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Decisione

35.2006.97

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 agosto 2007Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

il secondo infortunio, ossia a decorrere dal gennaio 2003, dato che

l'infortunio del gennaio 2002 come quello del 1996, hanno portato alla

manifestazione rispettivamente accentuazione di sintomi su alterazioni

degenerative preesistenti al

rachide lombare, rimaste costanti nel decorso,

come testimonia la valutazione radiologica del Dr. __________ del 24.1.2006" (Doc. A pagg. 16 e 17).

Delle due l'una: ma è lapalissiano che se

l'infortunio del 1996 ha portato alla manifestazione di sintomi e quello del

2002 all'accentuazione degli stessi la causa del manifestarsi e dell'aggravarsi

dello stato di salute del ricorrente è dovuto esclusivamente -o perlomeno con

grado preponderante- ai due infortuni!

Il piccolo difetto corticale descritto dal dott. __________

nello scritto 24.01.2006 non è certo la causa dell'attuale stato di salute!"

(doc. I)

1.5. La CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. In data 8

gennaio 2007, il ricorrente ha ribadito la necessità che il TCA ordini una

perizia medica (doc. V).

1.7. Con

ordinanza del 12 febbraio 2007, questa Corte ha ordinato una perizia medica,

affidandone l’esecuzione al dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia (doc.

VII).

1.8. Il 12 giugno

2007, il dott. __________ ha consegnato il proprio referto peritale (doc. XIV),

il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc. XV).

L’assicuratore

LAINF convenuto ha preso posizione in data 4 luglio 2007 (doc. XVIII), mentre

l’assicurato, lo ha fatto in data 30 luglio 2007 (doc. XIX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era

legittimata a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 1° novembre

2005, oppure no.

Più

concretamente, si tratta di esaminare se i disturbi lamentati dopo tale data si

trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il

sinistro del 30 marzo 1996 e/o con quello del 10 gennaio 2002.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi

un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.6. Dalle

tavole processuali emerge che la decisione della CO 1 di porre termine al

diritto a prestazioni a far tempo dal 1° novembre 2005, è

stata presa fondandosi sulle risultanze della perizia che il dott. __________,

spec. FMH in reumatologia e medicina interna, ha effettuato il 5 febbraio 2006

(cfr. doc. Z 72, p. 3).

In

quell’occasione il dott. __________ - diagnosticata una sindrome

lombovertebrale parzialmente spondilogena in discopatie plurisegmentali L2/3,

L4/5 e L5/S1, disturbi statici del rachide (accentuazione della lordosi

lombare, minima scoliosi sinistroconvessa lombare compensata) e

decondizionamento muscolare, periartropatia dell’anca destra, nonché sindrome

miofasciale ai muscoli abduttori dell’anca destra (doc. ZM 49, p. 14 e 16) –,

ha sostenuto che, al più tardi a far tempo dal mese di gennaio 2003, i disturbi

denunciati dall’insorgente non costituivano più una conseguenza naturale degli

eventi traumatici assicurati, posto il raggiungimento dello status quo sine

(doc. ZM 49, p. 14: “Lo status quo sine, con probabilità preponderante,

é stato raggiunto al più tardi un anno dopo il secondo infortunio, ossia a

decorrere dal gennaio 2003, dato che l’infortunio del gennaio 2002, come anche

quello del 1996, hanno portato alla manifestazione, rispettivamente

accentuazione di sintomi su alterazioni degenerative preesistenti al rachide

lombare, rimaste costanti nel decorso, come testimonia la valutazione

radiologica del Dr. __________ del 24.1.2006.”; cfr., pure, doc. ZM 50:

“L’attuale stato di salute è in nesso causale con un grado di probabilità

preponderante, con le discopatie plurisegmentali L2/3, L4/5 e L5/S1, con i

disturbi statici del rachide, con il decondizionamento muscolare, con la

periartropatia dell’anca destra e con la sindrome miofasciale ai muscoli

abduttori dell’anca destra. (…). Lo stato di salute attuale è in nesso causale

agli infortuni noti con il grado di probabilità meno del 50%. (…). Con

probabilità preponderante, senza uno od entrambi degli infortuni, l’assicurato

avrebbe ugualmente degli attuali problemi di salute.”).

