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Decisione

35.2007.120

Assicurato vittima di caduta con sublussazione coccigea. Ammessa estinzione diritto a indennità giornaliera poiché stato di salute stabilizzato. Domanda di rendita invalidità irricevibile in assenza d

17 marzo 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era

legittimata a porre fine al versamento dell’indennità giornaliera a far tempo

dal 1° settembre 2007, oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.6.2, 128 V 169 consid. 1b e

riferimenti, 116 V 41 consid. 2c; STF U 394/06 del 19 febbraio 2008, consid.

4.1; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta

Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile

miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (STF U 394/06 succitata, consid. 4.3

e riferimenti).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. È già stato

indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente

incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha

diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

Considerandi

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà risultanti

da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito

dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate

nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in

un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;

RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.

2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.5

Dalle

tavole processuali si evince che, al momento in cui l’amministrazione ha posto

termine al versamento dell’indennità giornaliera (settembre

2007), le condizioni di salute di RI 1 erano da considerare ormai stabilizzate.

Ciò

risulta dalla certificazione 27 aprile 2007 del medico curante dell’assicurato,

dott. __________, il quale si è così espresso, citiamo: “Tenuto conto che siamo

a due anni dall’avvenuto infortunio con inabilità lavorativa continuativa, e

non essendo previsto un notevole miglioramento dello stato salvo che con

l’operazione suddetta, possiamo affermare di essere in una situazione

stabile. Per il momento ho ancora prescritto da quattro a sei sedute c/o il

Dr. med. __________, chiropratico. Oltre a questo purtroppo non possiamo

offrire nulla. Vi prego quindi di convocare il paziente per definire il caso Lainf

…” (doc. 26 - il corsivo è del redattore), nonché dal referto peritale 23

agosto 2007 del chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. 20, p. 5: “Secondo

quanto affermato dal dr. __________, l’intervento proposto dovrebbe condurre a

un miglioramento significativo dell’intensità dei disturbi risentiti. Nel caso

in cui il signor RI 1 non dovesse sottoporsi all’intervento, così come

attualmente, ritengo ragionevole considerare il ricorso a una terapia

medicamentosa antalgica alla frequenza attuale di circa 2-3 pastiglie la

settimana. Le sedute di terapia chiropratica effettuate presso il dr. __________

non avrebbero apportato nessun cambiamento sostanziale della sintomatologia.

Sotto questo aspetto, in accordo con le considerazioni espresse dal dr. __________

il 27.4.2007, non ritengo esservi l’indicazione alla prosecuzione delle

stesse.”).

La

terapia farmacologia antalgica, a cui ha fatto accenno il dott. __________, è

stata prescritta con uno scopo meramente conservativo e, perciò, non

impedisce l’applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

È vero

che, in occasione della consultazione del 12 aprile 2007, il PD dott. __________,

Primario di neurochirurgia e chirurgia vertebrale presso la __________ Klinik

di __________, ha consigliato l’esecuzione di un intervento di resezione del

coccige distale, intervento con elevate prospettive di successo e che comporta

rischi esigui (cfr. doc. 27).

Al

riguardo il TCA constata che RI 1 si è rifiutato di sottoporsi all’operazione

in questione (cfr. doc. 9, p. 3 e doc. I, p. 6) e, d’altra parte, che l’assicuratore

infortuni convenuto non ha neppure preso in considerazione la possibilità di

avviare la procedura prevista dall’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr., pure, l’art. 61

OAINF).

In

ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, l'amministrazione era dunque

legittimata a dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliere (e alla

cura medica) a decorrere dal 1° settembre 2007, senza che si riveli necessario

procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Può rimanere

aperta la questione riguardante la capacità lavorativa di RI 1, poiché, come

detto, il diritto all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione della

stabilizzazione delle sue condizioni di salute.

In queste

condizioni, la decisione impugnata merita conferma, perlomeno nel suo esito.

2.6

Con la

propria impugnativa, l’assicurato ha preteso il riconoscimento di una rendita

di invalidità del 50% almeno (doc. I, p. 7).

Secondo

costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto

e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF

122.

V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR

1997.

UV 81, p. 294).

Nella

decisione su opposizione impugnata l’amministrazione ha indicato quanto segue,

citiamo:

"

Oggetto di litigio nel presente caso è

unicamente la sospensione delle indennità giornaliere a partire dal

01.09.2007

(doc. 7,

p. 3 - il corsivo è del redattore)

In

ossequio alla giurisprudenza appena menzionata, questo Tribunale non è quindi

legittimato a chinarsi sulla questione relativa al diritto alla rendita di

invalidità, questione che dovrà essere oggetto di una decisione separata da

parte dell’assicuratore LAINF convenuto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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