Lexipedia

Decisione

35.2007.102

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 novembre 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (cpv. 4).

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; sentenza

I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in:

Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110

V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.

9, p. 479).

2.3. Nella

concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata dell'11 luglio 2007 è

stata notificata al ricorrente in data 12 luglio 2007 (cfr. Doc. IV+1-3).

Siccome

l’intimazione ha avuto luogo durante il periodo di sospensione estiva dei

termini, sulla base di quanto indicato al considerando precedente, il termine

di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2007 (cfr. art. 38

cpv. 1 e 4 LPGA, applicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF

131 V 305) ed è giunto a scadenza venerdì 14 settembre 2007.

Entro

questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a

questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero.

Considerandi

Consegnato

alla Posta, per contro, solo il mercoledì 19 settem-bre 2007 è pervenuto all'CO

1.

il giorno seguente, 20 settembre 2007 (cfr. Doc. I).

2.4

Occorre ora

esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi

dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128.

e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in

intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide

profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA

del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

Il TCA constata

che dallo scritto dell'assicurato del 19 settembre 2007 non emerge alcun motivo

che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster