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Decisione

35.2006.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 ottobre 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi oneri sociali sono a carico della ditta stessa.

Le affermazioni indicate nella risposta della CO

1 sono puramente teoriche e non comprovano la mancata indipendenza della mia

professione, quindi si chiede al lodevole Tribunale di appello di confermare le

argomentazioni del mio ricorso e annullare la procedura d'incasso avviata dalla

CO 1 per gli anni 2002/2005."

(doc. VII

inc. 35.2006.90)

Questo

invece il contenuto di una delle dupliche (le altre due hanno un analogo

tenore) che l’amministrazione ha presentato il 6 febbraio 2007:

"

Per determinare se le attività svolte dai

signori RI 2 e RI 3 costituiscano un'attività dipendente ai sensi della LAVS

vanno considerati nel loro insieme i vari criteri di cui alla decisione su

opposizione del 30 ottobre 2006. In effetti, la molteplicità dei fatti che si

riscontrano nella vita economica obbliga a valutare la situazione di una

persona che esercita un'attività lucrativa ai sensi del diritto delle

assicurazioni sociali prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso

specifico, vale a dire delle condizioni personali di lavoro. A seconda delle

circostanze particolari del caso concreto può essere predominante sia il

rischio economico dell'imprenditore, con le varie sfaccettature, che il

rapporto di dipendenza. Il rischio economico dell'imprenditore non include

unicamente gli investimenti importanti ma anche, tra l'altro e specialmente nel

caso in esame, il procacciamento d'incarichi privati diretti e l'utilizzo di

propri locali commerciali che permettono di provare l'esistenza di una propria

organizzazione dell'azienda.

Nel caso in rassegna non vi sono indizi, nemmeno

nella nuova documentazione apportata dal ricorrente, che permettono di provare

il rischio economico d'imprenditore dei signori RI 3 e RI 2, per esempio

tramite il procacciamento di incarichi privati.

Le fatture e gli estratti bancari non sono di

certo atti a dimostrare il proprio rischio economico d'imprenditore, come per

esempio le offerte con preventivi, le partecipazioni ad appalti pubblici o la

pubblicità nei giornali.

Inoltre si ribadisce quanto affermato al

considerando 4.3. del memoriale di risposta del 15 gennaio 2007, ossia che il

ricorrente stesso ha dichiarato alla Cassa Cantonale di Compensazione

AVS/AI/IPG i salari da dipendenti per i signori RI 3 e RI 2, sui quali

sono state appunto applicate le aliquote per i dipendenti."

(doc. IX

– inc. 35.2006.88)

1.5. In corso di

causa, questa Corte ha chiesto alla Cassa __________ (di seguito, __________)

di precisare se, citiamo: “… la ditta __________, già __________, ha versato

contributi per attività dipendente per i signori RI 3 e RI 2 negli anni

2002-2005. Nell’affermativa, vogliate precisare, per ogni singolo assicurato e

anno, l’ammontare dei redditi su cui sono stati pagati i contributi.” (doc. XI

– inc. 35.2006.88).

In data

11 aprile 2007, la __________ ha trasmesso al TCA gli estratti conti

individuali di RI 3 e RI 2 (doc. XII + allegati – inc. 35.2006.88).

La ditta

ricorrente ha preso posizione in proposito il 24 aprile 2007 (doc. XVI – inc.

35.2006.88), mentre RI 3 e RI 2 lo hanno fatto, rispettivamente, il 25 e il 26

aprile 2007 (doc. XVII e XVIII – inc. 35.2006.88).

in

diritto

In

ordine

2.1. L'art. 72

del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al

diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA,

prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

a) quando

sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad

altro giudice per ragione di materia;

b) quando,

essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o

atto giuridico.

Nell'evenienza

concreta, visto che i ricorsi presentati dagli insorgenti sono diretti contro

tre decisioni simili nel loro contenuto, emesse dallo stesso assicuratore, e

pongono le medesime richieste giuridiche, è accertata la connessione tra loro.

Per economia processuale le procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un

unico procedimento giudiziario (cfr. STF C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007;

SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K

150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V

33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K

139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).

Nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 1a cpv. 1 LAINF, sono assicurati d’obbligo, ai sensi della presente

legge, i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli

apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori

d’apprendistato o protetti.

Ai sensi

dell’art. 1 OAINF, è considerato lavoratore a tenore dell’art. 1a

capoverso 1 della legge chiunque esercita un’attività lucrativa dipendente

ai sensi della legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per

i superstiti (AVS).

Con

l’entrata in vigore il 1° gennaio 1998 dell’art. 1 OAINF, mediante il richiamo

alla legislazione AVS, è stato rafforzato il coordinamento delle differenti

nozioni di lavoratore vigenti nella LAVS e nella LAINF ed è stata creata una

base di principio unitaria.

Perciò,

la persona che è stata qualificata quale lavoratore dipendente in ambito AVS,

riservati casi speciali ed eccezioni (art. 1a e 2 OAINF), lo sarà sempre anche

in ambito LAINF (A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 1s.).

2.3. Per quanto

concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il TFA ha

precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura, dal profilo del diritto civile, del contratto

vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in

materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti

un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.

Di

principio si deve ammettere l'esistenza di un'attività dipendente secondo l'art.

5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o

l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico a carico

del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la

responsabilità.

Questi

principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni

della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così

che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla

prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si

trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà

determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di

subordinazione o il rischio sopportato rispetto a altri che militano in favore

di soluzioni diverse (cfr. DTF 123 V 161 consid. 1;

122 V 169 consid. 3a; 119 V 161 consid.

Considerandi

2.

e la giurisprudenza ivi citata).

2.4

Secondo la giurisprudenza del

TFA (ricapitolata in DTF 122 V 284 consid. 2b, 122 V 169) i criteri

caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio:

investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali

propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226

consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,

indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 p. 331 consid. 2d, RCC 1986 p. 120 consid. 2b). Un

altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p.

176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di

diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo

mandato (RCC 1982 p. 208).

Si è in presenza di

un'attività dipendente laddove vi è un contratto di lavoro, ma anche

quando il contratto presenta delle caratteristiche dell'attività dipendente,

ossia se l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è

economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta,

è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare

un’altra attività lucrativa (M. Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12.a

edizione, p. 34 ss; F. Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in

Pratique VSI 1996 p. 258, consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso

l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul

lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro

(RCC 1982 p. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso,

risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC

1986.

p. 126, consid. 2b; RCC 1986 p. 347, consid. 2d) o, in caso di attività

regolare, nel fatto che in caso di una cessazione di questo rapporto di lavoro,

egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il

suo impiego (DTF 119 V 163 = VSI 1993 p. 226, consid. 3b).

2.5

Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione era o meno legittimata a dichiarare dipendente

ai sensi della legislazione sull’AVS l’attività di architetto e ingegnere

svolta, rispettivamente, da RI 3 e RI 2 e, di conseguenza, a porre a carico

dell’impresa di costruzioni di cui il loro padre è titolare, i premi

corrispondenti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Con le

decisioni su opposizione del 30 ottobre 2006 - dopo avere premesso che oggetto

delle medesime era unicamente la, citiamo: “situazione in materia di diritto

delle assicurazioni sociali dei signori RI 3 e RI 2 allorché hanno

esercitato la loro attività per la sua azienda.” (doc. 11 – inc.

35.2006

; il corsivo è del redattore), ad esclusione dell’attività da loro

svolta a nome proprio e per proprio conto per privati -, l’assicuratore LAINF

convenuto ha sostenuto che la qualità di dipendenti dei figli dell’insorgente

risulterebbe dall’esistenza di una, citiamo: “relazione di subordinazione nei

confronti della sua ditta. In effetti, secondo i documenti in nostro possesso e

in base a ciò che ha menzionato nell’opposizione, l’impresa riceve i mandati

che in seguito trasmette a RI 3 e RI 2. Quindi, queste due persone non

dispongono di alcuna organizzazione aziendale, non svolgono regolarmente dei

lavori aggiudicatisi direttamente e non incorrono in alcun rischio economico

specifico analogo a quello di un imprenditore.” (doc. 11 – inc. 35.2006.88).

Questa

Corte constata che, nel corso del mese di dicembre 2004, RI 3 e RI 2 hanno

chiesto la loro affiliazione all’AVS quali indipendenti.

RI 3, architetto-SUP,

ha dichiarato di avere iniziato a lavorare nel 2003 (prima era studente) alle

dipendenze della ditta __________ di __________, attività che gli ha fruttato fr.

17'208 nel 2003 e fr. 23'661 nel 2004.

D’altro

canto, egli ha pure affermato di svolgere, a far tempo dal 1° gennaio 2003,

un’attività indipendente, accessoria a quella di collaboratore

dell’impresa di costruzione del padre, quantificando in fr. 25'000 il suo

reddito presumibile annuo (allegato al doc. 1).

Analoghe

indicazioni figurano, mutatis mutandis, sul questionario compilato da RI

2, ingegnere civile-SUP.

Per quel

che qui più conta, l’assicurato ha attestato che l’attività indipendente di

ingegnere viene da lui esercitata a titolo accessorio e che la sua attività

principale la esercita alle dipendenze della ditta __________ (doc. 1 – inc.

35.2006

).

Chiamato

dalla __________ a verificare la posizione di RI 3 e RI 2, l’assicuratore

infortuni convenuto ha quindi loro sottoposto un apposito questionario.

Alla

domanda “Quali lavori esegue?”, RI 3 ha indicato, citiamo: “Architetto,

essenzialmente collaboratore esterno”, con la precisazione che, citiamo:

“l’attività come indipendente è intesa quale collaboratore esterno per parti di

lavori o piccoli mandati.”

Egli ha

quindi risposto negativamente in particolare alle questioni di sapere se

egli dispone di un locale equipaggiato per gli usi del ramo, se utilizza per i

suoi lavori mezzi d’esercizio importanti come attrezzi, macchinari, veicoli

ecc. propri o in affitto, se lavora in un locale appartenente al committente,

se ha diritto a vacanze pagate, a salario in caso di malattia oppure a un

indennizzo separato per le spese, se è legato a istruzioni concernenti l’orario

di lavoro e l’esecuzione del lavoro, se cerca regolarmente incarichi, se

esistono accordi scritti tra lui e i suoi committenti, se è iscritto a RC, se è

membro di un’organizzazione o associazione professionale e, infine, se è stata

affissa un’insegna.

Per

contro, interrogato circa l’utilizzo di carta da lettera intestata,

l’architetto RI 3 ha risposto affermativamente.

Infine,

alla domanda “presso chi e fino a quando era occupato come lavoratore l’ultima

volta?”, egli ha risposto, citiamo: “tuttora, __________.” (doc. 4 – inc.

35.2006

).

Da parte

sua, RI 2 ha dichiarato di eseguire, a far tempo dal 1° gennaio 2004, calcoli

di ingegnere per diversi cantieri, mandati ricevuti su incarico diretto, per i

quali percepisce un onorario.

D’altra

parte, egli ha risposto negativamente in particolare alle questioni di

sapere se egli dispone di un locale equipaggiato per gli usi del ramo

(indicando di lavorare in casa propria, ovvero presso l’abitazione dei suoi

genitori), se utilizza per i suoi lavori mezzi d’esercizio importanti come

attrezzi, macchinari, veicoli ecc. propri o in affitto (salvo poi indicare il

computer), se lavora in un locale appartenente al committente, se ha diritto a

vacanze pagate, a salario in caso di malattia oppure a un indennizzo separato

per le spese, se è legato a istruzioni concernenti l’orario di lavoro e

l’esecuzione del lavoro, se cerca regolarmente incarichi, se è iscritto a RC,

se è membro di un’organizzazione o associazione professionale e, infine, se è

stata affissa un’insegna.

RI 2 ha

per contro ammesso di utilizzare carta da lettera intestata e di avere

stipulato delle assicurazioni in relazione alla sua attività, segnatamente

quella contro gli infortuni presso la __________.

Egli ha

risposto con un sì e con un no alla domanda “fornisce lei stesso il materiale

per l’esecuzione dei lavori?” (precisando “ev. ordinazioni presso rivenditori”)

e a quella “esistono accordi scritti tra lei e i suoi committenti?” (doc. 5 –

inc. 35.2006.89).

Alla luce delle risultanze

di questi accertamenti, l’Istituto assicuratore convenuto ha comunicato alla __________

di ritenere gli interessati come persone con attività lucrativa indipendente,

nella misura in cui lavorano a nome proprio e per proprio conto per privati,

rispettivamente, dipendente, nella misura in cui lavorano per la ditta __________,

già __________ (doc. 6 – inc. 35.2006.89 e doc. 5 – inc. 35.2006.90).

Successivamente, un

revisore dell’CO 1 ha accertato che RI 3, quale lavoratore dipendente, ha

percepito i seguenti salari: fr. 16'000 nel 2003, fr. 12'000 nel 2004 e fr.

22'000 nel 2005 (cfr. allegato al doc. 7 – inc. 35.2006.90).

