35.2006.93
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26 luglio 2007Italiano75 min
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Numero d'incarto:
35.2006.93
Data decisione, Autorità:
26.07.2007, TCA
Titolo:
Scivolata, rottura tendine d'Achille piede destro. Dopo 3 anni altra scivolata, rottura tendine piede sinistro; rendita invalidità 20% e indennità menomazione integrità 7.5%. Disturbi a colonna lombosacrale non di origine traumatica. Assicurato totalmente abile in attività leggere. AG respinta.
ATTO MEDICO
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
CURA MEDICA
ERNIA DISCALE
GUADAGNO ASSICURATO
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 3 LAG
art. 14 LAG
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 LAINF
art. 25 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 21 cpv. 2 LPTCA
art. 28 cpv. 4 OAINF
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.93
rs/td
Lugano
26 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4
settembre 2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 18 aprile
2001 RI 1 - alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di
autista, operaio reparto spedizioni e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1 -, durante una consegna di mobili presso un cliente a __________
è scivolato dalla sponda del camion e cadendo si è rotto il tendine d’Achille
del piede destro (cfr. Fascicolo atti 1 doc. 1, 2).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il tendine
d’Achille del piede destro è stato suturato il 20 aprile 2001 (cfr. Fascicolo
atti 1 doc. 2, 4).
L’assicurato
ha ritrovato la piena abilità al lavoro a decorrere dal 3 settembre 2001 (cfr.
fascicolo atti 1 doc. 12), continuando, però, a beneficiare di cure e controlli
medici (cfr. Fascicolo atti 1 doc. 14-60).
1.3. Il 24
gennaio 2004 RI 1 ha subito un ulteriore infortunio. In occasione di un torneo,
al quale l’assicurato assisteva presso la palestra del __________ di __________,
la palla improvvisamente è andata verso il pubblico. Egli, calciandola, è
caduto e si è rotto il tendine del piede sinistro (cfr. Fascicolo atti 2 doc.
3).
Tale
rottura è stata suturata il giorno stesso (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 5, 7).
L’CO 1 ha
riconosciuto la propria responsabilità anche per questo caso.
1.4. Il 19 maggio
2004 ha avuto luogo un intervento di neurolisi al piede sinistro (cfr.
Fascicolo atti 2 doc. 21).
Due
tentativi di riprendere l’attività lavorativa nel 2004 hanno avuto esito
negativo (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 34, 54).
1.5. Alla
chiusura del caso, l’CO 1, con decisione formale del 24 aprile 2006, ha
riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 20% a fare tempo dal
1° aprile 2006 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 7.5% (cfr.
Fascicolo atti 2 doc. 129).
L’assicurato,
tramite l’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro il citato provvedimento
(cfr. Fascicolo atti 2 doc. 133, 143). In particolare sono stati contestati
l’esigibilità lavorativa di un’attività leggera per tutto il giorno, uno degli
impieghi considerati nelle DPL e il salario medio preso in considerazione per due
DPL. E’ stato, inoltre, censurato il mancato riconoscimento di un’IMI anche per
il danno al piede destro riportato nell’infortunio dell’aprile 2001 (cfr.
Fascicolo atti 2 doc. 143).
L’assicuratore
LAINF resistente, dopo aver ottenuto un complemento alla valutazione dell’IMI
da parte del medico __________, Dr. med. __________ (cfr. Fascicolo atti 2 doc.
146), con decisione su opposizione del 4 settembre 2006, ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.6. Con ricorso
del 1° dicembre 2006 l’assicurato, sempre assistito dall’avv. RA 1, ha
postulato la concessione di una rendita di invalidità e di un’IMI di grado più
elevato.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’interessato ha addotto:
"
(…) il dott. __________, specialista FMH in
neurologia, nel suo referto 30 luglio 2003 (doc. B) e in quello successivo del
27 luglio 2005 (doc. C), menziona la presenza di dolori lombosacrali dal lato
destro e lombalgie predominanti a sinistra con intermittente irradiazione
sciatalgica da ricondurre allo scompenso statico e alla prolungata zoppia.
In altre parole, secondo il neurologo
il danno alla schiena è da ricondurre almeno parzialmente allo scompenso
statico e alla prolungata zoppia generati della rottura traumatica dei due
tendini di Achille.
Il dott. __________, nel suo referto
allestito in occasione della visita medica di chiusura, non tiene minimamente
conto di questa circostanza che evidentemente influenza la capacità lavorativa
dell'assicurato, soprattutto per quanto attiene al trasporto e al sollevamento
pesi.
Alla luce di queste circostanze
l'assicurato contesta l'esigibilità al lavoro espressa dal dott. __________ e
chiede l'erezione di una perizia medica giudiziaria volta a definire il
grado di capacità lavorativa.
9. Alla
luce del danno valetudinario complessivo, l'assicurato contesta anche in questa
sede il reddito da invalido, quantificato dalla CO 1 in Fr. 45'806.--.
Per quanto attiene alle DPL egli
contesta pure di poter svolgere l'attività di "bobinatore" presso __________.
Infatti, dalla descrizione del lavoro si evince che il "bobinatore"
deve togliere manualmente le bobine, che possono raggiungere i 12 kg.
Ora lo stesso dott. __________ ritiene
che l'assicurato possa sollevare spesso pesi fino a 10 kg e solo talvolta pesi
fino a 25 kg.
Dal momento che non è chiaro quante
volte l'assicurato dovrebbe togliere le bobine di 12 kg, questa attività non
può entrare in linea di conto.
Inoltre, per calcolare il salario di
"cassiere" presso la __________ (Fr. 44'506.--) e di
"controllare punte di trapano per dentisti" presso la __________ (Fr.
45'703.--) è stato tenuto in considerazione un salario medio, ciò che è
tutt'altro che scontato, ritenuto che all'inizio di una nuova attività, di
norma viene corrisposto un salario minimo.
10. Nella
sua decisione su opposizione la CO 1 ha ribadito il riconoscimento di un'IMI
del 7,5 % per il solo danno al piede sinistro.
Il dott. __________ nel suo rapporto
valutativo della menomazione all'integrità rileva che la paresi del nervo
tibiale completa comporta un'IMI del 20 %. Secondo il medico di __________ il
danno attuale corrisponde a un po' più di 1/3 di un tale danno.
Egli aggiunge poi quanto segue:
"L'aspetto soggettivo e l'aspetto clinico
oggettivabile corrisponde funzionalmente a un danno che è un po' più che del 50
% di un danno dove c'è paresi totale del nervo peroneo".
Dal momento che il dott. __________
ammette che dal profilo oggettivo e soggettivo il danno è un po' più del 50 %
di una paresi totale del nervo peroneo, ne discende che l'IMI per il danno al
piede sinistro deve oscillare tra il 10 % e il 15% e non del 7,5 %.
Inoltre, si ribadisce che anche per
il piede destro deve essere riconosciuta un'IMI, quantificata tra il 5 % e il
10 %, visto che la visita medica di chiusura ha posto in rilievo un
allungamento del tendine di Achille di quasi 1 cm." (Doc.
I)
1.7. L’avv. RA 2,
rappresentante dell’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. III).
1.8. Con istanza
del 6 febbraio 2007 l’avv. RA 1 ha chiesto l’ammissione del suo patrocinato
all’assistenza giudiziaria, in quanto la situazione economica di quest’ultimo
non gli permette di far fronte alle spese di patrocinio. Egli ha allegato il
relativo certificato municipale (cfr. doc. V).
1.9. Il 23 aprile
2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso un rapporto del 4 aprile 2007 del PD Dr. med. __________
del Centro di cure dell’apparato locomotore dell’Ospedale __________ di __________
(cfr. doc. VI; D), sottolineando che lo specialista ha posto in evidenza, oltre
a un’insufficienza cronica del tendine d’Achille - più pronunciata a sinistra
che a destra-, una sindrome cronica del tunnel del tarso sinistro che non era
mai stata messa in rilievo nei referti agli atti, malgrado fosse presente al
momento in cui è stata resa la decisione impugnata, trattandosi ormai di
un’affezione cronica.
Il
patrocinare dell’insorgente, considerato che gli atti medici sono incompleti,
ha, quindi, ribadito la necessità di esperire una perizia giudiziale.
1.10. L’avv. RA 2,
per conto dell’CO 1, il 30 maggio 2007, ha puntualizzato che quanto preteso dal
ricorrente è stato smentito dal medico __________, Dr. __________, il quale,
dopo avere preso visione del referto del PD Dr. med. __________, ha indicato
che la sindrome del tunnel tarsale è stata più volte considerata (cfr. doc. XII
+ bis).
1.11. Il 12 giugno
2007 l’avv. RA 1 ha riconfermato la richiesta di erezione di una perizia
giudiziale, specificando che il parere del Dr. med. __________ è in antitesi
con le conclusioni evidenziate dal PD Dr. med. __________ (cfr. doc. XIV).
1.12. Il doc. XIV è
stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 2 (cfr. doc. XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è l’entità della rendita di invalidità e dell’IMI spettanti a RI 1.
Preliminarmente
il TCA deve, tuttavia, verificare se l’assicuratore LAINF resistente, ai fini
dell’esame del diritto alle prestazioni citate, ha considerato correttamente o
meno unicamente i disturbi ai piedi, a esclusione della problematica alla
colonna vertebrale. Più concretamente, occorre determinare se questi disturbi
costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, degli infortuni assunti
dall’CO 1 oppure no.
2.3. Disturbi
alla colonna lombosacrale: causalità con l’infortunio del 18 aprile 2001 e/o
del 24 gennaio 2004?
2.3.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione
e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda
il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore
(cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2, 1994 U 206 p. 329 consid. 3b,
1992 U 142 p. 76 consid. 4b).
La prova
dell’estinzione del nesso di causalità naturale non deve essere fornita
attraverso la dimostrazione dell’esistenza di cause estranee all’infortunio
assicurato. Parimenti, non si tratta di esigere dall’assicuratore LAINF la
prova negativa dell’inesistenza di un danno alla salute oppure che la persona
assicurata sia completamente guarita. Decisiva è soltanto la questione a sapere
se le cause infortunistiche del danno alla salute hanno perso il loro
significato causale (cfr. STFA del 3 gennaio 2006 nella causa C., I 320/05,
consid. 2 e del 25 ottobre 2002 nella causa L., U 143/02, consid. 3.2).
Questi principi sono ancora
stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U
187/04, consid. 1.2.
2.3.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.3.3. L’assicurato
accusa dei dolori alla schiena, e meglio a livello lombosacrale.
Il 16 settembre 2005 il
Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, medico __________,
ha diagnosticato una “lombalgia con sciatalgia di natura da determinarsi”
(cfr. Fascicolo atti 2 doc. 91).
La RX e la RM del 10
ottobre 2005, entrambe alla colonna lombare, hanno messo in luce:
" Discopatia
L4-L5 con una protrusione mediana / paramediana recessale a sin. senza
conflitti radicolari.
Inoltre vi è una discopatia con protrusione mediana del disco
L5-S1 senza conflitti radicolari.
Segni di spondilartrosi bilat.
Dimensione del canale spinale nella norma.
Colonna
Presenza di una anomalia del passaggio lombo-sacrale. Si tratta in
prima ipotesi di una lombalizzazione parziale di S1.
Segni di spondiloartrosi L4-5 e L5-S1 bilat.
Buon allineamento dei corpi vertebrali.
Non si notano fratture.
Segni di spondilosi e discopatia a livello D11-12.
Contenuto calcico nella norma." (Doc. 97)
Il Dr. med. __________,
nel rapporto del 16 febbraio 2006 relativo alla visita __________, ha indicato,
quale diagnosi secondaria, “spondilartrosi con discopatie multiple e
lombalizzazione parziale S1, non di pertinenza CO 1” (cfr. Fascicolo atti 2
doc. 114).
L’assicurato contesta tale
valutazione, fondandosi sui rapporti del 30 luglio 2003 e del 27 luglio 2005
del Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, secondo cui il danno alla
schiena sarebbe da ricondurre, almeno parzialmente, allo scompenso statico e
alla prolungata zoppia generati dalla rottura traumatica dei due tendini
d’Achille (cfr. doc. I pag. 7, 8; B, C).
E’ vero
che già nel rapporto della visita medica __________ del 19 dicembre 2002 il Dr.
med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha constatato un lieve
accenno di zoppia alla deambulazione (cfr. fascicolo atti 1 doc. 40) e che -
nonostante nei referti del 3 dicembre 2004 e del 25 aprile 2005 concernenti le
visite da parte del medico __________, Dr. med. __________, spec. FMH in
chirurgia, sia stato indicato che “il paziente cammina senza evidente
zoppia” (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 51, 71) - il Dr. med. __________, il 16
settembre 2005 e il 16 febbraio 2007, ha attestato una deambulazione con
importante zoppia e che il piede sinistro veniva appoggiato soltanto sul
tallone (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 91, 114).
Il TCA
non può tuttavia condividere la tesi della parte ricorrente secondo cui i disturbi al rachide lombo-sacrale sarebbero stati
indirettamente provocati dal danno riportato dal ricorrente agli arti inferiori.
In primo
luogo, si rivela che il Dr. med. __________ stesso, nel secondo rapporto
stilato nel luglio 2005, ha unicamente menzionato, tra parentesi, che forse
Fatti
i dolori lombo-sciatalgici erano secondari alla prolungata zoppia (cfr. doc.
C).
Al
riguardo va ricordato che la mera possibilità di
un nesso causale non è sufficiente per ammettere una relazione di causalità
naturale fra un infortunio e i disturbi susseguenti oggetto di un annuncio di
ricaduta. Come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.1.), soltanto
qualora il nesso di causalità sia provato secondo il criterio della probabilità
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a
carico dell’assicuratore-infortuni.
In
secondo luogo, l’opinione di questa Corte trova piena conferma in diverse
perizie specialistiche ordinate dal TCA in altre procedure ricorsuali. Ad
esempio, nella causa T. c/ CO 1, sfociata nella sentenza del 4 maggio 2000,
inc. n. 35.1999.92-93, i periti giudiziari, i dottori P. __________ e __________,
ambedue Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale
universitario di __________, hanno indicato che solo in casi eccezionali
lo zoppicare possa
condurre ad un sovraccarico del rachide:
"
Kann der Sachverstädige bestätigen, dass
es eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte
Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall
T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im
Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?
Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung
der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere
Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm
oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie
beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die
Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T.
ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz
und bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der
Wirbelsäule feststellbar."
(perizia 7.3.2000 della Clinica di chirurgia
ortopedica dell'__________ di __________, p. 8s.).
Il caso
dell’insorgente non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________
e __________.
Una
zoppia non è suscettibile di provocare un sovraccarico della colonna vertebrale
fintanto che non sono rivelabili gravi deformazioni, ad esempio una differenza
della lunghezza della gamba di oltre 5 cm oppure una situazione di artrodesi
dell’anca (cfr. STFA U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1., pubblicata in
RtiD II-2004 N. 62 pag. 196 segg.).
In casu non
risulta che si sia confrontati con gravi deformazioni.
In
conclusione, questo Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. consid. 2.3.1.), che tra i disturbi alla colonna lombosacrale e l’evento traumatico
dell’aprile 2001, nonché il sinistro del gennaio 2004, non vi è una relazione di causalità.
