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Decisione

35.2007.11

Caduto dalle scale,distorsione della caviglia destra.Posto termine a prestazioni di corta durata.Stato stabilizzato(non indicate misure adeguate per miglioramento).Essendo in corso una procedura AI pe

14 maggio 2007Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi lamentati dal paziente siano comunque dati.

3. Sono riconfermati i disturbi e le limitazioni funzionali

(che definisce credibili) di cui al rapporto del novembre 2005, ovvero nel

camminare oltre 100 metri, nel salire e scendere le scale con dolori nel

piegare il ginocchio, nel camminare su terreno sconnesso, sui cantieri,

camminare sui muri, sulle tavole (assi), sulle impalcature, ecc. Palesa limiti

anche nel trasportare pesi superiori a 20 kg con limite nel tempo massimo di 20

minuti e nello stare rannicchiato, nel mantenere la posizione in ginocchio per

un massimo di 15 minuti. Posto come nella posizione seduta le limitazioni

funzionali siano pressoché irrilevanti, considera la professione acquisita a

seguito della riqualifica professionale come appropriata.

4. Le limitazioni citate in precedenza valgono pure per la

professione di bruciatorista, in merito alla quale il medico non dispone

comunque delle necessarie informazioni alfine di esprimersi circa la capacità

lavorativa.

5. In attività prevalentemente sedute (al 90%), con

possibilità di cambiar posizione, di intercalare la posizione in piedi o di

camminare brevemente è data piena capacità lavorativa, ad esempio quale

telefonista, quale addetto alla ricezione, cassiere, ecc.

Da qui la contestata

decisione su opposizione secondo cui il signor RI 1 è in grado di svolgere al

100% l'attività da ultimo svolta (crediamo si faccia a torto riferimento a

quella di disegnatore edile svolta quale apprendista al momento

dell'infortunio) a far tempo dal 24 gennaio 2005.

4. Un aspetto sfugge però agli addetti ai

lavori.

Il signor RI 1

non dispone di alcuna formazione quale disegnatore edile, né in altra attività

esigibile!

Difatti, se è vero

che con decisione 23 aprile 2003, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità si è

assunta le spese per la riformazione professionale del signor RI 1 quale

Progettista nella tecnica della costruzione di riscaldamenti presso lo Studio __________

di __________ e la __________ di __________, dal 1 ° marzo 2003 al 31 agosto

2006 (richiamo incarto Al del signor RI 1, n. AVS __________ dall'Ufficio dell'assicurazione

invalidità a Bellinzona e/o da codesto lodevole Tribunale, inc. 32.2006.101),

a seguito dell'atteggiamento del datore di lavoro nell'ambito della riqualifica

professionale, nonché a cagione di dissidi insorti tra questi ed il preposto

ufficio cantonale (Servizio integrazione, signor __________), la __________ ha

interrotto la formazione in data 1 ° maggio 2004 (doc. 3).

Per motivi a lui

non ascrivibili, il signor RI 1 si è visto

sopprimere la precedente decisione di riformazione professionale a far tempo

dal 1 ° novembre 2004 (cfr. decisione 2 novembre 2004 dell'Ufficio Al di cui

agli atti Al qui richiamati). Avverso tale decisione è stata interposta

tempestiva opposizione. Occorre qui evidenziare come l'interruzione della

riformazione professionale presso la __________, nell'attività di tecnico della

costruzione, sia imputabile solo ed esclusivamente alla __________ medesima che

rivendicava la copertura di spese per le quali l'UAI non poteva, né voleva

provvedere (doc. 3 e richiamo incarto AI).

Nonostante la sua

buona volontà (cfr. scritti 8 giugno, 25 agosto, 18 settembre, 13 novembre

2006 dello scrivente), ad oggi non è stato possibile portare a termine

alcuna riqualifica professionale. Ancora nell'agosto 2006, allorché si era

quasi giunti, di concerto con l'UAI e la Divisione della formazione

professionale ad un accordo con la __________ di __________ per avviare un

apprendistato quale tecnico progettista, la società ha ritirato la propria

disponibilità adducendo motivi legati alla causa civile che il signor RI 1 ha

in corso con la __________, con la quale la __________ è in stretti legami

d'affari (cfr. lettera 1. settembre 2006 dello scrivente legale al collega __________,

cui non è mai stata data risposta). In poche parole, ancora una volta,

senza alcuna colpa da parte del signor RI 1, non se n'è fatto nulla.

I fatti sono

questi: il signor RI 1 non ha usufruito di alcuna riqualifica professionale.

Nessuna colpa o responsabilità può essergli ascritta in tal senso.

Ergo, l'unica

professione che attualmente può entrare in considerazione per il signor RI 1 è

quella da lui precedentemente svolta, e per la quale dispone di una formazione

adeguata, di bruciatorista. La necessità di una riqualifica professionale

alfine di permettere al signor RI 1 un reinserimento nel mondo del lavoro è

altresì stata confermata dai consulenti IP dell'assicurazione invalidità (richiamo

incarti).

Del resto, senza

un'adeguata riqualifica non è possibile considerare come esigibili le

professioni prospettate dal dr. __________ nelle quali egli presenta

(limitatamente ai postumi dell'infortunio in parola) piena capacità di lavoro.

Di tutto ciò, la

spettabile CO 1 non fa alcun accenno, nonostante lo scritto raccomandato

inviato alla CO 1 __________ in data 27 marzo 2006 (qui allegato) nel quale

si ribadiva che il signor RI 1 non disponeva di alcuna formazione professionale

quale disegnatore di impianti sanitari. Pure il dr. __________ (a torto, ma

ignaro) ha fondato le proprie valutazione partendo dal presupposto (errato)

secondo cui il signor RI 1 disponesse di siffatte competenze professionali.

La decisione della CO

1 qui impugnata si fonda su questo palese errore.

5.

Ora, si deve ritenere che l'ipotesi occupazionale formulata dal dr. __________

e ripresa dalla CO 1 non sia realistica poiché il signor RI 1, nei fatti, manca

della formazione necessaria per poter esercitare la professione di disegnatore

tecnico. Professione che del resto non ha mai esercitato e per la quale il

signor RI 1 deve necessariamente eseguire una formazione specifica, ad oggi non

ancora assolta, così come emerge dall'incarto AI.

D'altra parte, posto

come la Lainf non preveda l'erogazione di misure d'integrazione, si devono

considerare in specie, o l'attività quale bruciatorista per la quale presenta

un'incapacità lavorativa che dovrà se del caso essere definita a fronte delle

chiare limitazioni funzionali di cui soffre in nesso causale con l'infortunio,

oppure ogni altra attività lucrativa esigibile tenuto conto dell'attuale formazione

professionale, così come delle attitudini fisiche ed intellettuali, in un

mercato del lavoro equilibrato che possa entrare in considerazione nel suo

caso.

Ora, a fronte degli

esempi formulati dal medico, nonché delle valutazioni a suo tempo eseguite

dagli specialisti dell'assicurazione invalidità, non sono in specie date

professioni esigibili per le quali il signor RI 1 disponga di sufficiente

formazione.

Stante quanto

precede, si rende necessario determinare il grado di invalidità nella

professione di bruciatorista, con conseguente riconoscimento di una rendita e,

posta la chiusura delle cure mediche, un'adeguata indennità per menomazione

all'integrità.

6. Fatta

eccezione per l'abuso di diritto, l'assistenza giudiziaria deve essere

riconosciuta ogni qualvolta il richiedente sia nel bisogno e necessiti

dell'assistenza di un rappresentante legale, purché la vertenza presenti

qualche probabilità di esito favorevole. Le tre condizioni sono cumulative.

Nel caso di specie,

il signor RI 1, che vive con i figli __________ (__________) e __________ (__________)

è attualmente senza attività. La moglie è casalinga ed occupandosi del suocero,

gravemente malato, soggiorna attualmente presso di lui a __________.

Il cespite famigliare

nel 2005 è stato determinato dalle indennità giornaliere della disoccupazione

pari a CHF 3'598.- mensili netti, oltre AF per CHF 344.- mensili. Le spese

mensili assommavano a totali CHF 2'104.- mensili, cui vanno aggiunti i minimi

esistenziali CEF. (si richiama al proposito al documentazione di cui

all'incarto ....).

I dati aggiornati e

la relativa documentazione con l'attestato municipale, verrà prodotta non

appena disponibile. Si rileva altresì come a far tempo dal mese di marzo 2007,

il signor RI 1 non percepirà più alcuna indennità giornaliera di

disoccupazione.

Si chiede, a titolo

cautelare, che il signor RI 1 sia ammesso al beneficio dell'assistenza

giudiziaria." (Doc. I)

1.8. L’istituto

assicuratore resistente, in risposta, ha postulato, nella misura in cui è

ricevibile, la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.9. Il 5 aprile

2007 l’avv. RA 1 ha prodotto il Certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria con annessa della documentazione (cfr. doc. VII, VII1-VII9).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

2.2. Questa Corte

deve innanzitutto esaminare se la pretesa ricorsuale concernente il

riconoscimento di una rendita di invalidità e di un’indennità per menomazione

dell’integrità (cfr. doc. I, consid. 1.7.) sia da ritenere o meno ricevibile.

Nel caso

in esame l’CO 1, con decisione formale del 31 gennaio 2005, ha sospeso

l’indennità giornaliera dal 24 gennaio 2005 e ha ritenuto non più necessaria

una cura medica (cfr. doc. 21).

L’insorgente,

con l’opposizione, ha chiesto “… che venga rivista la decisione e che mi

venga consentito di svolgere un’indagine più approfondita, mediante una

risonanza magnetica o radiografie, per risalire ai disturbi da me accusati, e

che mi sia concesso di terminare le cure iniziate per eliminare i disturbi

causati dall’infortunio” (cfr. doc. 23).

L’Istituto

assicuratore resistente, con decisione su opposizione del 17 ottobre 2006,

impugnata davanti al TCA, ha confermato che il ricorrente, a partire dal 24

gennaio 2005, non ha più diritto a prestazioni di corta durata in relazione

all’infortunio del 28 ottobre 2004 (cfr. doc. A1).

Oggetto

del presente ricorso è solo la questione di sapere se l’assicuratore LAINF

resistente era o meno legittimato a dichiarare estinto, per quanto concerne i

postumi dell’infortunio del 28 ottobre 2004, il diritto alle prestazioni di

breve durata a far tempo dal 24 gennaio 2005.

È infatti

la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del 12 marzo

2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z.,

C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R.,

U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e

C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid.

3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

In casu,

come visto, la decisione su opposizione contestata concerne unicamente il fatto

di avere posto termine alle prestazioni di breve durata.

L’assicuratore

LAINF non ha, invece, emesso un provvedimento formale concernente la

concessione di una rendita di invalidità e di un’IMI (cfr. doc. III).

Al

riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un

determinato oggetto solo in presenza di una decisione su opposizione emessa da

un Istituto assicuratore LAINF (cfr. SVR 2003 EL nr. 2; STFA del l’11 dicembre

2006 nella causa A., C 344/ 05, consid. 1.1.; STFA del 23 dicembre 2003 nella

causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella

causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr.

27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF

104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in

re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

In una

sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, pubblicata in DTF 130 V

388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della

LPGA, che ha avuto luogo il 1° gennaio 2003, il rilascio di una decisione su

opposizione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio

di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

In simili

condizioni la questione relativa all’eventuale diritto a una rendita di

invalidità e a un’IMI esula dalla presente vertenza.

Su questo

punto il ricorso presentato dall'assicurato è, pertanto, irricevibile, come,

del resto, indicato dall’CO 1 nella risposta di causa (cfr. doc. III).

L'assicuratore

LAINF resistente ha comunque indicato, da una parte, di avere preso atto delle

richieste del ricorrente relative a prestazioni di lunga durata, dall’altra,

che si determinerà appena possibile (cfr. doc. III pag. 2).

Nel

merito

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

In una

sentenza U 134/99 dell'8 novembre 2001 il TFA ha precisato, riferendosi ad

autorevole dottrina (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 274), che se è vero che un provvedimento medico è da ritenere adeguato

soltanto qualora possa contribuire ad un miglioramento dei disturbi secondo un

grado sufficiente di verosimiglianza, è altrettanto vero che la sufficiente

verosimiglianza è data già quando sia lecito ammettere non sussistere solo una

remota possibilità di realizzazione del miglioramento (consid. 1b).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Nella

concreta evenienza l’CO 1 ha posto termine alle prestazioni di corta durata

(cura medica e indennità giornaliere) in relazione all’infortunio del 28

ottobre 2004 a decorrere dal 24 gennaio 2005 (cfr. doc. A1), fondandosi sugli

apprezzamenti medici del medico di __________, Dr. med. __________, spec. FMH

in chirurgia, e del Prof. Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica.

Il Dr.

med. __________, il 24 gennaio 2005, ha indicato che per quanto atteneva alla

distorsione della caviglia destra con lesione del legamento fibulo-talare e

contusione del ginocchio destro dell’ottobre 2004 la cura medica poteva essere

chiusa (cfr. doc. 19).

Dal canto

suo il Prof. Dr. med. __________, nel referto del 4 novembre 2005 e nel

rapporto complementare dell’11 settembre 2006, ha evidenziato che lo stato di

salute dell’assicurato era ormai stabilizzato, come pure che quest’ultimo, potendo

lavorare in posizione essenzialmente seduta in misura completa, era in grado di

svolgere al 100% l’attività da ultimo esercitata quale progettista di

riscaldamenti (cfr. doc. 46, 67).

L’insorgente

ha contestato l’attività presa in considerazione dall’CO 1 per la valutazione

della propria abilità lavorativa.

In particolare

l’assicurato ha precisato di non avere usufruito di alcuna riqualifica

professionale, poiché egli, benché l’AI in un primo tempo si fosse assunta le

spese per la riformazione quale progettista nella tecnica della costruzione di

riscaldamenti, ha dovuto interrompere la riqualifica professionale per motivi a

lui non ascrivibili avendo la ditta dove svolgeva la formazione interrotto il

rapporto di lavoro. Pertanto a mente del ricorrente l’unica occupazione entrante

in linea di conto è quella che esercitava in precedenza, ossia di bruciatorista

(cfr. doc. I).

2.5. Questa Corte,

dopo un attento esame della documentazione medica agli atti, in primo luogo, rileva

che il Prof. Dr. med. __________ - che ha visitato l’assicurato il 3 ottobre

2005 - ha indicato, da un lato, di non riscontrare alcun reperto patologico

rilevante a livello del ginocchio destro, come del resto affermato dal Dr. med.

__________ nel gennaio 2005 (cfr. doc. 19).

Dall’altro,

per quanto attiene al piede destro, di considerare altamente probabile che

anche un intervento di revisione eseguito correttamente non conduca a un

Considerandi

risultato ottimale.

In

effetti lo specialista __________ ha, segnatamente, puntualizzato che:

"

(...)

Als Folge eines Treppensturzes am 28.10.04

beklagt der Patient fortgesetzte Beschwerden und giving-ways im rechten

Kniegelenk sowie Schmerzen im seitlichen Rückfuss rechts als Folge der damals

erlittenen Rückfussdistorsion.

Bezüglich des rechten Kniegelenkes kann ich heute

weder in den mitgebrachten MRI - Aufnahmen noch klinisch einen relevanten

pathologischen Befund erheben.

Am rechten Rückfuss hingegen besteht eine

schmerzhafte Tenosynovitis im Bereich der Peronaeus longus - Sehne,

entsprechend einer Partialruptur der langen Peronaealsehne rechts mit reaktiver

Tenosynovitis.

(...)

Die Kausalität der Sehnenverletzung mit der

Fussdistorsion vom Oktober 2004 ist als überwiegend wahrscheinlich zu taxieren,

insbesondere da die vom Patienten konstant beklagten Beschwerden als

Brückensymptome zu werten sind.

(...)

In therapeutischer Hinsicht wäre die

Tenosynovectomie und Sehnennaht grundsätzlich vorzuschlagen.

Bei der befrachteten Anamnese dieses Patienten

erscheint mir allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein korrekt

durchgeführter Revisionseingriff kein optimales Resultat erzielt, recht hoch. (...)"

(Fascicolo 3 doc. 46, pag. 3)

Conseguentemente

il Prof. Dr. med. __________ ha attestato che, in concreto, non vi è un

provvedimento medico da considerare adeguato, ossia che possa

contribuire ad un miglioramento dei disturbi secondo un grado sufficiente di

verosimiglianza.

A tale proposito va ricordato che secondo una costante giurisprudenza federale, il

giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 4

luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U

162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28

novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa

K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3,

pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106

consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag.

468.

consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113

V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",

in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32). Conformemente al summenzionato

criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove,

deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più

verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378).

Non è

sufficiente che un fatto possa essere considerato quale ipotesi possibile o

probabile (cfr. DTF 126 V 319 segg.).

Il

rapporto del Prof. Dr. med. __________ non contiene contraddizioni. Inoltre

esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa

essere riconosciuta, ad una valutazione medica, piena forza probante (cfr. RAMI

1991.

U 133, pag. 311 segg. consid. 1b).

Trattandosi

del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della

pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili

(cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; RAMI 1991 pag. 311

consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti;

STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).

Determinante

dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di

prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto

(cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre

2002.

nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).

Nel caso

in esame il Prof. Dr. med. __________ ha espresso il suo apprezzamento generale

e le ragioni che lo hanno portato a negare che eventuali ulteriori cure possano

migliorare notevolmente i disturbi di cui è affetto l'assicurato a livello della

caviglia destra e del ginocchio destro in modo chiaro, motivato e convincente,

dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

Agli atti

non risultano, d’altronde, attestati medici recanti nuove proposte terapeutiche

volte a ulteriormente migliorare le condizioni di salute dell’assicurato in

relazione unicamente all’infortunio del 28 ottobre 2004.

In

secondo luogo, il TCA ritiene che dalle carte processuali risulti che le

condizioni dell’arto inferiore destro del ricorrente non sono mutate nel lasso

di tempo intercorso tra il mese di gennaio 2005, quando è stato esaminato dal

Dr. med. __________, e l’inizio di ottobre 2005, allorché è stato visitato dal

Prof. Dr. med. __________.

L’assicurato

ha del resto sempre lamentato i medesimi dolori al ginocchio destro e al piede

destro, con la precisazione che a volte non gli consentivano di muoversi (cfr.

doc. 19, 23, 46).

Occorre,

dunque, concludere che effettivamente le condizioni di salute dell’assicurato,

per quanto attiene ai postumi dell’evento traumatico dell’ottobre 2004, a

decorrere dal 24 gennaio 2005 erano stabilizzate.

In

proposito giova evidenziare che l’insorgente stesso nell’atto ricorsuale non ha

assolutamente fatto valere che lo stato del proprio arto inferiore destro non

fosse stabilizzato a fare tempo dal 24 gennaio 2005 (cfr. doc. I).

2.6

Alla luce di

quanto sopra esposto, il TCA ritiene che l’CO 1, in ossequio a quanto previsto

dall’art. 19 cpv. 1 LAINF, era legittimato a dichiarare estinto il diritto a prestazioni

di corta durata a decorrere dal 24 gennaio 2005, senza che si riveli, peraltro,

necessario procedere a ulteriori atti istruttori, come ad esempio il richiamo

di incarti da altre autorità conformemente a quanto richiesto dall’assicurato

(cfr. doc. I).

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV

Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H

299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.7

In simili

condizioni, può rimanere aperta la questione riguardante la capacità lavorativa

di RI 1, poiché, come detto, il diritto all'indennità giornaliera si è estinto

già in ragione della stabilizzazione delle sue condizioni di salute.

L'art. 19

cpv. 3 LAINF prevede che il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sulla nascita del

diritto alla rendita qualora dalla continuazione della cura medica non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell’assicurato, ma la

decisione dell’AI circa la reintegrazione professionale sia presa solo più

tardi.

Giusta l’art. 30 OAINF se

dalla continuazione della cura medica non si può più attendere un sensibile

miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e la decisione dell’AI

riguardante l’integrazione professionale è presa solo più tardi, è assegnata

provvisoriamente una rendita a partire dalla fine della cura medica.

In una

sentenza U 434/04 del 27 marzo 2006 il TFA ha stabilito che:

"

(…)

Selon la jurisprudence (ATF 129 V 284 consid. 4.2),

si le législateur n'a pas réglé expressis verbis la question du droit à une

rente transitoire de l'assureur-accidents durant une éventuelle procédure de

recours concernano les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, il a

néanmoins manifesté clairement son intention de garantir le versement de telles

rentes aussi bien pendant le déroulement desdites mesures de réadaptation que pendant

la période qui va de la fin du traitement médical jusqu'au moment où décision

est prise quant à d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéant à la mise

en oeuvre de celles-ci. Ainsi cette rente transitoire est allouée pendant la

durée de la procédure menant à la décision de l'AI; elle concerne la durée

totale de cette procédure, y compris lorsqu'il y a recours dès lors que

l'obligation de l'assureur-accidents d'allouer ses prestations dépend indubitablement

de la décision de l'AI portant sur le droit de l'assuré aux mesures de

réadaptation d'ordre professionnel (art. 19 al. 1 LAA; Omlin, Die Invalidität

in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p.199).“ (sentenza

citata, consid. 2.)

La

rendita transitoria ai sensi degli art. 19 cpv. 3 LAINF e 30 OAINF va

determinata facendo riferimento alla situazione di un assicurato che non è

ancora stato riqualificato. A tale momento entra solo in considerazione

l'attività ragionevolmente esigibile da parte dell'assicurato non ancora

reintegrato, ritenuta una situazione equilibrata del mercato del lavoro (cfr.

DTF 116 V 246; STFA U 434/04 del 27 marzo 2006 consid. 3.3.).

Nel caso

concreto il 23 aprile 2003 l’UAI ha deciso di assumere a favore dell’assicurato

i costi per la riformazione professionale quale Progettista nella tecnica della

costruzione dei riscaldamenti, in quanto è stato ritenuto che, a causa di

problemi alla schiena, al femore e al ginocchio, nella sua attività di

bruciatorista era abile al 50%, mentre in attività adeguata avrebbe potuto

raggiungere una totale capacità lavorativa (cfr. doc. 82-1; 85-1; 89-2 inc.

32.2006

).

Con

decisione del 2 novembre 2004 dell’UAI i provvedimenti professionali sono stati

interrotti dal 1° novembre 2004, poiché la ditta presso la quale l’assicurato

svolgeva la riqualifica ha posto fine alla stessa e non si è riusciti a trovare

un altro datore di lavoro (cfr. doc. 45-1, 38-1 inc. 32.2006.101).

Il

ricorrente ha inoltrato opposizione contro il provvedimento del novembre 2004

(cfr. doc. 42-1 e 41-1 inc. 32.2006.101).

Da un

verbale del 10 maggio 2005 afferente a un colloquio tra l’UAI e la Divisione

della formazione professionale si evince che in quel mese l’assicurato ha

nuovamente richiesto un datore di lavoro disposto a permettergli di continuare

la formazione a suo tempo iniziata (cfr. doc. 19-1 inc. 32.2006.101).

Da uno

scritto del 13 aprile 2006 dell’UAI all’avv. __________ risulta, poi, da una

parte, che il 17 gennaio 2006 vi è stato un colloquio tra l’insorgente la

Divisione della formazione professionale e il Capo servizio integrazione

dell’AI in cui è stata dichiarata la disponibilità dell’UAI “… a garantire

una formazione che possa portare l’assicurato a diminuire il danno alla salute

(…)“. Dall’altra, che l’UAI non ha più ricevuto riscontro da parte

dell’assicurato (cfr. doc. 10-1 inc. 32.2006.101).

Unitamente

al ricorso, inoltrato a questa Corte contro la decisione su opposizione del 17

ottobre 2006 dell’CO 1, l’avv. RA 1 ha prodotto alcuni documenti relativi a

della corrispondenza intercorsa tra il medesimo e l’UAI, rispettivamente la

Divisione della formazione professionale e l’avv. __________, concernente

l’opportunità per l’assicurato di essere assunto da una ditta quale apprendista

tecnico progettista – possibilità che non si è concretizzata (cfr. doc. A3-A8).

Inoltre il

23.

gennaio 2007 l’UAI, nell’ambito della vertenza pendente al TCA riguardante

il ricorso contro la decisione su opposizione del 3 aprile 2006 emessa dall’UAI

con cui è stata confermata l’assegnazione all’insorgente di una mezza rendita

d’invalidità dal 1. settembre 1999 al 30 giugno 2000 e il diritto alla rendita

intera dal 1. luglio 2000 al 31 gennaio 2001 (cfr. inc. 32.2006.101), ha

precisato al TCA che il SMR, il 7 giugno 2006, ha potuto riscontrare

l’esistenza di una nuova patologia che dall’ottobre 2004 avrebbe potuto

influenzare la capacità lavorativa del ricorrente e, nel mese di ottobre 2006,

ha indicato che l’assicurato ha subito un trauma in data 28.10.2004 (pertinenza

CO 1), nonché che a partire dal 24 gennaio 2005 l’assicurato ha ricuperato una

capacità lavorativa al 100% per un’attività adeguata (cfr. doc. IX inc.

32.2006

).

Infine

con scritto del 13 febbraio 2007 dell’UAI al TCA, sempre nel contesto della

procedura di cui all’inc. 32.2006.101, è stato specificato che “… sulla

buona volontà e collaborazione del signor RI 1 riguardo ai provvedimenti

professionali finora organizzati, lo scrivente Ufficio avrà modo di

determinarsi con prossima separata decisione (…)” (cfr. doc. XIII inc.

32.2006

)

Il TCA ha

appurato telefonicamente che attualmente la menzionata decisione non è stata

emessa da parte dell’UAI.

Ne

discende che, in casu, risulta ancora in corso una procedura dell’assicurazione

invalidità concernente la riformazione professionale, come pure che non è

escluso che possa essere giustificata anche da disturbi alla salute connessi all’infortunio

dell’ottobre 2004.

Pertanto

l’CO 1, contestualmente all’esame del diritto a una rendita di invalidità di

cui al consid. 2.2., dovrà chinarsi sull’eventuale diritto dell’assicurato a

una rendita transitoria ai sensi degli art. 19 cpv. 3 LAINF e 30 OAINF.

2.8

Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I).

2.8.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese

ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

2.8.2

In concreto,

a prescindere dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi effettivamente

nel bisogno, l'ultimo presupposto non è dato. L'infondatezza del ricorso del 1°

febbraio 2007, alla luce della LAINF, della dottrina e della giurisprudenza

federale pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet della

Confederazione (cfr. www.bger.ch), risultava in effetti evidente già al momento

della presentazione dell'istanza.

Il TCA, al

riguardo, constata che dalla documentazione medica agli atti, in particolare

dal referto allestito dal Prof. Dr. med. __________ nel mese di novembre 2005 -

le cui conclusioni non sono state smentite da altri sanitari - emerge con

sufficiente chiarezza che i disturbi all’arto inferiore destro non

giustificavano di per se stessi il riconoscimento di ulteriori prestazioni

assicura-tive (cura medica e indennità giornaliera).

Inoltre

l’atto medico specialistico non lascia spazio al potere di apprezzamento di

questa Corte.

Di primo

acchito, dunque, si doveva concludere che il procedi-mento non aveva

probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni

casi analoghi: STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9

luglio 2002 nella causa C., 35.2002.32).

La

domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio va, pertanto, respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Gli atti

vanno trasmessi all’CO 1 affinché si pronunci, ai sensi dei consid. 2.2. e 2.7.,

sul diritto dell’assicurato a una rendita di invalidità, se del caso

transitoria, e a un’IMI in relazione all’infortunio del 28 ottobre 2004.

3. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

4. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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