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35.2007.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 giugno 2007Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der

Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del

Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

Se

l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora

necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità

adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le

turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

" Entgegen

der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch

zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem

natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der

HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit

einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich

bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,

Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;

MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"

(DTF

122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).

2.9. Volendo

sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo

luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma

d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995

UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

Se ciò

dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario

applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366

consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza

del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado

medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa

(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

A

differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di

disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle

somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

Deve

ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in

materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati

dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363

consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che

"eine Differenzierung angesichts des komplexen und vierschichtigen

Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse Schwierigkeiten

bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per

applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati

provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di

natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI 2000 U 397, p. 327ss.).

Per

contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato

alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei

criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna

cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro

tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in

parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe

psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;

STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.

in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in

RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de

développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges

en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p.

239seg. (270 nota 75)).

In una

sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b,

parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha

ulteriormente precisato la propria prassi.

Essa ha,

in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere

effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123

V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera

chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,

un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si

giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al

momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,

hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in

secondo piano.

Il TFA ha

così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:

" Der Rechtsprechung gemäss

BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem

Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an

diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit

dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes

Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V

99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die

Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine

psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz

aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»

unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen

könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.

November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und

F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117

Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach

dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351

die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer

Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das

Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und

überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass

der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein

Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im

Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE

115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,

bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender

zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im

Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten

Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare

Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht

entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder

psychischer Natur bezeichnet werden."

(RAMI succitata, consid. 3a)

D’altro canto, in RAMI

2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del

nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di

trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi

psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un

tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione

dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in

coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure

un danno alla salute autonomo (secondario):

"

b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf

welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden

Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin

ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine

Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden

Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung

des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a mit

Hinweisen).

Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der

Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer

Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher

Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon

aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein

Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung

praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch

eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang

zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte

Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen

Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die

Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine

schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für

psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen

(BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an

den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild

eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines

Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall

nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt.

Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob

es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen

Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine

selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die

Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen

konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."

(RAMI

succitata)

Il TFA ha confermato

questa sua giurisprudenza in una sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A.,

U 462/04:

"

Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu

psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur

Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall aufgetretenen psychischen

Störungen nicht zum typischen, auch depressive Entwicklungen einschliessenden (BGE

117

V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom

21. März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören,

sondern vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen

(Langzeit-) Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu

unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die

Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen

konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV

2001 Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]).

Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit

Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets

nach den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin

überprüft, bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische

Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je

nachdem, ob beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein

äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht (Urteil

P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,

insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S.

79 ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil

R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3).“

(STFA

succitata, consid. 1.2)

2.10. Dalle

tavole processuali emerge che i disturbi risentiti da RI 1 sono

stati solo in parte oggettivati.

L’assicurata ha in effetti

presentato delle cervico-cefalgie, originate da una discartrosi localizzata a

livello di C5/C6, oggetto in data 6 dicembre 2006 di un intervento chirurgico

di artroplastica discale (doc. ZM 34, ZM 38, p. 2 e A 7), accompagnate da una

sintomatologia complessa caratterizzata da nausea, vertigini, affaticamento,

difficoltà di concentrazione e umore depresso.

2.11. Per quel che riguarda la problematica

a livello cervicale, l’amministrazione ne ha negato l’eziologia traumatica

a decorrere dal 1° dicembre 2006, facendo capo alla

valutazione espressa in merito dal dott. __________.

Infatti,

in occasione della visita di controllo del 28 settembre 2006, il medico

fiduciario appena menzionato si è così espresso in proposito:

"

… grazie alla valutazione eseguita dal Prof. Dr.

med. __________ nonché a tutti gli esami effettuati è stato dimostrato come il

nesso di causalità rispetto la sintomatologia attualmente lamentata, rimanga

legato al problema discale già noto dagli anni ’80.

L’incidenza causale dell’infortunio dell’8

novembre 2005 può essere riconosciuta pro-rata temporis e questo per le

seguenti motivazioni: non vi sono delle lesioni post-traumatiche effettive di

nuova insorgenza e la sintomatologia non è altro che una recrudescenza di

quella già nota. Conseguentemente è ora appurato come il Prof. dr. med. __________

abbia dimostrato che il problema è, e resta, a livello del disco interessato

negli anni ‘80 allorquando già si prospettò una terapia chirurgica che non ebbe

seguito.

Il caso quindi ai sensi Lainf può essere assunto

sino al 30 novembre 2006 e l’assicuratore Lainf può assumere tutti i vari costi

per gli esami sino ad ora effettuati quali spese di delucidazione. Altri

interventi da parte di CO 1 non potranno essere presi in considerazione: la

paziente nel 1984 non beneficiava di copertura Lainf ed il caso, secondo quanto

riferisce l’assicurata stessa, venne definito da un assicuratore RCA

(sconosciuti i termini di definizione) e gli ulteriori costi per terapie furono

assunte dalla cassa malati della paziente.

Rispetto quindi il caso che occupa CO 1 avvenuto

nel novembre 2005, la causalità naturale (la causalità adeguata non è di

pertinenza medica) viene a scemare completamente essendo confrontati con uno

stato patologico conosciuto per il quale si erano già prospettate attitudini

terapeutiche di certa portata.”

(doc. ZM

33, p. 5)

Ora,

chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________,

sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e

assicurativa, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente

giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti

istruttori.

In

proposito, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, in un

procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso

vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 U

167, p. 95).

Del

resto, questa Corte osserva che la conclusione a cui é pervenuto il medico di

fiducia della CO 1 é conforme alla dottrina medica dominante, secondo la quale,

dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato

anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni

mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai

sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations

médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata,

con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in

materia appunto di traumi vertebrali).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363,

p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del

31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995

nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa

Considerandi

C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3

aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere

di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione

del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative

al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi

alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden

des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

Al

riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002

nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza

preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati

sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del

raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,

welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei

der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht

einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(cfr.

STFA citata, consid. n. 2.2)

Infine, in

una sentenza del 28 febbraio 2007 nella causa B., U 357/06, consid. 4.6, il TFA

ha precisato che per coloro che, portatori di alterazioni degenerative al

rachide cervicale, subiscono un trauma d’accelerazione (oppure una lesione

equivalente) e soffrono dopo l’infortunio di persistenti disturbi, non può

essere a priori reputato raggiunto lo status quo sine trascorsi alcuni mesi.

Sebbene in presenza di alterazioni degenerative, il nesso di causalità naturale

deve essere ammesso, anche quando lesioni morfologiche non sono oggettivate o

lo sono soltanto con difficoltà, grazie ai mezzi tecnici a disposizione.

Tuttavia,

secondo l’esperienza medica, l’aggravamento traumatico di affezioni

degenerative della colonna vertebrale, si estingue, di regola, entro 6/9 mesi,

al più tardi però entro un anno.

Qualora i

disturbi perdurino più a lungo, si è sovente in presenza di un disturbo

psichico d’adattamento oppure di un’evoluzione psichica abnorme.

Tale

principio, nella misura in cui corrisponde alla dottrina medica dominante, può

essere considerato nell’ambito della prova della verosimiglianza (STFA del 18

settembre 2002, U 60/02, consid. 3.2 con riferimenti alla letteratura medica).

Nella

concreta evenienza, la documentazione medica all’inserto testimonia della preesistenza

di importanti alterazioni degenerative proprio a livello del disco

intervertebrale C5/C6.

Ad esempio, dal rapporto

19.

febbraio 1999 della Clinica ortopedica __________ di __________ risulta che

l’insorgente, a partire dal 1984, aveva sofferto di cronici disturbi cervico-cefalici,

transitoriamente peggiorati nel febbraio del 1998 a seguito di una caduta sui

glutei, imputabili alla presenza di un’osteocondrosi C5/C6 (cfr. allegato al

doc. A 3).

Gli specialisti zurighesi,

dopo l’esecuzione di una discografia, avevano finalmente rinunciato a proporre

un approccio chirurgico del problema, in funzione dell’intensità dei dolori

allora avvertiti dall’assicurata (cfr. rapporto del 1.4.1999, allegato al doc.

A 3; delle indicazioni analoghe si evincono dal referto 16 maggio 2006 del

Prof. dott. __________ - doc. ZM 23).

D’altro canto, la

diagnostica per immagini ha consentito di oggettivare una situazione a livello

cervicale sostanzialmente sovrapponibile a quella esistente prima dell’evento

infortunistico del mese di novembre 2005 (cfr. doc. ZM 24: “Le immagini

standard e funzionali del segmento cervicale sono sostanzialmente

sovrapponibili a quelle del 1996, il reperto più significativo è il knick cifotico

in C5/C6 che si accentua in flessione. Lo studio RM è anch’esso sostanzialmente

sovrapponibile a quello realizzato in precedenza e dimostra alterazioni

significative in C5/C6 con coinvolgimento dei foramina di coniugazione.”), ciò

che esclude che sia intervenuto un peggioramento duraturo dello stato

preesistente (cfr., al riguardo, la giurisprudenza succitata).

