35.2006.97
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29 agosto 2007Italiano34 min
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Numero d'incarto:
35.2006.97
Data decisione, Autorità:
29.08.2007, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di 2 traumi a rachide lombare (03-1996 e 01-2002). Chiusura caso 11-2005. Perizia giudiziaria. Negato nesso di causalità naturale con 2 sinistri a far tempo, al più tardi, da 11-2005. Rinuncia reformatio in pejus decisione impugnata
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
PERIZIA
REFORMATIO IN PEIUS
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 61 let. c LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.97
mm/td
Lugano
29 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 agosto
2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
marzo 1996, RI 1 – dipendente dello __________ in qualità di __________ di __________
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, è
scivolato su un masso e, cadendo all’indietro di lato, ha battuto la schiena (doc.
Z 6).
Accertamenti
successivamente eseguiti hanno evidenziato la presenza, in particolare, di
un’ernia discale intra-foraminale a livello del disco intervertebrale L4-L5
(doc. ZM 2).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato,
inabile al 50% durante il periodo 1° luglio-31 dicembre 1996 (doc. ZM 13, p.
2), ha potuto riprendere il proprio lavoro in misura normale a far tempo dal 1°
gennaio 1997 (doc. ZM 12).
1.2. Il 10
gennaio 2002, RI 1 è rimasto vittima di un secondo evento traumatico.
Dall’annuncio
d’infortunio 21 gennaio 2002 risulta che, per evitare di schiacciare il proprio
figlio, egli ha dovuto compiere un movimento brusco, ciò che gli ha fatto
perdere l’equilibrio e, quindi, cadere a terra (doc. Z 1).
Il medico
curante, con certificato del 24 gennaio 2002, ha diagnosticato una lesione
paravertebrale della colonna lombare (doc. ZM 1).
La RMN
del 22 gennaio 2002 ha mostrato discopatie L4-L5 e L5-S1 con osteocondrosi e
piccole ernie discali (doc. ZM 4).
Anche per
questo caso la CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 aprile
2006, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far
tempo dal 1° novembre 2005, facendo difetto, da tale data, una relazione di
causalità naturale con l’uno e/o l’altro degli infortuni assicurati (doc. Z
72).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. Z 84),
l’amministrazione, in data 31 agosto 2006, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. Z 89).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 6 dicembre 2006, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che la CO 1 venga condannata a corrispondergli ulteriori prestazioni in
relazione agli infortuni di cui è rimasto vittima, argomentando in particolare
che:
"
Quello che qui si contesta è la conclusione del
Dr. __________, il quale, va
ribadito, ha visitato una sola volta il ricorrente e non ne ha seguito di
persona l'iter terapeutico. Come detto, egli è oltretutto reumatologo e non
neurochirurgo o neurologo, specialisti atti a curare il sig. RI 1 (vista la
diagnosi, vedi anche Doc. L) e cui l'Assicuratore LAINF l'ha espressamente
indirizzato, vedi anche la visita peritale neurochirurgica 29.1.2003 dal dr.
med. __________, decisa dall'Assicurazione (Doc. A pag. 7). La controparte ha
un comportamento decisamente contraddittorio. Se le sue allegazioni fossero
vere, cosa che si contesta, perché allora l'Assicuratore non ha inviato il
ricorrente da un reumatologo per le terapie del caso?
Tanto più che dalla corrispondenza intercorsa e
dai colloqui telefonici era chiaro l'accordo del ricorrente a sottoporsi ad una
perizia reumatologica a patto che fosse sottoposto anche ad un'analoga perizia
neurologica, cosa a cui l'Assicurazione sembrava inizialmente aver aderito
(Doc. H). Adesione non riscontrata tuttavia nei fatti. Ma vi è di più. Ai
legittimi dubbi sollevati dal paziente riguardo all'agire dell'assicurazione e
alla possibilità di una rapida chiusura del caso, egli veniva prontamente
rassicurato (Doc. H). Purtroppo, come ben sappiamo, i timori del ricorrente
trovavano pronto riscontro nelle decisioni successivamente prese
dall'Assicurazione.
Ma vi è di più: dalla perizia reumatologica, la
quale riporta l'istoriato del ricorrente e quanto affermato da svariati medici
che lo hanno visitato, appare lampante come l'infortunio del 1996 prima e
quello del 2002 poi abbiano segnato il suo destino dal profilo della salute! Lo
stesso Dr. __________ si
contraddice crassamente affermando che "lo status quo sine
infortunio, con probabilità preponderante, è stato raggiunto al più tardi dopo
Fatti
il secondo infortunio, ossia a decorrere dal gennaio 2003, dato che
l'infortunio del gennaio 2002 come quello del 1996, hanno portato alla
manifestazione rispettivamente accentuazione di sintomi su alterazioni
degenerative preesistenti al
rachide lombare, rimaste costanti nel decorso,
come testimonia la valutazione radiologica del Dr. __________ del 24.1.2006" (Doc. A pagg. 16 e 17).
Delle due l'una: ma è lapalissiano che se
l'infortunio del 1996 ha portato alla manifestazione di sintomi e quello del
2002 all'accentuazione degli stessi la causa del manifestarsi e dell'aggravarsi
dello stato di salute del ricorrente è dovuto esclusivamente -o perlomeno con
grado preponderante- ai due infortuni!
Il piccolo difetto corticale descritto dal dott. __________
nello scritto 24.01.2006 non è certo la causa dell'attuale stato di salute!"
(doc. I)
1.5. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 8
gennaio 2007, il ricorrente ha ribadito la necessità che il TCA ordini una
perizia medica (doc. V).
1.7. Con
ordinanza del 12 febbraio 2007, questa Corte ha ordinato una perizia medica,
affidandone l’esecuzione al dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia (doc.
VII).
1.8. Il 12 giugno
2007, il dott. __________ ha consegnato il proprio referto peritale (doc. XIV),
il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc. XV).
L’assicuratore
LAINF convenuto ha preso posizione in data 4 luglio 2007 (doc. XVIII), mentre
l’assicurato, lo ha fatto in data 30 luglio 2007 (doc. XIX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era
legittimata a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 1° novembre
2005, oppure no.
Più
concretamente, si tratta di esaminare se i disturbi lamentati dopo tale data si
trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il
sinistro del 30 marzo 1996 e/o con quello del 10 gennaio 2002.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. Dalle
tavole processuali emerge che la decisione della CO 1 di porre termine al
diritto a prestazioni a far tempo dal 1° novembre 2005, è
stata presa fondandosi sulle risultanze della perizia che il dott. __________,
spec. FMH in reumatologia e medicina interna, ha effettuato il 5 febbraio 2006
(cfr. doc. Z 72, p. 3).
In
quell’occasione il dott. __________ - diagnosticata una sindrome
lombovertebrale parzialmente spondilogena in discopatie plurisegmentali L2/3,
L4/5 e L5/S1, disturbi statici del rachide (accentuazione della lordosi
lombare, minima scoliosi sinistroconvessa lombare compensata) e
decondizionamento muscolare, periartropatia dell’anca destra, nonché sindrome
miofasciale ai muscoli abduttori dell’anca destra (doc. ZM 49, p. 14 e 16) –,
ha sostenuto che, al più tardi a far tempo dal mese di gennaio 2003, i disturbi
denunciati dall’insorgente non costituivano più una conseguenza naturale degli
eventi traumatici assicurati, posto il raggiungimento dello status quo sine
(doc. ZM 49, p. 14: “Lo status quo sine, con probabilità preponderante,
é stato raggiunto al più tardi un anno dopo il secondo infortunio, ossia a
decorrere dal gennaio 2003, dato che l’infortunio del gennaio 2002, come anche
quello del 1996, hanno portato alla manifestazione, rispettivamente
accentuazione di sintomi su alterazioni degenerative preesistenti al rachide
lombare, rimaste costanti nel decorso, come testimonia la valutazione
radiologica del Dr. __________ del 24.1.2006.”; cfr., pure, doc. ZM 50:
“L’attuale stato di salute è in nesso causale con un grado di probabilità
preponderante, con le discopatie plurisegmentali L2/3, L4/5 e L5/S1, con i
disturbi statici del rachide, con il decondizionamento muscolare, con la
periartropatia dell’anca destra e con la sindrome miofasciale ai muscoli
abduttori dell’anca destra. (…). Lo stato di salute attuale è in nesso causale
agli infortuni noti con il grado di probabilità meno del 50%. (…). Con
probabilità preponderante, senza uno od entrambi degli infortuni, l’assicurato
avrebbe ugualmente degli attuali problemi di salute.”).
