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Decisione

35.2006.75

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 gennaio 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

5.

L'art 15 LPTCA prevede

che la domanda di revisione con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova

debba essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui

sono state conosciute le circostanze nuove.

Nel caso concreto le circostanze nuove sono

costituite dal referto peritale del 15 settembre 2006 del perito, Prof. Dr. __________, __________, che si produce quale doc. 2.

Il termine di 90 giorni previsto per l'inoltro

della domanda di revisione è senz'altro rispettato.

6.

Con decisione 19 ottobre 2006 codesto Tribunale

ha accolto il ricorso di RI 1. Ha annullato la decisione su opposizione del 3

maggio 2005.

Codesto Tribunale ha ritenuto debba essere l'CO 1

a chiedere, possibilmente alla Prof. Dr. __________, di eseguire gli ulteriori accertamenti necessari per

chiarire le condizioni dei polsi del ricorrente, la sua abilità lavorativa,

in particolare in attività leggere, e di definire le prestazioni a cui ha

eventualmente diritto questo ultimo, e meglio il diritto o meno a una rendita

di invalidità, l'eventuale entità e, se del caso, l'adeguamento alle mutate

circostanze.

Le nuove risposte del perito a queste domande

costituiranno verosimilmente altri nuovi fatti.

RI 1 trasmetterà a codesto Tribunale le nuove

risposte del perito non appena le avrà ottenute."

(I)

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato che la domanda di revisione venga integralmente respinta

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(III).

1.5. In data 4

dicembre 2006, l’istante ha in particolare chiesto la sospensione della

procedura sub judice, facendo valere quanto segue:

" 1. L'istanza

di revisione del 23 novembre 2006 si è resa necessaria

alla luce della perizia del 15

settembre 2006 della Prof. Dr. __________ e della decisione del 19 ottobre 2006

di codesto Tribunale (inc. 35.2005.58).

2. La perizia

della Prof. Dr. __________ ha riconosciuto che è escluso che RI 1 possa

riprendere la sua attività lavorativa di steward sui treni. Ha escluso che si

possa ritenere RI 1 abile al lavoro nella misura del 100 %.

Per quanto riguarda lo stato dei

polsi, il perito ha accertato che vi è stato un peggioramento soggettivo e che

la questione necessita un accertamento medico (cfr. perizia, risposta alla

domanda 6).

Donde la necessità di eseguire la prova peritale.

3. Pertanto, da

una parte rimane aperto il problema del grado di abilità al lavoro di RI 1 e

del suo diritto ad una eventuale rendita di invalidità, oggetto della procedura

inc. 35.2005.58. Dall'altro è stato riaperto il problema a sapere quando e se

lo stato dei polsi di RI 1 si fosse stabilizzato. Di conseguenza si è riaperta

la questione relativa al versamento delle indennità giornaliere (inc.

35.2004.77).

4. Nella sua

risposta la legale dell'CO 1 riferisce tranquillamente che l'CO 1 ha

unilateralmente sospeso l'esecuzione della decisione 19/20 ottobre 2006 di

codesto Tribunale.

Ciò non ha spiegazioni e non è accettabile.

5. Con la sua

decisione 19/20 ottobre 2006, codesto Tribunale Cantonale delle assicurazioni

ha rinviato l'incarto all'CO 1 affinché ordinasse immediatamente nuove

indagini mediche ai sensi della perizia giudiziaria. La parola immediatamente non lascia

spazio a molte interpretazioni.

L'CO 1 non vuole dare seguito a tale dispositivo.

6. In realtà

dalla perizia emerge una chiara indicazione sullo stato di RI 1. Tale

indicazione ha portato codesto Tribunale ad accogliere il ricorso di RI 1.

Emerge inoltre la necessità di indagini mediche per accertare lo stato dei

polsi di RI 1.

7. Pertanto si

giustifica la richiesta di sospendere la procedura di

revisione del 3

novembre 2006 ed il termine di dieci giorni per notificare nuove prove, fino a

quando non sia stata effettuata dall'CO 1 la perizia ordinata da codesto

Tribunale nella sua decisione 19/20 ottobre 2006." (V)

L’assicuratore

LAINF convenuto, da parte sua, ha formulato le seguenti considerazioni:

"

L’CO 1 chiede che il Tribunale abbia a

esprimersi in merito alla domanda di sospensione della procedura formulata il

4.12.2006 dal ricorrente per il tramite dell’avv. __________. In questa sede

l’Istituto si limita a ribadire che il ricorrente non era e non è legittimato a

fare capo ai rimedi straordinari di diritto in assenza degli elementi

necessari.

Nella denegata ipotesi in cui la richiesta di

sospensione della procedura dovesse venire accolta, l’CO 1, per il tramite __________

di __________, procederà immediatamente a disporre il complemento peritale

prospettato presso la Prof. __________. Nella negativa l’CO 1 – alfine di

evitare delle problematiche che nulla saprebbero apportare al fondo della

vertenza – sarebbe grata al Tribunale se egli volesse esprimersi in merito al

fatto di sapere se l’Istituto è o meno legittimato a sospendere l’esecuzione

della sentenza 19.10.2006 nell’attesa che il Giudice abbia ad esprimersi

sull’istanza di revisione 3.11.2006.

L’CO 1 resta in attesa dell’incarto nel caso il

Tribunale fosse del parere che la sentenza 19.10.2006 debba essere

immediatamente eseguita in quanto appare indispensabile trasmettere al perito

gli atti.”

(VII)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

Considerandi

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001.

nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del

22.

dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Giusta

l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a

revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il

giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

Pedissequamente,

l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni é ammessa la revisione

a) se

sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un

crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

A norma

dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,

con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data

in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b)

dell'art. 14.

