35.2006.94
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
24 maggio 2007Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2006.94
Data decisione, Autorità:
24.05.2007, TCA
Titolo:
Sospensione prestazioni in quanto i disturbi dell'assicurato causati da un incidente della circolazione non provocano più nessuna inabilità lavorativa. Anche l'estinzione del carattere causale di un infortunio va provata con l'abituale grado di verosimiglianza preponderante.
INDENNITÀ GIORNALIERA
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 24 LAINF
art. 25 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.94
DC/sc
Lugano
24 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 agosto
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 23 agosto
2004 l'assicurato è stato coinvolto in un incidente della circolazione
stradale. CO 1, assicuratore contro gli infortuni del datore di lavoro, ha
assunto il caso.
1.2. Con
decisione su opposizione del 31 agosto 2006 CO 1 ha confermato la precedente
decisione del 20 giugno 2006 (Doc. 9) ed ha stabilito che dal 1° luglio 2006 i
disturbi dell'assicurato non provocano più nessuna inabilità lavorativa.
Al
riguardo l'assicuratore contro gli infortuni si è in particolare così espresso:
"
(...)
In data 18.02.2005 l'assicurato è esaminato dal
Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica a __________. Il medico mette
in evidenza una sindrome vestibolare in presenza di uno stato dopo trauma distorsivo
del rachide cervicale il 23.08.2004. Dal punto di vista ortopedico, il paziente
risulta essere abile al 100%. L'inabilità è giustificata dalla disfunzione
vestibolare, tuttora in trattamento.
In data 16.09.2005 l'assicurato è riesaminato dal
Dr. med. __________. La diagnosi posta è di "disturbo vertiginoso
residuale in presenza di uno stato dopo trauma distorsivo del rachide cervicale
il 23.08.2004". L'abilità lavorativa per quanto attiene all'aspetto
ortopedico è completa. Il medico consiglia una valutazione specialistica del disturbo vertiginoso.
In data 13.01.2006 l'assicurato è esaminato dal
Dr. med. __________, FMH in otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale a
__________. Allo stato attuale della valutazione clinica il medico non
riscontra elementi oggettivi che parlino per un danno vestibolare. Purtroppo il
paziente non ha mai dato seguito alle sollecitazioni per l'esame
videonistagmografico nonché per gli ulteriori accertamenti a carattere
vestibolare. Il nesso causale risulta preponderante. L'inabilità lavorativa
attestata non è, dal punto di vista del medico, giustificata.
In data 30.05.2006 il paziente si sottopone agli
esami auspicati dallo specialista.
Con rapporto del 16.06.2006 il Dr. med. __________
ribadisce l'assenza di alterazioni oggettive a carico dell'apparato
otoneurovestibolare periferico. I disturbi del paziente sono a carattere
soggettivo e non trovano alcun riscontro negli esami oggettivi. L'inabilità
lavorativa non è giustificata dal punto di vista otorinolaringoiatrico.
(...)
4.1 Dopo
attenti esami specialistici, l'assicurato è stato dichiarato abile al lavoro in
misura completa già a partire dall'aprile 2006, data dell'esame specialistico.
Il Dr. med. __________, nel suo ultimo rapporto del 16.06.2006, conclude
chiaramente, citiamo:
" ... in aggiunta al mio rapporto del 26 aprile 2006, vi informo a
proposito del completamento degli accertamenti otoneurovestibolari, eseguiti
presso il centro di audiovestibologia dell'Ospedale __________ di __________,
gestito dalla __________ (__________). Allego il rapporto inviatomi dalla
fondazione, nel quale si ribadisce l'assenza di alterazioni oggettive a
carico dell'apparato otoneurovestibolare periferico. Ribadisco pertanto
quanto espresso nel mio rapporto del 26 aprile 2006. l disturbi del paziente
sono a carattere soggettivo e non trovano alcun riscontro negli esami oggettivi.
Ribadisco pertanto che l'inabilità lavorativa attestata, non è dal punto di
vista otorinolaringoiatrico giustificata, secondo i reperti oggettivi riscontrati..." (sottolineature nostre).
Le conclusioni del
medico sono chiare e concludenti. La decisione de CO 1 di sospendere il
versamento delle indennità giornaliere a partire dal 01.07.2006 deve dunque
essere confermata." (Doc. A1)
1.3. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione al
TCA nella quale il suo patrocinatore chiede che, dopo l'allestimento di un
nuovo accertamento medico specialistico, venga riconosciuto il diritto alle
prestazioni dopo il 30 giugno 2006. Al riguardo il rappresentante
dell'assicurato ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(...)
