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Decisione

35.2007.126

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 gennaio 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I principi di giurisprudenza suesposti devono

trovare applicazione anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli

elementi in esame, bisogna ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è

preponderante rispetto a quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto

riguarda il periodo posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato

neppure possono essere pronunciate misure provvisionali positive."

(STFA

succitata, consid. 4 inedito).

La

priorità di principio dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello

degli assicurati è ancora stata riconosciuta dall’Alta Corte anche in altre

sentenze (cfr., ad esempio, RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid. 4.2, RAMI 2003 U

479, p. 188ss., consid. 8.3; STFA I 4/05 del 20 gennaio 2005, consid. 4.2,

riguardante il caso di un assicurato che si era visto sopprimere la rendita di

invalidità intera di cui beneficiava).

2.8. La presente

fattispecie non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate nelle

pronunzie federali citate al considerando precedente, in cui l’interesse

dell’amministrazione a non dovere anticipare il versamento delle prestazioni è

stato giudicato preponderante rispetto a quello dell’assicurato a non dovere

far capo, in corso di procedura, all'autorità assistenziale, motivo per cui non

può essere dato seguito alla richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo

dell’opposizione.

Inoltre,

contrariamente a quanto pretende l’assicurato, da un esame forzatamente

sommario della documentazione agli atti, non è possibile trarre delle chiare

indicazioni circa l’esito finale della procedura di opposizione pendente

dinanzi all’autorità amministrativa.

Da una

parte, è vero che la fattispecie riguardante RI 1 è già stata oggetto di due

sentenze del TCA (cfr. STCA 35.1997.61 del 22 agosto 2000 e STCA 35.2001.44 del

28 settembre 2001), tuttavia, in entrambe le occasioni, questo Tribunale si è limitato

a pronunciarsi sulla questione della causalità (la seconda volta, nel quadro di

un’istanza di revisione del primo giudizio), rinviando all’assicuratore la

definizione del diritto a prestazioni (cfr., al riguardo, il dispositivo della

STCA 35.1997.61 del 22 agosto 2000: “La causa è rinviata alla __________

affinché si esprima, mediante l’emissione di una nuova decisione formale, sul

diritto a prestazioni.” – il corsivo è del redattore).

D’altra

parte, la decisione formale del 4 dicembre 2007, mediante la quale

l’amministrazione ha proceduto alla riduzione della rendita di invalidità in

vigore, è basata, segnatamente, su una perizia elaborata da uno specialista

nella materia che qui interessa, qual è lo psichiatra dott. __________, le cui

conclusioni (abilità lavorativa del 50% in attività adeguate, ovvero mansioni

semplici, senza particolare coinvolgimento a livello relazionale - cfr. doc.

14, p. 27) non appaiono, perlomeno di primo acchito, destituite di ogni

fondamento.

Il fatto

che lo psichiatra curante, dott. __________, con rapporto del 26 ottobre 2007, si

sia espresso diversamente a proposito della capacità lavorativa residua

dell’assicurato (doc. E 2), nulla muta a questo riguardo.

Secondo

questa Corte, in esito a quanto precede, non sono dunque dati i presupposti

affinché possa essere ripristinato l’effetto sospensivo dell’opposizione, tolto

dalla CO 1 con la decisione formale del 4 dicembre 2007.

2.9. Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, come da lui richiesto

(cfr. doc. I).

2.9.1. Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03

del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza

giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova

ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv.

1 lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L'art. 3

della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente, prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA U 220/99 del 26 settembre 2000:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in

relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni

dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della

quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese

processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

alle stesse condizioni viene

riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia

perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA succitata)

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.

DTF 130 V 320, consid. 2.1.).

Questa

Corte ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito

della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001

nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00;

STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001

nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E.,

5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia

253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre

2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia

251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e

commentato, Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, p. 491, nota 591).

Nella

concreta evenienza, alla luce della giurisprudenza federale pubblicata nella

Raccolta ufficiale, sul sito www.bger.ch, nonché nella Rivista ticinese di

diritto (cfr., in particolare, i riferimenti citati ai consid. 2.6. e 2.7. di

questo giudizio), il patrocinatore dell’assicurato avrebbe potuto e dovuto

rendersi conto che la presente vertenza appariva, dopo un esame sommario,

destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa.

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui tendeva al ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione, il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio, è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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