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Decisione

35.2007.116

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13 febbraio 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. L’11

dicembre 2007 il rappresentante dell’assicurata ha comunicato di non presentare

altri mezzi di prova (cfr. doc. V).

1.6. Il doc. V è

stato trasmesso per conoscenza all’assicuratore LAINF (cfr. doc. VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. L’assicurata,

nell’atto ricorsuale, ha indicato che il rapporto allestito dal Dr. med. __________

non può essere riconosciuto quale perizia vera e propria, poiché non ha avuto

modo di porre quesiti propri (cfr. doc. I pag. 3).

L'art. 44 LPGA prevede che

"se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un

perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il

perito per motivi fondati e presentare controproposte".

In una

sentenza del 14 giugno 2004 nella causa C., U 233/02, l’Alta Corte ha deciso

che la questione di sapere se il rapporto di un medico radiologo interpellato

dal medico di circondario dell’INSAI, alfine di interpretare lo scanner della

colonna lombare di un assicurato e due radiografie, costituisca una perizia -

fatto di cui comunque il TFA dubita - o semplicemente una presa di posizione

medica può restare aperta. Infatti, in ogni caso, anche considerando che

l’assicuratore LAINF abbia violato il diritto di essere sentito dell’assicurato

omettendo di dargli la possibilità di esprimersi riguardo alla partecipazione

del radiologo all’istruttoria precedente l’emanazione della decisione formale,

la gravità di tale vizio non è tale da impedire di sanarlo.

La

valutazione del radiologo non ha avuto una portata preponderante; i medici

dell’INSAI non hanno fondato il loro apprezzamento su quello del radiologo,

bensì hanno valutato personalmente i referti radiologici.

L’assicurato,

d’altronde, ha avuto la possibilità di esprimersi sull’intero incarto, quindi

anche sul rapporto del radiologo, a più riprese nella procedura di opposizione

e davanti all’autorità cantonale di ricorso. Egli, in questi diversi stadi

della procedura, non ha sollevato motivi di ricusa, né censure relative alla

competenza del radiologo, né ha formulato dei quesiti complementari.

In simili

condizioni l’eventuale vizio di procedura è stato considerato sanato.

In una

ulteriore sentenza U 106/03 del 25 gennaio 2005, la nostra Massima Istanza ha

stabilito che in quella fattispecie, durante l’esecuzione della perizia

predisposta dall’assicuratore LAINF, le disposizioni degli art. 57 segg. PCF,

concernenti la procedura relativa all’amministrazione della prova della perizia

e il diritto delle parti di parteciparvi, non sono state rispettate e che

quindi è stato violato il diritto di essere sentito dell’assicurata. Quest’ultima,

infatti, non è stata informata dei nomi degli esperti, né del loro rispettivo

compito. Tuttavia, visto che alla ricorrente è stata data la possibilità di

prendere posizione in merito alla perizia e di fare valere le sue obiezioni

prima dell’emissione della decisione formale, il TFA non ha considerato

particolarmente grave tale vizio e l’ha, conseguentemente, ritenuto sanato.

In un'altra

sentenza pubblicata in DTF 132 V 376 e SVR 2007 IV Nr. 10 pag. 34 l’Alta Corte

ha stabilito che se un centro d’accertamento medico è incaricato di rendere una

perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti

dall’art. 44 LPGA.

Al

riguardo cfr. pure SVR 2007 IV Nr. 27 pag. 94.

In

concreto, a prescindere dalla questione di sapere se il rapporto del Dr. med. __________

vada considerato una perizia o semplicemente una presa di posizione medica, non

risulta che nella procedura di opposizione siano state formulate, da parte

della ricorrente, domande complementari.

La

censura relativa alla mancata possibilità di presentare quesiti propri è,

dunque, in ogni caso presentata tardivamente (cfr. DTF 132 V 112).

Nel

merito

2.3. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’assicuratore LAINF resistente era o meno legittimato

a porre fine al versamento di prestazioni a fare tempo dal 28 marzo,

rispettivamente 5 aprile 2007 per quanto concerne i disturbi al ginocchio

destro.

Più

concretamente occorre verificare se le suddette affezioni si trovano o meno in

una relazione di causalità naturale e adeguata con il sinistro del maggio 2006.

2.4. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione

e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda

il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.6. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché

esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di

disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione

risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non

si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7. Nella

presente evenienza dalle carte processuali risulta che l’assicurata, il 6

maggio 2006, mentre scendeva le scale della cantina, portando una cassetta di

verdura, è inciampata ed è caduta in avanti. Essa ha riportato una distorsione

del ginocchio destro (cfr. doc. 1).

Dalla RM del ginocchio

destro effettuata il 14 giugno 2006 sono emersi una meniscopatia

laterale anteriore, a carattere prevalentemente degenerativo, un leggero

versamento intra-articolare e cisti di Baker (cfr. doc. 5).

L’8 settembre 2006 la

ricorrente è stata visitata dal Dr. med. __________, spec. in chirurgia

ortopedica e ortopedia.

Il sanitario ha indicato, da

un lato, che l’assicurata presentava una sintomatologia dolorosa compatibile

con una lesione meniscale laterale, soprattutto al corno anteriore parte

intermedia, come pure dei leggeri segni di lesione meniscale mediale con una

cisti di Baker. Dall’altro, che, vista la resistenza della sintomatologia ai

trattamenti conservativi, entrava in considerazione un trattamento chirurgico

di artroscopia con resezione meniscale laterale, oltre a un controllo della

situazione condrale retropatellare, potendosi rendere necessaria una condroplastica-shaving

(cfr. doc. 7).

Il 18 settembre 2006 la

ricorrente è stata, dunque, sottoposta a un intervento di artroscopia

diagnostica del ginocchio destro, con resezione meniscale del corno posteriore

del menisco mediale e corno anteriore del menisco laterale, nonché condroplastica

del piatto tibiale laterale del ginocchio destro presso l’__________ di __________

(cfr. doc. 13, 16).

Il Dr. med. __________,

nel referto relativo alla consultazione del 19 ottobre 2006, ha evidenziato che

l’evoluzione progressiva era favorevole, benché l’assicurata notasse ancora una

difficoltà alla deambulazione prolungata oltre un’ora, con leggero gonfiore e

dolori leggermente diffusi. Lo specialista ha consigliato di continuare con una

terapia antalgica-antinfiammatoria secondo necessità con fisioterapia di

mantenimento per le seguenti 4-6 settimane, poi training individuale (cfr. doc.

19).

Il 30 ottobre 2006 il Dr.

med. __________, dopo aver ribadito che la RM del giugno 2006 e l’artroscopia hanno

posto in luce delle lesioni sia meniscali, che condrali, ha puntualizzato che

il nesso causale tra il trauma del maggio 2006 e la problematica meniscale era

chiaro e che a medio-lungo termine avrebbe potuto accadere che la problematica condrale

persistesse e necessitasse di ulteriori trattamenti (cfr. doc. 20).

Il 15 novembre 2006 il

medesimo specialista ha, inoltre, rilevato che la problematica condrale

riconosciuta all’intervento chirurgico, ma conosciuta e annunciata in preoperatorio,

giocava evidentemente un ruolo importante (cfr. doc. 21).

Il Dr. med. __________,

interpellato dalla CO 1 in merito all’eziologia dei disturbi lamentati, il 18

dicembre 2006, ha dichiarato:

" (…)

1. Nesso di causalità tra la lesione del

menisco e la condropatia:

Come già evocato nella mia lettera del

30.10.2006 e ribadito nel rapporto di consultazione del 08.09.2006, questa

paziente in maggio 2006 ha subito un trauma distorsivo al ginocchio dx. La

resistenza della sintomatologia ai trattamenti conservativi ha incitato a

praticare una RM, che ha mostrato la lesione meniscale al corno anteriore del

menisco laterale del ginocchio dx e al corno posteriore del menisco mediale.

Queste lesioni sono state confermate dall’artroscopia del 18.09.2006, praticata

per la problematica meniscale con un trattamento di resezione del corno

posteriore del menisco mediale e del corno anteriore del menisco laterale del

ginocchio dx. Il nesso causale con il trauma di maggio 2006 e la problematica meniscale

medio-laterale è diretto e chiaro.

Parallelamente la RM aveva mostrato delle

Considerandi

lesioni condrali femoro-patellari e laterali, pure confermata dall’artroscopia

del 18.09.2006.

