35.2007.100
Rinvio atti a amministrazione affinché compia complemento istruttorio per stabilire eziologia disturbi ginocchio destro
6 agosto 2008Italiano22 min
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Numero d'incarto:
35.2007.100
Data decisione, Autorità:
06.08.2008, TCA
Titolo:
Rinvio atti a amministrazione affinché compia complemento istruttorio per stabilire eziologia disturbi ginocchio destro
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 43 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.100
mm/DC
Lugano
6 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6
settembre 2007 emanata da
in relazione al caso:
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
PI 1
ritenuto, in
fatto
1.1. A cavallo
tra la fine del mese di agosto e l’inizio del mese di settembre 2006, PI 1 -
dipendente del __________ di __________ in qualità di venditore di autovetture
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, nel
scendere da una scala, ha appoggiato malamente il piede destro e ha compiuto un
violento movimento di torsione del ginocchio (doc. 1 e 9).
In data
18 settembre 2006, egli si è recato presso il PS della Clinica __________, dove
il dott. __________ ha refertato, a livello del ginocchio destro, la presenza
di un versamento e di tutti i segni positivi per una lesione meniscale mediale
(doc. 2).
L’istruttoria
compiuta dal TCA ha permesso di appurare che in precedenza, per la precisione
il 15 giugno 2006, PI 1 era già rimasto vittima di una distorsione al ginocchio
destro (doc. 1 - inc. CO 1 2), evento che aveva provocato una totale inabilità
lavorativa durante il periodo 15 giugno-5 luglio 2006 (doc. 3 - inc. CO 1 2),
regolarmente indennizzata dall’Istituto assicuratore.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 giugno
2007, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità per quanto
concerne i disturbi oggetto dell’annuncio di infortunio del 22 settembre 2006,
poiché ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità naturale con
l’evento assicurato (doc. 23).
A seguito
delle opposizioni interposte dall’avv. __________ per conto della RI 1 Cassa
malati, assicuratore contro la perdita di guadagno causata da malattia (doc.
28), e dalla __________ (doc. 26 e 31), l’CO 1, in data 6 settembre 2007, ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 37).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 9 ottobre 2007, la RI 1 Cassa malati, sempre
rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata
a versare le proprie prestazioni in relazione all’evento notificatole nel corso
del mese di settembre 2006.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’assicuratore contro le malattie ha
sostenuto che l’CO 1 dovrebbe assumere il caso a titolo di lesione parificata
ai postumi d’infortunio, facendo riferimento alle certificazioni dei dottori __________,
__________ e __________ (doc. I: “Alla luce di quanto sopra, risulta provato,
quanto meno secondo il principio della verosimiglianza preponderante caratterizzante
il settore della sicurezza sociale (cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1995, p. 338; DTF 125 V 195) che l’evento
occorso al signor PI 1 tra la fine del mese di agosto e l’inizio del mese di
settembre 2006 ha provocato il trauma distorsivo: il fattore scatenante è
pacifico e non è mai stato messo in discussione! Il fatto che la diagnosi sia
stata per certi versi poco chiara ed il fatto di non essere stato sottoposto
immediatamente ad una risonanza magnetica, fatto quest’ultimo da addebitare ad
una discutibile gestione dell’incarto da parte della CO 1, nulla cambierebbe per
la definizione del presente caso. Posto come anche gli altri elementi
costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi di un infortunio,
segnatamente l’involontarietà dell’azione e la repentinità, sono senza ombra di
dubbio assolti, il presente ricorso dev’essere accolto.”).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
Fatti
1.5. In corso di
causa, questo Tribunale ha interpellato il medico di circondario dell’CO 1, il
quale è stato invitato a, citiamo: “… spiegare per quali motivi l’CO 1 ritiene
che all’infortunio assicurato vada negato un qualsiasi ruolo causale
relativamente alla sintomatologia denunciata da PI 1, anche solo nella forma di
un aggravamento temporaneo dello stato precedente.” (doc. X e XII).
La
risposta fornita dal dott. __________ è pervenuta al TCA in data 21 gennaio
2008 (XIII bis).
