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35.2006.93

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 luglio 2007Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori lombo-sciatalgici erano secondari alla prolungata zoppia (cfr. doc.

C).

Al

riguardo va ricordato che la mera possibilità di

un nesso causale non è sufficiente per ammettere una relazione di causalità

naturale fra un infortunio e i disturbi susseguenti oggetto di un annuncio di

ricaduta. Come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.1.), soltanto

qualora il nesso di causalità sia provato secondo il criterio della probabilità

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a

carico dell’assicuratore-infortuni.

In

secondo luogo, l’opinione di questa Corte trova piena conferma in diverse

perizie specialistiche ordinate dal TCA in altre procedure ricorsuali. Ad

esempio, nella causa T. c/ CO 1, sfociata nella sentenza del 4 maggio 2000,

inc. n. 35.1999.92-93, i periti giudiziari, i dottori P. __________ e __________,

ambedue Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale

universitario di __________, hanno indicato che solo in casi eccezionali

lo zoppicare possa

condurre ad un sovraccarico del rachide:

"

Kann der Sachverstädige bestätigen, dass

es eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte

Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall

T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im

Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?

Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung

der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere

Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm

oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie

beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die

Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T.

ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz

und bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der

Wirbelsäule feststellbar."

(perizia 7.3.2000 della Clinica di chirurgia

ortopedica dell'__________ di __________, p. 8s.).

Il caso

dell’insorgente non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________

e __________.

Una

zoppia non è suscettibile di provocare un sovraccarico della colonna vertebrale

fintanto che non sono rivelabili gravi deformazioni, ad esempio una differenza

della lunghezza della gamba di oltre 5 cm oppure una situazione di artrodesi

dell’anca (cfr. STFA U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1., pubblicata in

RtiD II-2004 N. 62 pag. 196 segg.).

In casu non

risulta che si sia confrontati con gravi deformazioni.

In

conclusione, questo Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. consid. 2.3.1.), che tra i disturbi alla colonna lombosacrale e l’evento traumatico

dell’aprile 2001, nonché il sinistro del gennaio 2004, non vi è una relazione di causalità.

2.4. Rendita di invalidità

2.4.1. Definizione

dell'invalidità

Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

Due sono

dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno

alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. Commisurazione

dell'invalidità

Giacché

il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione

causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la

seconda.

L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del

18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a

causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.4.3

L’CO 1 ha

ritenuto l’assicurato in grado di svolgere, in misura normale, un’attività più

leggera rispetto a quella di autista operaio nel reparto di spedizioni/montaggio

originariamente svolta (cfr. Fascicolo atti 1 doc. 1; Fascicolo atti 2 doc. 3),

fondandosi, in particolare, sul rapporto del 16 febbraio 2006 del Dr. med. __________

relativo alla visita medica __________ (cfr. doc. 129; A).

Il

Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

ortopedia, in merito allo stato locale dei piedi del ricorrente ha evidenziato:

"

La deambulazione sulle punte dei piedi è

impossibile a sinistra, possibile a destra.

La deambulazione sui talloni avviene senza grosse

difficoltà.

L'accovacciamento raggiunge circa il 50%.

Porta scarpe normali corredate da una soletta su

misura.

All'ispezione si nota un retro-piede decisamente

allargato bilateralmente.

Alla caviglia sinistra vi è una cicatrice

medialmente al malleolo mediale della lunghezza di 13 cm, leggermente ricurva

al di sotto del malleolo mediale, mentre lateralmente sempre a sinistra, vi

sono delle piccole cicatrici prive di irritazione.

Alla caviglia destra posteriormente paratendinea

achillea laterale, si nota una cicatrice non irritata di 6 cm.

Funzione delle caviglie

Flesso-estensione: 10-0-35° a sinistra, a destra

20-0-50°.

Quasi impossibilità alla motilità delle dita del

piede sinistro. Vi è una zona di completa mancanza di sensibilità sulla pianta

del piede, documentata con 2 fotografie polaroid.

La motilità nel senso della pro-/supinazione e

in-/eversione di entrambe le caviglie è completamente libera da indolente.

