35.2006.75
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
15 gennaio 2007Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2006.75
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, TCA
Titolo:
Infortunio ai polsi. STCA 2004: estinzione diritto prestazioni corta durata. STCA 2006: annullata decisione di negare rendita invalidità e rinvio atti per nuovi accertamenti. Istanza revisione STCA 2004. Istanza prematura prima di conoscere esiti di complemento istruttorio ordinato con STCA 2006.
RENDITA D'INVALIDITÀ
REVISIONE PROCESSUALE
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 61 cpv. 1 let. i LPGA
art. 14 LPTCA
art. 15 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.75
mm/td
Lugano
15 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull’istanza del 3 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 13 dicembre 2004 da questo Tribunale (inc. n. 35.2004.77)
nella causa da lui promossa con il ricorso del 29 agosto 2004
contro
la decisione su opposizione del 15 giugno
2004 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
del 13 dicembre 2004, questa Corte ha respinto il ricorso presentato da RI 1
contro la decisione su opposizione del 15 giugno 2004 mediante la quale l’CO 1
aveva posto termine alla cura medica e all’indennità giornaliera a decorrere
dal 9 febbraio 2004.
In quella
sede, il TCA ha stabilito che le condizioni di salute dell’assicurato si erano
nel frattempo stabilizzate, nel senso che ulteriori provvedimenti terapeutici
non avrebbero più consentito di ottenere un notevole miglioramento, di modo
che, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alle prestazioni di corta
durata si era estinto.
La
sentenza appena citata è cresciuta in giudicato incontestata.
1.2. In data 10
marzo 2005 l’Istituto assicuratore ha emanato una decisione formale, poi confermata
in sede di opposizione (doc. 177), mediante la quale ha riconosciuto
all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità del 20% e, d’altra
parte, gli ha negato il diritto a una rendita di invalidità (doc. 176).
Statuendo
sull’impugnativa inoltrata da RI 1 il 3 agosto 2005, questo Tribunale, con
sentenza del 19 ottobre 2006, preso atto delle risultanze della perizia
giudiziaria allestita dalla Prof. dott. __________, ha annullato la decisione
su opposizione impugnata e ha rinviato la causa all’amministrazione affinché
procedesse a un complemento d’istruttoria con lo scopo, citiamo: “… di chiarire
le condizioni dei polsi del ricorrente, la sua abilità lavorativa, in
particolare in attività leggere, e di definire le prestazioni a cui ha
eventualmente diritto quest’ultimo, e meglio il diritto o meno a una rendita di
invalidità, l’eventuale entità e, se del caso, l’adeguamento alle mutate
circostanze (art. 17 LPGA).” (doc. 183, p. 23).
In quell'occasione,
il TCA ha inoltre precisato quanto segue:
"
Se dovesse emergere che lo stato dei polsi del
ricorrente non si era stabilizzato antecedentemente al giugno 2004, va
ricordato che con sentenza del 13 dicembre 2004 il TCA ha confermato la
decisione su opposizione del 15 giugno 2004 con cui l’CO 1 ha ritenuto che le
condizioni di salute dell’assicurato si erano stabilizzate a far tempo dal 9
febbraio 2004. La sentenza di questa Corte è passata in giudicato incontestata.
Si tratta dunque di un aspetto che risulta
accertato mediante una sentenza giudiziaria definitiva e che pertanto potrebbe,
se del caso, essere rimesso in discussione soltanto attraverso la via della
domanda di revisione al TCA, rispettando le condizioni previste dagli art. 61
lett. i LPGA e 14 segg. LPTCA."
(doc.
183, p. 23s.)
1.3. Con istanza
del 3 novembre 2006, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto la revisione
della sentenza del 13 dicembre 2004 di questo Tribunale, argomentando quanto
segue:
"
II 15 settembre 2006 il perito ha presentato il
proprio referto (doc. 2).
Il perito ha accertato che, a causa delle
conseguenze dell'incidente subito, RI 1 non
può certamente riprendere la sua attività lavorativa di steward nei treni. Il
perito ha integralmente smentito le conclusioni del medico __________ CO 1 Dr.
med. __________, che aveva ritenuto RI 1 abile al lavoro al 100 %.
Il perito ha chiarito che per RI 1 un'attività
lavorativa pesante non è né possibile, né ragionevole. Sulla capacità di lavoro
residua di RI 1 il perito non si è espresso. La Prof. Dr. __________ ritiene che siano necessari ulteriori esami medici.
Alla domanda no. 6 dell'CO 1 se vi fosse stato un
peggioramento delle affezioni riconducibile all'incidente a far tempo dal 15
giugno 2004 (data della prima decisione su opposizione CO 1) e a far tempo dal
3 maggio 2005 (seconda decisione su opposizione CO 1), il perito ha scritto che
per rispondere sarebbero necessari ulteriori accertamenti medici (doc. 2 alla
pag. 5, in fondo).
4.2
Queste conclusioni stravolgono i fatti alla base
della decisione del 13 dicembre 2004 di codesto Tribunale cantonale delle
assicurazioni. RI 1 non può essere considerato abile al lavoro al 100 %. Non è
chiaro se la situazione dei suoi polsi sia stabilizzata.
Questi elementi costituiscono fatti nuovi ai
sensi dell'art. 61 lett. i LPGA e art 14 lett. a LPTCA.
Da qui la necessità della presente istanza di
revisione.
Fatti
5.
L'art 15 LPTCA prevede
che la domanda di revisione con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova
debba essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui
sono state conosciute le circostanze nuove.
Nel caso concreto le circostanze nuove sono
costituite dal referto peritale del 15 settembre 2006 del perito, Prof. Dr. __________, __________, che si produce quale doc. 2.
Il termine di 90 giorni previsto per l'inoltro
della domanda di revisione è senz'altro rispettato.
6.
Con decisione 19 ottobre 2006 codesto Tribunale
ha accolto il ricorso di RI 1. Ha annullato la decisione su opposizione del 3
maggio 2005.
Codesto Tribunale ha ritenuto debba essere l'CO 1
a chiedere, possibilmente alla Prof. Dr. __________, di eseguire gli ulteriori accertamenti necessari per
chiarire le condizioni dei polsi del ricorrente, la sua abilità lavorativa,
in particolare in attività leggere, e di definire le prestazioni a cui ha
eventualmente diritto questo ultimo, e meglio il diritto o meno a una rendita
di invalidità, l'eventuale entità e, se del caso, l'adeguamento alle mutate
circostanze.
Le nuove risposte del perito a queste domande
costituiranno verosimilmente altri nuovi fatti.
RI 1 trasmetterà a codesto Tribunale le nuove
risposte del perito non appena le avrà ottenute."
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato che la domanda di revisione venga integralmente respinta
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
1.5. In data 4
dicembre 2006, l’istante ha in particolare chiesto la sospensione della
procedura sub judice, facendo valere quanto segue:
" 1. L'istanza
di revisione del 23 novembre 2006 si è resa necessaria
alla luce della perizia del 15
settembre 2006 della Prof. Dr. __________ e della decisione del 19 ottobre 2006
di codesto Tribunale (inc. 35.2005.58).
2. La perizia
della Prof. Dr. __________ ha riconosciuto che è escluso che RI 1 possa
riprendere la sua attività lavorativa di steward sui treni. Ha escluso che si
possa ritenere RI 1 abile al lavoro nella misura del 100 %.
Per quanto riguarda lo stato dei
polsi, il perito ha accertato che vi è stato un peggioramento soggettivo e che
la questione necessita un accertamento medico (cfr. perizia, risposta alla
domanda 6).
Donde la necessità di eseguire la prova peritale.
3. Pertanto, da
una parte rimane aperto il problema del grado di abilità al lavoro di RI 1 e
del suo diritto ad una eventuale rendita di invalidità, oggetto della procedura
inc. 35.2005.58. Dall'altro è stato riaperto il problema a sapere quando e se
lo stato dei polsi di RI 1 si fosse stabilizzato. Di conseguenza si è riaperta
la questione relativa al versamento delle indennità giornaliere (inc.
35.2004.77).
4. Nella sua
risposta la legale dell'CO 1 riferisce tranquillamente che l'CO 1 ha
unilateralmente sospeso l'esecuzione della decisione 19/20 ottobre 2006 di
codesto Tribunale.
Ciò non ha spiegazioni e non è accettabile.
5. Con la sua
decisione 19/20 ottobre 2006, codesto Tribunale Cantonale delle assicurazioni
ha rinviato l'incarto all'CO 1 affinché ordinasse immediatamente nuove
indagini mediche ai sensi della perizia giudiziaria. La parola immediatamente non lascia
spazio a molte interpretazioni.
L'CO 1 non vuole dare seguito a tale dispositivo.
6. In realtà
dalla perizia emerge una chiara indicazione sullo stato di RI 1. Tale
indicazione ha portato codesto Tribunale ad accogliere il ricorso di RI 1.
Emerge inoltre la necessità di indagini mediche per accertare lo stato dei
polsi di RI 1.
7. Pertanto si
giustifica la richiesta di sospendere la procedura di
revisione del 3
novembre 2006 ed il termine di dieci giorni per notificare nuove prove, fino a
quando non sia stata effettuata dall'CO 1 la perizia ordinata da codesto
Tribunale nella sua decisione 19/20 ottobre 2006." (V)
L’assicuratore
LAINF convenuto, da parte sua, ha formulato le seguenti considerazioni:
"
L’CO 1 chiede che il Tribunale abbia a
esprimersi in merito alla domanda di sospensione della procedura formulata il
4.12.2006 dal ricorrente per il tramite dell’avv. __________. In questa sede
l’Istituto si limita a ribadire che il ricorrente non era e non è legittimato a
fare capo ai rimedi straordinari di diritto in assenza degli elementi
necessari.
Nella denegata ipotesi in cui la richiesta di
sospensione della procedura dovesse venire accolta, l’CO 1, per il tramite __________
di __________, procederà immediatamente a disporre il complemento peritale
prospettato presso la Prof. __________. Nella negativa l’CO 1 – alfine di
evitare delle problematiche che nulla saprebbero apportare al fondo della
vertenza – sarebbe grata al Tribunale se egli volesse esprimersi in merito al
fatto di sapere se l’Istituto è o meno legittimato a sospendere l’esecuzione
della sentenza 19.10.2006 nell’attesa che il Giudice abbia ad esprimersi
sull’istanza di revisione 3.11.2006.
L’CO 1 resta in attesa dell’incarto nel caso il
Tribunale fosse del parere che la sentenza 19.10.2006 debba essere
immediatamente eseguita in quanto appare indispensabile trasmettere al perito
gli atti.”
(VII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
Considerandi
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001.
nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22.
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Giusta
l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a
revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il
giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
Pedissequamente,
l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni é ammessa la revisione
a) se
sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un
crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
A norma
dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,
con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b)
dell'art. 14.
2.3
Perché il TCA possa rivedere
una sua decisione cresciuta in giudicato, é dunque necessario che siano
scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Nuove, secondo costante
giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate
fino al momento in cui, nella procedura principale, allegazioni di fatto
sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente
attenzione, erano sconosciute all’istante.
Inoltre, i fatti nuovi
devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale
della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento
giuridico, ad una diversa decisione.
Per quel che riguarda i
nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi
importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al momento
della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento
dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già
allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto
produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova é considerato
come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa
decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella
procedura amministrativa.
In sostanza, il nuovo
mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad
accertarli. Non é pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia
valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove
circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si
fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,
successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati (cfr. DTF 127 V 358 consid. 5b, DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid.
2a, DTF 108 V 171 consid. 1).
2.4
Con la
sentenza di cui é ora chiesta la revisione, questa Corte ha tutelato la
decisione presa dall’Istituto assicuratore di porre termine al diritto alle
prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a contare dal
9.
febbraio 2004.
In effetti, il TCA ha
accertato che, alla luce della documentazione medica che allora figurava
all’incarto, in particolare delle certificazioni dei medici di fiducia dell’CO
1.
(cfr. doc. 131 e 161), le condizioni di salute dell’assicurato potevano
essere considerate stabilizzate, nella misura in cui da ulteriori provvedimenti
terapeutici - da lui peraltro rifiutati - non vi erano più da attendersi
notevoli miglioramenti, donde l’estinzione, in forza dell’art. 19 cpv. 1 LAINF,
del diritto alle prestazioni di corta durata.
Questo Tribunale ha
inoltre lasciato aperta la questione concernente la capacità lavorativa di RI 1, nella misura in cui il diritto all’indennità giornaliera era
cessato già in ragione della stabilizzazione del suo stato di salute (doc.
175).
Nell’ambito
della procedura che ha avuto inizio con il ricorso del 3 agosto 2005 (allegato
al doc. 183) e sfociata nella sentenza del 19 ottobre 2006 (doc. 183), il TCA
ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento alla Prof.
dott. __________, Primario della Clinica di chirurgia della mano dell’Ospedale
cantonale di __________.
Per
quanto qui di interesse, rispondendo ai quesiti proposti dalle parti, l’esperta
giudiziaria ha sostenuto che la fattispecie deve essere approfondita mediante
un esame sonografico del nervo mediano bilateralmente, in ogni caso a livello
del tunnel carpale e dell’avambraccio, e, eventualmente, mediante l’esecuzione
di una RMN (cfr. perizia giudiziaria, risposta al quesito n. 6 di parte
convenuta).
Pertanto,
la dott.ssa __________ si è dichiarata impossibilitata, senza conoscere l’esito
degli accertamenti proposti, a rispondere, in particolare, alla questione
relativa alla possibilità di migliorare lo stato dei polsi mediante delle
ulteriori misure terapeutiche, rispettivamente, a quella riguardante
l’esigibilità lavorativa (cfr. perizia giudiziaria, risposta ai quesiti n. 4 e
5.
di parte convenuta, nonché n. 5 e 6 di parte ricorrente).
Con la
sua domanda di revisione, RI 1 ha fatto valere che la perizia elaborata dalla
Prof. dott. __________ avrebbe, citiamo: “stravolto i fatti alla base della
decisione del 13 dicembre 2004 di codesto Tribunale cantonale delle
assicurazioni.”, poiché, da una parte, egli non può essere considerato abile al
lavoro al 100% e, dall’altra, non è chiaro se la situazione dei suoi polsi si
sia stabilizzata (I, p. 3).
2.5
Conformemente
ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.3., per il TCA si tratta
di esaminare se la relazione peritale della dott.ssa __________ contenga delle
nuove circostanze di fatto che fanno apparire come oggettivamente
errate oppure incomplete le basi su cui si fonda il
suo giudizio del 13 dicembre 2004.
Secondo
questa Corte, la domanda di revisione presentata dall’assicurato deve essere ritenuta
prematura.
In
effetti, la perizia elaborata dalla Prof. __________, che nelle intenzioni di RI
1.
dovrebbe costituire il nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 14 lett. a LPTCA,
nella misura in cui fa dipendere la risposta alla questione di sapere se lo
stato di salute dell’assicurato è ancora suscettibile di notevoli miglioramenti,
dall’esito di ulteriori provvedimenti diagnostici, non ha in realtà consentito
di accertare l’esistenza di alcun fatto nuovo, che, qualora conosciuto, avrebbe
indotto il TCA a decidere in modo diverso.
Quindi, é
soltanto al momento in cui si conosceranno le risultanze del complemento
istruttorio ordinato da questa Corte con la sentenza del 19 ottobre 2006, che
si potrà stabilire se sono dati i presupposti per procedere a una revisione del
giudizio del 13 dicembre 2004 oppure no.
In questo
contesto, appare utile ricordare che, in base alla giurisprudenza federale, non costituisce un nuovo mezzo di prova, la perizia che
valuta semplicemente in maniera diversa la medesima fattispecie (cfr. Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1997, p. 364 e giurisprudenza ivi citata).
In
esito a quanto precede, l’istanza di revisione sub judice deve essere
respinta.
La questione, sollevata
dall’CO 1 in data 12 dicembre 2006, riguardante la legittimazione di
quest’ultimo a sospendere, pendente causa, l’esecuzione della sentenza
del 19 ottobre 2006, viene pertanto a cadere.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza
di revisione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster