35.2006.96
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26 marzo 2007Italiano28 min
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Numero d'incarto:
35.2006.96
Data decisione, Autorità:
26.03.2007, TCA
Titolo:
Distorsione articolazione trapezio-metacarpea I. Assicurata, segretaria di studio medico, non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua abituale professione e, quindi, nessuna incapacità di guadagno. L'attività di casalinga, non assicurata, non va presa in considerazione.
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 28 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.96
mm/DC/td
Lugano
26 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1°
novembre 2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 12
maggio 2003, a RI 1 - dipendente del fisioterapista __________ in qualità di
segretaria con un pensum del 30% e, perciò, assicurata contro gli
infortuni presso la CO 1 -, mentre strizzava un impacco di fiori di fieno, è scivolata
la mano sinistra che ha battuto contro una pentola (doc. M 1).
A causa
di questo sinistro, l’assicurata ha riportato, secondo il rapporto 16 luglio
2003 del dott. __________, una distorsione dell’articolazione
trapezio-metacarpea I (doc. M 8).
Va
precisato che, al momento dell’infortunio, essa era già al beneficio di una
rendita intera AI, riconosciutale a partire dal 1° marzo 2000 (in precedenza,
essa percepiva un quarto di rendita) in base a un’incapacità lavorativa del 70%
(cfr. progetto di assegnazione di rendita del 19 ottobre 2000, decisione di
rendita del 13 dicembre 2000, nonché comunicazione del 6 dicembre 2002,
presenti in X bis), inabilità provocata, in primo luogo, da una problematica di
natura psichica.
La CO 1
ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 aprile
2006, l’assicuratore LAINF ha assegnato all’assicurata una indennità per
menomazione all’integrità del 6%.
Per
contro, le è stato negato il diritto a una rendita di invalidità (doc. 51).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata
(doc. 52), la CO 1, in data 1° novembre 2006, ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (doc. 62).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 4 dicembre 2006, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha
chiesto che l’assicuratore infortuni venga condannato a versarle una rendita di
invalidità del 30% almeno, argomentando in particolare che:
"
5. Nel caso concreto la ricorrente contesta
all'assicurazione due fatti
concreti:
innanzitutto il fatto che l'assicurazione si è basata su accertamenti medici
che non possono essere condivisi in questa sede e secondariamente il fatto che
l'assicurazione ha determinato in modo incompleto il reddito da invalido.
In merito agli
accertamenti medici si condividono i principi enunciati dalla controparte nella
decisione impugnata: è vero che l'assicurazione ha il diritto di basarsi su
basi di giudizio interne. Ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze
dell'assicurazione o ai medici chiamati con regolarità dagli istituti assicurativi
va riconosciuto pieno valore probatorio, a condizione che essi siano
concludenti, compiutamente motivati, prive di contraddizioni e privi di indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità.
Il rapporto
26.3.2004 del dr. __________ è sicuramente completo e motivato. Non si può
invece sostenere che esso sia privo di contraddizioni (in particolare con i
rapporti degli altri medici intervenuti nel caso concreto) e privo di elementi
che ne mettano in dubbio l'attendibilità.
II dr. __________
riferisce infatti che la paziente è destrimane. Dagli scritti 10.2.2006 e
2.10.2006 della dr.ssa __________ emerge invece che la ricorrente è mancina,
essendo di conseguenza la mano sinistra predominante (doc. E, F).
II dr. __________
riferisce poi che l'articolazione della mano era danneggiata già prima
dell'infortunio. Questa constatazione non emerge da nessun altro rapporto
medico. Anzi. Il dr. __________ nel suo scritto 10.7.2006 ritiene che lo stato
esistente è piuttosto di natura post-traumatica (come già da lui esposto nel
suo rapporto 21.6.2006; doc. G e H). Anche il medico curante, dr.ssa __________,
conferma che non vi sono alterazioni preesistenti.
Il dr. __________
ammette poi che vi è una limitazione nell'uso della tastiera, dovuto alle
limitazioni funzionali del pollice sinistro. Egli ritiene però che sia sufficiente
prolungare il tempo di lavoro di 20-30 minuti, senza motivare ulteriormente la
sua conclusione.
In realtà sia il dr.
__________ che il dr. __________ concordano sul fatto che la mano sinistra ha
perso la sua funzionalità. Essa non potrà più essere usata per sforzi o
per movimenti ripetitivi, rispettivamente dovranno essere evitate vibrazioni
ripetute (doc. C, D, G, H).
Da quanto qui
esposto emerge chiaramente che la ricorrente non può più usare la tastiera del
computer, che va azionata con quei movimenti ripetitivi che i medici hanno escluso.
Le conclusioni del
dr. __________ sono dunque in contraddizione con i pareri di due specialisti
che consigliano di evitare i movimenti che il dr. __________ ritiene
possano essere invece eseguiti, anche se prolungando il tempo di lavoro di
20-30 minuti.
Da tutto quanto qui
esposto emerge in modo chiaro che nel caso specifico il rapporto del dr. __________
sia in contraddizione con gli autorevoli pareri espressi dagli specialisti.
Tale rapporto è dunque inattendibile e non idoneo a formare la base di giudizio
della decisione impugnata.
Si chiede dunque
innanzitutto che nell'ambito della procedura giudiziaria venga ordinata una
perizia medica che chiarisca una volta per tutte e in modo del tutto
imparziale quali limitazioni funzionali comporta la sintomatologia accusata
dall'assicurata, rispettivamente quali attività possono ancora essere
considerate esigibili, sia nell'attività domestica che in quella professionale.
(…).
6.
In secondo luogo si contesta l'accertamento del reddito di invalido, eseguito
in modo incompleto dall'assicurazione.
L'assicurazione è
partita dal presupposto che la ricorrente può ancora eseguire le attività di
cassiera di un cinema, sorvegliante di un museo o addetta di un negozio.
In realtà tali
attività sono oggettivamente inidonee al confronto e dunque inesigibili. Già
in sede d'opposizione è stato sottolineato che si tratta in parte di attività
di volontariato per le quali non è prevista nessuna retribuzione. Ciò vale
sicuramente per l'attività di sorvegliante in un museo. Non si può invece
seriamente proporre l'attività di cassiera di un cinema, considerato che non vi
sono in Ticino sufficienti posti di lavoro che possano essere proposti per tale
attività. La decina di cinema che esistono nel nostro cantone sono sicuramente
già ben serviti dal personale da loro impiegato. Non si tratta dunque di
un'attività presente in un equilibrato mercato di lavoro ticinese, che possa
essere utilizzato nel raffronto fra redditi (cfr. al proposito U. Keiser /
ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, N17 ad art. 16, in fondo alla nota).
Anche la terza
attività proposta non può oggettivamente essere esatta. Innanzitutto non si
comprende cosa si intenda esattamente per "addetta di un negozio". Se
si intende la commessa, si deve probabilmente giungere alla conclusione che si
tratti di un'attività inesigibile in quanto comporta sicuramente l'utilizzo
intenso della mano per attività come l'aprire i pacchi, il sistemare la merce
negli scaffali o il sollevare la merce per determinarne il prezzo in cassa.
In ogni caso
l'assicurazione non indica quale possa essere il reddito da invalido,
rispettivamente non esegue nella decisione un confronto fra i redditi che porti
alla determinazione di un grado di invalidità. L'accertamento va dunque
completato in questi termini.
A ciò si aggiunge il
fatto che l'assicurazione avrebbe dovuto considerare anche le limitazioni
della signora nella sua attività di casalinga. Per fare ciò, essa avrebbe
innanzitutto dovuto chiedere ai medici le limitazioni causate dalla
sintomatologia sulle attività nell'economia domestica, eventualmente secondo
le attività elencate nel rilevamento statistico SAKE. In un secondo passo
l'assicurazione avrebbe dovuto determinare il grado di invalidità confrontando
le attività esigibili con quelle esercitate prima dell'infortunio.
II grado di
invalidità nell'attività di casalinga doveva poi essere sommato secondo il
metodo misto al grado di invalidità nell'attività professionale.
Tutto ciò non è stato
fatto, motivo per cui si chiede che nell'ambito della perizia medica
giudiziaria possano essere approfonditi anche gli aspetti legati all'attività
di casalinga.
La ricorrente chiede
poi che codesto lodevole Giudice accerti con un'adeguata indagine economica le
attività esigibili e il relativo gradi di invalidità. Si sottolinea che
purtroppo non è stato possibile consultare l'intero incarto LAINF prima della
stesura del presente ricorso. Qualora dall'esame dell'incarto dovessero
emergere ulteriori rilevamenti effettuati dall'assicurazione, ci si riserva di
prendere posizione in merito in corso di procedura.
In ogni caso, e lo si
anticipa, la ricorrente ritiene di non poter svolgere più alcuna attività
professionale.
Essa è invalida al
70%. L'abilità lavorativa residua può solo difficilmente essere sfruttata in
un'attività adeguata. In tal senso il posto da segretaria presso la
fisioterapia in oggetto è stato un colpo di fortuna, che permetteva alla
signora si sfruttare le sue conoscenze professionali, mettendole a beneficio
del suo datore di lavoro. Per la fisioterapia essa svolgeva la più classica
delle attività amministrative, a partire dalla registrazione delle fatture,
alla contabilità vera e propria e alla corrispondenza. Per tutte queste attività
essa necessitava del computer.
Oggi questa attività
non può più essere svolta. La signora non può più usare il computer. Ci ha
provato dopo l'infortunio. Essa ha tentato di riprendere l'attività lavorativa,
anche portando la protesi di silicone consigliata dal dr. __________. Essa non
è tuttavia riuscita a riprendere l'attività proprio per gli impedimenti a
utilizzare il computer.
Anche nell'ambito del
segretariato ci sarebbero sicuramente attività che la signora può ancora
svolgere. Ad esempio essa può rispondere al telefono. In seguito si ripropone
però il problema del computer in quanto alla telefonata segue il messaggio da
inviare per email o l'appuntamento da inserire in outlook. Insomma: non si può
realmente sostenere che la signora possa ritrovare un posto di lavoro al 30%
in cui oltretutto non deve utilizzare un PC o in genere la mano sinistra."
(I)
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
1.5. In corso di
causa, questa Corte ha richiamato dall’UAI l’intero incarto riguardante
l’assicurata (cfr. X bis).
Visto che
la documentazione ivi contenuta è servita semplicemente per confermare fatti
già noti (cfr. consid. 1.1.) e nulla più, il TCA ha rinunciato a concedere alle
parti il diritto di prenderne visione e di formulare eventuali osservazioni in
merito.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato
a stabilire se l’assicurata ha diritto a una rendita di invalidità oppure no.
2.3. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art.
8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o
parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,
citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le
modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso
che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità
lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua
validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò
nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di
professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori
superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si
suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità
lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima
una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p.
100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31
maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio
1996 nella causa G. P.).
2.4. Qualora
l’evento infortunistico aggravi una preesistente invalidità, il grado di
invalidità sarà determinato in applicazione del metodo ordinario del raffronto
dei redditi.
L'art. 28
cpv. 3 OAINF prevede, comunque, che se la capacità lavorativa dell'assicurato
era già considerevolmente ridotta in modo durevole prima dell'infortunio,
determinante per valutare il grado di invalidità è il reddito che avrebbe
potuto conseguire in base alla sua capacità lavorativa prima dell'infortunio.
Tale reddito - assimilato ad un reddito da non invalido sebbene costituisca
esso stesso un reddito da invalido a dipendenza della preesistente invalidità -
é da comparare a quello che l’assicurato é ancora in grado di realizzare (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 102).
Tuttavia,
qualora un assicurato sia già divenuto invalido in misura totale per motivi
estranei ad un evento infortunistico, non sussiste più spazio per prendere
in considerazione un'incapacità di guadagno supplementare, a carico
dell'assicurazione contro gli infortuni, né quindi è data la possibilità di
assegnargli una rendita di invalidità a questo titolo (cfr. STFA del 23 marzo1998 nella causa M., U 151/96; STCA del 23
novembre 1998 nella causa O., inc. n. 35.1998.63; P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p.
146).