A destra si nota un'eccessiva lunghezza del

tendine d'Achille destro.

Entrambi i tendini hanno una buona tenuta.

Il paziente dichiara una modica ipo-sensibilità

della parte distale e laterale della gamba destra di origine da determinarsi;

probabilmente derivante dalla schiena.

Circonferenze destra sinistra

15.

cm sopra il polo

superiore della rotula 60,5 cm 60,5 cm

Massima al polpaccio 37

cm 37 cm

Peri-malleolare 27,5

cm 28 cm

(Fascicolo atti 2 doc. 114)

Per

quanto concerne l’esigibilità del lavoro, il medico di __________ ha affermato:

"

Il paziente può sollevare molto spesso pesi fino

a 5 kg fino all'altezza dei fianchi.

Spesso pesi fino a 10 kg. Talvolta pesi fino a 25

kg. Di rado fino a 45, mai oltre i 45 kg.

Nessuna limitazione per lavori leggeri e di

precisione, così come lavori medi tipo avvitare e forare.

Talvolta può effettuare lavori pesanti. Mai

lavori molto pesanti.

Nessuna limitazione per lavori con rotazione

della mano, esempio lavori con cacciavite.

Nessuna limitazione per lavori sopra la testa,

lavori che comportino la rotazione del busto (limitatamente ai postumi post

infortunistici).

Nessuna limitazione per la posizione seduta e

inclinata in avanti.

Spesso può assumere la posizione in piedi e

inclinata in avanti.

Spesso la posizione inginocchiata. Mai la

posizione con ginocchia in flessione.

Nessuna limitazione per la posizione seduta.

Spesso può mantenere la posizione in piedi.

Può camminare senza limitazione anche oltre i 50

m. Talvolta può camminare per tragitti lunghi.

L'uso delle due mani non presenta limitazioni.

L'equilibrio è possibile." (Fascicolo atti 2

doc. 114)

Il ricorrente ha

contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa formulata

dall’assicuratore LAINF, chiedendo di considerare anche altre affezioni di cui

soffre, segnatamente i disturbi lombosacrali (cfr. doc. I) e, implicitamente,

la sindrome cronica del tunnel del tarso sinistro, visto che, con scritto del

23.

aprile 2007, ha allegato che tale disturbo non è stato messo in rilievo nei

referti agli atti, bensì unicamente dal PD Dr. med. __________ nel mese di

aprile 2007 (cfr. doc. VI).

Relativamente

a tali obiezioni va rilevato, dapprima, che l’esigibilità lavorativa dell’insorgente

è stata correttamente valutata tenendo conto unicamente delle problematiche

agli arti inferiori, poiché i disturbi alla schiena non si trovano in relazione

di causalità con i sinistri in discussione (cfr. consid. 2.3.3.).

Inoltre,

per quanto attiene alla sindrome de tunnel tarsale, è utile evidenziare che la

stessa corrisponde alla sofferenza del nervo tibiale posteriore a livello della

caviglia (cfr. __________)

A livello

della caviglia, il nervo tibiale posteriore passa, infatti, attraverso un

canale osseo-fibroso, all'interno del legamento laciniato e si divide nel nervo

plantare mediale e laterale. La sindrome del tunnel tarsale si riferisce alla

compressione del nervo all'interno di questo canale (cfr. www.msd-italia.it/altre/manuale).

Il Dr.

med. __________, il 3 dicembre 2004, ha indicato che il ricorrente accusava

disturbi funzionali al piede sinistro con una lesione del nervo tibiale distale

del malleolo (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 52).

Il 16 settembre 2005 il

Dr. med. __________ ha diagnosticato uno stato dopo rottura e sutura

trans-cutanea del tendine d’Achille sinistro, con lesione del nervo tibiale

posteriore (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 91). Lo stesso Dr. med. __________, il

16.

febbraio 2006, ha poi messo in luce una lesione senso – motorica del nervo

tibiale sinistro prossimale alla biforcazione del nervi plantare mediale e laterale

in stato dopo sutura percutanea del tendine d’Achille sinistro (cfr. Fascicolo

atti 2 doc. 114).

