35.2007.126
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14 gennaio 2008Italiano25 min
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Numero d'incarto:
35.2007.126
Data decisione, Autorità:
14.01.2008, TCA
Titolo:
Assicurato al beneficio di rendita invalidità LAINF per pregresso infortunio. Amministrazione riduce rendita in vigore al 50% e toglie effetto sospensivo a opposizione. Negata realizzazione presupposti per ripristino effetto sospensivo dell'opposizione. Respinta domanda di assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
EFFETTO SOSPENSIVO
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RENDITA D'INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 54 cpv. 1 let. b LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 11 cpv. 1 OPGA
art. 11 cpv. 2 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.126
mm/DC
Lugano
14 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
giugno 1991, RI 1 - all'epoca dipendente della ditta __________ di __________
in qualità di gerente/barista della discoteca __________ -, è stato colpito da
una scarica elettrica, riportando un arresto cardiorespiratorio per fibrillazione
ventricolare nonché una sindrome postanossica cerebrale.
Il caso è
stato assunto dalla __________ (ora CO 1), la quale ha corrisposto regolarmente
le prestazioni assicurative.
1.2. Con sentenza
del 22 agosto 2000, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha
accertato l’esistenza di un nesso di causalità, naturale e adeguata, tra i
disturbi lamentati dall’assicurato e il sinistro del mese di giugno 1991,
rinviando quindi gli atti all’amministrazione affinché si esprimesse sul
diritto alle prestazioni (cfr. doc. M).
Un’istanza
di revisione del giudizio appena citato è stata respinta dal TCA con pronunzia
del 28 settembre 2001 (doc. L).
1.3. Con
decisione formale del 23 novembre 2001, l’assicuratore LAINF ha posto RI 1 al
beneficio di una rendita di invalidità del 100%, calcolata quale rendita
complementare ex art. 20 cpv. 2 LAINF, con decorrenza a far tempo dal 1°
novembre 1997 (doc. 4).
1.4. Dalle tavole
processuali emerge che durante i periodi 18 aprile-5 luglio 2006, 23 luglio-18
settembre 2006 nonché 27 marzo-13 aprile 2007, RI 1 è stato oggetto di
pedinamenti ordinati dall’amministrazione.
D’altro
canto, risulta pure che nel corso della primavera/estate 2007, egli è stato
periziato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr.
doc. 14).
1.5. In data 4
dicembre 2007, CO 1 ha emanato una decisione formale mediante la quale, facendo
capo alle risultanze delle misure istruttorie poste nel frattempo in atto, ha
ridotto, per la via della revisione ex art. 17 LPGA, la rendita di invalidità
in vigore al 50%.
L’amministrazione
ha pure tolto l’effetto sospensivo all’eventuale opposizione (doc. 18, p. 2:
“Durante un’eventuale procedura di opposizione verranno corrisposte le
prestazioni nella misura indicata nella presente decisione. Per le decisioni
che sopprimono o riducono le prestazioni in corso viene tolto l’effetto
sospensivo ai sensi dell’art. 11 OPGA.”).
Unitamente
alla suddetta decisione, l’assicuratore ha trasmesso al patrocinatore
dell’assicurato uno scritto del seguente tenore:
"
La sospensione dell’erogazione della rendita dal
1.10.2007 va considerata come una misura cautelare preventiva nell’ambito della
procedura di revisione (vedi STF U 238/06 del 30.03.2007, consid. 3.2). Contro
la stessa può venire inoltrato direttamente ricorso presso il TCA (art. 52, 56
e 60 LPGA), dato che si tratta di una “decisione processuale e pregiudiziale”
ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA.”
(doc. 19)
1.6. In data 14
dicembre 2007, l’assicurato si è opposto alla decisione formale del 4 dicembre
2007, contestando la fondatezza dei motivi alla base della riduzione della
rendita di invalidità, in particolare gli esiti del referto peritale elaborato
dallo psichiatra dott. __________ (cfr. doc. 21).
1.7. Con ricorso
del 17 dicembre 2007, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’attribuzione
dell’effetto sospensivo alla sua impugnativa con la conseguente condanna della CO
1 a ripristinare il versamento della rendita di invalidità, l’annullamento
della misura cautelare ordinata dall’assicuratore, nonché la concessione
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
A
sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha sostenuto in sostanza che non
sarebbero adempiuti i presupposti affinché l’amministrazione potesse negare
all’opposizione l’effetto sospensivo (doc. I).
1.8. Copia del
ricorso presentato dall’assicurato è stata trasmessa, per conoscenza, alla CO 1
(doc. II).
1.9. Con
osservazioni del 20 dicembre 2007, l’amministrazione ha fatto valere che
l’impugnativa dell’assicurato andrebbe di principio dichiarata irricevibile, considerata
l’assenza di una decisione (pregiudiziale) concernente il ripristino
dell’effetto sospensivo dell’opposizione (doc. III, p. 3: “Una richiesta in tal
senso non è stata formulata concretamente dal ricorrente nel suo scritto del
14.12.07 (all. 21). In mancanza di una presa di posizione dell’assicuratore in
merito al ripristino dell’effetto sospensivo nell’ambito della procedura di
opposizione, non ci troviamo inoltre in presenza di una decisione formale
dell’assicuratore accessibile di un ricorso diretto al TCA. A tale proposito
(concessione dell’effetto sospensivo dell’opposizione) non è dato
quindi, a mente della parte convenuta, il rimedio giuridico del ricorso al TCA.
Mancando un presupposto fondamentale per una decisione del Tribunale in merito
alla richiesta del ricorrente, il ricorso del 17.12.07 va dichiarato – di
principio – irricevibile.”).
Per
ragioni di economia di procedura, in quella stessa sede, essa ha comunque preso
posizione al riguardo, chiedendo che il TCA rifiuti il ripristino dell’effetto
sospensivo (doc. III, p. 3s: “… l’assicuratore convenuto non ritiene economico
e sensato, dal profilo processuale, il rilascio di una decisione formale
separata a riguardo di tale tema nell’ambito della procedura di opposizione
pendente, come previsto dall’art. 11 OPGA.
Egli
prende quindi direttamente posizione a tale proposito nell’ambito della
procedura ricorsuale inoltrata dal ricorrente con scritto del 17.12.07. (…).
Nel caso concreto, già una visione sommaria degli atti, segnatamente delle
risultanze dell’osservazione durante i periodi 18.04.06-05.07.06,
23.07.06-18.09.06 e 27.03.07-13.04.07 (all. 12/1-6) e della nuova valutazione
medica del Dr. __________ del 29.09.07 (all. 14), permettono di escludere che
la decisione di ridurre la rendita dal 50%, con effetto per il 01.10.07, possa
venire considerata come “palesemente errata”. In particolare, va ribadito e
sottolineato che la documentazione citata permette senz’altro di concludere che
l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua.”).
1.10. Con l’allegato
del 31 dicembre 2007, l’assicurato ha preteso che sarebbero, citiamo: “…
completamente assenti i presupposti richiesti per giustificare la mancata
attribuzione dell’effetto sospensivo dell’opposizione.”, posto che, citiamo: “…
la decisione di revisione della rendita è, d’acchito, “manifestamente errata”.”
(doc. V).
in
diritto
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. Ai sensi
dell’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative possono essere impugnate
entro trenta giorni mediante opposizione all’autorità che le ha notificate;
fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Queste ultime sono
quindi direttamente impugnabili mediante ricorso alla competente autorità
giudiziaria cantonale. Tra le decisioni incidentali (o pregiudiziali) figurano
quelle che riguardano le istanze sul ripristino dell’effetto sospensivo
dell’opposizione (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003,
ad art. 52, n. 17 in fine, p. 524).
Un
ricorso contro una decisione incidentale è ammesso se la stessa può causare un
pregiudizio irreparabile. Secondo il TFA, è sufficiente che il ricorrente abbia
un interesse degno di protezione affinché la decisione incidentale impugnata
venga immediatamente annullata o modificata. Non è chiesto un interesse
giuridico; un semplice interesse economico può anche essere degno di protezione
(cfr. DTF 128 V 36 consid. 1a con riferimenti; cfr. U. Kieser, op. cit., ad
art. 56, n. 9, p. 559).
In
particolare, la giurisprudenza riconosce l’esistenza di un pregiudizio
irreparabile quando l’improvvisa sospensione di un aiuto finanziario intacca
l’equilibrio economico di una persona e la costringe a adottare misure
dispendiose o altrimenti irragionevoli (cfr. DTF 119 V 487 consid. 2b).
È già
stato detto che, giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative
possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il
servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e
pregiudiziali.
L’art.
52 LPGA non prevede tuttavia una regolamentazione in merito all’effetto
sospensivo dell’opposizione (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 52, n. 17,
p. 523).
Tuttavia,
va rilevato che l’art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA, secondo il quale le decisioni e
le decisioni su opposizione sono esecutive se possono ancora essere impugnate,
ma l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo, parte dal principio
che l’opposizione ha effetto sospensivo (U. Kieser, op. cit., ad art. 52, n.
17, p. 524).
L’art. 11
cpv. 1 OPGA prevede, d’altra parte, che l’opposizione ha effetto sospensivo,
salvo i casi in cui:
a. il
ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto
sospensivo
in virtù della legge;
b.
l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;
c. la
decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non
può
essere sospeso.
L’assicuratore
può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure
ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda deve essere
trattata immediatamente (cpv. 2 dell’art. 11 OPGA).
2.3. Nella
concreta evenienza, l’amministrazione, riferendosi alla sentenza del Tribunale
federale U 238/06 del 30 marzo 2007, ha sostenuto che la riduzione al 50% della
rendita di invalidità, va considerata una misura cautelare che, in quanto
“decisione processuale e pregiudiziale” ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA,
legittimerebbe l’assicurato ad adire direttamente il TCA (cfr. doc. 19).
Nella
fattispecie oggetto della sentenza federale citata dall’assicuratore LAINF
convenuto, si è trattato della sospensione del diritto alle prestazioni
(rendita di invalidità), decisa provvisoriamente nell’attesa di conoscere gli
esiti di una perizia ordinata nel frattempo.
In quel
caso, l’Alta Corte ha stabilito che alla sospensione delle prestazioni in
questione andava riconosciuto il significato di una misura cautelare
(“die Bedeutung einer vorsorglichen Massnahme”), sino alla conclusione
degli accertamenti e del riesame del diritto a prestazioni.
Sempre
secondo il TF, sapere se una tale misura è legittima dipende da una
ponderazione degli interessi in gioco, nell’ambito della quale occorre valutare
se i motivi che stanno alla base di una immediata sospensione delle prestazioni
sono più importanti di quelli che possono giustificare la soluzione contraria (sentenza
del Tribunale federale U 238/06 succitata, consid. 3.2).
Nel caso
di specie, la riduzione (per la via della revisione ex art. 17 LPGA) della
rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1, non ha affatto il carattere
di una “misura cautelare”.
Dalla
decisione formale del 4 dicembre 2007 (doc. 18) si evince in effetti che la
riduzione in questione è stata decisa a titolo definitivo, sulla base delle
risultanze della sorveglianza a cui è stato sottoposto l’assicurato e della
perizia psichiatrica del dott. __________. Non risulta in alcun modo che
l’amministrazione si sarebbe riservata di rivalutare il diritto a prestazioni,
concretamente il diritto alla rendita di invalidità, una volta a conoscenza dell’esito
di ulteriori provvedimenti istruttori disposti nel frattempo.
