35.2006.99
Caduta dalle scale con contusione cervicale e distorsione ginocchio destro (con lesione LCA). Negato che disturbi psichici sono una conseguenza adeguata dall'infortunio. Tenuto conto soli postumi orga
21 maggio 2007Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2006.99
Data decisione, Autorità:
21.05.2007, TCA
Titolo:
Caduta dalle scale con contusione cervicale e distorsione ginocchio destro (con lesione LCA). Negato che disturbi psichici sono una conseguenza adeguata dall'infortunio. Tenuto conto soli postumi organici, assicurato dichiarato abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche.
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
CURA MEDICA
DISTURBI PSICHICI
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2006.99
mm/ll
Lugano
21 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28
settembre 2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 31
maggio 2005, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1
-, è scivolato ed è caduto da una scala interna che stava pulendo.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato 20 giugno 2005
del dott. __________, una contusione cervicale a destra e una distorsione del
ginocchio destro (doc. 5).
Accertamenti
successivamente disposti hanno evidenziato l’esistenza di una lesione del
legamento crociato anteriore del ginocchio destro (doc. 27).
In
occasione della degenza presso l’Ospedale __________ di __________ (23 dicembre
2005-12 gennaio 2006), è stata posta pure la diagnosi di trauma cranico
verosimilmente minore (doc. 37).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Nel
prosieguo, è stata posta l’indicazione per un intervento chirurgico al
ginocchio destro (cfr. doc. 23), intervento che non è finalmente stato eseguito
a causa dell’insorgenza di una problematica psichica (doc. 35 e 36).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25
agosto 2006, l’CO 1, tenuto conto dei soli postumi residuali del sinistro del
maggio 2005, ha posto termine al diritto alle prestazioni di corta durata a
decorrere dal 1° ottobre 2006.
D’altro
canto, esso ha negato che le sequele infortunistiche diano diritto a una
rendita di invalidità, rispettivamente, a un’indennità per menomazione
all’integrità (doc. 101).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc.
105), l’amministrazione, in data 28 settembre 2006, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 107).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 13 dicembre 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA
1, ha chiesto il rinvio della causa all’CO 1 affinché, citiamo: “… abbia a
determinare, nel senso dei considerandi, il grado di incapacità lavorativa (…).
e proporre in tal senso l’adeguamento delle prestazioni erogate in relazione
all’infortunio del 31 maggio 2005, che vengono ripristinate fino a nuova
decisione”, argomentando in particolare che:
"
(…)
Ad 1./
Già si è detto che nulla agli atti permette di
escludere che l'assicurato soffra (anche) di patologie organiche necessitanti
cure e/o comportanti una inabilità lavorativa (e neppure di affermare il
contrario). Tant'è che, contrariamente all'opinione categorica espressa dal Dr.
__________ di cui si è riferito sopra, il Dr. __________, nel suo referto
peritale del 10 maggio 2006, appare molto più possibilista e si limita ad
affermare che "le prove di equilibrio e di coordinazione vengono
eseguite in modo leggermente patologico, senza che si possa concludere
necessariamente ad una patologia di tipo organico." (n.b.:
per quanto non specificato altrimenti, le sottolineature nelle citazioni
sono opera del redattore). Dr. __________ che conclude, nel suo referto 1.
giugno 2006, segnalando come il fatto che i sintomi siano di pertinenza
psichiatrica e non neurologica sia, più che un fatto medico certo, solo
un'impressione !
Tuttavia, è evidente che l'impostazione della
problematica dal punto di vista psichico non può prescindere da accertamenti
medici specifici che permettano di acclarare tale situazione, ovvero di
escludere che vi siano patologie organiche. Tale onere della prova spetta
evidentemente all'istituto assicurativo.
