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Decisione

35.2007.104

Rinvio atti a amministrazione per complemento istruttorio volto ad accertare eziologia di edema osseo a livello condilo femorale mediale sx. con sviluppo di osteonecrosi, apparso successivamente a int

9 giugno 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Nel corso

del mese di dicembre 2007, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale

è stato invitato a prendere posizione sul contenuto dell’apprezzamento medico

19 settembre 2007 del dott. __________ (doc. VII).

La sua

risposta è pervenuta a questa Corte il 21 gennaio 2008 (doc. VIII + allegati).

L’assicurato

si è espresso in proposito il 22 gennaio 2008 (doc. X), mentre l’assicuratore

LAINF lo ha fatto in data 20 marzo 2008 (doc. XIV + allegato).

1.7. Il 4 aprile

2008, il TCA ha ricevuto un referto, datato 2 aprile 2008, del dott. __________

(doc. XVI + allegati) e lo ha quindi trasmesso alle parti per osservazioni

(doc. XVIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare il diritto

alle prestazioni dopo il 1° gennaio 2007, oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi

un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. L’art.

6 cpv. 3 LAINF recita che l'assicurazione effettua inoltre le

prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la cura medica.

La

portata di quest'ultima disposizione è precisata dall'art. 10 OAINF, a mente

del quale l'assicurato ha diritto alle prestazioni anche per lesioni corporali

occorsegli durante un esame medico ordinato dall'assicuratore o reso necessario

da altre circostanze.

Adottando

questa disposizione il legislatore ha coscientemente operato una suddivisione

dei rischi tra l'assicurazione contro gli infortuni e quella per le malattie.

Pertanto, l'assicurazione contro gli infortuni risponde di ogni lesione

provocata dalla cura (trattamento medico) successiva a infortuni assicurati,

senza che l'atto lesivo rientri necessariamente nella nozione d'infortunio o

sia dovuto ad un errore medico o lesione corporale penalmente perseguibile (DTF

118 V 286, consid. 3b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 58s.).

Nondimeno,

la responsabilità è limitata ai danni alla salute che sono stati causati da

provvedimenti terapeutici applicati in seguito ad un infortunio. L'assicuratore

contro gli infortuni deve intervenire soltanto per quei danni che si trovano in

una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con misure terapeutiche o provvedimenti

diagnostici resisi necessari a seguito dell'infortunio assicurato.

Per

contro, non cadono nel campo di applicazione degli artt. 6 cpv. 3 LAINF e 10

OAINF, atti od omissioni in nesso di causalità con malattie e che quindi non

appartengono alla cura medica ai sensi dell'art. 10 LAINF. L'assicuratore

infortuni non deve rispondere delle conseguenze di un danno alla salute

completamente estraneo all'infortunio assicurato, anche qualora queste

conseguenze (ad esempio, un infarto cardiaco) avrebbero potuto essere evitate

se solo il medico incaricato dall'assicuratore avesse tempestivamente posto la

diagnosi (cfr. STFA U 319/01 del 2 maggio 2002, consid. 1 b,c, nonché dottrina

e giurisprudenza ivi citate).

2.7. Dalle tavole

processuali si evince che l’amministrazione ha fondato la propria decisione di

negare il diritto a prestazioni a far tempo dal 2 gennaio 2007, sul parere

espresso dal proprio medico di circondario dott. __________, spec. FMH in

reumatologia (cfr. doc. 51).

In effetti, con apprezzamento

medico del 15 dicembre 2006 (doc. 50), il medico di fiducia appena citato ha

sostenuto che i disturbi ancora denunciati dall’assicurato a livello del

ginocchio sinistro, non erano più legati alla lesione meniscale (“si era

riscontrata un’ottima guarigione relativamente alla meniscectomia”), ma a

un’affezione degenerativa (morbosa) della cartilagine (“un iter direi normale

per quanto riguarda le patologie degenerative del ginocchio comportanti

Considerandi

erosioni e condriti o rammollimento cartilagineo specialmente se queste sono in

sede portante e a dimostrazione l’erosione era anche in sede laterale e non

solo mediale.”).

Preso atto della decisione

di rifiuto emanata dall’Istituto assicuratore, il dott. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica e autore dell’artroscopia del 28 marzo 2006 (cfr. doc.

12), ha contestato la valutazione del dott. __________, per il motivo che, a

suo avviso, citiamo: “… i problemi cartilaginei del paziente sono di origine

post-traumatica e non degenerativa, visto che anche a livello del piatto

tibiale non vi era nessuna lesione a specchio come spesso succede nelle lesioni

degenerative.” (doc. 58 - il corsivo è del redattore).

Va segnalato che lo stesso

chirurgo ortopedico, già nel corso del mese di novembre 2006, si era pronunciato

a favore di un’eziologia traumatica della nota problematica cartilaginea (doc.

46: “Personalmente, visto anche alla luce degli eventi che si sono susseguiti,

il paziente nel postoperatorio ha sviluppato un edema osseo molto importante,

quello del condilo femorale mediale, personalmente conseguenza di una

problematica postinfortunistica e postoperatoria. Dalla letteratura sono

descritti, seppure rari, dei casi in cui il paziente può sviluppare degli edema

(bone bruise) con eventuale sviluppo di un’osteonecrosi, nel caso specifico

femorale.” - il corsivo è del redattore).

Nel quadro della procedura

di opposizione, l’amministrazione ha interpellato, nell’ordine, il dott. __________

e il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, attivo presso la

Divisione di medicina assicurativa di __________.

Il medico di __________ si

è in sostanza riconfermato nel proprio apprezzamento della fattispecie (cfr.

doc. 76).

Da parte sua, il dott. __________

ha definito inverosimile che entrambe le lesioni oggettivate grazie

all’intervento artroscopico del marzo 2006 (rottura del corno posteriore del

menisco mediale e lesione osteocondrale del condilo femorale mediale) sono

insorte contemporaneamente e, segnatamente, in occasione del sinistro assicurato.

Per contro, sempre secondo

il sanitario di fiducia dell’assicuratore, il danno cartilagineo descritto dal

dott. __________ parla piuttosto a favore di una lesione traumatica che non

degenerativa. Il reperto evidenziato dalla RMN del 24 luglio 2006, interessante

la quasi totalità del condilo femorale mediale, potrebbe sia essere conseguenza

dell’operazione in ragione del danno cartilagineo, sia essere apparsa in

relazione con l’intervento artroscopico al menisco (doc. 85, p. 4: “Es ist

unwahrscheinlich, dass beide Läsionen welche arthroskopisch angegangen worden

sind gleichzeitig und namentlich beim CO 1-versicherten Ereignis entstanden

sind. Andererseits spricht der von Dr. __________ beschriebene

Knorpeldefekt eher für eine traumatische Läsion als für eine degenerative. Die

fast den gesamten medialen Femurkondylus umfassende Signalstörung (Ödem?) im

MRI vom 24.7.2006 kann sowohl Folge des Eingriffes wegen des Knorpelschadens

gewesen sein als auch im Zusammenhang mit der Meniskusoperation stehen. Einzelfälle

mit dieser Komplikation sind beschrieben worden (al-Kaar M, J. Garcia, Fritschy

D., Bonvin JC, Osteonécrose aseptique du condyle fémoral après meniscectomie

par voie arthroscopique, J. Radiol. 283-288, 1997).“).

Per

concludere, egli si é riservato di essere più preciso non appena in possesso

della videoregistrazione dell’operazione del 28 marzo 2006, nonché degli esiti

del prospettato nuovo intervento al ginocchio sinistro (che ha effettivamente avuto

luogo in data 15 giugno 2007 - doc. 86).

Con apprezzamento del 19

settembre 2007, il dott. __________ ha fatto valere che il danno cartilagineo,

il quale potrebbe avere, direttamente oppure indirettamente (in ragione delle

misure terapeutiche nel frattempo disposte [foraggi]), provocato l’esteso edema

osseo, non è insorto in occasione del sinistro assicurato, siccome, da una

parte, il referto messo in luce dell’intervento del 28 marzo 2006 non è tipico

per una frattura condrale fresca e, dall’altra, quest’ultima avrebbe dovuto

determinare un notevole versamento ematico.

Lo specialista si è quindi

dichiarato d’accordo con il dott. __________ nella misura in cui può essere

ammesso che l’alterazione osteocondrale in questione ha un’eziologia

traumatica, tuttavia l’evento infortunistico dell’11 febbraio

2006.

non può, con verosimiglianza preponderante, esserne considerata la causa

(doc. 91, p. 3: “Ich bin mit Dr. __________ insofern

einverstanden, dass es sich beim osteochondralen Defekt und namentlich beim

Flake mit überwiegender Wahrscheinlichkeit das Ereignis, welches der

Versicherte am 11.2.2006 geschildert hat, als deren Ursache ausmachen. Somit

lässt sich rechtfertigen, dass Folgen des Ereignisses nur befristet als Grund

für eine Arbeitsunfähigkeit angesehen worden sind, wie im vorliegenden Falle bis

Ende 2006.”).

In

corso di causa, questo Tribunale ha chiesto al dott. __________ un parere

riguardo al contenuto del rapporto 19 settembre 2007 del dott. __________ (doc.

VII).

In data 10 gennaio 2008, lo

specialista curante ha spiegato, a proposito della pretesa assenza di un

versamento ematico, che vi sono diversi tipi di danni osteocartilaginei.

Quello riportato da RI 1 -

un distacco della cartilagine senza interessamento dell’osso -, potrebbe anche

non dare origine ad un massiccio versamento ematico.

Egli ha quindi ribadito la

tesi secondo cui il distacco della cartilagine refertato in occasione della

prima artroscopia, è da imputare alla distorsione del ginocchio riportata nel febbraio 2006. Questa lesione osteocondrale ha prodotto un edema

osseo, “confermato pure da una risonanza magnetica preoperatoria e più

marcatamente in quella postoperatoria”, il quale, a sua volta, ha portato a una

sofferenza osteocartilaginea e a una lesione osteonecrotica a livello

condilare. L’osteonecrosi è dunque di natura traumatica (doc. VIII +

allegati).

Le

considerazioni espresse dal dott. __________ sono state commentate

criticamente dal dott. __________.

Egli ha segnatamente

rilevato che le radiografie preoperatorie non mostrano alcun edema osseo

a livello del condilo femorale mediale. La reazione osteonecrotica,

rispettivamente, l’edema osseo, sono visibili - per la prima volta - sulle

immagini postoperatorie ed è pertanto verosimile siano pure insorte

successivamente all’intervento.

Per il medico fiduciario

dell’CO 1 è di gran lunga più verosimile che l’osteonecrosi sia stata causata

dall’intervento artroscopico del 28 marzo 2006 (lisciaggio con shaver della

lesione osteocondrale e foraggi) che non da un evento accaduto alcune settimane

prima, come ad esempio quello dell’11 febbraio 2006.

Anche se il flake condrale

può insorgere a seguito di un evento traumatico, il sinistro del febbraio 2006

non può essere ritenuto, con verosimiglianza preponderante, la causa di tale

lesione (doc. XIV bis).

Durante il mese di aprile

2008, a questa Corte è pervenuto un nuovo rapporto del dott. __________, il cui

tenore è in particolare il seguente:

" Ora

che la lesione del condilo e quindi di questo flake osteocartilagineo sia di

origine traumatica siamo tutti d’accordo.

Il paziente ha sviluppato un edema, questo edema può essere di

origine post-operatoria dopo artroscopia (sono conosciuti dei casi in

letteratura dati dalla pressione della pompa che si usa durante l’intervento

per immettere il liquido che consente l’artroscopia) oppure post-traumatico.

Quindi il trauma successivo che il paziente ha avuto ha provocato questo edema

su una zona che chiaramente era già toccata da un trauma e questo edema ha

sviluppato conseguentemente un problema di osetonecrosi.”

(doc. XVI)

Fra la documentazione

all’inserto figura pure una perizia, datata 22 ottobre 2007, che il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha allestito, sulla base degli atti, per

conto della __________.

Questa la tesi sviluppata

da questo sanitario:

" Come

riportato nella notifica d’infortunio LAINF datata 10.3.2007, il signor RI 1

risulta essere attivo professionalmente nella stessa ditta dall’11.4.1994. Nel

febbraio del 2006 esso risultava di riflesso assicurato alla CO 1 da praticamente

12.

anni, tra l’altro per gli infortuni professionali e non professionali.

Data per acquisita l’impossibilità che la lesione condrale

descritta nel rapporto operatorio del 28.3.2006 risalga a oltre 12 anni prima,

ritenuta per ammissione dello stesso dr. __________ (vedi decisione su

opposizione del 26.9.2007) l’origine traumatica della lesione condrale, pur

considerando l’ipotesi che essa possa eventualmente non venir riportata

all’infortunio dell’11.2.2006, l’effettivo evento causale, professionale o non,

sarebbe ciò malgrado avvenuto in un periodo di copertura assicurativa da parte

della CO 1.”

(doc. A 3)

2.8

Il TCA osserva innanzitutto che,

per motivi diversi, né la valutazione del dott. __________ (cfr. doc. 50 e 76),

né quella del dott. __________ (doc. A 3), possono servire da valida base per

il presente giudizio.

In effetti, la tesi del

medico di circondario dell’CO 1, il quale ha escluso che il noto distacco

cartilagineo potesse avere un’origine traumatica, è stata smentita dal dott. __________

e, soprattutto, dal dott. __________, anch’egli medico alle dipendenze

dell’amministrazione (cfr., su questo specifico aspetto, la valutazione

22.10.2007

del dott. __________, doc. A 3, p. 2: “Confermando la presa di

posizione del dr. __________ sull’origine traumatica della lesione condrale

riscontrata al condilo femorale mediale, il dr. __________, citato nella

decisione su opposizione del 26.9.2007, discredita le considerazioni generiche

espresse dal dr. __________ nell’apprezzamento medico del 15.12.2006 sulla

natura degenerativa delle alterazioni degenerative riscontrate.” - il

corsivo è del redattore).

Parimenti insostenibile

appare la teoria sviluppata dal chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr.

consid. 2.6. in fine), nella misura in cui, in materia di assicurazione

contro gli infortuni, è indispensabile che l’assicurato definisca con

precisione l’evento che ha causato il danno alla salute, evento che deve

presentare tutte le caratteristiche di un infortunio ai sensi di legge.

Del resto, il TFA ha già avuto modo di stabilire che non è lecito partire dal

danno alla salute presentato dall’assicurato, per sostenere che deve esserci

stato un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è

ammissibile (cfr. RAMI 1990 p. 46ss., consid. 2).

Agli atti

figurano inoltre le certificazioni del dott. __________, specialista che ha

avuto in sua cura l’assicurato e, d’altro canto, i referti del dott. __________,

medico fiduciario dell’CO 1.

Questi

due sanitari difendono delle tesi contrapposte circa l’eziologia del danno alla

salute localizzato al ginocchio sinistro di RI 1 (ossia dell’esteso edema

osseo a livello del condilo femorale mediale con successivo sviluppo di

un’osteonecrosi).

Per il

dott. __________, l’edema in questione è da imputare o all’intervento

artroscopico da lui eseguito il 28 marzo 2006 o a quanto accaduto

durante una seduta di fisioterapia (cfr., al proposito, il consid. 1.2. di

questo giudizio), edema che, a sua volta, ha dato origine a un problema di osteonecrosi

(cfr. doc. XVI).

Il dott. __________

sostiene che l’edema osseo, che era assente prima dell’artroscopia del marzo

2006, costituisce una conseguenza naturale della terapia posta in atto dal

dott. __________ per porre rimedio al distacco cartilagineo (lisciaggio

con shaver della lesione osteocondrale e foraggi), il quale, come tale, non è

stato causato dal sinistro dell’11 febbraio 2006 (poiché,

da una parte, il referto intraoperatorio non è tipico per una frattura condrale

fresca e, dall’altra, quest’ultima avrebbe dovuto determinare un massiccio

versamento ematico - cfr. doc. 91).

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte ritiene che la documentazione medica agli atti non

consenta né di escludere né di ammettere, con la necessaria tranquillità, che i

disturbi al ginocchio sinistro di cui l’assicurato ha sofferto, fossero, a

partire dal 2 gennaio 2007, ancora di pertinenza dell’Istituto assicuratore

convenuto.

In particolare, occorre

osservare come entrambi gli specialisti interessati abbiano formulato l’ipotesi

che l’edema localizzato al condilo femorale mediale, possa essere stato causato

dall’artroscopia del 28 marzo 2006, sottolineando peraltro che ciò rappresenta

una complicazione di cui si trova traccia nella letteratura specialistica (cfr.

doc. 85, p. 4: “Die fast den gesamten medialen Femurkondylus umfassende

Signalstörung (Ödem?) im MRI vom 24.7.2006 kann sowohl Folge des Eingriffes

wegen des Knorpelschadens gewesen sein als auch im Zusammenhang mit der

Meniskusoperation stehen. Einzelfälle mit dieser Komplikation sind

beschrieben worden (…).“ e doc. XVI: „Il paziente ha sviluppato un edema, questo

edema può essere di origine post-operatoria dopo artroscopia (sono

conosciuti dei casi in letteratura dati dalla pressione della pompa che si usa

durante l’intervento per immettere il liquido che consente l’artroscopia)

oppure …” - il corsivo è del redattore).

Tale ipotesi merita

senz’altro di essere verificata mediante l’esecuzione di un approfondimento

peritale, nella misura in cui, qualora dovesse essere dimostrata con il grado

della verosimiglianza preponderante, essa comporterebbe la responsabilità

dell’assicuratore infortuni convenuto anche al di là del 1° gennaio 2007, in forza

degli artt. 6 cpv. 3 LAINF e 10 OAINF.

In effetti, il noto edema

osseo costituirebbe un danno alla salute cagionato dalla cura medica resasi

necessaria a seguito dell'infortunio assicurato (l’artroscopia

del 28 marzo 2006, i cui costi sono peraltro stati presi a carico

dall’amministrazione, è servita, in parte, a porre rimedio alla lesione del

menisco mediale del ginocchio sinistro, lesione che l’CO 1 ha riconosciuto

quale conseguenza dell’evento traumatico dell’11 febbraio

2006).

Quindi, in esito alle

considerazioni che precedono, gli atti vanno retrocessi all’amministrazione

affinché faccia allestire una perizia specialistica a proposito dell’eziologia dei

disturbi localizzati al ginocchio sinistro di RI 1 e, sulla base delle

risultanze della medesima, si pronunci nuovamente in merito al diritto a prestazioni

a far tempo dal 2 gennaio 2007.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto

disposto al considerando 2.8..

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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