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Decisione

35.2007.123

12/2000: incidente stradale con interessamento rachide cervicale e spalla dx. 07/2004: annuncio ricaduta per disturbi spalla sx. Negata causalità naturale con infortunio assicurato

30 aprile 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I riscontri diagnostici vertevano riguardo a un

trauma d’accelerazione con inclinazione laterale della colonna cervicale di

grado 1 secondo classe Québec in presenza di minime alterazioni degenerative a

livello del rachide cervicale.

Si eseguì, peraltro, una indagine risonanza

magnetica della spalla sinistra in data 11.7.2001 in presenza di una sindrome

cervico-brachiale sinistra, risultata senza riscontri patologici maggiori ai

vari accertamenti clinici e radio diagnostici eseguiti. L’indagine alla spalla

risultò completamente normale.

I vari specialisti che esaminarono la paziente

dal 2000 ad ora (dott. __________, reumatologo - dott. __________, curante -

dottori __________ e __________, neurologi - Centro di Riabilitazione di __________

dove la paziente soggiornò per circa 3 settimane nel 2001 e dove pure vi fu una

ulteriore valutazione reumatologica del dott. __________ nonché dott. __________)

non dimostrarono mai una lesione della cuffia dei rotatori.

Non soltanto, ma il rapporto operatorio

dell’intervento eseguito dal dott. __________ il 25.6.2004, parla chiaramente

di “osteofita del tubercolo maggiore, senza indizio di rotture a livello del

sovraspinato e infraspinato; sporgenza sul versante caudale dell’acromion a

livello anteriore”. Giustamente è stata eseguita l’acromioplastica nonché

artrotomia dell’acromion-claveare con resezione della estremità laterale della

clavicola e parimenti asportato l’osteofita al tubercolo maggiore; inoltre

currettage del tendine del sovraspinato.

Alla luce di questi elementi (riscontro

perioperatorio) risulta comprovato ulteriormente l’assenza di qualsivoglia

rottura effettiva transmurale del tendine del sovrapinato. Emerge, peraltro

recentemente, il resoconto di una indagine risonanza magnetica eseguita alla

spalla sinistra il 4.7.2005 dove si menziona una rottura inserzionale del

tendine del sovrapinato incompleta. Come ben si evidenzia dagli atti, tale

lesione si è instaurata nel corso degli anni e si è conclamata soltanto nel 2005

dopo che rinomati specialisti non ebbero modo di evidenziarne la presenza, che

il riscontro radiologico alla risonanza magnetica risultò negativo per tale

lesione e, soprattutto dopo che l’intervento artroscopico del giugno 2004 non

rilevò tale lesione.

(…): nessuno degli specialisti ha mai posto tale

diagnosi, il riscontro radiologico e artroscopico ha documentato lesioni chiare

di natura degenerativa in parte sanate chirurgicamente nel 2004; nel prosieguo

si è poi assistito ad un ulteriore peggioramento dello stato determinato da una

lesione inserzionale incompleta del tendine del sovraspinato. Di conseguenza

non vi è alcuna evidenza clinica per la rottura del sovraspinato si sia

prodotta nell’incidente del 2000. A titolo informativo vado a menzionare le

condizioni e le manifestazioni cliniche in base alle quali una rottura del

sovraspinato si sarebbe potuta produrre a seguito di trauma e che,

conseguentemente, avrebbe potuto porre in essere l’eventuale intervento

dell’assicuratore Lainf, ossia:

l’infortunio era in misura di provocare una trauma

dell’articolazione acromio-clavicolare e/o omero scapolare nonché una lesione

del sovraspinato?

le conseguenze di una rottura traumatica della

cuffia dei rotatori porta ad una perdita funzionale e della forza con comparsa

di una subitanea pseudo-paralisi, ciò che esula dal presente caso;

la presenza di una rottura post-traumatica della

cuffia dei rotatori comporta la comparsa di dolori immediati che persistono nel

tempo e non, a differenza del caso che ci occupa, un lasso di tempo dal 2000 al

2005 privo o pressoché privo di disturbi, ancorché dopo un intervento

artroscopico nel 2004 che nulla rilevò riguardo la presenza della pretesa

lesione.

(…).”