(...)
ad b)
Ammessa la necessità di dimostrare il nesso di
causalità adeguata tra l'evento infortunistico e le conseguenze psicofisiche
riportate dall'assicurato. Sull'adempimento dei criteri elaborati dal TFA nel
caso concreto si ritornerà nei punti seguenti. Di particolare rilievo è, come
si vedrà, la classificazione dell'infortunio secondo il criterio di intensità
(da eseguire in base alla dinamica oggettiva dei fatti).
La CO 1 ha definito l'infortunio "al massimo di media gravità e non
particolarmente impressionante". La dinamica (caduta da una scala, con
struttura portante in acciaio, da un altezza di circa tre metri, rotolando
lungo i gradini di legno, cfr. documentazione fotografica doc. B) depone
infatti per un sinistro di media gravità. Questa categoria intermedia viene
però ulteriormente suddivisa in tre sottogruppi: medio-gravi, medi propriamente
detti e medio-leggeri. Nella decisione impugnata, la CO 1 (cfr. infra, ad 4.)
classifica l'evento nella categoria intermedia, partendo tuttavia, come si
vedrà, da un presupposto erroneo.
Ad 3./
Pacifica e di grande rilevanza nella valutazione
della fattispecie è la "reazione ansioso-depressiva grave in
sindrome da disadattamento" diagnosticata dalla Dott.ssa __________.
Pure incontestato è il "crollo narcisistico in seguito
all'infortunio" che l'assicurato ha avuto sul finire del soggiorno a __________
ed evidenziato dai medici.
Si ribadisce infine che, come verrà evidenziato e
sostanziato ulteriormente qui di seguito, l'assicurato soffre di una forma
sufficientemente pronunciata di PTSD. Ne sia comunque prova che lo stesso dott.
__________ (peraltro psichiatra
consulente della stessa CO 1) ritiene "possibile"
la "causalità tra l'infortunio e il grave quadro depressivo". Che
il quadro clinico sia da considerare tale (cioè quale "episodio
depressivo grave") si evince anche dalla relazione medica del Dr. __________
del 18.01.2006, sempre riferita al soggiorno di __________.
Sulla gravità della situazione medico-clinica
convengono perlatro anche i dott. __________ e __________.
D'altro canto, appare più che comprensibile (e ci
mancava altro...!) che il ricorrente fosse infelice dopo il
licenziamento...(!): ciò non ha tuttavia che una rilevanza minima sul nesso di
causalità naturale tra l'evento infortunistico e i postumi ora lamentati, non
essendo di intensità tale da avere un effetto interruttivo ma soltanto (e
semmai in misura minima) concomitante.
Ad 4./
Già si è detto che la classificazione operata
dalla CO 1 dell'infortunio
(categoria intermedia) parte dall'errato presupposto che il trauma cranico sia "verosimilmente
minore". Orbene, a prescindere dal fatto che il signor RI 1 ritiene
soggettivamente di aver riportato un trauma cranico importante (la testa l'ha
picchiata lui...) e contesta pertanto recisamente tale affermazione, la CO 1 si basa unicamente su analoga supposizione
("verosimilmente") riportata nel già citato referto del 18 gennaio
2006 allestito dal Dr. __________: agli atti non vi è tuttavia alcun riscontro
medico, peritale o altro, atto a sostanziare questa valutazione.
Di conseguenza, l'entità del trauma cranico
apparendo rilevante nella classificazione oggettiva dell'evento infortunistico,
la decisione impugnata deve essere annullata, affinché si proceda; da parte
della CO 1, ad ulteriori approfondimenti su tale
aspetto.
Se è vero che l'infortunio non è stato
accompagnato da circostanze particolarmente drammatiche o particolarmente
spettacolari, non si può tuttavia da ciò desumere che, secondo esperienza (di
chi ?), l'assicurato non abbia potuto riportare lesioni atte a determinare
disturbi psichici. Infatti, se è vero che simili cadute possono avere a volte
esito anche mortale e che nel caso concreto il signor RI 1 ha riportato danni
fisici di media entità (fatta salva la verifica dell'importanza del trauma
cranico), non è certo possibile sulla sola base di tali elementi escludere a
priori che non vi sia una causalità adeguata tra l'evento e i disturbi
psichici gravi di cui soffre tutt'ora l'assicurato.
Tanto per cominciare, v'è una contraddizione di
fondo nell'atteggiamento della CO 1, laddove se venne
chiesto di intervenire chirurgicamente per rimediare alla lesione al ginocchio,
significa che l'inabilità lavorativa non è ancora del tutto scomparsa. In
secondo luogo, va da sé che le spese per un tale intervento avrebbero dovuto
essere (e, si spera, saranno) prese a carico dalla stessa CO 1.
Le apodittiche affermazioni secondo cui non è
stata promossa alcuna cura errata, così come il decorso di cura (dal punto di
vista organico) sarebbe stato "non sfavorevole", lasciano il tempo che
trovano, nel senso che non vi sono prove né a favore né contro tali ipotesi.
Tanto più che, al contrario, i referti medici parlano di "evoluzione
piuttosto sfavorevole" (Dr. __________, nel referto 18 gennaio 2006),
rispettivamente "decorso lungo e difficile" (Dott.ssa __________,
certificato 14 ottobre 2005, la quale, a soli quattro mesi dall'infortunio,
precisava altresì che "anche oggettivamente non sono riscontrabili
finora grossi cambiamenti dello stato psichico dall'inizio della
terapia").
Anche la durata delle cure deve essere valutata
in funzione dell'intensità, anche psichica, delle stesse, nonché dello status
in cui il paziente si trova: in altre parole, le persistenti condizioni
cliniche di grave disagio (cefalee, disturbi del sonno, vertigini, ecc.)
rendono la durata della cura dal lato organico certamente meno sopportabile
rispetto ad una situazione di totale tranquillità mentale, nella misura in cui tale
disagio è chiaramente in nesso di causalità naturale ed adeguata con il sinistro:
tant'è che la moglie ha da subito riferito di "un cambiamento drastico
della persona dopo quell'incidente", rilevando peraltro come non
fossero mai stati registrati in precedenza "altri indizi di
problematiche, né da parte del paziente, né da parte della sua famiglia" (cfr.
referto 'Dr. __________).
Ad 5./
Nel caso concreto, al di là delle pacifiche ed
incontestate conseguenze immediate (già oggetto di cure specifiche), non
possono essere disattese o travisate le conseguenze psichiche postraumatiche.
Il sinistro ha causato un generale peggioramento importante dello status
psichico: in altre parole, vi è nel caso concreto un chiaro nesso di
causalità tra l'evento infortunistico lo status psichico generale,
passato da una situazione di sopportabilità della sofferenza (ovvero con
assenza di disturbi) ad una di totale e irreversibile insopportabilità
(ovvero con notevoli disturbi di varia natura).
Di rilievo sono in tale ottica le seguenti
considerazioni:
· i disturbi di
cui soffre l'assicurato, di natura psichiatrica ma riconducibili esclusivamente
all'infortunio del 31 maggio 2005, si sono manifestati solo dopo l'evento
infortunistico;
· dal punto di
vista medico, accanto a leggere problematiche di disorientamento (spaziale e
temporale), si denotano componenti di amnesia e apatia post-traumatiche,
sintomi che notoriamente possono costituire un predittore delle conseguenze a
lungo termine del trauma cranico (segnatamente in caso di contusioni che
interessano l'area fronto-basale). Giova in tale ottica ricordare che più tale
stato di disorientamento dura a lungo, più difficoltoso sarà il recupero delle
funzioni cognitive normali;
· secondo una
certa dottrina medica (ad es. Briere), elemento
scatenante della PTSD non deve necessariamente essere un fattore traumatico
estremo, ma possono essere anche altre condizioni traumatiche, quali ad esempio
importanti cambiamenti di vita. Cambiamento di vita che consiste nei postumi
dell'evento infortunistico e che, come riferito dalla moglie dell'assicurato,
ha determinato nel signor RI 1 l'insorgere di tutti i disturbi psichici di cui
soffre ora. Pacifico in tale ottica il nesso di causalità adeguata;
· accanto oppure
in alternativa al PTSD, possono manifestarsi altri disturbi, pure connessi con esperienze
traumatiche, limitate o protratte nel tempo (si pensi al Disturbo di
conversione, al Disturbo di Somatizzazione, ai Disturbi d'Ansia, ecc.). Una
delle conseguenze classiche di tali esperienze traumatiche minori è, come già
accennato, la depressione (nel caso in esame accertata da quasi tutti
Fatti
i medici interpellati, si veda ad esempio il certificato 10 maggio 2006 del
Dr. __________), che non di rado si manifesta unitamente a Disturbi
dissociativi (apatia, ecc., pure riferiti nel certificato del Dr. __________).