Un nesso di casualità tra la lesione del

menisco e la condropatia non è ritrovato in modo diretto.” (Doc. 24)

Il 17 aprile 2007 il

medico curante della ricorrente, Dr. med. __________, medicina generale FMH, ha

attestato una “gonalgia e instabilità mediale al ginocchio dx in stato dopo artroscopia

del ginocchio destro dopo incidente” (cfr. doc. 31).

E’ stata così eseguita una

nuova RM al ginocchio destro.

Dal relativo referto del

25.

maggio 2007 si evince un’amputazione del menisco laterale compatibile con

una pregressa meniscectomia parziale, possibile piccola amputazione del corno

posteriore e corpo del menisco mediale, alterazione del segnale nel corpo del

menisco laterale e nel corno posteriore del mensico mediale, che pongono la diagnosi

differenziale tra un’alterazione post-operatoria, una lesione residua o una

lacerazione, gonartrosi femoro-tibiale laterale, condropatia rotulea e trocleare,

versamento intra-articolare e cisti di Baker (cfr. doc. 34).

Su incarico della CO 1, il

31.

maggio 2007, il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, ha

visitato l’assicurata.

Egli ha stilato un

rapporto, rispondendo a dei precisi quesiti postigli dall’assicuratore LAINF,

da cui emerge in particolare che:

" (…)

2) Quali sono i disturbi di cui

attualmente l’assicurata si lamenta? (constatazioni soggettive)

Attualmente la paziente si lamenta di forti

dolori al ginocchio a destra, si sente insicura nella camminata e vi è una

zoppia.

Non riesce ad appoggiare il ginocchio senza

sentire dei dolori alquanto importanti in modo particolare nel compartimento

laterale del ginocchio destro.

Ha difficoltà a salire le scale

rispettivamente a scendere.

(…)

4) Diagnosi esatta

-

Esiti da contusione diretta del ginocchio destro nell’incidente del

06.05.06

-

Esiti da artroscopia diagnostica e parzialmente terapeutica al 18.09.06

-

Residui di alterazione meniscale mediale e laterale

-

Gonartrosi femoro-tibiale laterale

-

Condropatia rotulea e trocleare al ginocchio a destra

-

Ginocchio varo bilateralmente

5) a. Le lamentele dell’assicurata ed i

disturbi constatati sono dovuti in modo:

- certo

- probabile

- solamente possibile

- esclusi

all’infortunio del 06.05.2006?

Probabile e possibile. Per conto mio il

trauma del 6.5.06 ha scatenato una dolenza in un ginocchio già precedentemente

parzialmente rovinato a seguito del malcarico su ginocchio varo e degenerazione

della cartilagine e dei menischi.

Il nesso causale rimane quindi certo per

quel che riguarda il dolore immediatamente dopo l’incidente del 06.05.06 mentre

per quel che riguarda i disturbi che si proseguono nel tempo è solamente

possibile. Dal mio punto di vista riterrei che a questo punto abbiamo raggiunto

lo status quo sine e la responsabilità assicurativa dovrebbe essere ceduta

all’assicurazione malattia e questo a partire dalla ricaduta della incapacità

lavorativa al 05.04.07.

5) b. Vi sono dei fattori

extra-infortunistici che influenzano il corso della guarigione? Se sì, quali ed

in che misura? Qual è il nesso di causalità tra gli infortuni ed un’eventuale

malattia?

Sì, la gonartrosi femoro-tibiale laterale e

la condropatia rotulea.

(…)”(Doc. 35)

Il 5 luglio 2007 ha avuto

luogo una visita da parte del Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica,

il quale ha diagnosticato una “gonartrosi laterale destra sintomatica; esiti

di rottura traumatica del menisco laterale del ginocchio destro maggio 2006 con

conseguente resezione artroscopica settembre 2006”.

Lo specialista ha, poi,

indicato che si trattava di un’importante artrosi del compartimento laterale

del ginocchio destro dopo resezione artroscopica del menisco laterale nel mese

di settembre 2006 e che dal punto di vista conservativo non riteneva esservi

ancora molte possibilità. Egli ha consigliato l’impianto di una protesi totale

al ginocchio destro ed eventualmente di una protesi monocompartimentale

laterale (cfr. doc. 39).