2.3

Perché il TCA possa rivedere

una sua decisione cresciuta in giudicato, é dunque necessario che siano

scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

Nuove, secondo costante

giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate

fino al momento in cui, nella procedura principale, allegazioni di fatto

sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente

attenzione, erano sconosciute all’istante.

Inoltre, i fatti nuovi

devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale

della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento

giuridico, ad una diversa decisione.

Per quel che riguarda i

nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi

importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al momento

della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento

dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già

allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto

produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova é considerato

come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa

decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella

procedura amministrativa.

In sostanza, il nuovo

mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad

accertarli. Non é pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia

valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove

circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si

fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,

successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni

differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che

siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura

principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto

poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non

provati (cfr. DTF 127 V 358 consid. 5b, DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid.

2a, DTF 108 V 171 consid. 1).

2.4

Con la

sentenza di cui é ora chiesta la revisione, questa Corte ha tutelato la

decisione presa dall’Istituto assicuratore di porre termine al diritto alle

prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a contare dal

9.

febbraio 2004.

In effetti, il TCA ha

accertato che, alla luce della documentazione medica che allora figurava

all’incarto, in particolare delle certificazioni dei medici di fiducia dell’CO

1.

(cfr. doc. 131 e 161), le condizioni di salute dell’assicurato potevano

essere considerate stabilizzate, nella misura in cui da ulteriori provvedimenti

terapeutici - da lui peraltro rifiutati - non vi erano più da attendersi

notevoli miglioramenti, donde l’estinzione, in forza dell’art. 19 cpv. 1 LAINF,

del diritto alle prestazioni di corta durata.

Questo Tribunale ha

inoltre lasciato aperta la questione concernente la capacità lavorativa di RI 1, nella misura in cui il diritto all’indennità giornaliera era

cessato già in ragione della stabilizzazione del suo stato di salute (doc.

175).

Nell’ambito

della procedura che ha avuto inizio con il ricorso del 3 agosto 2005 (allegato

al doc. 183) e sfociata nella sentenza del 19 ottobre 2006 (doc. 183), il TCA

ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento alla Prof.

dott. __________, Primario della Clinica di chirurgia della mano dell’Ospedale

cantonale di __________.

Per

quanto qui di interesse, rispondendo ai quesiti proposti dalle parti, l’esperta

giudiziaria ha sostenuto che la fattispecie deve essere approfondita mediante

un esame sonografico del nervo mediano bilateralmente, in ogni caso a livello

del tunnel carpale e dell’avambraccio, e, eventualmente, mediante l’esecuzione

di una RMN (cfr. perizia giudiziaria, risposta al quesito n. 6 di parte

convenuta).

Pertanto,

la dott.ssa __________ si è dichiarata impossibilitata, senza conoscere l’esito

degli accertamenti proposti, a rispondere, in particolare, alla questione

relativa alla possibilità di migliorare lo stato dei polsi mediante delle

ulteriori misure terapeutiche, rispettivamente, a quella riguardante

l’esigibilità lavorativa (cfr. perizia giudiziaria, risposta ai quesiti n. 4 e

5.

di parte convenuta, nonché n. 5 e 6 di parte ricorrente).

Con la

sua domanda di revisione, RI 1 ha fatto valere che la perizia elaborata dalla

Prof. dott. __________ avrebbe, citiamo: “stravolto i fatti alla base della

decisione del 13 dicembre 2004 di codesto Tribunale cantonale delle

assicurazioni.”, poiché, da una parte, egli non può essere considerato abile al

lavoro al 100% e, dall’altra, non è chiaro se la situazione dei suoi polsi si

sia stabilizzata (I, p. 3).

2.5

Conformemente

ai dettami giurisprudenziali evocati al considerando 2.3., per il TCA si tratta

di esaminare se la relazione peritale della dott.ssa __________ contenga delle

nuove circostanze di fatto che fanno apparire come oggettivamente

errate oppure incomplete le basi su cui si fonda il

suo giudizio del 13 dicembre 2004.

Secondo

questa Corte, la domanda di revisione presentata dall’assicurato deve essere ritenuta

prematura.

In

effetti, la perizia elaborata dalla Prof. __________, che nelle intenzioni di RI

1.

dovrebbe costituire il nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 14 lett. a LPTCA,

nella misura in cui fa dipendere la risposta alla questione di sapere se lo

stato di salute dell’assicurato è ancora suscettibile di notevoli miglioramenti,

dall’esito di ulteriori provvedimenti diagnostici, non ha in realtà consentito

di accertare l’esistenza di alcun fatto nuovo, che, qualora conosciuto, avrebbe

indotto il TCA a decidere in modo diverso.

Quindi, é

soltanto al momento in cui si conosceranno le risultanze del complemento

istruttorio ordinato da questa Corte con la sentenza del 19 ottobre 2006, che

si potrà stabilire se sono dati i presupposti per procedere a una revisione del

giudizio del 13 dicembre 2004 oppure no.

In questo

contesto, appare utile ricordare che, in base alla giurisprudenza federale, non costituisce un nuovo mezzo di prova, la perizia che

valuta semplicemente in maniera diversa la medesima fattispecie (cfr. Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 1997, p. 364 e giurisprudenza ivi citata).

In

esito a quanto precede, l’istanza di revisione sub judice deve essere

respinta.

La questione, sollevata

dall’CO 1 in data 12 dicembre 2006, riguardante la legittimazione di

quest’ultimo a sospendere, pendente causa, l’esecuzione della sentenza

del 19 ottobre 2006, viene pertanto a cadere.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di revisione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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