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Decisione

35.2006.73

Negata revisione STCA 2001 e della decisione amministrativa. Il problema al nervo peroneo avrebbe potuto essere sollevato sia nella procedura amministrativa che in sede di ricorso al TCA. Comunque neg

14 giugno 2007Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

I medici che avevano visitato l'assicurato (__________e

__________) si sono, dal canto loro, limitati a registrare un peggioramento

oggettivabile dell'arto inferiore sinistro con un equino varo che era

aumentato, come pure un aumento dell'atrofia della gamba sinistra. Entrambi

certificano la lesione del nervo peroneo sinistro, senza spiegarne però

l'origine.

Nel febbraio 2006 la CO 1 di __________

ha sottoposto il caso ai loro medici fiduciari: per l'aspetto ortopedico al dott. __________ e per quello neurologico

alla dott. __________.

I dott. __________ e __________ fanno risalire la lesione del nervo peroneo sinistro

all'intervento artroscopico di meniscectomia esterna subtotale

e Shaving­ cartilagineo a cui l'assicurato si è

sottoposto il 5 aprile 2001 presso il Centro ortopedico e fisioterapico di __________

a seguito di una rottura complessa del menisco esterno, di ciste parameniscale

esterna, condropatia di III grado del condilofemorale esterna e di rottura del

legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

A questa conclusione si arriva però per semplice

deduzione senza il supporto di alcun riscontro medico oggettivo.

Considerandi

II dott. __________, dopo aver rammemorato che RI 1 era stato sottoposto il 15 giugno

1983.

presso la Clinica Universitaria di __________ ad un intervento ricostruttivo

del nervo peroneo (fibulare), rileva che la dott. __________ evidenziava in data 18 ottobre 1988 (doc.

66) che il risultato del trapianto del nervo aveva dato ottimi risultati, che

con grossa verosimiglianza si erano mantenuti tali fino alla visita effettuata

dal dott. __________ il 22 marzo 2001. Se si legge però il referto 18 ottobre

1988, la dott. __________ non parla mai di "risultato

eccezionale", come vorrebbe far credere il dott. __________. La dott. __________ evidenzia un "risultato

soddisfacente", con la presenza di dolori lancinanti a livello della

cicatrice, nonché di ipestesie e ipalgesie nel distretto periferico del nervo

peroneo. Già a quel momento la deambulazione mostrava la paresi per l'andatura

sui talloni a sinistra con un'eversione del piede ridotta, dovuta alla paresi

del muscolo peroneo longus.

Già allora il nervo peroneo sinistro non dava

nessuna risposta alla stimolazione a livello del malleolo laterale, mentre la

stimolazione a livello della fibula dava una risposta gravemente rallentata e

alterata a sinistra.

Il muscolo extensor digitorum brevis innervato

dal muscolo peroneo non dava nessuna attività volontaria con conseguente

atrofia del muscolo. Invece il muscolo tibiale anterior presentava un'attività

volontaria ridotta.

Nella visita del 27 settembre 1993 la dott. __________

evidenzia, all'esame elettroneurografico, un rallentamento con riduzione dell'ampiezza

dovuta all'atrofia del muscolo extensor digitorum; segno questo di un

peggioramento che si è protratto negli anni successivi.

Parlare quindi di una situazione stabile fino

alla visita del dott. __________ (22 marzo 2001) è errato.

Pertanto la paresi del nervo peroneo era già

intervenuta prima della lesione (tutta da dimostrare) del nervo peroneo durante

l'intervento del 5 aprile 2001 presso __________.

Tanto più che anche l'origine del peggioramento

non è chiara per il dott. __________:

"Die

Ursache für die Verschlechterung ist unklar. Man hat sich bei der Operation

zwar ausschliesslich mit intraartikulären Strukturen befasst; es geht aber

nicht klar aus dem Bericht hervor, wie und mit welcher Technik die Nadel

eingesetzt worden ist. Es ist möglich, dass beim Einführen der Nadel der Nervus

peronaeus communis getroffen und somit geschädigt wurde."

L'intervento artroscopico, per stessa ammissione

del dott. __________, ha

interessato unicamente le strutture intra-articolari e quindi non può avere

leso il nervo peroneo.

In pratica, il medico fiduciario si abbandona a

delle semplici supposizioni prive di qualsiasi substrato oggettivo. Egli

paventa due possibili cause: una punzione del nervo peroneo con un ago oppure

un'ischemia.

E' chiaro che l'assicurato non si può

accontentare di semplici supposizioni.

Inoltre, i referti dei dott. __________ e __________, benché allestiti prima

dell'instaurazione di qualsiasi controversia, sono stati confezionati a totale

insaputa dell'assicurato, il quale non ha potuto partecipare ponendo loro delle

domande. E' evidente quindi che a questo punto le perizie dei dott. __________ e __________ non possono essere considerate

imparziali.

La loro conclusione è del resto tutt'altro che

scontata e viene respinta dall'opponente.

Per verificare le ipotesi paventate dai dott. __________ e __________ (punzione del nervo peroneo o

ischemia), l'assicurato ha chiesto allo specialista che aveva eseguito

l'intervento artroscopico il 4 aprile 2001 presso il Centro ortopedico e

fisioterapico di __________ di fornire una relazione circa la dinamica

dell'intervento e il decorso post-operatorio.

Il dott. __________, nel suo rapporto del 24

agosto 2006, si è così espresso:

"II

Sig. RI 1 nato a __________ (CO) il __________, è stato da me sottoposto ad

artroscopia chirurgica in data 04/04/2001 presso il Centro Ortopedico e

Fiosioterapico di __________. L'intervento era indicato per la presenza di

gonalgia persistente, specie al comparto esterno e limitazione funzionale. T.C.

ed ecografia evidenziavano cisti parameniscale esterna. Il Pz. presentava

inoltre deficit cronico dello SPE

di sn. in esiti di lesione dello

stesso trattata con innesto di n. surale. L'intervento è

stato eseguito in anestesia generale con tecnica artroscopica tradizionale con

lavaggio continuo. Il tempo diagnostico ha evidenziato un quadro di sinovite,

una lesione subtotale intrasinoviale del legamento crociato

anteriore, una condropatia di 30 del condilo femorale esterno ed una

rottura complessa che interessava il terzo medio e corno anteriore del menisco

esterno. Lesione quest'ultima che verosimilmente ha portato alla formazione

della cisti parameniscale. Il tempo chirurgico è consistito nella meniscectomia

esterna subtotale guidata dal needeling della cisti

parameniscale out-in e dallo shaving cartilagineo. L'ago utilizzato per la

localizzazione della cisti parameniscale è stato introdotto per via percutanea

out-in a livello dell'enirima articolare esterna in corrispondenza del terzo

medio/anteriore del menisco, area anatomicamente distante dal decorso dello SPE. Non

sono state necessarie particolari manovre di stress a carico dell'arto sia per

la normalità del compartimento mediale, peraltro ben evidenziabile data

l'insufficienza del lig. crociato anteriore, sia per la localizzazione della

patologia al compartimento esterno. L'atto chirurgico è stato eseguito e

portato a termine senza particolari difficoltà. Al termine dell'intervento è

stato posizionato un drenaggio articolare in aspirazione e l'arto è stato

tutelato in bendaggio morbido di Jones per le successive 24 ore. Il decorso

post operatorio è stato regolare e privo di complicanze".

Il rapporto del dott. __________ evidenzia che

l'ago utilizzato per la localizzazione della cisti parameniscale è stato

introdotto per via percutanea a livello dell'emirima articolare esterna in

corrispondenza del terzo medio/anteriore del menisco, vale a dire in un'area

anatomicamente distante dal nervo peroneo, altresì designato con l'acronimo SPE (= sciatico popliteo esterno).

Questa circostanza esclude la lesione del nervo

per punzione. Ma anche l'altra ipotesi, quella di ischemia, non risulta

fondata, visto che il decorso post­operatorio è stato regolare e privo di

complicanze.

Se ne deve quindi arguire che il peggioramento

del nervo peroneo sinistro è da ricondurre ai due eventi (infortunio del 1982 e

del 1993) e non all'intervento eseguito nel 2001 a __________ e (non coperto

dalla CO 1).

Nel caso in cui il TCA non dovesse aderire a

questa conclusione sulla base degli atti in suo possesso, l'assicurato postula

l'erezione di una perizia giudiziale volta a chiarire l'origine del

peggioramento intervenuto, ritenuto che l'Ente assicuratore per la lesione al

nervo occorso nel 1982 aveva già riconosciuto la propria responsabilità,

assegnando all'assicurato un'IMI del 10%.

Giova inoltre rilevare che per il peggioramento

al nervo peroneo sinistro la stessa dott. __________ ammette che RI 1 non può

più lavorare quale autista in misura completa.

16.

Disturbi alla schiena

Nella propria decisione formale del 2 giugno 2006

l'Istituto assicuratore si è limitato a statuire che doveva essere negata la

causalità naturale tra i disturbi alla schiena e i due infortuni del 1982 e

1993.

senza illustrare le ragioni.

In sede d'opposizione 20 luglio 2006 l'assicurato

aveva evidenziato che non vi è alcuna prova agli atti che permette di escludere

che i disturbi alla schiena non siano in relazione parziale o totale con

l'infortunio del 1982. In altre parole non vi è alcuna evidenza medica che

permette di escludere che la triplice discopatia lombare non sia riconducibile

al danno alla gamba sinistra e alla conseguente deambulazione innaturale che si

ripercuote sui dischi lombari (carico sbagliato).

Del resto la stessa dott. __________ nel suo

rapporto del 18 ottobre 1988 a pag. 5 (doc. 66) non escludeva che nel futuro

potessero insorgere complicazioni dovute al carico sbagliato dell'articolazione

tibio-torsale sinistra.

Malgrado questa osservazione la CO 1 non ha ritenuto né di approfondire la

questione né di spendere una parola nella sua decisione su opposizione (sic!)

Si chiede pertanto a codesto Tribunale di

chiarire la questione in via peritale.

17.

Danno psichico

Per quanto attiene al danno psichico, la CO 1 ha lasciato aperta la questione circa

l'esistenza di un nesso causale naturale, visto che a suo dire il nesso causale

adeguato non era realizzato per entrambi gli infortuni.

A torto.

Il dott. __________, nel suo rapporto del 9

luglio 2004, ha evidenziato che il paziente soffre di una certa depressione che

non è mai stata curata.

Anche per questa evenienza la CO 1 non ha ritenuto di dovere approfondire

oltre dal profilo medico questa problematica.

Il ricorrente ritiene che l'affezione psichica

sia direttamente riconducibile ai due infortuni subiti e al decorso che si è

ingenerato.

Per stessa ammissione della CO 1 se l'infortunio del 1993 è di natura lieve

quello del 1982 rientra nella categoria media, senza ulteriore specifica.

In DTF 115 V 139 consid. il TFA ha ribadito che

la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi

senza riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.

In RAMI 1995 pag. 90 ss. il TFA ha considerato

che l'incidente nel quale un assicurato è stato investito da un camion subendo

la frattura dell'osso pubico ed una contusione del femore è un evento grave

nella categoria degli infortuni di grado medio.

Nella medesima categoria è stato considerato dal

TFA (sentenza non pubblicata del 14 dicembre 1989 in re P. citata in RAMI 1999

pag. 122, dove il TFA compie una rassegna giurisprudenziale in materia) un

infortunio nel quale un conducente di un motorino collide con un veicolo

procurandosi nella caduta la frattura della testa della tibia.

Mutatis mutandis, il caso ora sub judice si

apparenta a quelli sopra menzionati.

In data 11 settembre 1982 RI 1 è rimasto

coinvolto con un camion in un incidente della circolazione stradale mentre era

alla guida della sua motocicletta, a causa del quale egli riportava una ferita

lacero-contusa profonda di III grado con paresi sciatico-poplitea sinistra.

L'elettro-miogramma predisposto il 1. ottobre

1982.

rilevava un nervo peroneo non stimolabile alla testa del nervo. I deficit

a livello del peroneo erano sia sensitivi che motori.

Per valutare la gravità dell'infortunio, la

lesione di un nervo con conseguente paresi (sciatico-poplitea) può essere

equiparata alla rottura di un osso.

Pertanto, è possibile concludere che l'infortunio

di cui è rimasto vittima RI 1 può essere considerato grave all'interno della

categoria media.

Ne discende che sarebbe sufficiente

l'adempimento di un solo criterio per ammettere il nesso di causalità adeguato.

Tuttavia, nel nostro caso, sono realizzati più

criteri.

L'11 settembre 1982 l'assicurato, a seguito di

una collisione con un camion, ha subito una ferita lacero-contusa profonda di

III grado compresi sciatica poplitea sinistra. I medici curanti procedono ad

una sutura del gastrocnemio esterno. L'elettromiogramma effettuato il 10

ottobre 1982 registra un nervo peroneo non stimolabile.

In data 21 marzo 1983 l'assicurato viene

ricoverato nel Centro di Terapia reintegrativa della CO 1, dove i medici constatano un passo

steppante a sinistra e una mioatrofia della gamba sinistra.

II 17 giugno 1983 viene fatta una ricostruzione

del nervo fibulare sinistro con 5 trapianti del suralis sinistro.

II 20 dicembre 1983 il paziente ha ancora male

nella striscia laterale della gamba sinistra (vedasi visita medica di chiusura

dell'11 agosto 2004, doc. 156).

Durante la visita __________ del 6 maggio 1985,

il medico fiduciario della CO 1 conclude che il paziente è costretto a portare permanentemente una

stecca Heidelberg.

Durante la visita del 18 ottobre 1988 la dott. __________ certifica la presenza di un neuroma che

provoca dolori violenti, irradianti in direzione distale e prossimale (algie diffuse). Il paziente è molto

disturbato (doc. 66).

Inoltre, la dott. __________ non può escludere che in futuro possano

insorgere complicazioni dovute al carico sbagliato dell'articolazione

tibia-tarsale sinistra.

Nel 1993 RI 1 è rimasto vittima di un secondo

infortunio.

Il decorso post-infortunistico dimostra

l'esistenza di dolori somatici persistenti ad oltre 6 anni dall'infortunio. Il

decorso è stato contraddistinto da complicazioni rilevanti, ritenuto che la

dott. __________ ha constatato

nel 1988 l'esistenza di un neuroma, vale a dire una complicazione locale

provocata dalla crescita

disordinata delle terminazioni delle fibre nervose che causano dolori

irradianti e violenti in direzione distale e prossimale (doc. 66).

La caratteristica delle lesioni lamentate e i

continui dolori violenti e fastidiosi (vedasi rapporto dott. __________ del 18 ottobre 1988) sono idonei a

determinare dei disturbi psichici.

Alla luce delle argomentazioni sopra evidenziate,

risultano realizzati almeno 3 criteri posti dalla giurisprudenza:

- la particolare caratteristica delle lesioni riportate, idonea a

determinare disturbi psichici;

- disturbi somatici persistenti;

- complicazioni rilevanti intervenute.

Ne discende che il nesso causale adeguato non può

essere negato.

18.

In conclusione va ammessa l'esistenza di un nesso

causale naturale e adeguato per i disturbi al nervo peroneo sinistro

(peggioramento), per quelli alla schiena e per quelli di natura psichica.

Gli atti vanno quindi retrocessi alla CO 1 affinché determini il grado di invalidità."

(Doc. I)

1.11

L’istituto

assicuratore resistente, rappresentato dall’avv. RA 2, in risposta, ha

postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.12

L’assicurato,

tramite il suo patrocinatore, si è nuovamente espresso in merito alla

fattispecie il 18 dicembre 2006 (cfr. doc. V).

1.13

L’avv. RA 2,

con scritto del 2 gennaio 2007, si è sostanzialmente riconfermato in quanto già

esposto nei propri allegati (cfr. doc. VII).

1.14

Pendente causa

il TCA ha interpellato il Dr. med. __________ in merito ai disturbi accusati

dall’assicurato e da lui riscontrati in occasione della visita peritale del

marzo 2003, come pure all’aspetto eziologico degli stessi (cfr. doc. IX).

Il medico

ha risposto il 27 febbraio 2007 (cfr. doc. X).

1.15

Le parti hanno

presentato le proprie osservazioni al riguardo con scritti del 13 marzo 2007,

rispettivamente 18 marzo 2007 (cfr. doc. XII; XIII).

1.16

Il doc. XII è

stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 2 (cfr. doc. XV), mentre il doc.

XIII è stato inviato all’avv. RA 1 (cfr. doc. XIV).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002.

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Il 1° giugno

2002.

è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in

particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale (art. 8 ALC).

Al

riguardo, va osservato che il TFA in una sentenza del 9 agosto 2002 nella causa

S. (C 357/01), pubblicata in DTF 128 V 318, ha deciso che, riservate le

specifiche disposizioni contenute nell'ALC oppure negli atti normativi, ai

quali fa riferimento l'ALC, da un lato, e i principi dell'equivalenza e

dell'effettività, dall'altro, l'organizzazione della procedura si determina

secondo il diritto svizzero.

Tale

principio è stato ribadito nella sentenza del 27 gennaio 2004 nella causa P., I

474/03, pubblicata in DTF 130 V 132, in cui la nostra Massima Istanza ha,

segnatamente, stabilito che per quanto concerne il calcolo dei termini, visto

che l'ALC non prevede nulla in merito, si applicano le norme del diritto

svizzero e non quelle di procedura spagnole, anche se l'assicurato al quale era

stata rifiutata la revisione di una rendita di invalidità si trovava in Spagna.

Per

quanto concerne la riconsiderazione e la revisione processuale delle decisioni

amministrative, l'ALC non contempla delle disposizioni in merito, per cui

tornano applicabili le norme di diritto svizzero.

2.3

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

A

differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano

immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr.

25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03;

STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003

nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E.,

I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37

p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto

delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si

realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129

V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166

consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B

28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Nel caso

in esame, la ricaduta è stata annunciata nel 2000 e la revisione della

decisione è stata postulata nel settembre 2003. Di conseguenza, in concreto,

per quanto attiene al diritto procedurale, sono applicabili le disposizioni

della LPGA in vigore dal 1° gennaio 2003. Relativamente al diritto materiale

tornano applicabili i disposti validi fino al 31 dicembre 2002 per il lasso di

tempo antecedente al 1° gennaio 2003 e le norme della LPGA, in vigore dal 1°

gennaio 2003, per il periodo posteriore a questa data.

Giova

evidenziare che per quanto riguarda la riconsiderazione e la revisione

processuale di decisioni amministrative cresciute in giudicato formale, l'art.

53.

LPGA ha concretizzato i principi, validi in merito, riconosciuti da lunga

data dalla giurisprudenza (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03,

consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid.

1.2

; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).

2.4

Secondo l'art. 53 cpv. 1

LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato

devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

L'amministrazione

è dunque tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi

elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12

febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa

B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo

2003.

nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99;

DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr.

101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80).

Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno

considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui,

nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state

lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute

all’istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA

1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

Inoltre,

i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la

base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato

apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A.

Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U.

Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv.

1.

LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si

spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali

spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è

difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).

I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da

provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano

conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati

a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare

fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver

potuto produrli nella precedente procedura.

Un

mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che

avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne

avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993

nella causa G.P.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire

ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è

pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso

una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che

facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente

decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il

perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non

costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse

valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale.

Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti

determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati.

In una

sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così

riassunto quanto appena esposto:

"

(…)

b)

Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui se

sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations

de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du requérant

malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être

importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de

fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant

à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui

motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la

procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du

requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués

antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les

invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme

concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer

autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui

est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des

faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit

pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits;

il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la

décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la

révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire

ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres

conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul

fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de

la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de

l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293

consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121

IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)." (DTF 127 V 353 consid. 5b)

Al

riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01,

pubblicata in RDAT I-2003 N. 69.

In un'altra

sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale si è invece così

espresso:

"

4.2

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi

si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una

decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re

P., consid. 2.2).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non

erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del

caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il

momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora

essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una

domanda di revisione (DTF

121.

IV 317 consid. 2;

118.

II 199 consid. 5;

110.

V 138 consid. 2;

108.

V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas

Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea

e Francoforte 1998, n. 8.21;

René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono

essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza

contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento

giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi

devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure

fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano

potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF

127.

V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale

procedimento. Una prova deve essere considerata

concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a

statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura

principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una

nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i

fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il

fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie

conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito

tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe

aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF

127.

V 358

consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF

118.

II 205)."

In una sentenza del 14

maggio 2007 nella causa X (30.2006.39) il TCA ha ricordato che:

" (...)

Per costante giurisprudenza, un fatto è da

considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato

emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto

al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna

revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva

esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della

precedente procedura. Inoltre un simile fatto deve essere rilevante, vale a

dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della

decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di

un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199

consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non

pubblicata,2A.531/1999).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi

devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la

revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non

avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso

l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla

sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF

del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di

prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella

precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto

dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria

diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

Nel caso di specie, a prescindere dall’importanza

di quanto riferito nel corso dell’udienza del 13 febbraio 2007 da X circa il

lavoro svolto da Y, va comunque rilevato che la Cassa avrebbe potuto chiedere

innanzi al TCA, nel corso della precedente procedura, di sentire X o lo stesso

Y a proposito del ruolo svolto da quest’ultimo oppure avrebbe potuto impugnare

la sentenza del TCA innanzi all’autorità superiore, facendo valere la mancata

assunzione delle prove testé menzionate."

2.5

Giusta

l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione

se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è

stato influenzato da un crimine o da un delitto.

Pedissequamente,

l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni é ammessa la revisione

a) se

sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un

crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

A norma

dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,

con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data

in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b)

dell'art. 14 (su quest'ultimo aspetto cfr. la sentenza del Tribunale federale U

120/06 del 13 marzo 2007).

Perché il TCA possa

rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, è dunque necessario che

siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

A tale proposito vale la

giurisprudenza esposta al considerando precedente relativa alla revisione di decisioni

da parte dell’amministrazione.

2.6

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio

sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119.

V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

2.7

Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382.

consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.8

In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute

o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato

sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di

causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

2.9

Preliminarmente

giova rilevare che il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, il 26 settembre

2003, ha inoltrato all’CO 1 uno scritto con cui ha postulato la revisione della

decisione del 2 maggio 2002, rispettivamente dell’11 luglio 2002, facendo

tuttavia riferimento all’art. 61 lett. i LPGA (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 132).

