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Decisione

35.2006.83

Frattura del polso scendendo le scale.Esclusa deroga in relazione al momento determinante per la commisurazione del diritto alla rendita(anno di inizio del diritto).Quale reddito da invalido,in casu,n

30 aprile 2007Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i doc. C e D).

Come si vede

quindi, si tratta di stipendi che l'assicurato può guadagnare sulla base della

riformazione professionale ricevuta, e che, nel ramo della vendita, sono usuali

in Ticino - e non sono comunque di certo (purtroppo...) inferiori alla media.

Oltretutto, e

contrariamente a quanto sostenuto dall'AI (e si chiede l'audizione quale teste

del responsabile del dossier Al, anche per precisare la natura degli scritti

dell'AI), non è assolutamente vero che la riformazione professionale Al è stata

disposta a seguito (o comunque unicamente a seguito) di affezioni morbose che

non concernono la CO 1. La verità è che la riformazione professionale è stata

disposta essenzialmente - o comunque in buona parte - per i problemi legati al

polso (e di fatto sono questi problemi che rendono l'assicurato inabile alla

precedente professione in misura totale).

In ogni caso, si

può comunque tranquillamente affermare che, dato che il problema al polso rende

il signor RI 1 inabile al lavoro al 100% nell'ambito della professione di

ferraiolo, è evidente che l'assicurato ha dovuto cambiare professione, ed è

evidente che una riformazione professionale in una professione leggera era

comunque imprescindibile, a prescindere dai problemi del rachide.

Si ritiene quindi

adeguato, nell'ambito del calcolo del guadagno post-infortunistico, applicare

gli stessi parametri stabiliti dall'Ufficio Al (e che sono stati precisati in

questa sede), e considerare quindi:

a) un reddito prima dell'infortunio, nel 2003, di fr.

61'890,00, (e di fr. 64'716,65 nel 2006, calcolando un aumento salariale medico

dell'1,5%);

b) un reddito attuale di fr. 40'400,00 (fr. 3'080,00 per 13

mesi, ciò che percepiva nel 2003 presso la __________).

Conseguentemente,

prendendo come parametri i valori del 2003, abbiamo quindi un grado di invalidità

del 34,72%, arrotondato al 35%.

Prove: doc.,

testi, IF, si richiama l'intero incarto n. 611.67.447.154 da parte

dell'Assicurazione Invalidità, Bellinzona, perizia.

5. Del resto, appare evidente che in questo caso l'assicurato sta

facendo ed ha fatto tutto il possibile per conseguire un reddito adeguato sia

al suo stato di salute, sia nell'ambito dell'attività per la quale è stato

riformato. Viceversa, le DPL prese in considerazione dalla CO 1 concernono

altri rami di attività, compresi lavori che il qui assicurato, per i problemi

al polso (che lo limitano in modo rilevante), non può più effettuare (ad es.

l'operaio in una officina) e che oltretutto richiedono delle conoscenze (ad

esempio l'operaio in un garage, o nel settore commerciale) che l'assicurato non

ha.

Fra l'altro, tre

delle cinque DPL prese in considerazione dalla CO 1 concernono importi

inferiori a fr. 50'000,00 annui, mentre le ultime due (che riguardano lavori

molto particolari, in settori che possono essere definiti

"parapubblici" e con pochi posti a disposizione) concernono importi

di fr. 51'584,00 annui, rispettivamente di fr. 53'011,00 annui. Vista la

particolarità della situazione, in via subordinata si chiede quindi di prendere

in considerazione l'importo di fr. 44'531,10, ossia la media delle prime 3 DPL

(fr. 49'479,00), riducendo l'importo del 10% a seguito della menomazione e del

fatto che la media degli stipendi è solo aritmetica, ma che in effetti la

maggior parte dei dipendenti si situa nella fascia inferiore compresa fra i

massimi ed i minimi indicati nelle DPL stesse. Il grado di invalidità sarebbe

quindi in ogni caso del 28%.

Prove: doc.,

testi, IF, si richiama l'intero incarto n. 611.67.447.154 da parte

dell'Assicurazione Invalidità, Bellinzona, perizia. (...)" (Doc. I)

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il 15

gennaio 2007 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha comunicato di non avere

altri mezzi di prova da presentare, salvo quelli indicati in sede di ricorso

(cfr. doc. VI).

