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Decisione

35.2006.9

Fisioterapista vittima di un politrauma nel 04/1999. Valutazione del diritto rendita di invalidità. Rinvio atti all'amministrazione per complemento d'istruttoria.

15 novembre 2006Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I due medici hanno genericamente parlato di riconversione in

questa professione, senza approfondire l'aspetto funzionale.

In conclusione, RI 1 contesta recisamente di poter esercitare

questa professione; in primo luogo perché non ha le conoscenze tecniche dopo 15

anni di attività in un altro settore, in secondo luogo perché l'esercizio di

questa attività sarebbe largamente pregiudicato dal danno alla salute agli arti

inferiori e superiori.

A tal fine il ricorrente postula una perizia giudiziaria volta ad

accertare questi aspetti.

Si richiamano inoltre dalla __________ e dalla CO 1 i relativi

incarti.

20.

20.1 Reddito senza invalidità

La CO 1 ha rilevato che il salario dichiarato al momento

dell'infortunio era di Fr. 4'015.-- mensili, senza tener conto dei rincari

intervenuti nel frattempo.

Sulla scorta di queste riflessioni, l'Ente assicuratore ha perciò

fissato in Fr. 4'200.-- il reddito mensile quale fisioterapista.

Secondo la giurisprudenza del TFA per il raffronto dei redditi

ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale rendita (DTF 128 V 174

ss; Omlin, Die Invalidität in der Unfallversicherung, pag. 179).

L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, ad esaminare se,

nel periodo successivo all'inizio di tale diritto, non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento.

In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio, inizialmente stabilito in ambito LAINF, è stato

poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche

STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1., 1600/01; STFA del 3

febbraio 2003 nella causa R., 1670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24).

Orbene, il salario mensile base a tempo pieno che l'assicurato percepiva

al momento della nascita del diritto alla rendita (1. gennaio 2004) ammonta a

Fr. 5'962,55 per 13 mensilità e non a Fr. 4'200.--!

Si allega a tal proposito il conteggio paga del mese di marzo 2004

(doc. C).

20.2 Reddito da invalido

Il ricorrente contesta di poter svolgere

l'attività di geometra / disegnatore tecnico.

Per cui, sarebbe di per sé inutile approfondire questo capitolo.

Tuttavia, nel caso in cui, per denegatissima ipotesi, codesto

Tribunale ritenesse quest'attività confacente allo stato di salute

dell'assicurato, allora è opportuno evidenziare quanto segue.

L'Ente assicuratore ha stabilito il reddito da invalido

utilizzando i dati statistici e più in particolare la Tabella TA7.

A mente della convenuta, il salario mensile oscillerebbe da Fr.

4'875.-- a Fr. 5'850.-.

Tuttavia, nel Cantone Ticino il TCA applica la Tabella TA13 e non

la TA7 (sull'intera questione vedasi, a titolo esemplificativo, STCA 24

novembre 2004 in re G.A. 35.2004.40).

Inoltre, la CO 1 non ha operato alcuna riduzione percentuale del

salario statistico, al fine di tenere conto dei vari elementi suscettibili di

influire sul reddito del lavoro (sull'intera questione vedasi: Cattaneo; Novità

e tendenze legislative e giurisprudenza nel campo delle assicurazioni sociali in

RDAT 2001-II pag. 602 e seguenti).

Nel caso di specie, alla luce delle limitazioni funzionali e delle

altre circostanze personali, si chiede una riduzione del reddito da invalido

nella misura massima del 25%."

(I)

1.5. L’amministrazione,

in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VII)

1.6. In replica

(IX + allegato), rispettivamente, in duplica (XIII), RI 1 e la CO 1 si sono

riconfermati nelle loro allegazioni e conclusioni.

1.7. In data 28

agosto 2006, il ricorrente ha prodotto il referto relativo a un esame di RMN

delle spalle eseguito il 18 agosto 2006 (cfr. XVII + allegato).

1.8. Nel corso

del mese di settembre 2006, il TCA ha interpellato l’Associazione __________ – Associazione

__________ (XVIII).

La

risposta del Presidente è datata 26 settembre 2006 (XIX).

Le parti

hanno avuto modo di formulare le loro osservazioni in proposito (XXII e XXIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore infortuni

convenuto era legittimato a negare il diritto alla rendita di invalidità oppure

no.

2.3. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U

192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18

LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno

2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche

l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità

lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua

validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria

contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed

adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità

di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe

mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa

G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per

modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se

partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.5

Nella

presente fattispecie, dalle tavole processuali emerge che per chiarire la

questione riguardante l’esigibilità lavorativa, la CO 1 ha fatto capo alle

valutazioni espresse dai suoi medici di fiducia, i dottori __________ e __________,

entrambi specialisti FMH in chirurgia ortopedica (il secondo anche in chirurgia

della mano).

In

occasione della visita medica di chiusura del 14 maggio 2003, posto che le

sequele infortunistiche impedivano all’assicurato di esercitare la sua abituale

professione di fisioterapista in misura maggiore al 50%, il dott. __________ si

è così espresso a proposito delle opportunità di valorizzare la sua residua

capacità lavorativa:

"

Compte tenu de la stabilisation des troubles et de

l'âge de seulement 31 ans, il est venu le moment d'évaluer l'opportunité

d'accorder une rente d'invalidité ou d'octroyer des mesures de réintégration professionnelle. Ayant reçu une

formation de géomètre et de physiothérapeute, l'assuré devrait être en mesure

d'acquérir les connaissances nécessaires pour se recycler dans une activité

adaptée à son état de santé et en mesure de lui consentir un revenu proche de

celui auquel il pourrait prétendre comme physiothérapeute. La formation

pourrait être orientée dans le domaine des professions libérales ou dans le

secteur technique comme l'informatique. Normalement, c'est l'Al qui s'occupe de

ce problème. Mais, d'après ce qui j'ai pu comprendre, la demande de prestations

de Mr. RI 1 a déjà été refusée à deux

reprises car l'accident est survenu alors qu'il n'avait pas encore travaillé en

Suisse pendant une année complète. Le problème devra donc être resolu par

d'autres voies, probablement par l'entremise de la CO 1 qui s'occupe des

prestations de longue durée."

(doc. 123)

L’amministrazione ha consultato il dott. __________

nel corso del mese di novembre 2003, poiché preoccupata in merito alla,

citiamo: “… mise en valeur de la capacité résiduelle de travail de Monsieur RI

1, ceci en tenant compte de son âge (31 ans), des formations qu’il a déjà

suivies et de son niveau d’études qui devraient lui permettre une réinsertion

aisée vers des professions adaptées à son état de santé.”.

Lo specialista appena citato è pertanto stato invitato a procedere a

una lettura critica del referto peritale del dott. __________ (doc. 6/124).

Il

rapporto del dott. __________ è datato 11 febbraio 2004 ed è stato elaborato

sulla base della documentazione a sua disposizione, quindi senza visitare

personalmente l’assicurato.

Queste le

considerazioni espresse dal sanitario consultato dalla CO 1 a proposito

dell’esigibilità lavorativa:

"

La question la plus importante reste naturellement

l'évaluation de l'exigibilité professionnelle résiduelle du patient.

Les troubles dégénératifs post-traumatiques

séquellaires du coude et du genou gauches représentent un handicap réel pour

tous les efforts de manutention bimanuelle, notamment répétitifs, qui

caractérisent généralement un travail de physiothérapeute. Cette "perte de

rendement" dans son travail actuel de physiothérapeute est naturellement difficile

à chiffrer sans une visite sur son lieu de travail. Une incapacité de travail

permanente de 50% comme physiothérapeute me semble être un grand maximum.

En adaptant quelque peu son poste de travail de

façon à réduire les efforts de manutention du MSG, on pourrait probablment

diminuer significativement cette incapacité de travail résiduelle à environ

25%, mais cela reste très difficile à chiffrer. Je pense en particulier à la

physiothérapie des extrémités (doigts, mains, pieds) plutôt que des grosses

articulations ou du rachis. Cela demande moins d'effort des MS et peut aussi

être fait en position assise. Dans le même ordre d'idée, il est probable que ce

patient puisse même travailler à 100% comme physiothérapeute ou ergothérapeute

dans un centre spécialisé de chirurgie de la main.

Avec une reconversion professionnelle dans une

activité semi-assise sans manutention lourde, le patient pourra certainement

retrouver une pleine capacité de travail. Il a, semble-t-il, reçu une formation

de géomètre et pourrait donc être facilement reconverti dans une profession du

domaine du dessin technique, d'autant plus que ces professions ont tendance à

s'informatiser de plus en plus.

La ténacité avec laquelle le patient semble

s'entretenir physiquement témoigne aussi des ressources psychologiques

disponibles que l'on pourrait engager dans une telle reconversion

professionnelle. A l'âge de 31 ans, il serait navrant de considérer l'octroi

d'une rente AI, même partielle! Ce patient me semble être un excellent candidat

pour une réinsertion professionnelle sans difficulté." (doc. 125)

Quindi, con decisione formale del 2 giugno 2005, confermata in sede

di opposizione (cfr. doc. 3/40), l’amministrazione ha sostenuto che, nonostante

i postumi infortunistici, RI 1 sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e

con un rendimento completo, l’attività di ergoterapista, rispettivamente, di

fisioterapista, quest’ultima limitata però alla fisioterapia delle estremità

(dita, mani e piedi).

D’altro

canto, visto che l’assicurato nel passato ha appreso il mestiere di geometra, la

CO 1 ha giudicato esigibile una sua riconversione in una professione

nell’ambito del disegno tecnico.

Per

quanto concerne l’aspetto economico, l’assicuratore convenuto ha fatto valere

che l’insorgente potrebbe conseguire un reddito pari almeno a quello che

avrebbe realizzato senza il danno alla salute (doc. 3/37).

Con la

propria impugnativa, l’insorgente contesta di poter esercitare la professione

di geometra/disegnatore tecnico, sia perché gli fanno difetto le conoscenze

tecniche, sia perché essa non è compatibile con il danno alla salute di cui è

portatore (cfr. I).

2.6

In corso di

causa, il TCA ha interpellato l’Associazione __________ – Associazione __________,

allo scopo di sapere se, tenuto conto del mercato del lavoro in Ticino, “… è

realistico ritenere che un fisioterapista, nell’ambito di uno studio privato

oppure di un istituto di cura, possa occuparsi unicamente delle estremità (dita,

mani e piedi) oppure no” e, d’altro canto, “… se un fisioterapista diplomato

può accedere direttamente all’esercizio della professione di ergoterapista

oppure se per quest’ultima attività è prevista una formazione distinta.”

(XVIII).

Queste le

risposte che il Presidente del Comitato direttivo, __________, ha fornito al

Tribunale in data 26 settembre 2006:

"

Innanzitutto la formazione di fisioterapista

contempla la prevenzione, la cura e la riabilitazione di svariate patologie che

fanno parte di vari campi specialistici della medicina ortopedica,

reumatologica, pediatrica, cardiologica, ecc.

Se è quindi vero che il fisioterapista ha le

capacità e le potenzialità per occuparsi delle estremità, è anche vero che il

mercato e la situazione in ambito politico-sanitario in Ticino e in Svizzera,

non permettono al fisioterapista di occuparsi unicamente delle estremità, in

quanto non sussistono ed esistono strutture specializzate solo in quest'ambito

(a parte una sola eccezione in Svizzera Romanda e Tedesca).

La formazione di fisioterapista, inglobata a partire

da quest'anno all'interno delle Scuole Universitarie Professionali, presenta

alcuni moduli in comune con la formazione in ergoterapia ma i due curricoli

sono ben distinti e permettono l'ottenimento di un Bachelor completamente

indipendente l'uno dall'altro. Se un fisioterapista volesse diventare

ergoterapista, sarebbe costretto a intraprendere la totalità della formazione

in ergoterapia."

(XIX)

Visto lo

scritto del Presidente __________, il cui contenuto è peraltro rimasto

incontestato (cfr. XXIII), si deve ritenere che le ipotesi occupazionali

formulate dal dott. __________ (doc. 6/125), e riprese dall’assicuratore LAINF

convenuto, non appaiono realistiche, vuoi perché il mercato del lavoro ticinese

non conosce la figura del fisioterapista che si occupa esclusivamente delle

estremità del corpo, vuoi perché a RI 1 manca la formazione necessaria per

potere esercitare la professione di ergoterapista.

In questo

contesto, è utile ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il

concetto di invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa

mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito

tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una

simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili

dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più

nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto

ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse

o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b;

RCC 1991 p. 332 consid. 3b e 1989 p. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 p. 67

consid. 5c).

La CO 1,

supportata dal dott. __________ (il dott. __________, da parte sua, aveva

parlato di una riformazione in una professione liberale o nel settore

informatico, cfr. doc. 6/123), sostiene che l’assicurato potrebbe esercitare

senza problemi un’attività nel campo del disegno tecnico oppure in quello

dell’informatica.

Chiamata

a pronunciarsi in proposito, questa Corte constata che RI 1 ha conseguito il

diploma di geometra presso l’Istituto tecnico di Como nel lontano luglio

1991.

(doc. B).

D’altra

parte, dagli atti all’inserto risulta pure che egli non ha mai esercitato la

professione di geometra, poiché, ottenuto il diploma, ha immediatamente

iniziato a frequentare la scuola per fisioterapisti, diplomandosi nel 1995. Dal

1997.

in poi l’assicurato ha sempre svolto l’attività di fisioterapista (cfr.

doc. 6/123, p. 5).

Il TCA,

grazie alle informazioni contenute nel sito internet dedicato all’orientamento

scolastico e professionale (www.orientamento.ch), ha appurato che già solo a

livello formativo, per il conseguimento dell'attestato federale di capacità quale

disegnatore edile, quale disegnatore del genio civile, rispettivamente, quale

geomatico (in precedenza, disegnatore catastale), l’accento è posto proprio sull’attività

pratica presso un datore di lavoro.

Nella

concreta evenienza, in considerazione del lungo tempo trascorso dal

conseguimento del diploma di geometra (ottenuto per di più all’estero) e,

soprattutto, del fatto che il ricorrente ha nel frattempo svolto tutt’altra

professione (ciò che gli ha di fatto impedito di stare al passo con i

cambiamenti intervenuti nella professione di geometra negli ultimi 14 anni),

questo Tribunale ritiene assai poco plausibile che egli possa avere accesso

diretto all’esercizio di un’attività nel campo del disegno tecnico, senza preliminarmente

seguire un’adeguata riformazione professionale.

Un

discorso analogo deve certamente valere anche per la (pretesa) possibilità di

esercitare una professione nel campo dell’informatica, visto che l’assicurato

non possiede al riguardo alcuna specifica formazione.

Ora, è

incontestato che RI 1 non ha diritto a prestazioni da parte dell’assicurazione

per l’invalidità, quindi neppure a provvedimenti d'integrazione (cfr. la

relativa documentazione presente nell’incarto prodotto dalla CO 1) e, d’altra

parte, che la LAINF non prevede l'erogazione di simili misure (cfr. il titolo

terzo relativo alle prestazioni; U. Meyer-Blaser, Die Tragweite des

Grundsatzes "Eingliederung vor Rente”, in Rechtsfragen der

Eingliederung Behinderter, San Gallo 2000, p. 19; P. Omlin, Die Invalidität in

der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 199).

Secondo l’assicuratore

convenuto, nel caso di specie deve valere il principio secondo cui l’assicurato

deve fare tutto quanto ragionevolmente esigibile per attenuare le ripercussioni

dell’infortunio subito e, soprattutto, che per valutare l’invalidità non si può

tenere conto delle perdite di guadagno cagionate da fattori quali la formazione

insufficiente, conoscenze linguistiche manchevoli, età, ecc. (cfr., ad esempio,

XXIII).