(doc. 3/7;

si veda pure il doc. 3/9)

La

ricorrente contesta la valutazione del dott. __________ facendo particolare riferimento

alla certificazione 2 luglio 2004 del dott. __________, Medico aggiunto presso

il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale __________ di

__________ nonché autore dell’operazione artroscopica del 25 giugno 2004, per

il quale il reperto oggettivato in occasione di quest’ultimo intervento è,

citiamo: “… compatibile con un esito postraumatico dopo l’incidente del

03.12.2000, a partire dal quale la paziente ha accusato dolori e si è

oggettivata la rottura parziale della cuffia dei rotatori (vedi rapporto

operatorio del 25.06.2004).” (doc. 3/15).

L’assicurata

segnala inoltre che la dinamica del sinistro in questione “depone chiaramente

per una compromissione dalla spalla”, che sin da subito essa ha lamentato dei

forti dolori alla spalla sinistra e che questi dolori sono persistiti ininterrottamente

(doc. I, p. 6-7).

2.7. Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale, tutto ben considerato, non ha motivi per scostarsi

dal parere espresso dal medico di fiducia dell’amministrazione, dott. __________,

sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e

assicurativa, secondo il quale non è stata dimostrata, con un sufficiente grado

di verosimiglianza, l’esistenza di una relazione di causalità naturale tra l’evento assicurato e

il danno alla salute localizzato alla spalla sinistra (cfr.

doc. 3/7 e 3/9).

In

proposito, occorre considerare che, per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

È infine utile segnalare

che l’Alta Corte federale, con riferimento ai pareri redatti dai medici dell’__________,

ne ha riconosciuto il pieno valore probatorio, anche quando essi sono stati

espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare

personalmente l’assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998 e U 49/95

Considerandi

del 2 luglio 1996).

Nella presente fattispecie,

questo Tribunale attribuisce un’importanza decisiva al fatto che l’esame di

risonanza magnetica dell’11 luglio 2001 - eseguito quindi a distanza di poco

più di sette mesi dall’infortunio del dicembre 2000 -, non aveva evidenziato alcun

reperto patologico significativo a livello della spalla sinistra (cfr.

allegato al doc. XVII), così come pertinentemente osservato dal dott. __________

(doc. 3/7: “Si eseguì, peraltro, una indagine risonanza

magnetica della spalla sinistra in data 11.7.2001 (…). L’indagine alla

spalla risultò completamente normale.” - il corsivo è del redattore).

Questa circostanza

parla a sfavore dell’esistenza di una relazione di causalità naturale tra il

sinistro in questione e i reperti messi in luce in occasione dell’intervento

artroscopico del 25 giugno 2004 e, nel contempo, sminuisce il valore probatorio

della certificazione 2 luglio 2004 del dott. __________.

A

quest’ultimo proposito, il TCA osserva che, grazie all’operazione artroscopica

in parola, si è di fatto posto rimedio a un conflitto sotto-acromiale, in

presenza di tendini del sovrapinato, infraspinato e sottoscapolare privi di affezioni

di rilievo (cfr. rapporto operatorio 2 luglio 2004 - doc. 3/12 e doc. 3/14:

“… la paziente a margine è stata sottoposta ad una decompressione

sottoacromiale endoscopica tramite acromio-plastica, e resezione dell’estremità

distale della clavicola …”).

Ora, è importante

sottolineare che l’esame di risonanza magnetica del luglio 2001, non aveva posto

in luce alcun danno strutturale, ancor meno di natura traumatica, interessante

la regione acromio-omerale.

Va

inoltre osservato che la risonanza del 4 luglio 2005 ha mostrato una rottura

parziale importante (oltre il 50% dello spessore tendineo) del tendine del

muscolo sovraspinato (nonché una possibile rottura del labbro anteriore - doc.

3/13), quando né la RMN dell’11 luglio 2001 né, tantomeno, l’intervento

artroscopico del 2 luglio 2004 (in occasione del quale, proprio per porre rimedio

all’attrito sotto-acromiale, era stata eseguita una decompressione), avevano evidenziato

la presenza di un tale reperto.

L’esame di

risonanza dell’11 luglio 2001 era stato peraltro ordinato

nel contesto di disturbi al rachide cervicale con irradiazioni all’arto

superiore sinistro e non perché si sospettava che l’insorgente fosse

portatrice di un danno morfologico alla cuffia rotatoria (la cui assenza é

peraltro stata confermata dalle risultanze della stessa RMN; cfr. rapporto 2

marzo 2001 del reumatologo dott. __________ - doc. 4/26: “Presso la paziente

esiste quindi uno stato di sindrome cervico-toraco spondilogena con

tendomiosi a catena del braccio sinistro in stato dopo trauma distorsivo.”,

quello 4 luglio 2001 del Centro di riabilitazione di __________, dove

l’assicurata è rimasta degente per una ventina di giorni - doc. 4/10: “All’entrata

(…). Presenta delle algie su pressione a livello della muscolatura

paravertebrale cervicale, periscapolare, in particolare a sinistra, (punti

classici per fibromialgia). (…). Nessuna limitazione funzionale dolorosa a

livello della colonna cervicale e della spalla sinistra. Non segni di lesione

della cuffia dei rotatori, né chiari segni per una lesione periferica del

plesso brachiale sinistro.”, nonché quello 16 gennaio 2002 del neurologo dott. __________:

“Da allora la paziente accusa un bloccaggio a livello cervicale in modo più

pronunciato a sinistra irradianti a tutto l’arto superiore sinistro,

pronunciati sulla parte ulnare dell’avambraccio ma anche sulla parte anteriore

del braccio stesso, associato poi a formicolio al dito IV e V della mano

sinistra. Non disestesie diffuse né risvegli notturni. Non formicolio alla mano

destra. (…). Il quadro clinico di questa paziente è quindi dominato da una sindrome

cervicobrachiale e da segni di tendoinserzionite diffusa più accentuata

all’emicorpo sinistro, che potrebbe deporre a favore di una fibromialgia.”

- il corsivo è del redattore).

D’altro

canto, con riferimento all’affermazione ricorsuale secondo cui, citiamo: “… la

dinamica del sinistro depone chiaramente per una compromissione alla spalla.”

(doc. I, p. 7; cfr. pure doc. XIV), va rilevato che, in occasione della prima

consultazione del 3 dicembre 2000 presso il PS dell’Ospedale __________ di __________,

i sanitari avevano refertato la presenza di dolore a livello del tuberculum

maius della spalla destra, donde l’esecuzione di una radiografia

a questa parte del corpo e la formulazione della diagnosi di, citiamo:

“contusione spalla dx” (doc. 4/36 - il corsivo è del redattore). Quindi,

nessun accenno alla presenza di problemi alla spalla sinistra,

ciò che non consente di ritenere, con il grado di verosimiglianza richiesto

dalla giurisprudenza, che quest’ultima sia rimasta in qualche modo coinvolta

nell’infortunio del 3 dicembre 2000.

D’altronde,

anche lo stesso medico curante di RI 1, dott. __________, con rapporto del 14

gennaio 2001, aveva fatto stato unicamente di una dolenzia nucale con

tensione muscolare e riduzione della funzione, senza alcun riferimento all’esistenza

di disturbi a livello del braccio/spalla di sinistra (doc. 4/33).

Di

disturbi cervico-brachiali se ne fa menzione - per la prima volta -, nel

referto 15 febbraio 2001 dello stesso medico curante (doc. 4/28: “Persistenza

di forte dolore nucale a sinistra, irradiante al braccio.”).

Unitamente

alla propria impugnativa, la ricorrente ha prodotto quattro dichiarazioni - due

sottoscritte dai figli __________ e __________ (doc. A 2 e A 4), le altre da

due sue amiche (doc. A 3 e A 5) -, dalle quali si evince in sostanza che,

posteriormente all’evento infortunistico del dicembre 2000, RI 1 ha sofferto di

gravi disturbi all’arto superiore sinistro, all’origine di limitazioni nello

svolgimento anche delle attività della vita quotidiana.

Secondo

questa Corte, tali dichiarazioni, che, nella misura in cui attestano la

presenza di costanti cervico-brachialgie, non fanno altro che confermare il

contenuto della documentazione medica agli atti, non possono essere di ausilio

per derimere la questione relativa all’eziologia, traumatica o meno, dei

disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del luglio

2004, e ciò alla luce degli argomenti suesposti, segnatamente dell’esito della

RMN dell’11 luglio 2001.

In esito a quanto precede,

il TCA considera superfluo dare seguito alla richiesta di allestimento di una

perizia medica giudiziaria (doc. XIV).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

conclusione, tutto ben ponderato, questo Tribunale non ritiene dimostrato,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra

i problemi alla spalla sinistra annunciati alla CO 1 nel mese di luglio

2004.

e l’infortunio del 3 dicembre 2000.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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