Questi invece i salari

riguardanti RI 2: fr. 14'000 nel 2003, fr. 21'000 nel 2004 e fr. 36'000 nel

2005.

(cfr. allegato al doc. 8 – inc. 35.2006.89).

I dati salariali appena indicati

corrispondono esattamente a quelli dichiarati dalla ditta __________, già __________,

che si evincono dagli estratti dei conti individuali richiamati dalla __________

(doc. XII 1 e 2).

2.6

Gli insorgenti contestano la

decisione dell’CO 1 di considerare RI 3 e RI 2 lavoratori (in

parte) dipendenti e, al riguardo, fanno valere in sostanza che questi ultimi

sarebbero dei collaboratori esterni all’impresa, tenuto conto che dispongono di

mezzi d’esercizio propri (autoveicolo, personal-computer, mobilio d’ufficio,

…), che prendono a loro carico le spese per il materiale e che sono

personalmente responsabili nei confronti dei clienti per eventuali errori e/o

mancati pagamenti.

Chiamato

ora a pronunciarsi - ricordato preliminarmente che per una parte della loro

attività e conformemente a quanto prevede l’art. 12 cpv. 2 LPGA ("un

indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un

reddito per un lavoro dipendente"; cfr. pure la DTF 122 V 169 consid. 3b

in fine e riferimenti), RI 3 e RI 2 sono in effetti stati trattati quali

indipendenti -, questo Tribunale ritiene che le decisioni su opposizione

impugnate meritino conferma.

Va

innanzitutto sottolineato che i salari sui quali l’amministrazione ha calcolato

i premi oggetto della presente procedura, sono i medesimi che l’impresa di

costruzioni stessa ha dichiarato alla __________ a titolo di reddito da

attività dipendente (cfr. doc. XII 1 e 2).

D’altra parte, il TCA

osserva che sui questionari per l’affiliazione degli indipendenti, RI 3 e RI 2 hanno dichiarato esplicitamente di svolgere l’attività di

indipendente solo a titolo accessorio, la loro attività principale

essendo quella di architetto, rispettivamente, di ingegnere alle dipendenze

dell’impresa di costruzioni di proprietà del padre (cfr. doc. 1 – inc.

35.2006

-90).

Sull’apposito

questionario sottopostogli dall’CO 1, da lui personalmente compilato il 27

dicembre 2004, RI 3 ha ribadito di essere ancora occupato come lavoratore

presso la succitata impresa, precisando che, citiamo: “l’attività come

indipendente è intesa quale collaboratore esterno per parti di lavori o piccoli

mandati.” (doc. 4 – inc. 35.2006.90).

Inoltre,

dalla documentazione presente all’inserto non emergono elementi che depongono

chiaramente a favore dell’esistenza di un’organizzazione aziendale propria.

Per

quanto riguarda il luogo in cui RI 3 e RI 2 svolgono la loro attività, il TCA

osserva innanzitutto che i numeri telefonico e di fax che figurano sulla carta

intestata sono i medesimi dell’impresa di costruzioni.

Prima del

2004, RI 3 svolgeva la propria attività professionale a domicilio oppure presso

la sede stessa della ditta, sede che nel corso del 2004 è divenuta di sua

proprietà grazie a una donazione di suo padre RI 1 (doc. VII e VII 5 – inc.

35.2006

). In queste condizioni, considerato che il luogo in cui lavora è

anche quello in cui vive con la propria famiglia, non stupisce che egli si

assuma le spese di elettricità, di acqua potabile, ecc.

RI 2,

secondo quanto da lui stesso dichiarato, abita e lavora presso l’abitazione di

proprietà dei suoi genitori, senza peraltro pagare una pigione (cfr. doc. 5 e

VII – inc. 35.2006.89).

D’altro

canto, sebbene, secondo la più recente giurisprudenza federale, per natura

certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti, di modo che, ai

fini della qualifica dello statuto va posto l'accento sul criterio della

dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (VSI

2001.

p. 55 consid. 6b p. 60 con riferimenti e STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid.

5.

), non si può completamente ignorare che gli investimenti

effettuati da RI 3 e RI 2 sono di entità assai modesta.

In sede

di ricorso, rispettivamente, di replica, gli insorgenti hanno fatto valere di

impiegare per la loro attività professionale, veicoli, attrezzature,

apparecchiature (in particolare informatiche) e materiali di loro proprietà

(cfr. doc. I – inc. 35.2006.90, nonché doc. I e VII – inc. 35.2006.89).

