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Decisione

35.2007.119

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 marzo 2008Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione

futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe

mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa

G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per

modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se

partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3

Dalle tavole

processuali risulta che l’esigibilità lavorativa dell’insorgente è stata

apprezzata, la prima volta, in occasione della visita medica di chiusura del 21

giugno 2005.

In quella

sede, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha sottolineato

che da parte dell’assicurato vi era una tendenza ad aggravare la sintomatologia,

nonché una certa mancanza di collaborazione, di modo che egli ha definito,

citiamo: “… un’esigibilità compatibile con una patologia da impingement

sotto-acromiale che è l’unica patologia oggettivabile sia al quadro clinico sia

al quadro radiologico.” (doc. 88, p. 3).

L’esigibilità

lavorativa è quindi stata così descritta:

"

L’assicurato può molto spesso sollevare pesi dai

5.

ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 10 ai 25 kg fino

all’altezza dei fianchi, mai pesi superiori ai 25 kg fino all’altezza dei

fianchi.

L’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5

kg sopra l’altezza del petto e di rado pesi superiori ai 5 kg.

L’assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi

leggeri e di precisione, molto spesso attrezzi di media entità, di rado

attrezzi di pesante entità e mai attrezzi di molto pesante entità, la rotazione

manuale non è impedita.

L’assicurato non può mai effettuare lavori al di

sopra della testa a meno che questi non siano effettuati con la mano destra,

l’assicurato può spesso effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la

posizione seduta e inclinata in avanti come pure spesso la posizione in piedi e

inclinata in avanti, l’assicurato può spesso inginocchiarsi e molto spesso

effettuare la flessione delle ginocchia.

L’assicurato può molto spesso assumere la

posizione di lunga durata sia seduta che in piedi.

L’assicurato può molto spesso camminare per

lunghi tragitti, molto spesso camminare su terreno accidentato, molto spesso

salire le scale e di rado salire le scale a pioli.”

(doc. 88,

p. 3).

In data

28.

marzo 2007, l’insorgente è stato visitato, per conto dell’Istituto

assicuratore convenuto, presso la Clinica __________ di __________.

L’esame

di RMN ivi effettuato ha evidenziato unicamente la nota lesione del tendine del

muscolo sovraspinato.

Gli

specialisti non sono quindi stati in grado di oggettivare alcun reperto

morfologico correlabile con i disturbi denunciati dall’assicurato (doc. 153, p.

2: “Es ist uns aktuell nicht möglich die angegebenen Beschwerden einem

anatomischen Korrelat zuzuordnen.”), così come già era stato il caso in

occasione della consultazione del 23 febbraio 2005, disposta per fare il punto

sugli esiti di alcune infiltrazioni locali nel frattempo eseguite a scopo

diagnostico (cfr. doc. 78: “Die massiven Schmerzen können wir nicht genau den

strukturellen Veränderungen, die vorliegen, zuordnen.”).

Nel corso

del mese di maggio 2007 ha avuto luogo una nuova visita fiduciaria di controllo

a cura del chirurgo ortopedico dott. __________.

Queste le

conclusioni contenute nel relativo rapporto datato 8 maggio 2007:

"

Vi è dunque questa patologia alla spalla

sinistra con una lesione sul versante articolare del muscolo sovra-spinato,

questo può spiegare una certa sintomatologia algica ma non l’asserita

impossibilità di usare la spalla sinistra. La mancanza di atrofia muscolare e

il recesso ascellare normale valutato alla RM sono comunque testimoni del fatto

che questa spalla viene mobilizzata.

A questo punto si deve quindi procedere alla

definizione dell’esigibilità del lavoro tenendo presente i soli sintomi

oggettivabili e facendo astrazione dall’importante allargamento dei sintomi

presente.

Questa esigibilità verrà quindi espressa in base

all’esperienza medica riferendosi a una lesione parziale della cuffia dei

rotatori.

Per quanto attiene alla proposta della clinica __________

di effettuare una RM del rachide cervicale per escludere un’ernia cervicale,

questa esula dalla competenze dell’assicuratore Lainf in quanto l’assicurato ha

subito un trauma diretto alla spalla e non ha subito nessun trauma alla

cervicale, del resto l’iposensibilità asserita a tutte le dita della mano

sinistra è insorta soltanto ultimamente e quindi non può essere messa in

relazione con l’infortunio.

Tenuto conto di tutte queste considerazioni si

può asserire che l’esigibilità espressa in occasione della visita

medico-circondariale di chiusura del 21.6.2005, mantiene tutta la sua validità

in quanto oggettivamente alla spalla sinistra non vi è stato alcun cambiamento

di rilievo. Stesso discorso vale per l’indennità per menomazione

dell’integrità.”