2.4. Rendita di invalidità
2.4.1. Definizione
dell'invalidità
Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno
alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a
causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.4.3
L’CO 1 ha
ritenuto l’assicurato in grado di svolgere, in misura normale, un’attività più
leggera rispetto a quella di autista operaio nel reparto di spedizioni/montaggio
originariamente svolta (cfr. Fascicolo atti 1 doc. 1; Fascicolo atti 2 doc. 3),
fondandosi, in particolare, sul rapporto del 16 febbraio 2006 del Dr. med. __________
relativo alla visita medica __________ (cfr. doc. 129; A).
Il
Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
ortopedia, in merito allo stato locale dei piedi del ricorrente ha evidenziato:
"
La deambulazione sulle punte dei piedi è
impossibile a sinistra, possibile a destra.
La deambulazione sui talloni avviene senza grosse
difficoltà.
L'accovacciamento raggiunge circa il 50%.
Porta scarpe normali corredate da una soletta su
misura.
All'ispezione si nota un retro-piede decisamente
allargato bilateralmente.
Alla caviglia sinistra vi è una cicatrice
medialmente al malleolo mediale della lunghezza di 13 cm, leggermente ricurva
al di sotto del malleolo mediale, mentre lateralmente sempre a sinistra, vi
sono delle piccole cicatrici prive di irritazione.
Alla caviglia destra posteriormente paratendinea
achillea laterale, si nota una cicatrice non irritata di 6 cm.
Funzione delle caviglie
Flesso-estensione: 10-0-35° a sinistra, a destra
20-0-50°.
Quasi impossibilità alla motilità delle dita del
piede sinistro. Vi è una zona di completa mancanza di sensibilità sulla pianta
del piede, documentata con 2 fotografie polaroid.
La motilità nel senso della pro-/supinazione e
in-/eversione di entrambe le caviglie è completamente libera da indolente.
A destra si nota un'eccessiva lunghezza del
tendine d'Achille destro.
Entrambi i tendini hanno una buona tenuta.
Il paziente dichiara una modica ipo-sensibilità
della parte distale e laterale della gamba destra di origine da determinarsi;
probabilmente derivante dalla schiena.
Circonferenze destra sinistra
15.
cm sopra il polo
superiore della rotula 60,5 cm 60,5 cm
Massima al polpaccio 37
cm 37 cm
Peri-malleolare 27,5
cm 28 cm
(Fascicolo atti 2 doc. 114)
Per
quanto concerne l’esigibilità del lavoro, il medico di __________ ha affermato:
"
Il paziente può sollevare molto spesso pesi fino
a 5 kg fino all'altezza dei fianchi.
Spesso pesi fino a 10 kg. Talvolta pesi fino a 25
kg. Di rado fino a 45, mai oltre i 45 kg.
Nessuna limitazione per lavori leggeri e di
precisione, così come lavori medi tipo avvitare e forare.
Talvolta può effettuare lavori pesanti. Mai
lavori molto pesanti.
Nessuna limitazione per lavori con rotazione
della mano, esempio lavori con cacciavite.
Nessuna limitazione per lavori sopra la testa,
lavori che comportino la rotazione del busto (limitatamente ai postumi post
infortunistici).
Nessuna limitazione per la posizione seduta e
inclinata in avanti.
Spesso può assumere la posizione in piedi e
inclinata in avanti.
Spesso la posizione inginocchiata. Mai la
posizione con ginocchia in flessione.
Nessuna limitazione per la posizione seduta.
Spesso può mantenere la posizione in piedi.
Può camminare senza limitazione anche oltre i 50
m. Talvolta può camminare per tragitti lunghi.
L'uso delle due mani non presenta limitazioni.
L'equilibrio è possibile." (Fascicolo atti 2
doc. 114)
Il ricorrente ha
contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa formulata
dall’assicuratore LAINF, chiedendo di considerare anche altre affezioni di cui
soffre, segnatamente i disturbi lombosacrali (cfr. doc. I) e, implicitamente,
la sindrome cronica del tunnel del tarso sinistro, visto che, con scritto del
23.
aprile 2007, ha allegato che tale disturbo non è stato messo in rilievo nei
referti agli atti, bensì unicamente dal PD Dr. med. __________ nel mese di
aprile 2007 (cfr. doc. VI).
Relativamente
a tali obiezioni va rilevato, dapprima, che l’esigibilità lavorativa dell’insorgente
è stata correttamente valutata tenendo conto unicamente delle problematiche
agli arti inferiori, poiché i disturbi alla schiena non si trovano in relazione
di causalità con i sinistri in discussione (cfr. consid. 2.3.3.).
Inoltre,
per quanto attiene alla sindrome de tunnel tarsale, è utile evidenziare che la
stessa corrisponde alla sofferenza del nervo tibiale posteriore a livello della
caviglia (cfr. __________)
A livello
della caviglia, il nervo tibiale posteriore passa, infatti, attraverso un
canale osseo-fibroso, all'interno del legamento laciniato e si divide nel nervo
plantare mediale e laterale. La sindrome del tunnel tarsale si riferisce alla
compressione del nervo all'interno di questo canale (cfr. www.msd-italia.it/altre/manuale).
Il Dr.
med. __________, il 3 dicembre 2004, ha indicato che il ricorrente accusava
disturbi funzionali al piede sinistro con una lesione del nervo tibiale distale
del malleolo (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 52).