Ne discende, come rilevato

dal Dr. med. __________, il 15 maggio 2007 (cfr. doc. XIIbis), che i medici __________,

sul cui parere l’CO 1 ha basato i propri provvedimenti, hanno considerato la

sofferenza al nervo tibiale sinistro.

Del resto quanto

constatato dal PD Dr. med. __________ non è in antitesi con il parere formulato

dal Dr. med. __________, come invece pretende l’assicurato (cfr. doc. XIV).

E’ piuttosto vero il

contrario. Entrambi i medici hanno, infatti, ritenuto che l’insorgente lamenti

disturbi al nervo tibiale.

Anche per quanto riguarda

le misure terapeutiche, l’intervento suggerito dallo specialista __________,

ossia la ricostruzione di una situazione cronicizzata in relazione sia alla

sindrome del tunnel tarsale, che al tendine d’Achille (cfr. doc. D), era già

stato consigliato nel dicembre 2005 dai medici dell’ospedale __________ di __________,

Reparto di chirurgia plastica ricostruttiva (“…Wir empfehlen jedoch einen

Suralis-transfer von der rechten Seite zur Verbesserung der sensibilität an der

Fussohle”; Fascicolo atti 2 doc. 107).

In ogni caso sia i medici __________,

che il PD Dr. med. __________ hanno ritenuto solamente possibile il

miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato a seguito di tale

intervento. In particolare gli specialisti dell’Ospedale __________

di __________ hanno indicato che:

__________ (…) Bei einer Läsion des Nerven von

mehr als 8-10 cm wird allerdings das Resultat kaum gut werden. Die

Erfolgschancen einer Rehabilitation der Sensibilität der Fussohle sind trotz

Operation nicht gut." (Fascicolo atti 2 doc. 107)

Pertanto, i medici __________,

prendendo in considerazione i disturbi al nervo tibiale, hanno a ragione ritenuto

il relativo stato stabilizzato e proceduto alla chiusura del caso.

In

proposito giova osservare che il diritto alle cure cessa qualora dalla loro

continuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute

dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla

continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento

sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

41ss.).

L’assicurato,

d’altronde, in occasione della visita medica __________ del 16 febbraio 2006,

ha dichiarato, in riferimento all’esito della visita a __________, di non

essere disposto a quel momento a sottoporsi a un ulteriore intervento che avrebbe

dato soltanto minime probabilità di un certo miglioramento (cfr. fascicolo atti

2.

doc. 114).

In simili

condizioni, non si rivela necessario procedere ad ulteriori atti istruttori

(perizia medica giudiziaria chiesta dal ricorrente; cfr. doc. I, VI, XIV).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa

V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1

p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H

299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.4.4

Sulla base di quanto esposto

al considerando precedente e attentamente esaminati gli atti di causa, questa

Corte ritiene che l’opinione del Dr. __________, secondo cui

l’assicurato è totalmente abile al lavoro in attività leggere, possa

validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora la occupa,

senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori (cfr.

consid. 2.4.3.).

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso

sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che

tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

determinante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del

mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

La valutazione

dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato effettuata dal medico __________ corrisponde

a quanto richiesto dalla giurisprudenza ai rapporti medici perché abbiano piena

forza probante.

Il rapporto del 16

febbraio 2006 del Dr. med. __________ non contiene contraddizioni. In

particolare egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente,

dopo avere proceduto allo studio del caso dell’assicurato e all’esame del

paziente.

Alla luce di quanto appena

esposto, per determinare il grado di invalidità dell’assicurato va ritenuto

- da un punto di vista medico -, da un lato, che lo stesso non può più svolgere

la sua originaria professione di autista/operaio nel reparto spedizioni/montaggio,

dall’altro, che è totalmente abile per tutto il giorno in attività leggere confacenti al suo stato di salute.

2.4.5

Si tratta ora

di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che

figurano all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2006 (cfr., a questo

proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse

rimasto vittima degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 57'279.--

(cfr. Fascicolo atti 2 doc. 123, 125a).

