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Decisione

35.2006.70

Trauma contusivo a caviglia sinistra. Negata esistenza lesione parificata. Ammessa estinzione nesso causale naturale per raggiungimento status quo sine. Assistenza giudiziaria negata poiché assicurata

15 febbraio 2007Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i diversi esami clinici e

paraclinici effettuati non hanno permesso di mettere in evidenza delle lesioni strutturali ossee oppure delle lesioni legamentarie suscettibili di correlare con un trauma di notevole/importante entità.

Anche il reperto tendineo del peroneo breve non

corrisponde a una lesione di origine traumatica riconducibile a un

evento puntuale risalente a pochi mesi prima. Questo a più forte ragione se si

tiene conto delle misure tecnico-ortopediche adottate con

immobilizzazione/contenimento praticamente costante del piede da marzo a luglio

2005. In questo senso il dr. __________ nel certificato medico d'uscita fa riferimento a un processo

tendineo infiammatorio cronico su disturbo statico del retropiede e nozioni di

traumi distorsivi a ripetizione (non confermati dalla paziente all'attuale

visita).

Non solo i reperti radiologici non hanno messo in

evidenza nessuna lesione legamentaria riconducibile a un evento puntuale (nel

caso specifico distorsivo), ma anche durante l'intervento il dr. __________ non ha ritenuto di dover intervenire sulla

stabilità, risultata normale anche all'esame funzionale a suo tempo effettuato

dal dr. __________.

Complessivamente, l'evento puntuale del

12.3.2005, sia esso di natura contusiva o distorsiva, è risultato suscettibile

di rendere evidente un quadro morboso sotto-giacente/preesistente fino a quel

momento apparentemente silente, senza tuttavia condurre a delle alterazioni

strutturali ossee o legamentarie suscettibili di esercitare un ruolo

direzionale.

In questo senso ritengo raggiunto lo status quo

sine al più tardi poco prima dell'intervento del 13.7.2005."

(doc. 38,

risposta al quesito n. 8)

Sempre in

questo contesto, il citato chirurgo ortopedico ha fatto valere che,

indipendentemente dall’evento traumatico in discussione, presto o tardi, l’assicurata

sarebbe stata confrontata con una rottura del tendine peroneo breve e quindi

avrebbe comunque dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico (cfr. doc. 38,

risposta al quesito n. 16).

2.6. Con il

proprio ricorso, RI 1 non contesta tanto le conclusioni a cui è pervenuto il

dott. __________ nel suo referto peritale del 13 luglio 2006 – ruolo

semplicemente scatenante dell’infortunio del 12 marzo 2005, in presenza di un

difetto statico del retropiede e di alterazioni tendinee preesistenti -, quanto

piuttosto l’applicazione che ne è stata fatta da parte dell’amministrazione.

In

effetti, essa ha in particolare rilevato che, in base alla giurisprudenza

federale in materia di lesioni parificate, il fatto che la sua caviglia

sinistra presentasse uno stato morboso preesistente è irrilevante, visto che la

sintomatologia dolorosa a questo livello è stata scatenata dall’evento in

questione (cfr. I).

Al

considerando 2.4., questo Tribunale ha già illustrato i motivi per cui, nel

caso di specie, non si è in presenza di una lesione parificata ai postumi di un

infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, di modo che i principi

giurisprudenziali richiamati dall’assicurata non possono trovare applicazione.

Per il

resto, il TCA ritiene che

la valutazione espressa dal dott. __________ __________

(cfr. doc. 38), specialista proprio nella materia che qui interessa (chirurgia

ortopedica), con un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina

infortunistica e assicurativa, secondo cui l’infortunio del 12 marzo 2005 non ha causato alcun danno

strutturale, ma ha soltanto reso manifesto uno stato morboso preesistente, possa

servire quale valida base per il presente giudizio.

In

proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA del 19 aprile 2006 nella causa L., U 364/04, consid. 4.3.5, dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha loro pure riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Secondo

questa Corte, il referto peritale 13 luglio 2006 del dott. __________ adempie appieno

alle condizioni poste dalla giurisprudenza federale affinché possa essere

riconosciuta piena forza probatoria a un rapporto medico.

In

effetti, le conclusioni che vi sono contenute, motivate in maniera diffusa e

coerente, sono il frutto di una valutazione approfondita della fattispecie, resa

in piena conoscenza dei dati anamnestici della ricorrente.

Del

resto, anche gli elementi che emergono dalla restante documentazione medica gli

atti non appaiono suscettibili di minare la tesi difesa dal medico fiduciario

dell’amministrazione.

Il TCA

rileva innanzitutto che le certificazioni del PD dott. __________ - il quale si

è pronunciato, peraltro in maniera laconica, in merito all’eziologia dei

disturbi all’estremità inferiore sinistra in una sola occasione, antecedentemente

all’intervento operatorio del 13 luglio 2005 (doc. 14: “Circostanze senza

rapporto con l’infortunio hanno giocato un ruolo nell’evoluzione del caso? No.”),

dimostrano una scarsa conoscenza dell’anamnesi dell’assicurata.

In

effetti, il dott. __________ ha costantemente fatto riferimento a dei traumi distorsivi

che RI 1 avrebbe subito alla caviglia sinistra nel gennaio e nel marzo 2005,

sottolineando persino la particolare gravità del primo (cfr., ad esempio, doc.

14: “Prima distorsione importante del retropiede sinistro fine gennaio 2005, …”),

mentre che la ricorrente stessa, ripetutamente interrogata dal dott. __________

su questo aspetto (aspetto che essa non ha peraltro messo in discussione con

l’impugnativa), ha dichiarato di avere riportato due traumi contusivi,

il primo dei quali, quello del gennaio 2005, non ha comportato praticamente

alcuna conseguenza (cfr. doc. 38, p. 2: nessun dolore né gonfiore, nessuna cura

medica e nessuna inabilità lavorativa).

Ora, la

discrepanza appena citata è tutt’altro che irrilevante poiché - così come il

TCA ha già avuto modo di appurare in altra causa, riguardante proprio un’assicurata

vittima di un trauma contusivo alla caviglia (cfr. STCA del 3 agosto 2004 nella

causa P. B., inc. N. 35.2003.71, tutelata dal TFA con giudizio del 14 marzo

2006, U 288/04) -, la distorsione di un’articolazione è potenzialmente più

dannosa rispetto a una semplice contusione della medesima:

"

… il fatto che l'assicurata abbia lamentato una

semplice contusione e non una distorsione alla caviglia destra, riveste

un'importanza decisiva proprio in relazione alla questione a sapere se la

preesistente grave artrosi della tibio-tarsica possa effettivamente essere

stata traumatizzata dall'infortunio del gennaio 2001.

Al proposito, il dott. __________. ha infatti

sottolineato che, a differenza della distorsione (che, di regola, è all'origine

di lesioni dell'apparato capsulo-legamentare, se non addirittura di fratture

ossee), la contusione, soprattutto se banale, causa delle lesioni superficiali

e reversibili delle parti molli, principalmente della cute e del sottocute (…)”

(STCA del

3 agosto 2004 succitata, consid. 2.6.)

Riguardo

all’importanza della contusione riportata in occasione del sinistro del marzo

2005, il dott. __________ ha fatto osservare che, citiamo: “…, l’entità della

contusione, pur essendo stata violenta, non ha condotto ad alterazioni

strutturali ossee riconoscibili non solo a uno studio radiologico

convenzionale, ma pure a una risonanza magnetica (6 settimane dopo l’evento in

parola, periodo di tempo insufficiente per un eventuale riassorbimento di un

edema osseo).” (doc. 38, p. 5).

In

secondo luogo, dal rapporto operatorio 15 luglio 2005 (doc. 15) si evince che

il dott. __________ è intervenuto principalmente per porre rimedio

all’instabilità del retropiede, favorita da una variante neutrale (osteotomia

posteriore del talo e osteotomia di Dwyer modificata), difetto di natura

statica preesistente, e che, a livello del tendine del muscolo peroneo breve, sede

di una tendinite cronica, egli si è di fatto limitato a “pulire” il

tendine medesimo (débridement).

D’altro

canto, nel certificato medico di uscita dell’11 agosto 2005, lo specialista

curante dell’insorgente ha riconosciuto che la tendinite cronica andava messa

in relazione con il problema di staticità del tallone, ricordato che RI 1, per

sua stessa ammissione (doc. 38, p. 3), non ha lamentato alcuna distorsione

(cfr. doc. 16: “Tendinite cronica del peroneo breve sinistro su retropiede

in varus e distorsioni a ripetizione.” – il corsivo è del redattore).

Naturalmente,

ciò avvalora la valutazione enunciata dal dott. __________, secondo cui esiste

una probabile relazione di causalità naturale tra l’instabilità del retropiede

e la tendinite cronica del peroneo breve (cfr. doc. 38, risposta ai quesiti n.

11 e 12).

Pertanto,

in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato,

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del

settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI

1 il 12 marzo

2005 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da essa

lamentati, a far tempo dal 17 giugno 2005.

2.7. Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio, come da lei richiesto (cfr. I).

2.7.1. Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

Considerandi

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria

o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue

conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,

art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.

517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U

234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A.

Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr.

RAMI 2000 KV 119, p. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 nella

causa M., C 49/04, consid. 2.2.2, del 22 aprile 2002 nella causa M., I 713/01,

consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 p. 1488], e del 25 settembre 2000 nella

causa E., C 62/00, consid. 3b).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

J.P.H., p. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice soltanto valore indicativo

(B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA,

infatti, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente,

dal punto di vista temporale, lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr., anche, STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.7.2

Dalla

documentazione all’inserto si evince che RI 1 è coniugata.

I suoi

due figli, __________ (1971) e __________ (1978) sono ormai maggiorenni e nei

loro confronti non esiste più alcun obbligo di mantenimento da parte dei genitori

(cfr. art. 277 CCS).

Emerge

pure che le entrate sono rappresentate dalle indennità di disoccupazione

corrisposte alla ricorrente (fr. 1’157.85/mese), nonché dalla rendita di

vecchiaia (fr. 1’381/mese), dalla rendita di invalidità LAINF (fr. 897/mese) e

dalla rendita LPP (fr. 570.90/mese) percepite da suo marito.

Globalmente

le entrate ammontano pertanto a fr. 4'006.75.

Sul

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in

vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'550 quale importo base

mensile per coniugi.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence

en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK

2001, p. 19).

In

ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.7.1., all’importo base

mensile deve essere applicato un supplemento variante tra il 15 e il 25%.

In

casu, anche applicando il massimo di supplemento (25%) e partendo quindi da

un importo base di fr. 1'837.50, l’insorgente non può essere considerata

indigente.

Infatti,

computando la pigione (comprensiva delle spese accessorie) relativa alla

locazione dell’appartamento di __________ (fr. 670.55/mese), i premi afferenti

all’assicurazione contro le malattie per i coniugi (fr. 711.80/mese), nonché le

imposte (fr. 105/mese circa), si ottiene un ammontare globale mensile pari a fr.

3'324.85.

Ne risulta

quindi un'eccedenza di fr. 681.90 al mese, ovvero di fr. 8'182.80 all’anno.

In queste

condizioni, va negata l’indigenza della ricorrente (cfr. RAMI 2000 KV 119, p.

154ss., in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione fosse

indigente poiché esso presentava un’eccedenza mensile di soli fr. 272.--).

Del

resto, questa conclusione fa astrazione dal fatto che dalla figlia __________,

la quale vive ancora assieme ai suoi genitori (cfr. VII) e che realizzava, nel

2006, un reddito mensile netto pari a fr. 3'542.40 (cfr. conteggio paga accluso

a doc. I), si potrebbe esigere che partecipi al pagamento delle spese correnti

dell’economia domestica (cfr. art. 323 cpv. 2 CC).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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