Il 16 settembre 2005 il
Dr. med. __________ ha diagnosticato uno stato dopo rottura e sutura
trans-cutanea del tendine d’Achille sinistro, con lesione del nervo tibiale
posteriore (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 91). Lo stesso Dr. med. __________, il
16.
febbraio 2006, ha poi messo in luce una lesione senso – motorica del nervo
tibiale sinistro prossimale alla biforcazione del nervi plantare mediale e laterale
in stato dopo sutura percutanea del tendine d’Achille sinistro (cfr. Fascicolo
atti 2 doc. 114).
Ne discende, come rilevato
dal Dr. med. __________, il 15 maggio 2007 (cfr. doc. XIIbis), che i medici __________,
sul cui parere l’CO 1 ha basato i propri provvedimenti, hanno considerato la
sofferenza al nervo tibiale sinistro.
Del resto quanto
constatato dal PD Dr. med. __________ non è in antitesi con il parere formulato
dal Dr. med. __________, come invece pretende l’assicurato (cfr. doc. XIV).
E’ piuttosto vero il
contrario. Entrambi i medici hanno, infatti, ritenuto che l’insorgente lamenti
disturbi al nervo tibiale.
Anche per quanto riguarda
le misure terapeutiche, l’intervento suggerito dallo specialista __________,
ossia la ricostruzione di una situazione cronicizzata in relazione sia alla
sindrome del tunnel tarsale, che al tendine d’Achille (cfr. doc. D), era già
stato consigliato nel dicembre 2005 dai medici dell’ospedale __________ di __________,
Reparto di chirurgia plastica ricostruttiva (“…Wir empfehlen jedoch einen
Suralis-transfer von der rechten Seite zur Verbesserung der sensibilität an der
Fussohle”; Fascicolo atti 2 doc. 107).
In ogni caso sia i medici __________,
che il PD Dr. med. __________ hanno ritenuto solamente possibile il
miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato a seguito di tale
intervento. In particolare gli specialisti dell’Ospedale __________
di __________ hanno indicato che:
__________ (…) Bei einer Läsion des Nerven von
mehr als 8-10 cm wird allerdings das Resultat kaum gut werden. Die
Erfolgschancen einer Rehabilitation der Sensibilität der Fussohle sind trotz
Operation nicht gut." (Fascicolo atti 2 doc. 107)
Pertanto, i medici __________,
prendendo in considerazione i disturbi al nervo tibiale, hanno a ragione ritenuto
il relativo stato stabilizzato e proceduto alla chiusura del caso.
In
proposito giova osservare che il diritto alle cure cessa qualora dalla loro
continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute
dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla
continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento
sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
41ss.).
L’assicurato,
d’altronde, in occasione della visita medica __________ del 16 febbraio 2006,
ha dichiarato, in riferimento all’esito della visita a __________, di non
essere disposto a quel momento a sottoporsi a un ulteriore intervento che avrebbe
dato soltanto minime probabilità di un certo miglioramento (cfr. fascicolo atti
2.
doc. 114).
In simili
condizioni, non si rivela necessario procedere ad ulteriori atti istruttori
(perizia medica giudiziaria chiesta dal ricorrente; cfr. doc. I, VI, XIV).
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa
V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1
p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H
299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.4.4
Sulla base di quanto esposto
al considerando precedente e attentamente esaminati gli atti di causa, questa
Corte ritiene che l’opinione del Dr. __________, secondo cui
l’assicurato è totalmente abile al lavoro in attività leggere, possa
validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora la occupa,
senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori (cfr.
consid. 2.4.3.).
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha
confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso
sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che
tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
determinante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del
mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
La valutazione
dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato effettuata dal medico __________ corrisponde
a quanto richiesto dalla giurisprudenza ai rapporti medici perché abbiano piena
forza probante.
Il rapporto del 16
febbraio 2006 del Dr. med. __________ non contiene contraddizioni. In
particolare egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente,
dopo avere proceduto allo studio del caso dell’assicurato e all’esame del
paziente.
Alla luce di quanto appena
esposto, per determinare il grado di invalidità dell’assicurato va ritenuto
- da un punto di vista medico -, da un lato, che lo stesso non può più svolgere
la sua originaria professione di autista/operaio nel reparto spedizioni/montaggio,
dall’altro, che è totalmente abile per tutto il giorno in attività leggere confacenti al suo stato di salute.
2.4.5
Si tratta ora
di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che
figurano all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2006 (cfr., a questo
proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse
rimasto vittima degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 57'279.--
(cfr. Fascicolo atti 2 doc. 123, 125a).
Tale
importo non è stato contestato dall'assicurato e può, pertanto, essere fatto
proprio da questo Tribunale.
2.4.6
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75
seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato, in primo luogo, la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato.
In proposito nella
sentenza pubblicata in DTF 129 V 472 la nostra Massima Istanza ha, in
particolare, osservato:
" (…)
Übt sie nach Eintritt der Invalidität eine
Erwerbstätigkeit aus, bei der - kumulativ - besonders stabile
Arbeitsverhältnisse gegeben sind und anzunehmen ist, dass sie die ihr
verbleibende Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise voll ausschöpft, und erscheint
zudem das Einkommen aus der Arbeitsleistung als angemessen und nicht als
Soziallohn, gilt grundsätzlich der tatsächlich erzielte Verdienst als
Invalidenlohn."
Qualora,
invece, difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e
professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nel medesimo giudizio, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella DTF
129.
V 472 il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale
contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
"
(…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass
die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen
DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte
Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern
(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis
31.
Dezember 2000
[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE
115.
V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person
bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im
Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die
SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht
in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im
Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA
hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu
ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die
Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die
Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs
einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi
temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel
campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto
svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,
Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.4.7
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor Carlo Malaguerra,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007 pag. 64), il TFA ha,
per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,
il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza
giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle
nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle
prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland",
è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli
del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in
considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e
nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di
quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi
assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che
lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del
lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o
campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base
della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio
geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico
sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il
rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di
ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare
un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove
disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o
addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora
in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve
di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure."
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido viene poi
determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) oppure,
se del caso, soddisfatte le condizioni di cui alla DTF 129 V 472, in base alle
DPL elaborate dall’INSAI.
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,
il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de
faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne
justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des
situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de
nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V
454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
2.4.8
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF
convenuto ha compiuto in sede amministrativa alcuni accertamenti presso cinque
aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che
l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali
che interessano gli arti inferiori, e meglio il bobinatore presso la __________
di __________, il cassiere presso la __________ di __________, l’operaio
controllore di punte di trapani di dentisti presso la __________ di __________,
l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________ e il servicemann
presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in
media, nel 2006, un reddito annuo pari a fr. 45'806.-- (cfr. Fascicolo atti 2
doc. 125a).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti,
dalla tabella prodotta si evince che sono 42 i posti di lavoro che entrano in
considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr.
26'000.-- e a fr. 66'388.--, e infine che quello medio è di fr. 44'940.-- (cfr.
Fascicolo atti 2 doc. 125a).
L’assicurato
ha puntualizzato di non poter svolgere l’attività di bobinatore presso la __________,
in quanto questo impiego implica il dover togliere manualmente delle bobine che
possono raggiungere i 12 kg, allorché il Dr. med. __________ ha attestato che
egli può sollevare spesso pesi fino a 10 kg e solo talvolta pesi fino a 25 kg,
e non è chiaro quante volte dovrebbe togliere le bobine di 12 kg.
Inoltre
egli ha rilevato che per le attività di cassiere presso la __________ e di controllore
di punte di trapano per dentisti presso la __________ è stato considerato un
salario medio che è tutt’altro che scontato, ritenuto che all’inizio di
un’occupazione, di norma, viene corrisposto un salario minimo (cfr. doc. I pag.
8, 9).
Questa Corte
osserva che le questioni di sapere, da un lato, se l’assicurato è o meno in
grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, tutte e cinque
le attività ritenute dall’CO 1, dall’altro, se correttamente oppure no è stato
tenuto conto del salario medio per quanto attiene alle attività di cassiere e
di controllore di punte di trapani per dentisti possono rimanere indecise
(cfr., in questo senso, la STFA del 3 febbraio 2003 nella causa M., U 151/00,
consid. 4.3 e del 23 gennaio 2003 nella causa D., U 196/02, consid. 4.5).
Egli,
infatti, non potrebbe pretendere una rendita di un’entità maggiore neppure se
il grado della sua invalidità venisse determinato in applicazione dei dati
statistici (e non in base alle DPL dell’CO 1).
A tale
proposito va, altresì, segnalato che è indubbio che, al di là di quelle
ritenute dall’assicuratore infortuni, sul mercato generale del lavoro esistono,
nel settore industriale e dell’artigianato, delle attività, essenzialmente di
controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere e che non presuppongono
particolari attitudini intellettuali, che l’assicurato sarebbe in grado di
esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, nonostante i postumi
residuali che interessano i suoi arti inferiori (al riguardo cfr. SVR 2002 UV
15.
pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; STFA del 20 aprile 2004
nella causa K., U 871/02, consid. 3; STCA del 6 marzo 2006 nella causa C.,
35.2005.86
consid. 2.10.).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.4.7. in
fine, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano
applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
2004.
- il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.
347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2007, pag. 90), esso ammonta a fr.
4'783.-- mensili oppure a fr. 57'396.-- per l'intero anno (fr. 4'783.-- x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento
all’indice dei salari nominali (“Nominallohnindex” – cfr. DTF 126 V 81
consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab. 10.3, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2006 pag. 91) – si ottiene, per il 2006, un reddito
mensile di fr. 4'877.65 oppure di fr. 58'531.80 per l’intero anno.
Questo
Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2006
quale autista e operaio nel reparto spedizioni /montaggio della __________,
ditta che produce e propone mobili in metallo (fr. 57'279.05), è inferiore a
quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai
lavoratori del settore “Altre industrie manifatturiere” con qualifiche
analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 36,37, livello di qualifica 4: fr. 4'592 x
12.
mesi = fr. 55'104.--, riportato su 41.7 ore/settimana = 57'445.92; dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2006, un reddito
annuo pari a fr. 58'080.36).
Ci si
potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari
nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza
federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329
consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa
H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4).
Spetta
comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo.