Tale

importo non è stato contestato dall'assicurato e può, pertanto, essere fatto

proprio da questo Tribunale.

2.4.6

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato, in primo luogo, la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato.

In proposito nella

sentenza pubblicata in DTF 129 V 472 la nostra Massima Istanza ha, in

particolare, osservato:

" (…)

Übt sie nach Eintritt der Invalidität eine

Erwerbstätigkeit aus, bei der - kumulativ - besonders stabile

Arbeitsverhältnisse gegeben sind und anzunehmen ist, dass sie die ihr

verbleibende Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise voll ausschöpft, und erscheint

zudem das Einkommen aus der Arbeitsleistung als angemessen und nicht als

Soziallohn, gilt grundsätzlich der tatsächlich erzielte Verdienst als

Invalidenlohn."

Qualora,

invece, difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e

professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nel medesimo giudizio, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella DTF

129.

V 472 il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale

contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"

(…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass

die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen

DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte

Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern

(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis

31.

Dezember 2000

[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE

115.

V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person

bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im

Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die

SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht

in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im

Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA

hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu

ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die

Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs

einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Su questi

temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel

campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto

svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,

Bellinzona 2004, p. 128-131.

2.4.7

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor Carlo Malaguerra,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS

n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007 pag. 64), il TFA ha,

per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,

il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland",

è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli

del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in

considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e

nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di

quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi

assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che

lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del

lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o

campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base

della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio

geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico

sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il

rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di

ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare

un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove

disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o

addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora

in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve

di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure."

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido viene poi

determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) oppure,

se del caso, soddisfatte le condizioni di cui alla DTF 129 V 472, in base alle

DPL elaborate dall’INSAI.

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,

il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de

faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne

justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,

p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

2.4.8

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

convenuto ha compiuto in sede amministrativa alcuni accertamenti presso cinque

aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che

l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali

che interessano gli arti inferiori, e meglio il bobinatore presso la __________

di __________, il cassiere presso la __________ di __________, l’operaio

controllore di punte di trapani di dentisti presso la __________ di __________,

l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________ e il servicemann

presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in

media, nel 2006, un reddito annuo pari a fr. 45'806.-- (cfr. Fascicolo atti 2

doc. 125a).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In effetti,

dalla tabella prodotta si evince che sono 42 i posti di lavoro che entrano in

considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.

26'000.-- e a fr. 66'388.--, e infine che quello medio è di fr. 44'940.-- (cfr.

Fascicolo atti 2 doc. 125a).

L’assicurato

ha puntualizzato di non poter svolgere l’attività di bobinatore presso la __________,

in quanto questo impiego implica il dover togliere manualmente delle bobine che

possono raggiungere i 12 kg, allorché il Dr. med. __________ ha attestato che

egli può sollevare spesso pesi fino a 10 kg e solo talvolta pesi fino a 25 kg,

e non è chiaro quante volte dovrebbe togliere le bobine di 12 kg.

Inoltre

egli ha rilevato che per le attività di cassiere presso la __________ e di controllore

di punte di trapano per dentisti presso la __________ è stato considerato un

salario medio che è tutt’altro che scontato, ritenuto che all’inizio di

un’occupazione, di norma, viene corrisposto un salario minimo (cfr. doc. I pag.

8, 9).

Questa Corte

osserva che le questioni di sapere, da un lato, se l’assicurato è o meno in

grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, tutte e cinque

le attività ritenute dall’CO 1, dall’altro, se correttamente oppure no è stato

tenuto conto del salario medio per quanto attiene alle attività di cassiere e

di controllore di punte di trapani per dentisti possono rimanere indecise

(cfr., in questo senso, la STFA del 3 febbraio 2003 nella causa M., U 151/00,

consid. 4.3 e del 23 gennaio 2003 nella causa D., U 196/02, consid. 4.5).

Egli,

infatti, non potrebbe pretendere una rendita di un’entità maggiore neppure se

il grado della sua invalidità venisse determinato in applicazione dei dati

statistici (e non in base alle DPL dell’CO 1).