Tutto ben considerato,

quindi, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi cervico-cefalici,

trascorso oltre un anno dal sinistro, non costituivano più una conseguenza naturale

di quest’ultimo.

2.12

Dalla

decisione su opposizione impugnata risulta che la CO 1 ha ammesso che RI 1, in

occasione dell’infortunio dell’8 novembre 2005, ha riportato un trauma

distorsivo cervicale secondo un meccanismo analogo a quello di un “colpo di

frusta” (cfr. doc. Z 37, p. 6: “Appare così probabile che l’assicurata abbia

subito un trauma equivalente ad un trauma d’accelerazione alla colonna

vertebrale.”) e, d’altra parte, che i disturbi somatici non sono stati

completamente relegati in secondo piano dalla problematica psichica, cosicché

la valutazione dell’adeguatezza del nesso causale è stata eseguita in

applicazione dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di

frusta alla colonna cervicale (DTF 117 V 359) e non in base ai principi

applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio

(cfr. doc. Z 37, p. 7: “Si può in tale contesto così escludere un influsso

particolare della problematica psichica sullo stato salutare dell’assicurata e

una valutazione dell’adeguatezza dovrebbe avvenire in base ai criteri

sviluppati ai sensi della giurisprudenza DTFA 117 V 366 consid. 6a.”).

Tutto ben

considerato, questo Tribunale ritiene di potere condividere l’impostazione

decisa dall’amministrazione, posto che essa trova il proprio fondamento nella

documentazione medica che figura agli atti, segnatamente nelle certificazioni

del neurochirurgo Prof. dott. __________ (cfr., in particolare, doc. ZM 23),

rispettivamente, nella perizia 7 luglio 2006 dello psichiatra dott. __________

(cfr. doc. ZM 19).

Sempre in

questo contesto, occorre inoltre considerare che, nel decorso

post-infortunistico, l’assicurata ha presentato parte dei disturbi tipici

ricollegabili ai traumi d’accelerazione cervicale (o ai traumi equivalenti), e

ciò nella forma di nausea, vertigini, affaticamento, difficoltà di

concentrazione e umore depresso.

In proposito, è utile

ricordare che, secondo il TFA, la giurisprudenza di cui alla

DTF 117 V 359 torna applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma

d'accelerazione al rachide cervicale e l'interessato abbia

presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro

accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.).

2.13

Nell'esame

dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla

classificazione dell'infortunio occorso alla ricorrente.

La

dinamica dell’infortunio dell’8 novembre 2005 si evince da diversi documenti

agli atti, in particolare dall’opposizione che RI 1 ha inoltrato in data 5

febbraio 2007:

"

Presso il mio domicilio, trascinavo il contenitore

dei rifiuti da giardino, munito di rotelle, sulla strada asfaltata leggermente

in pendenza, con il peso a monte.

Sono scivolata con il piede destro e ho battuto

il ginocchio ds. sull’asfalto.

Tutto il peso del contenitore, inclinandosi, ha

avuto il sopravvento colpendomi con un forte urto sul lato destro del cranio, (che

veniva “stirato” all’indietro, in rotazione verso sinistra, accompagnato da un

doloroso “crac” situato nella zona della nuca).

Questo trauma mi ha impedito ogni reazione,

finendo inerme a terra con i pollici intrappolati sotto il contenitore che,

scivolando sull’asfalto mi procurava le ferite e le escoriazioni ai pollici e

alle mani, facendomi nuovamente sbattere con violenza la testa sull’asfalto

(lato ds).

È possibile che io abbia perso conoscenza poiché

quello che è avvenuto subito dopo non mi è chiaro. Ricordo che mia sorella mi

ha accompagnato dal dr. __________.”

(doc. Z

34, p. 2)

In occasione della prima visita,

avvenuta il giorno stesso del sinistro, il dott. __________, medico-curante, ha

refertato la presenza di ferite lacero-contuse a livello dei pollici e del

ginocchio destro, ferite che sono state pulite seduta stante per evitare

infezioni (cfr. doc. ZM 1).

Il 30 novembre 2005, vi è

stato un consulto presso il dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale

ha ritenuto probabile che l’assicurata avesse riportato una contusione

labirintica a destra, ciò a giustificazione della sporadica comparsa di

vertigini rotatorie e della sensazione di difficoltà di equilibrio. Da notare

ancora che questo specialista ha sottolineato il fatto che, in occasione della

nota caduta, RI 1 non aveva avuto nessuna perdita di

coscienza, né periodo di amnesia (doc. ZM 3)

In occasione della visita

del 21 dicembre 2005, il dott. __________, preso atto del progressivo

miglioramento denunciato nel frattempo dalla ricorrente, ha previsto

un’evoluzione spontanea favorevole (doc. ZM 5).

Per il

neurochirurgo Prof. dott. __________, che l’insorgente ha consultato, una prima

volta, in data 15 maggio 2006, quest’ultima è rimasta vittima di un trauma in

iperestensione (ev. in inclinazione laterale destra) del rachide cervicale con

impatto cranico temporale a destra (doc. ZM 23), diagnosi fatta propria dal

medico fiduciario della CO 1 in occasione della visita di controllo del 28

settembre 2005 (doc. ZM 33, p. 4).

Alla luce

di quanto precede - ricordato che si deve fare astrazione da come l'assicurato

ha risentito lo choc traumatico (cfr. RAMI 1999 U 335, p. 209 consid. 3b/bb) -,

il sinistro in questione va classificato fra gli infortuni di grado medio al

limite della categoria inferiore.

A titolo

di raffronto, questa Corte ha proceduto a un’identica qualificazione in una

sentenza del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, cresciuta in

giudicato, riguardante un'assicurata che, a causa del pavimento bagnato, era

scivolata e aveva battuto la testa a terra, riportando un trauma cranico, una

ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra e una frattura dell'osso

temporale sinistro.

Il TFA,

in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01 - riguardante un

assicurato che, cadendo da un'altezza di 4.5 metri, aveva lamentato un

trauma cranico - ha classificato questo evento fra gli infortuni di media

gravità all'interno della categoria media (cfr. consid. 5a).

Il

giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.

Per

ammettere l'adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la

presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata

particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di

complicazioni durante la cura) o l'intervento di più fattori.

In una

sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un

assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da

tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria

degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto necessaria per

ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa

di tre fattori (cfr., per dei casi analoghi, la STFA del 6 dicembre 2004

nella causa S., U 158/04, consid. 2.4 e la STCA del 28 settembre 2001 nella

causa C., inc. n. 35.2000.20, consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio del

17.

ottobre 2002, U 371/01; per un caso in cui, trattandosi di un infortunio di

grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri, la Corte

federale non ha ritenuto sufficiente la presenza di due soli fattori di

rilievo, cfr. la STFA del 16 dicembre 2005 nella causa S., U 294/05).

L’evento

in discussione non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari.

A titolo

di confronto, il TFA ha, ad esempio, riconosciuto l’esistenza di circostanze

drammatiche, trattandosi di un infortunio in cui l’assicurato rimase

imprigionato fra il contrappeso di una gru ed una cassaforma, subendo uno

sventramento e la frattura del bacino (DTF 107 V 173ss.), trattandosi di un

incidente della circolazione stradale che determinò un morto e diversi feriti

gravi fra i suoi protagonisti, in cui l’autovettura dell’assicurato si

capovolse ripetutamente e finì fuori strada (DTF 113 V 307ss.), trattandosi di

un’assicurata che si vide rompere in testa un pesante piatto da mensa da parte

di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, la colpì ripetutamente

al volto con un coccio. L’interessata riportò varie

contusioni e ferite da taglio, fra cui una profonda alla fronte (STFA del 2

agosto 1994 nella causa G., U 81/94), oppure ancora trattandosi di un sinistro

avvenuto all’interno della costruenda galleria Thalwil-Zurigo, in cui, in

seguito al ribaltarsi dei binari che fungevano da struttura di sostegno e che

erano stati posti lungo la galleria, all'incirca per 170 m, la piattaforma

sovrastante, ancorata alle pareti laterali, crollò, creando, oltre ad un

effetto «domino», un grande frastuono, polvere, così come la caduta di

materiale e in cui l’assicurato, un operaio addetto alle insolazioni, riportò

una ferita da perforazione al ginocchio sinistro con lesione della cartilagine

(STFA del 1° luglio 2003 nella causa T., U 176/02).

Per

contro, non ne ha ammesso la presenza, trattandosi di un incidente stradale in

cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata uscì di strada, salì su di

una scarpata e si rovesciò. L’assicurata riportò un trauma cerebrale e delle

contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 nella causa

H., inedita) oppure trattandosi di una fattispecie in cui una porta in metallo,

di un peso superiore ai 300 kg e di un'altezza di 2.5 metri, si è ribaltata

sull'assicurato, il quale ha lamentato una frattura compressiva della prima

vertebra lombare (STFA del 23 febbraio 1998 nella causa S., U 244/96).

Quelle

riportate dalla ricorrente - una contusione cranica e labirintica, un trauma in

iperestensione della colonna cervicale, nonché delle ferite

lacero-contuse a livello dei pollici e del ginocchio destro -,

non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a

provocare un'elaborazione psichica abnorme.

In particolare,

va rammentato che il trauma al rachide cervicale ha comportato un aggravamento,

soltanto transitorio, di un preesistente stato morboso (si veda, in

proposito, il consid. 2.11.).

Dagli

atti di causa non risulta neppure che l'assicurata sarebbe rimasta vittima di

errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico.

La durata

della cura medica non appare come anormalmente lunga.

Dalle

tavole processuali emerge che le cure prestate alla ricorrente, che hanno

sempre avuto luogo su base ambulatoriale, sono consistite essenzialmente

nell’assunzione di farmaci (in particolare, analgesici e anti-infiammatori) e

nell’esecuzione di cicli di fisioterapia.

D’altro

canto, esse erano soprattutto volte ad alleviare i disturbi cervico-cefalici, i

quali si sono trovati in una relazione di causalità naturale con il sinistro

assicurato soltanto sino al 30 novembre 2006 (di modo che i relativi

provvedimenti terapeutici applicati oltre tale data, in primo luogo

l’intervento operatorio di artroplastica discale del 6 dicembre 2006,

non possono essere presi in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza;

d’altra parte, la degenza di tre giorni presso la Clinique de __________ di __________

è stata disposta con uno scopo principalmente diagnostico e, in quanto

tale, è priva di rilevanza in questo contesto, cfr. STFA del 6 febbraio 2007

nella causa G., U 479/05, consid. 8.3.3 e del 27 aprile 2006 nella causa E., U

393/05, consid. 8.2.4).

Non a caso, in occasione

della visita fiduciaria di controllo del 28 settembre 2006, l’assicurata,

interrogata in merito alla sintomatologia da lei ancora lamentata, ha fatto

accenno unicamente alla presenza di cervicalgie, peraltro regredite, e di

cefalee (doc. ZM 33, p. 3: “… la paziente riferisce che dopo la visita presso

il Prof. Dr. med. __________ e dopo le infiltrazioni mirate a livello delle

articolazioni posteriori della cervicale, la sintomatologia a questo livello è

regredita; resta per contro la cefalea continua, che peraltro si era accentuata

durante l’infiltrazione del disco eseguita dal Prof. Dr. med. __________ e che

poi era migliorata con l’anestetico locale sebbene per breve tempo.”).

Il

decorso della cura non può essere qualificato come sfavorevole e, d'altra

parte, non sono intervenute rilevanti complicazioni.

A questo

proposito, significativa è la circostanza che la ricorrente è stata in grado di

riprendere rapidamente l'esercizio della propria attività professionale, al 25%

dopo neppure un mese e al 50% dopo circa un mese e mezzo (cfr. doc. ZM 14).

Se RI 1

non è stata in grado di aumentare oltre il proprio pensum lavorativo, ciò

è dovuto avantutto alla patologia localizzata alla colonna cervicale e agli

impedimenti ad essa collegati.

In

proposito, è utile osservare che il Prof. dott. __________, spec. FMH in

anestesiologia, consultato nel corso del mese di settembre 2006, ha riferito

che le limitazioni denunciate dall’assicurata erano collegabili alla

problematica cervicale (doc. ZM 38: “Elle a de grosses difficultés à rester

dans des positions statiques, par exemple devant un ordinateur. Elle parvient à

gravir une pente, mais elle éprouve de grosses difficultés à la descente à

cause d’une très nette augmentation de ses douleurs, ce qui parle en faveur

d’une cause partiellement mécanique à ces dernières. Elle n’a actuellement pas

de perturbations du sommeil significatives.”) e, d’altra parte, che lo

psichiatra dott. __________, autore del referto peritale del 7 luglio 2006, ha

dichiarato l’assicurata totalmente abile al lavoro, tenuto conto del suo stato

psichico e neuropsicologico (cfr. doc. ZM 19, p. 7: “Considerata la situazione

clinica attuale nel suo insieme, si può escludere, con grande probabilità, una

patologia psichiatrica maggiore, in particolare non ci sono delle limitazioni

cognitive clinicamente rilevanti, tali da impedire all’assicurata di svolgere

un’attività professionale adeguata in misura completa.”).

Sulla

scorta di quanto precede, non può essere considerato soddisfatto neppure il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa.

In simili

condizioni, a mente del TCA, può rimanere indeciso se sia adempiuto in concreto

il criterio dei dolori somatici persistenti, poiché questo criterio da solo non

potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. la

giurisprudenza suevocata).

Secondo

questa Corte, quindi, l’infortunio dell’8 novembre 2005 non ha dunque avuto,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato

decisivo per l’instaurazione dei disturbi presentati da RI 1.

In simili

condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso,

la responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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