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Decisione

35.2006.99

Caduta dalle scale con contusione cervicale e distorsione ginocchio destro (con lesione LCA). Negato che disturbi psichici sono una conseguenza adeguata dall'infortunio. Tenuto conto soli postumi orga

21 maggio 2007Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i medici interpellati, si veda ad esempio il certificato 10 maggio 2006 del

Dr. __________), che non di rado si manifesta unitamente a Disturbi

dissociativi (apatia, ecc., pure riferiti nel certificato del Dr. __________).

Di fronte ad un panorama così articolato, molti esperti ritengono che le

situazioni traumatiche debbano essere considerate non solo quale precedente di

specifiche diagnosi prettamente post-traumatiche, ma pure quali componenti

fondamentali e trasversali a molteplici condizioni psicopatologiche.

In sintesi, l'esito dell'esposizione ad un trauma

è connesso certamente alla gravità (o grandezza) ed alle caratteristiche del

trauma, ma anche ad altre variabili, quali, anzitutto, le caratteristiche

pretraumatiche specifiche della persona, la sua risposta soggettiva e il

supporto sociale. Inoltre, alla luce degli elementi oggettivi e dei pareri

medici agli atti, non è possibile escludere, con buon grado di probabilità,

qualsivoglia nesso di causalità adeguato tra l'evento dannoso e i disturbi.

Tutti questi elementi, unitamente al carattere di

media gravità della dinamica dell'infortunio, delle ferite riportate (pure di

media gravità), del decorso sfavorevole, lungo e difficile delle cure, e infine

del grave quadro depressivo riferito da tutti i medici intervenuti, ritenuta

infine la possibilità ammessa anche dal medico di fiducia della CO 1 che lo status psichico sia in un nesso di

causalità adeguata con il sinistro, nonché tenendo conto delle caratteristiche

e delle dinamiche che contraddistinguono i disturbi nel campo delle sindromi

post-traumatiche e della depressione poststress (o post-trauma), permettono

pertanto di concludere che vi sono più fattori che depongono per l'esistenza

della causalità adeguata.

In conclusione, non corrisponde quindi al vero

che i disturbi di cui soffre ancora oggi l'assicurato siano riconducibili

unicamente a motivi psichici, bensì tali disturbi (certamente di origine

psichica) sono di fatto stati causati dal decisivo quanto preponderante

contraccolpo psicologico dell'evento infortunistico in esame. Pertanto, allo

stato attuale, la chiusura del caso è da ritenere ingiustificata.

Alla luce di quanto precede, si chiede pertanto

l'annullamento della decisione impugnata e una nuova verifica peritale atta a

stabilire l'entità dell'inabilità lavorativa per cause psichiche e la relativa

presa a carico (totale o parziale) da parte della CO 1 con erogazione di adeguate prestazioni."

(I)

1.5. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorre, nei considerandi di diritto (cfr. III).

1.6. In corso di

causa, il TCA ha chiesto all’Istituto assicuratore di precisare se con la

decisione formale del 25 agosto 2006, esso aveva negato l’eziologia traumatica

ai disturbi localizzati al ginocchio destro oppure no (V).

La sua

risposta è pervenuta il 30 aprile 2007 (VI bis).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l'assicuratore convenuto, tenuto conto dei soli postumi

residuali, era legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di

corta durata, in particolare quello all’indennità giornaliera, a contare dal 1°

ottobre 2006.

2.3. Giusta l'art.

10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,

alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne

la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V

134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,

in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,

in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.6.1. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.6.2. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.6.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.6.4. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria

degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza

particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss.

consid.

4a).

2.7. In sede di

decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha fatto valere che RI 1

non sarebbe più portatore di postumi somatici dell’evento traumatico del

31 maggio 2005, necessitanti di cura medica e/o comportanti un’incapacità

lavorativa (doc. 107, p. 2).

In

proposito, occorre osservare quanto segue.

Per

quanto concerne l’aspetto neurologico/neuropsicologico, l’assicurato è

stato periziato il 18 e il 19 aprile 2006 presso il Servizio __________ di

neurologia.

Dal

relativo referto, datato 10 maggio 2006, si evince che gli specialisti ritengono

che all’origine della complessa sintomatologia denunciata dal ricorrente vi sia

una patologia psichiatrica e non organica:

"

Paziente ricoverato per valutazione di una

sindrome complessa con manifestazioni psichiatriche quali depressione, apatia,

malessere psichico e componente somatica con cefalee, instabilità posturale,

vertigini al movimento rapido del capo, marcia insicura.

Il paziente presenta una certa apatia, un certo

rallentamento psicomotorio, le prove di equilibrio e di coordinazione vengono

eseguite in modo leggermente patologico, senza che si possa concludere

necessariamente a una patologia di tipo organico.

Contrariamente all’impressione ricavata durante

l’esame ambulatoriale, parlando più volte con il paziente, ricaviamo

l’impressione globale che non vi siano deficit cognitivi importanti.

Esprimiamo la netta impressione di un problema

di competenza psichiatrica.”

(doc. 86

– il corsivo è del redattore)

In data

23 maggio 2006, l’insorgente è stato sottoposto a una RMN cerebrale nonché a

un’angio-RMN arteriosa, esami che sono risultati senza particolarità (doc. 83).

Per quel

che riguarda l’aspetto ortopedico e, specificatamente, lo stato del ginocchio

destro, direttamente interessato dall’infortunio assicurato, va rilevato

che, in data 25 luglio 2006, ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo

da parte del dott. __________, spec. FMH in reumatologia.

In

quell’occasione, il medico di circondario dell’CO 1, constatata una situazione

stabilizzata a livello del ginocchio destro, con buona muscolatura

relativamente al contro-laterale e quale unico dato rilevabile la positività

del segno del cassetto anteriore (sintomo dell’esistenza di una lesione del

LCA), ha dichiarato RI 1 in grado di riprendere il proprio lavoro a tempo pieno

(doc. 99, p. 5).

D’altronde,

già in occasione della visita medico-psichiatrica del 20 marzo 2006,

l’assicurato aveva informato lo psichiatra dott. __________ che il suo ginocchio

destro non costituiva più un problema (doc. 69, p. 2).

Questa

Corte precisa inoltre che è stato lo stesso assicurato a rinunciare a

sottoporsi al prospettato intervento chirurgico di ricostruzione del LCA (doc.

23, 35 e 36) e, d’altra parte, che l’Istituto assicuratore convenuto non ha sinora

negato l’eziologia infortunistica al danno localizzato al ginocchio destro

(cfr. VI bis: “il medico di __________, per quanto riguarda il ginocchio

destro, ha attestato che l’assicurato non necessitava di ulteriori cure né

presentava un’inabilità lavorativa. La questione della causalità, non essendovi

in gioco delle prestazioni, non è stata vagliata dal medico.” – il corsivo

è del redattore), motivo per cui a RI 1 rimane riservato il diritto, se del

caso, di annunciare una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF (qualora decidesse

un giorno di farsi operare).

In esito

alle considerazioni che precedono - posto che non si ravvede alcun valido

motivo per scostarsi dalle conclusioni contenute nel rapporto 10 maggio 2006

del Servizio __________ di neurologia, rispettivamente, in quello 8 agosto 2006

del dott. __________, ai quali va riconosciuta piena forza probatoria in

ossequio alla giurisprudenza federale (cfr., in particolare, la DTF 125 V 351 e

la STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02) -, il TCA ritiene di

potere condividere la decisione dell’amministrazione secondo la quale, al più

tardi a far tempo dal 1° ottobre 2006, il ricorrente - tenuto conto delle sole

sequele organiche dell’infortunio del 31 maggio 2005 -, presentava una capacità

lavorativa completa e non necessitava più di ulteriori cure mediche.

Del

resto, significativa é la circostanza che RI 1 ha concluso la propria

impugnativa sostenendo quanto segue, citiamo: “…, non corrisponde quindi al

vero che i disturbi di cui soffre ancora oggi l’assicurato siano riconducibili

a motivi psichici, bensì tali disturbi (certamente di origine psichica)

sono di fatto stati causati dal decisivo quanto preponderante contraccolpo

psicologico dell’evento infortunistico in esame.” (I, p. 8 – il corsivo è del

redattore).

2.8. Questa Corte

deve quindi valutare se i disturbi psichici di cui soffre l’insorgente si

trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con l’evento

infortunistico in questione.

2.8.1. Dalle tavole

processuali emerge che il ricorrente è entrato in cura psichiatrica, presso la

dott.ssa __________, a far tempo dal mese di agosto 2005.

Durante

il periodo 23 dicembre 2005-12 gennaio 2006, egli ha soggiornato presso il

Servizio di psichiatria dell’Ospedale __________ di __________, degenza resasi

necessaria a causa di una, citiamo: “marcata deflessione dell’umore con

rallentamento psico-motorio, anedonia e diminuzione dell’appetito oltre a

vertigini, cefalee e disturbi del sonno, in seguito ad un incidente sul

lavoro.” (doc. 37).

Dal

relativo rapporto di uscita, datato 18 gennaio 2006, risulta che i sanitari

hanno diagnosticato un episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici

(ICD-10: F 32.2).

Per

quanto concerne la genesi del disturbo, essi hanno osservato che, citiamo: “Il

giorno della dimissione abbiamo potuto evidenziare, durante un colloquio con la

moglie, quello che pare essere stato un crollo narcisistico del paziente in

seguito all’incidente del maggio ’05.” (doc. 37 – il corsivo è del

redattore).

Dimesso

dal nosocomio appena menzionato, RI 1 è stato di nuovo seguito dalla psichiatra

dott.ssa __________, la quale, diagnosticato una “reazione ansioso depressiva

grave in sindrome da disadattamento”, ha fatto stato di un decorso “lungo e

difficile” (cfr. doc. 43).

In data

20 marzo 2006, lo stato psichico dell’assicurato è stato indagato dal dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, per il quale RI 1 soffre di un

episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici (ICD-10: F 32.2), nonché di

un sospetto disturbo somatoforme persistente (ICD-10: F 45.4).

Questa la

sua valutazione del caso:

"

L’assicurato si sente limitato nel suo benessere

da continui mal di testa e da stanchezza persistente. Le cefalee sono comparse

dopo l’incidente e sembrano essersi accentuate nei mesi successivi, anche se i

dati riguardo al decorso sono molto scarsi.

Dal mese di agosto è in trattamento psichiatrico

per uno stato depressivo che finora ha avuto solo scarsi risultati.

La sua estrazione culturale e la sua condizione

di migrante costituiscono, con grande probabilità, dei fattori predisponenti

importanti ed aggiuntivi, per cui, dei sintomi fisici originariamente dovuti ad

un evento somatico accertato, vengono prolungati a causa dello stato

psicologico dell’assicurato, che si è trovato confrontato con delle difficoltà

psicosociali importanti (licenziamento).

Dal momento dell’infortunio si è progressivamente

stabilizzato un quadro sintomatologico che corrisponde a menomazioni soggettive

più o meno costanti.

In base ai dati a disposizione, il nesso causale

naturale tra l’evento in questione e la successiva comparsa di un grave quadro

depressivo è possibile ma poco probabile, soprattutto se venisse confermata

l’ipotesi di un “banale scivolamento” senza conseguenti danni organici.

Per chiarire meglio la fattispecie, propongo

pertanto:

- un chiarimento diagnostico da parte di un

neurologo con RMI (in questo senso ho contattato la dott.ssa __________ che

invierà il paziente dal dott. __________, Primario di neurologia

dell’Ospedale __________ di __________).

- un colloquio con la moglie dell’assicurato

alfine di ottenere delle informazioni sull’infortunio stesso e sul relativo

decorso.”

(doc. 69

– il corsivo è del redattore)

Dopo

avere avuto un colloquio con la moglie dell’assicurato (doc. 78) e aver preso

conoscenza delle risultanze della valutazione neurologica effettuata presso il

Servizio __________ di neurologia, rispettivamente, della RMN cerebrale del 23

maggio 2006, lo psichiatra di fiducia dell’CO 1 ha indicato quanto segue:

"

L’esame RM è risultato senza particolarità,

rimane pertanto valido quanto scritto in precedenza, ossia che il nesso causale

naturale tra l’evento in questione e la successiva comparsa di un grave quadro

depressivo è possibile.

Propongo quindi la continuazione delle cure

presso la dott.ssa __________ per altri 3 mesi e di procedere (all’inizio del

mese di settembre 2006) ad una valutazione dei risultati terapeutici ottenuti.

È molto probabile, vista l’evoluzione, che la situazione rimanga invariata.

Si porrà quindi il problema della causalità

adeguata.”

(doc. 84)

2.8.2. Con il proprio ricorso,

l’assicurato ha preteso di soffrire di una, citiamo: “forma sufficientemente

pronunciata di PTSD” (I, p. 4).

Tuttavia, nella

documentazione medica agli atti non figura affatto la diagnosi di sindrome

post-traumatica da stress, motivo per cui essa non può essere ritenuta.

Da parte sua, l’Istituto

assicuratore convenuto, nella decisione su opposizione impugnata, ha sostenuto

che la perizia elaborata dallo psichiatra dott. __________ consentirebbe di

negare alla problematica psichica un’origine infortunistica (doc. 107, p. 4).

Ora, è vero che lo

psichiatra di fiducia dell’CO 1 ha definito come semplicemente possibile

l’esistenza di un legame causale naturale tra le turbe psichiche di cui soffre

il ricorrente e il sinistro del maggio 2005, nondimeno, con le sue

considerazioni conclusive del 29 maggio 2006, egli ha segnalato che decisiva

sarà la valutazione dell’adeguatezza della causalità (cfr. doc. 84), risultando

in tal modo (almeno all’apparenza) contradditorio.

Comunque sia questo

Tribunale può esimersi dall'approfondire la questione di

sapere se i problemi che il ricorrente presenta a livello psichico,

costituiscono una conseguenza naturale dell'evento traumatico del 31 maggio

2005 oppure no.

Infatti,

la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non potrebbe essere

impegnata, facendo difetto - così come verrà meglio dimostrato in seguito -

l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla

luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003

nella causa C., U 164/02, consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).

2.8.3. Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre

innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso

all’insorgente.

Al

proposito, il TCA rileva che vi è qualche incertezza circa le modalità esatte

secondo cui è avvenuto l’infortunio del 31 maggio 2005, poiché l’interessato ha

dichiarato di non ricordarsi di nulla (doc. 95, p. 2) e, d’altra parte, nessuno

ha assistito allo stesso.

Di certo

si sa che l’assicurato è caduto da una scala interna, riportando una

distorsione al ginocchio destro con lesione del LCA, una contusione cervicale,

nonché un trauma cranico.

Alla luce

della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, il sinistro occorso a RI

1 deve essere classificato, tutt’al più, fra gli infortuni di grado

medio all’interno della categoria media.

Del

resto, il TFA ha proceduto a una classificazione identica in una sentenza del

30 aprile 2001 nella causa A., U 281/00, riguardante un assicurato che, avendo

perso l'equilibrio mentre stava lavorando in cima ad una scarpata, era

scivolato o rotolato per diversi metri, fino in fondo al pendio. Egli aveva

riportato una commotio cerebri e contusioni in più parti del corpo.

