35.2007.13
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15 ottobre 2007Italiano49 min
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Numero d'incarto:
35.2007.13
Data decisione, Autorità:
15.10.2007, TCA
Ricorso:
TF,8C_729/2007, 06.11.2008
Titolo:
Contabile, nel frattempo deceduto, vittima di trauma d'accelerazione cervicale nel 09/1996. Respinta censura di decisione immotivata. Ammesso che assicurato aveva ritrovato piena capacità lavorativa nella sua abituale professione a far tempo da 07/1998. Negato diritto rendita di invalidità
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
FORMALITÀ DEL PROVVEDIMENTO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 29 cpv. 2 COST
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2007.13
mm
Lugano
15 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
ottobre 2006 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
settembre 1996, __________ - esperto-contabile e assicurato contro gli
infortuni presso la CO 1 -, è rimasto coinvolto in un incidente della
circolazione stradale (tamponamento a catena) avvenuto all’interno della
galleria del __________.
Secondo
il certificato 24 ottobre 1996 del dott. __________, egli ha riportato un
trauma d’accelerazione al rachide cervicale (doc. 10).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso
del mese di luglio 1998, l’amministrazione ha informato l’assicurato che, a
contare dal 1° luglio 1998, il diritto alle prestazioni di corta durata si era
estinto, posto che ulteriori cure mediche non avrebbero migliorato notevolmente
le sue condizioni di salute (doc. 112).
1.3. Esperiti gli
accertamenti del caso, con decisione formale del 16 settembre 1998, __________
è stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del
27.5% (doc. 118).
Il
provvedimento appena citato è cresciuto in giudicato incontestato.
1.4. In data 11
marzo 2005, l’assicurato è deceduto (cfr. doc. 181).
1.5. Con
decisione formale del 14 settembre 2005, la CO 1 ha negato il diritto a una
rendita di invalidità e, d’altra parte, ha riconsiderato la propria decisione
del 16 settembre 1998, nel senso che il grado di menomazione all’integrità è
stato ridotto dal 27.5 al 10% (doc. 183).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto di RI 1, moglie e
erede del defunto __________ (doc. 184, 188 e 190),
l’amministrazione, in data 25 ottobre 2006, ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (doc. 193).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 2 febbraio 2007, RI 1, sempre patrocinata dall’avv.
RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscere indennità
giornaliere oppure una rendita di invalidità, in via principale, per il periodo
che va dal 1° luglio 1998 alla data del decesso di __________ (11
marzo 2005) e, in via subordinata, dal 1° luglio 1998 al 31 maggio 2001.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere, in
particolare, che la perizia allestita dal dott. __________, su cui
l’amministrazione ha fondato la decisione di negare il diritto alla rendita di
invalidità, sarebbe inattendibile e contradditoria, alla luce delle
certificazioni dei medici che hanno avuto in loro cura il defunto marito,
dottori __________ e __________, della decisione dell’UAI di attribuire a quest’ultimo,
tenuto conto dei soli postumi infortunistici, un quarto di rendita a far tempo
dal 1° settembre 1997 e del fatto che il citato neurologo si sarebbe lasciato
influenzare dal contenuto del rapporto di sorveglianza 13 marzo 2000
dell'agenzia privata di investigazioni, «__________» di __________ (doc. I).
1.7. In corso di
causa, questa Corte ha chiesto alla CO 1 una propria presa di posizione
riguardo alla competenza ratione loci (doc. II).
La
risposta dell’assicuratore LAINF è datata 15 febbraio 2007 (doc. III).
1.8. Il 15 marzo
2007, il patrocinatore della ricorrente ha prodotto copia del certificato di
domicilio di quest’ultima, rilasciato dal Comune di __________ (doc. VI +
allegato).
Interpellato
dal TCA (doc. VII), il Comune di __________ ha precisato che RI 1 vi ha
preso domicilio il 1° marzo 2006 (doc. VIII).
1.9. L’amministrazione, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).
1.10. Il 10 maggio 2007,
l’insorgente ha chiesto il richiamo dall’UAI dell’incarto riguardante __________, l’audizione testimoniale dei dottori __________ e __________,
nonché l’allestimento di una perizia psichiatrica sulla base degli atti (doc.
XII).
1.11. In corso di
causa, il TCA ha richiamato dall’UAI il relativo incarto (doc. XV).
Le parti
hanno avuto modo di formulare le loro osservazioni in proposito (doc. XVII e
XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. La questione
concernente la competenza ratione loci del TCA non pone problemi di
sorta, nella misura in cui la ricorrente, vedova e erede di __________, a
contare dal 1° marzo 2006, quindi antecedentemente all’introduzione
della causa sub judice, ha trasferito il proprio domicilio nel Cantone
Ticino (doc. VIII), dove lo aveva anche il defunto assicurato.
Nel
merito
2.3. Da un
profilo formale, la ricorrente rimprovera all'assicuratore LAINF convenuto una
carente motivazione della decisione su opposizione impugnata, nella misura in
cui esso non avrebbe preso posizione su tutte le obiezioni da lei sollevate in
sede di opposizione. Così facendo, l’amministrazione avrebbe violato il suo
diritto di essere sentito (doc. I, p. 11).
Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite.
Per
costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito comprende pure la pretesa
di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare.
A tale
fine, ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le
considerazioni che hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che
l'autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione
di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle
argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. DTF 121 III 331 consid.
3b, 118 V 58; STF 2A.418/2001 del 5 marzo 2002, parz. pubblicata
in PRA 8/2002, p. 679ss.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, p. 100; M. Albertini, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, Berna 2000, p. 368ss.).
In caso di carenza nella motivazione, la decisione viene di regola
annullata, indipendentemente dall’interesse materiale delle parti, in quanto il
diritto in questione è di natura formale (DTF 116 V 184, 115 V 305). In via
eccezionale ciò non accade se il difetto - non particolarmente grave (DTF 116 V
185) - può essere sanato, in quanto l’istanza di ricorso dispone di piena
cognizione, alla parte vengono resi noti tutti i fatti rilevanti ed egli viene
sentito su questi fatti, di regola sulla base di un secondo scambio di allegati
(DTF 116 V 39, 110 V 113; Kölz/Häner, op. cit., p. 102).
Nella
concreta evenienza, il TCA rileva che dalla decisione su opposizione del 25 ottobre
2006 emergono in modo chiaro le ragioni per cui a __________ è stato negato il
diritto a una rendita di invalidità. L’amministrazione ha in effetti fatto esplicito
riferimento alle conclusioni contenute nella perizia 16 giugno 2000 del dott. __________,
ritenuta affidabile sotto ogni profilo, secondo il quale, tenuto conto dei
disturbi alla colonna cervicale, l’assicurato aveva ritrovato, al più tardi due
anni dopo il sinistro, una piena capacità lavorativa nella sua abituale
professione (cfr. doc. 193).
In queste
circostanze, la censura di decisione immotivata deve essere respinta.
2.4. Da un punto
di vista materiale, oggetto della lite è la questione di sapere se
l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a negare il diritto a ulteriori
prestazioni in contanti (indennità giornaliera o rendita di invalidità) dopo il
30 giugno 1998, oppure no.
2.5. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni
sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.6. Dalle tavole
processuali emerge che, con decisione de facto del 13 luglio 1998, la CO
1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura
medica e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° luglio 1998, ritenuto che da
ulteriori misure terapeutiche non vi erano più da attendersi dei sensibili
miglioramenti dello stato di salute dell’assicurato (doc. 112).
Tale
decisione - che peraltro non era stata all’epoca oggetto di contestazioni da
parte dell’assicurato -, trova il proprio fondamento nel referto 15 giugno 1998
del dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, relativo alla visita
fiduciaria del 5 maggio 1998, in occasione della quale egli aveva dichiarato
ormai stabilizzate le condizioni di salute di __________ (doc. 108: “… nella
situazione attuale ritengo che qualsiasi terapia conservativa o chirurgica non
possa migliorare lo stato del paziente. Ritengo quindi giusto interrompere
ogni cura e valutare il danno residuale permanente, eventualmente un danno
d’invalidità.” – il corsivo è del redattore).
Essa ha del
resto trovato conferma nella perizia 16 giugno 2000 del dott. __________, spec.
FMH in neurologia, per il quale lo stato di salute dell’assicurato si è
stabilizzato al più tardi trascorsi due anni dall’infortunio del 27
settembre 1996 (doc. 162, p. 12: “… l’état de santé actuel de __________, eu égard
à l’accident et à ses séquelles, peut être considéré comme stabilisé et ceci au
plus tard au terme de la 2ème année post-traumatique.”).
In esito
a quanto precede, questa Corte ritiene dunque corretto che l’amministrazione,
in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, abbia posto termine alle prestazioni di
corta durata, segnatamente all’indennità giornaliera, a decorrere dal 1° luglio
1998.
L’esistenza
di una eventuale incapacità al guadagno andrebbe pertanto indennizzata grazie al
riconoscimento di una rendita di invalidità, aspetto che il TCA esaminerà nei considerandi
seguenti.
2.7. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003
ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10
settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del
20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b).
Di
conseguenza, nel caso in esame, nella misura in cui si chiede
il riconoscimento di una rendita di invalidità dal 1° luglio 1998, questa
pretesa, per il periodo sino al 31 dicembre 2002, va vagliata in base alle
disposizioni di diritto materiale della vLAINF.
Per il
resto, trattandosi di prestazioni il cui diritto è insorto posteriormente al 31
dicembre 2002, tornano invece applicabili le disposizioni di diritto materiale
della LPGA, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Tale
questione ha invero uno scarso significato pratico, nella misura in cui, nella
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la
definizione di incapacità al lavoro, così come quelle di incapacità al guadagno
e di invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai
principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla
giurisprudenza.
2.8. L'art. 4 vLAI
definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello
stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 2 vLAINF secondo cui "è considerato
invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in
modo permanente o per un periodo rilevante.".
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
deve esserci per giunta un nesso causale, naturale e adeguato, tra il danno
alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004, e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado
di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno,
se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di
regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid.
3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D.,
7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.9. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C
341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino
dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.10. Occorre inoltre
rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza
di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid.
3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,
pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.11. In
data 6 maggio 2000, __________ è stato periziato, per conto
dell’assicuratore infortuni, dal dott. __________, spec. FMH in neurologia.
Dopo avere ricostruito
l’anamnesi dell’assicurato (doc. 162, p. 2-5) e averne descritto lo status
neurologico (doc. 162, p. 5-6), il dott. __________ ha posto le diagnosi di
sindrome cervicale caratterizzata da una riduzione della rotazione verso la
destra e della deflessione posteriore, nonché di tendomiosi locale con dolori a
livello dell’inserzione occipitale della muscolatura cervicale posteriore e
leggera contrattura del muscolo trapezio (doc. 162, p. 6), patologie ritenute
trovarsi ancora in relazione di causalità con l’incidente stradale del 27
settembre 1996, tenuto conto che, in base alla perizia __________,
l’amministrazione aveva già riconosciuto all’assicurato un’IMI (doc. 162,
risposta la quesito n. 6: “… on peut admettre la persistance de douleurs résiduelles;
elle sont d’ailleurs reconnues dans la mesure où une atteinte à l’intégrité a été
reconnue, au terme de l’expertise du Dr. __________.”).