Non abbiamo motivo di contestare la problematica
sofferta per quanto concerne l'aspetto ortopedico, che viene confermato
da differenti fonti mediche come pienamente ristabilito con una ripresa della
capacità lavorativa al 100%.
Non concordiamo per contro con le risultanze
degli accertamenti otoneurovestibolari, infatti dopo essersi sottoposto
a questo controllo per conto dell'assicurazione presso l'Ospedale __________ di
__________ in data 30/05/2006 (allegato D), il nostro assistito ha deciso di
sottoporsi ad analogo controllo presso un centro specializzato in __________ in
data 03/08/2006 (allegato E), a seguito del quale appare indiscutibile che i
problemi dichiarati dall'assicurato, coincidono con le risultanze degli
accertamenti specialistici.
Precisiamo tra l'altro, che il nostro assistito
ha effettuato una visita medica al fine di ottenere una perizia medica relativa
all'attuale stato di salute che sarà nostra cura trasmetterVi non appena in nostro possesso." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 14 dicembre 2006 CO 1 propone di respingere il ricorso con
riferimento alle conclusioni contenute nei rapporti del dott. __________ (cfr.
Doc. III)
1.5. Il 20 marzo
2007 il Presidente del TCA ha interpellato il dottor __________ (cfr. Doc. V),
il quale ha risposto il 22 marzo 2007 (cfr. Doc. VI).
1.6. Prendendo
posizione su questo accertamento il 27 marzo 2007 l'assicuratore contro gli
infortuni ha chiesto di respingere il ricorso (cfr. Doc. VIII), mentre il
patrocinatore dell'assicurato ha chiesto l'allestimento di una perizia neutrale
(cfr. Doc. IX e Doc. XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante
e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per
menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale
fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno
sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente
prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
Questi
concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella
causa D., U 187/04.
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.5. Nella concreta fattispecie
anche l'assicurato riconosce che dal profilo ortopedico, ha riacquistato una
piena capacità lavorativa (cfr. consid. 1.3).
Egli ritiene invece di
soffrire ancora di disturbi a livello otoneurovestibolare in relazione di
causalità naturale con l'infortunio del 23 agosto 2004 (su questo aspetto cfr.
Fatti
i certificati del dottor __________, specialista FMH in chirurgia del 18
febbraio 2005, doc. 4 pag. 2 e del 16 settembre 2005, doc. 5 pag. 2: "per
quanto attiene al disturbo soggettivo vertiginoso ritengo opportuna una
valutazione specialistica").
Al riguardo, questo
Tribunale constata che il dottor __________, specialista FMH in
otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale è stato incaricato dall'assicuratore
contro gli infortuni di esaminare l'assicurato.
In un primo rapporto del
26 aprile 2006 il medico si è così espresso:
"
(...)
Considerandi
II paziente è stato visitato in data 13.01.2006,
presso il mio studio di __________. Ricordo che anamnesticamente soffre di
importanti capogiri a carattere intermittente, accentuati sotto sforzo,
accompagnati saltuariamente da nausea e vomito, insorti dopo un incidente della
circolazione avvenuto in data 23.08.2004.
Il paziente è in trattamento a __________ per una
riabilitazione vestibolare. Ha lamentato inoltre dall'incidente un
peggioramento della capacità uditiva a dx. Nel mio studio è stato sottoposto a
dei primi accertamenti otoneurovestibolari, in particolare ad un esame clinico
che non ha evidenziato alcun nistagmo patologico. Anche gli accertamenti
vestibolo-spinali (esame di Romberg e Unterberger), così come la deambulazione
ad occhi chiusi, sono risultati nella norma. L'esame audiometrico tonale ha
evidenziato un udito simmetrico e normale. Il paziente è stato in seguito
sottoposto ad un esame di eccitabilità calorica sotto controllo
elettronistagmografico, che pur mostrando una risposta simmetrica, non ha
permesso, in considerazioni di numerosi artefatti, una valutazione clinica
sicura. Per questo motivo il paziente è stato più volte sollecitato, sia
telefonicamente, sia per lettera, ad un nuovo controllo presso il Servizio di
audio-vestibologia dell'Ospedale __________ di __________, per sottoporlo ad un
esame videonistagmografico, nonché ad ulteriori accertamenti a carattere
vestibolare. Purtroppo il paziente non ha mai dato seguito a questi richiami.
Allo stato attuale della valutazione clinica non riscontro elementi oggettivi
che parlino per un danno vestibolare.
Rispondo qui di seguito alle domande postemi nella
vostra lettera, sottolineando comunque che il completamento degli accertamenti
richiesti al paziente avrebbero permesso delle risposte sicuramente più
esaustive.
1.
Confronta sopra.
2.
I disturbi soggettivi del paziente sono da ricondurre all'infortunio del
23.08.04
Il paziente segnala l'insorgenza di forti giramenti di testa circa
un'ora dopo l'incidente stesso. Il nesso di causalità è pertanto
soggettivamente, e secondo i dati anamnestici, preponderante.
3.
Non sono a conoscenza, anamnesticamente, di malattie o infortuni che possono
aver giocato un ruolo nell'insorgenza dei disturbi vertiginosi del paziente.
4.
L'inabilità lavorativa attestata non è, dal mio punto di vista, giustificata
secondo i reperti oggettivi riscontrati in occasione della visita eseguita in
data 13.01.2006. Sottolineo a questo proposito che comunque il completamento
d'indagini richiesto avrebbe forse evidenziato delle alterazioni patologiche
che non si sono manifestate nel corso della visita da me eseguita.
5.
Lo stato di salute del paziente può sicuramente essere migliorato con la
continuazione della riabilitazione vestibolare, eventualmente unita ad una
fisioterapia cervicale.
6.
Confronta sopra.
7.
Lo "statu quo ante" non è sicuramente stato ritrovato. Il paziente,
almeno da un punto di vista soggettivo, lamenta disturbi non esistenti prima
dell'incidente.
8.
Una valutazione dell'integrità fisica del paziente è unicamente possibile a
completamento degli accertamenti otoneurovestibolari. Al momento non vi sono
oggettivamente segni di danni vestibolari, per cui dal punto di vista
otorinolaringoiatrico non vi è alcun danno d'integrità.
Richiederei, se fosse possibile, di contattare
direttamente il paziente e pregarlo di rimettersi in contatto con il mio
studio, nell'interesse del completamento della valutazione otoneurovestibolare."
(Doc. 6)
L'assicurato è stato
sottoposto ad ulteriori esami presso l'__________, i quali hanno dato il
seguente esito:
" (...)
Normoacusia bilaterale
Normoreflessia vestibolare bilaterale
Non segni di labirintopatia periferica in atto." (Doc. 7)
In un secondo rapporto del
16.
giugno 2006 il dottor __________ si è così espresso:
"
(...)
Vi informo a proposito del completamento degli
accertamenti otoneurovestibolari, eseguiti presso il centro di
audiovestibologia dell'Ospedale __________ di __________, gestito dalla __________
(__________). Allego il rapporto inviatomi dalla fondazione, nel quale si
ribadisce l'assenza di alterazioni oggettive a carico dell'apparato
otoneurovestibolare periferico.
Ribadisco pertanto quanto espresso nel mio
rapporto del 26 aprile 2006. I disturbi del paziente sono a carattere
soggettivo e non trovano alcun riscontro negli esami oggettivi. Ribadisco
pertanto che l'inabilità lavorativa attestata non è, dal punto di vista
otorinolarigoiatrico, giustificata secondo i reperti oggettivi riscontrati.
Consiglio dal punto di vista terapeutico la
continuazione ma a tempo determinato, della riabilitazione vestibolare,
eventualmente unita ad una fisioterapia cervicale. Riterrei opportuno procedere
per 3 mesi e quindi rivalutare il paziente da un punto di vista soggettivo. Non
ritengo percontro indicata la ripetizione degli accertamenti
otoneurovestibolari. In caso di ulteriore persistenza dei disturbi, il paziente
dovrebbe essere sottoposto all'esame di stabilometria statica eventualmente
dinamica, eseguibile la prima presso l'Ospedale __________ di __________, la
seconda presso un centro specializzato a livello universitario." (Doc. 8)
In sede ricorsuale
l'assicurato ha prodotto un certificato medico allestito dal dottor __________,
attivo preso il Centro Diagnostico __________ (cfr. Doc. A8)
Preso atto di questo
certificato medico il TCA ha interpellato il dottor __________, mediante uno
scritto del seguente tenore:
" (...)
L'assicurato ha allegato al suo ricorso presso il
TCA un referto, datato 3 agosto 2006 e allestito da uno specialista in otorinolaringoiatria presso il Centro Diagnostico __________, nel
quale figurano le seguenti dichiarazioni:
" Esame
Otovestibolare con videonistagmoscopia
ESAME AUDIOMETRICO: Normoacusia.
SINTOMI VESTIBOLARI
SPONTANEI: Ny di II grado a sinistra, orizzontale, aritmico.
Lieve disequilibrio nel test di Romberg e di
Unterberger.
STIMOLAZIONE CALORICA
- Iporeflettività vestibolare bilaterale, più marcata a sinistra, con evidenti
deficit qualitativi del ny provocato (disritmie).
DIAGNOSI:
Sofferenza dell'organo dell'equilibrio a sede bulbo-pontina su base traumatica." (Doc. A8)
Al fine di evadere il presente ricorso mi occorre
sapere se questo certificato è atto oppure no a modificare quanto da Lei
concluso il 16 giugno 2006." (Doc. V)
Lo
specialista ha così risposto il 22 marzo 2007:
"
(...)
In questo certificato ribadivo l'assenza di
elementi clinici oggettivi, espressa già in precedenti certificati inviati alla
CO 1. In base agli atti e alla documentazione di tutti gli accertamenti
eseguiti sia nel mio studio, sia presso il Servizio di audiovestibologia
dell'Ospedale __________ di __________, confermo quanto espresso nel mio
certificato indirizzato alla CO 1, e cioè l'assenza di reperti patologici
oggettivi sia in ambito audiologico come vestibolare. In particolare non posso
confermare la presenza di un nistagmo spontaneo di secondo grado a sx, il lieve
disequilibrio nel test di Romberg e Unterberger ed in particolare
l'iporeflettività vestibolare bilaterale alla stimolazione calorica, in quanto
la stessa, eseguita sotto controllo videonistagmografico all'Ospedale __________,
è risultata nella norma." (Doc. VI)
2.6
Chiamato ora
a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una
sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha stabilito
che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto
assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé
sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Il TFA ha
infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato
dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a
suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000
nella causa C., U 291/99).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Questo aspetto è stato
ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006 nella
quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:
"
3.3
Questa Corte non può tuttavia aderire alla
tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.
I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore
probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto
sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto
svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di valutazione
all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in Svizzera. Non va
infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione dell'invalidità, che
secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto economico e non medico,
il compito del medico consiste esclusivamente nel porre un giudizio sullo stato
di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è
incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano ritenere i primi giudici,
il corretto adempimento di tale compito non presuppone necessariamente
specifiche conoscenze giuridiche. In particolare, non si vede per quale ragione
i criteri, prettamente medici, di valutazione dell'incapacità lavorativa in una
concreta attività professionale debbano divergere a dipendenza che essi siano
formulati da un medico __________ oppure __________. Sia infine ancora aggiunto
che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova (DTF 125 V 352 consid. 3a,
122.
V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum
Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 2001, pag. 266)."
2.7
In concreto, attentamente
esaminati gli atti di causa, ritiene che l'opinione del Dr. __________, secondo
cui, anche dal suo profilo, dopo il 30 giugno 2006 l'assicurato ha ritrovato
una piena capacità lavorativa, può validamente costituire da supporto
probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario dare seguito a
ulteriori accertamenti.
Al riguardo va ricordato
che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991.
nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella già
citata sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006 l'Alta Corte ha ricordato che, secondo
la giurisprudenza, nella misura in cui un simile provvedimento si rivela
necessario, l'amministrazione deve, durante la procedura amministrativa,
affidare una perizia a un medico indipendente.
Per
quanto attiene al valore probatorio di siffatte perizie, se esse sono redatte da
specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi,
in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il
giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili
di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb,
122.
V 161 consid. 1c).
Ora, nella presente
fattispecie, i rapporti del dottor __________ non contengono contraddizioni
e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere
loro riconosciuto, piena forza probante: in particolare, questo specialista ha
espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver
proceduto allo studio del caso dell’assicurato e all’esame del paziente ed
averlo sottoposto a degli esami specialistici.
Il medico
ha confermato le sue conclusioni anche dopo avere preso atto dell'esito
apparentemente divergente di analoghi esami effettuati a __________.
A tale
proposito, e anche voler prescindere dal fatto che secondo la giurisprudenza
federale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA
del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore
di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente
(cfr. RAMI 2001 U 422,
p. 113ss. [=
AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre
2003.
nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.), il TCA constata che la documentazione prodotta dal
ricorrente non contiene nessuna indicazione attestante la persistenza di un'incapacità
lavorativa dell'assicurato dopo il 30 giugno 2006.
In simili
condizioni, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che il ricorrente, dal 1° luglio 2006
era nuovamente totalmente abile al lavoro.
La
decisione su opposizione del 31 agosto 2006 deve di conseguenza essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster