35.2007.127
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17 aprile 2008Italiano42 min
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Numero d'incarto:
35.2007.127
Data decisione, Autorità:
17.04.2008, TCA
Ricorso:
TF,8C_417/2008, 28.10.2008
Titolo:
Assicurato, vittima di 2 infortuni nel 1995, presenta complessa sintomatologia. Assicuratore chiude caso dal 03/'07 per causalità estinta, facendo capo a perizia neurologica elaborata sulla base degli atti. Decisione annullata e rinvio atti per complemento istruttorio
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.127
mm
Lugano
17 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1 o
contro
la decisione su opposizione del 16
novembre 2007 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2
luglio 1995, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di Produkte-Manager e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso la CO 1 -, è rimasto coinvolto in una lite con una terza persona,
riportando, secondo quanto risulta dai referti dell’ospedale di prime cure, una
frattura del naso con commotio cerebri (doc. acclusi al rapporto della
polizia cantonale di __________ del 6 luglio 1995).
Il 4
luglio 1995, l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento
infortunistico. Al volante della propria vettura, RI 1 è stato tamponato
dall’automobile che lo seguiva.
A causa
di questo sinistro, egli ha lamentato un trauma in iperestensione della colonna
cervicale (doc. ZM 4).
La CO 1
ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione ad entrambi gli eventi e
ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’11
maggio 2007, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni a
far tempo, al più tardi, dal 31 marzo 2007, facendo difetto, da tale data, una
relazione di causalità naturale con i sinistri assicurati (doc. Z 141).
In data
16 maggio 2007, l’avv. RA 1, in rappresentanza dell’assicurato, ha interposto
opposizione (doc. Z 142).
Nel corso
del mese di settembre 2007, l’amministrazione ha informato l’assicurato circa
la propria intenzione di disporre una perizia pluridisciplinare (neurologica e
psichiatrica) a cura dei Prof. dott. __________ e __________, attivi presso la __________
di __________ (doc. Z 153).
Il 12
novembre 2007, RI 1, per il tramite del proprio patrocinatore, ha comunicato
alla CO 1 di non essere disposto a sottoporsi a una nuova perizia medica (doc.
Z 156).
Con
decisione su opposizione del 16 novembre 2007, l’assicuratore infortuni ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. Z 160).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 17 dicembre 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA
1, ha chiesto che venga accertata l’esistenza di un nesso di causalità naturale
e adeguato con gli infortuni assicurati e, d’altra parte, che la causa venga
retrocessa all’amministrazione per definire il suo diritto a prestazioni.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente contesta il valore
probatorio della perizia allestita (sulla base degli atti) dal neurologo dott. __________,
su cui l’assicuratore convenuto ha in sostanza fondato la propria decisione
impugnata (doc. I, p. 5: “Le due perizie del Dr. __________ sono da ritenersi a
tale stregua, o eventualmente di poco valore probatorio a causa della mancata
visita personale del paziente; a dimostrazione delle menzogne e delle contraddizioni
contenute in tali perizie si rimanda anche alle affermazioni sotto riportate.”),
e fa valere che, sulla scorta della restante documentazione specialistica agli
atti, a cui andrebbe riconosciuta piena forza probatoria, i sinistri del 2 e
del 4 luglio 1995 vanno considerati la causa, perlomeno parziale, dei disturbi
alla salute di cui egli è ancora sofferente.
Egli sottolinea
inoltre il fatto che i disturbi in questione hanno potuto essere oggettivati,
di modo che l’adeguatezza del nesso causale va valutata secondo le regole
ordinarie (quindi non in base alla giurisprudenza elaborata in materia di
traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di
traumi cranio-cerebrali, che presuppone appunto la presenza di disturbi non
oggettivabili, né a quella applicabile in caso di elaborazione psichica abnorme
dopo infortunio, posto che alcuna patologia psichica è stata diagnosticata)
(doc. I).
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto
era legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 31
marzo 2007, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi
si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio
non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza
ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U.
Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei
criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.
consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda
della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
In questo
contesto è utile segnalare che, in una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008,
il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di
traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha
parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità
dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione
dell’adeguatezza.
L'Alta
Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo
psichico abnorme post-infortunistico (cfr. STF U 394/06 succitata, consid. 6.1
e STF 8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza
particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.7. Anche in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,
vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella
giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4
febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.
95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza
di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di
deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle
lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi
evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale
organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una
relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi
durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la
DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del
tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,
ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e
la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro
clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc..
Tale
giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 =
SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr.,
inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).
Nella
sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche,
in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali
molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato
patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del
"colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi
tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi
soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione
contro gli infortuni.
Il TFA ha
considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un
infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile
di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura
organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che,
per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é
determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al
"colpo di frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura
fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi,
potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la
complessità e la varietà del quadro clinico.
L'Alta
Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto
essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso
causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito
dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia
di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi
all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La
particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto
uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne
deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla
colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione
della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento
infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista
oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un
effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto
che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di
disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova
confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico,
il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra
un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un
"colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare, per
analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in
effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa
in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in
assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale
lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna
cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
Un
discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali,
allorquando le lesioni non possono essere
sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s.
consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger,
Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur
Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P.
Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).
2.8. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando -
qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico
oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della
dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza
di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:
" Das
Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen
müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben
gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund
fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann
der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt
gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE
119 V 340 E. 2b/aa)"
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come
delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni
medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV
1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid.
2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 104).
Per
costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento
diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la
presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di
disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29;
J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der
Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton
Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se
l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora
necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità
adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le
turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen
der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch
zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem
natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der
HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich
bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,
Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;
MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"
(DTF
122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.9. Volendo sintetizzare
quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di
valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla
colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid.
2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (cfr. DTF
117 V 382 consid. 4).
Se ciò
dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario
applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366
consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza
del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado
medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa
(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A
differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di
disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle
somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
Deve
ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in
materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna
cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati
dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363
consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a
tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des
komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich
grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i
disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai
disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici
difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p.
47ss. = RAMI 2000 U 397,
p. 327ss.).
Per
contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla
luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme
conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei
criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna
cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro
tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in
parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe
psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;
STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.
in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in
RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de
développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges
en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p.
239seg. (270 nota 75)).
In una
sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b,
parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha
ulteriormente precisato la propria prassi.
Essa ha,
in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere
effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123
V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera
chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,
un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si
giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al
momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,
hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in
secondo piano.
Il TFA ha
così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:
" Der Rechtsprechung gemäss
BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem
Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an
diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit
dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes
Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V
99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die
Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine
psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz
aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»
unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen
könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.
November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und
F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117
Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach
dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351
die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer
Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das
Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und
überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass
der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein
Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im Zusammenhang
mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE 115 V 133 zu
beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS, bei welchem
keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher Distanz
zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund. Damit
würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei
Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359)
unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob
Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur
bezeichnet werden."
(RAMI succitata, consid. 3a)
D’altro canto, in RAMI
2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del nesso
causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di trauma
cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi psichici
comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un tale
trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione
dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in
coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure
un danno alla salute autonomo (secondario):
"
b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf
welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden
Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin
ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine
Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden
Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung
des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a
mit Hinweisen).
Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der
Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer
Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher
Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon
aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein
Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung
praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch
eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang
zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte
Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen
Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die
Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine
schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für
psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen
(BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an
den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild
eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines
Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall
nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt.
Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob
es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen
Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine
selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die
Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen
konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."
(RAMI
succitata)
Il TFA ha confermato la
sua giurisprudenza in una sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A., U
462/04:
"
Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu
psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur
Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall aufgetretenen psychischen
Störungen nicht zum typischen, auch depressive Entwicklungen einschliessenden (BGE
117
V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom
21. März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören, sondern
vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen (Langzeit-)
Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu
unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die
Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen
konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV
2001 Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]).
Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit
Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets
nach den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin
überprüft, bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische
Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je
nachdem, ob beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein
äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht
(Urteil P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,
insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S.
79 ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil
R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3).“
(STFA
succitata, consid. 1.2)
2.10. In una
sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008, già citata in precedenza, il Tribunale
federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza
riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non
oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi
d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi
cranio-cerebrali.
In quel
giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a
un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno
comportato tali lesioni (consid. 7-9).
Il
Tribunale federale ha inoltre stabilito che, non vi è ragione di modificare i
principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado
di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri
nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid.
10.1).
La Corte
federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova
dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con
l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per
l’adeguatezza (consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione.
Per
questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi
di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo
neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in
caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure
indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e
gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa
malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
2.11. Dalle tavole
processuali emerge che, nel corso del mese di luglio 1995, RI 1 è rimasto
vittima di due infortuni, a distanza di due giorni l’uno dall’altro.
In data 2
luglio 1995, coinvolto in una lite, l’assicurato ha riportato, in base alle
certificazioni dell’Ospedale di __________, la frattura del naso e una
commozione cerebrale.
Il 4
luglio 1995, il ricorrente è invece rimasto coinvolto in un incidente della
circolazione stradale (tamponamento), in occasione del quale egli ha lamentato
un trauma in iperestensione della colonna cervicale (cfr. rapporto 4 luglio
1995 dell’Ospedale cantonale di __________ - doc. ZM 4).
Va
precisato che la reumatologa dott.ssa __________, in occasione della
consultazione del 10 luglio 1995, ha interpretato il reperto radiologico nel
quadro di un cedimento dello spigolo ventrale della vertebra C5 (doc. ZM 5, p.
2).
Entrambi
gli eventi sono stati assunti dall’assicuratore LAINF convenuto, che ha erogato
prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) sino al mese
di marzo 2007.
Dagli
atti di causa si evince pure che durante i quasi dodici anni che separano i
sinistri dalla chiusura del caso da parte dell’amministrazione, l’insorgente è
stato oggetto di numerosi accertamenti peritali, volti soprattutto a chiarire
l’eziologia dei disturbi da lui denunciati.
In
particolare, nel mese di gennaio 1998, RI 1 è stato periziato presso la Clinica
di reumatologia dell’Ospedale universitario di __________.
Dal
relativo referto, datato 11 marzo 1998, risulta che, a quel momento,
l’assicurato soffriva di dolori e di una sensazione di tensione alla nuca con
cefalee occipitali. Tali disturbi erano soggetti ad acutizzarsi e a estendersi,
in caso di sforzi e particolari movimenti, così come in caso di mantenimento
prolungato della medesima posizione. Egli lamentava inoltre tinnito, disturbi
del sonno con conseguente stanchezza diurna, nonché difficoltà di
concentrazione e della memoria a corto termine (doc. ZM 14, p. 4).
Per
quanto di loro competenza, gli specialisti __________ avevano diagnosticato una
sindrome cervicovertebrale e cervicocefalica in stato dopo trauma distorsivo al
rachide cervicale e, anamnesticamente, frattura da iperflessione della vertebra
C5 con cedimento dello spigolo ventrale (diagnosi differenziale: disturbo nella
fusione dell’apofisi; doc. ZM 14, p. 7), disturbi che essi avevano imputato
all’evento infortunistico del 4 luglio 1995 (doc. ZM 14, risposta al quesito n.
5.1).
Essi
avevano pure auspicato, al fine di avere finalmente un quadro completo dello
stato di salute dell’assicurato, che egli venisse indagato anche da un profilo
neuropsicologico (doc. ZM 14, p. 8), ciò che é stato il caso nel corso
del 1999, a cura del dr. phil. __________ (doc. ZM 16 e ZM 17).
Tra la documentazione
medica all’inserto figura inoltre la perizia 11 ottobre 2001 del dott. __________,
spec. FMH in neurologia, con i relativi complementi del 21 gennaio e 17 luglio
2002.
Il neurologo appena citato
si era avvalso della consulenza, nell’ordine, del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia vertebrale (doc. ZM 18), del dott. __________, spec. FMH in
radiologia (doc. ZM 19), del Centro di medicina del sonno __________ (doc. ZM
21), nonché del Prof. dott. __________, Vice-primario presso la Clinica
universitaria di ortopedia di __________ (doc. ZM 23).
