35.2007.113
Assicurato vittima di rottura cuffia rotatoria a sx nel 12-2004. 04-2007 annuncio ricaduta determinato da apparizione ematoma regione anteriore braccio sx con dolori. Negata la ricaduta. Negato pure c
13 marzo 2008Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2007.113
Data decisione, Autorità:
13.03.2008, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di rottura cuffia rotatoria a sx nel 12-2004. 04-2007 annuncio ricaduta determinato da apparizione ematoma regione anteriore braccio sx con dolori. Negata la ricaduta. Negato pure che danno alla salute é conseguenza di un nuovo infortunio oppure costituisce una lesione parificata
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.113
mm
Lugano
13 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16
ottobre 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 15
dicembre 2004, RI 1 - all’epoca dipendente della ditta __________ di __________
in qualità di ferraiolo e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1 -, ha lamentato la rottura completa del tendine del capolungo del
bicipite a sinistra nel cambiare una ruota dell’autovettura (cfr. doc. 1, 4 e
8).
L’artro-RMN
dell’11 febbraio 2005 ha posto in evidenza, oltre alla nota rottura del
capolungo del bicipite, anche un ispessimento del legamento coraco-acromiale
con sospetto impingement e tendinite, nonché una possibile lesione
parziale del tendine del muscolo sovraspinato (allegato al doc. 13).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
L’assicurato
è stato in grado di riprendere il proprio lavoro in misura del 20% dal 1° marzo
2005 e in misura completa dal 3 aprile 2005 (allegato al doc. 24).
1.2. Nel corso
del mese di aprile 2007, la ditta __________ di __________, nuovo datore di
lavoro, ha annunciato all’amministrazione una ricaduta dell’evento del 15
dicembre 2004 (doc. 48), con inabilità lavorativa totale a decorrere dal 5
aprile 2007 (doc. 49).
Il dott. __________,
medico curante, ha riferito al riguardo dell’apparizione di un ematoma sulla
regione anteriore del braccio sinistro, accompagnato da dolori al braccio
stesso che irradiavano verso la mano e da disestesie alle dita 2 a 4 (doc. 50).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore infortuni, con
decisione formale del 4 luglio 2007, ha negato la propria responsabilità in
relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 13 aprile 2007,
ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità naturale con il sinistro
del dicembre 2004 (doc. 56).
A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 59), l’CO
1, in data 16 ottobre 2007, ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 62).
1.4. Con tempestivo
ricorso del 16 novembre 2007, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto
che l’Istituto assicuratore venga condannato a versare le prestazioni di legge in
relazione all’evento del 5 aprile 2007, fino alla sua completa guarigione.
A suo avviso,
all’inizio del mese di aprile, egli ha riportato un trauma che ha causato un
nuovo danno alla salute, nella forma di un’ulteriore rottura di alcune fibre
del bicipite brachiale, all’origine di un aggravamento della sintomatologia
dolorosa alla spalla sinistra (doc. I).
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a
prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 13
aprile 2007, oppure no.
In
proposito, le parti sono concordi nel ritenere che i disturbi in questione non
costituiscono una ricaduta dell’infortunio del 15 dicembre 2004, ma un nuovo
danno alla salute (secondo il dott. __________, si è trattato probabilmente
della rottura di alcune fibre del bicipite brachiale - doc. 52), così
come sostenuto anche dal medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in
reumatologia (doc. 55: “…, la presenza dell’ematoma locale, in presenza di una
precedente lesione totale del capo lungo del bicipite non generata da un
avvenimento infortunistico ma assunta perché presunta lesione facente parte dell’art.
9/2 OAINF, in presenza di chiari ed importanti segni degenerativi, la
lesione attuale è da considerarsi nuova lesione e non ricaduta, ma normale
evoluzione della patologia malformativa degenerativa del paziente.” - il
corsivo è del redattore).
Posto
quanto precede, per il TCA si tratta quindi di esaminare se tale nuovo danno
alla salute è la conseguenza di un infortunio ai sensi di legge oppure se esso
costituisce una lesione parificata ai postumi di infortunio ai sensi dell’art,
9 cpv. 2 OAINF.
2.3. Giusta
l'art. 4 LPGA, è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso
e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario
che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La
precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli
elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (cfr.
SVR 2005 UV Nr. 2).
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. DTF 129 V 404; DTF 122 V
233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a;
RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
2.4. Gli
assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche
per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h
OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a
condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a
fenomeni degenerativi.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
Considerandi
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988.
U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto.
Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
2/1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p.
2341).
2.5
Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile
l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.6
Nella concreta evenienza, dal
certificato 30 aprile 2007 del dott. __________ risulta quanto segue, citiamo:
“… il 4.04.2007 ha sforzato il braccio sinistro sul lavoro, gli è uscito un
ematoma dopo essere stato trattato dal Dr. __________ con onde d’urto al
tendine capo lungo del bicipite ed alla spalla.” (doc. 50).
Questo invece quanto si
evince dal rapporto 24 aprile 2007 del dott. __________, spec. FMH in medicina
interna e malattie reumatiche, citiamo:
" il
signor RI 1 si è da me ripresentato a causa della riacutizzazione di dolori
alla spalla ed al braccio sx, insorti in modo abbastanza acuto circa tre
settimane orsono dopo aver eseguito dei lavori pesanti. Afferma di essersi
svegliato un giorno con dolori molto intensi al braccio, accompagnati da un
importante ematoma.”
(doc. 52 - il corsivo è
del redattore)
Da parte
sua, RI 1, sentito il 23 maggio 2007 da un funzionario dell’CO 1, si è così
espresso, citiamo:
"
In data 4.4.2007, senza che gli succedesse
qualcosa di particolare, ha notato l’apparizione di colorazione bluastra a
tutto il bicipite.
Il dottor __________ ha ritenuto necessario un
breve periodo di riposo e cure prima di confermare la ripresa del lavoro.”
(doc. 53
- il corsivo è del redattore)
Sulla
scorta di quanto dichiarato dall’insorgente (cfr. doc. 52 e 53), il TCA deve
concludere che il danno al braccio sinistro non può essere fatto risalire ad un
infortunio giusta l'art. 4 LPGA: l’assicurato stesso, in effetti, non ricorda
alcun evento particolare che abbia interessato l’arto superiore sinistro.
In
proposito, è utile segnalare che questa Corte ha deciso esattamente allo stesso
modo in una sentenza 35.2001.19 del 28 settembre 2001, cresciuta in giudicato,
riguardante un’assicurata che, al momento del risveglio, aveva constatato che
il suo ginocchio sinistro si presentava gonfio e dolente al punto da non
poterlo caricare, senza che essa fosse stata in grado di segnalare un
avvenimento specifico interessante quella parte del corpo (cfr. pure, in questo
senso, la STCA 35.2005.12 dell’11 aprile 2005).
2.7
Occorre
ancora esaminare se l’obbligo contributivo dell’amministrazione possa essere
fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una
serie di lesioni corporali.
Questo
Tribunale constata, in primo luogo, che la “rottura di alcune fibre del
bicipite brachiale”, diagnosticata dal reumatologo dott. __________, rientra
fra le lesioni esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell’art. 9 OAINF (lett. d) o
e): “lacerazioni muscolari” o “stiramenti muscolari”, cfr., in merito, A.
Bühler, Die unfallähnliche …, p. 103).
D’altra
parte, però, così come è già stato evidenziato al considerando 2.5.,
l'assicurato non è stato in grado di descrivere alcun evento specifico che
abbia riguardato il braccio sinistro, motivo per cui, in assenza del necessario
fattore esterno causale, il danno alla salute riportato dall’assicurato non può
essere assunto dall’CO 1, neppure a titolo di lesione parificata ai postumi
d’infortunio.
In esito
a tutto quanto precede, l’amministrazione ha correttamente negato il proprio
obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di
ricaduta del 13 aprile 2007.
La
decisione su opposizione impugnata merita quindi conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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