In questo

stesso senso ha pure deciso il TCA in una sentenza del 26 novembre 2002 nella

causa Cassa malati CMEL c. INSAI, inc. n. 35.2002.51, concernente un

assicurato che, mentre stava percorrendo un sentiero per recarsi sul luogo di

lavoro, verosimilmente a causa di una perdita di conoscenza, è rotolato per

alcuni metri nella sottostante scarpata (pietraia), lamentando una frattura

stabile delle vertebre Th12 e L1, contusioni al fianco ed al ginocchio

sinistri, una ferita lacerocontusa al volto, nonché una breve commozione

cerebrale.

Va

inoltre segnalato che l’Alta Corte federale, in una sentenza del 28 agosto 2002

nella causa K., U 416/01 - riguardante un assicurato che, precipitando da

un'altezza di 4.5 metri, aveva lamentato un trauma cranico - ha

classificato questo evento fra gli infortuni di media gravità all'interno della

categoria media (cfr. consid. 5a).

Il

giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo

i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.

Per

ammettere l'adeguatezza fra l'evento del maggio 2005 e il danno alla salute

psichica sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza

particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente

lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la

cura) o l'intervento di più fattori.

Va

preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso

di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i

disturbi di natura organica che si trovano in un nesso causale, naturale

e adeguato, con l’infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

In

concreto, considerata la conclusione a cui il TCA è giunto al considerando 2.7.,

ovvero che, al più tardi dal 1° ottobre 2006, trascorsi 16 mesi dal

sinistro, RI 1 non presentava più alcun postumo infortunistico di natura

organica necessitante di cura medica e/o comportante un’incapacità lavorativa,

l’unico fattore che potrebbe eventualmente entrare in linea di conto é quello

delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio.

Tuttavia

- precisato che, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un

infortunio, la giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in

quanto tale e non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato

(cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti) -, questa

Corte non può individuare nel modo in cui si è probabilmente svolto

l’infortunio in questione delle circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o una particolare spettacolarità (cfr., d’altronde, la STFA del 28

agosto 2002 succitata, consid. 5b: "D'une part, si la

chute, en soi, a pu être impressionante, elle n'apparaît pas, du point de

vue objectif, seul déterminant dans l'analyse du déroulement de l'accident,

comme particulièrement impressionnante ou accompagnée de circostances

particulièrement dramatiques. Arrivé le premier sur les lieux de

l'accident, l'employeur du recourant n'a constaté qu'un léger écoulement de

sang par le nez, sans autre séquelle visible. D'autre part, le recourant n'a

subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un traumatisme

crânien simple, sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas comme une

atteinte d'une gravité ou d'une nature particulières." - il corsivo é del

redattore).

Per dei casi

riguardanti specificatamente delle cadute dalle scale, in cui il TFA ha negato l’adempimento del fattore di rilievo in

discussione, cfr. STFA del 16 dicembre 2005 nella causa I., U 340/05, consid.

Considerandi

2.

, del 27 settembre 2004 nella causa P., U 70/04, consid. 2.3 e del 30 giugno

2004.

nella causa K., U 121/03, consid. 4.

Non

va peraltro dimenticato che in casi quali quello ora sub

judice, in cui l’assicurato é colpito d’amnesia relativamente all’evento

traumatico, l’Alta Corte ha, in più di un’occasione, escluso a priori che

l’infortunio possa essere stato vissuto in modo particolarmente impressionante

dall’interessato (cfr. STFA del 21 dicembre 1993 nella causa L., U 158/93,

consid. 2d e STFA del 2 agosto 1994 nella causa G., consid. 2b).

In simili condizioni, occorre concludere che l’evento del 31 maggio

2005.

non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della

vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui

soffre RI 1: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir

ammessa.

In queste

condizioni, la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non può essere

ritenuta impegnata al riguardo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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