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Decisione

35.2007.125

Assicurata vittima di 2 infortuni (01/1998 e 10/2005). Ricorso dichiarato irricevibile in quanto relative pretese concernenti un infortunio diverso da quello oggetto della decisione impugnata. A titol

11 febbraio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i sinistri sono stati assunti dall’assicuratore LAINF.

1.2. Nel corso

del mese di agosto 2006, alla CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento

infortunistico del 4 ottobre 2005, determinata da una riacutizzazione dei

dolori cervico-cefalici con inabilità lavorativa nei giorni 6 e 7 luglio 2006 (doc.

7 e 8).

Il 26

gennaio 2007, l’assicurata ha annunciato all’amministrazione una seconda

ricaduta, riguardante questa volta il sinistro del 13 gennaio 1998 (doc. 18).

1.3. Esperiti gli

accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13

giugno 2007, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni

relativamente ai disturbi cervico-cefalici, ritenuti non più trovarsi in una

relazione di causalità naturale con l’infortunio del 4 ottobre 2005 (doc. 12).

1.4. Il 1°

ottobre 2007, il Sindacato RA 1 per conto di RI 1 ha sostenuto, riferendosi a

una certificazione del chirurgo ortopedico dott. __________, che, citiamo: “…

il caso non può considerarsi chiuso per quanto concerne i trattamenti e per

quel che attiene all’indennità IMI, la stessa deve essere adeguata.” (doc. 14).

1.5. In data 29

ottobre 2007, l’amministrazione ha emanato la propria decisione formale

riguardante la ricaduta del sinistro del 13 gennaio 1998, con la quale ha

dichiarato estinto il diritto alla cura medica a far tempo dal 20 aprile 2007

(salvo poi dichiararsi disponibile ad assumere il costo di due cicli di

fisioterapia/anno sino al 31 dicembre 2008), ha posto l’assicurata al beneficio

di un’indennità per menomazione all’integrità del 10% e le ha negato il diritto

alla rendita di invalidità (doc. 19).

Contro la

decisione appena citata si è cautelativamente opposta la __________ (doc. 20).

1.6. Con

decisione su opposizione del 7 novembre 2007, la CO 1 ha integralmente respinto

l’opposizione inoltrata dall’assicurata il 1° ottobre 2007 (doc. 15).

1.7. Con

tempestivo ricorso del 10 dicembre 2007, RI 1, sempre patrocinata dall’RA 1, ha

chiesto che il caso dipendente dall’infortunio del 1998 venga mantenuto aperto

e che le sia accordata un’IMI del 40% almeno, subordinatamente, che il TCA

abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria (cfr. doc. I).

1.8. L’amministrazione,

in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.9. In corso di

causa, questo Tribunale ha accertato che alla __________ è stato nel frattempo

assegnato un termine scadente il 15 febbraio 2008, per motivare la propria

opposizione cautelativa del 14 novembre 2007 oppure per comunicarne il ritiro

(doc. V e allegato).

in

diritto

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA

I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Il TCA osserva

che, con ricorso del 10 dicembre 2007, l’assicurata ha formulato delle

richieste che riguardano i postumi dell’infortunio del 13 gennaio 1998.

In

effetti, con il referto prodotto sub doc. A, su cui è essenzialmente

basata l’impugnativa in discussione, il dott. __________, spec. FMH in

ortopedia e chirurgia ortopedica, ha sostenuto che una chiusura del caso (quello

dipendente dal sinistro del 13 gennaio 1998) è per il momento da considerare

prematura (“Una chiusura del caso non entra attualmente in considerazione e la

paziente deve essere vista almeno una volta all’anno con una radiografia dopo

10-15-20 anni dall’infortunio”) e, d’altra parte, che il danno infortunistico

localizzato al ginocchio sinistro giustifica il riconoscimento di un’IMI del

20% almeno (“… se prendiamo in considerazione il rischio importante e quasi

sicuro di artrosi al ginocchio, la menomazione all’integrità per un’artrosi

femorotibiale è del 15% al 30% in caso di assenza d’intervento è del 20% al 40%

in caso di artroplastica totale del ginocchio. Secondo me la menomazione

Considerandi

all’integrità deve essere rivalutata almeno al 20%.”).

