35.2006.78
Assicurata(45 kg)procuratasi uno strappo muscolare sostenendo un paziente(70 kg)che stava per cadere.Pur trattandosi di un caso limite,il carattere straordinario dell'evento va riconosciuto.Essendo so
24 gennaio 2007Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2006.78
Data decisione, Autorità:
24.01.2007, TCA
Titolo:
Assicurata(45 kg)procuratasi uno strappo muscolare sostenendo un paziente(70 kg)che stava per cadere.Pur trattandosi di un caso limite,il carattere straordinario dell'evento va riconosciuto.Essendo soddisfatti anche gli altri elementi costitutivi di un infortunio,l'assicuratore LAINF è responsabile.
INFORTUNIO PROFESSIONALE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.78
rs
Lugano
24 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11
ottobre 2006 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
In relazione al caso PI 1
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 24 maggio
2006 la __________ ha informato la CO 1 che la propria dipendente, PI 1, il 18
maggio 2006, alzando un paziente, ha subito uno strappo muscolare alla schiena
(cfr. doc. 1).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore, con
decisione formale del 13 luglio 2006, ha negato il proprio obbligo contributivo
relativamente al danno alla salute a livello toracale, siccome esso non sarebbe
da porre in relazione a un infortunio, né sarebbe ravvisabile una lesione
parificabile a infortunio (cfr. doc. 11).
1.3. A seguito
dell’opposizione interposta il 9 agosto 2006 dalla __________ (cfr. doc. 17),
la CO 1, l’11 ottobre 2006, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. A1).
1.4. Il 9
novembre 2006 è stato inoltrato, in lingua tedesca, un tempestivo ricorso da
parte della __________, a cui ha fatto seguito il 20 novembre 2006 la
traduzione in lingua italiana (cfr. doc. I, II).
A
motivazione della propria impugnativa la parte ricorrente ha addotto:
"
1. La caratteristica principale del termine di
infortunio, il fattore esterno straordinario, può consistere, secondo la
dottrina e la pratica, anche in un movimento incontrollato (RAMI 1999 N° sent.
345 p. 422 considerando 2b con relative indicazioni). In questi casi il fattore
esterno straordinario consiste nel fatto che il movimento del corpo viene
disturbato da un fattore imprevisto che interviene ad esempio quando
l’assicurato inciampa, scivola o sbatte contro un oggetto, o ancora quando per
evitare di scivolare, assume o cerca di assumere di riflesso una posizione
protettiva (Maurer, Schwez. Unfallversicherunsrecht (Diritto svizzero
dell’assicuirazione contro gli infortuni) p. 179 s.). Secondo la
giurisprudenza, la presenza di un fattore straordinario va confermata, se,
alzando o spostando un peso, sopraggiunge un danno a causa dello sforzo
straordinario (di una evidente fatica eccessiva). A seconda dei casi va
esaminato, se lo sforzo è di natura straordinaria in rapporto alla costituzione
della persona assicurata, ma anche all’abitudine professionale e non (DTF 116 V
139 considerando 3b con relative indicazioni).
1.1. La
costituzione dell’assicurata (45 kg) messa a confronto con quella del paziente
(almeno 70 kg) conferma la straordinarietà dello sforzo. Ciò, nonostante la
cura di un paziente la mattina rappresenti un’attività di routine per la
signora PI 1. Se si considera solo l’abitudine professionale è possibile negare
lo sforzo straordinario. Ma non per quanto riguarda la diversa costituzione. Il
rapporto di peso dell’assicurata con quello del paziente esula chiaramente dai
limiti dell’ordinario e del solito (DTF 421/01).
2. Lo sforzo
straordinario è innegabile, ma ad esso si aggiunge il fatto che la signora PI 1
ha effettuato un movimento incontrollato per sostenere il paziente.
2.1. La signora PI
1 descrive le circostanze nel modo seguente: “Mentre stavo svolgendo le solite
attività mattutine al paziente, esso stava perdendo l’equilibrio, così io per
non lasciarlo cadere ho reagito per prenderlo facendo uno scatto” (allegato 2).
L’infermiera è stata colta di sorpresa e non ha avuto il tempo di prepararsi
allo spostamento di peso repentino e sconnesso del paziente, restando vittima
di un fattore imprevisto. Il sostegno inatteso e sconnesso del peso del
paziente ha significato un maggiore sforzo fisico il quale a sua volta
comprende un potenziale maggiore di pericolo. La sequenza di movimenti del
corpo dell’infermiera (sostegno dello spostamento di peso repentino e sconnesso
del paziente) è stata disturbata da un fattore imprevisto.
3. Il termine
di infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA è chiaramente soddisfatto. Il fattore
esterno straordinario negato dalla CO 1 è dato dal movimento incontrollato
sotto forma di sostegno del paziente che improvvisamente scivola spostando
contemporaneamente il peso. L’obbligo di prestazioni da parte dell’assicuratore
contro gli infortuni è quindi da approvare.” (Doc. II)
1.5. PI 1, alla
quale è stato assegnato un termine di venti giorni per prendere posizione in
merito al ricorso (cfr. doc. III), il 5 dicembre 2006 ha indicato:
"
Il mio punto di vista è che l’assicurazione CO 1
dovrebbe rispondere al mio infortunio in quanto casuale.
Infatti, mentre stavo
svolgendo le mie attività mattutine al mio paziente, esso stava perdendo
l’equilibrio, così io per non lasciarlo cadere ho reagito per prenderlo facendo
uno scatto.” (Doc. IV)
1.6. L'Istituto
assicuratore, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. IV).
Inoltre
l’CO 1, il 14 dicembre 2006, riguardo a quanto dichiarato da PI 1 a questo
Tribunale, ha rilevato che la descrizione dell’accaduto resa dall’assicurata,
in quanto tale, conferma unicamente la dinamica di un atto, sicuramente non
straordinario, nell’ambito delle attività mattutine espletate dalla stessa.
L’assicuratore LAINF resistente si è così riconfermato con quanto già indicato
in sede di risposta (cfr.doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 debba o meno
essere tenuta a corrispondere prestazioni assicurative a dipendenza del danno
alla salute lamentato da PI 1 e annunciatole nel maggio 2006.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
Secondo
l'art. 4 LPGA:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o
che provochi la morte."
Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag.
313; DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid.
2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve
accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad
esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un
oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un
pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore
esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un
infortunio sono realizzate (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; DTF 122 V 232
consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138
consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.4. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio (cfr. RDAT I-2003 N.79
pag. 313).
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, DTF 116 V 136ss. consid. 4b, DTF 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990
U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.),
Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; DTF 116 V 141 consid. 4b).
2.5. Nella
presente evenienza il datore di lavoro, il 24 maggio 2006, compilando la
“Notifica d’infortunio LAINF” ha così descritto l’evento occorso a PI 1 il 18
maggio 2006:
"
Stava alzando un paziente ed ha fatto un
movimento sbagliato subendo uno strappo muscolare alla schiena” (Doc. 18).
L'assicurata,
il 3 giugno 2006, rispondendo alle domande contenute nel “Questionario
d’infortunio LAINF”, per quanto concerne la descrizione dettagliata
dell’accaduto, ha affermato:
"
mentre stavo svolgendo le solite attività
mattutine al paziente, esso stava perdendo l’equilibrio, così io per non
lasciarlo cadere ho reagito per prenderlo facendo uno scatto” (Doc. 4)
Inoltre
al quesito “Si tratta di un’attività abituale?” essa ha risposto:
"
Sì, è un’attività abituale. Si tratta di alzare
Fatti
i pazienti alla mattina” (Doc. 4)
e alla
domanda “E’ successo qualcosa di inusuale ed improvviso?”:
"
Sì, qualcosa di improvviso, visto che il
paziente ha avuto una mancanza di equilibrio” (Doc. 4)
E' vero
che dal “Cerificato medico LAINF” del 9 giugno 2006 redatto dal Dr. med. __________,
FMH medicina interna, il quale ha visto l’assicurata la prima volta lunedì 22
maggio 2006 e ha diagnosticato uno strappo muscolare con disfunzione toracica
tra T5 e T9, risulta che:
"
(…) sollevando un paziente, la gamba sx scivola
sul bagnato e la paziente sente un violento dolore del fianco sx che peggiora
nei giorni successivi” (Doc. 7)
E'
altrettanto vero, però, che davanti al TCA PI 1 ha ribadito quanto attestato
nel giugno 2006 (cfr. doc. IV).
Nel caso in
esame non vi sono, dunque, motivi per dubitare della dinamica dell’evento
verificatosi nel maggio 2006 così come esposta dall’assicurata, e meglio che la
stessa, mentre stava alzando un paziente, l’ha dovuto sostenere per evitare che
scivolasse, visto che questi aveva perso l’equilibrio.
In
effetti quanto allegato dal datore di lavoro di PI 1 il 24 maggio 2006, ossia
che quest’ultima stava alzando un paziente e ha fatto un movimento sbagliato,
non è in contraddizione con la dichiarazione dell’assicurata medesima, secondo
cui il movimento sbagliato è stato eseguito per evitare che il paziente cadesse
a seguito della perdita di equilibrio.
L’assicurata,
entro una decina di giorni dalla “Notifica di infortunio”, più precisamente il
3 giugno 2006, ha piuttosto precisato e completato quanto indicato concisamente
dal proprio datore di lavoro.
Per
contro, l’elemento della scivolata sul bagnato introdotto nel “Certificato
medico LAINF” del 9 giugno 2006 dal Dr. med. ____________________ non trova
nessun riscontro agli atti. Esso, perciò, non va considerato.
La
descrizione dell’accaduto redatta da PI 1 non è peraltro stata contestata
dall’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. V; VII; A1).
In una
sentenza del 18 aprile 2005 nella causa S., U 166/04, massimata in RtiD II-2005
N. 56 pag. 265, il TFA ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di
un'assicurata di 35 anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso
una Casa per anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di
sostenere un paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere.
L'Alta
Corte al proposito ha sviluppato le seguenti considerazioni illustrando in
particolare la più recente giurisprudenza federale relativa alla nozione di
"sforzo eccessivo":
"
(...)
4.
4.1Sulla scorta delle dichiarazioni in atti
appare pacifico che nel caso di specie si sia registrato l'intervento di un
fattore esterno (in concreto: l'interazione tra il corpo in caduta di
J.________ e quello della ricorrente; cfr. ad es. anche la sentenza del 15
gennaio 2003 in re S., U 421/01, consid. 3).
4.2 Quanto alla straordinarietà del fattore
esterno, unico elemento
controverso nella presente vertenza, la casistica
sviluppata da questa Corte in vicende paragonabili a quella qui in esame
permette di effettuare un esame comparativo.
4.2.1 In una sentenza pubblicata in DTF 116 V
136, il Tribunale federale delle assicurazioni ebbe modo di negare
l'esistenza di uno sforzo eccessivo in relazione alle dorsalgie immediatamente
lamentate da un assicurato - infermiere 36enne di buona costituzione fisica -
dopo che lo stesso aveva, da solo, trasferito, da un tavolo operatorio a un
letto, un paziente del peso di 100-120 kg. Il Tribunale respinse la richiesta
dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione
incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che
comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 139
consid. 3c). Allo stesso modo è stato giudicato il caso di un'assicurata,
anch'essa infermiera (53enne all'epoca dei fatti), la quale, intenta a sistemare
una degente del peso di circa 80 kg che giaceva a letto in posizione anomala,
accusò un blocco lombare in quanto la collega, impegnata con lei
nell'operazione, non coordinò l'azione e fece gravare su di lei tutto il peso
della paziente. Anche in quell'occasione, il Tribunale federale delle
assicurazioni, oltre a evidenziare che in realtà non si trattava di dovere
sollevare l'ammalata, ma solo di farla scivolare nel letto, osservò che lo
spostamento di una persona ricoverata in un letto
d'ospedale fa parte del lavoro quotidiano di un
aiuto infermiere (sentenza inedita del 17 dicembre 1993 in re M., U 123/93).
4.2.2 In una successiva vertenza, pubblicata in
RAMI 1994 no. U 185 pag. 79, questa Corte ammise per contro l'esistenza di un
fattore esterno straordinario nel caso di un'altra infermiera 32enne, la quale,
impegnata a trasferire dal letto alla sedia a rotelle un degente molto pesante,
si procurò un trauma da sollevamento ("Verhebetrauma") nel tentativo
- riuscito grazie a uno sforzo eccessivo e repentino - di evitare l'improvvisa
caduta del paziente che si era inaspettatamente afflosciato. In
quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni rilevò che con
l'imminente e inaspettato pericolo di caduta del pesante paziente si era manifestamente
verificato un evento esternamente percettibile che aveva costretto l'assicurata
a uno sforzo fulmineo ed eccessivo (RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b). In
una sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37, il
Tribunale federale delle assicurazioni ebbe
quindi modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un
infortunio conseguente a uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di
tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento
di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato,
Considerandi
può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente
superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione
piegata e affrettata.
4.2.3
Nella sentenza pubblicata in SJ 2000 II
pag. 439 - alla quale si è tra l'altro richiamata anche l'autorità giudiziaria
di prime cure per motivare il proprio giudizio - il Tribunale federale delle
assicurazioni ha quindi dovuto statuire sul caso di un infermiere 40enne, in
buona forma fisica e con un'esperienza professionale ventennale, il quale, nel
tentativo di applicare una manovra di Heimlich per ottenere l'espulsione di un
pezzo di pesca sciroppata andato di traverso a una pensionata in fase di
soffocamento e in perdita di conoscenza, accusò una fitta dorsale irradiante
fino alla spalla destra poiché, in questa operazione, ebbe a sopportare il peso
(55-60 kg) della paziente su di lui. In tale occasione, questa Corte rilevò che
nessun
fattore straordinario aveva caratterizzato
quell'incidente, non eccedente il quadro degli avvenimenti e delle situazioni
oggettivamente quotidiane o comunque usuali per un infermiere sperimentato e
attivo in una clinica di psichiatria geriatrica.
4.2.4
In un'ulteriore vertenza, anch'essa
menzionata dalla pronuncia
cantonale, l'esistenza di un fattore
straordinario è ugualmente stata negata in relazione al danno alla salute
accusato sempre da un'infermiera (39enne) intenta, insieme a una collega, a
trasferire una paziente dal letto alla poltroncina. In quell'occasione, la
collega avendo perso la presa sulla degente, l'assicurata si ritrovò a doverne
sostenere tutto il peso da sola onde evitarne la caduta. In considerazione
dell'abitudine professionale come pure del rapporto di peso tra l'assicurata
(62 kg) e la paziente (66 kg), il Tribunale federale delle assicurazioni ha
escluso l'esistenza di uno sforzo
straordinario (sentenza citata del 15 gennaio
2003.
in re S.).
4.2.5
Infine, in un caso analogo a quest'ultimo
appena esposto, questa Corte ha per contro recentemente ammesso il carattere
straordinario di uno sforzo compiuto da un'infermiera (49enne) che, occupata a
spostare insieme a una collega una pensionata andicappata dal letto a una
sedia, si era ritrovata, come nel caso appena esposto al consid. 4.2.4, a
doverne improvvisamente
sostenere il peso in quanto la collega aveva
mancato la presa. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha osservato in
quest'ultima vicenda che per evitare una caduta della paziente, l'assicurata
non aveva avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo
violento e repentino (sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., U 9/04). Inoltre,
la stessa autorità ha precisato che pur configurando lo spostamento di una
paziente da un letto a una sedia un'azione quotidiana nella professione di
aiuto infermiera, questa operazione veniva sempre effettuata da due persone in
considerazione dello
stato invalidante della persona ricoverata
sicché, a seguito della defezione da parte della collega, l'interessata si era
ritrovata a dovere fare fronte in maniera relativamente repentina a un peso
inatteso (sentenza citata, consid. 5).
4.2.6
L'evento in esame costituisce un caso
limite. La ricorrente, all'epoca dei fatti 35enne, apparentemente in buona
costituzione fisica e con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce
Rossa Svizzera, stava svolgendo da circa quattro mesi l'attività di stagista
fisioterapista allorquando l'episodio del 21 ottobre 2002 si verificò. Ora,
alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, questa Corte ritiene di
potere riconoscere all'evento in esame la qualifica di infortunio ai sensi di
legge.
È vero che nei compiti quotidiani di una
stagista fisioterapista all'interno di una casa per anziani rientra, fra gli
altri, anche il controllo e la vigilanza su pazienti che non sono più in grado,
per motivi di età e per ragioni di salute, di "garantire"
l'equilibrio e la stabilità che per contro ci si potrebbe attendere da pazienti
più giovani. È quindi pure altrettanto vero che l'interessata, al momento del
fatto, non stava sollevando il paziente, bensì lo ha "unicamente"
trattenuto da una caduta. Ciò non toglie tuttavia che l'insorgente, di sesso
femminile e trovantesi ad agire da sola come nel caso sottoposto a questa Corte
in RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b, al pari di quanto valutato nella più
recente sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., per evitare la caduta improvvisa
di J.________ (cfr. la comunicazione 27 novembre 2002 alla Generali
Assicurazioni, resa certamente in epoca non sospetta: "nel sostenere un
paziente che stava eseguendo esercizi si è lasciato completamente andare
..."), non aveva altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo
violento e repentino. A ciò si aggiunge che - a differenza di quanto verificatosi
nei casi esaminati
in SJ 2000 II pag. 439 e nella sentenza del 15
gennaio 2003 in re S. - il peso del degente in questione, attestato dalla Casa
per anziani in 84 kg - indicazione riconosciuta dall'istituto assicuratore come
pure dal primo giudice -, anche se di per sé non necessariamente straordinario,
eccedeva di gran lunga quello dell'interessata. Infine, nemmeno può passare
inosservato il fatto che un tale peso, comunque di entità non indifferente,
associato alla componente di accelerazione naturalmente innescata dalla perdita
di equilibrio dell'ospite che "si è lasciato completamente andare",
ha sicuramente richiesto uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe
determinato la sua massa non in movimento. L'insieme di questi elementi permette
di aderire alle conclusioni ricorsuali e di considerare lo sforzo profuso da
S.________il 21 ottobre 2002 come eccedente il quadro abituale della sua
attività. (...)" (Le sottolineature sono del
redattore)
In concreto
l’assicurata, di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la mattina del 18 maggio
2006.
mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la
Clinica __________, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva
perso l’equilibrio ed evitarne così la caduta (cfr. doc. 4, 1).
Alla luce
della sentenza federale qui sopra riprodotta, questa Corte deve concludere che
anche nella presente fattispecie, pur trattandosi di un caso limite, il
carattere straordinario dell’evento deve essere riconosciuto (al riguardo cfr.
anche STCA del 8 marzo 2006 nella causa G., 35.2005.98).
Questa
soluzione si giustifica in particolare poiché, da un lato, PI 1 ha dovuto da
sola impedire che il paziente di cui si stava occupando cadesse, dall’altro, il
peso di 70 kg del paziente, benché non fosse straordinario, era comunque di
gran lunga superiore a quello dell’assicurata (45 kg). La differenza di peso,
corrispondente a 25 kg, era analoga a quella di 27 kg relativa alla fattispecie
giudicata dall’Alta Corte con giudizio del 18 aprile 2005 precedentemente
citato. In quel caso, infatti, come già rilevato, l’assicurata pesava 57 kg,
mentre il paziente 84 kg.
In casu
va ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di un infortunio, ossia la
repentinità, nonché l’azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano
(cfr. consid. 2.3.) sono senz’altro soddisfatti.
Al
riguardo è utile sottolineare che anche la CO 1, nella decisione formale del 13
luglio 2006, ha indicato di non contestare in concreto l’intervento di
un’azione improvvisa e repentina con conseguenze negative sul corpo umano (cfr.
doc. 11).
In simili
condizioni, va ammesso l’obbligo contributivo di principio dell’assicuratore
LAINF resistente.
L’incarto
va, quindi, retrocesso alla CO 1, affinché proceda a definire il diritto alle
prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di cui alla
STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ E’
annullata l’impugnata decisione su opposizione della CO 1.
§§ E’
accertato che l’assicurata ha subito un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA e,
pertanto, che esiste un obbligo contributivo di principio a carico della CO 1.
§§§ L’incarto
è retrocesso alla CO 1 affinché definisca il diritto alle prestazioni dal
profilo materiale e temporale.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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