35.2007.118
07/2006: caduta da scale con interessamento gamba e braccio dx. 03/2007: annuncio ricaduta per riacutizzazione disturbi ginocchio dx (diagnosi: sublussazione patellare). Perizia giudiziaria. Ammessa c
25 agosto 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
35.2007.118
Data decisione, Autorità:
25.08.2008, TCA
Titolo:
07/2006: caduta da scale con interessamento gamba e braccio dx. 03/2007: annuncio ricaduta per riacutizzazione disturbi ginocchio dx (diagnosi: sublussazione patellare). Perizia giudiziaria. Ammessa causalità naturale con infortunio assicurato
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
PERIZIA
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 61 let. c LPGA
art. 10 cpv. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.118
mm
Lugano
25 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23
ottobre 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
luglio 2006, RI 1, all’epoca al beneficio delle indennità giornaliere di
disoccupazione e perciò assicurata contro gli infortuni presso l’CO 1, è
rimasta vittima di una caduta dalle scale mentre si trovava in vacanza in __________.
Fatti
I
sanitari del PS dell’Ospedale di __________ hanno diagnosticato una ferita
escoriata alla gamba e al braccio destro (doc. 2).
1.2. Nel corso
del mese di marzo 2007, il datore di lavoro dell’assicurata ha annunciato
all’amministrazione una ricaduta del sinistro del luglio 2006, determinata da
una riacutizzazione dei disturbi al ginocchio destro, all’origine di una totale
incapacità lavorativa a decorrere dal 19 dicembre 2006 (doc. 5, 7 e 12).
RI 1 è
quindi stata sottoposta ad un intervento artroscopico da parte del chirurgo
ortopedico dott. __________, in occasione del quale è stata diagnosticata la
sublussazione della patella del ginocchio destro (doc. 33 e 37).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore, con
decisione formale del 13 aprile 2007, ha negato la propria responsabilità
relativamente ai disturbi localizzati al ginocchio destro, oggetto
dell’annuncio di ricaduta del 5 marzo 2007 (doc. 22).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (doc. 23), l’CO 1, il
23 ottobre 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
41).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 23 novembre 2007, RI 1, patrocinata dalla lic. iur. __________,
ha chiesto, in via principale, che l’amministrazione venga condannata ad
assumersi le spese per la cura del ginocchio destro a decorrere dal 14 luglio
2006 e, in via subordinata, il rinvio dell’incarto per l’esecuzione di un
complemento istruttorio.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa in particolare
valere l’applicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF e specificatamente la sua
lettera b (“lussazioni di articolazioni”), ritenuto che, a suo avviso, la
sublussazione della patella, citiamo: “… null’altro è che una lussazione di
un’articolazione”.
Inoltre,
citiamo: “escludendo (come confermato anche dai medici di fiducia della Suva)
una causa patologica per i dolori della ricorrente, le lesioni subite vanno
dunque equiparate ad infortunio.” (doc. I, p. 6).
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In corso di
causa, l’assicurata ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione (doc. V
+ allegati).
L’Istituto
assicuratore ha preso posizione in merito il 4 gennaio 2008 (doc. VII).
1.7. Con
ordinanza del 9 aprile 2008, questa Corte ha ordinato una perizia medica,
affidandone l’esecuzione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia (doc. IX).
1.8. In data 22
luglio 2008, il dott. __________ ha consegnato il proprio referto peritale
(doc. XVII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per
osservazioni (doc. XVIII).
L’assicuratore
resistente si è pronunciato il 14 agosto 2008 (doc. XIX + allegato), mentre l’assicurata
lo ha fatto in data 22 agosto 2008 (doc. XX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore
convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in
relazione ai disturbi al ginocchio destro, annunciatigli il 5 marzo 2007.
Non è
contestato il fatto che RI 1 sia rimasta vittima di un infortunio ai sensi
dell’art. 4 LPGA, motivo per cui ci si può esimere dall’esaminare
l’applicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (lesioni parificate ai postumi di un
infortunio).
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
Considerandi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5
Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382.
consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in
presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o
conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.7
Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1
di negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi al ginocchio
destro, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5 marzo 2007, è stata presa sulla
base dei pareri espressi dai propri medici fiduciari.