Questa

versione dei fatti contrasta con quanto essi avevano dichiarato in precedenza,

per la precisione prima di avere ricevuto le decisioni su opposizioni

impugnate.

In

effetti, dai questionari sottoposti loro dall’amministrazione si evince che

entrambi gli interessati avevano negato (con la sola eccezione del

computer, indicato da RI 2) di utilizzare mezzi di esercizio importanti come

attrezzi, macchinari, veicoli propri o in affitto (cfr. doc. 5 – inc.

35.2006.89

e doc. 4 – inc. 35.2006.90).

Secondo

questo Tribunale, occorre quindi attenersi alla prima versione dei fatti, in

ossequio al principio della priorità delle dichiarazioni

della prima ora, in base al quale in presenza di versioni contraddittorie di un

assicurato, deve essere accordata la preferenza alle affermazioni fatte subito

dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze

giuridiche (cfr., fra le tante, DTF 121 V 47 consid. 2a).

È vero

che, in data 25 gennaio 2007, RI 2 ha versato agli atti alcune fatture,

relative segnatamente all’acquisto di una vettura __________ (doc. VII 6), di

una stampante e di uno schermo per computer (doc. VII 7 e 13), di un cellulare

(doc. VII 11), di cinghie (doc. VII 14), nonché di una macchina edile (doc. VII

5).

In

proposito, il TCA rileva, da una parte, che si tratta di acquisti, si pensa qui

all’autovettura e al cellulare, che possono essere impiegati anche per dei fini

meramente privati, di modo che i relativi mezzi di prova non possono essere

giudicati concludenti e, dall’altra, per quanto concerne la stampante (fr.

418), lo schermo (fr. 697), le cinghie (fr. 201) e la macchina edile (fr. 655),

che si tratta di investimenti di ben poco conto, che di per sé non giustificano

il riconoscimento di un rischio imprenditoriale specifico (cfr., in questo

senso, la STFA U 25/00 dell’8 febbraio 2001, consid. 4c/aa e la STFA del 14

febbraio 1985 nella causa Sc., pubblicata in SZS 1985, p. 210ss., in cui

l’Alta Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’assicurato fosse

proprietario di un’attrezzatura del valore di fr. 4'073; nella sentenza U

315/06 del 16 luglio 2007, il TF ha per conto ammesso l’esistenza di un impiego

rilevante di capitale, trattandosi di un assicurato che aveva acquistato un

trattore del costo di fr. 110’000).

È d’altronde

utile ricordare che, secondo l’art. 327 cpv. 2 CO, gli utensili e il materiale

per l’esecuzione del lavoro, possono essere messi a disposizione anche dal lavoratore.

Inoltre,

nel caso in cui l’opera venga appaltata all’impresa di costruzioni,

della garanzia per i difetti nei confronti del committente risponde l’appaltatore,

anche nel caso in cui il difetto sia imputabile a uno dei suoi ausiliari (art.

101.

CO), sia esso un architetto oppure un ingegnere (cfr. P. Tercier, Les contrats

spéciaux, 3. edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, p. p. 600, n. 4110).

In questo contesto, è

utile sottolineare che nella pratica è conosciuto il contratto cosiddetto di

appalto totale, in cui l’appaltatore si occupa sia di realizzare l’opera,

che di elaborare i progetti e i piani (cfr., in proposito, P. Tercier, op. cit.,

p. 570s., n. 3907 e 3908).

Ora, nella concreta

evenienza, non è un caso che la ditta individuale di cui è titolare RI 1

comprenda tanto l’impresa di costruzioni che uno studio tecnico.

Per il resto,

l’utilizzo di carta da lettera intestata per le fatture, il fatto che siano gli

stessi interessati a elaborare le fatture nei confronti dell’impresa di

costruzioni, così come la circostanza che RI 2 abbia stipulato un’assicurazione

contro gli infortuni privata, nulla toglie al carattere dipendente della loro

attività (cfr., in questo stesso senso, la SZS 1985 succitata, consid. 3c).

Alla luce

degli atti dell’incarto, questa Corte giunge alla conclusione che - per quanto

riguarda il lavoro che RI 3 e RI 2 hanno svolto per l’Impresa di costruzioni e

studio tecnico __________ -, gli elementi a favore di un’attività dipendente

sono predominanti rispetto a quelli a favore di un’attività indipendente.

Le decisioni

su opposizione impugnate devono dunque essere confermate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi

sono respinti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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