35.2006.72
Trauma in iperestensione del rachide cervicale durante un allenamento di calcio. Diagnosi di ernia discale. Ammesso peggioramento direzionale di uno stato morboso preesistente.
26 marzo 2007Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2006.72
Data decisione, Autorità:
26.03.2007, TCA
Titolo:
Trauma in iperestensione del rachide cervicale durante un allenamento di calcio. Diagnosi di ernia discale. Ammesso peggioramento direzionale di uno stato morboso preesistente.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
CURA MEDICA
ERNIA DISCALE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.72
mm/td
Lugano
26 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 luglio
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 23
settembre 2005, RI 1 – dipendente dello Stato in qualità di agente della
Polizia e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -,
stava svolgendo un allenamento di calcio, quando, nel correre a ritroso, è
stato urtato da tergo da un altro giocatore (doc. 29).
Dalle
tavole processuali emerge che l’assicurato ha avvertito immediatamente dolori
alla nuca e una quasi totale anestesia dell’arto superiore destro, sintomi regrediti
dopo circa un minuto.
A fronte
della persistenza di parestesie e disestesie alla mano e all’avambraccio destro,
con riduzione del riflesso del bicipite brachiale, il 29 settembre 2005 è stata
disposta una RMN cervicale che ha evidenziato la presenza di un’ernia discale
C5-C6 paramediale-recessale a destra con conflitto meccanico della radice di C6
(VI 5 e doc. 33).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12
dicembre 2005, la CO 1 ha negato la propria responsabilità a decorrere dal 1°
dicembre 2005, difettando, da tale data in poi, una relazione di causalità
naturale con l’evento traumatico del settembre 2005 (doc. 41).
1.3. Il 14
dicembre 2005, l’assicurato è stato sottoposto a un’operazione di
microchirurgia presso il Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di
__________ (decompressione e posizionamento di protesi discale a livello di
C5/C6 – cfr. VI 3).
1.4. A seguito
dell’opposizione interposta da RI 1 personalmente (doc. 42 e 44),
l’assicuratore infortuni, in data 12 luglio 2007, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. 36).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 20 ottobre 2006, RI 1 ha chiesto che la CO 1 venga
condannata a corrispondergli ulteriori prestazioni dopo il 30 novembre 2005,
argomentando:
" Personalmente non condivido la conclusione dell'assicuratore
LAINF.
Infatti, mi pare piuttosto sbrigativo proporre una data secondo la
quale il nesso di causa naturale sarebbe estinto, limitandosi a scomodare il
concetto del criterio del grado di verosimiglianza preponderante, nonché quello
che "prima o poi" sarebbero subentrati disturbi e dolori anche
senza l'infortunio ed infine l'improponibilità
dell'argomentazione "post hoc ergo propter hoc".
A mio modesto parere, la CO 1 Compagnia di Assicurazione avrebbe
dovuto indicarmi, nel mio preciso caso caratterizzato da un intervento
chirurgico nella zona lesa a seguito d'infortunio, quando il nesso
di causa naturale poteva essere ragionevolmente ritenuto come estinto (il
discorso sarebbe diverso, qualora io non mi fossi sottoposto a qualsivoglia
intervento chirurgico poiché, in questa precisa eventualità, la valutazione si
sarebbe fondata su parametri più generici e in quanto tali più labili come
quelli indicati dal dr. __________ nel suo referto). Per contro, la CO 1
Compagnia di Assicurazione, malgrado la circostanza che fosse sicuramente
agevole procedere ad una valutazione complessiva della situazione venutasi a
creare dopo l'infortunio e sino all'operazione subita il 14 dicembre 2005 dal
sottoscritto e portata a buon fine dal prof. __________, si è limitata ad una
valutazione di solo una parte delle risultanze disponibili. In altri
termini, l'assicuratore LAINF ha, di fatto, escluso che l'intervento chirurgico
potesse essere in relazione con il trauma subito.
Questa considerazione, assolutamente oggettiva, mi lascia
affermare che non si possa concludere che la decisione qui impugnata poggi,
effettivamente, su di un sufficiente grado di verosimiglianza come scritto da CO
1 Compagnia di Assicurazione ma - in realtà - si fonda unicamente sul concetto
di semplice possibilità atteso come l'assicuratore LAINF non abbia, benché a
conoscenza di un intervento chirurgico a livello di cervicali e
ignorando l'entità del trauma subito, richiesto lumi sui motivi all'origine
dell'intervento chirurgico nonché sulle modalità di concretizzazione
dell'infortunio in quanto tale, limitandosi a riprendere la conclusione del
perito secondo il quale "... Il paziente ha quindi patito un trauma
distorsivo cervicale il 23.09.2005. Tale fattispecie non può provocare una
discartrosi e una ernia discale a livello C5-C6 e nemmeno una protrusione
diffusa del disco C6-C7, componenti che rimangono prettamente di natura
degenerativa. …" (cfr. § 2 - pagina 4 decisione impugnata)
Pertanto, come del resto indicato dall'assicuratore LAINF nella
propria decisione su opposizione 12 luglio 2006 e meglio ".. La semplice
possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurata, ma all'assicuratore" (cfr.
§ 1 let. c) - pagina 3 decisione impugnata) sicché ne discende che un
complemento d'istruttoria s'imponga.
Ciò potrebbe aver luogo attraverso una perizia, oppure, la
consultazione della cartella clinica relativa all'intervento chirurgico 14
dicembre 2005 presso Ospedale __________ di __________ - prof. __________ in
contrapposizione con il parere del dr. __________."
(I)
CO 1 CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale
reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (III).
1.7. In corso di
causa, il TCA ha richiamato dal Servizio cantonale di neurochirurgia la
cartella clinica riguardante il ricorrente (VI).
Alle
parti è stato concesso di formulare le loro osservazioni in proposito (VII e
VIII).
1.8. Nel corso
del mese di febbraio 2007, questa Corte ha interpellato il Prof. dott. __________,
il quale è stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti afferenti ad un
(eventuale) ruolo causale giocato dall’evento traumatico occorso a RI 1 (IX).
La sua
risposta è datata 23 febbraio 2007.
L’amministrazione
ha preso posizione in merito il 12 marzo 2007 (XII + allegato), mentre, da
parte sua, l’insorgente è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era
legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi
che interessano il rachide cervicale, oltre il 30 novembre 2005.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento
se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di
salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI
1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
Questi
concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella
causa D., U 187/04.
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. Dalle tavole processuali emerge che l’assicuratore infortuni
convenuto ha deciso di dichiarare estinto il diritto a prestazioni
dell’assicurato a contare, al più tardi, dal 1° dicembre 2005, basandosi
su un parere del dott. __________, medico-chirurgo.
Con
rapporto del 9 novembre 2005, il medico di fiducia dell’amministrazione ha
infatti sostenuto che, nel caso di specie, farebbero difetto perlomeno due dei
criteri che la dottrina medica dominante esige affinché a un’ernia del disco possa
essere riconosciuta un’eziologia traumatica:
"
Il paziente ha quindi patito un trauma
distorsivo cervicale il 23.9.2005. Tale fattispecie non può provocare una discartrosi
e una ernia discale a livello C5-C6 e nemmeno una protrusione diffusa del disco
C6-C7, componenti che rimangono prettamente di natura degenerativa. Al riguardo
menziono quanto emanato dall'Accademia delle Scienze Svizzera relativamente le
disposizioni molto chiare sui criteri in base ai quali un evento infortunistico
abbia facoltà di causare una ernia discale cervicale (e/o lombare).
Dalla dottrina medica risultano quattro punti al
riguardo che debbono essere presenti contemporaneamente per poter ammettere che
una ernia discale od una protrusione siano sopravvenute a seguito di un
infortunio:
• un trauma adeguato, ovvero di notevole
violenza che conduce e/o produce fratture evidenti anche di corpi vertebrali
con successive protrusioni discali;
• comparsa immediata di
disturbi sotto forma di radicolalgia;
• assenza di disturbi
prima dell'avvenimento;
• dal lato radiologico
il segmento corrispondente deve essere intatto.
Nella fattispecie che ci occupa si rileva come
già dei due criteri non siano adempiuti, ossia la mancanza di un trauma
adeguato e la integrità perfetta dei segmenti; infatti si è confrontati con
discartrosi C5-C6, conclamata ernia discale su questi livelli, nonché
protrusione discale a base larga C6-C7.
Ai sensi Lainf, pertanto, il caso a fronte dei
soli postumi infortunistici può essere assunto in misura largheggiante, dal
23.9.2005 al 30.11.2005."
(doc. 31)
2.7. Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA osserva innanzitutto che è incontestato che RI 1 abbia
sofferto di un’ernia a livello del disco intervertebrale C5-C6,
con sofferenza della radice di C6 (cfr. il referto della RMN del 29.9.2005 -
doc. 33).
Il TFA ha
già avuto modo, in più di un'occasione, di esprimersi in merito all'eziologia
delle ernie discali e, specificatamente, di quelle cervicali.
Secondo
la giurisprudenza dell’Alta Corte, la maggior parte delle ernie discali ha una
causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine
di una tale patologia (cfr. STFA del 25 ottobre 2006 nella causa L., U 194/05;
RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).
In una
sentenza del 4 giugno 1999 nella causa S., U 193/98 (cfr., pure, la STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 2c), riguardante un assicurato,
vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, il TFA ha esplicitamente
fatto propria l'opinione manifestata dalla dottrina medica dominante in materia
di ernie discali cervicali.
Quest'ultima
subordina il riconoscimento della causalità tra un evento traumatico e
l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia
discale causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi:
il trauma dev'essere stato causato da un infortunio, il cui meccanismo è
suscettibile di avere provocato la protrusione del disco; i dolori devono
apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare
(cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale
sintomatologia e il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre
eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a
lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 3a ed.,
1994, p. 354ss.).
Nella
sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., già menzionata in precedenza, il
TFA ha in proposito ribadito che:
"
(…).
3.3.2 Richiamando
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte
cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la
causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un
contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa
(RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che
un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se -
cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di
per sè idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale
(sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità
lavorativa, sono insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U
379 pag. 192).
3.3.3 Ora,
giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si
sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal
prof. Seiler, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale
universitario di Berna, secondo il quale in caso di lesione traumatica del
disco intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione
eretta viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore
temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o
radicolare farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto
soccorso del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal
dott. X, nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di
Y risulta il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."
Fatti
I criteri
appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo
(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA del 3 marzo 2005
nella causa W., U 218/04, consid. 6.1 e del 14 febbraio 2006 nella causa F., U
351/04, commentata da J.-M. Duc, “Hernie discale: maladie ou accident?”, art.
pubblicato in ASS 2/2006, p. 13).
In
particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti
radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e
duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI
2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S.,
U 193/98, consid. 3c)." (STFA del 28 ottobre 2006 nella causa L., già
citata).
Qualora
un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i
disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di
tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale
dell’evento in questione.
Nella più
volte evocata pronunzia del 25 ottobre 2006 nella causa L., il TFA si è al
proposito così espresso:
"
3.3.4 Quanto poi
alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio
avere provocato, quantomeno avere reso manifesta l'ernia discale, con
conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della
sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure
sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non
trova riscontro sufficiente nelle tavole processuali. La precedente istanza ha
giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia
reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devono
essere insorti entro un breve
lasso di tempo, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni
dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, consid. 6.1).
Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi
è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17
febbraio 2003, dell'esame radiologico lombosacrale poi messo in atto il 6
marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale
poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003
neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L."
Occorre
precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza
varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide
lombare/toracale oppure cervicale):
" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich
manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen
Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen
Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine
Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.
Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.
55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das
beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.
S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98])."
(STFA del 3 marzo 2005
nella causa W., U 218/04, consid. 6.1)
In tale
ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente
scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento
traumatico (e non eventuali operazioni; cfr., in proposito, la STFA del 29
dicembre 2000 nella causa S., U 170/00, consid. 3b e del 14 febbraio 2006 nella
causa F., già citata, consid. 3.4: “Dans de telles circostances, l’assureur-accidents
doit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations également en cas de
rechutes et pour des opérations éventuelles. Si la hernie discale est seulement
déclenchée, mais pas provoquée par l’accident, l’assurance-accidents
prend en charge le syndrome douloureux lié à l’événement accidentel.” –
il corsivo è del redattore).
Le
conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se
esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra
l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella
causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA
del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI
2000 U 378, p. 190).
Sempre
con la medesima sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., l’Alta Corte
federale ha sviluppato una quarta ipotesi per il caso in cui l’infortunio ha
comportato un trauma delle parti molli della colonna vertebrale:
"
E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in
cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia
discale, l'esito del gravame non muterebbe nella sua sostanza.
(...), la contusione lombare avrebbe infatti comunque, in virtù della dottrina
medica recepita da questa Corte, cessato di produrre i propri effetti qualche
mese (di norma sei o nove) dopo l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr.
ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid.
4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6 giugno 2001 in
re A., U 401/00, del 29
dicembre 2000 in re F., U 199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il
rifiuto di assegnare prestazioni assicurative con effetto retroattivo al 1°
luglio 2003 avrebbe potuto considerarsi legalmente corretto."
Il TCA
nota che, in realtà, contrariamente a quanto sembra affermare il TFA nel
passaggio appena citato, se l’ernia discale è stata scatenata dall’infortunio,
l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere la sintomatologia dolorosa che ne è
scaturita, se del caso, anche al di là dei sei o nove mesi.
2.8. In corso di
causa, il TCA si è rivolto al Prof. dott. __________, __________ del Servizio
cantonale di neurochirurgia, nei termini seguenti:
"
(…).
Dalla cartella clinica trasmessami in copia dalla
sua segretaria, ho preso atto che l’assicurato soffriva di un’ernia discale a
livello di C5/C6, che è stata oggetto di un intervento chirurgico avvenuto il
14 dicembre 2005.
Ora, ai fini dell’istruttoria di causa, le sarei
grato se volesse rispondere alle seguenti domande:
1. L’evento
infortunistico del 26 settembre 2005 era adeguato a causare la
diagnosticata ernia del disco cervicale oppure no?
Considerandi
2.
Nella negativa, esso era o meno idoneo a
provocare un peggioramento direzionale?
3.
Sempre nella negativa, allo stesso può essere
riconosciuto perlomeno un ruolo scatenante oppure no?
4.
Cosa può dire a proposito dello stato del
rachide cervicale, preesistente al sinistro del settembre 2005?
(…)." (IX)
Questo il
tenore della risposta che egli ha fornito al Tribunale in data 23 febbraio
2007:
"
Se è ben noto da vari studi della letteratura
che la rottura di un disco sano richiede la messa in gioco di forze molto importanti,
applicate lungo vettori dinamicamente sfavorevoli e che questa circostanza,
piuttosto rara viene osservata in traumi maggiori con coinvolgimento frequente del
versante osseo (corpi vertebrali) e articolare, è altrettanto certo che un trauma
distorsivo del segmento cervicale può determinare la rottura di un disco
degenerato.
In questo caso è indiscutibile che la rottura del
disco abbia fatto immediatamente seguito all'infortunio sportivo - una
distorsione cervicale in iperestensione - nel corso del quale sono state messe
in gioco forze senz'altro rilevanti. Egli ha infatti avvertito immediatamente
una sensazione di insensibilità completa dell'arto superiore ds (regredita
sull'arco di qualche minuto) e successivamente parestesie e dolori nel
territorio della radice C6 e cioè dove lo studio RM effettuato in seguito ha
dimostrato il conflitto disco-radicolare.
In tale contesto non vi è ombra di dubbio che
l'evento abbia provocato un peggioramento direzionale (richtungsgebend)
e che il nesso di causalità debba essere considerato probabile (wahrscheinlich)."
(X)
Lo
specialista in neurochirurgia interpellato dal TCA ha quindi ammesso che
all’infortunio patito da RI 1 il 26 settembre 2005, non può essere riconosciuto
un ruolo causale in senso stretto, siccome il paziente presentava uno
stato degenerativo preesistente a livello del rachide cervicale e, inoltre,
vista l’assenza di un qualsiasi coinvolgimento dei corpi vertebrali (cfr. doc.
33: “Non si evidenziano chiare lesioni ossee post-traumatiche.”; in effetti, la
dottrina medica insegna che quasi tutte le ernie discali del rachide cervicale causate
da infortunio, sono accompagnate da lesioni ossee, quali lussazioni delle
articolazioni oppure una frattura della colonna).
In questa
misura, il suo apprezzamento collima dunque con quello del sanitario consultato
dalla CO 1, il quale aveva appunto escluso che il sinistro in questione avesse
potuto causare la diagnosticata ernia del disco cervicale, in ragione,
segnatamente, di una non perfetta integrità dei segmenti interessati (cfr. doc.
31, p. 2).
Il Prof. __________,
autorevole specialista proprio nella materia che qui interessa, è tuttavia
andato oltre e ha spiegato che l’evento traumatico del settembre 2005 - tenuto
conto delle forze messe in gioco e della circostanza che l’assicurato ha
immediatamente avvertito la tipica sintomatologia radicolare, compatibile con
il conflitto disco-radicolare oggettivato dalla RMN del 29 settembre
2005.
-, ha probabilmente provocato un peggioramento
direzionale dello stato morboso preesistente.
Al
riguardo, il TCA constata che questa valutazione é senz’altro conforme alla
giurisprudenza citata al considerando 2.7., secondo la quale, per ammettere un
peggioramento direzionale, è necessario l’intervento di un trauma vertebrale
adeguato, ciò di cui il neurochirurgo ha dato esplicitamente atto (X: “… una
distorsione cervicale in iperestensione – (incidente)…nel corso del quale
sono state messe in gioco forze senz’altro rilevanti.” – il corsivo è del
redattore), nonché l’immediata apparizione dei sintomi tipici dell’ernia del
disco con conseguente inabilità lavorativa (circostanza questa che emerge con chiarezza
dalla documentazione presente all’inserto).
Con
referto del 5 marzo 2007, il dott. __________ ha obiettato che, qualora
l’evento in questione avesse effettivamente messo in gioco delle forze rilevanti,
la RMN del 29 settembre 2005 avrebbe dovuto mostrare delle lesioni interessanti
le parti molli del rachide cervicale (edemi alle parti molli – XII bis).
In
proposito, occorre rilevare che dalla pregressa documentazione medica risulta -
in modo costante - che RI 1, in occasione del noto scontro, ha riportato un
trauma in iperestensione della colonna cervicale (cfr. la cartella clinica
versata agli atti sub VI).
Ora, gli
eventi traumatici che hanno comportato un’iperestensione del collo, sono
proprio fra quelli riconosciuti come idonei a causare un’ernia discale
cervicale (cfr. L. Tadini, “Altre sindromi dolorose acute: regione posteriore
del collo, arto superiore, regione lombosacrale”, articolo consultabile sul
sito della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di
Firenze, www.med.unifi.it).
Del
resto, seguire la tesi del medico fiduciario dell’amministrazione,
significherebbe di fatto aggiungere un’ulteriore condizione a quelle richieste
dalla dottrina medica dominante (e riprese dalla giurisprudenza).
Nel caso
di specie, non deve essere dimenticato che l’esame di risonanza magnetica del
29.
settembre 2005 ha evidenziato la presenza di un’ernia discale a livello di
C5/C6, a giustificazione della sintomatologia insorta in coincidenza temporale
con l’infortunio.
Pretestuosa
appare inoltre l’osservazione, sempre contenuta nella certificazione del dott. __________,
secondo cui il referto del Prof. __________ non dimostrerebbe a sufficienza
l’esistenza di una relazione di causalità naturale, poiché quest’ultimo si è
espresso in termini di probabilità e non di probabilità preponderante (XII
bis).
Al
riguardo, ci si limita a sottolineare che, secondo il TFA, l'esistenza di un
nesso causalità tra infortunio e danno è dimostrata, proprio quando è reputata
“probabile” e non semplicemente “possibile” (vedi la giurisprudenza
citata al consid. 2.4.).
L’assicuratore
LAINF convenuto ha dichiarato estinta la causalità naturale con l’infortunio
assicurato, a decorrere dal 1° dicembre 2005.
Così
facendo, esso non si è assunto, segnatamente, i costi legati all’intervento chirurgico
del 14 dicembre 2005 e l’inabilità lavorativa che ne è conseguita.
Tuttavia,
secondo questo Tribunale - tenuto conto delle precisazioni fornite dal Prof. dott.
__________ e della presenza di una chiara sintomatologia che attesta una
relazione di conti- nuità -, non vi è alcun motivo concreto per dissociare la
scoperta dell’ernia discale e l’operazione chirurgica che ne è seguita,
dall’evento infortunistico del 23 settembre 2005.
In queste
condizioni, occorre ritenere non dimostrato, perlomeno secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio
assicurato, a far tempo dal 1° dicembre 2005, aveva esaurito qualsiasi ruolo
causale relativamente al danno alla salute di cui soffriva RI 1.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ È
accertato che, anche dopo il 30 novembre 2005, il danno presentato
dall’assicurato costituiva una conseguenza naturale
(e adeguata) dell’infortunio del 23 settembre 2005.
§§§ La
causa è retrocessa alla CO 1 affinché definisca le
prestazioni spettanti all’assicurato a partire dal 1°
dicembre 2005.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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