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Decisione

35.2007.12

Assicurato coinvolto in una colluttazione.Rottura tendine sovraspinato della spalla destra.Annuncio di ricaduta 2 anni dopo per sindrome ansioso depressiva.Negato legame causale adeguato tra infortuni

29 agosto 2007Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I Dr. med.

__________ e __________, dal canto loro, hanno evidenziato, da un lato, che la

sindrome ansiosa mista presenta alcune manifestazioni cliniche simili a quelle

presenti nella sindrome post-traumatica da stress ma in assenza della maggior

parte dei criteri diagnostici tipici di quest’ultima.

Dall’altro,

che il ricorrente è affetto anche da stress psicosociale con aggressione fisica

con sequele somatiche subita nel maggio 2004 (cfr.doc. 88; IX1).

Il

TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione di sapere se l’evento infortunistico del 2004 risulta essere perlomeno una

concausa (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1.; U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen

aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 101) delle affezioni psichiche di cui soffre l’assicurato oppure no, in

quanto, anche se si dovesse riconoscere il requisito della casualità naturale,

la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata,

facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere

valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V133 segg. (cfr. STFA

del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1).

2.9. Nell’esame

dell’adeguatezza del legame causale occorre, innanzitutto, procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

Relativamente

alle ferite riportate a seguito dell’evento traumatico del maggio 2004, sul

Certificato medico LAINF del 25 maggio 2004 redatto dai sanitari del Pronto

soccorso dell’Ospedale __________ di __________, che hanno visitato

l’assicurato immediatamente dopo il sinistro, quale diagnosi è stato indicato “contusioni

ed escoriazioni alle mani sinistra e destra, contusione al fianco sinistro,

contusione alla fronte sinistra” (cfr. doc. 4)

Il Dr.

med. __________, FMH in medicina generale, il 24 maggio 2004, ha pure messo inluce

un trauma alla spalla destra (cfr. doc. 3).

In

effetti l’artro-RM a tale spalla, effettuata il 4 giugno 2004, ha posto in luce

la rottura subtotale transmurale del tendine muscolo sovraspinato, leggera

artrosi acromio-clavicolare e pariartropatia omero-scapolare (cfr. doc. 8).

Per

quanto concerne la dinamica del sinistro, va osservato che il Giudice della

Pretura penale, il 24 gennaio 2006, ha emanato una sentenza (inc. n. 10.2005.248)

con cui il ha ritenuto l’assicurato colpevole di lesioni semplici per i fatti

compiuti a __________ l’11 maggio 2004, riconoscendogli però l’attenuante di

avere agito per eccesso di legittima difesa attribuibile a scusabile sbigottimento

ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase CPS e mandandolo, quindi, esente da

pena (cfr. doc. 118).

Dal

giudizio citato si evince in particolare che l’11 maggio 2004 nei pressi della

stazione ferroviaria di __________ vi è stata un’animata discussione tra il

ricorrente e un giovane e che è stato quest’ultimo ad alzare per primo le mani.

Il

Giudice della Pretura penale ha fatto riferimento segnatamente a quanto

asserito da un teste neutrale che ha assistito alla scena.

In

effetti il 9 giugno 2004, in occasione di un interrogatorio di tale teste

dinanzi alla Polizia cantonale, è stato redatto un verbale del seguente tenore:

"

(…) Continuando il mio giro di pulizia mi sono

avvicinato anch’io al negozio notando che un ragazzo stava avendo un’animata

discussione con l’autista. Mi sono così fermato per vedere cosa stava succedendo:

in sostanza dopo diversi spintoni dati frontalmente dal ragazzo, l’uomo si è

girato con l’intenzione di andarsene. A questo punto il giovane ha nuovamente

spintonato la persona alle spalle. Al che l’autista si è girato e lo ha colpito

più volte al viso. Il ragazzo ha cercato di difendersi e in suo aiuto è

intervenuto anche l’amico cercando di separarli. Fallendo nel suo tentativo la

colluttazione è proseguita coinvolgendo tutte e tre le persone. Sono poi caduti

in prossimità del chiosco facendo cadere anche il porta-cartoline ivi esistente

(…)

D2: L’uomo asserisce che

una volta essere stato colpito alla schiena si è girato e il ragazzo lo ha

colpito per primo al volto. Cos’ha da dire in merito?

R2: Sinceramente non sono

in grado di dire chi abbia colpito per primo.

D3: A suo modo di vedere

l’amico è intervenuto per separare le parti o per aiutare il suo amico a

percuotere l’autista?

R3: Secondo me è

intervenuto per separare le parti. Indubbiamente alla fine si è trovato

anch’egli immischiato nella colluttazione.”

(cfr. doc. 72)

Il

Giudice della Pretura penale ha stabilito che l’azione messa in atto dal

giovane configura un’aggressione, o quantomeno una minaccia, illecita

all’integrità fisica del ricorrente che non trova giustificazione alcuna, nemmeno

nel diverbio che pochi istanti prima ha coinvolto i due protagonisti. Inoltre

il Giudice ha precisato che, considerato oltretutto il clima spesso pesante,

ostile e violento che da alcuni anni aleggia in certe zone dell’agglomerato di __________,

in specie nei dintorni della Stazione FFS di __________, è comprensibile che

l’assicurato si sia sentito in pericolo ed abbia cercato di difendersi, come

pure che dall’istruttoria risulta che il giovane abbia dato inizio alla zuffa

spintonando più volte alle spalle l’insorgente (cfr. doc. 118).

La

sentenza della Pretura penale non è passata in giudicato, in quanto

l’assicurato l’ha impugnata dinanzi alla Corte di cassazione e revisione penale

- CCRP - (cfr. doc. 119).

Nell’atto

ricorsuale inoltrato alla CCRP l’insorgente ha segnatamente rilevato che nella

sentenza della Pretura penale non è stato considerato il fatto che, dopo la

spinta subita ed essersi girato verso il giovane, egli ha ricevuto da questi un

pugno alla tempia (cfr. doc. 119).

Nel

ricorso inoltrato al TCA contro la decisione su opposizione del 2 novembre 2006

emessa dall’CO 1 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha poi così descritto il

sinistro del maggio 2004:

"

(…)

-

il signor RI 1 è stato vittima di insulti e

minacce anche di morte;

-

l’aggressione è ingiustificata, improvvisa e

inattesa;

-

nei dintorni della Stazione di __________ la

gente si sente insicura proprio per la presenza di teppisti e delinquenti che

in ogni ora del giorno - lo hanno dimostrato anche in passato - possono portare

aggressioni verbali e fisiche ad ignari passanti o professionisti che lavorano

in loco;

-

RI 1 stava semplicemente svolgendo il proprio

lavoro. Non ha scelto di trovarsi in quel luogo. Altri colleghi hanno in

passato subito violenze ed aggressioni;

-

__________ ha insistito venendo alle mani e

spintonandolo dal davanti;

-

RI 1 ha posto in essere manovre elusive alfine

di evitare lo scontro;

-

A fronte della mancata reazione, l’aggressore ha

spintonato veementemente il signor RI 1 da tergo;

-

Giratosi, il signor RI 1 ha ricevuto un pugno al

viso;

-

Anche a fronte del clima spesso pesante, ostile

e violento che aleggia da tempo nei dintorni della Stazione FFS di __________, RI

1 si è sentito in grave pericolo e ha cercato di difendersi;

-

Interviene __________;

-

L’aggressione è ora portata da due persone;

-

La colluttazione prosegue per qualche minuto;

-

RI 1 cade e si infortuna la spalla;

(…)” (Doc. I)

La

questione di sapere come si è svolto esattamente l’infortunio del maggio 2004

può restare insoluta ai fini della presente vertenza.

In

effetti, anche volendo considerare la dinamica così come descritta e precisata,

rispetto a quella risultante dalla sentenza del 24 gennaio 2006 della Pretura

penale, dall’assicurato, l’adeguatezza del rapporto causale va comunque negata.

A mente

di questa Corte il citato evento traumatico, ritenendo le modalità di

svolgimento dello stesso descritte dall’insorgente, va classificato fra gli

infortuni di grado medio all’interno della categoria media.

Considerandi

A mero

titolo di raffronto, si osserva che l'Alta Corte ha proceduto a una identica

classificazione in una sentenza U 37/94 del 17 agosto 1997, riguardante un assicurato che, nel corso di una

discussione, è stato colpito con un pugno allo zigomo sinistro, è caduto a

terra ed ha perso brevemente conoscenza.

La nostra

Massima Istanza, in una sentenza del 21 giugno 1996 pubblicata in RAMI 1996

pag. 215, ha poi ritenuto di gravità media la fattispecie afferente a

un’assicurata aggredita in strada da uno sconosciuto il quale, dopo averla

spinta a terra, ha tentato di strangolarla.

D'altro

canto, lo stesso TFA, a conferma della pronunzia cantonale, ha classificato il

sinistro concernente un’assicurata che si vide rompere in testa un pesante

piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo

tempo, la colpì ripetutamente al volto con un coccio,

procurandole varie contusioni e ferite da taglio, fra gli infortuni di grado

medio ma al limite della categoria degli infortuni leggeri (cfr. sentenza U

81/94 del 2 agosto 1994, pubblicata in RDAT I-1995, p. 251ss.).

In una

sentenza del 28 agosto 2001 nella causa B., U 9/00, parzialmente pubblicata in

RAMI 2001 U 440, p. 350ss., la nostra Corte federale ha qualificato di grado

medio, al limite della categoria degli infortuni gravi, il sinistro concernente

un'assicurata aggredita dal figlio del suo compagno, il quale, dopo averla

buttata a terra, ha tentato di strangolarla, le ha battuto più volte la testa

contro il suolo e l'ha colpita alla schiena e ai reni con il ginocchio. L'assicurata

aveva riportato delle ecchimosi superficiali al collo, un ematoma a livello

dell'articolazione temporo-mandibolare a destra e delle ecchimosi ai polsi

nonché alla regione lombare (cfr., per un caso analogo, anche la STCA dell'8

agosto 2002 nella causa T., inc. 35.2000.34, confermata dal TFA con giudizio U

270/02 del 27 ottobre 2003).

A

conferma del giudizio del TCA, l'Alta Corte, in una sentenza del 13 giugno 2003

nella causa M., U 226/02, pubblicata in RAMI 2003 U 488, p. 351ss., ha pure

classificato fra gli infortuni di grado medio, al limite della categoria

superiore (cfr. consid. 3.3), il sinistro in cui un'assicurata era stata

aggredita da un cane pastore maremmano. L'attacco, durato una ventina di

minuti, le aveva procurato una contusione all'emitorace sinistro, nonché ferite

a livello lombo-sacrale, braccio superiore sinistro, gomito destro e

avambraccio bilaterale.

Queste

ultime fattispecie, per le modalità secondo le quali si sono sviluppate le

aggressioni da parte di un uomo nei confronti di una donna, rispettivamente, di

un animale nei confronti di una donna, vanno considerate notevolmente più gravi

rispetto a quella che ora occupa il TCA.

Il

Giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cioè almeno due fattori, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa

G., inc. 35.2004.28, consid. 2.15.).

In una

sentenza 35.2004.28 del 14 marzo 2005, cresciuta in giudicato, questa Corte ha

stabilito che, in presenza di un sinistro di grado medio all’interno della categoria

media, per ammettere l’adeguatezza è sufficiente l’adempimento di due

criteri di rilievo.

Al

riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del

nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente

i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U

166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

D’altro

canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la

giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e

non il modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29

consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).

All’infortunio

occorso a RI 1 va riconosciuta una certa drammaticità, ma non una particolare

drammaticità.

Nella già

menzionata pronunzia del 2 agosto 1994 nella causa G., l'Alta Corte aveva

ammesso la particolare drammaticità dell'accaduto, non senza avere però

precisato che si trattava di un caso limite (cfr. STFA citata, consid.

2b: "Certo, si tratta nella presente evenienza di un caso limite.

Tuttavia, si deve anzitutto prescindere dall'immagine "comica" del

piatto rotto in testa, che nel linguaggio quotidiano non connota un fatto di

particolare momento. In realtà, l'essere colpiti da un oggetto solido del peso

di un piatto da mensa non è certamente una circostanza di poca rilevanza; né

tale è per niente il fatto di essere poi percossi con un coccio del piatto

rotto. Deve in seguito essere osservato che in concreto si è trattato di

un'azione continuata nel tempo. Ora, come tale, essa può per la vittima - che

nella presente fattispecie aveva serbato la conoscenza - essere vissuta in modo

più drammatico che non un evento forse spettacolare per i terzi, ma in cui la

persona coinvolta sviene immediatamente e non si ricorda poi più di nulla.

Nemmeno deve essere disatteso che l'aggressione umana può essere psichicamente

più traumatizzante per l'interessato che non l'evento fortuito. Va infine

ricordato che i colpi portati con il frammento di piatto sono stati rivolti

principalmente al viso, la ferita maggiore essendo stata rilevata a margine di

una palpebra. Ora, vedersi colpire con un oggetto tagliente, anche se rozzo,

nella regione degli occhi, può probabilmente lasciare segni pure dal profilo

psichico").

Il TFA ha

deciso in questo stesso senso nella suevocata sentenza del 13 giugno 2003 nella

causa M. (cfr. consid. 3.3: "Ora, conformemente a quanto già rilevato in

altra sede (DTF 102 II 237 consid. 2; sentenze citate del 16 luglio 2001 in re

J., e 2 settembre 1996 in re S.), un avvenimento come quello in esame può

essere considerato particolarmente impressionante ed atto, secondo l'andamento

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, a provocare un trauma psichico

per il quale l'assicuratore infortuni può essere chiamato a rispondere").

Anche

nella sentenza pubblicata in RAMI 1996 pag. 215 già citata sopra il TFA ha

ritenuto che non si potesse negare il carattere particolarmente impressionante

dell’aggressione di una donna in strada da parte di uno sconosciuto che ha pure

tentato di strangolarla.

A mente

del TCA, le circostanze concomitanti all'aggressione sub judice appaiono

decisamente differenti, in primo luogo, poiché in casu, dopo una prima fase in

cui l’assicurato è stato aggredito da un minorenne, si è svolta una

colluttazione in cui egli ha partecipato e ha inferto qualche colpo.

Del

resto, nemmeno nella già menzionata pronunzia U 37/94 del 17 agosto 1997, dove

l'assicurato era stato colpito al volto con un pugno, il TFA ha considerato realizzato

il criterio della particolare drammaticità o spettacolarità dell'infortunio.

Comunque,

anche volendo ritenere particolarmente drammatico l'evento occorso al

ricorrente, ciò non basterebbe (essendo l'unico criterio realizzato in

concreto) per ammettere il nesso di causalità adeguata, visto che tale criterio

non sarebbe comunque realizzato in maniera particolarmente incisiva (cfr.

invece al riguardo: STFA U 176/02 del 1° luglio 2003 e, STFA

U 81/94

del 2 agosto 1994).

Vedi pure:

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurances du Canton du

Tessin (Ticino) à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale"

in CGRSS N° 33 - 2004 pag. 19 seg. (46-49).

Quelle riportate dal ricorrente - delle contusioni, escoriazioni e

la rottura della cuffia dei rotatori - non costituiscono delle lesioni

organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica

abnorme (cfr. a mero titolo esemplificativo, STFA del 10 febbraio 2004 nella

causa N., U 282/02, consid. 6.2.4, in cui un trauma cranio-cerebrale subito da

un assicurato non è stato considerato una lesione grave; STFA del 7 febbraio

2000.

nella causa S., U 377/99 consid. 2b in cui la frattura del collo del

femore sinistro non è stata ritenuta particolarmente grave, né di natura a

determinare disturbi psichici).

Questa

Corte ritiene, inoltre, che non si possa parlare né di una durata

eccezionalmente lunga della cura medica, né di rilevanti complicazioni (il

sospetto infetto ha potuto essere risolto con un intervento di revisione della

spalla della durata di quindici minuti; cfr. doc. 32), né, tantomeno, di un

trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati

unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).

A questo

proposito, dalle tavole processuali emerge che, dopo gli interventi di ottobre

e novembre 2004, il trattamento si è essenzialmente limitato a cicli di

fisioterapia. L’ultima prescrizione è datata luglio 2005 (cfr. doc. 78).

L’assicurato

neppure ha più fatto ricorso al Dr. med. __________ a partire dalla ripresa

lavorativa a tempo pieno nel settembre 2005 (cfr. doc. 83).

È qui

utile ricordare che in una sentenza U 235/97 del 17 maggio 1999, il TFA ha

negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il

trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a

distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

Visto

quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli

esiti somatici dell'infortunio assicurato, visto che l’assicurato ha ripreso la

propria attività presso le __________ al 50% a fare tempo dal mese di giugno

2005.

e al 100% a decorrere dal 5 settembre 2005 (cfr. doc. 58, 64, 70, 76, 77).

Al

riguardo giova segnalare che in una STFA U 194/03 del 14 giugno 2004,

nonostante un assicurato nella professione originaria non fosse più abile, non

è stato ritenuto adempiuto il criterio del grado e della durata dell'incapacità

lavorativa, poiché in un'attività leggera senza uso della mano destra era

abile.

Inoltre

in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 - confermata dal

TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva considerato

realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della

durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui

inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due

anni.

Nemmeno

risulta adempiuto il criterio della persistenza dei dolori somatici. In effetti

già dalla cartella clinica del 24 agosto 2005 allestita dal Dr. med. __________

risulta che dolori residui persistevano solamente ai movimenti estremi.

Non si

può peraltro prescindere dal fatto che la situazione somatica è stata

sfavorevolmente influenzata dalla problematica psichica.

In simili

condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato

decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffre:

l’adeguatezza del nesso di causalità non può, pertanto, venir ammessa.

Non è, di

conseguenza, censurabile il fatto che l'CO 1 abbia negato la propria

responsabilità in relazione ai disturbi psichici oggetto dell’annuncio di

ricaduta del maggio 2006.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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