L’esperto incaricato
dall’amministrazione ha inoltre precisato che, al momento del consulto,
l’assicurato non aveva affatto preteso di soffrire di difficoltà di ordine neuropsicologico,
difficoltà che egli aveva denunciato, per la prima volta, nel mese di gennaio
1997 (cfr. doc. 32), ma che non avevano trovato conferma (fatta eccezione per
un lieve deficit della memoria in relazione all’acquisizione di nuove
informazioni, addebitabile a una cronicizzazione del dolore) in occasione della
valutazione neuropsicologica del 26 marzo 1997 presso il Reparto di neuropsicologia
della Clinica di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ Per
quanto qui di interesse, il neurologo dott. __________ ha quindi dichiarato __________ completamente abile nella sua abituale professione di esperto
contabile, definita ottimale, e ciò già a far tempo dalla fine del secondo anno
post-infortunistico:
"
Le travail d’expert-comptable ou de fiduciarie
qu’assume __________ ne paraît guère devoir être entravé, de quelque manière
que ce soit, par des douleurs cervicales résiduelles, d’autant plus, que
totalement indépendant, il aménage sa journée de travail à sa convenante. A ce
propos, on peut se référer aux observations recueillies durant la période où __________
a fait l’objet d’une filature. __________ a probablement réduit ses heures de
tennis hebdomadaires; il pratique néanmoins son sport favori, ce dont on ne
peut que le féliciter; mais à supposer des douleurs cervicales au-delà d’un
certain degré d’intensité, la pratique du tennis serait impossible, même au
plus courageux, et sourtout au rythme très régulier, en général le même jour
dans la semaine et à la même heure fixe.
(…).
Les séquelles accidentelles ne conduisent à aucune
réduction ultérieure de la capacité de travail, au maximum au-delà de la 2ème
année post-traumatique.
L’activité professionnelle exercée par __________
peut être, dans l’optique de l’accident subi, considérée come optimale, propre
à maintenir une capacité de travail totale. Tel ne serait peut-être pas le cas
d’il s’était agi d’un sujet occupé à des travaux de force. Il n’y a donc aucune
raison d’envisager l’exercice d’une autre activité professionnelle, qui
n’offrirait certainement pas les conditions optimales qui prévalent
actuellement chez cet expert-comptable indépendant.”
(doc.
162, p. 10 e 13)
Così come già emerge dalla
perizia del neurologo dott. __________, l’assicurato, nel decorso
post-infortunistico, si é sottoposto ad alcuni approfondimenti specialistici.
In data 18 novembre 1996, trascorsi
poco meno di due mesi dal sinistro, egli è stato visitato presso la __________ Klinik
di __________.
Dal relativo referto della
dott.ssa I. Zangger, Capo-clinica di neurologia, e del Prof. dott. __________,
Primario, risulta, per quanto riguarda il rachide cervicale, che __________ accusava una rotazione lievemente limitata verso destra,
nonché una inclinazione e declinazione dolente nella fase terminale.
Quest’ultimo,
appositamente interrogato al riguardo, aveva peraltro negato di presentare
difficoltà di sonno, traspirazione, tinnito, disturbi visivi, problemi mnestici,
così come un comportamento aggressivo.
Da un profilo terapeutico,
gli specialisti zurighesi avevano suggerito di intraprendere una
stabilizzazione e rinforzo della muscolatura cervicale, nonché di rinunciare completamente
al gioco del tennis.
La prognosi era stata
giudicata favorevole.
Con certificato del 16
dicembre 1996, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha
dichiarato chiuso il caso, con ripresa totale dell’attività lavorativa a
decorrere dal 25 novembre 1996 (doc. 20).
Lo stesso medico curante,
in data 24 febbraio 1997, ha chiesto alla PD dott.ssa __________, responsabile
del Reparto di neuropsicologia della Clinica di neurologia dell’Ospedale __________
di __________, una valutazione neuropsicologica, posto che, nel frattempo, il
suo paziente aveva constatato dei disturbi della memoria e nel trovare le
parole, ciò che gli comportava grosse difficoltà nell’esercizio della
professione (doc. 32).
L’indagine neuropsicologica
ha avuto luogo in data 26 marzo 1997 e ha evidenziato esclusivamente un lieve
deficit della memoria in relazione all’acquisizione di nuove informazioni, che
gli esperti hanno imputato a una cronicizzazione del dolore. Essi hanno
peraltro sottolineato che le difficoltà denunciate sul lavoro, non potevano
venire spiegate da un profilo neuropsicologico (allegato al doc. 44).
Il 13 giugno 1997, __________ è stato periziato, su ordine dell’amministrazione, presso la
Clinica di neurologia dell’Ospedale __________ di __________.
Fatti
I dottori __________ e __________,
diagnosticate una sindrome cervico-cefalica e delle cefalee tensive a carattere
cronico, hanno affermato che il protrarsi dei disturbi era giustificato dalle
preesistenti alterazioni degenerative, in particolare alla parte bassa del
rachide cervicale, le quali erano state rese manifeste dall’evento
infortunistico del mese di settembre 1996. Essi ne hanno quindi ammesso
l’ulteriore eziologia traumatica, constatato che, prima dell’infortunio,
l’assicurato era privo di dolori a livello cervicale, attivo sportivamente e
completamente abile al lavoro (argomenti che supportano un mancato
raggiungimento dello status quo ante, ma che nulla dicono a proposito
dello status quo sine).
Per quanto concerne
l’ulteriore procedere terapeutico, gli specialisti appena menzionati hanno
ritenuto indicato un soggiorno stazionario presso una clinica reumatologica,
l’esecuzione di misure fisioterapiche di stabilizzazione e rinforzo della
muscolatura, nonché una terapia farmacologia, ciò che avrebbe dovuto comportare
un sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato.
Essi hanno quindi escluso,
da un punto di vista neurologico, l’esistenza di una qualsiasi inabilità
lavorativa. Da un profilo reumatologico, la capacità lavorativa è invece stata
ritenuta limitata in misura del 50%, incrementabile però mediante i
provvedimenti terapeutici proposti (doc. 67).
Nel corso dell’autunno
1997, __________ è stato degente per tre settimane presso la
Clinica di riabilitazione di __________.
Sentito
da un funzionario della CO 1 il 4 novembre 1997, egli ha riferito di avere
tratto buon profitto dalle cure prestategli (cfr. doc. 81).
Il suo
medico curante, diagnosticata una sindrome cervico-spodilogena su disturbi
statici degenerativi e disequilibrio muscolare, ha certificato una capacità
lavorativa del 75% a contare dal 16 novembre 1997 (doc. 86).
A fronte
di un nuovo peggioramento della capacità lavorativa (50% a far tempo dal 1°
gennaio 1998; cfr. doc. 92), l’assicuratore LAINF ha ordinato una visita di
controllo a cura del dott. __________.