In

proposito, il TCA osserva che, in base alla giurisprudenza federale, i fattori

a cui ha fatto accenno la CO 1 non vanno considerati solo nella misura in cui impediscono

all’assicurato di trovare concretamente un’occupazione (cfr. DTF 107 V 21

consid. 2c, giurisprudenza confermata dal TFA con una recente sentenza del 14

luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

Contrariamente

a quanto pare credere l’amministrazione, dottrina e giurisprudenza hanno

precisato che da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria

professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività

lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come

delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente

accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione

per lui (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über di Unfallversicherung, Zurigo-Basilea-Ginevra

2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, op. cit., p. 205s.,

secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten

zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990,

p. 255s.).

Del

resto, per un caso analogo, vedi STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U

329/01 + 330/01:

" Per quanto concerne poi il reddito da invalido l'assicuratore

infortuni sostiene che si deve tener conto del fatto che l'assicurata potrebbe,

dopo un'adeguata riformazione, fare la segretaria e percepire un

guadagno da invalido addirittura superiore a quello da valido.

(…).

4.4

In concreto l'esame degli atti permette di affermare che la

tesi della S. è priva di fondamento. In effetti non è contestato neppure dall'assicuratore

infortuni che P._________, all'epoca decisiva della decisione in lite, non

aveva diritto a provvedimenti reintegrativi a carico dell'AI, in quanto non

assicurata ai sensi dell'art. 6 LAI (nel tenore vigente sino al 31 dicembre

2000.

e applicabile in concreto). Con provvedimento cresciuto in giudicato del

18.

dicembre 1996 l'AI aveva infatti statuito in tal senso.

In simili circostanze non è ammissibile computare, ai fini del

calcolo dell'invalidità dell'insorgente, un reddito ipotetico da invalido che

essa, all'epoca determinante, non avrebbe mai potuto conseguire, non potendosi avvalere

dei provvedimenti integrativi necessari a formarsi adeguatamente.”

(il corsivo è del

redattore)

In esito

alle considerazioni che precedono, occorre concludere che per valutare il diritto

alla rendita di invalidità di RI 1, non ci si può riferire alle attività

ritenute, in modo errato, ragionevolmente esigibili dall’assicuratore LAINF

convenuto.

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare

fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di

rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e,

quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, la documentazione medica agli atti, dalla quale non emerge con

sufficiente chiarezza quali sono gli impedimenti funzionali legati al danno

alla salute di eziologia infortunistica e, quindi, quali caratteristiche

debbano presentare le attività professionali che entrano ragionevolmente in

considerazione per RI 1 (tenuto conto in proposito anche dei principi esposti

al considerando 2.6. di questa pronunzia), non consente a questo Tribunale di

decidere, con la necessaria cognizione di causa, circa il diritto alla rendita

di invalidità.

Ci si

trova insomma di fronte a un accertamento sommario dei fatti, in violazione

quindi del disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).

La

decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato

all’amministrazione, affinché disponga ulteriori accertamenti specialistici e,

sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci di nuovo in merito al

diritto dell’insorgente a una rendita di invalidità.

In questo

contesto, la CO 1 dovrà segnatamente stabilire se RI 1, lavorando a tempo

parziale alle dipendenze della Casa anziani __________ di __________, sfrutta

al massimo la sua capacità di lavoro residua oppure se quest’ultima potrebbe

essere maggiormente valorizzata esercitando un’eventuale attività sostitutiva

idonea (su questo aspetto, cfr. RAMI 1991 U 130, p. 270 consid. 4a e la STFA

del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01, consid. 2b).

A questo

proposito, si ricorda che, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, il TFA ha stabilito che il reddito da invalido va determinato in

applicazione dei valori statistici nazionali (di principio, tabella TA1, in

casi eccezionali, tabella TA7; per un caso di applicazione di quest’ultima

tabella, cfr. la STFA del 16 ottobre 2006 nella causa R.-G., U 295/03, consid.

6.

), a scapito di quelli regionali (cfr. la recente sentenza del 12 ottobre

2006.

nella causa S., U 75/03).

Sta poi

all’amministrazione valutare se, e eventualmente in quale misura, il reddito

statistico da invalido debba essere decurtato per tenere conto delle

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione; cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 10 novembre 2005 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi

del considerando 2.7..

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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