A tale

proposito va, altresì, segnalato che è indubbio che, al di là di quelle

ritenute dall’assicuratore infortuni, sul mercato generale del lavoro esistono,

nel settore industriale e dell’artigianato, delle attività, essenzialmente di

controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere e che non presuppongono

particolari attitudini intellettuali, che l’assicurato sarebbe in grado di

esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, nonostante i postumi

residuali che interessano i suoi arti inferiori (al riguardo cfr. SVR 2002 UV

15.

pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; STFA del 20 aprile 2004

nella causa K., U 871/02, consid. 3; STCA del 6 marzo 2006 nella causa C.,

35.2005.86

consid. 2.10.).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.4.7. in

fine, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano

applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari

2004.

- il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2007, pag. 90), esso ammonta a fr.

4'783.-- mensili oppure a fr. 57'396.-- per l'intero anno (fr. 4'783.-- x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali (“Nominallohnindex” – cfr. DTF 126 V 81

consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab. 10.3, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2006 pag. 91) – si ottiene, per il 2006, un reddito

mensile di fr. 4'877.65 oppure di fr. 58'531.80 per l’intero anno.

Questo

Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2006

quale autista e operaio nel reparto spedizioni /montaggio della __________,

ditta che produce e propone mobili in metallo (fr. 57'279.05), è inferiore a

quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai

lavoratori del settore “Altre industrie manifatturiere” con qualifiche

analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 36,37, livello di qualifica 4: fr. 4'592 x

12.

mesi = fr. 55'104.--, riportato su 41.7 ore/settimana = 57'445.92; dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2006, un reddito

annuo pari a fr. 58'080.36).

Ci si

potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari

nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza

federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno

inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito

medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329

consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa

H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4).

Spetta

comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo.

2.4.9

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra

Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito

ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen

Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird

von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten

Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur

noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die

IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen

Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,

lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die

Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung

erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).

Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des

Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch

die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt."

(STFA

succitata).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF

(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata

(cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04,

consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)."

(STCA

succitata, consid. 2.11.)

2.4.10

Nella presente

fattispecie, l'importo stabilito dall'Istituto assicuratore resistente a

titolo di reddito da invalido, ammonta a fr. 45’806.-- (consid.

2.4.8

).

Esso corrisponde a una

riduzione di circa il 21% del reddito statistico desunto dalla Tabella TA 1

(fr. 45’806 rappresentano infatti circa il 79% di fr. 58'531.80) ciò che alla luce delle

specifiche circostanze del caso concreto (tutt’al più, impedimenti legati al

danno alla salute) e dei precedenti giurisprudenziali, appare senz’altro

adeguata, se non addirittura generosa.

In esito

a quanto precede, il grado di invalidità del ricorrente

- stabilito confrontando i fr. 45'806.-- al reddito che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr.

fr. 57'279.-- (cfr. consid. 2.4.5.) - è del 20.03%, arrotondato al 20% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11

p. 41.

Nella

misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha

riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 20%, il suo ricorso

deve essere respinto.

2.5

Indennità

per menomazione all’integrità

2.5.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.5.5

Nel caso di

specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentiti i pareri dei Dr. med. __________

e __________, ha posto l’assicurato, in relazione ai postumi degli infortuni dell’aprile

2001.

e del gennaio 2004, al beneficio di un’IMI del 7.5% (cfr. Fascicolo atti 2

doc. 129; A).

Questa la

valutazione che il Dr. med. __________ ha espresso in occasione della visita

medica di chiusura del 3 dicembre 2004:

"

Per rottura del tendine d'Achille sinistro con

in seguito sutura del tendine il 24.1.2004 e neurolisi del nervo tibiale

sinistro il 19.5.2004, esistono oggi disturbi funzionali al piede sinistro con

una lesione del nervo tibiale del malleolo con ipestesia/analgesia alla pianta

del piede sinistro e una mancanza della capacità di abduzione delle dita del

piede sinistro e una mancanza della flessione dorsale dell'alluce sinistro.