In occasione
della consultazione del 5 maggio 1998, il citato sanitario ha refertato, a
livello della colonna cervicale, un deficit di rotazione a destra (45° rispetto
ai 70° a sinistra), una flessione possibile sino a 3 cm di distanza del mento
rispetto allo sterno, nonché un’inclinazione normale sia a destra che a
sinistra.
Dal
relativo referto nulla si evince a proposito della capacità lavorativa
dell’assicurato (cfr. doc. 108).
Con
certificato del 18 agosto 1999, il dott. __________ ha dichiarato il caso
chiuso a decorrere dal 17 maggio 1999 (doc. 133).
La CO 1
ha in seguito ordinato il pedinamento di __________ da parte di un'agenzia
privata di investigazioni, «__________» di __________.
I
pedinamenti sono state eseguiti durante il periodo 24 gennaio – 20 febbraio
2000.
All'inserto
figurano i resoconti scritti di questi pedinamenti (doc. 149).
2.12. Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene, tutto ben considerato, che la perizia 16 giugno
2000 del dott. __________, il quale ha segnatamente dichiarato l’assicurato
completamente abile nella sua abituale attività professionale, possa servire
validamente da fondamento al presente giudizio.
In proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un
procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V
209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1;
U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM
1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,
il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono
degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA
U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Secondo
questa Corte, il referto peritale dell’esperto interpellato
dall’amministrazione, specialista nella materia che qui interessa, non contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti
dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un apprezzamento medico,
piena forza probante: in particolare, egli ha espresso la sua valutazione in
modo chiaro, motivato e convincente, dopo avere proceduto a una disamina
approfondita del caso, e meglio fondandosi su un accurato esame personale
dell’assicurato e dei suoi trascorsi valetudinari.
Il TCA
non condivide l’opinione secondo cui la valutazione del dott. Perrig mancherebbe
d’oggettività, per il motivo che egli sarebbe stato influenzato dagli esiti
della sorveglianza disposta dall’assicuratore LAINF.
In proposito,
occorre sottolineare che il dott. __________ ha fatto capo al rapporto allestito
dall’agenzia di investigazioni «__________» in maniera
assai marginale; egli ha in effetti tenuto conto unicamente
del fatto che __________, in giorni e orari prestabiliti (ogni mercoledì dalle
8.15 alle 9.15), era stato in grado di praticare il gioco del tennis. Tale
circostanza - peraltro non contestata dalla ricorrente -, é stata considerata dal
perito, unitamente a altri elementi, quale indice per valutare la reale entità
dei disturbi denunciati dall’assicurato a livello della cervicale (cfr. doc.
162, p. 10).
In sede
di ricorso, si fa in sostanza valere che la pratica di uno sport non è necessariamente
incompatibile con la condizione di invalido (doc. I, p. 6).
Ciò è
senz’altro vero, ma tutto dipende dal tipo di sport e dalla natura dell’andicap.
Nel caso
di specie, ci si limita a ricordare che, in occasione della consultazione del 18
novembre 1996, i sanitari della __________ avevano raccomandato all’assicurato proprio
di astenersi dal praticare il tennis, evidentemente poiché si presumeva fosse
inconciliabile con le sue condizioni di salute.
RI 1
evidenzia inoltre il fatto che l’UAI aveva posto il suo defunto marito al
beneficio di un quarto di rendita, riconoscendolo inabile al 40% nella sua
abituale professione di contabile a decorrere dal 1° settembre 1997, e ciò
tenuto conto esclusivamente delle sequele dell’evento traumatico del 27
settembre 1996. Il peggioramento dello stato di salute, imputabile a patologie
di natura extra-infortunistica (pancolite e coronaropatia), che ha giustificato
il riconoscimento di una rendita intera (fondata su una inabilità lavorativa
del 100%), è intervenuto solo a far tempo dal 1° giugno 2001 (doc. I, p. 6).
A prescindere dal fatto
che, con sentenza del 13 gennaio 2004 pubblicata in Pratique VSI 4/2004,
p. 182ss., il TFA ha stabilito che il principio secondo cui l’assicuratore
sociale deve rispettare, di regola, la decisione di un altro assicuratore
qualora non abbia fatto uso della possibilità di impugnarla (DTF 126 V 288, consid.
2d), non è applicabile all’assicuratore LAINF qualora la decisione sia
stata emanata dall’assicuratore per l’invalidità (l’Alta Corte ha peraltro
confermato tale giurisprudenza anche dopo l’entrata in vigore della LPGA, cfr.
DTF 131 V 362), non può essere ignorato che le basi su cui l’Ufficio AI ha
all’epoca deciso in merito all’invalidità di __________, non appaiono suscettibili,
secondo il TCA, di sminuire il valore probatorio della perizia allestita dal
dott. __________.
Infatti, dall’incarto
richiamato dall’UAI, risulta che il tasso del 40% è stato determinato, in
applicazione del metodo straordinario, tenuto conto degli esiti dell’inchiesta
economica esperita a domicilio il 21 ottobre 1998 (dalla quale è segnatamente emerso
che l’assicurato, dopo l’insorgenza del danno alla salute, si sarebbe visto
costretto a ridurre dal 75 al 35% i lavori d’ufficio), nonché della
documentazione medica raccolta dall’assicuratore infortuni, tra cui figurano
segnatamente le certificazioni del medico curante, dott. __________, la
medesima che è stata successivamente esaminata e discussa dal perito dott. __________.
In queste condizioni, il
TCA non può che fare proprie le considerazioni che l’amministrazione ha
formulato al riguardo con la risposta di causa, ossia, citiamo: “… la decisione
di riconoscere un’invalidità del 40% dal 01.09.1997 è fondata unicamente
sull’esito di un’inchiesta economica del 26.10.1998, nel corso della quale è
stato constatato che il sig. __________ aveva un’attività ridotta del 40%
rispetto a quella che effettuava prima dell’infortunio. Non è stata svolta
un’inchiesta più precisa atta a determinare in cifre una perdita di guadagno di
tale rilievo. Inoltre, i documenti medici dell’incarto AI consistono nei
rapporti del medico curante e negli atti medici tratti dall’incarto della CO 1.
Nessun medico dell’AI o perito medico si è pronunciato in merito
all’esigibilità di una capacità lavorativa. Pertanto, non vediamo in quale modo
possano risultare delle contraddizioni tra la valutazione dell’AI e la
relazione peritale del Dr. __________.” (doc. X).
La ricorrente considera poi
contraddittorio l’agire dell’amministrazione, nella misura in cui, da una
parte, ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un’indennità per menomazione
dell’integrità e, dall’altra, ha dichiarato estinto il nesso di causalità
naturale tra l’infortunio e il danno alla salute successivamente al 30 giugno
1998 (doc. I, p. 10s.; cfr., pure, il doc. XVIII).
L’argomento sollevato
dall’insorgente è infondato.
Con la decisione formale
del 14 settembre 2005, confermata in sede di opposizione, la CO 1 ha negato il
diritto a una rendita di invalidità poiché l’assicurato è stato ritenuto in
grado di esercitare in misura completa la sua abituale attività lavorativa e,
quindi, non perché sarebbe stato dichiarato estinto il nesso di causalità
naturale tra il danno alla salute e l’evento traumatico del settembre 1996
(cfr. doc. 183).
Quest’ultimo aspetto è d’altronde
stato esplicitamente confermato dall’assicuratore stesso in sede di risposta di
causa (doc. X, p. 2: “Non è, infatti, contestato che l’infortunio del
27.09.1996 abbia lasciato dei postumi di cui è ammessa la causalità naturale
ed adeguata con l’evento e che hanno portato all’attribuzione di
un’indennità per menomazione dell’integrità.” – il corsivo è del redattore).
Non é dunque ravvisabile
alcuna contraddizione tra la decisione di rifiuto della rendita di invalidità e
quella di assegnare un’indennità per menomazione all’integrità (la cui entità
non è peraltro stata oggetto di contestazione, cfr. il petito del ricorso 2
febbraio 2007).
Sempre in relazione
all’aspetto eziologico si rileva comunque, a titolo informativo, che in una sentenza U 357/06 del 28 febbraio 2007, consid. 4.6, il TF ha
precisato che per coloro che, portatori di alterazioni degenerative al rachide
cervicale, subiscono un trauma d’accelerazione (oppure una lesione equivalente)
e soffrono dopo l’infortunio di persistenti disturbi, lo status quo sine
non può essere a priori reputato raggiunto trascorsi alcuni mesi. Sebbene in
presenza di alterazioni degenerative, il nesso di causalità naturale deve
essere ammesso, anche quando lesioni morfologiche non sono oggettivate o lo
sono soltanto con difficoltà, grazie ai mezzi tecnici a disposizione.
Tuttavia,
secondo l’esperienza medica, l’aggravamento traumatico di affezioni
degenerative della colonna vertebrale, si estingue, di regola, entro 6/9 mesi,
al più tardi però entro un anno. Qualora i disturbi perdurino più a lungo,
si è sovente in presenza di un disturbo psichico d’adattamento oppure di
un’evoluzione psichica abnorme.
Tale
principio, nella misura in cui corrisponde alla dottrina medica dominante, può
essere considerato nell’ambito della prova della verosimiglianza (STFA U 60/02
del 18 settembre 2002, consid. 3.2 con riferimenti alla letteratura medica).
L’Alta
Corte federale ha deciso in questo stesso senso in una sentenza U 347/06 del 22
agosto 2007, riguardante un assicurato vittima di un trauma alla colonna
cervicale, sede di importanti alterazioni degenerative. Dopo avere riconosciuto
il ruolo scatenante dell’infortunio, il TF, tenuto conto di un, citiamo: “contexte
fortement dégénératif de la colonne cervicale du recourant”, ha ritenuto
legittimo porsi la questione di sapere a partire da quando lo status quo sine
poteva ritenersi raggiunto e, perciò, ha rinviato la causa ai giudici cantonali
per ulteriori accertamenti.
Unitamente alla propria
impugnativa, RI 1 ha prodotto due nuove certificazioni, mediante le quali i
dottori __________ e __________, entrambi medici curanti dell’assicurato, hanno
risposto a una serie di domande sottoposte loro dall’avv. RA 1.
Per quanto concerne il referto
del dott. __________ (doc. F), appaiono irrilevanti le sue considerazioni circa
l’eziologia dei disturbi cervico-cefalici, nella misura in cui tale aspetto non
è mai stato contestato dall’amministrazione (si vedano, nondimeno, le pronunzie
federali citate in precedenza).
D’altro canto, si prende
atto che, a mente del curante appena citato, dal mese di dicembre 1998, la pancolite
e la coronaropatia hanno vieppiù assunto un ruolo di primo piano nel quadro
clinico dell’assicurato, sino a determinare l’aumento, dal 40 al 100%, del suo
grado di invalidità (doc. F, p. 3: “A partire dal dicembre 98 (la diagnosi di pancolite
e coronaropatia), queste malattie sono diventate primordiali e hanno portato a
un’incapacità lavorativa e a un’invalidità del 40% a partire dal 1.6.2001.”).
Tuttavia, a suo avviso, nel
riconoscere un’invalidità del 100%, l’assicurazione per l’invalidità deve avere,
citiamo: “… considerato pure la precedente invalidità del 40% dovuta
all’infortunio.” (doc. F, p. 3).
Al riguardo, a prescindere
che, in base alla perizia 11 marzo 2002 del gastroenterologo dott. __________,
le affezioni gastrointestinali giustificavano, da sole, una totale incapacità
lavorativa in qualsiasi attività (perizia presente in doc. XV bis), il TCA si
limita a fare riferimento agli stessi argomenti che sono stati sviluppati a
proposito dell’attendibilità della valutazione dell’incapacità
lavorativa/lucrativa da parte dell’Ufficio AI.
Sempre il dott. __________
rimprovera al perito della CO 1 di non avere preventivamente consultato né i
medici dell’AI, né il Prof. dott. __________ della __________, né gli
specialisti dell’Ospedale __________ di __________.
Ora, il dott. __________
ha elaborato il referto peritale in questione prendendo in considerazione
Considerandi
l’insieme della documentazione medica a sua disposizione, quindi anche i
certificati del dott. __________, nonché i rapporti della Clinica __________ e
della Clinica di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc.
162, p. 2-4). Egli era quindi perfettamente al corrente delle loro valutazioni.
Per il resto, nessun medico dell’AI ha mai visitato __________ in relazione
alle sequele dell’incidente stradale del 27 settembre 1996.
Quanto al fatto che il
dott. __________ non avrebbe considerato l’esame neuropsicologico eseguito il 26
marzo 1997, si ricorda che tale indagine, dei cui esiti l’esperto incaricato
dell’amministrazione ha certamente tenuto conto (cfr. doc. 162, p. 3), non
aveva posto in luce alcuna difficoltà di carattere neuropsicologico, il lieve
deficit della memoria in relazione all’acquisizione di nuove informazioni
essendo verosimilmente provocato dalla cronicizzazione del dolore (allegato al
doc. 44).
In questo contesto, è pure
significativa la circostanza che i sanitari della Clinica di neurologia dell’__________,
in occasione del consulto del 13 giugno 1997, avevano negato la presenza di una
qualsiasi inabilità lavorativa sul piano neurologico (doc. 67).
Dal rapporto 4 giugno 2006
del dott. __________ (doc. D), spec. FMH in medicina generale e medico curante
di __________, si evince che, in occasione della prima consultazione del 12
marzo 2001, quest’ultimo denunciava, oltre ai “soliti” disturbi cervico-cefalici,
anche vertigini, acufeni, paura esistenziale, disturbi del sonno e difficoltà
di concentrazione.
Il medico curante aveva
quindi diagnosticato una sindrome cervico-cefalica cronica dopo trauma
d’accelerazione cervicale, con cefalea e dolori al collo, difficoltà di
concentrazione, deficit cognitivi e disturbo depressivo, una colite ulcerosa,
una coronaropatia, nonché disturbi legati alla prostata e dell’erezione.
Per quanto attiene alle
turbe depressive, egli ha fatto stato di un loro progressivo peggioramento, ciò
che aveva reso necessario sottoporre l’assicurato a una specifica terapia
medicamentosa e a psicoterapia.
A suo avviso,
tali disturbi costituivano una conseguenza naturale dell’infortunio del mese di
settembre 1996 (“Die Beschwerden konnten meines Erachtens mit dem Unfall vom
27.9.96
in natürlichen Kausalzusammenhang gestellt werden.”).
In
particolare, egli ha sottolineato che per la colite ulcerosa e la malattia da
reflusso i fattori psichici giocano un ruolo importante, ritenendo in questo
senso possibile l’esistenza di una relazione di causalità, indiretta e
parziale, con il sinistro assicurato (“… können durch die Unfallfolgen mitausgelöst
worden sein.”).
Per finire, il dott. __________
ha attestato un’inabilità lavorativa del 66 2/3% almeno, da imputare all’evento
infortunistico in discussione.
Da parte sua, questo
Tribunale non ritiene che la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il
dott. __________, possa essere messa in dubbio dal contenuto del referto 4
giugno 2006 del medico curante.
Innanzitutto, il fatto che
__________ avrebbe sofferto, oltre che di dolori a livello cervico-cefalico,
anche di altre problematiche rientranti nel quadro tipico di disturbi
susseguenti a un trauma del tipo “colpo di frusta”, trova una conferma limitata
nella restante documentazione medica.
Del resto, in considerazione
del lungo tempo di latenza con il quale tali disturbi sarebbero insorti (in
occasione del consulto peritale del 19 aprile 2000, l’assicurato aveva negato
esplicitamente di accusare disturbi visivi, acufeni e vertigini,
rispettivamente, non aveva affatto preteso di soffrire di disturbi neuropsicologici
e/o psichici, ciò che è avvalorato dai diversi certificati stilati dal dott. __________,
in cui si fa accenno unicamente alla problematica cervico-cefalica.
All’esistenza di difficoltà mnestiche e di concentrazione, nonché a problemi
del sonno, si fa riferimento, per la prima volta, nel rapporto 16 gennaio 2001
del neurologo dott. __________, presente in doc. XVbis, quindi trascorsi oltre
quattro anni dal sinistro. A notare inoltre che, con rapporto del 6 ottobre
2001, anch’esso presente in doc. XVbis, il dott. __________ aveva riferito dell’esistenza
di dolori cervico-cefalici, di disturbi della concentrazione, peraltro definiti
moderati, e di null’altro più. Per quanto attiene alle pretese
turbe psichiche, ci si limita a osservare che dal rapporto di uscita 17
dicembre 2002 del __________ si evince che i coniugi __________ avevano
espresso il desiderio di sottoporsi a una terapia di coppia), andrebbe loro
comunque negata un’eziologia infortunistica.
A quest’ultimo riguardo,
si precisa che, in una sentenza U 358/02 del 17 giugno 2003,
il TFA ha dichiarato che la propria giurisprudenza in materia di traumi
d'accelerazione al rachide cervicale, non presuppone che i sintomi tipici siano
tutti costantemente presenti (si veda pure la STFA U 215/05 del 30
gennaio 2007, consid. 5, in cui il TF ha chiarito che la necessità di
apparizione entro le prime 72 ore concerne unicamente i disturbi a livello
della nuca e/o del rachide cervicale, e non anche altri disturbi rientranti nel
quadro tipico del “colpo di frusta”).
In
un'altra sentenza U 256/02 del 16 aprile 2003, l’Alta Corte ha precisato che
qualora i disturbi appaiano con un tempo di latenza di più anni, non solo i
medesimi devono essere qualificati come aspecifici per un trauma
d'accelerazione cervicale, ma esistono pure dei seri dubbi circa l'esistenza
stessa di un nesso di causalità naturale con l'infortunio.
Nel caso
che era chiamata a giudicare il TFA ha così negato l'esistenza della causalità
naturale trattandosi di un'assicurata, vittima di un incidente della
circolazione stradale nel quale aveva apparentemente riportato un trauma
cervicale del tipo "colpo di frusta", e che aveva denunciato
l'apparizione di sintomi normalmente legati ad una tale lesione a distanza di
circa sette anni dalla data dell'infortunio. In precedenza, essa aveva
presentato esclusivamente dei problemi a livello del collo:
"
(…)
Wohl ist rechtsprechungsgemäss nicht
erforderlich, dass die charakteristischen Beschwerden bereits unmittelbar nach
dem Unfall aufgetreten sind. Wenn aber, wie hier, die Latenzzeit (vgl. dazu
RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 und Nr. U 391 S. 307, 1995 Nr. U 221 S. 111 Ziff. A/2
und S. 113 Ziff. B/1; Urteil Z. vom 18. März 2003, U 205/02, Erw. 2.3.1 mit
Hinweisen) mehrere Jahre beträgt, müssen die erst danach gehäuft aufgetretenen
Beschwerden nicht nur als für ein Schleudertrauma untypisch bezeichnet werden
(nicht veröffentliches Urteil H. vom 10.Dezember 1999, U 249/98), sondern es
bestehen auch hinsichtlich des vorliegend von den beteiligten Ärzten teilweise
bejahten natürlichen Kausalzusammenhangs ernsthafte Zweifel. (…)"
La I.
Camera del TFA è pervenuta a una conclusione analoga in una sentenza di
principio U 78/02 del 25 febbraio 2003, trattandosi della questione di sapere
se a delle turbe psichiche diagnosticate con un tempo di latenza di circa 2
anni e mezzo, poteva essere riconosciuta un'eziologia traumatica:
"
(…).
4.3
Für die erstmals anfangs Oktober 1998
während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte
depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich
dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und bejahendenfalls
auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in BGE 115 V 133
ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.
Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei
psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs
mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem
Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das
Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je
grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt
psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den
Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen.
Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder
bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder
einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen
Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte
Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U
73/89).
4.3.2
Im vorliegenden Fall beträgt die Latenzzeit
zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996 ausgelösten
körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich und damit
verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½ Jahre. Hinzu
kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren körperlichen
Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig machte und
bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines Monates zur
Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall häufig dann
ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren Hospitalisationen,
schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und
Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete
Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich
zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im
Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt
ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ
geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen
zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung
deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden
Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss
erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage."
Questo
Tribunale ha statuito nello stesso senso in una sentenza 35.2000.29 del 12
settembre 2002, riguardante un'assicurata, vittima anch'essa di un trauma del
tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale a seguito di un tamponamento
stradale, che aveva presentato dei disturbi di carattere neuropsicologico
(ridotta capacità di concentrazione e di memoria) nonché nausea, vomito e
vertigini, con un tempo di latenza di circa due anni e mezzo.
Queste le
ragioni che hanno portato il TCA a negare che tale sintomatologia potesse
costituire una naturale conseguenza del trauma d'accelerazione riportato
dall'assicurata:
"
(…)
In concreto, va osservato che L., dopo l’evento
infortunistico del luglio 1997, ha presentato soltanto in modo (molto) parziale
disturbi che rientrano nel quadro tipico di un trauma cervicale del tipo “colpo
di frusta”.
Nel certificato del 20 settembre 1997 del dottor
R., relativo alla visita del 15 agosto 1997, si fa stato unicamente di disturbi
localizzati al collo ed alle spalle nonché di una limitata mobilità del
segmento cervicale (cfr. doc. 4, p. 1 e 2). Ancora in occasione della
consultazione del 3 agosto 1998 - dunque a più di un anno dal sinistro - il
suddetto reumatologo ha unicamente attestato l'esistenza di una muscolatura
contratta nella regione del collo e delle spalle nonché di una disfunzione
segmentale a livello C1/2 e 2/3 a destra (cfr. doc. 2).
Durante la visita peritale del 1° febbraio 1999,
il dott. B. ha potuto oggettivare soltanto una discreta limitazione della
rotazione verso sinistra della colonna cervicale ed una modesta contrattura
muscolare nella regione del cinto scapolare. Soggettivamente, L. lamentava dei
lievi dolori al collo, evocabili alla digitopressione (cfr. doc. 1, p. 4).
Da parte sua, il dott. C., in data 15 aprile
1999, ha riferito soltanto di una "… disfunzione dei segmenti alti alla
cervicale, con rotazione bloccata verso sx di C1 su C2 e di C2 su C3"
(cfr. certificato del 23.6.1999 accluso al doc. 24).
Dal rapporto 1° ottobre 1999 della dott.ssa P.,
spec. FMH in neurologia, relativo al consulto del 28 settembre 1999, risulta
che l'assicurata presentava, citiamo: "… una muscolatura paravertebrale
simmetricamente sviluppata. Una modica limitazione della lateroversione a
sinistra, mentre l'inclinazione e la reclinazione sono libere, nessuna
riproducibilità di dolori col colpo di tosse e nemmeno con la prova di Valsalva.
(…). Neurologicamente posso affermare che non vi sono segni di un'irritazione
di un danno radicolare o midollare, in particolare nessun fattore patologico dall'ottica
neuromuscolare. La fenomenologia della cefalea descritta evoca un'eziologia tensionale.
Non vi sono segni di elementi emicranici né cervicogeni" (doc. XXXVIII 1,
p. 3).
Durante la degenza 20 settembre-1° ottobre 1999
presso la Clinica X., il dott. C. ha osservato "… una disfunzione alla
rotazione verso sinistra con blocco dei segmenti cervicali C1/C2, C2/C3 e
trigger points alla muscolatura suboccipitale e del collo anteriore" (cfr.
doc. I, p. 2).
Da notare ancora che sino al suo ricovero presso
il suddetto istituto di cura - quindi per più di due anni - L. è sempre stata
in grado di esercitare la sua attività professionale a tempo pieno.
È solo nei referti della Clinica di
riabilitazione Y. che, per la prima volta (posto come la prima consultazione
presso il Prof. dott. E. abbia avuto luogo il 25 febbraio 2000, cfr. doc. D, p.
1), si fa accenno - oltre alla nota sintomatologia a livello cervicale e delle
spalle - all'insorgenza di disturbi di carattere neuropsicologico (ridotta
capacità di concentrazione e di memoria) nonché di nausea, vomito e vertigini
(cfr. doc. U). Manifestatisi con un tempo di latenza di circa due anni e mezzo,
tali disturbi non possono essere considerati delle conseguenze del trauma di
accelerazione al rachide cervicale lamentato dalla ricorrente.
In questo senso si è pure espressa la Commissione
"Whiplash-associated Disorder" della Società svizzera di
neurologia, autrice di un cosiddetto "foglio di consenso", secondo la
quale deve essere ritenuta inverosimile l'insorgenza di nuovi sintomi dopo un
intervallo libero da disturbi o, altrimenti detto, il quadro tipico dei
disturbi deve manifestarsi all'istante, rispettivamente, durante i primi giorni
dopo l'infortunio (cfr. rapporto del 13.7.2001 del dottor B. Kieser,
attivo presso la Divisione medica dell'INSAI a Lucerna, citato nella STCA
dell'11 luglio 2002 nella causa T., inc. 35.2002.22, consid. 2.3. in fine: "Die vom Patienten
geltend gemachten Beschwerden hauptsächlich in Form von Nackenschmerzen gehören
zu den Symptomen, die nach einem "Schleudertrauma" geklagt werden
können. Andere Symptome hat der Patient nicht geschildert, wobei darauf
hinzuweisen ist, dass gemäss Konsenspapier der Kommission "Whiplash Associated
Disorder" der Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft das Auftreten
neuartiger Symptome nach einem beschwerdefreien Intervall unwahrscheinlich ist,
anders ausgedrückt, das "typische Beschwerdebild" nach einem solchen
Unfallmechanismus muss sofort, bzw. in den ersten Tagen nach dem Unfall registriert
werden"; cfr., pure, Schnider, Annoni, Dvorak, Ettlin, Gütling, Jenzer,
Radanov, Regard, Sturzenegger, Walz, Beschwerdebild nach kraniozervikalem
Beschleunigungstrauma "whiplash-associated disorder", Boll. dei medici
svizzeri 2000, p. 2218ss.).
Del resto, va pure ricordato che la
giurisprudenza del TFA insegna che, più
il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo,
e più le esigenze riguardanti la prova del nesso di causalità naturale devono
essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ
1994, p. 46 consid. 1b)."
Limitatamente
a questo aspetto, il summenzionato giudizio cantonale è stato confermato dal
TFA con sentenza U 299/02 del 2 settembre 2003. L'Alta Corte ha al proposito
rilevato:
"
A prescindere da tale constatazione, va comunque
notato che i sintomi tipici ricollegabili a un trauma del tipo "colpo di
frusta" sono essenzialmente stati rilevati, in forma multipla, per la
prima volta nella primavera del 2000, in occasione della degenza, avvenuta dal
27.
aprile al 25 maggio 2000, presso la Clinica riabilitativa di Y., ossia a
distanza di 2 anni e 9 mesi dall'incidente (sul significato attribuito dalla
giurisprudenza alla manifestazione tardiva dei sintomi, cfr. sentenza del 12
luglio 2002 in re M., U 34/02, consid. 3b/aa [tempo di latenza: 2 anni
dall'ultimo infortunio], e sentenza inedita del 10 dicembre 1999 in re H., U
249/98 [tempo di latenza: 3½ anni]) e, ciò che più conta, posteriormente alla
decisione su opposizione in lite del 23 febbraio 2000 che delimita temporalmente
il potere cognitivo del giudice (consid. 2.1).
Ora, già solo per questo motivo, non avendo
potuto, al momento determinante della decisione su opposizione in lite,
ravvisare il quadro tipico dei sintomi ricollegabile ai traumi cervicali del
tipo "colpo di frusta", a ragione la Corte cantonale non poteva
nemmeno valutare - e riconoscere eo ipso - la persistenza del necessario nesso
di causalità naturale tra l'incapacità lavorativa della ricorrente e
l'infortunio del 19 luglio 1997 in base alle regole stabilite in quell'ambito."
Posto che alla pretesa
problematica psichica non potrebbe essere riconosciuta un’eziologia
infortunistica, anche l’ipotesi secondo cui la colite ulcerosa e la malattia da
reflusso costituirebbero delle patologie in relazione di causalità indiretta
con l’evento traumatico del 27 settembre 1996 (cfr. doc. D), viene a cadere.
Pure la valutazione della
capacità lavorativa espressa dal dott. __________ non può essere considerata
affidabile, già per la sola ragione che egli non si è limitato a prendere in
considerazione le sole conseguenze naturali del sinistro assicurato.
In corso di causa, RI 1 ha postulato l’audizione testimoniale dei dottori __________ e __________,
nonché l’esecuzione di una perizia psichiatrica (cfr. doc. XII e XVII).
L’audizione
dei medici curanti dell’assicurato si appalesa già di primo acchito come
inutile, nella misura in cui è verosimile che essi non sarebbero in grado di
riferire più di quanto hanno già esposto nei loro rispettivi rapporti.
Per
quanto riguarda la richiesta di una perizia psichiatrica, essa andrebbe per
forza di cose effettuata sulla base degli atti.
Ora, a
parte il fatto che dagli incarti LAINF e AI emerge poco o nulla a proposito
delle condizioni di salute psichica di __________ (in particolare, non vi
figura alcuna valutazione specialistica), l’esecuzione di una perizia
psichiatrica sulla base degli atti sarebbe in contrasto con la giurisprudenza
federale. In effetti, secondo il TF, una tale perizia deve essere allestita sulla
base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e
riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345s.).
2.13
In esito alle
considerazioni che precedono, questa Corte ritiene dunque dimostrato, secondo
il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore
della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 2003, p. 343), che _________, a decorrere dal 1° luglio 1998, aveva
ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione di
esperto-contabile, di modo che egli non subiva nemmeno una perdita lucrativa
(donde il corretto rifiuto di una rendita di invalidità).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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