35.2006.9
Fisioterapista vittima di un politrauma nel 04/1999. Valutazione del diritto rendita di invalidità. Rinvio atti all'amministrazione per complemento d'istruttoria.
15 novembre 2006Italiano32 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2006.9
Data decisione, Autorità:
15.11.2006, TCA
Titolo:
Fisioterapista vittima di un politrauma nel 04/1999. Valutazione del diritto rendita di invalidità. Rinvio atti all'amministrazione per complemento d'istruttoria.
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
RENDITA D'INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.9
mm/td
Lugano
15 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
novembre 2005 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
aprile 1999, RI 1 - dipendente della Clinica & Casa di cura __________ di __________
in qualità di fisioterapista - è rimasto vittima di un incidente della
circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________
(Italia).
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato fratture multiple, in particolare alla
parte sinistra del corpo (cfr. doc. 6/38 e 6/41)
Il caso è
stato assunto dalla Cassa malati CO 1, la quale, per la copertura delle
prestazioni di lunga durata, ha stipulato, in ossequio all’art. 70 cpv. 2
LAINF, un accordo di collaborazione con la CO 1, ciò che questo Tribunale ha
già avuto modo di accertare nell'ambito di altre procedure (cfr., ad esempio,
STCA del 7 giugno 1999 nella causa K., inc. 35.1997.10+25, tutelata dal TFA con
pronunzia del 13 gennaio 2000, U 284/99).
1.2. Il decorso
post-infortunistico si è rivelato piuttosto problematico ed è stato
contrassegnato da numerosi interventi operatori, così come risulta
dall'abbondante documentazione medica all'inserto.
Con
sentenza del 3 dicembre 2004, nel frattempo cresciuta in giudicato, questa
Corte ha tutelato l’agire dell’assicuratore LAINF, il quale aveva dichiarato
estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° gennaio
2004 (doc. 4/30).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, la CO 1, con decisione formale
del 2 giugno 2005, ha posto l’assicurato al beneficio di un’indennità per
menomazione all’integrità del 55%.
Per
contro, l’amministrazione gli ha negato il diritto alla rendita di invalidità
per il motivo che, esercitando l’attività di fisioterapista (limitatamente alle
estremità), rispettivamente, quella di geometra o disegnatore tecnico, egli
sarebbe in grado di conseguire un reddito pari almeno a quello che avrebbe
realizzato senza l’infortunio (doc. 3/37).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc.
3/38), l’assicuratore LAINF, in data 10 novembre 2005, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 3/40).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 25 gennaio 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto la condanna della CO 1 a riconoscergli una rendita di invalidità di
un grado indefinito, argomentando in particolare che:
" In
via preliminare è opportuno rilevare che la presente vertenza ha unicamente per
oggetto il riconoscimento di una rendita dì invalidità.
Il grado di indennità per menomazione dell'integrità del 55% è per
contro stato accettato dall'assicurato.
Nel suo referto peritale del 10 ottobre 2003, il dott. __________,
specialista FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, si è così espresso circa
la capacità lavorativa di RI 1:
"Il
est donc peu probable qu'après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du fémur
gauche (qui pourrait avoir lieu cet automne) l'assuré puisse intensifier son
activité de façon significative et certainement exclu qu'il puisse jamais
reprendre normalement son travail de physiothérapeute, d'autant plus que son
état finira par s'aggraver au cours des années par l'apparition inéluctable
d'altérations dégénératives aux membres supérieur et inférieur gauches, à
l'épaule et, surtout, au coude où elles sont déjà en cours, ainsi qu'au genou.
Compte
tenu de la stabilisation des troubles et de l'âge de seulement 31 ans, il est
venu le moment d'évaluer l'opportunité d'accorder une rente d'invalidité ou
d'octroyer des mesures re réintégration professionnelle. Ayant reçu une
formation de géomètre et de physiothérapeute, l'assuré devrait être en mesure
d'acquérir les connaissances nécessaires pour se recycler dans une activité
adaptée à son état de santé et en mesure de lui consentir un revenu proche de
celui auquel il pourrait prétendre comme physiothérapeute. La formation
pourrait être orientée dans le domaine des professions libérales ou dans le
secteur technique comme l'informatique. Normalement, c'est l'Al qui s'occupe de
ce problème. Mais, d'après ce qui j'ai pu comprendre, la demande de prestations
de Mr. RI 1 a déjà été refusée à deux reprises car l'accident est
survenu alors qu'il n'avait pas encore travaillé en Suisse pendant une année
complète. Le problème devra donc être resolu par d'autres voies, probablement
par l'entremise de la CO 1 qui s'occupe des prestations de longue durée."
(perizia 10 ottobre 2003 del dott. __________, pag. 32 - 33).
Entrambe le parti concordano sul fatto che l'assicurato non possa
più svolgere l'attività di fisioterapista.
Divergenze emergono invece circa la possibilità per il ricorrente
di svolgere l'attività sostitutiva di geometra / disegnatore tecnico indicate
dall'Ente assicuratore.
Innanzitutto, è bene rilevare che il dott. __________ si è
limitato ad enunciare il principio senza esaminare e valutare quali limitazioni
funzionali incontrerebbe l'assicurato nello svolgimento di tale attività.
Sul dossier medico si è pure chinato il dott. __________, il quale
nel suo referto dell'11 febbraio 2004 ha rilevato che:
"Avec
une reconversion professionnelle dans une activité semi-assise sans manutention
lourde, le patient pourra certainement retrouver une pleine capacité de
travail. Il a, semble-t-il, reçu une formation de géomètre et pourrait donc
être facilement reconverti dans une profession du domaine du dessin technique,
d'autant plus que ces professions ont tendance à s'informatiser de plus en
plus. "
Il dott. __________ si limita, dal canto suo, a parlare di
attività semi seduta senza sollevamento di pesi pesanti.
Anche questo medico non si è addentrato nella questione
di verificare se vi siano degli impedimenti nell'esercizio dell'attività
di disegnatore tecnico.
19.2
RI 1 ha conseguito il diploma di geometra in__________ nel lontano
1991 (doc B).
Da allora egli non ha mai svolto questa attività, né ha mai assolto
l'esame di stato che lo abilita all'esercizio di questa professione.
Vi è poi da considerare che gli strumenti e le modalità di lavoro
sono radicalmente mutati in questi 15 anni.
L'introduzione dell'informatica ha infatti rivoluzionato le
dinamiche lavorative del geometra e del disegnatore tecnico.
Questi strumenti erano del tutto assenti 15 anni fa. Per cui RI 1
non é comunque in grado di utilizzarli senza un'adeguata riformazione
professionale, che però non può venire concessa dall'AI, in quanto
l'assicurato, al momento dell'infortunio, non aveva ancora pagato i contributi
per almeno un anno intero (art. 36 cpv 1 LAI).
Inoltre, il danno alla salute gli impedisce di svolgere a tempo
pieno e senza alcuna restrizione questa professione.
RI 1 non può infatti esercitare attività sul terreno (per esempio
eseguire rilievi o seguire l'avanzamento dei lavori) e anche quella in ufficio
é pregiudicata dal danno alla spalla. L'uso dei computer è infatti pregiudicato
da una assenza di mobilità della spalla sinistra, da una diminuzione della
forza globale degli arti superiori e dalla perdita della sensibilità e
dell'agilità dei movimenti fini (perizia __________, pag. 10). Anche la spalla
destra presenta una mobilità ridotta (perizia __________, pag. 14).
Né __________ né __________ hanno valutato gli impedimenti che
l'assicurato incontrerebbe nell'esercizio dell'attività di geometra /
disegnatore tecnico.
Fatti
I due medici hanno genericamente parlato di riconversione in
questa professione, senza approfondire l'aspetto funzionale.
In conclusione, RI 1 contesta recisamente di poter esercitare
questa professione; in primo luogo perché non ha le conoscenze tecniche dopo 15
anni di attività in un altro settore, in secondo luogo perché l'esercizio di
questa attività sarebbe largamente pregiudicato dal danno alla salute agli arti
inferiori e superiori.
A tal fine il ricorrente postula una perizia giudiziaria volta ad
accertare questi aspetti.
Si richiamano inoltre dalla __________ e dalla CO 1 i relativi
incarti.
20.
20.1 Reddito senza invalidità
La CO 1 ha rilevato che il salario dichiarato al momento
dell'infortunio era di Fr. 4'015.-- mensili, senza tener conto dei rincari
intervenuti nel frattempo.
Sulla scorta di queste riflessioni, l'Ente assicuratore ha perciò
fissato in Fr. 4'200.-- il reddito mensile quale fisioterapista.
Secondo la giurisprudenza del TFA per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale rendita (DTF 128 V 174
ss; Omlin, Die Invalidität in der Unfallversicherung, pag. 179).
L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, ad esaminare se,
nel periodo successivo all'inizio di tale diritto, non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento.
In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio, inizialmente stabilito in ambito LAINF, è stato
poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche
STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1., 1600/01; STFA del 3
febbraio 2003 nella causa R., 1670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24).
Orbene, il salario mensile base a tempo pieno che l'assicurato percepiva
al momento della nascita del diritto alla rendita (1. gennaio 2004) ammonta a
Fr. 5'962,55 per 13 mensilità e non a Fr. 4'200.--!
Si allega a tal proposito il conteggio paga del mese di marzo 2004
(doc. C).
20.2 Reddito da invalido
Il ricorrente contesta di poter svolgere
l'attività di geometra / disegnatore tecnico.
Per cui, sarebbe di per sé inutile approfondire questo capitolo.
Tuttavia, nel caso in cui, per denegatissima ipotesi, codesto
Tribunale ritenesse quest'attività confacente allo stato di salute
dell'assicurato, allora è opportuno evidenziare quanto segue.
L'Ente assicuratore ha stabilito il reddito da invalido
utilizzando i dati statistici e più in particolare la Tabella TA7.
A mente della convenuta, il salario mensile oscillerebbe da Fr.
4'875.-- a Fr. 5'850.-.
Tuttavia, nel Cantone Ticino il TCA applica la Tabella TA13 e non
la TA7 (sull'intera questione vedasi, a titolo esemplificativo, STCA 24
novembre 2004 in re G.A. 35.2004.40).
Inoltre, la CO 1 non ha operato alcuna riduzione percentuale del
salario statistico, al fine di tenere conto dei vari elementi suscettibili di
influire sul reddito del lavoro (sull'intera questione vedasi: Cattaneo; Novità
e tendenze legislative e giurisprudenza nel campo delle assicurazioni sociali in
RDAT 2001-II pag. 602 e seguenti).
Nel caso di specie, alla luce delle limitazioni funzionali e delle
altre circostanze personali, si chiede una riduzione del reddito da invalido
nella misura massima del 25%."
(I)
1.5. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VII)
1.6. In replica
(IX + allegato), rispettivamente, in duplica (XIII), RI 1 e la CO 1 si sono
riconfermati nelle loro allegazioni e conclusioni.
1.7. In data 28
agosto 2006, il ricorrente ha prodotto il referto relativo a un esame di RMN
delle spalle eseguito il 18 agosto 2006 (cfr. XVII + allegato).
1.8. Nel corso
del mese di settembre 2006, il TCA ha interpellato l’Associazione __________ – Associazione
__________ (XVIII).
La
risposta del Presidente è datata 26 settembre 2006 (XIX).
Le parti
hanno avuto modo di formulare le loro osservazioni in proposito (XXII e XXIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore infortuni
convenuto era legittimato a negare il diritto alla rendita di invalidità oppure
no.
2.3. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U
192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18
LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno
2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche
l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità
lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed
adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità
di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe
mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa
G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.5
Nella
presente fattispecie, dalle tavole processuali emerge che per chiarire la
questione riguardante l’esigibilità lavorativa, la CO 1 ha fatto capo alle
valutazioni espresse dai suoi medici di fiducia, i dottori __________ e __________,
entrambi specialisti FMH in chirurgia ortopedica (il secondo anche in chirurgia
della mano).
In
occasione della visita medica di chiusura del 14 maggio 2003, posto che le
sequele infortunistiche impedivano all’assicurato di esercitare la sua abituale
professione di fisioterapista in misura maggiore al 50%, il dott. __________ si
è così espresso a proposito delle opportunità di valorizzare la sua residua
capacità lavorativa:
"
Compte tenu de la stabilisation des troubles et de
l'âge de seulement 31 ans, il est venu le moment d'évaluer l'opportunité
d'accorder une rente d'invalidité ou d'octroyer des mesures de réintégration professionnelle. Ayant reçu une
formation de géomètre et de physiothérapeute, l'assuré devrait être en mesure
d'acquérir les connaissances nécessaires pour se recycler dans une activité
adaptée à son état de santé et en mesure de lui consentir un revenu proche de
celui auquel il pourrait prétendre comme physiothérapeute. La formation
pourrait être orientée dans le domaine des professions libérales ou dans le
secteur technique comme l'informatique. Normalement, c'est l'Al qui s'occupe de
ce problème. Mais, d'après ce qui j'ai pu comprendre, la demande de prestations
de Mr. RI 1 a déjà été refusée à deux
reprises car l'accident est survenu alors qu'il n'avait pas encore travaillé en
Suisse pendant une année complète. Le problème devra donc être resolu par
d'autres voies, probablement par l'entremise de la CO 1 qui s'occupe des
prestations de longue durée."
(doc. 123)
L’amministrazione ha consultato il dott. __________
nel corso del mese di novembre 2003, poiché preoccupata in merito alla,
citiamo: “… mise en valeur de la capacité résiduelle de travail de Monsieur RI
1, ceci en tenant compte de son âge (31 ans), des formations qu’il a déjà
suivies et de son niveau d’études qui devraient lui permettre une réinsertion
aisée vers des professions adaptées à son état de santé.”.
Lo specialista appena citato è pertanto stato invitato a procedere a
una lettura critica del referto peritale del dott. __________ (doc. 6/124).
Il
rapporto del dott. __________ è datato 11 febbraio 2004 ed è stato elaborato
sulla base della documentazione a sua disposizione, quindi senza visitare
personalmente l’assicurato.
Queste le
considerazioni espresse dal sanitario consultato dalla CO 1 a proposito
dell’esigibilità lavorativa:
"
La question la plus importante reste naturellement
l'évaluation de l'exigibilité professionnelle résiduelle du patient.
Les troubles dégénératifs post-traumatiques
séquellaires du coude et du genou gauches représentent un handicap réel pour
tous les efforts de manutention bimanuelle, notamment répétitifs, qui
caractérisent généralement un travail de physiothérapeute. Cette "perte de
rendement" dans son travail actuel de physiothérapeute est naturellement difficile
à chiffrer sans une visite sur son lieu de travail. Une incapacité de travail
permanente de 50% comme physiothérapeute me semble être un grand maximum.
En adaptant quelque peu son poste de travail de
façon à réduire les efforts de manutention du MSG, on pourrait probablment
diminuer significativement cette incapacité de travail résiduelle à environ
25%, mais cela reste très difficile à chiffrer. Je pense en particulier à la
physiothérapie des extrémités (doigts, mains, pieds) plutôt que des grosses
articulations ou du rachis. Cela demande moins d'effort des MS et peut aussi
être fait en position assise. Dans le même ordre d'idée, il est probable que ce
patient puisse même travailler à 100% comme physiothérapeute ou ergothérapeute
dans un centre spécialisé de chirurgie de la main.
Avec une reconversion professionnelle dans une
activité semi-assise sans manutention lourde, le patient pourra certainement
retrouver une pleine capacité de travail. Il a, semble-t-il, reçu une formation
de géomètre et pourrait donc être facilement reconverti dans une profession du
domaine du dessin technique, d'autant plus que ces professions ont tendance à
s'informatiser de plus en plus.
