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Decisione

35.2006.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 maggio 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati del dottor __________, specialista FMH in chirurgia del 18

febbraio 2005, doc. 4 pag. 2 e del 16 settembre 2005, doc. 5 pag. 2: "per

quanto attiene al disturbo soggettivo vertiginoso ritengo opportuna una

valutazione specialistica").

Al riguardo, questo

Tribunale constata che il dottor __________, specialista FMH in

otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale è stato incaricato dall'assicuratore

contro gli infortuni di esaminare l'assicurato.

In un primo rapporto del

26 aprile 2006 il medico si è così espresso:

"

(...)

Considerandi

II paziente è stato visitato in data 13.01.2006,

presso il mio studio di __________. Ricordo che anamnesticamente soffre di

importanti capogiri a carattere intermittente, accentuati sotto sforzo,

accompagnati saltuariamente da nausea e vomito, insorti dopo un incidente della

circolazione avvenuto in data 23.08.2004.

Il paziente è in trattamento a __________ per una

riabilitazione vestibolare. Ha lamentato inoltre dall'incidente un

peggioramento della capacità uditiva a dx. Nel mio studio è stato sottoposto a

dei primi accertamenti otoneurovestibolari, in particolare ad un esame clinico

che non ha evidenziato alcun nistagmo patologico. Anche gli accertamenti

vestibolo-spinali (esame di Romberg e Unterberger), così come la deambulazione

ad occhi chiusi, sono risultati nella norma. L'esame audiometrico tonale ha

evidenziato un udito simmetrico e normale. Il paziente è stato in seguito

sottoposto ad un esame di eccitabilità calorica sotto controllo

elettronistagmografico, che pur mostrando una risposta simmetrica, non ha

permesso, in considerazioni di numerosi artefatti, una valutazione clinica

sicura. Per questo motivo il paziente è stato più volte sollecitato, sia

telefonicamente, sia per lettera, ad un nuovo controllo presso il Servizio di

audio-vestibologia dell'Ospedale __________ di __________, per sottoporlo ad un

esame videonistagmografico, nonché ad ulteriori accertamenti a carattere

vestibolare. Purtroppo il paziente non ha mai dato seguito a questi richiami.

Allo stato attuale della valutazione clinica non riscontro elementi oggettivi

che parlino per un danno vestibolare.

Rispondo qui di seguito alle domande postemi nella

vostra lettera, sottolineando comunque che il completamento degli accertamenti

richiesti al paziente avrebbero permesso delle risposte sicuramente più

esaustive.

1.

Confronta sopra.

2.

I disturbi soggettivi del paziente sono da ricondurre all'infortunio del

23.08.04

Il paziente segnala l'insorgenza di forti giramenti di testa circa

un'ora dopo l'incidente stesso. Il nesso di causalità è pertanto

soggettivamente, e secondo i dati anamnestici, preponderante.

3.

Non sono a conoscenza, anamnesticamente, di malattie o infortuni che possono

aver giocato un ruolo nell'insorgenza dei disturbi vertiginosi del paziente.

4.

L'inabilità lavorativa attestata non è, dal mio punto di vista, giustificata

secondo i reperti oggettivi riscontrati in occasione della visita eseguita in

data 13.01.2006. Sottolineo a questo proposito che comunque il completamento

d'indagini richiesto avrebbe forse evidenziato delle alterazioni patologiche

che non si sono manifestate nel corso della visita da me eseguita.

5.

Lo stato di salute del paziente può sicuramente essere migliorato con la

continuazione della riabilitazione vestibolare, eventualmente unita ad una

fisioterapia cervicale.

6.

Confronta sopra.

7.

Lo "statu quo ante" non è sicuramente stato ritrovato. Il paziente,

almeno da un punto di vista soggettivo, lamenta disturbi non esistenti prima

dell'incidente.

8.

Una valutazione dell'integrità fisica del paziente è unicamente possibile a

completamento degli accertamenti otoneurovestibolari. Al momento non vi sono

oggettivamente segni di danni vestibolari, per cui dal punto di vista

otorinolaringoiatrico non vi è alcun danno d'integrità.

Richiederei, se fosse possibile, di contattare

direttamente il paziente e pregarlo di rimettersi in contatto con il mio

studio, nell'interesse del completamento della valutazione otoneurovestibolare."

(Doc. 6)

L'assicurato è stato

sottoposto ad ulteriori esami presso l'__________, i quali hanno dato il

seguente esito:

" (...)

Normoacusia bilaterale

Normoreflessia vestibolare bilaterale

Non segni di labirintopatia periferica in atto." (Doc. 7)

In un secondo rapporto del

16.

giugno 2006 il dottor __________ si è così espresso:

"

(...)

Vi informo a proposito del completamento degli

accertamenti otoneurovestibolari, eseguiti presso il centro di

audiovestibologia dell'Ospedale __________ di __________, gestito dalla __________

(__________). Allego il rapporto inviatomi dalla fondazione, nel quale si

ribadisce l'assenza di alterazioni oggettive a carico dell'apparato

otoneurovestibolare periferico.

Ribadisco pertanto quanto espresso nel mio

rapporto del 26 aprile 2006. I disturbi del paziente sono a carattere

soggettivo e non trovano alcun riscontro negli esami oggettivi. Ribadisco

pertanto che l'inabilità lavorativa attestata non è, dal punto di vista

otorinolarigoiatrico, giustificata secondo i reperti oggettivi riscontrati.

Consiglio dal punto di vista terapeutico la

continuazione ma a tempo determinato, della riabilitazione vestibolare,

eventualmente unita ad una fisioterapia cervicale. Riterrei opportuno procedere

per 3 mesi e quindi rivalutare il paziente da un punto di vista soggettivo. Non

ritengo percontro indicata la ripetizione degli accertamenti

otoneurovestibolari. In caso di ulteriore persistenza dei disturbi, il paziente

dovrebbe essere sottoposto all'esame di stabilometria statica eventualmente

dinamica, eseguibile la prima presso l'Ospedale __________ di __________, la

seconda presso un centro specializzato a livello universitario." (Doc. 8)

In sede ricorsuale

l'assicurato ha prodotto un certificato medico allestito dal dottor __________,

attivo preso il Centro Diagnostico __________ (cfr. Doc. A8)

Preso atto di questo

certificato medico il TCA ha interpellato il dottor __________, mediante uno

scritto del seguente tenore:

" (...)

L'assicurato ha allegato al suo ricorso presso il

TCA un referto, datato 3 agosto 2006 e allestito da uno specialista in otorinolaringoiatria presso il Centro Diagnostico __________, nel

quale figurano le seguenti dichiarazioni:

" Esame

Otovestibolare con videonistagmoscopia

ESAME AUDIOMETRICO: Normoacusia.

SINTOMI VESTIBOLARI

SPONTANEI: Ny di II grado a sinistra, orizzontale, aritmico.

Lieve disequilibrio nel test di Romberg e di

Unterberger.

STIMOLAZIONE CALORICA

- Iporeflettività vestibolare bilaterale, più marcata a sinistra, con evidenti

deficit qualitativi del ny provocato (disritmie).

DIAGNOSI:

Sofferenza dell'organo dell'equilibrio a sede bulbo-pontina su base traumatica." (Doc. A8)

Al fine di evadere il presente ricorso mi occorre

sapere se questo certificato è atto oppure no a modificare quanto da Lei

concluso il 16 giugno 2006." (Doc. V)

Lo

specialista ha così risposto il 22 marzo 2007:

"

(...)

In questo certificato ribadivo l'assenza di

elementi clinici oggettivi, espressa già in precedenti certificati inviati alla

CO 1. In base agli atti e alla documentazione di tutti gli accertamenti

eseguiti sia nel mio studio, sia presso il Servizio di audiovestibologia

dell'Ospedale __________ di __________, confermo quanto espresso nel mio

certificato indirizzato alla CO 1, e cioè l'assenza di reperti patologici

oggettivi sia in ambito audiologico come vestibolare. In particolare non posso

confermare la presenza di un nistagmo spontaneo di secondo grado a sx, il lieve

disequilibrio nel test di Romberg e Unterberger ed in particolare

l'iporeflettività vestibolare bilaterale alla stimolazione calorica, in quanto

la stessa, eseguita sotto controllo videonistagmografico all'Ospedale __________,

è risultata nella norma." (Doc. VI)

2.6

Chiamato ora

a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), l'Alta Corte ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

In una

sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha stabilito

che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto

assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé

sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000

nella causa C., U 291/99).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Questo aspetto è stato

ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006 nella

quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è così espressa:

"

3.3

Questa Corte non può tuttavia aderire alla

tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.

I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore

probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto

sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto

svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di valutazione

all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in Svizzera. Non va

infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione dell'invalidità, che

secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto economico e non medico,

il compito del medico consiste esclusivamente nel porre un giudizio sullo stato

di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è

incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano ritenere i primi giudici,

il corretto adempimento di tale compito non presuppone necessariamente

specifiche conoscenze giuridiche. In particolare, non si vede per quale ragione

i criteri, prettamente medici, di valutazione dell'incapacità lavorativa in una

concreta attività professionale debbano divergere a dipendenza che essi siano

formulati da un medico __________ oppure __________. Sia infine ancora aggiunto

che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova (DTF 125 V 352 consid. 3a,

122.

V 160 consid. 1c; Hans-Jakob Mosimann, Zum

Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 2001, pag. 266)."

2.7

In concreto, attentamente

esaminati gli atti di causa, ritiene che l'opinione del Dr. __________, secondo

cui, anche dal suo profilo, dopo il 30 giugno 2006 l'assicurato ha ritrovato

una piena capacità lavorativa, può validamente costituire da supporto

probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario dare seguito a

ulteriori accertamenti.

Al riguardo va ricordato

che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella già

citata sentenza I 414/05 del 18 dicembre 2006 l'Alta Corte ha ricordato che, secondo

la giurisprudenza, nella misura in cui un simile provvedimento si rivela

necessario, l'amministrazione deve, durante la procedura amministrativa,

affidare una perizia a un medico indipendente.

Per

quanto attiene al valore probatorio di siffatte perizie, se esse sono redatte da

specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi,

in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il

giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili

di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb,

122.

V 161 consid. 1c).

Ora, nella presente

fattispecie, i rapporti del dottor __________ non contengono contraddizioni

e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

loro riconosciuto, piena forza probante: in particolare, questo specialista ha

espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver

proceduto allo studio del caso dell’assicurato e all’esame del paziente ed

averlo sottoposto a degli esami specialistici.

Il medico

ha confermato le sue conclusioni anche dopo avere preso atto dell'esito

apparentemente divergente di analoghi esami effettuati a __________.

A tale

proposito, e anche voler prescindere dal fatto che secondo la giurisprudenza

federale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA

del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore

di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente

(cfr. RAMI 2001 U 422,

p. 113ss. [=

AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre

2003.

nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.), il TCA constata che la documentazione prodotta dal

ricorrente non contiene nessuna indicazione attestante la persistenza di un'incapacità

lavorativa dell'assicurato dopo il 30 giugno 2006.

In simili

condizioni, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che il ricorrente, dal 1° luglio 2006

era nuovamente totalmente abile al lavoro.

La

decisione su opposizione del 31 agosto 2006 deve di conseguenza essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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