2.4.9
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra
Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito
ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal
danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt
über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung
mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen
Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird
von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten
Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur
noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die
IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen
Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,
lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die
Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung
erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).
Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des
Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch
die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem
Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,
erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.
Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung
abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt."
(STFA
succitata).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha
applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e
ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et
des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del
redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF
(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata
(cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04,
consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)."
(STCA
succitata, consid. 2.11.)
2.4.10
Nella presente
fattispecie, l'importo stabilito dall'Istituto assicuratore resistente a
titolo di reddito da invalido, ammonta a fr. 45’806.-- (consid.
2.4.8
).
Esso corrisponde a una
riduzione di circa il 21% del reddito statistico desunto dalla Tabella TA 1
(fr. 45’806 rappresentano infatti circa il 79% di fr. 58'531.80) ciò che alla luce delle
specifiche circostanze del caso concreto (tutt’al più, impedimenti legati al
danno alla salute) e dei precedenti giurisprudenziali, appare senz’altro
adeguata, se non addirittura generosa.
In esito
a quanto precede, il grado di invalidità del ricorrente
- stabilito confrontando i fr. 45'806.-- al reddito che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr.
fr. 57'279.-- (cfr. consid. 2.4.5.) - è del 20.03%, arrotondato al 20% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11
p. 41.
Nella
misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha
riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 20%, il suo ricorso
deve essere respinto.
2.5
Indennità
per menomazione all’integrità
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;
DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U
71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.5.5
Nel caso di
specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentiti i pareri dei Dr. med. __________
e __________, ha posto l’assicurato, in relazione ai postumi degli infortuni dell’aprile
2001.
e del gennaio 2004, al beneficio di un’IMI del 7.5% (cfr. Fascicolo atti 2
doc. 129; A).
Questa la
valutazione che il Dr. med. __________ ha espresso in occasione della visita
medica di chiusura del 3 dicembre 2004:
"
Per rottura del tendine d'Achille sinistro con
in seguito sutura del tendine il 24.1.2004 e neurolisi del nervo tibiale
sinistro il 19.5.2004, esistono oggi disturbi funzionali al piede sinistro con
una lesione del nervo tibiale del malleolo con ipestesia/analgesia alla pianta
del piede sinistro e una mancanza della capacità di abduzione delle dita del
piede sinistro e una mancanza della flessione dorsale dell'alluce sinistro.
Esiste una lieve diminuzione della mobilità
dell'articolazione tibio-tarsica sinistra.
VALUTAZIONE
7,5%
GIUSTIFICAZIONE
I disturbi funzionali al piede sinistro con
disturbi alla deambulazione con dolore, ipestesia e anestesia dei 2/3 anteriori
della pianta del piede sinistro con una lieve diminuzione della mobilità
dell'articolazione tibio-tarsica sono funzionalmente da paragonare allo stato
dove esiste una lesione con paresi parziale del nervo tibiale sinistro.
La paresi del nervo tibiale completa comporta una
menomazione dell'integrità del 20%.
Il danno attuale corrisponde a un po' più di 1/3
di un tale danno.
L'aspetto soggettivo e l'aspetto clinico
oggettivabile corrisponde anche funzionalmente a un danno che è un po' più che
del 50% di un danno dove c'è una paresi totale del nervo peroneo.
La valutazione viene fatta secondo la tabella
2.2
Aggiunta caso 10.20944.01.0
Per gli esiti del piede destro non esistono le
premesse per una menomazione dell'integrità.
L'esame del 25.4.2005 ha fatto vedere un piede
destro dove il paziente riesce a camminare sul tallone e sulle punte delle dita
e dove la continuità del tendine d'Achille è mantenuta.
Anche la mobilità dell'articolazione
tibio-tarsica è buona con una flessione dorsale di 20° e la flessione plantare
di 35° e un'inversione/eversione del retropiede completa." (Fascicolo atti
2.
doc. 52)
Il Dr. med.
__________, il 16 febbraio 2006, ha confermato la valutazione formulata dal Dr.
med. __________ (cfr. Fascicolo atti 2 doc. 113).
Inoltre
il 29 agosto 2006 egli, a complemento della valutazione dell’IMI del 16
febbraio 2006, ha ribadito:
"
7.
% per quanto riguarda l’affezione al piede
sinistro.
0% per quanto riguarda
l’affezione al piede destro.” (Fascicolo atti 2 doc. 146)
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,
attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, in casu, ritiene
di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento dei medici dell’CO
1.
In casu
non si rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici (cfr.
consid. 2.4.3.).
L’IMI è
stata rettamente stabilita dall’assicuratore LAINF in considerazione unicamente
dei postumi a livello degli arti inferiori, in quanto la problematica
presentata dall’assicurato alla colonna lombosacrale, come esposto sopra, non è
in relazione di causalità con i sinistri del 2001 e del 2004 (cfr. consid. 2.3.3.).
La Tabella 2.2. relativa
ai disturbi funzionali degli arti inferiori prevede che in caso di paresi del
nervo tibiale viene assegnata un’IMI del 20%, mentre in caso di paresi del
nervo peroneo un’IMI del 10%.
In casu, per quanto
attiene al piede sinistro, i medici di __________ hanno indicato che i disturbi
funzionali sono da paragonare allo stato nel quale esiste una lesione con
paresi parziale del nervo tibiale, e meglio il danno corrisponde a poco più di
1/3 di una paresi totale.
Pertanto, visto che una paresi
completa del nervo tibiale dà diritto a un’IMI del 20%, a ragione nel caso di
specie è stata assegnata un’IMI del 7.5%.
Quanto fatto valere dal
ricorrente, e meglio che, siccome il Dr. med. __________ ha ammesso un danno di
un po’ più del 50%, l’IMI deve essere del 10-15% (cfr. doc. I), è privo di
fondamento.
Il danno di poco più del 50%
dal profilo soggettivo e dell’aspetto clinico oggettivabile menzionato dai Dr.
med. __________ e __________ si riferisce, in effetti, allo stato del piede
dell’assicurato paragonato a un arto inferiore che ha subito una paresi totale
del nervo peroneo.
I medici __________ hanno
valutato che il danno al piede sinistro del ricorrente corrisponde a poco più
di 1/3 di una paresi totale al nervo tibiale oppure a poco più del 50%
di una paresi totale del nervo peroneo.
Come visto, la paresi
completa del nervo peroneo implica un’IMI del 10%. Anche da questo punto di
vista, dunque, l’apprezzamento dei medici __________ che hanno determinato una
menomazione dell’integrità 7.5% appare corretta.
Per quanto concerne l’arto
inferiore destro, lo stato del piede constatato dai Dr. med. __________ e __________,
permettente all’assicurato di camminare sul tallone e sulle punte delle dita e
che presenta il mantenimento della continuità del tendine d’Achille, oltre che
una buona mobilità dell’articolazione tibio-tarsica, non giustifica alcuna IMI.
Al
riguardo va sottolineato che i medici di __________ hanno reso i propri referti
sulla base di accertamenti approfonditi e completi in piena conoscenza
dell’incarto e sono giunti a un risultato convincente. Di conseguenza questo
Tribunale, il quale non è confrontato con indizi concreti suscettibili di far
dubitare della loro fondatezza, non se ne discosta (cfr. sentenza del Tribunale
federale U 349/06 dell’11 luglio 2007; DTF 125 V 351 consid. 3b/ee).
In effetti dalle carte
processuali non risultano referti indicanti uno status medico differente, ad
eccezione del rapporto del PD Dr. med. __________ dell’Ospedale __________ di __________,
il quale ha precisato:
"
(…) Der rechte Unterschenkel zeigt eine
Druckdolenz im Bereich der Achillessenhne, ca. 2-5 cm oberhalb ihres Ansatzes. Der
Unterschenkel-Wadenmuskulaturumfang beträgt 38 cm. Auch hier ist die
Achillessehne verlängert. Ein Zehenspitzenstand ist ebenfalls kum möglich. Der
Zugang auf dieser Seite zur Achillessehne liegt lateral derselben." (Doc.
D)
Tuttavia, a prescindere
dal fatto che tale documento sia datato 4 aprile 2007 e si riferisca a una
visita avvenuta il 26 marzo 2007, ossia dopo quasi un anno dalla chiusura del
caso dell’assicurato afferente ai due infortuni del 2001 e del 2004, la
situazione riscontrata dallo specialista __________ è comunque sovrapponibile a
quella attestata nel febbraio del 2006 dal Dr. med. __________. Da una parte,
anche il Dr. med. __________ ha constatato, a destra, una eccessiva lunghezza
del tendine d’Achille. Dall’altra, il PD Dr. med. __________ non ha escluso la
possibilità di stare in piedi sulle punta delle dita.
Giova,
infine, evidenziare che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta
sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli
assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione
all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera
astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007; DTF 115 V 147 consid. 1,
113.
V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43;
cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2001.71,
confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U 14/02; cfr., altresì,
Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und
25.
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p.
40s.).
Alla luce di quanto esposto, la decisione di assegnare al ricorrente
un’IMI del 10% risulta incensurabile.
2.6
Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. V).
2.6.1
Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le condizioni
cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono
invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la
giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF
(cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121.
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3
della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente, prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente
all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese
ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA
succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.
DTF 130 V 320, consid. 2.1.).
Questa
Corte ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito
della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA
del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001
nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E.,
5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia
253.
consid. 3b).
Tale presupposto
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al
processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal
proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si
deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9
agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I
173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del
29.
giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso
concreto, alla luce della LAINF e della giurisprudenza federale pubblicata
nella Raccolta ufficiale, nel sito www.bger.ch,
nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo
un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della
presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In
particolare, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante
documentazione agli atti emergeva, in modo indubbio, che i disturbi alla
colonna lombosacrale non sono in relazione di causalità con i sinistri del 2001
e del 2004.
Inoltre
dai rapporti medici sui quali si è fondato l’CO 1 risultava chiaramente che la
sindrome del tunnel tarsale, ossia la sofferenza del nervo tibiale, era stata
presa in considerazione dai medici di __________.
Dalle
carte processuali si deduceva, poi, l’impossibilità di riconoscere un’IMI di
entità più elevata.
Gli
elementi fattuali della fattispecie, segnatamente gli specialistici atti medici
non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.
Di primo
acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità
di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi:
STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002
nella causa C., 35.2002.32).
In simili
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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