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Decisione

35.2006.86

Incidente stradale, distorsione cervicale con sviluppo di una sindrome cervicale e lombo-sacrale. Presunti disturbi psichici. Nesso causale tra infortunio e disturbi al rachide lombare riconosciuto fi

2 agosto 2007Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 9).

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha segnatamente addotto:

"

(…)

III. MOTIVAZIONI

12. Contesto dell'incidente e medicale:

Risulta dall'incarto medico che, prima

dell'incidente, il ricorrente, malgrado delle degenerazioni lombari, non avesse

nessun disturbo che gli impedisse di lavorare. Se un incidente aggrava lo stato

precedente, è a carico dell'assicurazione infortuni (cfr. a contrario l'art. 36 cpv. 2 LAINF; URS MÜLLER, "Der natürliche und adäquate

Kausalzusammenhang nicht objektivierbare Gesundheitsschäden", in Nicht

objektivierbare Gesundheitsbeeinträchtigungen: Ein Grundproblem des

öffentlichen und privaten Versicherungsrechts sowie des Haftpflichtrechts, Freiburger

Sozialrechtstage 2006, p. 689.

L'incidente non è stato banale. Si

legge nel rapporto di polizia (doc. D), che l'impatto era importante. I veicoli

coinvolti andavano ad una velocità elevata e la parte anteriore dell'automobile

del ricorrente è stata totalmente distrutta. Questo è un elemento che parla in

favore della copertura assicurativa LAINF.

Va ricordato puri che i disturbi in seguito

a trauma cervicali di tipo colpo di frusta non sono sempre oggettivabili: si

tratta di microlesioni che non sono visibili per esempio sulle radiografie, ma

che sono altamente disturbanti e a carico dell'assicurazione infortuni (DTF 117

V 364 C. 5d/aa; URS MÜLLER, "Der natürliche und adäquate Kausalzusammenhang

nicht objektivierbare Gesundheitsschäden'", in Nicht

objektivierbare Gesundheitsbeeinträchtigungen: Ein Grundproblem des

öffentlichen und privaten Versicherungsrechts sowie des Haftpflichtrechts, Freiburger

Sozialrechtstage 2006, p. 107ss).

13. Diritto di essere sentito in generale:

L'art. 42 LPGA introduce un diritto

generale di essere sentito. Nella presente fattispecie, questo diritto è stato

leso a diverse riprese.

Segnatamente perché l'assicuratore RC

del responsabile dell'incidente si è espresso in uno scritto che è stato

comunicato al medico consulente della CO 1, il Dr. __________ come risulta del

rapporto di quest'ultimo datato 15 marzo 2006 (cfr. p. 5). II sottoscritto,

sottolineando che ha richiesto copia dell'incarto completo non è da parte sua

stato messo al corrente di questa lettera. Si tratta di una crassa violazione

del diritto di essere sentito, e probabilmente anche del segreto medico. Se si

dovesse confermare che ci sono stati tentativi di influenzare il medico

consulente, costituirebbero un elemento di più che toglierebbe la credibilità

della perizia. A scanso di equivoci l'assicuratore RC non deve entrare in

possesso di questo incarto. A meno che il signor RI 1 lo autorizzi

espressamente. Lo scambio di informazioni sussiste per legge unicamente tra

assicuratori sociali. Sia chiaro, RI 1 non ha nulla da nascondere

all'assicuratore RC, ma la richiesta di informazioni non può essere scavalcata.

14. Diritto di

essere sentito relativo alla decisione su opposizione:

Nella sua decisione di opposizione del

22 agosto 2006, la CO 1 ha ulteriormente aggravato la posizione già espressa

nella decisione del 6 aprile 2006. In effetti, nella decisione su opposizione

ha messo totalmente fine alla copertura LAINF dal 27 giugno 2006 in avanti,

mentre nella decisione aveva ridotto le prestazioni di indennità giornaliere

solamente al 50% dal 17 marzo 2006.

La decisione su opposizione non è

solamente retroattiva, di per sè già discutibile. Esso si urta pure con il

diritto di essere sentito, visto che il ricorrente non è stato informato

dell'intenzione della cassa di mettere fine totalmente al versamento delle

prestazioni LAINF, né del rapporto complementare del medico consulente datato

dal 28 luglio 2006, prima che sia emessa la decisione querelata.

15. Diritto di essere sentito nella scelta dell'"esperto":

Il ricorrente non ha avuto

l'occasione di partecipare alla scelta dell'autore del rapporto medico sui cui

si basa la CO 1, che ha semplicemente indirizzato il paziente al suo medico

consulente. Non ha neanche potuto partecipare all'allestimento della lista

delle domande da porgli.

16. Lacunosità dei due rapporti medicali del Dr. __________:

Diversi elementi nei due rapporti del

Dr. __________, del 15 marzo 2006 e del 28 luglio 2006, mettono in dubbio il

fatto che questi documenti possano essere utilizzati come base seria per porre

fine alle prestazioni LAINF e che la decisione querelata è quindi illegale.

Nel riassunto degli atti a

disposizione (p. 1), il medico consulente non menziona né il rapporto di

polizia, né il fatto che subito dopo l'incidente, l'assicurato ha lamentato dei

dolori cervicali a destra e capogiri (cfr. modulo di documentazione per prima

consultazione successiva a trauma da accelerazione cranio-cervicale dalla

Dr.ssa __________ del 2.8.05). Le premesse del rapporto sono

quindi incomplete (RUDOLF RÜEDI, "Erwartungen des­Sozialversicherungsrichters

an den Arzt", in Medizinische Gutachten, Gabriela Riemer-Kafka,

p. 82).

Abbiamo già rilevato sopra (13.) che

ci sono stati tentativi di influenzare l'autore del rapporto affinché si

pronunci a favore dell'assenza del nesso causale (RUDOLF RÜEDI,

"Erwartungen des Sozialversicherungsrichters an den Arzt", in Medizinische

Gutachten, Gabriela Riemer-Kafka, p. 87).

Il medico non pare neanche oggettivo,

quando scrive che ha letto in diversi punti ("in alcuni referti a mia

disposizione") che ci sono delle discrepanze tra i referti clinici

effettivamente oggettivabili, da una parte, e i disturbi risentiti (rapporto

del 15 marzo 2006, p. 5). Un esame dei documenti rileva, in

effetti, che in realtà è unicamente il medico di fiducia

della cassa (cfr. rapporto del Dr. __________, del 1 ° settembre 2005) alla

base di questa parziale e soggettiva considerazione (poi ripresa

acriticamente da altri medici). Per altro, come già

esplicitato sopra, i disturbi dovuti ad un trauma da accelerazione cranio-cervicale

sono spesso inoggetivabili (URS MÜLLER, "Der

natürliche und adäquate Kausalzusammenhang nicht objektivierbare

Gesundheitsschäden'", in Nicht objektivierbare Gesundheitsbeeinträchtigungen:

Ein Grundproblem des öffentlichen

und privaten Versicherungsrechts sowie des Haftpflichtrechts, Freiburger Sozialrechtstage

2006, p. 67).

Il Dr. __________ si permette del

resto di entrare nel merito di considerazioni che non sarebbe in grado di fare.

Nella sua qualità di medico FMH chirurgia ortopedica, menziona "l'affezione

presso il figlio dell'assicurato" come fattori estranei all'incidente.

Si pronuncia in altre parole sui dei presunti disturbi psicologici dell'assicurato,

che sarebbero l'origine del suo stato di salute, nonostante il fatto che (1°)

non è psichiatra e che (2°) dovrebbe, se sospetta tali disturbi, rinviare

l'assicurato ad un esame psichiatrico o neuropsichiatrico in modo che uno

specialista possa pronunciarsi sul rapporto di causalità naturale tra tali

disturbi e l'incidente. Procede anche a delle considerazioni legali che non gli

spettano, quando si fonda sulla "giurisprudenza vigente" per

motivare il suo avviso sull'assenza di nesso di causalità naturale; il che fa

dubitare dell'adeguatezza del suo rapporto.

Il secondo rapporto del Dr. __________

(del 28 luglio 2006) è lacunoso. Il medico sostiene in modo speditivo che

l'assicurato è guarito dalle conseguenze dell'incidente. Leggendo i rapporti

dei Dr. __________ e __________ (cifra 9. di cui sopra) si costata piuttosto

che non ci sono stati cambiamenti. Per altro non sembra essere neanche lui

convinto, poiché asserisce che l'assicurato può lavorare a tempo pieno "al

più presto" a decorrere dal 27.6.06. L'assicuratore non poteva quindi

appoggiarsi su tale considerazione per porre fine alle indennità LAINF nella

sua decisione su opposizione.

17. Necessità di una perizia neutra, pluridisciplinare e

tecnica:

Il rapporto del Dr. __________ non

costituisce una basa valida per porre fine alle prestazioni LAINF. II

ricorrente chiede quindi che sia allestita una perizia neutra, in rispetto del

suo diritto di essere sentito, realizzata da medici specialisti in neurologia,

psichiatria, neuropsicologia e neuropsichiatria, neurochirurgia e reumatologia (URS

MÜLLER, "Der natürliche und adäquate Kausalzusammenhang nicht

objektivierbare Gesundheitsschäden", in Nicht objektivierbare

Gesundheitsbeeinträchtigungen: Ein Grundproblem des öffentlichen und privaten

Versicherungsrechts sowie des Haftpflichtrechts, Freiburger Sozialrechtstage

2006, p. 95). Opportuna sarebbe poi la perizia di un

ingegnere alfine di determinare la dinamica dell'incidente (DTF del 31 maggio 2006 U238/05, C. 3.3, URS MÜLLER,

"Der natürliche und adäquate Kausalzusammenhang nicht

objektivierbare Gesundheitsschäden", in Nicht objektivierbare

Gesundheitsbeeinträchtigungen: Ein Grundproblem des öffentlichen und privaten

Versicherungsrechts so ie des Haftpflichtrechts, Freiburger Sozialrechtstage

2006, p. 152)." (Doc. I)

Inoltre

l’11 dicembre 2006 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha trasmesso a

questa Corte il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr.

doc. III).

1.5. La CO 1,

nella risposta di causa, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. IV).

1.6. Dopo la

concessione di alcune proroghe (cfr. doc. VII; IX), il patrocinatore

dell’assicurato, il 13 febbraio 2007, ha chiesto l’assunzione agli atti dell’incarto

completo allestito dall’assicuratore RC del detentore del veicolo responsabile

dell’incidente, nonché di ordinare una perizia multidisciplinare (cfr. doc. X).

1.7. Pendente

causa il TCA, in relazione alla domanda di gratuito patrocinio, ha invitato

l’assicurato a rispondere ad alcune domande e a trasmettere della

documentazione (cfr. doc. XII).

L’avv. RA

1 ha dato seguito a tale richiesta con scritti dell’11 e 19 giugno 2007 (cfr.

doc. XIII; XIV).

1.8. Il 27 giugno

2007 questa Corte, oltre a sottoporle per eventuali osservazioni la

documentazione inviata dall’avv. RA 1, ha chiesto alla CO 1 di trasmettere lo

scritto del 12 gennaio 2006 dell’__________ menzionato nel rapporto del 15

marzo 2006 del Dr. med. __________ (cfr.doc. XV).

Lo

scritto citato è pervenuto al TCA il 28 giugno 2007 (cfr. doc. XVI) ed è stato

spedito al patrocinatore del ricorrente con l’assegnazione di un termine per

presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. XVIII).

1.9. Il 25 luglio

2007 l’avv. RA 1 ha inviato la documentazione mancante in relazione alla

domanda di assistenza giudiziaria, ma è rimasto silente in merito allo scritto

del 12 gennaio 2006 dell’__________ (cfr. doc. XIX; 1-5).

1.10. Il doc. XIX e

i relativi allegati sono stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente

(cfr. doc. XX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

2.2. RI 1

sostiene che la CO 1 ha violato il suo diritto di essere sentito, in primo

luogo, poiché non è stato messo al corrente di una lettera dell’assicuratore RC

__________ comunicata al Dr. med __________ (cfr. doc. I pag. 5)

L’assicurato

censura anche il fatto di non essere stato informato precedentemente alla

decisione su opposizione del 22 agosto 2006 dell’intenzione dell’assicuratore

resistente di mettere fine totalmente al versamento delle prestazioni LAINF

(cfr. doc. I pag. 6).

La

giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.,

42 LPGA), in particolare, il diritto per l'amministrato di spiegarsi prima che

una decisione sia presa a suo sfavore, quello di fornire delle prove sui fatti

suscettibili di influenzare l'esito della decisione, quello di avere accesso

all'incarto, quello di partecipare all'amministrazione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,

124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e riferimenti ivi citati).

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la

cui violazione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, a

prescindere dalle prospettive di successo del ricorrente (DTF 127 V 437 consid.

3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi menzionati).

In una

sentenza pubblicata in DTF 132 V 368 consid. 6.2, l’Alta Corte ha precisato

che, siccome la procedura amministrativa comprende sia la procedura di

decisione che quella di opposizione, il legislatore (con l’art. 42 seconda

frase LPGA) poteva spostare l’obbligo di audizione nella procedura di

opposizione, posto che l’accertamento dei fatti determinanti deve aver luogo

prima dell’emanazione della decisione formale. In tale modo viene garantita una

procedura amministrativa semplice e spedita.

Ciò non

esclude tuttavia che delle misure d'istruzione complementari vengano eseguite

nell’ambito della procedura di opposizione, poiché, in tale procedura,

l’amministrazione può procedere a un riesame della decisione querelata e

pronunciarsi sui punti contestati, prima che venga adita l’autorità

giudiziaria.

Quindi, al

più tardi nella procedura di opposizione, l’amministrazione deve accordare alle

parti l’occasione di esprimersi sul contenuto delle misure istruttorie

effettuate, così come sulla procedura.

In casu,

anche volendo ammettere la violazione del diritto di essere sentito

dell’assicurato, la stessa risulta comunque sanata.

Infatti,

da un lato, questa Corte, dopo avere chiesto all’CO 1 la trasmissione dello

scritto del 12 gennaio 2006 dell’__________ - che peraltro non appare aver

influenzato il Dr. med. __________ (basti rinviare al rapporto del 15 marzo

2006 del medico consulente dell’CO 1 da cui si evince che questi si è

distanziato dalla valutazione espressa dall’assicuratore RC in relazione al

rachide cervicale; cfr. doc. 27 pag. 5) -, l’ha inviato per eventuali osservazioni

al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. XV-XVIII).

La parte

ricorrente è rimasta silente al riguardo (cfr. doc. XIX)

Dall’altro,

il TCA, davanti al quale l’assicurato ha potuto ampiamente esprimersi in merito

alla fattispecie, gode di un pieno potere cognitivo (cfr. STFA del 22 dicembre

2004 nella causa S., C 116/04; STFA del 22 ottobre 2002 nella causa S., C

34/02; STCA del 30 novembre 2005 nella causa O., 38.2005.57).

L’insorgente

ha, poi, indicato che l’assicuratore RC non deve entrare in possesso

dell’incarto LAINF senza la sua espressa autorizzazione (cfr. doc. I pag. 5).

In

proposito il TCA si limita a rilevare che, a proposito della consultazione

degli atti, l’art. 47 cpv. 1 LPGA prevede che:

" Purché

siano tutelati interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli

atti:

a. l’assicurato per i dati che lo riguardano;

b. le parti per i dati di cui necessitano per tutelare un diritto

o adempiere un obbligo conformemente a una legge d’assicurazione sociale oppure

per far valere un rimedio giuridico contro una decisione emanata in base alla

stessa legge;

c. le autorità competenti per i ricorsi contro decisioni emanate

in base a una legge d’assicurazione sociale24,

per i dati necessari per adempiere tale compito;

d. la persona responsabile e il suo assicuratore per i dati di cui

necessitano per valutare un regresso dell’assicurazione sociale.”

Al

riguardo U. Kieser ha precisato che:

"

Im Hinblick auf die Beurteilung einer

Regressforderung der Sozialversicherung kann die haftpflichtige Person bzw. ihr

Versicherer Einblick in Akten verlangen. Im Gegensatz zum bisherigen Recht ist

nicht mehr die Rede von einem Rückgriffsanspruch (vgl. etwa alt Art.81 Abs. 1

lit. E KVG), sondern – einschränkender – von einer Rückgriffsforderung. Dies

schliesst in sich, dass sich der betreffende Sozialversicherer mit einer

konkreten Forderung an die haftpflichtige Person bzw. ihren Versicherer

gewendet hat (vgl. zur Erforderlichkeit, dass der Rückgriff „real in frage

steht“, EUGSTER/LUGINBUEHL, Datenschutz, 119).“ (U. Kieser, ATSG Kommentar, ad

art. 47, n. 15)

2.3. In secondo

luogo, l'assicurato pretende di essere rimasto vittima di una violazione del

diritto di essere sentito, poiché l’assicuratore LAINF resistente non gli avrebbe

accordato la facoltà di esprimersi in merito alla scelta del medico consulente

(cfr. I, pag. 6).

L'art. 44 LPGA prevede che

"se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un

perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il

perito per motivi fondati e presentare controproposte".

In una ulteriore

sentenza U 106/03 del 25 gennaio 2005, la nostra Massima Istanza ha stabilito

che in quella fattispecie, durante l’esecuzione della perizia predisposta

dall’assicuratore LAINF, le disposizioni degli art. 57 segg. PCF, concernenti

la procedura relativa all’amministrazione della prova della perizia e il

diritto delle parti di parteciparvi, non sono state rispettate e che quindi è

stato violato il diritto di essere sentito dell’assicurata. Quest’ultima,

infatti, non è stata informata dei nomi degli esperti, né del loro rispettivo

compito. Tuttavia, visto che alla ricorrente è stata data la possibilità di

prendere posizione in merito alla perizia e di fare valere le sue obiezioni

prima dell’emissione della decisione formale, il TFA non ha considerato

particolarmente grave tale vizio e l’ha, conseguentemente, ritenuto sanato.

In

un'altra sentenza pubblicata in DTF 132 V 376 e SVR 2007 IV Nr. 10 pag. 34

l’Alta Corte ha stabilito che se un centro d’accertamento medico è incaricato

di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall’art. 44 LPGA.

Al

riguardo cfr. pure SVR 2007 IV Nr. 27 pag. 94.

In

concreto dagli atti emerge che il rapporto del 15 marzo 2006 allestito dal Dr.

med. __________ è stato inviato allo studio legale dell’avv. RA 1 il 17 marzo

2006 (cfr. doc. 39).

Non

risulta che siano mai state sollevate obiezioni circa la scelta dello specialista

da parte del ricorrente fino all’atto ricorsuale.

La

censura è dunque stata presentata tardivamente (cfr. DTF 132 V 112).

Nel

merito

2.4. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era o

meno legittimato a porre fine al versamento di prestazioni a fare tempo dal 17

marzo 2006 per quanto concerne i disturbi alla colonna lombare e a decorrere

dal 27 giugno 2006 relativamente alle problematiche alla colonna cervicale.

Più

concretamente occorre verificare se le suddette affezioni si trovano o meno in

una relazione di casualità naturale e adeguata con il sinistro del luglio 2005.

2.5. Preliminarmente

va osservato che l’assicurato ha indicato come discutibile il fatto che

l’Istituto assicuratore resistente abbia posto termine al versamento delle

indennità giornaliere al 50% a fare tempo da una data precedente a quella della

decisione su opposizione del 22 agosto 2006, ovvero dal 27 giugno 2006 (cfr.

doc. I, p.to 14).

In

proposito occorre ricordare che in una sentenza pubblicata in DTF 130 V 380 e

in SVR 2004 UV Nr. 16 pag. 53, il TFA ha stabilito che l’assicuratore infortuni

ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio

obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento

d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi

richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale).

Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è stato liquidato invocando

il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione –

in realtà non si era mai verificato.

Nella

citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi

a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto

in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone

all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.

In

un'altra sentenza pubblicata in DTF 133 V 57, la nostra Massima Istanza ha,

inoltre, deciso che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e

l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In

particolare è stato puntualizzato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta

ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non

costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione.

In quel

caso il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’istituto

assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito

che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato - il quale, il 31

dicembre 2002, aveva subito un incidente della circolazione in sella al proprio

scooter - non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento

traumatico menzionato a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF

aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio

2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.

E’ utile

sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più state

erogate prestazioni di corta durata. Nella fattispecie giudicata dall’Alta

Corte non si poneva, quindi, il problema di un’eventuale restituzione.

Nella

presente evenienza la CO 1, con decisione su opposizione del 22 agosto 2006, ha

negato all’assicurato il diritto a indennità giornaliere al 50% a decorrere dal

27 giugno 2006, in quanto, in relazione ai disturbi alla colonna cervicale, da

una RM del 27 giugno 2006 è emerso che il nesso causale naturale e adeguato con

l’infortunio si era estinto (cfr. doc. B).