In
effetti, con apprezzamento del 10 aprile 2007, redatto prima
dell’intervento artroscopico del 10 agosto 2007, il dott. __________, spec. FMH
in reumatologia, ha sostenuto che i reperti messi in luce dalla RMN del 21
dicembre 2006 non erano riferibili all’evento infortunistico del 14 luglio 2006
(doc. 19: “… dalla RMN effettuata in data 21.12.2006 risultano lesioni non
collegabili in maniera probabile all’infortunio riferito del 14.7.2006, infatti
nel referto si parla di alterazioni cistiche polilobate con componente
sinoviale in parte ispessita sopra il recesso postero-superiore laterale del
ginocchio su un’estensione di circa 3x1,5 cm e la conclusione del radiologo è
ganglio articolare posteriore-superiore esterno o borsite del gastrocnemio
laterale. Stato da rottura parziale (stiramento) del legamento crociato
anteriore. In base a questa diagnosi e in base alla descrizione precedente
della sintomatologia, non è possibile riferire temporalmente questi esiti
riscontrati in maniera probabile all’infortunio del 14.7.2006 di cui
l’unica diagnosi iniziale parla di ferita escoriata gamba destra e braccio
destro e le descrizioni cliniche dei medici non danno indicazioni dalle quali
poter dedurre altre conclusioni.” - il corsivo è del redattore).
Posteriormente
all’operazione appena citata, l’amministrazione ha interpellato il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, attivo presso la Divisione di medicina
assicurativa di __________.
Il medico
fiduciario ha dapprima escluso che RI 1 fosse portatrice di una lesione
parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF, ritenuto che la
diagnosticata sublussazione della patella non corrisponde a una
lussazione articolare ai sensi della lett. b (doc. 40, p. 3).
D’altro
canto, egli ha affermato che i reperti oggettivati nel frattempo, in modo
particolare la sublussazione patellare, non sarebbero compatibili con il tipo
d’infortunio patito dall’insorgente (doc. 40, p. 2: “Einerseits ist klar, dass
diese Befunde nicht von einem Sturz lateral aufs Knie herrühren können, der ja
nur zu Schürfwunden am rechten Bein und rechten Arm geführt hat. Sowohl das laterale Ganglion wie auch - der übrigens MR
tomographisch eher fragliche - VKB-Teilriss und vor allem die
Patellasubluxation können dadurch nicht entstanden sein; der Unfallmechanismus
für eine Patellasubluxation oder Subluxation ist ein Sturz nach links seitlich
mit Valgisationsbelastung des rechten Knies in Beugestellung oder mit
deutlicher Aussendrehung des rechten Fusses, was jedenfalls zu einer
Valgisierung des Knies führt. Der hier vorliegende Unfallmechanismus könnte
höchstens einen varisierenden Mechanismus gehabt haben, der natürlich gänzlich
ungeeignet ist, eine Patellasubluxation zu verursachen.“).
2.8
Allo scopo di chiarire la situazione medica, questo Tribunale ha
ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria a cura del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia.
Con
referto peritale del 19 luglio 2008, l’esperto giudiziario ha innanzitutto
affermato che le diagnosi poste nel frattempo, ovvero quella di lesione del
legamento crociato anteriore e di sublussazione patellare, sono sbagliate.
La prima
non ha trovato conferma né clinicamente né in occasione dell’intervento
artroscopico eseguito dal dott. __________.
Per
quanto concerne la seconda diagnosi, il dott. __________ ha spiegato che una
sublussazione della patella in estensione del ginocchio viene molto spesso
riscontrata in occasione di un’artroscopia e generalmente considerata quale
fenomeno non patologico, che qualora venga effettivamente riscontrata una tale
affezione, nella letteratura medica si consiglia di dissecare il retinacolo laterale,
e non quello mediale, così come invece eseguito dal dott. __________ e, infine,
che quest’ultimo specialista non ha cercato di ispezionare il recesso dietro il
condilo femorale laterale, dove la RMN aveva mostrato un reperto patologico
(doc. XVII, p. 3).
Secondo
l’esperto giudiziario, RI 1 soffre in realtà di una sindrome dolorosa femoro-patellare
localizzata al ginocchio destro, complicata da una leggera “sindrome
dolorosa regionale complessa” (che in precedenza veniva chiamata algodistrofia
di Sudeck).
Si tratta
di un’affezione che può insorgere a seguito di eventi diversi, dopo infortuni
oppure operazioni, così come dopo sovraccarico oppure malattie del ginocchio,
caratterizzata da una localizzazione alla parte anteriore del ginocchio e da un
indebolimento della forza di estensione della gamba (doc. XVII, p. 4).
La
ricorrente presenta inoltre un’alterazione della mucosa articolare a livello
del recesso laterale del ginocchio, reperto atipico e variabile, che non è
riscontrabile clinicamente e che non corrisponde ad alcun quadro clinico tipico.
Per il dott. __________, si tratta di un reperto casuale o secondario, che non
ha verosimilmente nulla a che vedere con la sindrome dolorosa femoro-patellare
di cui soffre RI 1 (doc. XVII, p. 4).
