35.2007.125
Assicurata vittima di 2 infortuni (01/1998 e 10/2005). Ricorso dichiarato irricevibile in quanto relative pretese concernenti un infortunio diverso da quello oggetto della decisione impugnata. A titol
11 febbraio 2008Italiano10 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2007.125
Data decisione, Autorità:
11.02.2008, TCA
Titolo:
Assicurata vittima di 2 infortuni (01/1998 e 10/2005). Ricorso dichiarato irricevibile in quanto relative pretese concernenti un infortunio diverso da quello oggetto della decisione impugnata. A titolo abbondanziale, ricorso dichiarato comunque infondato nel merito
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
art. 2 cpv. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.125
mm
Lugano
11 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7
novembre 2007 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
gennaio 1998, RI 1 - dipendente dell’Ospedale __________ di __________ in
qualità di infermiera e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni
presso la CO 1 -, è rimasta vittima di un infortunio sugli sci, lamentando un
danno al ginocchio sinistro.
Il 4
ottobre 2005 all’assicurata è occorso un secondo infortunio, allorquando essa è
rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, in occasione del
quale ha riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale (doc. 2, 3 e 4).
Entrambi
Fatti
i sinistri sono stati assunti dall’assicuratore LAINF.
1.2. Nel corso
del mese di agosto 2006, alla CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento
infortunistico del 4 ottobre 2005, determinata da una riacutizzazione dei
dolori cervico-cefalici con inabilità lavorativa nei giorni 6 e 7 luglio 2006 (doc.
7 e 8).
Il 26
gennaio 2007, l’assicurata ha annunciato all’amministrazione una seconda
ricaduta, riguardante questa volta il sinistro del 13 gennaio 1998 (doc. 18).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13
giugno 2007, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni
relativamente ai disturbi cervico-cefalici, ritenuti non più trovarsi in una
relazione di causalità naturale con l’infortunio del 4 ottobre 2005 (doc. 12).
1.4. Il 1°
ottobre 2007, il Sindacato RA 1 per conto di RI 1 ha sostenuto, riferendosi a
una certificazione del chirurgo ortopedico dott. __________, che, citiamo: “…
il caso non può considerarsi chiuso per quanto concerne i trattamenti e per
quel che attiene all’indennità IMI, la stessa deve essere adeguata.” (doc. 14).
1.5. In data 29
ottobre 2007, l’amministrazione ha emanato la propria decisione formale
riguardante la ricaduta del sinistro del 13 gennaio 1998, con la quale ha
dichiarato estinto il diritto alla cura medica a far tempo dal 20 aprile 2007
(salvo poi dichiararsi disponibile ad assumere il costo di due cicli di
fisioterapia/anno sino al 31 dicembre 2008), ha posto l’assicurata al beneficio
di un’indennità per menomazione all’integrità del 10% e le ha negato il diritto
alla rendita di invalidità (doc. 19).
Contro la
decisione appena citata si è cautelativamente opposta la __________ (doc. 20).
1.6. Con
decisione su opposizione del 7 novembre 2007, la CO 1 ha integralmente respinto
l’opposizione inoltrata dall’assicurata il 1° ottobre 2007 (doc. 15).
1.7. Con
tempestivo ricorso del 10 dicembre 2007, RI 1, sempre patrocinata dall’RA 1, ha
chiesto che il caso dipendente dall’infortunio del 1998 venga mantenuto aperto
e che le sia accordata un’IMI del 40% almeno, subordinatamente, che il TCA
abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria (cfr. doc. I).
1.8. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.9. In corso di
causa, questo Tribunale ha accertato che alla __________ è stato nel frattempo
assegnato un termine scadente il 15 febbraio 2008, per motivare la propria
opposizione cautelativa del 14 novembre 2007 oppure per comunicarne il ritiro
(doc. V e allegato).
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA
I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Il TCA osserva
che, con ricorso del 10 dicembre 2007, l’assicurata ha formulato delle
richieste che riguardano i postumi dell’infortunio del 13 gennaio 1998.
In
effetti, con il referto prodotto sub doc. A, su cui è essenzialmente
basata l’impugnativa in discussione, il dott. __________, spec. FMH in
ortopedia e chirurgia ortopedica, ha sostenuto che una chiusura del caso (quello
dipendente dal sinistro del 13 gennaio 1998) è per il momento da considerare
prematura (“Una chiusura del caso non entra attualmente in considerazione e la
paziente deve essere vista almeno una volta all’anno con una radiografia dopo
10-15-20 anni dall’infortunio”) e, d’altra parte, che il danno infortunistico
localizzato al ginocchio sinistro giustifica il riconoscimento di un’IMI del
20% almeno (“… se prendiamo in considerazione il rischio importante e quasi
sicuro di artrosi al ginocchio, la menomazione all’integrità per un’artrosi
femorotibiale è del 15% al 30% in caso di assenza d’intervento è del 20% al 40%
in caso di artroplastica totale del ginocchio. Secondo me la menomazione
Considerandi
all’integrità deve essere rivalutata almeno al 20%.”).
Secondo
costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Con la
decisione su opposizione del 7 novembre 2007, l’assicuratore infortuni convenuto
ha confermato il contenuto della propria decisione formale del 13 giugno 2007, mediante
la quale esso aveva dichiarato nel frattempo estinte le sequele dell’evento
traumatico del 4 ottobre 2005, interessante il rachide cervicale (cfr. doc.
12.
e 15).
Pertanto,
nella misura in cui vengono formulate delle pretese completamente estranee
all’oggetto della decisione su opposizione impugnata, il ricorso non può che
essere dichiarato irricevibile.
RI 1
avrebbe in effetti dovuto fare valere gli argomenti ivi sviluppati nell’ambito
di un’opposizione contro la decisione formale del 29 ottobre 2007.
2.3
A titolo
abbondanziale, si rileva che, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro,
considerare ricevibile il ricorso presentato dall’assicurata, esso andrebbe
comunque respinto nel merito.
Dalle
tavole processuali emerge che la decisione della CO 1 di dichiarare estinto il
nesso di causalità naturale tra i disturbi cervico-cefalici e l’infortunio del
4.
ottobre 2005 e, di fatto, di rifiutare l’assunzione della ricaduta annunciata
in data 29 agosto 2006, è stata presa facendo capo alle conclusioni contenute
nel referto peritale 24 aprile 2007 del dott. __________, spec. FMH in
reumatologia.
In
effetti - preso atto che i dolori cervico-cefalici e alle spalle erano
preesistenti all’evento traumatico dell’ottobre 2005 e tenuto conto dei reperti
messi in luce dagli accertamenti diagnostici a cui RI 1 era stata sottoposta -,
lo specialista appena citato ha ritenuto semplicemente possibile
l’esistenza di una tale relazione causale (cfr. doc. 11, p. 13: “Gli attuali
disturbi sono in relazione di causa possibile con l’evento del 4.10.2005, in
quanto preesistenti all’evento del 2005, tenendo anche conto delle lievi
alterazioni degenerative sottogiacenti e della nota emicrania preesistente.”),
ciò che da un profilo probatorio non può bastare per ammettere l’eziologia
infortunistica dei disturbi in questione (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Secondo
il TCA, alla valutazione espressa dal reumatologo dott. __________, fondata su
una minuziosa ricostruzione dell’anamnesi dell’assicurata, nonché su un’accurata
descrizione del suo status clinico e radiologico, andrebbe riconosciuto
pieno valore probatorio, tenuto conto anche dell’assenza di pareri
medico-specialistici divergenti.
In questo
contesto, andrebbe inoltre considerato che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.) e, d’altra parte, che l’Alta Corte riconosce pieno valore probante ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 351 seg. = SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572).
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Pertanto,
nell’ipotesi in cui si fosse entrati nel merito della lite, questa Corte
avrebbe dovuto ritenere non dimostrato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che i disturbi cervico-cefalici, oggetto dell’annuncio di
ricaduta del 29 agosto 2006, costituivano ancora una conseguenza naturale
dell’infortunio del 4 ottobre 2005.
2.4
Infine,
dagli atti di causa si evince che, in data 14 novembre 2007, la __________ ha
interposto opposizione contro la decisione formale del 29 ottobre 2007 (doc.
20) e, al riguardo, l’assicuratore convenuto, interpellato dal TCA, ha
comunicato quanto segue:
"
… a complemento di quanto già indicato e
prodotto in sede di risposta al ricorso, con la presente, parte convenuta
specifica che la spettabile __________ non ha ancora proceduto a motivare
l’opposizione cautelativa 14 novembre 2007 ma dovrebbe procedervi entro il 15
febbraio 2008 (cfr. doc. 21)."
(doc. V)
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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