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Decisione

35.2007.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 ottobre 2007Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I dottori __________ e __________,

diagnosticate una sindrome cervico-cefalica e delle cefalee tensive a carattere

cronico, hanno affermato che il protrarsi dei disturbi era giustificato dalle

preesistenti alterazioni degenerative, in particolare alla parte bassa del

rachide cervicale, le quali erano state rese manifeste dall’evento

infortunistico del mese di settembre 1996. Essi ne hanno quindi ammesso

l’ulteriore eziologia traumatica, constatato che, prima dell’infortunio,

l’assicurato era privo di dolori a livello cervicale, attivo sportivamente e

completamente abile al lavoro (argomenti che supportano un mancato

raggiungimento dello status quo ante, ma che nulla dicono a proposito

dello status quo sine).

Per quanto concerne

l’ulteriore procedere terapeutico, gli specialisti appena menzionati hanno

ritenuto indicato un soggiorno stazionario presso una clinica reumatologica,

l’esecuzione di misure fisioterapiche di stabilizzazione e rinforzo della

muscolatura, nonché una terapia farmacologia, ciò che avrebbe dovuto comportare

un sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato.

Essi hanno quindi escluso,

da un punto di vista neurologico, l’esistenza di una qualsiasi inabilità

lavorativa. Da un profilo reumatologico, la capacità lavorativa è invece stata

ritenuta limitata in misura del 50%, incrementabile però mediante i

provvedimenti terapeutici proposti (doc. 67).

Nel corso dell’autunno

1997, __________ è stato degente per tre settimane presso la

Clinica di riabilitazione di __________.

Sentito

da un funzionario della CO 1 il 4 novembre 1997, egli ha riferito di avere

tratto buon profitto dalle cure prestategli (cfr. doc. 81).

Il suo

medico curante, diagnosticata una sindrome cervico-spodilogena su disturbi

statici degenerativi e disequilibrio muscolare, ha certificato una capacità

lavorativa del 75% a contare dal 16 novembre 1997 (doc. 86).

A fronte

di un nuovo peggioramento della capacità lavorativa (50% a far tempo dal 1°

gennaio 1998; cfr. doc. 92), l’assicuratore LAINF ha ordinato una visita di

controllo a cura del dott. __________.

In occasione

della consultazione del 5 maggio 1998, il citato sanitario ha refertato, a

livello della colonna cervicale, un deficit di rotazione a destra (45° rispetto

ai 70° a sinistra), una flessione possibile sino a 3 cm di distanza del mento

rispetto allo sterno, nonché un’inclinazione normale sia a destra che a

sinistra.

Dal

relativo referto nulla si evince a proposito della capacità lavorativa

dell’assicurato (cfr. doc. 108).

Con

certificato del 18 agosto 1999, il dott. __________ ha dichiarato il caso

chiuso a decorrere dal 17 maggio 1999 (doc. 133).

La CO 1

ha in seguito ordinato il pedinamento di __________ da parte di un'agenzia

privata di investigazioni, «__________» di __________.

I

pedinamenti sono state eseguiti durante il periodo 24 gennaio – 20 febbraio

2000.

All'inserto

figurano i resoconti scritti di questi pedinamenti (doc. 149).

2.12. Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene, tutto ben considerato, che la perizia 16 giugno

2000 del dott. __________, il quale ha segnatamente dichiarato l’assicurato

completamente abile nella sua abituale attività professionale, possa servire

validamente da fondamento al presente giudizio.

In proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1;

U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM

1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Secondo

questa Corte, il referto peritale dell’esperto interpellato

dall’amministrazione, specialista nella materia che qui interessa, non contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti

dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un apprezzamento medico,

piena forza probante: in particolare, egli ha espresso la sua valutazione in

modo chiaro, motivato e convincente, dopo avere proceduto a una disamina

approfondita del caso, e meglio fondandosi su un accurato esame personale

dell’assicurato e dei suoi trascorsi valetudinari.

Il TCA

non condivide l’opinione secondo cui la valutazione del dott. Perrig mancherebbe

d’oggettività, per il motivo che egli sarebbe stato influenzato dagli esiti

della sorveglianza disposta dall’assicuratore LAINF.

In proposito,

occorre sottolineare che il dott. __________ ha fatto capo al rapporto allestito

dall’agenzia di investigazioni «__________» in maniera

assai marginale; egli ha in effetti tenuto conto unicamente

del fatto che __________, in giorni e orari prestabiliti (ogni mercoledì dalle

8.15 alle 9.15), era stato in grado di praticare il gioco del tennis. Tale

circostanza - peraltro non contestata dalla ricorrente -, é stata considerata dal

perito, unitamente a altri elementi, quale indice per valutare la reale entità

dei disturbi denunciati dall’assicurato a livello della cervicale (cfr. doc.

162, p. 10).

In sede

di ricorso, si fa in sostanza valere che la pratica di uno sport non è necessariamente

incompatibile con la condizione di invalido (doc. I, p. 6).

Ciò è

senz’altro vero, ma tutto dipende dal tipo di sport e dalla natura dell’andicap.

Nel caso

di specie, ci si limita a ricordare che, in occasione della consultazione del 18

novembre 1996, i sanitari della __________ avevano raccomandato all’assicurato proprio

di astenersi dal praticare il tennis, evidentemente poiché si presumeva fosse

inconciliabile con le sue condizioni di salute.

RI 1

evidenzia inoltre il fatto che l’UAI aveva posto il suo defunto marito al

beneficio di un quarto di rendita, riconoscendolo inabile al 40% nella sua

abituale professione di contabile a decorrere dal 1° settembre 1997, e ciò

tenuto conto esclusivamente delle sequele dell’evento traumatico del 27

settembre 1996. Il peggioramento dello stato di salute, imputabile a patologie

di natura extra-infortunistica (pancolite e coronaropatia), che ha giustificato

il riconoscimento di una rendita intera (fondata su una inabilità lavorativa

del 100%), è intervenuto solo a far tempo dal 1° giugno 2001 (doc. I, p. 6).

A prescindere dal fatto

che, con sentenza del 13 gennaio 2004 pubblicata in Pratique VSI 4/2004,

p. 182ss., il TFA ha stabilito che il principio secondo cui l’assicuratore

sociale deve rispettare, di regola, la decisione di un altro assicuratore

qualora non abbia fatto uso della possibilità di impugnarla (DTF 126 V 288, consid.

2d), non è applicabile all’assicuratore LAINF qualora la decisione sia

stata emanata dall’assicuratore per l’invalidità (l’Alta Corte ha peraltro

confermato tale giurisprudenza anche dopo l’entrata in vigore della LPGA, cfr.

DTF 131 V 362), non può essere ignorato che le basi su cui l’Ufficio AI ha

all’epoca deciso in merito all’invalidità di __________, non appaiono suscettibili,

secondo il TCA, di sminuire il valore probatorio della perizia allestita dal

dott. __________.

Infatti, dall’incarto

richiamato dall’UAI, risulta che il tasso del 40% è stato determinato, in

applicazione del metodo straordinario, tenuto conto degli esiti dell’inchiesta

economica esperita a domicilio il 21 ottobre 1998 (dalla quale è segnatamente emerso

che l’assicurato, dopo l’insorgenza del danno alla salute, si sarebbe visto

costretto a ridurre dal 75 al 35% i lavori d’ufficio), nonché della

documentazione medica raccolta dall’assicuratore infortuni, tra cui figurano

segnatamente le certificazioni del medico curante, dott. __________, la

medesima che è stata successivamente esaminata e discussa dal perito dott. __________.

In queste condizioni, il

TCA non può che fare proprie le considerazioni che l’amministrazione ha

formulato al riguardo con la risposta di causa, ossia, citiamo: “… la decisione

di riconoscere un’invalidità del 40% dal 01.09.1997 è fondata unicamente

sull’esito di un’inchiesta economica del 26.10.1998, nel corso della quale è

stato constatato che il sig. __________ aveva un’attività ridotta del 40%

rispetto a quella che effettuava prima dell’infortunio. Non è stata svolta

un’inchiesta più precisa atta a determinare in cifre una perdita di guadagno di

tale rilievo. Inoltre, i documenti medici dell’incarto AI consistono nei

rapporti del medico curante e negli atti medici tratti dall’incarto della CO 1.

Nessun medico dell’AI o perito medico si è pronunciato in merito

all’esigibilità di una capacità lavorativa. Pertanto, non vediamo in quale modo

possano risultare delle contraddizioni tra la valutazione dell’AI e la

relazione peritale del Dr. __________.” (doc. X).

La ricorrente considera poi

contraddittorio l’agire dell’amministrazione, nella misura in cui, da una

parte, ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un’indennità per menomazione

dell’integrità e, dall’altra, ha dichiarato estinto il nesso di causalità

naturale tra l’infortunio e il danno alla salute successivamente al 30 giugno

1998 (doc. I, p. 10s.; cfr., pure, il doc. XVIII).

L’argomento sollevato

dall’insorgente è infondato.

Con la decisione formale

del 14 settembre 2005, confermata in sede di opposizione, la CO 1 ha negato il

diritto a una rendita di invalidità poiché l’assicurato è stato ritenuto in

grado di esercitare in misura completa la sua abituale attività lavorativa e,

quindi, non perché sarebbe stato dichiarato estinto il nesso di causalità

naturale tra il danno alla salute e l’evento traumatico del settembre 1996

(cfr. doc. 183).

Quest’ultimo aspetto è d’altronde

stato esplicitamente confermato dall’assicuratore stesso in sede di risposta di

causa (doc. X, p. 2: “Non è, infatti, contestato che l’infortunio del

27.09.1996 abbia lasciato dei postumi di cui è ammessa la causalità naturale

ed adeguata con l’evento e che hanno portato all’attribuzione di

un’indennità per menomazione dell’integrità.” – il corsivo è del redattore).

Non é dunque ravvisabile

alcuna contraddizione tra la decisione di rifiuto della rendita di invalidità e

quella di assegnare un’indennità per menomazione all’integrità (la cui entità

non è peraltro stata oggetto di contestazione, cfr. il petito del ricorso 2

febbraio 2007).

Sempre in relazione

all’aspetto eziologico si rileva comunque, a titolo informativo, che in una sentenza U 357/06 del 28 febbraio 2007, consid. 4.6, il TF ha

precisato che per coloro che, portatori di alterazioni degenerative al rachide

cervicale, subiscono un trauma d’accelerazione (oppure una lesione equivalente)

e soffrono dopo l’infortunio di persistenti disturbi, lo status quo sine

non può essere a priori reputato raggiunto trascorsi alcuni mesi. Sebbene in

presenza di alterazioni degenerative, il nesso di causalità naturale deve

essere ammesso, anche quando lesioni morfologiche non sono oggettivate o lo

sono soltanto con difficoltà, grazie ai mezzi tecnici a disposizione.

Tuttavia,

secondo l’esperienza medica, l’aggravamento traumatico di affezioni

degenerative della colonna vertebrale, si estingue, di regola, entro 6/9 mesi,

al più tardi però entro un anno. Qualora i disturbi perdurino più a lungo,

si è sovente in presenza di un disturbo psichico d’adattamento oppure di

un’evoluzione psichica abnorme.

Tale

principio, nella misura in cui corrisponde alla dottrina medica dominante, può

essere considerato nell’ambito della prova della verosimiglianza (STFA U 60/02

del 18 settembre 2002, consid. 3.2 con riferimenti alla letteratura medica).

L’Alta

Corte federale ha deciso in questo stesso senso in una sentenza U 347/06 del 22

agosto 2007, riguardante un assicurato vittima di un trauma alla colonna

cervicale, sede di importanti alterazioni degenerative. Dopo avere riconosciuto

il ruolo scatenante dell’infortunio, il TF, tenuto conto di un, citiamo: “contexte

fortement dégénératif de la colonne cervicale du recourant”, ha ritenuto

legittimo porsi la questione di sapere a partire da quando lo status quo sine

poteva ritenersi raggiunto e, perciò, ha rinviato la causa ai giudici cantonali

per ulteriori accertamenti.

Unitamente alla propria

impugnativa, RI 1 ha prodotto due nuove certificazioni, mediante le quali i

dottori __________ e __________, entrambi medici curanti dell’assicurato, hanno

risposto a una serie di domande sottoposte loro dall’avv. RA 1.

Per quanto concerne il referto

del dott. __________ (doc. F), appaiono irrilevanti le sue considerazioni circa

l’eziologia dei disturbi cervico-cefalici, nella misura in cui tale aspetto non

è mai stato contestato dall’amministrazione (si vedano, nondimeno, le pronunzie

federali citate in precedenza).

D’altro canto, si prende

atto che, a mente del curante appena citato, dal mese di dicembre 1998, la pancolite

e la coronaropatia hanno vieppiù assunto un ruolo di primo piano nel quadro

clinico dell’assicurato, sino a determinare l’aumento, dal 40 al 100%, del suo

grado di invalidità (doc. F, p. 3: “A partire dal dicembre 98 (la diagnosi di pancolite

e coronaropatia), queste malattie sono diventate primordiali e hanno portato a

un’incapacità lavorativa e a un’invalidità del 40% a partire dal 1.6.2001.”).

Tuttavia, a suo avviso, nel

riconoscere un’invalidità del 100%, l’assicurazione per l’invalidità deve avere,

citiamo: “… considerato pure la precedente invalidità del 40% dovuta

all’infortunio.” (doc. F, p. 3).

Al riguardo, a prescindere

che, in base alla perizia 11 marzo 2002 del gastroenterologo dott. __________,

le affezioni gastrointestinali giustificavano, da sole, una totale incapacità

lavorativa in qualsiasi attività (perizia presente in doc. XV bis), il TCA si

limita a fare riferimento agli stessi argomenti che sono stati sviluppati a

proposito dell’attendibilità della valutazione dell’incapacità

lavorativa/lucrativa da parte dell’Ufficio AI.

Sempre il dott. __________

rimprovera al perito della CO 1 di non avere preventivamente consultato né i

medici dell’AI, né il Prof. dott. __________ della __________, né gli

specialisti dell’Ospedale __________ di __________.

Ora, il dott. __________

ha elaborato il referto peritale in questione prendendo in considerazione

Considerandi

l’insieme della documentazione medica a sua disposizione, quindi anche i

certificati del dott. __________, nonché i rapporti della Clinica __________ e

della Clinica di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc.

162, p. 2-4). Egli era quindi perfettamente al corrente delle loro valutazioni.

Per il resto, nessun medico dell’AI ha mai visitato __________ in relazione

alle sequele dell’incidente stradale del 27 settembre 1996.

Quanto al fatto che il

dott. __________ non avrebbe considerato l’esame neuropsicologico eseguito il 26

marzo 1997, si ricorda che tale indagine, dei cui esiti l’esperto incaricato

dell’amministrazione ha certamente tenuto conto (cfr. doc. 162, p. 3), non

aveva posto in luce alcuna difficoltà di carattere neuropsicologico, il lieve

deficit della memoria in relazione all’acquisizione di nuove informazioni

essendo verosimilmente provocato dalla cronicizzazione del dolore (allegato al

doc. 44).

In questo contesto, è pure

significativa la circostanza che i sanitari della Clinica di neurologia dell’__________,

in occasione del consulto del 13 giugno 1997, avevano negato la presenza di una

qualsiasi inabilità lavorativa sul piano neurologico (doc. 67).

Dal rapporto 4 giugno 2006

del dott. __________ (doc. D), spec. FMH in medicina generale e medico curante

di __________, si evince che, in occasione della prima consultazione del 12

marzo 2001, quest’ultimo denunciava, oltre ai “soliti” disturbi cervico-cefalici,

anche vertigini, acufeni, paura esistenziale, disturbi del sonno e difficoltà

di concentrazione.

Il medico curante aveva

quindi diagnosticato una sindrome cervico-cefalica cronica dopo trauma

d’accelerazione cervicale, con cefalea e dolori al collo, difficoltà di

concentrazione, deficit cognitivi e disturbo depressivo, una colite ulcerosa,

una coronaropatia, nonché disturbi legati alla prostata e dell’erezione.

Per quanto attiene alle

turbe depressive, egli ha fatto stato di un loro progressivo peggioramento, ciò

che aveva reso necessario sottoporre l’assicurato a una specifica terapia

medicamentosa e a psicoterapia.

A suo avviso,

tali disturbi costituivano una conseguenza naturale dell’infortunio del mese di

settembre 1996 (“Die Beschwerden konnten meines Erachtens mit dem Unfall vom

27.9.96

in natürlichen Kausalzusammenhang gestellt werden.”).

In

particolare, egli ha sottolineato che per la colite ulcerosa e la malattia da

reflusso i fattori psichici giocano un ruolo importante, ritenendo in questo

senso possibile l’esistenza di una relazione di causalità, indiretta e

parziale, con il sinistro assicurato (“… können durch die Unfallfolgen mitausgelöst

worden sein.”).

Per finire, il dott. __________

ha attestato un’inabilità lavorativa del 66 2/3% almeno, da imputare all’evento

infortunistico in discussione.

Da parte sua, questo

Tribunale non ritiene che la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il

dott. __________, possa essere messa in dubbio dal contenuto del referto 4

giugno 2006 del medico curante.

Innanzitutto, il fatto che

__________ avrebbe sofferto, oltre che di dolori a livello cervico-cefalico,

anche di altre problematiche rientranti nel quadro tipico di disturbi

susseguenti a un trauma del tipo “colpo di frusta”, trova una conferma limitata

nella restante documentazione medica.

Del resto, in considerazione

del lungo tempo di latenza con il quale tali disturbi sarebbero insorti (in

occasione del consulto peritale del 19 aprile 2000, l’assicurato aveva negato

esplicitamente di accusare disturbi visivi, acufeni e vertigini,

rispettivamente, non aveva affatto preteso di soffrire di disturbi neuropsicologici

e/o psichici, ciò che è avvalorato dai diversi certificati stilati dal dott. __________,

in cui si fa accenno unicamente alla problematica cervico-cefalica.

All’esistenza di difficoltà mnestiche e di concentrazione, nonché a problemi

del sonno, si fa riferimento, per la prima volta, nel rapporto 16 gennaio 2001

del neurologo dott. __________, presente in doc. XVbis, quindi trascorsi oltre

quattro anni dal sinistro. A notare inoltre che, con rapporto del 6 ottobre

2001, anch’esso presente in doc. XVbis, il dott. __________ aveva riferito dell’esistenza

di dolori cervico-cefalici, di disturbi della concentrazione, peraltro definiti

moderati, e di null’altro più. Per quanto attiene alle pretese

turbe psichiche, ci si limita a osservare che dal rapporto di uscita 17

dicembre 2002 del __________ si evince che i coniugi __________ avevano

espresso il desiderio di sottoporsi a una terapia di coppia), andrebbe loro

comunque negata un’eziologia infortunistica.

A quest’ultimo riguardo,

si precisa che, in una sentenza U 358/02 del 17 giugno 2003,

il TFA ha dichiarato che la propria giurisprudenza in materia di traumi

d'accelerazione al rachide cervicale, non presuppone che i sintomi tipici siano

tutti costantemente presenti (si veda pure la STFA U 215/05 del 30

gennaio 2007, consid. 5, in cui il TF ha chiarito che la necessità di

apparizione entro le prime 72 ore concerne unicamente i disturbi a livello

della nuca e/o del rachide cervicale, e non anche altri disturbi rientranti nel

quadro tipico del “colpo di frusta”).

In

un'altra sentenza U 256/02 del 16 aprile 2003, l’Alta Corte ha precisato che

qualora i disturbi appaiano con un tempo di latenza di più anni, non solo i

medesimi devono essere qualificati come aspecifici per un trauma

d'accelerazione cervicale, ma esistono pure dei seri dubbi circa l'esistenza

stessa di un nesso di causalità naturale con l'infortunio.

Nel caso

che era chiamata a giudicare il TFA ha così negato l'esistenza della causalità

naturale trattandosi di un'assicurata, vittima di un incidente della

circolazione stradale nel quale aveva apparentemente riportato un trauma

cervicale del tipo "colpo di frusta", e che aveva denunciato

l'apparizione di sintomi normalmente legati ad una tale lesione a distanza di

circa sette anni dalla data dell'infortunio. In precedenza, essa aveva

presentato esclusivamente dei problemi a livello del collo:

"

(…)

Wohl ist rechtsprechungsgemäss nicht

erforderlich, dass die charakteristischen Beschwerden bereits unmittelbar nach

dem Unfall aufgetreten sind. Wenn aber, wie hier, die Latenzzeit (vgl. dazu

RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 und Nr. U 391 S. 307, 1995 Nr. U 221 S. 111 Ziff. A/2

und S. 113 Ziff. B/1; Urteil Z. vom 18. März 2003, U 205/02, Erw. 2.3.1 mit

Hinweisen) mehrere Jahre beträgt, müssen die erst danach gehäuft aufgetretenen

Beschwerden nicht nur als für ein Schleudertrauma untypisch bezeichnet werden

(nicht veröffentliches Urteil H. vom 10.Dezember 1999, U 249/98), sondern es

bestehen auch hinsichtlich des vorliegend von den beteiligten Ärzten teilweise

bejahten natürlichen Kausalzusammenhangs ernsthafte Zweifel. (…)"

La I.

Camera del TFA è pervenuta a una conclusione analoga in una sentenza di

principio U 78/02 del 25 febbraio 2003, trattandosi della questione di sapere

se a delle turbe psichiche diagnosticate con un tempo di latenza di circa 2

anni e mezzo, poteva essere riconosciuta un'eziologia traumatica:

"

(…).

4.3

Für die erstmals anfangs Oktober 1998

während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte

depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich

dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und bejahendenfalls

auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in BGE 115 V 133

ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.

Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei

psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs

mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem

Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das

Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je

grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt

psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den

Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen.

Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder

bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder

einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen

Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit

unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte

Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U

73/89).

4.3.2

Im vorliegenden Fall beträgt die Latenzzeit

zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996 ausgelösten

körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich und damit

verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½ Jahre. Hinzu

kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren körperlichen

Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig machte und

bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines Monates zur

Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall häufig dann

ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren Hospitalisationen,

schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und

Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete

Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich

zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im

Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt

ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ

geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen

zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung

deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden

Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss

erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage."

Questo

Tribunale ha statuito nello stesso senso in una sentenza 35.2000.29 del 12

settembre 2002, riguardante un'assicurata, vittima anch'essa di un trauma del

tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale a seguito di un tamponamento

stradale, che aveva presentato dei disturbi di carattere neuropsicologico

(ridotta capacità di concentrazione e di memoria) nonché nausea, vomito e

vertigini, con un tempo di latenza di circa due anni e mezzo.

Queste le

ragioni che hanno portato il TCA a negare che tale sintomatologia potesse

costituire una naturale conseguenza del trauma d'accelerazione riportato

dall'assicurata:

"

(…)

In concreto, va osservato che L., dopo l’evento

infortunistico del luglio 1997, ha presentato soltanto in modo (molto) parziale

disturbi che rientrano nel quadro tipico di un trauma cervicale del tipo “colpo

di frusta”.

Nel certificato del 20 settembre 1997 del dottor

R., relativo alla visita del 15 agosto 1997, si fa stato unicamente di disturbi

localizzati al collo ed alle spalle nonché di una limitata mobilità del

segmento cervicale (cfr. doc. 4, p. 1 e 2). Ancora in occasione della

consultazione del 3 agosto 1998 - dunque a più di un anno dal sinistro - il

suddetto reumatologo ha unicamente attestato l'esistenza di una muscolatura

contratta nella regione del collo e delle spalle nonché di una disfunzione

segmentale a livello C1/2 e 2/3 a destra (cfr. doc. 2).

Durante la visita peritale del 1° febbraio 1999,

il dott. B. ha potuto oggettivare soltanto una discreta limitazione della

rotazione verso sinistra della colonna cervicale ed una modesta contrattura

muscolare nella regione del cinto scapolare. Soggettivamente, L. lamentava dei

lievi dolori al collo, evocabili alla digitopressione (cfr. doc. 1, p. 4).

Da parte sua, il dott. C., in data 15 aprile

1999, ha riferito soltanto di una "… disfunzione dei segmenti alti alla

cervicale, con rotazione bloccata verso sx di C1 su C2 e di C2 su C3"

(cfr. certificato del 23.6.1999 accluso al doc. 24).

Dal rapporto 1° ottobre 1999 della dott.ssa P.,

spec. FMH in neurologia, relativo al consulto del 28 settembre 1999, risulta

che l'assicurata presentava, citiamo: "… una muscolatura paravertebrale

simmetricamente sviluppata. Una modica limitazione della lateroversione a

sinistra, mentre l'inclinazione e la reclinazione sono libere, nessuna

riproducibilità di dolori col colpo di tosse e nemmeno con la prova di Valsalva.

(…). Neurologicamente posso affermare che non vi sono segni di un'irritazione

di un danno radicolare o midollare, in particolare nessun fattore patologico dall'ottica

neuromuscolare. La fenomenologia della cefalea descritta evoca un'eziologia tensionale.

Non vi sono segni di elementi emicranici né cervicogeni" (doc. XXXVIII 1,

p. 3).

Durante la degenza 20 settembre-1° ottobre 1999

presso la Clinica X., il dott. C. ha osservato "… una disfunzione alla

rotazione verso sinistra con blocco dei segmenti cervicali C1/C2, C2/C3 e

trigger points alla muscolatura suboccipitale e del collo anteriore" (cfr.

doc. I, p. 2).

Da notare ancora che sino al suo ricovero presso

il suddetto istituto di cura - quindi per più di due anni - L. è sempre stata

in grado di esercitare la sua attività professionale a tempo pieno.

È solo nei referti della Clinica di

riabilitazione Y. che, per la prima volta (posto come la prima consultazione

presso il Prof. dott. E. abbia avuto luogo il 25 febbraio 2000, cfr. doc. D, p.

1), si fa accenno - oltre alla nota sintomatologia a livello cervicale e delle

spalle - all'insorgenza di disturbi di carattere neuropsicologico (ridotta

capacità di concentrazione e di memoria) nonché di nausea, vomito e vertigini

(cfr. doc. U). Manifestatisi con un tempo di latenza di circa due anni e mezzo,

tali disturbi non possono essere considerati delle conseguenze del trauma di

accelerazione al rachide cervicale lamentato dalla ricorrente.

In questo senso si è pure espressa la Commissione

"Whiplash-associated Disorder" della Società svizzera di

neurologia, autrice di un cosiddetto "foglio di consenso", secondo la

quale deve essere ritenuta inverosimile l'insorgenza di nuovi sintomi dopo un

intervallo libero da disturbi o, altrimenti detto, il quadro tipico dei

disturbi deve manifestarsi all'istante, rispettivamente, durante i primi giorni

dopo l'infortunio (cfr. rapporto del 13.7.2001 del dottor B. Kieser,

attivo presso la Divisione medica dell'INSAI a Lucerna, citato nella STCA

dell'11 luglio 2002 nella causa T., inc. 35.2002.22, consid. 2.3. in fine: "Die vom Patienten

geltend gemachten Beschwerden hauptsächlich in Form von Nackenschmerzen gehören

zu den Symptomen, die nach einem "Schleudertrauma" geklagt werden

können. Andere Symptome hat der Patient nicht geschildert, wobei darauf

hinzuweisen ist, dass gemäss Konsenspapier der Kommission "Whiplash Associated

Disorder" der Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft das Auftreten

neuartiger Symptome nach einem beschwerdefreien Intervall unwahrscheinlich ist,

anders ausgedrückt, das "typische Beschwerdebild" nach einem solchen

Unfallmechanismus muss sofort, bzw. in den ersten Tagen nach dem Unfall registriert

werden"; cfr., pure, Schnider, Annoni, Dvorak, Ettlin, Gütling, Jenzer,

Radanov, Regard, Sturzenegger, Walz, Beschwerdebild nach kraniozervikalem

Beschleunigungstrauma "whiplash-associated disorder", Boll. dei medici

svizzeri 2000, p. 2218ss.).

Del resto, va pure ricordato che la

giurisprudenza del TFA insegna che, più

il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo,

e più le esigenze riguardanti la prova del nesso di causalità naturale devono

essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ

1994, p. 46 consid. 1b)."

Limitatamente

a questo aspetto, il summenzionato giudizio cantonale è stato confermato dal

TFA con sentenza U 299/02 del 2 settembre 2003. L'Alta Corte ha al proposito

rilevato:

"

A prescindere da tale constatazione, va comunque

notato che i sintomi tipici ricollegabili a un trauma del tipo "colpo di

frusta" sono essenzialmente stati rilevati, in forma multipla, per la

prima volta nella primavera del 2000, in occasione della degenza, avvenuta dal

27.

aprile al 25 maggio 2000, presso la Clinica riabilitativa di Y., ossia a

distanza di 2 anni e 9 mesi dall'incidente (sul significato attribuito dalla

giurisprudenza alla manifestazione tardiva dei sintomi, cfr. sentenza del 12

luglio 2002 in re M., U 34/02, consid. 3b/aa [tempo di latenza: 2 anni

dall'ultimo infortunio], e sentenza inedita del 10 dicembre 1999 in re H., U

249/98 [tempo di latenza: 3½ anni]) e, ciò che più conta, posteriormente alla

decisione su opposizione in lite del 23 febbraio 2000 che delimita temporalmente

il potere cognitivo del giudice (consid. 2.1).

Ora, già solo per questo motivo, non avendo

potuto, al momento determinante della decisione su opposizione in lite,

ravvisare il quadro tipico dei sintomi ricollegabile ai traumi cervicali del

tipo "colpo di frusta", a ragione la Corte cantonale non poteva

nemmeno valutare - e riconoscere eo ipso - la persistenza del necessario nesso

di causalità naturale tra l'incapacità lavorativa della ricorrente e

l'infortunio del 19 luglio 1997 in base alle regole stabilite in quell'ambito."

Posto che alla pretesa

problematica psichica non potrebbe essere riconosciuta un’eziologia

infortunistica, anche l’ipotesi secondo cui la colite ulcerosa e la malattia da

reflusso costituirebbero delle patologie in relazione di causalità indiretta

con l’evento traumatico del 27 settembre 1996 (cfr. doc. D), viene a cadere.

Pure la valutazione della

capacità lavorativa espressa dal dott. __________ non può essere considerata

affidabile, già per la sola ragione che egli non si è limitato a prendere in

considerazione le sole conseguenze naturali del sinistro assicurato.

In corso di causa, RI 1 ha postulato l’audizione testimoniale dei dottori __________ e __________,

nonché l’esecuzione di una perizia psichiatrica (cfr. doc. XII e XVII).

L’audizione

dei medici curanti dell’assicurato si appalesa già di primo acchito come

inutile, nella misura in cui è verosimile che essi non sarebbero in grado di

riferire più di quanto hanno già esposto nei loro rispettivi rapporti.

Per

quanto riguarda la richiesta di una perizia psichiatrica, essa andrebbe per

forza di cose effettuata sulla base degli atti.

Ora, a

parte il fatto che dagli incarti LAINF e AI emerge poco o nulla a proposito

delle condizioni di salute psichica di __________ (in particolare, non vi

figura alcuna valutazione specialistica), l’esecuzione di una perizia

psichiatrica sulla base degli atti sarebbe in contrasto con la giurisprudenza

federale. In effetti, secondo il TF, una tale perizia deve essere allestita sulla

base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e

riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345s.).

2.13

In esito alle

considerazioni che precedono, questa Corte ritiene dunque dimostrato, secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, p. 343), che _________, a decorrere dal 1° luglio 1998, aveva

ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione di

esperto-contabile, di modo che egli non subiva nemmeno una perdita lucrativa

(donde il corretto rifiuto di una rendita di invalidità).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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