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Decisione

35.2006.98

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 luglio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

1.8. In corso di

causa, il TCA ha interpellato __________, che l’amministrazione aveva indicato

quale ex datore di lavoro della moglie dell’assicurato, il quale è stato

invitato a rispondere ad alcune domande attienenti alle modalità d’impiego di

quest’ultima (doc. VII).

La

risposta da lui fornita è datata 26 marzo 2007 (doc. IX).

Alle

parti è stata concessa facoltà di esprimersi in merito.

1.9. In data 9

maggio 2007, questa Corte ha chiesto al patrocinatore dell’assicurato

l’identità e il recapito dell’ex datore di lavoro di __________ (doc. XII).

Egli ha

risposto il 18 maggio 2007 (doc. XIII).

1.10. Il 21 maggio

2007, il TCA ha invitato l’ispettore dell’CO 1 __________ a prendere posizione

a proposito della risposta 26 marzo 2007 di __________ (doc. XIV), ciò che egli

ha fatto in data 23 maggio 2007 (allegato al doc. XV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Con la

stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003

ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10

settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 14 giugno 2005).

Nel caso

in esame, visto che l’Istituto assicuratore convenuto ha proceduto al calcolo

del sovraindennizzo a far tempo dal 28 agosto 2001, in ossequio ai

summenzionati principi giurisprudenziali, la correttezza del calcolo appena

citato andrà verificata alla luce delle disposizioni della LPGA soltanto per il

periodo posteriore al 31 dicembre 2002, il vecchio diritto rimanendo

applicabile per il periodo anteriore (in questo senso, cfr. la STFA M 13/04 del

27 marzo 2006, consid. 3).

2.3. Con la

propria impugnativa, RI 1 pretende che nel calcolo del sovraindennizzo si debba

prendere in considerazione anche, citiamo: “… il mancato guadagno direttamente

od indirettamente indotto dal venir meno del reddito da parte dei propri

congiunti, nel caso di specie dalla moglie.” (doc. I, p. 3).

In

proposito, il TCA osserva che l’inclusione di perdite di reddito subite da

congiunti della persona assicurata, è stata introdotta dall’art. 69 cpv. 2

LPGA.

Il previgente

diritto in materia di assicurazione contro gli infortuni (cfr. art. 40 vLAINF; diversamente,

l’art. 29 cpv. 1 OAM) non prevedeva nulla al riguardo.

Visto

quanto precede, a ragione l’CO 1 ha sostenuto che la questione sollevata dal

ricorrente potrebbe avere una rilevanza unicamente per il periodo posteriore al

31 dicembre 2002, ossia a partire dall’entrata in vigore della LPGA,

specificatamente del suo art. 69 cpv. 2 (cfr., in questo senso, la STFA U

108/05 del 28 agosto 2006, consid. 5.6 e la sentenza 27 gennaio 2006 del

Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Zurigo, inc. UV.2005.00009,

consid. 4.1). Per il periodo precedente essa non può invece essere considerata.

2.4. Giusta

l’art. 68 LPGA, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di

altre assicurazioni sociali, salvo sovraindennizzo.

La

riserva relativa al sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce

all’ordinamento ancorato all’art. 69 LPGA (U. Kieser, ATSG-Kommentar, ed.

Schulthess 2003, ad art. 68 n. 17).

A norma

dell’art. 69 cpv. 1 LPGA, il concorso di prestazioni delle varie

assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente

diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le

prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in

base all’evento dannoso.

Vi è sovraindennizzo se le

prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato

è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le

spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di

reddito subite da congiunti (cpv. 2).

Le prestazioni pecuniarie

sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le

rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e

dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e

per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto

del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).

L’art. 69

LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo di

impedire il sovraindennizzo (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69 n. 4; DTF 121

V 132).

Si é in

presenza di un sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte

all’interessato da parte d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una

Considerandi

situazione economica migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non

fosse sopraggiunto l’evento assicurato (A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 236s.).

In questo

ordine di idee, l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui

l’assicurato é presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile

se non avesse subito il danno (determinante é, peraltro, il reddito lordo,

ovverosia il reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi

afferenti ad assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 538; Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 157).

Per

stabilire il guadagno a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, é necessario

partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da

ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati

mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa.

Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare

valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore

dell’art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il

reddito effettivamente realizzato”).

In

particolare, così come si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di

sovraindennizzo si applica se esiste concorso fra indennità giornaliere e una

rendita (per quanto attiene al diritto previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid.

2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279 consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op.

cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio

18.

agosto 1976 del Consiglio federale per una legge federale sull’assicurazione

contro gli infortuni, cifra 403.34 ad art. 40 del disegno di legge).

Conformemente

alla giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr.

DTF 117 V 394) – valida comunque anche dopo l’entrata in vigore della LPGA

(cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 9: “Deshalb ist bei diesem

Zusammenfallen von Leistungen [concorso fra indennità giornaliere e rendite, n.d.r.]

an der bisherigen Rechtsprechung, welche bezüglich der zeitlichen Kongruenz

eine Globalrechnung vornahm, festzuhalten” e n. 38) – per la determinazione

del sovraindennizzo, si deve operare un calcolo globale.

Al

sistema del calcolo globale è attribuita la priorità rispetto al principio

della congruenza temporale.

Sapere se

le indennità giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase

LPGA), rispettivamente, se quelle versate di troppo possono essere richieste in

restituzione (art. 25 LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta

la durata di percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).

Secondo

la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente

dopo la fine della corresponsione delle indennità giornaliere.

Il

periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita

del diritto all'indennità giornaliera (STFA U 367/01 del 21 marzo 2003, consid.

6.

e STFA U 15/91 dell'8 novembre 1991).

2.5

RI 1 fa

valere che il danno alla salute riportato in occasione dell’infortunio

occorsogli il 28 agosto 2001, non gli avrebbe di fatto consentito di collaborare

alla gestione dell’economia domestica, segnatamente di accudire il figlio __________,

nato nel corso del mese di febbraio 2001.

Ciò

avrebbe impedito a sua moglie, __________, di riprendere l’attività di

cameriera ai piani presso il Motel __________ a __________, attività stagionale

(da marzo a ottobre; cfr. allegato al doc. 177) da lei esercitata

ininterrottamente dal 1994 sino al 2001 (recte: sino al 2000, cfr.

allegato al doc. 177: “Poiché l’ultimo figlio è nato quando doveva iniziare la

mia stagione lavorativa, nel 2001 non ho neppure iniziato il mio lavoro

usuale.” – il corsivo è del redattore), contrariamente a quelli che erano i

suoi intendimenti (cfr. doc. I).

Da parte

sua, l’amministrazione sostiene che non sarebbe stato provato, perlomeno

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che __________ avrebbe

ripreso a lavorare durante i periodi 1° aprile-31 ottobre 2003 e 1° aprile-31

ottobre 2004, oppure che le condizioni di salute dell’assicurato erano tali da

necessitare un’assistenza costante da parte della moglie (doc. 189, p. 4).

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte precisa innanzitutto che, da parte

dell’insorgente, non è stato preteso che la moglie avrebbe rinunciato a

riprendere un’attività lucrativa, in quanto costretta a prestare assistenza al

marito infortunato.

In sede

di decisione su opposizione, l’Istituto assicuratore convenuto ha affermato di

avere interpellato l’ex titolare del Motel __________, tale signor __________,

il quale avrebbe riferito che, citiamo: “… era stato posto termine al contratto

di lavoro una volta chiusa la malattia e che non erano stati presi impegni di

nessun genere per una riassunzione.” (doc. 189, p. 3).

Fra gli

atti di causa figura in effetti un rapporto, datato 24 agosto 2006,

dell’ispettore __________, da cui si evince che a gestire l’esercizio pubblico

appena menzionato, ai tempi in cui vi lavorava __________, sarebbe stato tale “__________”.

D’altra

parte, risulta pure che il funzionario dell’CO 1 avrebbe contattato

telefonicamente il presunto ex datore di lavoro, il quale gli avrebbe

comunicato quanto indicato nella decisione su opposizione (doc. 187).

In

proposito - a prescindere dal fatto che ci si può seriamente chiedere se con

l’accertamento in questione, per le modalità secondo cui è stato effettuato,

l’assicuratore non abbia violato il diritto di essere sentito dell’assicurato (cfr.

RAMI 1999 U 328, p. 113ss., consid. 3c) -, questo Tribunale ha accertato, dopo semplice

consultazione online del registro di commercio del Cantone Ticino (cfr.

www.hrati.ch), che __________ è divenuto proprietario del Motel __________

soltanto nel corso del 2003, motivo per cui egli non era la persona più

indicata da interpellare per ottenere informazioni utili riguardo alla

situazione lavorativa della moglie dell’insorgente, ciò che del resto ha lui

stesso sottolineato rispondendo al TCA in data 26 marzo 2007 (doc. IX: “Dal

1.01.2003

ho acquistato Motel __________ – __________, da questa data io

come proprietario del suddetto locale non ho mai avuto alle mie dipendenze

codesta signora __________.” – il corsivo è del redattore).

Tutto ben

considerato, secondo questa Corte, vista la situazione economica della famiglia

__________, resa ancor più problematica dalla nascita di un terzo figlio (nel

2001), non può essere escluso che la moglie del ricorrente avesse

effettivamente necessità di riprendere un’attività lucrativa, così come era già

stato del resto il caso negli anni precedenti (1994-2000).

D’altra

parte, esaminata la documentazione medica agli atti, è senz’altro plausibile che

lo stato di salute dell’assicurato fosse tale da impedirgli, in particolare, di

accudire il piccolo __________ durante le assenze (per lavoro) della madre.

Tenuto

conto di quanto precede, il TCA ritiene che la vertenza sub judice non

possa essere decisa, con piena cognizione di causa, senza preliminarmente procedere

a un approfondimento istruttorio - ciò che l’CO 1 ha omesso di fare, in

violazione dell’obbligo di accertamento impostogli dall’art. 43 cpv. 1 LPGA (su

questo tema e sul rapporto tra gli artt. 42 e 43 LPGA, cfr. la DTF 132 V 368 e

la STCA 35.2006.102 del 31 maggio 2007) - con lo scopo di appurare, in ultima

analisi, se vi è o meno un nesso causale tra l’infortunio e la diminuzione

di reddito che avrebbe patito la moglie dell’assicurato.

In

particolare, l’assicuratore LAINF convenuto - al quale la causa va rinviata per

ulteriori accertamenti -, dovrà verificare, sentiti gli ex datori di lavoro (da

una parte, la ditta __________ di __________, dall’altra, i signori __________

e __________ di __________, presidente, rispettivamente, membro del CdA della

società di gestione del Motel __________, ai tempi in cui vi lavorava la moglie

di RI 1), se, terminata la stagione 2000, __________ aveva espresso

l’intenzione di riprendere l’attività lavorativa successivamente al parto del

terzo figlio e, eventualmente, se erano già stati presi degli accordi in tal

senso, quali erano le modalità di occupazione dei coniugi __________ (orari di

lavoro, eventuale possibilità di usufruire di un orario flessibile, ecc.), se esse

avrebbero consentito un interscambio tra i coniugi nella conduzione

dell’economia domestica, se ciò aveva effettivamente avuto luogo nel passato,

segnatamente nel periodo successivo alla nascita del secondo figlio (1995),

ecc.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

causa è retrocessa all’CO 1 affinché proceda conformemente

a quanto indicato al considerando 2.5. in fine.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'200 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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