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Decisione

35.2006.72

Trauma in iperestensione del rachide cervicale durante un allenamento di calcio. Diagnosi di ernia discale. Ammesso peggioramento direzionale di uno stato morboso preesistente.

26 marzo 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri

appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo

(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA del 3 marzo 2005

nella causa W., U 218/04, consid. 6.1 e del 14 febbraio 2006 nella causa F., U

351/04, commentata da J.-M. Duc, “Hernie discale: maladie ou accident?”, art.

pubblicato in ASS 2/2006, p. 13).

In

particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti

radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e

duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI

2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S.,

U 193/98, consid. 3c)." (STFA del 28 ottobre 2006 nella causa L., già

citata).

Qualora

un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i

disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di

tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale

dell’evento in questione.

Nella più

volte evocata pronunzia del 25 ottobre 2006 nella causa L., il TFA si è al

proposito così espresso:

"

3.3.4 Quanto poi

alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio

avere provocato, quantomeno avere reso mani­festa l'ernia discale, con

conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della

sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure

sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non

trova riscontro sufficien­te nelle tavole processuali. La precedente istanza ha

giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia

reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devo­no

essere insorti entro un breve

lasso di tempo, la giurisprudenza tol­lerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni

dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, con­sid. 6.1).

Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi

è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17

febbraio 2003, dell'esame radiologico lombo­sacrale poi messo in atto il 6

marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale

poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003

neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L."

Occorre

precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen

Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine

Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98])."

(STFA del 3 marzo 2005

nella causa W., U 218/04, consid. 6.1)

In tale

ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente

scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento

traumatico (e non eventuali operazioni; cfr., in proposito, la STFA del 29

dicembre 2000 nella causa S., U 170/00, consid. 3b e del 14 febbraio 2006 nella

causa F., già citata, consid. 3.4: “Dans de telles circostances, l’assureur-accidents

doit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations également en cas de

rechutes et pour des opérations éventuelles. Si la hernie discale est seulement

déclenchée, mais pas provoquée par l’accident, l’assurance-accidents

prend en charge le syndrome douloureux lié à l’événement accidentel.” –

il corsivo è del redattore).

Le

conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se

esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra

l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella

causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA

del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI

2000 U 378, p. 190).

Sempre

con la medesima sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., l’Alta Corte

federale ha sviluppato una quarta ipotesi per il caso in cui l’infortunio ha

comportato un trauma delle parti molli della colonna vertebrale:

"

E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in

cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia

discale, l'esito del gravame non muterebbe nella sua sostanza.

(...), la contusione lombare avrebbe infatti comunque, in virtù della dottrina

medica rece­pita da questa Corte, cessato di produrre i propri effetti qualche

mese (di norma sei o nove) dopo l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr.

ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid.

4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6 giugno 2001 in

re A., U 401/00, del 29

dicembre 2000 in re F., U 199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il

rifiuto di assegnare prestazioni assicurative con effetto retroattivo al 1°

luglio 2003 avrebbe potuto considerarsi legalmente corretto."

Il TCA

nota che, in realtà, contrariamente a quanto sembra affermare il TFA nel

passaggio appena citato, se l’ernia discale è stata scatenata dall’infortunio,

l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere la sintomatologia dolorosa che ne è

scaturita, se del caso, anche al di là dei sei o nove mesi.

2.8. In corso di

causa, il TCA si è rivolto al Prof. dott. __________, __________ del Servizio

cantonale di neurochirurgia, nei termini seguenti:

"

(…).

Dalla cartella clinica trasmessami in copia dalla

sua segretaria, ho preso atto che l’assicurato soffriva di un’ernia discale a

livello di C5/C6, che è stata oggetto di un intervento chirurgico avvenuto il

14 dicembre 2005.

Ora, ai fini dell’istruttoria di causa, le sarei

grato se volesse rispondere alle seguenti domande:

1. L’evento

infortunistico del 26 settembre 2005 era adeguato a causare la

diagnosticata ernia del disco cervicale oppure no?

Considerandi

2.

Nella negativa, esso era o meno idoneo a

provocare un peggioramento direzionale?

3.

Sempre nella negativa, allo stesso può essere

riconosciuto perlomeno un ruolo scatenante oppure no?

4.

Cosa può dire a proposito dello stato del

rachide cervicale, preesistente al sinistro del settembre 2005?

(…)." (IX)

Questo il

tenore della risposta che egli ha fornito al Tribunale in data 23 febbraio

2007:

"

Se è ben noto da vari studi della letteratura

che la rottura di un disco sano richiede la messa in gioco di forze molto importanti,

applicate lungo vettori dinamicamente sfavorevoli e che questa circostanza,

piuttosto rara viene osservata in traumi maggiori con coinvolgimento frequente del

versante osseo (corpi vertebrali) e articolare, è altrettanto certo che un trauma

distorsivo del segmento cervicale può determinare la rottura di un disco

degenerato.

In questo caso è indiscutibile che la rottura del

disco abbia fatto immediatamente seguito all'infortunio sportivo - una

distorsione cervicale in iperestensione - nel corso del quale sono state messe

in gioco forze senz'altro rilevanti. Egli ha infatti avvertito immediatamente

una sensazione di insensibilità completa dell'arto superiore ds (regredita

sull'arco di qualche minuto) e successivamente parestesie e dolori nel

territorio della radice C6 e cioè dove lo studio RM effettuato in seguito ha

dimostrato il conflitto disco-radicolare.

In tale contesto non vi è ombra di dubbio che

l'evento abbia provocato un peggioramento direzionale (richtungsgebend)

e che il nesso di causalità debba essere considerato probabile (wahrscheinlich)."

(X)

Lo

specialista in neurochirurgia interpellato dal TCA ha quindi ammesso che

all’infortunio patito da RI 1 il 26 settembre 2005, non può essere riconosciuto

un ruolo causale in senso stretto, siccome il paziente presentava uno

stato degenerativo preesistente a livello del rachide cervicale e, inoltre,

vista l’assenza di un qualsiasi coinvolgimento dei corpi vertebrali (cfr. doc.

33: “Non si evidenziano chiare lesioni ossee post-traumatiche.”; in effetti, la

dottrina medica insegna che quasi tutte le ernie discali del rachide cervicale causate

da infortunio, sono accompagnate da lesioni ossee, quali lussazioni delle

articolazioni oppure una frattura della colonna).

In questa

misura, il suo apprezzamento collima dunque con quello del sanitario consultato

dalla CO 1, il quale aveva appunto escluso che il sinistro in questione avesse

potuto causare la diagnosticata ernia del disco cervicale, in ragione,

segnatamente, di una non perfetta integrità dei segmenti interessati (cfr. doc.

31, p. 2).

Il Prof. __________,

autorevole specialista proprio nella materia che qui interessa, è tuttavia

andato oltre e ha spiegato che l’evento traumatico del settembre 2005 - tenuto

conto delle forze messe in gioco e della circostanza che l’assicurato ha

immediatamente avvertito la tipica sintomatologia radicolare, compatibile con

il conflitto disco-radicolare oggettivato dalla RMN del 29 settembre

2005.

-, ha probabilmente provocato un peggioramento

direzionale dello stato morboso preesistente.

Al

riguardo, il TCA constata che questa valutazione é senz’altro conforme alla

giurisprudenza citata al considerando 2.7., secondo la quale, per ammettere un

peggioramento direzionale, è necessario l’intervento di un trauma vertebrale

adeguato, ciò di cui il neurochirurgo ha dato esplicitamente atto (X: “… una

distorsione cervicale in iperestensione – (incidente)…nel corso del quale

sono state messe in gioco forze senz’altro rilevanti.” – il corsivo è del

redattore), nonché l’immediata apparizione dei sintomi tipici dell’ernia del

disco con conseguente inabilità lavorativa (circostanza questa che emerge con chiarezza

dalla documentazione presente all’inserto).

Con

referto del 5 marzo 2007, il dott. __________ ha obiettato che, qualora

l’evento in questione avesse effettivamente messo in gioco delle forze rilevanti,

la RMN del 29 settembre 2005 avrebbe dovuto mostrare delle lesioni interessanti

le parti molli del rachide cervicale (edemi alle parti molli – XII bis).

In

proposito, occorre rilevare che dalla pregressa documentazione medica risulta -

in modo costante - che RI 1, in occasione del noto scontro, ha riportato un

trauma in iperestensione della colonna cervicale (cfr. la cartella clinica

versata agli atti sub VI).

Ora, gli

eventi traumatici che hanno comportato un’iperestensione del collo, sono

proprio fra quelli riconosciuti come idonei a causare un’ernia discale

cervicale (cfr. L. Tadini, “Altre sindromi dolorose acute: regione posteriore

del collo, arto superiore, regione lombosacrale”, articolo consultabile sul

sito della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di

Firenze, www.med.unifi.it).

Del

resto, seguire la tesi del medico fiduciario dell’amministrazione,

significherebbe di fatto aggiungere un’ulteriore condizione a quelle richieste

dalla dottrina medica dominante (e riprese dalla giurisprudenza).

Nel caso

di specie, non deve essere dimenticato che l’esame di risonanza magnetica del

29.

settembre 2005 ha evidenziato la presenza di un’ernia discale a livello di

C5/C6, a giustificazione della sintomatologia insorta in coincidenza temporale

con l’infortunio.

Pretestuosa

appare inoltre l’osservazione, sempre contenuta nella certificazione del dott. __________,

secondo cui il referto del Prof. __________ non dimostrerebbe a sufficienza

l’esistenza di una relazione di causalità naturale, poiché quest’ultimo si è

espresso in termini di probabilità e non di probabilità preponderante (XII

bis).

Al

riguardo, ci si limita a sottolineare che, secondo il TFA, l'esistenza di un

nesso causalità tra infortunio e danno è dimostrata, proprio quando è reputata

“probabile” e non semplicemente “possibile” (vedi la giurisprudenza

citata al consid. 2.4.).

L’assicuratore

LAINF convenuto ha dichiarato estinta la causalità naturale con l’infortunio

assicurato, a decorrere dal 1° dicembre 2005.

Così

facendo, esso non si è assunto, segnatamente, i costi legati all’intervento chirurgico

del 14 dicembre 2005 e l’inabilità lavorativa che ne è conseguita.

Tuttavia,

secondo questo Tribunale - tenuto conto delle precisazioni fornite dal Prof. dott.

__________ e della presenza di una chiara sintomatologia che attesta una

relazione di conti- nuità -, non vi è alcun motivo concreto per dissociare la

scoperta dell’ernia discale e l’operazione chirurgica che ne è seguita,

dall’evento infortunistico del 23 settembre 2005.

In queste

condizioni, occorre ritenere non dimostrato, perlomeno secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio

assicurato, a far tempo dal 1° dicembre 2005, aveva esaurito qualsiasi ruolo

causale relativamente al danno alla salute di cui soffriva RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ È

accertato che, anche dopo il 30 novembre 2005, il danno presentato

dall’assicurato costituiva una conseguenza naturale

(e adeguata) dell’infortunio del 23 settembre 2005.

§§§ La

causa è retrocessa alla CO 1 affinché definisca le

prestazioni spettanti all’assicurato a partire dal 1°

dicembre 2005.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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