La ténacité avec laquelle le patient semble
s'entretenir physiquement témoigne aussi des ressources psychologiques
disponibles que l'on pourrait engager dans une telle reconversion
professionnelle. A l'âge de 31 ans, il serait navrant de considérer l'octroi
d'une rente AI, même partielle! Ce patient me semble être un excellent candidat
pour une réinsertion professionnelle sans difficulté." (doc. 125)
Quindi, con decisione formale del 2 giugno 2005, confermata in sede
di opposizione (cfr. doc. 3/40), l’amministrazione ha sostenuto che, nonostante
i postumi infortunistici, RI 1 sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e
con un rendimento completo, l’attività di ergoterapista, rispettivamente, di
fisioterapista, quest’ultima limitata però alla fisioterapia delle estremità
(dita, mani e piedi).
D’altro
canto, visto che l’assicurato nel passato ha appreso il mestiere di geometra, la
CO 1 ha giudicato esigibile una sua riconversione in una professione
nell’ambito del disegno tecnico.
Per
quanto concerne l’aspetto economico, l’assicuratore convenuto ha fatto valere
che l’insorgente potrebbe conseguire un reddito pari almeno a quello che
avrebbe realizzato senza il danno alla salute (doc. 3/37).
Con la
propria impugnativa, l’insorgente contesta di poter esercitare la professione
di geometra/disegnatore tecnico, sia perché gli fanno difetto le conoscenze
tecniche, sia perché essa non è compatibile con il danno alla salute di cui è
portatore (cfr. I).
2.6
In corso di
causa, il TCA ha interpellato l’Associazione __________ – Associazione __________,
allo scopo di sapere se, tenuto conto del mercato del lavoro in Ticino, “… è
realistico ritenere che un fisioterapista, nell’ambito di uno studio privato
oppure di un istituto di cura, possa occuparsi unicamente delle estremità (dita,
mani e piedi) oppure no” e, d’altro canto, “… se un fisioterapista diplomato
può accedere direttamente all’esercizio della professione di ergoterapista
oppure se per quest’ultima attività è prevista una formazione distinta.”
(XVIII).
Queste le
risposte che il Presidente del Comitato direttivo, __________, ha fornito al
Tribunale in data 26 settembre 2006:
"
Innanzitutto la formazione di fisioterapista
contempla la prevenzione, la cura e la riabilitazione di svariate patologie che
fanno parte di vari campi specialistici della medicina ortopedica,
reumatologica, pediatrica, cardiologica, ecc.
Se è quindi vero che il fisioterapista ha le
capacità e le potenzialità per occuparsi delle estremità, è anche vero che il
mercato e la situazione in ambito politico-sanitario in Ticino e in Svizzera,
non permettono al fisioterapista di occuparsi unicamente delle estremità, in
quanto non sussistono ed esistono strutture specializzate solo in quest'ambito
(a parte una sola eccezione in Svizzera Romanda e Tedesca).
La formazione di fisioterapista, inglobata a partire
da quest'anno all'interno delle Scuole Universitarie Professionali, presenta
alcuni moduli in comune con la formazione in ergoterapia ma i due curricoli
sono ben distinti e permettono l'ottenimento di un Bachelor completamente
indipendente l'uno dall'altro. Se un fisioterapista volesse diventare
ergoterapista, sarebbe costretto a intraprendere la totalità della formazione
in ergoterapia."
(XIX)
Visto lo
scritto del Presidente __________, il cui contenuto è peraltro rimasto
incontestato (cfr. XXIII), si deve ritenere che le ipotesi occupazionali
formulate dal dott. __________ (doc. 6/125), e riprese dall’assicuratore LAINF
convenuto, non appaiono realistiche, vuoi perché il mercato del lavoro ticinese
non conosce la figura del fisioterapista che si occupa esclusivamente delle
estremità del corpo, vuoi perché a RI 1 manca la formazione necessaria per
potere esercitare la professione di ergoterapista.
In questo
contesto, è utile ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il
concetto di invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione
quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio
tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro
strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.
Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito
tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una
simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili
dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più
nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto
ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse
o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b;
RCC 1991 p. 332 consid. 3b e 1989 p. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 p. 67
consid. 5c).
La CO 1,
supportata dal dott. __________ (il dott. __________, da parte sua, aveva
parlato di una riformazione in una professione liberale o nel settore
informatico, cfr. doc. 6/123), sostiene che l’assicurato potrebbe esercitare
senza problemi un’attività nel campo del disegno tecnico oppure in quello
dell’informatica.
Chiamata
a pronunciarsi in proposito, questa Corte constata che RI 1 ha conseguito il
diploma di geometra presso l’Istituto tecnico di Como nel lontano luglio
1991.
(doc. B).
D’altra
parte, dagli atti all’inserto risulta pure che egli non ha mai esercitato la
professione di geometra, poiché, ottenuto il diploma, ha immediatamente
iniziato a frequentare la scuola per fisioterapisti, diplomandosi nel 1995. Dal
1997.
in poi l’assicurato ha sempre svolto l’attività di fisioterapista (cfr.
doc. 6/123, p. 5).
Il TCA,
grazie alle informazioni contenute nel sito internet dedicato all’orientamento
scolastico e professionale (www.orientamento.ch), ha appurato che già solo a
livello formativo, per il conseguimento dell'attestato federale di capacità quale
disegnatore edile, quale disegnatore del genio civile, rispettivamente, quale
geomatico (in precedenza, disegnatore catastale), l’accento è posto proprio sull’attività
pratica presso un datore di lavoro.
Nella
concreta evenienza, in considerazione del lungo tempo trascorso dal
conseguimento del diploma di geometra (ottenuto per di più all’estero) e,
soprattutto, del fatto che il ricorrente ha nel frattempo svolto tutt’altra
professione (ciò che gli ha di fatto impedito di stare al passo con i
cambiamenti intervenuti nella professione di geometra negli ultimi 14 anni),
questo Tribunale ritiene assai poco plausibile che egli possa avere accesso
diretto all’esercizio di un’attività nel campo del disegno tecnico, senza preliminarmente
seguire un’adeguata riformazione professionale.
Un
discorso analogo deve certamente valere anche per la (pretesa) possibilità di
esercitare una professione nel campo dell’informatica, visto che l’assicurato
non possiede al riguardo alcuna specifica formazione.
Ora, è
incontestato che RI 1 non ha diritto a prestazioni da parte dell’assicurazione
per l’invalidità, quindi neppure a provvedimenti d'integrazione (cfr. la
relativa documentazione presente nell’incarto prodotto dalla CO 1) e, d’altra
parte, che la LAINF non prevede l'erogazione di simili misure (cfr. il titolo
terzo relativo alle prestazioni; U. Meyer-Blaser, Die Tragweite des
Grundsatzes "Eingliederung vor Rente”, in Rechtsfragen der
Eingliederung Behinderter, San Gallo 2000, p. 19; P. Omlin, Die Invalidität in
der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 199).
Secondo l’assicuratore
convenuto, nel caso di specie deve valere il principio secondo cui l’assicurato
deve fare tutto quanto ragionevolmente esigibile per attenuare le ripercussioni
dell’infortunio subito e, soprattutto, che per valutare l’invalidità non si può
tenere conto delle perdite di guadagno cagionate da fattori quali la formazione
insufficiente, conoscenze linguistiche manchevoli, età, ecc. (cfr., ad esempio,
XXIII).
In
proposito, il TCA osserva che, in base alla giurisprudenza federale, i fattori
a cui ha fatto accenno la CO 1 non vanno considerati solo nella misura in cui impediscono
all’assicurato di trovare concretamente un’occupazione (cfr. DTF 107 V 21
consid. 2c, giurisprudenza confermata dal TFA con una recente sentenza del 14
luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
Contrariamente
a quanto pare credere l’amministrazione, dottrina e giurisprudenza hanno
precisato che da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria
professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività
lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come
delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente
accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione
per lui (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über di Unfallversicherung, Zurigo-Basilea-Ginevra
2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, op. cit., p. 205s.,
secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die
Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten
zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990,
p. 255s.).
Del
resto, per un caso analogo, vedi STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U
329/01 + 330/01:
" Per quanto concerne poi il reddito da invalido l'assicuratore
infortuni sostiene che si deve tener conto del fatto che l'assicurata potrebbe,
dopo un'adeguata riformazione, fare la segretaria e percepire un
guadagno da invalido addirittura superiore a quello da valido.
(…).
4.4
In concreto l'esame degli atti permette di affermare che la
tesi della S. è priva di fondamento. In effetti non è contestato neppure dall'assicuratore
infortuni che P._________, all'epoca decisiva della decisione in lite, non
aveva diritto a provvedimenti reintegrativi a carico dell'AI, in quanto non
assicurata ai sensi dell'art. 6 LAI (nel tenore vigente sino al 31 dicembre
2000.
e applicabile in concreto). Con provvedimento cresciuto in giudicato del
18.
dicembre 1996 l'AI aveva infatti statuito in tal senso.
In simili circostanze non è ammissibile computare, ai fini del
calcolo dell'invalidità dell'insorgente, un reddito ipotetico da invalido che
essa, all'epoca determinante, non avrebbe mai potuto conseguire, non potendosi avvalere
dei provvedimenti integrativi necessari a formarsi adeguatamente.”
(il corsivo è del
redattore)
In esito
alle considerazioni che precedono, occorre concludere che per valutare il diritto
alla rendita di invalidità di RI 1, non ci si può riferire alle attività
ritenute, in modo errato, ragionevolmente esigibili dall’assicuratore LAINF
convenuto.
2.7
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare
fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di
rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e,
quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una
sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
In
concreto, la documentazione medica agli atti, dalla quale non emerge con
sufficiente chiarezza quali sono gli impedimenti funzionali legati al danno
alla salute di eziologia infortunistica e, quindi, quali caratteristiche
debbano presentare le attività professionali che entrano ragionevolmente in
considerazione per RI 1 (tenuto conto in proposito anche dei principi esposti
al considerando 2.6. di questa pronunzia), non consente a questo Tribunale di
decidere, con la necessaria cognizione di causa, circa il diritto alla rendita
di invalidità.
Ci si
trova insomma di fronte a un accertamento sommario dei fatti, in violazione
quindi del disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).
La
decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato
all’amministrazione, affinché disponga ulteriori accertamenti specialistici e,
sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci di nuovo in merito al
diritto dell’insorgente a una rendita di invalidità.
In questo
contesto, la CO 1 dovrà segnatamente stabilire se RI 1, lavorando a tempo
parziale alle dipendenze della Casa anziani __________ di __________, sfrutta
al massimo la sua capacità di lavoro residua oppure se quest’ultima potrebbe
essere maggiormente valorizzata esercitando un’eventuale attività sostitutiva
idonea (su questo aspetto, cfr. RAMI 1991 U 130, p. 270 consid. 4a e la STFA
del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01, consid. 2b).
A questo
proposito, si ricorda che, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, il TFA ha stabilito che il reddito da invalido va determinato in
applicazione dei valori statistici nazionali (di principio, tabella TA1, in
casi eccezionali, tabella TA7; per un caso di applicazione di quest’ultima
tabella, cfr. la STFA del 16 ottobre 2006 nella causa R.-G., U 295/03, consid.
6.
), a scapito di quelli regionali (cfr. la recente sentenza del 12 ottobre
2006.
nella causa S., U 75/03).
Sta poi
all’amministrazione valutare se, e eventualmente in quale misura, il reddito
statistico da invalido debba essere decurtato per tenere conto delle
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione; cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 10 novembre 2005 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi
del considerando 2.7..
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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