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Decisione

35.2006.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 febbraio 2007Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi al ginocchio destro si trovavano in relazione di

causalità naturale con l’infortunio del 2 giugno 2005, anche

dopo il 31 gennaio 2006 (data in cui la CO 1 ha

dichiarata estinta la causalità) oppure no?”

(V)

Queste

le risposte da lui fornite il 22 gennaio 2007:

" Domanda

1:

Esistono due tipi di lussazione della rotula.

Il primo consiste in un evento traumatico diretto, di solito durante

un’attività sportiva con possibili contrasti, e che procura una fuoriuscita

della rotula dal suo posto su un ginocchio con un’anatomia normale.

Il secondo tipo consiste in una fuoriuscita della rotula senza

trauma evidente, o con un trauma d’intensità minore, su una displasia

(malformazione) del ginocchio. Di solito questi episodi sono ripetitivi.

Nel caso della Signora RI 1 si tratta di una lussazione

recidivante della rotula sottoforma di una fuoriuscita verso l’esterno della

rotula a causa di una disfunzione e un disequilibrio dell’apparecchio estensore

associato ad una displasia del condilo esterno. Riassumendo: durante certi

movimenti, in particolare nella discesa delle scale, a causa della non

congruenza tra la rotula e il femore, succede che la trazione a livello della

rotula dovuto alla contrazione del quadricipite fa che questa rotula si sposta

verso l’esterno del ginocchio. Di conseguenza non è più stabilizzata nel classico

binario del femore, esce dal suo posto bloccando immediatamente e in modo molto

dolente la mobilità del ginocchio.

(…).

Domanda 2:

Questo nuovo evento ha creato, come ogni caso di questo genere,

oltre un dolore acuto, un’impotenza funzionale completa (che di solito

necessità in urgenza una riduzione della lussazione con una sedazione o corta

anestesia). In più le lussazioni iterative (ripetute) provocano anche delle

micro lesioni sia a livello della parte posteriore della rotula a livello della

cartilagine che a livello della cartilagine della parte esterna del ginocchio

(condilo esterno).

Domanda 3:

Come precisato nella risposta sotto punto 1, lo scopo

dell’intervento è di ricentrare o riassare la rotula, e in particolare l’asse

“quadricipite-rotula-tendine patellare-tuberosità anteriore”. Chiaramente non

si può unicamente tagliare il tendine patellare e suturarlo al posto

desiderato. L’intervento più frequentemente scelto è quello di spostare la

tuberosità tibiale anteriore dove è attaccato il tendine, segandola e

spostandola verso l’interno del ginocchio alfine di ridurre il famoso angolo

“Q” al di sotto dei 12° e permettere una funzionalità normale della rotula.

Questo intervento necessita chiaramente un’incisione laterale. La

tuberosità tibiale anteriore viene segata e spostata all’interno liberando

anche la parte esterna della rotula a livello del ginocchio. L’osso viene

stabilizzato provvisoriamente (come per una frattura) con due o tre viti 3,5 mm

che di solito vengono tolte dopo un anno e mezzo quando l’osso si è saldato.

Questo tipo di intervento che si chiama “osteotomia della

tuberosità tibiale secondo “Emslie Maquet”, è stato eseguito presso la paziente

in un modo perfettamente corretto. Di solito, in seguito all’intervento, il

paziente cammina con delle stampelle e una stecca con appoggio parziale per sei

settimane, poi appoggio progressivo per altre quattro a sei settimane associato

a delle sedute di fisioterapia.

Il recupero di solito è abbastanza lungo, tra dodici e diciotto

mesi tenendo conto della lentezza di guarigione della cartilagine a livello

della parte posteriore della rotula o anteriore a livello del femore dove

scivola la rotula.

Domanda 4:

La maggior parte della risposta di trova nella risposta n° 3.

Come spiegato, si tratta di un intervento che necessita un tempo

di recupero abbastanza lungo visto che la cartilagine femoropatellare è stata

colpita e lesa a parecchie riprese e, tenendo conto che la capacità di

ricostituzione è molto lenta, un tempo di dodici a diciotto mesi è usuale.

Da notare che nelle statistiche, dopo un intervento come quello

subito dalla paziente, solo il 50% dei pazienti presenta un notevole

miglioramento. L’altro 50% rimane invariato. Nel nostro caso l’esito è stato

molto favorevole.

Domanda 5:

Mi permetto di precisare che la paziente è stata inabile al 100%

dal 02.06.2005. Ha ripreso al 50% il 01.01.2006 e al 100% il 22.05.2006 con

ancora alcuni dolori scendendo le scale e una sensazione di leggera instabilità

del ginocchio dovuta a un’amiotrofia residuale (insufficienza residuale delle

muscolatura) che di solito torna dopo 18-36 mesi.

Questo periodo di inabilità corrisponde a quello descritto nella

letteratura per quel che concerne il tipo di intervento precitato.

Di conseguenza, tenendo conto del decorso assolutamente normale

dopo l’intervento subito dalla signora RI 1, confermo che la relazione di

causalità rimane dopo il 31.01.2006, sia per quel che concerne la cura medica

che l’inabilità lavorativa come stipulata sopra.

L’esistenza di lussazioni precedenti non ha avuto influsso sul

decorso.

Infine, la paziente dovrà subire l’asportazione delle viti a 18

mesi circa dopo il primo intervento. Necessiterà un ricovero di 2 giorni,

un’anestesia parziale e un’inabilità lavorativa di 2 a 3 settimane.”

(VI)

2.7. Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori

fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme

delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere

piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il

rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Agli atti

figurano, da un canto, le certificazioni del dott. __________, specialista

curante dell’assicurata e, d'altro canto, i rapporti, in particolare quello

datato 19 dicembre 2005, del dott. __________, medico fiduciario della CO 1.

Di

principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione

nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,

secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore

probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,

piuttosto che la sua provenienza.

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte, dopo un attento esame dell’insieme documentazione

agli atti, ritiene che la valutazione del dott. __________, specialista con un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina

infortunistica e assicurativa, secondo la quale, a partire al più tardi

dal 1° febbraio 2006, RI 1 è reputata avere raggiunto lo status quo ante

a margine dell’evento assicurato, sia maggiormente convincente rispetto

all’opinione del dott. __________.

In

proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre

inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Considerandi

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Questo

Tribunale constata che, dalle tavole processuali, emerge, in maniera

indiscutibile, che la ricorrente, già prima del sinistro del 2 giugno 2005,

aveva presentato plurimi episodi di lussazione femoro-rotulea a destra.

Ciò

risulta, oltre che dai rapporti del dott. __________, dal certificato 7 giugno

2005.

del Presidio ospedaliero “__________” di __________ __________ (doc. ZM 2:

“Lussazione recidivante rotula des.” – il corsivo è del redattore) e dal

rapporto provvisorio di uscita 1° novembre 2005 della Clinica di riabilitazione

di __________ (doc. ZM 18: “st. d. plurimi episodi di lussazione

femoro-rotulea (1999-2003).” – il corsivo è del redattore).

D’altro

canto, è stato assodato che le lussazioni femoro-rotulee di cui ha sofferto

l’insorgente, erano la conseguenza di un’anomalia anatomica (displasia)

interessante il condilo femorale esterno.

Interpellato

da questo Tribunale, l’ortopedico dott. __________ ha in effetti ammesso –

avallando quindi quanto sostenuto in proposito dal medico di fiducia dell’amministrazione

(cfr. doc. ZM 19, p. 4: “… si conferma come alla base della situazione vi sia

una patologia di patella tipo Wyberg IV con iperpressione esterna bilaterale

associata ad angolo Q completamente errato che, a più riprese, ha provocato

delle lussazioni femoro-patellari …”) -, che l’assicurata presentava a livello

del ginocchio destro, una, citiamo: “… disfunzione e un disequilibrio

dell’apparecchio estensore associato ad una displasia del condilo esterno.”,

all’origine di una, citiamo: “… lussazione recidivante della rotula sottoforma

di una fuoriuscita verso l’esterno della rotula …” (VI, risposta alla domanda

n. 1).

In questo

senso, il medico curante ha smentito la sua paziente nella misura in cui, in

sede di opposizione 30 marzo 2006, aveva fatto valere, citiamo: “… di non aver

mai avuto nessun problema al ginocchio in precedenza e di aver sempre svolto

normalmente la sua attività lavorativa.” (doc. Z 42).

In data 2

giugno 2005, RI 1 ha quindi subito una lussazione femoro-rotulea analoga a

quelle che essa aveva già lamentato, più volte, nel passato (cfr. VI, risposta

alla domanda n. 2: “Questo nuovo evento [quello del 2.6.2005, n.d.r.] ha

creato, come ogni caso di questo genere, oltre un dolore acuto,

un’impotenza funzionale completa (che di solito necessita in urgenza una

riduzione della lussazione con una sedazione o corta anestesia). In più le

lussazioni iterative (ripetute) provocano anche delle microlesioni …” – il

corsivo è del redattore).

In linea

con quanto indicato dal dott. __________, i sanitari dell’Ospedale regionale di

__________, consultati il giorno stesso del sinistro, avevano refertato un

ginocchio destro gonfio con una limitata mobilità, ed avevano posto la diagnosi

di, citiamo: “dislocazione della rotula dx con riposizione spontanea.” (cfr.

doc. ZM 4).

Il 17

giugno 2005, l’assicurata è stata sottoposta, presso il nosocomio di __________,

a un intervento di trasposizione interna della tuberosità tibiale anteriore

(cfr. doc. ZM 13).

L’intervento

operatorio appena menzionato è stato disposto per porre rimedio al difetto

anatomico, preesistente al sinistro del 2 giugno 2005, con lo scopo di evitare

ulteriori future lussazioni articolari (VI, risposta alla domanda n. 3:

“L’intervento più frequentemente scelto è quello di spostare la tuberosità

tibiale anteriore dove è attaccato il tendine, segandola e spostandola verso

l’interno del ginocchio alfine di ridurre il famoso angolo “Q” al di sotto di

12° e permettere una funzionalità normale della rotula.” – il corsivo è

del redattore).

La

lussazione femoro-patellare, di per sé, non avrebbe pertanto necessitato di

gesti invasivi (VI 2, p. 1: “La luxation vue en urgence doit être immobilisée,

la réduction de la luxation est rarement nécessaire en milieu médicale, le

blessé ou les “sauveteurs” ont la plupart du temps remis la rotule en place.

Une genouillère rotulienne est suffisante. La ponction du genou a l’intérêt de

soulager le blessé et de reprendre une marche normale rapidement. La rééducation est débutée les jours suivants. Le traitement

chirurgical ne doit pas être envisagé en urgence.”).

Dal rapporto peritale 19 dicembre 2005 del dott. __________ (così

come d’altronde da quello datato 5 ottobre 2005, cfr. doc. ZM 14), si evince

che l’indicazione all’intervento chirurgico era stata posta già anteriormente

all’evento qui in discussione (doc. ZM 19, p. 2: “Poiché la paziente era già

stata esaminata e vi era già in predicato l’indicazione operatoria in __________

presso l’Ospedale __________ di __________, ella si è direttamente rivolta

ai sanitari di questo istituto senza chiedere il consenso preventivo all’ente

assicurativo.” – il corsivo è del redattore).

Tale

circostanza appare plausibile, visto che, secondo la documentazione specialistica

allegata al rapporto 22 gennaio 2007 del dott. __________, l’indicazione a

intervenire chirurgicamente viene posta in presenza di lussazioni ripetute

(VI 2, p. 4: “Dans le rotules instables, en revanche, le recours à la chirurgie

peut être justifié. L’indication chirurgicale dépend de plusieurs facteurs: -

le nombre de luxations: c’est en effet la répétition des accidents

d’instabilité qui va conduire à la chirurgie, en sachant qu’il n’y a pas, pour

nous, de nécéssité d’intervention au décours de la première luxation.” – il

corsivo è del redattore), come era appunto già il caso prima dell’evento del

giugno 2005.

Rispondendo

ai quesiti sottopostigli dal TCA, il medico curante dell’assicurata ha fatto

valere che le lussazioni ripetute sono all’origine di microlesioni della cartilagine

a livello sia della rotula sia del condilo femorale e che ciò determina un

decorso post-operatorio abbastanza lungo, tenuto conto proprio della lentezza

di guarigione della cartilagine (da 12 a 18 mesi sono usuali; cfr. VI).

Ora,

affermando che, citiamo: “l’esistenza di lussazioni precedenti non ha avuto

influsso sul decorso.” (VI, risposta alla domanda n. 5), il dott. __________ parrebbe

imputare all’ultima lussazione, quella del 2 giugno 2005, tutto il preteso

danno cartilagineo (e, quindi, il protrarsi del decorso post-operatorio).

Questa

opinione non appare plausibile.

In

proposito, questa Corte ritiene che il fatto di negare che le pregresse lussazioni

possano aver influenzato il decorso, si trova in manifesta contraddizione con

l’affermazione secondo la quale, citiamo: “… le lussazioni iterative

(ripetute) provocano anche delle microlesioni …” – il corsivo è del

redattore).

Inoltre,

occorre considerare che un danno alla cartilagine può essere provocato, non

solo dalle lussazioni ripetute, ma anche dal fatto che, in presenza di una

displasia del condilo femorale esterno, la rotula si “lateralizza”, cioè scorre

più sul margine esterno del ginocchio, aumentando l’attrito con il femore (cfr.

www.ortopedia-on-line.it/Rotula.htm).

Del resto,

la presenza di una condropatia rotulea e a livello del condilo femorale, non

risulta né dal referto afferente all’intervento del 17 giugno 2005, né da

quelli relativi agli esami radiologici a cui l’assicurata è stata sottoposta.

Il TCA

giudica invece determinante la circostanza che l’operazione non si è resa

necessaria in ragione del danno alla salute riportato da RI 1 il 2 giugno 2005,

ma per porre rimedio a un’anomalia anatomica che, già in precedenza, aveva

provocato delle plurime lussazioni dell’articolazione femoro-rotulea (e

proprio per questa ragione era già stata posta l’indicazione chirurgica).

Di

conseguenza, riconoscendo il proprio obbligo a prestazioni sino al 1° febbraio

2006, quindi per poco meno di otto mesi, la CO 1 si é dimostrata oltremodo

generosa.

Essa non

può pertanto essere condannata a corrispondere delle più ampie prestazioni.

Per il

resto - indipendentemente dal fatto che, a detta del dott. __________,

l’intervento chirurgico del 17 giugno 2005 è stato eseguito, citiamo: “in un

modo perfettamente corretto.” (VI, risposta al quesito n. 3) -, un diritto ad

ulteriori prestazioni non potrebbe fondarsi neppure sugli artt. 6 cpv. 3 LAINF

e 10 OAINF.

Il cpv. 3

dell'art. 6 LAINF stabilisce che l'assicurazione effettua inoltre le

prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la cura medica.

La

portata di quest'ultima disposizione è precisata dall'art. 10 OAINF, secondo

cui l'assicurato ha diritto alle prestazioni anche per lesioni corporali

occorsegli durante un esame medico ordinato dall'assicuratore o reso necessario

da altre circostanze.

Nondimeno,

la responsabilità è limitata ai danni alla salute che sono stati causati da

provvedimenti terapeutici applicati in seguito ad un infortunio. L'assicuratore

contro gli infortuni deve intervenire soltanto per quei danni che si trovano in

una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con misure terapeutiche o

provvedimenti diagnostici resisi necessari a seguito dell'infortunio

assicurato. Per contro, non cadono nel campo di applicazione degli artt. 6 cpv.

3.

LAINF e 10 OAINF, atti od omissioni in nesso di causalità con malattie e che

quindi non appartengono alla cura medica ai sensi dell'art. 10 LAINF.

L'assicuratore

infortuni non deve rispondere delle conseguenze di un danno alla salute

completamente estraneo all'infortunio assicurato, anche qualora queste

conseguenze (ad esempio, un infarto cardiaco) avrebbero potuto essere evitate

se solo il medico incaricato dall'assicuratore avesse tempestivamente posto la

diagnosi (cfr. STFA del 2 maggio 2002 nella causa A., U 319/01, consid. 1 b, c,

pubblicata in DTF 128 V 169, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).

L’Alta

Corte federale ha peraltro avuto ancora modo di sottolineare l'importanza

fondamentale dell'esistenza del nesso di causalità, naturale e adeguato, tra il

danno patito e le misure terapeutiche o i provvedimenti resisi necessari a

seguito dell'infortunio, in una sentenza del 10 maggio 2004 nella causa C., U

108/03 (cfr., inoltre, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 58s.).

Nella

presente fattispecie, a parte il fatto che l’atto medico in questione non è

stato ordinato dall’assicuratore LAINF convenuto, il quale ne ha avuto

conoscenza, al più presto, al momento dell’annuncio dell’infortunio (quindi nel

corso del luglio 2005; cfr. doc. Z 1), occorre ribadire che l’operazione

chirurgica del 17 giugno 2005 è stata effettuata per correggere una patologia

di natura squisitamente morbosa (e quindi non un danno infortunistico).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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