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Decisione

35.2007.100

Rinvio atti a amministrazione affinché compia complemento istruttorio per stabilire eziologia disturbi ginocchio destro

6 agosto 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In corso di

causa, questo Tribunale ha interpellato il medico di circondario dell’CO 1, il

quale è stato invitato a, citiamo: “… spiegare per quali motivi l’CO 1 ritiene

che all’infortunio assicurato vada negato un qualsiasi ruolo causale

relativamente alla sintomatologia denunciata da PI 1, anche solo nella forma di

un aggravamento temporaneo dello stato precedente.” (doc. X e XII).

La

risposta fornita dal dott. __________ è pervenuta al TCA in data 21 gennaio

2008 (XIII bis).

L’assicuratore

ricorrente ha preso posizione in merito il 1° febbraio 2008 (doc. XV).

1.6. Il 7 marzo

2008, il TCA ha chiesto al dott. __________ di precisare il contenuto del suo

rapporto del 17 dicembre 2006 (doc. XVI).

La

risposta del medico curante è datata 21 marzo 2008 (doc. XVII).

La RI 1

ha presentato le proprie osservazioni il 9 aprile 2008 (doc. XXI), mentre

l’Istituto assicuratore lo ha fatto in data 5 maggio 2008 (doc. XXIII).

1.7. Questa Corte

ha richiamato dall’CO 1 l’incarto relativo all’evento del 15 giugno 2006 (doc.

XXIV e XXVI bis).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era

legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi

localizzati al ginocchio destro, oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi

un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Dalle

tavole processuali emerge che, in data 15 giugno 2006, a PI 1 è penetrato un chiodo

nel piede destro e, a causa del contraccolpo subito, ha riportato una

distorsione al ginocchio destro (doc. 1 - inc. CO 1 2).

Il giorno seguente,

l’assicurato ha consultato il proprio medico curante, dott. __________, il

quale ha refertato uno stiramento del legamento collaterale laterale e una

sospetta lesione del menisco laterale (doc. XVII).

L’inabilità lavorativa

totale era durata sino al 5 luglio 2006 (doc. 3 - inc. CO 1 2).

A cavallo tra il mese di

agosto e quello di settembre 2006, all’insorgente è occorso un secondo

infortunio interessante il ginocchio destro. Nel scendere la scala interna

dell’officina, egli ha appoggiato malamente il piede destro su

un gradino e ha così compiuto un movimento di torsione del ginocchio,

risentendo una forte fitta (cfr. doc. 1 e 9).

A fronte

di un peggioramento della sintomatologia algica a livello del ginocchio

infortunato, in data 18 settembre 2006, l’assicurato ha consultato il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha constatato la presenza di un

versamento e di tutti i segni positivi per una lesione meniscale mediale.

Da un

profilo terapeutico, il dott. __________ ha ordinato l’esecuzione di

Considerandi

fisioterapia e, in caso di persistenza dei disturbi, di una risonanza

magnetica, seguita da un intervento artroscopico a seconda dell’esito (doc. 2 e

10).

Il 22

settembre 2006 PI 1 si è recato dal sostituto del dott. __________, il

quale ha refertato quanto segue, citiamo: “… in seguito alla distorsione del

ginocchio presenta dolori all’articolazione che ogni tanto cede. Già visto dal

Dr. __________ che gli ha prescritto della fisioterapia e propone eventualmente

artroscopia.” (doc. XVII).

Nel certificato

d’infortunio di cui al doc. 15 è stata attestata un’incapacità lavorativa del

50% dal 25 settembre al 18 dicembre 2006.

La cura medica è stata

dichiarata chiusa a decorrere dal 19 dicembre 2006.

Il 20 aprile 2007, su

ordine dell’Istituto assicuratore convenuto, l’assicurato è stato sottoposto a

una risonanza magnetica del ginocchio destro, esame che ha evidenziato soltanto

la presenza di una cisti di Baker e di possibili calcificazioni a livello della

cartilagine del condilo femorale mediale e della rotula (doc. 21).

Chiamato a prendere

posizione sugli esiti della RMN, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia,

ha sottolineato l’assenza di reperti di natura traumatica (doc. 22).

