35.2006.87
Trauma da schiacciamento mano sinistra e dito medio. Menomazione meno importante di un'amputazione a livello di articolazione falangeale prossimale (indennizzata con IMI del 5%), visto che in casu cap
14 marzo 2007Italiano27 min
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Numero d'incarto:
35.2006.87
Data decisione, Autorità:
14.03.2007, TCA
Titolo:
Trauma da schiacciamento mano sinistra e dito medio. Menomazione meno importante di un'amputazione a livello di articolazione falangeale prossimale (indennizzata con IMI del 5%), visto che in casu capacità prensile non é interamente compromessa. Negato diritto a IMI.
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 25 LAINF
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.87
mm/ll
Lugano
14 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 agosto
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 3
giugno 2003, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1,
ha inserito la mano sinistra sotto una pressa in funzione riportando, secondo
il referto operatorio 3 giugno 2003 del dott. __________, un trauma da
schiacciamento della mano sinistra e del dito medio (doc. 6).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha versato regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, esperiti i necessari accertamenti, l’CO 1, con decisione
formale del 13 marzo 2006, ha negato all’assicurato il diritto a un’indennità
per menomazione all’integrità (doc. 174).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 179
e 181), l’assicuratore LAINF, in data 21 agosto 2006, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 189).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 22 novembre 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA
1, ha chiesto che l’Istituto assicuratore venga condannato a riconoscergli
un’IMI del 7.5%, argomentando in particolare che:
"
(…)
1. Purtroppo nel caso di specie l'assicurato della CO 1 è stato
visionato dal medico dipendente da quest'ultima, il dr. __________, il quale
invero ha avuto un comportamento che gli atti rilevano essere stato quantomeno
improvvido.
Come sempre accade
il medico osteggia in modo chiaro ed evidente le persone che gli vengono
sottoposte, rendendo referti palesemente di parte. Nel caso di specie poi,
tanto è l'astio che il menzionato medico ha dimostrato nei confronti del signor
RI 1, che, se si fosse stato alle invenzioni prognostiche del medesimo,
quest'ultimo starebbe ancora con il suo bel dito e probabilmente una bella
rendita sul groppone sia dell'assicurato perché sai che te ne fai di una
rendita del 30%; sia della CO 1, poiché comunque avrebbe dovuto pagarla). A
tale proposito si rinvia alla documentazione agli atti, che è assolutamente
illuminante dell'agire del consulente in parola.
Invero, giacché
sarebbe buona cosa che qualcuno glielo dica e non continui a far ciò che ne ha
voglia lui, anche lui potrebbe incorrere nella responsabilità medica, anche lui
è tenuto a non violare le regole dell'arte.
Soprattutto, lo si tenga presente, allorquando si impunta su prognosi che è
meglio non commentare.
Purtroppo così come
lui dimostra un perfetto astio e prevenzione contro tutti gli assicurati, non
pretendere che chi ha a che fare con lui si comporti in maniera diversa.
Va da sé che si
hanno sufficienti motivi, e la documentazione agli atti lo dimostra in termini
incontrovertibili (proprio in questo caso) che questo medico, per parte nostra
non è credibile.
Pertanto, per quanto
ci riguarda, i suoi atti medici non possono beneficiare in alcun modo della
presunzione di indipendenza, che soggiace in termini patenti ed evidenti ai
referti resi dalla CO 1.
2. Va detto che nel caso di specie il rapporto reso dal dr. __________,
già fiduciario della CO 1, è a priori estremamente più convincente di quello
reso dal medico-CO 1.
La circostanza
assurda della decisione in parola è che, nell'unico intendimento di difendere
il proprio dipendente, vorrebbe affermare che senza l'ultimo intervento la
situazione sarebbe rimasta la medesima a quella poi valutata. Senonché prima di
quest'ultimo intervento, come risulta chiaramente agli atti la persona era
almeno parzialmente inabile al lavoro, poi non più. Non si raccontino pertanto
storie che non stanno nè in cielo nè in terra e si prenda atto che, grazie al
fatto che non sono state seguite le indicazioni del medico della CO 1,
fortunatamente il signor RI 1 ha potuto riprendere la propria attività
lavorativa. Comunque ciò che ha trascorso, grazie al medico di cui si tratta,
lo sa il leso in prima persona ed anche il sottoscritto. Ma andiamo avanti e
facciamo finta di nulla.
3. Per quanto ne è delle argomentazioni è assolutamente
improponibile asserire che senza l'operazione la situazione non si sarebbe
modificata. Il dr. __________ ha reso un rapporto che dev'essere senz'altro
ritenuto a scapito di quello della CO 1, di alcuna pertinenza e di nulla
credibilità. (…)"
(I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato, in due occasioni, il dott. __________, il
quale è stato invitato a fornire precisazioni in merito alla valutazione della
menomazione all’integrità da lui espressa (cfr. V e X).
Le sue
risposte datano, rispettivamente, del 24 gennaio (VI) e del 20 febbraio 2007
(XI).
Alle
parti è stato concesso di prendere posizione in merito (VIII, IX e XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si
applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto
il 3 giugno 2003 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo
2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
Fatti
I
presupposti materiali per stabilire l’eventuale diritto all’indennità per
menomazione all’integrità, si determinano in ogni caso secondo il diritto
svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio
2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del
Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un
infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato
competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova
l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione
competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se
l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene,
l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i
del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è
l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad
esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed
essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13
n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U
76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; nonché STCA del 12
aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).
Donde
l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore
convenuto era legittimato a negare all’assicurato il diritto all’IMI oppure no.
2.4. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti
medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il
diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 121).
2.6. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.7. L'INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.8. Nel caso di
specie, l’assicuratore LAINF convenuto, fatto proprio il parere del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia, ha negato al ricorrente il diritto all’IMI (cfr. doc.
174).
Questo,
in effetti, l’apprezzamento che il fiduciario dell’CO 1 ha espresso in
occasione della visita medica di chiusura dell’8 marzo 2005:
"
REFERTO
L’assicurato è portatore dei seguenti postumi
infortunistici durevoli, ma non importanti ai sensi dell’OAINF.
Stato dopo schiacciamento del III° dito della
mano adominante a sinistra con lussazione /frattura esposta dell’AMF nonché
della falange prossimale, avulsione del flessore superficiale, della placca
volare dell’AIFP, lesione capsulare e contusione dell’estensore nonché del
fascicolo neuro-vascolare. Vari interventi ricostruttivi (stabilizzazione
mediante mezzi d’osteosintesi) plastica di spongiosa, per finire impianto di
protesi metacarpo-falangea.
Rimanente subanchilosi all’AIFP e AIFD, errore di
rotazione ulnare alla MF nella misura di 25°; residuale distanza dito-palmo:
5cm.
Nessun residuo
neuro-vascolare, ottimo recupero del tenore calcico.
Forza bruta 30 kgp senza tener conto del
destrismo dell’assicurato.
Assenza di segni distrofici sia a livello
tegumentale sia della struttura ossea.
VALUTAZIONE
Meno del 5%
ARGOMENTAZIONE
Tabella 3.3, tabula 9 del Volume indennità alla
menomazione dell’integrità della Suva, edizione 2000: amputazione totale
di tutta la falange distale e media del dito medio,
anche della mano dominante: 5%.
Tabella 5.2 dello stesso volume: artrosi
digitale, anche di grave entità: 0%
Endoprotesi digitale (MF inclusa) 0%.
Impianto di endoprotesi con esito funzionale
negativo: 0%.
Nel caso concreto, la somma di tutte le
limitazioni del dito medio recuperato, risp. conservate sono nettamente superiori
ad un risultato, ottenibile con un’amputazione completa di almeno 2
falangi del III° dito.
Per la migliore illustrazione si rinvia anche alla
fotodocumentazione dettagliata."
(doc. 167)
Nell’ambito
della procedura di opposizione, è stato prodotto un rapporto, datato 23 maggio
2006, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, per il quale,
senza tenere conto della situazione corretta dalla protesi impiantata a livello
dell’articolazione metacarpo-falangeale, l’assicurato ha diritto ad un’IMI di
un'entità compresa tra il 5% (minimo) e il 7.5% (massimo), sulla base degli
argomenti seguenti:
"
(…)
Con sentenza del 4.9.2001 (U 40/01), confermata
il 4.9.2003 (U 313/02), la prima camera del Tribunale Federale delle
Assicurazioni ha chiaramente determinato che, nel caso di una protesi,
l'indennità per menomazione all'integrità deve venir quantificata sulla base
dello stato precedente l'intervento e non in considerazione del risultato
funzionale di ques'ultimo.
Nel caso specifico del signor RI 1, gli atti a
mia disposizione fanno stato di una sub-anchilosi all'altezza dell'articolazione
metacarpo-falangeale del III dito della mano sinistra (0-10-30°), nonché a
livello inerfalangeo (movimento residuale limitato a 5°, al punto da indurre i
medici della Clinica Universitaria Ortopedica __________ di __________ a
proporre l'amputazione del dito.
Con riferimento alla tebella 3 estratto LAINF
edizione Suva 2000, la perdita funzionale completa (in equivalenza a
un'amputazione) dell'articolazione metacarpo-falangeale del III dito da diritto
al versamento di un'indennità per menomazione all'integrità del 6%.
Un'amputazione del III dito, come preconizzato
dagli specialistici della Clinica __________, comporterebbe per contro il
riconoscimento di un indennizzo del 7,5% (vedi tabella 3 estratto LAINF
edizione Suva 2000) in considerazione del livello dell'amputazione in sede
metacarpale. Questo con l'intento di limitare la riduzione funzionale della
mano.
L'escursione di una ventina di gradi
dell'articolazione metacarpo-falangeale prima dell'intervento, corrisponde de
facto a una perdita funzionale dell'80%, aggravata inoltre da una posizione
poco favorevole in estensione.
Al deficit funzionale dell'articolazione
metacarpo-falangeale si aggiunge inoltre pure l'anchilosi dell'articolazione
interfalangeale prossimale.
Complessivamente, l'entità dei postumi
infortunistici indennizzabili prima dell'impianto della protesi
metacarpo-falangeale l'8.6.2004 può quindi venir quantificata in un ordine di
grandezza minimo del 5%, massimo per contro del 7,5%, secondo l'opzione
terapeutica ventilata dagli specialisti della Clinica __________ di __________.
(…) "
(doc.
182)
L’apprezzamento
dello specialista privatamente consultato dall’insorgente, è stato criticamente
commentato, nell’ordine, dal dott. __________ e dal dott. __________.
Questo il
tenore del rapporto che il medico __________ ha allestito in data 8 giugno
2006:
"
(…)
Il medico che ha stilato il suo rapporto per conto
dell'avv. RA 1 il 23.5.2006, prima di tutto motiva la sua ipotetica menomazione
dell'integrità fino a 7,5% con l'amputazione ventilata del III° dito,
rispettivamente asportazione a livello metacarpale, senza tener conto
che non si sarebbe trattato semplicemente di un'amputazione, ma trasferimento
del II° raggio, procedura da parte della CO 1 in ogni caso non acconsentita,
finché l'assicurato sotto influsso nicotinico.
A parte questo, un tale procedere
Considerandi
dall'assicurato, non ha mai trovato il suo consenso e non sarebbe
nemmeno stato un tipo d'intervento esigibile da parte della CO 1.
Lo scopo finale, cioè l'indicizzazione non viene
neppure menzionato da parte del medico consultato privatamente da parte del
signor RI 1. Sottacendo questo aspetto, il dott. __________ può sostenere
tranquillamente che la nozione di tabagismo non rappresenta nessuna
contro-indicazione per l'amputazione del dito o l'artro-plastica!
Non sappiamo, se il medico consultato direbbe lo
stesso per l'intero trapianto del II° raggio.
Il secondo argomento del dott. __________ è la
valutazione della protesi, come se fosse considerato lo stato antecedente.
Anche tenendo conto di una tale situazione, prima
dell'artro-plastica abbiamo misurato un raggio di mobilità all'articolazione MF
di 20°, ciò che assieme alle correzioni successive eseguite a livello AIFP e
AIFD ugualmente non permette di arrivare ad una menomazione
dell'integrità almeno nella misura del 5%.
Tant'è vero che l'assicurato anche senza
artro-plastica e senza tenolisi successiva, ha ripreso il lavoro nella misura
del 100%.
Il dott. __________ purtroppo nella sua
argomentazione non è entrato in merito alla nostra argomentazione
dettagliata della valutazione della menomazione all'integrità, del 8.3.2005.
Segnatamente non ha tenuto conto che a mente
della tabella 5.2 del Volume indennità alla menomazione dell'integrità della
Suva, edizione 2000, pure astraendo dall'impianto di una protesi (di per sé
valutato come 0% di IMI), risulta anche assumendo lo stato precedente,
rispettivamente uno stato senza protesi (come resezione completa di
un'articolazione digitale o di un'artrodesi), sempre con lo 0%.
Determinante
comunque per valutare la presenza di un danno fisico importante (ai sensi
dell'OAINF) o meno, è trarre la somma di tutte le funzioni del dito
medio ricuperate, risp. conservate rispetto all'amputazione completa
di almeno 2 falangi del III° dito.
Effettivamente sotto il referto abbiamo
specificato che non esiste nessun residuo neuro-vascolare, nessuna instabilità,
un ottimo ricupero del tenore calcico, una forza bruta della mano interessata
di 30 kgp, senza tener conto del destrismo dell'assicurato.
E' pure importante l'assenza di segni distrofici
sia a livello tegumentale sia della struttura ossea.
La funzione complessiva di tutte le funzioni del
III° dito conservate sono nettamente superiori all'amputazione completa
delle due falangi distali dello stesso dito, per cui abbiamo rinviato
esplicitamente anche alla fotodocumentazione funzionale dettagliata,
parte integrale della valutazione "IMI".
Di tutti questi fattori purtroppo il dott. __________
non tiene conto nel suo apprezzamento, a parte il fatto che la subanchilosi
iniziale si è presentata in flessione e non è "aggravata da una
posizione poco favorevole in estensione"!"
(doc.
184)
Da parte
sua, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, attivo presso la __________
di __________, ha espresso la valutazione seguente:
"
(…)
Nach einer schweren, offenen Luxationstrümmerfraktur am Grundgelenk des
linken Mittelfingers wurde
schliesslich wegen sehr schlechter Funktion eine Swanson-Gelenkprothese
eingesetzt, dies mit durchschlagendem Erfolg: Der Patient kann nun mit dieser
Prothese im vorher praktisch steifen Grundgelenk 75° biegen und voll strecken!
Somit besteht eigentlich am Ort der seinerzeitigen
schweren Unfallverletzung eine
nahezu perfekte Wiederherstellung der Funktion. Schlechter
hingegen ist die Funktion des proximalen und auch des distalen
Interphalangealgelenkes. Hier besteht am PIP ein Streckausfall von 65°, die
Beugung geht noch bis 75° und am DIP besteht ein Streckausfall von 100 und die
Beugung geht bis 35°. Mit diesen Funktionen (nahezu perfekt am Grundgelenk,
eingeschränkt am Mittel- und Endgelenk) erreicht der Patient eine Sperrdistanz
von 5 cm bei der Beugung der Langfinger. Dies ist natürlich nicht optimal, aber
auch nicht schlecht. Auf jeden Fall ist der Patient besser dran, als wenn er
die zwei distalen Glieder des Mittelfingers oder sogar den ganzen Finger
verloren hätte, denn dann bestünde ja wegen Verlusts des Fingers bzw. von zwei
Gliedern eine völlige Gebrauchsunfä-
higkeit. Die aktuell gemessenen Funktionen
entsprechen ganz klar nicht einer völligen Gebrauchsunfähigkeit. Oder
mit anderen Worten, der Patient ist mit diesem Finger, auch mit dessen
eingeschränkten Funktionen, besser dran, als ohne den Finger. Damit ist auch
klar geworden, dass bei nicht vorhandener völliger Gebrauchsunfähigkeit der
Integritätsschaden die Mindesthöhe von 5% nicht erreicht, denn die
Gebrauchsfähigkeit des Fingers ist nicht vollständig, sondern um die Hälfte,
höchstens ca. 2/3 vermindert. Damit ist gemäss Anhang 3 die Bedingung für die
Erheblichkeitsgrenze von 5% nicht erreicht. Dies geht eigentlich auch aus der
Tabelle 5, Integritätsschaden bei Arthrosen in den Mitteilungen der
Medizinischen Abteilung Nr. 57 vom November 1984 der Suva hervor, wonach weder
eine schwere Arthrose in einem Fingergelenk noch die Gelenkresektion oder
Arthrodese noch die Endoprothesen-Versorgung die Erheblichkeitsgrenze von 5%
erreicht."
(doc.
188)
In corso
di causa, questo Tribunale si è rivolto al dott. __________ nei seguenti
termini:
"
(…)
Faccio riferimento al suo referto del 17 agosto
2006.
Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a
spiegarmi in che modo lei ha tenuto conto della giurisprudenza federale secondo
cui nell’apprezzamento della menomazione all’integrità occorre considerare lo
stato non corretto dalla protesi (cfr. RAMI 2001 U 445, p. 555, in seguito
più volte confermata).
Nel caso in cui non ne avesse tenuto conto,
voglia procedere a una nuova valutazione del diritto all’IMI. (…).”
(V)
Questa la
risposta che il medico di fiducia dell’CO 1 ha fornito al TCA il 24 gennaio
2007:
"
(…)
Ich habe mich bei meiner Schätzung tatsächlich
nicht offiziell an die neue Bundesgerichtspraxis gehalten, da diese aus
medizinischer Sicht nicht logisch und somit unhaltbar ist.
Auf der anderen Seite spielt dies in diesem
speziellen Fall hier gar keine Rolle, denn - wie ich erwähnte - besteht keine
völlige Gebrauchsunfähigkeit dieses Mittelfingers; es liegt hier auch keine
schwere Arthrose, Gelenkresektion oder Arthrodese vor. Indessen war der Finger
vor der Prothesenimplantation im Grundgelenk steif, nach der
Prothesenimplantation ist er ja nun wieder beweglich. Betrachten wir somit eine
funktionelle Einsteifung des Mittelfingers im Grundgelenk, dann entspricht dies
in etwa dem Zustand einer schweren Arthrose oder auch Arthrodese (in diesem
speziellen Fall zwar nicht ärztlich herbeigeführt, sondern durch den Verlauf
entstan-den). Wie ich in meiner Beurteilung vom 17.8.2006 schon festhielt,
entspricht auch diese Situation nicht der Erheblichkeitsgrenze von 5%, denn in
der Tabelle 5 Integritätsschaden bei Arthrosen in den Mitteilungen der
medizinischen Abteilung Nr. 57 vom November 1984 der Suva ist ersichtlich, dass
der Integritätsschaden bei Fingergelenkarthrose und schwerer Arthrose wie auch
Gelenkresektion oder Arthrodese 0% beträgt. (Rein theoretisch, gemeint ist
natürlich, die Erheblichkeitsgrenze von 5% werde nicht erreicht; der
Integritätsschaden bei einem steifen Fingergrundgelenk dürfte theoretisch bei
2,5 bis 3% liegen.)
Somit ist es in diesem Falle auch unter Anwendung
der neuen bundesgerichtlichen Schätzungspraxis so, dass die
Erheblichkeitsgrenze für eine Integritätsentschädigung nicht erreicht wird, selbst unter der Annahme, dass der Finger halt ohne
Prothesenimplantation im Grundgelenk steif geblieben wäre."
(VI)
In data
15.
febbraio 2007, questa Corte ha ripreso contatto con il dott. __________,
il quale è stato invitato a esaminare se, tenuto conto che “… anche
le articolazioni interfalangeali prossimale e distale del III. dito
[oltre a quella metacarpo-falangeale, n.d.r.] presentano una funzione
limitata (cfr. suo referto del 17.8.2006, p. 2: “Schlechter hingegen ist die
Funktion …”)”, potrebbe essere considerata raggiunta la soglia minima
d’importanza del 5% (cfr. XI).
Con
referto datato 20 febbraio 2007, il dott. __________ ha confermato che,
nonostante il danno globale che interessa il III. raggio della mano
sinistra, quest’ultimo ha conservato una certa mobilità, specialmente nella
flessione, di modo che non si può parlare di un dito completamente
inutilizzabile:
"
(…)
Ein Finger, der lediglich im Grundgelenk
eingesteift ist, jedoch noch Beweglichkeiten im proximalen und distalen
Interphalangealgelenk aufweist, ist in diesem Sinne nicht völlig gebrauchsunfähig,
es besteht eine teilweise Gebrauchsunfähigkeit. Diese
gilt es deshalb genau zu analysieren.
Im PIP (proximales Interphalangealgelenk) hat der
Patient zwar einen Streckausfall von 65°, kann jedoch noch bis 75° beugen, also
nahe an den rechten Winkel heran. Am DIP (distales Interphalangealgelenk) ist die Situation etwas
besser. Hier besteht ein Streckausfall von nur 10° und die Beugung geht bis
35°. Mit diesen Funktionen kann der Patient, wie ich am 17.8.2006 schon
darlegte, bis zu einer Sperrdistanz von 5 cm biegen, was immerhin eine gewisse
Hakenfunktion des Mittelfingers erlaubt. Wären die Interphalangealgelenke
(PIP+DIP) ebenfalls eingesteift, wäre der Finger geradeaus steif und damit wäre
überhaupt keine Funktion möglich, dies würde also der vollständigen
Gebrauchsunfähigkeit entsprechen. Bei einem Finger, wo PIP und DIP noch funktionieren,
wenn auch nicht vollständig, kann deshalb nicht von einer vollständigen
Gebrauchsunfähigkeit des Fingers gesprochen werden. Zwar erscheint der
Streckausfall von 65° im PIP beträchtlich, dies ist funktionell jedoch zum
Glück nicht relevant, da die Hände des Menschen primär zum Greifen geschaffen
sind, was hauptsächlich eine gute Flexion (= Beugung) verlangt und die Beugung
ist bis 75° im PIP recht gut, bis 35° im DIP ebenso. Wäre es umgekehrt, die
Beugung wesentlich eingeschränkt und dafür die Streckung voll, dann käme man
tatsächlich in den Bereich der vollständigen Gebrauchsunfähigkeit des ganzen
Fingers. Solche Situationen gibt es, zum Glück allerdings selten, hauptsächlich
bei massiven Verletzungen der Beugesehnen, die auch operativ nicht mehr vollständig
restauriert werden konnten. Bei Herrn RI 1 ist keine solche Situation
vorhanden, die Beugesehnen waren nicht verletzt, die Einschränkung der
Streckfähigkeit in den beiden genannten Gelenken entstand aufgrund der
eingeschränkten Funktion im Grundgelenk als konsekutive Folge.
Zusammenfassend besteht also bei diesem Finger,
auch in Betrachtung der Situation an allen drei Gelenken, keine vollständige
Gebrauchsunfähigkeit im Sinn von Anhang 3 UVV, so dass die
Integritätsschadenschwelle oder die Erheblichkeitsgrenze von 5 % nicht erreicht
wird."
(XI)
2.9
Chiamata a pronunciarsi,
questa Corte ritiene che la
valutazione espressa dai medici consultati dall’CO 1, dottori __________ (doc. 167 e 184) e __________ (doc. 188), quest’ultimo ancora interpellato
dal TCA pendente causa (VI e XI), per i quali la menomazione che interessa il dito indice
della mano sinistra di RI 1 non è sufficientemente importante per fondare un
diritto all’IMI, possa validamente servire da base al giudizio che essa è
chiamata a rendere.
In
proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Il TCA
rileva innanzitutto che, a livello dell’articolazione metacarpo-falangeale del
III. dito, l’8 giugno 2004 è stata impiantata una protesi Swanson (cfr. doc.
77), ciò che ha comportato un miglioramento nella funzionalità dell’articolazione
di base (cfr. doc. 188, p. 1: “Nach einer schweren, offenen
Luxationstrümmerfraktur am Grundgelenk des linken Mittelfingers wurde
schliesslich wegen sehr schlechter Funktion eine Swanson-Gelenkprothese
eingesetzt, dies mit durchschlagendem Erfolg: Der Patient kann nun mit
dieser Protese im vorher praktisch steifen Grundgelenk 75° biegen und voll
strecken!” – il corsivo è del redattore).
Occorre comunque fare
astrazione dagli effetti positivi della endoprotesi impiantata
all’assicurato.
In
effetti, secondo il TFA, per valutare la menomazione all’integrità, deve essere
considerato lo stato non corretto dalla endoprotesi in questione (cfr.
RAMI 2001 U 445, p. 555ss., 2003 U 496, p. 403ss. e 2005 U 562, p. 435ss.; per
una critica a questa giurisprudenza, cfr. Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 103).
D’altro
canto, questa Corte non ignora che, secondo il dott. __________ (cfr. doc.
182), la menomazione di cui soffre il ricorrente corrisponde al minimo,
a un’amputazione a livello dell’articolazione falangeale prossimale
(indennizzata con un’indennità del 5% secondo la Tabella 3, tabula 42b) e al
massimo, a un’amputazione del dito medio a livello metacarpale
(indennizzata con un’indennità del 7.5% secondo la medesima Tabella e tabula).
In
proposito, va tuttavia considerato che l’amputazione del dito medio, anche solo
a livello dell’articolazione falangeale prossimale (corrispondente alla perdita
delle prime due falangi), comporta in pratica un’impossibilità totale di
utilizzare il medesimo.
Nella
concreta evenienza, per contro - così come ha pertinentemente osservato il
dott. __________ nel suo rapporto del 20 febbraio 2007 -, l’assicurato non
presenta un dito medio completamente inutilizzabile, nel senso che, avendo in
parte conservato la flessione (fino a 75° l’articolazione prossimale, fino a
35° quella distale, con una distanza dito-palmo della mano di 5 cm), la
capacità prensile non è del tutto compromessa, come lo sarebbe qualora le
articolazioni interfalangeali fossero anchilosate (cfr. XI: “Mit diesen
Funktionen kann der Patient, wie ich am 17.8.2006 schon darlegte, bis zu einer
Sperrdistanz von 5 cm biegen, was immerhin eine gewisse Hakenfunktion des
Mittelfingers erlaubt. (…). Bei einem Finger, wo PIP
und DIP noch funktionieren, wenn auch nicht vollständig, kann deshalb nicht von
einer vollständigen Gebrauchsunfähigkeit des Fingers gesprochen werde.“ –
il corsivo é del redattore).
Sempre
nell’ottica di valutare l’importanza della menomazione di cui soffre
l’insorgente attraverso un suo confronto con altre menomazioni regolate
nell’elenco di cui all'Allegato 3 dell'OAINF, rispettivamente,
nelle Tabelle elaborate dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI
(cfr., in proposito, Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berna 1984,
p. 52), questo Tribunale constata che, secondo la Tabella 5, per un’artrosi
grave che interessa le articolazioni delle dita, rispettivamente, per la loro
artrodesi (= blocco completo dell’articolazione), non è prevista alcuna
indennità.
Alla luce di quanto
precede, occorre concludere che la menomazione di cui RI 1 è portatore al dito medio della mano
sinistra, è meno rilevante rispetto a quella che comporterebbe la sua
amputazione a livello dell’articolazione interfalangeale prossimale
(indennizzata con un 5%).
Di conseguenza la
decisione su opposizione del 21 agosto 2006 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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