Con i

provvedimenti menzionati l’assicuratore LAINF resistente, dopo avere esperito

alcuni accertamenti, come indicato dal TCA nella sentenza del 13 dicembre 2001

(cfr. inc. 35.2001.24), ha rifiutato di prendere a proprio carico i disturbi al

ginocchio sinistro quale ricaduta dell’infortunio del 1993 annunciata nel 2000

(cfr. Fascicolo atti 2 doc. 120, 124, Fascicolo atti 3 doc. 36).

Come

visto sopra, l’art. 61 lett. i LPGA citato nell’istanza di revisione all’CO 1

concerne, però, la revisione di sentenze cresciute in giudicato emesse da un

Tribunale.

L’insorgente,

se avesse voluto chiedere la revisione della sentenza del 13 dicembre 2001 con

cui questa Corte ha negato che i problemi al ginocchio sinistro, annunciati nel

2000, fossero una ricaduta dell’evento traumatico del 1982, avrebbe dovuto

interporre istanza di revisione direttamente al TCA.

In ogni

caso, a prescindere da ciò e dall’esame della questione di sapere se il

ricorrente ha presentato la domanda di revisione entro il termine di 90 giorni

dalla scoperta del motivo di revisione (cfr., su questo tema, RAMI 1994 U 191

pag. 145 segg.; art. 14 LPTCA), in concreto, come verrà esposto più

dettagliatamente nei considerandi seguenti, non emergono elementi che possano

giustificare né una revisione della decisione su opposizione dell’11 luglio

2002, né della sentenza del TCA del 13 dicembre 2001.

2.10

L’evento

traumatico occorso a RI 1 nel 1982, in cui l'assicurato ha riportato una ferita

lacero-contusa nella parte laterale del ginocchio sinistro con interessamento

del nervo peroneo comune, è stato chiuso nel 1985. Eccezion fatta per il caso

relativo all’infortunio dell’aprile 1993 - in occasione del quale ha battuto a

terra il ginocchio sinistro – che comunque è stato chiuso dopo pochi mesi senza

postumi residuali, l’assicurato ha potuto continuare a esercitare la propria

attività professionale.

All’assicurato

l’CO 1, il 30 luglio 1985, ha in ogni caso riconosciuto un’IMI del 10% in

considerazione dei durevoli e importanti postumi, ovvero posizione equina del

piede con gravi turbe funzionali del piede, plausibili dolori e disturbi

neurologici lungo il tratto della gamba e del piede sinistro (cfr. fascicolo

atti 1 doc. 53, 60).

Questa

Corte con sentenza del 13 dicembre 2001 ha stabilito che i disturbi al

ginocchio sinistro oggetto dell’annuncio di ricaduta del 2000 erano di origine

squisitamente morbosa, e meglio erano connessi a una degenerazione del menisco

(cisti paramensicale esterna – ganglion meniscale – con rottura complessa del

menisco esterno). Essi, pertanto, non potevano essere posti a carico dell’CO 1

quale ricaduta dell’infortunio del 1982 (cfr. inc. 35.2001.24).

La

sentenza 13 dicembre 2001 è passata in giudicato incontestata.

A seguito

del rinvio degli atti da parte del TCA, l’Istituto assicuratore ha poi valutato

se i disturbi al ginocchio sinistro potevano essere messi in relazione con il

sinistro dell’aprile 1993. L’CO 1, basandosi sulle valutazioni del Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, secondo cui non esiste un nesso causale con

l’infortunio del 1993, siccome quest’ultimo ha comportato una contusione,

mentre la ricaduta riguardava una lesione del menisco laterale compatibile ad

una degenerazione (cfr. Fascicolo atti 3 doc. 34, 22), con decisione del 2

maggio 2002 e decisione su opposizione dell’11 luglio 2002, ha rifiutato la

corresponsione di prestazioni (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 120, 124; Fascicolo

atti 3 doc. 36).

Contro la

decisione su opposizione dell’11 luglio 2002 non è stato interposto ricorso al

TCA.

2.11

Il ricorrente

ha fondato la propria domanda di revisione sulla perizia del 14 marzo 2003 del

Dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia, medicina manuale SAMM

– medicina dello sport SSMS, allestita a seguito di un incarico

dell’assicurazione invalidità (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 132).

In

particolare il medico, dopo aver diagnosticato:

"

- Stato dopo trauma nel 1982 con ferite

lacero-contuse, lesione del nervo peroneo laterale esterno con innesti del

nervo surale dx. presso la Clinica Universitaria di __________ e residue algie

e disestesie dell'arto inferiore sx.

- Gonalgia sx. in presenza di iniziale artrosi

femoro-tibiale esterna in stato dopo artroscopia (5.04.01) con meniscectomia

parziale esterna, shaving cartilagineo, condropatia del condilo femorale

laterale, e lesione sub-totale del legamento crociato anteriore."(Fascicolo

atti 2 doc. 132),

ha

così valutato le condizioni di salute dell’insorgente:

La valutazione risulta abbastanza difficile. In

primo piano vi sono i dolori residui all'arto inferiore sx. In parte questi

sono secondari ad un problema reumatologico ortopedico, a sapere una condropatia

e artrosi iniziante al ginocchio sx. soprattutto al compartimento laterale in

stato dopo meniscectomia parziale effettuata il 5.4.2001. Tale patologia incide

però solo in parte sull'attività lavorativa, in particolare non inciderebbe in

misura preponderante in un'attività lavorativa leggera ed adeguata.

Una buona parte dei dolori all'arto inferiore sx

sono probabilmente invece di natura neurogena in esito dopo lesione del nervo

peroneo laterale esterno, trattato con innesti nervosi nel 1983 con attualmente

importanti dolori di tipo disestetico presenti sia di notte che a riposo ma

accentuati di giorno agli sforzi anche relativamente leggeri. L'esame clinico

mostra la presenza di deficit neurologico sia sensitivo che motorio

relativamente importante, distale all'arto inferiore sx. confermato da un esame

EMG del 28.5.2001 che mostra una sofferenza cronica del nervo peroneo laterale

esterno interessante sia il ramo superficiale che profondo.

Secondo il paziente questi dolori limitano

completamente la sua attività lavorativa anche in un lavoro eventualmente

leggero.

Secondariamente il paziente annuncia un netto

peggioramento da qualche mese di dolori lombari già occasionalmente risentiti

in precedenza. Una TAC lombare recente ha mostrato una triplice discopatia,

reperto relativamente importante anche se lo stato clinico è blando con una

mobilità del rachide lombare solo lievemente ridotta e un'assenza di

radicolopatia.

Per quel che concerne la valutazione della

problematica dell'arto inferiore sx. vi sono durante l'esame alcune

incongruenze, i dolori sono meno importanti se il paziente non è concentrato

sulla palpazione locale." (Fascicolo atti 2 doc. 132)

Il medico

__________, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, il 10 marzo 2004, dopo

avere visitato l’assicurato, ha rilevato:

"

(…)

DIAGNOSI

- Deficit senso-motorio

con passo steppante sinistro.

- Stato

dopo trauma contusivo della gamba sinistra dell'11.9.1982 con ferita

lacero-contusa e lesione muscolare in seguito a un incidente

motocicletta-camion.

- Stato dopo sutura del

muscolo gastrocnemio esterno sinistro.

- Stato

dopo ricostruzione del nervo fibulare sinistro con 5 trapianti del suralis

sinistro preso dalla gamba destra il 17.6.1983.

- Assegnazione

di un'indennità per menomazione all'integrità del 10% per gli esiti alla gamba

sinistra.

- Stato

dopo diagnosi di un neuroma alla cicatrice laterale della patella sinistra il

18.10

, trattato conservativamente.

Diagnosi

collaterali:

- stato dopo distorsione

del ginocchio sinistro nel 1993.

-

stato dopo artoscopia del ginocchio sinistro il 5.4.2001 con meniscectomia esterna

selettiva e shaving cartilagineo (caso a carico della Cassa Malati).

-

stato dopo diagnosi di una sindrome lombo-spondilogena recidivante, senza

interessamento radicolare nel 2003.

- stato dopo

assegnazione di una rendita AI del 75% nel 2003.

CONCLUSIONI

Soggettivamente l'assicurato dice che la situazione alla gamba sinistra è

peggiorata negli ultimi anni.

Adesso non è più in grado

di spingere la frizione con il piede sinistro.

Oggettivamente si trova un deficit senso-motorio al piede sinistro con un passo

steppante con importante miatrofia della gamba sinistra e un piede sinistro in

posizione equino varo di flessione rigida di 40°. Disestesie al bordo

latero-posteriore dell'arto inferiore sinistro nel dermatoma L5/S1.

Deficit di flessione del

ginocchio sinistro in uno stato dopo meniscectomia parziale laterale sinistra

(non a carico della CO 1). Sindrome lombo-spondilogena su base di una

discopatia lombare L3 fino a L5 (a carico della Cassa Malati).

Paragonando con l'esame di

chiusura del 1985, si nota un peggioramento soggettivo e un peggioramento

oggettivabile con un equino varo che è aumentato come pure un aumento

dell'atrofia della gamba sinistra." (Fascicolo atti 2 doc. 141)

Su

indicazione del Dr. med. __________ è stato predisposto un consulto neurologico

presso il Dr. med. __________, FMH neurologia (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 142).

Nel

rapporto del 9 luglio 2004 lo specialista ha precisato:

"

(…)

Nell’esame clinico

neurologico di oggi, trovo una lesione chiara e parziale del nervo proneo

comune sx, sulla altezza della articolazione del ginocchio con deficit senso

motorio e le indicazioni di dolori sono convincenti. Una parestesia totale del

nervo peroneo non c'è, nonostante il paziente non riesce a fare una attività

volontaria.

Nella valutazione della

situazione neurologica, in questa situazione, ci sono da aggiungere i seguenti

punti.

1.

22

anni dopo il primo incidente i dolori sono diventati cronici, e non sono più

spiegabili e da dividere in un modo semplice tra la parte ferita e i disturbi

del paz.

2.

A

parte la lesione del nervo peroneo a sx, c'è una sindrome dolorosa cronica

lumbo vertebrale, la quale limita la qualità di vita e influenza molto la

sintomatologia dei dolori.

3.

Molto

probabilmente a causa della inattività del paziente, durante gli ultimi 22 anni

il peso del paz. è aumentato di 25 kg. Questo aumento di peso è in fattore

sfavorevole sia per il carico della articolazione tibio-tarsale, con la

funzione limitata del nervo e del sistema dei muscoli, che per la situazione

sfavorevole dei disturbi della articolazione del ginocchio e che per la

sindrome lumbo vertebrale cronico.

4.

Nell'esame

medico ho avuto l'impressione che il paziente si occupa da anni di questo

incidente e soprattutto si occupa delle conseguenze in un modo amministrativo.

Lui ha il sentimento che ha subito un'ingiustizia, causata dalle discussione

tra le assicurazioni, le quali hanno portato un conflitto giudiziario. Sappiamo

che questi conflitti amministrativi e giudiziari possono influenzare in un modo

sfavorevole il processo di guarigione e la percezione dei dolori. Per il

processo di guarigione in generale sarebbe desiderabile di concludere questi

conflitti." (Fascicolo atti 2 doc. 148)

L’11

agosto 2004 l’assicurato è stato nuovamente visitato dal Dr. med. __________,

il quale ha riscontrato uno stato soggettivo e oggettivo sovrapponibile a

quello del marzo 2004 (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 156).

La Dr.

med. __________, FMH in neurologia, il 21 febbraio 2006 si è così espressa in

merito all’arto inferiore sinistro dell’assicurato:

"

(…)

Nach der Nervenrekonstruktion mit Peroneusinterponat

links lässt sich ab 1983 eine gute Rein­nervation lückenlos dokumentieren. Dies

äussert sich in einem während des Verlaufs objektivier­ten minimalen

Unterschenkelumfangdifferenz und einem praktisch normalen Gangbild. Bis auf die

Funktion des M. extenso digitorum brevis (der vom Endast des N. peroneus profundus innerviert wird) ist die

Erholung subtotal gewesen. Dieses minimale verbleibende Restdefizit (mit

Reinnerva­tion bis zum M. extensor digitorum brevis ist Ausdruck eines erfolgreichen Operationsresultats. Entsprechend

konnte Herr RI 1 in seinem neuen Beruf als Camionchauffeur 100 % arbeiten (vor

dem 1983 erlittenen Unfall war er Strassenbauer).

Am 05.04.2001 wurde wegen einer Knieproblematik

durch eine degenerative Ursache mit Bildung eines Meniskusganglions in Italien

ein orthopädischer Eingriff durchgeführt. Noch einen Monat vor dem Eingriff

fand sich (siehe Bericht von Dr. __________) ein praktisch normales Gangbild mit einzig Defizit beim Fersengang.

Zu dem Eingriff äussert sich Dr. __________, Facharzt für Orthopädi­sche Chirurgie FMH. Aus neurologischer Sicht

bleibt nun festzuhalten, dass sich nach diesem Ein­griff das klinische Bild

verändert hat:

Es bildet sich ein Steppergang; das heisst

zusätzlich zu dem vorbestehenden Verlust im M. exten­sor digitorum brevis besteht jetzt ein Ausfall des M.

tibialis anterior und der Peroneusgruppe. Die Umfangsdifferenz nimmt zu, zu

ungunsten von links und elektrophysiologisch bestätigt sich eine „klare"

Läsion des N. peroneus communis links. Diese lokalisiert sich also in der

Kniekehle.

Die Beurteilung und Erklärung bezüglich der

Mechanik, welche offenbar im peri-/ respektive ope­rativen Umfeld (05.04.2001) die Läsion des Nerven zur

Folge hatte, ist nicht Aufgabe des Neuro­logen. Dieser Eingriff beruhte auf

einer degenerativen Veränderung (intraartikulär) und wurde deshalb auch nicht

von der CO 1 übernommen. Die

Auswirkung auf die Funktion des Nervus pe­roneus communis war unvorhersehbar

und ist nicht als Komplikation der 1983 durchgeführten Nervenrekonstruktion

durch Interponat erklärbar. Es handelt sich viel eher um eine, im Zusam­menhang

der Operation, erfolgten Läsion.

Dr. __________,

Rheumatologe, der Herrn RI 1 im März 2003 (Akte 127) untersucht hatte, war

offenbar über den genauen Verlauf nach der Rekonstruktion nicht informiert.

Insbesondere kann er nicht Kenntnis gehabt haben von den vorgängig zur

Operation durchgeführten neurologi­schen Untersuchungen. Deshalb sind seine

Folgerungen bezüglich der Ursächlichkeit der Schmer­zen nicht stichhaltig.

Diagnose

- Status nach Motorradunfall am 11.09.1982 mit

. Kniekontusion

links

.