Di fronte ad un panorama così articolato, molti esperti ritengono che le
situazioni traumatiche debbano essere considerate non solo quale precedente di
specifiche diagnosi prettamente post-traumatiche, ma pure quali componenti
fondamentali e trasversali a molteplici condizioni psicopatologiche.
In sintesi, l'esito dell'esposizione ad un trauma
è connesso certamente alla gravità (o grandezza) ed alle caratteristiche del
trauma, ma anche ad altre variabili, quali, anzitutto, le caratteristiche
pretraumatiche specifiche della persona, la sua risposta soggettiva e il
supporto sociale. Inoltre, alla luce degli elementi oggettivi e dei pareri
medici agli atti, non è possibile escludere, con buon grado di probabilità,
qualsivoglia nesso di causalità adeguato tra l'evento dannoso e i disturbi.
Tutti questi elementi, unitamente al carattere di
media gravità della dinamica dell'infortunio, delle ferite riportate (pure di
media gravità), del decorso sfavorevole, lungo e difficile delle cure, e infine
del grave quadro depressivo riferito da tutti i medici intervenuti, ritenuta
infine la possibilità ammessa anche dal medico di fiducia della CO 1 che lo status psichico sia in un nesso di
causalità adeguata con il sinistro, nonché tenendo conto delle caratteristiche
e delle dinamiche che contraddistinguono i disturbi nel campo delle sindromi
post-traumatiche e della depressione poststress (o post-trauma), permettono
pertanto di concludere che vi sono più fattori che depongono per l'esistenza
della causalità adeguata.
In conclusione, non corrisponde quindi al vero
che i disturbi di cui soffre ancora oggi l'assicurato siano riconducibili
unicamente a motivi psichici, bensì tali disturbi (certamente di origine
psichica) sono di fatto stati causati dal decisivo quanto preponderante
contraccolpo psicologico dell'evento infortunistico in esame. Pertanto, allo
stato attuale, la chiusura del caso è da ritenere ingiustificata.
Alla luce di quanto precede, si chiede pertanto
l'annullamento della decisione impugnata e una nuova verifica peritale atta a
stabilire l'entità dell'inabilità lavorativa per cause psichiche e la relativa
presa a carico (totale o parziale) da parte della CO 1 con erogazione di adeguate prestazioni."
(I)
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorre, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In corso di
causa, il TCA ha chiesto all’Istituto assicuratore di precisare se con la
decisione formale del 25 agosto 2006, esso aveva negato l’eziologia traumatica
ai disturbi localizzati al ginocchio destro oppure no (V).
La sua
risposta è pervenuta il 30 aprile 2007 (VI bis).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicuratore convenuto, tenuto conto dei soli postumi
residuali, era legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di
corta durata, in particolare quello all’indennità giornaliera, a contare dal 1°
ottobre 2006.
2.3. Giusta l'art.
10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria
degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza
particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.7. In sede di
decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha fatto valere che RI 1
non sarebbe più portatore di postumi somatici dell’evento traumatico del
31 maggio 2005, necessitanti di cura medica e/o comportanti un’incapacità
lavorativa (doc. 107, p. 2).
In
proposito, occorre osservare quanto segue.
Per
quanto concerne l’aspetto neurologico/neuropsicologico, l’assicurato è
stato periziato il 18 e il 19 aprile 2006 presso il Servizio __________ di
neurologia.
Dal
relativo referto, datato 10 maggio 2006, si evince che gli specialisti ritengono
che all’origine della complessa sintomatologia denunciata dal ricorrente vi sia
una patologia psichiatrica e non organica:
"
Paziente ricoverato per valutazione di una
sindrome complessa con manifestazioni psichiatriche quali depressione, apatia,
malessere psichico e componente somatica con cefalee, instabilità posturale,
vertigini al movimento rapido del capo, marcia insicura.
Il paziente presenta una certa apatia, un certo
rallentamento psicomotorio, le prove di equilibrio e di coordinazione vengono
eseguite in modo leggermente patologico, senza che si possa concludere
necessariamente a una patologia di tipo organico.
Contrariamente all’impressione ricavata durante
l’esame ambulatoriale, parlando più volte con il paziente, ricaviamo
l’impressione globale che non vi siano deficit cognitivi importanti.
Esprimiamo la netta impressione di un problema
di competenza psichiatrica.”
(doc. 86
– il corsivo è del redattore)
In data
23 maggio 2006, l’insorgente è stato sottoposto a una RMN cerebrale nonché a
un’angio-RMN arteriosa, esami che sono risultati senza particolarità (doc. 83).
Per quel
che riguarda l’aspetto ortopedico e, specificatamente, lo stato del ginocchio
destro, direttamente interessato dall’infortunio assicurato, va rilevato
che, in data 25 luglio 2006, ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo
da parte del dott. __________, spec. FMH in reumatologia.
In
quell’occasione, il medico di circondario dell’CO 1, constatata una situazione
stabilizzata a livello del ginocchio destro, con buona muscolatura
relativamente al contro-laterale e quale unico dato rilevabile la positività
del segno del cassetto anteriore (sintomo dell’esistenza di una lesione del
LCA), ha dichiarato RI 1 in grado di riprendere il proprio lavoro a tempo pieno
(doc. 99, p. 5).
D’altronde,
già in occasione della visita medico-psichiatrica del 20 marzo 2006,
l’assicurato aveva informato lo psichiatra dott. __________ che il suo ginocchio
destro non costituiva più un problema (doc. 69, p. 2).
Questa
Corte precisa inoltre che è stato lo stesso assicurato a rinunciare a
sottoporsi al prospettato intervento chirurgico di ricostruzione del LCA (doc.
23, 35 e 36) e, d’altra parte, che l’Istituto assicuratore convenuto non ha sinora
negato l’eziologia infortunistica al danno localizzato al ginocchio destro
(cfr. VI bis: “il medico di __________, per quanto riguarda il ginocchio
destro, ha attestato che l’assicurato non necessitava di ulteriori cure né
presentava un’inabilità lavorativa. La questione della causalità, non essendovi
in gioco delle prestazioni, non è stata vagliata dal medico.” – il corsivo
è del redattore), motivo per cui a RI 1 rimane riservato il diritto, se del
caso, di annunciare una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF (qualora decidesse
un giorno di farsi operare).
In esito
alle considerazioni che precedono - posto che non si ravvede alcun valido
motivo per scostarsi dalle conclusioni contenute nel rapporto 10 maggio 2006
del Servizio __________ di neurologia, rispettivamente, in quello 8 agosto 2006
del dott. __________, ai quali va riconosciuta piena forza probatoria in
ossequio alla giurisprudenza federale (cfr., in particolare, la DTF 125 V 351 e
la STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02) -, il TCA ritiene di
potere condividere la decisione dell’amministrazione secondo la quale, al più
tardi a far tempo dal 1° ottobre 2006, il ricorrente - tenuto conto delle sole
sequele organiche dell’infortunio del 31 maggio 2005 -, presentava una capacità
lavorativa completa e non necessitava più di ulteriori cure mediche.
Del
resto, significativa é la circostanza che RI 1 ha concluso la propria
impugnativa sostenendo quanto segue, citiamo: “…, non corrisponde quindi al
vero che i disturbi di cui soffre ancora oggi l’assicurato siano riconducibili
a motivi psichici, bensì tali disturbi (certamente di origine psichica)
sono di fatto stati causati dal decisivo quanto preponderante contraccolpo
psicologico dell’evento infortunistico in esame.” (I, p. 8 – il corsivo è del
redattore).
2.8. Questa Corte
deve quindi valutare se i disturbi psichici di cui soffre l’insorgente si
trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con l’evento
infortunistico in questione.
2.8.1. Dalle tavole
processuali emerge che il ricorrente è entrato in cura psichiatrica, presso la
dott.ssa __________, a far tempo dal mese di agosto 2005.
Durante
il periodo 23 dicembre 2005-12 gennaio 2006, egli ha soggiornato presso il
Servizio di psichiatria dell’Ospedale __________ di __________, degenza resasi
necessaria a causa di una, citiamo: “marcata deflessione dell’umore con
rallentamento psico-motorio, anedonia e diminuzione dell’appetito oltre a
vertigini, cefalee e disturbi del sonno, in seguito ad un incidente sul
lavoro.” (doc. 37).
Dal
relativo rapporto di uscita, datato 18 gennaio 2006, risulta che i sanitari
hanno diagnosticato un episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici
(ICD-10: F 32.2).
Per
quanto concerne la genesi del disturbo, essi hanno osservato che, citiamo: “Il
giorno della dimissione abbiamo potuto evidenziare, durante un colloquio con la
moglie, quello che pare essere stato un crollo narcisistico del paziente in
seguito all’incidente del maggio ’05.” (doc. 37 – il corsivo è del
redattore).
Dimesso
dal nosocomio appena menzionato, RI 1 è stato di nuovo seguito dalla psichiatra
dott.ssa __________, la quale, diagnosticato una “reazione ansioso depressiva
grave in sindrome da disadattamento”, ha fatto stato di un decorso “lungo e
difficile” (cfr. doc. 43).
In data
20 marzo 2006, lo stato psichico dell’assicurato è stato indagato dal dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, per il quale RI 1 soffre di un
episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici (ICD-10: F 32.2), nonché di
un sospetto disturbo somatoforme persistente (ICD-10: F 45.4).
Questa la
sua valutazione del caso:
"
L’assicurato si sente limitato nel suo benessere
da continui mal di testa e da stanchezza persistente. Le cefalee sono comparse
dopo l’incidente e sembrano essersi accentuate nei mesi successivi, anche se i
dati riguardo al decorso sono molto scarsi.
Dal mese di agosto è in trattamento psichiatrico
per uno stato depressivo che finora ha avuto solo scarsi risultati.
La sua estrazione culturale e la sua condizione
di migrante costituiscono, con grande probabilità, dei fattori predisponenti
importanti ed aggiuntivi, per cui, dei sintomi fisici originariamente dovuti ad
un evento somatico accertato, vengono prolungati a causa dello stato
psicologico dell’assicurato, che si è trovato confrontato con delle difficoltà
psicosociali importanti (licenziamento).
Dal momento dell’infortunio si è progressivamente
stabilizzato un quadro sintomatologico che corrisponde a menomazioni soggettive
più o meno costanti.
In base ai dati a disposizione, il nesso causale
naturale tra l’evento in questione e la successiva comparsa di un grave quadro
depressivo è possibile ma poco probabile, soprattutto se venisse confermata
l’ipotesi di un “banale scivolamento” senza conseguenti danni organici.
Per chiarire meglio la fattispecie, propongo
pertanto:
- un chiarimento diagnostico da parte di un
neurologo con RMI (in questo senso ho contattato la dott.ssa __________ che
invierà il paziente dal dott. __________, Primario di neurologia
dell’Ospedale __________ di __________).
- un colloquio con la moglie dell’assicurato
alfine di ottenere delle informazioni sull’infortunio stesso e sul relativo
decorso.”
(doc. 69
– il corsivo è del redattore)
Dopo
avere avuto un colloquio con la moglie dell’assicurato (doc. 78) e aver preso
conoscenza delle risultanze della valutazione neurologica effettuata presso il
Servizio __________ di neurologia, rispettivamente, della RMN cerebrale del 23
maggio 2006, lo psichiatra di fiducia dell’CO 1 ha indicato quanto segue:
"
L’esame RM è risultato senza particolarità,
rimane pertanto valido quanto scritto in precedenza, ossia che il nesso causale
naturale tra l’evento in questione e la successiva comparsa di un grave quadro
depressivo è possibile.
Propongo quindi la continuazione delle cure
presso la dott.ssa __________ per altri 3 mesi e di procedere (all’inizio del
mese di settembre 2006) ad una valutazione dei risultati terapeutici ottenuti.
È molto probabile, vista l’evoluzione, che la situazione rimanga invariata.
Si porrà quindi il problema della causalità
adeguata.”
(doc. 84)
2.8.2. Con il proprio ricorso,
l’assicurato ha preteso di soffrire di una, citiamo: “forma sufficientemente
pronunciata di PTSD” (I, p. 4).
Tuttavia, nella
documentazione medica agli atti non figura affatto la diagnosi di sindrome
post-traumatica da stress, motivo per cui essa non può essere ritenuta.
Da parte sua, l’Istituto
assicuratore convenuto, nella decisione su opposizione impugnata, ha sostenuto
che la perizia elaborata dallo psichiatra dott. __________ consentirebbe di
negare alla problematica psichica un’origine infortunistica (doc. 107, p. 4).
Ora, è vero che lo
psichiatra di fiducia dell’CO 1 ha definito come semplicemente possibile
l’esistenza di un legame causale naturale tra le turbe psichiche di cui soffre
il ricorrente e il sinistro del maggio 2005, nondimeno, con le sue
considerazioni conclusive del 29 maggio 2006, egli ha segnalato che decisiva
sarà la valutazione dell’adeguatezza della causalità (cfr. doc. 84), risultando
in tal modo (almeno all’apparenza) contradditorio.
Comunque sia questo
Tribunale può esimersi dall'approfondire la questione di
sapere se i problemi che il ricorrente presenta a livello psichico,
costituiscono una conseguenza naturale dell'evento traumatico del 31 maggio
2005 oppure no.
Infatti,
la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non potrebbe essere
impegnata, facendo difetto - così come verrà meglio dimostrato in seguito -
l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla
luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003
nella causa C., U 164/02, consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).
2.8.3. Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre
innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso
all’insorgente.
Al
proposito, il TCA rileva che vi è qualche incertezza circa le modalità esatte
secondo cui è avvenuto l’infortunio del 31 maggio 2005, poiché l’interessato ha
dichiarato di non ricordarsi di nulla (doc. 95, p. 2) e, d’altra parte, nessuno
ha assistito allo stesso.
Di certo
si sa che l’assicurato è caduto da una scala interna, riportando una
distorsione al ginocchio destro con lesione del LCA, una contusione cervicale,
nonché un trauma cranico.
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, il sinistro occorso a RI
1 deve essere classificato, tutt’al più, fra gli infortuni di grado
medio all’interno della categoria media.
Del
resto, il TFA ha proceduto a una classificazione identica in una sentenza del
30 aprile 2001 nella causa A., U 281/00, riguardante un assicurato che, avendo
perso l'equilibrio mentre stava lavorando in cima ad una scarpata, era
scivolato o rotolato per diversi metri, fino in fondo al pendio. Egli aveva
riportato una commotio cerebri e contusioni in più parti del corpo.
