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Decisione

35.2007.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 maggio 2007Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I

disturbi al gomito destro sono stati menzionati dall’assicurato soltanto in

sede di ricorso al TCA. Ci si potrebbe pertanto chiedere se siamo realmente confrontati

con un nuovo disturbo non presente nell’agosto 2005, al momento della chiusura

del sinistro del 2004.

Comunque

non risulta, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, che i dolori

al gomito destro siano in relazione di causalità naturale con l’infortunio del

2004 o con un altro infortunio assunto dall’CO 1 in precedenza.

In primo

luogo, per quanto attiene all’epicondilite radiale il Dr. med. __________, nel rapporto

del mese di febbraio 2007 prodotto dall’assicurato stesso, ha affermato che “non

chiara risulta tuttora l’eziopatogenesi in corrispondenza dello shapping

presente a livello dell’epicondilo radiale destro” (cfr. doc. C).

Siccome

tale valutazione è stata espressa dal medico specialista curante

dell’insorgente non vi è motivo per non ritenere valido tale apprezzamento.

In

secondo luogo, il Dr. med. __________ ha diagnosticato una compressione del nervo

ulnare del gomito destro alla quale ha attribuito i sintomi della sensazione di

rigidità e della mano/dita “dure”. Al riguardo va considerato che questi

disturbi sono stati segnalati dall’assicurato unicamente a tale medico con

l’indicazione che sarebbero comparsi un mese prima, ossia nel mese di giugno

2006, sei mesi dopo l’annuncio di ricaduta (cfr. Fascicolo atti 6 doc. 63).

Questi

disturbi sembrano, altresì, nuovi rispetto a quelli descritti fino alla

chiusura dell’infortunio del novembre 2004.

E’ vero

che dal rapporto della visita medica __________ dell’agosto 2005 risulta che il

ricorrente accusava diminuzione della forza e della mobilità del pollice (cfr.

Fascicolo atti 6 doc. 34). E’ altrettanto vero, tuttavia, che i problemi appena

menzionati si differenziano da quanto indicato al Dr. med. __________, ovvero dalla

sensazione di avere la mano destra “dura”, rigida e un dolore sul palmo del

pollice destro a livello della prima falange (cfr. Fascicolo atti 6 doc. 63).

E’ poi

irrilevante la questione affrontata dal Dr. med. __________ di sapere se la

neuropatia del solco cubitale è o meno in relazione con l’epicondilopatia (cfr.

Fascicolo atti 6 doc. 65)

Non

essendo stata dimostrata secondo il grado della probabilità preponderante una

relazione di causalità naturale tra l’epicondilite e un infortunio, nemmeno può

Considerandi

essere considerata di origine traumatica la neuropatia citata.

In

proposito va pure ricordato che il fatto che l'Istituto assicuratore resistente

abbia assunto il caso iniziale non significa che esso debba, ipso facto,

ammettere la propria responsabilità anche per i disturbi notificati quali

ricaduta.

In

effetti, nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha

precisato che, trattandosi specificatamente di una ricaduta, la responsabilità

dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del

nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale o di

una precedente ricaduta. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni

dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi

disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è

provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

In merito

cfr. pure STFA U165/05 del 22 settembre 2006 consid. 2.1.

2.11

Alla luce di

quanto sopra esposto risulta che non è stato accertato, perlomeno con il

grado di verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza federale, un legame

causale tra i disturbi alla spalla destra e al gomito destro e l’infortunio del

novembre 2004 o altri sinistri assunti dall’assicuratore LAINF.

In simili condizioni, il

TCA ritiene, senza che si riveli necessario dare seguito a ulteriori atti

istruttori pretesi dall’insorgente (perizia medica, doc. I), che correttamente

l’CO 1 non ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente a tali problematiche

A tale riguardo è utile

sottolineare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV

Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H

299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

La decisione su

opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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