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Decisione

35.2007.113

Assicurato vittima di rottura cuffia rotatoria a sx nel 12-2004. 04-2007 annuncio ricaduta determinato da apparizione ematoma regione anteriore braccio sx con dolori. Negata la ricaduta. Negato pure c

13 marzo 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a

prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 13

aprile 2007, oppure no.

In

proposito, le parti sono concordi nel ritenere che i disturbi in questione non

costituiscono una ricaduta dell’infortunio del 15 dicembre 2004, ma un nuovo

danno alla salute (secondo il dott. __________, si è trattato probabilmente

della rottura di alcune fibre del bicipite brachiale - doc. 52), così

come sostenuto anche dal medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in

reumatologia (doc. 55: “…, la presenza dell’ematoma locale, in presenza di una

precedente lesione totale del capo lungo del bicipite non generata da un

avvenimento infortunistico ma assunta perché presunta lesione facente parte dell’art.

9/2 OAINF, in presenza di chiari ed importanti segni degenerativi, la

lesione attuale è da considerarsi nuova lesione e non ricaduta, ma normale

evoluzione della patologia malformativa degenerativa del paziente.” - il

corsivo è del redattore).

Posto

quanto precede, per il TCA si tratta quindi di esaminare se tale nuovo danno

alla salute è la conseguenza di un infortunio ai sensi di legge oppure se esso

costituisce una lesione parificata ai postumi di infortunio ai sensi dell’art,

9 cpv. 2 OAINF.

2.3. Giusta

l'art. 4 LPGA, è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso

e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario

che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

La

precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli

elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (cfr.

SVR 2005 UV Nr. 2).

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore."

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

Si evince

dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. DTF 129 V 404; DTF 122 V

233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a;

RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il

processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un

altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

2.4. Gli

assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche

per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h

OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a

condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a

fenomeni degenerativi.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

Considerandi

fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI

1988.

U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto.

Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in

RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,

STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

2/1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p.

2341).

2.5

Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile

l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova

dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.

5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.6

Nella concreta evenienza, dal

certificato 30 aprile 2007 del dott. __________ risulta quanto segue, citiamo:

“… il 4.04.2007 ha sforzato il braccio sinistro sul lavoro, gli è uscito un

ematoma dopo essere stato trattato dal Dr. __________ con onde d’urto al

tendine capo lungo del bicipite ed alla spalla.” (doc. 50).

Questo invece quanto si

evince dal rapporto 24 aprile 2007 del dott. __________, spec. FMH in medicina

interna e malattie reumatiche, citiamo:

" il

signor RI 1 si è da me ripresentato a causa della riacutizzazione di dolori

alla spalla ed al braccio sx, insorti in modo abbastanza acuto circa tre

settimane orsono dopo aver eseguito dei lavori pesanti. Afferma di essersi

svegliato un giorno con dolori molto intensi al braccio, accompagnati da un

importante ematoma.”

(doc. 52 - il corsivo è

del redattore)

Da parte

sua, RI 1, sentito il 23 maggio 2007 da un funzionario dell’CO 1, si è così

espresso, citiamo:

"

In data 4.4.2007, senza che gli succedesse

qualcosa di particolare, ha notato l’apparizione di colorazione bluastra a

tutto il bicipite.

Il dottor __________ ha ritenuto necessario un

breve periodo di riposo e cure prima di confermare la ripresa del lavoro.”

(doc. 53

- il corsivo è del redattore)

Sulla

scorta di quanto dichiarato dall’insorgente (cfr. doc. 52 e 53), il TCA deve

concludere che il danno al braccio sinistro non può essere fatto risalire ad un

infortunio giusta l'art. 4 LPGA: l’assicurato stesso, in effetti, non ricorda

alcun evento particolare che abbia interessato l’arto superiore sinistro.

In

proposito, è utile segnalare che questa Corte ha deciso esattamente allo stesso

modo in una sentenza 35.2001.19 del 28 settembre 2001, cresciuta in giudicato,

riguardante un’assicurata che, al momento del risveglio, aveva constatato che

il suo ginocchio sinistro si presentava gonfio e dolente al punto da non

poterlo caricare, senza che essa fosse stata in grado di segnalare un

avvenimento specifico interessante quella parte del corpo (cfr. pure, in questo

senso, la STCA 35.2005.12 dell’11 aprile 2005).

2.7

Occorre

ancora esaminare se l’obbligo contributivo dell’amministrazione possa essere

fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una

serie di lesioni corporali.

Questo

Tribunale constata, in primo luogo, che la “rottura di alcune fibre del

bicipite brachiale”, diagnosticata dal reumatologo dott. __________, rientra

fra le lesioni esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell’art. 9 OAINF (lett. d) o

e): “lacerazioni muscolari” o “stiramenti muscolari”, cfr., in merito, A.

Bühler, Die unfallähnliche …, p. 103).

D’altra

parte, però, così come è già stato evidenziato al considerando 2.5.,

l'assicurato non è stato in grado di descrivere alcun evento specifico che

abbia riguardato il braccio sinistro, motivo per cui, in assenza del necessario

fattore esterno causale, il danno alla salute riportato dall’assicurato non può

essere assunto dall’CO 1, neppure a titolo di lesione parificata ai postumi

d’infortunio.

In esito

a tutto quanto precede, l’amministrazione ha correttamente negato il proprio

obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di

ricaduta del 13 aprile 2007.

La

decisione su opposizione impugnata merita quindi conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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