1.6. Il doc. VI è

stato trasmesso per conoscenza all’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc.

VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è unicamente l’entità della rendita di invalidità spettante a RI 1.

La

questione riguardante l’indennità per menomazione all’integrità non può qui

essere rivista, essendo, su questo punto, la decisione formale del 26 luglio

2006 cresciuta in giudicato (cfr. DTF 119 V 347ss.).

L’assicurato,

del resto, nel ricorso, da un lato, ha citato il testo dell’opposizione in cui

era stato precisato che l’IMI gli sembrava corretta, dall’altro, ha ribadito

che la stessa non è contestata (cfr. doc. I pag. 2)

2.3. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U

192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18

LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno

2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche

l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende

da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre

analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.5

Nell’evenienza

concreta soltanto l’anno di base del calcolo del grado di invalidità e l’entità

del reddito da invalido sono oggetto di discussione fra le parti (cfr. doc. I

pag. 4).

Incontestato

è invece il fatto che l’assicurato non è più in grado di esercitare la sua

originaria attività di ferraiolo, ma può invece svolgere, in misura completa,

un’attività più leggera, come attestato nel rapporto peritale del 24 febbraio

2005.

allestito dal Dr. med. __________, FMH in chirurgia generale e spec.

chirurgia della mano, su incarico dell’CO 1 e condiviso dal medico __________,

Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. doc. 164, 169).

Il Dr.

med. __________ al riguardo ha indicato:

"

Dal dott. __________, il 24.2.2005 è stato

definito che l'assicurato è portatore di un'IMI del 10%, mentre per

l'esigibilità viene definita una capacità lavorativa del 100% in attività leggere.

Questo significherebbe in una griglia più

dettagliata il sollevare e portare dei pesi fino a 10 kg, maneggio di attrezzi

leggeri/anche di precisione, lavoro sopra la testa per delle mansioni leggere.

L'assicurato quindi in tale ambito può utilizzare

degli strumenti fini, anche di precisione o richiedente un'ottima precisione

dei movimenti delle dita.

Sempre premessa l'esigibilità del dott. __________,

l'assicurato può camminare per lunghi tragitti, anche su terreno accidentato,

salire le scale, pure a pioli (se non a carico di pesi supplementari).

L'assicurato può lavorare tutto il giorno in

piedi, o seduto, lavorare inginocchiato, accovacciato o con il tronco chinato

in avanti, anche in modo duraturo.

L'assicurato può stare in equilibrio e guidare

normalmente i mezzi motorizzati (categoria B)."

(Doc. 169)

2.6

Per quanto

concerne il momento determinante per la commisurazione del diritto alla rendita,

va evidenziato che il TFA ha stabilito che è decisivo l’anno in cui inizia tale

diritto e non l’anno in cui viene emessa la decisione su opposizione.

In ogni

caso devono sempre essere ritenuti i dati relativi allo stesso anno.

L'amministrazione è inoltre tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una rendita,

a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità, essa dovrà procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere (cfr. DTF 128 V 174 = RAMI 2002 pag. 511; SVR 2003 UV Nr. 4; DTF 129 V

222).

Nella

presente fattispecie l’inizio del diritto alla rendita risale al 1° settembre

2003.

(cfr. consid. 1.2.) e non è contestato.

L’assicurato

ha però invocato, ai fini del raffronto tra il reddito da valido e quello da

invalido, l’applicazione dei dati salariali relativi all’anno 2006,

corrispondente all’anno in cui è stata emanata la decisione formale del 26

luglio 2006 (cfr. doc. I).

Tale

richiesta è stata, tuttavia, formulata in modo del tutto generico.

In

particolare non sono stati addotti elementi tali da far ipotizzare l’intervento

di cambiamenti rilevanti atti a giustificare una deroga per quanto attiene al

momento determinate per la commisurazione del grado di invalidità, che di

regola, come visto, deve corrispondere all’anno in cui è iniziato il diritto

alla rendita, in casu all’anno 2003.

Al

riguardo è utile segnalare che nella DTF 129 V 222 citata sopra l’Alta Corte ha

rilevato:

"

(…)

4.3.1

Für die Ermittlung des Einkommens, welches

der Versicherte ohne Invalidität erzielen könnte (Valideneinkommen), ist entscheidend,

was er im Zeitpunkt des frühestmöglichen Rentenbeginns, im vorliegenden Fall am

1.

Oktober 1996, nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als

Gesunder tatsächlich verdient hätte (RKUV 1993 Nr. U 168 S. 100 Erw. 3b). Dabei

wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der

realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft, da es

empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne

Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit erstellt sein (RKUV 1993 Nr. U 168 S. 101 Erw. 3b).

4.3.2

Der Beschwerdeführer war zuletzt (von

1993.

bis 1995) als Saisonnier in der Landwirtschaft tätig. Nach der Aktenlage

liegt keine Ausnahme im Sinne der genannten Rechtsprechung vor, weshalb

Verwaltung und Vorinstanz als Valideneinkommen zum Zeitpunkt des potentiellen

Rentenbeginns zu Recht den Lohn für einen landwirtschaftlichen Mitarbeiter ohne

Qualifikation angenommen und es gestützt auf die Richtlinien der

Ausgleichskasse Freiburg mit Fr. 30'240.- (12 x Fr. 2'520.-) veranschlagt

haben.

4.3.3

Der Beschwerdeführer bringt

letztinstanzlich neu vor, dass er spätestens 1996 eine Jahresaufenthaltsbewilligung

erhalten, seine Familie in die Schweiz nachgezogen und auch eine

Ganzjahresanstellung im Baugewerbe mit besserer Entlöhnung gefunden hätte.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Freiburg wies

ein am 4. März 1996 gestelltes Gesuch des Beschwerdeführers um Umwandlung

seiner Saisonbewilligung in eine Jahresaufenthaltsbewilligung mit Entscheid vom

5.

November 1997 ab, weil die gesetzlichen Voraussetzungen dazu nicht erfüllt waren.

Auch könne ihm keine Bewilligung zu Lasten des kantonalen Kontingentes ausgestellt

werden, da er auf Grund seiner gesundheitlichen Probleme keiner dauerhaften

Beschäftigung nachgehe.

Fest steht demnach, dass zum Zeitpunkt des frühestmöglichen

Rentenbeginns noch keine Jahresaufenthaltsbewilligung vorlag. Es ist aber nicht

ausgeschlossen, dass dem Beschwerdeführer im Gesundheitsfall in einer späteren

Zeit eine solche erteilt worden wäre. Die Sache ist diesbezüglich abklärungsbedürftig

und daher an die Verwaltung zurückzuweisen. Bei Veränderung der finanziellen

Verhältnisse müsste ein erneuter Einkommensvergleich angestellt werden

(Erw. 4.1 und 4.2).“ (le sottolineature sono del redattore)

Questa

Corte ritiene, pertanto, corretto l’operato dell’CO 1 nella misura in cui ha

effettuato il raffronto dei redditi in base ai dati vigenti nel 2003.

In

concreto comunque, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, fare capo ai

redditi da valido e da invalido relativi al 2006 l’esito della vertenza non

muterebbe, come verrà più ampiamente esposto in seguito (cfr. consid. 2.14.).

2.7

Per quanto

concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano

all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2006 (cfr., a questo

proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse

rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 61'890.--

(doc. 180, 174).

2.8

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato, in primo luogo, la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato.

In proposito nella

sentenza pubblicata in DTF 129 V 472 la nostra Massima Istanza ha, in

particolare, osservato:

" (…)

Übt sie nach Eintritt der Invalidität eine

Erwerbstätigkeit aus, bei der - kumulativ - besonders stabile

Arbeitsverhältnisse gegeben sind und anzunehmen ist, dass sie die ihr verbleibende

Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise voll ausschöpft, und erscheint zudem das

Einkommen aus der Arbeitsleistung als angemessen und nicht als Soziallohn, gilt

grundsätzlich der tatsächlich erzielte Verdienst als Invalidenlohn."

Qualora, invece,

difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni

ha poi ancora rilevato, nel medesimo giudizio, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella DTF

129.

V 472 il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale

contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"

(…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass

die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile

mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person

Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern

(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis

31.

Dezember 2000

[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE

115.

V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person

bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im

Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die

SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht

in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im

Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA

hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu

ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die

Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs

einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Su questi

temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel

campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del

disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e

Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

2.9

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e

per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS

n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa

C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28

aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, il TFA ha, per la prima

volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10

novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland",

è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli

del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in

considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e

nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di

quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi

assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va)

in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore

giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se

si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13,

non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale

si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori

statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare

oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di

andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori

della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di

assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di

chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04, il TFA ha

ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve

di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure."

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido dovrà essere

d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella

TA1) oppure, se del caso, soddisfatte le condizioni di cui alla DTF 129 V 472,

in base alle DPL elaborate dall’INSAI.

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,

il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de

faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne

justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier,

"Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna

2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

2.10

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF resistente

ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende

ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'insorgente

sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali che

interessano il polso destro, e meglio l’impiegato nel Settore servizi

commerciali per la __________ a __________, l’operaio di imballaggio presso la __________

di __________, l’operaio preparatore di veicoli d’occasione presso il __________

di __________, il controllore di abbonamenti presso la __________ di __________

e l’autista di funicolare per la __________ di __________, i dipendenti di tali

ditte percepivano in media, nel 2003, un reddito annuo pari a fr. 50'606.40

(cfr. doc. 180).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 180 si evince che sono 55 i

posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo

ammontano, rispettivamente, a fr. 29'899 e a fr. 75'692, e infine che quello

medio è di fr. 47'963.--.

L’assicurato

ha contestato l’utilizzo delle DPL, in primo luogo, allegando che quale reddito

da invalido debba essere preso in considerazione il guadagno conseguito in

qualità di impiegato di vendita nel negozio __________, professione per la

quale è stato riformato dall’assicurazione contro l’invalidità, o comunque il

guadagno conseguibile nel ramo della vendita (cfr. doc. I).

Al riguardo

il TCA rileva che da un attento esame delle carte processuali si evince che la

riformazione professionale quale impiegato di vendita assolta dall’assicurato a

carico dell’AI dal 25 settembre 2001 al 31 agosto 2003 (cfr. doc. 103) è stata

determinata, in primis, dall’affezione di cui soffre il ricorrente alla colonna

vertebrale lombare, ossia una discopatia lombare plurisegmentale (L4-S1) con

recidivanti bloccaggi lombari e configurazione sfavorevole della colonna

vertebrale - appiattimenti della lordosi lombare, cifo-scoliosi dorsale - (cfr.

doc. 123, 137, 164).

In

effetti la domanda di prestazioni da parte dell’assicurazione contro

l’invalidità risulta essere stata inoltrata il 25 ottobre 1999, per cui

precedentemente al trauma del dicembre 1999 (cfr. doc. 46; 55; 103).

L’assicurato,

inoltre, in occasione della visita medica __________ del 24 novembre 2000, ha

esplicitamente indicato al Dr. med. __________ di avere interposto domanda di

prestazioni AI, poiché, a causa di disturbi alla schiena, ha dovuto

interrompere il lavoro - quale ferraiolo - a varie riprese (per dei periodi

fino a due mesi), dal 1996 circa per tre volte. Il ricorrente ha pure specificato

che i problemi alla schiena erano sempre presenti, anche nel periodo in cui non

lavorava, che l’ultimo grave bloccaggio della schiena ha avuto luogo nel

settembre 1999 e che la discopatia è sempre stata trattata conservativamente

(cfr. doc. 55).

Nel

rapporto del 6 maggio 2004 dei Dr. med. __________ e __________, del __________

dell’__________ di __________, in relazione all’anamnesi dell’assicurato, è

stato altresì menzionato che era già stata messa in atto una riformazione

professionale dell’AI a causa di una nota discopatia plurisegmentale (L4-S1)

sintomatica (cfr. doc. 137).

Anche nel

referto peritale del Dr. med. __________ è stato precisato che “…

nell’anamnesi personale di questo paziente destrimane vi è una conosciuta

discopatia, già documentata AI” (cfr. doc. 164 pag. 4).

L’affezione

alla colonna lombare non risulta di origine traumatica. Questa circostanza non

è stata peraltro contestata dall’assicurato (cfr. doc. I).

Nell'ambito

dell'AI, in ogni caso, ai fini della determinazione dell'eventuale diritto a

prestazioni, si tiene conto anche dei disturbi di eziologia morbosa e non

soltanto, come nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni, dei postumi

dell'infortunio in relazione di causalità naturale e adeguata con l'evento

traumatico (cfr. STFA del 9 febbraio 2005 nella causa G., U 196/04, consid.

3.4.6

; STCA dell’11 luglio 2005 nella causa C., 35.2004.37 consid. 2.6.; STCA

del 18 luglio 2003 nella causa V., 35.2003.17).

Come già

esposto in precedenza, per la definizione del guadagno da invalido fa

stato in primo luogo la situazione salariale concreta

dell'assicurato, a condizione che siano date delle condizioni di lavoro

particolarmente stabili, che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale.

Nel caso

in esame è vero che l’occupazione di impiegato di vendita teoricamente risulta

essere un’attività leggera e, quindi, di per sé corrisponde all’esigibilità

lavorativa del ricorrente (cfr. consid. 2.5.). Tuttavia non va dimenticato che

l’assicurato è stato riformato in tale professione, poiché era impedito

nell’esercizio dell’attività di ferraiolo dai disturbi alla schiena, oltre che

dai successivi postumi del trauma al polso destro.

Da una

lettera del 20 aprile 2003 della __________ risulta poi, da una parte, che,

visto che l’assicurato durante l’apprendistato si è dimostrato un valido

collaboratore, gli è stato proposto di continuare l’attività presso il loro

negozio anche dopo il termine della riqualifica professionale. Dall’altra, che

l’operato del ricorrente, riguardo alla gestione del magazzino, è stato

considerato scarso a causa dei problemi fisici alla mano destra e alla schiena

che gli impedivano di spostare scatole e materiale pesante o troppo

ingombrante. La __________ ha, pertanto, offerto all’insorgente in ragione

delle sue capacità e dei suoi limiti fisici un salario lordo mensile di fr.

3'080.-- (cfr. doc. 111).

Da questo

scritto si deduce che l’attività in cui è stato riqualificato l’assicurato

comprendeva anche mansioni che non possono essere definite leggere e che la

retribuzione propostagli al termine dell’apprendistato teneva conto

dell’impedimento a svolgere determinati lavori.

Di

conseguenza occorre concludere che il ricorrente nell’attività di impiegato di

vendita presso il negozio __________ non sfrutta in maniera completa e

ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa tenuto conto dei

soli postumi dell’infortunio del dicembre 1999.

Inoltre,

le condizioni di lavoro concrete di cui beneficiava l’assicurato nel 2003 non

sono da ritenere particolarmente stabili, visto che egli ha comunque perso il

lavoro a causa della chiusura per fallimento del negozio __________ pronunciato

con decreto della Pretura del Distretto di __________ il 5 ottobre 2005 (cfr.

estratto RC della __________ al sito www.zefix.ch).

Il

reddito conseguito dall’assicurato nell'ambito della sua attività presso il

negozio __________ non può, dunque, determinare il reddito da invalido.

La stessa

conclusione vale pure per il guadagno conseguibile a nel ramo della vendita in

generale. Come già puntualizzato, la riformazione professionale in tale settore

specifico ha tenuto conto primariamente dei disturbi dell’assicurato alla

colonna lombare.

In

relazione ai soli postumi al polso destro il Dr. med. __________ ha invece

affermato che il ricorrente è abile al 100% in attività leggere. Egli non ha in

nessun modo indicato che la capacità al lavoro dell’assicurato è limitata solo

ad alcune attività leggere (cfr. doc. 164; cfr. consid. 2.5.).

Al

riguardo va comunque rilevato che, siccome ora il

reddito da invalido deve essere determinato in applicazione dei valori

nazionali - Tabella TA1 (cfr. consid. 2.9.), anche il guadagno

nell’ambito della vendita andrebbe in ogni caso determinato facendo riferimento

al salario medio a livello svizzero dei lavoratori del settore del commercio al

dettaglio con qualifiche analoghe per il 2003 (Tabella TA1 2002, punto 52).

E’ infine

utile ricordare il principio generale del diritto delle assicurazioni sociali

che obbliga l'assicurato ad intraprendere tutto quanto può da lui essere

ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze

delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr.

anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In simili

circostanze non si rivela, quindi, necessario dare seguito agli ulteriori

provvedimenti probatori pretesi dall'insorgente (cfr. doc. I).

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.

SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.

117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

2.11

In secondo

luogo, l’assicurato ha asserito che le DPL prese in considerazione dall’CO 1

concernono delle attività che a seguito dei problemi al polso non può più

effettuare, come ad esempio l’operaio d’officina, e che richiedono delle conoscenze

- ad esempio l’operaio in un garage o nel settore commerciale - di cui egli non

dispone (cfr. doc. I).

Questa

Corte osserva che la descrizione dei posti di lavoro indicati dall’Istituto

assicuratore resistente (cfr. doc. 180) sembrerebbe fare stato di attività

corrispondenti all’esigibilità lavorativa dell’assicurato (cfr. consid. 2.5.).

In

particolare gli impieghi di operaio di imballaggio presso la __________ e di

preparatore di veicoli di occasione presso la __________ non implicano mansioni

che il ricorrente non può svolgere a causa dei postumi al polso destro.

Le

occupazioni di operaio di imballaggio presso la __________ e di preparatore di

veicoli di occasione prevedono, infatti, solo di sollevare e portare molto

spesso pesi molto leggeri (fino al massimo 5 kg) fino all’altezza dei fianchi e

mai altri pesi, oltre che di maneggiare di rado attrezzi leggeri/di precisione.

L’impiegato

nel settore servizi commerciali presso la __________ deve talvolta sollevare e

portare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all’altezza dei fianchi, di rado

pesi leggeri (tra i 5 e 10 kg) fino all’altezza dei fianchi, di rado sollevare

oltre l’altezza del torace pesi inferiori ai 5 kg e maneggiare spesso attrezzi

leggeri e di precisione.

Per il

resto, l’attività di controllore di abbonamenti presso la __________ non

implica mai il sollevamento o trasporto di pesi, né il maneggiare attrezzi.

L’autista

di funicolare deve solamente talvolta sollevare e portare pesi molto leggeri

(fino al massimo 5 kg) fino all’altezza dei fianchi.

Relativamente

alle conoscenze richieste, contrariamente a quanto addotto dall’insorgente

(cfr. doc. I), per svolgere l’attività di preparatore di veicoli di occasione

presso il __________ è solo necessario aver frequentato le scuole dell’obbligo,

mentre per l’occupazione di impiegato nel settore servizi commerciali presso la

__________ è sufficiente una formazione empirica. Si tratta, in effetti, di

semplici lavori d’ufficio come classare e imbustare, oppure lavori di supporto

informatico come riprendere testi (trascrizioni), impaginazioni, ripresa dati

ecc. ed è prevista un’adeguata introduzione (cfr. doc. 180).

Al

riguardo giova evidenziare che il ricorrente, nato nel 1967, in __________ ha

conseguito il diploma magistrale (cfr. doc. 46).

In

concreto, tuttavia, la questione di sapere se l’assicurato è o meno in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, tutte e cinque le

attività ritenute dall’CO 1, non merita ulteriori approfondimenti(cfr., in

questo senso, la STFA del 3 feb-braio 2003 nella causa M., U 151/00, consid.

4.3

e del 23 gen-naio 2003 nella causa D., U 196/02, consid. 4.5), poiché egli

non potrebbe pretendere una rendita di un’entità maggiore, neppure se il grado

della sua invalidità venisse determinato in applicazione dei dati statistici (e

non in base alle DPL dell’CO 1).

A tale

proposito va inoltre segnalato che è indubbio che, al di là di quelle ritenute

dall’assicuratore infortuni, sul mercato generale del lavoro esistono, nel

settore industriale e dell’artigianato, delle attività, essenzialmente di

controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere e che non presuppongono

particolari attitudini intellettuali, che l’assicurato sarebbe in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, nonostante i postumi

residuali che interessano il suo polso destro (al riguardo cfr. SVR 2002 UV 15

pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; STFA del 20 aprile 2004 nella

causa K., U 871/02, consid. 3; STCA del 6 marzo 2006 nella causa C., 35.2005.86

consid. 2.10.).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.9. in fine,

per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i

dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'557.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2007, pag. 94), esso ammonta a fr.

4'750.80 mensili oppure a fr. 57'010.-- per l'intero anno (fr. 4'750.80 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali (“Nominallohnindex” – cfr. DTF 126 V 81

consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab. 10.2, pubblicata

in La Vie économique, 4-2007 pag. 91) – si ottiene, per il 2003, un reddito

annuo di fr. 57'808.--.

2.12

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito,

esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso,

procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "…

di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del

lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra

Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito

ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)."

Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben

festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden

Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten)

zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie

Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale

Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V

79.

Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen

keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er

den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit

den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu

können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr

ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.13

Nella

presente fattispecie, l'importo stabilito dall'Istituto assicuratore

resistente a titolo di reddito da invalido, ammonta a fr. 50'606.40

(consid. 2.10.).

Esso corrisponde a una

riduzione del 12.46% del reddito statistico desunto dalla Tabella TA 1 (fr. 50'606.40 rappresentano infatti l’87.54% di fr.

57'808.--), ciò che alla luce delle specifiche

circostanze del caso concreto (tutt’al più, impedimenti legati al danno alla

salute) e dei precedenti giurisprudenziali, appare senz’altro adeguata.

In esito

a quanto precede, il grado di invalidità del ricorrente

- stabilito confrontando i fr. 50'606.40 al reddito che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr.

61'890.-- (cfr. consid. 2.7.) - è del 18.23%, arrotondato al 18% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p.

41.

2.14

Il medesimo grado

di invalidità si otterrebbe comunque anche effettuando il raffronto dei redditi

facendo capo ai dati salariali relativi al 2006 (cfr. consid. 2.6.).

Quale

reddito da valido per il 2006 va applicato l’importo annuo che avrebbe

conseguito l’assicurato presso la __________ nel 2003, pari a fr. 61'890.--, adeguato

all’indice dei salari nominali, ovvero fr. 63'828.-- (cfr. cfr. tab.

10.

, pubblicata in La Vie économique, 4-2007 pag. 91; www.bfs.admin.ch

per il dato relativo alla variazione ai primi tre trimestri del 2006).

Il

reddito da invalido per il 2006, determinato adeguando il reddito stabilito

sulla base delle DPL per il 2003 di fr. 50'606.40 all’indice dei salari

nominali, ammonta invece a fr. 52'184.-- (cfr. cfr. tab. 10.2,

pubblicata in La Vie économique, 4-2007 pag. 91; www.bfs.admin.ch

per il dato relativo alla variazione ai primi tre trimestri del 2006).

Il

reddito ipotetico da invalido basato sui valori statistici ammonta per il 2006

a fr. 58'524.--.

Infatti

utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 relativa al 2004 il ricorrente,

svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato ticinese, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr.

4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4’771.52 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2006 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

4-2007, p. 91; www.bfs.admin.ch per il dato relativo

alla variazione ai primi tre trimestri del 2006) un reddito

mensile di fr. 4'877.-- oppure di fr. 58'524.-- per l'intero anno (fr. 4'877.--

x 12).

Il

reddito da invalido determinato fondandosi sulle DPL per il 2006 corrisponde

a una riduzione di circa l’11% del reddito statistico desunto dalla Tabella TA1

per il 2006 (fr. 52'184.-- rappresentano infatti

l’89.17% di fr. 58'524.--).

In considerazione delle specifiche circostanze della fattispecie, che come visto si

limitano a impedimenti legati al danno alla salute e dei precedenti

giurisprudenziali, tale decurtazione risulta adeguata.

Il grado

di invalidità del ricorrente - ottenuto confrontando i fr. 52'184.-- al reddito che egli avrebbe potuto realizzare se non fosse

intervenuto l’evento traumatico del dicembre 1999, e cioè fr. 63'828.-- - è del

18.

%, arrotondato al 18%.

2.15

Nella misura

in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto

all’assicurato una rendita di invalidità del 18%, il suo ricorso deve essere

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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