Unitamente
all’impugnativa, RI 1 ha prodotto un rapporto, datato 5 dicembre 2006, del
dott. __________, responsabile della neurologia presso la __________ Klinik di __________,
suo medico curante specialista a decorrere dal mese di aprile 2003 (cfr. doc.
ZM 29).
Questo sanitario ha posto
le diagnosi seguenti:
" 1. Diagnosi?
Antwort auf Deutsch:
• Anhaltand belastungaabhängig zunehmendes
lumbospondylogenes Reizsyndrom re, differentialdiagnostisch L5- und
S1-Reizsyndrom re (Lumbolschialgie re) bei
○ degenerativen Veränderungen L4/5 und L5/S1
○ klinisch Intermittierend SIG-Reizsyndrom re
○ Status nach wiederholten infiltrationen unter BV der Facettengelenke
L4/5 plus L5/S1 und SIG re sowie Wurzelinfiltrationen und Durchführung in
Kombinationen mit den Facettengelenken
○ Status nach Sturz in den Bergen am 30.03.1996 mit
▪ behandelbaren beisstungsabhängigen Rückenschmerzen und
Lumbolschialgie re und Erreichen einer 100%igen Arbeitsfähigkeit als Polizist
ohne wesentliche Therapiemassnahmen
○ Status nach Sturz am 10.01.2002 mit Exazerbation des Schmerzsyndroms
ab lumbal ins re Bein, gut behandelbar mit bis aktuell Restsyndrom."
(doc.
L)
Egli ha quindi affermato
che la diagnosticata sindrome residuale si trova, con verosimiglianza
preponderante, in relazione di causalità naturale con gli infortuni del 30
marzo 1996 e 10 gennaio 2002. A suo avviso, il secondo evento ha causato un
peggioramento direzionale, nella forma di una sindrome dolorosa alla schiena
(con irradiazione verso la gamba destra) refrattaria alle terapie nel frattempo
poste in atto:
"
Das in der Diagnose gennante Restsyndrom steht
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in Zusammenhang mit den Unfällen vom
30.03.1996 und 10.01.2002. Eine richtungsgebende Verschlechterung sehe ich nach
dem Unfall vom 10.01.2002 insb. in ein therapieresistentes Restsyndrom wie in
der Diagnose erwähnt hinein.
Insgesamt muss in einer Diskussion bezüglich der
Kausalität und Zuordnung zu den beiden Unfällen allerdings davon ausgegangen
werden, dass der Unfall vom 30.03.1996 auch aktuell noch im Sinne einer durch
den Unfall akquirierten Vulnerabilität für weitere Ereignisse mitverantwortlichgemacht
werden muss, insgesamt zwischen 40 und 50% (Unfall 30.03.1996), auch wenn nach
dem ersten Unfall wieder eine problemlose Arbeitsfähigkeit von 100% mit nur
geringen oder kaum mehr Restbeschwerden erreicht wurde. Durch den 2. Unfall,
auch wenn dieser nicht mit absoluter Heftigkeit beeindruckt, ist eine
belastungsabhängigem Rückenschmerzsyndrm, welches ins re Bein ausstrahlt,
aufgetreten, welches insgesamt in 50-60% der Gesamtsituation anzulasten ist.“
(doc. L)
2.7. Allo
scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale, in data
12 febbraio 2007, ha ordinato l'esecuzione di una perizia a
cura del dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario del
reparto di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. VII).
L’esame
clinico del ricorrente, eseguito personalmente dal dott. __________, ha avuto
luogo in data 9 maggio 2007 (doc. XIV, p. 1).
Il perito
giudiziario - dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi
dell'insorgente (doc. XIV, p. 2-13) e averne descritto lo status clinico
e radiologico (doc. XIV, p. 14-15) - ha condiviso, in sostanza, l’opinione
della CO 1, secondo cui, al più tardi, dopo il 31 ottobre 2005, i
disturbi lamentati da RI 1 non costituivano più una naturale conseguenza dei
due infortuni assicurati.