2.5. Nella
presente fattispecie, dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha
preso la decisione di negare il diritto a una rendita di invalidità,
fondandosi, principalmente, sulle risultanze della visita di controllo eseguita
dal dott. __________ il 17 marzo 2004, visita sollecitata dal
medico-specialista curante dell’assicurata, dott. __________ (cfr. doc. M 11).
In
quell’occasione, il medico fiduciario appena menzionato, dopo avere
diagnosticato uno stato dopo trauma distorsivo/contusivo all’articolazione
trapezio-metacarpale sinistra in presenza di artrosi a questo livello, ha negato
che, nell’esercizio della sua abituale attività di segretaria, RI 1 presenti un
discapito di rendimento apprezzabile:
"
(…)
secondo lo specialista della mano non è indicato
l’intervento chirurgico né di artroplastica né di artrodesi a livello
dell’articolazione trapezio-metacarpale sinistra.
(…).
La paziente è già al beneficio di una rendita
A.I. al 70% e lavora al 30% in qualità di segretaria;
È stato consigliato alla paziente l’uso, durante
il lavoro, di un’ortesi di protezione per l’articolazione trapezio-metacarpale
Fatti
I a sinistra; inoltre è sicuramente indicato il non uso del pollice sinistro
per lavori che richiedono forza rozza in rotazione-prensione-opposizione
pollice-dita lunghe.
Per quanto attiene specificatamente il lavoro di
segretaria, si ritiene non esservi una effettiva inabilità lavorativa; tutt’al
più si può presumere che, prettamente nell’uso della tastiera (dove il pollice
è sollecitato nel battere sui tasti), il tempo di lavoro potrebbe allungarsi di
20-30 minuti per giorno lavorativo (la paziente lavora già in misura parziale
del 30%).
Ciò considerato e poiché lo stato attuale non
sarà sensibile di miglioramenti significativi la situazione può essere ritenuta
stabilizzata e di conseguenza si può procedere alla definizione del caso con la
menomazione all’integrità fisica.
CAPACITÀ LAVORATIVA:
la paziente può continuare la sua attività
lavorativa in qualità di segretaria al 30%.
È comprensibile che se sul posto di lavoro la
signora RI 1 possa incontrare delle difficoltà in quanto le vengono richieste
delle mansioni che esulano dalle mansioni di segretariato.
Di conseguenza rimane compito dell’interessata
trovare una occupazione confacente alle sue capacità."
(doc. M
13)
Successivamente,
l’insorgente ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della
mano, il quale, riferendosi a quanto constatato al momento della (prima) visita
del 5 aprile 2004, ha affermato che entra in linea di conto un intervento di
trapeziectomia e artroplastica legamentare oppure di artrodesi
dell’articolazione trapezio-metacarpale sinistra.
Egli ha
peraltro dichiarato RI 1 completamente inabile nella sua professione a far tempo
dal 5 aprile 2004 (doc. M 17).
Ulteriori
consultazioni presso questo chirurgo della mano hanno avuto luogo il 14 maggio,
il 18 giugno e il 20 luglio 2004 (doc. M 22).
In data
25 maggio 2005, il dott. __________ ha visitato l’assicurata per conto
dell’amministrazione.
Dal
relativo rapporto, datato 27 maggio 2005, si evince segnatamente che da
ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi dei notevoli miglioramenti
delle condizioni dell’estremità superiore sinistra.
Per quel che
riguarda l’esigibilità lavorativa, il dott. __________ ha dichiarato la
ricorrente in grado di svolgere, a tempo pieno, attività lavorative in cui la
mano sinistra giochi un ruolo di ausilio, senza dovere effettuare sforzi né
movimenti ripetitivi (doc. M 25: “La persona assicurata potrebbe ancora
svolgere lavori nei quali la mano sinistra sia coinvolta solo come ausilio,
senza dovere effettuare sforzi né movimenti ripetitivi. Tenendo conto del fatto
che presenta una menomazione della mano destra [cfr., in proposito, il doc. M
13, p. 1: “esiti di esarticolazione e plastica dell’indice destro in età
giovanile.”, n.d.r.]) il ventaglio delle attività che potrebbe ancora
svolgere si riduce ulteriormente. Entrerebbero quindi in considerazione
praticamente solo lavori che necessitino un uso minimo delle mani. Per tali
lavori l’assicurata potrebbe anche venir considerata abile al 100%.”).
