35.2007.122
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21 febbraio 2008Italiano31 min
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Numero d'incarto:
35.2007.122
Data decisione, Autorità:
21.02.2008, TCA
Titolo:
Dolore alla schiena quando,lavando i capelli nel lavandino,si è piegata per raccogliere l'asciugamano.Escluso infort.(non fattore causale est.,non sforzo manif.eccessivo, non movim.scombinato in circost.manif.insolite). Esclusa les.parificata(lombalgia,colpo della strega).Né part.rischio accresciuto
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.122
DC/sc
Lugano
21 febbraio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7
novembre 2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, di
professione impiegata, sul formulario "Annuncio d'infortunio-bagatella
LAINF" ha così descritto l'evento accorsogli il 29 novembre 2006:
"
Beim Haarewaschen am Waschbecken habe ich mich
schnell gebückt und sofort einen starken stechenden Schmerz im Rücken Region
Lendenwirbel verspürt. Danach ging ich zu Arbeit, da die Schmerzen immer
schlimmer wurden bis ich mich nicht mehr bewegen konnte, ich am 19. Dezember
2006 zum Hausarzt gehen. Dr. __________ stellte eine Entzündung der Muskulatur
der Wirbelsäule aufgrund eines Hexenschusses fest und verschrieb mir eine
medikamentöse Therapie."
In un certificato del 19
novembre 2007, il dottor __________, specialista FMH in medicina speciale, si è
al riguardo così espresso:
" Con
la presente attesto di aver visitato la paziente a margine in data 19.12.2006.
Tre settimane prima, dopo un repertino movimento, avrebbe
avvertito un dolore acuto in sede lombare.
All'esame clinico ho riscontrato un dolore paravertebrale lombare
a destra riconducibile ad uno stiramento muscolare in questa sede." (Doc.
F)
Con
decisione del 3 ottobre 2007 l'assicuratore LAINF ha rifiutato di assumere il
caso ritenendo che l'assicurata non ha subito un infortunio ai sensi dell'art.
4 LPGA e nemmeno, dal profilo medico, si è in presenza di una lesione
parificabile a infortunio secondo l'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. Doc. 6).
Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato una tempestiva opposizione nella
quale ha rilevato:
"
(...)
L'evento occorsomi è da considerare infortunio e
di conseguenza deve essere da voi riconosciuto integralmente.
Il dolore che ho provato nell'infortunio è da
ricondurre ad uno stiramento dei muscoli nella regione lombare ed è stato
causato da un repentino piegamento (per raccogliere l'asciugamano da terra che
inavvertitamente avevo fatto cadere)." (Doc. 7)
1.2. Il 7
novembre 2007 la CO 1 ha respinto l'opposizione, con le seguenti
argomentazioni:
"
(...)
Nel caso di specie, la presente istanza ha
riesaminato l'intera documentazione disponibile dalla quale si evince che
l'assicurata ha annunciato quanto successo a diversi mesi di distanza. Ma non
solo. Sempre dalla lettura della descrizione di quanto successo non si desume
la presenza di un avvenimento esterno straordinario, cioè di quella
caratteristica essenziale per poter qualificare - in senso giuridico - una
determinata fattispecie di infortunio sicché la decisione 3 ottobre 2007 merita
d'essere tutelata. (...)" (Doc. 8)
1.3. Contro la
decisione su opposizione, l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nel quale si è così espressa:
"
(...)
Il 7 febbraio 2007 ho annunciato all'CO 1 di __________
(sede centrale dell'assicurazione infortunio del mio datore di lavoro) un
infortunio-bagatella occorsomi alla fine di novembre 2006, non assentandomi dal
lavoro pensavo di non dover annunciare tempestivamente l'infortunio. Mi sono
fatta aiutare nella compilazione del formulario in lingua tedesca ma
erroneamente è stato tradotto che lo stesso era dovuto ad un colpo della
strega, mentre si trattava di uno stiramento muscolare trascurato per circa 3
settimane. (DOC. A)
In data 3 ottobre 2007 l'CO 1, riferendosi alla
documentazione disponibile, mi ha comunicato che declinava la richiesta di
assunzione delle prestazioni e ciò a causa dell'assenza di un avvenimento
infortunistico nel senso giuridico del termine. (DOC B)
Il 25 ottobre 2007 ho presentato opposizione
descrivendo che l'infortunio accorsomi era da ricondurre ad uno stiramento dei
muscoli nella regione lombare ed è stato causato da un repentino piegamento
(per raccogliere l'asciugamano da terra che inavvertitamente avevo fatto
cadere). (DOC: C)
In data 7 novembre 2007 l'CO 1 ha respinto l'opposizione
motivando che da quanto successo non si desumeva un avvenimento esterno
straordinario. (DOC. D)
Secondo l'articolo 9 cpv. 2 dell'0rdinanza
sull'Assicurazione contro gli infortuni l'evento accorsomi è da equiparare
quale infortuno anche senza un fattore esterno straordinario e di
conseguenza deve essere riconosciuto integralmente. (DOC: E)
Infatti il certificato medico del Dr. __________
di __________ del 19 novembre 2007 conferma lo stiramento muscolare nella zona
lombare." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 17 dicembre 2007 l'assicuratore LAINF propone di respingere il
ricorso e osserva:
"
(...)
La qui convenuta dissente circa l'argomentazione
esposta dalla ricorrente. Infatti, non solo dalla descrizione di quanto
successo si desume l'assenza di un qualsivoglia fattore esterno straordinario
atto a "propiziare" quanto successo, ma pure, dalla lettura
del certificato medico 19 novembre 2007 si desume come la signora RI 1 si sia
recata dal medico il 19 dicembre 2006 e cioè ben 3 settimane dopo l'evento.
Sempre dalla lettura del certificato medico 19
novembre 2007 (doc. F) appare interessante constatare che il dr. med. __________;
da un lato, indichi che la sua paziente "avrebbe avvertito un
dolore acuto in sede lombare", dall'altro, specifichi come la signora RI
1 soffrisse di "un dolore paravertebrale lombare a destra riconducibile
ad uno stiramento muscolare in questa sede". A questo punto appare
pure pertinente prendere visione di quanto scritto in sede di Bagatellunfall-Meldung
UVG (doc. 2): "... Dr. __________
stelle eine Entzündung der Muskulatur der Wirbelsäule aufgrund eines
Hexenschusses fest ...".
Inspiegabilmente, trattasi di due diagnosi rispetto ad un'identica
problematica. Pertanto, sulla base di queste stringate - ma chiare - succitate
considerazioni parte convenuta ritiene che la propria valutazione meriti
d'essere tutelata." (Doc. II)
1.5. Il 9 gennaio 2008
l'assicurata ha fatto pervenire al TCA un certificato del 7 marzo 2007 del
dottor __________ del seguente tenore:
" Con
la presente attesto che la paziente a margine necessita di massaggi e
ginnastica per una sindrome lombo-vertebrale post-traumatica."
La ricorrente sottolinea
che, da questo certificato medico, si evince che "si tratta di un trauma
per cui è da ritenersi un infortunio come gli articoli di legge prevedono"
(cfr. Doc. V).
L'CO 1 il 21 gennaio 2008
si è riconfermata nelle conclusioni della risposta di causa dopo avere
sottolineato che il certificato medico non motiva più di tanto l'affermazione
secondo cui la sua paziente soffra di una sindrome lombo-vertebrale
post-traumatica" (cfr. Doc. VII)
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se il 29 novembre 2006 RI 1 è rimasta o meno vittima di un
infortunio ai sensi di legge oppure se il danno alla salute è o no parificabile
ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso,
improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno
straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la
morte".
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La
precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli
elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (SVR
2005 UV Nr. 2).
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. Si evince
dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 404; DTF 122 V 233
consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI
1993 p. 157ss, consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella
presente fattispecie dalla descrizione dell'evento fatta dall'assicurata
emerge che la ricorrente mentre si stava lavando i capelli nel lavandino, si è
repentinamente piegata per raccogliere l'asciugamano che aveva inavvertitamente
fatto cadere, sentendo immediatamente un forte dolore alla schiena (cfr.
consid. 1.1).
Da quanto
appena esposto si evince che non vi é stato l’intervento di un fattore causale
esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato
impatto né con altre persone né con oggetti.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA U 9/04 del
15 ottobre 2004).
D'altra
parte, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
Al
riguardo l'Alta Corte in DTF 130 V 117 si è così espressa:
" 2.1 Nach Lehre und
Rechtsprechung kann das Merkmal des ungewöhnlichen äusseren Faktors in einer
unkoordinierteu Bewegung (RKUV 2000 Nr. U
368 S. 100 Erw. 2d mit Hinweisen; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 176 f.) bestehen. Bei Körperbewegungen
gilt dabei der Grundsatz, dass das Erfordernis der äusseren Einwirkung
lediglich dann erfüllt ist, wenn ein in der Aussenwelt begründeter Umstand den
natürlichen Ablauf einer Körperbewegung
gleichsam "programmwidrig" beeinflusst hat. Bei einer solchen unkoordinierten Bewegung ist der
ungewöhnliche äussere Faktor zu
bejahen; denn der äussere Faktor - Veränderung zwischen Körper und Aussenwelt -
ist wegen der erwähnten Programmwidrigkeit
zugleich ein ungewöhnlicher Faktor (RKUV 1996 Nr. U 253 S. 204 Erw. 4c, 1994 Nr. U 180 S. 38 Erw. 2 mit Hinweisen; Urteil Z. vom 7. Oktober 2003 Erw. 2.2,
U 322/02; vgl. auch ADRIAN VON KAENEL, Unfall am Arbeitsplatz, in: MÜNCH/GEISER [Hrsg.], Handbücher
fair die Anwaltspraxis, Band V, Schaden
- Haftung - Versicherung, Basel 1999, S. 584 f.)." (Vedi pure RAMI 2004 p. 534 seg.)
Scartata a priori l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo,
si tratta di valutare se il danno alla schiena di RI 1 sia o meno da imputare
ad un movimento scoordinato o incongruo del corpo.
Perché
una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia attribuibile ad
infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia
prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori
programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.).
In una sentenza U 277/99
del 30 agosto 2001, il TFA ha negato che si era in presenza di un infortunio
nel caso di un assicurato che aveva compiuto un movimento molto veloce e brusco
con il braccio destro, allo scopo di trattenere una paletta che stava per
scivolare da un sollevatore.
L'Alta Corte si è in
particolare così espressa:
" (...)
e) Die Vorinstanz ist gestützt auf die zuletzt
zitierten Aussagen des Versicherten zu Recht davon ausgegangen, dass dieser
sich die Verletzung nicht beim Auffangen eines Paletts zuzog, sondern im
Verlauf einer Armbewegung, die er in Richtung des Paletts ausführte.
Unmittelbarer Auslöser der Verletzung war somit nicht eine übermässige
Belastung, sondern die rasch ausgeführte, reflexartige Bewegung. Der
ungewöhnliche äussere Faktor als ein Begriffsmerkmal des Unfalls wäre
demzufolge zu bejahen, falls eine unkoordinierte Bewegung im vorstehend
dargelegten Sinn (Erw. 3c) vorläge. Dies ist jedoch nicht der Fall,
fehlt es doch an einer den normalen, üblichen Bewegungsablauf störenden
Programmwidrig-keit, welche zu einer übermässigen oder unphysiologischen
Beanspruchung einzelner Muskeln oder Muskelgruppen geführt hätte. Die vom
Versicherten ausgeführte Abwehrbewegung mit dem rechten Arm ist als solche
weder ungewöhnlich noch in besonderer, einem Ausgleiten oder einem Sturz
vergleichbarer Weise geeignet, zu einer unphysiologischen Belastung einzelner
Muskeln zu führen. Das Vorliegen eines ungewöhnlichen äusseren Faktors ist auch
nicht bereits deshalb zu bejahen, weil die Bewegung reflexartig ausgeführt
wurde (Urteil N. vom 12. April 2000, U 110/99).
Das Ereignis vom 24. Januar 1996 ist daher nicht
als Unfall zu qualifizieren."
In un'altra sentenza U 236/04 del 10 gennaio 2005, l'Alta Corte è
arrivata allo stesso risultato e si è così espressa:
"
(...)
2.2 Am 10. Dezember 2001 erklärte die
Beschwerdeführerin auf dem «Fragebogen Berufskrankheit» zum erstmaligen
Auftreten der Beschwerden an der rechten Hand, sie habe am 24. Oktober 2001 bei
der Arbeit eine Kiste mit der rechten Hand vom Band nehmen wollen. Dann habe es
einen «Knick» gegeben, gefolgt von Schmerzen im rechten Handgelenk. Am 5. Mai
2002 äusserte sich die Versicherte gegenüber der Concordia erneut zum Vorfall.
Sie hielt fest, dass sie den Korrekturharass genommen habe und ihn auf das Pult
habe stellen wollen. «Dann machte das Handegelenk eine kleine Bewegung und es
gab ein komisches Klick beim Handgelenk». Der Harass habe rund 4 bis 5 kg
gewogen.
(...)
2.4 Das Ereignis vom 24. Oktober 2001 erfüllt den
Unfallbegriff nicht, da es an einem ungewöhnlichen äusseren Faktor fehlt. Die schädigende
Einwirkung auf die rechte Hand ereignete sich während eines alltäglichen
Arbeitsvorgangs, als die Versicherte einen mehrere Kilogramm schweren Behälter
ergriff, um ihn auf das Pult zu stellen. Eine von aussen beeinflusste,
unkoordinierte Bewegung, die als «programmwidrig» bezeichnet werden müsste,
liegt nicht vor.
Ebenso wenig kann von einem ganz
ausserordentlichen Kraftaufwand beim Heben des Behälters gesprochen werden. (...)"
In una
sentenza 35.2000.67 del 6 novembre 2001 confermata dal TFA con sentenza U 1/02 il
12 luglio 2002 (): "è pacifico e incontroverso che la vicenda non possa
essere qualificata come infortunio") il TCA ha negato l'esistenza di un
infortunio trattandosi di una segretaria, la quale, nel tentativo di evitare la
caduta a terra di un grosso classificatore, che si trovava in alto ad uno
scaffale, ha compiuto un movimento rotatorio verso l'esterno con la spalla
sinistra procurandosi una rerottura trasmurale della porzione distale del
tendine del sovraspinato.
Il caso è
comunque stato assunto a titolo di lesione parificata con la seguente
motivazione:
"
In concreto, il perito incaricato dai primi
giudici ha evidenziato, nel suo referto 28 agosto 2001, che l'episodio
litigioso del 3 agosto 1998, che ha provocato la "rerottura" della
cuffia dei rotatori della spalla sinistra, aveva chiaramente liberato
un'energia maggiore rispetto a quella che avrebbe altrimenti sprigionato un evento
insignificante, quotidiano. Sulla scorta di questo parere, l'istanza precedente
ha ritenuto adempiuti i presupposti per poter ammettere l'esistenza di una
lesione parificabile ai postumi d'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett.
f OAINF (lacerazioni dei tendini)."
In
un'altra sentenza 35.2004.80 del 14 febbraio 2005 il TCA ha negato l'esistenza
di un infortunio a proposito di un assicurato che, dopo essersi inginocchiato e
piegato in avanti per prendere da uno scaffale un classificatore si è visto
scivolare di mano il classificatore mentre si rialzava, per cui ha dovuto
compiere un brusco movimento per riprendere l'oggetto in questione.
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza appena
illustrata, ritiene che, anche nel caso concreto, il brusco movimento compiuto
dall'assicurata per raccogliere l'asciugamano che le era caduto mentre si stava
lavando i capelli non può essere qualificato di manifestamente insolito, fuori
programma. Il criterio del movimento scoordinato non è dunque realizzato.
A mente
del TCA, non siamo dunque in presenza di un infortunio ai sensi dell'art. 4
LPGA.
2.8. Occorre
ancora esaminare se l’obbligo contributivo della CO 1 possa essere fondato
sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di
lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono
equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno
straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Esaminando
l'art. 9 cpv. 2 OAINF con riferimento alle lacerazioni dei tendini (lett. f),
il TFA ha ricordato che le disposizioni speciali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF
non tollerano interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al
loro senso e scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni
corporali parificate non può essere estesa attraverso un'interpretazione per
analogia (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3e).
La Massima
Istanza ha segnatamente riconosciuto che la mancata menzione degli stiramenti
tendinei - a differenza di quelli muscolari che sono esplicitamente elencati -
costituisce un silenzio qualificato dell'ordinanza e non una semplice svista
redazionale (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3d) e, sempre secondo il TFA, la non
parificazione degli stiramenti dei tendini a infortunio non è né contraria alla
legge né arbitraria né costitutiva di disparità di trattamento (cfr. DTF 114 V
302 consid. 3c).
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI
1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e
discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto
o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della
repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in
RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure,
STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 88 e dello stesso autore,
Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
In una
sentenza U 96/05 del 20 maggio 2006 l'Alta Corte ha negato che fossero dati i
presupposti per il versamento delle prestazioni LAINF nel caso di un'assicurata
che si è procurata una frattura a un osso del piede mentre camminava
velocemente portando dei libri pesanti 8,5 kg.
Il
Tribunale federale ha sviluppato in quell'occasione le seguenti considerazioni:
"
2.3 Dans un arrêt O. du 11 mai 2004,
U 62/04, le Tribunal fédéral des assurances a tranché un litige concernant
une assurée (alors âgée de 51 ans) qui avait subi une fracture de fatigue
du 2ème métacarpien alors qu'elle était en train de marcher rapidement
mais dans des conditions tout à fait normales. Comme rien ne permettait de
retenir que son membre inférieur droit avait été sollicité de manière
particulière ou qu'un phénomène extérieur était venu interférer dans le
déroulement de la marche, la Cour de céans a nié l'existence d'un événement
similaire à un accident. Elle a rappelé que la preuve qu'une lésion déterminée
est ou non la conséquence d'une maladie ne revêt une importance que lorsque la
condition du facteur extérieur est remplie. Dans cette hypothèse,
l'assureur-accidents ne pourrait se soustraire à sa responsabilité que s'il
rapportait la preuve que la lésion corporelle concernée est manifestement
imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Cela étant, quand
bien même la fracture de l'assurée ne résultait pas, aux yeux des médecins
consultés, d'une maladie au sens strictement médical du terme, il n'y avait pas
lieu d'admettre l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident au
sens de la jurisprudence et des dispositions réglementaires précitées, faute de
cause dommageable extérieure.
3.
3.1Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause
extérieure extraordinaire prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on
rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait
allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins
arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires
entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore
conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, RAMA 2004 n° U 515
p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d; à ce sujet,
voir également le commentaire de Pantli/Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000
p. 1195).
3.2 Les déclarations de l'assurée portant sur le
déroulement de l'événement du 21 août 2002 ont quelque peu varié au cours
de la procédure; si l'intéressée a constamment indiqué qu'elle
« trottait » ou marchait rapidement ce jour-là, elle n'a en revanche
invoqué le port d'une charge (des livres de cours pesant 8,5 kg) que
devant le Tribunal cantonal des assurances. De leur côté, l'employeur et le
médecin traitant ont donné des indications sensiblement contradictoires, le
premier ayant annoncé que l'assurée marchait, tandis que le second a attesté
qu'elle courait au moment où la douleur est apparue.
Les premiers juges ont retenu que l'assurée marchait
rapidement pour aller prendre son bus, en étant chargée de livres de cours. La
Cour de céans peut se rallier à cette constatation. En effet, cette seconde
version n'est pas remise en cause par les deux assureurs sociaux en litige et
correspond à un fait apparemment coutumier de l'assurée. De surcroît, la
précision que l'assurée a apportée en procédure de recours (le port d'une
charge) n'est pas à proprement dit contradictoire à ses premières déclarations
mais constitue
un complément à celles-ci. Quant aux déclarations
(partiellement
contradictoires) de l'employeur et du médecin, elles
émanent de tiers et ne lient donc pas l'assurée.
4.
4.1 Sur la base des faits qu'elle a constatés, la juridiction
cantonale de recours a considéré que les membres inférieurs de l'assurée ont
été sollicités d'une manière plus élevée que la normale. Cela a généré un
risque accru de lésion, si bien qu'il n'était pas décisif qu'un événement tel
qu'une glissade, une torsion ou une chute, ne soit pas survenu. Selon les
premiers juges, il suffit de constater que le fait de presser le pas autant que
possible, en portant une charge qui empêche de courir, représente une cause extérieure
conférant un caractère accidentel à l'événement dommageable.
Fatti
4.2 La CNA conteste ce point de vue. Elle estime que
le simple fait de
marcher rapidement en portant un poids de
8,5 kg (qui n'est pas une charge hors du commun), ne constitue pas un
événement significatif permettant de considérer la fracture en cause comme une
lésion assimilée à un accident. Selon la recourante, pareille circonstance ne
représente pas, pour une personne âgée de vingt ans, un acte ordinaire de la
vie spécifique impliquant une sollicitation du corps excédant le cadre de ce
qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlable, d'autant que
l'assurée était
habituée à marcher à une allure accélérée.
La CNA ajoute que l'atteinte à la santé est survenue
en l'absence d'un phénomène extérieur, à l'instar d'une glissade, d'un
mouvement brusque ou violent. Quant à la charge transportée, elle ne saurait
être qualifiée de lourde. Dès lors, la CNA soutient qu'on ne se trouve pas en
présence d'un événement similaire à un accident, mais que les circonstances du
cas d'espèce sont semblables à celles de l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt
O., précité (U 62/04).
4.3 De son côté, l'intimée soutient derechef que la
cause extérieure réside ici dans une sollicitation du corps plus élevée que la
normale,
singulièrement par le fait de presser le pas, autant
que faire se peut, en portant des livres de cours. Cela justifie, à son avis,
que le cas d'espèce soit tranché différemment de l'affaire O., où cette assurée
marchait certes rapidement, mais néanmoins dans des conditions normales.
5.
En l'espèce, il s'agit de déterminer si
l'ensemble des éléments qui ont
entraîné l'atteinte à la santé (la marche à vive
allure en portant des livres de cours) constituent un facteur extérieur
justifiant de retenir une lésion assimilée à un accident (art. 9
al. 2 OLAA), comme l'intimée le soutient.
Pour résoudre le présent litige, on peut s'inspirer
de la solution de l'arrêt O. du 11 mai 2004, car les circonstances du
présent cas sont analogues à celles de cette affaire-là, hormis le fait que
A.________ portait une charge de 8,5 kg lorsqu'elle a subi une fracture de
fatigue de l'astragale droit. En effet, l'effort que l'assurée a fourni durant
son déplacement à pied en portant ses livres de cours n'a pas sollicité son
corps dans une mesure qui a excédé ce qui est habituel chez une jeune personne,
d'autant que l'intéressée a admis qu'elle marche souvent à vive allure pour se
rendre à son travail. En d'autres termes, cet effort n'a pas dépassé ce qui est
physiologiquement normal et maîtrisé du point de vue psychologique de la part
d'une femme âgée
de vingt ans. La situation
dans laquelle l'assurée a été confrontée est du reste tout à fait courante dans
la vie quotidienne et ne présente en soi rien de très significatif.
Par ailleurs, l'assurée n'a pas accompli de
mouvement susceptible de
constituer une cause extérieure. Ainsi qu'on l'a vu ci-avant, cela aurait pu découler d'un brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, d'un mouvement violent
en étant lourdement chargé, ou encore d'un changement de position corporelle de
manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs (cf.
consid. 2.2 supra, in fine). En
l'espèce, à défaut d'un mouvement brusque ou violent, la CNA a nié à juste
titre l'existence d'un facteur extérieur et, par conséquent, sa responsabilité
pour la fracture de fatigue de l'astragale droit. Son
recours est bien fondé."
2.9. Nel presente
fattispecie, il medico curante, il 7 marzo 2007, ha attestato la necessità di
massaggi e di ginnastica per una "sindrome lombo-vertebrale
post-traumatica" (cfr. Doc. 6).
Il TFA si
è già occupato della questione a sapere se il quadro clinico sintetizzato sotto
la diagnosi di "lombalgia" (o "lombaggine") possa essere
qualificato quale lesione parificata ai postumi di infortunio.
La nostra
Corte federale ha risposto negativamente a questo quesito, da un lato, siccome
è medicalmente difficile dimostrare la presenza di una lesione muscolare,
tendinea o dell'apparato legamentare e, d'altro canto, poiché è volontà
accertata del legislatore di non includere la lombalgia fra le diagnosi
esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell'art. 9 OAINF.
Un'eccezione
è stata prevista unicamente per quei casi atipici di lombalgia, in cui, da un
lato, è stato possibile provare l'esistenza di strappi o lacerazioni
Considerandi
muscolari, di lacerazioni dei tendini, di lesioni dei legamenti oppure di
lussazioni delle piccole articolazioni vertebrali e, dall'altro, la rispettiva
diagnosi non costituisca semplicemente un reperto accessorio.
Il TFA ha
peraltro giudicato conforme a legge e costituzione l'esclusione della lombalgia
dall'elenco delle lesioni corporali parificate (cfr. DTF 116 V 145ss. e A.
Bühler, Die unfallänliche ..., p. 103 ss.).
La
lombalgia o lombaggine è definita quale "dolore in sede lombare che può
essere provocato da numerose malattie. La lombalgia, frequente nell'adulto, può
avere decorso acuto o cronico con modalità d'insorgenza e intensità variabili.
La forma acuta è caratterizzata da fenomeni di blocco lombosacrale, di solito
dopo uno sforzo in flessione." (cfr. "Medicina e salute". Ed.
Federico Motta, Milano 2004, pag. 804).
Ora, il
TCA constata che, la lombalgia non rientra fra le diagnosi esaustivamente
enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, per cui il danno alla salute dell'assicurata
non può essere assunto dall'assicuratore convenuto neppure a titolo di lesione
parificata ai postumi d'infortunio.
La stessa
conclusione vale per il "colpo della strega" (Hexenschuss) figurante
nel formulario di annuncio d'infortunio bagatella del 7 febbraio 2007 (cfr.
Doc. 1).
Su questi
temi A. Bühler ("Die unfallähnliche Körperschädigung in SZS 1996 pag. 8 seg.
ha rilevato:
"
Beim Muskelriss (Ruptur) wird ein Muskel
vollständig oder partiell eingerissen oder zerrissen, häufig am Übergang zur
Sehne. Bei der Muskelzerrung werden einzelne Muskelfasern zerrissen. Der totale Riss eines Muskels hat eine
Eindellung mit Hämatom zur
Folge. Namentlich beim Sport können
(meist partielle) Muskelrisse auch ohne sinnfällige äussere
Einwirkung infolge Koordinationsstörung, schlechter Dosierung der Kraft, Verkrampfung, schlechtem
Trainingszustand oder mangels vorgängiger Aufwärmungsübungen auftreten. Ein
Unfall ist in solchen Fällen nicht gegeben. Hingegen wird das für eine unfallähnliche
Körperschädigung begriffsvvesentliche Erfordernis
eines plötzlichen, äusseren Ereignisses hier regelmässig zu bejahen sein.
Bei der sog. [Leistenzerrung]
einer ungenauen medizinischen Sammeldiagnose, liegt häufig
ein Muskelriss oder eine Muskelzerrung oder eine Zerrung des
Sehnen-Band-Apparates vor, so dass eine der in Art. 9 Abs. 2 lit. d, e oder f UVV aufgeführten Listenverletzungen gegeben ist.
Das EVG hat sich eingehend
mit der Frage befasst, ob das unter der Diagnose einer Lumbago (Hexenschuss) zusammengefasste
klinische Bild als unfallähnliche
Körperschädigung qualifiziert
werden könne. Es hat die Frage grundsätzlich verneint weil der Nachweis von
Verletzungen der Muskeln, Sehnen oder des Bandapparates der Wirbelsäule beim klinischen Bild der Lumbago medizinisch kaum je möglich ist und aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung von Art. 9 UVV der Wille des Verordnungsgebers
hervorgeht, die Lumbago nicht in die Liste der unfallähnlichen Körperschädigungen aufzunehmen. Ein
Vorbehalt wurde lediglich für
atypische Lumbago-Fälle
gemacht, bei welchen Muskelrisse oder zerrungen,
Sehnenrisse, Bandläsionen oder Luxationen der kleinen
Wirbelgelenke nachgewiesen werden können und die entsprechende Diagnose nicht einen blossen Nebenbefund
darstellt. Diese Voraussetzungen sind nur in jenen seltenen Fällen gegeben, in welchen dem unter der
Sammeldiagnose Lumbago zusammengefassten Befund sekundäre und untergeordnete, der Diagnose einer der in Frage kommenden
Listenverletzungen (Muskelriss oder -zerrung, Sehnenriss
oder Bandläsion) hingegen die Bedeutung einer
Hauptdiagnose zukommt. Den grundsätzlichen Ausschluss der Lumbago aus der
Liste der unfallähnlichen Körperschädigungen hat das EVG überdies als gesetzes- und
verfassungskonform qualifiziert.
Gleich verhält es sich beim sog. Dorso-Vertebralsyndrom. Ohne Nachweis von
Muskelrissen oder -zerrungen liegt auch hier keine unfallähnliche Körperschädigung vor.
Muskelverspannungen lassen sich nicht unter den Begriff der Muskelzerrungen subsumieren." (cfr. SZS 1996 pag. 104-205)
Contrariamente
all'opinione della ricorrente, la circostanza che il medico curante abbia
definito post-traumatica la sindrome lombo-vertebrale è in questo contesto irrilevante.
Infatti la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica
d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa,
tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge -
altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr.
STFA U 236/98 del 3 gennaio2000; A. Maurer Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 175 s.).
Infine il TCA constata
che, soltanto in un certificato del 19 novembre 2007 il medico curante ha fatto
riferimento ad uno "stiramento muscolare" mai evocato in precedenza
(sulla necessità di comprovare l'esistenza di una lesione parificata, cfr.
STFA U 67/04 del 13 luglio 2004; STF U 184/06 del 27 settembre 2006).
Anche volendo, per
ipotesi, ammettere che la diagnosi corretta sia realmente quest'ultima e che
quindi ci troviamo confrontati con una lesione parificata ai sensi dell'art. 9
cpv. 2 lett. e OAINF, l'esito della sentenza non cambierebbe.
Infatti il movimento
compiuto dell'assicurata (abbassarsi per raccogliere un asciugamano) non costituisce
un evento presentante un particolare rischio accresciuto, secondo la
giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7 e DTF 129 V 471-472).
Quello di abbassarsi per
raccogliere un asciugamano costituisce un gesto abituale nella vita quotidiana
(per una diversa soluzione nel caso di un assicurato che si è rialzato
bruscamente, saltando da una sedia cfr. la STFA U 159/06 del 29 agosto 2006).
In simili condizioni la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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