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Decisione

35.2006.71

Falegname, nel trasportare con un collega un armadio del peso di 25/30 kg, lamenta lesione meniscale. Negata esistenza sia di un infortunio (assenza di movimento scoordinato o di sforzo manifestamente

15 gennaio 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi si sono presentati il 3 aprile

attorno alle 10.30.

Con il collega __________ era arrivato verso le

0900 sul cantiere di __________.

Dovevano portare parecchio materiale, armadi a

muro ed altre composizioni.

Casa unifamiliare ma diverse scale per

raggiungerla.

Aveva quindi già trasportato diversi pesi quando

appunto verso le 10.30 saliva ancora le scale interne portando un armadio a

muro di 1 x 2.40, sui 25-30 kg e in un tratto ad angolo retto, stando dietro,

nel momento di caricare verso l’esterno la gamba destra, ha sentito il

ginocchio cedere con una fitta di dolore.

Non è caduto, non ha preso colpi, e sotto sforzo

ha continuato il lavoro. Aggiunge che sino al giorno dopo non ha praticamente

risentito più nulla."

(doc. 6)

Un’analoga

descrizione dell’accaduto si ritrova nel rapporto del 27 giugno 2006 del dott. __________,

medico curante dell’assicurato (doc. 7).

D’altra

parte, in sede di opposizione, RI 1 ha esplicitamente confermato la versione

dei fatti contenuta nel verbale di audizione del 19 giugno 2006 (cfr. doc. 17).

La

dinamica dell’evento in discussione, così come d’altronde la diagnosi del danno

riportato a livello del ginocchio destro, non pongono problemi di sorta, di

modo che il TCA può senz’altro esimersi dal procedere alle audizioni

testimoniali richieste dal ricorrente (cfr. V), rispettivamente, dal richiamare

la sua cartella clinica dall’Ospedale regionale di __________.

2.8. Nel caso di

specie, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno

alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con

altre persone né con oggetti.

Va,

dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi é stato un

movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.

Sulla

base della descrizione del sinistro del 3 aprile 2006 fatta dall'assicurato,

può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo.

In effetti, perché una lesione corporale dovuta a un movimento scombinato sia

attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento

si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste,

fuori programma (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

Berna 1985, p. 176s.), presupposti che, di tutta evidenza, non appaiono qui

realizzati.

La

giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario

quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno

sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle

circostanze del caso concreto (cfr. DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994

U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).

Nell’evenienza

concreta, nel fatto che un uomo, che per professione svolge un’attività manuale,

debba trasportare un oggetto del peso di 25/30 kg, non è certamente ravvisabile

uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza.

Del

resto, un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare,

trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di

assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo

eccessivo (cfr. STFA del 23 maggio 2006 nella causa R., U 144/06, consid. 2.2,

del 21 marzo 2006 nella causa W., U 222/05 consid. 3.2 e del 12 aprile 2000

nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).

Alla luce

di quanto appena esposto il TCA deve concludere che non sono, in casu,

soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter

riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

2.9. Occorre

ancora esaminare se l’obbligo contributivo dell’CO 1 possa essere fondato

sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di

lesioni corporali.

L’art. 9

cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno

straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

Considerandi

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.

2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano

e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato

scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito

della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi

connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.10

L’assicuratore

LAINF convenuto, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1

è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha sostenuto pure l’inapplicabilità

dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, rilevando quanto segue, citiamo: “…, richiamata la

giurisprudenza vigente, non può essere ammesso che l’assicurato, il quale ha

risentito dei disturbi durante l’esecuzione di un’attività professionale per

lui abituale, sia incorso in un avvenimento parificabile all’infortunio.” (doc.

19, p. 3).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che il sollevamento, rispettivamente,

il trasporto di elementi di arredamento, di peso anche relativamente

importante, rientri nel novero dei procedimenti motori consueti della

professione di falegname svolta dall’assicurato, quarantunenne di sesso

maschile, e che pertanto configuri un atto ordinario che non presenta il

necessario potenziale di pericolo accresciuto, di modo che l’esistenza di un

fattore esterno nel senso esposto al considerando precedente, deve essere

negata.

Del

resto, la presente fattispecie si accomuna a quella oggetto della STFA del 6

ottobre 2006 nella causa D., U 205/06, in cui l’Alta Corte ha negato

l’esistenza del fattore esterno nel caso di un aiuto cuoco che, semplicemente

nel sollevare una pesante padella, aveva riportato una rottura tendinea a

livello della spalla sinistra.

L’Alta

Corte ha deciso in questo stesso senso trattandosi di un assicurato che, nel

quadro della sua abituale attività professionale, ha afferrato con il braccio

in estensione una borsa di plastica del peso di 20 kg, localizzata sul piano di

carico di un autocarro, avvertendo dei dolori alla spalla (caso menzionato

nella STFA del 6 ottobre 2006, appena citata).

Di

conseguenza, contrariamente a quanto pretende RI 1, occorre negare l’esistenza

di un fattore esterno, motivo per cui l’Istituto assicuratore convenuto era

legittimato a rifiutare il proprio obbligo a prestazioni anche a titolo di

lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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