Secondo

costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Con la

decisione su opposizione del 7 novembre 2007, l’assicuratore infortuni convenuto

ha confermato il contenuto della propria decisione formale del 13 giugno 2007, mediante

la quale esso aveva dichiarato nel frattempo estinte le sequele dell’evento

traumatico del 4 ottobre 2005, interessante il rachide cervicale (cfr. doc.

12.

e 15).

Pertanto,

nella misura in cui vengono formulate delle pretese completamente estranee

all’oggetto della decisione su opposizione impugnata, il ricorso non può che

essere dichiarato irricevibile.

RI 1

avrebbe in effetti dovuto fare valere gli argomenti ivi sviluppati nell’ambito

di un’opposizione contro la decisione formale del 29 ottobre 2007.

2.3

A titolo

abbondanziale, si rileva che, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro,

considerare ricevibile il ricorso presentato dall’assicurata, esso andrebbe

comunque respinto nel merito.

Dalle

tavole processuali emerge che la decisione della CO 1 di dichiarare estinto il

nesso di causalità naturale tra i disturbi cervico-cefalici e l’infortunio del

4.

ottobre 2005 e, di fatto, di rifiutare l’assunzione della ricaduta annunciata

in data 29 agosto 2006, è stata presa facendo capo alle conclusioni contenute

nel referto peritale 24 aprile 2007 del dott. __________, spec. FMH in

reumatologia.

In

effetti - preso atto che i dolori cervico-cefalici e alle spalle erano

preesistenti all’evento traumatico dell’ottobre 2005 e tenuto conto dei reperti

messi in luce dagli accertamenti diagnostici a cui RI 1 era stata sottoposta -,

lo specialista appena citato ha ritenuto semplicemente possibile

l’esistenza di una tale relazione causale (cfr. doc. 11, p. 13: “Gli attuali

disturbi sono in relazione di causa possibile con l’evento del 4.10.2005, in

quanto preesistenti all’evento del 2005, tenendo anche conto delle lievi

alterazioni degenerative sottogiacenti e della nota emicrania preesistente.”),

ciò che da un profilo probatorio non può bastare per ammettere l’eziologia

infortunistica dei disturbi in questione (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Secondo

il TCA, alla valutazione espressa dal reumatologo dott. __________, fondata su

una minuziosa ricostruzione dell’anamnesi dell’assicurata, nonché su un’accurata

descrizione del suo status clinico e radiologico, andrebbe riconosciuto

pieno valore probatorio, tenuto conto anche dell’assenza di pareri

medico-specialistici divergenti.

In questo

contesto, andrebbe inoltre considerato che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.) e, d’altra parte, che l’Alta Corte riconosce pieno valore probante ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 351 seg. = SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572).

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Pertanto,

nell’ipotesi in cui si fosse entrati nel merito della lite, questa Corte

avrebbe dovuto ritenere non dimostrato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che i disturbi cervico-cefalici, oggetto dell’annuncio di

ricaduta del 29 agosto 2006, costituivano ancora una conseguenza naturale

dell’infortunio del 4 ottobre 2005.

2.4

Infine,

dagli atti di causa si evince che, in data 14 novembre 2007, la __________ ha

interposto opposizione contro la decisione formale del 29 ottobre 2007 (doc.

20) e, al riguardo, l’assicuratore convenuto, interpellato dal TCA, ha

comunicato quanto segue:

"

… a complemento di quanto già indicato e

prodotto in sede di risposta al ricorso, con la presente, parte convenuta

specifica che la spettabile __________ non ha ancora proceduto a motivare

l’opposizione cautelativa 14 novembre 2007 ma dovrebbe procedervi entro il 15

febbraio 2008 (cfr. doc. 21)."

(doc. V)

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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