2.7. Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio, come da lei richiesto (cfr. I).
2.7.1. Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
Considerandi
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.
2.1
).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria
o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue
conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,
art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.
517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U
234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121.
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul
patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU
30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza
giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.
L'art. 3
della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,
p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A.
Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
All’importo
base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr.
RAMI 2000 KV 119, p. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 nella
causa M., C 49/04, consid. 2.2.2, del 22 aprile 2002 nella causa M., I 713/01,
consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 p. 1488], e del 25 settembre 2000 nella
causa E., C 62/00, consid. 3b).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
J.P.H., p. 3).
In una
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice soltanto valore indicativo
(B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA,
infatti, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119.
Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente,
dal punto di vista temporale, lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr., anche, STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.7.2
Dalla
documentazione all’inserto si evince che RI 1 è coniugata.
I suoi
due figli, __________ (1971) e __________ (1978) sono ormai maggiorenni e nei
loro confronti non esiste più alcun obbligo di mantenimento da parte dei genitori
(cfr. art. 277 CCS).
Emerge
pure che le entrate sono rappresentate dalle indennità di disoccupazione
corrisposte alla ricorrente (fr. 1’157.85/mese), nonché dalla rendita di
vecchiaia (fr. 1’381/mese), dalla rendita di invalidità LAINF (fr. 897/mese) e
dalla rendita LPP (fr. 570.90/mese) percepite da suo marito.
Globalmente
le entrate ammontano pertanto a fr. 4'006.75.
Sul
fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in
vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'550 quale importo base
mensile per coniugi.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK
2001, p. 19).
In
ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.7.1., all’importo base
mensile deve essere applicato un supplemento variante tra il 15 e il 25%.
In
casu, anche applicando il massimo di supplemento (25%) e partendo quindi da
un importo base di fr. 1'837.50, l’insorgente non può essere considerata
indigente.
Infatti,
computando la pigione (comprensiva delle spese accessorie) relativa alla
locazione dell’appartamento di __________ (fr. 670.55/mese), i premi afferenti
all’assicurazione contro le malattie per i coniugi (fr. 711.80/mese), nonché le
imposte (fr. 105/mese circa), si ottiene un ammontare globale mensile pari a fr.
3'324.85.
Ne risulta
quindi un'eccedenza di fr. 681.90 al mese, ovvero di fr. 8'182.80 all’anno.
In queste
condizioni, va negata l’indigenza della ricorrente (cfr. RAMI 2000 KV 119, p.
154ss., in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione fosse
indigente poiché esso presentava un’eccedenza mensile di soli fr. 272.--).
Del
resto, questa conclusione fa astrazione dal fatto che dalla figlia __________,
la quale vive ancora assieme ai suoi genitori (cfr. VII) e che realizzava, nel
2006, un reddito mensile netto pari a fr. 3'542.40 (cfr. conteggio paga accluso
a doc. I), si potrebbe esigere che partecipi al pagamento delle spese correnti
dell’economia domestica (cfr. art. 323 cpv. 2 CC).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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