Per
quanto concerne l’aspetto eziologico, il perito designato dal Tribunale ha
sostenuto che la diagnosticata sindrome dolorosa femoro-patellare va
ricondotta, con verosimiglianza preponderante, al sinistro del 14 luglio 2006,
in occasione del quale l’assicurata ha contuso il ginocchio (doc. XVII,
risposta al quesito n. 3 di parte convenuta e n. 8 di parte ricorrente).
Il dott. __________
ha quindi spiegato che una caduta su un ginocchio piegato può provocare, in
base alla letteratura specialistica, dei dolori cronici anche senza la prova di
un danno anatomico (doc. XVII, p. 5).
Egli ha
pure indicato che il peggioramento insorto a distanza di due mesi
dall’infortunio si spiega con un’accresciuta sollecitazione derivante dalla
ripresa dell’attività lavorativa dopo un lungo periodo di disoccupazione (doc.
XVII, risposta al quesito n. 4 di parte ricorrente).
Per
contro, sempre a detta del perito giudiziario, è piuttosto inverosimile che
l’alterazione della mucosa articolare nel recesso laterale del ginocchio
costituisca una conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato (doc.
XVII, p. 5).
Il dott. __________
ha infine dichiarato di non condividere la valutazione espressa dai medici
fiduciari dell’CO 1, la quale si basa su errate diagnosi poste dai curanti
(doc. XVII, risposta al quesito n. 5 di parte convenuta).
2.9
Nel mese di
agosto 2008, l’amministrazione ha prodotto un rapporto, datato 6 agosto 2008,
del dott. __________.
Il medico
di fiducia appena citato ha dichiarato che le conclusioni a cui è pervenuto il
perito giudiziario sarebbero pienamente condivisibili nel caso in cui
l’assicurata fosse caduta in avanti sulla patella. Qualora invece la caduta
avesse interessato piuttosto la parte destra, la valutazione da lui a suo tempo
espressa sarebbe quella corretta (doc. XIXbis).
In
proposito, questo Tribunale osserva che quello del meccanismo secondo il quale
è avvenuto il sinistro del 14 luglio 2006, è un argomento che il dott. __________
aveva già utilizzato quando egli supponeva che l’insorgente fosse portatrice di
una sublussazione patellare (cfr. doc. 40, p. 2).
Ora, il
dott. __________ ha escluso l’esistenza di quest’ultima patologia (cfr. consid.
2.8
) e, per quanto riguarda la diagnosticata sindrome dolorosa femoro-patellare,
dalla sua perizia non risulta che una caduta in avanti direttamente sulla
patella, costituirebbe il presupposto necessario per ammetterne l’eziologia
infortunistica.
Comunque,
a prescindere da quanto precede, la circostanziata descrizione dell’accaduto
che la ricorrente ha fornito durante la sua audizione del 9 marzo 2007, non
esclude affatto che la caduta sia avvenuta, in particolare, sulla patella del
ginocchio destro.
In
effetti, in quell’occasione, RI 1 ha riferito che dopo aver messo il piede in
un buco della scalinata in ciottoli, essa è caduta in avanti, principalmente
sul lato destro, battendo dapprima a terra proprio il ginocchio destro (doc.
12: “Scendendo la scalinata di ciottoli che conduceva a tale monastero, non si
è accorta che mancavano dei ciottoli ed ha messo il piede in un buco cadendo in
avanti. È caduta principalmente sul lato destro del corpo, picchiando prima il
ginocchio e poi cadendo in avanti e riparandosi il viso con le braccia si è
ferita al braccio destro.”).
Da questa
descrizione non è dunque possibile inferire, come lo ha preteso il dott. __________,
che la contusione avrebbe interessato la parte laterale del ginocchio
destro.
In esito
alle considerazioni che precedono, questa Corte non vede ragioni che le
impediscano di fare proprie le conclusioni - motivate e convincenti - a cui é
pervenuto il dott. __________.
Occorre
pertanto concludere che i disturbi localizzati al ginocchio destro, oggetto
dell’annuncio di ricaduta del 5 marzo 2007, si trovavano in una relazione di
causalità, naturale e adeguata (cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 118 V 286 e
117.
V 365 in fine), con l’evento infortunistico assicurato.
La
decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere annullata e l’incarto
rinviato all’assicuratore infortuni resistente affinché definisca il diritto a
prestazioni da un profilo materiale e temporale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ È
accertata l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata
tra i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5 marzo
2007 e il sinistro del 14 luglio 2006.
§§§ L’incarto
è retrocesso all’amministrazione affinché si pronunci in merito al
diritto a prestazioni da un profilo materiale e temporale.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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