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Decisione

35.2006.87

Trauma da schiacciamento mano sinistra e dito medio. Menomazione meno importante di un'amputazione a livello di articolazione falangeale prossimale (indennizzata con IMI del 5%), visto che in casu cap

14 marzo 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti materiali per stabilire l’eventuale diritto all’indennità per

menomazione all’integrità, si determinano in ogni caso secondo il diritto

svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del

Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un

infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato

competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova

l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione

competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se

l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Orbene,

l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i

del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è

l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad

esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed

essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13

n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U

76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; nonché STCA del 12

aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).

Donde

l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

2.3. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore

convenuto era legittimato a negare all’assicurato il diritto all’IMI oppure no.

2.4. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5. L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti

medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il

diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 121).

2.6. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.7. L'INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.8. Nel caso di

specie, l’assicuratore LAINF convenuto, fatto proprio il parere del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia, ha negato al ricorrente il diritto all’IMI (cfr. doc.

174).

Questo,

in effetti, l’apprezzamento che il fiduciario dell’CO 1 ha espresso in

occasione della visita medica di chiusura dell’8 marzo 2005:

"

REFERTO

L’assicurato è portatore dei seguenti postumi

infortunistici durevoli, ma non importanti ai sensi dell’OAINF.

Stato dopo schiacciamento del III° dito della

mano adominante a sinistra con lussazione /frattura esposta dell’AMF nonché

della falange prossimale, avulsione del flessore superficiale, della placca

volare dell’AIFP, lesione capsulare e contusione dell’estensore nonché del

fascicolo neuro-vascolare. Vari interventi ricostruttivi (stabilizzazione

mediante mezzi d’osteosintesi) plastica di spongiosa, per finire impianto di

protesi metacarpo-falangea.

Rimanente subanchilosi all’AIFP e AIFD, errore di

rotazione ulnare alla MF nella misura di 25°; residuale distanza dito-palmo:

5cm.

Nessun residuo

neuro-vascolare, ottimo recupero del tenore calcico.

Forza bruta 30 kgp senza tener conto del

destrismo dell’assicurato.

Assenza di segni distrofici sia a livello

tegumentale sia della struttura ossea.

VALUTAZIONE

Meno del 5%

ARGOMENTAZIONE

Tabella 3.3, tabula 9 del Volume indennità alla

menomazione dell’integrità della Suva, edizione 2000: amputazione totale

di tutta la falange distale e media del dito medio,

anche della mano dominante: 5%.

Tabella 5.2 dello stesso volume: artrosi

digitale, anche di grave entità: 0%

Endoprotesi digitale (MF inclusa) 0%.

Impianto di endoprotesi con esito funzionale

negativo: 0%.

Nel caso concreto, la somma di tutte le

limitazioni del dito medio recuperato, risp. conservate sono nettamente superiori

ad un risultato, ottenibile con un’amputazione completa di almeno 2

falangi del III° dito.

Per la migliore illustrazione si rinvia anche alla

fotodocumentazione dettagliata."

(doc. 167)

Nell’ambito

della procedura di opposizione, è stato prodotto un rapporto, datato 23 maggio

2006, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, per il quale,

senza tenere conto della situazione corretta dalla protesi impiantata a livello

dell’articolazione metacarpo-falangeale, l’assicurato ha diritto ad un’IMI di

un'entità compresa tra il 5% (minimo) e il 7.5% (massimo), sulla base degli

argomenti seguenti:

"

(…)

Con sentenza del 4.9.2001 (U 40/01), confermata

il 4.9.2003 (U 313/02), la prima camera del Tribunale Federale delle

Assicurazioni ha chiaramente determinato che, nel caso di una protesi,

l'indennità per menomazione all'integrità deve venir quantificata sulla base

dello stato precedente l'intervento e non in considerazione del risultato

funzionale di ques'ultimo.

Nel caso specifico del signor RI 1, gli atti a

mia disposizione fanno stato di una sub-anchilosi all'altezza dell'articolazione

metacarpo-falangeale del III dito della mano sinistra (0-10-30°), nonché a

livello inerfalangeo (movimento residuale limitato a 5°, al punto da indurre i

medici della Clinica Universitaria Ortopedica __________ di __________ a

proporre l'amputazione del dito.

Con riferimento alla tebella 3 estratto LAINF

edizione Suva 2000, la perdita funzionale completa (in equivalenza a

un'amputazione) dell'articolazione metacarpo-falangeale del III dito da diritto

al versamento di un'indennità per menomazione all'integrità del 6%.

Un'amputazione del III dito, come preconizzato

dagli specialistici della Clinica __________, comporterebbe per contro il

riconoscimento di un indennizzo del 7,5% (vedi tabella 3 estratto LAINF

edizione Suva 2000) in considerazione del livello dell'amputazione in sede

metacarpale. Questo con l'intento di limitare la riduzione funzionale della

mano.

L'escursione di una ventina di gradi

dell'articolazione metacarpo-falangeale prima dell'intervento, corrisponde de

facto a una perdita funzionale dell'80%, aggravata inoltre da una posizione

poco favorevole in estensione.

Al deficit funzionale dell'articolazione

metacarpo-falangeale si aggiunge inoltre pure l'anchilosi dell'articolazione

interfalangeale prossimale.

Complessivamente, l'entità dei postumi

infortunistici indennizzabili prima dell'impianto della protesi

metacarpo-falangeale l'8.6.2004 può quindi venir quantificata in un ordine di

grandezza minimo del 5%, massimo per contro del 7,5%, secondo l'opzione

terapeutica ventilata dagli specialisti della Clinica __________ di __________.

(…) "

(doc.

182)

L’apprezzamento

dello specialista privatamente consultato dall’insorgente, è stato criticamente

commentato, nell’ordine, dal dott. __________ e dal dott. __________.

Questo il

tenore del rapporto che il medico __________ ha allestito in data 8 giugno

2006:

"

(…)

Il medico che ha stilato il suo rapporto per conto

dell'avv. RA 1 il 23.5.2006, prima di tutto motiva la sua ipotetica menomazione

dell'integrità fino a 7,5% con l'amputazione ventilata del III° dito,

rispettivamente asportazione a livello metacarpale, senza tener conto

che non si sarebbe trattato semplicemente di un'amputazione, ma trasferimento

del II° raggio, procedura da parte della CO 1 in ogni caso non acconsentita,

finché l'assicurato sotto influsso nicotinico.

A parte questo, un tale procedere

Considerandi

dall'assicurato, non ha mai trovato il suo consenso e non sarebbe

nemmeno stato un tipo d'intervento esigibile da parte della CO 1.

Lo scopo finale, cioè l'indicizzazione non viene

neppure menzionato da parte del medico consultato privatamente da parte del

signor RI 1. Sottacendo questo aspetto, il dott. __________ può sostenere

tranquillamente che la nozione di tabagismo non rappresenta nessuna

contro-indicazione per l'amputazione del dito o l'artro-plastica!

Non sappiamo, se il medico consultato direbbe lo

stesso per l'intero trapianto del II° raggio.

Il secondo argomento del dott. __________ è la

valutazione della protesi, come se fosse considerato lo stato antecedente.

Anche tenendo conto di una tale situazione, prima

dell'artro-plastica abbiamo misurato un raggio di mobilità all'articolazione MF

di 20°, ciò che assieme alle correzioni successive eseguite a livello AIFP e

AIFD ugualmente non permette di arrivare ad una menomazione

dell'integrità almeno nella misura del 5%.

Tant'è vero che l'assicurato anche senza

artro-plastica e senza tenolisi successiva, ha ripreso il lavoro nella misura

del 100%.

Il dott. __________ purtroppo nella sua

argomentazione non è entrato in merito alla nostra argomentazione

dettagliata della valutazione della menomazione all'integrità, del 8.3.2005.

Segnatamente non ha tenuto conto che a mente

della tabella 5.2 del Volume indennità alla menomazione dell'integrità della

Suva, edizione 2000, pure astraendo dall'impianto di una protesi (di per sé

valutato come 0% di IMI), risulta anche assumendo lo stato precedente,

rispettivamente uno stato senza protesi (come resezione completa di

un'articolazione digitale o di un'artrodesi), sempre con lo 0%.

Determinante

comunque per valutare la presenza di un danno fisico importante (ai sensi

dell'OAINF) o meno, è trarre la somma di tutte le funzioni del dito

medio ricuperate, risp. conservate rispetto all'amputazione completa

di almeno 2 falangi del III° dito.

Effettivamente sotto il referto abbiamo

specificato che non esiste nessun residuo neuro-vascolare, nessuna instabilità,

un ottimo ricupero del tenore calcico, una forza bruta della mano interessata

di 30 kgp, senza tener conto del destrismo dell'assicurato.

E' pure importante l'assenza di segni distrofici

sia a livello tegumentale sia della struttura ossea.

La funzione complessiva di tutte le funzioni del

III° dito conservate sono nettamente superiori all'amputazione completa

delle due falangi distali dello stesso dito, per cui abbiamo rinviato

esplicitamente anche alla fotodocumentazione funzionale dettagliata,

parte integrale della valutazione "IMI".

Di tutti questi fattori purtroppo il dott. __________

non tiene conto nel suo apprezzamento, a parte il fatto che la subanchilosi

iniziale si è presentata in flessione e non è "aggravata da una

posizione poco favorevole in estensione"!"

(doc.

184)

Da parte

sua, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, attivo presso la __________

di __________, ha espresso la valutazione seguente:

"

(…)

Nach einer schweren, offenen Luxationstrümmerfraktur am Grundgelenk des

linken Mittelfingers wurde

schliesslich wegen sehr schlechter Funktion eine Swanson-Gelenkprothese

eingesetzt, dies mit durchschlagendem Erfolg: Der Patient kann nun mit dieser

Prothese im vorher praktisch steifen Grundgelenk 75° biegen und voll strecken!

Somit besteht eigentlich am Ort der seinerzeitigen

schweren Unfallverletzung eine

nahezu perfekte Wiederherstellung der Funktion. Schlechter

hingegen ist die Funktion des proximalen und auch des distalen

Interphalangealgelenkes. Hier besteht am PIP ein Streckausfall von 65°, die

Beugung geht noch bis 75° und am DIP besteht ein Streckausfall von 100 und die

Beugung geht bis 35°. Mit diesen Funktionen (nahezu perfekt am Grundgelenk,

eingeschränkt am Mittel- und Endgelenk) erreicht der Patient eine Sperrdistanz

von 5 cm bei der Beugung der Langfinger. Dies ist natürlich nicht optimal, aber

auch nicht schlecht. Auf jeden Fall ist der Patient besser dran, als wenn er

die zwei distalen Glieder des Mittelfingers oder sogar den ganzen Finger

verloren hätte, denn dann bestünde ja wegen Verlusts des Fingers bzw. von zwei

Gliedern eine völlige Gebrauchsunfä-

higkeit. Die aktuell gemessenen Funktionen

entsprechen ganz klar nicht einer völligen Gebrauchsunfähigkeit. Oder

mit anderen Worten, der Patient ist mit diesem Finger, auch mit dessen

eingeschränkten Funktionen, besser dran, als ohne den Finger. Damit ist auch

klar geworden, dass bei nicht vorhandener völliger Gebrauchsunfähigkeit der

Integritätsschaden die Mindesthöhe von 5% nicht erreicht, denn die

Gebrauchsfähigkeit des Fingers ist nicht vollständig, sondern um die Hälfte,

höchstens ca. 2/3 vermindert. Damit ist gemäss Anhang 3 die Bedingung für die

Erheblichkeitsgrenze von 5% nicht erreicht. Dies geht eigentlich auch aus der

Tabelle 5, Integritätsschaden bei Arthrosen in den Mitteilungen der

Medizinischen Abteilung Nr. 57 vom November 1984 der Suva hervor, wonach weder

eine schwere Arthrose in einem Fingergelenk noch die Gelenkresektion oder

Arthrodese noch die Endoprothesen-Versorgung die Erheblichkeitsgrenze von 5%

erreicht."

(doc.

188)

In corso

di causa, questo Tribunale si è rivolto al dott. __________ nei seguenti

termini:

"

(…)

Faccio riferimento al suo referto del 17 agosto

2006.

Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a

spiegarmi in che modo lei ha tenuto conto della giurisprudenza federale secondo

cui nell’apprezzamento della menomazione all’integrità occorre considerare lo

stato non corretto dalla protesi (cfr. RAMI 2001 U 445, p. 555, in seguito

più volte confermata).

Nel caso in cui non ne avesse tenuto conto,

voglia procedere a una nuova valutazione del diritto all’IMI. (…).”

(V)

Questa la

risposta che il medico di fiducia dell’CO 1 ha fornito al TCA il 24 gennaio

2007:

"

(…)

Ich habe mich bei meiner Schätzung tatsächlich

nicht offiziell an die neue Bundesgerichtspraxis gehalten, da diese aus

medizinischer Sicht nicht logisch und somit unhaltbar ist.

Auf der anderen Seite spielt dies in diesem

speziellen Fall hier gar keine Rolle, denn - wie ich erwähnte - besteht keine

völlige Gebrauchsunfähigkeit dieses Mittelfingers; es liegt hier auch keine

schwere Arthrose, Gelenkresektion oder Arthrodese vor. Indessen war der Finger

vor der Prothesenimplantation im Grundgelenk steif, nach der

Prothesenimplantation ist er ja nun wieder beweglich. Betrachten wir somit eine

funktionelle Einsteifung des Mittelfingers im Grundgelenk, dann entspricht dies

in etwa dem Zustand einer schweren Arthrose oder auch Arthrodese (in diesem

speziellen Fall zwar nicht ärztlich herbeigeführt, sondern durch den Verlauf

entstan-den). Wie ich in meiner Beurteilung vom 17.8.2006 schon festhielt,

entspricht auch diese Situation nicht der Erheblichkeitsgrenze von 5%, denn in

der Tabelle 5 Integritätsschaden bei Arthrosen in den Mitteilungen der

medizinischen Abteilung Nr. 57 vom November 1984 der Suva ist ersichtlich, dass

der Integritätsschaden bei Fingergelenkarthrose und schwerer Arthrose wie auch

Gelenkresektion oder Arthrodese 0% beträgt. (Rein theoretisch, gemeint ist

natürlich, die Erheblichkeitsgrenze von 5% werde nicht erreicht; der

Integritätsschaden bei einem steifen Fingergrundgelenk dürfte theoretisch bei

2,5 bis 3% liegen.)

Somit ist es in diesem Falle auch unter Anwendung

der neuen bundesgerichtlichen Schätzungspraxis so, dass die

Erheblichkeitsgrenze für eine Integritätsentschädigung nicht erreicht wird, selbst unter der Annahme, dass der Finger halt ohne

Prothesenimplantation im Grundgelenk steif geblieben wäre."

(VI)

In data

15.

febbraio 2007, questa Corte ha ripreso contatto con il dott. __________,

il quale è stato invitato a esaminare se, tenuto conto che “… anche

le articolazioni interfalangeali prossimale e distale del III. dito

[oltre a quella metacarpo-falangeale, n.d.r.] presentano una funzione

limitata (cfr. suo referto del 17.8.2006, p. 2: “Schlechter hingegen ist die

Funktion …”)”, potrebbe essere considerata raggiunta la soglia minima

d’importanza del 5% (cfr. XI).