In esito
alle considerazioni che precedono, il richiamo alla sentenza del Tribunale
federale U 238/06 del 30 marzo 2007 appare pertanto fuori luogo, riguardando
quella pronunzia una fattispecie diversa da quella sub judice.
2.4. Con la
decisione formale del 4 dicembre 2007, la CO 1 ha tolto l’effetto sospensivo
all’eventuale opposizione (cfr. doc. 18, p. 2).
Nell’ambito
dell’opposizione da inoltrare all’assicuratore infortuni stesso secondo l’art.
52 cpv. 1 LPGA, RI 1 avrebbe dovuto chiedere il ripristino dell’effetto
sospensivo. Tale domanda avrebbe quindi dovuto essere trattata
immediatamente dalla CO 1, in ossequio a quanto previsto dall’art. 11 cpv. 2
OPGA
La
decisione, pregiudiziale, emanata dall’amministrazione avrebbe così
potuto essere impugnata direttamente dinanzi al TCA, conformemente all’art. 52
cpv. 1 LPGA (si veda, al riguardo, la dottrina citata al consid. 2.2. di questa
sentenza, nonché, in questo stesso senso, ad esempio, la STFA I 610/06 del 27
ottobre 2006, la STFA I 439/06 del 19 settembre 2006 e la STCA 35.2005.7 del 7
febbraio 2005).
In simili
condizioni, facendo difetto una decisione dell’amministrazione relativa al ripristino
dell’effetto sospensivo dell’opposizione, il ricorso presentato da RI 1 andrebbe
dichiarato irricevibile, così come correttamente indicato dalla CO 1 in data 20
dicembre 2007 (cfr. doc. III).
Nondimeno,
considerato come ciascuna delle parti abbia avuto modo di esprimersi
diffusamente sulla questione, il TCA ritiene che un rinvio degli atti
all’amministrazione affinché emani la decisione incidentale relativa alla richiesta
di ripristino dell’effetto sospensivo, non si giustifichi dal profilo
dell’economia di procedura.
Visto
quanto precede, questa Corte esaminerà qui di seguito se all’opposizione
interposta da RI 1 avverso la decisione formale del 4 dicembre 2007, debba
essere concesso l’effetto sospensivo oppure no.
2.5. In una
sentenza I 46/04 del 24 febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004, p. 127,
la nostra Corte federale ha stabilito che l’entrata in vigore, a far tempo dal
1° gennaio 2003, della LPGA e della OPGA non ha modificato la precedente
giurisprudenza in materia di ritiro dell’effetto sospensivo di opposizioni e
ricorsi (cfr., pure, RAMI 2004 U 521, p. 447ss., consid. 2).
A
quest’ultima si può quindi continuare a fare riferimento.
Con
effetto sospensivo s’intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo
di una decisione impugnata non entrano provvisoriamente in vigore, ma rimangono
sospesi.
Va ancora
segnalato che, se la decisione impugnata è di natura positiva, entra in
linea di conto l’istituto dell’effetto sospensivo. Secondo la giurisprudenza,
oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per
definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito a una
richiesta (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1;
DTF 126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1, DTF 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 157).
Se,
invece, il provvedimento è di natura negativa, ossia se viene respinta
una richiesta di constatazione, costituzione, modifica oppure annullamento di
diritti o di obblighi, si applicano i provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2003 U
479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF 126 V 409 consid. 3b,
DTF 124 V 84 consid. 1a, DTF123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 159
consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF 116 Ib 350; RCC 1991 p. 521; RJAM 1983 n.
528 p. 91; RCC 1982 p. 481).
In casu, con la decisione formale del 4
dicembre 2007, l’assicuratore LAINF convenuto, constatato che le circostanze
alla base della decisione iniziale di rendita sarebbero nel frattempo mutate,
ha proceduto alla revisione della rendita in vigore, riducendola dal 100 al 50%
(cfr. doc. 18).
Posto che
ad essere modificata è una prestazione che non era stata sin dall’inizio limitata
nel tempo, la decisione in questione è di natura positiva (cfr., in questo
senso, G. Scartazzini, Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der
Beschwerde in der Sozialversicherungsrechtspflege, in SZS 1993 p. 328, nota n. 71 e la STF U 115/06 del 24 luglio 2007, consid. 4.2), di
modo che entra in linea di conto l’istituto dell’effetto sospensivo.
Sempre in
questo contesto, è utile segnalare che nella sentenza pubblicata in RAMI 2003 U
479, p. 188ss. (cfr., pure, RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid. 2), riguardante
un caso in cui un assicuratore LAINF aveva sospeso il versamento delle
indennità giornaliere al proprio assicurato, il TFA ha esplicitamente lasciato
irrisolta la questione di sapere se tale provvedimento costituiva una decisione
positiva oppure negativa, precisando che comunque la ponderazione degli
interessi é la medesima sia in caso di ritiro dell’effetto sospensivo (art. 55
PA) che in caso di pronuncia di misure provvisionali (art. 56 PA).
2.6. L'autorità
chiamata a decidere in merito al conferimento o al diniego dell’effetto
sospensivo ex art. 55 PA deve in ogni caso esaminare se i motivi a favore di
un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a
quelli che possono condurre ad una soluzione
contraria. A questo proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine
di apprezzamento.
Di
regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla
documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori
accertamenti, onde evitare dispendio di tempo.
Trattandosi
della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari ad una immediata
esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa
l'esito finale della vertenza principale (cfr. RAMI 2004 U 521, p. 447ss.
consid. 3, RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 7.2 e giurisprudenza ivi
menzionata; cfr., pure, U. Kieser, op. cit., ad art. 56 n. 20).
In una
sentenza 8C.276/2007 del 20 novembre 2007, consid. 3.3, il TF ha precisato che
è di principio lecito e conforme alla situazione procedurale che le considerazioni
relative all’esito della vertenza principale, contenute nella decisione
incidentale riguardante il ripristino dell’effetto sospensivo di un rimedio di
diritto, vengano limitate a un esame sommario. In questo senso, valgono delle
esigenze di motivazione decisamente meno severe rispetto alla decisione finale.
2.7. Nella
sentenza K 8/96 dell'11 febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V
39ss., il TFA, constatato che la decisione impugnata era di natura negativa, ha
verificato se la ponderazione degli interessi in gioco giustificava la
pronuncia di misure provvisionali positive, considerando finalmente
preponderante l'interesse dell'autorità amministrativa:
"
(…).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
avuto modo di giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a
evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che
esse sono state versate indebitamente. In questo contesto è stato in
particolare accennato alle difficoltà d'ordine amministrativo collegate al
recupero delle prestazioni versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i
riferimenti ivi citati). Per quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di
misure provvisionali positive potrebbe causare all'assicurato, occorre
stabilire se, in via di massima, un'improvvisa cessazione dell'erogazione di
indennità giornaliere comporta conseguenze tali da compromettere la sua
situazione finanziaria e da costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o
altre disposizioni da lui non esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che
l'interesse dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura
giudiziaria, all'autorità assistenziale non è preponderante rispetto a quello
dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni (DTF
119 V 507 consid. 4 e riferimenti).
Fatti
I principi di giurisprudenza suesposti devono
trovare applicazione anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli
elementi in esame, bisogna ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è
preponderante rispetto a quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto
riguarda il periodo posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato
neppure possono essere pronunciate misure provvisionali positive."
(STFA
succitata, consid. 4 inedito).
La
priorità di principio dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello
degli assicurati è ancora stata riconosciuta dall’Alta Corte anche in altre
sentenze (cfr., ad esempio, RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid. 4.2, RAMI 2003 U
479, p. 188ss., consid. 8.3; STFA I 4/05 del 20 gennaio 2005, consid. 4.2,
riguardante il caso di un assicurato che si era visto sopprimere la rendita di
invalidità intera di cui beneficiava).
2.8. La presente
fattispecie non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate nelle
pronunzie federali citate al considerando precedente, in cui l’interesse
dell’amministrazione a non dovere anticipare il versamento delle prestazioni è
stato giudicato preponderante rispetto a quello dell’assicurato a non dovere
far capo, in corso di procedura, all'autorità assistenziale, motivo per cui non
può essere dato seguito alla richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo
dell’opposizione.
Inoltre,
contrariamente a quanto pretende l’assicurato, da un esame forzatamente
sommario della documentazione agli atti, non è possibile trarre delle chiare
indicazioni circa l’esito finale della procedura di opposizione pendente
dinanzi all’autorità amministrativa.
Da una
parte, è vero che la fattispecie riguardante RI 1 è già stata oggetto di due
sentenze del TCA (cfr. STCA 35.1997.61 del 22 agosto 2000 e STCA 35.2001.44 del
28 settembre 2001), tuttavia, in entrambe le occasioni, questo Tribunale si è limitato
a pronunciarsi sulla questione della causalità (la seconda volta, nel quadro di
un’istanza di revisione del primo giudizio), rinviando all’assicuratore la
definizione del diritto a prestazioni (cfr., al riguardo, il dispositivo della
STCA 35.1997.61 del 22 agosto 2000: “La causa è rinviata alla __________
affinché si esprima, mediante l’emissione di una nuova decisione formale, sul
diritto a prestazioni.” – il corsivo è del redattore).
D’altra
parte, la decisione formale del 4 dicembre 2007, mediante la quale
l’amministrazione ha proceduto alla riduzione della rendita di invalidità in
vigore, è basata, segnatamente, su una perizia elaborata da uno specialista
nella materia che qui interessa, qual è lo psichiatra dott. __________, le cui
conclusioni (abilità lavorativa del 50% in attività adeguate, ovvero mansioni
semplici, senza particolare coinvolgimento a livello relazionale - cfr. doc.
14, p. 27) non appaiono, perlomeno di primo acchito, destituite di ogni
fondamento.
Il fatto
che lo psichiatra curante, dott. __________, con rapporto del 26 ottobre 2007, si
sia espresso diversamente a proposito della capacità lavorativa residua
dell’assicurato (doc. E 2), nulla muta a questo riguardo.
Secondo
questa Corte, in esito a quanto precede, non sono dunque dati i presupposti
affinché possa essere ripristinato l’effetto sospensivo dell’opposizione, tolto
dalla CO 1 con la decisione formale del 4 dicembre 2007.
2.9. Deve essere,
infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, come da lui richiesto
(cfr. doc. I).
2.9.1. Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03
del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza
giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova
ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv.
1 lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3
della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente, prevede:
"
1L'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta
indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri
agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre
condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza
giudiziaria non è concessa:
a)
la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito
favorevole;
b)
una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione
al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di
procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è
necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta
difficoltà particolari."
I criteri
posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in
relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni
dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della
quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese
processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,
alle stesse condizioni viene
riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia
perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è
sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei
mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA succitata)
In questo
senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.
DTF 130 V 320, consid. 2.1.).
Questa
Corte ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito
della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001
nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00;
STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001
nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E.,
5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia
253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre
2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia
251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e
commentato, Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).
A tal
proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si
deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9
agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I
173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del
29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, p. 491, nota 591).
Nella
concreta evenienza, alla luce della giurisprudenza federale pubblicata nella
Raccolta ufficiale, sul sito www.bger.ch, nonché nella Rivista ticinese di
diritto (cfr., in particolare, i riferimenti citati ai consid. 2.6. e 2.7. di
questo giudizio), il patrocinatore dell’assicurato avrebbe potuto e dovuto
rendersi conto che la presente vertenza appariva, dopo un esame sommario,
destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa.
In simili
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui tendeva al ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione, il
ricorso è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio, è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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