In questo
stesso senso ha pure deciso il TCA in una sentenza del 26 novembre 2002 nella
causa Cassa malati CMEL c. INSAI, inc. n. 35.2002.51, concernente un
assicurato che, mentre stava percorrendo un sentiero per recarsi sul luogo di
lavoro, verosimilmente a causa di una perdita di conoscenza, è rotolato per
alcuni metri nella sottostante scarpata (pietraia), lamentando una frattura
stabile delle vertebre Th12 e L1, contusioni al fianco ed al ginocchio
sinistri, una ferita lacerocontusa al volto, nonché una breve commozione
cerebrale.
Va
inoltre segnalato che l’Alta Corte federale, in una sentenza del 28 agosto 2002
nella causa K., U 416/01 - riguardante un assicurato che, precipitando da
un'altezza di 4.5 metri, aveva lamentato un trauma cranico - ha
classificato questo evento fra gli infortuni di media gravità all'interno della
categoria media (cfr. consid. 5a).
Il
giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo
i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.
Per
ammettere l'adeguatezza fra l'evento del maggio 2005 e il danno alla salute
psichica sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza
particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente
lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la
cura) o l'intervento di più fattori.
Va
preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso
di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i
disturbi di natura organica che si trovano in un nesso causale, naturale
e adeguato, con l’infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
In
concreto, considerata la conclusione a cui il TCA è giunto al considerando 2.7.,
ovvero che, al più tardi dal 1° ottobre 2006, trascorsi 16 mesi dal
sinistro, RI 1 non presentava più alcun postumo infortunistico di natura
organica necessitante di cura medica e/o comportante un’incapacità lavorativa,
l’unico fattore che potrebbe eventualmente entrare in linea di conto é quello
delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio.
Tuttavia
- precisato che, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un
infortunio, la giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in
quanto tale e non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato
(cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti) -, questa
Corte non può individuare nel modo in cui si è probabilmente svolto
l’infortunio in questione delle circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o una particolare spettacolarità (cfr., d’altronde, la STFA del 28
agosto 2002 succitata, consid. 5b: "D'une part, si la
chute, en soi, a pu être impressionante, elle n'apparaît pas, du point de
vue objectif, seul déterminant dans l'analyse du déroulement de l'accident,
comme particulièrement impressionnante ou accompagnée de circostances
particulièrement dramatiques. Arrivé le premier sur les lieux de
l'accident, l'employeur du recourant n'a constaté qu'un léger écoulement de
sang par le nez, sans autre séquelle visible. D'autre part, le recourant n'a
subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un traumatisme
crânien simple, sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas comme une
atteinte d'une gravité ou d'une nature particulières." - il corsivo é del
redattore).
Per dei casi
riguardanti specificatamente delle cadute dalle scale, in cui il TFA ha negato l’adempimento del fattore di rilievo in
discussione, cfr. STFA del 16 dicembre 2005 nella causa I., U 340/05, consid.
Considerandi
2.
, del 27 settembre 2004 nella causa P., U 70/04, consid. 2.3 e del 30 giugno
2004.
nella causa K., U 121/03, consid. 4.
Non
va peraltro dimenticato che in casi quali quello ora sub
judice, in cui l’assicurato é colpito d’amnesia relativamente all’evento
traumatico, l’Alta Corte ha, in più di un’occasione, escluso a priori che
l’infortunio possa essere stato vissuto in modo particolarmente impressionante
dall’interessato (cfr. STFA del 21 dicembre 1993 nella causa L., U 158/93,
consid. 2d e STFA del 2 agosto 1994 nella causa G., consid. 2b).
In simili condizioni, occorre concludere che l’evento del 31 maggio
2005.
non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della
vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui
soffre RI 1: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir
ammessa.
In queste
condizioni, la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non può essere
ritenuta impegnata al riguardo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster