35.2007.120
Assicurato vittima di caduta con sublussazione coccigea. Ammessa estinzione diritto a indennità giornaliera poiché stato di salute stabilizzato. Domanda di rendita invalidità irricevibile in assenza d
17 marzo 2008Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2007.120
Data decisione, Autorità:
17.03.2008, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di caduta con sublussazione coccigea. Ammessa estinzione diritto a indennità giornaliera poiché stato di salute stabilizzato. Domanda di rendita invalidità irricevibile in assenza di decisione
CURA MEDICA
INDENNITÀ GIORNALIERA
IRRICEVIBILITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 16 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.120
mm
Lugano
17 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
ottobre 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 21
giugno 2005, RI 1, dipendente della Fondazione __________ in qualità di
amministratore e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso CO 1, è
scivolato sulle scale, ha battuto il sedere a terra e ha riportato una
sublussazione coccigea (doc. 117, 118 e 119).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6
settembre 2007, l’amministrazione ha dichiarato l’assicurato totalmente abile
al lavoro a far tempo dal 1° settembre 2007 (doc. 13).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 9), CO
1, in data 30 ottobre 2007, ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 7).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 29 novembre 2007, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una
rendita di invalidità del 50% almeno.
A
sostegno della propria impugnativa, l’insorgente ritiene in particolare che al
rapporto del dott. __________, su cui l’amministrazione ha fondato la propria
decisione, non possa essere riconosciuto pieno valore probatorio, nella misura
in cui egli si è distanziato dal parere del dott. __________, medico curante,
senza fornire motivazioni di sorta (doc. I).
1.4. CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 28
gennaio 2008, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una perizia
pluridisciplinare, nonché il richiamo dei suoi incarti dall’UAI e dalla Cassa
malati __________ di __________ (doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA
Fatti
I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era
legittimata a porre fine al versamento dell’indennità giornaliera a far tempo
dal 1° settembre 2007, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.6.2, 128 V 169 consid. 1b e
riferimenti, 116 V 41 consid. 2c; STF U 394/06 del 19 febbraio 2008, consid.
4.1; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile
miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (STF U 394/06 succitata, consid. 4.3
e riferimenti).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. È già stato
indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha
diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
Considerandi
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti
da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito
dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate
nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in
un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a;
RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.
2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.5
Dalle
tavole processuali si evince che, al momento in cui l’amministrazione ha posto
termine al versamento dell’indennità giornaliera (settembre
2007), le condizioni di salute di RI 1 erano da considerare ormai stabilizzate.
Ciò
risulta dalla certificazione 27 aprile 2007 del medico curante dell’assicurato,
dott. __________, il quale si è così espresso, citiamo: “Tenuto conto che siamo
a due anni dall’avvenuto infortunio con inabilità lavorativa continuativa, e
non essendo previsto un notevole miglioramento dello stato salvo che con
l’operazione suddetta, possiamo affermare di essere in una situazione
stabile. Per il momento ho ancora prescritto da quattro a sei sedute c/o il
Dr. med. __________, chiropratico. Oltre a questo purtroppo non possiamo
offrire nulla. Vi prego quindi di convocare il paziente per definire il caso Lainf
…” (doc. 26 - il corsivo è del redattore), nonché dal referto peritale 23
agosto 2007 del chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. 20, p. 5: “Secondo
quanto affermato dal dr. __________, l’intervento proposto dovrebbe condurre a
un miglioramento significativo dell’intensità dei disturbi risentiti. Nel caso
in cui il signor RI 1 non dovesse sottoporsi all’intervento, così come
attualmente, ritengo ragionevole considerare il ricorso a una terapia
medicamentosa antalgica alla frequenza attuale di circa 2-3 pastiglie la
settimana. Le sedute di terapia chiropratica effettuate presso il dr. __________
non avrebbero apportato nessun cambiamento sostanziale della sintomatologia.
Sotto questo aspetto, in accordo con le considerazioni espresse dal dr. __________
il 27.4.2007, non ritengo esservi l’indicazione alla prosecuzione delle
stesse.”).
La
terapia farmacologia antalgica, a cui ha fatto accenno il dott. __________, è
stata prescritta con uno scopo meramente conservativo e, perciò, non
impedisce l’applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
È vero
che, in occasione della consultazione del 12 aprile 2007, il PD dott. __________,
Primario di neurochirurgia e chirurgia vertebrale presso la __________ Klinik
di __________, ha consigliato l’esecuzione di un intervento di resezione del
coccige distale, intervento con elevate prospettive di successo e che comporta
rischi esigui (cfr. doc. 27).
Al
riguardo il TCA constata che RI 1 si è rifiutato di sottoporsi all’operazione
in questione (cfr. doc. 9, p. 3 e doc. I, p. 6) e, d’altra parte, che l’assicuratore
infortuni convenuto non ha neppure preso in considerazione la possibilità di
avviare la procedura prevista dall’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr., pure, l’art. 61
OAINF).
In
ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, l'amministrazione era dunque
legittimata a dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliere (e alla
cura medica) a decorrere dal 1° settembre 2007, senza che si riveli necessario
procedere a degli ulteriori atti istruttori.
Può rimanere
aperta la questione riguardante la capacità lavorativa di RI 1, poiché, come
detto, il diritto all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione della
stabilizzazione delle sue condizioni di salute.
In queste
condizioni, la decisione impugnata merita conferma, perlomeno nel suo esito.
2.6
Con la
propria impugnativa, l’assicurato ha preteso il riconoscimento di una rendita
di invalidità del 50% almeno (doc. I, p. 7).
Secondo
costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto
e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF
122.
V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR
1997.
UV 81, p. 294).
Nella
decisione su opposizione impugnata l’amministrazione ha indicato quanto segue,
citiamo:
"
Oggetto di litigio nel presente caso è
unicamente la sospensione delle indennità giornaliere a partire dal
01.09.2007
”
(doc. 7,
p. 3 - il corsivo è del redattore)
In
ossequio alla giurisprudenza appena menzionata, questo Tribunale non è quindi
legittimato a chinarsi sulla questione relativa al diritto alla rendita di
invalidità, questione che dovrà essere oggetto di una decisione separata da
parte dell’assicuratore LAINF convenuto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster