35.2007.115
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11 febbraio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
35.2007.115
Data decisione, Autorità:
11.02.2008, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata/ritardata giustizia. Ricorso respinto poiché, da una parte, l'allestimento di nuova perizia medica imposta dal TCA con sentenza di rinvio cresciuta in giudicato e, d'altra parte, assicuratore confrontato a difficoltà oggettive legate alla ricerca di un perito
DENEGATA GIUSTIZIA
PERIZIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.115
mm
Lugano
11 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata
giustizia del 21 novembre 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
del 20 novembre 2006, questa Corte - annullata la decisione su opposizione del
9 maggio 2006, mediante la quale l’CO 1, a seguito dell’annuncio di ricaduta
dell’infortunio del 26 ottobre 1995, aveva dichiarato RI 1 abile nei limiti
della rendita di invalidità del 5% a decorrere dal 27 febbraio 2006 e non più
bisognoso di ulteriori provvedimenti terapeutici –, ha rinviato la causa
all’amministrazione affinché chiarisse, sottoponendo la pratica a uno
specialista di sua fiducia, se, a contare dal mese di marzo 2006, era o meno
intervenuto un peggioramento nello stato del ginocchio destro e, in caso di
risposta positiva, la sua incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato,
rispettivamente, sull’indicazione a sottoporsi a ulteriori provvedimenti
terapeutici (doc. 299).
Il
giudizio appena menzionato è cresciuto in giudicato incontestato.
1.2. Dando
seguito a quanto disposto dal TCA, l’Istituto assicuratore ha interpellato,
nell’ordine, il PD dott. __________ (doc. 309), il Prof. __________ (doc. 313),
il dott. __________ (doc. 317) e il Prof. dott. __________ (doc. 328).
Tutti
questi specialisti si sono rifiutati di assumere il mandato peritale (doc. 312,
314 e 322).
1.3. Con ricorso
per denegata/ritardata giustizia del 21 novembre 2007, RI 1, patrocinato dal
Sindacato RA 1, ha chiesto al TCA di intervenire, citiamo: “… a tutela della
corretta evasione della pratica, riservandoci già sin d’ora di chiedere
l’accoglimento del nostro ricorso per i motivi esposti.”
A
sostegno della propria impugnativa, l’insorgente ritiene che il ritardo
accumulato dall’amministrazione nel disporre il complemento istruttorio
ordinato dal Tribunale, non sia giustificabile e, d’altra parte, rileva come
dalla decisione dell’CO 1 dipenda l’evasione delle pratiche AI e LPP (doc. I).
1.4. Il 27
novembre 2007, l’assicuratore LAINF convenuto ha informato l’assicurato di
avere nel frattempo ottenuto la disponibilità del Prof. dott. __________ a
eseguire la perizia (cfr. doc. 331 e 335).
1.5. Nel corso
del mese di dicembre 2007, il ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore
documentazione, segnatamente due cartelle cliniche (e non perizie) dell’Istituto
ortopedico __________ di __________ (doc. III + allegati).
1.6. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA
H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del
26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione si è resa colpevole di un diniego di
giustizia nei confronti di RI 1 oppure no.
2.3. L'art. 56
cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
2.4. Secondo il
TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa
non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr.
DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in
maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia e il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983
n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a
LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF
110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente
(cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985,
p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Considerandi
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale.
In una
tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con
l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento
probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio
1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s., e U
268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).
Nella
citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte federale non ha censurato il
fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di
parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva
disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).
2.5
Nella
concreta evenienza, occorre partire dal fatto che, con giudizio del 20 novembre
2006, questa Corte ha ordinato all’Istituto assicuratore convenuto di disporre
una perizia specialistica, allo scopo di verificare se, a contare dal mese di
marzo 2006, era o meno intervenuto un peggioramento a livello del ginocchio
destro, interessato dal sinistro dell’ottobre 1995, (cfr. doc. 299).
In ossequio
alla succitata pronunzia, l’CO 1, in data 5 febbraio 2007, ha conferito mandato
al PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 309), non senza
aver dapprima accordato all’assicurato facoltà di esprimersi a proposito dell’identità
del perito e dei quesiti da sottoporgli (doc. 303).
Il 27
marzo 2007, il dott. __________ ha comunicato all’amministrazione di non poter
assumere l’incarico, causa un sovraccarico di lavoro (doc. 312).
Nel corso
del mese di aprile 2007, l’assicuratore infortuni ha quindi preso contatto con
il Prof. dott. __________, già Primario della Clinica di chirurgia ortopedica
dell'Ospedale __________ di __________ (doc. 313), ma anche lui ha rifiutato il
mandato per mancanza di tempo (doc. 314).
In data
23.
maggio 2007 l’CO 1 si è rivolto al dott. __________, attivo presso la Unfallklinik
__________ di __________ (doc. 317), la cui disponibilità era stata
garantita dal suo segretariato (doc. 315).
In
ragione di problemi linguistici, l’incarico non è però stato portato a termine
(cfr. doc. 326 e 333).
Nel corso
del mese di settembre 2007, è stato interpellato il Prof. dott. __________
della Clinica di ortopedia del __________ di __________, tentativo che non è tuttavia
stato coronato da successo (doc. 328).
Nell’autunno
2007, l’Istituto assicuratore convenuto ha finalmente reperito un perito nella
persona del Prof. dott. __________, già Direttore del Reparto di chirurgia
ortopedica dell'Ospedale __________ di __________.
Il 27
novembre 2007 è quindi stato concesso all’assicurato il diritto di essere
sentito (doc. 335).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene che - tenuto conto, da una parte, che la
necessità di sottoporre RI 1 a una perizia specialistica è stata accertata dalla
sentenza 20 novembre 2006, cresciuta in giudicato e, d’altra parte, che il
tempo frattanto trascorso non è imputabile a un atteggiamento defatigatorio da
parte dell’CO 1, ma piuttosto a difficoltà oggettive legate alla ricerca di un
perito medico (difficoltà a cui è del resto sovente confrontata anche questa
Corte, allorquando è chiamata a disporre una perizia giudiziaria) -, che
l'assicuratore infortuni convenuto non abbia inadeguatamente prolungato la
procedura.
Le tavole
processuali dimostrano del resto che l’Istituto assicuratore ha sempre reagito
con tempestività ai rifiuti ricevuti dagli specialisti che sono stati
man mano interpellati.
In queste
condizioni, il ricorso per denegata/ritardata giustizia si rivela infondato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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