Alla luce

di quanto sopra esposto risulta che l’operato dell’assicuratore LAINF, che ha

soppresso l’erogazione di prestazioni con effetto retroattivo, trattandosi in

casu di prestazioni di corta durata e non comportando il caso concreto alcuna

restituzione di prestazioni, non presta il fianco a critiche.

2.6. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto,

nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e

durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per

menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.7. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente

che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato

un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.8. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare

di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità

adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni

vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.9. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei

criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.

consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda

della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in

quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.9.1. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.9.2. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.9.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.9.4. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss.

consid.

4a).

2.10. Per quanto

concerne i disturbi al rachide lombare, l’assicurato ha sollevato dubbi

circa la valutazione del 15 marzo 2006 del Dr. med. __________, medico consulente

della CO 1, secondo cui il nesso di casualità naturale va ritenuto estinto

(cfr. doc. 27).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007

consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003

nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a

delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è

alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,

pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19

aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

D'altra

parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta

Corte ha deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da

un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per

sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000

nella causa C., U 291/99).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

2.11. Nella

fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione

di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente

all'inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del Dr.

med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, enunciato il 15 marzo 2006.

A mente

dello specialista, che per valutare il caso si è fondato sullo studio del

dossier dell'assicurato, su un esame del paziente e sui referti radiologici, in

assenza di alterazioni strutturali acquisite di potenziale origine traumatica

il nesso di casualità naturale va ritenuto estinto dal 1° giugno 2006. Inoltre,

per quanto riguarda l’abilità al lavoro, da metà marzo 2006 è stata giudicata

del 50% nell’attività di aiuto cuoco, vista l’assenza di contratture muscolari

lungo tutta l’estensione del rachide lombare, l’assenza di indizi clinici

radiologici per delle affezioni radicolari o mielopatiche irritative, nonché

l’entità discreta delle alterazioni degenerative in sede lombare con limitata

perdita volumetrica (cfr. doc. 27).

Non si

rivela, pertanto, necessario dare seguito ai provvedimenti probatori pretesi

dall'insorgente (perizia medica pluridisciplinare, perizia tecnica riguardante

la dinamica dell’infortunio, edizione da parte dell’assicuratore RC

dell’incarto completo cfr. doc. I; X).

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R.,

U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

rapporto del 15 marzo 2006 del Dr. med. __________ non contiene, in effetti,

contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in

particolare, egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

La

censura sollevata dall’assicurato di lacunosità di tale referto si rivela,

quindi, priva di fondamento.

Dalla RM

della colonna lombare del 12 settembre 2005 emerge che:

"

Incipiente deidratazione dei dischi L4-L5,

L5-S1. Entrambi dimostrano piccole sporgenze più prominente quella a livello

L4-L5 sotto forma di una ernia trattenuta a base larga di alcuni millimetri.

Vi sono segni per rotture negli anelli fibrosi, più marcati questa volta a

livello L5-S1 dal lato destro.

Sussiste un contatto con l'origine di S1 destra

sotto forma di uno sfioramento e con la radice di L5 destra prossimale a

livello dell'entrata nel recesso antero-laterale, entrambi in modo

contenuto." (Doc. 15)

La RM del

12 giugno 2006 è risultata invariata rispetto alla precedente (cfr. doc. 32).

Secondo

la giurisprudenza dell’Alta Corte, la maggior parte delle ernie discali ha una

causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine

di una tale patologia (cfr. STFA del 25 ottobre 2006 nella causa L., U 194/05;

RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

In una

sentenza del 4 giugno 1999 nella causa S., U 193/98 (cfr., pure, la STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 2c), riguardante un assicurato,

vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, il TFA ha

esplicitamente fatto propria l'opinione manifestata dalla dottrina medica

dominante in materia di ernie discali cervicali.

Quest'ultima

subordina il riconoscimento della causalità tra un evento traumatico e

l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia

discale causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi:

il trauma dev'essere stato causato da un infortunio, il cui meccanismo è

suscettibile di avere provocato la protrusione del disco; i dolori devono

apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie);

il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il

frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite

anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo

asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 3a ed., 1994,

p. 354ss.).

Nella

sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., già menzionata in precedenza, il

TFA ha in proposito ribadito che:

"

(…).

3.3.2 Richiamando

la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte

Considerandi

cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la

causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un

contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa

(RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che

un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se -

cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di

per sè idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale

(sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità

lavorativa, sono insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U

379.

pag. 192).

3.3.3

Ora,

giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si

sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal

prof. Seiler, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale

universitario di Berna, secondo il quale in caso di lesione traumatica del

disco intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione

eretta viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore

temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o radicolare

farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto soccorso

del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal dott. X,

nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di Y risulta

il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."

I criteri

appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo

(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA del 3 marzo 2005

nella causa W., U 218/04, consid. 6.1 e del 14 febbraio 2006 nella causa F., U

351/04, commentata da J.-M. Duc, “Hernie discale: maladie ou accident?”, art.

pubblicato in ASS 2/2006, p. 13).

In

particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti

radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e

duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI

2000.

No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S.,

U 193/98, consid. 3c)." (STFA del 28 ottobre 2006 nella causa L., già

citata).

Qualora

un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i

disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di

tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale

dell’evento in questione.

Nella più

volte evocata pronunzia del 25 ottobre 2006 nella causa L., il TFA si è al

proposito così espresso:

"

3.3.4

Quanto poi

alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio

avere provocato, quantomeno avere reso mani­festa l'ernia discale, con

conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della

sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure

sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non

trova riscontro sufficien­te nelle tavole processuali. La precedente istanza ha

giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia

reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devo­no

essere insorti entro un breve

lasso di tempo, la giurisprudenza tol­lerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni

dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, con­sid. 6.1).

Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi

è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17

febbraio 2003, dell'esame radiologico lombo­sacrale poi messo in atto il 6

marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale

poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003

neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L."

Occorre

precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen

Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine

Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98])."

(STFA del 3 marzo 2005

nella causa W., U 218/04, consid. 6.1)

In tale

ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente

scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento

traumatico (e non eventuali operazioni; cfr., in proposito, la STFA del 29

dicembre 2000 nella causa S., U 170/00, consid. 3b e del 14 febbraio 2006 nella

causa F., già citata, consid. 3.4: “Dans de telles

circostances, l’assureur-accidents doit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations

également en cas de rechutes et pour des opérations éventuelles. Si la hernie

discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l’accident,

l’assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à

l’événement accidentel.” – il corsivo è del redattore).

Le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte

soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di

continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre

2000.

nella causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi

citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente

pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).

Sempre

con la medesima sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., l’Alta Corte

federale ha sviluppato una quarta ipotesi per il caso in cui l’infortunio ha

comportato un trauma delle parti molli della colonna vertebrale:

"

E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in

cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia

discale, l'esito del gravame non muterebbe nella sua sostanza.

(...), la contusione lombare avrebbe infatti comunque, in virtù della dottrina

medica rece­pita da questa Corte, cessato di produrre i propri effetti qualche

mese (di norma sei o nove) dopo l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr.

ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid.

4.2

, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6 giugno 2001 in

re A., U 401/00, del 29

dicembre 2000 in re F., U 199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il

rifiuto di assegnare prestazioni assicurative con effetto retroattivo al 1°

luglio 2003 avrebbe potuto considerarsi legalmente corretto."

Il TCA

nota che, in realtà, contrariamente a quanto sembra affermare il TFA nel

passaggio appena citato, se l’ernia discale è stata scatenata dall’infortunio,

l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere la sintomatologia dolorosa che ne è

scaturita, se del caso, anche al di là dei sei o nove mesi.

2.12

Nel caso di

specie, secondo il TCA l’infortunio occorso all’assicurato nel luglio 2005 non

era di una gravità tale da causare lo stato a livello lombare diagnosticato

dalla RM del settembre 2005.

Del resto

in una perizia 27 ottobre 1998 allestita dal Prof. dott. __________, Direttore

della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, su

incarico del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________ (perizia

citata in una sua sentenza del 5 febbraio 2001 nella causa M., consid. 3b, UV

53890/80/98 e UV 58226/67/00), questi, esprimendosi a proposito dell'eziologia

delle ernie discali, ha affermato, fra le altre cose, che in caso di lesione

traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di

mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona

infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere

immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:

"

(…)

In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom

angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität

von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. R. __________

(Neurochirurgische Klinik des Inselspitals Bern) vom 27. Oktober 1998 verwiesen

werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die

letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt,

sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass

also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses

oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde

Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen

Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch

ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte

Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer

traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so

dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und

Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die

verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse

sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in

solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die

lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf

die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates

Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt

habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)."

(sentenza

del 5.2.2001 succitata - la sottolineatura è del redattore)

In

concreto, invece, l’assicurato, immediatamente dopo l’incidente, ha accusato

principalmente cefalee, dolori cervicali, lievi capogiri (cfr. doc. 4, 9). Egli

è stato dimesso dal pronto soccorso il giorno stesso dell’infortunio (cfr. doc.

5).

Il

sinistro del luglio 2005 ha invece semplicemente reso dolorose le problematiche

alla colonna lombare messe in luce dalla RM del settembre 2005 (ai livelli

L4-L5 e L5-S1 era presente una discopatia degenerativa, cfr. doc. 15) sino ad

allora asintomatiche. Ora in tale contesto non vi è ragione di mettere in dubbio

la conclusione a cui è giunto il Dr. med. __________, ossia che comunque a fare

tempo dal mese di giugno 2006 è intervenuto lo status quo sine.

In effetti

dall’evento traumatico al giugno 2006 sono trascorsi quasi undici mesi (cfr.

STF U 350/06 del 20 luglio 2007; STF U 285/06 dell'11 aprile 2007).

Inoltre

dalla documentazione medica agli atti non risulta alcuna valutazione medica in

senso contrario.

La CO 1, tuttavia,

con decisione formale del 6 aprile 2006 e decisione su opposizione del 22

agosto 2006, non ha più riconosciuto prestazioni di corta durata in relazione

ai disturbi alla colonna lombare, in quanto difettava una relazione di

causalità con il sinistro del 2005, già a decorrere dal 17 marzo 2006 (cfr.

doc. 45; 39; B) e non solo successivamente al 1° giugno 2006 come valutato dal

Dr. med. __________ (cfr.doc. 27; 28).

Per

quanto riguarda le indennità giornaliere, ciò è in ogni caso irrilevante.

Infatti,

da una parte, il Dr. med. __________ ha valutato la capacità lavorativa quale

aiuto cuoco al 50% da metà marzo 2006 tenendo conto di tutti i disturbi

accusati dall’assicurato in relazione con il sinistro (cfr. doc. 27). Dall’altro,

CO 1, con decisione 6 aprile 2006, ha riconosciuto il diritto al versamento di

indennità giornaliere al 50% dal 21 marzo 2006 (cfr. doc. 45).

Dal canto

suo l’assicurato non ha in nessun modo sostanziato di essere stato inabile al

100%.

Per

quanto concerne, invece, le prestazioni di cura, le stesse vanno assunte fino

al 1° giugno 2006.

In

proposito va osservato che il Dr. med. __________ ha considerato un progressivo

passaggio da una terapia unicamente/prettamente passiva a delle misure attive

(cfr. doc. 27).

2.13

Per quanto

riguarda i disturbi al rachide cervicale, dalla radiografia della

colonna cervicale del 9 luglio 2005, giorno dell’infortunio, risulta:

"

ridotta la fisiologica lordosi cervicale in

paziente con atteggiamento scoliotico destro-convesso, verosimilmente

antalgico.

In paziente con segni di spondil-uncartrosi e

riconoscibilità di alcuni grossolani becchi osteofitosici non sono

riconoscibili evidenti alterazioni osteostrutturali di significato traumatico

recente." (doc. 6)

Il

referto della RX del 29 luglio 2005 indica, poi, ridotta mobilità, reperto in

parte dovuto ad una spondilo-artrosi che coinvolge il segmento distale; non

sospette fratture né spostamenti patologici fra le singole vertebre (cfr. doc.

8).

La RM

della colonna cervicale del 16 agosto 2005 ha messo in luce:

" - Segni

di mielopatia compressiva tra C4 e C7.

- Non lesioni

traumatiche dirette apprezzabili. Marcata disc ed uncartrosi con associate

erniazioni discali soprattutto a livello C5-C6 dal lato destro, a livello C6-C7

in modo più globale e a livello C4-C5 in sede centrale. Nessuna reazione

flogistica

per indicare un'erniazione

acuta tra C4-C6.

- Soltanto a

livello C6-C7 vi è un imbibizione del contrasto nel legamento longitudinale

posteriore e nella dura in modo quasi semi-conferenziale con focalità piuttosto

biforaminale e meno in sede centrale, a questo livello è quindi possibile un'esacerbazione

più recente." (Doc. 11)

Il Dr.

med. __________, FMH in neurochirurgia, il 6 settembre 2005, ha evidenziato che

l’assicurato soffre di importante esacerbazione di dolori cervicali in presenza

di gravi alterazioni degenerative preesistenti al 1995 (cfr. doc. 14).

Il 17

ottobre 2005 il Dr. med. __________, FMH in neurologia, ha sottolineato, da un

lato, che il paziente lamenta da più di dieci anni una forma di cervicalgia e

rachialgia, come scritto nei rapporti del Dr. med. __________. Dall’altro, che

non ha potuto trovare argomenti effettivi di una lesione radicolare o di una lesione

mielopatica (cfr. doc. 20)

Dal 5

ottobre al 2 novembre 2005 il ricorrente è rimasto degente presso la Clinica di

__________ di __________. Dal relativo rapporto di uscita emerge che

l’insorgente ha ammesso un minimo miglioramento della mobilità ma persiste la

sintomatologia neurologica e algica e una limitazione obiettiva della mobilità

di 2/3 in tutte le direzioni, con dolori ed iperpatia a livello della colonna

cervicale del cingolo scapolare (cfr. doc. 22).

Il Dr.

med. __________, FMH in neurologia, il 21 dicembre 2005, ha osservato:

"

(…)

All’esame neurologico il

P. riferisce una emisindrome sensitiva sin probabilmente funzionale legata alla

sindrome dolorosa, non vi sono altrimenti segni mielopatici né di compressione

radicolare agli arti superiori o inferiori. Considerato il risultato della RM

mi sembrano esclusi interventi chirurgici, nonostante il decorso prolungato

bisognerà insistere con misure conservative." (Doc. 24)

Dalla RM

della colonna cervicale del 1° febbraio 2006 è, poi, emerso che:

"

Rispetto all'esame precedente vi è un enhancement flogistico

proveniente dal disco C6-C7 con estensione retrosomatica C6 dal lato sinistro,

tuttavia un ernia più marcata rispetto all'indagine precedente in rilievo non è

stata evidenziata. Le Immagini sono però più degradate da artefatti sinotici.

Su le sequenze sagittali precedenti vi è sempre stata una focalità emiarle In

questa sede con una componente rostrale (18-9 se 2). Questa focalità erniaria

sembra infatti invariata. L'effetto compressivo meccanico ora è accentuato da

una reazione flogistica." (Doc. 26)

Il Dr.

med. __________, il 15 marzo 2006, ha diagnosticato:

" Sindrome

cervico-spondilogena in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali,

di uno stato dopo trauma distorsivo il 9.7.2005 con evidenza neuro-radiologica

di un reperto flogistico persistente all'altezza del segmento C6/C7.

Sindrome lombo-vertebrale/spondilogena in presenza di incipienti

alterazioni degenerative pluri-segmentali.

Emisindrome sensitiva sinistra senza reperti neurologici

suscettibili di correlare con delle lesioni radicolari, rispettivamente

mielopatiche." (doc. 27)

Per

quanto riguarda il rachide cervicale, il medico, tenuto conto del decorso del

reperto flogistico all’altezza del segmento C6/C7, non ha ritenuto essere

ancora stato raggiunto lo status quo ante ante vel sine. Al fine di monitorare

l’ulteriore decorso ha proposto di ripetere l’esame di RM nel mese di luglio

2006.

Il Dr. med. __________ ha altresì considerato ragionevole una capacità

lavorativa quale aiuto cuoco del 50% (cfr. doc. 27).

Il 27

giugno 2006 è stata eseguita un’ulteriore RM a livello cervicale.

Dal

relativo rapporto si evince che:

"

Deviazione scoliotica del rachide cervicale, con

iniziale discopatia ai livelli cervicali medio-inferiore ed importante

uncartrosi, soprattuto a destra all'altezza C6-C7 e C5 - C6 dove vi è un netto

restringimento foraminale ed è possibile una irritazione radicolare C6 e C7 a

destra. Iniziali segni di uncartrosi pure all'altezza C4-C5 a sinistra e C6-C7

a sinistra, con iniziale restringimento foraminale, senza comunque sicuri segni

di compressione radicolare a sinistra. Discrete protrusioni di dischi senza

comunque ernie focali. Non evidenti lesioni post-traumatiche fino all'altezza

di T3. Emangiomi vertebrali a destra all'altezza di C7 e piccolo emangioma pure

a sinistra all'altezza di T1, reperti senza significato clinico attuale."

(Doc. 33)

Il Dr.

med. __________, il 28 luglio 2006, dopo avere visionato il referto della RM

del giugno 2006, si è così espresso:

"

(…)

Le alterazioni flogistiche all'altezza del segmento C61C7,

riscontrate all'esame di risonanza magnetica della colonna cervicale

dell'1.2.2006, sono nel frattempo regredite non essendo più visibili al

controllo neuro-radiologico del 27.6.2006 dopo somministrazione di Gadolinio.

Tenuto conto del decorso documentato, più specificatamente della

regressione/scomparsa delle reazioni flogistiche segmentali, dell'assenza di

alterazioni strutturali acquisite riconducibili all'evento traumatico puntuale

del 9.7.2005, della presenza di importanti alterazioni degenerative pluri­segmentali

preesistenti non solo al rachide cervicale ma pure a quello lombare, ritengo

sussistere i presupposti dal punto di vista medico per considerare il

ripristino di uno status quo ante vel sine.

Per quanto attiene all'evento infortunistico del 9.7.2005, dal

punto di vista medico il signor RI 1 risulta essere nuovamente abile al lavoro

in misura completa al più presto a decorrere dal 27.6.2006, data dell'evidenza

della regressione del referto flogistico segmentale." (Doc.

35)

Il Dr.

med. __________, il 30 agosto 2006, ha indicato non trattarsi di un problema

neurologico (cfr. doc. 36).

2.14

In concreto

la valutazione del 28 luglio 2006 del Dr. med. __________, secondo cui a fare

tempo dal 27 giugno 2006, data dell’ultima RM effettuata alla colonna cervicale

dell’assicurato, è subentrato lo status quo ante vel sine (cfr.doc. 35), può

essere posta a fondamento del presente giudizio, senza che risulti necessario

procedere a ulteriori atti istruttori (cfr. consid. 2.11.).

L’apprezzamento

menzionato risponde, del resto, alle esigenze richieste dalla giurisprudenza

perché a un rapporto medico venga attribuito pieno valore probante. Il medico,

al corrente dello stato di salute dell’assicurato, in quanto, come esposto

precedentemente l’aveva visitato nel mese di febbraio 2006 (cfr. doc. 27), e

giova ribadirlo specialista in chirurgia ortopedica, ha esaminato e valutato la

nuova RM del giugno 2006 in modo approfondito.

Al

riguardo non va dimenticato che la risonanza magnetica è un esame diagnostico

che permette di ottenere immagini più dettagliate della colonna vertebrale

rispetto alle radiografie.

La RM del

giugno 2006 ha messo in luce un netto miglioramento delle condizioni della

colonna cervicale rispetto a quelle precedenti. Perfino lo stato di erniazione

è regredito.

Inoltre

l’assicurato era comunque portatore di alterazioni degenerative alla colonna

cervicale precedentemente all’infortunio del luglio 2005, come attestato il 6

settembre 2005 dal Dr. med. __________, interpellato dal medico curante

dell’insorgente Dr. med. __________ (cfr. doc. 14).

Il Dr.

med. __________, il 17 ottobre 2005, ha al riguardo sottolineato che:

"

(…)

Questo paziente che oggi

ha 45 anni soffre sicuramente già da più di 10 anni di una forma di cervicalgia

e brachialgia, come scritto nei rapporti del collega __________, per esempio

nel 1995 si parla di un'irritazione radicolare C7 a dx. nel 1998 il collega __________

conclude con una sintomatologia cervicobrachialgica irritativa, radicolare C6 e

C7 a dx senza deficit neurologici" (Doc. 20)

Infine il

ricorrente non ha in ogni caso apportato elementi in grado né di sovvertire, né

di perlomeno mettere in dubbio, la valutazione del Dr. med. __________.

L’assicurato,

nell’atto di ricorso (cfr. doc. I pag. 5), si appella poi alla giurisprudenza

secondo la quale in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta”

non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve

spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare

ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr.

DTF 117 V 359).

In

proposito è utile rilevare che in materia di lesioni al rachide cervicale

conseguenti a infortunio del tipo "colpo di frusta" senza prova di

deficit funzionale, l'esistenza di un rapporto di causalità naturale tra

l'infortunio e l'incapacità di lavoro o di guadagno deve essere ammessa, di

principio, in presenza del quadro clinico tipico riconosciuto in tale ambito,

caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vertigini,

disturbi della concentrazione e della memoria, nausee, affaticabilità, disturbi

della vista, irritabilità, labilità affettiva, depressione ecc.. Occorre

tuttavia che l'esistenza di un tale trauma cervicale come pure le sue

conseguenze siano debitamente attestate da indicazioni mediche attendibili (DTF

119.

V 340 consid. 2b/aa). Ciò significa che non basta dimostrare la presenza di

un trauma cervicale per ricondurre a quest'ultimo tutta una serie di disturbi,

peraltro rientranti nel quadro tipico di una simile lesione, senza avere

precedentemente accertato se i singoli disturbi siano o meno conseguenza del

trauma cervicale oppure eventualmente di una patologia preesistente (sentenza

del 2 settembre 2003 in re L., U 299/02, consid. 2.3; STF U 350/04 del 12

ottobre 2006, consid. 2.3.).

In casu la

giurisprudenza relativa al colpo di frusta non torna applicabile. In primo

luogo, non si è confrontati con una fattispecie in cui un assicurato non presenta

più sequele organiche oggettivabili. Ancora la RM del giugno 2006 ha

oggettivato delle problematiche che sono all’origine dei disturbi lamentati

dall’assicurato. Tuttavia essi, come visto, sono di origine extra-traumatica.

In

secondo luogo, l’assicurato ha lamentato principalmente dolori cervicali e alle

braccia, che possono prendere anche la testa (cfr. doc. 20, 22, 27). Soltanto

dopo il sinistro ha manifestato pure lievi capogiri (cfr. doc. 9).

L'assicurato

non ha dunque verosimilmente presentato il quadro tipico dei sintomi relativi

al trauma da accelerazione della colonna cervicale (cfr. STFA U 350/04 del 12

ottobre 2006, consid. 6.3.).

2.15

Per quanto

attiene agli eventuali disturbi psicologici menzionati nel ricorso (cfr. doc.

I), questa Corte constata che agli atti non figurano certificati medici

specialistici attestanti una patologia concernente l’aspetto

psichico/psicologico.

Il

patrocinatore stesso dell’assicurato ne indica solamente l’eventuale presenza

(cfr. doc. I).

Ne

discende che è legittimo già dubitare del fatto che l’insorgente accusi

realmente una tale problematica.

Ad ogni

modo, il TCA può esimersi dall’indagare più approfonditamente tale questione,

come pure la casualità naturale.

In

effetti anche nel caso in cui l’esistenza di tali disturbi e il nesso causale

naturale dovessero essere accertati, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe

comunque essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso

di causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati

nella DTF 115 V133 segg. (cfr. consid. 2.9.; STFA del 9 aprile 2003 nella causa

C., U 164/02, consid. 4.1).

Nell'esame

dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla

classificazione dell'infortunio occorso all’insorgente.

La

dinamica dell’incidente stradale in questione si evince, in particolare, dal

rapporto “informazioni complementari” della Polizia cantonale e dai verbali di

interrogatorio delle persone implicate (cfr. doc. 3).

L’autovettura

dell’assicurato e quella di un’altra persona che proveniva da sinistra si sono

scontrate al centro di un’intersezione. L’urto è avvenuto tra la parte

anteriore del veicolo del ricorrente e la fiancata destra dell’altra

automobile.

A causa

del sinistro appena descritto, RI 1 ha riportato un trauma distorsivo al

rachide cervicale, una distorsione cervicale con sviluppo di una sindrome

cervicale e lombo-sacrale (cfr. doc. 4., 13).

Alla luce

della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso

all’assicurato non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra

quelli gravi: si tratta di un infortunio di grado medio, al limite però della

categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.

Del

resto, il TFA ha valutato allo stesso modo l'incidente della circolazione

stradale in cui l’automobile guidata dall'assicurata, che transitava ad una

velocità dichiarata di 45/50 km/h, è entrata in collisione con una vettura

proveniente da destra. A seguito dell'urto, la prima vettura si è girata di 90°

a destra, terminando la propria corsa sul marciapiede, non senza avere urtato

di striscio un passante (cfr. STFA del 17 ottobre

2002.

nella causa C., U 371/01).

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.9.

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.9.4.).

In una

sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un

assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da

tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria

degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per

ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa

di tre fattori (cfr., per dei casi analoghi, la STFA del 6 dicembre 2004

nella causa S., U 158/04, consid. 2.4 e la STCA del 28 settembre 2001 nella

causa C., inc. n. 35.2000.20, consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio del

17.

ottobre 2002, U 371/01; per un caso in cui, trattandosi di un infortunio di

grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri, la Corte

federale non ha ritenuto sufficiente la presenza di due soli fattori di

rilievo, cfr. la STFA del 16 dicembre 2005 nella causa S., U 294/05).

Va

preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

D’altro

canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la

giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e

non il modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29

consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).

In

concreto, in considerazione del fatto che i disturbi lamentati dal ricorrente

al rachide lombare e cervicale, a distanza di circa 11, rispettivamente 12 mesi

dall’infortunio, non erano più in relazione di causalità naturale con il

sinistro del luglio 2005, l’unico fattore che potrebbe eventualmente entrare in

linea di conto è quello delle circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio (cfr. STCA

35.2006.65

dell’8 gennaio 2007, consid. 2.14.).

Tuttavia

questa Corte non può individuare nel modo in cui si è svolto l’infortunio in

questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una

particolare spettacolarità: in fondo, si è trattato di un "normale”

incidente della circolazione stradale.

A titolo

di confronto, il TFA non ne ha ammesso la presenza, trattandosi di un incidente

stradale in cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata uscì di

strada, salì su di una scarpata e si rovesciò. L’assicurata riportò un trauma

cerebrale e delle contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto

1996.

nella causa H., inedita).

In simili

condizioni, nell’ipotesi in cui l’assicurato presentasse effettivamente una

patologia psichica, conseguenza naturale dell’infortunio del luglio 2005,

occorrerebbe concludere che quest’ultimo evento non ha avuto, secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per

l’instaurazione dei disturbi psichici da lui presentati.

2.16

Parzialmente vincente

in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo

di fr. 200.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell’CO 1

(cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA).

Visto

l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di

ammissione al gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.4.; doc. I) relativa alla

parte per la quale l’insorgente è vincente in causa è divenuta priva di oggetto

(cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02;

STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella

causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S

contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e

TCA, U 18/97).

2.17

Per la parte

del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere posto al

beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni

(cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L'art. 3

della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente, prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

J.P.H., pag. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima

di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la

persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere

alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

Secondo

il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non

pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.18

Per valutare

se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza

federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13

p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

Dalle carte processuali si

evince che l’insorgente è coniugato ed è padre di tre figli, __________

nato il 30 novembre 1982, __________ nata il 21 dicembre 1987 e __________ nato

l’8 agosto 1989 (cfr. doc. III1).