Esiste una lieve diminuzione della mobilità

dell'articolazione tibio-tarsica sinistra.

VALUTAZIONE

7,5%

GIUSTIFICAZIONE

I disturbi funzionali al piede sinistro con

disturbi alla deambulazione con dolore, ipestesia e anestesia dei 2/3 anteriori

della pianta del piede sinistro con una lieve diminuzione della mobilità

dell'articolazione tibio-tarsica sono funzionalmente da paragonare allo stato

dove esiste una lesione con paresi parziale del nervo tibiale sinistro.

La paresi del nervo tibiale completa comporta una

menomazione dell'integrità del 20%.

Il danno attuale corrisponde a un po' più di 1/3

di un tale danno.

L'aspetto soggettivo e l'aspetto clinico

oggettivabile corrisponde anche funzionalmente a un danno che è un po' più che

del 50% di un danno dove c'è una paresi totale del nervo peroneo.

La valutazione viene fatta secondo la tabella

2.2

Aggiunta caso 10.20944.01.0

Per gli esiti del piede destro non esistono le

premesse per una menomazione dell'integrità.

L'esame del 25.4.2005 ha fatto vedere un piede

destro dove il paziente riesce a camminare sul tallone e sulle punte delle dita

e dove la continuità del tendine d'Achille è mantenuta.

Anche la mobilità dell'articolazione

tibio-tarsica è buona con una flessione dorsale di 20° e la flessione plantare

di 35° e un'inversione/eversione del retropiede completa." (Fascicolo atti

2.

doc. 52)

Il Dr. med.

__________, il 16 febbraio 2006, ha confermato la valutazione formulata dal Dr.

med. __________ (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 113).

Inoltre

il 29 agosto 2006 egli, a complemento della valutazione dell’IMI del 16

febbraio 2006, ha ribadito:

"

7.

% per quanto riguarda l’affezione al piede

sinistro.

0% per quanto riguarda

l’affezione al piede destro.” (Fascicolo atti 2 doc. 146)

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, in casu, ritiene

di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento dei medici dell’CO

1.

In casu

non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr.

consid. 2.4.3.).

L’IMI è

stata rettamente stabilita dall’assicuratore LAINF in considerazione unicamente

dei postumi a livello degli arti inferiori, in quanto la problematica

presentata dall’assicurato alla colonna lombosacrale, come esposto sopra, non è

in relazione di causalità con i sinistri del 2001 e del 2004 (cfr. consid. 2.3.3.).

La Tabella 2.2. relativa

ai disturbi funzionali degli arti inferiori prevede che in caso di paresi del

nervo tibiale viene assegnata un’IMI del 20%, mentre in caso di paresi del

nervo peroneo un’IMI del 10%.

In casu, per quanto

attiene al piede sinistro, i medici di __________ hanno indicato che i disturbi

funzionali sono da paragonare allo stato nel quale esiste una lesione con

paresi parziale del nervo tibiale, e meglio il danno corrisponde a poco più di

1/3 di una paresi totale.

Pertanto, visto che una paresi

completa del nervo tibiale dà diritto a un’IMI del 20%, a ragione nel caso di

specie è stata assegnata un’IMI del 7.5%.

Quanto fatto valere dal

ricorrente, e meglio che, siccome il Dr. med. __________ ha ammesso un danno di

un po’ più del 50%, l’IMI deve essere del 10-15% (cfr. doc. I), è privo di

fondamento.

Il danno di poco più del 50%

dal profilo soggettivo e dell’aspetto clinico oggettivabile menzionato dai Dr.

med. __________ e __________ si riferisce, in effetti, allo stato del piede

dell’assicurato paragonato a un arto inferiore che ha subito una paresi totale

del nervo peroneo.

I medici __________ hanno

valutato che il danno al piede sinistro del ricorrente corrisponde a poco più

di 1/3 di una paresi totale al nervo tibiale oppure a poco più del 50%

di una paresi totale del nervo peroneo.

Come visto, la paresi

completa del nervo peroneo implica un’IMI del 10%. Anche da questo punto di

vista, dunque, l’apprezzamento dei medici __________ che hanno determinato una

menomazione dell’integrità 7.5% appare corretta.

Per quanto concerne l’arto

inferiore destro, lo stato del piede constatato dai Dr. med. __________ e __________,

permettente all’assicurato di camminare sul tallone e sulle punte delle dita e

che presenta il mantenimento della continuità del tendine d’Achille, oltre che

una buona mobilità dell’articolazione tibio-tarsica, non giustifica alcuna IMI.

Al

riguardo va sottolineato che i medici di __________ hanno reso i propri referti

sulla base di accertamenti approfonditi e completi in piena conoscenza

dell’incarto e sono giunti a un risultato convincente. Di conseguenza questo

Tribunale, il quale non è confrontato con indizi concreti suscettibili di far

dubitare della loro fondatezza, non se ne discosta (cfr. sentenza del Tribunale

federale U 349/06 dell’11 luglio 2007; DTF 125 V 351 consid. 3b/ee).

In effetti dalle carte

processuali non risultano referti indicanti uno status medico differente, ad

eccezione del rapporto del PD Dr. med. __________ dell’Ospedale __________ di __________,

il quale ha precisato:

"

(…) Der rechte Unterschenkel zeigt eine

Druckdolenz im Bereich der Achillessenhne, ca. 2-5 cm oberhalb ihres Ansatzes. Der

Unterschenkel-Wadenmuskulaturumfang beträgt 38 cm. Auch hier ist die

Achillessehne verlängert. Ein Zehenspitzenstand ist ebenfalls kum möglich. Der

Zugang auf dieser Seite zur Achillessehne liegt lateral derselben." (Doc.

D)

Tuttavia, a prescindere

dal fatto che tale documento sia datato 4 aprile 2007 e si riferisca a una

visita avvenuta il 26 marzo 2007, ossia dopo quasi un anno dalla chiusura del

caso dell’assicurato afferente ai due infortuni del 2001 e del 2004, la

situazione riscontrata dallo specialista __________ è comunque sovrapponibile a

quella attestata nel febbraio del 2006 dal Dr. med. __________. Da una parte,

anche il Dr. med. __________ ha constatato, a destra, una eccessiva lunghezza

del tendine d’Achille. Dall’altra, il PD Dr. med. __________ non ha escluso la

possibilità di stare in piedi sulle punta delle dita.

Giova,

infine, evidenziare che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta

sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli

assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione

all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera

astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007; DTF 115 V 147 consid. 1,

113.

V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43;

cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2001.71,

confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U 14/02; cfr., altresì,

Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und

25.

des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.

40s.).

Alla luce di quanto esposto, la decisione di assegnare al ricorrente

un’IMI del 10% risulta incensurabile.

2.6

Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. V).

2.6.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le condizioni

cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono

invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la

giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF

(cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L'art. 3

della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente, prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente

all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.

DTF 130 V 320, consid. 2.1.).

Questa

Corte ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito

della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella

causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA

del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001

nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E.,

5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia

253.

consid. 3b).

Tale presupposto

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al

processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29.

giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso

concreto, alla luce della LAINF e della giurisprudenza federale pubblicata

nella Raccolta ufficiale, nel sito www.bger.ch,

nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo

un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della

presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In

particolare, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante

documentazione agli atti emergeva, in modo indubbio, che i disturbi alla

colonna lombosacrale non sono in relazione di causalità con i sinistri del 2001

e del 2004.

Inoltre

dai rapporti medici sui quali si è fondato l’CO 1 risultava chiaramente che la

sindrome del tunnel tarsale, ossia la sofferenza del nervo tibiale, era stata

presa in considerazione dai medici di __________.

Dalle

carte processuali si deduceva, poi, l’impossibilità di riconoscere un’IMI di

entità più elevata.

Gli

elementi fattuali della fattispecie, segnatamente gli specialistici atti medici

non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.

Di primo

acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità

di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi:

STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002

nella causa C., 35.2002.32).

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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