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Decisione

35.2006.96

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 marzo 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I a sinistra; inoltre è sicuramente indicato il non uso del pollice sinistro

per lavori che richiedono forza rozza in rotazione-prensione-opposizione

pollice-dita lunghe.

Per quanto attiene specificatamente il lavoro di

segretaria, si ritiene non esservi una effettiva inabilità lavorativa; tutt’al

più si può presumere che, prettamente nell’uso della tastiera (dove il pollice

è sollecitato nel battere sui tasti), il tempo di lavoro potrebbe allungarsi di

20-30 minuti per giorno lavorativo (la paziente lavora già in misura parziale

del 30%).

Ciò considerato e poiché lo stato attuale non

sarà sensibile di miglioramenti significativi la situazione può essere ritenuta

stabilizzata e di conseguenza si può procedere alla definizione del caso con la

menomazione all’integrità fisica.

CAPACITÀ LAVORATIVA:

la paziente può continuare la sua attività

lavorativa in qualità di segretaria al 30%.

È comprensibile che se sul posto di lavoro la

signora RI 1 possa incontrare delle difficoltà in quanto le vengono richieste

delle mansioni che esulano dalle mansioni di segretariato.

Di conseguenza rimane compito dell’interessata

trovare una occupazione confacente alle sue capacità."

(doc. M

13)

Successivamente,

l’insorgente ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della

mano, il quale, riferendosi a quanto constatato al momento della (prima) visita

del 5 aprile 2004, ha affermato che entra in linea di conto un intervento di

trapeziectomia e artroplastica legamentare oppure di artrodesi

dell’articolazione trapezio-metacarpale sinistra.

Egli ha

peraltro dichiarato RI 1 completamente inabile nella sua professione a far tempo

dal 5 aprile 2004 (doc. M 17).

Ulteriori

consultazioni presso questo chirurgo della mano hanno avuto luogo il 14 maggio,

il 18 giugno e il 20 luglio 2004 (doc. M 22).

In data

25 maggio 2005, il dott. __________ ha visitato l’assicurata per conto

dell’amministrazione.

Dal

relativo rapporto, datato 27 maggio 2005, si evince segnatamente che da

ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi dei notevoli miglioramenti

delle condizioni dell’estremità superiore sinistra.

Per quel che

riguarda l’esigibilità lavorativa, il dott. __________ ha dichiarato la

ricorrente in grado di svolgere, a tempo pieno, attività lavorative in cui la

mano sinistra giochi un ruolo di ausilio, senza dovere effettuare sforzi né

movimenti ripetitivi (doc. M 25: “La persona assicurata potrebbe ancora

svolgere lavori nei quali la mano sinistra sia coinvolta solo come ausilio,

senza dovere effettuare sforzi né movimenti ripetitivi. Tenendo conto del fatto

che presenta una menomazione della mano destra [cfr., in proposito, il doc. M

13, p. 1: “esiti di esarticolazione e plastica dell’indice destro in età

giovanile.”, n.d.r.]) il ventaglio delle attività che potrebbe ancora

svolgere si riduce ulteriormente. Entrerebbero quindi in considerazione

praticamente solo lavori che necessitino un uso minimo delle mani. Per tali

lavori l’assicurata potrebbe anche venir considerata abile al 100%.”).

Nel

frattempo, per la precisione il 26 giugno 2006, l’insorgente ha privatamente interpellato

il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso l’Ospedale

regionale di __________, nonché medico consulente presso l'Unità di chirurgia

della mano dell'Ospedale universitario di __________ (cfr. doc. G).

Per

quanto qui di interesse, il suddetto sanitario, in una lettera indirizzata

all’allora patrocinatore di RI 1, ha giudicato esigibile un’attività lucrativa che

non richieda il sollevamento di pesi particolarmente importanti,

rispettivamente, l’utilizzo di utensili vibranti, concludendo che, citiamo: “un

lavoro amministrativo è a mio avviso confacente con lo stato di salute

attuale dell’assicurata.” (doc. H – il corsivo è del redattore).

In data

13 luglio 2006, l’assicurata è stata visitata dalla dott.ssa __________, spec.

FMH in chirurgia della mano presso la __________ di __________.

A fronte

delle parestesie denunciate dall’insorgente a livello della mano sinistra, la

specialista ha raccomandato di effettuare una EMG.

D’altro

canto, essa ha affermato di non essere in grado di valutare, in una sola

consultazione, se i disturbi lamentati sono sufficientemente importanti da

giustificare un approccio chirurgico (doc. 59).

L’approfondimento

auspicato dalla dott.ssa __________ ha avuto luogo nel corso del mese di agosto

2006 da parte del neurologo dott. __________, il quale ha diagnosticato

un’irritazione del nervo mediano lungo il tunnel carpale senza evidenza di

neuropatia, patologia da ricondurre, possibilmente, alla diagnosticata artrosi

trapezio-metacarpeale (doc. 58).

Da parte

sua, la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, medico curante, ha

sostenuto che, alla luce delle certificazioni della dott.ssa __________ e del

dott. __________, RI 1, citiamo: “… non è più in grado di utilizzare la mano

sinistra, predominante, per nessuna attività lavorativa né pesante né media né

leggera.” (doc. 60).

2.6. Con la

propria impugnativa, l’assicurata contesta l’attendibilità della valutazione enunciata

dal dott. __________ in occasione della visita fiduciaria del 17 marzo 2004 e, pertanto,

di essere in grado di riprendere l’esercizio dell’attività di segretaria d’ufficio

(I, p. 3s.).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che dagli atti di causa emerge

che, presso lo studio del fisioterapista __________, RI 1 era chiamata a

svolgere delle mansioni (di aiuto-fisioterapista) che andavano oltre a quelli

che sono i compiti che incombono usualmente a una segretaria di ufficio.

In questo

senso, significativa è la circostanza che il sinistro del maggio 2003 si è

prodotto mentre l’assicurata stava strizzando un impacco di fiori di fieno

(cfr. doc. M 1).

La

questione riguardante la capacità lavorativa della ricorrente nella sua

abituale professione e, in ultima analisi, quella del diritto alla rendita di

invalidità, non deve però essere necessariamente valutata facendo riferimento

all’attività specifica svolta alle dipendenze del fisioterapista __________,

tanto più che, così come emerge dalle tavole processuali, il rapporto di lavoro

con quest’ultimo si è interrotto già a decorrere dal mese di dicembre 2004.

La

decisione può pertanto essere presa facendo astrazione da quella che poteva

essere la particolare situazione dell'insorgente presso lo studio di

fisioterapia appena menzionato, in funzione invece dell’attività normalmente

svolta da una segretaria sul mercato generale del lavoro (cfr., per dei

casi analoghi, la STCA del 14 settembre 1998 nella causa P., inc. n. 35.1998.7,

confermata dal TFA con sentenza del 18 febbraio 1999, U 301/98, la STCA del 17

aprile 2001 nella causa P., inc. n. 35.1999.134 e la STCA del 24 aprile 2006

nella causa B., inc. n. 35.2005.92).

D’altro

canto, questo Tribunale rileva che il parere del dott. __________, per il

quale, nonostante il danno residuale all’estremità superiore sinistra, RI 1 va

considerata in grado di continuare a svolgere l’attività di segretaria con un pensum

del 30%, come già era il caso prima dell’infortunio del maggio 2003 (cfr. doc.

M 13, p. 4), appare confortato dalle certificazioni di due specialisti in

chirurgia della mano, i dottori __________ e __________, e, in questo senso,

può validamente servire da base al presente giudizio.

In

particolare, il dott. __________ ha esplicitamente riconosciuto la

compatibilità di un’attività di tipo amministrativo con le condizioni

Considerandi

della mano sinistra da lui refertate in occasione della consultazione del 26

giugno 2006 (cfr. doc. H).

Ora, per

questa Corte non vi possono essere dubbi circa il fatto che la professione di

segretaria d’ufficio rientra proprio fra quelle di tipo amministrativo, dichiarate

adeguate dal chirurgo della mano appena menzionato.

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01;

SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01;

STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,

H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R.,

U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno

2001.

nella causa G., I 11/01; RCC 1986

p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13

febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25

novembre 1991 nella causa M.;

F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

L’insorgente

fa tuttavia valere che lo scrivere al computer non sarebbe in realtà esigibile,

nella misura in cui implica un uso ripetitivo della mano sinistra, ciò

che è stato escluso dal dott. __________ (I, p. 3).

In

proposito, occorre in primo luogo considerare che il lavoro di segretaria non si

limita evidentemente allo scrivere al computer. Vi sono infatti molte altre

mansioni che vengono generalmente espletate da una segretaria: si pensi, ad

esempio, al rispondere alle telefonate, alla gestione degli appuntamenti,

rispettivamente, dei clienti/pazienti che si presentano in ufficio/studio.

D’altra

parte, una segretaria di studio medico o di studio di fisioterapia, non è

normalmente chiamata a scrivere (o meglio a trascrivere) testi (lettere,

referti, …) chilometrici.

L’assicurata

stessa, in sede di ricorso, ha riconosciuto che essa si occupava, oltre che

della corrispondenza ordinaria, della registrazione delle fatture e

della contabilità (I, p. 5).

Dalla

documentazione gli atti risulta che i disturbi denunciati dall’assicurata

riguardavano l’utilizzo del pollice sinistro, ossia di quella parte del

corpo direttamente interessata dall’evento infortunistico del 12 maggio 2003

(articolazione trapezio-metacarpea I a sinistra) e dove è peraltro stata

oggettivata la presenza di una rizartrosi (cfr. doc. G).

Ciò

risulta, ad esempio, dal rapporto 4 settembre 2003 del dott. __________, da cui

si evince che la ricorrente accusava, citiamo: “forti dolori alla base del

pollice a sinistra …” (doc. M 10 – il corsivo è del redattore), da quello

datato 26 marzo 2004 del dott. __________ (doc. M 13, p. 2: “La paziente

riferisce dolori in sede trapezio metacarpale sinistra durante

l’esecuzione di lavori medi e pesanti. Vi è poi un rallentamento nei lavori di

scrittura al computer dovendo utilizzare il pollice sulla tastiera.” -

il corsivo è del redattore), rispettivamente, da quello 21 giugno 2006 del

dott. __________ (doc. G: “La paziente soffre di dolori alla base del I

raggio. Anamnesticamente vi è un trauma distorsivo dello stesso, alcuni

anni orsono. La relazione tra lo sviluppo di alterazioni degenerative

articolari e il trauma è possibile.” - il corsivo è del redattore).

Se così

fosse, non vi sarebbero impedimenti di sorta, nella misura in cui – così come

ha pertinentemente osservato l’assicuratore in sede di risposta di causa (cfr.

V, p. 5) – il pollice, che già di per sé gioca un ruolo marginale nella

scrittura al computer (il pollice viene in effetti utilizzato soltanto per

muovere lo spaziatore), potrebbe essere non utilizzato senza particolari

conseguenze dal profilo del rendimento lavorativo.

Dal

referto 27 luglio 2006 della dott.ssa __________ si evince tuttavia che i

disturbi si estenderebbero all’intera mano sinistra, sede di diffuse

parestesie (doc. 59).

Da parte

sua, il neurologo dott. __________ ha diagnosticato un’irritazione del nervo

mediano a livello del tunnel carpale, patologia possibilmente provocata dalla

nota rizartrosi (doc. 58).

Ora - a

prescindere dal fatto che il dott. __________ si è espresso in termini di mera possibilità

affermando che l’irritazione nervale è da ricondurre all’artrosi trapezio-metacarpale

(la quale, per il chirurgo della mano dott. __________, è, a sua volta, una

soltanto possibile conseguenza dell’infortunio assicurato, cfr. doc. G)

-, non può essere disatteso che è senz’altro possibile utilizzare il computer

con una sola mano, anche solo con quella adominante (utilizzando l’altra semplicemente

per manipolare il mouse), e ciò – vista la tipologia delle incombenze -, senza

subire un discapito di rendimento apprezzabile.

Del

resto, vi sono oggi in commercio dei programmi informatici, ad esempio di

gestione della contabilità, che facilitano, non poco, il lavoro dell’utente.

Il TCA

non ignora che la dott.ssa __________ ha, in più di un’occasione, affermato che

la sua paziente presenterebbe un’inabilità totale in qualsiasi attività

lavorativa.

Nondimeno,

le sue certificazioni non appaiono suscettibili di minare il valore probatorio

del referto peritale che il dott. __________ ha allestito il 26 marzo 2004 (il

cui contenuto, per quanto attiene alla valutazione dell’esigibilità lavorativa,

è stato avallato da due diversi sanitari, specialisti proprio nella materia che

qui interessa).

Con

riferimento al suo ultimo certificato del 2 ottobre 2006 (cfr. doc. 60), questo

Tribunale si limita a rilevare che né la dott.ssa __________ (doc. 59), né il

dott. __________ (doc. 58), si sono pronunciati in merito alla capacità

lavorativa della ricorrente.

In tale

contesto va ricordato che, l’Alta Corte ha ripetutamente deciso che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

2.7

A mente dell’insorgente,

nella valutazione del diritto alla rendita di invalidità, la CO 1 avrebbe omesso

di, citiamo: „… considerare anche le limitazioni della signora nella sua attività

di casalinga. (…). Il grado di invalidità nell’attività di casalinga doveva

poi essere sommato secondo il metodo misto al grado di invalidità nell’attività

professionale.” (I, p. 4s. – il corsivo è del redattore).

Tale tesi si rivela come il

frutto di una confusione tra le basi di valutazione dell’invalidità vigenti

nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, rispettivamente, in quello

dell’assicurazione per l’invalidità.

Nell’assicurazione contro

gli infortuni, determinante é quanto previsto dall’art. 28

cpv. 2 2a frase OAINF, disposizione secondo la quale se l’assicurato,

oltre a un’attività salariata, esercita un’attività non assicurata secondo la

legge o non retribuita, ai fini della determinazione del grado di invalidità, non

é preso in considerazione il pregiudizio patito in queste attività (cfr.,

per un caso analogo, la STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., inc. n.

35.1998

, consid. 2.7., confermata dal TFA con giudizio del 3 gennaio 2000,

U 296/99, consid. 4a).

A notare

che, con la sentenza pubblicata in RAMI 1999 U 329, p. 120), il TFA ha

espressamente riconosciuto la legalità dell’art. 28 cpv. 2 OAINF.

2.8

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA ritiene dimostrato, secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, tenuto conto delle

sole sequele infortunistiche che interessano l’estremità superiore sinistra,

aveva ritrovato una piena capacità lavorativa (nei limiti della rendita servitale

dall’AI) nell’attività di segretaria, a far tempo dal 1° gennaio 2006.

La

decisione della CO 1 di negarle il diritto alla rendita di invalidità, va pertanto

tutelata.

Infatti,

accertato che la ricorrente non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua

precedente attività professionale, é giocoforza ammettere l’inesistenza di una

qualsiasi incapacità di guadagno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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