L’assicuratore
ricorrente ha preso posizione in merito il 1° febbraio 2008 (doc. XV).
1.6. Il 7 marzo
2008, il TCA ha chiesto al dott. __________ di precisare il contenuto del suo
rapporto del 17 dicembre 2006 (doc. XVI).
La
risposta del medico curante è datata 21 marzo 2008 (doc. XVII).
La RI 1
ha presentato le proprie osservazioni il 9 aprile 2008 (doc. XXI), mentre
l’Istituto assicuratore lo ha fatto in data 5 maggio 2008 (doc. XXIII).
1.7. Questa Corte
ha richiamato dall’CO 1 l’incarto relativo all’evento del 15 giugno 2006 (doc.
XXIV e XXVI bis).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era
legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi
localizzati al ginocchio destro, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle
tavole processuali emerge che, in data 15 giugno 2006, a PI 1 è penetrato un chiodo
nel piede destro e, a causa del contraccolpo subito, ha riportato una
distorsione al ginocchio destro (doc. 1 - inc. CO 1 2).
Il giorno seguente,
l’assicurato ha consultato il proprio medico curante, dott. __________, il
quale ha refertato uno stiramento del legamento collaterale laterale e una
sospetta lesione del menisco laterale (doc. XVII).
L’inabilità lavorativa
totale era durata sino al 5 luglio 2006 (doc. 3 - inc. CO 1 2).
A cavallo tra il mese di
agosto e quello di settembre 2006, all’insorgente è occorso un secondo
infortunio interessante il ginocchio destro. Nel scendere la scala interna
dell’officina, egli ha appoggiato malamente il piede destro su
un gradino e ha così compiuto un movimento di torsione del ginocchio,
risentendo una forte fitta (cfr. doc. 1 e 9).
A fronte
di un peggioramento della sintomatologia algica a livello del ginocchio
infortunato, in data 18 settembre 2006, l’assicurato ha consultato il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha constatato la presenza di un
versamento e di tutti i segni positivi per una lesione meniscale mediale.
Da un
profilo terapeutico, il dott. __________ ha ordinato l’esecuzione di
Considerandi
fisioterapia e, in caso di persistenza dei disturbi, di una risonanza
magnetica, seguita da un intervento artroscopico a seconda dell’esito (doc. 2 e
10).
Il 22
settembre 2006 PI 1 si è recato dal sostituto del dott. __________, il
quale ha refertato quanto segue, citiamo: “… in seguito alla distorsione del
ginocchio presenta dolori all’articolazione che ogni tanto cede. Già visto dal
Dr. __________ che gli ha prescritto della fisioterapia e propone eventualmente
artroscopia.” (doc. XVII).
Nel certificato
d’infortunio di cui al doc. 15 è stata attestata un’incapacità lavorativa del
50% dal 25 settembre al 18 dicembre 2006.
La cura medica è stata
dichiarata chiusa a decorrere dal 19 dicembre 2006.
Il 20 aprile 2007, su
ordine dell’Istituto assicuratore convenuto, l’assicurato è stato sottoposto a
una risonanza magnetica del ginocchio destro, esame che ha evidenziato soltanto
la presenza di una cisti di Baker e di possibili calcificazioni a livello della
cartilagine del condilo femorale mediale e della rotula (doc. 21).
Chiamato a prendere
posizione sugli esiti della RMN, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia,
ha sottolineato l’assenza di reperti di natura traumatica (doc. 22).
Lo stesso medico di
circondario è tornato ad esprimersi riguardo all’eziologia dei disturbi al
ginocchio destro nell’ambito della procedura di opposizione, sottolineando il
fatto che qualora il noto sinistro avesse effettivamente comportato una lesione
meniscale o legamentare, l’esame di RMN dell’aprile 2007 ne avrebbe rivelato
traccia (doc. 36).
In corso
di causa, il TCA ha chiesto al dott. __________ di spiegare i motivi per cui
all’evento infortunistico dell’agosto/settembre 2006 andrebbe negato, a suo
avviso, un qualsiasi ruolo causale relativamente alla sintomatologia denunciata
da PI 1, anche solo nella forma di un aggravamento temporaneo dello stato
precedente (doc. X e XII).
