35.2007.12
Assicurato coinvolto in una colluttazione.Rottura tendine sovraspinato della spalla destra.Annuncio di ricaduta 2 anni dopo per sindrome ansioso depressiva.Negato legame causale adeguato tra infortuni
29 agosto 2007Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2007.12
Data decisione, Autorità:
29.08.2007, TCA
Titolo:
Assicurato coinvolto in una colluttazione.Rottura tendine sovraspinato della spalla destra.Annuncio di ricaduta 2 anni dopo per sindrome ansioso depressiva.Negato legame causale adeguato tra infortunio e ricaduta(infortunio di grado medio all'interno della categoria media; nessun criterio adempiuto)
CAUSALITÀ ADEGUATA
DISTURBI PSICHICI
INFORTUNIO PROFESSIONALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 24 LAINF
art. 25 LAINF
art. 6 LPGA
art. 43 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.12
rs/DC/sc
Lugano
29 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2
novembre 2006 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. L’11 maggio
2004 RI 1 - autista d’autobus alle dipendenze delle __________ e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - è stato coinvolto in
una colluttazione nei pressi della stazione FFS di __________ dove era in
attesa di prendere servizio (cfr. doc. 1, 2).
Egli ha
riportato contusioni ed escoriazioni ad entrambe le mani, contusione al fianco
sinistro, contusione alla fronte sinistra, trauma alla spalla destra (cfr. doc.
3, 4).
L’artro-RM
alla spalla destra effettuata il 4 giugno 2004 ha rilevato la rottura subtotale
transmurale del tendine muscolo sovraspinato, leggera artrosi acromio-clavicolare
e pariartropatia omero-scapolare (cfr. doc. 8).
Il caso è
stato assunto dall’assicuratore LAINF resistente, il quale ha regolarmente
versato le prestazioni di legge.
1.2. Il 26
ottobre 2004 RI 1 è stato operato alla spalla destra dal Dr. med. __________ (acromioplastica,
riparazione della cuffia). Il 17 novembre 2004 lo specialista citato ha poi
provveduto a eseguire una revisione della spalla destra a causa di un sospetto
infetto dopo riparazione della cuffia (cfr.doc. 26, 32).
L’assicurato
ha ripreso la propria attività presso le __________ al 50% a fare tempo dal
mese di giugno 2005 e al 100% a decorrere dal 5 settembre 2005 (cfr. doc. 58, 64,
70, 76, 77).
1.3. Il 3 maggio
2006 all’CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento assicurato a seguito
di una sindrome ansioso depressiva. Sul relativo formulario è stato indicato
che RI 1 presentava un’inabilità lavorativa completa a partire dal 5 gennaio
2006 (cfr. doc. 84/1, 88).
1.4. Con decisione
formale del 5 luglio 2006 l’istituto assicuratore resistente ha negato il
proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio
di ricaduta, poiché gli stessi non sarebbero in relazione giuridicamente
rilevante con l’infortunio del maggio 2004.
In
particolare l'amministrazione ha precisato che il sinistro può essere giudicato
al massimo di media gravità, che le premesse della natura e gravità dell’evento
traumatico, della durata dell’incapacità lavorativa per cause fisiche, nonché
di determinati fattori in relazione al processo di guarigione non sono
soddisfatte e che lo stesso non è particolarmente impressionante (cfr. doc.
89).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
102, 109), l’CO 1, il 2 novembre 2006, ha confermato il contenuto del suo primo
provvedimento (cfr. doc. A2).
Al
riguardo va osservato che anche la cassa malati __________ e l’assicuratore
indennità giornaliere per malattia, __________, hanno inoltrato opposizione a
titolo cautelativo contro la decisione del 5 luglio 2006 (cfr. doc. 92, 93).
Tuttavia
l’opposizione è stata ritirata dalla __________ il 21 agosto 2006 dopo esame
degli atti messi a disposizione dall’CO 1 (cfr. doc. 104).
La __________
ha ritirato la propria opposizione il 26 ottobre 2006, specificando che era a
conoscenza che l’assicurato aveva completato la sua opposizione e che in ogni
caso il provvedimento dell’assicuratore LAINF non veniva condiviso (cfr. doc.
117).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 1° febbraio 2007 l’assicurato, sempre patrocinato
dall’avv. RA 1, ha chiesto il riconoscimento delle prestazioni legali in ambito
Lainf a decorrere dal 5 gennaio 2006, segnatamente indennità giornaliere e l’assunzione
delle spese di cura in relazione ai disturbi di natura psichica di cui soffre,
nonché, nella misura in cui la situazione medica dovesse risultare
stabilizzata, una rendita di invalidità di grado non specificato e un’IMI.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha
addotto, in primo luogo, che, sulla base delle certificazioni mediche agli
atti, il nesso di causalità naturale tra l’evento del maggio 2004 e i disturbi
psichici da lui accusati è dato, perlomeno con un grado di probabilità
preponderante.
In
secondo luogo, che anche l’adeguatezza del nesso causale deve essere ammessa. Si
tratta, infatti, in considerazione della dinamica (dopo essere stato insultato,
minacciato e colpito da un giovane alla schiena e alla tempia sinistra mentre
si stava girando, ha reagito. A quel punto è intervenuto un amico del giovane e
la colluttazione è durata diversi minuti) e delle ferite riportate (oltre a
escoriazioni e contusioni, lesioni alla spalla), di un sinistro di grado medio,
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e lo avvicina agli
infortuni di categoria superiore. Inoltre lo stesso si è svolto secondo
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche, le lesioni fisiche subite
sono state oltremodo gravi e hanno comportato dolori persistenti che
perduravano ancora due anni e mezzo dai fatti, il decorso non è avvenuto senza
complicazioni (in proposito è stato fatto riferimento all’intervento
dell’ottobre 2004 di acromioplastica e riparazione della cuffia della spalla
destra) e l’incapacità lavorativa è stata lunga (cfr. doc. I).
1.6. L’CO 1, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il 12 marzo
2007 l’avv. RA 1 ha prodotto un certificato medico del 3 marzo 2007 del Dr.
med. __________ dal quale emerge un peggioramento della situazione algica della
spalla destra con dolori irradianti e difficoltà nella mobilizzazione estrema.
Il patrocinatore, in proposito, ha puntualizzato che si deve tenere conto di
tale aspetto ai fini della sentenza (cfr. doc. V + bis).
1.8. L’assicuratore
LAINF resistente, il 5 aprile 2007, dopo aver rilevato che né con la decisione
formale del 5 luglio 2006, né con la decisione su opposizione del 2 novembre
2006 si è pronunciato in merito alla situazione somatica alla spalla destra,
visto che sia l’annuncio di ricaduta che l’opposizione concernevano soltanto la
problematica psichica - così come del resto il ricorso al TCA -, ha concluso
per l’irricevibilità della richiesta relativa alla spalla destra (cfr. doc.
VIII).
1.9. Il 17 aprile
2007 l’avv. RA 1 ha poi trasmesso un rapporto medico del 6 aprile 2007 della
psichiatra Dr. med. __________ da cui risulta l’origine causale della sindrome
depressiva con l’infortunio del maggio 2004 (cfr. doc. IX + 1).
1.10. L’CO 1 si è espresso
al riguardo con scritto dell’8 maggio 2007 (cfr. doc. XV).
1.11. Il doc. XV è
stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto
della presente vertenza è soltanto la questione di sapere se correttamente o
meno l’CO 1 ha negato l’esistenza di un nesso di causalità tra i disturbi
psichici, oggetto dell’annuncio di ricaduta del maggio 2006, e l’evento
traumatico del maggio 2004.
In
concreto, infatti, in primo luogo, come a ragione sottolineato dall’istituto
assicuratore resistente (cfr. doc. VIII), l'assicurato, con l’annuncio di
ricaduta del maggio 2006, ha unicamente chiesto l’assunzione dei disturbi
psichici quale conseguenza del sinistro del maggio 2006 (cfr. doc. 84/1; 88).
Anche con l’opposizione e il ricorso egli si è riferito soltanto alla
problematica psichica.
Conseguentemente
l’CO 1, sia con la decisione formale del 5 luglio 2006, che con la decisione su
opposizione del 2 novembre 2006, si è pronunciato esclusivamente in merito a
tale aspetto.
E’
unicamente nel mese di marzo 2007, pendente causa al TCA, che il ricorrente ha
chiesto di tenere conto anche della situazione somatica relativa alla spalla
destra (cfr. doc. V).
In
secondo luogo, l’CO 1, in ossequio del proprio obbligo di accertare le
circostanze dell’infortunio di cui all’art. 43 LPGA, con scritto del 5 aprile
2006 ha comunque affermato di avere preso atto di tale annuncio, in particolare
del certificato medico del Dr. med. __________ del 3 marzo 2007, e che
l’avrebbe trasmesso, unitamente all’intero dossier, all’Agenzia di __________ per
gli accertamenti del caso (cfr. doc. VIII).
Nel
merito
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola,
alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne
la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V
134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;
cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.
consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda
della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.7. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., pag. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 277).
Secondo
la giurisprudenza è data una ricaduta quando vi è recidiva di un danno alla
salute ritenuto guarito, che necessita di un trattamento medico,
rispettivamente provoca una (nuova) incapacità lavorativa. Con conseguenze
tardive si intende, per contro, un danno alla salute ritenuto guarito che
causa, durante un lasso di tempo prolungato, delle modifiche organiche o
psichiche, per cui si crea uno stato patologico differente
(cfr. STFA del 20 ottobre 2004 nella causa M., U281/03,
consid. 3.3.).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiano, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora
il nesso di causalità sia provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà
sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di
causalità naturale rimasto indimostrato.
2.8. Con la
decisione su opposizione del 2 novembre 2006 impugnata l’CO 1 ha negato la
propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici oggetto dell’annuncio
di ricaduta del 3 maggio 2006, ritenendo che tale problematica, a prescindere
dalla questione di sapere se la stessa si trovi o meno in relazione di
casualità naturale con il sinistro del maggio 2004, non costituisce una
conseguenza adeguata dell’evento infortunistico menzionato (cfr. doc. A2).
Dalla
documentazione medica agli atti emerge che l’assicurato presenta effettivamente
dei problemi a livello psichico.
La Dr.
med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel mese di febbraio
2006 ha indicato che l’assicurato è affetto da sindrome ansioso depressiva
grave (cfr. doc. 88).
Il Dr.
med. __________, spec. FMH in medicina interna e medico di fiducia della __________,
assicuratore indennità giornaliere per malattia del ricorrente, dopo aver
visitato l’assicurato il 21 marzo 2006, ha diagnosticato segnatamente una
sindrome ansio-depressiva (cfr. doc. 88).
Anche il
Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nonché psichiatra
fiduciario della __________, nel suo rapporto peritale del 26 aprile 2007, ha
posto in luce una sindrome ansioso mista, un episodio depressivo di media
gravità e stress psicosociale (cfr. doc. 88).
Per
quanto attiene all’eziologia delle turbe psichiche lamentate da RI 1, è utile rilevare
che il Dr. med. __________ ha indicato “sindrome ansio-depressiva reattiva
su pregressa aggresione in data del 11 maggio 2004” (cfr.doc. 88).
Fatti
I Dr. med.
__________ e __________, dal canto loro, hanno evidenziato, da un lato, che la
sindrome ansiosa mista presenta alcune manifestazioni cliniche simili a quelle
presenti nella sindrome post-traumatica da stress ma in assenza della maggior
parte dei criteri diagnostici tipici di quest’ultima.
Dall’altro,
che il ricorrente è affetto anche da stress psicosociale con aggressione fisica
con sequele somatiche subita nel maggio 2004 (cfr.doc. 88; IX1).
Il
TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione di sapere se l’evento infortunistico del 2004 risulta essere perlomeno una
concausa (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1.; U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen
aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 101) delle affezioni psichiche di cui soffre l’assicurato oppure no, in
quanto, anche se si dovesse riconoscere il requisito della casualità naturale,
la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata,
facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere
valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V133 segg. (cfr. STFA
del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1).
2.9. Nell’esame
dell’adeguatezza del legame causale occorre, innanzitutto, procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
Relativamente
alle ferite riportate a seguito dell’evento traumatico del maggio 2004, sul
Certificato medico LAINF del 25 maggio 2004 redatto dai sanitari del Pronto
soccorso dell’Ospedale __________ di __________, che hanno visitato
l’assicurato immediatamente dopo il sinistro, quale diagnosi è stato indicato “contusioni
ed escoriazioni alle mani sinistra e destra, contusione al fianco sinistro,
contusione alla fronte sinistra” (cfr. doc. 4)
Il Dr.
med. __________, FMH in medicina generale, il 24 maggio 2004, ha pure messo inluce
un trauma alla spalla destra (cfr. doc. 3).
In
effetti l’artro-RM a tale spalla, effettuata il 4 giugno 2004, ha posto in luce
la rottura subtotale transmurale del tendine muscolo sovraspinato, leggera
artrosi acromio-clavicolare e pariartropatia omero-scapolare (cfr. doc. 8).
Per
quanto concerne la dinamica del sinistro, va osservato che il Giudice della
Pretura penale, il 24 gennaio 2006, ha emanato una sentenza (inc. n. 10.2005.248)
con cui il ha ritenuto l’assicurato colpevole di lesioni semplici per i fatti
compiuti a __________ l’11 maggio 2004, riconoscendogli però l’attenuante di
avere agito per eccesso di legittima difesa attribuibile a scusabile sbigottimento
ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase CPS e mandandolo, quindi, esente da
pena (cfr. doc. 118).
Dal
giudizio citato si evince in particolare che l’11 maggio 2004 nei pressi della
stazione ferroviaria di __________ vi è stata un’animata discussione tra il
ricorrente e un giovane e che è stato quest’ultimo ad alzare per primo le mani.
Il
Giudice della Pretura penale ha fatto riferimento segnatamente a quanto
asserito da un teste neutrale che ha assistito alla scena.
In
effetti il 9 giugno 2004, in occasione di un interrogatorio di tale teste
dinanzi alla Polizia cantonale, è stato redatto un verbale del seguente tenore:
"
(…) Continuando il mio giro di pulizia mi sono
avvicinato anch’io al negozio notando che un ragazzo stava avendo un’animata
discussione con l’autista. Mi sono così fermato per vedere cosa stava succedendo:
in sostanza dopo diversi spintoni dati frontalmente dal ragazzo, l’uomo si è
girato con l’intenzione di andarsene. A questo punto il giovane ha nuovamente
spintonato la persona alle spalle. Al che l’autista si è girato e lo ha colpito
più volte al viso. Il ragazzo ha cercato di difendersi e in suo aiuto è
intervenuto anche l’amico cercando di separarli. Fallendo nel suo tentativo la
colluttazione è proseguita coinvolgendo tutte e tre le persone. Sono poi caduti
in prossimità del chiosco facendo cadere anche il porta-cartoline ivi esistente
(…)
D2: L’uomo asserisce che
una volta essere stato colpito alla schiena si è girato e il ragazzo lo ha
colpito per primo al volto. Cos’ha da dire in merito?
R2: Sinceramente non sono
in grado di dire chi abbia colpito per primo.
D3: A suo modo di vedere
l’amico è intervenuto per separare le parti o per aiutare il suo amico a
percuotere l’autista?
R3: Secondo me è
intervenuto per separare le parti. Indubbiamente alla fine si è trovato
anch’egli immischiato nella colluttazione.”
(cfr. doc. 72)
Il
Giudice della Pretura penale ha stabilito che l’azione messa in atto dal
giovane configura un’aggressione, o quantomeno una minaccia, illecita
all’integrità fisica del ricorrente che non trova giustificazione alcuna, nemmeno
nel diverbio che pochi istanti prima ha coinvolto i due protagonisti. Inoltre
il Giudice ha precisato che, considerato oltretutto il clima spesso pesante,
ostile e violento che da alcuni anni aleggia in certe zone dell’agglomerato di __________,
in specie nei dintorni della Stazione FFS di __________, è comprensibile che
l’assicurato si sia sentito in pericolo ed abbia cercato di difendersi, come
pure che dall’istruttoria risulta che il giovane abbia dato inizio alla zuffa
spintonando più volte alle spalle l’insorgente (cfr. doc. 118).
La
sentenza della Pretura penale non è passata in giudicato, in quanto
l’assicurato l’ha impugnata dinanzi alla Corte di cassazione e revisione penale
- CCRP - (cfr. doc. 119).
Nell’atto
ricorsuale inoltrato alla CCRP l’insorgente ha segnatamente rilevato che nella
sentenza della Pretura penale non è stato considerato il fatto che, dopo la
spinta subita ed essersi girato verso il giovane, egli ha ricevuto da questi un
pugno alla tempia (cfr. doc. 119).
Nel
ricorso inoltrato al TCA contro la decisione su opposizione del 2 novembre 2006
emessa dall’CO 1 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha poi così descritto il
sinistro del maggio 2004:
"
(…)
-
il signor RI 1 è stato vittima di insulti e
minacce anche di morte;
-
l’aggressione è ingiustificata, improvvisa e
inattesa;
-
nei dintorni della Stazione di __________ la
gente si sente insicura proprio per la presenza di teppisti e delinquenti che
in ogni ora del giorno - lo hanno dimostrato anche in passato - possono portare
aggressioni verbali e fisiche ad ignari passanti o professionisti che lavorano
in loco;
-
RI 1 stava semplicemente svolgendo il proprio
lavoro. Non ha scelto di trovarsi in quel luogo. Altri colleghi hanno in
passato subito violenze ed aggressioni;
-
__________ ha insistito venendo alle mani e
spintonandolo dal davanti;
-
RI 1 ha posto in essere manovre elusive alfine
di evitare lo scontro;
-
A fronte della mancata reazione, l’aggressore ha
spintonato veementemente il signor RI 1 da tergo;
-
Giratosi, il signor RI 1 ha ricevuto un pugno al
viso;
-
Anche a fronte del clima spesso pesante, ostile
e violento che aleggia da tempo nei dintorni della Stazione FFS di __________, RI
1 si è sentito in grave pericolo e ha cercato di difendersi;
-
Interviene __________;
-
L’aggressione è ora portata da due persone;
-
La colluttazione prosegue per qualche minuto;
-
RI 1 cade e si infortuna la spalla;
(…)” (Doc. I)
La
questione di sapere come si è svolto esattamente l’infortunio del maggio 2004
può restare insoluta ai fini della presente vertenza.
In
effetti, anche volendo considerare la dinamica così come descritta e precisata,
rispetto a quella risultante dalla sentenza del 24 gennaio 2006 della Pretura
penale, dall’assicurato, l’adeguatezza del rapporto causale va comunque negata.
A mente
di questa Corte il citato evento traumatico, ritenendo le modalità di
svolgimento dello stesso descritte dall’insorgente, va classificato fra gli
infortuni di grado medio all’interno della categoria media.
Considerandi
A mero
titolo di raffronto, si osserva che l'Alta Corte ha proceduto a una identica
classificazione in una sentenza U 37/94 del 17 agosto 1997, riguardante un assicurato che, nel corso di una
discussione, è stato colpito con un pugno allo zigomo sinistro, è caduto a
terra ed ha perso brevemente conoscenza.
La nostra
Massima Istanza, in una sentenza del 21 giugno 1996 pubblicata in RAMI 1996
pag. 215, ha poi ritenuto di gravità media la fattispecie afferente a
un’assicurata aggredita in strada da uno sconosciuto il quale, dopo averla
spinta a terra, ha tentato di strangolarla.
D'altro
canto, lo stesso TFA, a conferma della pronunzia cantonale, ha classificato il
sinistro concernente un’assicurata che si vide rompere in testa un pesante
piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo
tempo, la colpì ripetutamente al volto con un coccio,
procurandole varie contusioni e ferite da taglio, fra gli infortuni di grado
medio ma al limite della categoria degli infortuni leggeri (cfr. sentenza U
81/94 del 2 agosto 1994, pubblicata in RDAT I-1995, p. 251ss.).
In una
sentenza del 28 agosto 2001 nella causa B., U 9/00, parzialmente pubblicata in
RAMI 2001 U 440, p. 350ss., la nostra Corte federale ha qualificato di grado
medio, al limite della categoria degli infortuni gravi, il sinistro concernente
un'assicurata aggredita dal figlio del suo compagno, il quale, dopo averla
buttata a terra, ha tentato di strangolarla, le ha battuto più volte la testa
contro il suolo e l'ha colpita alla schiena e ai reni con il ginocchio. L'assicurata
aveva riportato delle ecchimosi superficiali al collo, un ematoma a livello
dell'articolazione temporo-mandibolare a destra e delle ecchimosi ai polsi
nonché alla regione lombare (cfr., per un caso analogo, anche la STCA dell'8
agosto 2002 nella causa T., inc. 35.2000.34, confermata dal TFA con giudizio U
270/02 del 27 ottobre 2003).
A
conferma del giudizio del TCA, l'Alta Corte, in una sentenza del 13 giugno 2003
nella causa M., U 226/02, pubblicata in RAMI 2003 U 488, p. 351ss., ha pure
classificato fra gli infortuni di grado medio, al limite della categoria
superiore (cfr. consid. 3.3), il sinistro in cui un'assicurata era stata
aggredita da un cane pastore maremmano. L'attacco, durato una ventina di
minuti, le aveva procurato una contusione all'emitorace sinistro, nonché ferite
a livello lombo-sacrale, braccio superiore sinistro, gomito destro e
avambraccio bilaterale.
Queste
ultime fattispecie, per le modalità secondo le quali si sono sviluppate le
aggressioni da parte di un uomo nei confronti di una donna, rispettivamente, di
un animale nei confronti di una donna, vanno considerate notevolmente più gravi
rispetto a quella che ora occupa il TCA.
Il
Giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.
Affinché
possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di
più criteri (cioè almeno due fattori, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa
G., inc. 35.2004.28, consid. 2.15.).
In una
sentenza 35.2004.28 del 14 marzo 2005, cresciuta in giudicato, questa Corte ha
stabilito che, in presenza di un sinistro di grado medio all’interno della categoria
media, per ammettere l’adeguatezza è sufficiente l’adempimento di due
criteri di rilievo.
Al
riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del
nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente
i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U
166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro
canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la
giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e
non il modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29
consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
All’infortunio
occorso a RI 1 va riconosciuta una certa drammaticità, ma non una particolare
drammaticità.
Nella già
menzionata pronunzia del 2 agosto 1994 nella causa G., l'Alta Corte aveva
ammesso la particolare drammaticità dell'accaduto, non senza avere però
precisato che si trattava di un caso limite (cfr. STFA citata, consid.
2b: "Certo, si tratta nella presente evenienza di un caso limite.
Tuttavia, si deve anzitutto prescindere dall'immagine "comica" del
piatto rotto in testa, che nel linguaggio quotidiano non connota un fatto di
particolare momento. In realtà, l'essere colpiti da un oggetto solido del peso
di un piatto da mensa non è certamente una circostanza di poca rilevanza; né
tale è per niente il fatto di essere poi percossi con un coccio del piatto
rotto. Deve in seguito essere osservato che in concreto si è trattato di
un'azione continuata nel tempo. Ora, come tale, essa può per la vittima - che
nella presente fattispecie aveva serbato la conoscenza - essere vissuta in modo
più drammatico che non un evento forse spettacolare per i terzi, ma in cui la
persona coinvolta sviene immediatamente e non si ricorda poi più di nulla.
Nemmeno deve essere disatteso che l'aggressione umana può essere psichicamente
più traumatizzante per l'interessato che non l'evento fortuito. Va infine
ricordato che i colpi portati con il frammento di piatto sono stati rivolti
principalmente al viso, la ferita maggiore essendo stata rilevata a margine di
una palpebra. Ora, vedersi colpire con un oggetto tagliente, anche se rozzo,
nella regione degli occhi, può probabilmente lasciare segni pure dal profilo
psichico").
Il TFA ha
deciso in questo stesso senso nella suevocata sentenza del 13 giugno 2003 nella
causa M. (cfr. consid. 3.3: "Ora, conformemente a quanto già rilevato in
altra sede (DTF 102 II 237 consid. 2; sentenze citate del 16 luglio 2001 in re
J., e 2 settembre 1996 in re S.), un avvenimento come quello in esame può
essere considerato particolarmente impressionante ed atto, secondo l'andamento
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, a provocare un trauma psichico
per il quale l'assicuratore infortuni può essere chiamato a rispondere").
Anche
nella sentenza pubblicata in RAMI 1996 pag. 215 già citata sopra il TFA ha
ritenuto che non si potesse negare il carattere particolarmente impressionante
dell’aggressione di una donna in strada da parte di uno sconosciuto che ha pure
tentato di strangolarla.
A mente
del TCA, le circostanze concomitanti all'aggressione sub judice appaiono
decisamente differenti, in primo luogo, poiché in casu, dopo una prima fase in
cui l’assicurato è stato aggredito da un minorenne, si è svolta una
colluttazione in cui egli ha partecipato e ha inferto qualche colpo.
Del
resto, nemmeno nella già menzionata pronunzia U 37/94 del 17 agosto 1997, dove
l'assicurato era stato colpito al volto con un pugno, il TFA ha considerato realizzato
il criterio della particolare drammaticità o spettacolarità dell'infortunio.
Comunque,
anche volendo ritenere particolarmente drammatico l'evento occorso al
ricorrente, ciò non basterebbe (essendo l'unico criterio realizzato in
concreto) per ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che tale criterio
non sarebbe comunque realizzato in maniera particolarmente incisiva (cfr.
invece al riguardo: STFA U 176/02 del 1° luglio 2003 e, STFA
U 81/94
del 2 agosto 1994).
Vedi pure:
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurances du Canton du
Tessin (Ticino) à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale"
in CGRSS N° 33 - 2004 pag. 19 seg. (46-49).
Quelle riportate dal ricorrente - delle contusioni, escoriazioni e
la rottura della cuffia dei rotatori - non costituiscono delle lesioni
organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica
abnorme (cfr. a mero titolo esemplificativo, STFA del 10 febbraio 2004 nella
causa N., U 282/02, consid. 6.2.4, in cui un trauma cranio-cerebrale subito da
un assicurato non è stato considerato una lesione grave; STFA del 7 febbraio
2000.
nella causa S., U 377/99 consid. 2b in cui la frattura del collo del
femore sinistro non è stata ritenuta particolarmente grave, né di natura a
determinare disturbi psichici).
Questa
Corte ritiene, inoltre, che non si possa parlare né di una durata
eccezionalmente lunga della cura medica, né di rilevanti complicazioni (il
sospetto infetto ha potuto essere risolto con un intervento di revisione della
spalla della durata di quindici minuti; cfr. doc. 32), né, tantomeno, di un
trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti
dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati
unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).
A questo
proposito, dalle tavole processuali emerge che, dopo gli interventi di ottobre
e novembre 2004, il trattamento si è essenzialmente limitato a cicli di
fisioterapia. L’ultima prescrizione è datata luglio 2005 (cfr. doc. 78).
L’assicurato
neppure ha più fatto ricorso al Dr. med. __________ a partire dalla ripresa
lavorativa a tempo pieno nel settembre 2005 (cfr. doc. 83).
È qui
utile ricordare che in una sentenza U 235/97 del 17 maggio 1999, il TFA ha
negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il
trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a
distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.
Visto
quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il
criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli
esiti somatici dell'infortunio assicurato, visto che l’assicurato ha ripreso la
propria attività presso le __________ al 50% a fare tempo dal mese di giugno
2005.
e al 100% a decorrere dal 5 settembre 2005 (cfr. doc. 58, 64, 70, 76, 77).
Al
riguardo giova segnalare che in una STFA U 194/03 del 14 giugno 2004,
nonostante un assicurato nella professione originaria non fosse più abile, non
è stato ritenuto adempiuto il criterio del grado e della durata dell'incapacità
lavorativa, poiché in un'attività leggera senza uso della mano destra era
abile.
Inoltre
in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 - confermata dal
TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva considerato
realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della
durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui
inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due
anni.
Nemmeno
risulta adempiuto il criterio della persistenza dei dolori somatici. In effetti
già dalla cartella clinica del 24 agosto 2005 allestita dal Dr. med. __________
risulta che dolori residui persistevano solamente ai movimenti estremi.
Non si
può peraltro prescindere dal fatto che la situazione somatica è stata
sfavorevolmente influenzata dalla problematica psichica.
In simili
condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato
decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffre:
l’adeguatezza del nesso di causalità non può, pertanto, venir ammessa.
Non è, di
conseguenza, censurabile il fatto che l'CO 1 abbia negato la propria
responsabilità in relazione ai disturbi psichici oggetto dell’annuncio di
ricaduta del maggio 2006.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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