35.2007.102
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14 novembre 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
35.2007.102
Data decisione, Autorità:
14.11.2007, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile poiché intempestivo.La decis. su opposiz. è stata intimata durante le ferie estive,per cui il termine di 30gg ha iniziato a decorrere il 16.8 ed è scaduto il 14.9. Il ricorso consegnato alla posta il 19.9 risulta tardivo. Non è dato alcun motivo per restituire il term.di ricorso
INTEMPESTIVITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RICORSO
art. 38 agg. 39 LPGA
art. 40 cpv. 1 LPGA
art. 41 LPGA
art. 60 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.102
DC/sc
Lugano
14 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell'11
luglio 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su opposizione dell'11 luglio 2007 l'CO 1 ha confermato la precedente decisione
del 14 febbraio 2007 ed ha rifiutato di versare all'assicurato, infortunatosi
il 2 ottobre 2005, le prestazioni per un intervento chirurgico e le sue
conseguenze effettuato il 13 ottobre 2006 dal dottor __________ (cfr. Doc. II1)
1.2. Con ricorso
del 19 settembre 2007 RI 1 ha chiesto che l'assicuratore infortuni venga
condannato ad assumere il caso (cfr. Doc. I).
1.3. Il 12
novembre 2007 l'CO 1 ha trasmesso della documentazione comprovante che
l'assicurato il 12 luglio 2007 ha ritirato la decisione su opposizione (cfr.
Doc. IV+1-3).
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. Questa Corte
deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato dal ricorrente.
Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo
il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
In tale
contesto va ricordato che l'art. 106 LAINF, il quale prevedeva, in deroga
all'art. 60 LPGA, un termine di tre mesi per ricorrere contro le
decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative, è stato
abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (cpv. 4).
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; sentenza
I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in:
Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110
V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.
9, p. 479).
2.3. Nella
concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata dell'11 luglio 2007 è
stata notificata al ricorrente in data 12 luglio 2007 (cfr. Doc. IV+1-3).
Siccome
l’intimazione ha avuto luogo durante il periodo di sospensione estiva dei
termini, sulla base di quanto indicato al considerando precedente, il termine
di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2007 (cfr. art. 38
cpv. 1 e 4 LPGA, applicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF
131 V 305) ed è giunto a scadenza venerdì 14 settembre 2007.
Entro
questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a
questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero.
Considerandi
Consegnato
alla Posta, per contro, solo il mercoledì 19 settem-bre 2007 è pervenuto all'CO
1.
il giorno seguente, 20 settembre 2007 (cfr. Doc. I).
2.4
Occorre ora
esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi
dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128.
e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in
intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide
profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA
del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Il TCA constata
che dallo scritto dell'assicurato del 19 settembre 2007 non emerge alcun motivo
che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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