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Decisione

35.2006.78

Assicurata(45 kg)procuratasi uno strappo muscolare sostenendo un paziente(70 kg)che stava per cadere.Pur trattandosi di un caso limite,il carattere straordinario dell'evento va riconosciuto.Essendo so

24 gennaio 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i pazienti alla mattina” (Doc. 4)

e alla

domanda “E’ successo qualcosa di inusuale ed improvviso?”:

"

Sì, qualcosa di improvviso, visto che il

paziente ha avuto una mancanza di equilibrio” (Doc. 4)

E' vero

che dal “Cerificato medico LAINF” del 9 giugno 2006 redatto dal Dr. med. __________,

FMH medicina interna, il quale ha visto l’assicurata la prima volta lunedì 22

maggio 2006 e ha diagnosticato uno strappo muscolare con disfunzione toracica

tra T5 e T9, risulta che:

"

(…) sollevando un paziente, la gamba sx scivola

sul bagnato e la paziente sente un violento dolore del fianco sx che peggiora

nei giorni successivi” (Doc. 7)

E'

altrettanto vero, però, che davanti al TCA PI 1 ha ribadito quanto attestato

nel giugno 2006 (cfr. doc. IV).

Nel caso in

esame non vi sono, dunque, motivi per dubitare della dinamica dell’evento

verificatosi nel maggio 2006 così come esposta dall’assicurata, e meglio che la

stessa, mentre stava alzando un paziente, l’ha dovuto sostenere per evitare che

scivolasse, visto che questi aveva perso l’equilibrio.

In

effetti quanto allegato dal datore di lavoro di PI 1 il 24 maggio 2006, ossia

che quest’ultima stava alzando un paziente e ha fatto un movimento sbagliato,

non è in contraddizione con la dichiarazione dell’assicurata medesima, secondo

cui il movimento sbagliato è stato eseguito per evitare che il paziente cadesse

a seguito della perdita di equilibrio.

L’assicurata,

entro una decina di giorni dalla “Notifica di infortunio”, più precisamente il

3 giugno 2006, ha piuttosto precisato e completato quanto indicato concisamente

dal proprio datore di lavoro.

Per

contro, l’elemento della scivolata sul bagnato introdotto nel “Certificato

medico LAINF” del 9 giugno 2006 dal Dr. med. ____________________ non trova

nessun riscontro agli atti. Esso, perciò, non va considerato.

La

descrizione dell’accaduto redatta da PI 1 non è peraltro stata contestata

dall’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. V; VII; A1).

In una

sentenza del 18 aprile 2005 nella causa S., U 166/04, massimata in RtiD II-2005

N. 56 pag. 265, il TFA ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di

un'assicurata di 35 anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso

una Casa per anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di

sostenere un paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere.

L'Alta

Corte al proposito ha sviluppato le seguenti considerazioni illustrando in

particolare la più recente giurisprudenza federale relativa alla nozione di

"sforzo eccessivo":

"

(...)

4.

4.1Sulla scorta delle dichiarazioni in atti

appare pacifico che nel caso di specie si sia registrato l'intervento di un

fattore esterno (in concreto: l'interazione tra il corpo in caduta di

J.________ e quello della ricorrente; cfr. ad es. anche la sentenza del 15

gennaio 2003 in re S., U 421/01, consid. 3).

4.2 Quanto alla straordinarietà del fattore

esterno, unico elemento

controverso nella presente vertenza, la casistica

sviluppata da questa Corte in vicende paragonabili a quella qui in esame

permette di effettuare un esame comparativo.

4.2.1 In una sentenza pubblicata in DTF 116 V

136, il Tribunale federale delle assicurazioni ebbe modo di negare

l'esistenza di uno sforzo eccessivo in relazione alle dorsalgie immediatamente

lamentate da un assicurato - infermiere 36enne di buona costituzione fisica -

dopo che lo stesso aveva, da solo, trasferito, da un tavolo operatorio a un

letto, un paziente del peso di 100-120 kg. Il Tribunale respinse la richiesta

dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione

incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che

comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 139

consid. 3c). Allo stesso modo è stato giudicato il caso di un'assicurata,

anch'essa infermiera (53enne all'epoca dei fatti), la quale, intenta a sistemare

una degente del peso di circa 80 kg che giaceva a letto in posizione anomala,

accusò un blocco lombare in quanto la collega, impegnata con lei

nell'operazione, non coordinò l'azione e fece gravare su di lei tutto il peso

della paziente. Anche in quell'occasione, il Tribunale federale delle

assicurazioni, oltre a evidenziare che in realtà non si trattava di dovere

sollevare l'ammalata, ma solo di farla scivolare nel letto, osservò che lo

spostamento di una persona ricoverata in un letto

d'ospedale fa parte del lavoro quotidiano di un

aiuto infermiere (sentenza inedita del 17 dicembre 1993 in re M., U 123/93).

4.2.2 In una successiva vertenza, pubblicata in

RAMI 1994 no. U 185 pag. 79, questa Corte ammise per contro l'esistenza di un

fattore esterno straordinario nel caso di un'altra infermiera 32enne, la quale,

impegnata a trasferire dal letto alla sedia a rotelle un degente molto pesante,

si procurò un trauma da sollevamento ("Verhebetrauma") nel tentativo

- riuscito grazie a uno sforzo eccessivo e repentino - di evitare l'improvvisa

caduta del paziente che si era inaspettatamente afflosciato. In

quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni rilevò che con

l'imminente e inaspettato pericolo di caduta del pesante paziente si era manifestamente

verificato un evento esternamente percettibile che aveva costretto l'assicurata

a uno sforzo fulmineo ed eccessivo (RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b). In

una sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37, il

Tribunale federale delle assicurazioni ebbe

quindi modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un

infortunio conseguente a uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di

tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento

di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato,

Considerandi

può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente

superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione

piegata e affrettata.

4.2.3

Nella sentenza pubblicata in SJ 2000 II

pag. 439 - alla quale si è tra l'altro richiamata anche l'autorità giudiziaria

di prime cure per motivare il proprio giudizio - il Tribunale federale delle

assicurazioni ha quindi dovuto statuire sul caso di un infermiere 40enne, in

buona forma fisica e con un'esperienza professionale ventennale, il quale, nel

tentativo di applicare una manovra di Heimlich per ottenere l'espulsione di un

pezzo di pesca sciroppata andato di traverso a una pensionata in fase di

soffocamento e in perdita di conoscenza, accusò una fitta dorsale irradiante

fino alla spalla destra poiché, in questa operazione, ebbe a sopportare il peso

(55-60 kg) della paziente su di lui. In tale occasione, questa Corte rilevò che

nessun

fattore straordinario aveva caratterizzato

quell'incidente, non eccedente il quadro degli avvenimenti e delle situazioni

oggettivamente quotidiane o comunque usuali per un infermiere sperimentato e

attivo in una clinica di psichiatria geriatrica.

4.2.4

In un'ulteriore vertenza, anch'essa

menzionata dalla pronuncia

cantonale, l'esistenza di un fattore

straordinario è ugualmente stata negata in relazione al danno alla salute

accusato sempre da un'infermiera (39enne) intenta, insieme a una collega, a

trasferire una paziente dal letto alla poltroncina. In quell'occasione, la

collega avendo perso la presa sulla degente, l'assicurata si ritrovò a doverne

sostenere tutto il peso da sola onde evitarne la caduta. In considerazione

dell'abitudine professionale come pure del rapporto di peso tra l'assicurata

(62 kg) e la paziente (66 kg), il Tribunale federale delle assicurazioni ha

escluso l'esistenza di uno sforzo

straordinario (sentenza citata del 15 gennaio

2003.

in re S.).

4.2.5

Infine, in un caso analogo a quest'ultimo

appena esposto, questa Corte ha per contro recentemente ammesso il carattere

straordinario di uno sforzo compiuto da un'infermiera (49enne) che, occupata a

spostare insieme a una collega una pensionata andicappata dal letto a una

sedia, si era ritrovata, come nel caso appena esposto al consid. 4.2.4, a

doverne improvvisamente

sostenere il peso in quanto la collega aveva

mancato la presa. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha osservato in

quest'ultima vicenda che per evitare una caduta della paziente, l'assicurata

non aveva avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo

violento e repentino (sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., U 9/04). Inoltre,

la stessa autorità ha precisato che pur configurando lo spostamento di una

paziente da un letto a una sedia un'azione quotidiana nella professione di

aiuto infermiera, questa operazione veniva sempre effettuata da due persone in

considerazione dello

stato invalidante della persona ricoverata

sicché, a seguito della defezione da parte della collega, l'interessata si era

ritrovata a dovere fare fronte in maniera relativamente repentina a un peso

inatteso (sentenza citata, consid. 5).

4.2.6

L'evento in esame costituisce un caso

limite. La ricorrente, all'epoca dei fatti 35enne, apparentemente in buona

costituzione fisica e con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce

Rossa Svizzera, stava svolgendo da circa quattro mesi l'attività di stagista

fisioterapista allorquando l'episodio del 21 ottobre 2002 si verificò. Ora,

alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, questa Corte ritiene di

potere riconoscere all'evento in esame la qualifica di infortunio ai sensi di

legge.

È vero che nei compiti quotidiani di una

stagista fisioterapista all'interno di una casa per anziani rientra, fra gli

altri, anche il controllo e la vigilanza su pazienti che non sono più in grado,

per motivi di età e per ragioni di salute, di "garantire"

l'equilibrio e la stabilità che per contro ci si potrebbe attendere da pazienti

più giovani. È quindi pure altrettanto vero che l'interessata, al momento del

fatto, non stava sollevando il paziente, bensì lo ha "unicamente"

trattenuto da una caduta. Ciò non toglie tuttavia che l'insorgente, di sesso

femminile e trovantesi ad agire da sola come nel caso sottoposto a questa Corte

in RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b, al pari di quanto valutato nella più

recente sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., per evitare la caduta improvvisa

di J.________ (cfr. la comunicazione 27 novembre 2002 alla Generali

Assicurazioni, resa certamente in epoca non sospetta: "nel sostenere un

paziente che stava eseguendo esercizi si è lasciato completamente andare

..."), non aveva altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo

violento e repentino. A ciò si aggiunge che - a differenza di quanto verificatosi

nei casi esaminati

in SJ 2000 II pag. 439 e nella sentenza del 15

gennaio 2003 in re S. - il peso del degente in questione, attestato dalla Casa

per anziani in 84 kg - indicazione riconosciuta dall'istituto assicuratore come

pure dal primo giudice -, anche se di per sé non necessariamente straordinario,

eccedeva di gran lunga quello dell'interessata. Infine, nemmeno può passare

inosservato il fatto che un tale peso, comunque di entità non indifferente,

associato alla componente di accelerazione naturalmente innescata dalla perdita

di equilibrio dell'ospite che "si è lasciato completamente andare",

ha sicuramente richiesto uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe

determinato la sua massa non in movimento. L'insieme di questi elementi permette

di aderire alle conclusioni ricorsuali e di considerare lo sforzo profuso da

S.________il 21 ottobre 2002 come eccedente il quadro abituale della sua

attività. (...)" (Le sottolineature sono del

redattore)

In concreto

l’assicurata, di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la mattina del 18 maggio

2006.

mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la

Clinica __________, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva

perso l’equilibrio ed evitarne così la caduta (cfr. doc. 4, 1).

Alla luce

della sentenza federale qui sopra riprodotta, questa Corte deve concludere che

anche nella presente fattispecie, pur trattandosi di un caso limite, il

carattere straordinario dell’evento deve essere riconosciuto (al riguardo cfr.

anche STCA del 8 marzo 2006 nella causa G., 35.2005.98).

Questa

soluzione si giustifica in particolare poiché, da un lato, PI 1 ha dovuto da

sola impedire che il paziente di cui si stava occupando cadesse, dall’altro, il

peso di 70 kg del paziente, benché non fosse straordinario, era comunque di

gran lunga superiore a quello dell’assicurata (45 kg). La differenza di peso,

corrispondente a 25 kg, era analoga a quella di 27 kg relativa alla fattispecie

giudicata dall’Alta Corte con giudizio del 18 aprile 2005 precedentemente

citato. In quel caso, infatti, come già rilevato, l’assicurata pesava 57 kg,

mentre il paziente 84 kg.

In casu

va ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di un infortunio, ossia la

repentinità, nonché l’azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano

(cfr. consid. 2.3.) sono senz’altro soddisfatti.

Al

riguardo è utile sottolineare che anche la CO 1, nella decisione formale del 13

luglio 2006, ha indicato di non contestare in concreto l’intervento di

un’azione improvvisa e repentina con conseguenze negative sul corpo umano (cfr.

doc. 11).

In simili

condizioni, va ammesso l’obbligo contributivo di principio dell’assicuratore

LAINF resistente.

L’incarto

va, quindi, retrocesso alla CO 1, affinché proceda a definire il diritto alle

prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di cui alla

STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ E’

annullata l’impugnata decisione su opposizione della CO 1.

§§ E’

accertato che l’assicurata ha subito un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA e,

pertanto, che esiste un obbligo contributivo di principio a carico della CO 1.

§§§ L’incarto

è retrocesso alla CO 1 affinché definisca il diritto alle prestazioni dal

profilo materiale e temporale.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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