35.2006.98
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30 luglio 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
35.2006.98
Data decisione, Autorità:
30.07.2007, TCA
Titolo:
Concorso tra indennità giornaliera LAINF e rendita AI. Calcolo del sovraindennizzo. Rinvio causa a amministrazione per ulteriori accertamenti in merito a esistenza nesso causale tra infortunio subito da assicurato e diminuzione di reddito pretesa dalla moglie
INDENNITÀ GIORNALIERA
RENDITA
SOVRAINDENNIZZO
art. 68 LPGA
art. 69 LPGA
art. 51 cpv. 3 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.98
mm/ll
Lugano
30 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8
settembre 2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 28
agosto 2001, RI 1, all’epoca alle dipendenze della ditta __________ di __________
in qualità di caricatore di rifiuti e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1, ha lamentato un trauma da schiacciamento al pollice e
all’indice della mano sinistra.
Quest’ultimo
dito è finalmente stato amputato a livello dell’articolazione
metacarpo-falangeale.
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto il caso e ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, preso atto che l’assicurazione per l’invalidità aveva
rinunciato a proporre dei provvedimenti professionali, l’assicuratore LAINF,
con decisione formale del 27 gennaio 2006, ha riconosciuto all’assicurato una
rendita di invalidità del 20% a decorrere dal 1° aprile 2005 e un’indennità per
menomazione all’integrità del 10% (doc. 152).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc.
160), l’CO 1, in data 7 giugno 2006, ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 181).
La
decisione su opposizione è cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. Dalle tavole
processuali emerge che l’assicurazione per l’invalidità ha assegnato a RI 1 una
rendita intera, fondata su un grado di invalidità del 100%, limitatamente al
periodo 1° agosto 2002-30 aprile 2005 (cfr. doc. 153).
1.4. In data 23
maggio 2005, l’assicuratore infortuni ha comunicato all’assicurato che avrebbe
proceduto a compensare l’importo di fr. 59'871.55, corrispondente al
sovraindennizzo per il periodo 31 agosto 2001-31 marzo 2005, con gli arretrati
di rendita dell’assicurazione per l’invalidità (doc. 180).
Tale provvedimento
è stato integralmente confermato al termine della procedura di opposizione
(doc. 189).
1.5. Con
tempestivo ricorso dell’11 dicembre 2006, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha
chiesto, in via principale, che venga accertata l’inesistenza di un
sovraindennizzo e, in via subordinata, la retrocessione della causa all’CO 1
affinché abbia a effettuare degli ulteriori atti istruttori, argomentando:
" L'art. 69 lainf non da ulteriori specificazioni, ne vi è
giurisprudenza di dettaglio nella materia, trattandosi di una novella
legislativa introdotta con la LPGA, quindi a far tempo dal 1. gennaio 2003.
Nondimeno il qui ricorrente ritiene che il testo di legge sia
chiaro e si debba tener presente nel calcolo del sovrindennizzo il mancato
guadagno direttamente od indirettamente indotto dal venir meno del reddito da
parte dei propri congiunti, nel caso di specie dalla moglie.
Nel caso di specie è fuori
discussione che il coniuge non abbia svolto la propria attività lavorativa a far
tempo dal sinistro del proprio marito e qui in esame. Quasi contestualmente
all'infortunio del marito è nato il terzo
figlio, __________. In precedenza aveva svolto la propria attività durante
sette-otto anni ininterrottamente,
nonostante nel 1995 avesse avuto il secondo figlio ed all'epoca il primogenito avesse
soltanto quattro anni.
Peraltro la situazione economica del nucleo famigliare era
pressoché la medesima in occasione delle due nascite.
Con il presente gravame si
ribadisce quanto già affermato a due riprese nel precedente scambio di allegati
con, vale a dire che l'importante menomazione subita dal marito, nonché padre,
aveva indotto la moglie a tralasciare la
ripresa dell'attività lavorativa, poiché non le era altrimenti possibile organizzarsi
chiedendo al marito una collaborazione nella tenuta della casa, nell'attendere
agli altri figli ed in particolare nell'accudire al figlio più piccolo.
Con la nascita del figlio più piccolo, la moglie era intenzionata
a riprendere la propria attività lavorativa
quantomeno a tempo parziale sin dall'anno entrante, giacché la situazione
finanziaria del nucleo coniugale era
estremamente precaria. L'intendimento della moglie era quello di potersi organizzare con i propri orari di lavoro e con
quelli del marito, in modo tale che potessero in modo preponderante
provvedere i due alla cura dei propri figli. Ciò sarebbe stato possibile
spostando i turni di entrambi in modo da farli coincidere. La moglie, come
donna della pulizie, quantunque in albergo il lavoro
dev'essere svolto in maniera prevalente durante la giornata, aveva una certa
flessibilità nello svolgere la propria attività. Altrettanto dicasi del
marito, il quale, lavorando presso la __________ quale netturbino addetto al
carico ed allo scarico dell'autocarro della raccolta, aveva la facoltà di
disporre di orari particolari che andassero a completare, almeno in parte
quelli della moglie.
La situazione venutasi a creare con il grave handicap del marito
non gli ha evidentemente permesso di porre in essere tale possibilità, giacché
il marito non poteva accudire per lungo tempo al piccolo figlio. A prescindere dal fatto che ha dovuto sottoporsi a
diversi interventi chirurgici, la mano, in particolare durante i primi
anni, oltre ad essere inutilizzabile, era pure particolarmente dolente, come
confermano chiaramente gli atti medici all'incarto. Pertanto, stante la sua
particolare situazione
era ragionevolmente improponibile richiedergli che avesse a dar
seguito a mansioni quali la tenuta della
casa ed in particolare ad un neonato.
Il fatto così come sopra esposto
non è di difficile lettura e tutto induce a ritenere oltremodo credibile la limitazione del marito, che a sua volta a
cagionato l'impossibilità della moglie di svolgere la propria attività
lavorativa.
Va inoltre detto che la situazione psicofisica del marito non gli
permetteva ragionevolmente di ritrovarsi da
solo a svolgere simili necessità, percui la presenza della moglie era pressoché
indispensabile. E' infatti
impensabile che un nucleo quale quello dei coniugi __________ rinunciasse ad un
reddito allorquando quello cumulato dei due non aggiungeva fr. 6'000.00 mensili, con la necessità di mantenere
tre figli.
5. Per quantificare in quale misura il reddito non conseguito dalla moglie debba essere posto a carico della CO 1, riteniamo
non debba essere difficile, nè di difficile soluzione. Esso dev'essere
completamente attribuito all'infortunio, giacché risulta del tutto evidente che
dopo un periodo non superiore ai sei mesi dal
parto la moglie avrebbe iniziato la propria attività lavorativa. Tale conclusione
può essere assunta semplicemente facendo riferimento all'esperienza corrente
delle persone che vivono queste situazione famigliari e di reddito.
Evidentemente prima di giungere alla conclusione sopra richiesta,
la Suva avrebbe dovuto dar seguito a delle chiare indagini
ispettive approfondite e non limitarsi ad una telefonata al datore di lavoro
alfine di accertarsi se durante l'anno appresso avrebbe o meno avuto a
disposizione il posto di lavoro. Tanto più
che al momento in cui si trattava di decidere se riprendere o meno l'attività lavorativa nell'anno appresso era già
abbondantemente occorso l'incidente alla mano del marito ed era pure
evidente la gravità delle conseguenze che ne avrebbe riportate.
L'indagine ispettiva verteva sulla possibilità dell'orario da assumere
da parte dell'uno o dell'altro presso i
rispettivi datori di lavoro. Un colloquio con i medesimi alfine di accertare
come intendevano muoversi dinanzi a tale eventualità, segnatamente comprendere
per quale motivo la moglie avesse atteso
tanto a lungo prima di riprendere la propria attività lavorativa.
L'accertamento medico invece é
assolutamente ininfluente. E' chiara a tutti, sulla scorta degli atti
all'incarto, quale fosse la situazione medica di RI 1 nel corso degli
anni.
Evidentemente ci si trova dinanzi ad un'istruttoria assolutamente
defatigatoria ed in insufficiente. (…)."
(doc. I)
1.6. Il 17
gennaio 2007, l’insorgente ha versato agli atti una dichiarazione, datata 16
gennaio 2007, di sua moglie, __________ (doc. III + allegato).
1.7. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
Fatti
1.8. In corso di
causa, il TCA ha interpellato __________, che l’amministrazione aveva indicato
quale ex datore di lavoro della moglie dell’assicurato, il quale è stato
invitato a rispondere ad alcune domande attienenti alle modalità d’impiego di
quest’ultima (doc. VII).
La
risposta da lui fornita è datata 26 marzo 2007 (doc. IX).
Alle
parti è stata concessa facoltà di esprimersi in merito.
1.9. In data 9
maggio 2007, questa Corte ha chiesto al patrocinatore dell’assicurato
l’identità e il recapito dell’ex datore di lavoro di __________ (doc. XII).
Egli ha
risposto il 18 maggio 2007 (doc. XIII).
1.10. Il 21 maggio
2007, il TCA ha invitato l’ispettore dell’CO 1 __________ a prendere posizione
a proposito della risposta 26 marzo 2007 di __________ (doc. XIV), ciò che egli
ha fatto in data 23 maggio 2007 (allegato al doc. XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 14 giugno 2005).
Nel caso
in esame, visto che l’Istituto assicuratore convenuto ha proceduto al calcolo
del sovraindennizzo a far tempo dal 28 agosto 2001, in ossequio ai
summenzionati principi giurisprudenziali, la correttezza del calcolo appena
citato andrà verificata alla luce delle disposizioni della LPGA soltanto per il
periodo posteriore al 31 dicembre 2002, il vecchio diritto rimanendo
applicabile per il periodo anteriore (in questo senso, cfr. la STFA M 13/04 del
27 marzo 2006, consid. 3).
2.3. Con la
propria impugnativa, RI 1 pretende che nel calcolo del sovraindennizzo si debba
prendere in considerazione anche, citiamo: “… il mancato guadagno direttamente
od indirettamente indotto dal venir meno del reddito da parte dei propri
congiunti, nel caso di specie dalla moglie.” (doc. I, p. 3).
In
proposito, il TCA osserva che l’inclusione di perdite di reddito subite da
congiunti della persona assicurata, è stata introdotta dall’art. 69 cpv. 2
LPGA.
Il previgente
diritto in materia di assicurazione contro gli infortuni (cfr. art. 40 vLAINF; diversamente,
l’art. 29 cpv. 1 OAM) non prevedeva nulla al riguardo.
Visto
quanto precede, a ragione l’CO 1 ha sostenuto che la questione sollevata dal
ricorrente potrebbe avere una rilevanza unicamente per il periodo posteriore al
31 dicembre 2002, ossia a partire dall’entrata in vigore della LPGA,
specificatamente del suo art. 69 cpv. 2 (cfr., in questo senso, la STFA U
108/05 del 28 agosto 2006, consid. 5.6 e la sentenza 27 gennaio 2006 del
Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Zurigo, inc. UV.2005.00009,
consid. 4.1). Per il periodo precedente essa non può invece essere considerata.
2.4. Giusta
l’art. 68 LPGA, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di
altre assicurazioni sociali, salvo sovraindennizzo.
La
riserva relativa al sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce
all’ordinamento ancorato all’art. 69 LPGA (U. Kieser, ATSG-Kommentar, ed.
Schulthess 2003, ad art. 68 n. 17).
A norma
dell’art. 69 cpv. 1 LPGA, il concorso di prestazioni delle varie
assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente
diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le
prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in
base all’evento dannoso.
Vi è sovraindennizzo se le
prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato
è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le
spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di
reddito subite da congiunti (cpv. 2).
Le prestazioni pecuniarie
sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le
rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e
dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e
per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto
del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).
L’art. 69
LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo di
impedire il sovraindennizzo (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69 n. 4; DTF 121
V 132).
Si é in
presenza di un sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte
all’interessato da parte d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una
Considerandi
situazione economica migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non
fosse sopraggiunto l’evento assicurato (A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 236s.).
In questo
ordine di idee, l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui
l’assicurato é presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile
se non avesse subito il danno (determinante é, peraltro, il reddito lordo,
ovverosia il reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi
afferenti ad assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 538; Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 157).
Per
stabilire il guadagno a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, é necessario
partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da
ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati
mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa.
Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare
valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore
dell’art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il
reddito effettivamente realizzato”).
In
particolare, così come si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di
sovraindennizzo si applica se esiste concorso fra indennità giornaliere e una
rendita (per quanto attiene al diritto previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid.
2b, 117 V 395 consid. 2b, 115 V 279 consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op.
cit., p. 537; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio
18.
agosto 1976 del Consiglio federale per una legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni, cifra 403.34 ad art. 40 del disegno di legge).
Conformemente
alla giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr.
DTF 117 V 394) – valida comunque anche dopo l’entrata in vigore della LPGA
(cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 9: “Deshalb ist bei diesem
Zusammenfallen von Leistungen [concorso fra indennità giornaliere e rendite, n.d.r.]
an der bisherigen Rechtsprechung, welche bezüglich der zeitlichen Kongruenz
eine Globalrechnung vornahm, festzuhalten” e n. 38) – per la determinazione
del sovraindennizzo, si deve operare un calcolo globale.
Al
sistema del calcolo globale è attribuita la priorità rispetto al principio
della congruenza temporale.
Sapere se
le indennità giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase
LPGA), rispettivamente, se quelle versate di troppo possono essere richieste in
restituzione (art. 25 LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta
la durata di percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).
Secondo
la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente
dopo la fine della corresponsione delle indennità giornaliere.
Il
periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita
del diritto all'indennità giornaliera (STFA U 367/01 del 21 marzo 2003, consid.
6.
e STFA U 15/91 dell'8 novembre 1991).
2.5
RI 1 fa
valere che il danno alla salute riportato in occasione dell’infortunio
occorsogli il 28 agosto 2001, non gli avrebbe di fatto consentito di collaborare
alla gestione dell’economia domestica, segnatamente di accudire il figlio __________,
nato nel corso del mese di febbraio 2001.
Ciò
avrebbe impedito a sua moglie, __________, di riprendere l’attività di
cameriera ai piani presso il Motel __________ a __________, attività stagionale
(da marzo a ottobre; cfr. allegato al doc. 177) da lei esercitata
ininterrottamente dal 1994 sino al 2001 (recte: sino al 2000, cfr.
allegato al doc. 177: “Poiché l’ultimo figlio è nato quando doveva iniziare la
mia stagione lavorativa, nel 2001 non ho neppure iniziato il mio lavoro
usuale.” – il corsivo è del redattore), contrariamente a quelli che erano i
suoi intendimenti (cfr. doc. I).
Da parte
sua, l’amministrazione sostiene che non sarebbe stato provato, perlomeno
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che __________ avrebbe
ripreso a lavorare durante i periodi 1° aprile-31 ottobre 2003 e 1° aprile-31
ottobre 2004, oppure che le condizioni di salute dell’assicurato erano tali da
necessitare un’assistenza costante da parte della moglie (doc. 189, p. 4).
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte precisa innanzitutto che, da parte
dell’insorgente, non è stato preteso che la moglie avrebbe rinunciato a
riprendere un’attività lucrativa, in quanto costretta a prestare assistenza al
marito infortunato.
In sede
di decisione su opposizione, l’Istituto assicuratore convenuto ha affermato di
avere interpellato l’ex titolare del Motel __________, tale signor __________,
il quale avrebbe riferito che, citiamo: “… era stato posto termine al contratto
di lavoro una volta chiusa la malattia e che non erano stati presi impegni di
nessun genere per una riassunzione.” (doc. 189, p. 3).
Fra gli
atti di causa figura in effetti un rapporto, datato 24 agosto 2006,
dell’ispettore __________, da cui si evince che a gestire l’esercizio pubblico
appena menzionato, ai tempi in cui vi lavorava __________, sarebbe stato tale “__________”.
D’altra
parte, risulta pure che il funzionario dell’CO 1 avrebbe contattato
telefonicamente il presunto ex datore di lavoro, il quale gli avrebbe
comunicato quanto indicato nella decisione su opposizione (doc. 187).
In
proposito - a prescindere dal fatto che ci si può seriamente chiedere se con
l’accertamento in questione, per le modalità secondo cui è stato effettuato,
l’assicuratore non abbia violato il diritto di essere sentito dell’assicurato (cfr.
RAMI 1999 U 328, p. 113ss., consid. 3c) -, questo Tribunale ha accertato, dopo semplice
consultazione online del registro di commercio del Cantone Ticino (cfr.
www.hrati.ch), che __________ è divenuto proprietario del Motel __________
soltanto nel corso del 2003, motivo per cui egli non era la persona più
indicata da interpellare per ottenere informazioni utili riguardo alla
situazione lavorativa della moglie dell’insorgente, ciò che del resto ha lui
stesso sottolineato rispondendo al TCA in data 26 marzo 2007 (doc. IX: “Dal
1.01.2003
ho acquistato Motel __________ – __________, da questa data io
come proprietario del suddetto locale non ho mai avuto alle mie dipendenze
codesta signora __________.” – il corsivo è del redattore).
Tutto ben
considerato, secondo questa Corte, vista la situazione economica della famiglia
__________, resa ancor più problematica dalla nascita di un terzo figlio (nel
2001), non può essere escluso che la moglie del ricorrente avesse
effettivamente necessità di riprendere un’attività lucrativa, così come era già
stato del resto il caso negli anni precedenti (1994-2000).
D’altra
parte, esaminata la documentazione medica agli atti, è senz’altro plausibile che
lo stato di salute dell’assicurato fosse tale da impedirgli, in particolare, di
accudire il piccolo __________ durante le assenze (per lavoro) della madre.
Tenuto
conto di quanto precede, il TCA ritiene che la vertenza sub judice non
possa essere decisa, con piena cognizione di causa, senza preliminarmente procedere
a un approfondimento istruttorio - ciò che l’CO 1 ha omesso di fare, in
violazione dell’obbligo di accertamento impostogli dall’art. 43 cpv. 1 LPGA (su
questo tema e sul rapporto tra gli artt. 42 e 43 LPGA, cfr. la DTF 132 V 368 e
la STCA 35.2006.102 del 31 maggio 2007) - con lo scopo di appurare, in ultima
analisi, se vi è o meno un nesso causale tra l’infortunio e la diminuzione
di reddito che avrebbe patito la moglie dell’assicurato.
In
particolare, l’assicuratore LAINF convenuto - al quale la causa va rinviata per
ulteriori accertamenti -, dovrà verificare, sentiti gli ex datori di lavoro (da
una parte, la ditta __________ di __________, dall’altra, i signori __________
e __________ di __________, presidente, rispettivamente, membro del CdA della
società di gestione del Motel __________, ai tempi in cui vi lavorava la moglie
di RI 1), se, terminata la stagione 2000, __________ aveva espresso
l’intenzione di riprendere l’attività lavorativa successivamente al parto del
terzo figlio e, eventualmente, se erano già stati presi degli accordi in tal
senso, quali erano le modalità di occupazione dei coniugi __________ (orari di
lavoro, eventuale possibilità di usufruire di un orario flessibile, ecc.), se esse
avrebbero consentito un interscambio tra i coniugi nella conduzione
dell’economia domestica, se ciò aveva effettivamente avuto luogo nel passato,
segnatamente nel periodo successivo alla nascita del secondo figlio (1995),
ecc.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è retrocessa all’CO 1 affinché proceda conformemente
a quanto indicato al considerando 2.5. in fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'200 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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