Con referto dell’11
ottobre 2001, il dott. __________ - a disposizione i rapporti dei dottori __________
e __________ (oltre naturalmente alla pregressa documentazione medica) -, aveva
affermato che la diagnosticata sindrome cervico-cefalica e le persistenti
cefalee si trovavano ancora, con verosimiglianza preponderante, in una
relazione di causalità naturale con l’infortunio del 4 luglio 1995. Per contro,
l’eziologia traumatica delle difficoltà neuropsicologiche, peraltro in secondo
piano rispetto alla problematica algica, è stata da lui ritenuta semplicemente
possibile (doc. ZM 20, p. 6).
Inoltre, riferendosi alla
perizia elaborata dal dr. __________, egli aveva indicato che non era da
escludere che i disturbi neuropsicologici palesati da RI 1,
fossero da ricondurre all’evento del 2 luglio 1995 (doc. ZM 20, p. 7).
Nel corso
del mese di gennaio 2002, al dott. __________ sono pervenuti gli esiti
dell’analisi del sonno che era stata eseguita, nel frattempo, presso il Centro di
medicina del sonno di __________.
Dal
relativo referto si evince che grazie alla polisonnografia era stata oggettivata
una chiara insonnia (ICD-9: 307.42.0), la quale poteva spiegare la stanchezza
diurna avvertita dall’insorgente (doc. ZM 21).
Da parte sua,
con rapporto del 22 gennaio 2002, il neurologo consultato dall’amministrazione
ha affermato che grazie alll’accertamento in questione era stato messo in luce,
citiamo: “… ein weiteres Indiz für die komplesse Symptomatologie und
weitreichenden Funktionsstörungen auf verschiedenen Gebieten, die durch den
Unfall verursacht worden sind.” (doc. ZM 22).
La
perizia del Prof. dott. __________ è datata 7 febbraio 2002.
Lo
specialista ha risposto positivamente alla questione di sapere se, dal
suo punto di vista, l’assicurato presentava ancora dei postumi oggettivabili del
tamponamento del 4 luglio 1995 (doc. ZM 23, p. 4: “Ja.
Anamnestisch sind die Nackenschmerzen sofort nach dem Unfall aufgetreten und
persistieren bis heute. Ob die radiologischen Veränderungen am HWK5 nun
posttraumatisch sind oder nicht, ist unsicher. Eine Instabilität besteht
nicht.“).
Dal
profilo diagnostico/terapeutico, il dott. __________ ha
suggerito, dapprima, un accertamento con infiltrazioni delle faccette
articolari e eventuale discografia nonché, successivamente e se del caso, un
tentativo con infiltrazioni di cortisone e, in caso di insuccesso, un trattamento
chirurgico (doc. ZM 23, p. 4).
In data
18 novembre 2003, rispondendo ad alcuni quesiti postigli dall’assicuratore infortuni,
il dott. __________ ha dichiarato che le possibilità terapeutiche per
migliorare sensibilmente lo stato di salute dell’assicurato si erano nel
frattempo esaurite ma che comunque - allo scopo di evitare delle ricadute -,
entravano in linea di conto della fisioterapia, una terapia medicamentosa,
un’eventuale consulenza psicosociale, nonché una terapia del ritmo sonno-veglia
patologico (doc. ZM 27).
Una nuova
valutazione neuropsicologica dell’insorgente è stata eseguita il 3 settembre
2003 da parte del lic. phil. __________, su ordine dell’Ufficio AI del Canton __________.
L’indagine
in questione aveva evidenziato la presenza di un lieve disturbo
neuropsicologico, interessante l’ambito dell’attenzione. Secondo lo psicologo __________,
alla diagnosticata problematica neuropsicologica andava riconosciuta un’origine
multifattoriale (possibile fattore cerebro-organico ma, principalmente, i
dolori e gli effetti del disturbo del sonno - doc. ZM
28, p. 6: “Ursächlich sind m.E. wahrscheinlich mehrere Faktoren beteiligt. Ein
hirnorganischer Faktor ist möglich, wobei retrospektiv nicht sicher entscheiden
werden kann, durch welchen Unfall dieser bedingt ist. Von den
unfallanamnestischen Angaben hat der Patient beim ersten Unfallereignis eine
Milde Traumatische Hirnverletzung erlitten, beim zweiten eher nicht. Als
wichtiger für die kognitiven Einbussen erachte ich die Schmerzen und die
Auswirkungen der Schlafstörungen.“).
Il 25 e 26 gennaio 2005, sempre per conto dell’Ufficio AI, RI 1 è
stato sottoposto a perizia plurisdisciplinare (reumatologica, neurologica,
psichiatrica e medicina del sonno) presso il Medizinische Abklärungsstelle__________.
Dal
relativo referto del 22 marzo 2005 si evince che l’assicurato soffriva di un
disturbo nella continuità del sonno con ridotta efficienza del sonno e distorta
regolazione giorno/notte, di una sindrome dolorosa cervico-vertebrale cronica
con dolori muscolari localizzati al cinto scapolare, di una sindrome vertebrale
cervico-cefalica cronica, nonché di un’emicrania con aura (doc. ZM 33, p. 15).
Fatti
I periti avevano
sottolineato l’assenza di una problematica psichica e, d’altra parte, che
sintomi aspecifici, quali cali dell’umore, cali della capacità di
concentrazione e disturbi del sonno, non facevano parte di uno specifico quadro
patologico psichiatrico.
Inoltre,
a loro avviso, le cefalee esacerbate, nella forma di attacchi, dalla luce e dal
rumore, la nausea, il carattere pulsante, così come l’incremento dei disturbi
sotto sollecitazione fisica, andavano interpretati quale emicrania con aura.
Per
quanto riguarda il ritmo sonno/veglia distorto, essi avevano interpretato tale
problematica nel quadro di un generale decondizionamento fisico e psichico.
Gli
esperti basilesi hanno infine segnalato che la perizia neurologica e quella
reumatologica avevano evidenziato, concordemente, l’esistenza di una sindrome
dolorosa cervico-cefalica e cervico-vertebrale, in stato dopo frattura del
corpo vertebrale di C5.
A
proposito della discrepanza che è stata posta in evidenza dai reumatologi (cfr.
doc. ZM 32, p. 9), essa si ritrova frequentemente in pazienti che soffrono di
dolori cronici e nella letteratura viene qualificata quale condotta di
evitamento del dolore (doc. ZM 33, p. 16).
Tenuto
conto dei reperti oggettivati grazie alla polisonnografia, RI 1 era stato
dichiarato completamente inabile, sia nella sua abituale professione, sia in
qualunque altra attività, e ciò già a far tempo dal 4 luglio 1995 (doc. ZM 33,
p. 16s.).
Prima di procedere
all’emanazione della decisione formale dell’11 maggio 2007,
l’assicuratore convenuto ha chiesto al dott. __________, spec. FMH in
neurologia, di pronunciarsi sull’eziologia dei disturbi accusati
dall’insorgente.
Il suo
referto peritale è datato 7 marzo 2007 ed è stato elaborato sulla base degli
atti (quindi senza visitare personalmente l’assicurato).
Il dott. __________
ha negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra il sinistro del 4 luglio
1995 e i disturbi denunciati dall’assicurato, con lo status quo sine
raggiunto a far tempo dalla fine del 2004. Egli ha precisato che l’affermazione
secondo la quale il disturbo del sonno avrebbe un’eziologia infortunistica, non
è sostenibile, posto che la polisonnografia rappresenta un semplice metodo
ausiliario, i cui esiti non possono essere ricondotti all’evento del 4 luglio
1995 (doc. ZM 35, p. 5s.).
Inoltre,
sempre a suo avviso, gli specialisti del __________ di __________ avrebbero
erroneamente escluso l’esistenza di fattori estranei all’infortunio, dopo avere
diagnosticato un’emicrania con aura (doc. ZM 35, p. 6).
Con il complemento
peritale del 2 maggio 2007, il dott. __________ ha negato che RI 1 possa avere riportato un trauma cranio-cerebrale in occasione
dell’evento del 2 luglio 1995, posto che la diagnosi di commotio cerebri
formulata dai sanitari dell’Ospedale di __________ era, a suo avviso,
immotivata.
D’altro canto, egli ha
pure escluso che questo stesso sinistro possa avere residuato dei postumi
permanenti, ritenuto che i sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale cantonale di
__________, trascorsi appena due giorni, non avevano refertato alcunché in
relazione ad un trauma cranio-cerebrale (cfr. doc. ZM 36).
2.12. La CO 1 ha fondato la
decisione formale dell’11 maggio 2007, mediante la quale a RI 1 è stato negato
il diritto a ulteriori prestazioni a contare dal mese di marzo 2007, sulle sole
conclusioni espresse dal neurologo dott. __________, ignorando la pregressa
Considerandi
documentazione medica, segnatamente le perizie della Clinica
di __________ dell’Ospedale universitario di __________ e del dott. __________,
spec. FMH in neurologia (il quale si era avvalso della consulenza di
specialisti in altre discipline), in base alle quali lo stesso assicuratore
aveva ininterrottamente riconosciuto ai disturbi presentati dall’insorgente
l’eziologia traumatica e, con essa, il proprio obbligo a prestazioni.
Il ricorrente contesta il
valore probatorio delle perizie elaborate dal dott. __________, sostenendo, al
riguardo, che non sono, citiamo: “… degne nemmeno della carta su cui sono
redatte.” (doc. I, p. 21).
Per quanto attiene alla
valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la
giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF
125.
V 351 consid. 3a p. 352, 122 V 157 consid. 1c p. 160;
Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in
Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, p. 266).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che ai rapporti del dott. __________
non possa essere riconosciuto quel valore probatorio necessario a derimere, con
piena cognizione di causa, la vertenza sub judice.
In effetti, non si può
ignorare che le conclusioni a cui è pervenuto il neurologo interpellato dall’amministrazione,
fondate su una valutazione della documentazione medica pregressa, si discostano,
per quel che é dell’aspetto eziologico, da quelle contenute in questi stessi
atti, senza che egli abbia saputo motivare, in maniera convincente, la sua
divergente opinione.
Del resto, non è un caso se
l’assicuratore LAINF medesimo, nell’ambito della procedura di opposizione, ha
disposto l’esecuzione di una nuova perizia pluridisciplinare (neurologica e
psichiatrica), a cura degli specialisti della __________ __________ di __________
(cfr. doc. Z 153).
D’altro canto, non può
essere preteso nemmeno che il TCA basi il proprio giudizio circa l’esistenza di
un legame causale naturale a far tempo dal marzo 2007, sui pregressi atti
medici, ritenuto che la perizia reumatologica dell’Ospedale universitario di __________
data del 1998, mentre quella del neurologo dott. __________, così come
quelle degli specialisti da lui consultati, del 2001/2002.
Questa Corte constata che
agli atti vi è già una perizia pluridisciplinare - quella datata 22 marzo 2005
del __________ di __________ -, nel quadro della quale le condizioni
di salute dell’assicurato erano state approfonditamente indagate dal profilo
reumatologico, neurologico, psichiatrico e della medicina del sonno (cfr. doc.
ZM 33 + allegati).
Il
referto peritale in questione è stato allestito per conto dell’assicurazione
per l’invalidità e, per questa ragione, l’aspetto della causalità naturale non
è stato né affrontato né discusso.
Comunque,
poiché si tratta di una perizia medica senz’altro di un alto livello
qualitativo, elaborata da sanitari attivi in ambito universitario, questa Corte
è dell’avviso che, prima di ordinare nuovi accertamenti, la CO 1 avrebbe dovuto
interpellare gli autori della perizia __________ e sottoporre loro dei quesiti
complementari, destinati a chiarire la questione relativa all’esistenza (o
meno) di una relazione di causalità naturale tra la sintomatologia denunciata
dal ricorrente e gli eventi traumatici assicurati.
È solo
nel caso in cui le risposte fornite dagli specialisti basilesi non avessero
consentito, per una ragione o l’altra, di chiarire compiutamente la questione,
che l’amministrazione sarebbe stata legittimata a disporre una nuova perizia
pluridisciplinare, a cui RI 1 sarebbe stato tenuto a sottoporsi.
In esito
alle considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata va
annullata e la causa retrocessa all’assicuratore LAINF convenuto affinché
proceda come è stato appena indicato.
Una volta
definita la natura, traumatica o meno, dei disturbi lamentati dall’insorgente a
far tempo dal 31 marzo 2007, la CO 1 dovrà, se del caso, valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità, tenendo conto, semmai, della giurisprudenza federale
precisata di recente (cfr. consid. 2.10 di questa pronunzia).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è retrocessa alla CO 1 affinché proceda come indicato al
considerando 2.12. in fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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