Rissquetschwunde lateral des linken Knies mit

Läsion des N. peroneus communis links

- Status

nach Rekonstruktion des N. peroneus links mit Suralistransplantat am 17.06.1983

- Reinnervation

der Fussheber (20.02.1984, 06.05.1985, 18.10.1988)

Rückfallmeldung 10.10.2000 bei

- Status nach Kniekontusion links am 18.04.1993

- Formation

eines Ganglion des Meniskus bei degenerativen Meniskusveränderungen

- 05.04.2000

Arthroskopie und Meniskektomie kompliziert durch

. Läsion des Peroneus communis links." (fascicolo

atti 2 doc. 167)

Il Dr.

med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, del servizio di medicina

assicurativa dell’CO 1, con rapporto del 28 febbraio 2006, ha indicato:

"

(…)

Die Akten vermitteln somit eine eindeutige Zunahme

der Peronaeusparese nach dem operativen ingriff am Kniegelenk. Ob diese Parese

unmittelbar anschliessend an den Eingriff eingetreten ist, kann den Akten nicht

entnommen werden.

Die Ursache für die Verschlechterung ist unklar. Man

hat sich bei der Operation zwar ausschliess­lich mit intraartikulären

Strukturen befasst; es geht aber nicht klar aus dem Bericht hervor, wie und mit

welcher Technik die Nadel eingesetzt worden ist. Es ist möglich, dass beim

Einführen der Nadel der Nervus peronaeus communis getroffen und somit

geschädigt wurde.

Dass die synoviale Zyste respektive das Meniskusganglion selbst für die Peronaeusläsion

verant­wortlich gewesen ist, muss als unwahrscheinlich erachtet werden. Synoviale Zysten als Grund für eine

Peronaeuslähmung sind sehr ungewöhnlich. So etwas ist mir lediglich bekannt für

eine Zyste am proximalen tibiofibularen Gelenk (s. Beschreibung von drei

Einzelfällen). Hierbei handelte es sich aber ganz klar nicht um

Meniskusganglien und die Zysten gingen wahrscheinlich vom tibiofi­bulären

Gelenk aus, welches einerseits zwar regelmässig mit dem Kniegelenk

kommuniziert, an­dererseits aber nicht direkt mit dem lateralen Meniskus.

Aus den Akten geht somit deutlich hervor, dass nach

dem operativen Eingriff am Knie eine voll­ständige Fussheberparese aufgetreten

ist, ob unverzüglich oder erst innerhalb von Tagen oder Wochen, lässt sich

nicht klar unterscheiden. Interessant wäre es den Befund der Elektromy­ographie

zu kennen, welche im Mai 2001 durchgeführt worden ist. Ob die Lähmung durch

direkte Schädigung (Nadelperforation) oder durch Lagerung vor, während oder

nach der Operation oder auf anderem Wege (Ischämie) entstanden ist, lässt sich

aufgrund der vorliegenden Daten nicht zuverlässig auseinander halten." (Fascicolo atti 2 doc. 169)

Il Dr. __________,

spec. in ortopedia e traumatologia, Responsabile U.O.Ortopedia 2. __________,

che ha operato l’assicurato nel mese di aprile 2001, il 24 agosto 2006, ha

dichiarato:

"

(…)

L’intervento era indicato per

la presenza di gonalgia persistente, specie al comparto esterno e limitazione

funzionale. T.C. ed ecografia evidenziavano cisti parameniscale esterna. Il pz

presentava inoltre deficit cronico dello SPE di sn. in esiti di lesione dello

stesso trattata con innesto di n. surale. L'intervento è stato eseguito in

anestesia generale con tecnica artroscopica tradizionale con lavaggio continuo.

Il tempo diagnostico ha evidenziato un quadro di sinovite, una lesione

subtotale intrasinoviale del legamento crociato anteriore, una condropatia di

3° del condilo femorale esterno ed una rottura complessa che interessava il

terzo medio e corno anteriore del menisco esterno. Lesione quest'ultima che verosimilmente

ha portato alla formazione della cisti parameniscale. Il tempo chirurgico è consistito

nella meniscectomia esterna subtotale guidata dal needeling della cisti

parameniscale out-in e dallo shaving cartilagineo. L'ago utilizzato per la

localizzazione della cisti parameniscale è stato introdotto per via percutanea

out-in a livello dell'emirima articolare esterna in corrispondenza del terzo

medio/anteriore del menisco, area anatomicamente distante dal decorso dello

SPE. Non sono state necessarie particolari manovre di stress a carico dell'arto

sia per la normalità del compartimento mediale, peraltro ben evidenziabile data

l'insufficienza del lig. crociato anteriore, sia per la localizzazione della

patologia al compartimento esterno. L'atto chirurgico è stato eseguito e portato

a termine senza particolari difficoltà. Al termine dell'intervento è stato

posizionato un drenaggio articolare in aspirazione e l'arto è stato tutelato in

bendaggio morbido di Jones per le successive 24 ore. Il decorso post operatorio

è stato regolare e privo di complicanze." (Doc. B)

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile

2005.

nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001.

nella causa C., U 213/01; STFA del

12.

aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa

J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re

C., pag. 5, non pubblicata;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;

DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107

V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005,

nella causa C. R:,

K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del

17.

gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa

G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio

1994.

in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo

sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582

consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie il certificato del 24 agosto 2006 del Dr. __________ è posteriore

all'emissione della decisione su opposizione impugnata.

Tuttavia

esso è stato prodotto con l’intento di acclarare se sono dati o meno i

presupposti della revisione, nonché l’eziologia dei disturbi accusati

dall’assicurato e oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’ottobre 2000. La

situazione del ricorrente non risulta del resto cambiata rispetto al periodo

antecedente il 31 luglio 2006.

Pertanto

tale documento è rilevante ai fini del presente giudizio.

Esso è

suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo

della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2

settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

Infine il

Dr. med. __________, interpellato da questa Corte in merito ai disturbi

accusati dall’assicurato all’epoca della sua visita del marzo 2003 e

all’eziologia degli stessi (cfr. doc. IX), il 27 febbraio 2007 ha precisato:

" Mi

rifaccio alla mia perizia AI eseguita in data 12.03.03.

Dalla

mia perizia si evince che il paziente presentava allora una problematica di

tipo neurologico con un'importante paresi distale dell’arto inferiore sx in

esiti dopo lesione del nervo peroneo laterale esterno.

Nella

mia perizia si evince che il paziente presentava a quel momento dei dolori

cronici di tipo neurogeno legati alla problematica del nervo peroneo laterale e

delle difficoltà deambulatorie con moderata paresi. Si cita anche un esame ENG

eseguito in data 28.05.01 a sapere circa 7 settimane dopo l’intervento di

meniscectomia del 04.04.01 in cui si mettevano in evidenza delle sofferenze

croniche assonali del nervo peroneo laterale interessanti sia il ramo

superficiale che profondo.

Ho

letto l’apprezzamento del 28.02.06 del Dr. __________ della divisone medica

della CO 1 che lascia aperti numerosi interrogativi.

Dal

mio punto di vista posso dire che le problematiche all’arto inferiore sinistro

erano allora simili a quelle considerate dalla CO 1 nel 1985 senza però poter

escludere un peggioramento (dal mio punto di vista impossibile da quantificare)

dopo l’intervento del 04.04.01.(…)” (Doc. X)

2.12

Attentamente

esaminata la documentazione medica agli atti, questa Corte constata che da

quanto allegato dal Dr. med __________ nel marzo 2003 risulta che una buon

parte dei dolori accusati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro

erano di natura neurogena in esiti dopo lesione del nervo peroneo laterale

esterno. Il medico ha puntualizzato che un esame EMG del 28 maggio 2001 ha

mostrato una sofferenza cronica del nervo peroneo laterale esterno interessante

sia il ramo superficiale che profondo (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 132).

In

effetti l’elettromiografia effettuata il 28 maggio 2001 ha messo in luce “gravi

segni di sofferenza neurogena con aspetti di denervazione in atto nel m tibiale

ant, peroneo” (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 110).

Il Dr.

med. __________, poi, nel luglio 2004 ha specificato di aver trovato una

lesione chiara e parziale del nervo peroneo comune sinistro all’altezza

dell’articolazione del ginocchio con deficit secondo motorio, che le

indicazioni di dolori erano convincenti e che una parestesia totale del nervo

peroneo non era presente, nonostante il paziente non riuscisse a fare

un’attività volontaria (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 148).

Il TCA

constata che i problemi al nervo peroneo erano noti sino dal 1982. Del resto l'CO

1, "con decisione formale del 30 luglio 1985, ha riconosciuto

all'assicurato un'indennità per menomazione dell'integrità del 10% (doc. 60), e

ciò per tenere conto della posizione equina del piede con gravi turbe

funzionali del piede stesso nonché di plausibili dolori e disturbi neurologici

lungo il tratto della gamba e del piede sinistro (cfr. doc. 53)." (cfr.

consid. 1.1 della STCA 35.2001.24 del 13 dicembre 2001).

Comunque

anche volendo per ipotesi ammettere che il danno alla salute è nuovamente stato

riscontrato nel corso del 2001, secondo questo Tribunale, tale aspetto avrebbe

potuto essere sollevato dal ricorrente sia in sede di ricorso al TCA - istanza

che ha emesso la propria decisione nel dicembre 2001 -, per quanto riguarda la

richiesta di assunzione da parte dell’CO 1 dei disturbi al ginocchio sinistro

quale ricaduta del sinistro del 1982 (cfr. consid. 1.3.-1.6.), che nel contesto

della procedura amministrativa afferente all’esame del nesso causale tra i

menzionati disturbi e l’infortunio del 1993, sfociata nella decisione del 2

maggio 2002 e nella decisione su opposizione dell’11 luglio 2002 (cfr.

consid.1.7.).

Alla luce

della giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.4), tale

motivo non è dunque atto a giustificare una domanda di revisione.

Pertanto già

per questa ragione va negata la possibilità di procedere con una revisione sia

della decisone su opposizione dell’11 luglio 2002, che della sentenza del 13

dicembre 2001.

A titolo

abbondanziale va rilevato che, anche prescindendo da quanto appena esposto, non

è stato dimostrato secondo il grado della verosimiglianza preponderante (cfr.

consid. 2.6.; 2.8.) che i problemi all’arto sinistro connessi al nervo peroneo siano

in relazione di causalità con l’evento traumatico del 1982 o quello del 1993.

Per

quanto riguarda l’infortunio del 1982, va osservato che l’assicurato,

ancora nel mese di marzo 2001, quando è stato visitato dal Dr. med. __________,

spec. in chirurgia ed esperto in medicina infortunistica, accusava solo dolori

in sede di ginocchio sinistro comportamentale laterale con turbe alla flesso-estensione

(cfr. Fascicolo atti 1 doc. 105).

Del resto

nell’annuncio di ricaduta del 2000 erano stati menzionati unicamente disturbi

al ginocchio sinistro (cfr. Fascicolo atti 1 doc. 71).

Nel marzo

2003, in occasione del consulto presso il Dr. med. __________, il ricorrente ha,

invece, lamentato dolori quotidiani a partenza dal III distale della coscia

sinistra soprattutto nella regione del ginocchio, esterni e posteriori,

irradianti distalmente lungo la gamba al lato esterno e laterale fino al bordo

del piede con talvolta fenomeni disestetici nel senso di formicolii o scariche

elettriche (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 132).

I postumi

del sinistro del 1982 che hanno giustificato il riconoscimento di un’IMI del

10% nel 1985 si erano così stabilizzati fino a dopo l’operazione dell’aprile

2001.

Infatti

non risulta dagli atti che l’assicurato, prima dell’operazione dell’aprile

2001, si sia lamentato di disturbi particolari se non a livello del ginocchio

sinistro.

In

proposito giova ribadire che nel 1983 presso la Clinica chirurgica

dell’Ospedale universitario di __________ il nervo peroneo è stato ricostruito

mediante cinque trapianti del suralis sinistro preso dalla gamba destra (cfr.

Fascicolo atti 1 doc. 34).

I

disturbi all’arto sinistro in relazione a una sofferenza al nervo peroneo sono

stati fatti valere, quindi, con decorrenza al più presto dal maggio 2001

allorché ha avuto luogo l’elettromiografia (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 110;

consid. 2.12.), ossia a distanza di circa 16 anni dalla chiusura del caso

iniziale del 1982 (giugno 1985) e dopo circa 8 anni dal caso dell'aprile 1993.

Ora,

un'affermata giurisprudenza stabilisce che più il tempo trascorso fra l'infortunio e la

manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova

del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997, U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b;

STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99).

Nel caso

in esame alle carte processuali non risulta alcun certificato medico attestante

un nesso causale tra l’infortunio del 1982 e i nuovi disturbi al nervo peroneo.

Al

contrario dalla documentazione agli atti si evince che il 5 aprile 2001

l’insorgente è stato sottoposto a un intervento di meniscectomia esterna

subtotale e shaving cartilagineo (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 110).

Per quanto

concerne esclusivamente i problemi al ginocchio sinistro legati alla

degenerazione del menisco, è utile ricordare che il TCA con sentenza del 13

dicembre 2001, passata in giudicato incontestata, ha negato che gli stessi

fossero una ricaduta del sinistro del 1982 (cfr. inc. 35.2001.24).

L’operazione

dell’aprile 2001 non è, quindi, stata dettata da disturbi di origine

infortunistica.

In

relazione all’intervento del 5 aprile 2001, è vero che il Dr. __________ che

l’ha eseguito, indicando che “l’ago utilizzato per la localizzazione della

cisti parameniscale è stato introdotto per via percutanea out-in a livello

dell’emirina articolare esterna in corrispondenza del terzo medio /anteriore

del menisco, area anatomicamente distante dal decorso dello SPE” (cfr. doc.

B), ha messo in dubbio una delle ipotesi formulate dal Dr. __________, per

quanto attiene alla causa extra-infortunistica del peggioramento dello stato

nel nervo peroneo sinistro, ossia che introducendo l’ago, il nervo peroneo è

stato danneggiato (cfr. fascicolo atti 2 doc. 169).

Tuttavia,

è altrettanto vero che in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa

H., U 60/02, consid. 2.1., il TFA ha precisato che l’assicuratore infortuni non

è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi

i disturbi ancora accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le

cause traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse

siano estinte.

Per

quanto riguarda il sinistro del 1993, va sottolineato che lo stesso ha

interessato soltanto il ginocchio sinistro. L’assicurato ha in effetti

riportato un trauma distorsivo allo stesso. Egli ha ritrovato l’abilità

lavorativa al 50% dal 1° agosto 2003 e al 100% dal 6 settembre 1993 (cfr.

fascicolo atti 1 doc. 77).

D’altronde

non è stato prodotto alcun referto medico indicante un nesso di causalità tra i

disturbi accusati dall’arto sinistro e l’evento traumatico del 1993.

In queste

condizioni, appare superfluo dare seguito alla richiesta di esecuzione di una

perizia medica giudiziaria (cfr. doc. I, V); nella misura in cui è già sin

d’ora altamente verosimile che essa non consentirebbe di mettere in luce dei

nuovi elementi di valutazione.

