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Decisione

35.2007.127

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 aprile 2008Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I periti avevano

sottolineato l’assenza di una problematica psichica e, d’altra parte, che

sintomi aspecifici, quali cali dell’umore, cali della capacità di

concentrazione e disturbi del sonno, non facevano parte di uno specifico quadro

patologico psichiatrico.

Inoltre,

a loro avviso, le cefalee esacerbate, nella forma di attacchi, dalla luce e dal

rumore, la nausea, il carattere pulsante, così come l’incremento dei disturbi

sotto sollecitazione fisica, andavano interpretati quale emicrania con aura.

Per

quanto riguarda il ritmo sonno/veglia distorto, essi avevano interpretato tale

problematica nel quadro di un generale decondizionamento fisico e psichico.

Gli

esperti basilesi hanno infine segnalato che la perizia neurologica e quella

reumatologica avevano evidenziato, concordemente, l’esistenza di una sindrome

dolorosa cervico-cefalica e cervico-vertebrale, in stato dopo frattura del

corpo vertebrale di C5.

A

proposito della discrepanza che è stata posta in evidenza dai reumatologi (cfr.

doc. ZM 32, p. 9), essa si ritrova frequentemente in pazienti che soffrono di

dolori cronici e nella letteratura viene qualificata quale condotta di

evitamento del dolore (doc. ZM 33, p. 16).

Tenuto

conto dei reperti oggettivati grazie alla polisonnografia, RI 1 era stato

dichiarato completamente inabile, sia nella sua abituale professione, sia in

qualunque altra attività, e ciò già a far tempo dal 4 luglio 1995 (doc. ZM 33,

p. 16s.).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione formale dell’11 maggio 2007,

l’assicuratore convenuto ha chiesto al dott. __________, spec. FMH in

neurologia, di pronunciarsi sull’eziologia dei disturbi accusati

dall’insorgente.

Il suo

referto peritale è datato 7 marzo 2007 ed è stato elaborato sulla base degli

atti (quindi senza visitare personalmente l’assicurato).

Il dott. __________

ha negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra il sinistro del 4 luglio

1995 e i disturbi denunciati dall’assicurato, con lo status quo sine

raggiunto a far tempo dalla fine del 2004. Egli ha precisato che l’affermazione

secondo la quale il disturbo del sonno avrebbe un’eziologia infortunistica, non

è sostenibile, posto che la polisonnografia rappresenta un semplice metodo

ausiliario, i cui esiti non possono essere ricondotti all’evento del 4 luglio

1995 (doc. ZM 35, p. 5s.).

Inoltre,

sempre a suo avviso, gli specialisti del __________ di __________ avrebbero

erroneamente escluso l’esistenza di fattori estranei all’infortunio, dopo avere

diagnosticato un’emicrania con aura (doc. ZM 35, p. 6).

Con il complemento

peritale del 2 maggio 2007, il dott. __________ ha negato che RI 1 possa avere riportato un trauma cranio-cerebrale in occasione

dell’evento del 2 luglio 1995, posto che la diagnosi di commotio cerebri

formulata dai sanitari dell’Ospedale di __________ era, a suo avviso,

immotivata.

D’altro canto, egli ha

pure escluso che questo stesso sinistro possa avere residuato dei postumi

permanenti, ritenuto che i sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale cantonale di

__________, trascorsi appena due giorni, non avevano refertato alcunché in

relazione ad un trauma cranio-cerebrale (cfr. doc. ZM 36).

2.12. La CO 1 ha fondato la

decisione formale dell’11 maggio 2007, mediante la quale a RI 1 è stato negato

il diritto a ulteriori prestazioni a contare dal mese di marzo 2007, sulle sole

conclusioni espresse dal neurologo dott. __________, ignorando la pregressa

Considerandi

documentazione medica, segnatamente le perizie della Clinica

di __________ dell’Ospedale universitario di __________ e del dott. __________,

spec. FMH in neurologia (il quale si era avvalso della consulenza di

specialisti in altre discipline), in base alle quali lo stesso assicuratore

aveva ininterrottamente riconosciuto ai disturbi presentati dall’insorgente

l’eziologia traumatica e, con essa, il proprio obbligo a prestazioni.

Il ricorrente contesta il

valore probatorio delle perizie elaborate dal dott. __________, sostenendo, al

riguardo, che non sono, citiamo: “… degne nemmeno della carta su cui sono

redatte.” (doc. I, p. 21).

Per quanto attiene alla

valenza probatoria di un rapporto medico, determinante, secondo la

giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF

125.

V 351 consid. 3a p. 352, 122 V 157 consid. 1c p. 160;

Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in

Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, p. 266).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che ai rapporti del dott. __________

non possa essere riconosciuto quel valore probatorio necessario a derimere, con

piena cognizione di causa, la vertenza sub judice.

In effetti, non si può

ignorare che le conclusioni a cui è pervenuto il neurologo interpellato dall’amministrazione,

fondate su una valutazione della documentazione medica pregressa, si discostano,

per quel che é dell’aspetto eziologico, da quelle contenute in questi stessi

atti, senza che egli abbia saputo motivare, in maniera convincente, la sua

divergente opinione.

Del resto, non è un caso se

l’assicuratore LAINF medesimo, nell’ambito della procedura di opposizione, ha

disposto l’esecuzione di una nuova perizia pluridisciplinare (neurologica e

psichiatrica), a cura degli specialisti della __________ __________ di __________

(cfr. doc. Z 153).

D’altro canto, non può

essere preteso nemmeno che il TCA basi il proprio giudizio circa l’esistenza di

un legame causale naturale a far tempo dal marzo 2007, sui pregressi atti

medici, ritenuto che la perizia reumatologica dell’Ospedale universitario di __________

data del 1998, mentre quella del neurologo dott. __________, così come

quelle degli specialisti da lui consultati, del 2001/2002.

Questa Corte constata che

agli atti vi è già una perizia pluridisciplinare - quella datata 22 marzo 2005

del __________ di __________ -, nel quadro della quale le condizioni

di salute dell’assicurato erano state approfonditamente indagate dal profilo

reumatologico, neurologico, psichiatrico e della medicina del sonno (cfr. doc.

ZM 33 + allegati).

Il

referto peritale in questione è stato allestito per conto dell’assicurazione

per l’invalidità e, per questa ragione, l’aspetto della causalità naturale non

è stato né affrontato né discusso.

Comunque,

poiché si tratta di una perizia medica senz’altro di un alto livello

qualitativo, elaborata da sanitari attivi in ambito universitario, questa Corte

è dell’avviso che, prima di ordinare nuovi accertamenti, la CO 1 avrebbe dovuto

interpellare gli autori della perizia __________ e sottoporre loro dei quesiti

complementari, destinati a chiarire la questione relativa all’esistenza (o

meno) di una relazione di causalità naturale tra la sintomatologia denunciata

dal ricorrente e gli eventi traumatici assicurati.

È solo

nel caso in cui le risposte fornite dagli specialisti basilesi non avessero

consentito, per una ragione o l’altra, di chiarire compiutamente la questione,

che l’amministrazione sarebbe stata legittimata a disporre una nuova perizia

pluridisciplinare, a cui RI 1 sarebbe stato tenuto a sottoporsi.

In esito

alle considerazioni che precedono, la decisione su opposizione impugnata va

annullata e la causa retrocessa all’assicuratore LAINF convenuto affinché

proceda come è stato appena indicato.

Una volta

definita la natura, traumatica o meno, dei disturbi lamentati dall’insorgente a

far tempo dal 31 marzo 2007, la CO 1 dovrà, se del caso, valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità, tenendo conto, semmai, della giurisprudenza federale

precisata di recente (cfr. consid. 2.10 di questa pronunzia).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

causa è retrocessa alla CO 1 affinché proceda come indicato al

considerando 2.12. in fine.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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