(doc.

159, p. 4)

Nel corso

del mese di settembre 2007, RI 1 si è privatamente rivolto al dott. __________,

spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche.

Il

sanitario appena citato ha condiviso il parere già espresso dagli specialisti

della Clinica __________, così come dal medico fiduciario dell’CO 1, ossia che,

citiamo: “… l’origine dei persistenti dolori lamentati dall’assicurato resta

poco chiara, in considerazione del trauma tutto sommato “banale” avuto ad

origine dei problemi.”. D’altro canto, egli non ha potuto escludere una

componente somatoforme.

Infine,

il dott. __________ ha dichiarato l’insorgente, citiamo: “… impossibilitato a

svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa a causa dell’impedimento

d’utilizzo del braccio sx.” (allegato doc. 175).

2.4.4

Posto che la

problematica psichica non è di pertinenza dell’assicuratore infortuni,

l’esigibilità lavorativa deve essere valutata tenendo conto unicamente dei

postumi oggettivabili a livello della spalla sinistra.

In

effetti, è utile sottolineare che, secondo una costante

giurisprudenza, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi

risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad

esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto

nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente

dimostrabile.

Nei casi

in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente

correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole

all'interessato (cfr., in questo senso, cfr., in questo senso, la STCA del 1°

marzo 2005 nella causa D., inc. n. 35.2004.74, confermata dal TFA con sentenza

dell’11 maggio 2006, U 130/05, del 22 settembre 2003 nella causa B., inc.

35.2002

, del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 5

aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2003.39, confermata dal TFA con giudizio

del 13 aprile 2006, U 162/04, del 25 novembre 2002 nella causa A., inc. n.

35.2002

, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio 2004, U 14/03, del 13

settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con

sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P.,

inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U

429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19

febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).

Ora,

considerato che, a livello della spalla sinistra, il solo reperto oggettivabile

è costituito da una lesione parziale che interessa il versante articolare del

tendine del muscolo sovraspinato, il TCA non ha motivo di ritenere infondato il

parere del dott. __________, per il quale l’assicurato sarebbe in grado di svolgere

un’attività lavorativa in cui egli non debba, in sostanza, sollevare/trasportare

pesi di una certa importanza, rispettivamente, ingaggiare l’arto superiore

sinistro in mansioni da eseguire al di sopra dell’orizzontale.

Riguardo

alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue

condizioni di salute, è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato

in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche

agli arti superiori.

In una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti

non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i

60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il

braccio adominante.

In una

sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA

con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, il TCA ha riconosciuto come

reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei

medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,

ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001,

parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano):

"

(…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)."

(STFA

succitata, consid. 3b)

In

un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte

federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata,

vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora

esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non

comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo

relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in

mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

"

(…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in

re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.

331.

consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità

di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale

ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con

conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione

(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata

del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285

consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

In una

sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente

abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in

prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,

citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

È pure

stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve

artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

Infine,

con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine

del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una

persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla

congelata post-traumatica).

I

numerosi precedenti giurisprudenziali appena illustrati confermano la

fondatezza della valutazione del chirurgo ortopedico interpellato

dall’amministrazione.

Questo

Tribunale non ignora che il reumatologo dott. __________, nel suo rapporto del

24.

settembre 2007 indirizzato all’Ufficio AI, ha sostenuto che a causa dello

stato del braccio sinistro, RI 1 sarebbe impossibilitato a esercitare un

qualsiasi lavoro (allegato al doc. 175).

Questo suo

apprezzamento potrebbe avere semmai rilevanza in ambito di assicurazione per

l’invalidità, ma non in materia di assicurazione contro gli infortuni, dove vengono

presi in considerazione soltanto quei disturbi che procedono da un danno alla

salute oggettivabile (e di eziologia traumatica).

Come

detto in precedenza, nel caso di specie, si è potuto oggettivare soltanto una

lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato ed è quindi in funzione

di questo reperto che va valutata l’esigibilità lavorativa del ricorrente.

Anche le

certificazioni agli atti della dott.ssa __________, medico curante, non

appaiono suscettibili di mettere in discussione la fondatezza

dell’apprezzamento espresso dal dott. __________.

A

proposito di quella datata 20 settembre 2007 (allegato al doc. 175), va sottolineato

che il fatto che all’assicurato sia stata riconosciuta una rendita di

invalidità dell’11%, non significa che egli presenti una capacità lavorativa

residua dell’89%. L’invalidità è in effetti un concetto essenzialmente economico

e, in questo senso, il relativo grado va di principio determinato procedendo a

un raffronto dei redditi (cfr. art. 16 LPGA).

D’altro

canto, è utile ripetere che, in casu, l’esigibilità lavorativa va

valutata tenendo conto dei soli postumi infortunistici organici oggettivabili.

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato

generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di

sorveglianza, che RI 1, nonostante i disturbi che interessano l’arto superiore

sinistro (quelli derivanti dalla lesione parziale del tendine del muscolo

sovraspinato), sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento

completo.

In questo

contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

2.4.5

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’amministrazione,

l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2007 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V

174.

= RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima

dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 43'638.40 (cfr. doc.

170).

Questo

dato è stato desunto dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di

lavoro del ricorrente, la Adecco SA (cfr. allegato al doc. 170).

In sede

di ricorso, RI 1 pretende invece che il reddito da valido venga stabilito in

funzione del salario che egli avrebbe realizzato nell’ambito dell’attività

professionale per la quale ha effettuato la formazione

scolastico-professionale, ovvero quella della ristorazione (doc. I, p. 7s.).

Determinante,

allo scopo di stabilire il reddito da non invalido, è, di regola, l'attività

che l'assicurato avrebbe esercitato qualora non fosse sopravvenuto

l'infortunio. Quale indizio e punto di partenza per valutare gli sviluppi

professionali senza l'infortunio, s'impone l'attività esercitata al momento

dell'evento traumatico. Vi è, in effetti, la presunzione che l'assicurato, nel

futuro, avrebbe continuato a svolgere quest'ultima, in particolare quando essa

corrisponde alla sua formazione e/o quando l'assicurato l'ha esercitata per

lungo tempo. Eccezioni, ovverosia cambiamenti di professione, devono venire

dimostrati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante. Per

ammettere un preteso cambiamento professionale, la giurisprudenza esige che vi

siano degli indizi concreti che l'assicurato, qualora non fosse rimasto vittima

dell'infortunio, avrebbe effettivamente cambiato la propria attività. Questi

presupposti potrebbero essere realizzati se l'attività al momento dell'infortunio

rappresentava una scelta temporanea oppure forzata. Ammettere un ritorno

alla professione originariamente appresa si giustifica soltanto nella misura in

cui esista ancora un certo legame, così che vi sia una reale possibilità di

ritorno (cfr. P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 169s. e giurisprudenza ivi

menzionata).

Nella

concreta evenienza, dagli atti di causa, in particolare dal verbale di

audizione del 4 agosto 2004 (doc. 43), risulta che l’assicurato è in possesso

di un diploma quale chef de salle, conseguito in __________ ma non

riconosciuto in Svizzera.

Si evince

pure che durante i primi anni dopo la sua entrata in Svizzera, RI 1 ha

effettivamente lavorato alle dipendenze di alcuni ristoranti del __________

(non è specificato in che qualità), attività che egli ha però abbandonato nel

1996, allorquando è stato assunto dalla ditta __________ di __________ (sino al

1999).

Egli ha

quindi lavorato per un’impresa di pulizie durante circa due anni e,

successivamente, per due ditte di lavoro temporaneo, la __________ e l’__________.

Al

momento in cui è rimasto vittima dell’infortunio in questione, l’assicurato

aveva dunque abbandonato il settore della ristorazione da ormai circa otto anni

(1996-2004).

In queste

condizioni, il TCA ritiene poco probabile che l'insorgente, senza l'infortunio,

sarebbe ritornato a operare nel settore della ristorazione: ciò rientra

nell'ordine delle possibilità, ma tale eventualità non s'impone certo secondo

il grado della verosimiglianza preponderante.

Alla luce

di quanto precede, l’amministrazione ha correttamente determinato il reddito da

valido partendo dall'attività che il ricorrente svolgeva al momento dell'evento

traumatico del marzo 2004 e fissato in fr. 43'638.40.

2.4.6

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg..

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al

caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale

contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"

(…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass

die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen

DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte

Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern

(vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis

31.

Dezember 2000

[AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE

115.

V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich

des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall

sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im

Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der

Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im

Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA

hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu

ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die

Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die

Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs

einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Su questi

temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel

campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del

disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e

Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

2.4.7

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e

per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non discriminare

gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più

bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è

quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro

Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che

nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che

riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS

n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p.

64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la

Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso modo,

un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle

nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le

basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale

concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti

al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle

differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni

facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio

che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del

Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in

considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e

nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di

quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi

assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che

lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del

lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o

campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base

della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio

geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico

sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il

rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di

ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare

un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove

disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o

addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora

in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve

di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente

i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto

precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari

statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure."

Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale

(cfr., sul tema, L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione

dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da

invalido deve dunque essere determinato applicando i valori nazionali (Tabella

TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata

dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire

il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin,

rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado

Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales

dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire

ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction

qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette

règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de

l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se

riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous

affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire

est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs

si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le

dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le

point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,

il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de

faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne

justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,

p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

2.4.8

Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli

accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle

attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto

dei postumi residuali che interessano l’arto superiore sinistro, e meglio

l’addetto al controllo della qualità presso la __________, l’addetto all’assemblaggio

di molle presso la __________, il magazziniere-carrellista presso il __________,

il bobinatore presso la __________ e, infine, il venditore di chiosco presso la

__________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2007, un

reddito annuo pari a fr. 38'658.60 (cfr. doc. 170).

D’altro canto, sempre in

conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito

informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di

conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario

massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 170 si evince che sono 72 i

posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo

ammontano, rispettivamente, a fr. 29’899 e a fr. 62'353, e infine che quello

medio è di fr. 45'188.

In

relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito

in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato

dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 38'658.60) è inferiore rispetto alla

media dei salari medi (fr. 45'188), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.

In

conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati

dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte dal medico

di __________, in sostanza capacità di sollevare/trasportare limitata a pesi di

media-lieve entità e incapacità di ingaggiare il braccio sinistro in lavori da

svolgere sopra l’orizzontale -, il reddito da invalido è stato validamente

determinato in base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 38'658.60.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado

di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 38'658.60 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 43'638.40 - è dell’11.41%, arrotondato all’11%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV

Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito

che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato

aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si

estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state

emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

Visto

che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una

rendita di invalidità dell’11%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.5

Diritto all’indennità

per menomazione all’integrità

2.5.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988

U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’CO 1 ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.5.5

Nel caso di

specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________,

ha riconosciuto all’assicurato un’IMI del 20% (cfr. doc. 295, p. 5).

Questa,

in effetti, la valutazione che il medico di __________ ha espresso in occasione

della visita medica di chiusura del 21 giugno 2005:

"

REFERTO

Come esiti importanti e durevoli vi è una

riduzione della mobilità della spalla con importanti dolori sia a riposo sia al

carico paragonabili con una omartrosi di entità da medio a grave, consideriamo la

mobilità massima in abduzione fino a 70° e in flessione fino a 70° secondo le

valutazioni effettuate alla Clinica __________.

VALUTAZIONE

IMI 20%

GIUSTIFICAZIONE

La tabella 5.2 da un massimo del 25% per

un’omartrosi di grave entità, non si tratta proprio di una grave entità per cui

riduciamo al 20%, anche considerando la mobilità della spalla sinistra secondo

la tabella 1.2 la spalla non è mobile fino all’orizzontale ma non è neanche

fissa in abduzione, per cui mediamente si dovrebbe comunque concedere un’IMI

del 20%.”

(doc. 87)

Il dott. __________

ha confermato questo suo apprezzamento in occasione della visita di controllo

del 7 maggio 2007 (doc. 159, p. 4).

Questa

Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico,

attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, ritiene di non

avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento del medico dell’CO 1,

considerato anche che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

L’insorgente

ha sì chiesto il riconoscimento di un’IMI del 30%, tuttavia egli non ha fornito

alcun argomento medico-scientifico a sostegno di questa sua pretesa.

Abbondanzialmente, si fa

comunque rilevare, a titolo di esempio, che un’indennità del 30% viene

corrisposta in caso di spalla completamente bloccata in abduzione (cfr. Tabella

1.

edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1), ciò che non è il

caso per l’assicurato, sempre tenuto conto dello stato oggettivabile

della sua spalla sinistra.

Determinante

per stabilire l’IMI è l’ammontare massimo del guadagno assicurato all’epoca

dell’infortunio (cfr. allegato 3 all’OAINF, nonché J.-M. Frésard/M.

Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2ème éd.,

Basilea, Ginevra, Monaco 2007, p. 918 no 241 e Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 123).

Ora, l’ammontare massimo del guadagno assicurato è fissato dal Consiglio federale

nell’OAINF (cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF; nel 2004 esso ammontava a fr. 106'800),

di modo che appare decisamente fuori luogo la richiesta ricorsuale di

determinare il dato in questione “… in base alla formazione

scolastico-professionale dell’assicurato.” (doc. I, p. 8).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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