In effetti - dopo aver posto la diagnosi di “Chronifiziertes und
therapie-resistentes sowie belastungsabhängiges Lumbovertebralsyndrom und
lumbospondylogenes Schmerzsyndrom rechts mit Ausstrahlungen in die rechte Hüfte
und pseudoradikuläre Ausstrahlungen ins rechte Bein bis zur Knöchelregion bei
Diskopathien L5/S1, L4/L5 und L2/L3" (doc. XIV, p.
15) -, il dott. __________, rispondendo al quesito n. 4 di parte convenuta - ha
espressamente indicato che il ricorrente ha raggiunto lo status quo sine
al più tardi un anno dopo il primo infortunio, rispettivamente, sei mesi dopo
il secondo (doc. XIV, p. 27: “Ja. Es wurde ein Status quo sine bereits erreicht, bezüglich dem ersten
Unfall spätestens ein Jahr nach dem Unfall und bezüglich dem zweiten Unfall
spätestens sechs Monate nach dem Unfall.”), motivo per cui, a partire da metà
luglio 2002, gli eventi assicurati sono reputati avere esaurito il loro ruolo
causale.
A
Considerandi
proposito dell’aspetto diagnostico, l'esperto designato da
questa Corte ha precisato che l’insorgente soffre di una sindrome
irritativa lombospondilogena, patologia che interessa le parti molli
(muscoli e legamenti) collegate alla colonna vertebrale e non le radici nervose
spinali (doc. XIV, risposta al quesito n. 3: “Ich kann
bestätigen, dass Herr RI 1 an einem lumbospondylogenen Reizsyndrom rechts
leidet. Dabei handelt es sich um Reizzustände der an der Wirbelsäule
ansetzenden Sehnen und Muskeln, insbesondere bei arthrotischen Veränderungen in
den Wirbelgelenken, entlang derer sich ein Schmerz ausbreitet. Dieses
lumbospondylogene Reizsyndrom steht im Gegensatz zu radikulären Schmerzen,
welche auf einer Irritation oder Kompression einer lumbalen Spinalnervenwurzel
beruhen.“ e n. 4 di parte ricorrente: „Die Diagnose von Dr. __________ eines lumbospondylogenen
Reizsyndroms rechts ist richtig und die Ursache des aktuellen
Gesundheitszustendes, wobei der Begriff „problematica radicolare“ aber nicht
zutrifft. Es handelt sich eben nicht um ein radikuläres Problem, sondern um
ein pseudoradikuläres Geschehen, was gleichbedeutend ist mit einem lumbospondylogenem
Reizsyndrom.“ – il corsivo é del redattore).
Il
dott. __________ ha, quindi, sostenuto che l’attuale quadro
dei disturbi è imputabile a delle alterazioni degenerative preesistenti, le
quali, in precedenza silenti (doc. XIV, risposta al
quesito n. 5 di parte ricorrente: “Vor dem Unfall von 1996 litt der Patient
offenbar an keinen Pathologien. Diese waren jedoch radiologisch
vorhanden. Es handelt sich um Diskopathien L4/L5 und L5/S1. Diese
hatten jedoch noch keine Konsequenzen auf die Arbeitsfähigkeit oder die
Lebensqualität.”), sono state rese semplicemente manifeste
dagli infortuni occorsi al ricorrente, di modo che essi non possono essere
considerati responsabili di un peggioramento direzionale del suo stato di
salute (doc. XIV, risposta al quesito n. 8 di parte
ricorrente: “Der Umstand, dass der Patient vor den Unfällen, insbesondere vor
dem ersten, keine Gesundheitsprobleme hatte, beruht auf der im Gutachten
dargelegten bekannten Tatsache, dass Abnützungserscheinungen and en
Bandscheiben lange symptomlos bleiben können (siehe Literaturangaben) und dann
meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand überführt
werden. In einer solchen Situation ist der Unfall nur als schmerzauslösender
Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild.
Diese Frage wurde leider vom Rheumatologen Dr. __________ nur unvollständig und
nur im ersten Bericht beantwortet. Dabei bezieht er ebenfalls auf eine
wissenschaftliche Arbeit (Boos).” – il corsivo è del redattore).
