35.2006.71
Falegname, nel trasportare con un collega un armadio del peso di 25/30 kg, lamenta lesione meniscale. Negata esistenza sia di un infortunio (assenza di movimento scoordinato o di sforzo manifestamente
15 gennaio 2007Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2006.71
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, TCA
Titolo:
Falegname, nel trasportare con un collega un armadio del peso di 25/30 kg, lamenta lesione meniscale. Negata esistenza sia di un infortunio (assenza di movimento scoordinato o di sforzo manifestamente eccessivo), sia di una lesione parificata (assenza di un fattore esterno).
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.71
mm/td
Lugano
15 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25
settembre 2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 20 aprile
2006, la ditta __________ Sagl di __________ ha comunicato all’CO 1 che il
proprio dipendente, RI 1, in data 3 aprile 2006, nel trasportare del materiale
pesante sulle scale, ha risentito un forte dolore al ginocchio destro (cfr.
doc. 1).
In
occasione dell’artroscopia del 10 maggio 2006, i sanitari hanno diagnosticato
la rottura del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro (doc.
3).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore, con
decisione formale del 28 luglio 2006, ha negato il diritto a prestazioni,
sostenendo, da un lato, che i disturbi al ginocchio destro non erano da porre
in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non
costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 12).
A seguito
dell’opposizione interposta personalmente dell’assicurato (doc. 17), l’, in
data 25 settembre 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 19).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 19 ottobre 2006, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore
convenuto venga condannato a riconoscergli le prestazioni di legge in relazione
all’evento dell’aprile 2006, argomentando quanto segue:
"
In entrambi le opposizioni la CO 1 riconosce,
vedi art. 9 cpv. 2 OAINF, la lesione del menisco come un infortunio senza causa
di fattori esterni.
Personalmente non ho mai fatto successivi termini
temporali sulla prima comparsa dei dolori (vedi allegato notifica di
infortunio) il dolore è stato immediato e successivamente è aumentato.
In seguito fa riferimento ad una sentenza del TFA
del 26.11.2003 DTF 129 V 466 che cita: L'apparizione dei dolori deve essere
immediata e l'azione lesiva unica.
Ritengo pertanto che la decisione della CO 1 sia
del tutto contradditoria e arbitraria, cioè la classica arrampicata sui vetri
per non pagare le prestazioni.
Per ulteriori informazioni è possibile domandare
la documentazione al Dr. med. __________ presso l'ospedale Regionale di __________."
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In data 20
novembre 2006, l’insorgente ha ancora precisato quanto segue:
"
Dopo aver sentito un forte dolore a seguito di
una distorsione, fatto un attimo di pausa, ho "continuato" la mia
attività perché a caldo il dolore era sopportabile ma non assente.
Nei giorni successivi il dolore era persistente e
continuava ad aumentare, come sempre dichiarato e questo mi ha indotto a
recarmi dal medico.
Il medico mi ha confermato che è verosimile che a
caldo il dolore sia più sopportabile.
Al punto F. l'avv. __________ cita:
"in effetti, risulta chiaro ed incontestato
che il dolore risentito dal ricorrente è avvenuto durante un'attività per lui
del tutto abituale e consueta:
d'altro canto, egli ha affermato di aver percorso
le scale più volte prima di aver risentito disturbi."
Per un falegname è del tutto abituale usare una
circolare, una sega, una fresa, una martello, salire e scendere scale,
ponteggi, usare veicoli ecc. ecc..
Come artigiano dipendente sono stato obbligato ad
assicurarmi alla CO 1 e come tale pago i contributi commisurati al rischio che
tale mestiere comporta.
Se la CO 1 secondo l'art. 9 cpv. OAINF, riconosce
la lesione del menisco come infortunio anche se non dovuto a un fattore esterno
straordinario ci sarà pure un motivo? Se poi fa riferimento ad una sentenza del
Tribunale Federale che cita:
"l'apparizione dei dolori deve essere
immediata", proprio non capisco dove vuole arrivare con queste
affermazioni la CO 1.
PROVE
Personalmente sono a disposizione per ulteriori
chiarimenti ma segnalo i nomi delle due persone che quel giorno lavoravano con
me assistendo all'infortunio.
Signor __________
Signor __________."
(V)
Il 27
novembre 2006, l’assicuratore LAINF ha comunicato la propria opposizione a che
il TCA senta i testimoni offerti dal ricorrente (VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a negare
le proprie prestazioni in relazione all’evento del 20 aprile 2006.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella concreta
evenienza, il 19 giugno 2006, in occasione della sua audizione da parte di un
ispettore dell’CO 1, il ricorrente ha così descritto l'evento occorsogli il 3
aprile 2006:
"
Fatti
I disturbi si sono presentati il 3 aprile
attorno alle 10.30.
Con il collega __________ era arrivato verso le
0900 sul cantiere di __________.
Dovevano portare parecchio materiale, armadi a
muro ed altre composizioni.
Casa unifamiliare ma diverse scale per
raggiungerla.
Aveva quindi già trasportato diversi pesi quando
appunto verso le 10.30 saliva ancora le scale interne portando un armadio a
muro di 1 x 2.40, sui 25-30 kg e in un tratto ad angolo retto, stando dietro,
nel momento di caricare verso l’esterno la gamba destra, ha sentito il
ginocchio cedere con una fitta di dolore.
Non è caduto, non ha preso colpi, e sotto sforzo
ha continuato il lavoro. Aggiunge che sino al giorno dopo non ha praticamente
risentito più nulla."
(doc. 6)
Un’analoga
descrizione dell’accaduto si ritrova nel rapporto del 27 giugno 2006 del dott. __________,
medico curante dell’assicurato (doc. 7).
D’altra
parte, in sede di opposizione, RI 1 ha esplicitamente confermato la versione
dei fatti contenuta nel verbale di audizione del 19 giugno 2006 (cfr. doc. 17).
La
dinamica dell’evento in discussione, così come d’altronde la diagnosi del danno
riportato a livello del ginocchio destro, non pongono problemi di sorta, di
modo che il TCA può senz’altro esimersi dal procedere alle audizioni
testimoniali richieste dal ricorrente (cfr. V), rispettivamente, dal richiamare
la sua cartella clinica dall’Ospedale regionale di __________.
2.8. Nel caso di
specie, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno
alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con
altre persone né con oggetti.
Va,
dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi é stato un
movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.
Sulla
base della descrizione del sinistro del 3 aprile 2006 fatta dall'assicurato,
può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo.
In effetti, perché una lesione corporale dovuta a un movimento scombinato sia
attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento
si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste,
fuori programma (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 176s.), presupposti che, di tutta evidenza, non appaiono qui
realizzati.
La
giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario
quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno
sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle
circostanze del caso concreto (cfr. DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994
U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).
Nell’evenienza
concreta, nel fatto che un uomo, che per professione svolge un’attività manuale,
debba trasportare un oggetto del peso di 25/30 kg, non è certamente ravvisabile
uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza.
Del
resto, un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare,
trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di
assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo
eccessivo (cfr. STFA del 23 maggio 2006 nella causa R., U 144/06, consid. 2.2,
del 21 marzo 2006 nella causa W., U 222/05 consid. 3.2 e del 12 aprile 2000
nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).
Alla luce
di quanto appena esposto il TCA deve concludere che non sono, in casu,
soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter
riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.
2.9. Occorre
ancora esaminare se l’obbligo contributivo dell’CO 1 possa essere fondato
sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di
lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono
equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno
straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
Considerandi
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.
2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano
e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato
scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito
della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi
connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.10
L’assicuratore
LAINF convenuto, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1
è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha sostenuto pure l’inapplicabilità
dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, rilevando quanto segue, citiamo: “…, richiamata la
giurisprudenza vigente, non può essere ammesso che l’assicurato, il quale ha
risentito dei disturbi durante l’esecuzione di un’attività professionale per
lui abituale, sia incorso in un avvenimento parificabile all’infortunio.” (doc.
19, p. 3).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che il sollevamento, rispettivamente,
il trasporto di elementi di arredamento, di peso anche relativamente
importante, rientri nel novero dei procedimenti motori consueti della
professione di falegname svolta dall’assicurato, quarantunenne di sesso
maschile, e che pertanto configuri un atto ordinario che non presenta il
necessario potenziale di pericolo accresciuto, di modo che l’esistenza di un
fattore esterno nel senso esposto al considerando precedente, deve essere
negata.
Del
resto, la presente fattispecie si accomuna a quella oggetto della STFA del 6
ottobre 2006 nella causa D., U 205/06, in cui l’Alta Corte ha negato
l’esistenza del fattore esterno nel caso di un aiuto cuoco che, semplicemente
nel sollevare una pesante padella, aveva riportato una rottura tendinea a
livello della spalla sinistra.
L’Alta
Corte ha deciso in questo stesso senso trattandosi di un assicurato che, nel
quadro della sua abituale attività professionale, ha afferrato con il braccio
in estensione una borsa di plastica del peso di 20 kg, localizzata sul piano di
carico di un autocarro, avvertendo dei dolori alla spalla (caso menzionato
nella STFA del 6 ottobre 2006, appena citata).
Di
conseguenza, contrariamente a quanto pretende RI 1, occorre negare l’esistenza
di un fattore esterno, motivo per cui l’Istituto assicuratore convenuto era
legittimato a rifiutare il proprio obbligo a prestazioni anche a titolo di
lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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