Unitamente

all’impugnativa, RI 1 ha prodotto un rapporto, datato 5 dicembre 2006, del

dott. __________, responsabile della neurologia presso la __________ Klinik di __________,

suo medico curante specialista a decorrere dal mese di aprile 2003 (cfr. doc.

ZM 29).

Questo sanitario ha posto

le diagnosi seguenti:

" 1. Diagnosi?

Antwort auf Deutsch:

• Anhaltand belastungaabhängig zunehmendes

lumbospondylogenes Reizsyndrom re, differentialdiagnostisch L5- und

S1-Reizsyndrom re (Lumbolschialgie re) bei

○ degenerativen Veränderungen L4/5 und L5/S1

○ klinisch Intermittierend SIG-Reizsyndrom re

○ Status nach wiederholten infiltrationen unter BV der Facettengelenke

L4/5 plus L5/S1 und SIG re sowie Wurzelinfiltrationen und Durchführung in

Kombinationen mit den Facettengelenken

○ Status nach Sturz in den Bergen am 30.03.1996 mit

▪ behandelbaren beisstungsabhängigen Rückenschmerzen und

Lumbolschialgie re und Erreichen einer 100%igen Arbeitsfähigkeit als Polizist

ohne wesentliche Therapiemassnahmen

○ Status nach Sturz am 10.01.2002 mit Exazerbation des Schmerzsyndroms

ab lumbal ins re Bein, gut behandelbar mit bis aktuell Restsyndrom."

(doc.

L)

Egli ha quindi affermato

che la diagnosticata sindrome residuale si trova, con verosimiglianza

preponderante, in relazione di causalità naturale con gli infortuni del 30

marzo 1996 e 10 gennaio 2002. A suo avviso, il secondo evento ha causato un

peggioramento direzionale, nella forma di una sindrome dolorosa alla schiena

(con irradiazione verso la gamba destra) refrattaria alle terapie nel frattempo

poste in atto:

"

Das in der Diagnose gennante Restsyndrom steht

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in Zusammenhang mit den Unfällen vom

30.03.1996 und 10.01.2002. Eine richtungsgebende Verschlechterung sehe ich nach

dem Unfall vom 10.01.2002 insb. in ein therapieresistentes Restsyndrom wie in

der Diagnose erwähnt hinein.

Insgesamt muss in einer Diskussion bezüglich der

Kausalität und Zuordnung zu den beiden Unfällen allerdings davon ausgegangen

werden, dass der Unfall vom 30.03.1996 auch aktuell noch im Sinne einer durch

den Unfall akquirierten Vulnerabilität für weitere Ereignisse mitverantwortlichgemacht

werden muss, insgesamt zwischen 40 und 50% (Unfall 30.03.1996), auch wenn nach

dem ersten Unfall wieder eine problemlose Arbeitsfähigkeit von 100% mit nur

geringen oder kaum mehr Restbeschwerden erreicht wurde. Durch den 2. Unfall,

auch wenn dieser nicht mit absoluter Heftigkeit beeindruckt, ist eine

belastungsabhängigem Rückenschmerzsyndrm, welches ins re Bein ausstrahlt,

aufgetreten, welches insgesamt in 50-60% der Gesamtsituation anzulasten ist.“

(doc. L)

2.7. Allo

scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale, in data

12 febbraio 2007, ha ordinato l'esecuzione di una perizia a

cura del dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario del

reparto di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. VII).

L’esame

clinico del ricorrente, eseguito personalmente dal dott. __________, ha avuto

luogo in data 9 maggio 2007 (doc. XIV, p. 1).

Il perito

giudiziario - dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi

dell'insorgente (doc. XIV, p. 2-13) e averne descritto lo status clinico

e radiologico (doc. XIV, p. 14-15) - ha condiviso, in sostanza, l’opinione

della CO 1, secondo cui, al più tardi, dopo il 31 ottobre 2005, i

disturbi lamentati da RI 1 non costituivano più una naturale conseguenza dei

due infortuni assicurati.

In effetti - dopo aver posto la diagnosi di “Chronifiziertes und

therapie-resistentes sowie belastungsabhängiges Lumbovertebralsyndrom und

lumbospondylogenes Schmerzsyndrom rechts mit Ausstrahlungen in die rechte Hüfte

und pseudoradikuläre Ausstrahlungen ins rechte Bein bis zur Knöchelregion bei

Diskopathien L5/S1, L4/L5 und L2/L3" (doc. XIV, p.

15) -, il dott. __________, rispondendo al quesito n. 4 di parte convenuta - ha

espressamente indicato che il ricorrente ha raggiunto lo status quo sine

al più tardi un anno dopo il primo infortunio, rispettivamente, sei mesi dopo

il secondo (doc. XIV, p. 27: “Ja. Es wurde ein Status quo sine bereits erreicht, bezüglich dem ersten

Unfall spätestens ein Jahr nach dem Unfall und bezüglich dem zweiten Unfall

spätestens sechs Monate nach dem Unfall.”), motivo per cui, a partire da metà

luglio 2002, gli eventi assicurati sono reputati avere esaurito il loro ruolo

causale.

A

Considerandi

proposito dell’aspetto diagnostico, l'esperto designato da

questa Corte ha precisato che l’insorgente soffre di una sindrome

irritativa lombospondilogena, patologia che interessa le parti molli

(muscoli e legamenti) collegate alla colonna vertebrale e non le radici nervose

spinali (doc. XIV, risposta al quesito n. 3: “Ich kann

bestätigen, dass Herr RI 1 an einem lumbospondylogenen Reizsyndrom rechts

leidet. Dabei handelt es sich um Reizzustände der an der Wirbelsäule

ansetzenden Sehnen und Muskeln, insbesondere bei arthrotischen Veränderungen in

den Wirbelgelenken, entlang derer sich ein Schmerz ausbreitet. Dieses

lumbospondylogene Reizsyndrom steht im Gegensatz zu radikulären Schmerzen,

welche auf einer Irritation oder Kompression einer lumbalen Spinalnervenwurzel

beruhen.“ e n. 4 di parte ricorrente: „Die Diagnose von Dr. __________ eines lumbospondylogenen

Reizsyndroms rechts ist richtig und die Ursache des aktuellen

Gesundheitszustendes, wobei der Begriff „problematica radicolare“ aber nicht

zutrifft. Es handelt sich eben nicht um ein radikuläres Problem, sondern um

ein pseudoradikuläres Geschehen, was gleichbedeutend ist mit einem lumbospondylogenem

Reizsyndrom.“ – il corsivo é del redattore).

Il

dott. __________ ha, quindi, sostenuto che l’attuale quadro

dei disturbi è imputabile a delle alterazioni degenerative preesistenti, le

quali, in precedenza silenti (doc. XIV, risposta al

quesito n. 5 di parte ricorrente: “Vor dem Unfall von 1996 litt der Patient

offenbar an keinen Pathologien. Diese waren jedoch radiologisch

vorhanden. Es handelt sich um Diskopathien L4/L5 und L5/S1. Diese

hatten jedoch noch keine Konsequenzen auf die Arbeitsfähigkeit oder die

Lebensqualität.”), sono state rese semplicemente manifeste

dagli infortuni occorsi al ricorrente, di modo che essi non possono essere

considerati responsabili di un peggioramento direzionale del suo stato di

salute (doc. XIV, risposta al quesito n. 8 di parte

ricorrente: “Der Umstand, dass der Patient vor den Unfällen, insbesondere vor

dem ersten, keine Gesundheitsprobleme hatte, beruht auf der im Gutachten

dargelegten bekannten Tatsache, dass Abnützungserscheinungen and en

Bandscheiben lange symptomlos bleiben können (siehe Literaturangaben) und dann

meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand überführt

werden. In einer solchen Situation ist der Unfall nur als schmerzauslösender

Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild.

Diese Frage wurde leider vom Rheumatologen Dr. __________ nur unvollständig und

nur im ersten Bericht beantwortet. Dabei bezieht er ebenfalls auf eine

wissenschaftliche Arbeit (Boos).” – il corsivo è del redattore).

Il perito giudiziario ha pure illustrato - con dovizia di argomenti

- le ragioni che lo hanno portato a negare che i disturbi fatti valere dal

ricorrente possano ancora essere considerati una conseguenza naturale dei due

sinistri assicurati, avendo cura, peraltro, di prendere posizione riguardo alle

considerazioni enunciate dal dott. __________ nella sua

certificazione del 5 dicembre 2006:

"

Zur Unfallkausalität:

Erster Unfall vom 30.03.1996:

Wie vorne aufgeführt, handelt es sich bei dem

Sturzereignis um eine geringgradige Traumati­sierung der LWS bei vorbestehenden

degenerativen Veränderungen in den Segmenten L4/L5 und L5/S1. Eine solche

Traumatisierung heilt in der Regel in einem zeitlichen Rahmen von drei bis

maximal sechs Monaten ab. Die vorbestehenden Diskopathien L4/L5 und L5/S1

konnten eine verzögerte Heilung bewirken, maximal in einem zeitlichen Rahmen

von einem Jahr. Dies bedeutet, dass im März 1997 ein Status quo sine als erreicht angenommen werden muss. Ent­sprechend

wurde zu diesem Zeitpunkt vom orthopädischen Gutachter Prof.

Dr. __________ in Fribourg die Wiederaufnahme der vollen beruflichen Tätigkeit mit normalen

Freizeitaktivitäten empfohlen. Bei den weiter persistierenden,

belastungsabhängigen Rückenschmerzen und ins­besondere bei den typisch

arthrotisch-rheumatischen Anlaufschmerzen nach längerem Sitzen und Stehen

handelt es sich um Folgen der vorbestehenden Diskopathien. Diese waren im

weiteren Verlauf offensichtlich nur gering, sodass intensive sportliche

Aktivitäten wie Judo­Training, Bergwanderungen, Skifahrten und auch stark

belastende berufliche Tätigkeiten im polizeilichen Aussendienst möglich waren.

Auf jeden Fall muss sicher in dieser beschwerde­armen Zeitspanne vor dem

zweiten Unfall von einem Status quo sine ausgegangen werden. Das Sturzereignis war mit Bestimmtheit nicht

geeignet, eine definitive, dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende

Verschlechterung des krankhaften Vorzustandes (Diskopathien) zu bewirken. Die

angegebenen Beschwerden sind typisch für arthrotisch-rheumatische Verände­rungen

bei Spondylarthrosen. Es finden sich keine Hinweise, die ausschliesslich mit

einem Un­fallereignis vereinbar wären. In diesem Sinne handelt es sich bei dem

Sturzereignis um eine vorübergehende Verschlimmerung eines Grundleidens mit

schicksalsmässigem Verlauf, wobei der Status quo sine

spätestens nach einem Jahr, sicher aber im beschwerde­armen

Intervall in den Jahren vor dem zweiten Unfall im Januar 2002 als erreicht

angenommen werden muss. Da keine dauerhafte Läsion entstanden ist, kommt der

Unfall auch nicht als Teilursache für die weiter persistierenden Beschwerden in

Frage.

Von Bedeutung ist natürlich der Umstand, dass der

Patient vor dem Unfall keine Rücken­schmerzen hatte. Diese entscheidende Frage

wurde vom Gutachter Dr. med. __________

leider nur unvollständig beantwortet. Er gibt, gestützt auf eine Publikation

von Boos richtigerweise an, dass Abnützungserscheinungen sehr lange stumm (=

symptomlos) bleiben können (siehe weitere Literaturangaben am Ende des

Gutachtens). Diese Aussage muss ergänzt werden mit der Erwähnung der bekannten

Tatsache, dass solche degenerative Veränderungen in der Folge meistens, sogar

nur durch ein Bagatellereignis ausgelöst, in einen schmerzhaften Zustand

überführt werden können. In einer solchen Situation ist der Unfall als Schmerz

auslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das

Beschwerdebild, hier maximal in einem zeitlichen Rahmen von einem Jahr.

Zweiter Unfall vom 10.01.2002:

Bei diesem Unfall handelt es sich ebenfalls, wie

vorne dargelegt, um eine geringgradige Trau­matisierung der LWS, die

erfahrungsgemäss Rückenschmerzen in einem zeitlichen Rahmen von höchstens zwei

Monaten erklärt. Unter Berücksichtigung der vorbestehenden Diskopathien kann

maximal eine Heilungsverzögerung bis zu sechs Monaten angenommen werden. Dies

bedeutet, dass Mitte Juli 2002 ein Status quo sine als erreicht angenommen werden muss. Ich kann mich auch mit der

grosszügigeren Interpretation von Dr. med. __________ einverstanden erklären, der das Erreichen eines Status

quo sine spätestens nach einem

Jahr annimmt. Auch der zweite Unfall war nicht geeignet, eine definitive,

dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende Verschlechterung eines

krankhaften Vorzustandes zu bewirken. Er kommt deshalb auch nicht als

Teilursache für die weiter persistierenden Beschwerden in Frage.

Es ist auch zu berücksichtigen, dass sich nach dem

zweiten Unfall eine Symptomausweitung entwickelte mit zunehmenden

Ausstrahlungen bis in den Unterschenkel, Schmerzen im Bereich des

Ileosacralgelenkes (ISG resp. SIG) und Hüftschmerzen, neuerdings auch ein

Leisten­schmerz. Eine solche sekundäre Symptomausweitung ist nicht vereinbar

mit der ursprüngli­chen Traumatisierung der LWS. Zusammen mit der nun praktisch

weitgehenden Therapieresi­stenz über mehrere Jahre muss auch an eine gewisse

psychosomatische Komponente gedacht werden.

Auch bei diesem zweiten Unfallereignis genügt die

alleinige Argumentation "post hoc, ergo propter hoc" nicht, um nun

dauerhaft eine Unfallkausalität zu postulieren. Wie beim ersten Unfall handelt

es sich um eine geringgradige Traumatisierung. Ausserdem gilt auch hier die

bekannte Tatsache, dass degenerative Veränderungen sehr lange beschwerdearm

bleiben können, wie es bei diesem Patienten in der Zeitspanne zwischen den

beiden Unfällen der Fall war.

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass ich

mit der Beurteilung der Kausalitätsfrage durch den Neurologen Dr. med. A__________ an der Schulthess-Klinik

nicht einverstanden bin. Wegen der geringen Traumatisierungen, von welchen auch

Dr. __________ ausgeht, ist eine

rich­tunggebende Verschlechterung der Diskopathien durch die Unfälle

ausgeschlossen. Das Argu­ment der Therapieresistenz des Restsyndroms ist keine

taugliche Begründung. Eine vermehrte Vulnerabilität der LWS durch den ersten

Unfall ist auf Grund der geringen Traumatisierung und der weitgehenden Erholung

vor dem zweiten Unfall ausgeschlossen. Auch müsste eine solche Vulnerabilität

belegt werden durch radiologische Veränderungen an der Wirbelsäule. Auch die in

der Zwischenzeit dank weitgehender Beschwerdefreiheit möglichen intensiven

sportlichen Aktivitäten wären nicht möglich gewesen. Es ist deshalb

ausgeschlossen, dass der erste Unfall heute noch eine Teilursache darstellt. Der

zweite Unfall, dessen Heftigkeit auch Dr. __________ nicht beeindruckt, konnte mit Sicherheit keine richtunggebende

Verschlechterung herbeifüh­ren. Insbesondere ist auch hier der Hinweis auf ein

fixiertes, belastungsabhängiges Rückenschmerzsyndrom kein taugliches Argument,

um eine richtunggebende Verschlechterung zu postulieren.

An dieser Stelle muss auch die Meinung des

Patienten, wonach die Unfallkausalität durch einen Neurologen zu beurteilen

sei, korrigiert werden. Die Kompetenz des Neurologen liegt darin, bei

Rückenleiden eine allfällige Beteiligung von Nerven festzustellen. Nachdem eine

solche ausge­schlossen ist (wie im Fall von Herrn RI 1) gehören Rückenleiden

nicht mehr in das Fachge­biet der Neurologie. Bezüglich traumatologischer

Konsequenzen sind Rheumatologen und Wir­belsäulenchirurgen (Orthopäden und

spezialisierte Neurochirurgen) zuständig. Bekanntlich wurde hier wegen

Arbeitsüberlastung des Neurochirurgen Dr. __________ der Neurologe Dr. __________ als betreuender Arzt zugezogen. Natürlich war er fähig, in kollegialer

Weise den Effekt der Infiltrationen zu beurteilen und dies dann mit Dr. __________ zu besprechen. Hingegen trat er

nicht als Neurologe in Funktion, sondern als "Assistent" von PD Dr. __________, der

nie eine Unfallkausalität beschreib."

(doc.

XIV)

2.8

Il 30 luglio

2007.

RI 1 ha presentato un allegato di osservazioni di 6 pagine, con il quale

ha contestato, in più punti, il referto peritale allestito dal dott. __________

e, ritenendo che quest’ultimo non possa costituire una base sufficiente per il

giudizio, ne ha postulato la disattenzione (doc. XIX, p. 6: “… il ricorrente

contesta le conclusioni peritali, ritenute infondate, …” – il corsivo è

del redattore).

Concretamente,

la perizia giudiziaria viene criticata in relazione, in particolare, al modo in

cui l’esperto avrebbe eseguito l’esame clinico dell’assicurato (doc. XIX, p. 3:

“In primo luogo è inconcepibile e inammissibile che in un caso come questo il

perito si limiti a effettuare una visita corporale sommaria del paziente … (…).

Data l’evidente fondamentale importanza della perizia, il perito non poteva

astenersi dall’effettuare in primo luogo un attento ed approfondito esame del

ricorrente e ciò già prima di procedere all’esame della documentazione agli

atti. Cosa che evidentemente non è stata fatta. Anzi, il ricorrente è stato a

malapena visitato.”), nonché al fatto che egli, da un lato, ha erroneamente definito

il dott. __________, responsabile del reparto di neurologia della Clinica __________

di __________, “Assistent” del neurochirurgo PD dott. __________ e,

dall’altro, ne ha contestato la competenza ad occuparsi di un caso che rientra invece

nel campo di pertinenza del reumatologo e del chirurgo della colonna vertebrale

(ortopedico/neurochirurgo – doc. XIX, p. 3ss.).

In caso

di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi

imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,

nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per

fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352

consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Deve

tuttavia essere sottolineato che il perito giudi­ziario ha uno statuto speciale

nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone

alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA U 288/99 del 15 gennaio

2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Al contrario,

lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni non è

sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che concerne

esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del libero

apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore

probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA U 288/99 succitata,

consid. 3a: "Ein Administrativgutachten lässt

sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung und

Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten Expertise

vergleichen").

Chiamata

ora a pronunciarsi, questa Corte non ha motivo di scostarsi

dalle conclusioni a cui é giunto il dott. __________, specialista proprio nella

materia che qui interessa.

In

effetti, il suo referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte,

esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa

essere riconosciuto, a un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ

1995.

p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, l’esperto

giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e

convincente, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso.

Per

quanto concerne l’argomento secondo cui lo stato clinico dell’insorgente

sarebbe stato solo sommariamente valutato in occasione della visita personale

del 9 maggio 2007, questo Tribunale osserva che, nella procedura ricorsuale conclusasi

con la STCA 35.2005.91 del 9 ottobre 2006 cresciuta in giudicato, nell’ambito della quale il

dott. __________ era stato incaricato di eseguire una perizia giudiziaria, egli

aveva risposto nel seguente modo alla critica rivoltagli dalla peritanda, considerazioni

valevoli anche nel caso sub judice:

"

Es wird bemängelt, dass meine Untersuchung nur

summarisch gewesen sei. Diesbezüglich ist zu bemerken, dass in Fachkreisen

einhellig die Meinung vertreten wird, eine körperliche Unter­suchung mehrere

Jahre (hier vier Jahre) nach einem Unfall sei praktisch bedeutungslos zur

Beurteilung einer Kausalitätsfrage. Wichtig sind der Unfallhergang, die

initialen ärztlichen Be­funde, der initiale Verlauf, die Röntgenbilder sowie

der weitere Verlauf. Das Ausmass einer Bewegungseinschränkung der

Halswirbelsäule vier Jahre nach einem Unfall ist irrelevant." (STCA succitata, p. 15)

È inoltre utile segnalare

che l’Alta Corte federale, con riferimento ai pareri redatti dai medici dell’__________,

ne ha riconosciuto il pieno valore probatorio, anche quando essi sono stati

espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente

l’assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998 e U 49/95 del 2 luglio

1996).

Il principio appena

menzionato non può invece trovare applicazione in caso di perizia

psichiatrica, dove il contatto personale tra perito e peritando assume un’importanza

particolare (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in

RAMI 2001 U 438, p. 345s.).

Per quanto riguarda la

seconda obiezione sollevata dall’insorgente, il TCA – premesso che essa non

appare in ogni caso atta a minare il valore probatorio del referto allestito

dal dott. __________ -, osserva che il termine di “assistente” (cfr. doc. XIV,

p. 24) non è stato utilizzato nell’intento di sminuire la competenza del dott. __________,

ma semplicemente per sottolineare che quest’ultimo ha agito “su incarico” del neurochirurgo

dott. __________ (cfr., d’altronde, il doc. ZM 29: “Im

Auftrag von Herr PD Dr. __________ soll eine diagnostische Infiltration

L5/S1 re und später L4/5 re durchgeführt werden.“ – il corsivo é del

redattore). Egli ha in effetti proceduto a eseguire, durante il periodo

aprile 2003 (doc. ZM 29) - gennaio 2005 (doc. ZM 43), una serie di

infiltrazioni con anastetici locali e corticosteroidi a livello di L4/L5, di L5/S1,

dell’anca e dell’articolazione ileo-sacrale.

D’altro canto, in assenza

di un qualsiasi interessamento di tipo radicolare (cfr. doc. XIV, risposta al

quesito n. 4 di parte ricorrente), non vi è ragione di mettere in dubbio l’affermazione

secondo la quale la valutazione dell’eziologia della sintomatologia accusata da

RI 1, esula dal campo di competenza dello specialista in neurologia.

Inoltre - contrariamente a

quanto pare credere il ricorrente (doc. XIX, p. 5) -, la circostanza che il PD

dott. __________, in sede di perizia 3 febbraio 2003 (cfr. doc. ZM 17), non si

fosse pronunciato circa l’estinzione del nesso di causalità naturale, ancora

non significa che egli abbia inteso implicitamente ammetterne la persistenza.

Al riguardo, non può

essere ignorato che il mandato a suo tempo affidatogli dall’amministrazione

aveva quale oggetto la valutazione di, citiamo: “… proposte terapeutiche per

migliorare lo stato di salute e una graduale ripresa dell’attività lavorativa.”

(doc. Z 21, Z 23 e Z 25 – il corsivo è del redattore).

Del

resto, questo Tribunale constata che la conclusione a cui é pervenuto il perito

giudiziario (e, prima di lui, il reumatologo dott. __________) é conforme alla

dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o

distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di

regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento

traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener,

Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994,

p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la

posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi

vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1, U 125/97 del 31

dicembre 1997, consid. 4c; cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in

cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata U 194/94 del 3 aprile

1995, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato

dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare

causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio

lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal

giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und

Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,

Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

Al

riguardo, è ancora utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18

settembre 2002, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle

prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere

presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a

condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del

raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,

welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei

der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht

einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(cfr.

STFA citata, consid. n. 2.2)

In

conclusione, il TCA ritiene dunque provato, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320

e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che, al più tardi a far tempo dalla data di chiusura del caso da

parte dell’amministrazione (novembre 2005), l’assicurato non presentava più

alcun disturbo in relazione di causalità naturale con

l’evento infortunistico del 30 marzo 1996 e/o con quello del 10 gennaio 2002.

2.9

Alla luce

delle conclusioni peritali, secondo cui i disturbi di cui è portatore il

ricorrente sono stati conseguenza degli infortuni assicurati soltanto sino alla

metà del mese di luglio 2002 (cfr. consid. 2.7.), ci si

può chiedere se non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus

del provvedimento impugnato, visto che l’assicuratore LAINF convenuto ha riconosciuto

il proprio obbligo a prestazioni sino al 31 ottobre 2005 (in relazione al

sinistro del mese di marzo 1996, esso aveva inoltre riconosciuto un’indennità

per menomazione all’integrità del 10% - cfr. doc. Z 44).

Il TCA può

infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del

ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e

averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b

della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d

LPGA; DTF 122 V 166).

Questa

Corte, tuttavia, considerate tutte le circostanze dell'evenienza concreta,

rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta

unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 192/02 del 23 giugno 2003, U 334/02 del

22.

aprile 2003, C 119/02 del 2 giugno 2003 e H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF

119.

V 249) e che, del resto, la medesima non è stata neppure sollecitata dalla CO

1.

(cfr. doc. XVIII).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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