Il Dr. med. __________, il

9.

luglio 2007, ha certificato che la sintomatologia dolorosa non era mai

scomparsa completamente e che dal mese di marzo 2007 i dolori erano diventati

progressivi. Egli ha, altresì, specificato che, siccome la sintomatologia

concerneva unicamente il ginocchio destro e nella RMN erano presenti segni per

lesioni meniscali, si trattava molto probabilmente di esiti post-infortunistici

(6.05.2006). Secondo il medico anche l’artrosi femoro tibiale-laterale senza

altre alterazioni artrotiche nel compartimento mediale parlava piuttosto per

delle conseguenze post-infortunistiche. Egli ha concluso che, dunque, era molto

probabile che i disturbi lamentati dalla ricorrente fossero di origine

post-infortunistica (cfr. doc. 39).

Il 19 novembre 2007 il

medico curante ha ancora sottolineato che sia l’artrosi del compartimento

laterale sia la valgizzazione del ginocchio non erano presenti sulla

radiografia del 8.5.2006. Questo cambiamento poteva essere spiegato unicamente

con degli esiti post-traumatici. A mente del Dr. med. __________ anche la RMI

parlava di lesioni post-traumatiche (lacerazione del menisco, alterazioni

post-operatorie o lesione residua). Egli ha pure indicato che l’assicurata, che

conosce quale medico curante dal 1993, non si era mai recata da lui per dolori

alle ginocchia.

Il medico, visto che

l’artrosi del compartimento laterale l’8.5.2006 non era presente, che la RMI

parlava di artrosi e di lesioni post-traumatiche e che l’insorgente non aveva

mai lamentato disturbi alle ginocchia in precedenza, ha, pertanto, ritenuto che

queste alterazioni fossero chiaramente di origine post-traumatica e

riconducibili al sinistro del maggio 2006 (cfr. doc. B).

2.8

Secondo la

costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame

del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata

resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile

2005.

nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre

2001.

nella causa C., U 213/01; STFA del

12.

aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa

J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re

C., pag. 5, non pubblicata;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;

DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107

V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005,

nella causa C. R:,

K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del

17.

gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa

G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio

1994.

in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non

pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582

consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nel caso

di specie il certificato del 19 novembre 2007 del Dr. __________ è posteriore

all'emissione della decisione su opposizione impugnata.

Tuttavia

esso è stato prodotto con l’intento di acclarare l’eziologia dei disturbi ancora

accusati dall’assicurata al ginocchio destro dopo la fine di marzo /inizio di

aprile 2007. La situazione della ricorrente non risulta del resto cambiata

rispetto al periodo antecedente il 23 ottobre 2007.

Pertanto

tale documento è rilevante ai fini del presente giudizio.

Esso è

suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo

della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2

settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

2.9

La CO 1 ha

negato a decorrere dal 28 marzo, rispettivamente dal 5 aprile 2007 per l’incapacità

lavorativa, delle ulteriori prestazioni assicurative in relazione all’evento

traumatico del maggio 2006, fondandosi sulla valutazione del Dr. med. __________,

il quale ha ritenuto, da un lato, raggiunto lo status quo sine per quanto

attiene alle problematiche meniscali, dall’altro, di origine

extra-infortunistica la gonartrosi femoro-tibiale laterale e la condropatia

rotulea (cfr. doc. 35).

La ricorrente, dal canto

suo, contesta la conclusione dell’assicuratore LAINF, basandosi principalmente

su quanto certificato dal proprio medico curante, Dr. med. __________ (cfr.

doc. I).

Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Come

visto, agli atti figurano, in particolare, da un canto, i certificati del

medico curante dell’assicurata, Dr. med. __________, e, d'altro canto,

l’apprezzamento del 31 maggio 2007 del Dr. med. __________,

medico fiduciario dell’assicuratore LAINF resistente.

Di

principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione

nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto,

secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore

probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto,

piuttosto che la sua provenienza.

Chiamato

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale, tutto ben

considerato, ritiene che la documentazione medica all’inserto non consenta di vagliare, con piena cognizione di causa, la vertenza

sub judice, di modo che un approfondimento specialistico si rivela

indispensabile.

In effetti, da una

parte, il Dr. med. __________ si è limitato a indicare, da un lato, che, in

relazione alla problematica meniscale, riterrebbe intervenuto lo status quo sine

agli inizi di aprile 2007, poiché il ginocchio destro - che ha subito il

sinistro del maggio 2006 - era già precedentemente affetto da degenerazioni

della cartilagine e dei menischi. Dall’altro, che la gonartrosi femoro-tibiale

laterale e la condropatia rotulea sono dei fattori extra-infortrunistici (cfr.

doc. 34).

Tale apprezzamento non

convince già solo per il fatto che il medico ha escluso l’origine

post-traumatica della gonartrosi senza fornire alcuna motivazione. Soprattutto

egli non ha spiegato le ragioni per le quali considera la gonartrosi femoro-tibiale

extra-infortunistica, nonostante dal raffronto delle RM esperite nel giugno

2006.

e nel maggio 2007 risulti che la stessa era presente nel maggio 2007, ma

era ancora assente nel giugno 2006 (cfr. doc. 5, 34).

Il Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, nel luglio 2007 ha, del resto,

precisato che “… nel mese di settembre 2006 è stata eseguita un’artroscopia

con resezione del menisco laterale. In seguito insorgenza di un’artrosi del

compartimento laterale documentata anche dalla recente RM del 25.5.2007”

(cfr. doc. 39).

Inoltre il Dr. med. __________,

in prima battuta, ha affermato che il nesso causale tra i disturbi accusati

dall’insorgente che proseguono nel tempo e il sinistro del 2006 è solamente

possibile. In seguito ha precisato che riterrebbe raggiunto lo status quo sine.

Egli non ha, però, puntualizzato il grado di verosimiglianza di questa

conclusione (cfr. doc. 35).

Al riguardo è utile

ribadire che qualora il nesso di causalità con l'infortunio

sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'estinzione del carattere

causale dell'infortunio è provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.5.).

Va, poi, evidenziato che

il Dr. med. __________, quale chirurgo della mano, non risulta essere, in ogni

caso, lo specialista più adeguato per valutare le problematiche di cui soffre

l’assicurata al ginocchio destro.

D’altra parte, il

Dr. med. __________ è un medico generalista. Pertanto neppure tale sanitario è particolarmente

qualificato a pronunciarsi sull’eziologia dei disturbi lamentati

dall’assicurata.

Giova, altresì, ricordare

che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le

certificazioni del medico curante hanno un valore di prova ridotto, ciò in

ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa

C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il

Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, nel

dicembre 2006, ha sì attestato una relazione di causalità naturale tra

l’infortunio del maggio 2006 e la problematica meniscale medio-laterale (cfr.

doc. 24).

Tuttavia tale affermazione

si riferiva a un periodo in relazione al quale l’assicuratore LAINF ha comunque

riconosciuto la propria responsabilità.

Ne discende che la

certificazione del Dr. med. __________ non è di rilevanza alcuna ai fini del

presente giudizio.

2.10

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore

LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti interpellato unicamente

il Dr. med. __________, la cui valutazione, per i motivi già ampiamente esposti

al considerando precedente, non risulta convincente. L’Istituto assicuratore

resistente, dopo la lettura del rapporto del Dr. med. __________, doveva

peraltro sapere che, senza perlomeno un complemento istruttorio, quanto affermato

dal medico - specialista in chirurgia della mano - in relazione al ginocchio

destro dell’assicurata non era attendibile.

La CO 1

ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

Si giustifica, di conseguenza,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore

LAINF resistente perché disponga accertamenti specialistici più approfonditi

riguardo all’eziologia dei disturbi al ginocchio destro ancora lamentati

dall’assicurata posteriormente alla fine di marzo 2007 e, sulla scorta delle

relative risultanze, si pronunci nuovamente circa l’estinzione o meno di una

relazione di casualità naturale tra detta problematica e il sinistro del maggio

2006.

2.11

L'assicurata,

vincente in causa, rappresentata da un'RA 1, ha diritto all'importo di fr. 800.--

a titolo di ripetibili (cfr. STFA del 5 dicembre 2003 nella causa A., C 243/02;

STFA del 28 febbraio 2003 nella causa C., I 840/02; DTF 126 V 12 consid. 2.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 23 ottobre 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi dei consid. 2.9. e

2.10.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà, inoltre, all’assicurata l’importo di fr. 800.- (IVA inclusa) a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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