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Decisione

35.2007.115

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 febbraio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA

H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del

26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione si è resa colpevole di un diniego di

giustizia nei confronti di RI 1 oppure no.

2.3. L'art. 56

cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione.

2.4. Secondo il

TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa

non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr.

DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164

consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il

fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in

maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia e il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983

n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a

LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni

sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF

110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di

una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può

essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente

(cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985,

p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

Considerandi

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale.

In una

tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con

l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento

probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio

1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s., e U

268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).

Nella

citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte federale non ha censurato il

fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di

parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva

disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).

2.5

Nella

concreta evenienza, occorre partire dal fatto che, con giudizio del 20 novembre

2006, questa Corte ha ordinato all’Istituto assicuratore convenuto di disporre

una perizia specialistica, allo scopo di verificare se, a contare dal mese di

marzo 2006, era o meno intervenuto un peggioramento a livello del ginocchio

destro, interessato dal sinistro dell’ottobre 1995, (cfr. doc. 299).

In ossequio

alla succitata pronunzia, l’CO 1, in data 5 febbraio 2007, ha conferito mandato

al PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 309), non senza

aver dapprima accordato all’assicurato facoltà di esprimersi a proposito dell’identità

del perito e dei quesiti da sottoporgli (doc. 303).

Il 27

marzo 2007, il dott. __________ ha comunicato all’amministrazione di non poter

assumere l’incarico, causa un sovraccarico di lavoro (doc. 312).

Nel corso

del mese di aprile 2007, l’assicuratore infortuni ha quindi preso contatto con

il Prof. dott. __________, già Primario della Clinica di chirurgia ortopedica

dell'Ospedale __________ di __________ (doc. 313), ma anche lui ha rifiutato il

mandato per mancanza di tempo (doc. 314).

In data

23.

maggio 2007 l’CO 1 si è rivolto al dott. __________, attivo presso la Unfallklinik

__________ di __________ (doc. 317), la cui disponibilità era stata

garantita dal suo segretariato (doc. 315).

In

ragione di problemi linguistici, l’incarico non è però stato portato a termine

(cfr. doc. 326 e 333).

Nel corso

del mese di settembre 2007, è stato interpellato il Prof. dott. __________

della Clinica di ortopedia del __________ di __________, tentativo che non è tuttavia

stato coronato da successo (doc. 328).

Nell’autunno

2007, l’Istituto assicuratore convenuto ha finalmente reperito un perito nella

persona del Prof. dott. __________, già Direttore del Reparto di chirurgia

ortopedica dell'Ospedale __________ di __________.

Il 27

novembre 2007 è quindi stato concesso all’assicurato il diritto di essere

sentito (doc. 335).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene che - tenuto conto, da una parte, che la

necessità di sottoporre RI 1 a una perizia specialistica è stata accertata dalla

sentenza 20 novembre 2006, cresciuta in giudicato e, d’altra parte, che il

tempo frattanto trascorso non è imputabile a un atteggiamento defatigatorio da

parte dell’CO 1, ma piuttosto a difficoltà oggettive legate alla ricerca di un

perito medico (difficoltà a cui è del resto sovente confrontata anche questa

Corte, allorquando è chiamata a disporre una perizia giudiziaria) -, che

l'assicuratore infortuni convenuto non abbia inadeguatamente prolungato la

procedura.

Le tavole

processuali dimostrano del resto che l’Istituto assicuratore ha sempre reagito

con tempestività ai rifiuti ricevuti dagli specialisti che sono stati

man mano interpellati.

In queste

condizioni, il ricorso per denegata/ritardata giustizia si rivela infondato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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