Questo in
particolare il tenore della risposta che il medico fiduciario ha fornito in
data 15 gennaio 2008:
"
(…) quando si tratta di un evento infortunistico
(come in questo caso scivolata sulle scale e torsione del ginocchio destro,
senza contusione e senza caduta), da un profilo medico ci si aspetta la
provocazione di una lesione strutturale nonché di una sintomatologia più
intensa (a botta calda) in questo periodo, con necessità di consultare un
medico, per diminuita funzionalità.
Nel caso concreto, prima di tutto l’assicurato
non ricorda nemmeno la data esatta dell’evento, mentre una prima consultazione
medica ha avuto luogo solo un circa 3 settimane dopo …
Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe dopo
un evento infortunistico, un’inabilità lavorativa è stata attestata solo dal
22.9.2006
(al 50%), comunque della durata fino al 19.12.2006.
In base al primo esame medico (18.9.2006), da un
profilo medico, cioè positività di tutti i segni meniscopatici e presenza di un
versamento, viene praticamente posta la diagnosi di una lesione meniscale
mediale.
Successivamente l’assicurato fu esaminato invece
dal curante, dal quale non solo la localizzazione ma pure la diagnosi, cambiano
completamente.
Anzi viene specificato che si tratta di una
distorsione del ginocchio destro del 16.6.2006, con sofferenza del compartimento
laterale, con la chiara diagnosi di “stiramento del legamento collaterale
laterale” (attestato del 17.12.2006).
(…).
Con il dettagliato esame di risonanza magnetica
disposto dalla CO 1, non è stato possibile documentare né una lesione meniscale
né un risentimento a livello legamentare.
Per contro, si sospetta una condropatia
femoro-rotulea mediale, risp. depositi di micro-calcificazioni, ciò che
corrisponde ad una condrocalcinosi.
Con questo referto combacia sia la presenza di un
versamento intrarticolare sia la presenza di una cisti di Baker.
Da questi fatti, clinicamente e strumentalmente
ben documentati, ne conseguono le seguenti conclusioni: non si può parlare
neanche ipoteticamente di un peggioramento transitorio di una lesione
meniscale, poiché tale sintomatologia, ancora durante l’inabilità lavorativa,
non solo scomparsa, ma durante i mesi successivi spostatasi in un altro
comparto del ginocchio.
Non si può parlare neppure di un peggioramento
transitorio da parte di uno stiramento del legamento collaterale laterale (da
parte dell’infortunio), poiché (caso mai) insorto solo più tardi e in un
compartimento completamente asintomatico, ancora un 3 settimane dopo l’evento
infortunistico in parola.”
(doc.
XIII bis - il corsivo è del redattore)
Fra gli
atti di causa figura infine un rapporto, datato 18 settembre 2007, che il dott.
__________, spec. FMH in medicina interna, ha allestito per conto della RI 1
Cassa malati.
Questa la
conclusione ivi contenuta:
"
… ritengo che un trauma distorsivo come quello
subito dal paziente al ginocchio, anche senza lesioni strutturali da riferire
all’evento, sia tale da produrre i disturbi insorti e giustificare l’incapacità
lavorativa parziale dal 25.09.06 al 18.12.06. Di conseguenza, il caso deve
essere assunto dalla CO 1 fino a fine 2006, quando è stato raggiunto lo stato
quo sine rispettivamente quo ante, con conseguente estinzione del nesso di
causalità naturale con l’evento di inizio settembre 2006.”
(doc. C)
2.7
Chiamata a
pronunciarsi, questa Corte ritiene che la documentazione agli atti non le
consenta né di ammettere né di escludere, con la necessaria tranquillità, che il
sinistro dell’agosto/settembre 2006 si trovi in una relazione di causalità
naturale, almeno parziale, con i disturbi al ginocchio destro, oggetto
dell’annuncio di’infortunio del 22 settembre 2006.
In primo
luogo, va sottolineato che l’evento in quanto tale - una violenta distorsione
del ginocchio destro causata da una scivolata sulle scale -, è stato riconosciuto
quale infortunio dall’Istituto assicuratore convenuto.
Ora, come
il TCA ha già avuto modo di appurare in altra causa, riguardante un’assicurata
vittima di un trauma contusivo alla caviglia (cfr. STCA 35.2003.71 del 3 agosto
2004, tutelata dal TFA con giudizio U 288/04 del 14 marzo 2006) -, la distorsione
di un’articolazione è potenzialmente più dannosa rispetto a una semplice contusione
della medesima:
" … il
fatto che l'assicurata abbia lamentato una semplice contusione
e non una distorsione alla caviglia destra, riveste un'importanza decisiva
proprio in relazione alla questione a sapere se la preesistente grave artrosi
della tibio-tarsica possa effettivamente essere stata traumatizzata
dall'infortunio del gennaio 2001.
Al proposito, il dott.
__________. ha infatti sottolineato che, a differenza della distorsione (che,
di regola, è all'origine di lesioni dell'apparato capsulo-legamentare, se non
addirittura di fratture ossee), la contusione, soprattutto se banale, causa
delle lesioni superficiali e reversibili delle parti molli, principalmente
della cute e del sottocute (…)”
(STCA del 3 agosto 2004
succitata, consid. 2.6.)
In
secondo luogo, con riferimento a quanto il dott. __________ ha sostenuto a
proposito dell’assenza di alterazioni strutturali, meniscali e/o legamentari,
all’esame di RMN del 20 aprile 2007, questo Tribunale rileva invece che vi
possano essere dei casi in cui l’infortunio subito dalla persona assicurata non
comporti necessariamente un danno morfologico alla salute (si veda in
questo senso anche il parere espresso dal dott. __________ - doc. C: “… ritengo
che un trauma distorsivo come quello subito dal paziente al ginocchio, anche
senza lesioni organiche strutturali da riferire all’evento, sia tale da
produrre i disturbi insorti e giustificare l’incapacità lavorativa parziale …”
- il corsivo è del redattore).
È
parimenti concepibile - e ciò il TCA stesso lo ha potuto constatare nell’ambito
dell’istruttoria di diverse cause già decise - che un assicurato, subito un
infortunio, non faccia immediatamente capo a un sanitario ma che, almeno in un
primo tempo e nella misura del possibile, tenti di curarsi da sé.
Inoltre, in
merito al fatto che il dott. __________, in occasione del consulto del 18
settembre 2006, avrebbe refertato una localizzazione dei disturbi al ginocchio
destro (compartimento mediale) diversa rispetto a quella successiva del medico
curante dell’assicurato (compartimento laterale), occorre rilevare che
nel suo certificato del 17 dicembre 2006 (doc. 13), ovvero quello a cui si riferisce
il dott. __________, il dott. __________ ha in realtà ripreso le diagnosi che
egli aveva formulato in occasione del sinistro del 15 giugno 2006 (doc.
4.
- inc. CO 1 2: “in data 15.06.2006 si è bucato il piede sinistro con un
chiodo, e nel movimento di reazione, si è procurato una distorsione dal
ginocchio destro (…). Constatavo specificatamente per quanto concerne il
ginocchio destro uno stiramento del legamento collaterale laterale ed una
sospetta lesione del menisco laterale.” - il corsivo è del redattore).
Ciò si
spiega verosimilmente con la circostanza che la visita del 22 settembre 2006
non è stata eseguita dal dott. __________ ma dal suo sostituto (cfr. doc. XVII:
“Il signor PI 1 ha consultato ancora il mio studio, in mia assenza, è stato visto
dal supplente, …”).
2.8
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo
delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la
nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia
apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare
generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,
ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque
puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta, ci si trova dunque confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.
L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti
interpellato unicamente il dott. __________ la cui valutazione, per i motivi
già esposti al considerando precedente, non risulta pienamente convincente.
L’assicuratore
infortuni convenuto ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1
LPGA.
Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento
della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga accertamenti specialistici più
approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi al ginocchio destro lamentati
dall’assicurato e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci sul
diritto a prestazioni dal profilo materiale e temporale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi all’CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del
considerando 2.8..
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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