Il perito giudiziario ha pure illustrato - con dovizia di argomenti
- le ragioni che lo hanno portato a negare che i disturbi fatti valere dal
ricorrente possano ancora essere considerati una conseguenza naturale dei due
sinistri assicurati, avendo cura, peraltro, di prendere posizione riguardo alle
considerazioni enunciate dal dott. __________ nella sua
certificazione del 5 dicembre 2006:
"
Zur Unfallkausalität:
Erster Unfall vom 30.03.1996:
Wie vorne aufgeführt, handelt es sich bei dem
Sturzereignis um eine geringgradige Traumatisierung der LWS bei vorbestehenden
degenerativen Veränderungen in den Segmenten L4/L5 und L5/S1. Eine solche
Traumatisierung heilt in der Regel in einem zeitlichen Rahmen von drei bis
maximal sechs Monaten ab. Die vorbestehenden Diskopathien L4/L5 und L5/S1
konnten eine verzögerte Heilung bewirken, maximal in einem zeitlichen Rahmen
von einem Jahr. Dies bedeutet, dass im März 1997 ein Status quo sine als erreicht angenommen werden muss. Entsprechend
wurde zu diesem Zeitpunkt vom orthopädischen Gutachter Prof.
Dr. __________ in Fribourg die Wiederaufnahme der vollen beruflichen Tätigkeit mit normalen
Freizeitaktivitäten empfohlen. Bei den weiter persistierenden,
belastungsabhängigen Rückenschmerzen und insbesondere bei den typisch
arthrotisch-rheumatischen Anlaufschmerzen nach längerem Sitzen und Stehen
handelt es sich um Folgen der vorbestehenden Diskopathien. Diese waren im
weiteren Verlauf offensichtlich nur gering, sodass intensive sportliche
Aktivitäten wie JudoTraining, Bergwanderungen, Skifahrten und auch stark
belastende berufliche Tätigkeiten im polizeilichen Aussendienst möglich waren.
Auf jeden Fall muss sicher in dieser beschwerdearmen Zeitspanne vor dem
zweiten Unfall von einem Status quo sine ausgegangen werden. Das Sturzereignis war mit Bestimmtheit nicht
geeignet, eine definitive, dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende
Verschlechterung des krankhaften Vorzustandes (Diskopathien) zu bewirken. Die
angegebenen Beschwerden sind typisch für arthrotisch-rheumatische Veränderungen
bei Spondylarthrosen. Es finden sich keine Hinweise, die ausschliesslich mit
einem Unfallereignis vereinbar wären. In diesem Sinne handelt es sich bei dem
Sturzereignis um eine vorübergehende Verschlimmerung eines Grundleidens mit
schicksalsmässigem Verlauf, wobei der Status quo sine
spätestens nach einem Jahr, sicher aber im beschwerdearmen
Intervall in den Jahren vor dem zweiten Unfall im Januar 2002 als erreicht
angenommen werden muss. Da keine dauerhafte Läsion entstanden ist, kommt der
Unfall auch nicht als Teilursache für die weiter persistierenden Beschwerden in
Frage.
Von Bedeutung ist natürlich der Umstand, dass der
Patient vor dem Unfall keine Rückenschmerzen hatte. Diese entscheidende Frage
wurde vom Gutachter Dr. med. __________
leider nur unvollständig beantwortet. Er gibt, gestützt auf eine Publikation
von Boos richtigerweise an, dass Abnützungserscheinungen sehr lange stumm (=
symptomlos) bleiben können (siehe weitere Literaturangaben am Ende des
Gutachtens). Diese Aussage muss ergänzt werden mit der Erwähnung der bekannten
Tatsache, dass solche degenerative Veränderungen in der Folge meistens, sogar
nur durch ein Bagatellereignis ausgelöst, in einen schmerzhaften Zustand
überführt werden können. In einer solchen Situation ist der Unfall als Schmerz
auslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das
Beschwerdebild, hier maximal in einem zeitlichen Rahmen von einem Jahr.
Zweiter Unfall vom 10.01.2002:
Bei diesem Unfall handelt es sich ebenfalls, wie
vorne dargelegt, um eine geringgradige Traumatisierung der LWS, die
erfahrungsgemäss Rückenschmerzen in einem zeitlichen Rahmen von höchstens zwei
Monaten erklärt. Unter Berücksichtigung der vorbestehenden Diskopathien kann
maximal eine Heilungsverzögerung bis zu sechs Monaten angenommen werden. Dies
bedeutet, dass Mitte Juli 2002 ein Status quo sine als erreicht angenommen werden muss. Ich kann mich auch mit der
grosszügigeren Interpretation von Dr. med. __________ einverstanden erklären, der das Erreichen eines Status
quo sine spätestens nach einem
Jahr annimmt. Auch der zweite Unfall war nicht geeignet, eine definitive,
dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende Verschlechterung eines
krankhaften Vorzustandes zu bewirken. Er kommt deshalb auch nicht als
Teilursache für die weiter persistierenden Beschwerden in Frage.
Es ist auch zu berücksichtigen, dass sich nach dem
zweiten Unfall eine Symptomausweitung entwickelte mit zunehmenden
Ausstrahlungen bis in den Unterschenkel, Schmerzen im Bereich des
Ileosacralgelenkes (ISG resp. SIG) und Hüftschmerzen, neuerdings auch ein
Leistenschmerz. Eine solche sekundäre Symptomausweitung ist nicht vereinbar
mit der ursprünglichen Traumatisierung der LWS. Zusammen mit der nun praktisch
weitgehenden Therapieresistenz über mehrere Jahre muss auch an eine gewisse
psychosomatische Komponente gedacht werden.
Auch bei diesem zweiten Unfallereignis genügt die
alleinige Argumentation "post hoc, ergo propter hoc" nicht, um nun
dauerhaft eine Unfallkausalität zu postulieren. Wie beim ersten Unfall handelt
es sich um eine geringgradige Traumatisierung. Ausserdem gilt auch hier die
bekannte Tatsache, dass degenerative Veränderungen sehr lange beschwerdearm
bleiben können, wie es bei diesem Patienten in der Zeitspanne zwischen den
beiden Unfällen der Fall war.
Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass ich
mit der Beurteilung der Kausalitätsfrage durch den Neurologen Dr. med. A__________ an der Schulthess-Klinik
nicht einverstanden bin. Wegen der geringen Traumatisierungen, von welchen auch
Dr. __________ ausgeht, ist eine
richtunggebende Verschlechterung der Diskopathien durch die Unfälle
ausgeschlossen. Das Argument der Therapieresistenz des Restsyndroms ist keine
taugliche Begründung. Eine vermehrte Vulnerabilität der LWS durch den ersten
Unfall ist auf Grund der geringen Traumatisierung und der weitgehenden Erholung
vor dem zweiten Unfall ausgeschlossen. Auch müsste eine solche Vulnerabilität
belegt werden durch radiologische Veränderungen an der Wirbelsäule. Auch die in
der Zwischenzeit dank weitgehender Beschwerdefreiheit möglichen intensiven
sportlichen Aktivitäten wären nicht möglich gewesen. Es ist deshalb
ausgeschlossen, dass der erste Unfall heute noch eine Teilursache darstellt. Der
zweite Unfall, dessen Heftigkeit auch Dr. __________ nicht beeindruckt, konnte mit Sicherheit keine richtunggebende
Verschlechterung herbeiführen. Insbesondere ist auch hier der Hinweis auf ein
fixiertes, belastungsabhängiges Rückenschmerzsyndrom kein taugliches Argument,
um eine richtunggebende Verschlechterung zu postulieren.
An dieser Stelle muss auch die Meinung des
Patienten, wonach die Unfallkausalität durch einen Neurologen zu beurteilen
sei, korrigiert werden. Die Kompetenz des Neurologen liegt darin, bei
Rückenleiden eine allfällige Beteiligung von Nerven festzustellen. Nachdem eine
solche ausgeschlossen ist (wie im Fall von Herrn RI 1) gehören Rückenleiden
nicht mehr in das Fachgebiet der Neurologie. Bezüglich traumatologischer
Konsequenzen sind Rheumatologen und Wirbelsäulenchirurgen (Orthopäden und
spezialisierte Neurochirurgen) zuständig. Bekanntlich wurde hier wegen
Arbeitsüberlastung des Neurochirurgen Dr. __________ der Neurologe Dr. __________ als betreuender Arzt zugezogen. Natürlich war er fähig, in kollegialer
Weise den Effekt der Infiltrationen zu beurteilen und dies dann mit Dr. __________ zu besprechen. Hingegen trat er
nicht als Neurologe in Funktion, sondern als "Assistent" von PD Dr. __________, der
nie eine Unfallkausalität beschreib."
(doc.
XIV)
2.8
Il 30 luglio
2007.
RI 1 ha presentato un allegato di osservazioni di 6 pagine, con il quale
ha contestato, in più punti, il referto peritale allestito dal dott. __________
e, ritenendo che quest’ultimo non possa costituire una base sufficiente per il
giudizio, ne ha postulato la disattenzione (doc. XIX, p. 6: “… il ricorrente
contesta le conclusioni peritali, ritenute infondate, …” – il corsivo è
del redattore).
Concretamente,
la perizia giudiziaria viene criticata in relazione, in particolare, al modo in
cui l’esperto avrebbe eseguito l’esame clinico dell’assicurato (doc. XIX, p. 3:
“In primo luogo è inconcepibile e inammissibile che in un caso come questo il
perito si limiti a effettuare una visita corporale sommaria del paziente … (…).
Data l’evidente fondamentale importanza della perizia, il perito non poteva
astenersi dall’effettuare in primo luogo un attento ed approfondito esame del
ricorrente e ciò già prima di procedere all’esame della documentazione agli
atti. Cosa che evidentemente non è stata fatta. Anzi, il ricorrente è stato a
malapena visitato.”), nonché al fatto che egli, da un lato, ha erroneamente definito
il dott. __________, responsabile del reparto di neurologia della Clinica __________
di __________, “Assistent” del neurochirurgo PD dott. __________ e,
dall’altro, ne ha contestato la competenza ad occuparsi di un caso che rientra invece
nel campo di pertinenza del reumatologo e del chirurgo della colonna vertebrale
(ortopedico/neurochirurgo – doc. XIX, p. 3ss.).
In caso
di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi
imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,
nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per
fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352
consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Deve
tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto speciale
nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone
alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA U 288/99 del 15 gennaio
2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Al contrario,
lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni non è
sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che concerne
esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore
probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA U 288/99 succitata,
consid. 3a: "Ein Administrativgutachten lässt
sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung und
Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten Expertise
vergleichen").
Chiamata
ora a pronunciarsi, questa Corte non ha motivo di scostarsi
dalle conclusioni a cui é giunto il dott. __________, specialista proprio nella
materia che qui interessa.
In
effetti, il suo referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte,
esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa
essere riconosciuto, a un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ
1995.
p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, l’esperto
giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e
convincente, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso.
Per
quanto concerne l’argomento secondo cui lo stato clinico dell’insorgente
sarebbe stato solo sommariamente valutato in occasione della visita personale
del 9 maggio 2007, questo Tribunale osserva che, nella procedura ricorsuale conclusasi
con la STCA 35.2005.91 del 9 ottobre 2006 cresciuta in giudicato, nell’ambito della quale il
dott. __________ era stato incaricato di eseguire una perizia giudiziaria, egli
aveva risposto nel seguente modo alla critica rivoltagli dalla peritanda, considerazioni
valevoli anche nel caso sub judice:
"
Es wird bemängelt, dass meine Untersuchung nur
summarisch gewesen sei. Diesbezüglich ist zu bemerken, dass in Fachkreisen
einhellig die Meinung vertreten wird, eine körperliche Untersuchung mehrere
Jahre (hier vier Jahre) nach einem Unfall sei praktisch bedeutungslos zur
Beurteilung einer Kausalitätsfrage. Wichtig sind der Unfallhergang, die
initialen ärztlichen Befunde, der initiale Verlauf, die Röntgenbilder sowie
der weitere Verlauf. Das Ausmass einer Bewegungseinschränkung der
Halswirbelsäule vier Jahre nach einem Unfall ist irrelevant." (STCA succitata, p. 15)
È inoltre utile segnalare
che l’Alta Corte federale, con riferimento ai pareri redatti dai medici dell’__________,
ne ha riconosciuto il pieno valore probatorio, anche quando essi sono stati
espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente
l’assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998 e U 49/95 del 2 luglio
1996).
Il principio appena
menzionato non può invece trovare applicazione in caso di perizia
psichiatrica, dove il contatto personale tra perito e peritando assume un’importanza
particolare (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in
RAMI 2001 U 438, p. 345s.).
Per quanto riguarda la
seconda obiezione sollevata dall’insorgente, il TCA – premesso che essa non
appare in ogni caso atta a minare il valore probatorio del referto allestito
dal dott. __________ -, osserva che il termine di “assistente” (cfr. doc. XIV,
p. 24) non è stato utilizzato nell’intento di sminuire la competenza del dott. __________,
ma semplicemente per sottolineare che quest’ultimo ha agito “su incarico” del neurochirurgo
dott. __________ (cfr., d’altronde, il doc. ZM 29: “Im
Auftrag von Herr PD Dr. __________ soll eine diagnostische Infiltration
L5/S1 re und später L4/5 re durchgeführt werden.“ – il corsivo é del
redattore). Egli ha in effetti proceduto a eseguire, durante il periodo
aprile 2003 (doc. ZM 29) - gennaio 2005 (doc. ZM 43), una serie di
infiltrazioni con anastetici locali e corticosteroidi a livello di L4/L5, di L5/S1,
dell’anca e dell’articolazione ileo-sacrale.
D’altro canto, in assenza
di un qualsiasi interessamento di tipo radicolare (cfr. doc. XIV, risposta al
quesito n. 4 di parte ricorrente), non vi è ragione di mettere in dubbio l’affermazione
secondo la quale la valutazione dell’eziologia della sintomatologia accusata da
RI 1, esula dal campo di competenza dello specialista in neurologia.
Inoltre - contrariamente a
quanto pare credere il ricorrente (doc. XIX, p. 5) -, la circostanza che il PD
dott. __________, in sede di perizia 3 febbraio 2003 (cfr. doc. ZM 17), non si
fosse pronunciato circa l’estinzione del nesso di causalità naturale, ancora
non significa che egli abbia inteso implicitamente ammetterne la persistenza.
Al riguardo, non può
essere ignorato che il mandato a suo tempo affidatogli dall’amministrazione
aveva quale oggetto la valutazione di, citiamo: “… proposte terapeutiche per
migliorare lo stato di salute e una graduale ripresa dell’attività lavorativa.”
(doc. Z 21, Z 23 e Z 25 – il corsivo è del redattore).
Del
resto, questo Tribunale constata che la conclusione a cui é pervenuto il perito
giudiziario (e, prima di lui, il reumatologo dott. __________) é conforme alla
dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o
distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di
regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento
traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener,
Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994,
p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la
posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi
vertebrali).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,
p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1, U 125/97 del 31
dicembre 1997, consid. 4c; cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in
cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata U 194/94 del 3 aprile
1995, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato
dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare
causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio
lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal
giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und
Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,
Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
Al
riguardo, è ancora utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18
settembre 2002, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere
presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a
condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre
secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine:
"
Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können
durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der
herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.
U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo
sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,
welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei
der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht
einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine
Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
(cfr.
STFA citata, consid. n. 2.2)
In
conclusione, il TCA ritiene dunque provato, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320
e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che, al più tardi a far tempo dalla data di chiusura del caso da
parte dell’amministrazione (novembre 2005), l’assicurato non presentava più
alcun disturbo in relazione di causalità naturale con
l’evento infortunistico del 30 marzo 1996 e/o con quello del 10 gennaio 2002.
2.9
Alla luce
delle conclusioni peritali, secondo cui i disturbi di cui è portatore il
ricorrente sono stati conseguenza degli infortuni assicurati soltanto sino alla
metà del mese di luglio 2002 (cfr. consid. 2.7.), ci si
può chiedere se non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus
del provvedimento impugnato, visto che l’assicuratore LAINF convenuto ha riconosciuto
il proprio obbligo a prestazioni sino al 31 ottobre 2005 (in relazione al
sinistro del mese di marzo 1996, esso aveva inoltre riconosciuto un’indennità
per menomazione all’integrità del 10% - cfr. doc. Z 44).
Il TCA può
infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del
ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e
averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b
della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d
LPGA; DTF 122 V 166).
Questa
Corte, tuttavia, considerate tutte le circostanze dell'evenienza concreta,
rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta
unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 192/02 del 23 giugno 2003, U 334/02 del
22.
aprile 2003, C 119/02 del 2 giugno 2003 e H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF
119.
V 249) e che, del resto, la medesima non è stata neppure sollecitata dalla CO
1.
(cfr. doc. XVIII).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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