Nel
frattempo, per la precisione il 26 giugno 2006, l’insorgente ha privatamente interpellato
il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso l’Ospedale
regionale di __________, nonché medico consulente presso l'Unità di chirurgia
della mano dell'Ospedale universitario di __________ (cfr. doc. G).
Per
quanto qui di interesse, il suddetto sanitario, in una lettera indirizzata
all’allora patrocinatore di RI 1, ha giudicato esigibile un’attività lucrativa che
non richieda il sollevamento di pesi particolarmente importanti,
rispettivamente, l’utilizzo di utensili vibranti, concludendo che, citiamo: “un
lavoro amministrativo è a mio avviso confacente con lo stato di salute
attuale dell’assicurata.” (doc. H – il corsivo è del redattore).
In data
13 luglio 2006, l’assicurata è stata visitata dalla dott.ssa __________, spec.
FMH in chirurgia della mano presso la __________ di __________.
A fronte
delle parestesie denunciate dall’insorgente a livello della mano sinistra, la
specialista ha raccomandato di effettuare una EMG.
D’altro
canto, essa ha affermato di non essere in grado di valutare, in una sola
consultazione, se i disturbi lamentati sono sufficientemente importanti da
giustificare un approccio chirurgico (doc. 59).
L’approfondimento
auspicato dalla dott.ssa __________ ha avuto luogo nel corso del mese di agosto
2006 da parte del neurologo dott. __________, il quale ha diagnosticato
un’irritazione del nervo mediano lungo il tunnel carpale senza evidenza di
neuropatia, patologia da ricondurre, possibilmente, alla diagnosticata artrosi
trapezio-metacarpeale (doc. 58).
Da parte
sua, la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, medico curante, ha
sostenuto che, alla luce delle certificazioni della dott.ssa __________ e del
dott. __________, RI 1, citiamo: “… non è più in grado di utilizzare la mano
sinistra, predominante, per nessuna attività lavorativa né pesante né media né
leggera.” (doc. 60).
2.6. Con la
propria impugnativa, l’assicurata contesta l’attendibilità della valutazione enunciata
dal dott. __________ in occasione della visita fiduciaria del 17 marzo 2004 e, pertanto,
di essere in grado di riprendere l’esercizio dell’attività di segretaria d’ufficio
(I, p. 3s.).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che dagli atti di causa emerge
che, presso lo studio del fisioterapista __________, RI 1 era chiamata a
svolgere delle mansioni (di aiuto-fisioterapista) che andavano oltre a quelli
che sono i compiti che incombono usualmente a una segretaria di ufficio.
In questo
senso, significativa è la circostanza che il sinistro del maggio 2003 si è
prodotto mentre l’assicurata stava strizzando un impacco di fiori di fieno
(cfr. doc. M 1).
La
questione riguardante la capacità lavorativa della ricorrente nella sua
abituale professione e, in ultima analisi, quella del diritto alla rendita di
invalidità, non deve però essere necessariamente valutata facendo riferimento
all’attività specifica svolta alle dipendenze del fisioterapista __________,
tanto più che, così come emerge dalle tavole processuali, il rapporto di lavoro
con quest’ultimo si è interrotto già a decorrere dal mese di dicembre 2004.
La
decisione può pertanto essere presa facendo astrazione da quella che poteva
essere la particolare situazione dell'insorgente presso lo studio di
fisioterapia appena menzionato, in funzione invece dell’attività normalmente
svolta da una segretaria sul mercato generale del lavoro (cfr., per dei
casi analoghi, la STCA del 14 settembre 1998 nella causa P., inc. n. 35.1998.7,
confermata dal TFA con sentenza del 18 febbraio 1999, U 301/98, la STCA del 17
aprile 2001 nella causa P., inc. n. 35.1999.134 e la STCA del 24 aprile 2006
nella causa B., inc. n. 35.2005.92).
D’altro
canto, questo Tribunale rileva che il parere del dott. __________, per il
quale, nonostante il danno residuale all’estremità superiore sinistra, RI 1 va
considerata in grado di continuare a svolgere l’attività di segretaria con un pensum
del 30%, come già era il caso prima dell’infortunio del maggio 2003 (cfr. doc.
M 13, p. 4), appare confortato dalle certificazioni di due specialisti in
chirurgia della mano, i dottori __________ e __________, e, in questo senso,
può validamente servire da base al presente giudizio.
In
particolare, il dott. __________ ha esplicitamente riconosciuto la
compatibilità di un’attività di tipo amministrativo con le condizioni
Considerandi
della mano sinistra da lui refertate in occasione della consultazione del 26
giugno 2006 (cfr. doc. H).
Ora, per
questa Corte non vi possono essere dubbi circa il fatto che la professione di
segretaria d’ufficio rientra proprio fra quelle di tipo amministrativo, dichiarate
adeguate dal chirurgo della mano appena menzionato.
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01;
SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;
STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,
H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA,
H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R.,
U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno
2001.
nella causa G., I 11/01; RCC 1986
p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13
febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25
novembre 1991 nella causa M.;
F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
L’insorgente
fa tuttavia valere che lo scrivere al computer non sarebbe in realtà esigibile,
nella misura in cui implica un uso ripetitivo della mano sinistra, ciò
che è stato escluso dal dott. __________ (I, p. 3).
In
proposito, occorre in primo luogo considerare che il lavoro di segretaria non si
limita evidentemente allo scrivere al computer. Vi sono infatti molte altre
mansioni che vengono generalmente espletate da una segretaria: si pensi, ad
esempio, al rispondere alle telefonate, alla gestione degli appuntamenti,
rispettivamente, dei clienti/pazienti che si presentano in ufficio/studio.
D’altra
parte, una segretaria di studio medico o di studio di fisioterapia, non è
normalmente chiamata a scrivere (o meglio a trascrivere) testi (lettere,
referti, …) chilometrici.
L’assicurata
stessa, in sede di ricorso, ha riconosciuto che essa si occupava, oltre che
della corrispondenza ordinaria, della registrazione delle fatture e
della contabilità (I, p. 5).
Dalla
documentazione gli atti risulta che i disturbi denunciati dall’assicurata
riguardavano l’utilizzo del pollice sinistro, ossia di quella parte del
corpo direttamente interessata dall’evento infortunistico del 12 maggio 2003
(articolazione trapezio-metacarpea I a sinistra) e dove è peraltro stata
oggettivata la presenza di una rizartrosi (cfr. doc. G).
Ciò
risulta, ad esempio, dal rapporto 4 settembre 2003 del dott. __________, da cui
si evince che la ricorrente accusava, citiamo: “forti dolori alla base del
pollice a sinistra …” (doc. M 10 – il corsivo è del redattore), da quello
datato 26 marzo 2004 del dott. __________ (doc. M 13, p. 2: “La paziente
riferisce dolori in sede trapezio metacarpale sinistra durante
l’esecuzione di lavori medi e pesanti. Vi è poi un rallentamento nei lavori di
scrittura al computer dovendo utilizzare il pollice sulla tastiera.” -
il corsivo è del redattore), rispettivamente, da quello 21 giugno 2006 del
dott. __________ (doc. G: “La paziente soffre di dolori alla base del I
raggio. Anamnesticamente vi è un trauma distorsivo dello stesso, alcuni
anni orsono. La relazione tra lo sviluppo di alterazioni degenerative
articolari e il trauma è possibile.” - il corsivo è del redattore).
Se così
fosse, non vi sarebbero impedimenti di sorta, nella misura in cui – così come
ha pertinentemente osservato l’assicuratore in sede di risposta di causa (cfr.
V, p. 5) – il pollice, che già di per sé gioca un ruolo marginale nella
scrittura al computer (il pollice viene in effetti utilizzato soltanto per
muovere lo spaziatore), potrebbe essere non utilizzato senza particolari
conseguenze dal profilo del rendimento lavorativo.
Dal
referto 27 luglio 2006 della dott.ssa __________ si evince tuttavia che i
disturbi si estenderebbero all’intera mano sinistra, sede di diffuse
parestesie (doc. 59).
Da parte
sua, il neurologo dott. __________ ha diagnosticato un’irritazione del nervo
mediano a livello del tunnel carpale, patologia possibilmente provocata dalla
nota rizartrosi (doc. 58).
Ora - a
prescindere dal fatto che il dott. __________ si è espresso in termini di mera possibilità
affermando che l’irritazione nervale è da ricondurre all’artrosi trapezio-metacarpale
(la quale, per il chirurgo della mano dott. __________, è, a sua volta, una
soltanto possibile conseguenza dell’infortunio assicurato, cfr. doc. G)
-, non può essere disatteso che è senz’altro possibile utilizzare il computer
con una sola mano, anche solo con quella adominante (utilizzando l’altra semplicemente
per manipolare il mouse), e ciò – vista la tipologia delle incombenze -, senza
subire un discapito di rendimento apprezzabile.
Del
resto, vi sono oggi in commercio dei programmi informatici, ad esempio di
gestione della contabilità, che facilitano, non poco, il lavoro dell’utente.
Il TCA
non ignora che la dott.ssa __________ ha, in più di un’occasione, affermato che
la sua paziente presenterebbe un’inabilità totale in qualsiasi attività
lavorativa.
Nondimeno,
le sue certificazioni non appaiono suscettibili di minare il valore probatorio
del referto peritale che il dott. __________ ha allestito il 26 marzo 2004 (il
cui contenuto, per quanto attiene alla valutazione dell’esigibilità lavorativa,
è stato avallato da due diversi sanitari, specialisti proprio nella materia che
qui interessa).
Con
riferimento al suo ultimo certificato del 2 ottobre 2006 (cfr. doc. 60), questo
Tribunale si limita a rilevare che né la dott.ssa __________ (doc. 59), né il
dott. __________ (doc. 58), si sono pronunciati in merito alla capacità
lavorativa della ricorrente.
In tale
contesto va ricordato che, l’Alta Corte ha ripetutamente deciso che le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7
dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. RAMI 2001
U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; STFA
del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
2.7
A mente dell’insorgente,
nella valutazione del diritto alla rendita di invalidità, la CO 1 avrebbe omesso
di, citiamo: „… considerare anche le limitazioni della signora nella sua attività
di casalinga. (…). Il grado di invalidità nell’attività di casalinga doveva
poi essere sommato secondo il metodo misto al grado di invalidità nell’attività
professionale.” (I, p. 4s. – il corsivo è del redattore).
Tale tesi si rivela come il
frutto di una confusione tra le basi di valutazione dell’invalidità vigenti
nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, rispettivamente, in quello
dell’assicurazione per l’invalidità.
Nell’assicurazione contro
gli infortuni, determinante é quanto previsto dall’art. 28
cpv. 2 2a frase OAINF, disposizione secondo la quale se l’assicurato,
oltre a un’attività salariata, esercita un’attività non assicurata secondo la
legge o non retribuita, ai fini della determinazione del grado di invalidità, non
é preso in considerazione il pregiudizio patito in queste attività (cfr.,
per un caso analogo, la STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., inc. n.
35.1998
, consid. 2.7., confermata dal TFA con giudizio del 3 gennaio 2000,
U 296/99, consid. 4a).
A notare
che, con la sentenza pubblicata in RAMI 1999 U 329, p. 120), il TFA ha
espressamente riconosciuto la legalità dell’art. 28 cpv. 2 OAINF.
2.8
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA ritiene dimostrato, secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, tenuto conto delle
sole sequele infortunistiche che interessano l’estremità superiore sinistra,
aveva ritrovato una piena capacità lavorativa (nei limiti della rendita servitale
dall’AI) nell’attività di segretaria, a far tempo dal 1° gennaio 2006.
La
decisione della CO 1 di negarle il diritto alla rendita di invalidità, va pertanto
tutelata.
Infatti,
accertato che la ricorrente non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua
precedente attività professionale, é giocoforza ammettere l’inesistenza di una
qualsiasi incapacità di guadagno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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