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Decisione

35.2007.114

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 aprile 2008Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti hanno negato l’eziologia traumatica anche alla sindrome algica

lombospondilogena, alle emicranie e ai disturbi oftalmologici (doc. 3/2, p. 22

e p. 23, risposta al quesito 6.5).

Da parte sua, lo

specialista in psichiatria, dott. __________, non ha individuato alcun indizio

a favore della presenza di un qualsiasi disturbo psichico invalidante (doc.

3/2, p. 19 e p. 27, risposta ai quesiti 6.16 e 6.17).

Dalla documentazione

prodotta nel corso della procedura di opposizione, risulta che l’assicurata,

durante l’autunno/inverno 2005, ha consultato in più occasioni il Prof. dott. __________,

spec. FMH in anestesiologia presso la Clinique de __________ di __________.

Dal relativo referto del 9

dicembre 2005 risulta in particolare che RI 1 è stata

sottoposta a discografie cervicali a livello dei dischi intervertebrali C5-C6

e C6-C7, le quali hanno entrambe provocato una reazione algica caratteristica.

Il Prof. __________ ha

quindi espresso le considerazioni seguenti:

" Cette

patiente représente un dilemme sur le plan diagnostic. Elle souffre

certainement de longue date d’une discopathie cervicale, mais qui était

apparemment complètement asymptomatique car elle n’a jamais consulté pour des

problèmes de nuque avant l’accident. Les examens que nous avons effectués

démontrent clairement qu’elle est symptomatique sur les deux niveaux observés

et que la cause de ses douleurs n’est pas située au niveau des articulations

facettaires. Ceci implique la nécessité de considérer une chirurgie avec discectomie

et fusion à deux niveaux. Avant d’entreprendre un tel geste, il sera nécessaire

d’effectuer une discographie également au niveau C4-C5 pour s’assurer que ce

niveau est asymptomatique.”

(allegato al doc. 2/5)

Agli atti di causa figura

pure un referto, datato 18 gennaio 2007, del Prof. dott. __________, Primario

del Servizio __________ di neurochirurgia.

Con riferimento all’esito

degli esami praticati a __________, il dott. __________ ha indicato che, citiamo: ”esiste infatti una letteratura importante che non permette

di considerare l’abituale relazione “lesioni degenerative

preesistenti/persistenza di disturbi in assenza di una lesione ossea od

osteoarticolare”. Una discografia provocativa in un disco alterato, ma non

sintomatico (generatore dei dolori) non provoca disturbi di sorta. In tal senso

e almeno dal punto di vista assicurativo è quindi indispensabile che questo

problema, se sottoposto a valutazione peritale neutra, lo sia da parte di

specialisti veramente competenti con quest’ordine di problemi e che non si

limitano a riprodurre le tabelle, rispettivamente i dati dei lavori

generalmente citati e che risalgono ad oltre 30 anni fa.”

Ed

inoltre, citiamo: “per quel che concerne invece l’aspetto assicurativo,

pensiamo che questi esami abbiano chiaramente dimostrato lesioni specifiche e

correlate con le manifestazioni cliniche dominanti (nucalgie, cervicalgie).

Pensiamo anche che esse sia correlate con un nesso di causalità probabile

(wahrscheinlich) con l’evento traumatico di 5 anni fa.” (doc. D).

Con

scritto del 9 gennaio 2008, prodotto pendente causa, il Prof. __________,

interpellato dal patrocinatore dell’insorgente, si è sostanzialmente

riconfermato nelle proprie conclusioni (doc. I).

2.12. Con la

propria impugnativa, RI 1 postula l’applicazione della giurisprudenza che

l’Alta Corte federale ha elaborato in materia di traumi d’accelerazione al

rachide cervicale.

Dagli

atti medici, risulta che, effettivamente, la ricorrente é rimasta vittima di un

trauma distorsivo alla colonna cervicale.

Tale

diagnosi è stata ritenuta, ad esempio, dal dott. __________, spec. FMH in

reumatologia (doc. 3/34), dal dott. __________ (doc. 3/21, p. 4), dagli

specialisti del __________ di __________ (doc. 3/2, p. 20), nonché dall’anestesiologo

Prof. dott. __________ (allegato al doc. 2/5)

Del

resto, l'assicurata ha subito un trauma che corrisponde allo svolgimento

classico di un infortunio del tipo "colpo di frusta", ossia un

tamponamento da tergo (cfr., ad esempio, STFA U 83/02 del 14 ottobre 2002,

consid. 3.1, nonché E. Murer, Distorsionstrauma-HWS

ohne sichtbare Folgen: konstruktive Ansätze statt Schleuderkurs, in

SVG-Tagung 2002, Friborgo 2002, p. 2).

Nondimeno, ciò non è ancora sufficiente per potere applicare i

principi elaborati dalla Corte federale in questo specifico ambito.

Infatti,

secondo il TFA, la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna

applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro

tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (DTF 117 V 360

consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della

concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,

irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità,

ecc.; cfr., pure, J.-M. Duc, La jurisprudence des assurances sociales

concernant les traumatismes cervicaux, in SZS 52/2008, p. 59).

In una

sentenza U 109/04 del 23 novembre 2004, l'Alta Corte ha negato l'applicabilità

della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato che, vittima di un

incidente della circolazione stradale con conseguente trauma d'accelerazione,

aveva lamentato, tutt’al più, forti dolori occipitali con irradiazioni alla

regione del collo, alla spalla sinistra, al braccio sinistro e al petto

sinistro, nonché lombalgie con irradiazioni alla gamba sinistra:

"

Auch das Vorliegen der Folgen eines (allfälligen)

Traumas der Halswirbelsäule ist zu verneinen: Das erstbehandelnde Spital

X.________ hat am Unfalltag anamnestisch "etwas Kopfschmerz" erhoben

und der Hausarzt berichtete im Bericht vom 9. Juni 2000 davon, dass der

Beschwerdegegner "im Hals-Schultergürtel noch stark verspannt" sei

und "Spontanbewegungen mit HWS/Kopf ... nur spärlich vorhanden"

seien, während die Neurologisch-Neurochirurgische Poliklinik des Spitals

Y.________ im Untersuch vom 3. Mai 2000 in der Anamnese angab, der Versicherte

leide momentan "unter starken occipitalen Schmerzen mit Ausstrahlung in

Nackenbereich sowie in die li Schulter, li Arm, li Brusthälfte, Lumbalgien mit

Ausstrahlung ins li Bein". Weitere typische Beschwerden (wie diffuse

Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Übelkeit,

rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen, Reizbarkeit, Affektlabilität, Depression,

Wesensveränderung; BGE 117 V 360 Erw. 4b; vgl. BGE 119 V 338 Erw. 2) sind

dagegen nicht innert der Latenzzeit von 24 bis höchstens 72 Stunden nach dem

Unfall (RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 Erw. 5e) aufgetreten, sondern wurden erstmals

im November 2002 - d.h. zweieinhalb Jahre nach dem Unfall - von der Klinik

R.________ erwähnt. Damit kann der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem

Unfall und dem für ein Schleudertrauma der HWS typischen Beschwerdebild sowie

der als Folge davon eingetretenen Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nicht ohne

weiteres bejaht werden (BGE 119 V 338 Erw. 1 in fine, 117 V 360 Erw. 4b);“

In

una sentenza U 350/04 del 12 ottobre 2006, consid. 6.2 e 6.3, il TFA ha

parimenti negato l’applicabilità della giurisprudenza relativa ai traumi

d’accelerazione del rachide cervicale, siccome l’assicurata, nelle prime 72 ore

dopo l’incidente, aveva sì lamentato dolori alla nuca e alle spalle, tuttavia,

citiamo: “alcuni degli altri sintomi si sono manifestati soltanto in maniera

sporadica – quindi non in modo frequente e persistente, come preteso dalla

giurisprudenza (sentenza del 29 ottobre 2002 in re S., U 22/01, consid. 6.2) -,

mentre altri ancora solo tardivamente, circa 2/3 anni dopo l’incidente.”.

In concreto, attentamente

vagliata la documentazione medica, va considerato accertato che l’assicurata, immediatamente

dopo il sinistro, ha presentato dolori in sede cervicale, così come si evince,

ad esempio, dal rapporto 12 dicembre 2001 del dott. __________ (doc. 3/34: “Subito

dopo l’incidente si manifestano delle sensazioni di malessere generale,

nausea e degli episodi di vomito e dei dolori cervicali. La paziente

viene inviata per accertamenti all’ospedale __________ di __________ dove al

pronto soccorso vengono fatte eseguire le radiografie della colonna cervicale.”

- il corsivo è del redattore; in proposito, si veda la sentenza U 215/05 del 30

gennaio 2007, consid. 5, con cui il TF ha chiarito che la necessità di

apparizione entro le prime 72 ore concerne soltanto i disturbi a livello della

nuca e/o del rachide cervicale, e non anche altri disturbi rientranti nel

quadro tipico del “colpo di frusta”).

D’altro canto, però, non

può essere ammesso che essa abbia pure lamentato altri sintomi tipici “in

modo frequente e persistente” (cfr. STFA U 350/04 succitata).

In effetti, in base alle

informazioni fornite dal dott. __________ (ossia dal sanitario che per primo ha

avuto in cura l’assicurata, dopo la dimissione dal PS dell’Ospedale __________

di __________), i conati e la sensazione di vomito, manifestatisi in

concomitanza con l’incidente, erano rapidamente (nel giro di qualche giorno) regrediti

sino a scomparire, così come erano regrediti i dolori localizzati alla regione

lombare e gluteale destra, nonché le stesse cervicalgie. Persisteva per contro

una sensazione di nausea. Per il resto, la ricorrente non accusava nessuna

irradiazione dei dolori agli arti superiori e inferiori, nessun disturbo della

sensibilità e nessuna difficoltà neuropsicologica (doc. 3/34).

Lo stesso reumatologo, nel

suo rapporto 21 marzo 2003 indirizzato all’Ufficio AI, ha fatto stato di una,

citiamo: “… certa cronicità di questa sintomatologia.”, riferendosi ai dolori

presenti in sede cervicale che, nel frattempo, irradiavano alle volte lungo

l’arto superiore destro (doc. presente nella sez. 7).

In occasione della visita

fiduciaria di controllo del 6 dicembre 2002 - trascorso un anno dall’infortunio

in questione -, l’insorgente aveva riferito al dott. __________ di accusare

dolori cervico-cefalici mantenendo a lungo la posizione seduta, nonché di

avvertire una sensazione di nausea allorquando i dolori raggiungevano il loro

apice. Essa ha pure dichiarato di avere presentato dei disturbi visivi, nella

forma di una “visione tremolante”, i quali, secondo quanto emerge dalla perizia

11 gennaio 2005 del ZMB, sono però gradualmente scomparsi (doc. 3/2, p. 15).

Anche dal referto 28

giugno 2005 del Prof. dott. __________ si evince che, a quel momento, la

ricorrente lamentava “soltanto”, citiamo: “… un dolore/tensione in sede

paravertebrale cervicale ds con irradiazione dell’area suboccipitale,

paramediana ds, a raggiungere la fronte e l’area peri-oculare ds.

Parallelamente la paziente descrive una sensazione di tensione nell’arto

superiore ds con parestesie che coinvolgono le dita II-V della mano ds, con

dominanza per II-III-IV. Questo coinvolgimento dell’arto superiore ds non è

dominante.” (doc. C).

Alla luce

di quanto precede, in ossequio alla suevocata giurisprudenza federale, la

questione della causalità deve essere risolta secondo le regole ordinarie,

anziché in applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni

Considerandi

del tipo "colpo di frusta".

In

tale contesto va peraltro ricordato che, secondo l'Alta Corte,

la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna applicabile qualora, fra

le altre cose, la tipica sintomatologia appaia sprovvista di sostrato

organico oggettivabile (cfr. B. Kahil-Wolff, Distorsions de la colonne

cervicale ou «coup de lapin» - son appréciation en droit des assurances

sociales, in Journées du droit de la circulation routière 2002, Friborgo

2002, p. 7).

Ora, nella evenienza

concreta, gli specialisti che si sono interessati al caso dell’assicurata, sono

unanimi nel ritenere che esiste una chiara correlazione tra i disturbi da essa

denunciati e i reperti presenti a livello del rachide cervicale (cfr. doc. 3/2,

p. 22: “Aufgrund der Aktenlage und der Befunde muss mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass mittlerweile die

degenerativen Veränderungen der Halswirbelsäule fèr die heute geklagten

erheblichen Beschwerden und Schmerzen verantwortlich sind. Die

krankhaften radiologischen Befunde erklären ohne weiteres diese Beschwerden.”, nonché gli allegati al doc. 2/5).

2.13

Secondo i periti del __________ di __________, il cui parere é stato

fatto proprio dall’amministrazione, l’infortunio del 5 dicembre 2001 ha provocato

un peggioramento solo transitorio della situazione preesistente, con lo status

quo sine raggiunto a distanza di circa 18 mesi (cfr. doc. 3/2, risposta al

quesito n. 6.7).

La ricorrente contesta

tale valutazione e pretende che i disturbi presenti al momento della chiusura

del caso, costituivano ancora una conseguenza naturale (e adeguata) del

sinistro assicurato, e ciò facendo capo, in sostanza, alle certificazioni del

Prof. dott. __________ (cfr. doc. I).

Chiamato a pronunciarsi,

il TCA ritiene che la perizia elaborata dal __________ di __________,

alla luce della quale RI 1è reputata avere raggiunto lo status quo sine

a margine del sinistro assicurato, a decorrere dalla fine del mese di maggio

2003, possa validamente costituire da base al presente giudizio, senza che si

riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

In

particolare, non va dato seguito alla richiesta di esecuzione di una perizia

bio-meccanica, nella misura in cui tale accertamento non rappresenta una base,

né sufficiente né necessaria, per la valutazione del nesso di causalità

naturale (cfr. RAMI 2003 U 489, p. 359 e riferimenti; STFA U 14/05 del 29

maggio 2006, consid. 3.1).

In

proposito, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede

la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto

oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U

259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), l’Alta Corte ha confermato che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

L’apprezzamento degli specialisti __________, è del resto conforme

alla dottrina medica dominante.

In

effetti, conformemente a quest’ultima, dopo traumi quali contusioni o distorsioni,

lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito

trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio

non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener,

Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994,

p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la

posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi

vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1 e U 125/97 del 31

dicembre 1997, consid. 4c; cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in

cui il TFA, riferendosi alla sentenza U 194/94 del 3 aprile 1995, ha

esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si

trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una

caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa

di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio, è dimostrato

soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

In questo

contesto, è inoltre utile sottolineare che, in una sentenza U 60/02 del 18

settembre 2002, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle

prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere

presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a

condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione

del raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,

welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei

der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht

einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(cfr.

STFA citata, consid. n. 2.2)

Nella

concreta evenienza, alla luce della documentazione medica presente all’inserto,

il TCA constata che al momento in cui a RI 1 è occorso l’evento infortunistico del

5.

dicembre 2001, il rachide cervicale presentava già delle accentuate alterazioni

denegerative plurisegmentali e che il sinistro in questione non ha di per sé causato

alcun danno strutturale.

Ciò si

evince dal rapporto 12 dicembre 2001 del dott. __________ (doc. 3/34, p. 2: “…

questo trauma a livello della colonna cervicale si instaura su una

problematica degenerativa già piuttosto avanzata a livello cervicale

plurisegmentale che interessa praticamente i segmenti da C3 fino a C7 con

un’osteocondrosi, nonché una spondilosi soprattutto posteriore e

particolarmente interessante i segmenti C4/C5 e C5/C6.” - il corsivo è del

redattore), da quello 15 gennaio 2003 del dott. __________ (doc. 3/21: “… la

paziente era già sofferente per notevoli alterazioni statico-degenerative e

stenosanti a livello della colonna cervicale. Era già in cura per questi

problemi. L’incidente ha provocato un peggioramento transitorio.” - il corsivo

è del redattore), da quello 11 gennaio 2005 del __________ (doc. 3/2, p. 24:

“Man findet zusammenfasst also keine Folgen eines unfallbedingten strukturellen

Schadens.”), nonché da quello datato 9 dicembre 2005 del Prof. dott. __________

(allegato al doc. 2/5: “Elle souffre certainement de longue date d’une

discopathie cervicale, ...” - il corsivo è del redattore).

I

presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti

affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o

peggioramento di lesioni), non sono quindi soddisfatti.

Riguardo

all’affermazione contenuta nel rapporto 9 dicembre 2005 del dott. __________,

secondo cui la ricorrente sarebbe sempre stata asintomatica a livello del

rachide cervicale antecedentemente all’infortunio, essa non corrisponde al

vero, così come lo testimonia, ad esempio, il referto 21 marzo 2003 del dott. __________

(doc. presente nella sez. 7: “Essa soffriva già da tempo di un disturbo a

livello della colonna cervicale su delle alterazioni degenerative. Era in cura

fisioterapica.”), oppure quello 28 agosto 2002 dello stesso sanitario (doc.

3/22: “alterazioni osteocondrotiche C5/C6 e C6/C7, da anni soffriva di

disturbi alla cervicale.” - il corsivo è del redattore).

D’altronde,

la circostanza che l’insorgente non avrebbe mai sofferto di dolori prima del

sinistro del dicembre 2001, sarebbe comunque irrilevante, e ciò alla luce delle

indicazioni fornite dal dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario

presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, in

una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa C. L., inc. n. 35.2002.40,

concernente un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide

cervicale a seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale

erano state diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:

"

(…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule

beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und

dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie

radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu

Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine

Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können,

und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand

über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und

dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer,

die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das

heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die

Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."

(perizia 23.5.2001 del dott. __________, p. 8s. – il corsivo è del

redattore)

In esito

a quanto precede, occorre concludere che il sinistro del 5 dicembre 2001 ha

aggravato solo temporaneamente lo stato preesistente e che, in ossequio alla

prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era

legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale, trascorsi 18

mesi dallo stesso sinistro.

L’apprezzamento

enunciato dal Prof. dott. __________ (allegato al doc. 2/5), a cui la

ricorrente si richiama, non è suscettibile di condurre a una diversa soluzione

della vertenza sub judice, nella misura in cui appare in contrasto, non

solo con la perizia del __________, ma pure, e soprattutto, con la dottrina

medica dominante (recepita dalla giurisprudenza federale).

D’altro

canto, quando afferma che nel caso di specie sarebbe utile disporre di una

valutazione medica neutra, il neurochirurgo curante sembra ignorare l’esistenza

della perizia 11 gennaio 2005 del __________ di __________, istituto a cui fa

capo di tanto in tanto con soddisfazione anche questo Tribunale, la quale, in

virtù della giurisprudenza federale citata in precedenza, non può certo essere

definita di parte.

2.14

La ricorrente

fa inoltre valere che al caso di specie troverebbe applicazione la giurisprudenza

elaborata in materia di ernia discale cervicale (doc. I, p. 8).

Al di là

della terminologia che il radiologo dott. __________ ha utilizzato per

descrivere le immagini della RMN cervicale del 7 giugno 2002 (doc. 3/25), nel

caso concreto non è affatto dimostrato che RI 1 sia portatrice di vere e proprie

ernie discali a livello del rachide cervicale.

In

effetti, dal rapporto 9 dicembre 2005 del Prof. __________ si evince che

l’assicurata soffre di discopatie a livello di C5-C6 e C6-C7 con un bulging

discale significativo, senza conflitto radicolare (allegato al doc. 2/5).

Analoghe

indicazioni si ritrovano nel referto 28 giugno 2005 del Prof. __________ (doc.

C).

Anche fra

le diagnosi formulate dai medici del __________ di __________ non figura quella

di ernia discale cervicale (cfr. doc. 3/2, p. 19s.).

A

proposito della differenza tra ernia discale e bulging discale, si consulti il sito

web seguente: http://www.spineuniverse.com.

In queste

condizioni, non può trovare applicazione la giurisprudenza richiamata

dall’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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