Al

riguardo, va ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del

16.

febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.13

In relazione

ai disturbi alla schiena, va rilevato che da una TAC lombare effettuata

il 4 marzo 2003 è emersa una discopatia L3/L4 con protrusione diffusa senza

sicuro contatto radicolare, discopatia L4/L5 con protrusione globale ed

evidente contatto fra disco protruso e sacco durale, interessamento dei forami

di coniugazione e compressione sulle emergenze radicolari e lieve discopatia in

L5/S1 mediana e para-mediana destra senza sicuri segni di compressione

sull’emergenza radicolare. Sono state altresì riscontrate delle alterazioni

artrosiche, osteofitarie, somatiche e interapofisarie diffuse nonostante la

giovane età (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 155).

In

proposito va dapprima rilevato che, visto che i disturbi al nervo peroneo a

fare tempo dal maggio 2001 non sono in relazione di causalità con gli infortuni

assunti dall’CO 1, i problemi lombari, se dovessero essere attribuibili ai

nuovi disturbi alla gamba sinistra, non possono in ogni caso essere posti a

carico dell’assicuratore LAINF.

Per il

resto i dolori alla schiena non hanno fatto oggetto di un annuncio di ricaduta

dei traumi subiti nel 1982 e 1993.

Giova,

comunque, evidenziare che, come già visto, il trauma del 1993 ha interessato

esclusivamente il ginocchio sinistro.

Il medico

__________ supplente, Dr. med. __________, il 10 marzo 2004, ha inoltre indicato

che la sindrome lombo-spondilogena su base di una discopatia lombare è a carico

della cassa malati, ovvero si tratta di una problematica extra-infortunistica

(cfr. Fascicolo atti 2 doc. 141). Ciò è stato ribadito dal Dr. med. __________

l’11 agosto 2004 (cfr. fascicolo atti 2 doc. 156).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Il TFA ha, peraltro,

precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore

probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti,

dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre

1998.

nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U

49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

L’assicurato,

del resto, a torto si fonda sulla valutazione del Dr. med. __________ per

sostenere che la sindrome dolorosa cronica lombo vertebrale dovrebbe essere in

relazione causale con l’infortunio del 1982 e l’intervento del 1983 (cfr.

Fascicolo atti 2 doc. 153).

In

effetti il neurologo citato nel rapporto del 9 luglio 2004 non si pronuncia

sull’aspetto eziologico dei disturbi lombo vertebrali (cfr. Fascicolo atti 2

doc. 148).

Neppure

l’asserzione della Dr. med. __________ dell’ottobre 1988, secondo cui non

poteva escludere che in futuro si potessero verificare delle complicazioni

dovute al carico sbagliato dell’articolazione tibio tarsale sinistra (cfr.

Fascicolo atti 1 doc. 66), è atta a sovvertire il giudizio per quanto attiene

all’assenza di un nesso causale naturale tra i disturbi alla schiena e

l’infortunio del 1982.

E’ vero

che dal rapporto del 6 maggio 1985 del Dr. med. __________ si evince che la

deambulazione dell’assicurato era lievemente zoppicante (cfr. fascicolo atti 1

doc. 54), che il Dr. med. __________, nel marzo 2003, ha riscontrato una marcia

con lieve steppage (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 132) e che un passo steppante è

stato messo in luce anche dal Dr. med. __________ nel marzo e nell’agosto 2004 (cfr.

Fascicolo atti 2 doc. 141, 156).

E’

altrettanto vero, però, che il TCA non può condividere la tesi della parte

ricorrente secondo cui i disturbi al rachide

lombare sarebbero stati indirettamente provocati dal danno riportato dal

ricorrente all'arto inferiore sinistro.

Questa

opinione trova piena conferma in diverse perizie specialistiche ordinate dal

TCA in altre procedure ricorsuali. Ad esempio, nella causa T. c/ CO 1, sfociata

nella sentenza del 4 maggio 2000, inc. n. 35.1999.92-93, i periti giudiziari, i

dottori P. __________ e __________, ambedue Primari presso la Clinica di

chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di __________, hanno indicato

che solo in casi eccezionali lo zoppicare

possa condurre ad un sovraccarico del rachide:

"

Kann der Sachverstädige bestätigen, dass

es eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte

Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall

T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im

Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?

Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung

der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere

Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm

oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie

beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die

Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T.

ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz

und bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der

Wirbelsäule feststellbar."

(perizia 7.3.2000 della Clinica di chirurgia

ortopedica dell'__________ di __________, p. 8s.).

Il caso

dell’insorgente non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________

e __________.

Una

zoppia non è suscettibile di provocare un sovraccarico della colonna vertebrale

fintanto che non sono rivelabili gravi deformazioni, ad esempio una differenza

della lunghezza della gamba di oltre 5 cm oppure una situazione di artrodesi

dell’anca (cfr. STFA U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1., pubblicata in

RtiD II-2004 N. 62 pag. 196 segg.).

In casu non

risulta che si sia confrontati con una grave deformazione.

In simili

condizioni, i disturbi alla schiena non giustificano una revisione della

decisione su opposizione dell’11 luglio 2002, né potrebbero legittimare una

revisione della sentenza del TCA del 13 dicembre 2001.

2.14

Per quanto

attiene ai disturbi psichici menzionati dall’assicurato, questa Corte

constata che unicamente il Dr. med. __________, peraltro neurologo, nel luglio

2004.

ha indicato di avere avuto l’impressione che il ricorrente soffrisse di

una certa depressione (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 148).

Pertanto agli

atti non figurano certificati medici specialistici attestanti una patologia

concernente l’aspetto psichico.

Ne

discende che è legittimo già dubitare del fatto che l’insorgente accusi

realmente una problematica psichica.

Ad ogni

modo, il TCA può esimersi dall’indagare più approfonditamente tale questione,

poiché, anche nel caso in cui l’esistenza di tali disturbi dovesse essere

accertata, andrebbe negato un nesso causale naturale con gli infortuni assunti

dall’CO 1 nel 1982 e 1993, alla luce del tempo di latenza molto lungo.

In

effetti i disturbi psichici sono stati segnalati, per la prima volta, nel mese

di luglio 2004, in occasione della visita di controllo presso il Dr. med __________,

quindi a distanza di quasi 22 anni dal sinistro del 1982, rispettivamente a più

di 11 anni dall’evento traumatico del 1993.

In una

sentenza di principio del 25 febbraio 2003 nella causa E., U 78/02, la I.

Camera del TFA ha risposto negativamente alla questione a sapere se a delle

turbe psichiche diagnosticate con un tempo di latenza di circa 2 anni e mezzo,

poteva essere riconosciuta un'eziologia traumatica:

"

(…)

4.3.1

Für die erstmals anfangs Oktober 1998

während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte

depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich

dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und

bejahendenfalls auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in

BGE 115 V 133 ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.

Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei

psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs

mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem Auftreten

von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das

Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je

grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt

psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den

Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen.

Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder

bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder

einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen

Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit

unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte

Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U

73/89).

4.3.2

Im vorliegenden Fall beträgt die

Latenzzeit zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996

ausgelösten körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich

und damit verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½

Jahre. Hinzu kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren

körperlichen Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig

machte und bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines

Monates zur Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall

häufig dann ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren

Hospitalisationen, schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und

Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete

Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich

zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im

Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt

ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ

geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen

zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung

deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden

Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss

erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage." (STFA succitata -

la sottolineatura è del redattore)

2.15

Alla

luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 31 luglio 2006

impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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