__________

si è sposato il 21 aprile 2007 e da quella data vive con la moglie (cfr. doc.

XII; XIII).

__________

e __________, invece, abitano con i loro genitori (cfr. doc. XIII).

Nei

confronti di __________, essendo ormai maggiorenni, non esiste più alcun

obbligo di mantenimento da parte dei genitori (cfr. art. 277 CCS).

Il reddito

della famiglia dell’assicurato è costituito dello stipendio conseguito dalla

moglie del ricorrente di fr. 3’594.-- netti mensili (cfr. doc. III2).

Con un

reddito di circa fr. 3'594.-- l’assicurato deve far fronte a fr. 2'050.-- quale

importo base mensile per se stesso, la moglie e il figlio __________, stabilito

per il calcolo del minimo esistenziale LEF.

Tale

ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° gennaio 2001).

Bisogna

poi computare il canone di locazione di fr. 1’200.-- al mese (cfr. doc. III3).

Vanno

altresì aggiunti il premio afferente all'assicurazione contro le malattie dei

coniugi RI 1 e del figlio __________, che per il 2007, ammonta a circa fr. 716.--

mensili (cfr. doc. XIX1, XIX2, XIX4).

Si

ottiene, quindi, un onere globale di fr. 3'966.--.

L’insorgente,

che non dispone di sostanza mobiliare e/o immobiliare (cfr. doc. III1), presenta,

pertanto, un disavanzo mensile pari a fr. 372.--.

Inoltre

va tenuto conto del fatto che all’importo di base di fr. 2’050.--, determinato

in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr.

307.

--/512.--, conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza del 20

settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il ricorrente deve essere ritenuto

indigente.

Di

conseguenza l'indigenza del ricorrente deve essere ammessa, a prescindere dalla

circostanza che dalla figlia __________, la quale svolge uno stage retribuito, si

potrebbe esigere che partecipi al pagamento delle spese correnti dell’economia

domestica (cfr. art. 323 cpv. 2 CC). In effetti la stessa realizza comunque un

reddito mensile di soli fr. 1'065.-- lordi (cfr. doc. XIII).

Va,

altresì, considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l’avv. RA

1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano

palesemente destituite di esito favorevole.

Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U.

Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

2.19

Il ricorrente

ha pure postulato l’assistenza giudiziaria per la procedura di opposizione,

contestando il relativo diniego della CO 1 (cfr. doc. I).

L'art. 37

LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti

all'assicuratore, prevede:

"

La parte può farsi

rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella

misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che

il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la

procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono,

il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

Qualora

dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue

conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia

priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

In una

sentenza del 15 marzo 2005 nella causa Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe

und Arbeit Baselland c./ F, C 254/04, l’Alta Corte ha precisato:

"

(…)

2.2

Zu ergänzen ist, dass hinsichtlich der

sachlichen Gebotenheit der unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im

Einspracheverfahren die Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der

anwendbaren Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen

Verfahrens zu berücksichtigen sind. Dabei fallen neben der Komplexität der

Rechtsfragen und der Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person

des Betroffenen liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im

Verfahren zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S.

495).

Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist (BGE 130 I 182 Erw.

2.2

mit Hinweisen), und wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter,

Fürsorger oder andere Fach-und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in

Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163 f. Erw.

2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein dadurch

ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren von der Offizialmaxime

oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde also gehalten ist,

an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes mitzuwirken (BGE 130 I

183.

f. Erw. 3.2 und 3.3 mit Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es

jedoch, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung

sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw.

4b; AHI 2000 S. 164 Erw. 2b; erwähnte Urteil H. und R. je Erw. 2.2)." (STFA

succitata)

In una sentenza del 3

dicembre 2004 della Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del

Tribunale amministrativo del Cantone Lucerna, pubblicata in Plädoyer 1/05 pag.

70-71, è stato poi rilevato che il gratuito patrocinio nella procedura di

opposizione, di principio, risulta essere necessario, purché siano adempiute le

ulteriori condizioni, ossia l’indigenza e l’esistenza di possibilità di

successo.

Nel caso di specie,

nonostante fosse stata impugnata una decisione su opposizione, il criterio

della necessità dell’assistenza giudiziaria è comunque stato esaminato,

giungendo alla conclusione che effettivamente la vertenza, relativa a un

rifiuto di versare indennità di disoccupazione a un’assicurata, che per

adempiere tutti i requisiti del diritto alle prestazioni doveva far valere in

giustizia la propria uscita da una Sagl, era complessa dal profilo dei fatti e

del diritto.

Per un

caso di gratuito patrocinio in sede di opposizione deciso da questa Corte cfr.

RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

In casu

la richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di opposizione deve essere

accolta, dato che sono adempiute le relative condizioni.

Al

riguardo va osservato che la LPGA ha introdotto il principio secondo cui

l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10

cpv. 1 OPGA).

Pertanto

all'assicurato occorreva un aiuto anche al fine di motivare l'atto di

opposizione.

Di

conseguenza il patrocinio da parte dell'avv. RA 1 era necessario.

L’insorgente

era poi indigente anche durante la procedura di opposizione del 2006.

In

effetti il disavanzo mensile, precedentemente al conteggio del supplemento del

minimo di esistenza del 15-25% e tenuto conto del sussidio dell’assicurazione

malattia che, differentemente dal 2007, nel 2006 è stato erogato (cfr. doc.

XIX5), ammontava a fr. 130.-- al mese (fr. 3'724.-- di spese – fr. 3'594.-- di

reddito).

L'opposizione

dell’insorgente non era infine sprovvista di possibilità di successo.

In simili

condizioni il gratuito patrocinio deve essere concesso al ricorrente pure per

la procedura di opposizione.

Relativamente

alla parte dell'opposizione che avrebbe dovuto essere accolta, riconoscendo il

nesso causale tra i disturbi lombari e il sinistro del luglio 2005 fino al 1°

giugno 2006, va osservato l'art. 52 cpv. 3 LPGA enuncia che di regola nella

procedura di opposizione non sono accordate ripetibili. Tuttavia, quando in

questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso

di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. DTF 130 V

570;U. Kieser, op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art. 37 n. 23).

Nella

fattispecie, quindi, essendo adempiuti i presupposti per beneficiare del gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione, all'assicurato vanno accordate anche

le ripetibili per la parte dell'opposizione che avrebbe dovuto essere accolta.

L'incarto

va rinviato all'assicuratore LAINF resistente affinché stabilisca sulla

questione delle ripetibili in sede di opposizione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 22 agosto 2006 è riformata nel senso che il nesso

di causalità naturale e adeguato tra l’infortunio del 9 luglio 2005 e i

disturbi al rachide lombare va riconosciuto fino al 1° giugno 2006.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 200.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva

di oggetto, è accolta.

4. La domanda

di gratuito patrocinio concernente la procedura di opposizione è accolta.

L'amministrazione

statuirà sulla questione delle ripetibili parziali relative alla procedura di

opposizione tenuto conto dell'esito del presente procedimento.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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