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Decisione

35.2007.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 maggio 2007Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

C.

Al contrario, la dr. med. __________, che ha sempre mantenuto la

propria diagnosi, è giunta alla stessa procedendo ad un esame approfondito del

caso del signor RI 1, ossequiando a quei requisiti posti dalla letteratura

medica (cfr. J. Pirrotta, op. cit.; J. Meine in l'expertise medicale, pag. 1 e

segg.; Linee guida della società Svizzera di psichiatria assicurativa nel campo

delle perizie mediche che riguardano i disturbi psichici, apparso nel

Bollettino dei medici svizzeri 2005;86;Nr. 5) e con uno sforzo notevole di

oggettività, per non cadere nel "rimprovero" mosso dal Tribunale

Federale, ai medici curanti di "stare dalla parte" del proprio paziente.

Di fatto, le valutazioni della dr. med. __________ vanno oltre i

semplici certificati che rilasciano i medici curanti alle assicurazioni.

(…)

Con una valutazione approfondita e che non lascia spazio a

critiche, la dr. med. __________ è, dunque, giunta alla conclusione che vi è

nesso di causalità naturale fra l'infortunio con politrauma occorso al signor RI

1 in data 17 marzo 2002 e la patologia presentata."

(I, p.

11-16)

Questi

invece gli argomenti che l’assicurato ha sviluppato a supporto della pretesa

esistenza di un legame causale adeguato tra la problematica psichica e

l’infortunio:

"

Innanzitutto si rileva che il ricorrente ritiene

l'infortunio occorsogli rientrante nei casi di infortuni gravi, i quali,

secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono in effetti

idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

Non va dimenticato, infatti, che l'infortunio in

questione avvenne in autostrada, mentre il signor RI 1 si trovata in galleria.

Egli venne scaraventato a terra dalla sua moto quando la stessa era ancora in

corsa. La dinamica del sinistro fu così grave che egli fu in grave pericolo di

vita: visto il forte traffico, una qualsiasi autovettura che lo seguiva avrebbe

potuto investirlo ed ucciderlo.

Già solo per questo motivo non può non essere

riconosciuta la causalità adeguata tra il sinistro e le conseguenze di cui

ancora oggi ne risente il ricorrente.

b.

Ma anche se si volesse classificare l'infortunio

occorso al ricorrente nella categoria degli infortuni medio-gravi propriamente

detti (infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-grave),

così come indica la CO 1, le

condizioni poste dal TFA per riconoscere la causalità adeguata sarebbero date,

essendo presenti tutti i criteri oggettivi indicati dal TFA.

b. 1

Non può innanzitutto non essere riconosciuta la

particolare spettacolarità dell'infortunio. Si rileva a questo proposito che il

signor RI 1 ritrovatosi a terra si rese subito conto che avrebbe potuto essere

investito dalle vetture che lo seguivano, né possono essere negate le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche, che vide il ricorrente,

gravemente ferito, frastornato dalla caduta, dal rumore intenso delle vetture

che sfrecciavano al suo fianco, dai dolori come risulta dagli atti, fare uno

sforzo enorme, ma quasi invano (era praticamente impossibilitato a muoversi per

le lesioni e le fratture riportate), per tentare di avvicinarsi il più

possibile al muro della galleria, tentando di gesticolare per far notare alle

vetture che seguivano la sua presenza a terra. Senza contare i minuti

interminabili prima che un'autovettura si fermasse in suo aiuto e prima che

arrivassero i soccorsi.

b.2

Contrariamente a quanto sostiene la CO 1, le lesioni subite sono state

particolarmente gravi e particolarmente caratteristiche e idonee, secondo

l'esperienza, a determinare disturbi psichici.

Circa questa condizione si rinvia alle

valutazioni della dr. med. __________ e della dr. med. __________ e al punto

no. 5.1.1 c che precede.

b.3

La CO 1 nega che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga. Ma come! Il

signor RI 1 rimase in ospedale e poi presso il Centro di riabilitazione di __________

per oltre 2 mesi ed ora, a quasi 5 anni dall'incidente, è ancora in cura medica

e segue sedute di fisioterapia. I medici curanti, in particolare la dr. med. __________

ritiene tuttora lo stato di salute del ricorrente suscettibile di

peggioramento.

b.4

Infine, non si possono negare i dolori somatici

tuttora persistenti e il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta

alle lesioni fisiche tutt'oggi esistenti per il ricorrente e riconosciute

ancora oggi dalla CO 1; tant'è

che la stessa ha riconosciuto al ricorrente una riduzione della capacità

lucrativa del 25%. A tal proposito si rileva che la dr. med. __________

unicamente per quanto attiene alle affezioni fisiche ritiene il ricorrente

inabile al lavoro al 50%.

Tenuto conto di quanto precede, non si può non

riconoscere l'esistenza di una causalità adeguata tra l'infortunio subito dal

signor RI 1 e i danni alla salute di cui egli attualmente soffre."

(I, p.

18-20)

Infine, per

quanto attiene all’aspetto organico, RI 1 si è così espresso:

"

La CO 1, con la decisione qui impugnata, riconosce al signor RI 1 una

riduzione della capacità lucrativa del 25% e, dunque, una rendita d'invalidità

della stessa percentuale, giungendo a tale conclusione sulla base della

valutazione del dr. med. __________ di data 6 aprile 2004. A tal proposito si

rileva come il dr. __________ sembri non aver letto l'incarto del ricorrente:

egli poggia la sua valutazione nella convinzione che l'incidente occorso al

signor RI 1 sia avvenuto mentre egli si trovava in bicicletta e non in moto. E

ciò con tutte le conseguenze che se ne possono facilmente dedurre.

Anche per quanto concerne le affezioni fisiche la

CO 1 non ha tenuto conto di

tutti i certificati medici prodotti dal ricorrente. La dr. med. __________, che

ha in cura il ricorrente ormai dal 1999, ha sempre mantenuto le sue diagnosi e

ha sempre ritenuto il suo paziente, già solo per le affezioni fisiche, inabile

al lavoro al 50%. Quanto precede, è pure stato accertato dalla CO 1 stessa: proprio su indicazione di

quest'ultima il signor RI 1 ha tentato di aumentare la sua capacità lavorativa

al 75%. La prova è durata poco, come si evince dall'incarto CO 1 e come risulta dalle indicazioni del

consulente dell'Istituto, signor __________.

Tutti i certificati medici prodotti dal

ricorrente e le valutazioni del signor __________ confermano che, nonostante i

tentativi messi in atto, il signor RI 1 non è in grado di svolgere la

sua attività lavorativa al 75%.

Non vi sono pertanto dubbi che già solo a causa

delle affezioni fisiche il signor RI 1 è inabile al lavoro al 50%."

(I, p.

20-21)

1.5. L’CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

1.6. In data 15

marzo 2007, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria

pluridisciplinare, il sopralluogo, l’audizione testimoniale della dott.ssa __________,

il richiamo degli incarti che lo concernono dall’CO 1, dall’AI, dal dott. __________,

nonché dalla Sezione della circolazione, e una perizia sulla dinamica

dell’incidente (VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Questa Corte

deve preliminarmente esaminare se l’assicuratore LAINF convenuto era

legittimato a negare la propria responsabilità in relazione alle turbe

psichiche di cui soffre l’insorgente oppure no.

La

risposta a questo quesito é in effetti suscettibile di incidere sull’entità

delle prestazioni spettanti a RI 1.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio.

Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit

von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei

criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss.

consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda

della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in

quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.6.1. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.6.2. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.6.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.6.4. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss.

consid.

4a).

2.7. Dalle decisione

su opposizione impugnata emerge che l’Istituto assicuratore convenuto si è

rifiutato di riconoscere la propria responsabilità in merito ai disturbi

psichici presentati dall’assicurato, sostenendo che essi non costituiscono una

conseguenza, né naturale né adeguata, del sinistro del 17 marzo 2002.

Per

quanto concerne la causalità naturale, l’CO 1 ha fatto capo alle

certificazioni del proprio psichiatra di fiducia, dott. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia.

Il dott. __________

ha visitato l’insorgente, una prima volta, in data 26 luglio 2004.

In

quell’occasione, egli ha diagnosticato una sindrome post-traumatica da stress

in fase di remissione, diagnosi fondata sulle considerazioni seguenti:

"

Sono ancora presenti dei sintomi depressivi di

lieve-media entià, sogni ricorrenti, insonnia, stanchezza e mancanza di

energia. Il decorso appare tuttavia favorevole e l'ass. stesso parla di un

certo miglioramento subentrato negli ultimi mesi.

Non abbiamo potuto evidenziare, neanche

nell'anamnesi, dei veri e propri "flashbacks" ossia delle situazioni

in cui viene rivissuto (e non solo ricordato) l'evento traumatico, situazione

sempre accompagnata da una iperattivazione vegetativa e da forte stato di

ansia. Neppure sono presenti dei comportamenti di evitamento (infatti egli percorre

ancora, anche se con qualche difficoltà, delle gallerie e pure fa dei

"giri" in moto), ciò che prognosticamente è un segno favorevole. I segni

di "ottundimento emozionale" e di anedonia, sono discreti e non

appaiono clinicamente significativi al punto da compromettere la sua vita

sociale o lavorativa. Clinicamente non ci sono dei deficit rilevanti per quanto

riguarda le capacità cognitive e che potrebbero compromettere la sua attività

di magazziniere."

(doc.

139)

In

occasione del consulto del 21 febbraio 2005, lo psichiatra di fiducia dell’CO 1

ha constatato una situazione clinica sostanzialmente invariata rispetto al

passato, caratterizzata da uno stato depressivo con diminuita spinta vitale,

tratti di anedonia, mancanza di energia e disturbi del sonno, e ha posto la

diagnosi di probabile sindrome da disadattamento con reazione depressiva

prolungata (cfr. doc. 158 a).

Il dott. __________

ha visitato una terza volta il ricorrente in data 8 agosto 2005.

Secondo

questo specialista, RI 1 soffre di una sintomatologia ansiosa-depressiva di

grado lieve in personalità con tratti passivo-dipendenti ed evitanti, patologia

che si trova in una relazione di causalità naturale solo possibile con l’evento

infortunistico assicurato (doc. 171, p. 2).

La

valutazione espressa dal dott. __________ a proposito della diagnosi e dell’eziologia

della problematica psichica, è stata oggetto di critiche da parte della

dott.ssa __________, anch’essa spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, contenute

nel suo referto datato 20 settembre 2005.

In quella

sede, essa ha, da una parte, posto la diagnosi di disturbo post-traumatico da

stress a decorso prolungato (ICD-10: F43.1), sottolineando che i relativi

requisiti posti dall’ICD-10, rispettivamente, dal DSM-IV, sono, nel caso di

specie, soddisfatti:

" In

particolare, rispondendo al criterio A della griglia diagnostica ICD-10

concernente l'evento traumatico, il paziente in modo tipico per questa

patologia ha presentato una serie di sintomi psichici in seguito all'incidente

avendo alle spalle una storia personale di buon funzionamento e adattamento a

tutti i livelli dello spettro bio­psico-sociale. II disturbo causa in modo

evidente malessere soggettivo e disfunzionamento sociale, relazionale e

lavorativo.

Per quanto riguarda i criteri di inclusione nosografica sono

evidenziabili gli aspetti sintomatici tipici del PTSD così come descritti

nell'ICD-10 e nel DSM-IV e cioè:

1. Vissuti

ripetitivi rispetto al trauma in questo caso perlopiù con incubi ricorrenti e

disagio intenso quando confrontato con notizie di eventi che richiamano

l'infortunio (p.es notizie riguardanti incidenti motociclistici con esito

fatale causano esacerbazioni ansiose)

Considerandi

2.

Condotte

di evitamento non solo della motocicletta in quanto mezzo di trasporto ma di

tutto quanto ruota intorno al mondo delle due ruote da lui in precedenza

intensamente frequentato coltivando interessi sia per i temi relativi alla

tecnica e alla meccanica del mezzo, che per le relazioni personali e la

partecipazione ad attività sociali e di intrattenimento. Va secondo me

considerato adeguatamente il fatto che questa persona dopo l'incidente ha

rarefatto se non chiuso i contatti con un ambiente relativo a una passione

coltivata fin dalla tarda adolescenza e che occupava gran parte del suo tempo,

del suo interesse, del suo piacere contribuendo alla definizione dell'identità

soggettiva e dell'autostima. Il p. evita attivamente di trovarsi in situazioni

in cui possano aprirsi spazi di conversazione con altri rispetto all'incidente

e alle sua conseguenze. Il p. è attualmente in grado di descrivere sentimenti

di intenso disagio relazionale, impotenza, vergogna e paura di essere giudicato

che sottostanno a questa condotta. Anche in campi non direttamente attinenti

alla problematica traumatica si registra una sensibile riduzione dell'energia,

dell'interesse e della partecipazione ad attività significative (p. es attività

sociali e relazionali sul posto di lavoro). La sintomatologia descritta è

accompagnata da un a tratti intenso senso di perdita di speranza, progettualità

per il futuro e anedonia. Si è dunque sviluppata un'attitudine personale non

conosciuta nella fase esistenziale precedente l'infortunio caratterizzata da

tendenza al ritiro, all'isolamento con perdita dell'intraprendenza e della

flessibilità che erano tratti noti della sua personalità pretraumatica.

3.

Sono presenti

sintomi di aumentato arousal non presenti prima del trauma fra cui difficoltà

di addormentarsi e mantenere il sonno (entrambi), difficoltà di attenzione e

concentrazione soprattutto evidenti di mantenimento nel tempo, momenti di

tensione e irritabilità specie a domicilio con la moglie, ipervigilanza e diffidenza.

Anche la componente psicogena

rilevante in questo caso relativamente alla sintomatologia algica ben si

inquadra nella diagnosi di PTSD.

Relativamente alla questione della valutazione della personalità e

dei suoi tratti il Dr. __________ si esprime in modo diverso nei tre rapporti

da lui stilati partendo dalla descrizione di una personalità relativamente

differenziata senza segni per un disturbo di personalità fino a una personalità

con tratti passivo-dipendenti ed evitanti (rapporto del 8.8.2005)

La prima valutazione del perito riconosce dunque al paziente uno

stile di personalità situato verso l'estremo "buon funzionamento

globale" dello spettro degli stili mentre in seguito sposta la sua

valutazione verso l'estremo più patologico dello spettro, senza arrivare a una

vera e propria diagnosi di disturbo di personalità.

La valutazione diagnostica modificata successivamente dal perito

sia del quadro clinico che della personalità del p. rende più labile la

corrispondenza causale fra la patologia presentata e l'evento traumatico.

Relativamente alla valutazione della personalità di nuovo non mi

trovo d'accordo con l'interpretazione del collega; da un lato perché la storia

personale del p. parla per uno stile precedente al trauma caratterizzato da

buon funzionamento e adattamento a tutti i livelli e dall'altro perché si

conosce ed è ben descritto in letteratura il fatto che le esperienze

traumatiche possono esercitare effetti anche gravemente destabilizzanti sul

piano della personalità. In questo caso particolare ritengo ancora prematuro

parlare di una modificazione patologica permanente della personalità del p.

Personalmente mi pare più opportuno dal punto di vista descrittivo distinguere

come sintomi gli aspetti di dipendenza, evitamento e isolamento (tra

l'altro ben compatibili con la diagnosi di PTSD a decorso prolungato) piuttosto

che come tratti che è un termine appartenente ad un'altra

concettualizzazione nosografica con caratteristiche di durata e costanza nel

tempo."

(doc. 181)

D’altra

parte, la psichiatra curante dell’insorgente ha sostenuto che l’affezione

presentata da quest’ultimo costituisce ancora, “con grande verosimiglianza”,

una conseguenza naturale dell’infortunio del 17 marzo 2002 (allegato al doc.

181, p. 3).

Occorre segnalare

che, già nel giugno 2004, la psichiatra __________ aveva sostenuto che il suo

paziente soffriva di una sindrome post-traumatica da stress:

"

Il signor RI 1 non ha mai sofferto di disturbi

psichici in passato e mai fino a quel momento ha dovuto sottoporsi a cure presso

psicologi o psichiatri né tanto meno far ricorso a psicofarmaci di alcun tipo.

L’intimo legame tra l’incidente e la sintomatologia

manifestata in seguito portano a porre una diagnosi di sindrome post-traumatica

da stress.

Tale diagnosi viene rafforzata da “flashback”,

incubi, appiattimento emozionale, distacco dalle persone, ridotta reattività al

mondo circostante, anedonia ed evitamento di attività o situazioni che

ricordano il trauma.

La letteratura descrive queste affezioni anche

con un’insorgenza dei disturbi a mesi di distanza dall’evento traumatico

proprio come nel caso del signor RI 1 dove l’acuirsi dei sintomi si è

presentato dopo la dimissione dal nosocomio. “

(allegato

al doc. 134 a)

Il dott. __________,

il 10 gennaio 2006, ha ancora avuto modo di prendere posizione sulle

considerazioni enunciate dalla sua collega __________, e ciò nei termini

seguenti:

" Soggettivamente

si sentiva essenzialmente menomato per un problema di "stanchezza".

Avevamo pertanto concluso che, in base all'esame clinico oggettivo, non c'erano

dei segni psicopatologici di entità tale da rendere inesigibile la ripresa, in

tempi brevi (al massimo 1 mese), dell'attività abituale di magazziniere al 75%,

ritenendo che un nesso causale naturale dei residui disturbi psichici con

l'evento traumatico in questione e a distanza di 3 anni e mezzo, possibile ma

non probabile.

Osservazioni particolari

1) Il

modello di riferimento diagnostico può totalmente cambiare secondo la propria

posizione di esperto (perito) o terapeuta. Questo pone evidentemente dei

problemi in quanto il perito se­gue un approccio piuttosto fenomenologico con

un'esigenza normativa, mentre il terapeuta focalizza essenzialmente il vissuto

soggettivo della persona.

C'è anche un problema terminologico nel

senso che "post-traumatico" vuoi dire letteralmente "dopo il

traumatismo o l'infortunio". Ma il principio "Post hoc, ergo propter

hoc" (dopo questo e quindi a causa di questo) non è un mezzo di prova e

non permette quindi di stabilire il nes­so di causalità naturale secondo il

grado della probabilità preponderante vigente in materia di assicurazioni

infortuni (DTF 119 V 341).

2) Diversi autori

ammettono che solo l'esposizione a stressori molto importanti può provocare dei

sintomi post-traumatici e che nei paesi occidentali ci sono poche catastrofi di

questa im­portanza (Malt U.1988).

3) A livello diagnostico

deve essere riconsiderato la prima diagnosi posta dal medico curante di

disturbo post-traumatico da stress in quanto non vi è l'evidenza che si sia

trattato effettiva­mente di un'esperienza estrema di natura catastrofica, in

cui il soggetto è stato esposto in modo oggettivo ad una situazione di pericolo

di vita. È inoltre necessario e indispensabile, che ci sia una riproposizione

ripetitiva dell'evento sotto forma di flash-back che abbiano un carat­tere

inevitabile e incontrollabile. Non ho tuttavia potuto rilevare, durante i tre

colloqui clinici approfonditi, avuti a distanza di diversi mesi, dei sintomi

clinici che potessero suffragare la presenza di episodi di flash-back. Si

trattava piuttosto dell'evocazione di ricordi, (senza parti­colare

partecipazione emozionale o altri segni vegetativi), come probabilmente gli

capiterà per tutta la vita.

4) La letteratura

cita come esempi di esposizione a situazioni che mettono a repentaglio la vita:

la presa di ostaggi, le esperienze nei campi di concentramento, le torture, i

disastri. Un'esperienza traumatica di breve durata, come nel caso di un

incidente della circolazione, secondo la letteratura scientifica moderna, risulta

essere dipendente da una vulnerabilità in­dividuale pre-esistente.

Un altro aspetto che parla contro la

presenza di un PTSD è il fatto che i disturbi psicogeni so­no insorti solamente

circa 6 mesi dopo l'evento (e dopo la chiusura del caso da parte della Suva) è

poco probabile che un'autentica esperienza di flash-back (che per l'ambiente

sociale circostante è notevolmente irritante e disturbante) non sia stata

notata già antecedentemen­te.

5) Con quanto detto

sopra, non si vuole sostenere che l'assicurato non abbia reagito all'infortunio

con dei disturbi psicogeni che dovrebbero tuttavia essere classificati, secondo

l'ICD-10, come "sindrome da disadattamento" (F 43.2). Un tale

disturbo, secondo la scienza medica comunemente accettata, evolve in modo degressivo.

La diagnosi deve essere modifi­cata al più tardi dopo 2 anni, qualora

persistano ancora dei sintomi oltre questo termine. La nuova diagnosi, secondo

l'ICD-10, non è allora più in un rapporto causale diretto con l'infortunio, che

assume tutt'al più il ruolo di un effetto "casuale", nel senso di un

fattore pre­cipitante esterno.

La causalità, da un punto di vista

psichiatrico, è pertanto da considerarsi estinta, come nel caso presente.

6) I criteri

diagnostici contenuti nell'ICD-10 non sono sufficienti se non appoggiati da

un'esperienza clinica e dalla lettura critica della letteratura scientifica,

alfine di poter porre una diagnosi coerente. Come ha già rilevato Peter Rosatti

(2002) pochi sono i medici (e gli

stessi psichiatri) che hanno familiarità

con questa diagnosi. Non è possibile considerare i ma­nuali diagnostici, presi

in modo isolato, come una "guide-line" sufficiente per porre una dia­gnosi,

tanto più che si assiste sempre di più ad una deriva diagnostica." (doc.

188)

2.8

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Agli atti

figurano, da un canto, le certificazioni del dott. __________, psichiatra di

fiducia dell’amministrazione, e, d'altro canto, i rapporti della dott.ssa __________,

psichiatra curante dell’assicurato.

Di

principio, questi referti possono essere presi in considerazione nell'ambito di

una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la

giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un

mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua

provenienza.

Ora, pur tenendo

presenti le linee direttrici poste dalla giurisprudenza federale riguardo al modo di valutare certi

tipi di rapporti medici (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3b e i riferimenti ivi

menzionati), questo Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti,

allestita da due specialisti in psichiatria, non consenta, né di ammettere né

di escludere, con la necessaria tranquillità, l’esistenza di un legame causale

naturale tra l’infortunio del marzo 2002 e i disturbi psichici di cui è affetto

l’assicurato.

Così come verrà meglio

dimostrato ai considerandi che seguono, nella concreta evenienza, l’evento

traumatico in discussione va considerato la causa adeguata della problematica

psichica, di modo che la questione relativa alla causalità naturale non può restare

irrisolta.

La causa andrà dunque

retrocessa all’amministrazione affinché ordini degli approfondimenti

specialistici in merito all’eziologia delle turbe psichiche di cui RI 1 è portatore.

2.9

Nell'esame

dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla

classificazione dell'infortunio occorso all’insorgente.

La

dinamica dell’incidente della circolazione in questione si evince, in

particolare, dal rapporto di polizia del 7 aprile 2002:

"

Il protagonista percorreva l'autostrada in

direzione nord, a velocità dichiarata di 80 km/h.

Giunto a __________, a pochi metri dal portale

sud della galleria __________, mentre circolava in corsia di marcia, il

motoveicolo rallentava la sua corsa.

Quando già si trovava all'interno del manufatto,

costatava che l'impianto frenante anteriore a doppio disco, tendeva a bloccarsi

progressivamente.

Non potendosi fermare all'interno perché sprovvisto

di corsia d'emergenza, come pure a seguito del forte traffico, proseguiva

lentamente, tentando di guadagnare l'uscita.

Purtroppo a circa metà galleria, i freni si

bloccavano definitivamente.

A seguito di ciò, la ruota anteriore strisciava

sull'asfalto per 15 m, ed in quel mentre RI 1 rovinava a terra sulla destra, a

ridosso del marciapiede.

Per contro, il motoveicolo proseguiva la sua corsa

sulla fiancata destra, arrestandosi 50 m più avanti, a lato della corsia di

marcia.

Osservazioni:

RI 1 veniva trasportato con l'ambulanza presso l'__________

di __________, dove attualmente è ancora ricoverato.

Da parte nostra, effettivamente si è potuto

costatare il guasto dell'impianto frenante anteriore."

(doc. 6)

Ulteriori

particolari circa l’accaduto li ha forniti direttamente l’assicurato il 15

luglio 2003, in occasione della sua audizione da parte di un ispettore dell’CO

1:

"

La comparsa dei primi sintomi l’ho notata subito

dopo le mie dimissioni dalla clinica di __________.

Non riuscivo a dormire bene la notte.

Spesso mi risvegliavo di soprassalto la notte,

quando nei miei incubi rivivevo la situazione dell’infortunio.

Avevo l’impressione di ritrovarmi nuovamente

disteso e immobilizzato sull’asfalto, con il rumore dei veicoli che entravano in

galleria mentre con il braccio segnalavo la mia presenza nella speranza che

qualcuno si fermasse a prestarmi soccorso.

Al momento dei fatti ero furibondo e imprecavo

verso i molti veicoli che non si arrestavano.

Avevo forti dolori, ero impossibilitato a

muovermi. Ero cosciente della situazione di pericolo in cui mi trovavo. Ero

vivo, ma temevo che, trovandomi in una zona di pericolo, qualche veicolo potesse

investirmi. Il rumore all’interno della galleria era molto forte. Mi sono

tranquillizzato solo nel momento in cui sono stato avvicinato da una donna,

presumo entro i cinque minuti dalla mia caduta, la quale mi ha tranquillizzato

sull’arrivo dei soccorsi e sulla mia sicurezza (corsia autostradale chiusa).

A circa quindici minuti dall’incidente ho sentito

le sirene dell’ambulanza in arrivo.”

(doc. 79)

A seguito

della caduta, RI 1 ha lamentato una lussazione posteriore del femore con

frattura dell’acetabolo e del bacino a destra, nonché una frattura dell’osso

scafoide della mano destra (doc. 3), lesioni che hanno necessitato una degenza

di un mese (17 marzo-17 aprile 2002) presso il Reparto di chirurgia

dell’Ospedale __________ di __________.

All’assicurato

è stata praticata la riduzione della lussazione dell’anca destra, nonché un

intervento di osteosintesi del bacino a destra. La frattura presente a livello

dell’estremità superiore destra, in un primo tempo, è stata trattata

conservativamente (doc. 11).

L’insorgente

è quindi stato trasferito presso il Centro di riabilitazione di __________,

dove ha soggiornato per un mese e mezzo circa, sino al 7 giugno 2002 (doc. 17).

Nel mese

di maggio 2003, l’insorgente, in ragione della presenza di una pseudoartrosi a

livello dell’osso scafoide, ha dovuto ancora essere sottoposto a operazione

chirurgica (fissazione con vite di Herbert con trapianto osseo prelevato dal

bacino; cfr. doc. 69).

Alla luce

della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, ricordato che si deve

fare astrazione da come l'assicurato ha risentito lo choc traumatico (cfr. RAMI

1999.

U335, p. 209 consid. 3b/bb), l'infortunio occorso a RI 1 non può essere

classificato né fra quelli leggeri ma neppure - contrariamente a quanto preteso

in sede di ricorso (cfr. I, p. 18) - fra quelli gravi: si tratta, a mente del

TCA, di un infortunio di media gravità all'interno della categoria media.

A mero

titolo di raffronto, si osserva che l’Alta Corte federale ha proceduto a

un’identica classificazione in una sentenza del 29 gennaio 2001 nella causa N.,

U 183/00, in cui un motociclista si è scontrato con un’autovettura proveniente

in senso inverso che gli ha tagliato la strada nello svoltare a sinistra. A

seguito della collisione, l’assicurato é scivolato assieme alla propria moto e

si é ritrovato immobilizzato sotto una vettura parcheggiata a qualche metro di

distanza. Dei terzi sono rapidamente intervenuti per liberarlo e per togliere

il contatto alla moto. Un’autoambulanza l’ha infine trasportato all’ospedale,

dove i sanitari hanno diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle contusioni

a livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.

Il TFA ha

qualificato allo stesso modo l'incidente della circolazione stradale in cui il

conducente di una motocicletta è stato investito da un furgone, riportando una frattura

della terza vertebra lombare e contusioni multiple (cfr. STFA del 24 febbraio 2005

nella causa C., U 311/04).

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.4..

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, é sufficiente, secondo la

DTF 115 V 140 consid. 6c/bb, la presenza di uno solo dei fattori di rilievo

(cfr. consid. 2.6.5.).

Secondo

questa Corte, il fattore delle circostanze drammatiche é realizzato in modo

particolarmente incisivo, ciò che basta per ammettere l’adeguatezza del nesso

causale.

È vero

che in una “semplice” caduta da una motocicletta a velocità ridotta, non può

essere ravvisato un infortunio particolarmente spettacolare e che ad essa non si

accompagnano di regola delle circostanze particolarmente drammatiche.

In questa

misura, il TCA concorda con quanto fatto valere dall’amministrazione in sede di

risposta di causa (cfr. III, p. 5).

Tuttavia,

nel caso di specie, per valutare la realizzazione di questo criterio, va

considerato, da un canto, che l'infortunio occorso a RI 1 è avvenuto

all'interno di una galleria autostradale e, d’altro canto, che, a causa delle

lesioni riportate, l'assicurato si è ritrovato immobilizzato al suolo, in

prossimità del marciapiede ma comunque ancora sulla corsia di marcia (si veda

in proposito il disegno accluso al rapporto di polizia del 7 aprile 2002, da

cui si evince la posizione finale dell’assicurato – doc. 6).

A questo

Tribunale appare particolarmente drammatica, oggettivamente terrificante, la

circostanza che il ricorrente, per alcuni minuti (cinque, secondo quanto da lui

dichiarato in data 15 luglio 2003) si è ritrovato, impotente, esposto al rischio

concreto di venire travolto da uno o più veicoli a motore e, pertanto, a un serio

rischio di morte.

Visto che

l’infortunio è avvenuto all’interno di una galleria autostradale, per giunta in

curva (cfr. rapporto di polizia, p. 1), occorre pure tenere conto della

velocità di marcia degli altri veicoli (facilmente superiore ai 100 km/h), del

rumore amplificato dei motori, rispettivamente, di un’illuminazione ridotta

rispetto a quella naturale.

Il fatto

che il ricorrente avrebbe potuto prevedere la caduta dalla moto (cfr. III, p.

4: “… al contrario, stante le dichiarazioni dell’interessato, egli poteva

agevolmente ritenere che non avrebbe potuto rimanere in sella a lungo a causa

del difetto".), nulla toglie alla drammaticità all’accaduto.

È

possibile che, avendo preventivamente ridotto la velocità della sua moto,

l’assicurato abbia evitato danni fisici ancor più gravi di quelli (già di per

sé piuttosto gravi, visto che hanno necessitato, in particolare, di due mesi e

mezzo di ospedalizzazione) da lui effettivamente riportati.

Nondimeno,

resta il fatto che RI 1 ha vissuto successivamente un evento particolarmente

traumatizzante.

In una

sentenza del 1° luglio 2003 nella causa T., U 176/02, nota a entrambe le parti,

la nostra Corte federale ha dichiarato adempiuto, in modo particolarmente

incisivo, proprio il criterio delle circostanze concomitanti molto

drammatiche.

In quella

fattispecie, si trattava di un sinistro avvenuto all’interno della costruenda

galleria Thalwil-Zurigo, in cui l’assicurato, un operaio addetto alle isolazioni,

ha riportato una ferita da perforazione al ginocchio sinistro con lesione della

cartilagine.

Questi

gli argomenti che hanno determinato la decisione del TFA:

"

In concreto dalle testimonianze degli operai che

si trovavano all'interno della galleria al momento del sinistro e dal rapporto

di polizia emerge che, in seguito al ribaltarsi dei binari che fungevano da

struttura di sostegno e che erano stati posti lungo la galleria, all'incirca

per 170 m, la piattaforma sovrastante, ancorata alle pareti laterali, è

crollata, creando, oltre ad un effetto «domino», un grande frastuono, polvere,

così come la caduta di materiale. Alcuni operai sono stati feriti lievemente,

mentre uno in maniera grave. L'interessato è in particolare caduto dalla

struttura, rimanendo colpito al ginocchio da un pezzo di ferro.

Come appena detto, in concomitanza all'evento si

è verificato un forte frastuono, probabilmente in seguito al ribaltarsi dei

binari, così come al crollo della sovrastruttura e del materiale delle pareti.

Inoltre non è più stato possibile vedere alcunché a causa della polvere che si

è formata. In simili circostanze era senz'altro particolarmente difficile per

le persone coinvolte, se non impossibile, comprendere cosa stesse realmente

succedendo e quindi valutarne la gravità.

Fatto atto ad aggravare la situazione e a

renderla particolarmente drammatica, come precisato dal Tribunale cantonale, è

che l'infortunio è avvenuto in una galleria, posta a trenta metri da terra e

quindi in un luogo chiuso, la cui unica via d'uscita era costituita da un

ascensore. In tale contesto l'evento va quindi considerato senz'altro più

traumatizzante rispetto ad un incidente realizzatosi all'aperto, in seguito al

pericolo di soffocamento, di sepoltura, nonché per la difficoltà, a causa della

mancanza di visibilità, di trovare la via d'uscita e infine per le difficoltà

di soccorso.

Pure il fatto che altri operai sono rimasti

feriti ed in particolare Donato Bleve molto gravemente, avendo subito, oltre ad

altre lesioni anche un trauma toracico aperto, poiché rimasto impigliato nei

binari e sepolto da materiale staccatosi dalle pareti, appare particolarmente

drammatico. Le conseguenze dell'infortunio potevano anche essere, per

l'assicurato, a cui era stato detto che avrebbe potuto rimanere sepolto, ben

peggiori.”

(STFA

succitata, consid. 4)

A mente di questa Corte,

proprio in considerazione del reale rischio di morte a cui RI 1 è stato, inerme,

confrontato, la fattispecie sub judice non si differenzia

sostanzialmente da quella oggetto della pronunzia appena citata.

2.10

A mero titolo

abbondanziale, il TCA rileva che, anche nell’ipotesi in cui si volesse ritenere

che il criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche è sì

realizzato ma non con una particolare intensità, la soluzione non muterebbe in

quanto il nesso di causalità adeguato sarebbe comunque realizzato.

In una

sentenza del 14 marzo 2005 nella causa G., inc. n. 35.2004.28., cresciuta in

giudicato, questa Corte ha stabilito che, in presenza di un sinistro di grado

medio all’interno della categoria media, per ammettere l’adeguatezza è

sufficiente l’adempimento di due criteri di rilievo:

"

In una recente sentenza dell’11 gennaio 2005

nella causa D., U 271/03 - riguardante un assicurato vittima di un incidente

della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato quale

infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per ammettere l’esistenza di un

nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa di tre fattori (cfr.

consid. 7.2; cfr., per un caso analogo, la STFA del 6 dicembre 2004 nella causa

S., U 158/04, consid. 2.4).

D’altro canto, in presenza di un infortunio di

grado medio al limite della categoria di quelli gravi, la stessa Corte federale

reputa sufficiente l’adempimento di un unico criterio di rilievo (cfr. DTF 115

V 140 consid. 6c/bb; RAMI 2001 U 440, p. 350ss.; STFA del 16 febbraio 2005

nella causa C., U 138/04).

Pertanto, se il principio è quello secondo cui,

qualora sia necessario riferirsi a più criteri, ciò deve valere tanto più

quanto meno grave sia l'infortunio in questione (consid. 2.7.3. in fine),

nell’evenienza concreta, trattandosi di un sinistro di grado medio all’interno

della categoria media, secondo questo Tribunale, è sufficiente che due

dei criteri di rilievo siano adempiuti (cfr., al riguardo, la STFA del 13

maggio 2004 nella causa S., U 346/03, consid. 5.6, in cui uno dei criteri era

realizzato in maniera particolarmente intensa e STFA del 26 gennaio 2005 nella

causa P., U 279/03, in cui uno dei criteri adempiuti doveva essere

relativizzato).

Un solo criterio realizzato invece non basta

(cfr. STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., U 138/04, consid. 3.3.3).”

(STCA

succitata, consid. 2.15)

Ora,

nella concreta evenienza, non può essere negata la realizzazione (anche) del

criterio della durata della cura medica.

In

effetti, dopo la degenza presso l’Ospedale __________ di __________ (un mese;

cfr. doc. 11) e a quella presso il Centro di riabilitazione di __________ (un

mese e mezzo circa; cfr. doc. 17), RI 1, a causa dei disturbi alla regione

dell’anca, rispettivamente, del cingolo omero-scapolare bilaterale (imputabili,

secondo la reumatologa __________ (doc. 47), a un difetto deambulatorio), si è

dovuto sottoporre con regolarità a (numerosi) cicli di fisioterapia

ambulatoriale (cfr., ad esempio, doc. 22, 31, 33, 47 e 53).

Dagli

atti di causa si evince inoltre che, posteriormente all’intervento operatorio eseguito

per correggere una pseudoartrosi dell’osso scafoide a destra (degenza presso la

__________ durante il periodo 20-24 maggio 2003), alla fisioterapia si è reso

necessario affiancare l’ergoterapia, con lo scopo di migliorare la mobilità del

polso destro.

Ancora in

occasione della visita fiduciaria di controllo del 15 settembre 2003 -

trascorso circa un anno e mezzo dal sinistro in questione -, l’allora medico di

circondario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha ritenuto

indicato che RI 1 proseguisse con l’ergoterapia, rispettivamente, con la

fisioterapia per il tronco e l’anca destra (doc. 97, p. 3).

Cicli di

fisioterapia risultano essere stati prescritti ancora negli anni 2004 e 2005,

da parte della dott.__________.

Con

certificato del 18 gennaio 2006, il chirurgo ortopedico dott. __________, nel

frattempo divenuto medico curante dell’assicurato, ha posto l’indicazione per

un, citiamo: “… soggiorno stazionario di terapie intense …”, e ciò in ragione

di un, citiamo: “… progressivo peggioramento della funzione articolare

coxo-femorale destra …” (doc. 189).

Da parte

sua, il dott. __________, in data 20 febbraio 2006, ha negato il benestare

dell’CO 1 per un soggiorno stazionario di cure, ma ha comunque riconosciuto che

l’insorgente abbisogna ulteriormente di fisioterapia soprattutto a scopo

antalgico (cfr. doc. 196, p. 4 e doc. 220).

Sulla

scorta di quanto precede, vista la realizzazione di due criteri di rilievo,

occorre concludere che l’infortunio del 17 marzo 2002 ha avuto, secondo il

corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo

per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è portatore RI 1.

In

siffatte condizioni, l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere ammessa.

2.11

Così come

preannunciato al considerando 2.8. in fine, ammessa l’adeguatezza della

causalità, gli atti vanno retrocessi all’Istituto assicuratore convenuto

affinché disponga un approfondimento specialistico riguardo all’eziologia della

problematica psichica presentata dall’assicurato e, in seguito, si pronunci

nuovamente, tenendo conto, se del caso, sia dell’aspetto organico che di

quello psichico, sul diritto a prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ È

accertato che i disturbi psichici di cui soffre l’assicurato costituiscono

la conseguenza adeguata dell’infortunio del 17 marzo 2002.

§§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto stabilito

al considerando 2.11..

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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