Lo stesso medico di

circondario è tornato ad esprimersi riguardo all’eziologia dei disturbi al

ginocchio destro nell’ambito della procedura di opposizione, sottolineando il

fatto che qualora il noto sinistro avesse effettivamente comportato una lesione

meniscale o legamentare, l’esame di RMN dell’aprile 2007 ne avrebbe rivelato

traccia (doc. 36).

In corso

di causa, il TCA ha chiesto al dott. __________ di spiegare i motivi per cui

all’evento infortunistico dell’agosto/settembre 2006 andrebbe negato, a suo

avviso, un qualsiasi ruolo causale relativamente alla sintomatologia denunciata

da PI 1, anche solo nella forma di un aggravamento temporaneo dello stato

precedente (doc. X e XII).

Questo in

particolare il tenore della risposta che il medico fiduciario ha fornito in

data 15 gennaio 2008:

"

(…) quando si tratta di un evento infortunistico

(come in questo caso scivolata sulle scale e torsione del ginocchio destro,

senza contusione e senza caduta), da un profilo medico ci si aspetta la

provocazione di una lesione strutturale nonché di una sintomatologia più

intensa (a botta calda) in questo periodo, con necessità di consultare un

medico, per diminuita funzionalità.

Nel caso concreto, prima di tutto l’assicurato

non ricorda nemmeno la data esatta dell’evento, mentre una prima consultazione

medica ha avuto luogo solo un circa 3 settimane dopo …

Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe dopo

un evento infortunistico, un’inabilità lavorativa è stata attestata solo dal

22.9.2006

(al 50%), comunque della durata fino al 19.12.2006.

In base al primo esame medico (18.9.2006), da un

profilo medico, cioè positività di tutti i segni meniscopatici e presenza di un

versamento, viene praticamente posta la diagnosi di una lesione meniscale

mediale.

Successivamente l’assicurato fu esaminato invece

dal curante, dal quale non solo la localizzazione ma pure la diagnosi, cambiano

completamente.

Anzi viene specificato che si tratta di una

distorsione del ginocchio destro del 16.6.2006, con sofferenza del compartimento

laterale, con la chiara diagnosi di “stiramento del legamento collaterale

laterale” (attestato del 17.12.2006).

(…).

Con il dettagliato esame di risonanza magnetica

disposto dalla CO 1, non è stato possibile documentare né una lesione meniscale

né un risentimento a livello legamentare.

Per contro, si sospetta una condropatia

femoro-rotulea mediale, risp. depositi di micro-calcificazioni, ciò che

corrisponde ad una condrocalcinosi.

Con questo referto combacia sia la presenza di un

versamento intrarticolare sia la presenza di una cisti di Baker.

Da questi fatti, clinicamente e strumentalmente

ben documentati, ne conseguono le seguenti conclusioni: non si può parlare

neanche ipoteticamente di un peggioramento transitorio di una lesione

meniscale, poiché tale sintomatologia, ancora durante l’inabilità lavorativa,

non solo scomparsa, ma durante i mesi successivi spostatasi in un altro

comparto del ginocchio.

Non si può parlare neppure di un peggioramento

transitorio da parte di uno stiramento del legamento collaterale laterale (da

parte dell’infortunio), poiché (caso mai) insorto solo più tardi e in un

compartimento completamente asintomatico, ancora un 3 settimane dopo l’evento

infortunistico in parola.”

(doc.

XIII bis - il corsivo è del redattore)

Fra gli

atti di causa figura infine un rapporto, datato 18 settembre 2007, che il dott.

__________, spec. FMH in medicina interna, ha allestito per conto della RI 1

Cassa malati.

Questa la

conclusione ivi contenuta:

"

… ritengo che un trauma distorsivo come quello

subito dal paziente al ginocchio, anche senza lesioni strutturali da riferire

all’evento, sia tale da produrre i disturbi insorti e giustificare l’incapacità

lavorativa parziale dal 25.09.06 al 18.12.06. Di conseguenza, il caso deve

essere assunto dalla CO 1 fino a fine 2006, quando è stato raggiunto lo stato

quo sine rispettivamente quo ante, con conseguente estinzione del nesso di

causalità naturale con l’evento di inizio settembre 2006.”

(doc. C)

2.7

Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte ritiene che la documentazione agli atti non le

consenta né di ammettere né di escludere, con la necessaria tranquillità, che il

sinistro dell’agosto/settembre 2006 si trovi in una relazione di causalità

naturale, almeno parziale, con i disturbi al ginocchio destro, oggetto

dell’annuncio di’infortunio del 22 settembre 2006.

In primo

luogo, va sottolineato che l’evento in quanto tale - una violenta distorsione

del ginocchio destro causata da una scivolata sulle scale -, è stato riconosciuto

quale infortunio dall’Istituto assicuratore convenuto.

Ora, come

il TCA ha già avuto modo di appurare in altra causa, riguardante un’assicurata

vittima di un trauma contusivo alla caviglia (cfr. STCA 35.2003.71 del 3 agosto

2004, tutelata dal TFA con giudizio U 288/04 del 14 marzo 2006) -, la distorsione

di un’articolazione è potenzialmente più dannosa rispetto a una semplice contusione

della medesima:

" … il

fatto che l'assicurata abbia lamentato una semplice contusione

e non una distorsione alla caviglia destra, riveste un'importanza decisiva

proprio in relazione alla questione a sapere se la preesistente grave artrosi

della tibio-tarsica possa effettivamente essere stata traumatizzata

dall'infortunio del gennaio 2001.

Al proposito, il dott.

__________. ha infatti sottolineato che, a differenza della distorsione (che,

di regola, è all'origine di lesioni dell'apparato capsulo-legamentare, se non

addirittura di fratture ossee), la contusione, soprattutto se banale, causa

delle lesioni superficiali e reversibili delle parti molli, principalmente

della cute e del sottocute (…)”

(STCA del 3 agosto 2004

succitata, consid. 2.6.)

In

secondo luogo, con riferimento a quanto il dott. __________ ha sostenuto a

proposito dell’assenza di alterazioni strutturali, meniscali e/o legamentari,

all’esame di RMN del 20 aprile 2007, questo Tribunale rileva invece che vi

possano essere dei casi in cui l’infortunio subito dalla persona assicurata non

comporti necessariamente un danno morfologico alla salute (si veda in

questo senso anche il parere espresso dal dott. __________ - doc. C: “… ritengo

che un trauma distorsivo come quello subito dal paziente al ginocchio, anche

senza lesioni organiche strutturali da riferire all’evento, sia tale da

produrre i disturbi insorti e giustificare l’incapacità lavorativa parziale …”

- il corsivo è del redattore).

È

parimenti concepibile - e ciò il TCA stesso lo ha potuto constatare nell’ambito

dell’istruttoria di diverse cause già decise - che un assicurato, subito un

infortunio, non faccia immediatamente capo a un sanitario ma che, almeno in un

primo tempo e nella misura del possibile, tenti di curarsi da sé.

Inoltre, in

merito al fatto che il dott. __________, in occasione del consulto del 18

settembre 2006, avrebbe refertato una localizzazione dei disturbi al ginocchio

destro (compartimento mediale) diversa rispetto a quella successiva del medico

curante dell’assicurato (compartimento laterale), occorre rilevare che

nel suo certificato del 17 dicembre 2006 (doc. 13), ovvero quello a cui si riferisce

il dott. __________, il dott. __________ ha in realtà ripreso le diagnosi che

egli aveva formulato in occasione del sinistro del 15 giugno 2006 (doc.

4.

- inc. CO 1 2: “in data 15.06.2006 si è bucato il piede sinistro con un

chiodo, e nel movimento di reazione, si è procurato una distorsione dal

ginocchio destro (…). Constatavo specificatamente per quanto concerne il

ginocchio destro uno stiramento del legamento collaterale laterale ed una

sospetta lesione del menisco laterale.” - il corsivo è del redattore).

Ciò si

spiega verosimilmente con la circostanza che la visita del 22 settembre 2006

non è stata eseguita dal dott. __________ ma dal suo sostituto (cfr. doc. XVII:

“Il signor PI 1 ha consultato ancora il mio studio, in mia assenza, è stato visto

dal supplente, …”).

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo

delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la

nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta, ci si trova dunque confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.

L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti

interpellato unicamente il dott. __________ la cui valutazione, per i motivi

già esposti al considerando precedente, non risulta pienamente convincente.

L’assicuratore

infortuni convenuto ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1

LPGA.

Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento

della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga accertamenti specialistici più

approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi al ginocchio destro lamentati

dall’assicurato e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci sul

diritto a prestazioni dal profilo materiale e temporale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del

considerando 2.8..

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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