Con

referto datato 20 febbraio 2007, il dott. __________ ha confermato che,

nonostante il danno globale che interessa il III. raggio della mano

sinistra, quest’ultimo ha conservato una certa mobilità, specialmente nella

flessione, di modo che non si può parlare di un dito completamente

inutilizzabile:

"

(…)

Ein Finger, der lediglich im Grundgelenk

eingesteift ist, jedoch noch Beweglichkeiten im proximalen und distalen

Interphalangealgelenk aufweist, ist in diesem Sinne nicht völlig gebrauchsunfähig,

es besteht eine teilweise Gebrauchsunfähigkeit. Diese

gilt es deshalb genau zu analysieren.

Im PIP (proximales Interphalangealgelenk) hat der

Patient zwar einen Streckausfall von 65°, kann jedoch noch bis 75° beugen, also

nahe an den rechten Winkel heran. Am DIP (distales Interphalangealgelenk) ist die Situation etwas

besser. Hier besteht ein Streckausfall von nur 10° und die Beugung geht bis

35°. Mit diesen Funktionen kann der Patient, wie ich am 17.8.2006 schon

darlegte, bis zu einer Sperrdistanz von 5 cm biegen, was immerhin eine gewisse

Hakenfunktion des Mittelfingers erlaubt. Wären die Interphalangealgelenke

(PIP+DIP) ebenfalls eingesteift, wäre der Finger geradeaus steif und damit wäre

überhaupt keine Funktion möglich, dies würde also der vollständigen

Gebrauchsunfähigkeit entsprechen. Bei einem Finger, wo PIP und DIP noch funktionieren,

wenn auch nicht vollständig, kann deshalb nicht von einer vollständigen

Gebrauchsunfähigkeit des Fingers gesprochen werden. Zwar erscheint der

Streckausfall von 65° im PIP beträchtlich, dies ist funktionell jedoch zum

Glück nicht relevant, da die Hände des Menschen primär zum Greifen geschaffen

sind, was hauptsächlich eine gute Flexion (= Beugung) verlangt und die Beugung

ist bis 75° im PIP recht gut, bis 35° im DIP ebenso. Wäre es umgekehrt, die

Beugung wesentlich eingeschränkt und dafür die Streckung voll, dann käme man

tatsächlich in den Bereich der vollständigen Gebrauchsunfähigkeit des ganzen

Fingers. Solche Situationen gibt es, zum Glück allerdings selten, hauptsächlich

bei massiven Verletzungen der Beugesehnen, die auch operativ nicht mehr vollständig

restauriert werden konnten. Bei Herrn RI 1 ist keine solche Situation

vorhanden, die Beugesehnen waren nicht verletzt, die Einschränkung der

Streckfähigkeit in den beiden genannten Gelenken entstand aufgrund der

eingeschränkten Funktion im Grundgelenk als konsekutive Folge.

Zusammenfassend besteht also bei diesem Finger,

auch in Betrachtung der Situation an allen drei Gelenken, keine vollständige

Gebrauchsunfähigkeit im Sinn von Anhang 3 UVV, so dass die

Integritätsschadenschwelle oder die Erheblichkeitsgrenze von 5 % nicht erreicht

wird."

(XI)

2.9

Chiamata a pronunciarsi,

questa Corte ritiene che la

valutazione espressa dai medici consultati dall’CO 1, dottori __________ (doc. 167 e 184) e __________ (doc. 188), quest’ultimo ancora interpellato

dal TCA pendente causa (VI e XI), per i quali la menomazione che interessa il dito indice

della mano sinistra di RI 1 non è sufficientemente importante per fondare un

diritto all’IMI, possa validamente servire da base al giudizio che essa è

chiamata a rendere.

In

proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Il TCA

rileva innanzitutto che, a livello dell’articolazione metacarpo-falangeale del

III. dito, l’8 giugno 2004 è stata impiantata una protesi Swanson (cfr. doc.

77), ciò che ha comportato un miglioramento nella funzionalità dell’articolazione

di base (cfr. doc. 188, p. 1: “Nach einer schweren, offenen

Luxationstrümmerfraktur am Grundgelenk des linken Mittelfingers wurde

schliesslich wegen sehr schlechter Funktion eine Swanson-Gelenkprothese

eingesetzt, dies mit durchschlagendem Erfolg: Der Patient kann nun mit

dieser Protese im vorher praktisch steifen Grundgelenk 75° biegen und voll

strecken!” – il corsivo è del redattore).

Occorre comunque fare

astrazione dagli effetti positivi della endoprotesi impiantata

all’assicurato.

In

effetti, secondo il TFA, per valutare la menomazione all’integrità, deve essere

considerato lo stato non corretto dalla endoprotesi in questione (cfr.

RAMI 2001 U 445, p. 555ss., 2003 U 496, p. 403ss. e 2005 U 562, p. 435ss.; per

una critica a questa giurisprudenza, cfr. Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 103).

D’altro

canto, questa Corte non ignora che, secondo il dott. __________ (cfr. doc.

182), la menomazione di cui soffre il ricorrente corrisponde al minimo,

a un’amputazione a livello dell’articolazione falangeale prossimale

(indennizzata con un’indennità del 5% secondo la Tabella 3, tabula 42b) e al

massimo, a un’amputazione del dito medio a livello metacarpale

(indennizzata con un’indennità del 7.5% secondo la medesima Tabella e tabula).

In

proposito, va tuttavia considerato che l’amputazione del dito medio, anche solo

a livello dell’articolazione falangeale prossimale (corrispondente alla perdita

delle prime due falangi), comporta in pratica un’impossibilità totale di

utilizzare il medesimo.

Nella

concreta evenienza, per contro - così come ha pertinentemente osservato il

dott. __________ nel suo rapporto del 20 febbraio 2007 -, l’assicurato non

presenta un dito medio completamente inutilizzabile, nel senso che, avendo in

parte conservato la flessione (fino a 75° l’articolazione prossimale, fino a

35° quella distale, con una distanza dito-palmo della mano di 5 cm), la

capacità prensile non è del tutto compromessa, come lo sarebbe qualora le

articolazioni interfalangeali fossero anchilosate (cfr. XI: “Mit diesen

Funktionen kann der Patient, wie ich am 17.8.2006 schon darlegte, bis zu einer

Sperrdistanz von 5 cm biegen, was immerhin eine gewisse Hakenfunktion des

Mittelfingers erlaubt. (…). Bei einem Finger, wo PIP

und DIP noch funktionieren, wenn auch nicht vollständig, kann deshalb nicht von

einer vollständigen Gebrauchsunfähigkeit des Fingers gesprochen werde.“ –

il corsivo é del redattore).

Sempre

nell’ottica di valutare l’importanza della menomazione di cui soffre

l’insorgente attraverso un suo confronto con altre menomazioni regolate

nell’elenco di cui all'Allegato 3 dell'OAINF, rispettivamente,

nelle Tabelle elaborate dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI

(cfr., in proposito, Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berna 1984,

p. 52), questo Tribunale constata che, secondo la Tabella 5, per un’artrosi

grave che interessa le articolazioni delle dita, rispettivamente, per la loro

artrodesi (= blocco completo dell’articolazione), non è prevista alcuna

indennità.

Alla luce di quanto

precede, occorre concludere che la menomazione di cui RI 1 è portatore al dito medio della mano

sinistra, è meno rilevante rispetto a quella che comporterebbe la sua

amputazione a livello dell’articolazione interfalangeale prossimale

(indennizzata con un 5%).

Di conseguenza la

decisione su opposizione del 21 agosto 2006 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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